IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Tipo voce : Glossario

Introduzione, in territorio nazionale, di merci di provenienza estera destinate a essere riesportate, dopo aver subito un processo di trasformazione. L’importazione di tali merci, è esente dai dazi previsti dalla tariffa doganale, a condizione che le merci stesse, dopo il procedimento di lavorazione o di trasformazione, vengano riesportate all’estero, entro un termine prefissato. I diritti doganali vengono però ugualmentecalcolati, registrati sulla bolla di temporanea importazione e depositati in sospeso a garanzia di eventuale immissione in consumo. A differenza dell’importazione di merci destinate alla lavorazione per conto di committenti esteri, in cui la proprietà delle merci rimane all’esportatore estero, nella temporanea importazione queste diventano di proprietà dell’importatore residente. L’importazione temporanea non presuppone necessariamente che le merci siano riesportate verso lo stesso Stato da cui provengono. Il provvedimento di ammissione alla temporanea importazione, preso dalle autorità doganali, può essere specifico o generico, a seconda che si riferisca a una partita di merce o a una attività continuativa svolta dall’importatore. Egli deve rilasciare alla dogana una cauzione idonea a garantire il pagamento dei diritti doganali nel caso in cui la merce, dopo il processo di trasformazione, non venga riesportata nei termini stabiliti oppure ne venga richiesta l’immissione sul mercato interno mediante dichiarazione di importazione definitiva. L’importanza economica della temporanea importazione risiede nel fatto che tale operazione favorisce il commercio di esportazione e le forme di collaborazione economica tra paesi produttori di materie prime, ma tecnologicamente poco sviluppati e paesi con una avanzata industria trasformatrice, ma poveri di materie prime. Entro il termine di validità dell’autorizzazione, l’operatore deve perfezionare la temporanea importazione mediante la riesportazione, l’importazione definitiva o la distruzione delle merci. La normativa comunitaria ha introdotto una distinzione tra temporanea importazione, quale regime di perfezionamento attivo, e il regime di ammissione temporanea. Quest’ultimo riguarda l’importazione di beni che non saranno soggetti a trasformazione, bensì verranno utilizzati per trasporti (a esempio gli imballaggi), collaudi, fiere (p.e. materiali di propaganda turistica o per tentata vendita), manifestazioni culturali e scientifiche, e saranno successivamente riesportati.

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