GARANZIA ASSICURATIVA

Tipo di fideiussione mediante la quale una compagnia di assicurazioni, impegnandosi verso il creditore, garantisce l’adempimento dell’obbligazione del debitore. In un’accezione meno rigorosa si può parlare di garanzia assicurativa ogniqualvolta al debitore sia richiesta (come vera e propria “condizione” contrattuale o come mero elemento di valutazione precontrattuale) l’assicurazione delle operazioni per cui il credito è concesso, o altro tipo di polizza (p.e. assicurazione sulla vita), in via immediata estranea alla causa economica del rapporto creditizio ma atta ad accrescere l’affidabilità complessiva del debitore. In questo caso l’assicurazione non rappresenta una garanzia in senso stretto poiché non tutela in via diretta e speciale il diritto del creditore. Le assicurazioni contro la perdita dei diritti di credito, denominate in senso lato assicurazioni del credito, sono trattate nel “ramo cauzioni” nel settore assicurativo. Le parti interessate dalla polizza assicurativa sono la compagnia, il “contraente” (debitore o obbligato) che chiede la garanzia accollandosi l’onere del premio e l’”assicurato” (creditore) beneficiario della garanzia, che, quindi, potrà rivalersi anche sulla compagnia del danno eventualmente subito. In base alle norme in materia di fideiussione, se il debitore si rivela insolvente, la compagnia può rivalersi mediante l’azione di surroga (art. 1950 c.c.). Inoltre, in base al contratto, la compagnia può essere obbligata solidalmente oppure solo dopo preventiva escussione sul debitore principale. Vi sono diverse figure di garanzie assicurative e il settore, già molto sviluppato in alcune economie (soprattutto in Inghilterra e negli USA), è in continua evoluzione ed espansione anche in Italia. Le assicurazioni delle cauzioni connesse a rapporti di lavoro come le “assicurazioni delle cauzioni di fedeltà”, possono sostituire le garanzie reali eventualmente dovute dai prestatori d’opera, agenti, o rappresentanti alle imprese in base al contratto. L’“assicurazione contro l’infedeltà dei dipendenti” è stipulata direttamente dal datore di lavoro e, quindi, è assimilabile alle assicurazioni contro “danni” sebbene sia trattata nel “ramo cauzioni” del settore assicurativo. Rilevanti sono anche le assicurazioni delle cauzioni connesse a contratti di appalto. Per la materia in discorso v. anche cauzione fideiussoria.

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