INCOMPATIBILITÀ
Tipo voce : Glossario
Situazione che preclude a un soggetto, a causa delle funzioni esercitate, di assumere un particolare ufficio o di porre in essere determinati atti giuridici. Nel nostro ordinamento predisposto un sistema articolato di incompatibilità, che riguarda i membri del Parlamento e dei Consigli comunali, provinciali e regionali, i pubblici funzionari e i magistrati (quest’ultimi, p.e. non possono svolgere altra attività, salvo i casi previsti dalla legge, alle dipendenze di enti pubblici o privati), presidente e membri della Consob. In materia societaria, incompatibilità ad assumere la carica di amministratore unico, delegato o di presidente del Consiglio di amministrazione con poteri rappresentativi e di gestione sono inoltre desumibili o da discipline speciali (p.e. avvocato) o da regole contenute nello stesso codice civile (p.e. contemporanea carica di amministratore unico o sindaco e rapporto di lavoro dipendente). Per quanto riguarda coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in istituti bancari, v. amministratore di banca.