nuovissima Enciclopedia di banca, borsa e finanza

Lettera selezionata: B

  • B2B

    Sigla svolta in inglese con business to business, in sigla anche BtoB. Indica i mercati degli scambi di beni e delle prestazioni di servizi che avvengono all’interno dei settori produttivi, cioè tra impresa e impresa. L’attività di business to business è si svolge tanto su Internet (on line) quanto attraverso i canali tradizionali (off line). Nel segmento si distinguono solitamente le imprese medio piccole (PMI, in ingl. small and medium-sized firms-SME) dalle grandi imprese, ma si fanno classifi cazioni più articolate, anche fino a cinque stratificazioni: micro-imprese (0-3 dipendenti), piccole imprese (3-100 dipendenti; small business enterprises, SE in inglese), medie imprese (100-200/500 dipendenti; medium-sized business enterprises-ME), grandi imprese (200/500-5.000 dipendenti; large business enterprises-LE), grandissime imprese (più di 5.000 dipendenti, very large business enterprises-VLE), conglomerate (cioè grandi gruppi con molte e differenziate unità produttive abbastanza indipendenti), multinazionali (multinational corporations-MNC).

  • B2C

    Sigla svolta in inglese con business to consumer, in sigla anche BtoC. Indica i mercati dove si svolgono le transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali, tanto su Internet (on line) quanto attraverso i canali tradizionali (off line). Negli ultimi anni del secolo scorso il B2C ha svolto un ruolo importante nel rapido sviluppo dell’attività commerciale in Internet, superiore a quello del B2B. La crisi ha portato al fallimento molte imprese operanti in rete e il settore B2B risulta oggi molto ridimensionato, salvo le attività di nicchia.

  • B2E

    Sigla svolta in inglese con Business to Employee. Indica l’insieme degli scambi di informazioni tra dipendenti e azienda (o gruppo) che avvengono sull’Intranet di quest’ultima. Generalmente questa attività viene accentrata in un portale dedicato dove vengono concentrati le informazioni e gli strumenti che possono interessare i dipendenti: notizie sull’organizzazione, organigramma, elenchi telefonici e indirizzi di posta elettronica interni, documenti informativi sull’assistenza alla clientela, manuali tecnici, corsi di formazione, assistenza, attività ricreative, ma anche moduli per la liquidazione delle diarie e delle missioni e così via.

  • B2G

    Sigla svolta in inglese con Business to Government. Lo stesso che G2B, dal punto di vista delle imprese.

  • BACK OFFICE

    Espressione anglosassone che designa, all’interno di uno sportello bancario, gli organi e il personale che si occupano del lavoro amministrativo e di coordinamento e che non hanno rapporti immediati con gli utenti.

  • BACK-END RATIO

    A ratio that indicates what portion of a person's monthly income goes toward paying debts. The total monthly debt includes expenses such as mortgage payments (made up of PITI), credit-card payments, child support and other loan payments. Lenders use this ratio in conjunction with the front-end ratio to approve mortgages.

    Back-End Ratio



    Also known as "debt-to-income ratio".

    For example, if your monthly income is $5,000 ($60,000/12) and your total monthly debt payments are $2,000, your back-end ratio is 0.40 or 40%. Generally, lenders like to see a back-end ratio that does not exceed 36%; however, there are lenders who make exceptions for ratios up to 50% if you have good credit. Some lenders consider only this ratio when approving mortgages, as opposed to using it in conjunction with the front-end ratio.

  • BACK-TO-BACK CREDIT

    Espressione anglosassone utilizzata nei rapporti commerciali internazionali per indicare un credito documentario appoggiato a un credito precedente. Nel caso in cui il beneficiario (compratore) di un credito documentario (credito base) desideri rendere tale credito utilizzabile in tutto o parzialmente da parte di un suo fornitore, ma esso risulti non trasferibile ovvero sia trasferibile ma il beneficiario non intenda avvalersi di tale facoltà per una serie di motivi (volontà di celare all’importatore l’identità del proprio fornitore, discordanza nei termini dei due contratti di acquisto o vendita, desiderio di apparire in qualità di ordinante di un credito nuovo per motivi di prestigio ecc.), è possibile fare ricorso al credito documentario back-to-back (o controcredito, o credito di compensazione) che consiste in un credito a sé stante, nel quale i rapporti fra ordinante, banca accreditante e beneficiario sono del tutto svincolati rispetto a quelli del credito base, che funge da garanzia indiretta. L’applicazione di una simile procedura esige una più attenta valutazione del rischio, in quanto, in caso di sequestro conservativo o di fallimento del beneficiario del credito base, la banca accreditante non potrebbe attingere al ricavo di quest’ultimo ai fini della copertura del controcredito erogato. Con un credito trasferibile, al contrario, la banca che ha effettuato il trasferimento sarebbe autorizzata ad utilizzare i documenti presentati dal secondo beneficiario (fornitore), ottenendo il rimborso secondo i termini.

  • BACK-UP FACILITY

    Espressione anglosassone che designa il generico impegno, da parte di un’istituzione creditizia, a garantire in ogni caso la copertura finanziaria di un emittente di titoli qualora si verifichino determinati eventi, contrattualmente predefiniti, che inibiscano al mutuatario l’effettuazione o il rinnovo della raccolta diretta sul mercato attraverso svariate forme di emissione. Per via delle sue caratteristiche, tale forma di garanzia viene detta anche “Umbrella facility”. Tra le forme tecniche di back-up facility maggiormente diffuse figurano la RUF (revolving underwriting facility), la TRUF (transferable revolving underritung facility) e la NIF (notes issuance facility).

  • BACK-UP PER DISASTER RECOVERY

    Insieme degli interventi atti a salvaguardare e ripristinare le elaborazioni vitali dell’azienda in caso di evento accidentale o doloso che impedisce il funzionamento dei sistemi elaborativi e/o l’accesso ai locali nei quali questi risiedono.

  • BACKWARDATION

    Nel contesto dei mercati energetici tale accezione é adoperata per intendere una situazione nella quale i prezzi spot per consegne di materie prime (commodity) sono maggiori rispetto a quelli per consegne più lontane nel tempo (future price). Tale situazione può verificarsi quando vi è una maggiore quantità domandata rispetto a quella offerta e questo fa si che il prezzo a pronti aumenti. Tale termine è comunemente adoperato nel settore petrolifero, ma anche applicato ad altre commodity ed ai mercati energetici più in generale. Nel mercato petrolifero, la backwardation potrebbe riflettere condizioni di crisi dovute ad una riduzione dell’offerta ed a tensioni nei mercati energetici. Contrario di backwardation e’ il termine contango.
    Redattore: Claudio DICEMBRINO
    © 2009 ASSONEBB

  • BADGE

    Termine anglosassone (lett.: distintivo, insegna), genericamente utilizzato in informatica come sinonimo di cartellino di identificazione nei sistemi di controllo degli accessi.

  • BAIL IN E CRISI BANCARIE

     

    La Banca d'Italia ha realizzato un video di educazione finanziaria sul Bail In. E' disponbile qui

    Che cosa è il bail-in?

    Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e 3 ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. I testi sono stati presi da Banca d'Italia nel maggio 2016.

    Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

    Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD)

    La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. La BRRD deve ancora essere recepita in Italia: il 2 luglio il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea contenente la delega al Governo per il suo recepimento.

    La BRRD dà alle autorità di risoluzione (cfr. infra per la descrizione dell’architettura istituzionale) poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di “risoluzione”. Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari.

    Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione dovranno preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi; potranno intervenire, con poteri assai estesi, già in questa fase, per creare le condizioni che facilitino l’applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la resolvability delle singole banche.

    Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La BRRD mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (early intervention) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell’intermediario: nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell’intero organo di amministrazione e dell’alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei.

    Perché sono state introdotte le nuove regole europee?

    Le nuove norme consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

    La crisi finanziaria ha dimostrato che in molti paesi dell’Unione gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà di intermediari con strutture organizzative complesse e con una fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari. Per evitare che la crisi di una singola banca si propagasse in modo incontrollato sono stati necessari ingenti interventi pubblici che, se da un lato hanno permesso di evitare danni al sistema finanziario e all’economia reale, hanno però comportato elevati oneri per i contribuenti e in alcuni casi compromesso l’equilibrio del bilancio pubblico1. È stato inoltre molto difficile coordinare gli interventi delle singole autorità nazionali per gestire le difficoltà di intermediari che operavano in più paesi.

    Che cos’è la risoluzione di una banca?

    Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti - le autorità di risoluzione - che, attraverso l’utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L’alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.

    Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca?

    Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    •    la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l’intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
    •    non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’intermediario;
    •    sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.

    Quali sono gli strumenti di risoluzione?

    Le autorità di risoluzione potranno:
    •    vendere una parte dell’attività a un acquirente privato;
    •    trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
    •    trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
    •    applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

    L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L’attivazione dell’intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un bail-in almeno pari all’8 per cento del totale del passivo.

    Come funziona il bail-in?

    Questo grafico illustra in modo semplificato il funzionamento del bail-in.

    Nella situazione iniziale a sinistra (banca in condizioni di normalità), la banca dispone dal lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a bail-in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, come i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositanti.

    Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l’autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni.

    Il bail-in pertanto consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività; dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori, non comporta costi per i contribuenti.

    Quali sono le passività escluse dal bail-in?

    Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:
    •    i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
    •    le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
    •    le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
    •    le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
    •    le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
    •    i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

    Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l’applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione (cfr. infra) che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8 per cento delle passività totali.

    Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?

    Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni (cfr. grafico). Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

    In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

    Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

    L’ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

    Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto “approccio legale” al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.
    È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti. Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla loro clientela; l’informazione andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.

    E cosa rischiano i depositanti?

    I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.

    Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

    I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8 per cento del totale delle passività.

    Da quando sarà applicabile il bail-in?

    In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016; tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati, fra cui gli strumenti di capitale, sarà applicabile già da quest’anno, quando essa sia necessaria per evitare un dissesto.

    Gli orientamenti sull’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato adottati nel 2013 dalla Commissione europea già prevedono la necessità di coinvolgere gli azionisti e i creditori subordinati prima di un eventuale supporto pubblico, attraverso la svalutazione o la conversione dei crediti in azioni, quale misura di burden-sharing necessaria per ritenere il sostegno pubblico compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato.

    Che cosa è il Meccanismo Unico di risoluzione?

    Il Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution Mechanism, SRM) è responsabile della gestione accentrata delle crisi bancarie nell’area dell’euro e rappresenta una componente essenziale dell’Unione Bancaria, quale complemento del Meccanismo di vigilanza unico nell’area dell’euro.

    L’SRM ha già iniziato a svolgere attività preparatorie ai fini della redazione dei piani di risoluzione delle maggiori banche europee ma diverrà pienamente operativo dal 1° gennaio 2016.

    Ad esso si accompagna la costituzione del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF), alimentato negli anni da contributi versati dalle banche dei paesi partecipanti e progressivamente mutualizzati.

    La funzione primaria del Fondo di risoluzione è quella di finanziare l’applicazione delle misure di risoluzione, per esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie. Se tuttavia risulterà necessario escludere alcuni crediti nelle circostanze indicate dalla direttiva, per esempio per evitare il rischio di un contagio, il Fondo potrà, entro alcuni limiti, assorbire perdite al posto dei creditori esclusi, riducendo l’ammontare del bail-in (cfr. supra).

    Resta da definire a livello europeo una rete di sicurezza (backstop) che possa integrare le disponibilità del Fondo per far fronte con tempestività alle crisi degli intermediari di maggiore dimensione. Il recente rapporto dei cinque Presidenti europei sul completamento dell’Unione economica e monetaria indica opportunamente come prioritaria la sua predisposizione2.

    L’SRM è un sistema articolato che si compone delle autorità di risoluzione nazionali e di un’autorità accentrata, il Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution Board, SRB), cui partecipano rappresentanti delle autorità di risoluzione nazionali e alcuni membri permanenti.

    Per le banche maggiori dell’area dell’euro (le banche qualificate come significative ai sensi del regolamento SSM e i gruppi transfrontalieri) sarà il Comitato a individuare … ex ante, attraverso piani di risoluzione … le modalità con cui la crisi può essere affrontata e a decidere, quando la crisi si manifesti, come gestirla in concreto adottando un programma di risoluzione. Spetterà poi alle autorità di risoluzione nazionali dare attuazione al programma, esercitando i poteri che la normativa europea e le norme nazionali di recepimento attribuiscono loro. Il programma dovrà inoltre essere sottoposto alla Commissione Europea e, in alcuni casi, anche al Consiglio3. Questa ripartizione di compiti varrà anche per le banche minori, qualora per la gestione della loro crisi sia necessario l’intervento del Fondo di risoluzione unico.

    Negli altri casi, le autorità di risoluzione nazionali conserveranno la responsabilità di pianificare e gestire le crisi. La loro azione si svolgerà comunque secondo linee guida e orientamenti definiti dal Comitato.

    Qual è il ruolo della Banca d'Italia?

    La legge delega di recente approvata prevede che le funzioni di risoluzione siano affidate alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia è già stata designata autorità di risoluzione italiana ai fini della partecipazione al Comitato Unico di Risoluzione e al Comitato delle autorità di risoluzione dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) e della realizzazione delle connesse attività dall’art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

    _______________________________

    1 I dati Eurostat indicano che, alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi di euro in Germania, quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia, sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia il sostegno pubblico è stato di circa 4 miliardi, tutti ormai restituiti.

    2 Commissione europea, Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa, Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz.

    3 Il Consiglio può essere chiamato ad obiettare, su proposta della Commissione, in merito alla sussistenza delrequisito del public interest o ad approvare modifiche del valore dell’intervento del fondo di risoluzione previsto nel programma presentato dal Board. Se il Consiglio conferma l’insussistenza del public interest, la procedura di risoluzione termina e l’ente viene liquidato secondo la procedura ordinaria; se invece approva le proposte di modifica del valore dell’intervento del Fondo, il Board deve modificare di conseguenza, entro le 8 ore successive, il programma di risoluzione.

     

    Fonte Banca d'Italia

  • BAIL IN: 10 DOMANDE E RISPOSTE

    Il primo gennaio 2016 è entrato pienamente in vigore anche in Italia un pacchetto di nuove regole comuni a tutti i Paesi dell’Unione Europea per prevenire e gestire le crisi delle banche.
    Questo insieme di regole ha in particolare lo scopo di limitare la probabilità che si verifichino delle gravi crisi bancarie e, nel caso si manifestino, di attenuarne gli effetti impedendo che si diffondano da un Paese all’altro.
    Le novità sono molte. Per far conoscere a clienti e risparmiatori i principali cambiamenti introdotti, l’ABI, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza insieme a numerose Associazioni dei consumatori hanno predisposto 10 domande e risposte contenute in questo articolo.

    1) Perchè sono state introdotte le nuove regole europee?
    Le istituzioni europee hanno studiato nuove regole che consentiranno di gestire un’eventuale grave crisi bancaria partendo da un nuovo presupposto: … il costo dell’eventuale crisi bancaria deve essere sostenuto principalmente all’interno della banca stessa, come accade per le altre imprese, secondo modalità che vedremo più avanti.
    Inoltre, nel corso degli ultimi anni, sono state introdotte tante e qualificate misure di vigilanza prudenziale allo scopo di rendere più difficile e raro il manifestarsi di nuove crisi.

    2) Cosa prevedono le nuove regole?
    Le nuove regole mirano a limitare il rischio di una crisi bancaria e, nel caso si manifesti, a risolverla con rapidità ed efficienza.
    Di conseguenza, sono state innanzitutto rafforzate le misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi anche in assenza disegnali negativi.
    Tra queste rientra la predisposizione di un dettagliato e adeguatamente aggiornato piano ... il cosiddetto Piano di Risanamento, che prevede cosa una banca deve fare qualora si realizzino eventi avversi, evitando così di dover prendere decisioni affrettate in emergenza.
    Inoltre, le Autorità potranno intervenire, in via precoce, per sollecitare l’attuazione dei Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria.

    3) Se la prevenzione non fosse sufficiente?
    Se nonostante il rafforzamento dell’attività preventiva la crisi di una banca dovesse comunque manifestarsi, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi (Banca Centrale, Comitato di risoluzione unico e Banca d’Italia) avranno a disposizione un insieme di misure articolato, calibrato in funzione della gravità della situazione, che prevede, quale ultima istanza, l’avvio della cosiddetta procedura di “risoluzione”.

    4) In cosa consiste la procedura di risoluzione?
    La procedura di risoluzione consiste in un pacchetto di misure che può essere disposto dalle Autorità di Risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la situazione di una banca in crisi. Tra i vari strumenti di risoluzione vi è il cosiddetto bail-in … o salvataggio interno.

    5) Come funziona il Bail-in (salvataggio interno)?
    Il bail-in prevede che gli azionisti, e in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca stessa nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario e finanziario.
    Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite.
    In ogni caso è importante osservare che l’eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.

    6) A quali strumenti bancari si applica il Bail-in?
    Un principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale azione di risanamento. Con questo nuovo sistema infatti gli azionisti sono i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti non fosse sufficiente, verranno chiamati a contribuire coloro che detengono altre categorie di strumenti, secondo un prefissato schema di priorità di intervento.
    Le categorie di strumenti finanziari emessi della banca che sono interessate - in successione - dal bail-in, sono:
    - azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili1)
    - titoli subordinati senza garanzia
    - i crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite)
    - depositi superiori ai 100.000 euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro).
    Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori ai 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari - ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori ai 100.000 euro - contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

    7) Cosa succede ai conti e depositi fino 100.000 euro?
    In caso di bail-in, ai depositi fino a 100.000 euro non succede assolutamente nulla: fino a questa soglia infatti sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi2 ai quali aderiscono tutte le banche operanti in Italia.
    La garanzia riguarda, oltre ai conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi, fino a 100.000 euro per depositante.3
    I depositi oltre i 100.000 euro non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in ma possono esserlo solo nel caso in cui il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca. Alcune somme depositate sono garantite nei 9 mesi successivi al loro accredito, a prescindere dal loro importo: ad esempio, quelle derivanti da pensionamento, invalidità, indennizzi assicurativi.

    8) Cosa succede ai conti cointestati?
    La garanzia del Fondo non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca. In caso di un conto corrente cointestato a due persone quindi, l’importo massimo garantito è pari a 200.000 euro mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque pari a 100.000 euro.

    9) Quali altri strumenti sono esclusi dal Bail-in?
    Oltre ai depositi fino a 100.000 euro sono esclusi dal bail-in:
    - le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond)
    - i titoli depositati in un conto titoli (se questi titoli non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in)
    - le disponibilità della clientela in custodia presso la banca (ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza)
    - i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.
    Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.


    10) Il Bail-in si può applicare a strumenti sottoscritti prima del 1 gennaio 2016?
    Sì. In caso di crisi di una banca, il bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di tale data.

    1 Obbligazioni che possono essere per contratto convertite in azioni durante la vita del prestito sulla base del loro prezzo e di un rapporto di cambio prestabilito.
    2 In Italia si tratta del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
    3 Per ulteriori informazioni anche circa le poche tipologie di deposito escluse dalla tutela, quali ad esempio i depositi rimborsabili al portatore, si rimanda alla documentazione informativa predisposta dai Fondi di Garanzia dei Depositi.

    Ulteriori informazioni e la normativa completa di riferimento sono disponbili alla pagina https://www.abi.it/Pagine/news/Arriva-la-guida-sul-bail-in.aspx

    Fonte: ABI

  • BALANCE FUND

    Fondo comune d’investimento mobiliare statunitense assimilabile ad un fondo bilanciato, la cui connotazione azionaria è tuttavia piuttosto pronunciata (tra il 40% e il 60% del portafoglio complessivo). Rientra in tale categoria anche l’asset allocation fund, investito in titoli azionari, obbligazionari, strumenti di mercato monetario, oro e metalli preziosi, titoli esteri con l’obiettivo di conseguire un livello di performance relativamente stabile.

  • BALANCED SCORECARD

    Metodologia di informativa direzionale, elaborata negli USA e sviluppatasi soprattutto dapprima nelle grandi multinazionali, che si sostanzia nel porre gli obiettivi strategici al centro del sistema di misurazione delle performances, affiancando all’analisi finanziaria e reddituale, l’esame di ulteriori dimensioni gestionali necessari per una completa valutazione da parte del top management del posizionamento dell’azienda in relazione alla strategia individuata. Mentre l’approccio tradizionale è focalizzato su misure, reddituali e finanziarie, rivolte all’esterno (shareholders e mercati) che quantificano azioni passate (consuntive), la metodologia balanced scorecard (BSC) affianca ad esso una serie di indicatori, che costituiscono appunto la “pagella” (scorecard) di valutazione dell’azienda, in grado di monitorare in ottica prospettica, in particolare, la clientela, i processi interni, l’innovazione e la crescita aziendale. La metodologia BSC si articola in varie fasi: definizione dapprima degli scopi che, se raggiunti, consentano l’ottenimento dell’obiettivo strategico definito nella mission aziendale; individuazione poi, per ogni obiettivo, degli indicatori in grado di misurarne il raggiungimento (quali p.e. la customer retention e la customer satisfaction, con riferimento alla clientela, o la redditività generata da specifici segmenti di clientela o, con riferimento al personale, il turnover dei dipendenti high potential) e quantificazione, per ogni indicatore, del valore target giudicato soddisfacente; definizione, infine, ex post delle azioni necessarie per correggere eventuali situazioni insoddisfacenti. Inizialmente applicata a livello aziendale, la metodologia BSC deve essere successivamente dettagliata per ogni livello giudicato significativo da un punto di vista gestionale (divisioni, servizi, uffici ecc.) cercando tuttavia di contenere, ad ogni livello, il numero di indicatori, al fine di valorizzare quelli maggiormente significativi. La validità della strategia deve essere periodicamente verificata, non escludendo la possibilità di successive modifiche ed integrazioni.

  • BALLOON

    Pagamenti di notevole entità, di quantità e cadenza irregolare, di un prestito, fatti quando ci sono fondi disponibili. Un prestito accordato a queste condizioni è detto balloon loan.

  • BANCA

    Impresa che svolge congiuntamente l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (v. attività bancaria). L’art. 32 del d.lg. 14.12.1992 n. 481 stabilisce che la parola 'banca' non può in alcun caso essere usata nella denominazione di soggetti diversi dagli enti creditizi (v. denominazione bancaria abusiva). Il divieto non si applica agli enti creditizi considerati dalla Direttiva 77/780/CEE, dai quali, tuttavia, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l’aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione (art. 5 della Direttiva cit.). La normativa emanata in recepimento della seconda direttiva comunitaria di coordinamento bancario, cioè il TUBC (v. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) fornisce una definizione di ente creditizio dai contenuti più estesi di quella desumibile dalla previgente legislazione, qualificandolo come impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto e, in particolare, riconoscendo allo stesso organismo la possibilità di svolgere tutte le attività elencate nell’allegato alla Direttiva 89/646/CEE. Il percorso di possibile adeguamento del sistema bancario italiano al modello di banca universale prospettato dalla normativa comunitaria risulta contrassegnato da diverse tappe di fondamentale importanza. Nella ricerca di nuovi modelli di sviluppo e di adeguate formule organizzative di governo per fronteggiare la crescente competizione, le banche hanno avviato rilevanti politiche di diversificazione attraverso la creazione/acquisizione di una rete di sussidiarie aventi il compito di contenere il decremento dei passivi e di consentire un consolidamento degli attivi. La successiva rimozione dei vincoli all’assunzione di controlli indiretti (maggio 1984) ha favorito la costituzione di holdings di settore per il coordinamento economico, finanziario e patrimoniale di aree d’intermediazione tendenzialmente omogenee. Le autorità creditizie hanno poi inteso perseguire (unitamente alla finalità di ultimare il processo di inquadramento su base consolidata) l’obiettivo di agevolare il passaggio da una struttura organizzativa plurisocietaria al gruppo polifunzionale, le cui peculiarità si traducono in capacità di produrre e distribuire pacchetti integrati di prodotti diversificati e servizi accessori relativi a questi ultimi, con l’introduzione della figura holding capogruppo, cui spettano - da una parte - il potere di impartire direttive di coordinamento alle società partecipate e, dall’altra, il compito di garantire la completezza e la veridicità dei flussi informativi verso l’autorità di vigilanza (v. gruppo creditizio polifunzionale).

  • BANCA ABILITATA

    Azienda di credito abilitata a intrattenere rapporti in materia valutaria e a ciò espressamente autorizzata dalla Banca d’Italia, in base all’art. 7 d.m. 27.4.1990. La legislazione precedente (d.lg.lt. 17.5.1945 n. 331) prevedeva la figura della banca agente che si poneva come mandataria della Banca d’Italia (che a sua volta assumeva nei confronti dell’UIC la veste di intermediaria in cambi) nel campo delle operazioni valutarie. Le funzioni delle banche agenti erano le seguenti: a) operative: contrattazioni in cambi; raccolta di depositi e concessioni di finanziamenti in valuta; fideiussioni; conti in valuta con corrispondenti esteri ecc.; b) di controllo: esame dei documenti esibiti dagli operatori per la negoziazione della valuta; della regolarità valutaria delle transazioni con l’estero; certificazione della liceità delle operazioni effettuate ecc.; c) di segnalazione all’UIC di ogni operazione effettuata; d) di trasmissione all’organo competente delle richieste degli operatori, al fine di ottenere particolari agevolazioni. In base alla legislazione in vigore fino alla definitiva liberalizzazione, le banche abilitate assolvevano compiti operativi (anche se non più in regime di monopolio), di segnalazione statistica e di trasmissione delle richieste di agevolazioni finanziarie. La normativa prevedeva tre diverse categorie di abilitazione: per i trasferimenti valutari da e per l’estero, per le operazioni in cambi, per entrambe queste attività. L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni era la Banca d’Italia, che verificava la sussistenza di taluni requisiti oggettivi (solidità patrimoniale, dimensione aziendale, struttura organizzativa adeguata, professionalità degli amministratori), indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Le banche abilitate potevano essere a operatività piena o parziale, a seconda che potessero compiere tutte le operazioni consentite dalla legislazione valutaria oppure soltanto alcune, con esclusione di altre (come a esempio l’apertura di conti correnti con non residenti, l’erogazione di finanziamenti a residenti e non residenti per operazioni con l’estero diverse da quelle mercantili correnti, la stipulazione di contratti a termine e con opzione). Attualmente, anche a seguito del d.l. 4.8.1999 n. 342, non sussiste più uno specifico provvedimento abilitativo e pertanto tutte le banche possono liberamente effettuare le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle vigenti norme.

  • BANCA AFRICANA DI SVILUPPO

    La Banca africana di sviluppo (African Development Bank - AfDB) è una banca di sviluppo multilaterale di cui fanno parte 53 paesi africani (regional members countries) e 24 paesi non-africani tra America, Asia ed Europa (non-regional members countries). La Banca fa parte del Gruppo bancario africano di sviluppo insieme al Fondo di sviluppo africano (African Development Fund) e al Fondo di sviluppo nigeriano (Nigerian Trust Fund). Fondata nel 1964, la Banca africana di sviluppo ha cominciato la sua attività nel 1967 con sede ad Abidjan in Costa d’Avorio. A causa delle tensioni politiche che hanno caratterizzato l’area ivoriana, nel 2003 il comitato consultivo dei governatori ha deciso di spostare temporaneamente la sede dell’AfDB a Tunisi. Il principale obiettivo della Banca consiste nel promuovere uno sviluppo economico sostenibile volto alla riduzione della povertà nel continente africano e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni indigene. Tale obiettivo è perseguito finanziando programmi e progetti di sviluppo in tema di approvvigionamento idrico, formazione e salute e in campo infrastrutturale.
    Bibliografia
    Krasner, S. D. (1981), Power Structures and Regional Development Banks, International Organization, Vol. 35, N. 2, pp. 303-328, Cambridge University Press.
    Redattore: Federica ALFANI
    © 2010 ASSONEBB

  • BANCA AGENTE

    1. Prima della realizzazione del processo di liberalizzazione valutaria (completatosi con il d.m. 27.4.1990) per banca agente si intendeva una banca espressamente autorizzata dalla Banca d’Italia e abilitata a effettuare operazioni denominate in valute estere e a negoziare in cambi. Essa si qualificava come mandataria, nel campo valutario, della Banca d’Italia, a sua volta intermediaria in cambi dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) cui la precedente legislazione valutaria aveva attribuito il monopolio dell’operatività in cambi. La liberalizzazione valutaria, facendo venir meno il regime di monopolio dei cambi, ha determinato la scomparsa della figura di banca agente. Ad essa si è sostituita quella di intermediario abilitato ad operare in cambi (v.banca abilitata), per il quale l’abilitazione è riconosciuta dalle autorità di vigilanza sulla base della valutazione dell’attitudine della banca stessa ad effettuare una gestione valutaria in proprio e a fronteggiare i rischi connessi. Alle banche che erano agenti sulla base della normativa valutaria precedente è stato automaticamente riconosciuto lo status di intermediario abilitato. 2. Nell’ambito di un prestito sindacato, lo status di banca agente spetta alla banca incaricata dell’attività di amministrazione del prestito. Quest’ultima consta di una serie di funzioni così riassumibili: raccolta dei fondi dalle banche partecipanti ed erogazione al mutuatario secondo il piano di prelievo definito in sede contrattuale; calcolo periodico degli interessi e delle quote di rimborso in linea capitate, raccolta dei fondi dal mutuatario e riparto pro-quota alle banche partecipanti; verifica sistematica del rispetto delle condizioni contrattuali, con riferimento alle diverse clausole; fissazione periodica del tasso base; raccolta di rapporti periodici sull’andamento del cliente; accertamento del verificarsi delle eventuali condizioni di risoluzione anticipata del contratto; verifica della sussistenza di condizioni che consentano il ricorso a valute alternative o a tassi base alternativi; verifica delle variazioni dei regimi regolamentari, fiscali o valutari, cui il prestito risulta assoggettato nei paesi delle banche eroganti. La banca agente esercita l’attività di amministrazione del prestito nella veste di mandatario delle banche consorziate, assumendo a tal fine il ruolo di interlocutore unico del sindacato nei confronti del prenditore di fondi. Nonostante la sua interposizione, però, le banche partecipanti conservano una relazione diretta con il mutuatario, mantenendo tutti i diritti ed obblighi di un creditore limitatamente alla propria quota di partecipazione. Quantunque la delicatezza delle funzioni svolte richieda equidistanza dal mutuatario e dai mutuanti, il ruolo di banca agente è spesso assunto dalla banca leader in virtù della propria forza contrattuale.

  • BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA


    La storia della Banca Agricola Popolare Ragusa (BAPR) è intimamente connessa a quella del territorio nel quale opera, Ragusa e la Sicilia Sud orientale. Se il legame con la realtà locale è uno dei tratti peculiari di ogni banca popolare, ecco che nel caso della BAPR si fa veramente solido, tanto che storia del territorio e storia della banca si intrecciano e si influenzano reciprocamente dando vita a un binomio sostanzialmente inscindibile.

    Nel 2017 la BAPR evidenza un TEIR1 del 24,7% e un utile di 18,5 milioni di euro (Fonte Bilancio d'esercizio disponibile qui).
    La nascita della banca avviene nel marzo del 1889 in un contesto sociale e politico particolarmente favorevole allo sviluppo di simili istituti. Proprio in quel decennio, infatti, sono finalmente poste le basi per una decisa modernizzazione del ragusano che, nel campo del credito, segna il superamento del circuito tradizionale dei negozianti-banchieri. Di conseguenza, il 10 marzo 1889, complici le difficoltà della Mutua popolare … già operante in città da diversi anni - a causa della crisi economica, un drappello di ragusani1 firma, presso lo studio del notaio Emanuele Cabibbo, l’atto di fondazione della Banca Popolare Cooperativa di Ragusa. I primi soci versano il capitale e cominciano a cercare nuove persone da coinvolgere nell’impresa: la giovane Popolare conta a fine anno già una sessantina di soci che sottoscrivono azioni per un ammontare di 56.000 lire. La composizione sociale dei soci rappresenta soprattutto piccoli e grandi possidenti, mentre pochi sono gli operai e i rappresentanti delle altre categorie sociali. A differenza della maggior parte degli statuti adottati dalle altre Popolari, quello della Popolare Cooperativa di Ragusa non regolamentava l’attività di beneficenza della banca.
    Dopo aver individuato una sede, la banca comincia a muovere i primi passi: ai vertici del consiglio di amministrazione sono nominati Giorgio Arezzo, presidente, e Giovanni Lupis, vice presidente, mentre a Carmelo Scribano spetta l’onore di essere il primo direttore. La massa di mezzi amministrati cresce rapidamente, tanto che il capitale sociale già nel 1891 ascende a 71.300 lire - totale dei mezzi amministrati, valori medi, nei primi anni: 81.181 lire nel 1889, 222.482 nel 1891, 461.993 nel 1892-1996, 561.507 tra il 1897 e il 1901, 965.163 tra il 1902 e il 1906.
    La Banca Popolare Cooperativa di Ragusa comincia quindi a essere un punto di riferimento per gli altri grandi istituti di credito dell’epoca: nel 1893 viene abilitata al risconto presso il Banco di Sicilia e la Banca Nazionale del Regno … poi Banca d’Italia. Nei primi anni del Novecento diviene la rappresentante a Ragusa della Banca di Sicilia e della Banca Commerciale Italiana. Nel 1902, infine, entra nell’Associazione Nazionale delle Banche Popolari. Il maggior dinamismo manifestato all’inizio del XX secolo (nel 1910 viene inaugurata la prima filiale a Ragusa Ibla.) è da attribuire al nuovo direttore Luigi Cartia, grazie al quale i soci ottengono più lauti dividendi … nel 1903 si toccò la punta massima del 14% - rafforzando contemporaneamente il fondo di riserva.
    I primi successi e il sensibile aumento dei dividendi portano alla nascita di altre banche concorrenti: nel 1902 nasce la Banca popolare agricola cooperativa, nel 1904 la Banca cooperativa agricola commerciale e infine, nel 1910, la Banca agricola commerciale la Popolare. Tra questi, l’istituto nato nel 1902 diviene ben presto il principale antagonista e si avvia a superare la Banca Popolare Cooperativa di Ragusa in termini di masse amministrate e depositi.
    Ecco che, con l’avvento del fascismo, il legame tra quadro politico, territorio e sviluppo della Banca torna a farsi sentire in tutta la sua forza. Gli snodi sono due: l’istituzione della Provincia di Ragusa e l’azione di risanamento del sistema bancario avviata dal regime a seguito della crisi economica del 1929. Il primo punto riveste un’importanza capitale per le sorti della banca. A far cadere la scelta del capoluogo su Ragusa, in luogo delle “rosse” Vittoria e, soprattutto, Modica (fulcro del circondario sin dai primissimi tempi post unitari), le cui aspettative sono “certamente non illegittime” (anche per la dimensione stessa: Modica conta circa sessantamila abitanti contro i quarantottomila di Ragusa2), fu proprio il fatto che Ragusa “patria del Pennavaria [era] simpatica al fascismo per la reazione antiproletaria che da essa si era vittoriosamente irradiata”3. Le generose opere pubbliche finanziate dal regime fascista fanno in modo che la crisi economica e il crollo della Banca italiana di Sconto abbiano avuto nel ragusano un impatto meno dirompente che in altre aree del Paese.
    Il secondo snodo, ovvero la riorganizzazione del sistema bancario, crea le condizioni per la fusione tra le quattro banche popolari presenti nel ragusano: “considerata da una prospettiva nazionale la fusione non rivestiva caratteri d’eccezionalità. La concentrazione si inseriva nel processo di sfrondamento e di risanamento dell’intero sistema bancario nazionale che le circostanze imponevano”4 (infatti, si passa dalle 4328 banche del 1927 alle 1424 del 1945. Le Popolari, in particolare, passano da 662 a 233.). Il 5 maggio 1935, infatti, si tengono contemporaneamente le assemblee dei soci che deliberano la fusione per incorporazione nella Banca Popolare Agricola Cooperativa che assume la denominazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa. Per effetto della fusione il capitale sociale sale a 5.321.400 lire suddivise in azioni da cento lire l’una, per gran parte in rappresentanza dei due principali istituti di credito: la Banca Popolare Agricola Cooperativa … 75% - e la Banca Popolare Cooperativa … 15%. Il primo presidente è Salvatore Ottaviano, in rappresentanza della vecchia Agricola Popolare, mentre a Gianbattista Cartia, nipote di Luigi, esponente della Popolare cooperativa, spetta il posto di condirettore insieme ad altri due membri scelti tra gli altri istituti minori … Nicola Gulino e Giuseppe Licitra Salesio. Tuttavia, a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, gli effetti positivi della fusione non possono dispiegare completamente le loro potenzialità.
    Il secondo dopoguerra si apre nel segno della famiglia Cartia che, con Giovanbattista, assume la guida della BAPR. La ripresa si fa sentire sensibilmente tanto che, già alla fine degli anni ’40, il capitale sociale è più che raddoppiato rispetto al 1945 e gli impieghi crescono sensibilmente. Nuove filiali vengono aperte a S. Croce in Camerina, Acate, Ispica, Vittoria e Marina di Ragusa. In seguito la BAPR riesce finalmente a varcare i confini della provincia aprendo ulteriori filiali a Rosolini, Francofonte, Pachino e Carlentini. Nel 1977, infine, lo storico “sbarco” a Catania:"più di ogni altro istituto di credito pubblico e privato, la (BAPR) sviluppa in questi anni il prestito artigiano e agrario, privilegiando le piccole e piccolissime imprese - giustamente considerate l'ossatgura del sistema economico"5.
    Dagli anni '70 ad oggi, la BAPR conosce ben pochi avvicendamenti ai propri vertici, nel segno di una continuità che rappresenta uno dei suoi punti di forza: alla carica di Direttore general; dal 1970 al 2001, è Giovanni Cartia; dal 2001 al 2006, è Vincenzo Spata, dal 2006, è Salvatore Inghilterra; alla carica di Presidente, dal 1970 al 1988, è Giovanbattista Cartia; dal 1988 al 2002, è Mario Schininà; dal 2002, è Giovanni Cartia, che dal 2001 al 2009 è altresì Amministratore Delegato.
    Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, l’evoluzione del quadro europeo che matura tra Berlino … caduta del Muro … e Maastricht … firma del Trattato sull’Unione Europea …, passando per il Mercato Unico Europeo, non può che ripercuotersi anche sulla BAPR.
    La complessa catena di fusioni, incorporazioni, assorbimenti e ristrutturazioni che interessano il sistema bancario italiano, come quello degli altri stati membri dell’Unione Europea, tocca, seppur in misura minore rispetto ad altre Popolari, anche l’istituto ragusano.
    Nei primi anni ’90, la BAPR opera ancora con soli 28 sportelli, concentrati soprattutto in provincia di Ragusa, ma diffusi anche nelle province di Siracusa e Catania. Con la liberalizzazione degli insediamenti consentita dalle Autorità di Vigilanza, si inaugura un periodo di rapido sviluppo. Nel 1997, diviene Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, acquisendo il controllo, a seguito di OPA, della Banca Popolare di Augusta. Tra il 1997 e il 2003, effettua quattro operazioni di fusione per incorporazione di alcune Banche di credito cooperativo … BCC di Linera, BCC di Belpasso, BCC di Itala - ed, infine, della stessa Banca Popolare di Augusta. Nel 2000, acquisisce il controllo della società Concordia SIM SpA, ridenominata FinSud SIM SpA, con sede in Milano, ove pure, nel 2001, viene insediato uno sportello bancario. Nel 2008, avviene l’acquisto di 10 sportelli del Banco di Sicilia, allocati nelle province di Messina e Catania. Nel 2010, gli sportelli sono complessivamente 98, di cui 97 in Sicilia - nelle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Enna e Messina - ed uno a Milano.
    La BAPR privilegia negli anni una forte e costante politica di patrimonializzazione, infondendo negli investitori ed nei clienti una immagine di solidità e di fiducia nel futuro, un forte sentimento di protezione del risparmio e un senso di profondo rispetto per il lavoro, quale campo elettivo di espressione del valore della Persona umana. L’azionariato della BAPR ha un assetto diffuso ed è composto oggi da circa 15.000 soci, residenti, per la quasi totalità, nelle zone di operatività della Banca essendone, di norma, anche clienti.
    Lo sviluppo intrapreso, frattanto, richiede anche una nuova sede sociale e amministrativa, per la quale viene acquistato nel 1991 ed inaugurato a fine 1995 un moderno e prestigioso Centro Direzionale di impronta razionalista, ubicato nella zona alta della città: con rimpianto, ma consci della necessità e delle nuove opportunità, i vertici istituzionali lasciano la palazzina liberty del centro storico, che continua ad ospitare la filiale numero “zero”, la Sede di Ragusa.
    La BAPR rafforza il legame col territorio anche attraverso diffuse erogazioni liberali e sponsorizzazioni, alcune tra le quali di particolare visibilità: tra esse, in campo sportivo, si segnala quella del team Virtus Ragusa di pallacanestro maschile che riesce, a partire dal campionato 1997- 1998, a disputare alcune più che dignitose stagioni in serie A2; nel campo della ricerca scientifica, quella a favore della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor per il progetto “Trapianto di cellule staminali neurali somatiche come nuovo approccio nel trattamento della sclerosi multipla.” In campo culturale, nel 2010 la BAPR promuove la costituzione della Fondazione “Doris e Cesare Zipelli”, chiamata ad amministrare parte delle pregevoli collezioni di stampe e di ceramiche antiche di quest’ultimo poliedrico personaggio di raffinata cultura e sensibilità, che ha animato la società ragusana nello scorcio del secolo scorso, di recente scomparso.
    Sotto la guida di Giovanni Cartia (insignito nel 2010 della onorificenza di Cavaliere del Lavoro), la BAPR dimostra dinamismo e capacità di evolversi, contemperando i principi della cooperazione di ispirazione luzzattiana con le spinte innovative della globalizzazione: i valori di Democrazia economica, Prossimità e Solidarietà continuano a caratterizzare i tratti distintivi di questa Banca locale, unica tra le banche popolari in Sicilia a mantenere la propria indipendenza societaria ed a rappresentare con continuità le componenti economiche e professionali originarie, interpretando il concetto di “mutualità” come sentimento di “solidarietà territoriale”.
    L’orientamento degli impieghi a favore delle famiglie e delle imprese dei comprensori di riferimento, accordati nel segno del premio alla laboriosità e al merito; l’importante sostegno ai livelli occupazionali; l’appoggio di servizio alle Istituzioni locali; l’assiduo sostegno alle iniziative di carattere sociale, con particolare riguardo alle fasce deboli delle popolazioni ed alle associazioni no profit; la volontà di preservare il prezioso patrimonio d'arte e di cultura rappresentato dal complesso dei “saperi” e delle tradizioni artigiane ed artistiche locali quali preziose risorse per lo sviluppo, testimoniano la coerenza di un impegno che dura nel tempo e che vuole accompagnare la propria Comunità in una reale crescita di Civiltà.
    I principi di Responsabilità Sociale e di Etica economica che la Banca Agricola Popolare di Ragusa declina nella propria azione ben si compendiano nel messaggio che ne qualifica la recente comunicazione istituzionale, rappresentando insieme convinta asserzione di un programma ed accorata esortazione alla rinascita: Sicilia, Crescere nei Valori.
    _____________________________________
    1Luigi Cartia, Giorgio Morana Gulino, Giovanni Lupis, Corrado Schifitto, Gaetano Nicita, Vincenzo Cannì, Filipponeri Criscione e l’ingegner Carmelo Scrivano.
    2Vittorio A., Economia e società a Ragusa: 1930-1980, in Di Stefano M., Granozzi L., Micciché G. e A. Vittorio, La Banca Agricola Popolare di Ragusa. Frammenti di un secolo di storia (1889-1989), Palermo, Sellerio Editore, 1989, p. 210.
    3Micciché G., Politici e banchieri nell’area degli Iblei, in Ibidem, cit., p. 144.
    4Granozzi L., La formazione di un’azienda regionale di credito, in Ibidem, cit., p. 56.
    5Vittorio A., Economia e società a Ragusa: 1930-1980, cit., p. 155.


