IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tipo voce : Glossario

Tributi comunali disciplinati dal d.p.r. 26.10.1972 n. 639 fino al 31 dicembre 1993, la cui regolamentazioneè ora contenuta nel d.lg. 15.11.1993 n. 507 Le nuove disposizioni hanno conservato la distinzione tra pubblicità e pubbliche affissioni, che vengono assoggettate rispettivamente a un’imposta ovvero a un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate. È stata così ribadita la natura di imposta del tributo gravante sulla pubblicità mentre il diritto sulle pubbliche affissioni, costituendo quest’ultimo un servizio erogato dal comune, ha natura ibrida, poiché risulta comprensivo dell’imposta sulla pubblicità e del costo del servizio. La pubblicità consiste in specie nella diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In attuazione di un principio fissato dalla legge delega viene ribadito che la tassazione colpisce solo la pubblicità esterna, restando esclusa quella radiotelevisiva ed editoriale. Ulteriore requisito ai fini dell’applicabilità del tributo è il carattere commerciale della pubblicità: deve trattarsi di messaggi divulgati nell’esercizio di un’attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Soggetto passivo è colui che detiene il mezzo pubblicitario, mentre il soggetto pubblicizzato è tenuto in solido al pagamento dell’imposta. Ai fini della determinazione del tributo si assume come parametro di commisurazione il mezzo impiegato, con riferimento alla natura, alle dimensioni e all’ubicazione, mentre risulta irrilevante il numero di messaggi in concreto diffusi. La disciplina degli adempimenti del contribuente risulta improntata alla semplifi cazione: la dichiarazione viene redatta su appositi modelli forniti dal comune ed il versamento può essere effettuato anche tramite conto corrente. Il servizio di pubbliche affissioni, a norma degli artt. 16 ss. del d.lg. 507 è inteso a garantire a cura del comune l’affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni a carattere sociale e culturale; nel relativo regolamento da adottarsi dal comune può tuttavia essere prevista l’utilizzazione di tali spazi anche per messaggi pubblicitari. Il diritto è dovuto sia dal soggetto che richiede il servizio, sia dal soggetto nel cui interesse il servizio viene prestato, ed il versamento è contestuale alla richiesta. La gestione del servizio può essere svolta direttamente dal comune ovvero tramite concessionario. Con d.lg. 15.12.1997 n. 446, è stato disposto che il Comune, con apposito Regolamento, può escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’imposta comunale sulla pubblicità, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente a un regime autorizzatorio, con contestuale assoggettamento al pagamento di un canone in base a tariffa che dovrà essere uniformata a criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, oltre che dell’impatto ambientale.

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