GRANDI FIDI
Concetto introdotto dalla direttiva 92/121/CEE del 21.12.1992 (“sulla vigilanza e il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi”) e ripreso dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.3.2000 (relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) Questa ha abrogato la direttiva 92/121, ma agli artt. 48 e 49 ne ha conservato tal quale le disposizioni dell’art. 3, che definisce “grande fido” quello pari o superiore al 10% dei fondi propri della banca e dall’art.4 che prescrive di contenere entro certi limiti l’ammontare di questi fidi. Le prescrizioni sono state fatte proprie dalle Istruzioni della Banca d’Italia dove in luogo di “grandi fidi” si impiega la più precisa espressione grandi rischi, utilizzata nelle traduzioni in altre lingue delle direttive (fr. grands risques; ingl. large exposures; sp. operaciones de gran riesgo). Le Istruzioni definiscono “grandi rischi” le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza e prescrivono (Tit. IV, cap. 5, sez. II) che i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere: a) l’ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (limite globale); b) ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza (limite individuale) che scende al 20% per le posizioni riferite a soggetti collegati e sale al 40% per le singole banche appartenenti a gruppi bancari. Cliente il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati. Sono considerati “gruppo di clienti connessi” due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto esiste tra di loro una connessione giuridica (uno di essi ha un potere di controllo sull’altro o sugli altri) oppure una connessione economica (indipendentemente dall’esistenza di una connessione giuridica, esistono legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l’altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti).