IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Tipo voce : Glossario

Tributo indiretto abrogato con l. 18.10.2001 n. 383. In generale i tributi di questa specie si applicano ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte e ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi. La disciplina italiana era contenuta nel d.p.r. 26.10.1972 n. 637, rielaborata e modificata, se pure senza l’aggiunta di innovazioni di grande rilievo, con il t.u. approvato con d.lg. 31.10.1990 n. 346. Interventi sostanziali sulla materia sono stati successivamente apportati con l. 21.11.2000 n. 342. Il tratto più qualificante della riforma attuata con la legge da ultimo citata era l’adozione di un diverso sistema di applicazione del tributo che non colpiva più l’asse ereditario globale ma le singole attribuzioni in capo agli eredi, legatari e donatari. L’imposta non era più commisurata per scaglioni di valore imponibile con aliquote crescenti, ma riferita al valore della quota di eredità o legato attraverso l’applicazione di tre aliquote differenziate a seconda del grado di parentela. Era, inoltre, prevista la facoltà di versare in vita l’imposta stessa. Con l. 18.10.2001 n. 383 l’imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa. È peraltro previsto che i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di L.350 milioni, cioè € 154.937,07.

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