FONDO PENSIONE CHIUSO
I fondi pensione chiusi (detti anche negoziali, o contrattuali) derivano da accordi collettivi promossi dalle organizzazioni sindacali, scaturiscono quindi dalla libera contrattazione delle parti e sono riservati ad una categoria ben limitata di soggetti.
1. Area dei destinatari. I fondi pensione chiusi sono rivolti a: a) lavoratori dipendenti pubblici e privati della stessa categoria contrattuale, comparto, raggruppamento, territorio, ente, impresa o gruppi di imprese; b) soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; c) lavoratori autonomi e liberi professionisti anche organizzati per aree professionali e territoriali; d) casalinghe. La denominazione di “chiuso” si riferisce alle modalità di accesso in entrata al fondo pensione, che vengono appunto riservate ad una determinata categoria o settore di lavoratori. In relazione all’area dei destinatari i fondi pensione chiusi possono quindi distinguersi in fondi pensione settoriali e di categoria, che si applicano a una stessa categoria produttiva disciplinata dallo stesso contratto collettivo di lavoro; fondi pensione aziendali, che originano direttamente dalla contrattazione di secondo livello in ambito aziendale; fondi pensione territoriali, che fanno riferimento a più aziende operanti in settori merceologici diversi e con diversi contratti collettivi di lavoro che sono ubicate nella stessa zona geografica; fondi promossi esclusivamente da lavoratori, che rappresentano una forma residuale e trovano applicazione nel caso in cui una categoria di lavoratori si trovi sprovvista della naturale controparte per inerzia contrattuale della medesima. In base alla legge, i fondi pensione istituiti a favore di lavoratori dipendenti devono essere a contribuzione definita, quelli istituiti a favore di lavoratori autonomi possono essere anche a contribuzione definita.
2. Fonte istitutiva. La fonte istitutiva di un fondo pensione è rappresentata dagli atti posti in essere dalle parti sociali, vale a dire tra i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese (soggetti promotori o parti istitutive), per la costituzione di un fondo pensione. Le fonti istitutive di un fondo pensione chiuso sono i contratti collettivi, anche di secondo livello (aziendali), promossi dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro; gli accordi sottoscritti da soli lavoratori e promossi da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro, i regolamenti aziendali. La fonte primaria è rappresentata dai contratti collettivi, le altre sono residuali nel senso che vengono in essere solo se manca, in uno specifico comparto, una disciplina di base, ossia se il contratto collettivo non prevede un sistema di previdenza complementare. Il fondo pensione rappresenta un soggetto giuridicamente autonomo rispetto alla fonte istitutiva. L’affermazione della piena autonomia del fondo rappresenta uno dei punti cardine della normativa.
3. Fase costitutiva. In questa fase vengono approntati gli strumenti giuridici per la materiale costituzione del fondo pensione. Elemento essenziale e qualificante dell’atto costitutivo è lo statuto con il quale vengono delineate le regole del fondo definendone i contorni operativi. Gli elementi che devono essere contenuti nello statuto sono elencati nel decreto di attuazione del Ministero del Lavoro 1997/211. Il fondo deve essere obbligatoriamente costituito per atto pubblico. In quanto alla veste giuridica il fondo deve operare la scelta tra “associazione non riconosciuta” (art. 36 c.c.) o ente con propria “personalità giuridica” (art. 12 c.c.). Il d.lg. 21.4.1993 n. 124 prevede espressamente che i fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetto riconosciuto. Il fondo deve altresì dotarsi di un Regolamento attuativo e di un Regolamento elettorale (per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti negli organi di amministrazione e di controllo).
