GARANZIA DEI DEPOSITI

La responsabilità della banca nei confronti del depositante può essere assistita da forme di garanzia che vanno da quella collettiva, che viene comunemente denominata assicurazione dei depositi (v. Fondo interbancario di tutela dei depositi) regolata da norme rigidamente prefissate, e solitamente con un intervento dell’autorità di vigilanza, alla costituzione volontaria di fondi o all’assunzione di impegni che divengono operanti sia in caso di insolvenza della banca depositaria, sia in via preventiva. In questo secondo caso si tratta di iniziative prese da istituzioni di categoria, in assenza di sistemi di garanzia di carattere generale, basate sulla particolare solidarietà esistente, appunto, fra aziende appartenenti ad una stessa categoria. In tale ambito si prevedono, in genere, anche interventi di carattere preventivo (p.e. finanziamenti a tasso di favore) al manifestarsi di difficoltà o comunque di indizi che possano preludere al dissesto di una banca. Il loro scopo è quello di tutelare e consolidare la fiducia del pubblico nella generalità delle aziende facenti parte della categoria. Storicamente rientra in questo concetto anche l’assunzione da parte di un ente pubblico della garanzia per i depositi raccolti da un’istituzione creditizia da esso promossa e controllata.

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