    Redattore: Massimo PIERMATTEI 2011
    Aggiornamento 2019 ASSONEBB

  • BANCA ANTONVENETA

    Società costituita nel 1996, con la denominazione di Banca Antoniana-Popolare Veneta, in seguito alla fusione della Banca Antoniana e della Banca Popolare Veneta, entrambe cooperative con sede in Padova. Nel settembre 2001 è stata trasformata in società per azioni assumendo il nome attuale. L’aggregazione di banche locali e l’incorporazione della Banca Nazionale dell’Agricoltura (2000) ha portato alla formazione del Gruppo Antonveneta. La quotazione allo MTA della Borsa di Milano è iniziata il 15.4.2002. Attualmente il Gruppo è composto da Banca Antonveneta (retail banking); Interbanca (corporate lending e merchant banking); Antonveneta ABN AMRO Bank, Antonveneta ABN AMRO sgr e AAA Investment Fund Ltd, (asset management e private banking), Antoniana Veneta Popolare Vita e Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni (bancassurance). Si pone all’ottavo posto nella graduatoria Mediobanca 2003 per raccolta dei gruppi bancari italiani. 1. Banca Antoniana. Risale alla Banca Cattolica Padovana, costituita nel 1893 per operare nel mondo contadino e artigiano secondo il motto “poco a tanti e tanto a nessuno”. Il nome è stato mutato in Banca Antoniana nel 1906, in Banca Antoniana di Padova e Trieste in seguito all’incorporazione della Banca Popolare Giuliana di Trieste nel 1970 e, da ultimo, ancora quella di Banca Antoniana nel 1989. Inizialmente l’operatività era limitata ai soci e agli associati in partecipazione e solo negli anni Trenta è stata estesa al pubblico con l’adozione della formula della banca popolare. Lo crescita importante della Banca antoniana data dalla seconda metà degli anni Ottanta (parallelamente alla fioritura economica del Nord-est) con l’incorporazione di alcune banche popolari minori (Banca Popolare di Codroipo nel 1991, Banca Popolare di Gemona nel 1994) e l’acquisizione o l’apertura di sportelli in Milano, Bologna e altrove, la costituzione di una società di assicurazione e l’acquisizione totalitaria dal Monte dei Paschi di Siena del Credito Lombardo (incorporato nel 1997). 2. Banca Popolare Veneta. È stata una delle prime banche popolari, costituita nel 1866 su iniziativa di Luigi Luzzatti col nome di Banca Mutua di Credito Popolare in Padova, rinominata Banca Cooperativa Popolare nel 1883, poi Banca Cooperativa di Padova nel 1916. Nel secondo dopoguerra la Banca ha preso a espandersi e, in seguito alla fusione con altre banche popolari venete, mutando diverse volte il nome: Banca Popolare di Treviso (nel 1950, in seguito alla fusione con la Banca omonima), Banca Popolare di Padova Treviso e Rovigo (nel 1980, in seguito all’incorporazione della Banca Popolare del Polesine), Banca Popolare Veneta (nel 1987, in seguito all’incorporazione della Banca Popolare di Valdagno). Nel 1957 ha incorporato la Banca Popolare di Motta e Livenza e nel 1982 la Banca Popolare di Cavarzere. Nel 1995 ha assunto il controllo del Credito Industriale Sanmarinese S. A. 3. Gruppo Banca Antoniana-Popolare Veneta, Gruppo Antonveneta. Dopo la fusione del 1996 la nuova Banca ha acquisito la Banca popolare di Faenza, due banche popolari del Sud (Banca Popolare di Palmi e Banca Popolare di Polistena) fuse per costituire la Banca regionale calabrese, la Banca Agricola Etnea, la Banca Popolare Jonica e la Banca Cattolica di Molfetta (1998), la Banca di Credito Popolare di Siracusa (1999), ha costituito la Nuova Banca di Credito di Trieste che ha rilevato le attività della Banca di credito di Trieste in liquidazione (1997), ha rilevato 55 sportelli dalla Banca di Roma e dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura (1997), ha acquisito una partecipazione di oltre il 99,9% in Interbanca (1997-1998). Nel 1999 sono state incorporate la Banca Regionale Calabrese, la Banca Agricola Etnea, la Banca Popolare di Faenza, la Nuova Banca di Credito di Trieste. Con decorrenza 1°.10.2000 ha incorporato la Banca Nazionale dell'Agricoltura, una delle tre grandi aziende ordinarie di credito (q.v.) fino agli anni Ottanta. La Banca Nazionale dell’Agricoltura era stata acquistata nel 1999 dalla Banca di Roma rilevandone il 50,32% delle azioni ordinarie e il 45,66%. Un 38,26% delle azioni ordinarie e un 41,45% di quelle privilegiate è stato poi acquisito con un’offerta pubblica di acquisto, portando così il possesso rispettivamente all’88,588% e all’87,11%. Nel 2001 sono state incorporate la Banca Popolare Jonica e la Banca Cattolica di Molfetta.

  • BANCA ASIATICA DI SVILUPPO (BAsS)

    Istituzione finanziaria internazionale di sviluppo creata nel 1966 e costituita da 67 membri, dei quali 48 paesi asiatici, con lo scopo di promuovere la crescita economica e la cooperazione in Asia. La Banca ha sede a Manila nelle Filippine ed opera grazie all’attività e al supporto di 27 field offices. La BAsS persegue tre strategie complementari: sviluppo economico e sociale dei paesi membri, sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e integrazione a livello regionale, con l’obiettivo prioritario di ridurre la povertà nelle regioni asiatiche e nell’area del Pacifico. La Banca utilizza quali strumenti principali: la concessione di prestiti e l’offerta di assistenza tecnica, il finanziamento di investimenti diretti e la promozione di un dialogo politico tra i paesi membri. Nel 1973 è stato creato il Fondo di sviluppo asiatico per la concessione di prestiti a tassi inferiori a quelli di mercato e di crediti ai paesi con limitata capacità di restituzione dei debiti.
    A seguito della riforma del 2008, i principali obiettivi perseguiti sono la crescita economica, lo sviluppo ambientale sostenibile, e l’integrazione regionale.
    Bibliografia
    Krasner, S. D. (1981), Power Structures and Regional Development Banks, International Organization, Vol. 35, N. 2, pp. 303-328, Cambridge University Press.
    Kappagoda, N. (1995), The Multilateral Development Banks: The Asian Development Bank, The Multilateral Development Banks, Vol. 2, L. Rienner ed.
    Redattore: Federica ALFANI
    © 2009 ASSONEBB

  • BANCA ASSOCIATA

    Azienda di credito facente parte di un’associazione, che non dà vita ad un ente distinto dalle banche che la compongono. Le aziende associate conservano separata personalità giuridica e separata organizzazione e amministrazione. Il vincolo di associazione le obbliga soltanto a operare in forma unitaria per uno scopo generale o particolare, definitivo o temporaneo, ritenuto di comune interesse.

  • BANCA CENTRALE

    1. Ente al quale è devoluta, nell’ambito di uno Stato, la regolazione dei mercati monetari, finanziari e valutari. In un’economia di mercato, la banca centrale opera, come autorità monetaria (v. autorità monetarie), in autonomia, sia pure con grado diverso da paese a paese, e nell’ambito dei principi istituzionali e del disegno generale di politica economica o stabilito dall’autorità di governo. Il ruolo delle banche centrali si è affermato gradualmente negli ultimi decenni. La loro apparizione si deve infatti, per buona misura, alla necessità dei governi di finanziare le spese belliche; ma il prestigio o derivante dall’attività di banche del governo facilitò l’ampliamento della circolazione delle banconote da loro emesse a scapito di quelle delle altre banche, inducendo queste ultime ad aprire conti di deposito presso le prime e ad utilizzarli per pareggiare gli sbilanci netti dei loro rapporti: la banca del governo divenne così gradualmente banca delle banche. 2. Nei paesi dove più lento è stato lo sviluppo dell’attività bancaria, la centralizzazione della emissione della moneta non è avvenuta secondo un processo evolutivo ed è, comunque, fenomeno più recente. Con lo svilupparsi dell’attività bancaria venne attribuita alla banca centrale la funzione di tender of last resort (mutuante di ultima istanza) concepita originariamente come intervento eccezionale in presenza di crisi per evitare situazioni di panico e quindi difendere il sistema bancario nel suo complesso. Successivamente si accettò l’ipotesi che gli interventi della banca centrale dovessero essere più continuativi al fine di assicurare il fabbisogno del commercio garantendo alle banche un’adeguata elasticità di cassa. Altro fondamentale motivo di crescita della banca centrale è connesso alla sua funzione di proteggere e gestire le riserve ufficiali, che originariamente si identificavano con quelle auree. 3. Le funzioni originarie di difesa delle riserve auree e di garanzia del finanziamento del “fabbisogno del commercio” vennero successivamente estese a obiettivi di interesse pubblico. Si delinearono in tal modo i contorni della banca centrale contemporanea, la quale, oltre alla regolazione dei mercati finanziari e monetari, ha rafforzato ed esteso l’attività di vigilanza o supervisione sul sistema bancario e sugli altri intermediari finanziari, l’attività di consulenza del governo e la gestione delle riserve ufficiali. Inoltre, dopo l’abbandono dei cambi fissi nel sistema monetario internazionale, sono divenuti più ampi i margini discrezionali di intervento sui mercati delle valute estere. Per assolvere alle proprie funzioni la banca centrale opera mediante gli strumenti di cui dispone, e che si riassumono essenzialmente in due categorie: controlli indiretti, attraverso il mercato, mediante la manovra della base monetaria, dei tassi di interesse del mercato monetario e del tasso di cambio; controlli amministrativi diretti del credito e dei movimenti di capitale con l’estero. Attualmente, nel processo di liberalizzazione e di unificazione economica in corso in Occidente, la politica monetaria tende sempre più a esplicarsi attraverso la manovra degli strumenti di controllo indiretto e ad abbandonare i controlli amministrativi. In ogni caso, i controlli amministrativi diretti del credito (costituiti principalmente dai massimali sugli impieghi, dai vincoli di portafoglio), applicati ancora negli anni Ottanta, non sostituiscono i controlli indiretti e sono utilizzati, in via temporanea e come loro complemento, in periodi di crisi per la rapidità del loro effetto (i vincoli di portafoglio vennero introdotti nel 1973, furono alleggeriti nel 1978 e furono eliminati nel 1986; i massimali, introdotti anch’essi nel 1973, furono accantonati nel 1983 e poi ripresi per breve periodo nel 1988). 4. Per coordinare la loro azione e per predisporre strumenti di reciproca assistenza in caso di difficoltà valutarie, le banche centrali hanno sviluppato sedi di incontro sistematico e di collaborazione, come la BRI dl Basilea, che si affiancano agli organismi ufficiali del sistema monetario internazionale (v. FMI; BIRS). 5. Particolare figura è quella della banca centrale sopranazionale, di cui il primo esempio è stata la Banca centrale europea (BCE, q.v.).

  • BANCA CENTRALE EUROPEA - BCE (ENCICLOPEDIA)

    (fr. Banque centrale européenne-BCE; ingl. European Central Bank-ECB). L’istituzione della BCE è prevista articolo 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed è regolata dal Protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e della Banca Centrale Europea (BCE), allegato al (TFUE). BCE e SEBC sono le due importanti nuove istituzioni europee che hanno concluso la fase 2 di realizzazione dell’Unione Economica e Monetaria (UEM). Le decisioni politiche relative alla costituzione della BCE sono del maggio 1998: il 2.5.1998 il Consiglio UE decide all’unanimità che 11 Stati membri (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna) avevano raggiunto le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro a partire dal 1°.1.1999; il 25.5.1998 i Governi degli 11 Stati membri hanno designato il Presidente, il Vicepresidente e gli altri quattro membri del Consiglio esecutivo della BCE. La nomina ha avuto effetto dal 1°.6.1998, data di istituzione della BCE, con sede a Francoforte sul Meno. Il TUE, firmato a Maastricht il 7.2.1992, è stato ratificato dall’Italia con l. 3.11.1992 n. 454 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1993; il trattato di Amsterdam, firmato il 2.10.1997, è stato ratificato dall’Italia con l. 16.6.1998 n. 209 ed è entrato in vigore il 1° maggio 1999. L’istituzione della BCE è stata preceduta e preparata dall’Istituto Monetario Europeo (IME), posto in liquidazione il 1°.6.1998. L’operatività piena della BCE si svolge all’interno dell’Eurosistema, la parte del SEBC composta dalla BCE e dagli Stati membri che hanno adottato l’euro.

    1. Status
    La BCE, prima banca centrale che non appartiene a un singolo Paese, ha personalità giuridica di diritto internazionale ed è, quindi, in grado di concludere accordi internazionali nei campi di sua competenza e di partecipare ai lavori di organizzazioni internazionali (FMI, BRI, OECD). In ciascuno degli Stati membri la BCE fruisce della più estesa capacità giuridica e di agire riconosciuta dalle leggi nazionali. Essa può acquistare o disporre di beni mobili e immobili e può agire giudizialmente. Inoltre, la BCE si avvale nel territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento dei suoi compiti, secondo le condizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

    2. Obiettivi e compiti
    La BCE è il nucleo operativo per lo svolgimento del mandato dell’Eurosistema. Essa deve assicurare che i compiti del SEBC siano assolti. L’obiettivo principale (che è quello del SEBC, fissato dall’art. Articolo 127 del TFUE ex art. 105.1 TCE e art. 2 del Protocollo) è il mantenimento della stabilità dei prezzi. I compiti fondamentali sono definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro; effettuare operazioni sui cambi, detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera dei paesi aderenti all’area dell’euro; emettere banconote nell’area dell’euro; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Ulteriori compiti consistono nel raccogliere le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici, p. e dalle istituzioni finanziarie; nell’esaminare l’evoluzione del settore bancario e finanziario e promuovere un regolare scambio di informazioni fra l’Eurosistema e le autorità di vigilanza. BCE e BCN possono emettere banconote a corso legale, ma il potere di autorizzarne l’emissione all’interno dell’area dell’euro è attribuito al Consiglio direttivo della BCE.

    3. Principio di decentralizzazione
    Nella sua attività la BCE segue il principio di decentralizzazione: fin dove appare possibile e appropriato, la BCE si avvale delle BCN per compiere le operazioni richieste dai compiti dell’Eurosistema (art. 12.1 del Protocollo). Spetta al Consiglio direttivo decidere se e quando questa scelta è praticabile.

    4. Capitale
    Altri conferimenti (riserve valutarie). Il capitale della BCE è di € 5 miliardi (art. 28.1 Protocollo) aumentabile dal Consiglio direttivo che delibera a maggioranza qualificata (due terzi del capitale sottoscritto e metà dei partecipanti al capitale). Solo le BCN sono legittimate a sottoscriverne e a detenerne quote. La ripartizione delle quote si basa su un criterio che tiene conto delle quote rispettive degli Stati membri del PIL e della popolazione dell’UE.
    Al 1°.1.2009 l’ammontare delle quote sottoscritte e interamente versate dalle BCN dei paesi dell’area dell’euro è pari a 4.020.445.721,56 euro, ripartiti nel seguente modo:


    Anche le BCN degli 11 paesi appartenenti all’UE, ma non aderenti all’area dell’euro hanno corrisposto come contributo ai costi operativi della BCE il 7% del capitale sottoscritto. Il totale dei versamenti compiuti a questo titolo ammonta a 121.814.467,67 euro, ripartito secondo il prospetto che segue:



    Oltre al capitale, le BCN hanno conferito alla BCE attività di riserva in valute diverse da quelle comunitarie. La BCE detiene e gestisce le riserve e le utilizza per gli scopi statutari. Le BCN iscrivono un credito in euro verso la BCE per l’importo di valute trasferito.

    5. Organi e unità operative
    Il principio di decentralizzazione si applica solo alle operazioni. Resta centralizzato il processo di decisione che si svolge all’interno di due organi della BCE: il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. Finché qualche Stato membro resterà fuori dell’euro, continuerà a operare anche il Consiglio generale.
    a) Il Consiglio direttivo (fr. Conseil des gouverneurs; ingl. Governing Council) comprende tutti i membri del Comitato esecutivo e i governatori delle BCN degli Stati aderenti all’euro, si riunisce almeno dieci volte l’anno e ha per compiti principali di formulare la politica monetaria dell’area dell’euro, comprese le decisioni relative agli obiettivi intermedi, ai tassi di interesse ai quali le banche possono ottenere liquidità dalla banca centrale del loro paese (cioè, nel nostro Paese, il tasso ufficiale di sconto e il tasso sulle anticipazioni) e alle riserve dell’Eurosistema, gli indirizzi per la sua attuazione e di prendere le decisioni necessari ad assolvere i compiti affidati all’Eurosistema;
    b) Il Comitato esecutivo (fr. Directoire; ingl. Executive Board), composto da Presidente, Vicepresidentee altri quattro membri, tutti a tempo pieno, scelti tra personalità di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario e bancario, nominati di comune accordo dagli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE; è responsabile dell’attuazione della politica monetaria formulata dal Consiglio direttivo e fornisce alle BCN le relative istruzioni; redige il bilancio della Banca secondo i principi stabiliti dal Consiglio direttivo e prepara, inoltre, le riunioni del Consiglio direttivo e amministra la gestione ordinaria della Banca; c) Il Consiglio generale (fr. Conseil général; ingl. General Council) composto da Presidente, Vicepresidente e governatori delle BCN di tutti gli Stati membri dell’UE, organo transitorio che continua a svolgere i compiti che la BCE ha ereditato dall’IME (funzioni consultive; raccolta di informazioni statistiche; redazione del rapporto annuale della BCE; condizioni di impiego dei dipendenti ecc.).

    6. Principio di indipendenza
    Responsabilità e trasparenza. Il TCE accorda alla BCE e al SEBC (oggi all’Eurosistema) un notevole grado di indipendenza per porli in condizione di esercitare il mandato senza interferenze politiche, imponendo nel contempo obblighi di responsabilità e trasparenza per il loro operato. Vige per la BCE, per le BCN e per i componenti dei rispettivi organi decisionali il principio di indipendenza per cui essi non possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri e da qualsiasi altro organismo (art. 7 del Protocollo). Gli Stati membri sono impegnati a rispettare il principio di indipendenza e a non cercare di influenzare i componenti degli organi decisionali della BCE nell’assolvimenti dei loro compiti. La BCE ha obbligo di compilare e pubblicare rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi, di pubblicare un rendiconto consolidato dell’Eurosistema ogni settimana, di trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE e alla Commissione europea e al Consiglio europeo una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente. Il bilancio annuale è verificato da revisori esterni indipendenti che hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e i documenti contabili della BCE. Per essere pienamente informati sulle operazioni compiute dalla Banca, le relazioni e i rendiconti sono a disposizione gratuita delle persone interessate. Il Parlamento può aprire un dibattito generale sul rapporto annuale e, a richiesta del Parlamento, il presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE possono essere sentiti dalle Commissioni parlamentari. Il presidente dell’UE e un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. Di fatto l’ambito dell’informazione data è abbastanza ampio, supportato com’è dal sito web della Banca (www. ecb. int/) dove sono consultabili e scaricabili il Monthly Bulletin (che contiene studi, note e statistiche, compresa una cronologia delle misure monetarie adottate), il bilancio annuale e numerosi documenti statistici, rapporti, ricerche e altre pubblicazioni. Nel Rapporto annuale della Banca un capitolo è dedicato alla propria politica della comunicazione e alla relativa attività.

    7. Poteri di regolamentazione
    Oltre che di stipulare accordi con terze parti, l’articolo 132 del TFUE ( ex. art. 110 TCE, ex art. 108A) attribuisce alla BCE gli strumenti giuridici previsti per la Comunità e cioè regolamenti (di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri), decisioni (obbligatori in tutti i suoi elementi solo per i destinatari), raccomandazioni e pareri (non vincolanti). Il poteri di decisione delle BCN sono subordinati a quelli della BCE per consentire all’Eurosistema di operare efficientemente come una singola entità per realizzare i suoi obiettivi e i suoi compiti.

    8. Sindacato giurisdizionale
    Gli atti e le omissioni della BCE sono soggette a esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia europea. La BCE ha inoltre lo jus standi davanti alla sessa Corte e, in particolare, può adire la Corte nei casi di controversie relative all’adempimento da parte di una BCN di obblighi derivanti dallo statuto del SEBC. La decisione di portare una controversia davanti alla Corte di giustizia è presa dal Consiglio direttivo. Le controversie tra BCE e i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvi i casi di giurisdizione riservata alla Corte (art. 35 Protocollo).

    9. Strumenti della politica monetaria
    Gli strumenti a disposizione della BCE e delle BCN dell’Eurosistema per la politica monetaria sono le operazioni di mercato aperto, le operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, la manovra delle riserve obbligatorie delle banche. Altri metodi operativi di controllo monetario possono essere decisi dal Consiglio direttivo (a maggioranza di due terzi). Sono vietate alla BCE e alle BCN le concessioni di scoperti di conto e qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia a istituzioni e organi della Comunità, alle amministrazioni statali, alle regioni, agli enti locali, ad altri enti pubblici, ad altri organismo di settore pubblico e a imprese pubbliche degli Stati membri. BCE e BCN non possono, inoltre, procedere all’acquisto diretto presso questi enti di titoli di debito. BCE e BCN possono, però, operare come Tesorieri di questi enti (v. politica monetaria).

    © 2010 ASSONEBB

     

     

     

     

     

  • BANCA CINESE PER L'AGRICOLTURA (ABC)

    La Banca Cinese per l’Agricoltura (ABC) è una delle quattro banche commerciali statali della Repubblica Popolare Cinese (RPC). E’ stata fondata nel 1951 e fa parte delle "Big Four" insieme alla Banca Cinese per le Costruzioni (CCB), Banca Cinese per l’Industria e il Commercio (ICBC) e Banca di Cina (BOC). Le sue funzioni riguardano soprattutto l’erogazione dei fondi del bilancio statale e i finanziamenti agricoli. La ABC è infatti specializzata nella fornitura di finanziamenti per il settore agricolo della Cina e offre servizi bancari per gli agricoltori e altre organizzazioni rurali. Dopo la costituzione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, la ABC ha subito diverse trasformazioni. Dalla fine degli anni Settanta, la Banca si è evoluta da banca specializzata di proprietà dello Stato a banca commerciale a controllo statale. Nel 2010 è stata quotata nella Borsa di Shanghai e nella Borsa di Hong Kong. A partire dal 2011, si colloca all'8° posto tra le Top 1000 Banche del Mondo.

    Redattore: Giovanni AVERSA

  • BANCA CINESE PER LE COSTRUZIONI (CCB)

    La Banca Cinese per le Costruzioni (CCB) è la seconda più grande banca della Repubblica Popolare Cinese (RPC) e la più importante tra le cosiddette “Big Four”: Banca Cinese per l’Agricoltura (ABC), Banca Cinese per l'Industria e il Commercio (ICBC) e Banca della Cina (BOC). La CCB, per capitalizzazione di mercato, è anche l’ottava banca più grande al mondo con più di 13.000 filiali. E’ stata fondata nel 1954 con il nome di "Banca Popolare Cinese per le Costruzioni”, poi cambiato in Banca Cinese per le Costruzioni nel 1996. Inizialmente banca statale per l'erogazione dei fondi statali per l'esecuzione della pianificazione nazionale, assume gradualmente anche le funzioni di banca commerciale. La CCB è specializzata nel credito a medio lungo termine per progetti di infrastrutture e di sviluppo urbano. È quotata alla Borsa di Hong Kong dal 2005. Oltre che in Cina, è presente in tutti i maggiori Paesi industrializzati, con sedi in Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, Hong Kong, Repubblica Sudafricana, Corea del Sud, Singapore e Australia.

    Redattore: Giovanni AVERSA

  • BANCA CO-LEADER

    Qualifica spettante alle banche che, nell’ambito di un sindacato, condividono con la banca leader la funzione di organizzazione del prestito o dell’emissione, ma non ne hanno la direzione.

  • BANCA CO-MANAGER

    Qualifica spettante alle banche che, in un’operazione di prestito sindacato, svolgono le medesime funzioni della banca manager, dalle quali si differenziano, tuttavia, per il minore importo della partecipazione e/o dell’eventuale sottoscrizione a fermo. In alcuni casi le banche co-managers si limitano all’assunzione di una quota dei prestito, senza impegnarsi nella funzione di garanzia.

  • BANCA COMMERCIALE ITALIANA

    Abbr.: BCI; Comit. Costituita nel 1894 a Milano per iniziativa di azionisti austro-tedeschi presto assunta a posizione preminente nel sistema bancario italiano anche come banca mista, favorendo e sostenendo lo sviluppo industriale del Paese. Notevole era anche la presenza all’estero realizzata prima del 1914 con importanti partecipazioni in istituti polacchi, bulgari, ungheresi, svizzeri (Banca della Svizzera italiana, ceduta nel 1983) e nel sud America (Banque Sudameris) e con l’apertura di filiali a Londra e New York. Dopo il 1931 e la grande crisi, le partecipazioni industriali vennero trasferite a due finanziarie controllate (Cofindit e Comofin) con le quali nel 1933 passò sotto il controllo dell’IRI, restringendo l’attività al solo credito a breve termine, ovvero entrando nella categoria delle aziende di credito ordinarie secondo la l.b. 1936. Nel 1937 venne qualificata dalla legge bancaria banca di interesse nazionale (qualifica cessata con TUBC nel 1993). Nel dopoguerra la Comit ha dato corso a diverse operazioni di sviluppo, dopo il declino del periodo fascista e le perdite causate dalla guerra. Da ricordare: la costituzione di Mediobanca (1946, insieme a Credito italiano e Banca di Roma), l’acquisizione o la costituzione di partecipazioni bancarie in Italia (da ricordare che nel 1960 veniva acquisito, in compartecipazione con le altre due BIN, il Credito fondiario sardo, poi Credito fondiario e industriale-FONSPA, ceduto nel 2000), la costituzione insieme alle Assicurazioni generali del fondo d’investimento mobiliare GenerComit (1984), l’apertura di filiali dirette e di uffici di rappresentanza all’estero, la costituzione all’estero di diverse banche (1981: Banca commerciale italiana of Canadà; 1983: Banca commerciale italiana Suisse; 1998. Banca commerciale italiana Ireland), l’acquisizione di Banque Sudameris France (rinominata Banca commerciale italiana France; 1991), della Central European International Bank (1998), della Privedna Banka Zagreb D. D. (Croatia), del Banco Caja de Aborro S. A. (Argentina). Nel febbraio 1994 l’IRI ha ceduto la propria partecipazione nella Comit mediante un’offerta pubblica di vendita. Nel 1992 la Comit aveva deciso di trasformarsi in gruppo creditizio polifunzionale mediante il conferimento delle principali partecipazioni bancarie e finanziarie a due sub-holding (Comit holding Italia e Comit holding international) da affiancare alla preesistente Comit holding, costituita nel 1989 per le partecipazioni nei servizi collaterali e strumentali all’attività bancaria. Questa strategia è stata abbandonata nel 1994 adottando invece quella della banca universale incorporando Comit holding e Comit holding Italia nella capogruppo. Nel 1997 Comit ha acquisito il controllo della Biverbanca-Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli e nel 1998 quello totalitario della GenerComit gestione (rinominata Comit asset management SGR) e della GenerComit Distribuzione. Con decorrenza 1°.5.2001 la Banca Commerciale Italiana ha cessato di esistere in seguito all’incorporazione da parte di Banca Intesa.

  • BANCA CORRISPONDENTE

    Azienda di credito incaricata dell’esecuzione di servizi bancari per conto di un’altra banca. Sotto il profilo giuridico il ricorso ad una banca corrispondente è espressamente previsto e autorizzato dall’art. 1856, 2° comma c. c., il cui disposto rappresenta un’autorizzazione legale al mandatario a farsi sostituire nell’esecuzione del mandato (art. 1717 c. c.) con la conseguenza che il cliente che ha dato l’incarico alla banca può far valere le sue ragioni, in caso di mancata o negligente esecuzione dell’incarico, direttamente nei confronti della banca corrispondente. I rapporti che legano due banche corrispondenti (v.corrispondenza, rapporto) riguardano lo svolgimento di servizi, per lo più in condizioni di reciprocità, su piazze diverse, al fine di assicurare tali prestazioni alla clientela anche su piazze dove la banca non disponga di propri sportelli. Attraverso banche corrispondenti sono regolate operazioni di incasso (assegni, cambiali) e disposizioni di pagamento (bonifici), sulla base di accordi che definiscono, tra l’altro, i compensi riconosciuti alla banca delegata (mandataria) ed i tempi di esecuzione. Il trasferimento del controvalore delle operazioni si avvale di appositi conti di servizio (v. conti correnti interbancari) regolati di norma in condizioni di reciprocità con riguardo al giorno di valuta delle operazioni, ai giorni banca necessari per l’espletamento delle procedure amministrative connesse all’incasso di effetti e titoli di credito ed al tasso applicato ai saldi dei conti. Nel sistema internazionale dei pagamenti, inoltre, sono le reti di banche corrispondenti che consentono la compensazione dei rapporti di credito e debito interbancari, attraverso la variazione di appositi conti di deposito accesi presso di esse. Dette banche provvedono poi, a loro volta, a regolare le proprie posizioni sui conti detenuti presso la banca centrale nei sistemi nazionali di appartenenza. Oltre alla reciproca prestazione di servizi di pagamento, i rapporti di corrispondenza internazionali prevedono, in genere, la concessione di linee di credito usufruibili per operazioni interbancarie di diversa natura e forma tecnica (p.e., operazioni in cambi, depositi, aperture e conferme di crediti documentari, negoziazioni di lettere di credito, scoperti temporanei sui conti di corrispondenza), che rappresentano un supporto necessario per l’effettuazione delle operazioni con la clientela.

  • BANCA CRT

    Costituita nel 1827 come Cassa di Risparmi presso la Cassa de’ Censi e Prestiti della Città di Torino, si affranca dal Municipio nel 1853 con la nuova normativa sulle opere pie (r.d. 13.2.1853) assumendo la denominazione di Cassa di risparmio di Torino (r.d. 24.11.1853). Partecipa allo sviluppo industriale del Piemonte tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento e si sviluppa fino a diventare negli anni Trenta la seconda cassa di risparmio italiana (dopo Cariplo). Nel 1928 incorpora la Cassa di Risparmio di Casale Monferrato, nel 1930 la Cassa di Risparmio di Pinerolo, nel 1941 la Cassa di Risparmio di Ivrea, nel 1990 la Banca Subalpina. Con la l. 30.7.1990 n. 218 e il d.lg. 20.11.1990 n. 356, che consentivano alle banche con forme organizzative pubbliche di scorporare l’azienda bancaria e di conferirla a società per azioni costituite unilateralmente, si trasforma in Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nel 1991 e scorpora l’azienda bancaria conferendola a una società che assume la denominazione di Banca CRT già adottato nel 1988. Nel 1992 Banca CRT diventa capogruppo del Gruppo CRT, con al suo interno società di leasing e di credito al consumo (Findata Finanziamenti), di credito agrario e fondiario (Federagrario e Istituto di credito fondiario poi fusi in Federbanca), di credito a medio e lungo termine (Mediocredito Piemontese), società finanziarie (FIDA, Fondivest, FRT) e software house (Findata System). Nel giugno 1997 la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è entrata nella holding Unicredito e la Banca CRT è diventata partecipata di questa. Con l’integrazione dei GruppiUnicredito e Credito italiano il 100% di Banca CRT è stato trasferita al Credito Italiano (poi rinominato UniCredito italiano) che l’ha incorporata nel 2002.

  • BANCA D'AFFARI

    Organismo finanziario specializzato nel finanziamento degli investimenti anche attraverso l’acquisizione di partecipazionial capitale delle imprese assistite e svolgente un’attività definibile di merchant bank. Questo tipo dl istituzioni ha avuto regolamentazione specifica in Francia dove, con la legge bancaria del 1945 si distingueva tra banques de dépôts, caratterizzate da un’operatività con scadenze entro due anni, e banques d’affaires, operanti su scadenze più lunghe e con possibilità di acquisire partecipazioni industriali entro determinati limiti fissati dalla normativa di vigilanza. Dopo una progressiva deregulation, che ha trovato un momento importante nella riforma della legge bancaria del 1966, con la legge bancaria del 1984 le due sopraccennate figure di banca sono state formalmente unificate nella nozione di établissement de crédit che adotta un modello di banca universale.