4. Fase autorizzativa. La costituzione dell’associazione non determina l’avvio vero e proprio del fondo pensione, che è subordinato alla concessione dell’autorizzazione all’esercizio da parte della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip). L’iter autorizzativo è stato semplificato con il Regolamento Covip del 22 maggio 2001 che prevede la documentazione da allegare all’istanza. A seguito dell’autorizzazione la Covip dispone l’iscrizione del fondo pensione all’Albo istituito presso la Covip stessa. L’autorizzazione decade qualora il fondo pensione non abbia iniziato l’attività entro 12 mesi dall’iscrizione all’Albo o non abbia raggiunto la prevista base associativa minima entro 18 mesi dall’iscrizione all’Albo.
5. Organi del fondo pensione. Una volta autorizzato il fondo agisce per il tramite dei suoi organi: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili. Nei fondi pensione caratterizzati da contribuzione bilaterale (lavoratore dipendente e datore di lavoro) oppure unilaterale a carico datore di lavoro la composizione degli organi deve rispettare il principio della pariteticità nel senso che deve essere prevista una partecipazioneparitaria di rappresentanti dei lavoratori (mediante ricorso al metodo elettivo) e di rappresentanti dei datori di lavoro (anche per designazione). L’Assemblea è l’organo deliberativo, si compone dei delegati eletti dagli iscritti. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo cui sono demandati i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Collegio dei Revisori Contabili è l’organo di controllo interno. Per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili la legge richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
6. Contribuzione. I fondi pensione sono finanziati mediante le contribuzioni definite dalla fonte istitutiva e consistono normalmente in una percentuale calcolata sulla retribuzione del dipendente: una aliquota di contribuzione a carico del lavoratore, una aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro, generalmente uguale a quella del lavoratore, una quota di TFR da destinare alla previdenza complementare; per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28 aprile 1993 deve essere utilizzato, per legge, l’intero accantonamento di TFR.
7. Funzionamento. Il fondo pensione è gestito secondo i criteri della capitalizzazione individuale. Di conseguenza per ogni iscritto viene creata presso il fondo una posizione individuale sulla quale confluiscono le contribuzioni versate dal lavoratore e dall’azienda a suo nome. In base alla legge, dette contribuzioni confluiscono presso la banca depositaria, che custodisce e amministra le attività finanziarie del fondo, controlla il rispetto dei vincoli imposti alla gestione ed esegue le disposizioni dei gestori finanziari. La gestione finanziaria delle disponibilità del fondo è affidata per legge a soggetti abilitati (SIM, compagnie di assicurazione, banche, SGR). Compito dei gestori finanziari è quello di far fruttare al meglio il patrimonio avuto in gestione secondo le linee di indirizzo ricevute dal fondo. Un ulteriore soggetto è il gestore amministrativo, qualora il fondo decida di affidare a una società esterna specializzata tutta la gestione amministrativa, contabile e fiscale del fondo.
8. Prestazioni. L’entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati e ai rendimenti conseguiti nella gestione delle risorse finanziarie. Al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto l’iscritto ha diritto a richiedere l’erogazione della prestazione. Le prestazioni possono essere: pensione complementare di vecchiaia, pensione complementare di anzianità. In alternativa l’iscritto, all’atto della maturazione dei requisiti pensionistici, può optare per l’erogazione di un capitale secondo il valore attuale, entro il limite massimo del 50% dell’importo maturato sulla posizione individuale. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo prima della maturazione del diritto alle prestazioni, il lavoratore può esercitare una delle seguenti opzioni: trasferimento dell’intera posizione individuale ad altro fondo pensione o a una forma pensionistica individuale, riscatto dell’intera posizione individuale.
9. Garanzie. La legge prevede una serie di controlli incrociati che garantiscono gli iscritti: il patrimonio del fondo deve essere affidato a una banca depositaria che svolge anche un ruolo di controllo sull’attività dei gestori finanziari; le risorse affidate in gestione costituiscono patrimonio separato ed autonomo; i gestori finanziari sono soggetti al controllo da parte della Banca d’Italia, della Consob e dell’ISVAP; sull’attività e sul funzionamento del fondo vigila la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip) con compiti di controllo e ispettivi.