GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Supremo organo esecutivo della Banca d’Italia, nominato dal Consiglio Superiore della Banca d’Italia al quale ultimo compete anche il potere di eventuale revoca. Sia la nomina sia la revoca devono essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. I poteri del Governatore possono distinguersi in due gruppi: a) poteri che competono in qualità di organo della Banca ed in rappresentanza della stessa, i quali si concretizzano nell’adozione di provvedimenti imputabili alla Banca stessa e si distinguono a seconda che siano esclusivi oppure soggetti ad ingerenze di altri organi; b) poteri che esercita in proprio, quali la partecipazione alle sedute del CICR, la presidenza dell’UIC, la partecipazione alle riunioni del CIPE.

Lo statuto della Banca d’Italia conferisce al Governatore un ampio e generale potere di indirizzo dell’attività della banca in materia creditizia e monetaria. Inoltre, fino al 31.12.1998, prima delle modifiche connesse all’ingresso dell’Euro, il Governatore determinava il tasso ufficiale di sconto, quello sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa; compiti e poteri che rappresentavano gli strumenti principali utilizzati dalla Banca per il controllo della liquidità del mercato. Tutti gli interventi della Banca d’Italia previsti dalla normativa bancaria assumono la forma di provvedimenti del Governatore e, se viziati, sono impugnabili presso il CICR (art. 9 TUBC). Tuttavia, a decorrere dal 1.1.1999, con l’entrata in vigore di tutta la disciplina inerente l’introduzione dell’Euro, gran parte dei poteri connessi al controllo ed alla gestione della politica monetaria sono stati trasferiti dalle Banche centrali nazionali alla BCE. Pertanto, in virtù della rivoluzione monetaria del 1999, essendo stato soppresso il tasso ufficiale di sconto, resta riservata al Governatore, con apposito provvedimento, la determinazione periodica del tasso ufficiale di riferimento, che sostituisce, per un periodo massimo di cinque anni, il tus ai fini dell’applicazione agli strumenti giuridici che vi fanno rinvio, tenendo conto delle variazioni inerenti lo strumento monetario adottato dalla BCE. Permane in capo al Governatore, ai sensi dell’art. 7 TUBC, la decisione su eventuali denunce da inoltrare all’Autorità giudiziaria relative ad irregolarità riscontrate dai funzionari della Banca d’Italia e riferite, in via esclusiva, al Governatore stesso. Particolare rilevanza, sul piano politico-economico, viene riconosciuta alle “Considerazioni finali del Governatore” le quali, con cadenza annuale, illustrano valutazioni e prospettive del sistema economico in termini di risultati conseguiti e di potenziali sviluppi.

Con l’ingresso della Banca d’Italia nel SEBC (avvenuto formalmente con il d.lg. 10.3.1998 n. 43), il Governatore partecipa alle decisioni del Consiglio direttivo della BCE.

La Governance della Banca d'Italia è disponibile qui.

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