INCASSO

Tipo voce : Glossario

Servizio mediante il quale le banche provvedono, per conto della clientela o di corrispondenti, all’esazione di effetti, assegni e altri valori (ricevute, fatture, lettere di accreditamento ecc.), che vengono ad loro inviati per tale fine. Le cambiali girate per l’incasso possono essere accettate con accreditamento al dopo incasso o con accreditamento salvo buon fine. Nel primo caso la banca mette a disposizione del cliente l’importo dell’effetto ad incasso avvenuto: solo dopo aver riscosso la somma oppure aver ricevuto notizia della riscossione dalla filiale o dalla corrispondente incaricata, essa accredita il conto corrente del cliente, deducendo dall’importo del titolo la commissione d’incasso e assegnando per valuta il giorno successivo all’accredito. Tale operazione, che rappresenta la prestazione di un servizio, consente alla banca di ottenere utili informazioni su taluni aspetti della gestione delle aziende (dilazioni concesse ai clienti, andamento delle vendite ecc.), di ampliare la propria attività di intermediazione, di disporre delle somme accreditate in conto corrente fino al loro utilizzo, oltre che di percepire le seguenti competenze: commissione d’incasso (di norma in percentuale sull’importo degli effetti e limitata nel suo ammontare minimo e massimo), il diritto di brevità (limitatamente i soli effetti a scadenza, con possibilità di levare protesto, non quindi per le ricevute bancarie), il diritto per l’avviso d’incasso (per ogni effetto per il quale il cliente abbia richiesto l’invio dell’avviso medesimo), il diritto per la richiesta d’esito (per ogni effetto a scadenza fissa per il quale il cliente, contestualmente alla presentazione degli effetti, abbia formulato tale richiesta). Le cambiali presentate, girate con la clausola valuta per l’incasso, possono essere effetti bancabili provenienti da aziende non affidate o effetti che non presentano tutti i requisiti di bancabilità, Possono essere presentate altresì ricevute bancarie e fatture, il cui impiego si va sempre più diffondendo, con le quali le imprese affidano alle banche l’incasso dei crediti di fornitura. Esse debbono riportare la data di regolamento della fornitura e sono particolarmente gradite, poiché il bollo non è proporzionale al loro importo né consentono il protesto in caso di mancato pagamento. Tutti gli effetti e le ricevute presentati per l’incasso vengono elencati dai clienti su un’apposita distinta, specificando per ciascuno l’importo, il nominativo dei debitori, il luogo di pagamento e la scadenza. Se il cliente inserisce la condizione incasso in regola la banca dovrà procedere al protesto in caso di mancato pagamento; ne è invece dispensata con la clausola senza spese (v. senza protesto). Tutti i titoli ricevuti dalla banca per l’incasso vengono numerati progressivamente e annotati su un apposito registro. Talvolta, per taluni aspetti operativi (perforazione, marcatura, codificazione) le banche si avvalgono della collaborazione di società esterne. Gli effetti scadenti su piazza vengono inviati alla cassa cambiali alcuni giorni prima della scadenza; quelli scadenti fuori piazza vengono invece suddivisi in base alla località ed inviati alle filiali o a banche corrispondenti. Nell’operazione di incasso per conto terzi quindi la banca si limita a mettere a disposizione la propria struttura per consentire l’assolvimento di un compito meramente esecutivo per conto della clientela, senza assumere in proprio alcun rischio di credito. Nel caso di accreditamento s.b.f., invece, la banca provvede immediatamente ad accreditare al cliente l’ammontare degli effetti e ad addebitare i diritti e le spese sostenute, consentendo l’utilizzo anticipato prima dell’accertamento del relativo incasso. Non si tratta pertanto semplicemente di un servizio, ma di un affidamento, denominato castelletto salvo buon fine, per la ui concessione la banca esegue una vera e propria istruttoria.

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