IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
Tipo voce : Glossario
Disciplinate dal d.lg. 31.10.1990 n. 347 (T.U. imposte ipotecaria e catastale), sono imposte affini all’imposta di registro, ma che gravano specificatamente su trasferimenti e altre formalità riguardanti i beni immobili e i dirittireali. Esse hanno lo scopo di tenere aggiornati i registri immobiliari e il catasto dando pubblicità sullo stato degli immobili e sulle persone che vantano diritti reali su di essi (e sono quindi una buona occasione per la percezione di tributi).
1. Imposta ipotecaria. Più in particolare l’imposta ipotecaria è dovuta quando si effettuano le formalità di trascrizione, iscrizione, innovazione, cancellazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari presso la Conservatoria dei registri immobiliari, in dipendenza di cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche o di diritti reali. Sono obbligati solidalmente al versamento dell’imposta i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticatol’atto che dà luogo a trascrizione e alle altre formalità predette, coloro che le richiedono, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni di ipoteche, anche i debitori contro i quali queste sono state iscritte o rinnovate. Sono esenti i trasferimenti di beni a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi finalità di pubblica utilità, fondazioni bancarie e ONLUS. Nemmeno sono soggetti all’imposta i trasferimenti gratuiti e per causa di morte, se esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni. L’esecuzione delle formalità deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto (60 giorni per i certificati di successione). L’imposta può essere proporzionale o in misura fissa. L’imposta proporzionale è prelevata con aliquote comprese tra lo 0,5% (p.e. cancellazioni e riduzioni di ipoteca o pegno) e il 2% (p.e. trasferimenti immobiliari non soggetti a IVA, con talune eccezioni). L’imposta ipotecaria in misura fissa di L. 250.000 (€ 129,11) si applica sugli atti che non comportano trasferimento di immobili o diritti reali immobiliari e su atti che hanno per oggetto trasferimenti immobiliari soggetti a IVA.
2. Imposta catastale. L’imposta catastale è dovuta per l’esecuzione di una voltura catastale in misura fissa di 250.000 per atti che non comportano trasferimento di beni immobili o diritti immobiliari, fusioni di società, conferimenti di aziende o complessi aziendali, atti di regolarizzazione di società di fatto, atti soggetti a IVA, acquisto prima casa non di lusso e nella misura dell’1% del valore dei beni negli altri casi, comunque non inferiore alla misura fissa di L. 250.000 (€ 129,11). Si applicano le medesime esenzioni previste con riguardo all’imposta ipotecaria. L’attività di controllo delle imposte ipotecaria e catastale è demandata all’ufficio del registro del luogo in cui ha sede il notaio o il pubblico ufficiale che redige l’atto per quanto interessa le imposte relative ad atti che comportano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni concernenti certificati di successione; e alle Conservatorie immobiliari per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette. I termini entro i quali il citato controllo deve avvenire sono i termini di decadenza fissati per l’imposta di registro o di successione e, per le imposte da corrispondere alle Conservatorie è pari a 3 o 5 anni, in caso di omissione della formalità. Le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti le imposta in oggetto devono essere applicate a pena di decadenza nel termine stabilito per l’accertamento dell’imposta cui si riferiscono e se questa non è dovuta nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.