IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

Tipo voce : Glossario

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, oltre che dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti e a termine è stata istituita con d.l. 28.1.1991 n. 27, convertito nella l. 25.3.1991 n. 102, e applicata con aliquota del 25% nel caso di applicazione con metodo analitico e con aliquota del 15 % nel caso di applicazione con sistema forfettario. Con d.lg. 21.11.1997 n. 461, il citato regime è stato modificato. A norma dell’art. 81 TUIR sono ora assoggettate a tassazione (a) le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ossia delle azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di tutte le possibili partecipazioni in società rappresentanti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dei soci superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; (b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni ed ogni altra partecipazione di società diverse da quelle indicate sub (a); (c) le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi e di quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo; (d) i redditi comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di vendere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero uno o più pagamenti determinati con tassi di interesse, valori finanziari, valute estere, metalli preziosi, merci ed ogni altro parametro di natura finanziaria, (e) le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti fi- nanziari, oltre che proventi realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Regimi impositivi. In relazione alle suddette plusvalenze si distinguono tre diversi regimi impositivi: 1) regime della dichiarazione, in cui viene applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 27% (per le plusvalenze di cui alla lettera a) o del 12,5% negli altri casi; 2) regime del risparmio amministrato, in cui viene applicata l’imposta sostitutiva del 12,5% su ciascuna delle singole plusvalenze realizzate di cui alle lettere da b) a e), a opera dell’intermediario finanziario che ha in custodia o in amministrazione i titoli, le quote o comunque i rapporti finanziari da cui traggono origine le plusvalenze; 3) regime del risparmio gestito, in cui viene applicata l’imposta sostitutiva del 12,5% calcolata sull’intero risultato annuale della gestione finanziaria, in relazione alle plusvalenze maturate di cui alle lettere da b) a e). I regimi del risparmio amministratoe gestito sono applicabili su opzione del contribuente e garantiscono l’anonimato.

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