IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE
Tipo voce : Glossario
Tributo diretto a carattere straordinario, istituito con d.l. 30.9.1992 n. 394, convertito nella l. 26.11.1992 n. 462, e abrogato dal 1° gennaio 1998, a opera del d.lg. 15.12.1997 n. 446, introduttivo dell’IRAP. Il tributo in oggetto gravava sul patrimonio netto delle società ed enti soggetti a IRPEG, oltre che delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti in regime di contabilità ordinaria. Originariamente limitato al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1994, è stato prorogato fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995. La determinazione della base imponibile seguiva criteri diversi a seconda del regime di contabilità tenuto dal soggetto passivo. In particolare per le imprese a contabilità ordinaria si faceva riferimento al patrimonio netto contabile, quale risultante dal bilancio, al netto dell’utile dell’esercizio, aumentato delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta. Nel caso delle società di persone anche gli utili di esercizi precedenti non concorrevano a formare la base imponibile qualora iscritti nel rendiconto quali debiti nei confronti dei soci. Per quanto riguarda le imprese non in contabilità ordinaria la base imponibile era costituita invece dal valore delle rimanenze finali di beni maggiorato del costo dei beni ammortizzabili (al netto dei relativi fondi di ammortamento). Per le modalità di applicazione e versamento del tributo l’art. 3 della legge istitutiva rinviava alla disciplina dettata per le imposte sui redditi.