IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Tipo voce : Glossario

Causa di estinzione dell’obbligazione non imputabile al debitore e liberatoria per quest’ultimo. Di regola, non può verificarsi rispetto alle obbligazioni generiche: il debitore, infatti, se la merce che formava oggetto della prestazione è perita, può sempre adempiere prestandone altra dello stesso tipo. Perché l’effetto estintivo si produca, è necessario che l’impossibilità abbia carattere definitivo: diversamente, il debitore è soltanto esonerato dalla responsabilità per il ritardo nell’adempimento. Anche l’impossibilità temporanea, tuttavia, può dar luogo all’estinzione: occorre, però, che il termine sia essenziale oppure che il ritardo sia tale da far ragionevolmente ritenere non più obbligato il debitore ad eseguire la prestazione o non più interessato il creditore a riceverla. L’impossibilità deve essere pure totale: se è solo parziale, il debitore deve eseguire la prestazione per la parte che è rimasta possibile. Se la prestazione ha per oggetto una cosa determinata e diviene impossibile per causa imputabile ad un terzo, il debitore è tenuto a dare al creditore quanto abbia conseguito dal primo a titolo di risarcimento. Non comportano impossibilità della prestazione (e liberazione dall’obbligo) i fatti che hanno l’effetto limitato di rendere più difficile per il debitore l’adempimento.

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