ICIAP

Acr. di: Imposta Comunale sull’esercizio di Imprese, Arti e Professioni. Imposta locale che, a partire dal 1989 e fino al 31 dicembre 1997, si applicava alle persone fisiche esercenti attività di impresa, professionali o artistiche, alle società di ogni tipo, alle associazioni, agli enti pubblici e privati se esercitanti attività commerciali ai fini IVA. Il possesso di partita IVA al 1° gennaio costituiva, salvo prova contraria, presunzione di assoggettamentoall’ICIAP. L’imposta si applicava in base al tipo di attività esercitata e alla classe di superficie utilizzata. In particolare, eranopreviste otto classi di superficie e 10 settori di attività. L’imposta dovuta risultava determinata anche in funzione del reddito posseduto dai contribuenti: ciò al fine di inserire nel processo di determinazione dell’imposta specifici elementi indicativi di capacità contributiva. Il tributo era dovuto separatamente per ogni Comune nel cui territorio si trovavano i locali o le aree. In caso di assenza di basi fisse o di utilizzo di sole aree escluse il tributo andava versato al Comune del domicilio fiscale in base alla classe fino a mq 25 (c.d. insediamento presunto). L’imposta era riscossa in base ad autotassazione essendo previsto l’obbligo di presentare entro il 30 giugno, al Comune competente, una denuncia dalla quale risultasse l’ammontare del tributo dovuto, oltre che l’obbligo di versare l’imposta evidenziata dalla denuncia sul conto corrente postale intestato al Comune stesso.

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