INDEGNITÀ

Tipo voce : Glossario

Motivo di esclusione dalla successione. È disposta dalla legge in casi tassativamente stabiliti: quello in cui taluno commetta un atto diretto contro la persona fisica o la personalità morale del defunto, del coniuge o di uno dei suoi ascendenti o discendenti, oltre che quello in cui taluno compia con violenza o con dolo un atto volto a limitare la libertà di testare del defunto. La sentenza che pronuncia l’indegnità ha effetto retroattivo: l’indegno è considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione ed è tenuto a restituire i frutti che abbia eventualmente percepito. L’indegno può essere espressamente riabilitato dal testatore con un atto pubblico o con il testamento; può anche essere ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria, se è stato contemplato nel testamento e purché il testatore fosse già a conoscenza della causa di indegnità. Dall’indegnità a succedere va distinta la c.d. diseredazione, che si ha quando il testatore manifesta l’intenzione di escludere dall’eredità, in tutto od in parte, qualcuno dei successibili legittimi. E dubbia la validità di questa disposizione, che comunque non può avere alcun effetto se diretta a colpire qualcuno dei legittimari, stante la intangibilità della quota riservata a questi ultimi.

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