GARANZIE BANCARIE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI ALL'IMPORTAZIONE

Credito di firma concesso all’importatore, che assume la forma di garanzia con cui la banca si impegna a garantire il buon fine di un’obbligazione contrattuale. La banca concede la garanzia dietro richiesta dell’importatore ordinante a favore di una terza persona beneficiaria. La garanzia prende generalmente la forma di una lettera in cui la banca concedente specifica gli impegni assunti, che viene inviata al beneficiario della garanzia. A differenza del credito documentario a vista o per accettazione, la banca non si impegna direttamente ad adempiere l’obbligazione in sostituzione del cliente, ma offre una garanzia che diviene operante nel caso di inadempienza del debitore garantito. Talvolta la garanzia è emessa, per garantire all’esportatore estero il regolare pagamento, alla scadenza convenuta, delle merci ordinate dall’importatore. In altri casi l’importatore richiede alla propria banca il rilascio di una garanzia a favore del capitano della nave, allo scopo di ritirare le merci senza presentare la polizza di carico e di sollevare la compagnia di navigazione da ogni responsabilità inerente alla consegna della merce. La garanzia può, infine, essere data come alternativa alla cauzione richiesta alle banche nel caso di pagamento anticipato rispetto allo sdoganamento delle merci.

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