  • BANCA D'ITALIA

    Banca centrale italiana costituita con l. 10.8.1893 n. 449 in seguito alla crisi dei sei istituti di emissione allora esistenti. Deriva dalla fusione di tre di questi: la Banca Nazionale del Regno d’Italia (Banca Nazionale degli Stati Sardi prima del 1862), la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito. Degli istituti di emissione rilevò gli ingenti crediti in sofferenza (tra cui quelli verso la Società per il risanamento di Napoli) con l’incarico di liquidarli in quindici anni. Ricevette anche il compito di liquidare in venti anni uno dei sei istituti di emissione, la Banca romana (già Banca dello Stato pontificio), travolta da una crisi insanabile che, all’epoca, fu anche un grande scandalo politico. La legge 1893/449 diede alla Banca d’Italia il privilegio di emissione e del corso forzoso, lasciando anche al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia la facoltà di emettere biglietti a corso legale, ma con la limitazione e l’obbligo della conversione in biglietti della Banca d’Italia. Nel 1894 il Tesoro confidò alla Banca il servizio di tesoreria provinciale (v. Tesoreria dello Stato) da allora mantenuto ininterrottamente. Nei primi decenni del secolo la Banca d’Italia svolse importanti operazioni di stabilizzazione e di sviluppo dell’economia nazionale: salvataggio della Società italiana di Sconto nel 1907, partecipazione a un pool di banche per il finanziamento del trust siderurgico nel 1911, appoggio al Banco di Roma in difficoltà per gravi perdite in Oriente nel 1914. Nel primo dopoguerra la Banca d’Italia assunse la direzione del consorzio per il sostegno alla Banca Italiana di Sconto e al Banco di Roma, appoggiò la politica deflazionista del Governo fascista e intervenne attivamente durante la Grande crisi a sostegno delle banche immobilizzate. Nel 1926 il servizio di emissione veniva unificato nella Banca d’Italia, che diventava così da quel momento l’unico istituto di emissione nazionale (r.d.l. 6.5.1926 n. 812 conv. nella l. 25.6.1926 n. 1262). 1. Estensione dei compiti. Vigilanza bancaria. La l.b. del 1936 (d.l. 1936/375 conv. in l. 1938/ 141 e succ. modif.) trasformò la Banca d’Italia in istituto di diritto pubblico, caratteristica confermata implicitamente nel 1993 dall’art. 161, 1° comma TUBC. La stessa l.b. consolidò, organizzandolo, il sistema della vigilanza bancaria che, attribuito inizialmente al Tesoro (tramite un apposito Ispettorato), venne trasferito alla Banca d’Italia nel dopoguerra. 2. Sistemi di pagamento. A partire dagli anni Ottanta l’interesse e la preferenza per strumenti di politica monetaria per il governo dell’economia e gli sviluppi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) spingono la Banca d’Italia a entrare nel campo della regolamentazione dei sistemi di pagamento. All’inizio essa interviene con la moral suasion promuovendo iniziative per la standardizzazione e l’implementazione di sistemi informatici. Nel 1993 il TUBC le attribuisce ufficialmente il compito di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento con potere emanare disposizioni assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili (art. 146.1 TUBC). Questo compito è passato in prima linea alla BCE con la realizzazione dell’Eurosistema. 3. Antitrust. Per l’art. 20 della l. 10.10.1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) la Banca d’Italia è autorità antitrust nei confronti delle aziende ed istituti di credito, in particolare per l’applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6 l. 1990/287 e cioè per i divieti e i controlli sulle intese restrittive della libertà di concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e al divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza. 4. Autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Con lo sviluppo e la diversificazione dell’attività finanziaria indotta dalla globalizzazione dei mercati è stato necessario ordinare la vigilanza in questo settore dove la presenza di due autorità, Banca d’Italia e Consob, rendeva inevitabili sovrapposizioni di competenza e interferenze. Nel 1998 il TUF ha definito le competenze attribuendo alla Banca d’Italia la vigilanza sugli intermediari riguardo al contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale degli intermediari e lasciando alla Consob di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e di vigilare sui mercati (v. autorità di vigilanza sui mercati finanziari). 5. Dall’istituto di emissione alla banca centrale. Nel secondo dopoguerra, sciolte, in parte, le bardature corporative, la Banca d’Italia ha assunto progressivamente un ruolo centrale attivo nella gestione della politica monetaria e della politica economica, assumendo via a partire dagli anni Sessanta le caratteristiche di banca centrale. Nel 1947 venne applicato rigorosamente il sistema della riserva obbligatoria (in vigore sulla carta già nel 1926, ma mai applicato) formalmente a tutela del risparmio, ma surrettiziamente come strumento principale antinflazionistico attraverso il contenimento della creazione di moneta bancaria. Interventi notevoli si ebbero a più riprese negli anni Sessanta, culminati nel decennio successivo con l’applicazione estesa di controlli amministrativi diretti sul credito come strumento di politica monetaria. Questi strumenti sono stati abbandonati definitivamente a metà degli anni Ottanta quando la Banca d’Italia come la maggior parte delle banche centrali è passata a strumenti di governo dell’economia indiretti attraverso il mercato. Nel 1981 con il divorzio dal Tesoro (cessazione dell’obbligo di acquistare tutti i BOT emessi e non sottoscritti da banche e privati) la Banca d’Italia acquisisce piena autonomia di banca centrale, consolidata con l’attribuzione dei poteri di fissare il tasso ufficiale di sconto nel 1992 (l. 7.2.1992 n. 82.) e l’aliquota della riserva obbligatoria nel 1993 con l. 26.11.1993 n. 483. Con la stessa legge n. 483 del 1993, infine, dal 1°1.1994 è stata eliminato il finanziamento automatico del Tesoro che, fino a quel momento, poteva registrare a suo debito uno scoperto di conto corrente fino al14% delle spese iscritte in bilancio di previsione, in seguito al Trattato di Maastricht e in applicazione dell’art. 101 (ex 104) TCE. Con l’avvento del SEBC, dal 1°.1.1999 la Banca d’Italia è diventata Banca Centrale Nazionale (BCN) e ha trasferito alla BCE un parte delle sue prerogative. Nel corso di un secolo la Banca d’Italia ha via via acquisito nuove funzioni e alcune le ha abbandonate o le amministra con i vincoli dell’Eurosistema. Col passaggio all’euro essa non è più autonomamente istituto di emissione, banca delle banche, non esercita più singolarmente la vigilanza e la regolamentazione sui sistemi di pagamento e non gestisce più in modo indipendente la politica monetaria. In precedenza, inoltre, aveva cessato di essere banca dello Stato e già intratteneva rapporti quasi esclusivamente con banche. Tesoro e altre amministrazioni pubbliche (non le è consentito lo sconto a privati). Essa continua però a emettere moneta comune, a gestire la regolazione della liquidità mediante operazioni di mercato aperto, a rifinanziare le banche e gestire le riserve valutarie non conferite alla BCE secondo le direttive o le autorizzazioni di quest’ultima, secondo il principio di sussidiarietà. La Banca d’Italia resta tesoriere dello Stato (v. Tesoreria dello Stato), svolgendo il servizio di tesoreria provinciale (in concessione fino al 31.12.2010; l. 28.03.1991 n. 104) e, dal 1°.1.1998, anche quello di tesoreria centrale (anch’esso fino al 31.12.2010; art. 6 d.lg. 5.12.1997, n. 430), esercita la vigilanza sul sistema creditizio e sui mercati finanziari, è autorità antitrust per il sistema creditizio, condivide con la BCE la vigilanza e la regolamentazione sui sistemi di pagamento. Essa esercita anche attività di alta consulenza per gli organi costituzionali. 6. Organizzazione. Al vertice dell’Istituto si colloca il Governatore della Banca d’Italia che può essere surrogato, in caso di assenza o di impedimento, dal Direttore Generale e da due Vice Direttori Generali. Il Governatore è il supremo organo esecutivo dellaBanca d’Italia, è nominato dal Consiglio Superiore della Banca d’Italia al quale ultimo compete anche il potere di eventuale revoca. Nomina e revoca devono essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Gli organi amministrativi della Banca d’Italia sono simili a quelli di una spa. L’assemblea dei partecipanti approva i bilanci, nomina i sindaci e un consiglio di amministrazione denominato Consiglio superiore composto di 12 consiglieri eletti su base regionale, agendo come l’assemblea degli azionisti. Il Consiglio superiore nomina e revoca, oltre al Governatore, anche il direttore generale e i due vice direttori generali. I tre insieme al Governatore formano il direttorio della Banca. Queste decisioni sono sottoposte all’approvazione del Consiglio dei ministri e sanzionate con Decreto del Presidente della Repubblica. Un Comitato composto da quattro membri del Consiglio superiore affianca il Governatore con funzioni di assistenza continuativa. Il collegamento della Banca col Governo e con le autorità sopranazionali (SEBC, BCE, FMI) è mantenuto dal Governatore. Al Ministero dell’economia e delle finanze è affidato il controllo di mera legittimità sulla gestione dell’ente Banca d’Italia, non sull’esercizio delle sue funzioni istituzionali, affidate alla sua azione pienamente autonoma (v. vigilanza sulla Banca d’Italia). Vigila sull’Istituto di emissione una commissione mista parlamentare, la Commissione di vigilanza sull’Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca (art. 110, r.d. 10.3.1904 n. 108, modif. dal d.lg. lt. 31.12.1915 n. 1928, art. 1, TU delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

  • BANCA DATI

    Insieme di dati relativi a un determinato argomento, organizzato in modo che sia possibile la sua consultazione da parte di utenti.

  • BANCA DEI POVERI

    Istituto bancario che opera principalmente nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) con l’obiettivo di fornire servizi finanziari (prestiti, gestione del risparmio, assicurazione) a quei soggetti considerati ‘non solvibili’ dal settore bancario tradizionale. Generalmente, i servizi offerti dalla Banca riguardano importi monetari molto ridotti nell’ordine massimo di poche decine di euro. L’idea alla base dell’istituto è che, in contesti di estrema povertà, sono sufficienti piccoli prestiti per permettere alle persone l’avvio di semplici attività economiche di sussistenza, incentivare il risparmio e determinarne l’indipendenza economica. Lo scopo principale della Banca è dunque quello di erogare microprestiti a costi contenuti e senza garanzia. La formula utilizzata per raggiungere tale risultato si basa su una serie di elementi caratteristici quali l’abolizione delle procedure burocratiche che normalmente caratterizzano le banche, l’eliminazione di ogni tipo di documentazione cartacea, dettata anche dalla condizione di analfabetismo della maggior parte dei clienti, la concessione di prestiti sulla fiducia e senza alcuna garanzia ma basata su meccanismi virtuosi di solidarietà e mutuo condizionamento e sulla rateizzazione. In genere i prestiti concessi da tali istituti hanno un tasso di restituzione pari al 99%.
    La prima banca dei poveri è stata fondata nel 1976 in Bangladesh da Muhammad Yunus (premio Nobel per la pace nel 2006) con il nome di Grameen Bank (Banca del contadino). L'esperienza di tale istituto è stata di recente importata, e riadattata, anche nei paesi sviluppati nel tentativo di assistere i cosiddetti ‘nuovi poveri’ dell’economia.
    Bibliografia
    Becchetti L., Paganetto L. (2003), Finanza Etica. Commercio Equo e Solidale, Saggine.
    Pearl D., Phillips, M. M. (2001), Grameen Bank, Which Pioneered Loans For the Poor, Has Hit a Repayment Snag, The Wall Street Journal, 27Novembre.
    Yunus, M. (2006), Il banchiere dei poveri, Ed. Feltrinelli.
    Redattore: Federica ALFANI
    © 2009 ASSONEBB

     

     

     

  • BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI - BRI

    Acr. di: Banca dei Regolamenti Internazionali (fr. Banque des Règlements Internationaux- BRI; ingl. Bank for International Settlements- BIS; russo: Áàíê Ìåæäóíàðîäíûéõ Ðàñ÷¸òîâ-ÁÌÐ; sp. Banco Internacional de Pagos-BIP; ted. Bank für Internationalen Zahlungsaugleich-BIZ). Banca multilaterale, primo esempio di organizzazione finanziaria internazionale costituita nel 1930 in base agli accordi dell’Aja sulle riparazioni di guerra tedesche come società per azioni con sede a Basilea. Gli accordi dell’Aja hanno attribuito alla BRI personalità giuridica di diritto internazionale dotata dei privilegi e delle immunità necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Questi sono confermati dagli accordi stipulati con la Svizzera, da ultimo il 10.2.1987. Lo status della BRI è comparabile a quello attribuito alle diverse organizzazioni internazionali residenti n Svizzera. 1. Origini e compiti. Costituita il 17.5.1930 sulla base dello statuto deliberato alla Conferenza dell’Aja del 20.1.1930 e in seguito alla decisione dei Paesi creditori di mettere ordine nei pagamenti dovuti dalla Germania in conto riparazioni di guerra, il cui regolamento era stato svolto fino ad allora, pare in modo non soddisfacente, dall’Agent General for Reparations con sede in Berlino. Questo compito venne presto meno col il rifiuto della Germania nel 1934 di far fronte ai propri impegni. Lo statuto originale attribuiva però alla BRI anche i compiti di promuovere la cooperazione tra le banche centrali e di provvedere loro fonti supplementari di finanziamento, che la Banca ha continuato a svolgere fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Nel periodo bellico la BRI si era in un certo modo ibernata e sul finire del conflitto rischiò di essereposta in liquidazione in seguito agli Accordi di Bretton Woods e all’istituzione del FMI. Venne salvata dalla fermezza dei principali soci europei nella decisione di disattendere le indicazioni d’oltre Oceano. Nella seconda metà del secolo scorso la BRI ha sviluppato nuovi compiti accanto a quelli già previsti dallo statuto del 1930. 1.a) Banca delle banche centrali. La BRI ha continuato a svolgere come controparte i compiti di banca delle banche centrali, operando come mercato monetario all’ingrosso e aiutando le banche nella gestione delle loro riserve in valuta e in oro Attualmente circa 120 tra banche centrali e istituzioni finanziarie internazionali intrattengono in depositi presso la BRI circa il 7% delle riserve valutarie internazionali. 1.b) Agente o fiduciario in operazioni finanziarie internazionali. Opera come fiduciario, depositario o tesoriere di operazioni di riassetto del debito estero di alcuni Paesi (Brasile, Perù, Côte d’Ivoire). Negli anni Settanta ha operato come Agente del FECOM. 1.c) Centro di ricerche economiche e finanziarie. La BRI si è resa famosa per le analisi economiche e finanziarie del suo Dipartimento monetario ed economico e i suoi rapporti annuali. Il Dipartimento mantiene un grande database macroeconomico ed è specializzato in questioni di interesse delle banche centrali. 1.d) Centro d’incontro, di discussione e di formazione di decisioni di politica monetaria e di vigilanza. In questo settore la Banca ha costruito il suo prestigio e la sua ragione di esistere come grande istituto internazionale. Partendo dall’originale vago compito di promuovere la cooperazione tra le banche centrali, ha sviluppato a partire dagli anni Sessanta un secondo filone di attività per la promozione di progetti e la fornitura di servizi professionali, organizzativi e logistici, fino a costituire una specie di OCSE delle banche centrali. A partire dal 1963 i Governatori delle banche del G-10 presero a riunirsi con regolarità in occasione delle riunioni bimestrali della BRI trasformandosi in un comitato direttivo informale per le principali iniziative della BRI. Il G-10 è stato sede importante di trattazione dei delle questioni monetarie e valutarie negli anni Sessanta e Settanta. La principale iniziativa bancario è stata la costituzione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, costituito nel 1974 per sviluppare la collaborazione tra le banche centrali e le autorità di vigilanza. Nella serie di atti del Comitato hanno assunto un particolare rilievo il Concordato di Basilea del 1983 (sulla vigilanza dei gruppi bancari internazionali), l’Accordo di Basilea del 1988 con i successivi aggiornamenti e la bozza di nuovo accordo che potrebbe entrare in vigore nel 2005. Il G- 10 ha costituito altri quattro organi permanenti: il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento, il Comitato sul sistema finanziario globale, il Comitato degli esperti su oro e cambi e l’Istituto per la stabilità finanziaria. La BRI ha anche avuto un ruolo direttamente o con la partecipazione di propri dirigenti nella formazione dei principali accordi monetari europei a cominciare dagli accordi di pagamento stipulati tra il 1947 e il 1958. 2. Capitale sociale e soci. Il capitale sociale venne sottoscritto nel 1930 da sei banche centrali (Belgio, Francia, Germania, Giappone, Italia, UK; un settimo socio, la Federal Reserve statunitense, ha esercitato il suo diritto solo nel 1994). Parte delle azioni emesse (di quelle spettanti alle parti belghe, francesi e statunitensi: 72.648 in totale pari al 14% del capitale) vennero ricollocate sul mercato presso privati (cioè persone non banche centrali). Queste azioni sono state riacquistate dalla BRI in seguito alla delibera dell’assemblea straordinaria dell’8.1.2001, di modo che partecipano alla Banca solo banche centrali. Il numero di queste socie della BRI è salito oggi a 50. Il bilancio della BRI è tenuto in franchi oro del contenuto di 0,29032258... gr di oro fino. In questa valuta al 31.3.2001 il capitale sociale autorizzato ammontava a 1.500 milioni diviso in 600.000 azioni, il capitale sottoscritto a 1.322,9 milioni e quello versato a 330,7 milioni (corrispondenti rispettivamente a 3.919,4, 3.456,6 e 864,1 milioni di euro, al prezzo dell’oro del gennaio 2002) Sono soci della banca 49 banche centrali.Il capitale versato è composto da 529.165 azioni del valore di 625 franchi oro (circa 1.633 euro), pari al 25% del loro valore nominale di 2.500 franchi oro. 3. Organizzazione. La BRI è retta da due organi statutari: l’assemblea generale (General Meeting) e il Consiglio di amministrazione (Board of Directors). Il primo si riunisce una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (31. marzo). Il Board of Directors è composto attualmente da 17 membri di cui di diritto i 5 governatori delle banche centrali di Belgio, Francia, Germania, Italia, UK e Stati Uniti, ciascuno dei quali nomina un altro componente della stessa nazionalità. Lo statuto della BRI prevede inoltre che siano eletti Consiglieri non più di nove Governatori di altre banche centrali di paesi membri. Attualmente sono membri eletti del Consiglio i Governatori delle banche centrali di Canada, Giappone, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e nomina il Presidente della Banca. Dal 1948 queste due cariche sono riunite in una sola persona. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore Generale, il Condirettore Generale e i tre Capi di Dipartimento. La Direzione della Banca procede alle altre nomine sulla base del merito. Acr. di: Banca dei Regolamenti Internazionali (fr. Banque des Règlements Internationaux- BRI; ingl. Bank for International Settlements- BIS; russo: Áàíê Ìåæäóíàðîäíûéõ Ðàñ÷¸òîâ-ÁÌÐ; sp. Banco Internacional de Pagos-BIP; ted. Bank für Internationalen Zahlungsaugleich-BIZ). Banca multilaterale, primo esempio di organizzazione finanziaria internazionale costituita nel 1930 in base agli accordi dell’Aja sulle riparazioni di guerra tedesche come società per azioni con sede a Basilea. Gli accordi dell’Aja hanno attribuito alla BRI personalità giuridica di diritto internazionale dotata dei privilegi e delle immunità necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Questi sono confermati dagli accordi stipulati con la Svizzera, da ultimo il 10.2.1987. Lo status della BRI è comparabile a quello attribuito alle diverse organizzazioni internazionali residenti n Svizzera. 1. Origini e compiti. Costituita il 17.5.1930 sulla base dello statuto deliberato alla Conferenza dell’Aja del 20.1.1930 e in seguito alla decisione dei Paesi creditori di mettere ordine nei pagamenti dovuti dalla Germania in conto riparazioni di guerra, il cui regolamento era stato svolto fino ad allora, pare in modo non soddisfacente, dall’Agent General for Reparations con sede in Berlino. Questo compito venne presto meno col il rifiuto della Germania nel 1934 di far fronte ai propri impegni. Lo statuto originale attribuiva però alla BRI anche i compiti di promuovere la cooperazione tra le banche centrali e di provvedere loro fonti supplementari di finanziamento, che la Banca ha continuato a svolgere fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Nel periodo bellico la BRI si era in un certo modo ibernata e sul finire del conflitto rischiò di essereposta in liquidazione in seguito agli Accordi di Bretton Woods e all’istituzione del FMI. Venne salvata dalla fermezza dei principali soci europei nella decisione di disattendere le indicazioni d’oltre Oceano. Nella seconda metà del secolo scorso la BRI ha sviluppato nuovi compiti accanto a quelli già previsti dallo statuto del 1930. 1.a) Banca delle banche centrali. La BRI ha continuato a svolgere come controparte i compiti di banca delle banche centrali, operando come mercato monetario all’ingrosso e aiutando le banche nella gestione delle loro riserve in valuta e in oro Attualmente circa 120 tra banche centrali e istituzioni finanziarie internazionali intrattengono in depositi presso la BRI circa il 7% delle riserve valutarie internazionali. 1.b) Agente o fiduciario in operazioni finanziarie internazionali. Opera come fiduciario, depositario o tesoriere di operazioni di riassetto del debito estero di alcuni Paesi (Brasile, Perù, Côte d’Ivoire). Negli anni Settanta ha operato come Agente del FECOM. 1.c) Centro di ricerche economiche e finanziarie. La BRI si è resa famosa per le analisi economiche e finanziarie del suo Dipartimento monetario ed economico e i suoi rapporti annuali. Il Dipartimento mantiene un grande database macroeconomico ed è specializzato in questioni di interesse delle banche centrali. 1.d) Centro d’incontro, di discussione e di formazione di decisioni di politica monetaria e di vigilanza. In questo settore la Banca ha costruito il suo prestigio e la sua ragione di esistere come grande istituto internazionale. Partendo dall’originale vago compito di promuovere la cooperazione tra le banche centrali, ha sviluppato a partire dagli anni Sessanta un secondo filone di attività per la promozione di progetti e la fornitura di servizi professionali, organizzativi e logistici, fino a costituire una specie di OCSE delle banche centrali. A partire dal 1963 i Governatori delle banche del G-10 presero a riunirsi con regolarità in occasione delle riunioni bimestrali della BRI trasformandosi in un comitato direttivo informale per le principali iniziative della BRI. Il G-10 è stato sede importante di trattazione dei delle questioni monetarie e valutarie negli anni Sessanta e Settanta. La principale iniziativa bancario è stata la costituzione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, costituito nel 1974 per sviluppare la collaborazione tra le banche centrali e le autorità di vigilanza. Nella serie di atti del Comitato hanno assunto un particolare rilievo il Concordato di Basilea del 1983 (sulla vigilanza dei gruppi bancari internazionali), l’Accordo di Basilea del 1988 con i successivi aggiornamenti e la bozza di nuovo accordo che potrebbe entrare in vigore nel 2005. Il G- 10 ha costituito altri quattro organi permanenti: il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento, il Comitato sul sistema finanziario globale, il Comitato degli esperti su oro e cambi e l’Istituto per la stabilità finanziaria. La BRI ha anche avuto un ruolo direttamente o con la partecipazione di propri dirigenti nella formazione dei principali accordi monetari europei a cominciare dagli accordi di pagamento stipulati tra il 1947 e il 1958. 2. Capitale sociale e soci. Il capitale sociale venne sottoscritto nel 1930 da sei banche centrali (Belgio, Francia, Germania, Giappone, Italia, UK; un settimo socio, la Federal Reserve statunitense, ha esercitato il suo diritto solo nel 1994). Parte delle azioni emesse (di quelle spettanti alle parti belghe, francesi e statunitensi: 72.648 in totale pari al 14% del capitale) vennero ricollocate sul mercato presso privati (cioè persone non banche centrali). Queste azioni sono state riacquistate dalla BRI in seguito alla delibera dell’assemblea straordinaria dell’8.1.2001, di modo che partecipano alla Banca solo banche centrali. Il numero di queste socie della BRI è salito oggi a 50. Il bilancio della BRI è tenuto in franchi oro del contenuto di 0,29032258... gr di oro fino. In questa valuta al 31.3.2001 il capitale sociale autorizzato ammontava a 1.500 milioni diviso in 600.000 azioni, il capitale sottoscritto a 1.322,9 milioni e quello versato a 330,7 milioni (corrispondenti rispettivamente a 3.919,4, 3.456,6 e 864,1 milioni di euro, al prezzo dell’oro del gennaio 2002) Sono soci della banca 49 banche centrali.Il capitale versato è composto da 529.165 azioni del valore di 625 franchi oro (circa 1.633 euro), pari al 25% del loro valore nominale di 2.500 franchi oro. 3. Organizzazione. La BRI è retta da due organi statutari: l’assemblea generale (General Meeting) e il Consiglio di amministrazione (Board of Directors). Il primo si riunisce una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (31. marzo). Il Board of Directors è composto attualmente da 17 membri di cui di diritto i 5 governatori delle banche centrali di Belgio, Francia, Germania, Italia, UK e Stati Uniti, ciascuno dei quali nomina un altro componente della stessa nazionalità. Lo statuto della BRI prevede inoltre che siano eletti Consiglieri non più di nove Governatori di altre banche centrali di paesi membri. Attualmente sono membri eletti del Consiglio i Governatori delle banche centrali di Canada, Giappone, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e nomina il Presidente della Banca. Dal 1948 queste due cariche sono riunite in una sola persona. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore Generale, il Condirettore Generale e i tre Capi di Dipartimento. La Direzione della Banca procede alle altre nomine sulla base del merito.

  • BANCA DEL CANADA - BOC. CARATTERISTICHE DELLA BANCA CENTRALE CANADESE (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    La Banca del Canada (BOC) è il principale istituto finanziario canadese nonchè banca centrale del paese. Inizialmente nata come società privata nel 1934 grazie al "Bank of Canada Act", successivamente nel 1938 la banca diviene una “Crown corporation” appartenente allo Stato federale Canadese. A differenza di molte altre banche centrali, la BOC non è anche una banca commerciale. Le attività della BOC influiscono direttamente sulla politica economica e monetaria del paese attraverso il perseguimento di obiettivi come il mantenimento di una bassa inflazione, la creazione di un sistema finanziario stabile ed efficiente anche a livello internazionale e lo sviluppo di un efficiente servizio di gestione dei fondi per il Governo del Canada. Recentemente la BOC ha adottato importanti misure per implementare la propria politica monetaria, come l’introduzione di specifici target di inflazione (1-3%) e l’aumento della trasparenza nelle proprie operazioni per ridurre l’incertezza dei mercati che, di concerto con altri fattori finanziari, hanno permesso al Canada di diminuire l’impatto della crisi economica mondiale del 2008.

    Evoluzione della BOC: da Banca Privata a Crown Corporation

    Prima del 1934, il sistema economico e federale del Canada non prevedeva una vera e propria banca centrale. Per lungo tempo i dibattiti istituzionali si concentrarono sul problema della proprietà privata o pubblica del principale istituto di emissione canadese. Il cuore del problema riguardava la natura del rapporto della Banca con il governo federale.

    La priorità nei piani dei legislatori nazionali era di mantenere la Banca Centrale Canadese libera da ingerenze politiche, ma al tempo stesso capace di rispondere alle priorità economiche e finanziarie stabilite dal governo federale. Ancora oggi la questione dell'indipendenza della BOC è un argomento importante nel dibattito economico-politico nazionale.

    Grazie al "Bank of Canada Act" adottato dal Parlamento nel 1934, la BOC inizia ad operare ufficialmente come banca centrale l'11 marzo 1935. Inizialmente la banca viene fondata come società di proprietà privata, al fine di garantirne l’indipendenza dalla politica ma qualche anno più tardi il governo introduce un emendamento al "Bank of Canada Act" per nazionalizzare l'istituto. Il nuovo governo nazionalizza la banca nel 1938, acquistandone la proprietà dalle altre banche private che ne detenevano tutte le azioni. Secondo la normativa vigente in Canada sulla regolamentazione di attività pubbliche e tramite un apposito atto parlamentare, nel 1938 la BOC diventa una cosiddetta Crown corporation, controllata dal governo ma con maggiore libertà dal controllo politico diretto rispetto ad altri istituti.

    Politica Monetaria, Funzioni di Valuta e Gestione dei Fondi: Principali Attività della Banca del Canada

    Il mandato della Banca del Canada prevede come uno dei principali obiettivi il mantenimento di un basso tasso d'inflazione che deve attestarsi entro il range del 1-3%. In funzione del raggiungimento di questa percentuale, al fine di mantenere una buona performance economica e un buon tenore di vita per i cittadini canadesi, dal 1990 le misure di politica monetaria della BOC sono state guidate da un obiettivo di inflazione ben definito.

    La BOC è l'unica banca canadese responsabile della creazione e distribuzione della valuta ufficiale, il dollaro canadese così come del controllo dell'offerta di moneta. Essa promuove un sistema finanziario stabile ed efficiente in Canada e a livello internazionale e a tal fine svolge delle funzioni di compensazione e regolamento.

    Secondo il preambolo della "Bank of Canada Act", il mandato della Banca prevede funzioni quali:

    - Regolare il credito e la moneta

    - Monitorare e proteggere il valore del dollaro canadese

    - Utilizzare l'azione monetaria per mitigare le fluttuazioni del livello generale dei prezzi, della produzione e dell'occupazione.

    Tra le altre funzioni principali che svolge la Banca Centrale Canadese vi è la fornitura di efficaci ed efficienti servizi di gestione dei fondi per il governo. Nei confronti di quest’ultimo, la banca fornisce dei servizi di gestione di tesoreria e di consulenza sul debito pubblico e sulle riserve in valuta estera. Inoltre, la banca gestisce le riserve valutarie del governo. Queste riserve forniscono maggiore liquidità alle attività pubbliche e contribuiscono a creare le condizioni adeguate per stabilire il tasso di cambio del dollaro canadese nel mercato forex.

    La banca centrale del Canada agisce come prestatore di ultima istanza, valuta i rischi per la stabilità finanziaria e contribuisce allo sviluppo di politiche che possano giovare al sistema finanziario. La BOC mantiene costantemente la liquidità delle istituzioni che fanno parte del sistema finanziario canadese poiché, come prestatore di ultima istanza, fornisce liquidità immediata agli istituti in difficoltà.

    Dal 1934, anno di fondazione della BOC, il "Bank of Canada Act” che ne definisce le funzioni è stato modificato più volte senza mai ritoccarne il preambolo. La Banca infatti, esiste ancora "per regolare credito e moneta nel migliore interesse della vita economica della nazione."

    Organizzazione e Struttura

    Il mandato della BOC, precisato nel "Bank of Canada Act", assegna la gestione della banca ad un Consiglio di Amministrazione che ne nomina il Governatore e da un Consiglio Direttivo.

    Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Governatore che può rimanere in carica per un periodo di sette anni, con possibilità di ri-nomina alla scadenza del mandato. Il Consiglio di Amministrazione oltre ad essere composto dal Governatore prevede le figure del Vice Governatore anch’esso in carica per sette anni con possibilità di rinnovo del mandato, di 12 amministratori indipendenti nominati per 3 anni dal Governatore il cui mandato è rinnovabile e del Vice Ministro delle Finanze canadese. Quest’ultimo però è un membro ex officio senza diritto di voto.

    Il Consiglio di Amministrazione fornisce supervisione generale nella gestione ed amministrazione della banca per quanto riguarda la pianificazione strategica, questioni finanziarie e contabili, la gestione del rischio, le risorse umane e le altre politiche interne.

    Lo statuto della Banca Centrale Canadese prevede anche il Consiglio Direttivo che è l'organo decisionale della banca. Si compone del Governatore, del Vice Governatore, e di quattro Vice Direttori. Il Consiglio è responsabile per la politica monetaria, le strategie della banca e le decisioni volte a promuovere un sistema finanziario stabile. A differenza di altre banche centrali, il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni attraverso il meccanismo del consenso, piuttosto che tramite il voto dei singoli.

    Sebbene la banca goda di sostanziale indipendenza, il "Bank of Canada Act" concede al Ministro delle Finanze canadese il diritto di emettere una comunicazione formale alla BOC se, dopo consultazioni con gli organi della banca, persista del disaccordo sulle strategie. Inoltre, la Banca del Canada è tenuta a presentare ogni anno al Ministro delle Finanze il proprio bilancio accompagnato da una relazione del Governatore sulle attività della banca. A sua volta, la relazione annuale è presentata al Parlamento dal Ministro e una copia viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Canadese.

    Tab. 1: Organizzazione Consiglio di Amministrazione

    Fonte: BOC

    Legami Formali ed Informali con il Governo Federale

    I meccanismi che regolano i rapporti della Banca del Canada con le altre istituzioni canadesi e in particolare con il governo federale si caratterizzano di elementi formali ed informali:

    Strumenti formali:

    - Il Governatore e il Vice Governatore della banca vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del governo.

    - Nel Consiglio di Amministrazione il Ministro delle Finanze può nominare un nuovo amministratore o riconfermarlo quando termina il suo mandato.

    - Il Vice Ministro delle Finanze fa parte del Consiglio Direttivo.

    - La Banca del Canada presenta una relazione annuale al Dipartimento delle Finanze. Inoltre il Ministro delle Finanze canadese ha il diritto di emettere una comunicazione formale alla BOC se, dopo consultazioni con gli organi della banca, persista del disaccordo sulle strategie da seguire.

    Strumenti informali:

    - Il “Bank of Canada Act” incarica il Governatore di consultare il Ministro delle Finanze sulle intenzioni di politica monetaria generale del paese.

    - Insieme con il Dipartimento delle Finanze, la Banca del Canada partecipa al comitato di vigilanza finanziaria Financial Institutions Supervisory Committee (FISC), che si riunisce regolarmente per condividere le informazioni, coordinare le azioni e consigliare il governo federale sui problemi del sistema finanziario canadese.

    Bibliografia

    BANK OF CANADA ACT, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/B-2/page-1.html

    BANK OF CANADA (2012) Annual report

    BANK OF CANADA website, www.bankofcanada.ca

    INTERNATIONAL MONETARY FUND (1998) The Bank of Canada's Monetary Policy Framework - Have Recent Changes Enhanced Central Bank Credibility?, FMI Working Paper

    JACKSON K. J. (2013) Financial Market Supervision: Canada’s Perspective, Congressional Research Service

    WATTS G. S. - RYMES T. K. (1993) Bank of Canada: Origins and Early History, Carleton University Press

    Redattore: Giovanni AVERSA

  • BANCA DELLA CINA (BOC)

    La Banca della Cina (BOC) è stata formalmente istituita nel 1912. Fa parte delle cosiddette “Big Four” insieme a: Banca Cinese per l’Agricoltura (ABC), Banca Cinese per le Costruzioni (CCB) e Banca Cinese per l’Industria e il Commercio (ICBC). Dalla sua fondazione fino al 1942 ha svolto le funzioni di banca centrale cinese. In seguito, con l'istituzione della Banca Popolare Cinese (PBOC) si è trasformata in una banca commerciale. Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC), la Banca è diventata responsabile della gestione delle operazioni in valuta estera della Cina e ha fornito sostegno per lo sviluppo del commercio estero del paese.
    Nel 2004 è stata ricapitalizzata per rafforzare la sua competitività in vista della maggiore integrazione nel mercato internazionale a seguito dell’adesione al WTO. Come banca più internazionalizzata della Cina, la BOC fornisce una gamma completa di servizi finanziari in tutta la Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan e in 36 paesi esteri. Le principali attività della BOC riguardano le attività di una banca commerciale, il corporate banking, i servizi bancari per i clienti privati, investimenti in valuta estera e transazioni estere.

    Redattore: Giovanni AVERSA

  • BANCA DELLE MARCHE

    Acr.: BdM. Banca con sede ad Ancona, sorta nel 1994 dalla fusione di Cassa di Risparmio di Pesaro, fondata nel 1840, Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, fondata nel 1844 e Cassa di Risparmio di Jesi, fondata nel 1844. Banca delle Marche è capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, che comprende anche la Cassa di Risparmio di Loreto-Carilo, con sede in Loreto, partecipata al 62,25%, la Marche riscossioni, società concessionaria della riscossione tributi e la Focus Gestioni sgr., società di gestione del risparmio. Mediocredito Fondiario Centroitalia spa (derivato dalla fusione di Mediocredito delle Marche con l’Istituto di Credito Fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise avvenuta l’1.8.1992) già partecipato al 74,19%, è stato incorporato nel 2004.

    La Bancamarche dal 22 novembre 2015 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

    Dal giorno successivo è stata rifondata, come Good Bank, con la nuova denominazione di Nuova Banca delle Marche S.p.A., in breve Nuova Banca Marche.

    Insieme a Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti, successivamente alla vendita dei crediti in sofferenza e in incaglio al Fondo Atlante, il 10 maggio 2017 le Nuova Banche sono state cedute a UBI Banca al prezzo simbolico di 1 euro.

    A partire dal 7 settembre 2017, Nuova Banca Marche ha cambiato denominazione sociale in Banca Adriatica S.p.A. e successivamente, il 23 ottobre 2017 Banca Adriatica S.p.A e la sua controllata CARILO … Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. sono state fuse in UBI Banca.

  • BANCA DEPOSITARIA

    Banca designata da una società di gestione (SGR) di un fondo comune d’investimento mobiliare tra quelle aventi determinati requisiti dimensionali (massa di mezzi amministrati non inferiore a 700 miliardi di lire) e un’adeguata organizzazione aziendale, cui la legge affida importanti funzioni operative e di controllo, e in particolare: la custodia delle attività finanziarie incluse nel fondo; il regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo; il controllo mensile sulle operazioni di gestione atto a verificarne la conformità con la legge, con il regolamento e con le prescrizioni degli organi di vigilanza; la pubblicità, mediante affissione nei locali della sede, filiali, succursali e agenzie dei rendiconti di gestione del fondo comune, della relazione e dei prospetti trimestrali. I compiti e le responsabilità della banca depositaria sono previsti nell’art. 38 TUF. Essa accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo; accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d’uso; esegue le istruzioni della SGRse non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. La banca depositaria è responsabile nei confronti della SGR del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. La Banca d’Italia, sentita la Consob, determina le condizioni per l’assunzione dell’incarico di banca depositaria e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.1 Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell’amministrazione della SGR e nella gestione dei fondi comuni.

  • BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

    Acr.: BCC. Denominazione introdotta insieme a novità importanti in materia di struttura societaria e di operatività dal TUBC (d.lg. 1993/385, artt. 33-37) della vecchia cassa rurale ed artigiana, già rinominata cassa di credito cooperativo dal d.lg. 14.12.1992 n. 481.

    La Rifroma delle Banche Popolari di Credito Cooperativo fa parte del pacchetto di misure introdotte dal D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio".

    Il modello organizzativo del Credito Cooperativo ruota intorno alle 300 BCC presenti sul territorio nazionale. Con 4.270 sportelli - attraverso una presenza diretta in 2.654 Comuni - oltre un milione e 263mila soci, il Credito Cooperativo occupa una posizione di primo piano nel sistema bancario italiano sotto vari profili: la presenza sul territorio, la solidità patrimoniale e finanziaria, i volumi intermediati, i ritmi di crescita.

    Grazie all’organizzazione su diversi livelli … locale, regionale e nazionale … ciascuna Banca di Credito Cooperativo - Cassa Rurale può contare sulla forza del sistema in cui è inserita, che si modella sugli stessi principi di ogni singola banca: autonomia, localismo, radicamento sul territorio e solidarietà.

    La Riforma delle Banche Popolari e di Credito Cooperativo (BCC) consente di ridurre la frammentazione del settore e di superare le debolezze strutturali derivanti dal modello di attività - particolarmente esposto all’andamento dell’economia del territorio di riferimento - dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta delle singole banche. Le linee di indirizzo della riforma del credito cooperativo possono essere così sintetizzate:

    1. conferma del ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori;
    2. migliore qualità della governance e semplificazione dell’organizzazione interna;
    3. una più efficiente allocazione delle risorse all’interno del sistema;
    4. il tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali, anche attraverso l’accesso di capitali esterni al mondo cooperativo;
    5. l’unità del sistema per accrescere la competitività e la stabilità nel medio-lungo periodo.

    Il Credito Cooperativo è un Sistema nazionale che si articola in due versanti: associativo e imprenditoriale.
    Il versante associativo è suddiviso in tre livelli: locale, regionale e nazionale.
    Le Banche di Credito Cooperativo aderiscono alle Federazioni Locali (che rappresentano una o più regioni e in totale sono 15) che, a loro volta, sono associate a Federcasse, la Federazione Italiana delle BCC-CR, che svolge funzioni di rappresentanza e tutela della categoria e di assistenza di carattere legale, fiscale, organizzativo, di comunicazione, di formazione a favore di tutto il Sistema del Credito Cooperativo.

