LIMITAZIONE DEI RISCHI

Principio secondo il quale la banca determina l’ammontare massimo di fido concedibile al cliente affidatoentro una certa proporzione del fabbisogno finanziario complessivo di quest’ultimo. Esso differisce pertanto dal frazionamento del rischio, che comporta la diversificazione dei prestiti concessi dalla banca in relazione alle caratteristiche del proprio portafoglio e, più in generale, della propria situazione patrimoniale. Il principio del frazionamento è per taluni aspetti disciplinato dalla normativa sul limite di fido, mentre l’attuazione del principio di limitazione del rischio è lasciata alle scelte gestionali dell’ente erogante. La sua applicazione comporta che l’impresa distribuisca la propria domanda di credito fra più banche, ciascuna delle quali può ridurre la quota di rischio economicoe finanziario direttamente coperta: dato un certo importo del fabbisogno di credito bancario dell’impresa, tanto maggiore è il numero delle banche finanziatrici tanto minore è il rischio che ciascuna di esse si accolla. Quest’ultimo viene ulteriormente ridotto dal fatto che la singola banca può, se necessario, contare su una maggiore trasferibilità del fido concesso. La limitazione del rischio trova concreta attuazione anche per effetto di insuperabili costrizioni di ordine pratico: la banca non può in ogni caso finanziare integralmente il fabbisogno complessivo delle imprese clienti, a causa delle sue dimensioni, che dovrebbero essere immensamente superiori a quelle delle imprese stesse. E necessario però che la limitazione non divenga eccessiva e che le imprese instaurino rapporti privilegiati con un numero limitato di banche (v. Hausbank): un’eccessiva parcellizzazione dei prestiti diviene, infatti, potenziale fonte di instabilità qualora, come si è verificato in passato in taluni paesi fra cui l’Italia, comporti un esagerato ampliamento del numero dei rapporti bancari intrattenuti da ciascuna impresa e determini indirettamente una minore attenzione di ciascuna banca alla valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente (v. fido multiplo).

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