IMPRESE DI INVESTIMENTO

Tipo voce : Glossario

Sono le imprese alle quali è riservato, unitamente alle banche, l’esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico. La categoria delle imprese di investimento è stata introdotta dal d.lg. 23.7.1996 n. 415 (decreto Eurosim) che ha dato attuazione alla direttiva 93/22/CEE del 10.5.1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15.3.1993. Sono definite imprese di investimento soltanto le SIM e le altre imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che svolgono i servizi di investimento. Le imprese di investimento comunitarie sono le imprese, diverse dalla banca, aventi sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario, diverso dall’Italia. Le imprese di investimento extracomunitarie sono invece aventi sede legale e direzione generale in uno Stato extracomunitario. Le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia per l’esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento Il primo insediamento dev’essere preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello stato d’origine. La succursale può iniziare l’attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob o, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dall’ultima comunicazione. Le imprese di investimento comunitarie possono anche esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d’Italia e la Consob siano state informate dall’autorità competente dello Stato d’origine. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie in Italia a condizione che: presentino un programma di attività nel quale siano indicati i servizi che l’impresa di investimento intende prestare e se essi saranno prestati attraverso una succursale; svolgano nello Stato membro d’origine i servizi che intendono svolgere in Italia. La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni e la delibera è comunicata all’impresa richiedente e all’autorità dello Stato membro d’origine. Trascorsi centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la stessa deve intendersi accolta. Le imprese di investimento extracomunitarie per stabilire in Italia la prima succursale devono essere autorizzate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di diverse condizioni tra cui l’esistenza di apposite intese tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d’origine, in mancanza delle quali la domanda è irricevibile. Le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica, senza stabilimento di succursali, i servizi di investimento oltre che i seguenti servizi accessori: la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; la locazione di cassette di sicurezza, la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento. Tuttavia è possibile che su istanza motivata, la Consob, sentita la Banca d’Italia, possa concedere singole deroghe a tale divieto.

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