INADEMPIMENTO
Tipo voce : Glossario
Mancata, tardiva od inesatta esecuzione della prestazione dovuta. Il debitore ne risponde con lobbligo di risarcire il danno, se non prova che essa è stata determinata da unimpossibilità (oggettiva) della prestazione derivante da causa non imputabile a lui o ai terzi della cui opera si avvale nelladempimento dellobbligazione. Il risarcimento del danno per linadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno (in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta). Esso, inoltre, è limitato ai soli danni prevedibili dal debitore al momento in cui ha assunto lobbligazione, se linadempimento non dipende da dolo (ma solo da colpa) del debitore stesso; è escluso, invece, per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando lordinaria diligenza.