ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Acr. di: Imposta Comunale sugli Immobili. Tributo locale che colpisce il possesso di beni immobili. Si tratta di un’imposta a carattere patrimoniale, seppure parametrata ai redditi ritraibili dagli immobili; reale, in quanto prescinde dalle condizioni economiche complessive del soggetto passivo, proporzionale. Istituita con d.lg. 30.12.1992 n. 504, l’imposta è dovuta dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili, ubicati nel territorio dello Stato, a qualunque uso siano destinati, ivi compresi gli immobili strumentali all’esercizio di impresa e quelli al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa. Con effetto 1° gennaio 1998, per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario degli stessi. Ai fini dell’applicazione del tributo occorre distinguere tra fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In specie per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dalla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente che varia in funzione delle caratteristiche dell’immobile (nel caso di fabbricati non iscritti in catasto si tiene conto della rendita attribuita a fabbricati similari): per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio; per i terreni agricoli dal reddito dominicale moltiplicato per settantacinque. L’aliquota, originariamente fissata dai comuni, tra il 4 e il 6 per mille, può essere attualmente compresa tra il 4 e il 7 per mille, con facoltà dei Comuni di derogare ai predetti limiti al verificarsi di particolari circostanze. Il procedimento di applicazione del tributo è simile a quello previsto per le imposte dirette erariali. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione una tantum, al momento di acquisizione dell’immobile, salvo l’obbligo di comunicare eventuali variazioni, e a versare annualmente l’imposta autoliquidata. Il controllo formale e sostanziale della dichiarazione dei versamenti è demandato ai comuni i quali, sulla base degli avvisi di liquidazione o di accertamento emessi a seguito dei controlli effettuati provvedono altresì all’iscrizione a ruolo delle maggiori somme liquidate o accertate, sia per i crediti di imposta che per gli interessi e le sanzioni.