GEIE

Acr. di: Gruppo Europeo di Interesse Economico (fr. Groupement Européen d’Intérêt Économique; ingl. European Economic Interest Grouping) è un organismo associativo costituito da persone fisiche, da società e da altri soggetti giuridici con lo scopo esclusivo di facilitare o di sviluppare l’attività economica dei suoi componenti. Esso non può essere considerato società né consorzio ma costituisce un particolare strumento per consentire la cooperazione tra le imprese e gli enti all’interno della Comunità europea. Il suo obiettivo non è quello di realizzare utili per se stesso. Se il gruppo realizza utili, questi vengono divisi tra i membri e tassati di conseguenza. Le sue attività devono collegarsi alle attività economiche dei suoi membri, ma non possono sostituirle. Un GEIE non può impiegare più di 500 persone. Il GEIE è disciplinato dal regolamento (CEE) 2137/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 25.7.1985 Nell’ordinamento italiano la disciplina comunitaria è stata recepita dal d.lg. 23.7.1991 n. 240. Dotato di capacità giuridica autonoma, il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso, deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima. Può essere costituito da società ed altri enti di diritto pubblico o privato, e da persone fisiche che esercitano un’impresa o una libera professione o che prestano altri servizi nella Comunità. Le formalità di costituzione prevedono l’iscrizione del gruppo, il deposito del contratto di gruppo presso il registro dello Stato in cui si trova la sede, la pubblicazione delle indicazioni prescritte in un apposito bollettino e la pubblicazione sulla G.U. delle Comunità Europee. Un sistema di pubblicità è previsto anche per ogni dipendenza del gruppo situata in uno Stato membro verso da quello della sede. Quest’ultima deve essere situata nel territorio della UE. I rapporti tra i membri e il funzionamento interno del gruppo sono assoggettati al regolamento comunitario alle leggi dello Stato, in cui si trova la sede. Il regolamento lascia tuttavia ai membri un ampio margine di manovra per meglio assicurare la funzionalità del gruppo. Alla gestione provvedono uno o più amministratori, che dispongono di ampi poteri per impegnare il gruppo nei confronti dei terzi. I membri possono limitarne i poteri e devono essere consultati a richiesta. Alla protezione dei terzi, ed in particolare dei creditori, è finalizzato un organico sistema di pubblicità, ripreso in gran parte dalla prima direttiva del Consiglio sul diritto delle società, che opera dal momento della costituzione e fino allo scioglimento del gruppo. La protezione dei terzi è però soprattutto assicurata dalla responsabilità solidale e illimitata dei membri per le obbligazioni di qualsiasi natura del gruppo; questa responsabilità si estende, in linea di principio, anche ai nuovi membri e permane anche dopo che è cessata la partecipazione e dopo lo scioglimento del gruppo, per un periodo massimo di cinque anni. Ogni membro può cedere in tutto o in parte la sua partecipazione nel gruppo. Il gruppo può essere sciolto per decisione dei membri o dell’autorità giudiziaria. Allo scioglimento consegue la liquidazione. Quanto agli effetti del fallimento del gruppo. il regolamento comunitario si limita a rinviare alla legislazione nazionale applicabile. Tuttavia, l’apertura di una procedura contro un gruppo per insolvenza o per cessazione dei pagamenti non comporta di per sé l’apertura della stessa procedura contro i membri del gruppo. A parte i casi in cui il regolamento rinvia espressamente alla legge dello stato in cui si trova la sede, il gruppo è soggetto, nella sua attività alle regole ordinariamente applicabili a quanti esercitano un’attività economica. Gli Stati potranno tuttavia stabilire ulteriori, specifiche regole a tutela dei membri o dei terzi o per i motivi di interesse pubblico e potranno adottare adeguate disposizioni nell’ipotesi di un abuso o di una elusione da parte di un gruppo dei suoi membri della legge di uno Stato.

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