IMPOSTA DI REGISTRO

Tipo voce : Glossario

Tributo indiretto che si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. Il tributo del registro assume due forme. Da un lato vi sono ipotesi di prelievo in misura fissa. Vi è, poi, il prelievo rapportato, in ragione proporzionale, al valore dell’atto. La disciplina dell’imposta di registro è stata revisionata a seguito della legge di riforma tributaria del 1971, con il d. p. r. 26.10.1972 n. 634; è stato poi emanato, e vige attualmente, il Testo unico delle norme della materia (d.p.r. 26.4.1986 n. 131). In specie, va ricordato che ai fini dell’applicazione del tributo gli atti giuridici vanno distinti in più categorie: atti soggetti a registrazione in termine fisso; atti soggetti a registrazione in caso d’uso; atti non soggetti a registrazione. Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la legge pone, a carico di determinati soggetti, l’obbligo di richiederne la registrazione; richiesta la registrazione, l’Ufficio liquida l’imposta e ne richiede il pagamento. Nella seconda ipotesi (atti da registrarsi in caso d’uso), non v’è alcun obbligo di richiedere la registrazione; ma l’atto non può essere “usato”, nel senso che verrà in seguito specificato, se non è stata previamente effettuata la registrazione. Infine, vi è la registrazione c.d. volontaria: la registrazione può essere chiesta per qualsiasi atto da “chiunque vi abbia interesse”, ossia da chiunque abbia interesse a fruire del servizio pubblico della registrazione degli atti. La registrazione, infine, può essere eseguita anche d’ufficio per gli atti per i quali non è stato osservato l’obbligo di richiederne la registrazione. Più in dettaglio va poi notato quanto segue. Gli atti da registrarsi in termine fisso vanno distinti in atti scritti indicati nella tariffa; contratti verbali; operazioni societarie; atti formati all’estero. In linea generale, può dirsi che sono da registrare in termine fisso tutti gli atti “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, eccettuati quelli per i quali vale la regola del caso d’uso e quelli indicati nella “ tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione”. I contratti verbali soggetti a registrazione sono quelli di locazione o affitto di beni immobili e di trasferimento o affitto di aziende. Inoltre, devono essere registrate le operazioni di organizzazione societaria, quali l’istituzione o il trasferimento in Italia della sede legale. Infine, devono essere registrati gli atti formati all’estero che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, e la locazione o l’affitto di beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato. Con riferimento agli atti da registrarsi solo in caso d’uso va notato che per “uso” di un atto si intende la sua produzione agli effetti dell’emanazione di un provvedimento amministrativo. Secondo la definizione legislativa, si ha caso d’uso “quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge”. Con riguardo, infine, alle modalità ed effetti della registrazione va notato che per atti pubblici, scritture private autenticate e atti giurisdizionali, la registrazione va richiesta all’Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede il pubblico ufficiale; negli altri casi la registrazione può essere richiesta a qualunque Uffi- cio del registro. La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (trenta giorni per i contratti di locazione di immobili situati in Italia) o sessanta giorni per gli atti formati all’estero. La registrazione consiste nell’annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione. La registrazione attesta l’esistenza degli atti e attribuisce a essi data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. Per effetto dell’avvenuta soppressione dei c.d. servizi autonomi di cassa, a opera del d.lg. 9.7.1997 n. 237, il pagamento dell’imposta principale di registro avviene ora presso qualsiasi concessionario del servizio di riscossione, oppure presso un qualsiasi ufficio bancario o postale utilizzando l’apposito modulo Mod. F 23.

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