     

    Assonebb 2018

  • BANCA DI INTERESSE NAZIONALE

    L’espressione banca di interesse nazionale (acr.: BIN) definiva, all’interno della più ampiacategoria delle “aziende di credito”, quelle banche caratterizzate dalla duplice circostanza di essere costituite in forma di società per azioni e di avere una organizzazione di carattere territoriale particolarmente ampia (filiali in almeno trenta province). Ai sensi dell’art. 49 r.d. 12.3.1936 n. 375, convertito in l. 7.3.1938 n. 141 (abrogato prima con l’art. 49 d.lg. 1992/ 481, poi con l’art. 161, comma 1 del TUBC) la qualifica di BIN veniva riconosciuta, previa verifi ca circa la sussistenza di entrambi i requisiti di cui sopra, mediante un decreto del Ministero del Tesoro, sentito il CICR. A norma dell’art. 103 della l.b. la qualifica in questione era attribuita alla Banca Commerciale Italiana, al Credito Italiano e al Banco di Roma La maggioranza assoluta del capitale di queste tre banche era in mano all’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale). Quanto al regime giuridico applicabile, ai sensi dell’art. 26 ss. l.b. esse erano parzialmente sottratte alla disciplina dettata dal codice civile per le società per azioni. L’art. 26 vietava alle BIN l’emissione di azioni al portatore (già prima, quindi, dell’introduzione del principio di nominatività obbligatoria dei titoli azionari ad opera della legge del 1962). Inoltre, lo statuto delle BIN era soggetto ad approvazione del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R. (art. 27, co. 1) e le relative modifiche potevano essere iscritte nel registro delle imprese solo previa approvazione governativa. (art. 27, c. 2). Queste peculiarità avevano fatto sì che moltaparte della dottrina riconoscesse alle BIN natura pubblicistica. Ciò anche perché erano collocate, all’interno della l.b., nella stessa sede dedicata agli istituti di credito di diritto pubblico ed erano sottoposte ad alcune norme dettate per questi ultimi, come p.e. l’assoggettamento degli statuti all’approvazione governativa. Tuttavia, è più esatto ritenere, insieme alla più moderna dottrina, che la disciplina giuridica delle BIN, considerata nel complesso, fosse più coerente ad una natura privatistica. Le uniche deroghe alla disciplina del codice civile erano quelle strettamente necessarie a tutelare l’equilibrio del sistema creditizio. Taluni autori, poi, hanno ritenuto che le BIN fossero un “tipo nuovo” di società, perché in questi termini si esprimeva la Relazione al Re sul codice civile al n. 191. Secondo questa ricostruzione, le BIN dovevano considerarsi società per azioni “speciali” in quanto strumento della politica economica statale. Questa interpretazione è da escludere con sicurezza, per gli stessi motivi per cui è da escludere la loro configurazione quali enti di diritto pubblico.

  • BANCA DI ROMA

    1. Gruppo bancario italiano originato agli inizi degli anni Novanta dall’unione di tre banche: Banco di Santo Spirito, Banco di Roma (entrambi controllati dall’IRI) e Cassa di risparmio di Roma. L’operazione è avvenuta in due tempi. Nell’ottobre 1990 la Cassa di Risparmio di Roma, rinominata Ente Cassa di Risparmio di Roma, trasferiva al Banco di Santo Spirito l’azienda bancaria. Contemporaneamente veniva costituita una società (poi denominata Cassa di Risparmio di Roma holding, partecipata per il 65% dall’Ente Cassa di Risparmio di Roma e per il 35% dall’IRI) alla quale venivano conferite il 71% delle azioni del Banco di Santo Spirito e il 55% di quelle del Banco di Roma. Successivamente, il 1°.8.1992 il Banco di Santo Spirito incorporava il Banco di Roma, con effetto dal 1°.1.1992 e assumeva la denominazione di Banca di Roma. Nel 1997 la Cassa di Risparmio di Roma holding veniva posta in liquidazione distribuendo ai soci le azioni della Banca di Roma che diveniva capogruppo del Gruppo bancario Bancaroma.

    2. Nel 1994 la Banca di Roma ha acquisito una partecipazione nella Banca Mediterranea, incorporata nel 2000 ma con scorporo dell’azienda bancaria conferita alla Nuova Banca Mediterranea, interamente ceduta nel 2001. Nell’aprile del 1995 la Banca di Roma ha acquisito il 53,23% (aumentato al 99% successivamente con un’OPA) delle azioni ordinarie della Bonifiche Siele finanziaria che controllava col 50,3% delle azioni ordinarie la Banca Nazionale dell’Agricoltura, ceduta nel 1997 alla Banca Antoniana- Popolare Veneta (q.v.).

    3. Nel dicembre 1999 è stato acquisito dal Tesoro il 100% di Mediocredito centrale (oggi MCC) che ha portato con sé in dote le partecipazioni nel Banco di Sicilia (62,84%) e nella Mediosim (100%; ora Banca Mediosim Banca della Rete). Nel 2000 è stata compiuta una scissione parziale del Mediocredito centrale che ha portato in capo alla Banca di Roma le partecipazioni di controllo del Banco di Sicilia e della Banca Mediosim. È stata inoltre incorporata la Banca Mediterranea nella Banca di Roma. Immediatamente dopo l’azienda bancaria dell’ex Banca Mediterranea è stata conferita a una società, la Nuova Banca Mediterranea (100% Banca di Roma), poi ceduta lo stesso anno alla Banca Popolare di Bari.

    4. Nel marzo 2002 i consigli di amministrazione di Bipop-Carire e della Banca di Roma hanno approvato l’integrazione nel Gruppo Banca di Roma del Gruppo Bipop-Carire, diventata operativa col 1°.7.2002 con la costituzione della holding Capitalia spa. La costituzione della holding ha ristrutturato e ampliato il Gruppo, cambiandone la configurazione. L’assemblea della Banca di Roma del 16.5.2002 ha deliberato la riorganizzazione del Gruppo, approvando l’assunzione della denominazione sociale di Capitalia spa; il conferimento del ramo di azienda relativo alle attività di banca tradizionale a una società di nuova costituzione denominata Banca di Roma (100% Capitalia); la fusione per incorporazione, con decorrenza contabile 1°.1.2002, nella Banca di Roma del Banco di Sicilia; la scissione delle attività tradizionali del Banco di Sicilia e loro conferimento a una nuova società denominata anch’essa Banco di Sicilia (100% Capitalia); la scissione parziale di Bipop-Carire a favore di Capitalia dell’azienda bancaria tradizionale conferita a una società di nuova costituzione denominata Bipop-Carire (100%); assunzione da parte dell’originaria Bipop-Carire della denominazione di FinecoGroup spa (44,72% Capitalia) che ha mantenuto la quotazione in Borsa e si è specializzata nell’attività di consumer banking; l’incorporazione da parte di FinecoGroup di tutte le attività di risparmio gestito del Gruppo Capitalia. La holding Capitalia spa è succeduta alla Banca di Roma nella quotazione in borsa dal 1°.7.2002.

  • BANCA DI SVILUPPO

    Banca la cui attività creditizia è specificamente indirizzata al finanziamento di progetti infrastrutturali e produttivi, nel settore agricolo e in quello industriale, che rivestono un particolare rilievo nel quadro dello sviluppo economico di determinate aree geografiche. La creazione di banche di questo tipo si è diffusa a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, in relazione all’accentuato impegno delle autorità di governo per l’attuazione di politiche di accelerazione economica nelle regioni depresse e nell’ambito degli accordi di collaborazione internazionale per la promozione di iniziative produttive nei c.d. “paesi emergenti”. Le banche di sviluppo, che operano generalmente a medio e a lungo termine, intervengono con i loro finanziamenti in un ambito territoriale ben delimitato. La provvista di mezzi avviene per lo più sui mercati internazionali, consentendo così di attirare in un particolare circuito economico flussi finanziari addizionali. Anche se nella quasi totalità le banche di sviluppo sono sorte per iniziativa di pubbliche autorità e in base ad accordi intergovernativi, esse non sempre assumono carattere di istituzioni pubbliche e al loro capitalepartecipano di frequente anche enti bancari e finanziari privati.

  • BANCA DI SVILUPPO BRICS (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    Una delle principali novità che ha maggiormente mutato lo scenario internazionale negli ultimi anni è rappresentata dalla progressiva affermazione di un gruppo di economie, definito dall'acronimo BRICS (Repubblica Popolare Cinese, Russia, India, Brasile, Sud Africa). A partire dal 2009, i BRICS si riuniscono periodicamente in uno dei Paesi membri discutendo su varie tematiche, riguardanti il coordinamento delle politiche economiche e della politica estera. Il 27 marzo 2013 a Durban, in Sud Africa, si è svolta la quinta conferenza dei BRICS, in cui i cinque Paesi hanno annunciato la fondazione di una banca comune per lo sviluppo con l’intento di sostituire il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale nel finanziamento di progetti di sviluppo. Nasce la proposta di una nuova grande Banca di sviluppo parallela alle istituzioni finanziarie di Bretton Woods. Attraverso l’istituzione di questa Banca, alimentata inizialmente da cinquanta miliardi di dollari di capitale, ripartiti equamente in dieci miliardi a testa, verranno mobilitate risorse da investire in infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nei Paesi BRICS, così come in altri Paesi emergenti e Paesi in via di sviluppo. La Banca che sarà operativa entro il 2015 con sede in Sud Africa, non opererà con il dollaro ma con le monete nazionali utilizzate per gli scambi commerciali bilaterali e multilaterali dei Paesi BRICS (vedi accordi Swap).

    Accordi di Durban vs Accordi di Bretton Woods

    BRICS and Africa - partnerships for integration and industrialisation”, questo il tema del quinto vertice dei Paesi BRICS a Durban in Sud Africa, in cui si è discusso di quattro obiettivi principali: attivazione di accordi di cooperazione multilaterale, di partenariato strategico, di accordi sull’utilizzo delle riserve valutarie e soprattutto di costituzione di una Banca di sviluppo. Tutti temi potenzialmente in grado di mutare gli equilibri politico-economici internazionali.

    Sono lontani i tempi in cui Europa e USA costituivano il solo polo economico mondiale in grado di dettare le proprie condizioni. Alla fine degli anni ottanta, il consenso e la capacità di convinzione della superpotenza statunitense era al suo apice, grazie alla vittoria sul socialismo dell’Unione Sovietica e alla continua crescita economica (vedi Washington Consensus). Negli ultimi anni, a causa del susseguirsi di crisi economiche e finanziarie, i dettami provenienti dalle istituzioni economiche occidentali nate a Bretton Woods hanno progressivamente perso influenza sull’attuazione delle politiche dei Paesi in via di sviluppo (vedi nascita del Beijing Consensus). In questi stessi anni, la capacità di finanziamento del FMI e l’autorità normativa della Banca Mondiale diminuiscono, mentre altre economie e in particolare quelle dei Paesi emergenti BRICS, al contrario, accumulano circa 5 bilioni di dollari in riserve monetarie.

    Già nel 2012, tra i Paesi BRICS, si era discusso della creazione di una rete di sicurezza finanziaria sotto forma di accordi per l’utilizzo delle monete nazionali nel commercio intra-BRICS e per costruire un assetto finanziario internazionale più stabile attraverso l’Accordo di Riserva Contingente (CRA). Questo accordo si è presto evoluto nella volontà di istituire una vera e propria Banca di sviluppo per utilizzare le risorse in progetti infrastrutturali e di sviluppo sostenibile nei Paesi membri.

    Il 27 marzo 2013 a Durban, in Sud Africa, i cinque Paesi annunciano l’obiettivo di adeguarsi alle istituzioni finanziarie internazionali e in particolare di sostituirsi di fatto al FMI e alla Banca Mondiale (ancorate alle logiche politiche della fine della Seconda Guerra Mondiale) nell’opera di assistenza finanziaria ai componenti membri. Lo conferma il documento finale del vertice laddove dichiara che le istituzioni come Banca mondiale, FMI e anche Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono strumenti economici e politici incapaci di risolvere i problemi dell'economia globale.

    In sostanza la Banca di sviluppo BRICS viene istituita, da una parte, per aiutare a finanziare progetti di sviluppo nei Paesi BRICS e dall’altra per respingere ogni futura crisi finanziaria grazie ad una riserva di valute estere. Non meno importante e’ la decisione di costituire un fondo di stabilità, del valore di cento miliardi di dollari per supplire ad un’eventuale mancanza di liquidità nei mercati internazionali. La Banca utilizzerà come valuta principale le monete nazionali e non il dollaro, come per gli scambi commerciali bilaterali e multilaterali intra-BRICS, (vedi Brasile e Cina).

    Inoltre, i finanziamenti elargiti dalla Banca potranno essere estesi ad altri Stati esterni con cui i Paesi BRICS hanno legami commerciali o politici, in modo da aumentare l’influenza di tale istituto. La Russia è parte dell’Unione Euroasiatica, il Sud Africa parte della Comunità di Sviluppo dell’Africa Medidionale (SADC) e dell’ African Developmnet Bank (AFDB), la Cina ha forti legami con le nazioni asiatiche (Banca Asiatica di Sviluppo …BASS, Asia Pacific Economic Cooperation … APEC, Association of Southeast Asian Nations … ASEAN, Organizzazione di Shanghai per la cooperazione … OSC) e con l’Iran.

    I primi interventi della nuova Banca di sviluppo BRICS saranno indirizzati al finanziamento di infrastrutture in Africa, continente strategico da un punto di vista economico e geopolitico.

    Nuovi equilibri del sistema finanziario internazionale e prospettive future

    In un’economia mondiale attualmente in sofferenza, la necessità di assistenza nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi con mercati emergenti, legata alla necessità di garantire stabilità finanziaria nel tempo è sempre crescente. Oggi, le istituzioni finanziarie adibite a questo compito possono soddisfare solo una piccola parte di queste necessità. Per questo motivo, una Banca per lo sviluppo e una rete di sicurezza finanziaria BRICS, possono contribuire a ridurre questo deficit e a farsi promotrici del cambiamento nei mercati emergenti. La Cina, la Russia, il Brasile, l’India e il Sud Africa, sembrano avere la possibilità di rispondere ai bisogni dell’economia mondiale molto agevolmente, grazie alla grande quantità di riserve anche internazionali di cui dispongono. Per questi motivi, la Banca BRICS potrebbe essere un potenziale competitor del sistema finanziario occidentale.

    Nonostante gli attuali organismi internazionali storicamente nati per rispondere a tali esigenze abbiano cercato di adeguarsi ai cambiamenti in atto, la struttura della loro governance non è in sintonia con la realtà economica e politica odierna. Le principali istituzioni in questione risultano, infatti, ancora profondamente legate ed influenzate dalle logiche politiche della fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre al contrario, la struttura della governance della nuova Banca BRICS potrebbe assimilare facilmente le best practice contemporanee (finanza sostenibile, sviluppo sostenibile, cambiamento climatico). Così facendo le ragioni della creazione di tale istituto potrebbero portare lo stesso ad assumere un ruolo di principale canalizzatore delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo oppure a promuovere un processo di riforma delle istituzioni economiche e finanziarie già esistenti.

    Bibliografia

    BRACHT C. (2013) “Will the Brics bank deliver a more just world order?”, The Guardian, Maggio

    COLEMAN I. (2013) “Ten questions for the New BRICS Bank”, Foreign Policy, Aprile (http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/04/09/ten_questions_for_the_new_brics_bank#sthash.zlRN2YJ5.dpbs)

    FIFTH BRICS SUMMIT WEBSITE, (http://www.brics5.co.za/)

    LOCATELLI N. (2013) “C’erano una volta I BRICS”, Limes, Marzo (http://temi.repubblica.it/limes/cerano-una-volta-i-brics/44190)

    MAGRI P. … QUERCIA P. (2011) “I BRICS e noi. L’ascesa di Brasile, Russia, India e Cina e le conseguenze per l’Occidente”, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI, Roma (http://tinyurl.com/q4yk5tv)

    POLGREEN L. (2013) “Group of Emerging Nations Plans to Form Development Bank”, The New York Times, Marzo (http://www.nytimes.com/2013/03/27/world/africa/brics-to-form-development-bank.html?_r=0)

    SMITH D. (2013) "Brics eye infrastructure funding through new development bank", The Guardian, Aprile (http://www.theguardian.com/global-development/2013/mar/28/brics-countries-infrastructure-spending-development-bank)

    Redattore: Giovanni AVERSA

  • BANCA ETICA

    Istituto bancario operante sul mercato finanziario secondo i principi della finanza etica; si caratterizza per l’offerta al risparmiatore di un portafoglio d’impieghi coerente con la propria missione e si realizza attraverso investimenti diretti alla sostenibilità ambientale, alle energie rinnovabili, all’housing sociale – ovvero un’edilizia residenziale agevolata per soggetti che non sono in grado di sostenere i costi del libero mercato – alle imprese sociali e al microcredito. Proprio attraverso la logica del microcredito, una banca etica realizza la sua esigenza primaria di incidere sulla funzione allocativa, ossia di indirizzare il finanziamento a favore di soggetti normalmente discriminati dalle banche tradizionali. Facendo leva sulla disponibilità a pagare di consumatori e risparmiatori per il valore sociale ed ambientale dei prodotti finanziari offerti, l’istituto riesce ad ottenere una raccolta a tassi inferiori a quelli di mercato. Tale fiducia è ricambiata dall’istituto garantendo la massima trasparenza sull’impiego e la gestione dei risparmi. Chi deposita i propri risparmi presso una banca etica, infatti, fornisce ad essa una delega precisa con riferimento alle scelte di erogazione del credito. Tale delega può attenere ai criteri di selezione degli imprenditori (dove ad esempio si richiede attenzione all’eticità degli utilizzi dei finanziamenti o si indica un insieme di settori merceologici verso i quali far convergere gli stessi) o all’insieme delle procedure da utilizzare nell’erogazione del credito. La banca etica trae ispirazione dall’esperienza della Grameen Bank, la prima banca dei poveri fondata in Bangladesh nel 1976 da Muhammad Yunus (Premio Nobel per la Pace nel 2006). In Europa tra le esperienze più significative si annoverano quella della Triodos Bank, della Okobank e della Banca Popolare Etica in Italia.


    Bibliografia
    Baranes, A., Becchetti, L. (2008), Banche e Finanza: da una Crisi Sistemica ad Alcune Possibili Soluzioni, Consumatori, Diritti e Mercato No. 39.
    Locatelli, R. (2003), Economia, Finanza e Solidarietà, Università degli Studi dell'Insubria, Marzo. 
    Passini, M., La Banca Etica, Fundacion FIARE.

    Redattore: Federica ALFANI
    © 2009 ASSONEBB

  • BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - BEI

    (fr. Banque Européenne d’Investissement-BEI; ingl. European Investment Bank-EIB). Banca multilaterale di sviluppo della Comunità europea la cui costituzione è stata prevista dall’art. 9 TUE. La missione della BEI è definita dall’art. 267 del trattato che istituisce la Comunità europea. I compiti dall’art. 309 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Lo Statuto BEI è contenuto in un Protocollo annesso al Trattato. Sono membri della BEI i 27 Stati dell’UE, ha sede in Lussemburgo ed un capitale sociale pari a 232 392 989 000 di euro (a seguito della decisione del Consiglio dei governatori della BEI del 30 marzo 2009 di aumentare il capitale della Banca a partire dal 1° aprile 2009). Le quote di capitale sottoscritte da ciascuno stato membro sono le seguenti (in euro):
    Germania 37 578 019 000
    Francia 37 578 019 000
    Italia 37 578 019 000
    Regno Unito 37 578 019 000
    Spagna 22 546 811 500
    Belgio 10 416 365 500
    Paesi Bassi 10 416 365 500
    Svezia 6 910 226 000
    Danimarca 5 274 105 000
    Austria 5 170 732 500
    Polonia 4 810 160 500
    Finlandia 2 970 783 000
    Grecia 2 825 416 500
    Portogallo 1 820 820 000
    Repubblica ceca 1 774 990 500
    Ungheria 1 679 222 000
    Irlanda 1 318 525 000
    Romania 1 217 626 000
    Slovacchia 604 206 500
    Slovenia 560 951 500
    Bulgaria 410 217 500
    Lituania 351 981 000
    Lussemburgo 263 707 000
    Cipro 258 583 500
    Lettonia 214 805 000
    Estonia 165 882 000
    Malta 98 429 500
    Dunque ciascuno stato membro contribuisce al capitale sociale secondo il proprio peso economico, ad esempio a fine 2000 il capitale ammontava a di € 100 miliardi (di cui solo 6 miliardi versati) ed era ripartito nel seguente modo: 77% ciascuno dei quattro maggiori Stati (Francia, Germania, Italia, UK), 6,54% a Spagna, 4,92% Belgio e Olanda, 3,27% Svezia, 2,49% Danimarca, 2,44% Austria, 1,4% Finlandia, 1,34% Grecia, 0,86% Portogallo, 0,62% Irlanda, 0,12% Lussemburgo.
    La Banca ha sede al Lussemburgo, è dotata di personalità giuridica e di autonomia economica, patrimoniale e finanziaria, è sottoposta al controllo della Corte dei conti europea e si avvantaggia dei privilegi e delle immunità attribuite dai trattati della Comunità Europea.

    1. Missione, compiti e attività.
    L’art. Articolo 209 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex Articolo 179 del TCE) definisce missione della BEI di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di politica nel settore della cooperazione allo sviluppo (stabiliti all’articolo 21 del Trattato sull’Unione europea e all’art. articolo 208 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in particolare alla riduzione sino alla completa eliminazione della povertà. I compiti sono specificati da quest’ultimo articolo nel facilitare, mediante la concessione di prestiti e garanzie e senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:
    a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
    b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
    c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
    Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione. In concreto la BEI finanzia in generale progetti pubblici e privati di investimento che appaiono promuovere lo sviluppo economico bilanciato e l’integrazione dell’Europa localizzati principalmente nelle regioni meno sviluppate. Supporta, inoltre, i progetti di potenziamento delle reti transeuropee dei trasporti, delle telecomunicazioni e del trasporto dell’energia, di rafforzamento della competitività e dell’integrazione dell’industria europea, di protezione e miglioramento dell’ambiente, di promozione del capitale umano e di produzione dell’energia. Fin dall’inizio, la BEI è stata anche chiamata a finanziare progetti fuori dei confini dell’UE rientranti nel quadro della politica di cooperazione della Comunità verso Paesi terzi (circa 150 Paesi: Paesi candidati all’adesione, Western Balkans, Paesi della partnership mediterranea, Paesi APC, America Latina, Asia e Sud Africa).La politica a medio termine e le priorità operative per perseguire gli obiettivi indicati dal Board of Governors della BEI è contenuta nel piano di attività della banca (PAB) approvato dal Consiglio d'amministrazione. Per il periodo 2007-2009, l'attività di prestito è orientata in base a sei priorità. La prima riguarda la coesione economica e sociale nell'UE allargata; segue il sostegno alle piccole e medie imprese, nonché alle imprese di dimensioni medie; la protezione e il miglioramento dell'ambiente, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili; l'attuazione dell'iniziativa "Innovazione 2010" (i2i)1; lo sviluppo delle reti transeuropee e delle loro reti di accesso; infine, la promozione di un'energia sicura, competitiva e sostenibile. L’attività della BEI è stata intensificata soprattutto di recente a seguito dell’esplosione della crisi in UE. Nel 2009 ha approvato progetti per 103 898 milioni di euro, i firmato contratti per 79 102 milioni di euro e erogato finanziamenti pari a 54 022 milioni di euro. In particolare, la BEI ha approvato oltre 500 nuovi grandi progetti ed ha finanziato 50 000 piccole e medie imprese. Inoltre, ha stimolato ulteriormente gli investimenti nelle PMI investendo più di 730 milioni di euro in 39 nuovi fondi di capitale di rischio e mantenendo impegni correnti per 4,1 miliardi di euro in oltre 300 fondi.
    2. Organizzazione.
    La Banca è amministrata e gestita da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo. Il Board of Governors è composto da ministri (uno per ogni Stato membro, solitamente il ministro delle finanze) che delibera le direttive generali sulla politica del credito, approva il bilancio e la relazione annuale, decide gli aumenti di capitale e i richiami dei decimi e nomina i componenti il Board of Directors e il Management Committee. Il Board of Directors è composto da 28 Directors e da 18 supplenti e decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d’interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri;controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei Trattati e dello Statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori. Alla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l’approvazione. Il Management Committee è l’organo esecutivo che presiede alla gestione quotidiana della Banca. È composto da un Presidente e da otto vice Presidenti con un incarico rinnovabile di sei anni.
    3. Il Gruppo BEI.
    In seguito alle raccomandazioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, che aveva chiesto un rafforzamento del sostegno alle PMI, la BEI ha deliberato l’acquisizione delle azioni del FEI riservate ma non sottoscritte dagli azionisti privati, diventandone così l’azionista di maggioranza assoluta col 60,75% (un altro 30% è in mano alla Commissione europea) e lanciando un’offerta per l’acquisto delle azioni rimaste ai privati. In tal modo la BEI è giunta a costituite un "Gruppo", sia pure composto solo da due entità: essa stessa e il FEI. All’interno del Gruppo, la BEI si riserva l’attività di finanziamento mediante prestiti a mediolungo termine alle PME, mentre al FEI sono demandate le operazioni di investimento in capitale di rischio. Il FEI continua inoltre a compiere operazioni di garanzia basandosi su risorse proprie o su risorse UE.
    4. Rapporti col FEI e gestioni fiduciarie.
    La BEI detiene attività di tre conti fiduciari del FEI: uno per la gestione dei contributi di bilancio della Commissione europea per il Progetto "Crescita e ambiente"; un secondo a nome del FEI, ma per conto della Commissione europea, per la gestione del Meccanismo di garanzia per le PMI; un terzo per la gestione del Meccanismo europeo per le tecnologie. Il FEI, inoltre, compie operazioni fiduciarie di venture capitale e di garanzia in nome proprio ma per conto e a rischio della BEI (in base ad Accordi fiduciari e di gestione MET1 e MET2) e della Comunità europea (MET Creazione di imprese). V. in argomento FEI, sub Gestioni fiduciarie, a) Operazioni fiduciarie di venture capital e b) Operazioni fiduciarie di garanzia.
    __________________________________
    1Per rispondere alla Strategia di Lisbona disegnata dal Consiglio europeo del marzo 2000 la BEI ha predisposto il programma "i2i" (fr. Initiative Innovation 2000, ingl. Innovation 2000 Initiative), il cui obiettivo è di promuovere gli investimenti per realizzare in Europa una società fondata sulla conoscenza e sull’innovazione. Questo programma interviene a complemento delle attività tradizionali e orienta i finanziamenti del Gruppo BEI verso queste cinque priorità: promozione del capitale umano, ricerca e sviluppo, nuove reti fondate sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, diffusione dell’innovazione e PMI innovatrici. Il programma comprende anche gli investimenti nei progetti audiovisuali europei. L’obiettivo della BEI è erogare finanziamenti a sostegno dell’innovazione pari a 50 miliardi di euro nel decennio in corso. Durante i primi cinque anni di operatività dell’i2i, i prestiti accordati sono stati 24,5 miliardi di euro oltre a 2,3 miliardi di euro sotto forma di capitali di rischio finanziati dal FEI.

    Link: www.eib.org/index.htm
    Redattori : Gian Carlo LORASCHI, Bianca GIANNINI
    © 2010 ASSONEB

  • BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO - BERS

    (fr. Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement- BERD; ingl. European Bank for Reconstruction and Development-EBRD). Istituita nel 1991 con sede a Londra (decisione del Consiglio 90/674/CEE del 19.11.1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la BERS) in base all’accordo di Parigi del 29.5.1990 è banca internazionale multilaterale di sviluppo. Possono essere membri della Banca I Paesi europei, quelli non europei che sono membri del FMI, la Comunità europea e la BEI. I Paesi membri sono 60: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Canada, Corea, Croatia, Cipro, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Laettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Messico, Moldavia, Mongolia, Marocco, New Zealand, Norwegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, UK, Uungheria, USA, Uzbekistan, Yugoslavia. Sono membri, inoltre, la Comunità Europea e la BEI. Il capitale sociale di 20 miliardi di euro era sottoscritto a fine 2000 per 19.742,75 milioni di euro e versato per € 5.186,13 milioni. I Paesi dell’UE detenevano una quota di partecipazione del 57,55, gli altri Paesi europei del 5,63%, i Paesi europei dove la BERS opera del 12,22%, i Paesi non europei del 24,59 %. La quota USA era del 10,13% e quella della Russia del 4,05%. La Banca è operativa dal 15.4.1991. La sua missione é di favorire la transizione verso economie aperte di mercato e di promuovere l’iniziativaprivata e d’impresa nei Paesi dell’Europa centrale e orientale che si impegnano ad applicare i principi di democrazia multipartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato. Come la BEI, anche la BERS opera principalmente attraverso la concessione di prestiti, la partecipazione ai capitali di rischio e la concessione di garanzie. La Banca fornisce sostegni finanziari per l’attuazione delle riforme di tipo strutturale e settoriale, incluse l’eliminazione dei monopoli, il decentramento ed i processi di privatizzazione. Le attività svolte per la promozione del settore privato, il rafforzamento delle istituzioni finanziarie e l’adeguamento dei sistemi legislativi comprendono l’erogazione di sostegni finanziari, l’assistenza tecnica ed il sostegno alla mobilitazione dei capitali privati nazionali. In genere la BERS limita i suoi finanziamenti al 35% del costo totale dell’investimento, assistendo comunque il contraente nell’ottenimento di finanziamenti da altre fonti. La Banca ha inoltre fin dall’inizio prestato particolare attenzione agli aspetti ecologici e ogni progetto finanziato è esaminato anche dal punto di vista dell’impatto ambientale.

  • BANCA FIDEURAM

    Banca Fideuram è una società del gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di servizi e prodotti finanziari alla clientela. Banca Fideuram ha creduto nella consulenza finanziaria sin dalle proprie origini, 40 anni fa, quando un gruppo di professionisti pose nel nostro paese le basi dell’assistenza specialistica e personalizzata alla clientela coniugata a strumenti innovativi di gestione del risparmio, laddove conti correnti, depositi e BOT costituivano le uniche alternative disponibili sul mercato.

    Attraverso i propri 4.850 private banker (di cui 3.345 appartenenti alla Rete Fideuram e 1.505 alla Rete Sanpaolo Invest) la Banca offre alla clientela consulenza finanziaria e soluzioni per esigenze finanziarie, previdenziali e assicurative. In tutta Italia, il servizio alla clientela è garantito da specialisti tecnicamente preparati che hanno sviluppato una grande conoscenza ed esperienza nella cura del patrimonio dei propri clienti. La forte personalizzazione del servizio, un marcato spirito di leadership e l’appartenenza a un grande e prestigioso gruppo bancario ha consentito a Banca Fideuram di diventare uno dei principali protagonisti del private banking in Italia.


    Le tappe più rilevanti dell'evoluzione di Fideuram

    - 1968 nasce Fideuram
    - 1984 Fideuram lancia per prima i Fondi comuni Italiani
    - 1992 Fideuram e Manusardi si uniscono e nasce Banca Fideuram
    - 1997 Banca Fideuram introduce per prima in Italia il Personal Financial Planning
    - 2002 Banca Fideuram acquisisce Sanpaolo Invest e diventa la prima rete multicanale in Italia
    - 2004 Banca Fideuram adotta un’architettura aperta, ampliando la propria offerta con i prodotti Multibrand delle migliori case di investimento internazionali
    - 2006 Banca Fideuram lancia l’investimento in Private Equity alla clientela Retail
    - 2007 Banca Fideuram è protagonista in Italia e in Europa nel recepimento della MiFID, la normativa che consacra formalmente la figura del consulente finanziario e sancisce il modello di consulenza Fideuram
    - 2009 nasce SEI, il nuovo approccio alla pianificazione dei bisogni della clientela


    Fideuram è nata nel 1968, è stata acquisita dall’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) con lo scopo di operare nel settore dei fondi comuni d’investimento rilevando l’attività dell’International Overseas Services (IOS). Fideuram cominciò a offrire agli investitori italiani i fondi comuni di diritto lussemburghese “storici” Fonditalia e Interfund, utilizzando una rete composta da circa trecento promotori finanziari. Nel 1984 Fideuram ha lanciato per prima i Fondi comuni Italiani, Imirend e Imicapital. Nel 1992 Fideuram e Banca Manusardi si sono unite, dando vita a Banca Fideuram. Nel 1996 il titolo Banca Fideuram viene incluso nell’indice Mib 30. Nel 1997 è la prima a introdurre in Italia il Personal Financial Planning. Nel 1998 viene costituita la controllata Fideuram Bank (Luxembourg) in Lussemburgo, mentre nel 2000 Banca Fideuram estende la sua attività in Francia con l’acquisizione del Gruppo Wargny. Nel 2001 viene costituita in Svizzera la controllata Fideuram Bank (Suisse). Nel 2002 Banca Fideuram acquisisce Sanpaolo Invest SIM e diventa la prima rete multicanale in Italia. Due anni più tardi, nel 2004, adotta un’architettura aperta, ampliando la propria offerta con i prodotti Multibrand delle migliori case d’investimento internazionali. Nello stesso anno la controllata assicurativa Fideuram Vita viene trasferita ad Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (oggi EurizonVita). Nel 2005 la partecipazione detenuta in Banca Fideuram viene conferita da Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo) alla neo costituita Eurizon Financial Group S.p.A. direttamente controllata da Sanpaolo IMI. Nel 2006 lancia l’investimento in Private Equity alla clientela Retail e l’anno successivo è protagonista in Italia e in Europa nel recepimento della MiFID, la normativa che consacra formalmente la figura del consulente finanziario e sancisce il modello di consulenza Fideuram. Il 16 ottobre 2006 inoltre nasce Key TV, la business tv del Gruppo Banca Fideuram. Sempre nel 2006 i servizi di supporto operativo di Banca Fideuram vengono accentrati in Universo Servizi S.p.A. (oggi Eurizon Solutions) e Eurizon Financial Group lancia un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Fideuram. Nel 2007, a seguito dell’esito positivo dell’OPA residuale di Eurizon Financial Group si realizza il delisting delle azioni di Banca Fideuram dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario e, in seguito alla riorganizzazione delle attività del Gruppo Eurizon, Banca Fideuram è direttamente controllata al 100% da Intesa Sanpaolo. Vengono reintegrate in Banca Fideuram sia le attività e le funzioni specialistiche originariamente accentrate in Eurizon Financial Group, sia le attività di supporto operativo precedentemente cedute ad Eurizon Solutions. Nel 2008 vengono celebrati i quarant’anni di attività di Banca Fideuram. Nel mese di novembre dello stesso anno è stata perfezionata la trasformazione in banca di Fideuram Bank (Monaco) SAM, in precedenza denominata Fideuram Wargny Gestion SAM, mantenendo una presenza nel Principato di Monaco, mentre Banque Privée Fideuram (oggi Fideuram France S.A.) ha restituito nel mese di dicembre la propria licenza bancaria. Nel 2009 il Gruppo avvia il servizio di consulenza evoluta SEI, il nuovo approccio alla pianificazione dei bisogni della clientela, e vengono inaugurati i primi due Centri Private a Torino e Milano. Viene perfezionata l’operazione di integrazione della Rete dei Private Banker di Banca CR Firenze in Sanpaolo Invest SIM e viene completata l’operazione di fusione per incorporazione di Fideuram France S.A. in Financière Fideuram S.A.. Infine, il ramo d’azienda relativo all’attività di banca depositaria svolta da Banca Fideuram viene conferito ad Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A.. Nel 2010, nell’ambito del progetto di riorganizzazione del comparto assicurativo e previdenziale del Gruppo Intesa Sanpaolo, viene costituita Fideuram Vita mediante lo scorporo da Eurizon Vita del ramo d’azienda dedicato al servizio delle Reti dei Private Banker di Banca Fideuram e Sanpaolo Invest. Banca Fideuram detiene il 19,99% del capitale sociale della neo costituita compagnia assicurativa mentre il restante 80,01% è detenuta da Intesa Sanpaolo. Nello stesso anno viene completata la procedura di liquidazione di Fideuram Bank Monaco SAM, mentre Banca Fideuram e Sara Assicurazioni firmano un accordo per l’acquisizione, da parte di Banca Fideuram, del 100% del capitale sociale di Banca Sara S.p.A.. Nel 2011 Banca Fideuram acquisisce il controllo totalitario di Banca Sara S.p.A. e il processo di integrazione viene completato nel corso dell’anno mediante un’operazione di scissione totale della stessa. Nel quadro di riorganizzazione delle attività estere, Banca Fideuram e Fideuram Bank (Luxembourg) sottoscrivono un contratto di cessione a Banca Credinvest S.A. della partecipazione totalitaria in Fideuram Bank (Suisse) A.G.. Nel mese di ottobre viene approvata la cessione dell’attività di private banking da parte di Fideuram Bank (Luxembourg) a Société Européenne de Banque, società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Nell’ambito degli interventi di ricerca e sviluppo, Banca Fideuram avvia il progetto Fideuram Mobile Solution che, grazie all’utilizzo delle tecnologie più evolute, consente di dedicare più tempo alla relazione con il cliente semplificando ulteriormente l’operatività dei Private Banker.
    Banca Fideuram ha proseguito nell’obiettivo di consolidare la consapevolezza della clientela sull’offerta bancaria, rafforzando la propria partecipazione alle iniziative di Patti Chiari, il progetto promosso dall’ABI per migliorare la relazione tra banche e clienti. Il Gruppo ha anche continuato l’importante progetto di rinnovamento della comunicazione esterna che interessa sia la comunicazione “above the line” (sopra la riga), come l’advertising, sia la comunicazione “below the line” (sotto la riga), che comprende tutte le forme di comunicazione non tradizionali come brochure, pieghevoli, lettere, materiali promozionali nel punto vendita, web ed eventi.
    Nel 2011 lo stanziamento per la beneficenza e gli atti di liberalità è stato di € 250.000, ripartiti tra iniziative di carattere umanitario e assistenziale ed altre a sostegno di organizzazioni operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica. Banca Fideuram ha inoltre continuato il suo impegno riguardo le politiche ambientali, promuovendo e mettendo in atto comportamenti virtuosi nelle proprie sedi.
    La sede legale di Banca Fideuram si trova a Roma, mentre la sede secondaria con rappresentanza stabile è a Milano. Inoltre, la banca e i suoi private banker sono presenti in tutte le principali città italiane con 190 uffici dei private banker e oltre 100 sportelli bancari. Fuori dall’Italia, Banca Fideuram è presente in Irlanda, Francia e Lussemburgo.
    Al 31 dicembre 2011 il numero dei clienti delle Reti Fideuram e Sanpaolo Invest è pari a circa 624.000.
    Nel 2011 gli assets under management corrispondono a 70.949 milioni di euro, la raccolta netta a 1717 milioni di euro, l’utile netto consolidato a 175,1 milioni di euro e il patrimonio netto consolidato a 549,2 milioni di euro.


