IDENTIFICAZIONE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ BANCARIE
Disciplina introdotta dalla l. 4.6.1985 n. 281 e attualmente prevista dagli artt. 20 e 21 del d.lg. 1.9.1993 n. 385 (TUBC), che permette alla Banca d’Italia e alla banca partecipata di conoscere gli effettivi titolari delle partecipazioni. Tale disciplina costituisce un ulteriore strumento posto a disposizione dell’organo di vigilanza per consentirgli di svolgere le funzioni alle quali è istituzionalmente preposto. Essa si articola in due distinti istituti: l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 20 TUBC) ed il potere della Banca d’Italia di richiedere informazioni sull’assetto proprietario della banca (art. 21). Entrambi gli istituti in questione trovano applicazione tanto nel caso di partecipazioni dirette quanto nei casi di partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona (art. 22). L’obbligo di comunicazione della partecipazione in favore della Banca d’Italia e della banca scatta ogniqualvolta un soggetto partecipi al capitale di quest’ultima in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d’Italia stessa, ovvero modifichi la misura della sua partecipazione oltre le soglie da essa stabilite. Ad analogo obbligo di comunicazione è soggetto altresì ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca o in una società che la controlla. L’obbligo incombe in questo caso sui partecipanti all’accordo e sui legali rappresentanti della banca e della società cui l’accordo medesimo si riferisce. Quando dall’accordo derivi una concertazione di voti tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all’accordo stesso. I presupposti, le modalità ed i termini della comunicazione sono stabiliti dalla Banca d’Italia, la quale, per verifi- care l’osservanza dell’obbligo può richiedere informazioni ai soggetti interessati. L’omessa comunicazione determina la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni o alle quote per le quali era dovuta e, nel caso in cui il diritto di voto sia comunque esercitato, l’impugnabilità della delibera ex art. 2377 c.c., anche da parte della Banca d’Italia, se il voto non risulti marginale. Inoltre la falsità del contenuto delle comunicazioni è sanzionata penalmente, mentre la loro omissione è stata depenalizzata e comporta pertanto una sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 139 e 140 del TUBC, modificati dall’art. 64 del d.lg. 23.7.1996 n. 415). Con riferimento al potere della Banca d’Italia di richiedere informazioni sugli assetti proprietari delle banche, si segnala che essa può chiedere alle banche medesime e alle società ed enti che partecipano al loro capitale l’indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni di cui si è appena detto e da altri dati a loro disposizione. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l’indicazione delle società e degli enti controllanti. Detto potere è esercitatile da parte della Banca d’Italia anche nei confronti di società ed enti che non esercitino attività bancaria o finanziaria e, pertanto, siano di regola estranei alla sua vigilanza. A tale potere della Banca d’Italia sono soggetti anche le società e gli enti stranieri e le società fiduciarie, le quali, ove abbiano intestate a proprio nome azioni o quote appartenenti a terzi, debbono comunicare alla Banca d’Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.