INCAPACITÀ
Tipo voce : Glossario
Situazione della persona che non è in grado di compiere validamente atti giuridici o che può compierne soltanto alcuni: può essere, infatti, assoluta o relativa. Nella prima, oltre alla minore età, si fa rientrare l’interdizione, la quale viene pronunciata con sentenza a carico dei soggetti che, in condizioni di abituale infermità mentale, non siano in grado di provvedere ai propri interessi. L’interdizione comincia a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza e perdura fino a quando non ne sia stata disposta la revoca (con sentenza passata in giudicato), essendo venuta meno la causa che ne aveva dato luogo. Durante tutto questo periodo all’interdetto viene nominato un tutore che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. L’incapacità assoluta determina l’annullabilità degli attieventualmente compiuti dall’incapace. Ipotesi di incapacità relativa sono l’inabilitazione e l’emancipazione. L’inabilitazione può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell’infermo di mente, il quale non versi però in condizioni così gravi da far luogo all’interdizione. Può anche essere pronunciata nei confronti di coloro che, per prodigalità o per abituale abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; così pure nei confronti dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita, qualora non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente. L’emancipazione è conseguita (di diritto) dal minore che venga ammesso dal Tribunale a contrarre matrimonio prima del compimento del diciottesimo anno di età. Sia l’inabilitato che l’emancipato possono validamente compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione: per quelli di straordinaria amministrazione, invece, sono affiancati da un curatore il quale deve prestare il proprio consenso, ed è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale (in caso contrario essi sono annullabili). Dalle figure di incapacità fi- no ad ora esaminate (dette “legali” in quanto stabilite dalla legge e rilevanti a prescindere da una qualsiasi valutazione della realtà effettiva), si distingue la c.d. incapacità naturale, che ricorre ogni qualvolta un soggetto, sebbene legalmente capace, risulti in realtà incapace di intendere o di volere. Tale incapacità può dipendere da infermità mentale o da altre cause, anche transitorie, quali, p.e., l’ubriachezza, la droga, l’ipnosi. In questi casi, qualora risulti provato che la persona versava in stato di incapacità naturale al momento del compimento dell’atto, questo può essere impugnato se ne deriva grave pregiudizio all’autore (e se, trattandosi di contratti, si dimostra la malafede dell’altro contraente). Sia l’inabilitato che l’emancipato possono validamente compiere da soli tutti gli atti di ordinaria amministrazione. La materia dell’incapacità è stata di recente modificata con l’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, con la modifica del titolo FII, Libro I c.c.