    Link: www.bancafideuram.it / www.fideuram.it/gruppo/chisiamo/

  • BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO - BIRS

    (fr. Banque Internationale pour la Reconstruction et dèveloppement- BIRD ; ingl. International Bank for Reconstruction and Development-IBRD; russo: trad;  Banca per la Ricostruzione e la Sistemazione MBPP ; sp. Banco Internacional de Reconstrucciòn y Fomento-BIRF; ted. Internationale Bank fùr Wiederaufbau und Entwicklung- IBWE). Fa parte del World Bank Group ed è detta correntemente anche Banca mondiale (ingl. World Bank). La BIRS è la principale banca multilaterale di sviluppo esistente al mondo e anche la prima a essere fondata nel 1945, insieme al FMI, con sede in Washington, in seguito agli Accordi di Bretton Woods (la costituzione di una terza organizzazione mondiale per il commercio venne discussa in quella sede, ma non fu possibile realizzarla e si suppli'  nel 1947 col GATT). La BIRS fa parte del World Bank Group insieme all' International Development Association (IDA), all' International Finance Corporation (IFC), alla Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) e all' International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Possono essere socie della BIRS solo gli Stati aderenti al FMI. Al giugno 2001 partecipavano al capitale della Banca (sottoscritto per 189.505 milioni di $ USA, di cui 11.476 milioni versati) 183 Stati. Il maggiore azionista, che nomina tradizionalmente il Presidente e che di fatto controlla la BIRS, sono gli USA col 16,41% che attribuisce loro il diritto di veto nelle decisioni sul cambiamento della composizione del capitale sociale (per le quali è  richiesto una maggioranza favorevole rappresentante l' 85% dello stesso).. Seguono il Giappone (7,87%), la Germania (4,49%), Francia e UK (4,31% ciascuno), Cina, India, Italia, Russia, Arabia Saudita (2,79% ciascuno), Brasile (2,07%), Spagna (1,75%) e Svizzera (1,66%). I Paesi dell' UE detengono formalmente il 25,63%, quelli dell' Eurosistema il 19,53%. Inizialmente costituita per contribuire finanziariamente alla ricostruzione delle attrezzature produttive distrutte dalla guerra, soprattutto nell' Europa occidentale (il primo finanziamento di 250 milioni di dollari USA venne fatto alla Francia nel 1947) ha poi spostato l' attività  al finanziamento di costruzioni di infrastrutture o di attività direttamente produttive (industriali, minerarie, commerciali e agricole) e, a partire dagli anni Sessanta (e specialmente sotto la Presidenza McNamara negli anni Settanta), come tutte le altre MDB, seguendo le indicazioni del Governo USA, che esercita su di esse una forte influenza, ha impiegato quote crescenti di fondi per iniziative per alleviare la povertà, per progetti relativi alla sanità e all' istruzione, per migliorare la capacità dei governi di rendere servizi di qualità  in modo efficiente e trasparente, per proteggere l' ambiente, per incoraggiare lo sviluppo dell' iniziativa privata, per sostenere politiche di riforma e di consolidamento dell' ambiente economico. Eccezionalmente la BIRS effettua anche operazioni di aiuto alla bilancia dei pagamenti dei Paesi in via di sviluppo. La BIRS si fi- nanzia con prestiti a medio-lungo termine e con operazioni a breve termine a condizioni di mercato (prevalentemente in dollari USA, euro, yen) e concede prestiti a condizioni di mercato. I prestiti concessi concorrono a formare il debito estero dei Paesi debitori. La Banca presta anche servizi di assistenza tecnica e di consulenza in materia di politica economica, che si concludono in raccomandazioni.

  • BANCA INTESA

    Denominazione storica assunta nel 2002 da IntesaBci (abbr. di: Banca Intesa Banca Commerciale Italiana), attualmente Gruppo Intesa Sanpaolo.

    Gruppo bancario originato, tra il 1989 e il 2001, da successive operazioni di acquisizione e incorporazione di numerose banche tra cui principalmente il Banco Ambrosiano-Veneto, poi diventato Banca Intesa, la Cariplo e la Banca Commerciale Italiana. Il Gruppo IntesaBci si pone al primo posto nella graduatoria Mediobanca per raccolta delle banche italiane del 2003. Nella graduatoria Fortune Global 500 dei 68 gruppi bancari mondiali compresi nei 500 gruppi mondiali per il 2000 Banca Intesa è al trentaduesimo posto e Comit al sessantatreesimo (insieme passerebbero al ventesimo posto).

    1. Banco Ambrosiano-Veneto. Nel 1982 venne costituito il Nuovo Banco Ambrosiano-NBA per subentrare nei rapporti intrattenuti dal Banco Ambrosiano in liquidazione coatta amministrativa dal 6.8.1982. Il Banco Ambrosiano, costituito a Milano nel 1896 su iniziativa di circoli finanziari cattolici lombardi, era stato, fino alla liquidazione, una delle tre grandi aziende di credito ordinarie nazionali. A fine 1989 il NBA incorpora la Banca Cattolica del Veneto e assume la nuova denominazione di Banco ambrosiano-veneto che ha successivamente acquisito e/o incorporato alcune banche (tra cui la Banca di Trento e Bolzano) e finanziarie.

    2. Banca Intesa. Nel 1997-1998 (con effetto dal 2.1.1998) il Banco Ambrosiano-Veneto ha assunto la denominazione di Banca Intesa trasformandosi in holding dopo aver compiuto due importanti operazioni: scorporo dell’azienda bancaria conferita alla controllata Euragrind, (che eredita la ragione sociale di Banco Ambrosiano-Veneto) e acquisizione della Cariplo dalla Fondazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Successivamente Banca Intesa ha compiuto diverse altre acquisizioni bancarie, tra cui principalmente quella della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza (acquisita nel secondo semestre 1998 e incorporata poi nel luglio 2000), di Banca Cis (maggio 2000) ex Credito industriale sardo. Nell’ottobre-novembre 1999 è stata realizzata un’OPA per le azioni della Banca Commerciale Italiana e nel luglio 2000 sono stati incorporati il Banco ambrosiano-veneto, la Cariplo e il Mediocredito lombardo. Infine, è stata incorporata la Banca commerciale italiana con effetto dal 1°.5.2001 ed è stata cambiata la ragione sociale in IntesaBci (abbr. di Banca intesa Banca commerciale italiana).

    3. Cariplo. Cassa di risparmio costituita nel 1823 a Milano (terza in Italia, v. Casse di Risparmio) per iniziativa della Commissione centrale di beneficenza, istituita sempre a Milano nel 1816 con scopi benefici e finalità di natura sociale (lotta alla carestia e alla disoccupazione). La denominazione completa era Cassa di risparmio delle provincie lombarde (o delle PPLL). Era la prima cassa di risparmio del mondo, con attività diversificata nel breve termine e, attraverso le sezioni speciali, nel medio-lungo termine. Nel 1953 ha promosso la costituzione di Mediocredito lombardo e nel 1982 ha acquisito il controllo dell’IBI (Istituto bancario italiano). Nel 1991 si è trasformata in Fondazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde scorporando l’attività bancaria nel breve e medio-lungo termine conferita alla Cariplo spa che ha anche incorporato l’IBI.

    4. Gruppo Banca Intesa. IntesaBci ha proceduto nel 2001 alla ristrutturazione del gruppo cedendo sportelli ad altre banche, l’intera partecipazione nella Banca di Legnano alla Banca popolare di Milano, il 75% della Carime (ex Cassa di risparmio di Calabria e Lucania) alla Banca popolare commercio e industria e acquisendo nel novembre il controllo quasi totalitario della Vseobcna Uverova Banca-VUB dal governo della Repubblica Slovacca. Nel giugno 2001 ha costituito Banca IntesaBci Mediocredito alla quale ha conferito il ramo di azienda relativo al credito industriale. Dal 1°.1.2002 Intesa asset management SGR e di Comit capital asset management SGR sono state fuse con la costituzione di Nextra Investment Management SGR. Il 17 dicembre 2002 l’Assemblea ha deliberato, effettivo dal 1.1.2003, la modifica della denominazione sociale nell’attuale Gruppo Intesa Sanpaolo.

  • BANCA LEADER

    Qualifica assunta dalla banca responsabile dell’attività di organizzazione di un prestito sindacato. Tale attività si estrinseca in una serie di funzioni sintetizzabili come segue: ricerca e negoziazione del mandato; progettazione della struttura tecnica del prestito; composizione del gruppo di banche incaricate pro-quota della sottoscrizione a fermo a garanzia del buon esito dell’operazione; preparazione e distribuzione dell’information memorandum; predisposizione del syndication book, contenente le liste di banche cui inviare l’offerta di partecipazione al prestito; espletamento delle azioni di marketing (risposta alle richieste di informazioni, annotazione delle risposte, allocazione definitiva ecc.); redazione del contratto; organizzazione della cerimonia per la firma del contratto; realizzazione della pubblicità attraverso la preparazione e la pubblicazione del tombstone. Quando la dimensione del prestito, la delicatezza del mutuatario o le avverse condizioni di mercato impongono rapidità di esecuzione, ampiezza dell’azione di marketing e rafforzamento del potere di leadership, inteso come capacità di coagulare altre istituzioni attorno ad una proposta di prestito, può rendersi necessario l’allargamento del gruppo di banche incaricato dell’attività di organizzazione del prestito, con il coinvolgimento di una banca co-leader e, in casi più rari, di una banca manager e dl una banca- comanager. Lo status di banca leader, inoltre, compete anche alla banca responsabile dell’organizzazione di un sindacato di collocamento di valori mobiliari (v. sindacato finanziario).

  • BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

    Acr.: BLP. Banca con sede a Brescia, a capo di un gruppo di recente formazione, nata a fine 1998 dalla fusione per incorporazione nel Credito agrario bresciano-CAB e della Banca San Paolo di Brescia. La ragione sociale inizialmente assunta era Banca lombarda, mutata nell’attuale nel 2000 con l’acquisizione della Cassa di risparmio di Tortona (aprile 1999) e della Banca regionale europea. Attorno alla Banca lombarda e piemontese si è aggregato un gruppo bancario che ha insediamenti in tutta la Regione cisalpina (specialmente in Piemonte e Lombardia, donde la specifica nella ragione sociale), in Toscana, Umbria, Lazio e Campania e che in tre anni ha raggiunto la dodicesima posizione tra le banche nazionali nella graduatoria Mediobanca 2003 in base alla raccolta. Il gruppo è composto da cinque banche italiane e una estera: Banco di Brescia San Paolo CAB, Banca Regionale Europea (Cuneo-Milano), Banca di Valle Camonica (Breno), Banco di San Giorgio (Genova), Banca Cassa di Risparmio di Tortona, Banca Lombarda Private Investment (Brescia), Banca Lombarda International (Lussemburgo). Fanno parte del gruppo società di prodotto specializzate nel risparmio gestito (Capitalgest, Sifru Gestioni Fiduciarie Sim, Solofid e Grifogest), nei servizi finanziari (SBS Leasing, CBI Factor, Silf, Veneta Factoring e Mercati Finanziari Sim), nei servizi informatici e logistica (Lombarda Sistemi e Servizi-LSS) e nei servizi ausiliari (SBIM, Solimm). Nel 2001 BLP ha partecipato alla costituzione della Corporation Financière Européenne SA, società con sede in Lussemburgo ed avente per oggetto la consulenza a piccole e medie imprese italiane ed estere per operazioni di import-export. La quota sottoscritta da BLP è pari al 51%. Nel settore della banca-assicurazione il gruppo ha istituito una partnership con Lombarda Vita (in precedenza tenuta con Augusta Vita, partecipazioni di minoranza dimessa nel 2001), società costituita nel 2000 da Società Cattolica di Assicurazione e da BLP con quote rispettivamente del 50,1% e del 49,9%. 1. Banco di Brescia San Paolo CAB. È stato costituito ed è operativo dall’1.1.1999 con il conferimento di attività della Banca Lombarda nata dalla fusione di due banche di antiche tradizioni e solido standing, il Credito agrario brescianoCAB, costituita nel 1893 e la Banca San Paolo di Brescia, costituita per iniziativa di circoli cattolici nel 1898. Il Banco di Brescia ha sede a Brescia ed è a prima banca della provincia e al terzo posto in Lombardia per numero di sportelli (rispettivamente 220 e poco meno di 500 fi- liali). Prima della fusione, il CAB aveva acquisito la partecipazione di controllo del Banco di San Giorgio a fine 1992 e nel giugno 1998 aveva incorporato la Banca del Cimino. Nel 1963 Banca San Paolo di Brescia aveva acquisito la partecipazioni di maggioranza nella Banca della Valcamonica. Il Banco è partecipazione totalitaria di BLP. 2. Banca Regionale Europea-BRE. È stata costituita nel 1995, in seguito alla fusione tra la Cassa di Risparmio di Cuneo e la Banca del Monte di Lombardia. La Cassa di Risparmio di Cuneo era stata fondata nel 1855, su iniziativa del Comune, dell’Ospedale S. Croce, della locale Società di Mutuo Soccorso, allo scopo di fornire ai ceti meno abbienti una sicura istituzione in grado di amministrare il risparmio e di combattere l’usura. La Banca del Monte di Lombardia era stata costituita nel 1987, in seguito alla fusione tra Banca del Monte di Milano e Banca del Monte di Pavia e Bergamo. La Banca del Monte di Milano era stata fondata nel 1483 come monte di pegno e nel 1496 riconosciuta da Ludovico il Moro. La Banca del Monte di Pavia e Bergamo traeva origine dal Monte di Pavia, fondato nel 1493 dal fra Bernardino da Feltre. Nel mese di giugno 2001 BLP ha ceduto a BRE il 51% del capitale del Banco di San Giorgio L’operazione rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo che attribuisce a BRE il ruolo di punto di riferimento per lo sviluppo del gruppo in Piemonte, in Liguria e nelle province di Pavia e Lodi. Al 31/12/2001 la partecipazione di BLP in BRE risulta pari al 57,83% con riferimento al capitale ordinario, al 53,00% con riferimento al capitale con diritto di voto e al 53,33% con riferimento al capitale complessivo. 3. Banca di Valle Camonica. È stata costituita e autorizzata all’esercizio del credito nel 1872. È partecipata al 74,24% da BLP. 4. Banco di San Giorgio. Costituito nel 1987 con la denominazione originaria di Banca di Genova e San Giorgio come banca popolare è stato trasformato successivamente in spa nel 1992. Laquota di partecipazione in possesso del Gruppo BLP è pari all’84,74% del capitale del Banco di San Giorgio, di cui il 54,07% detenuto per il tramite di BRE e il resto da BLP. 5. Cassa di Risparmio di Tortona. Costituita nel 1911 per iniziativa della Società degli studi di Storia dell’Economia e d’Arte Tortonese. Trasformata in spa, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ne ha ceduto il 60% nell’aprile 1999 alla BRE.

  • BANCA MANAGER

    Qualifica pertinente alle banche che, nell’ambito di un prestito sindacato, non svolgono generalmente una reale funzione di organizzazione o di gestione del prestito, ma, in virtù dell’assunzione di una quota rilevante o di un impegno di sottoscrizione a fermo superiore alla media, assumono tale status assieme ai connessi incentivi in termini di remunerazione. Nel sindacato di garanzia di un’emissione di titoli, chi organizza e controlla l’offerta è detto lead-manager.

  • BANCA MISTA

    Banca che svolge promiscuamente operazioni di finanziamento a breve e a medio termine. Viene anche chiamata di tipo tedesco, perché in Germania ha avuto origine e ivi si continua. Il modello della banca mista era stato adottato dalle tre maggiori banche italiane, costituite sul finire del secolo scorso e cioè Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano (v. UniCredito Italiano), Banco di Roma (v.Banca di Roma), ma poi abbandonato consensualmente, nel 1933, con lo smobilizzo del loro portafoglio di titoli industriali a cura dell’IRI. La legge bancaria del 1936 sancì il divieto per le aziende di credito italiane di operare come banche miste. Il sistema della banca mista ha avuto larghe e autorevoli giustificazioni per il suo sviluppo in epoche e in Paesi in via di trasformazione industriale e con mercati finanziari scarsamente evoluti. Recentemente si è sottolineato, tuttavia, come il modello di banca mista consegue, dove è ammesso (p.e. in Germania), una serie notevole di vantaggi, considerata la vasta gamma di prodotti e di servizi che tale genere di banca è in grado di offrire alla clientela ordinaria e alle imprese. Si è visto, infatti, che la diversificazione degli interventi della banca mista consente di ripartire i costi (soprattutto quelli legati a processi di innovazione), di trasferire le risorse dalle attività in decremento a quelle in espansione, oltre che di compensare le fluttuazioni di ricavi dei diversi tipi di attività. Tutto ciò non ha però portato a superare le ragioni dello sfavore nei confronti dell’adozione del modello della banca mista. Nella riforma bancaria degli anni Novanta del secolo scorso si è, quindi, preferito adottare la figura della banca universale conservando il principio di separatezza tra attività bancaria e altre attività economiche (l. 10.10.1990 n. 287) irrobustito da alcune importanti disposizioni in materia di salvaguardia dell’autonomia della gestione bancaria, di indipendenza delle banche e di tutela degli interessi dei depositanti per prevenire l’asservimento delle banche ai gruppi industriali. È obbligatoria, in particolare, un’autorizzazione dellaBanca d’Italia all’acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote con diritto di voto di banche che comportano il superamento della soglia del 5% del capitale, tenuto conto delle azioni o delle quote già possedute (art. 19 TUBC). L’autorizzazione è richiesta anche quando, indipendentemente da tale limite, la partecipazione comporta l’effettivo controllo della banca e per l’acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5% di una banca. Inoltre i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15% del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca (art. 19.6 TUBC), mentre le banche e i gruppi bancari non possono acquisire più del 15% del capitale di una società non finanziaria (v. principio di separatezza, sub Principio di separatezza tra banca e industria).

  • BANCA MONDIALE (ENCICLOPEDIA)

    (Si veda anche voce del Dizionario: Banca Mondiale)

    Abstract

    La Banca Mondiale o Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) nasce nel 1944 dopo la Conferenza di Bretton Woods con lo scopo di diventare, insieme al Fondo Monetario Internazionale (FMI), una delle Istituzioni finanziarie internazionali della nuova struttura economica nata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Comunemente si fa riferimento alla BM anche con il termine World Bank Group. Inizialmente gli obiettivi della BM erano la ricostruzione dei Paesi devastati dalla guerra e successivamente sono diventati lo sviluppo economico e l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo attraverso il finanziamento di progetti specifici. La BM ha quindi focalizzato i suoi interventi su tematiche quali assistenza finanziaria internazionale, sviluppo del capitale sociale, good governance, crescita del settore privato, finanziamento del bilancio pubblico dei Paesi in via di sviluppo.

    Nel corso della Conferenza monetaria e finanziaria di Bretton Woods (1944) fu assunta la decisione di creare due istituzioni a cui affidare mandati distinti e per alcuni versi complementari. Obiettivo della Conferenza era la riorganizzazione del sistema monetario internazionale per una nuova cooperazione monetaria, che stimolasse il commercio e la crescita dell’economia mondiale. Nel 1944 nacquero quindi, il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), nucleo principale dell’attuale Gruppo Banca mondiale. Alla BIRS fu assegnato il compito di concedere finanziamenti a lungo termine per la ricostruzione nei paesi coinvolti nel secondo conflitto mondiale e lo sviluppo negli stati membri. Nel corso degli anni, con il mutare del panorama economico, politico e sociale, anche la Banca si è trasformata, diventando la principale organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà e, a tal fine, dal 1960 è stata affiancata dall’Agenzia Internazionale per lo Sviluppo (IDA nell’acronimo inglese da International Development Association) istituita per promuovere lo sviluppo economico, accrescere la produttività ed elevare lo standard di vita nelle aree meno avanzate del mondo.
    L’attività della BIRS ha avuto inizio nel giugno 1946 con l’obiettivo di ricostruire le economie nel periodo post-bellico, come indicato nell’Art. 1 del suo Statuto, tuttavia, l’ammontare di risorse necessarie per raggiungere tale scopo risultò superiore a quello previsto inizialmente. Fu così che, nel giugno 1947, fu comunicata la decisione del governo degli Stati Uniti di dar vita ad un piano di aiuti finanziari all’Europa (European Recovery Program … ERP meglio conosciuto come Piano Marshall) con l’obiettivo di ricostituirne la struttura capitalistica. I paesi europei furono invitati a redigere un programma che definisse le necessità comuni per il raggiungimento degli obiettivi di ricostruzione; tale programma fu utilizzato come punto di partenza della conferenza tenuta a Parigi nel marzo-aprile 1948 e durante la quale fu istituita l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (OECE). All’OECE venne quindi affidato il compito principale di realizzare la ricostruzione dell’Europa attraverso il migliore utilizzo dei finanziamenti americani; l’attribuzione di tale ruolo ebbe come conseguenza il progressivo abbandono da parte della BIRS dell’impegno nella ricostruzione, in favore dell’attività di espansione delle capacità produttive e del miglioramento delle condizioni di vita dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), elementi caratterizzanti l’Art.1 dello Statuto. La possibilità di promuovere gli investimenti privati stranieri fornendo garanzie o partecipando direttamente a prestiti ed investimenti, costituisce lo strumento fondamentale a disposizione della Banca per lo svolgimento del suo mandato. A questo si aggiungono la possibilità di promuovere il commercio internazionale, volto allo sviluppo delle risorse produttive dei paesi membri, con effetti positivi sul livello di produttività, degli standard di vita e delle condizioni lavorative degli stessi. I prestiti e le garanzie sono concessi per la realizzazione dei progetti più utili ed urgenti in ambito internazionale, indipendentemente dalle loro caratteristiche dimensionali. Infine, considerato il delicato momento storico, l’Organizzazione avrebbe dovuto favorire il passaggio da un’economia di guerra ad un’economia di pace.
    In particolare, l’Art. 1 dello Statuto indica che:
    Gli scopi della Banca sono:
    (i) contribuire alla ricostruzione ed allo sviluppo dei territori dei paesi membri favorendo l'investimento di capitali per scopi produttivi, ivi compreso il ripristino delle economie distrutte o danneggiate dalla guerra, la riconversione degli insediamenti produttivi alle necessità della pace e stimolando lo sviluppo delle strutture produttive nei paesi meno sviluppati.
    (ii) promuovere l'investimento privato straniero per mezzo della fornitura di garanzie o mediante la partecipazione a prestiti ed altri investimenti effettuati da investitori privati; quando capitali privati non siano disponibili in termini ragionevoli, integrando, a condizioni ragionevoli, gli investimenti privati con la fornitura di finanziamenti a scopo produttivo e per mezzo di capitale proprio, di fondi raccolti e di altre risorse proprie.
    (iii) promuovere lo sviluppo bilanciato ed a lungo termine del commercio internazionale ed il mantenimento dell'equilibrio nelle bilance dei pagamenti incoraggiando gli investimenti internazionali per lo sviluppo delle risorse produttive nei paesi membri, aiutando in tal modo l'aumento della produttività, degli standard di vita e delle condizioni lavorative nei territori degli stessi.
    (iv) organizzare i prestiti effettuati o le garanzie concesse in relazione a prestiti internazionali attraverso altri canali in maniera tale che i progetti più utili ed urgenti, per grandi o piccoli che siano, vengano trattati per primi.
    (v) condurre le proprie operazioni con il dovuto riguardo agli effetti degli investimenti internazionali sulle condizioni degli affari nei territori dei paesi membri e, nell'immediato dopoguerra, favorire una transizione regolare da un'economia di guerra ad un'economia di pace.
    La Banca sarà guidata in tutte le sue decisioni dagli obiettivi qui stabiliti.


    1. I progetti finanziati dalla WB

    L’attività della BIRS è stata inizialmente orientata alla realizzazione di progetti di sviluppo nella creazione di infrastrutture e, nella maggior parte dei casi, nei settori energetico e dei trasporti, mentre settori quali la salute, l’istruzione e l’accesso alle risorse idriche non furono presi in considerazione. L’Organizzazione aveva quindi, come obiettivo prioritario, quello di colmare il divario esistente tra le economie più industrializzate e quelle meno sviluppate, attraverso il finanziamento di quei progetti nel settore dei servizi di pubblica utilità, considerati investimenti a fecondità differita e per i quali gli investitori privati mostravano uno scarso interesse. Al finanziamento di tali progetti venne in seguito affiancata l’offerta di assistenza tecnica per la preparazione e la realizzazione degli stessi. Per il raggiungimento di un pieno sviluppo e una migliore performance delle economie più arretrate si rendeva necessario però, oltre l’intervento pubblico, anche il sostegno del settore privato. Nacque, quindi, la necessità di una nuova istituzione, complementare alla BIRS, che stimolasse gli investimenti delle imprese private in altri settori. Nel 1956 fu istituita quindi la Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation - IFC)1 al fine di promuovere la nascita di imprese produttive private nelle aree meno sviluppate dei paesi membri.
    L’interesse della Banca nell’offerta di risorse finanziarie ha sempre riguardato non il risultato del progetto specifico, quanto la performance complessiva del paese beneficiario. Soprattutto in seguito al cambiamento del ruolo della BIRS in "agenzia di sviluppo", si è assistito all’evoluzione nell’offerta di prestiti destinati ad un aiuto concreto ai paesi membri più poveri, con uno sguardo, oltre che ai risultati economici, anche agli effetti sociali e culturali degli investimenti.
    Oggi la Banca Mondiale svolge un ruolo attivo in tutte le fasi del ciclo del progetto dall’identificazione dell’intervento, al reperimento delle risorse per il finanziamento, alla realizzazione e valutazione conclusiva dello stesso.


    2. Il Gruppo Banca Mondiale
    La Banca Mondiale (World Bank … Acr. WB) è costituita dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e dall’Associazione internazionale per lo sviluppo, a tali istituzioni sono affidati ruoli differenti, ma allo stesso modo orientati al raggiungimento di uno sviluppo globale e sostenibile. La WB non può essere considerata una banca nel senso comune del termine, essendo costituita da istituzioni internazionali di sviluppo e alle quali si aggiungono il Centro Internazionale per la Risoluzione dei Conflitti (ICSID), la Società finanziaria internazionale (IFC) e l’Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA), formando il Gruppo Banca mondiale.
    La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Recostruction and Development, IBRD) concede crediti ai paesi meno sviluppati per la realizzazione di investimenti pubblici e privati e finanzia la sua attività attraverso la vendita sui mercati finanziari delle sue azioni caratterizzate da AAA rating. Il capitale della BIRS è composto dalle quote che riflettono l’importanza economica dei 186 paesi membri e, in misura maggiore, dai finanziamenti esterni, pubblici e privati.
    L’Agenzia internazionale per lo sviluppo (International Development Association, IDA) opera accanto alla BIRS per la lotta alla povertà dal 1960 e ne fanno parte 169 paesi membri2. La sua attività riguarda la concessione di crediti senza interessi e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle della BIRS, a paesi con reddito pro-capite annuo inferiore ad un determinato livello3 IDA finanzia progetti volti a sostenere la crescita economica e ridurre le disuguaglianze. IDA e BIRS, benché legalmente e finanziariamente distinte, svolgono le loro attività grazie agli stessi collaboratori, hanno sede negli Stati Uniti a Washington, DC e valutano progetti e programmi secondo gli stesse criteri. In particolare, IDA offre assistenza finanziaria ad oltre 70 paesi in via di sviluppo in tutto il mondo, dei quali 39 in Africa, concedendo crediti senza interessi da rimborsare entro 40 anni dall’ottenimento, con ulteriori possibili dilazioni fino a 10 anni. Dall’inizio della sua attività ha concesso crediti per un totale di 193 miliardi di dollari, circa 10 miliardi l’anno, dei quali circa il 50 per cento nel continente africano.
    La Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation, IFC) è stata istituita nel 1956 affinché contribuisse alla lotta alla povertà e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, attraverso la concessione di finanziamenti a soggetti privi di alcuna garanzia statale.
    L’agenzia si compone di 181 paesi azionisti4, già membri della BIRS e si presenta, allo stesso tempo, come una banca multilaterale di sviluppo ed una banca d’affari. In particolare, la IFC ha come obiettivo prioritario quello di fornire accesso al credito ad imprese operanti in regioni escluse dal mercato del capitale privato, l’erogazione di prestiti a lunga scadenza, l’offerta di prodotti per la gestione del rischio e di assistenza tecnica. L’IFC concede prestiti non superiori al 25 per cento del costo complessivo del progetto, per importi fino a 100 milioni di dollari, volti al’'assistenza della piccole e medie imprese, alla privatizzazione delle imprese statali e al sostegno degli investimenti privati nei settori delle infrastrutture, del turismo, della salute e dell’istruzione.
    Il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) è stato istituito nel 1966 con la Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States ed è composto da 144 stati membri. L’obiettivo fondamentale di tale istituzione internazionale autonoma è quello di rimuovere i maggiori impedimenti al flusso internazionale di investimenti privati dovuti a rischi non commerciali e all’assenza di specifiche modalità di gestione delle controversie.
    L’Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA), creata nel 1988 con lo scopo di promuovere gli investimenti privati esteri nei paesi in via disviluppo, offre servizi di assicurazione, promozione ed assistenza legale sugli investimenti. In particolare, l’agenzia concede garanzie ad investitori stranieri contro rischi di natura non commerciale quali restrizioni al trasferimento, espropriazioni, rescissione da contratti. Inoltre, MIGA offre garanzie ai soli stati membri per progetti realizzati in paesi, anch’essi membri, in via di sviluppo, con copertura massima degli investimenti azionari del 90 per cento e dei debiti del 95 per cento e durata fino a 15 anni. Generalmente la garanzia dura fino a 15 anni, può essere prolungata fino a 20 in casi particolari e all’investitore è concessa la facoltà di cancellarla dopo tre anni.


    3. La struttura organizzativa
    Ciascun paese è membro della Banca mondiale come sottoscrittore di quote di capitale, è quindi un azionista dell’istituzione. Ogni nazione è rappresentata nel Consiglio dei Governatori (Board of Governors), al quale sono affidati poteri decisionali, quali la definizione delle strategie, l’ammissione e la sospensione dei paesi membri e le variazioni di capitale. Il Consiglio si compone di un Governatore (Governor) e di un suo sostituto (Alternate Governor) nominati dagli stati membri5 e si riunisce annualmente. Nel caso in cui lo stato, oltre che membro della Banca, sia anche componente di IFC e IDA, il Governor ed il suo Alternate fanno parte ex-officio del "Board of Governors" di tali agenzie6 Le questioni specifiche di urgente discussione vengono delegate al Board of Directors, Consiglio di amministrazione composto da 24 Direttori esecutivi (Executive Directors), 5 dei quali nominati dai maggiori azionisti della Banca, Francia, Germania, Giappone Gran Bretagna e Stati Uniti. Gli Executive Directors si riuniscono due volte la settimana per l’approvazione di prestiti e garanzie, del bilancio amministrativo, e la definizione di strategie finanziarie e di assistenza ai singoli paesi.
    Il Presidente della Banca Mondiale, attualmente Robert B. Zoellick7, è eletto dal Consiglio dei Governatori ogni cinque anni, è responsabile della gestione dell’intera istituzione e presiede le sedute del Board of Directors. Tale figura è sempre stata ricoperta da una persona di origine statunitense, essendo gli Stati Uniti sottoscrittori della più elevata quota di capitale della Banca.

    La struttura organizzativa della Banca Mondiale è composta anche dal Panel d'Ispezione, un organismo indipendente che ha il compito di vigilare sul rispetto del mandato e delle politiche della Banca attraverso l'attivazione di indagini riguardanti presunte violazioni di procedure interne nell'esecuzione dei progetti finanziati.

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    1L’International Finance Association fa parte, insieme all’International Development Association (IDA) istituita nel 1960, all’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) nato nel 1966 e alla Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) sorta nel 1988, del Gruppo Banca Mondiale.
    2Dato aggiornato a luglio 2009. In base a quanto stabilito dagli "Articles od Agreement" della BIRS, per diventare un membro della Banca mondiale un paese deve essere già membro del Fondo monetario internazionale (FMI). Inoltre, per entrare a far parte di IDA, IFA e MIGA, è necessario essere già membro della BIRS.
    3Il livello-soglia di reddito pro-capite viene stabilito dall’IDA ogni anno. Nell’anno fiscale 2008 (dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008) è stato pari a 1.065 dollari USA pro capite ed innalzato a 1.095 dollari nel 2009.
    4Dati al 2009. Per entrare a far parte dell’IFC, un paese deve obbligatoriamente:
    - essere membro della BIRS;
    - aver accettato e firmato gli Articles of Agreement dell’IFC;
    - aver depositato presso il segretariato del Gruppo Banca Mondiale l’atto di accettazione degli Articles of Agreement dell’IFC.
    Gli stati membri dell’IFC, inoltre, determinano la politica dell’istituzione ed approvano l’ammontare delle risorse offerte sotto forma di presiti o di partecipazioni per il finanziamento dei progetti collegialmente.
    5Tali figure sono solitamente ricoperte, per un periodo di 5 anni, dal Ministro delle Finanze o dal governatore della Banca Centrale dello stato membro.
    6Nel caso di MIGA il Governos e l’Alternate di ogni stato sono nominati ed agiscono separatamente.
    7Presidente della Banca Mondiale è Robert B. Zoellick.


    Bibliografia
    Esposito C., Istituzioni Economiche Internazionali e Governance Globale, G. Giappichelli Editore … Torino, 2009.
    Gavin M. e Rodrik D., The World Bank in Historical Perspective, in The America Economic Reviw, vol. 85, 1995.
    Kapur D., Lewis J.P. e Webb R., The World Bank. Its first Half Century, Vol. I, History, Vol. II, Perspectives, Brookings Institutions Press, 1997.
    You J.Il., The Bretton Woods Institutions: Evolution, Reform and Change, in D. Nayyar (ed.), Governing Globalization. Issues and Institutions, Oxford University Press, 2002.


    Redattore: Federica ALFANI
    © 2009 ASSONEBB

  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - BNL

    Trae origine dall’Istituto nazionale di credito per la cooperazione costituito nel 1913 contemporaneamente all’INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) su ispirazione del Governo Giolitti dalla Cassa nazionale di previdenza (poi INPS), dalla Banca d’Italia, da 13 casse di risparmio e dal Monte dei Paschi di Siena. Durante la prima guerra mondiale s nell’immediato dopoguerra l’Istituto ricevette dal Governo fondi per speciali interventi creditizi e, inoltre, conferimenti che portarono a una partecipazione dello Stato diventata nel 1924 pari al 90% del capitale. Nel 1927 la ragione sociale venne mutata in Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, scorciata nel 1929 nella denominazione attuale. Contemporaneamente a BNL venne attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico e l’estensione del campo di operatività fino a comprendere ogni attività creditizia senza limiti di settori e destinatari. Nel decennio successivo l’istituto crebbe rapidamente fino a diventare la prima banca italiana per raccolta e impieghi (posto conservato fino agli anni Ottanta del secolo scorso) grazie anche alla istituzione di molte sezioni di credito speciale. Nel dopoguerra BNL ha avviato un processo di diversificazione, accelerato negli anni Settanta e Ottanta, con l’apertura di nuovi sportelli in Italia e all’estero, l’acquisizione di banche all’estero e la costituzione di numerose società del parabancario, in Italia e all’estero. Le partecipazioni nel parabancario italiane sono state concentrate nel 1984 in una società (SAGA spa) rinominata BNL Holding Italia con sede in Milano. Con questa ristrutturazione BNL ha assunto per prima la veste di gruppo creditizio polifunzionale, anticipando le altre banche italiane di un decennio. Nel 1986 vennero emesse quote di risparmio quotate alla borsa valori. Nel 1987 BNL acquisiva il controllo dell’Istituto nazionale del credito per il lavoro italiano all’estero-ICLE che, peraltro, veniva ceduto l’anno successivo al Monte dei Paschi di Siena (q.v.). BNL ha attraversato un periodo di crisi agli inizi degli anni Novanta in seguito alla scoperta, fatta nell’agosto 1989, di operazioni irregolari non autorizzate con clienti iracheni compiute dalla filiale statunitense di Atlanta. La sistemazione di tali operazioni ha comportato la contabilizzazione presso la Direzione generale BNL di crediti non garantiti per circa 1.700 miliardi di lire verso l’Iraq, diventati 2.921 miliardi di lire con gli interessi di mora nel 1994, quando i crediti sono stati smobilizzati mediante cessione a una società controllata al prezzo di 465 miliardi di lire. La Banca ha raggiunto nel 1990 la maggioranza assoluta del capitale di uno degli istituti di credito speciale, Efibanca-Ente finanziario interbancario, di cui deteneva fin dalla costituzione una quota. Nel 1999 la partecipazione è stata ceduta alla Banca popolare di Lodi. Nel 1991 è stato varato un piano di ristrutturazione di BNL che comportava la trasformazione in spa (realizzata il 24.7.1992) e una serie di scorpori o incorporazioni delle sezioni di credito speciale realizzati nel 1992-93. La ristrutturazione ha comportato anche l’incorporazione di BNL Holding Italia (con effetto 1.1.1994). Nel frattempo molte partecipazioni italiane del parabancario venivano dimesse o accorpate di modo che a fine 2000 la cinquantina esistenti dieci anni prima si riducevano a Ifitalia, Locafit, Locatrice, Lavoro brokers assicurazioni, BNL Gestioni SGR, Servizio Italia. A queste si aggiungevano le società di nuova costituzione: Lavoro servizi previdenziali, BNL Multiservizi, Web value, BNL Fondi immobiliari SGR, BNL Investimenti SIM. Nel 1994-96 BNL ha ricevuto dal Tesoro pacchetti di azioni di Coopercredito e di Artigiancassa che hanno portato la partecipazione della Banca rispettivamente al 73,86% e all’85,31%. Nel 1997 la Banca aveva acquisito dal Tesoro il 49% del Banco di Napoli attraverso una società appositamente costituita con l’INA (cui era andato il 51%). La partecipazione è stata ceduta al San Paolo IMI nel 2000. Nel settembre 1998 le azioni ordinarie BNL sono state ammesse alla quotazione e nel dicembre successivo il Tesoro ha ceduto il 25,28% delle azioni a un gruppo di azionisti stabili (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria- BBVA, Banca popolare di Vicenza e INA) e collocato sul mercato con un’offerta pubblica di vendita un altro 36,9% (cui si è aggiunto un 9,5% da parte di altri azionisti). Tra le banche italiane. BNL si pone al sesto posto nella graduatoria Mediobanca per raccolta nel 2000.

  • BANCA OFFSHORE

    Banca abilitata a svolgere la propria attività in un paese in cui i mercati monetario e dei capitali sono liberi e godono di vantaggi da un punto di vista fiscale, ma solo in contropartita di soggetti non residenti (v. offshore).

  • BANCA POPOLARE

    Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata avente per oggetto sociale l’esercizio dell’attività bancaria.

    Con la Riforma delle Banche Popolari e di Credito Cooperativo avviata dal 2015 devono assumere la forma giuridica di Società per Azioni qualora abbiano un attivo superiore agli 8 miliardi di euro.

