GODIMENTO

Complesso di facoltà, consistenti nell’utilizzazione e nello sfruttamento di un bene, che competono al detentore o al possessore, sia esso o meno proprietario del bene stesso. Mentre, infatti, il proprietario, in quanto titolare di un diritto reale pieno (v. proprietà), ha il potere di disporre e di godere della cosa, quest’ultimo potere può essere attribuito a un altro soggetto, in quanto titolare sia di un diverso diritto reale (usufrutto, servitù ecc.) che, perciò solo, si denomina “diritto reale parziario di godimento”, sia di un diritto personale (locazione, comodato ecc.). I frutti, naturali o civili, prodotti dal bene, in tal caso, sono acquisiti da colui che ha il godimento della cosa, secondo le norme di legge che regolano i singoli istituti giuridici o in base alla volontà delle parti. Per quanto concerne i titoli di credito, il godimento è collegato alla maturazione degli interessi o dei dividendi o, in senso più lato, dei benefici legati al possesso del titolo. La liquidazione di interessi e dividendi è commisurata al termine fissato dalla legge o stabilito dall’ente che ha curato l’emissione del titolo. Si parla di “godimento pieno”, quando il titolo dà diritto a percepire l’intero compenso stabilito per il periodo trascorso (esercizio o periodo prefissato); “godimento parziale” (trimestrale o semestrale o una diversa frazione del periodo considerato), quando il titolo dà diritto solo ad una parte della rendita completa. Il godimento è regolare quando il titolo è completato dalla cedola in corso di maturazione.

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