FACTORING INTERNAZIONALE
Termine generico che si riferisce all’intervento del factoring nelle transazioni tra differenti paesi. Di consueto il factoring internazionale si distingue in factoring all’esportazione, che ha luogo quando il factor acquista i crediti vantati dagli esportatori nazionali verso gli importatori esteri, e factoring all’importazione, che ha luogo invece quando il factor acquista i crediti vantaggi dagli esportatori esteri verso i debitori nazionali. I principi fondamentali che vi sottostanno sono i medesimi del factoring domestico, così come, per la maggior parte, sono simili le condizioni generali di contratto, l’oggetto delle varie prestazioni ed i relativi corrispettivi. Anzi il factoring internazionale costituisce proprio una classica applicazione di factoring c.d. “a servizio completo”, non sempre facilmente rintracciabile nei contratti domestici, anche se esso si caratterizza per una maggiore complessità delle procedure operative che il factor deve porre in essere per il corretto svolgimento del rapporto. Per quanto attiene, invece, la struttura dell’operazione, mentre il factoring domestico prevede la presenza di tre tipici soggetti dell’operazione (factor, cedente, ceduto), il factoring internazionale implica generalmente (anche se esistono schemi trilaterali semplificati) la presenza aggiuntiva del factor estero. L’opportunità, dal punto di vista fiscale, della costituzione in un Paese europeo di una società di factoring dipende dalla valutazione dei seguenti aspetti: la tipologia dei proventi percepiti dalla società di factoring concernenti essenzialmente interessi e commissioni; l’imponibilità fiscale di tali proventi nel Paese di provenienza (ovvero nel Paese del cedente); l’imponibilità fiscale di tali proventi ed in generale del reddito d’impresa nel Paese del factor. Risulta rilevante quindi non solo la collocazione della società di factoring in un Paese fiscalmente attraente, ma anche la possibilità di evitare o quanto meno limitare un’eventuale tassazione alla fonte dei redditi in questione nel Paese del cedente/fornitore. A questo riguardo l’esistenza di trattati contro le doppie imposizioni tra il Paese del factor e il Paese del cedente può risultare estremamente importante. L’esame di questi elementi condotto nelle varie legislazioni europee ha condotto, in sintesi, ai seguenti risultati. Le commissioni percepite dalla società di factoring per attività e servizi non finanziari non verrebbero assoggettate a ritenute alla fonte (non essendo prevista dalle legislazioni nazionali dei singoli Paesi considerati una specifica normativa a riguardo) ma concorrerebbero alla formazione dell’imponibile assoggettato alle corporale taxes. Le ritenute alla fonte subite dalla società di factoring relativamente agli interessi percepiti in seguito all’erogazione di anticipi per finanziamenti ai fornitori/cedenti, verrebbero recuperate dal factor fino a concorrenza della quota d’imposta (corporale tax) attribuibile ai redditi esteri. Le aliquote delle corporate taxes vigenti nei Paesi considerati non si discostano rispetto all’imposizione societaria italiana in misura tale da rendere particolarmente attraente dal punto di vista fiscale la costituzione di una società di factoring in tali Paesi.