CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
Clausola ricorrente nei contratti internazionali ad esecuzione continuata nel tempo, in base alla quale la parte obbligata è esonerata da responsabilità per la mancata esecuzione del contratto e può sospendere l’esecuzione stessa in caso di eventi eccezionali e imprevedibili e, se tali eventi permangono, può risolvere il contratto. Tale principio è ammesso dalla maggior parte degli ordinamenti nazionali, ma con specificazioni ed adattamenti diversi; pertanto è frequente l’uso delle parti di prevedere direttamente la disciplina diretta a regolare i rispettivi obblighi e facoltà nei casi in cui si verifichino eventi di forza maggiore anche al fine di evitare eventuali abusi. LaCamera di Commercio Internazionale ha predisposto una clausola di forza maggiore standard che può essere richiamata nei contratti. Tale clausola comprende: a) motivi di esonero da responsabilità: vengono elencati a titolo di esempio una serie di eventi (naturali, politici ecc.) che le parti possono integrare; b) l’obbligo di notificazione alla controparte delle circostanze di forza maggiore e poi del loro venir meno da parte del contraente che intende avvalersi della forza maggiore, immediatamente dopo la conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti; c) conseguenze della forza maggiore: finché permane l’impedimento che costituisce forza maggiore la parte inadempiente è esonerata dal risarcimento del danno oltre che dal pagamento di penali o sanzioni, salvo gli interessi. L’esecuzione del contratto è sospesa per un periodo durante il quale la controparte non può risolvere il contratto ma può sospendere l’esecuzione dei propri obblighi. Se la situazione di forza maggiore si prolunga oltre un periodo, che può essere previsto in contratto, cioè determinato, ciascuna parte può far cessare il contratto. Vi sono altre clausole in uso, inserite nelle condizioni generali ECE/ONU per la vendita di impianti e macchinari, che prevedono due testi, di cui uno accettato dai paesi dell’Est.