GIURISDIZIONE
Tipo voce : Glossario
Potestà dello Stato di rendere giustizia, cioè di dirimere le controversie civili e di irrogare le pene in caso di violazione di norme penali. In senso oggettivo indica la relativa funzione, che è, insieme con la legislazione e l’amministrazione, esplicazione della sovranità dello Stato. In senso soggettivo è intesa come il complesso degli organi a cui è attribuita la funzione suddetta, che sono autonomi rispetto agli organi investiti dalle altre due funzioni. La funzione giurisdizionale comprende il potere di decisione, cioè il potere di conoscere, di istruire e di decidere e quello di coercizione, cioè di realizzare forzatamente la tutela degli interessi e dei diritti. Attraverso la giurisdizione lo Stato persegue la realizzazione di interessi di altri soggetti e dà attuazione alla norma giuridica rimasta inapplicata. Della giurisdizione, sia in senso soggettivo che oggettivo, si possono fare diverse distinzioni. Si parla di giurisdizione ordinaria quando è esercitata da giudici ordinari per la tutela dei diritti soggettivi, mentre è speciale quando è esercitata dai giudici speciali (v. Consiglio di Stato, funzione giurisdizionale; Corte dei conti; tribunale delle acque), prevalentemente per la tutela di un interesse legittimo, La giurisdizione costituzionale giudica della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra Stato e Regioni e fra Regioni e sulle accuse al Presidente della Repubblica e ai ministri (v. Corte costituzionale). La giurisdizione penale tende a realizzare direttamente l’interesse punitivo dello Stato, mentre quella civile (nella quale è compresa la tributaria) in senso ampio tende a realizzare qualunque interesse, tranne quello punitivo dello Stato. La giurisdizione volontaria realizza un interesse senza proporsi di risolvere il contrasto con altro interesse; quella contenziosa realizza un interesse, risolvendo il contrasto fra interessi contrapposti. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, mentre il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è in certi casi rilevabile di ufficio, in altri può essere eccepito solo dal convenuto. Inoltre, è previsto il regolamento di giurisdizione, col quale le parti possono chiedere che le sezioni unite della Corte di Cassazione risolvano le questioni di giurisdizione.