    Il MEF riporta che la riforma delle banche popolari apre ad una modernizzazione del sistema finanziario italiano e lo fa modificando in più punti il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB). La riforma, accolta favorevolmente della BCE, coinvolge la forma giuridica e la governance degli istituti e introduce limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; prevede la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; l'introduzione della possibilità di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. Lo stesso decreto legge prevede importanti novità anche per le banche popolari più piccole, al fine di incentivare la partecipazione degli azionisti e rendere più attrattive tali banche per gli investitori istituzionali.

    AssoPopolari afferma che Governance cooperativa, particolare attenzione ai soci e al territorio, impegno socialesono gli elementi tramite cui si esprime l’identità cooperativa e la mutualità non prevalente, che in quanto tale non comporta né ha mai comportato agevolazioni fiscali, da sempre connaturata alle Banche Popolari.

    Da sempre attive nell’incentivare lo sviluppo del territorio e la crescita delle comunità di riferimento, le Banche Popolari adottano un modello di business incentrato sulla costruzione di rapporti stretti e duraturi con PMI e famiglie … il relationship banking … che ha favorito il continuo allargamento della propria base sociale, l’espansione delle attività e, conseguentemente, il rafforzamento costante dell’immagine della Categoria.

    I mutamenti avvenuti nell’ultimo decennio all’interno del Sistema bancario hanno influito profondamente anche sul contesto evolutivo delle Banche Popolari. Le realtà più grandi della Categoria hanno acquisito il controllo di altre Popolari e di banche locali esterne, dando luogo a gruppi bancari di rilievo nazionale.

    Questo processo di crescita e innovazione non ha però in alcun modo intaccato le caratteristiche tipiche del modello tradizionale di banca popolare cooperativa:

    • relazioni solide e durature con la clientela;
    • forte propensione al sostegno delle PMI;
    • grande attenzione ai bisogni di servizi finanziari delle famiglie;
    • profondo impegno sociale per le comunità locali.

    Le Banche Popolari contano nel 2018 oltre un milione di soci e più di dodici milioni di clienti. Le dipendenze delle Banche Popolari rappresentano oltre il 28% degli di sportelli bancari in Italia, con una distribuzione capillare sul territorio ed una concentrazione maggiore nelle aree in cui si registra un’alta presenza di piccole e medie imprese. La quota di mercato dell’intermediato si approssima al 25%.

     

    Assonebb 2018

  • BANCA POPOLARE CINESE - PBOC (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    Creata nel 1948, la Banca Popolare Cinese (PBOC) svolge la funzione di banca centrale, esercitando il macrocontrollo e la supervisione del settore finanziario nazionale e del Sistema Bancario Cinese. La PBOC rappresenta in via ufficiale la Cina nelle organizzazioni finanziarie internazionali, quali il Fondo Monetario Internazionale - FMI, la Banca Mondiale e la Banca Asiatica di Sviluppo (BAsS). Per effetto delle riforme susseguitesi dalla sua nascita ad oggi, la PBOC svolge i propri compiti secondo modelli occidentali di autonomia, vigilanza e controllo del sistema bancario. Le principali funzioni della PBOC comprendono: formulazione e direzione della politica monetaria per mantenere la stabilità finanziaria e stimolare così la crescita economica, formulazione del piano creditizio, fissazione dei tassi di interesse, regolamentazione dei mercati finanziari, emissione e amministrazione della circolazione del Renminbi Yuan Cinese, regolamentazione del mercato dei prestiti interbancari e del mercato interbancario per le obbligazioni, gestione della valuta estera ufficiale, registrazione delle transazioni in valuta e gestione del tesoro dello Stato.

    Evoluzione delle funzioni della PBOC. Principali riforme

    Viene istituita il Primo Dicembre del 1948 dopo la vittoria del Partito Comunista Cinese e la creazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Fino al 1978 la PBOC è l’unico istituto autorizzato a svolgere transazioni finanziarie. Controllata direttamente dal Ministero delle Finanze, coordina l’intero sistema bancario della Cina svolgendo sia il ruolo di banca centrale sia quello di istituto bancario commerciale. La concessione del credito è guidata dal potere politico, tanto che fino agli anni ottanta il principale compito della PBOC è quello di sostenere la programmazione nazionale del Governo, gestendo più del 90% degli asset finanziari totali.

    A partire dal 1979, le riforme di Deng Xiaoping per lo sviluppo di un’Economia Socialista di Mercato, contribuiscono a rimodellare anche le funzioni della PBOC. E’ per questo che nel 1984 la PBOC viene formalmente riconosciuta come banca centrale e privata delle sue funzioni di istituto commerciale. Tali funzioni vengono attribuite alle quattro banche commerciali statali (cosiddette Big Four): Banca della Cina (BOC), Banca Cinese per le Costruzioni (CCB), Banca Cinese per l’Agricoltura (ABC), Banca Cinese per l’Industria e il Commercio (ICBC). Viene definitivamente eliminato il sistema di banca unica e le responsabilità della PBOC riguardano ora il controllo dell’offerta di moneta e la gestione del cambio e delle riserve valutarie. Inoltre sempre in quegli anni la PBOC diviene il principale strumento di finanziamento dell’impresa pubblica, precedentemente finanziata direttamente dallo Stato tramite trasferimenti a fondo perduto. La “riforma della sostituzione delle sovvenzioni con credito” del 1984, infatti, assegna il compito di finanziare le imprese pubbliche tramite concessione di credito e non più con trasferimenti a fondo perduto dello Stato. Tali funzioni vengono ora svolte dalle State Owned Bank (SOB) operanti sotto la diretta supervisione delle sedi provinciali e locali della PBOC.

    Nel 1995 con la legge della Banca Popolare Cinese, adottata grazie ad una decisione del Consiglio di Stato1 sulla riforma del settore bancario, la PBOC viene investita di nuovi poteri modellati sull’esempio della Federal Reserve System vedi Shomali (2010).

    La PBOC diviene responsabile del suo operato solo nei confronti del Consiglio di Stato. Diventa perciò libera dalle interferenze degli altri istituti finanziari e delle Amministrazioni Locali. Le modifiche del 1995, dunque, garantiscono alla PBOC la formulazione e la realizzazione di una politica monetaria indipendente. Inoltre, vengono disciplinati i rapporti con le banche commerciali, le quali vengono sottoposte al controllo e alla vigilanza della PBOC.

    La legge della banca popolare cinese da una parte estende i poteri della PBOC e dall’altra ne limita alcune funzioni, quali il divieto di concedere facilitazioni alle istituzioni bancarie e di estendere i prestiti ai governi e ai dipartimenti locali. E’ proprio a livello delle città e delle provincie che il potere di determinazione delle quote di credito viene distorto dalla tendenza delle filiali locali a orientarlo secondo propri autonomi criteri, nonostante tali poteri siano prerogativa della Banca Centrale e del Governo. Per queste ragioni, nel 1998 vengono sostituite le filiali presenti nelle province e nelle città con solo nove sedi esclusivamente regionali, in modo da allentare l’influenza delle autorità locali nel condizionamento delle decisioni di politica creditizia della PBOC.

    Nel 2003, all’indomani dell’entrata nel WTO, le funzioni di vigilanza e supervisione della PBOC vengono “alleggerite” grazie alla creazione della Commissione di Regolamentazione dell’Attività Bancaria della Cina (CBRC). Le attività della CBRC prevedono il controllo e la regolamentazione del sistema bancario secondo i criteri di Basilea I. L’istituzione di un’agenzia di vigilanza ad hoc ha l’intento di offrire agli operatori locali e a quelli esteri dei riferimenti istituzionali sicuri.

    Sempre nel 2003 la modifica della legge della Banca Popolare Cinese del 1995, muta lo statuto della PBOC attribuendole il compito primario di gestione macroeconomica con particolare riguardo alla politica valutaria e alla gestione delle riserve e rafforza il suo ruolo nell’attuazione della politica monetaria e nella fornitura di servizi finanziari. Vengono circoscritte definitivamente le funzioni che la PBOC svolge attualmente, declinate secondo lo statuto in 14 punti:

    - Far rispettare le leggi, norme e regolamenti legate alle sue funzioni.
    - Formulare e attuare la politica monetaria in conformità con la legge.
    - L’emissione e l’amministrazione della circolazione del Renminbi.
    - Regolamentazione dei mercati finanziari, tra cui il mercato interbancario di prestito, il mercato interbancario obbligazionario, il mercato dei cambi e il mercato dell'oro.
    - Prevenire e mitigare i rischi finanziari sistemici per salvaguardare la stabilità finanziaria.
    - Il mantenimento del tasso di cambio e delle riserve di oro.
    - Gestione della tesoreria dello Stato.
    - Assicurare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento.
    - Monitoraggio riciclaggio di denaro.
    - Svolgimento di analisi economiche e statistiche finanziarie.
    - Gestione del settore del credito.
    - Partecipazione alle attività finanziarie internazionali.
    - Svolgimento di attività finanziarie in linea con le norme esistenti.
    - Esecuzione di altre funzioni previste dal Consiglio di Stato.

    Struttura organizzativa

    La PBOC attua la politica monetaria sotto la guida del Consiglio di Stato e svolge le sue funzioni in modo indipendente, libera dalle interferenze delle amministrazioni locali, enti pubblici o qualsiasi altro soggetto pubblico o finanziario. La PBOC, infatti, riferisce direttamente solo al Consiglio di Stato le decisioni riguardanti i tassi di interesse e i tassi di cambio. La PBOC è inoltre tenuta a presentare al Committee of the National People's Congress, camera legislativa della Cina, un rapporto sulla gestione della politica monetaria e sulla performance del settore finanziario.

    La struttura interna è composta dal governatore e da vice governatori. Il candidato governatore della PBOC è proposto dal Consiglio di Stato e approvato dal National People's Congress. Successivamente il governatore della PBOC è nominato ed eventualmente rimosso dal suo incarico solo dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese. I vice governatori della PBOC sono nominati ed eventualmente possono essere rimossi dall'incarico solo dal Consiglio di Stato.

    La responsabilità del governatore è quella di supervisionare il lavoro complessivo della PBOC mentre i vice governatori forniscono assistenza proprio al governatore per adempiere alle sue responsabilità.

    La PBOC è composta da 18 dipartimenti:

    - General Administration Department: Incaricato di organizzare e coordinare il lavoro quotidiano della sede PBC.
    - Legal Affairs Department: Responsabile della redazione e revisione delle norme finanziarie relative alle funzioni della banca centrale, fornisce l'interpretazione delle regole emanate dalla PBC, fornisce servizi di consulenza legale nel settore finanziario, gestione di affari legali finanziari; gestione ricorsi amministrativi contro la PBC.
    - Monetary Policy Department: Ha il compito di stabilire gli obiettivi della politica monetaria e ne coordina gli strumenti.
    - Financial Market Department: Ha il compito di formulare le regole amministrative sul mercato dei prestiti interbancari, sul mercato interbancario obbligazionario, sul mercato interbancario dei cambi e sul mercato dell'oro, e il monitoraggio e l'analisi dei mercati finanziari.
    - Financial Stability Bureau: Responsabile per lo studio delle questioni concernenti il coordinamento dello sviluppo dei servizi bancari, l'elaborazione di piani di riforma e lo sviluppo del settore finanziario, la valutazione dei rischi sistemici nel settore finanziario, coordina l'adozione di misure di politica fiscale e monetaria.
    - Financial Survey and Statistics Department: Responsabile per la raccolta, la compilazione e l'analisi dei dati finanziari e altre informazioni economiche e dello sviluppo del sistema statistico complessivo per il settore finanziario.
    - Accounting and Treasury Department: Competente per l'esame del sistema di contabilità delle banche commerciali e della banca centrale.
    - Payment System Department: Responsabile del sistema di contabilità finanziaria della PBC e di tutto ciò che riguarda i sistemi di pagamento e i servizi pubblici connessi.
    - Technology Department: Responsabile dei servizi tecnologici e dei sistemi di automazione in tutto il sistema PBC.
    - Currency, Gold and Silver Bureau: Responsabile per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, il rinnovo e lo smaltimento di banconote e monete.
    - State Treasury Bureau: Responsabile della gestione della tesoreria dello Stato.
    - International Department: Responsabile per i contatti ufficiali e la cooperazione commerciale tra la PBOC e le organizzazioni finanziarie internazionali, le banche centrali straniere, e le autorità finanziarie di Hong Kong e Macao e Taiwan.
    - Internal Auditing Department: Responsabile delle regole e prassi per il controllo interno della PBC.
    - Personnel Department: Responsabile per le regole di gestione del personale.
    - Research Bureau: Incaricato di eseguire l'analisi e la previsione della crescita economica.
    - Credit Information System Bureau: Responsabile della gestione del sistema di informazioni creditizie.
    - Anti-Money Laundering Bureau (Security Bureau): Responsabile per le attività antiriciclaggio nella Repubblica popolare cinese.
    - Education Department of the CPC PBC Committee: Responsabile per la pubblicità delle attività della PBC.

    ________________________
    1La principale autorità amministrativa della Repubblica popolare cinese e rappresenta il potere esecutivo.

    Bibliografia

    BAGELLA M. … BONAVIGLIA R. (2009) Il risveglio del Dragone. Moneta, banche e finanza in Cina, Venezia, Marsilio editori
    BAGNAI A. … MONGEAU OSPINA C. A. (2010) La crescita della Cina. Scenari e implicazioni per gli altri poli dell’economia globale, Milano, Franco Angeli
    MADDALONI D. (2008) Investimenti diretti in Cina. Politiche pubbliche e valutazioni economico-finanziarie, Milano, Franco Angeli
    MIRANDA M. - SPALLETTA A. (2011) Il Modello Cina. Quadro politico e sviluppo economico, Roma, L’Asino d’oro.
    SHOMALI H. (2010) The Federal Reserve and The People’s Bank of China, Research Paper.
    THE PEOPLE’S BANK OF CHINA, http://www.pbc.gov.cn

    Redattore: Giovanni AVERSA

  • BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA

    Acr.: BPCI. Costituita nel 1888 a Milano per iniziativa di 77 industriali e commercianti serici, ha preso a diversificare ed estendere l’attività bancaria e finanziaria a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso anche attraverso incorporazioni (principalmente: 1977: Banca Popolare di Codogno; 1980: Credito Lodigiano; 1988: Banca Popolare di Vigevano). Nel 1996, con l’acquisizione del pacchetto di controllo di Banca Popolare di Luino e di Varese, nasce il Gruppo Bancario Banca Popolare Commercio e Industria. Nel 1998 è stata costituita Banca Popolare Commercio e Industria International S. A. con sede in Lussemburgo e l’anno successivo ONBanca spa, una banca on line. Nel 2001 è stata acquistato da Banca Intesa il pacchetto di controllo (75%) di Banca Carime (ex Cassa di risparmio di Calabria e Lucania) di con sede a Cosenza. Nel 2003 Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Popolare di Luino e di Varese si sono fuse con la Banca Popolare di Bergamo- Credito Varesino dando origine alla BPU Banche Popolari Unite, gruppo polifunzionale operante secondo un modello di aggregazione federativa.

  • BANCA POPOLARE DEL LAZIO

    La Banca Popolare del Lazio è una Società cooperativa per azioni con sede a Velletri, in provincia di Roma.
    La banca nasce nel 1904 come Cassa agricola operaia Pio X su istanza di Silvio Pellico e grazie al contributo di mille lire da parte del Papa, il cui nome venne aggiunto alla denominazione della banca in segno di riconoscenza. La Cassa venne costituita per dare specifica protezione alle classi meno abbienti. Nel 1937 cambia la sua denominazione sociale in quella di Banca Cooperativa Pio X, denominazione mantenuta fino al 1994, anno in cui, successivamente alla fusione con la Banca popolare di Terracina, ha assunto l’attuale denominazione. Con tale denominazione la banca divenne partecipe della categoria delle “Popolari”.
    Nel 1943 la sede della banca venne distrutta in un bombardamento e le sue sostanze finanziarie furono trasferite a Roma. Alla fine della guerra la banca tornò a Velletri, dove realizzò un efficace sostegno alla ripresa delle attività cittadine, assorbendo altresì alcune Casse Rurali dei paesi vicini. Insieme al suo territorio, la Banca crebbe e si sviluppò nel ventennio successivo. Negli anni Settanta, lo sviluppo della banca impose una rivisitazione del modello organizzativo e gestionale, affidato nel 1977 al neo-nominato Direttore Generale dott. Prof. Renato Mastrostefano, che ne ebbe espliciti riconoscimenti anche nell’ambito delle Banche Popolari. Nel 1984, la Sede legale e la Direzione Generale vennero trasferite dalla storica ubicazione di Via del Comune a Velletri, nella moderna ed ampia struttura di Via Martiri delle Fosse Ardeatine, attuale sede della banca. Nella seconda metà degli anni Ottanta fu inaugurata la filiale di Pavona, mentre la filiale di Cori fu trasferita a Ciampino, economicamente più vivace. Nel 1990 fu aperta l’agenzia 1 di Roma, l’anno seguente una nuova filiale a Latina. Altre tre filiali furono aperte nel 1992 e 1993. In quest’anno si avvertì anche l’esigenza di sostituire nella sua denominazione la parola “cooperativa” con “popolare” per una più evidente riconoscibilità nei luoghi d’insediamento operativo. Ebbe così vita la Banca Popolare Pio X. Tuttavia, nel 1994 si concluse un accordo di fusione tra la Banca Popolare Pio X e la Banca Popolare di Terracina: nacque la Banca Popolare del Lazio, con l’obiettivo di implementare la rete operativa nell’intera regione. Negli anni successivi aprono le filiali di Albano Laziale, Frascati, Tivoli, l’agenzia 3 di Roma e filiali in altri paesi e frazioni. Nel 1997 il dott. Prof. Mastrostefano cessa il suo incarico di Direttore Generale e gli succede il Rag. Luciano Fagiolo. Nei primi anni del nuovo millennio aprono nuove filiali, tra cui quella di Aprilia, mentre prosegue l’espansione sulla piazza di Roma con nuove agenzie. Nel 2004, in concomitanza con il centenario della banca, essa approda nel Frusinate con la filiale di Anagni, seguita da quella di Frosinone. Nel 2006 viene introdotto nell’agenzia 9 di Roma il nuovo servizio di Private Banking, mentre nel 2007 inizia una nuova fase espansiva che prevede l’apertura di sei sportelli nella regione.
    Nel 2009 l’Assemblea dei Soci approva il nuovo statuto della banca che recepisce le modifiche richieste dall’Autorità di Vigilanza in tema di governance. Il progetto di Governo Societario viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e il dott. Prof. Mastrostefano, già Direttore Generale e Amministratore Delegato, diviene Presidente della Banca.
    Nel 2010 il rag. Massimo Lucidi viene nominato nuovo Direttore Generale. L’espansione della banca continua nel 2011 con l’apertura della filiale di Viterbo, una nuova agenzia di Roma e il progetto di una nuova filiale a Civita Castellana nel Viterbese.
    La Banca Popolare del Lazio è oggi una solida realtà regionale, con 53 filiali, di cui 34 nella provincia di Roma, 14 in quella di Latina, 4 nella provincia di Frosinone ed un’agenzia a Viterbo. Attualmente è la più grande banca popolare indipendente con sede nel Lazio. Mantiene il suo spirito cooperativistico con l’obiettivo di creare valore agli azionisti sostenendo allo stesso tempo le esigenze della collettività in cui opera, in particolar modo famiglie e piccole e medie imprese, e contribuendo all’arricchimento dei territori serviti. Si impegna inoltre in azioni di promozione sociale e culturale nelle molteplici iniziative assistenziali, sportive, religiose e didattiche promosse da enti locali ed associazioni che operano nel territorio locale.
    Per rispondere meglio alle esigenze della propria clientela, la banca ha attivato vari canali di operatività, puntando sulla multicanalità e su un approccio multi-prodotto. È stata una delle prime banche ad applicare al sistema finanziario le logiche tipiche della grande distribuzione, realizzando un programma di fedeltà che premia chi utilizza maggiormente i servizi offerti, come ad esempio l’Operazione Energia, un concorso a premi misto per titolari di specifici conti correnti e gli altri clienti, giunto nel 2011 alla sua undicesima edizione.
    Al 31/12/2011 la Banca Popolare del Lazio conta 6.246 soci effettivi e 357 azionisti non iscritti nel Libro Soci della banca, aventi solo diritti patrimoniali. Il capitale sociale è pari a € 22.715.241, diviso in 7.571.747 azioni del valore nominale di 3,00 euro.

    Link: www.bplazio.it

  • BANCA POPOLARE DI BARI

    La Banca Popolare di Bari è una società cooperativa per azioni fondata a Bari nel 1960, per iniziativa di Luigi Jacobini (1902-1978), primo presidente e amministratore delegato, e di altri 76 soci, al termine di un processo di gestazione iniziato nel 1957. Nel 1963 apre la prima agenzia di città, nel centro storico di Bari e sei anni più tardi, nel 1969, viene inaugurata la prima filiale nella provincia barese, nella cittadina di Rutigliano. Nel 1976, insieme a ventotto istituti di credito, compresi Cariplo, Generali e Ras, Luigi Jacobini dà vita al Mediocredito regionale della Puglia. Nel 1989, il figlio di Luigi Jacobini, Marco, diviene presidente della Banca. A partire da questo periodo, la BPBari attua una serie di operazioni di fusione atte a consolidarne la presenza nelle aree meridionali: nel Foggiano (Banca Agricola Commerciale di Deliceto – 1989; Banca Popolare di Torremaggiore e Cassa rurale ed artigiana di Castelluccio dei Sauri – 1993; Banca di credito cooperativo di Lesina – 1997); in Lucania (Cassa rurale di Avigliano e Filiano, 1993); e in Irpinia (Banca popolare meridionale di Grottaminarda e le Banche di credito cooperativo di Valle del calore e di Teora Alto Ofanto – 1997; Bcc di Baianese e di Avellana – 2000). Intanto, nel 1998 la BPBari raggiunge lo status di Gruppo, aggregando nella propria orbita prima la Banca Popolare della Penisola Sorrentina e la Banca Popolare di Calabria (2003) e poi la Nuova Banca Mediterranea (50 sportelli, acquisita definitivamente dalla Banca di Roma nel 2004). Oggi, tutte e tre le banche sono state fuse per incorporazione nella Popolare di Bari. L’allargamento progressivo del raggio di influenza della BPBari trova conferma nelle due più recenti e vistose acquisizioni: la prima, portata a termine nel febbraio 2008 con l'acquisto di 43 nuovi sportelli messi in vendita dal Gruppo Intesa San Paolo nel Centro Sud, e la seconda, nel marzo 2009, con l'acquisizione per 115 milioni di euro del 73,57% del capitale e di 43 filiali della Cassa di Risparmio di Orvieto (più 4 filiali della Cassa di Risparmio di Firenze) in Toscana, Umbria e Lazio. Quest'ultima operazione è stata sostenuta dai soci con l'approvazione di un aumento di capitale di 200 milioni di euro (conclusosi nello stesso marzo 2009) e ha portato la raccolta di gruppo a circa 11 miliardi, gli impieghi a circa 5 miliardi e i dipendenti a 2.200. In questo modo, a fine 2009 la BPBari registrava un significativo incremento del patrimonio netto a 770 milioni di euro (+ 34%). Nell’ultimo decennio, BPBari è rimasta esclusa da tutte le operazioni speculative che hanno caratterizzato il settore e ha evitato di quotarsi in borsa. In mezzo secolo di vita, BPBari è diventata il primo gruppo creditizio autonomo del Mezzogiorno, in virtù di una ampia base sociale (quasi 50 mila soci), di continue acquisizioni e di una strategia atta ad allargare il proprio "territorio" di competenza da una dimensione meramente locale a una più compiutamente nazionale. Pertanto, il consolidamento istituzionale si è svolto parallelamente alla penetrazione in numerose regioni italiane, anche del Centro-Nord: la rete conta circa 260 sportelli ed è presente, oltre che in Puglia, in altre dieci regioni (Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Veneto e Lombardia). Del Gruppo Banca Popolare di Bari fanno parte anche la "Popolare Bari Servizi Finanziari sim" (gruppo di professionisti specializzati nella promozione finanziaria, dal 2009 in liquidazione) e la "Popolare Bari Corporate Finance", costituita nel febbraio del 2002 e specializzata nel settore della consulenza ed assistenza alle imprese negli ambiti di finanza strategica, nella pianificazione e nel controllo dei flussi di tesoreria, nell’area del debito (organizzazione di prestiti sindacati domestici e assistenza per l'emissione di prestiti obbligazionari) e in operazioni di finanza straordinaria (operazioni di acquisizione e cessione d'azienda, assunzione di partecipazioni e organizzazione di "offerte pubbliche" in occasione della quotazione in Borsa di una società).

    Redattore: Maurizio SERIO
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  • BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO

    Costituita nel 1869 per iniziativa della Società di mutuo soccorso fra gli operai di Bergamo col nome di Banca mutua popolare della città e provincia di Bergamo, mutato in quello di Banca mutua popolare di Bergamo nel 1883. È rimasta a lungo ancorata alla territorio della provincia, pur con l’apertura di uno sportello a Milano nel 1922. Nel 1950 muta la ragione sociale in Banca popolare di Bergamo e nel decennio successivo inizia l’espansione territoriale, prima a livello regionale e, a partire dal 1995, sul resto del territorio della Repubblica. Nel 1984 acquista da La Centrale la maggioranza del Credito varesino che incorpora nel 1992. In quest’occasione viene adottata l’attuale denominazione. Nel 1994 la Banca acquista il controllo di due compagnie d’assicurazione (diventate poi la BPB Assicurazioni e la BPB Assicurazioni Vita) e la Banque de dépôts et de gestion di Losanna. Tra il 1995 e il 1997 la Banca ha acquisito il controllo della Banca popolare di Ancona, della Banca Brignone e della Cassa di risparmio di Fano-Carifano. La Banca popolare di Ancona ha acquisito il controllo della Banca popolare di Todi (nel 1996) e tra il 1996 e il 1999 ha acquistato e incorporato la Banca popolare di Napoli che aveva incorporato, a sua volta, la Banca popolare campana nel 1997. Infine, nel 2000-2001 La Banca ha acquisito il controllo (88,81%) di Centrobanca e ha avviato una joint venture con il gruppo Prudential Insurance Co. of America per il risparmio gestito. La Banca popolare di Bergamo-Credito varesino si pone al settimo posto tra i gruppi bancari italiani nella graduatoria Mediobanca 2000 in base alla raccolta ed è anche il primo gruppo bancario italiano tra le banche popolari. Nel 2003 la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino si è fusa con la Banca Popolare Commercio e Industria e la Banca Popolare di Luino e di Varese dando origine alla BPU Banche Popolari Unite, gruppo polifunzionale operante secondo un modello di aggregazione federativa. Infine BPU Banca, a seguito della fusione del 2007 con Banca Lombarda, ha modificato la propria denominazione in UBI Banca.

    Link: http://www.bpb.it/
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  • BANCA POPOLARE DI LODI

    Acr.: BPL e Bipielle. Prima banca popolare italiana in ordine di tempo, costituita il 28 marzo 1864. L’atto costitutivo e lo statuto sono stati riconosciuti e l’autorizzazione all’esercizio del credito è stata concessa con r.d. 11.7.1866 n. 1774. Radicata nell’ambiente di artigiani, commercianti e agricoltori locali si insedia subito sul territorio con una rete di sportelli nell’attuale provincia di Lodi e partecipa anche a iniziative di pubblica utilità mediante contributi ordinari e straordinari. Per sua iniziativa sorge la Società lodigiana edificatrice di case popolari. Nel secondo dopoguerra viene accresciuta la rete di sportelli, dal 1982, con Piacenza, anche fuori della Lombardia. A partire dal 1984 le dimensioni della Banca crescono rapidamente in modo che, alle soglie del 1990, BPL è insediata in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio con 110 sportelli. Una terza fase di forte espansione inizia nel 1992 con l’acquisizione della Banca industriale gallaratese- BIG e della Banca Rasini (poi incorporate). Nel 1993 BPL acquista due sportelli dal Banco Bilbao Vizcaya, uno a Milano e l’altro a Roma. Seguono le acquisizioni della Banca mercantile italiana (1995), del Banco di credito siciliano, della Banca Adamas di Lugano e Zurigo e del ramo d’azienda di Banca del sud (1998). Nel 1999 e nel 2000 sono state acquisite un numero ragguardevole di banche, come la Banca operaia di Pescopagano, la Banca popolare di Carini, la Banca commerciale di Mazara, la Banca popolare di Belpasso, il Credito molisano e la Banca popolare di credito e servizi. Nel 1999 viene costituita la Banca popolare di Mantova. Nello stesso anno le attività del Gruppo Bipielle in Sicilia vengono ristrutturate fondendo nella Banca Mercantile Italiana la Banca Popolare di Carini, la Banca Popolare di Belpasso, la Banca Commerciale di Mazara e la Banca di Credito e Servizi di Vittoria. Nel novembre 1999 è acquisito il controllo di dell’Istituto di credito delle casse di risparmio italiane-ICCRI, poi rinominato Iccri-Banca Federale Europea (BFE) e posta in posizione di sub holding col compito di gestire e sviluppare l’attività nell’ambito delle Casse di Risparmio e delle altre banche di medie dimensioni. Nel dicembre 1999 Iccri-BFE acquisisce il controllo di Efibanca, tra gennaio e maggio 2001 quello della Cassa di Risparmio di Imola (anche con un’offerta pubblica di acquisto). Nel 2000 il Credito Molisano incorpora la Banca Operaia di Pescopagano mutando il nome in Bipielle Centrosud e ricevendo per missione di realizzare il piano di sviluppo commerciale e di business nelle regioni centromeridionali. Sempre nel 2000 è acquisito il controllo (92,34%) della Banca popolare di Crema. Nell’aprile 2001 incorpora la finanziaria Casse del Tirreno, finanziaria che controllava tra ex casse di risparmio (Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pisa, Cassa di Risparmio di Livorno) e società di prodotti finanziari, fra cui Ducato (credito al consumo), e Professional Ducato Leasing (locazione finanziaria) e Grifogest (risparmio gestito). Fa parte di Iccri-BFE anche Bipielle Network, nuovo nome della Banca popolare di Pisa convertita alla distribuzione di prodotti finanziari attraverso tre canali distinti (banca multicanale): la rete dei 300 promotori finanziari, già di Agos Sim, Internet e telephone banking. Viene, inoltre, costituita Bipielle asset management SGR fondendo le società analoghe del Gruppo. Nel 2001 diventa operativa Bipielle Romagna derivante dalla fusione tra Banca Popolare di Ferrara e Rovigo e Banca Popolare di Forlì (acquisite a fine 2000) ed è costituita Banca valori (51% BPL, 15% Gruppo Hopa e 34% circa 20 imprenditori bresciani partner e azionisti di Hopa). BPL è quotata in borsa. Essendo una banca popolare (scrl), secondo la normativa vigente la partecipazione di ciascun socio non può eccede lo 0,5% del capitale sociale Dal luglio 1998 BPL è quotata in Borsa. Si pone al decimo posto tra i gruppi bancari italiani nella graduatoria Mediobanca 2003 in base alla raccolta. BPL è anche il secondo gruppo bancario italiano tra le banche popolari. Dal luglio 1998 BPL è quotata in Borsa e in seguito diventa polo aggregante, su modello federale, di casse di risparmio e banche popolari fortemente radicate al territorio di appartenenza in tutta la penisola, acquisendo anche ICCRI e Efibanca, trasformandosi nel 2005 in Banca Popolare Italiana. Il 1° luglio 2007, dopo la fusione con il Banco Popolare di Verona e Novara, l’Istituto lombardo darà vita al Gruppo Banco Popolare, riacquisendo contestualmente la denominazione storica di Banca Popolare di Lodi.

    Link: http://www.bancopopolare.it

    Redattori: Andrea LORASCHI, Bianca GIANNINI
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  • BANCA POPOLARE DI MILANO

    Abbr.: Bipiemme. Costituita nel 1866, ha operato esclusivamente a Milano a lungo, aprendo una filiale fuori provincia a Busto Arsizio (VA) solo nel 1922 e ad Arosio (CO) nel 1949. Incorpora nel 1956 la Banca popolare di Roma e nel 1959 la Mobiliare milanese che apporta il pacchetto di controllo della Banca briantea e un quota consistente, poi portata al controllo, della Banca agricola milanese (incorporate entrambe nel 1997). Nel 1988 incorpora la Banca popolare di Bologna e Ferrara. Nel 1991 cede a Selma e Compass (gruppo Mediobanca) le attività operative delle partecipate Bipiemme leasing e Bipiemme finanziamenti in crisi per notevoli perdite contribuendo inoltre a un consistente aumento di capitale della conferitaria Selma. Nel 1998-1999 acquista dall’INA e incorpora la Banca Marino e dalla Banca popolare di Brescia la banca Akros. Nel 2001 acquista da Banca Intesa il 55% della Banca di Legnano, elevato al 99,27% con un’offerta di pubblico acquisto. Si pone al tredicesimo posto nella graduatoria Mediobanca 2000 in base alla raccolta.

  • BANCA POPOLARE DI SONDRIO

    Acr.: BPS. Costituita nel 1871, ha operato fino al 1973 solo nel territorio della Valtellina e della Valchiavenna. In seguito, BPS non ha proceduto nell’espansione mediante acquisti e/o incorporazioni di altre banche. Nel 1973 veniva aperto un ufficio di rappresentanza in Milano, mutato in sede operativa nel 1978 e nel 1990 è stata inaugurata una filiale a Roma e nel 1991 un ufficio di rappresentanza a Lugano. Attualmente gli uffici di rappresentanza sono tre: Ginevra, Londra e Hong Kong (gli ultimi due in comune con altri partner bancari). Altri sportelli venivano aperti frattanto a Brescia e Como. Partecipa a numerose società del parabancario costituite nell’ambito delle banche popolari italiane, tra le quali: Arca SGR, Arca Vita, Arca Assicurazioni, B. & A. Broker spa (consulenza e brokeraggio assicurativo), Arca Merchant (merchant banking), Centrobanca, Banca per il Leasing-Italease, Factorit, Unione Fiduciaria, Centrosim, Società di Gestione del Risparmio in Fondi Immobiliari Chiusi delle Banche Popolari. Detiene, inoltre, il controllo della Pirovano Stelvio, società che gestisce al Passo dello Stelvio, il comprensorio più noto della catena alpina per la pratica dello sci estivo con la Scuola di sci Pirovano. Nel 1995 ha attivato il portale SCRIGNObps su Internet con diverse applicazioni di e-banking (informazioni e disposizioni bancarie, gestione telematica dei servizi di tesoreria,), di e-commerce e di utilità (impiego della firma digitale, Bancadati vendite fallimentari, lezioni interattive per la scuola). La vicinanza e l’attrazione economica e culturale della Svizzera hanno fatto di questo Pese il campo di elezione per lo sviluppo bancario della BPS che ha costituito nel 1955 a Lugano la Banca Popolare di Sondrio Suisse. Con questa banca è stato costituito il Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio. La Banca Popolare di Sondrio Suisse opera principalmente nella gestione a livello internazionale del risparmio, conta una rete di undici filiali in Svizzera e due uffici di rappresentanza a Montecarlo e Zurigo e ha costituito a Lussemburgo Popsosuisse Investment Fund Sicav. Si pone al ventitreesimo posto nella graduatoria Mediobanca 2003 in base alla raccolta.

  • BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA

    Prima del 1889 esistevano in Spoleto la Cassa di Risparmio, la Banca Laurenti&C. il Banco Ferretti, il Banco Fratellini e il Banco Poli1. Intorno al 1890 il dissesto della Banca Laurenti&C ebbe ripercussioni sugli altri istituti travolgendoli e creando un dissesto che si ripercosse sull’intero tessuto sociale spoletino. La scomparsa di istituti di credito che, seppur modesti, avevano alimentato le attività produttive di Spoleto, nonché della vicina Terni, fu per l’economia un colpo mortale, che sembrò inibire anche la speranza di una futura ripresa, e diffuse sfiducia verso il sistema bancario. Dopo un inutile tentativo di aprire un’agenzia del Banco di Perugia, Giulio Cesari, insegnante di diritto ed economia presso l’Istituto Tecnico "G. Spagna" di Spoleto, approdò all’idea di una "Banca Popolare Cooperativa", in cui far confluire le risorse pur modeste di cittadini di ogni ceto sociale evitando interessi esterni2. Il 28 aprile 1895 con rogito del notaio Domenico Arcangeli, trascritto e registrato dall’avv. Sinibaldi, nasceva la Banca popolare cooperativa di Spoleto3 alla presenza di quarantasette persone che sottoscrissero 143 azioni di trenta lire pagabili in quindici rate mensili di 2 lire ciascuna, che al loro totale versamento avrebbero costituito un capitale di lire 42904. Giulio Cesari assunse la direzione, che manterrà fino al 1951. Nel 1896, leggendo ai soci la relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio di esercizio del primo anno di attività sottolineava il costante aumento dei soci, anche se il primo esercizio sociale venne chiuso con un utile di appena 851 lire. Nei primi venti anni di attività gli amministratori evitarono "operazioni sproporzionate alla potenzialità" della banca, limitandosi a piccole operazioni soprattutto di carattere agricolo e commerciale5, rispondenti allo scopo dell’Istituzione, che era quello di promuovere e sostenere il processo di formazione del risparmio di agricoltori, artigiani e commercianti. Attraverso una tale amministrazione i depositi fiduciari aumentarono di anno in anno passando da 5607 lire nel 1895 a 12.333.299 nel 1919, consentendo così agli amministratori di contrapporre differenti tecniche di investimento: così il volume complessivo dei prestiti cambiari passa da lire 9306 a lire 12.448.139, quello delle anticipazioni su deposito valori da lire 188 a lire 88.041 e quello dei conti correnti attivi da lire 1059 a lire 1.507.503. L’attività di impiego e raccolta, si concretizzò nello sconto di cambiali e di note di lavoro, in prestiti ai soci, in anticipazioni anche ai non soci sopra pegno di valori pubblici, in aperture di conti correnti con garanzia cambiaria e di depositi da soci a terzi, nell’emissione di assegni bancari pagabili da tutte le sedi e succursali della Banca d’Italia, nell’accettazione di effetti per incasso sopra qualunque piazza del Regno e dell’Estero, nella riscossione degli interessi semestrali sui certificati nominativi di rendita italiana6. Nel 1897 gli amministratori resero bancabile il territorio di Spoleto ottenendo, mediante personale garanzia di lire 20.000, la rappresentanza della Banca d’Italia sulla piazza della città e l’anno successivo, previo deposito dei titoli di Rendita italiana 5% per complessive lire 1000, quella del banco di Napoli. Nel 1900 la Banca consente lo sconto di cessioni della Cassa di Prestiti e Risparmi di Cascia; nel luglio 1901 apre un conto corrente di corrispondenza con la Banca Popolare Cooperativa di Norcia e nel 1903 un conto con la Banca Cooperativa di Terni, con la Banca di Perugia e con la Cassa di Risparmio di Spoleto. Nel 1903 la banca diede inizio all’emissione dei titoli nominativi del Banco di Napoli, prestando una cauzione di lire diecimila in Rendita di Stato, depositata nelle casse del Banco stesso. Nel 1904 concesse una apertura di credito a favore del comune di Spoleto, un mutuo cambiario al Consorzio del Maraggiolo e nel 1905 nominò una commissione per l’aggiornamento di alcune norme statutarie al fine si semplificare e snellire il funzionamento della sua attività operativa. Nel 1906 l’eventualità di una fusione della Banca Commerciale con la Banca di Perugia, che avrebbe determinato la soppressione di alcune agenzie, fa intravedere alla Banca di Spoleto la possibilità di estendere la sua sfera di influenza, obiettivo che si realizzerà nel 1907 con l’apertura dell’agenzia di Bevagna, poi nel 1908 con l’apertura dell’agenzia di Trevi e successivamente quella di Arrone, nel 1911 Leonessa, nel 1913 si inaugura l’agenzia di Cascia e nel 1919 quelle di Cerreto e di Sellano7. Lo scoppio della prima guerra mondiale ebbe necessariamente delle ripercussioni sulle istituzioni di credito. Le difficoltà furono evidenziate nella relazione del Consiglio di amministrazione del 1916, nella quale si accennava anche ai vari movimenti tellurici che "funestarono l’Italia". Le difficoltà maggiori derivavano dalla mancanza di possibilità di impiego, in conseguenza della crisi economica, anche se in questi stessi anni si vede un crescente aumento del numero dei soci che passarono da 254 nel 1895 a 1226 nel 1919, rimando poi pressoché invariati tra 1920 e 1944. Agli inizi degli anni Venti del Novecento la Banca ebbe un periodo di forte crescita dei depositi, in linea con l’andamento espansivo dell’economia locale dopo la crisi degli anni immediatamente seguenti la fine della prima guerra mondiale, seguito tra il 1924 ed il 1929 da un debole sviluppo della raccolta dovuto alla crisi di stabilizzazione conseguente alla "quota novanta" ed a quella mondiale. Negli anni successivi la Banca affiancò tutte le attività delle piccole e medie imprese agricole, industriali e commerciali, avvalendosi della particolare conoscenza delle risorse e dei bisogni locali. Inoltre concesse mutui ai comuni di Spoleto, Gualdo Cattaneo, Cascia, Arrone, Acquasparta, Norcia, Preci, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Sellano, Scheggino, Leonessa per la spesa di costruzione di nuovi acquedotti, lavori di conduttura di acqua potabile e per l’ampliamento degli impianti elettrici8. Nel 1936 la Banca ottenne l’autorizzazione a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, continuando così a svolgere la sua assidua opera di affiancamento ai bisogni del settore dell’agricoltura. Nel 1941 partecipò all’aumento del capitale della Centrale delle Banche Popolari Italiane, il cui scopo era quello di potenziare l’istituzione di tale categoria di banche, assumendo nel 1943 il servizio di emissione degli assegni circolari, nell’interesse e per il prestigio della categoria delle banche di credito popolare. Per rispondere in modo più adeguato ai bisogni della popolazione, per combattere l’usura, per concedere alla clientela le maggiori facilitazioni compatibili con la sicurezza delle operazioni, la Banca attuò una politica di ulteriore espansione territoriale: nel 1920 furono aperte le agenzie di Monteleone di Spoleto, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, nel 1921 quella di Preci, nel 1922 si inaugura Stroncone, nel 1923 Norcia e due anni dopo Amelia. Nei primi anni Venti venne costruita anche la facciata della Banca sulla piazza Pianciani, stabile che, acquistato interamente nel 1909, venne inaugurato nella nuova veste il 28 marzo 1925. Approvato dall’Ispettorato per la Difesa del Risparmio e per l’esercizio del credito e riconosciuto dal Comitato dei Ministri, il 16 giugno 1940 l’assemblea straordinaria dei soci approva il nuovo Statuto9, ampliato sulla base di quello tipo per le Banche Popolari. Negli anni Quaranta, alle attività dell’Istituto, si aggiunge un nuovo impegno verso i soci, i clienti e, in genere, verso tutte le componenti della realtà locale: devolvere annualmente una quota di utili per la formazione di un fondo per provvedere ad opere rilevanti di pubblica beneficenza (quali il Comitato di assistenza orfani di guerra, l’Associazione invalidi di guerra, le Società operaie, la Scuola di cultura popolare, le Case scolastiche, gli Asili d’infanzia, il Ricreatorio popolare e cattolico, la Legione giovani esploratori, gli Istituti civili di beneficenza, le Colonie estive comunali); contribuire alla costituzione del capitale del nuovo istituto di credito per il lavoro degli italiani all’estero e sottoscrivere lire 500.000 a favore del Prestito del Littorio strettamente congiunto alla politica di rivalutazione della moneta italiana; concorrere alla spesa del monumento cittadino ai gloriosi figli caduti per la difesa della Patria; alle opere di restauro della chiesa di S. Damiano e del nuovo ospedale; alla formazione con lire 400.000 di un fondo speciale destinato alla costruzione di un blocco di case operaie. Nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, la Banca, oltre al bisogno di una base territoriale più ampia e con maggiori possibilità di azione, avvertiva la necessità di adeguarsi rapidamente alle esigenze che la mutata situazione economica andava esprimendo. Sotto il profilo patrimoniale l’Istituto, che nel 1945 aveva un capitale netto pari a lire 8.193.200, riuscirà nel 1960 a portare il valore patrimoniale a lire 253.150.097. Il 15 agosto 1951, dopo cinquantasei anni di ininterrotta e intensa attività, cessò le sue funzioni direttive il prof. Giulio Cesari, mantenendo la carica di vice presidente fino al febbraio 1960. Nei primi mesi del 1954 la banca venne sottoposta ad una delle periodiche ispezioni disposte dagli organi di vigilanza e, come si legge nella relazione del consiglio di amministrazione, anche da essa emerge "la solida consistenza patrimoniale". Un passo decisivo fuori dalla sua prima e più immediata zona d’influenza fu fatto dalla banca nel 1950 con la istituzione dell’agenzia di Perugia cui seguiranno quelle di Assisi, Castiglione del Lago e S. Terenziano. Nel 1953 vennero acquistati i locali per l’agenzia di Bevagna e costruita la nuova sede di Norcia. L’anno successivo fu acquistato il palazzo Ajò da adibire a filiale di Perugia ed inaugurato il 22 giugno 1958. Nel 1954 si costituisce l’Unione Interregionale fra le banche Umbro-Toscane allo scopo di esaminare problematiche comuni e potenziare l’attività delle banche stesse. Il 27 marzo 1949 l’Istituto, che si era costituito con la denominazione di "Banca Popolare Cooperativa di Spoleto", assume quella di "Banca Popolare di Spoleto … Cooperativa a responsabilità limitata". In questo modo la Banca arriva al 1960, anno del miracolo economico per il volume degli investimenti e per il prodigioso sviluppo di alcuni settori produttivi.

    Con atto pubblico del 30 luglio 1992, la Banca Popolare di Spoleto Società Cooperativa a responsabilità limitata, cogliendo le opportunità offerte dalla "Legge Amato", si scorpora in Banca Popolare di Spoleto SpA e in Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa. Quest’ultima diventa socio di maggioranza di BPS Spa, che succede nei diritti e nelle attribuzioni giuridiche dei quali Banca Popolare di Spoleto Società Cooperativa era titolare.Dal Settembre 1996 la Banca Popolare di Spoleto SpA è quotata alla Borsa Valori di Milano (http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm). Nel luglio del 1998, è stato stipulato un accordo commerciale, di grande valore strategico, per stabilire rapporti partecipativi e di collaborazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena (che ha acquisito il 25% delle azioni della Banca Popolare di Spoleto S.p.A.) e con il Gruppo Bancario ad essa facente capo, finalizzati all’offerta di un’ampia gamma di prodotti e di servizi alla clientela.

    Attualmente sono 107 i punti operativi aperti al pubblico, variamente distribuiti in 15 Province (Perugia, Terni, Rieti, Roma, Latina, Viterbo, Siena, Arezzo, L'Aquila, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Ancona, Milano), mentre la base clientela ha raggiunto, al 30 settembre 2010, le 131.049 unità e la raccolta complessiva € 3.778 milioni.

    Organi Societari Il Consiglio di Amministrazione, composto da quattordici membri, è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2010 e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. La stessa Assemblea ha provveduto alla nomina dei 3 membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio Sindacale. Presidente CdA: Giovannino Antonini Presidente Collegio Sindacale: Michele Fesani Direttore Generale: Alfredo Pallini Vice Direttore Generale: Mauro Conticini

    _______________
    1Vedi F. Trevisan, Gli istituti di credito di interesse locale in Umbria, in Gli archivi degli istituti e delle aziende di credito e le fonti d’archivio per la storia delle banche, Atti del Convegno, Roma, 14-17 novembre 1989, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1995, p. 689-690.
    2Si può vedere B. Conti, La Banca popolare di Spoleto dalla fondazione al 1929, Tesi di Laurea a.a. 1971/72

    3La banca avrà la sua sede in quattro stanze al secondo piano di Palazzo Pianciani per 30 lire mensili.
    4I membri del consiglio saranno: presidente Giuseppe Bachilli; consiglieri Amico Rossi, barone Oliviero Sansi, conte Geri Morelli De’ Pazzi, conte Emilio Toni, ing. Roberto Silvestri, avv. Francesco Antonelli, rag. Anchise Pompei, avv. Ulisse Cardelli; sindaci, Ettore Bottelli, Attilio Marini, Enrico Antonelli; sindaci supplenti, Francesco Bocchini, ing. Pompeo Bresadola; probiviri, Luigi Santini, prof. Francesco Pennacchietti, conte Andrea Pila. Cfr. Spoleto. 1895-1995. Una banca, una città, un territorio, a cura di G. Calzoni e A. C. Rossi, Banca Popolare di Spoleto, 1995, pp. 77-78.
    5"Giovane Umbria" 6 maggio 1900
    6Cfr. Spoleto 1895-1995. Una banca, una città, un territorio, a cura di G. Calzoni e A. C. Rossi, cit. p. 81
    7Cfr B. Conti, La Banca popolare di Spoleto dalla fondazione al 1929
    8Cfr. Spoleto 1895-1995. Una banca, una città, un territorio, a cura di G. Calzoni e A. C. Rossi, cit. p. 88
    9Il nuovo statuto snellisce il funzionamento della società, ed eleva a 10 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, crea l’ufficio di vice-presidente e fissa al 3% degli utili annuali la retribuzione agli amministratori. Lo Statuto venne modificato nel 1948.

    Aggiornato al 1 dicembre 2010

    Link:http://www.bpspoleto.it/

    Redattori: Banca Popolare di Spoleto SpA e Maurizio Ridolfi

  • BANCA POPOLARE DI VICENZA

    Acr.: BPVi.

    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, con Decreto n. 185 del 25 giugno 2017, la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia … TUBC e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito nella Legge 121/2017). I suoi attivi sono stati ceduti a Gruppo Intesa Sanpaolo.

    LA STORIA DELLA BANCA

    Costituita nel 1866, tra le primissime banche popolari in Italia in ordine di data. Fortemente radicata nell’originaria provincia di nascita, la Banca ha preso a estendersi a partire dagli anni Ottanta con l’apertura di sportelli e l’acquisizione di piccole banche popolari nell’intero Nord-Est. Sono state acquisite e incorporate: la Banca popolare agricola di Lonigo nel 1985, la Banca popolare di Thiene nel 1988, la Banca popolare di Sette Comuni-Asiago nel 1991 e la Banca popolare di Venezia nel 1994. Successivamente sono state acquisite le partecipazioni di controllo in altre banche, alcune incorporate: Banca popolare di Castelfranco Veneto, Banca popolare di Treviso e Banca popolare di Trieste nel 1996, Banca popolare della provincia di Belluno nel 1997, Banca popolare C. Piva di Valdobbiadene e Banca popolare udinese nel 1998. Nel settembre 1998 la Banca Popolare di Vicenza è entrata a far parte, insieme al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) e alle Assicurazioni Generali, del nucleo di azionisti di riferimento di BNL, acquisendone circa l’8%, per metà circa venduta nel 2001. Dal 2000 la Banca ha avviato un processo di espansione fuori del Veneto. È stata costituita a Milano Banca idea, banca multicanale che offre servizi bancari, finanziari e assicurativi tramite contact center, Internet, promotori finanziari e filiali. Nello stesso anno è stato realizzato il Progetto Centro-Sud con la costituzione a Palermo di Banca nuova, che opera per ora nell’isola, in Calabria e nel Lazio con una trentina di sportelli e che ha acquisito il controllo della Banca del popolo di Trapani (costituita nel 1883) con un’altra quarantina di sportelli. Banca nuova opera con gli strumenti tradizionali dello sportello, con quelli della consulenza porta a porta e con Internet. Infine, agli inizi del 2001 sono stati acquistati nel Nord-Ovest sportelli dal Gruppo Banca Intesa che ha esteso la rete territoriale della banca a Genova, Pavia, Parma, Piacenza, Asti e Imperia. La rete estera è costituita da BPV finance international Ltd di Dublino e sono state prese partecipazioni di minoranza in banche in Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Croatia, è stato aperto un ufficio di rappresentanza a Hong Kong ed è stata costituita BPV Suisse, filiale di diritto svizzero che opera nel private banking e, in specie, nella gestione dei patrimoni mobiliari, nella consulenza finanziaria e non. A fine 2002, è entrata a far parte del Gruppo BPVi la Cassa di Risparmio di Prato. La Banca popolare di Vicenza si poneva al diciannovesimo posto nella graduatoria Mediobanca 2003 per raccolta dei gruppi bancari italiani. Nel 2005 è costituita Prestinuova S.p.A., società con sede a Palermo, che offre finanziamenti garantiti dal quinto dello stipendio. Nel 2007, 61 sportelli nelle province di Brescia e Bergamo sono stati acquisiti dal Gruppo UBI Banca con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza in Lombardia. Nello stesso anno, la Banca ha acquisito una partecipazione del 38,88% in Farbanca, istituto bolognese specializzato nell’offerta di servizi bancari al mondo della farmacia, ed ha stipulato una partnership strategica con il Gruppo Cattolica Assicurazioni per la distribuzione dei prodotti assicurativi attraverso la rete commerciale della Banca Popolare di Vicenza. Nel 2010 hanno avuto luogo due importanti aperture di sedi di rappresentanza: una a Milano, in via Turati 12, ove sono locati anche gli uffici della Finanza, e una a Roma, in Piazza Venezia. Nel 2011 invece sono stati aperti uffici di rappresentanza all’estero: San Paolo in Brasile e New York si sono andati ad aggiungere a quelli già presenti a Shangai, Hong Kong e New Delhi.
    Inoltre, il 2011 vede la presentazione del nuovo assetto strategico organizzativo del Gruppo con fusione per incorporazione della controllata Cassa di Risparmio di Prato e di Banca nuova nella Capogruppo Banca Popolare di Vicenza. Banca nuova è contestualmente scorporata senza le filiali del Lazio.
    Il Gruppo Banca Popolare di Vicenza conta oggi oltre 680 filiali distribuite sull’intero territorio nazionale, 5600 dipendenti, un milione di clienti e circa 60.000 soci.
    La presenza all’estero della Banca, oltre ai suddetti uffici di rappresentanza in Cina, India, Brasile e USA, alle partecipazioni finanziarie nell’Europa centro-orientale (Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bosnia Erzegovina, dove opera tramite gli “International desks” delle banche locali partecipate) e alle due società di diritto irlandese con base a Dublino, è garantita da accordi di cooperazione siglati con le principali banche estere, per un totale di 47 accordi in 29 Paesi, tra cui per esempio la Spagna e Taiwan.
    La Banca ha sempre mantenuto un legame forte col territorio tramite progetti culturali, sociali e sportivi. Tra questi vi sono la valorizzazione del Palazzo Thiene a Vicenza e il Palazzo degli Alberti a Prato, entrambi sedi storiche di banche; la partecipazione in progetti sanitari (“Progetto Sanità”) e sportivi (sponsorizzazione della prima squadra e del settore giovanile del Vicenza Calcio, cosponsor del Rugby Rovigo, main sponsor del settore giovanile della Reggiana Pallacanestro, del Volley Femminile Vicenza, della “Maratonina di Udine”, della gara podistica StraVicenza e del “City Camp” estivo del Vicenza Calcio). Infine, la Banca sostiene la formazione e la ricerca tramite borse di studio e la collaborazione col nuovo Polo Universitario di Vicenza, nonché interventi a sostegno delle economie locali con particolare attenzione alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e commerciali.

    Link: www.popolarevicenza.it

  • BANCA PUBBLICA

    Sotto l’ordinamento della legge bancaria del 1936, erano genericamente chiamate banca pubblica le banche e gli istituti di credito speciale costituiti con personalità giuridica pubblica e qualificati più precisamente istituti di credito di diritto pubblico, o enti creditizi pubblici. Le prime mosse verso modelli di diritto privato sono state avviate con le riforme degli statuti compiute secondo la l. 10.2.1981 n. 23, che ha coinvolto quasi tutte le casse di risparmio. La l. 30.7.1990 n. 218 ha introdotto gli strumenti giuridici (trasformazioni, conferimenti, fusioni) per far passare, su base volontaria e in regime di neutralità fiscale, le banche pubbliche alla forma di società per azioni di diritto privato. Altre norme in proposito sono state introdotte per gli istituti di credito speciale dalla l. 6.6.1991 n. 175. Infine il d.lg. 14.12.1992 n. 481 e l’attuale TUBC. (art. 14) hanno sancito definitivamente la scelta del modello societario di diritto privato come quello ideale per l’esercizio dell’attività bancaria e come l’unico assumibile dalle imprese bancarie di nuova istituzione. Il TUBC non ha, tuttavia, imposto l’abbandono della personalità giuridica di diritto pubblico anche agli enti che ancora l’avevano e ha raccolto quelle pochissime banche che avevano preferito conservarla (quattro monti di credito su pegno di 2a categoria e l’Istituto per il credito sportivo) sotto la denominazione di banche pubbliche residue (art. 151). Attualmente conserva la qualifi- ca di banca pubblica solo l’Istituto per il credito sportivo, costituito con l. 24.12.1957 n. 1295, la cui attività è regolata dal suo statuto, essendo stata abrogata dal TUBC la l. 24.12.1957 n. 1295 istitutiva dell’Istituto.

  • BANCA SELLA

    Costituita nel 1886 a Biella sotto la ragione sociale di Banca Gaudenzio Sella & C. dalla famiglia del padre della Patria Quintino Sella (1827-1884). Tipica banca di famiglia, che la governa da tre generazioni, è rimasta società in accomandita semplice fino al 1937, anno in cui venne trasformata in società in accomandita per azioni, mutata in spa nel 1947. Ha assunto l’attuale denominazione nel 1962. Le dimensioni attuali della Banca (ventisettesimo gruppo italiano nella graduatoria Mediobanca 2000 per raccolta) sono state realizzate sotto la terza generazione, a partire dal 1974, con Giorgio Sella presidente e il nipote Maurizio Sella amministratore delegato (e oggi anche presidente). Il Gruppo Banca Sella si è esteso all’Italia e all’estero con oltre 240 succursali. In Italia l’attività bancaria è bene radicata con Banca Sella in Piemonte con un gran numero di succursali ed è presente in altre regioni italiane sia con proprie filiali, sia con le quattro banche acquisite (Banca Bovio Calderai di Trento, Banca di Palermo, Banca Arditi Galati di Lecce, Banca Generoso Andria in provincia di Salerno). All’estero il Gruppo è presente con Sella Bank a Zurigo e con IBL Investment Bank a Lussemburgo, oltre a una partecipazione nella banca francese Martin Maurel. Diverse società prestano servizi fi- nanziari di leasing, factoring, corporate finance, merchant banking, fondi comuni d’investimento aperti e chiusi, Sicav, gestioni patrimoniali, previdenza integrativa e consulenza (Biella leasing, Gestnord fondi SGR, Sella asset management SGR, Sella corporate finance, Gestnord intermediazione SIM, Sella consult SIM, Fiduciaria Sella SIM, Sella capital markets SIM). Inoltre Consel opera nel settore del credito al consumo, Sel- fid e Sella trust prestano servizi fiduciari, Brosel servizi di brokeraggio assicurativo, CBA Vita assicurazioni sulla vita. Il Gruppo Banca Sella ha una struttura polifunzionale articolata su 7 società. Il Gruppo ha molto curato l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sui canali telematici pubblici in rete ed è tra i leaders del mercato col marchio Sella. it nei settori del trading azionario e del commercio elettronico.

  • BANCA TELEFONICA

    Banca che interagisce con i propri clienti attraverso l’utilizzo del telefono. Questo canale distributivo, che rappresenta una delle modalità con cui può essere configurata una banca virtuale, si differenzia da un tradizionale centro di telefonia per l’integrazione funzionale di tecnologie telefoniche ed informatiche. Attualmente i servizi che possono essere distribuiti per via telefonica sono di tipo informativo (su prodotti, prezzi, movimenti e saldi del c/c, etc.) e di tipo dispositivo, qualora consentano, in particolare, la richiesta di servizi di investimento (compravendita di titoli, etc.), di finanziamento (concessione di prestiti, etc.) o di incasso/pagamento. Il phone banking consente alla banca di ridurre sensibilmente i costi operativi connessi agli sportelli tradizionali a piena operatività.

  • BANCA UNIVERSALE

    Banca che, oltre alle attività di raccolta e di prestito a breve tipiche della banca commerciale, svolge numerose altre attività, fra le quali rivestono particolare importanza l’ampia operatività nell’intermediazione finanziaria mobiliare e l’assunzione di partecipazioni industriali: questo modello di banca rappresenta la versione moderna della banca mista (q.v.). Rispetto alla banca commerciale, la banca universale presenta numerosi vantaggi. Offrendo servizi che soddisfano diverse necessità finanziarie della clientela, essa riesce normalmente ad acquisire una gamma più ampia di informazioni a costi minori. La banca universale beneficia, inoltre, delle economie di scope che compaiono quando vengono offerti simultaneamente diversi tipi di servizi. Lo svolgimento di molteplici attività può peraltro influire negativamente sulla stabilità dell’istituzione finanziaria e accrescere i conflitti di interesse con la clientela. Il modello della banca universale si è affermato fin dal secolo scorso (nella specie denominata banca mista) soprattutto in Germania, Paese nel quale esiste un legame molto stretto fra le banche e il mondo industriale. Le strutture finanziarie degli altri Paesi erano, invece, contraddistinte dalla specializzazione funzionale e temporale (v. principio di specializzazione; specializzazione bancaria). La specializzazione era formalmente molto netta in Italia dopo la l.b. 1936, sebbene attenuata nel corso degli anni Settanta-Ottanta specialmente con la permissione alle aziende di credito di una certa operatività nel medio-lungo termine, con l’espansione del parabancario e con la formazione di gruppi bancari differenziati. Con la l. 30.7.1990 n. 218 veniva istituzionalizzato il gruppo creditizio polifunzionale che, nel rispetto della specializzazione delle singole imprese componenti il gruppo, permettevano la formazione di sistemi coordinati di società per la fornitura di tutti i servizi creditizi e finanziari coordinate da una società capogruppo. La Seconda Direttiva di coordinamento bancario 89/646/CEE (v. direttive comunitarie in materia bancaria nel prevedere il mutuo riconoscimento in tutta la Comunità per una serie di servizi e prodotti bancari elencati in un’apposita “lista” ha consentito di fatto l’introduzione anche in Italia del modello della banca a operatività piena, cioè a vocazione “universale”. Il modello, già delineato nel d.lg 14.12.1992 n. 481, è stato recepito dal TUBC (d.lg. 1°.9.1993 n. 385) nel quale si dispone che l’oggetto sociale delle banche, oltre all’attività tipica, comprenda “ogni altra attività finanziaria … oltre che attività connesse o strumentali” (art. 10), con la conseguente possibilità per ciascuna banca di operare senza vincoli temporali o di oggetto (a meno di riserva di legge). In questo modo il TUBC stabilisce la definitiva despecializzazione degli intermediari creditizi italiani. Sparisce la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito speciale e le diverse categorie istituzionali (istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinarie, casse di risparmio ecc.) previste in precedenza. Gli interventi normativi hanno ampliato la gamma delle possibilità operative delle banche, ponendo però dei presidi limitanti il livello di rischiosità, in modo da indurre gli intermediari a dotarsi di risorse patrimoniali adeguate alla loro operatività aziendale. Attualmente tutte le banche possono teoricamente emettere obbligazioni ed altri titoli di deposito. La banca universale raccoglie fondi e concede finanziamenti in ogni forma a breve, a medio e a lungo termine, opera in tutti i mercati finanziari e fornisce servizi di consulenza e di intermediazione.

  • BANCA UNIVERSALE (Enciclopedia)

    (Si veda anche voce del Dizionario: Banca universale)
    Le banche nella loro attività realizzano prodotti dell'attivo, del passivo e fuori bilancio che vengono ad essere collocati e venduti sul mercato originando un sistema di prezzi e stringendo relazioni con una clientela diversa e eterogenea. Volendo identificare diversi modelli di banca è possibile distinguere banche specializzate, banche universali e conglomerati finanziari. Lo sviluppo di una tipologia rispetto ad un' altra è da ricercare nell'efficienza operativa che ognuno esprime e nei vincoli della regolamentazione presente nei diversi paesi.Le banche specializzate si sono sviluppate soprattutto negli Stati Uniti d'America ove la regolamentazione pone restrizioni circa l'allargamento delle aree di business e l'acquisizione di partecipazioni azionarie nelle imprese non finanziarie1. Tale modello prevede che le risorse monetarie provengano in larga parte dall'indebitamento "a vista" nei confronti dei depositanti e presuppone la presenza di altre tipologie di intermediari finanziari a loro volta dediti ad altre aree di business. La banca specializzata è volta a migliorare la qualità della gamma dei prodotti valorizzando i vari strumenti di bilancio e fuori bilancio; inoltre, essendo ristretta la gamma delle aree di business, ne scaturisce un loro rafforzamento creando vantaggi sia sull'immagine sia sulla concorrenza. Tale modello ha punti di forza nel conseguire economie di scala, che originano da un abbassamento dei costi unitari all'ampliarsi dei volumi produttivi, nel perfezionare tecniche di intervento relative al riequilibrio delle scadenze e alla gestione dei rischi sui tassi d'interesse; inoltre esso riscontra punti di debolezza per ciò che riguarda il ristretto ambito informativo in generale e l'uso razionale delle risorse umane in momenti di contrazione della domanda.Il modello di banca universale ha trovato spazio soprattutto nel contesto europeo ove la regolamentazione permette l'uso di una più ampia gamma di prodotti all'interno della stessa banca, ad esclusione dell'attività previdenziale, immobiliare e, fino all'approvazione della recente normativa sui conglomerati finanziari2, anche di quella assicurativa. Un’ampia e diversificata gamma di strumenti rende difficile la completa valorizzazione delle aree di business. Si evidenziano elementi di flessibilità nell'uso delle risorse umane, che permettono di seguire adeguatamente evoluzioni ed effetti sostitutivi nella domanda di prodotti. Le partecipazioni azionarie in altre imprese, comprese quelle assicurative, alimentano il "rischio di contagio"3. Di converso, l'estensione degli strumenti e la gamma dei finanziamenti alimentano e agevolano la raccolta di informazioni utili nella valutazione dei crediti e delle conseguenti scelte. Data l'ampia gamma di strumenti, il flusso di dati in entrata è elevato e ciò fa sì che il costo di produzione complessivo delle informazioni benefici di economie di scala. Positiva è la possibilità di perseguire economie di diversificazione produttiva e economie di scopo mentre rilevanti in senso negativo sono i problemi dimensionali e gli elevati costi delle strutture amministrative e burocratiche. Come si può facilmente intuire tale tipo di banca si presta meglio rispetto alle banche specializzate nel perseguire obiettivi di integrazione con gli intermediari assicurativi, realizzando accordi o giungendo a livelli di integrazione più maturi. Attraverso partecipazioni per il controllo di intermediari finanziari, istituzioni finanziarie e società finanziarie esercitate da una capogruppo che può essere una holding finanziaria o un intermediario finanziario si realizza il conglomerato finanziario.
    I processi di aggregazione traggono perlopiù spunto dalla ricerca di economie di produzione congiunta che riguardano l’uso di uno stesso fattore produttivo per la produzione di più beni o servizi e che sono pertanto legate alla tecnologia disponibile e all’organizzazione dei fattori produttivi. Tale esigenza è un presupposto ritenuto essenziale su cui si basa lo sviluppo dei conglomerati Banca-assicurativi. Scopo dell'aggregazione è il miglioramento degli indicatori di performance delle imprese finanziarie, nel tentativo di giungere alla dimensione ottimale tramite lo sfruttamento congiunto dei fattori produttivi, evitando le marcate sovrapposizioni di nuove competenze soprattutto tra le stesse tipologie di intermediari finanziari. E' importante notare come, nei processi che vedono l'integrazione di due diversi intermediari, gli aspetti più prettamente economico/finanziario rilevano anche gli aspetti di governance. Tale approccio, identificato con il termine di allfinance, persegue economie interne riconducibili al vantaggio di produrre o vendere una pluralità di servizi finanziari, ricercando sinergie di costo e/o ricavo tra le unità operanti nei diversi business e appartenenti a diverse industrie.
    Relativamente al caso italiano, con la definizione del mercato unico europeo in ambito bancario, attraverso la seconda direttiva comunitaria num 89/646, recepita in Italia con il d. lgs. n. 481 del 14 dicembre 1992, si è avuta l'occasione da parte del legislatore di riordinare gran parte dell'ordinamento. Infatti, dal recepimento della direttiva sopra citata ha avuto inizio la formazione del c.d. Testo Unico Bancario entrato in vigore con il d. lgs. n. 385 1993. Nello specifico il decreto di recepimento 481/92 introduce in Italia il c.d. modello di banca universale. In particolare si consente alle banche di superare tutti quei vincoli di carattere temporale e gestionale4 (caratterizzanti il modello di banca specializzata che vigeva sino a quel momento) consentendo agli intermediari creditizi di svolgere attraverso un’unica organizzazione aziendale diverse attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento. La banca universale introdotta per far fronte alla concorrenza europea viene ad accostarsi, come modalità alternativa di esercizio dell'attività d'intermediazione creditizia, al gruppo polifunzionale introdotto dalla c.d. Legge Amato (218/1990). Con il nuovo modello di banca universale si consentono al soggetto economico dell'intermediario finanziario maggiori gradi di libertà e una più estesa discrezionalità nella scelta del modello organizzativo con cui operare. Oltre alla necessità di dotare il sistema creditizio italiano di strumenti atti a permettere un confronto alla pari con le altre istituzioni europee, il recepimento della direttiva 481/92 da risposta ad una serie di altre esigenze del settore creditizio italiano quali la necessità di ristrutturazione e ricapitalizzazione delle banche e degli istituti di credito pubblici e l'avviamento di un processo di privatizzazione sostanziale. Le banche autorizzate dalla Banca d'Italia sono oggi tutte similari sul piano giuridico e possono operare a tutto campo, senza limitazioni per quanto riguarda le operazioni e i servizi e per quanto concerne le scadenze nella raccolta e nell'impiego dei fondi.
    ____________________________________________________
    1Prima del FSMA (Financial Services Modernization Act) del 1999 esistevano significative restrizioni riguardo l'unione di banche e di compagnie assicurative. Nonostante il FSMA consenta le partecipazioni incrociate tra i due intermediari finanziari, solo Citigroup ad oggi costituisce l'esempio di una Holding attiva nei due rami dell'intermediazione finanziaria in U.S.A..
    2Direttiva 2002/87/CE.
    3Il rischio di contagio si evidenzia attraverso un canale indiretto (reputazione) e un canale diretto (trasferimenti di capitale).
    4Con il recepimento della seconda direttiva bancaria vengono meno i principi che sino a quel momento caratterizzavano il sistema creditizio: 1. Principio della "specializzazione temporale del credito", in base al quale le banche dovevano gestire il credito a breve (entro 18 mesi), mentre gli istituti di credito dovevano gestire il medio/lungo. 2. Principio del "pluralismo istituzionale" in base al quale le banche e anche un numero ristretto di istituti di credito speciale, venivano suddivisi in pubblico o privato, con forme legali diverse. 3. Principio della "separatezza tra banca e industria" in base al quale, per evitare che il sistema bancario risultasse coinvolto nelle crisi delle imprese industriali, la vecchia legislazione vietava i rapporti di partecipazione azionaria delle banche nelle imprese e viceversa.

    Bibliografia
    CAPRIGLIONE F. (2005). "L'ordinamento finanziario italiano". Padova. CEDAM
    DESIDERIO L. e MOLLE G. (2005) "Manuale di diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria", Giuffrè editore.
    GUIDA  R. (2004) "La Bancassicurazione: modelli e tendenze del rapporto tra banche e assicurazioni", Cedam editore.
    LOCATELLI R., MORPURGO C. e ZANETTE A. (2002) "L'integrazione tra banche e compagnie di assicurazione e il modello dei conglomerati finanziari in Europa", Enaudi editore.
    PATRONI GRIFFI A. e RICOLFI M. (1997) "La distribuzione bancaria di prodotti assicurativi in banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza", Giuffrè editore.
    QUAGLIARIELLO M. (2001) "I rapporti tra banche e assicurazioni in Italia e in Europa: aspetti empirici e problemi di regolamentazione", Luiss University Press.
    QUAGLIARIELLO M. (2003) "La bancassicurazione: profili operativi e scelte regolamentari", Luiss University Press.
    RUOZI R. (2004) "Economia e gestione della banca", Egea editrice.

    Redattore: Alberto Maria SORRENTINO
    © 2009 ASSONEBB

  • BANCA VIRTUALE

    Complesso di strumentiche rendono accessibili e fruibili i servizi bancari attraverso soluzioni che non richiedono il contatto diretto o la presenza fisica del cliente o dello sportello bancario e che possono essere frutto di accordi di collaborazione con diverse imprese. La banca virtuale si caratterizza per l’offerta di un’ampia gamma di prodotti, senza limitazioni di orario e di accesso, attraverso più canali,in particolare, il telephone banking, l’home banking e l’Internet banking, Tale fenomeno è stato determinato in primo luogo dalle innovazioni tecnologiche che hanno profondamente inciso sui processi di produzione e di distribuzione dei servizi finanziari, eliminando le barriere geografiche. Il forte intensificarsi della concorrenza nell’industria finanziaria degli ultimi anni e la conseguente riduzione dei margini hanno imposto il ricorso all’automazione al fine di contenere i costi operativi e di stimolare l’accrescimento della produttività. L’introduzione delle nuove tecnologie, aumentando la capital intensity dell’attività bancaria a scapito di quella labour intensity, ha implicazioni rilevanti sul modo di “fare banca” imponendo comunque di mettere il cliente al centro della propria strategia permettendogli di operare secondo le modalità ed i tempi di accesso che egli preferisce. La prima banca paneuropea interamente virtuale è stata First-e, costituita nel 1999 sotto l’egida della banca francese Banque d’Escompte, in collaborazione, fra gli altri, con Intel (il produttore americano di microprocessori), Metro (il gruppo tedesco di grande distribuzione) e Morgan Stanley. Promotore dell’iniziativa è stata Enba, società creata da un gruppo di professionisti provenienti dalla società finanziaria americana Fidelity, che non potendo svolgere attività bancaria in Europa senza disporre già di una licenza, si è associata alla banca privata francese Banque d’Escompte. L’attività è collocata in Irlanda ed è svolta interamente via Internet, in regime di libera prestazione dei servizi. First-e ha l’obiettivo di fornire una gamma completa di servizi bancari a clienti europei sia in forma diretta, per quelli più semplici, sia attraverso i propri partners per quelli più sofisticati (Sicav, assicurazioni, etc.).

  • BANCA-ASSICURAZIONE

    Termine entrato nell’uso comune (nella forma sincopata: bancassicurazione; correntemente si usa, però, l’originale espressione inglese bankassurance, italianizzato nella grafia in bancassurance) per indicare la vendita di prodotti assicurativi attraverso gli sportelli bancari e la vendita di prodotti finanziari diversi dalle polizze attraverso le agenzie delle compagnie d’assicurazioni. Più in generale indica l’integrazione fra l’attività bancaria e quella assicurativa. Il fenomeno trova la sua motivazione di fondo nella possibilità di sfruttare le importanti economie di scope derivanti dall’offerta di servizi idonei a soddisfare fabbisogni analoghi o complementari della clientela. Infatti, alcuni prodotti del ramo vita, come le rendite e il capitale differito, hanno un rilevante contenuto di risparmio e possono essere considerati dal risparmiatore una forma di investimento parzialmente alternativa rispetto a prodotti emessi o intermediati dalla banca (depositi vincolati, certificati di deposito, quote di fondi comuni d’investimento, titoli di Stato e simili). Inoltre, alcune coperture assicurative sono complementari rispetto ai prodotti bancari e la loro combinazione è particolarmente conveniente. Le potenziali economie di integrazione sono di rilievo in quanto possono essere sfruttate a livello distributivo integrando le reti di vendita. In linea di principio è possibile ipotizzare un insediamento delle compagnie in campo bancario e delle banche in campo assicurativo. Per il momento tende a prevalere quest’ultimo profilo, specie per sfruttare la capacità distributiva della rete di sportelli delle banche anche se alcune compagnie hanno acquisito importanti legami in banche e collocano prodotti finanziari tramite le agenzie. Il processo di integrazione fra i due comparti si è accelerato dopo che, sul finire degli anni Ottanta, le autorità di controllo (Banca d’Italia e ISVAP) non hanno più frenato le tendenze di mercato e hanno consentito l’acquisizione diretta di partecipazioni. Alcuni gruppi bancari hanno costituito o acquistato il controllo ovvero assunto una partecipazione di rilievo in compagnie di assicurazione, tipicamente del ramo vita, di dimensioni ridotte, che distribuiscono esclusivamente o prevalentemente attraverso gli sportelli. Di norma alla compagnia partecipa una impresa di assicurazione già operante, in grado di apportare un significativo know-how assicurativo. A livello distributivo l’integrazione fra banche e compagnie di assicurazioni è stata attuata finora prevalentemente sul fronte bancario, cioè sfruttando la rete di sportelli per collocare i prodotti assicurativi. L’esperienza estera e quella italiana prova che l’integrazione non è facile per la cultura aziendale diversa esistente nelle due tipologie di istituzioni. Con riferimento ai prodotti, si prestano a essere collocati più facilmente quelli del ramo vita, opportunamente semplificati e strutturati in modo da esaltarne il profilo finanziario e da evitare contestazioni con l’assicurato. Altrettanto valide sono le coperture in caso morte abbinate a un mutuo o a un prestito personale. Problematica è, invece, la distribuzione di coperture relative ai rami danni, che richiedono una adeguata struttura per l’assistenza pre- e post- vendita e che sono possibili fonti di conflitto con la clientela.

