INADEMPIMENTO

Tipo voce : Glossario

Mancata, tardiva od inesatta esecuzione della prestazione dovuta. Il debitore ne risponde con l’obbligo di risarcire il danno, se non prova che essa è stata determinata da un’impossibilità (oggettiva) della prestazione derivante da causa non imputabile a lui o ai terzi della cui opera si avvale nell’adempimento dell’obbligazione. Il risarcimento del danno per l’inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno (in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta). Esso, inoltre, è limitato ai soli danni prevedibili dal debitore al momento in cui ha assunto l’obbligazione, se l’inadempimento non dipende da dolo (ma solo da colpa) del debitore stesso; è escluso, invece, per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

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