IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
Tipo voce : Glossario
Causa di estinzione dellobbligazione non imputabile al debitore e liberatoria per questultimo. Di regola, non può verificarsi rispetto alle obbligazioni generiche: il debitore, infatti, se la merce che formava oggetto della prestazione è perita, può sempre adempiere prestandone altra dello stesso tipo. Perché leffetto estintivo si produca, è necessario che limpossibilità abbia carattere definitivo: diversamente, il debitore è soltanto esonerato dalla responsabilità per il ritardo nelladempimento. Anche limpossibilità temporanea, tuttavia, può dar luogo allestinzione: occorre, però, che il termine sia essenziale oppure che il ritardo sia tale da far ragionevolmente ritenere non più obbligato il debitore ad eseguire la prestazione o non più interessato il creditore a riceverla. Limpossibilità deve essere pure totale: se è solo parziale, il debitore deve eseguire la prestazione per la parte che è rimasta possibile. Se la prestazione ha per oggetto una cosa determinata e diviene impossibile per causa imputabile ad un terzo, il debitore è tenuto a dare al creditore quanto abbia conseguito dal primo a titolo di risarcimento. Non comportano impossibilità della prestazione (e liberazione dallobbligo) i fatti che hanno leffetto limitato di rendere più difficile per il debitore ladempimento.