GESTIONE BANCARIA DI PATRIMONI MOBILIARI
Servizio mediante il quale la banca provvede, verso corrispettivo, ad amministrare nell’interesse dei propri clienti i valori mobiliari compresi nei rispettivi “portafogli”, dei quali è autorizzata a mutare la composizione in relazione all’andamento del mercato finanziario. La possibilità per le banche di svolgere attività d’intermediazione mobiliare ha trovato espresso riconoscimento con la l. 2.1.1991 n. 1, la quale peraltro ha subordinato l’esercizio di tale attività all’autorizzazione della Banca d’Italia e alla comunicazione della stessa autorizzazione alla Consob. Le banche, tuttavia, non possono provvedere direttamente alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di Stato, essendo tale attività riservata esclusivamente alle SIM, della cui opera esse, pertanto, devono avvalersi. Il rapporto in esame, inquadrabile nella figura del mandato, si affianca normalmente al deposito di titoli in amministrazione dei valori gestiti e al deposito bancario in conto corrente delle somme ricavate dalla vendita dei titoli. Talvolta la banca gode di ampia discrezionalità nel determinare la composizione del portafoglio, in altri casi deve attenersi alle indicazioni di massima del cliente o addirittura sottoporre alla sua approvazione le singole operazioni che intende compiere. Al fine di facilitare l’esercizio di tali poteri la legge riconosce espressamente al cliente un diritto d’informazione sulla natura e sui rischi dell’operazione. Il rapporto gestorio si caratterizzava (prima della l. 2.1.1991 n. 1) per la mancanza di poteri di rappresentanza in capo alla banca. In seguito all’emanazione di tale legge le banche sono obbligate ad agire in nome e per conto dei propri clienti. Il rapporto in esame si estingue per revoca dell’incarico da parte del cliente, salvo il perfezionamento delle operazioni in corso. Analoga facoltà di recesso spetta alla banca.