IMPRESA COMUNE EUROPEA
Tipo voce : Glossario
A favore della costituzione di imprese comuni transnazionali (impresa comune europea-ICE; fr. Mécanisme“Joint European Venture”-JEV; ingl. Joint European Venture scheme-JEV) l’Iniziativa comunitaria per la crescita e l’occupazione 1998-2000 (decisione 98/347/CE del Consiglio dell’UE del 19.5.1998) prevedeva la concezione di contributi a fondo perduti per coprire fino al 10% dei costi di studio, predisposizione e costituzione dell’impresa. Il concetto di “impresa comune” (partenariato) va interpretato in senso lato, cioè comprendendo qualsiasi forma di consorzio, partecipazione o impresa comune in senso stretto (implicante, di norma, la costituzione di una nuova persona giuridica) che svolge attività industriali, di prestazione di servizi, commerciali o artigianali, subordinatamente al rispetto di queste condizioni: nuove attività economiche comportanti investimenti e creazione di posti di lavoro (sono esclusi il trasferimento di attività esistenti e l’acquisizione di imprese già in essere); i partecipanti devono svolgere un ruolo attivo nell’impresa comune e assumere responsabilità adeguate (non è ammissibile un’impresa comune nella quale uno dei soci possiede più del 75 % del capitale); l’impresa comune deve essere costituita ex novo da almeno due PMI di due Stati membri diversi. Il MAP (v. programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità comunitario) prevede di utilizzare, a favore delle imprese che progettano un partenariato internazionale, gli impegni assunti entro il 31.12.2000. Il contributo massimo per ogni progetto è di € 100.000.