GAZZETTA UFFICIALE
Periodico su cui vengono pubblicate leggi, regolamenti e altri provvedimenti governativi, oltre che altri atti aventi interesse generale, che costituisce una forma di conoscenza legale. Per quanto concerne le leggi, infatti, le stesse diventano obbligatorie nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. La direzione e redazione della G.U. sono affidate all’ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di Grazia e Giustizia, dipendente dal gabinetto del guardasigilli; l’amministrazione, la stampa e la vendita sono curate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il testo delle leggi e degli atti di governo pubblicati dalla G.U. si presume conforme all’originale, salva la prova contraria mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro guardasigilli o dall’archivio di Stato. Successivamente all’attuazione delle Regioni, nella G.U. (supplemento ordinario) vengono riprodotti anche le leggi e i regolamenti regionali già pubblicati nelle gazzette o bollettini delle varie Regioni.