IMPRENDITORE COMMERCIALE
Tipo voce : Glossario
La nozione giuridica di imprenditore commerciale si ricava dall’art.2195 c..c. il quale indica gli imprenditori soggetti all’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese: sostanzialmente si tratta di una nozione che coincide con la definizione di commerciante contenuta nel precedente codice di commercio. Sono dunque commerciali, e in quanto tali soggetti ad iscrizione, gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Come si può notare, le attività indicate nei numeri da 3) a 5) in realtà costituiscono una specificazione, verosimilmente voluta dal legislatore in considerazione dell’importanza dei settori economici coinvolti, delle attività genericamente descritte nei numeri 1) e 2). Queste, a loro volta, riecheggiano la nozione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.), differenziandosene per il richiamo al carattere industriale dell’attività produttiva e al carattere intermediario dell’attività di scambio. In questi due caratteri differenziali sono perciò ravvisabili gli elementi che caratterizzano ed individuano l’impresa commerciale. Secondo una tesi minoritaria il carattere industriale dovrebbe essere inteso in senso tecnico come attività necessariamente implicante l’impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi prodotti; parimenti il carattere intermediario andrebbe restrittivamente interpretato solo come quell’attività nella quale ricorre sia l’acquisto che la vendita di beni. Quindi l’art. 2195 c.c. individuerebbe in positivo la nozione di imprenditore commerciale così come avviene per l’imprenditore agricolo con l’art. 2135 c.c., con l’ulteriore conseguenza che sarebbe ipotizzabile una terza figura di imprenditore, non rientrante in alcuna delle due nozioni sopraddette, chiamato imprenditore civile. La tesi nettamente prevalente, tuttavia, soprattutto attraverso argomentazioni di carattere storico e sistematico, include nel carattere di industria anche le attività produttive che non danno luogo a trasformazione di materie prime e nel carattere intermediario ogni attività di scambio, con la conseguenza che, per stabilire se un’impresa è commerciale o meno, occorre prioritariamente accertare se essa rientra nella definizione dell’imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. In caso negativo essa è necessariamente da qualificarsi come commerciale. L’importanza pratica di individuare con precisione l’imprenditore commerciale è data dal fatto che, all’interno del quadro normativo generale dettato per tutti gli imprenditori (c.d. statuto generale dell’imprenditore), esso è destinatario di una ulteriore e specifica disciplina (c.d. statuto speciale dell’imprenditore commerciale). Rientrano in tale disciplina: l’iscrizione nel registro delle imprese (artt.2188-2202 c.c.); la rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213 c.c.); le scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.); il fallimento e le procedure concorsuali. Per altro è da ricordare che taluni tipi di imprese che svolgono una particolare attività sono destinatarie di un’ulteriore normativa settoriale in massima parte ispirata da finalità di carattere pubblicistico.