CREDITO DI FIRMA

Credito in cui la banca garantisce l’adempimento di determinate obbligazioni di dare, di fare o di non fare dell’affilato o assume, nell’interesse di quest’ultimo, un debito in veste di obbligato principale. Il credito viene quindi concesso senza una erogazione immediata di denaro. La banca è, comunque, soggetta al rischio che il credito di firma si trasformi in un credito per cassa e che l’insolvenza del cliente si traduca in una successiva perdita del credito. La banca concede crediti di firma alla clientela, residente e non residente, dietro corresponsione di commissioni e del rimborso delle spese. I crediti di firma rientrano nelle voci fuori bilancio, che comprendono, oltre a tale insieme di operazioni, gli impegni e rischi ed i conti d’ordine. Tali crediti possono essere assistiti da garanzie o meno. Il credito di firma si distingue in “semplice” e “documentario”; quest’ultima tipologia si ha nel caso in cui il cliente beneficiario debba consegnare documenti relativia spedizioni di merce per poter usufruire del credito concessogli dalla banca. I crediti semplici sono rappresentati dal fido per accettazione, avallo, fideiussione, Quelli documentari prevedono chela banca, operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un cliente, effettui un pagamento ad un terzo o accetti o, ancora, negozi tratte emesse dallo stesso, anche contro consegna dei documenti prescritti; le aperture di credito documentarie possono essere revocabili, quando la banca non assume un impegno inderogabile nei confronti del terzo beneficiario, e, nel caso opposto, irrevocabili.

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