IMPOSTA DI BOLLO

Tipo voce : Glossario

Tributo disciplinato dal d.p.r. 26.1972 n. 642 che si applica agli atti, ai documenti e ai registri indicati da un appositoallegato di detto provvedimento (tariffa), enella misura precisata nell’allegato stesso (è prevista l’emanazione.di una nuova Tariffa sulla base dell’art. 55, l. 21.11.2000 n. 342). Tale tributo si caratterizza per il fatto che il trasferimento di ricchezza dal singolo allo Stato non avviene con il pagamento di una somma di denaro, ma indirettamente, attraverso l’uso di valori prodotti dallo Stato in regime di monopolio (fogli bollati, marche ecc.). Il presupposto del tributo è costituito dalla formazione per iscritto di determinati atti giuridici. In specie, taluni atti devono essere sottoposti al bollo fin dall’origine, altri solo in caso d’uso in un giudizio contenzioso o presso uf- fici amministrativi o presso le cancellerie giudiziarie. L’imposta può essere fissa, quando colpisce in maniera unica tutti gli atti di una data specie, senza tenere conto del valore in essi indicato; oppure proporzionale, quando è commisurata al valore dell’atto (il caso più significativo è quello del bollo sulle cambiali). I soggetti passivi d’imposta sono da individuare in base al rapporto di essi con gli atti soggetti al tributo. Per l’imposta dovuta sin dall’origine l’imposta è dovuta da coloro che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti soggetti a imposta o li allegano ad atti soggetti a imposta. Per l’imposta dovuta in caso d’uso, sono soggetti passivi coloro che fanno uso dell’atto. Il pagamento può avvenire in modo ordinario e cioè con l’utilizzazione della carta da bollo; oppure in modo straordinario e precisamente con l’apposizione sul documento di marche da bollo. Queste debbono essere annullate, secondo i casi, o dallo stesso autore dell’atto, o dall’Ufficio del registro, o dagli Uffici competenti alla vidimazione di libri o registri, o da notai, oppure con l’apposizione del visto per bollo sempre da parte dell’Ufficio del registro, o mediante l’apposizione da parte di quest’ultimo del bollo a punzone. Il bollo può essere, infine, corrisposto in modo virtuale, in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall’Intendente di Finanza. A tal fine l’interessato deve presentare un’apposita domanda corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l’anno (p.e. assegni bancari, libretti di risparmio, ricevute, quietanze, note, conti, fatture ecc.). L’Ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l’autorizzazione dell’Intendente di Finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il periodo compreso fra la data di decorrenza dell’ autorizzazione e il 31 dicembre. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare un’ulteriore dichiarazione (dichiarazione di conguaglio) contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, al fine di consentire la liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per detto periodo. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso. Imposta di bollo sul conto corrente bancario. Il d.l. 30.12.1993 n. 557, convertito dalla l. 26.2.1994 n. 133, ha istituito una speciale tassa sul conto corrente bancario sostitutivadell’imposta di bollo gravante sulla generalità dei documenti bancari. Risultano pertanto esenti dal bollo, a decorrere dal 1.1.1994 gli assegni bancari, i libretti di risparmio nominativi e al portatore, le carte di credito. L’imposta sostitutiva successivamente estesa, in sede di conversione del d.l. 557/93 alla comunicazione relativa ai depositi titoli e cioè al c.d. estratto conto titoli, è stata poi maggiorata del 50% L’imposta sostitutiva, citata, è stata infine estesa agli estratti di conto corrente postale. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, d.lg. 21.11.1997 n. 435, sono esenti dall’imposta di bollo le lettere, i telegrammi o gli altri scritti rilasciati dalle parti in relazione ai contratti aventi per oggetto titoli e valori soggetti o esenti dalle tasse sui contratti di Borsa (v. fissato bollato).

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