IMPUGNAZIONE

Tipo voce : Glossario

Contestazione mossa da un soggetto a un atto giuridico che lo riguarda, per cui la legge appresta un adeguato rimedio (azione per far valere l’invalidità di un negozio giuridico o per contestare un conto per errori di scritturazione o di calcolo ecc.). Nel diritto processuale, in particolare, il termine indica il rimedio fatto valere dai soggetti interessati contro un provvedimento giurisdizionale (sentenza, ordinanza o decreto), ritenuto ingiusto per violazione di norme processuali o sostanziali, al fine di ottenerne l’eliminazione e/o la sostituzione con altro. In proposito il codice di procedura penale indica i provvedimenti soggetti ad impugnazione, il mezzo con cui questa deve essere proposta ed i soggetti che possono proporla (pubblico ministero, imputato, responsabile civile, persona civilmente obbligata per l’ammenda e parte civile), disciplina la forma e la ricezione della dichiarazione d’impugnazione, fissa i termini, stabilitia pena di decadenza, per la relativa proposizione e per l’enunciazione dei relativi motivi e, infine, sancisce l’effetto estensivo e sospensivo dell’impugnazione. I singoli mezzi di impugnazione, sempre in materia penale, sono l’appello, proponibile per errori nell’applicazione del diritto o nella valutazione dei fatti, contro le sentenze del Pretore, del Tribunale e della Corte di assise; il ricorso per Cassazione, proponibile, per inosservanza o erronea applicazione di norme, contro le sentenze pronunciate inappellabilmente o in grado di appello, e, infine, la revisione, ammessa a favore dei condannati, ed in casi particolari, relativamente alle sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate in primo grado o in primo grado di appello. Il codice di procedura civile, a sua volta, detta regole generali per l’impugnazione delle sentenze, disciplinando i termini, il contraddittorio, l’ipotesi delle impugnazioni incidentali e gli effetti dell’impugnazione e della riforma o cassazione della sentenza impugnata. Lo stesso codice regola, poi, i singoli mezzi di impugnazione che sono: l’appello, contro le sentenze la cui appellabilità non sia esclusa dalla legge, pronunciate in primo grado, per qualsiasi errore nell’applicazione di norme o nella valutazione di fatti; il ricorso per cassazione per determinati vizi, contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la revocazione, per vizi tassativamente determinati e dinanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; e l’opposizione di terzo, contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva e dinanzi allo stesso giudice che l’ha pronunciata, dal terzo i cui diritti siano dalla sentenza pregiudicati o dagli aventi causa e creditori di una delle parti quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

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