GARANZIA
Complesso di istituti preordinati al fine di assicurare l’adempimento di un’obbligazione (v. obbligazioni). Le garanzie danno luogo a rapporti giuridici accessori (rispetto al rapporto obbligatorio) e mirano a rafforzare la posizione del creditore in ordine all’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore. A questo proposito si parla di garanzia generica, se tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante esecuzione forzata (esecuzione forzata individuale) su tutti i beni del debitore, e di garanzia specifica, se determinati beni sono destinati al soddisfacimento in via preferenziale di alcuni creditori. Anche in tale ultima ipotesi, peraltro, non si esclude che, in caso di insufficienza dei beni oggetto di garanzia, i creditori (c.d. privilegiati) possano concorrere alla pari con gli altri creditori (c.d. chirografari) sui restanti beni del debitore. Le garanzie possono essere personali o reali. Le prime sono obbligazioni assunte da altri soggetti che si impegnano ad adempiere in luogo ed in concorso con il debitore principale, con la possibilità per il creditore, in caso di inadempimento, di soddisfarsi anche sopra il loro patrimonio personale. Rientrano in questa categoria la fideiussione, il mandato di credito e l’avallo. Le garanzie reali sono invece quelle che gravano su di un bene determinato del debitore o di un terzo o su tutti i beni mobili del debitore. Tali sono il pegno, l’ipoteca ed il privilegio speciale (v. privilegio), che danno luogo ad un vincolo di soggezione esecutiva preferenziale. Oltre che dalla volontà privata, le garanzie possono sorgere direttamente dalla legge (p.e., l’ipoteca legale) ovvero da una sentenza (p.e., l’ipoteca giudiziale). Esse si estinguono o per cause relative alla stessa obbligazione (p.e., adempimento, rinuncia, liberazione per fatto del creditore), oppure relative all’obbligazione garantita (remissione del debito, impossibilità di adempimento). La causa più ovvia di estinzione di una garanzia discende dalla sua natura accessoria nei confronti del credito principale: estinto il credito, la garanzia perde la sua ragione di essere e si estingue anch’essa. Nelle garanzie reali, inoltre, il perimento della cosa, in considerazione della natura degli istituti in esame, comporta l’estinzione delle garanzie ad essa connesse.