  • BANCABILITÀ

    Insieme dei requisiti richiesti dalla Banca d’Italia per ammettere al risconto effetti che le pervengono dalle banche. I requisiti di bancabilità riguardano la natura delle operazioni che hanno portato all’emissione degli effetti (essi devono cioè avere natura commerciale), il numero delle firme e la qualità delle medesime (almeno due, di persone o aziende notoriamente solvibili, una delle quali può essere la banca riscontante), la scadenza (che non deve superare i quattro mesi), il luogo di pagamento (gli effetti devono essere pagabili su piazza in cui la banca ha proprie filiali o corrispondenti). La mancanza di quest’ultimo requisito peraltro può essere ovviata mediante la domiciliazione degli effetti. Le cambiali presentate al risconto devono possedere, inoltre, tutti i requisiti di forma previsti dalla legge cambiaria e dalla legge fiscale per consentire loro di acquistare il carattere di titolo esecutivo, e non devono presentare clausole limitative, quali, p.e., “senza spese”, “senza garanzia” o “non all’ordine”. Bancabilità non è sinonimo di scontabilità (l’insieme dei requisiti dell’effetto per essere ammesso allo sconto presso le banche) sebbene entrambi i termini siano sovente usati come tali. In altra accezione, bancabilità è il requisito della presenza di uno sportello bancario, che rende una piazza bancabile.

  • BANCAETRURIA - BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

    Acr.: BPEL; abbr.: BancaEtruria. Capogruppo del Gruppo Etruria con sede in Arezzo. Con decreto del 22 novembre 2015 è stata posta in Liquidazione coatta amministrativa insieme ad altre tre banche della stessa dimensione medio-piccola (Banca delle Marche, CARIFERRARA - Cassa di Risparmio di Ferrara e CARICHIETI - Cassa di Risparmio di Chieti).

    Dal giorno successivo alla messa in liquidazione è stata rifondata attraverso una cessione a favore di una "banca ponte", denominata Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. in breve Nuova Banca Etruria, che ne ha proseguito l'attività grazie all'eliminazione delle sofferenze e a una ricapitalizzazione (per approfondimenti si veda Regolazione globale alla prova della crisi: il caso della ricapitalizzazione delle banche). La bad bank che residua dall'operazione avrà un'esistenza la cui durata sarà legata al tempo necessario a vendere o realizzare le sofferenze della vecchia banca. Il nuovo istituto bancario non è più una Banca Popolare.

    Il 10 maggio 2017 si è perfezionata la cessione a UBI Banca di Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.

    La banca origina dalla Banca Mutua Popolare Aretina che acquisisce e incorpora nel 1971 la Banca Popolare Senese e la Banca Popolare della Provincia di Livorno assumendo il nome di Banca Popolare dell’Etruria. Vengono successivamente acquisite e incorporate la Banca Popolare di Pontevalleceppi, la Banca Popolare di Cagli, la Banca Popolare di Gualdo Tadino, la Banca Cooperativa di Capraia, Montelupo e Violini. Con l’incorporazione della Banca Popolare dell’Alto Lazio (31.12.1988) la Banca assume l’attuale denominazione. In seguito a un’offerta pubblica di scambio ha acquisito il controllo della Banca Popolare di Roma spa, cui è stata assegnata la missione di diventare banca specializzata nei servizi di investimento nel settore dei valori immobiliari e in particolare in quello del risparmio gestito.

  • BANCARIZZAZIONE

    Termine genericamente riferito al grado di diffusione dei prodotti e dei servizi bancari. Esso indica il grado di diffusione dei servizi e l’intensità della funzione di intermediazione svolta dalle banche. Sotto il profilo strutturale, la bancarizzazione indica il processo di diffusione territoriale attraverso il quale le banche insediano propri punti operativi in piazze sprovviste di sportelli dotandole del requisito della bancabilità o incrementano la propria presenza in piazze insufficientemente servite da sportelli bancari. In altro senso, il termine è stato talora utilizzato per indicare il processo di progressiva assimilazione della struttura e delle funzioni delle casse di risparmio a quelle proprie delle banche.

  • BANCHE DICHIARANTI ALLA BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

    Banche situate nei paesi del Gruppo dei Dieci, in Australia, Austria, Brasile, Cile, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Grecia, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Irlanda, Lussemburgo, Malesia, Messico, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Sud Africa, Taiwan e Turchia, nonché nei principali centri finanziari offshore.
    Fonte: Banca d'Italia

  • BANCHE ED OPERATORI ESTERI IN ITALIA

    L'Associazione tra le Banche Estere in Italia (AIBE) pubblica un rapporto su base annuale sulle attività delle banche estere che operano in Italia, con particolare focus nel 2011 al supporto all'economia del paese.

    A fine 2011 vi sono 102 filiali di banche estere italiane, il 40% del debito pubblico italiano è collocato presso investitori esteri e le banche hanno 222 miliardi d assets under management. La bassa attrattività del sistema Italia per gli investitori esteri viene confermata, mentre la penetrazione degli operatori esteri aumenta.

    Il rapporto è arricchito da dati e informazioni di grande interesse che testimoniano l'integrazione europea dell'Italia.

  • BANCHE, GRUPPI BANCARI, INTERMEDIARI FINANZIARI E SIM DECENTRATI

    Soggetti bancari e finanziari operanti in ambito prevalentemente regionale o interregionale di contenuta dimensione e con attività a contenuto non specialistico. La supervisione su questi intermediari è condotta dalle Filiali regionali della Banca d’Italia, anche attraverso le Unità specializzate nella vigilanza, e dalle Succursali ad ampia operatività.
    Fonte: Banca d'Italia

  • BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE

    Acr. di: Banco Centroamericano de Integración Económica (ingl. Central American Bank for Economic Integration-CABEI). Costituito con l’accordo di Managua (Nicaragua) del 13.12.1960 da El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua, è operativo dall’8.5.1961 sede a Tegucigalpa (Honduras). L’accordo originario è stato modificato nel 1992 per ammettere anche Stati non regionali, il che ha portato all’adesione di Argentina, Cina, Colombia e Messico.

  • BANCO DI NAPOLI

    Si fanno risalire le origini del Banco a un’iniziativa benefica di alcuni cittadini napoletani che, con denaro loro, riscattarono nel 1539 gli oggetti in pegno agli usurai prendendo essi stessi a prestare denaro su pegno senza interesse. Sorretti dal concorso anche del Viceré vennero formandosi sei patrimoni distinti: un Monte di pietà e cinque banchi raggruppati a fine Settecento dai Borboni sotto un’unica amministrazione regia che vi attinse fondi senza discrezione mettendone in pericolo l’esistenza. Si deve a Gioacchino Murat, re di Napoli, il risanamento delle aziende sopravissute che furono raccolte in un Banco di san Giacomo, al servizio dello Stato e un altro banco (con quattro gestioni distinte) al servizio dei privati. Nel 1808 Murat fondava il Banco nazionale delle due Sicilie che l’anno successivo incorporava il Banco di san Giacomo e assumeva il nome di Banco delle due Sicilie. Al loro ritorno i Borboni, decaduti gli ordinamenti francesi, istituirono il Banco delle due Sicilie con due casse, una per la Tesoreria regia e l’altra per il servizio bancario al pubblico. Da questo istituto deriva con continuità l’attuale Banco. La rivoluzione del 1848 separò in Sicilia la branca isolana (v. Banco di Sicilia) e la divisione venne confermata nel 1849-50 con la costituzione del Banco Regio dei Reali Domini al di là del Faro e del Banco Regio dei Reali Domini di qua del Faro. Questi cambiò nome in Banco di Napoli col r.d. 27.4.1863 n. 1226 che attribuì all’Istituto il carattere di vera banca, conservandogli inoltre il potere di emissione (mantenuto fino al 1926: v. potere di emissione) e sottoponendolo all’amministrazione di organi propri e non più all’ingerenza diretta della Corte. Da allora, oltre all’originario prestito su pegno, ha esercitato il credito ordinario, il credito fondiario dal 1866 e via via il credito agrario il credito industriale, il credito alle esportazioni e alle opere pubbliche, estendendo la rete degli sportelli all’intero territorio nazionale, costituendo filiali e società operative all’estero. Ha svolto per conto dello Stato, fin quando l’emigrazione verso l’estero ha rappresentato un fenomeno di vaste proporzioni, il servizio di tutela e di trasmissione delle rimesse degli emigrati, prima banca italiana ad aprire (1906) un ufficio a New York. Più volte ricapitalizzato dal Tesoro, dopo l’ultima grave crisi del 1966 (che ha portato all’azzeramento del capitale sociale, alla sua ricostituzione a 2.412 miliardi di lire, di cui 2.261 miliardi a carico del Tesoro e a un’ulteriore svalutazione di 1. 338 miliardi di lire del capitale; v. d.l. 24.9.1996 n. 497 conv. in l. 19.11.1996 n. 588, “Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli”) il 56,1% del Banco di Napoli è stato ceduto alla società Gruppo Banco di Napoli (ora BNH), appositamente costituita dall’INA e dalla BNL come holding (che ne detenevano rispettivamente il 51% e il 49%). Nel 2000 la holding è stata acquisita dal San Paolo IMI che ha poi elevato la quota di partecipazione al 97,6% con un’offerta pubblica di acquisto.

  • BANCO DI ROMA

    Costituito nel 1880 a Roma come piccola banca locale, conobbe un forte sviluppo al volgere del secolo aprendo filiali in Egitto, Francia, Libia, Malta, Spagna e Turchia. Operando come banca mista, contribuì, come le altre grandi banche dell’epoca, allo sviluppo industriale del Paese. Nel primo dopoguerra la rete estera veniva rafforzata con la costituzione del Banco italo-egiziano (1924), del Banco di Roma France (1924) e del Banco di Roma España (1925) e con l’apertura di filiali in Svizzera Nel 1934, in seguito alla grande crisi che coinvolse anche l’economia italiana, la maggioranza delle azioni del Banco di Roma e delle sue partecipazioni industriali passarono all’IRI. Nel 1937 veniva dichiarata banca di interesse nazionale (BIN) dalla legge bancaria, insieme alla Comit e al Credito italiano. Dopo il 1945 il Banco di Roma ha ripreso lo sviluppo dell’organizzazione interna e internazionale. Ha partecipato nel 1946, con la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano, alla costituzione di Mediobanca, ha rilevato nel 1960, in compartecipazione con le altre due BIN, il Credito Fondiario sardo (poi Credito Fondiario e Industriale-FONSPA, ceduto nel 2000), ha costituito il Banco di Roma per la Svizzera (poi ceduto), il Banco di Roma International S. A. (Lussemburgo) e il Banco di Roma Belgique, ha aperto nuovi uffici di rappresentanza e filiali all’estero, ha sviluppato l’attività di fondi comuni d’investimento, del leasing, del factoring, ha acquisito diverse banche minori, tra cui il Banco di Perugia (1969; ceduto nel 1990 alla Banca Toscana) e altre nel Sud Italia, due delle quali, fuse, hanno dato origine alla Banca Centro Sud (1980), ceduta nel 1986 alla Citicorp. Nell’ottobre 1990 il 55% delle azioni detenute dall’IRI venivano da questo trasferite, assieme al 71% delle azioni del Banco di Santo Spirito, alla Cassa di Risparmio di Roma holding, società di nuova costituzione partecipata al 65% dall’Ente Cassa di Risparmio di Roma e al 35% dall’IRI (v. Cassa di risparmio di Roma) Successivamente, il 1°.8.1992 il Banco di Roma veniva incorporato, con effetto dal 1°.1.1992, dal Banco di Santo Spirito che assumeva la denominazione di Banca di Roma con cui si perpetua, oggi, nel Gruppo Capitalia.

  • BANCO DI SANTO SPIRITO

    Fondato a Roma da Papa Paolo V con un breve del 1605 per rispondere a tre esigenze: sicurezza per i depositanti, garantiti dal patrimonio dell’Arcispedale di Santo Spirito; finanziamento del Tesoro pontifcio (il Banco impiegava larga parte della raccolta in titoli pubblici); disponibilità per l’Arcispedale di entrate cospicue e sicure con la devoluzione dei profitti del Banco (i privati non percepivano interessi sui depositi). Nel 1917 il rapporto con l’Arcispedale veniva rescisso dal Banco di Santo Spirito che nel 1924 veniva trasformato in società anonima. Nel 1935 il controllo del Banco di Santo Spirito veniva assunto dall’IRI. Negli anni Settanta il Banco di Santo Spirito ha incorporato due banche e ha intensificato la presenza sui mercati internazionali anchecon la costituzione di società. Nell’ottobre 1990 il Banco di Santo Spirito acquisiva l’azienda bancaria della già Cassa di risparmio di Roma, rinominata Ente Cassa di Risparmio di Roma e, contemporaneamente, l’IRI ne trasferiva il 71% delle azioni alla Cassa di Risparmio di Roma holding (65% Ente Cassa di Risparmio di Roma e 35% IRI) di nuova costituzione, insieme al 55% di quelle del Banco di Roma. Successivamente, il 1°.8.1992 il Banco di Santo Spirito incorporava il Banco di Roma, con effetto dal 1°.1.1992 e assumeva la denominazione di Banca di Roma con cui si perpetua, oggi, nel Gruppo Capitalia. Nel 1997 la Cassa di Risparmio di Roma holding veniva posta in liquidazione distribuendo ai soci le azioni della Banca di Roma che diveniva capogruppo del Gruppo bancario di poi denominato Bancaroma.

  • BANCO DI SARDEGNA

    Costituito nel 1953 come istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, si è trasformato nel 1992 in Fondazione Banco di Sardegna che ha dato origine al Banco di Sardegna spa cui sono state conferite le attività bancarie. Le origini del Banco risalgono a istituzioni già da lungo tempo operanti nel credito agrario in Sardegna, avendo preso il seguito dell’ Istituto di credito agrario per la Sardegna, fondato nel 1927. Ha proprie sedi a Milano, Genova, Parma, Livorno e Roma (2 sportelli) e quattro uffici di rappresentanza (Cagliari, Roma e, all’estero, Colonia e Bruxelles). Nel 2001 il controllo del Banco (51%) è stato acquisito dalla Banca popolare dell’Emilia Romagna.

  • BANCO DI SICILIA

    Le origini del Banco di Sicilia vengono fatte risalire al XV secolo con la costituzione dei primi banchi siciliani e al 1552, anno di fondazione in Palermo di un banco pubblico comunale, denominato Tavola pecuniaria, che svolgeva attività di tesoriere regio e comunale. La continuità del Banco è tuttavia provata solo col Banco delle due Sicilie costituito nel 1816 dai Borboni, la cui branca isolana venne rinominata nel 1848 Banco di Sicilia e definitivamente costituita autonoma nel 1850 col nome di Banco Regio dei Reali Domini al di là del Faro, con compiti sia di tesoreria e di banca dello Stato, sia di banca al servizio dei privati. Con l’unità d’Italia la denominazione venne mutata nell’attuale dalla l. 11.8.1867 n. 3838 che gli riconobbe anche i compiti di istituto di emissione, conservati fino al 1926. Il nuovo Governo del Regno d’Italia sviluppò con particolare cura le attività del Banco consentendo l’apertura di filiali in Sicilia e in continente e l’esercizio di diversi crediti speciali conservandogli nel contempo il potere di emissione (cessato nel 1926). Trasformato in spa nel dicembre 1991, ha acquisito nel 1997 attività e passività della Cassa di Risparmio Vittorio Emmanuele per le Province Siciliane (Sicilcassa). Nello stesso annoMediocredito centrale ha acquisito una partecipazione di circa il 41% nel Banco di Sicilia, sottoscrivendo un aumento di capitale di 1.000 miliardi di lire. La partecipazione è salita al 62,84% nel 1999 col conferimento da parte del Tesoro di una sua quota. Sempre nel 1999 il Tesoro ha ceduto Mediocredito centrale, trasformato in spa, alla Banca di Roma. A questa il controllo diretto (62,84%) del Banco di Sicilia è passato nel 2000 in seguito a una scissione dal Mediocredito centrale. Con la riorganizzazione del Gruppo Bancaroma, deliberata il 16.5.2002, il Banco di Sicilia è stato incorporato nella Banca di Roma e, contestualmente, le sue attività bancarie tradizionali( retail) sono state scorporate e conferite a una nuova società, operativa dal 1°.7.2002, che ha conservato la ragione sociale storica di Banco di Sicilia e che è partecipata al 100% da Capitalia spa, nuova holding del gruppo nato dall’integrazione dei gruppi Bancaroma e Bipop-Carire.

  • BANCO POPOLARE

    Acr.: BP. Il Banco Popolare soc. coop., con sede legale a Verona, è nato il 1° luglio 2007 in concomitanza con la costituzione del Gruppo Banco Popolare, frutto della fusione tra il Gruppo Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi e il Gruppo Banca Popolare di Verona e Novara, assumendo il ruolo di Banca Capogruppo. Il retroterra storico del Banco Popolare coincide con quello delle principali banche che lo compongono: la matrice di valori comuni è fondata sul cooperativismo, sulla promozione della solidarietà sociale, sul senso di responsabilità nei confronti delle economie locali e di tutela della libertà di intrapresa economica.
    Le principali banche appartenenti al Gruppo affondano le loro radici nell’800 e costituiscono per ampia parte il nucleo originario del credito popolare in Italia del quale hanno mantenuto vivi i valori fondanti sino ai nostri giorni.

    In particolare, la Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero (Acr.: BPV) è stata costituita con la denominazione di Banca Mutua Popolare di Verona nel 1867, ottava tra le popolari italiane in ordine di data, ed ha mutato il nome in Banca Popolare di Verona nel 1977. La Banca Popolare di Lodi (Acr.: BPL e Bipielle) è la prima banca popolare italiana in ordine di tempo, costituita il 28 marzo 1864. La Banca Popolare di Novara (Acr.:BPN) nasce con r.d. 17.9.1871 come cooperativa anonima per iniziativa del mondo politico e imprenditoriale cittadino ed estende presto la rete degli sportelli prima nella regione e poi in quelle confinanti anche rilevando piccole banche locali. Il Credito bergamasco è stato fondato a Bergamo nel 1891 come cooperativa e col nome di Piccolo credito bergamasco.
    Nel corso del ‘900, e soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, Banca Popolare di Verona, Banco S. Geminiano e S. Prospero, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Lodi, Credito Bergamasco e le altre banche che oggi fanno parte del Gruppo Banco Popolare, si sono radicate profondamente nei loro territori d’elezione e hanno promosso i percorsi di crescita delle economie e delle comunità locali. La costituzione del Banco Popolare si colloca in analoga prospettiva e rappresenta un ulteriore contributo di continuità nella direzione dello sviluppo non solo economico ma anche sociale e culturale delle persone e delle comunità che sono coinvolte dalle attività del Gruppo.
    Nel marzo 2007, le Assemblee dei Soci Banco Popolare di Verona e Novara e della Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi hanno approvato la costituzione del Banco Popolare. La governance del Gruppo è stata articolata secondo il modello ‘dualistico’, per cui il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione, insieme all’Assemblea dei Soci, rappresentano il vertice degli organi sociali.
    L’operazione, avvenuta attraverso l’unificazione dei due Gruppi preesistenti, ha consentito la nascita di una nuova realtà bancaria di natura popolare e cooperativa, di assoluto rilievo in ambito nazionale ed europeo, che si posiziona ai primi posti tra le banche popolari italiane e con una presenza concentrata nelle aree più ricche ed industrializzate del Paese, oltre a un forte presidio nelle regioni del centro Italia ed una significativa presenza nelle regioni del Meridione. Il Banco Popolare vanta una diffusa presenza territoriale (oltre 2.000 filiali) ed un’ampia base di clientela composta in prevalenza da privati e da piccole e medie imprese.
    Il Progetto di fusione, basato sulla coerenza tra il piano industriale "Banca delle Piazze" del Gruppo BPI e il Piano Strategico del Gruppo BPVN, ha fatto leva sullo sviluppo del core business tradizionale, esaltando la complementarietà geografica con forte radicamento territoriale delle reti distributive e l’eccellenza delle fabbriche prodotto, nonché permettendo di realizzare importanti sinergie.
    La forte proiezione verso le comunità servite e l’attenzione preminente ai territori locali è integrata da un’apprezzabile presenza del Gruppo sui mercati esteri, a supporto e assistenza delle aziende clienti orientate all’export.

    Link: www.bancobpm.it


    Redattore: Banco Popolare Ottobre 2010
    © 2010 ASSONEBB

  • BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA

    Acr.: BPVN. Gruppo bancario costituito il 1.6.2002 in seguito alla fusione della Banca Popolare di Verona-Banco S. Geminiano e S. Prospero scrl con la Banca Popolare di Novara scrl. Contestualmente alla costituzione del Banco Popolare di Verona e Novara scrl con sede a Verona, gli sportelli situati nella zona di tradizionale radicamento della vecchia Banca Popolare di Novara scrl (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia) e quelli della città di Roma sono stati conferiti a una nuova banca costituita in società per azioni, denominata anch’essa Banca Popolare di Novara e controllata al 100% dal Banco. Faceva parte del gruppo anche il Credito Bergamasco, oltre a diverse altre banche (Banca Aletti & C., Banca Popolare di Verona international in Lussemburgo, Banca Popolare di Verona Suisse a Lugano e finanziarie in Italia e all’estero.

    1. Banca Popolare di Novara scrl. 
    Acr.: BPN. Nasce con r.d. 17.9.1871 come cooperativa anonima per iniziativa del mondo politico e imprenditoriale cittadino ed estende presto la rete degli sportelli prima nella Regione e poi in quelle confinanti anche rilevando piccole banche locali. Nel primo dopoguerra vengono aperte filiali a Milano e a Roma estendendosi poi fino a essere, agli inizi degli anni Novanta la banca popolare più grande del mondo e ad avere (all’inizio del 2002) 526 sportelli in 53 province e 14 regioni. Nel dopoguerra BPN ha partecipato alla costituzione della Banca centrale di credito popolare (Centrobanca), insieme ad altre banche popolari. Ha poi acquisito le partecipazioni di controllo nel 1981 dell’Istituto nazionale di credito edilizio-INCE (aumentata nel 1994) e nel 1988 della Banca Sannitica (aumentata nel 1994 e ha incorporato le due banche nel dicembre 1995. Ha rilevato, inoltre, il controllo nel 1988 della Banque de l’union marittime e financière (Parigi) e dell’Istituto per le Cessioni del Quinto (rinominato Novara ICQ Banca, ceduta nel 1995 alla Banca Popolare di Brescia, ora Bipop-Carire) e della Banca Popolare di Lecco (ceduta alla Deutsche Bank nel 1993). Ha ceduto a BNL la partecipazione del 30,5% in Efibanca nel 1994 e alla Banca Popolare di Bergamo-Credito varesino quella del 24,16% in Centrobanca. Nel 1998 le azioni BPN sono state ammesse alla quotazione ufficiale della Borsa italiana. Successivamente nel 2002 avviene la fusione con la Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero, per dare vita al Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. 
    Alla nascita del Banco Popolare il 1° luglio 2007, la Banca Popolare di Novara è una delle realtà portanti del nuovo Gruppo.

    2. Credito bergamasco
    Fondato a Bergamo nel 1891 come cooperativa e col nome di Piccolo Credito Bergamasco. Nel 1929 si è trasformato in cooperativa anonima e ha incorporato il Piccolo Credito Bresciano e nel 1941 la Banca Regionale Lombarda. Nel 1962 è stato trasformato in SpA. Nel 1981 ha rilevato il Banco di San Marco di Venezia, incorporato nel 1989. Il controllo del Credito Bergamasco nel 1989 è stato acquisito dal Crédit Lyonnais, che lo ha ceduto alla Banca Popolare di Verona-Banco S. Geminiano e S. Prospero.

    3. Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero
    Acr.: BPV. Costituita con la denominazione di Banca Mutua Popolare di Verona nel 1867, ottava tra le popolari italiane in ordine di data, ha mutato il nome in Banca Popolare di Verona nel 1977. L’espansione è iniziata a metà degli anni Ottanta con l’acquisto e l’incorporazione della Banca Tamai di Spilimbergo (1985) e della Banca Popolare di Castiglione delle Stiviere e della Banca Popolare di Arzignano, due antiche popolari fondate nel 1865, la prima e nel 1880, la seconda. Nel 1993-1994 ha acquistato il Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, una SpA fondata nel 1897 come Banco S. Geminiano e fusosi per incorporazione con il Banco S. Prospero di Reggio Emilia nel 1932. L’incorporazione del Banco nel 1995 ha dato luogo al mutamento del nome. Nel 1997 La Banca ha acquistato dal Crédit Lyonnais il 56,8% del Credito Bergamasco e ha poi aumentato la partecipazione al 78,85% con un’offerta pubblica di acquisto. Successivamente parte delle azioni del Credito Bergamasco sono state cedute alla Cattolica Assicurazioni (11,44%) e al Sanpaolo IMI (6,86%). Nel 1998 le azioni BPV sono state ammesse alla quotazione ufficiale della Borsa Italiana. Successivamente, nel 2002, avviene la fusione con Banca Popolare di Novara che da vita al Banco Popolare di Verona e Novara. Quest’ultimo ha infine, fondendosi con la BPI il 1° luglio 2007, dato luogo alla creazione del Gruppo Banco Popolare.
    Link:
    http://www.bpv.it/index.php

    Redattori: Andrea LORASCHI, Bianca GIANNINI
    © 2010 ASSONEBB

     

     

     

     

     

  • BANCOGIRO

    Operazione bancaria, non definita né regolata da alcun testo legislativo né da alcuna disciplina convenzionale, che ha inizio su iniziativa di un correntista (ordinante) il quale dà ordine alla sua banca di trasferire la disponibilità di una somma di denaro dal conto bancario di cui è titolare ad un altro in modo virtuale, cioè per effetto di semplici annotazioni contabili. È comunemente conosciuta come giroconto che è però termine collettivo che indica sia il bancogiro, sia il postagiro, quando viene fatta attraverso il BancoPosta. Il bancogiro può aver luogo sia fra conti di un solo correntista, sia fra conti di più soggetti, tanto se aperti presso la medesima banca quanto in banche diverse. Il rapporto ordinante-banca trae origine dall’ordine di giro e trova il suo presupposto in un conto corrente di corrispondenza, in forza del quale la banca è tenuta all’esecuzione degli ordini di pagamento che il correntista ritenga di impartire nei limiti delle somme disponibili sul conto. L’ordine può essere validamente revocato fin quando l’ordine stesso non sia stato eseguito, fin quando cioè non sia intervenuto l’accreditamento sul conto del beneficiario. Intervenuto l’accredito, sorge il credito pecuniario del beneficiario nei confronti della banca o meglio si determina una modifica quantitativa del preesistente rapporto di credito disponibile fra le medesime parti intercorrente. Se il bancogiro è disposto solvendi causa, esso non può essere senz’altro equiparato al pagamento in moneta legale al creditore: è necessario, infatti, un comportamento permissivo di quest’ultimo (si ritiene sufficiente l’indicazione del numero di conto in lettere o fatture indirizzate al proprio debitore, ovvero una costante pratica di regolamento a mezzo banca dei reciproci rapporti d’affari) perché il debitore-ordinante sia liberato.

  • BANCOMAT (ENCICLOPEDIA)

    Marchio di proprietà dell’ABI, che lo ha concesso nel 2001 alla Cogeban in licenza d’uso esclusivo. La Cogeban è un’associazione di banche promossa dall’ABI nel 1995 per massimizzare lo sviluppo del servizio Pago-Bancomat dal 1996 e Bancomat dal 2001. L’infrastruttura del circuito legato al marchio Bancomat consente al correntista di una banca portatore di un carta di debito, detta anch’essa correntemente Bancomat, di a) prelevare, a valere sul proprio conto corrente ed entro determinati massimali giornalieri e mensili, denaro contante presso qualsivoglia ATM, anche di altre banche, purché aderenti al sistema in Italia; b) usufruire, in Italia e presso gli ATM della propria banca, di servizi di tipo informativo e dispositivo (informazioni sul conto corrente, pagamenti di utenze, ricariche dei telefoni cellulari); c) solo fino al 31.12.1998, effettuare pagamenti presso esercizi commerciali convenzionati dotati di un POS. Il servizio, operativo dal 1983, è un’evoluzione del tradizionale servizio di cassa continua prelevamenti, è inserito nel “sistema interbancario di reti per trasmissioni dati” (v. SITRAD) nel quale costituisce il sistema Bancomat ed è disciplinato interamente su basi contrattuali: i rapporti tra le banche aderenti da un regolamento integrativo della convenzione SITRAD, quelli con la clientela dalle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente- Sezione III, il cui testo (contenuto nella circolare ABI, serie legale n. 21 del 26.6.2000) è stato modificato dalla Cogebane sottoposto all’esame dell’Autorità antitrust con lettera 28.3.2002 per rispettare il provvedimento n. 11 del 10.10.1004 della Banca d’Italia. Attivo nel nostro Paese dal 1983, inizialmente il servizio Bancomat consentiva solo il prelievo da un cash dispenser ed era, quindi, un’evoluzione del tradizionale servizio di cassa continua prelevamenti. I servizi b) e c) sono stati estesi successivamente con la creazione del marchio PagoBancomat. Le carte Bancomat sono variamente personalizzate dalle banche. La maggior parte delle carte uniscono oggi ai servizi di carta di debito anche quello di carta di credito, da attivare a scelta del titolare. Il sistema Bancomat si basa sull’architettura della Rete Nazionale Interbancaria (RNI) gestita dalla SIA ed è regolato da un’apposita convenzione stipulata dalle banche presso l’ABI. All’utente, dopo la sottoscrizione del contratto, la banca consegna una carta magnetica contrassegnata da un numero identificativo segreto, il PAN e un plico sigillato contenente un numero di codice personale segreto, PIN. Per avvalersi del servizio (che è attivo, normalmente, tutti i giorni 24 ore su 24) bisogna inserire la carta nell’apparecchiatura dell’ATM, digitare su una tastiera il codice segreto. Tutte le informazioni sono strasmesse alla banca emittente del Bancomat che autorizza l’operazione dopo aver confrontato PIN e PAN e verificato la regolarità e la validità della carta. Il servizio presuppone da parte dell’utente la titolarità di un conto corrente al quale esso è accessorio. L’addebito in conto delle operazioni di prelievo effettuate viene eseguito dalla banca in base alle registrazioni effettuate dallo sportello sul c.d. giornale di fondo dell’erogatore. Nei confronti del correntista, peraltro, fa prova lo scontrino, rilasciato dall’ATM contestualmente all’erogazione della somma, nel quale sono annotati gli estremi dell’operazione. Quanto agli effetti sul conto corrente, l’addebito delle somme prelevate viene registrato con valuta dello stesso giorno del prelevamento, se questo è lavorativo e dell’ultimo giorno anteriore a quello dell’operazione, se questa è fatta nei giorni di chiusura degli sportelli bancari. In caso di smarrimento o furto della carta Bancomat il correntista è tenuto a farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di Polizia e a informarne immediatamente la dipendenza della banca emittente, nei confronti della quale, tuttavia, la denuncia sarà opponibile solo dopo trascorso il tempo (specificato nel contratto) necessario a provvedere al blocco della carta. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà della banca emittente la carta di modificare l’ubicazione degli sportelli bancomat, sospendere o abolire il servizio in qualunque momento, in relazione a eventi connessi all’efficienza e alla sicurezza del servizio stesso, senza che la medesima banca assuma responsabilità per eventuali temporanee interruzioni, anche se non comunicate al correntista. Il servizio, pur prevedendo la possibilità di un intervento di tre soggetti distinti (banca-emittente, cliente, banca-pagatrice), non comporta l’insorgere di alcun rapporto giuridico contrattuale tra il cliente e la banca pagatrice: quest’ultima assume obblighi esclusivamente nei confronti della banca emittente (obblighi reciproci, trattandosi di servizio attivato in circolarità).

  • BANCOPOSTA

    BancoPosta è la divisione competente per i servizi finanziari di Poste Italiane, spa costituita per privatizzazione nel 1998 e derivante dall’Ente Poste Italiane, successore a sua volta della vecchia Amministrazione autonoma PPTT. Affiancano il BancoPosta due società controllate: Postevita, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo vita nel 1999 e BancoPosta Fondi SGR per la produzione e la gestione di fondi d’investimento mobiliare. L’offerta de prodotti avviene tramite circa 10.000 uffici postali. Rispetto ai predecessori Poste Italiane ha ampliato alquanto l’attività del BancoPosta, fino alla privatizzazione limitato ai conti correnti postali, ai vaglia e alla raccolta tramite libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali. Negli ultimi anni a queste forme ha aggiunto le polizze di Postevita e i fondi comuni della BancoPosta Fondi SGR. Colloca inoltre prodotti di terzi (obbligazioni Mediobanca, titoli di Stato, azioni, ecc.) e offre l’amministrazione e la custodia di dossier titoli. Concede a lavoratori dipendenti, pensionati e liberi professionisti prestiti personali con rimborso in 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 o 60 mensilità e mutui ipotecari a tasso fisso (a 5, 10 o 15 anni), a tasso variabile (a 5 o 30 anni) e a tasso misto (a 10 o 30 anni). È un intermediario importante nei sistemi di pagamento italiani con servizi di incasso e pagamento tramite conti correnti postali, assegni, vaglia, carte credito BancoPosta-Mastercard, carta di debito Postamat, servizi riscossione per enti, trasferimento elettronico di fondi (Eurogiro; MoneyGram). Il d.p.r. 14.3.2001 n. 144 ha esteso il campo delle attività di BancoPosta ai servizi di investimento e lo ha equiparato alle banche e agli intermediari finanziari per quanto riguarda i controlli sulle attività finanziarie. I controlli, pertanto, sono ora esercitati, per i diversi aspetti di competenza, dalla Banca d’Italia e dalla Consob, in luogo delle funzioni di indirizzo e di controllo già attribuite al Ministero delle Comunicazioni (il quadro disciplinare viene delineato attraverso il rinvio a norme del TUBC e del TUF e della l. 10.10.1990 n. 287, in materia di tutela della concorrenza). Il provvedimento riconosce il ruolo della Banca d’Italia quale autorità di sorveglianza sui sistemi di pagamento e richiama gli obiettivi della integrazione e della interoperabilità dei circuiti bancario e postale. Si applica il principio di separatezza per cui le attività di BancoPosta vengono gestite mediante strutture organizzative autonome e devono essere contabilizzate separatamente rispetto alle altre (art. 2.9 d.p.r. 14.3.2001 n. 144 che impone a Poste Italiane di spa di “istituire un sistema di separazione contabile dell’attività di bancoposta rispetto alle altre attività).

  • BANCOR

    Moneta internazionale di conto, la cui creazione era stata proposta da Keynes all’ambito degli studi e delle proposte che portarono agli Accordi di Bretton Woods (Stati Uniti) nel luglio del 1944, quando ancora infuriava la seconda guerra mondiale. Il bancor (banqueor: oro di banca) doveva essere definito in oro, con una parità che non avrebbe dovuto essere definitiva, bensì prontamente aggiustabile onde contrastare le oscillazioni di prezzo dell’oro. Tramite le variazioni della parità aurea del bancor sarebbe stato modificato anche il contenuto aureo delle singole monete effettive facenti parte del sistema monetario internazionale. Alla base del funzionamento del bancor doveva operare un’unione di clearing internazionale rispondente al principio dello overdraft principle, ossia il principio dello scoperto proprio del Regno Unito. L’unione di clearing avrebbe aperto un conto per ciascuna banca centrale aderente, senza un corrispondente versamento preliminare di fondi. Ogni banca centrale, e per essa lo Stato, si sarebbe vista assegnare una quota di bancor pari a una determinata percentuale del suo commercio estero, la quale a sua volta avrebbe rappresentato il limite del suo scoperto, ovvero il massimo saldo debitore. In tal modo si sarebbe delimitata la possibilità di indebitamento riconosciuta a ogni paese membro dell’unione di clearing. La creazione di depositi di bancor sarebbe potuta avvenire cedendo all’unione oro o crediti ordinari. Per contro, il bancor non si sarebbe potuto prestare ad acquisti di oro. Al bancor fu contrapposta la creazione di un’altra moneta di conto, l’unitas, definita nel progetto dello statunitense White pari a 10 dollari USA e quindi con valore certo di 8,8867 grammi di oro fino. Questa moneta internazionale sarebbe risultata strettamente legata al dollaro. Trattandosi sempre di una moneta di conto si sarebbero dovuti aprire per ciascuna banca centrale appositi conti in unitas, il cui funzionamento non si sarebbe però discostato da quello previsto per il bancor. Ma a Bretton Woods prevalse il pragmatismo, per cui né il bancor, che sottintendeva la posizione di debolezza della sterlina, né l’unitas, che rispecchiava la situazione di forza del dollaro, videro la luce. L’intesa per creare il nuovo sistema monetario fu raggiunta operando sulle monete effettive in circolazione nel loro operare con il mercato e non con le monete di conto, testimonianza diretta e inequivocabile di instabilità della moneta corrente. Con la definizione della parità aurea si diede pertanto valore certo a ogni moneta non in oro, bensì in una valuta convertibile in oro e precisamente in dollari e in sterline. Entrambe queste valute dovevano essere dotate di convertibilità esterna e fungere da valuta di riserva delle varie banche centrali, alla stregua di quanto era accaduto nel sistema di gold exchange standard. Ma la sterlina non resse alla prova della convertibilità e quindi l’unica valuta convertibile in oro rimase il dollaro USA.

  • BANDA DI OSCILLAZIONE

    Nell’ambito degli Accordi europei di cambio (AEC) dello SME era il campo di variazione consentito ai cambi di mercato tra ciascuna coppia di valute aderenti agli Accordi. L’ampiezza della banda era fissata in  2,25 per cento rispetto al tasso centrale per tutte le valute partecipanti, con esclusione della peseta spagnola e dell’escudo portoghese che usufruivano di una banda allargata (± 6 per cento). Il 2 agosto 1993 la banda di oscillazione per tutte le valute è stata ampliata al ± 15 per cento, con l’esclusione del rapporto bilaterale tra fiorino olandese e marco tedesco. Nell’ambito degli Accordi europei di cambio II è il campo di variazione consentito ai cambi di mercato tra l’euro e ciascuna delle valute degli Stati membri della UE non facenti parte dell’area dell’euro che aderiscono agli AEC II.
    Fonte: Banca d'Italia

  • BANDA MAGNETICA

    Tracce di un supporto magnetico (disco, scheda o cartuccia) che vengono tutte lette o scritte in parallelo; riferito alle carte in plastica indica la striscia di materiale magnetico (ingl. strip) per la registrazione di informazioni.

  • BANDA PERFORATA

    Nastro di carta impiegato come supporto per l’input delle informazioni e del software in un elaboratore elettronico. Ogni informazione viene registrata in caratteri sotto forma di una riga di perforazioni (che possono essere 5, 6, 7 o 8, secondo la tecnologia) poste trasversalmente sulla banda di carta.Bande perforate venivano anche usate nelle telecomunicazioni (telex). L’applicazione era usata già dagli inizi del Settecento in Francia sotto forma di schede perforate collegate l’una all’altra in modo da formare un nastro, per il comando automatico dei telai, secondo un sistema poi perfezionato da Joseph-Marie Jacquard (1752-1834). v. anche scheda perforata.

  • BANK HOLIDAYS

    Giorni in cui le banche sono chiuse (la domenica non rientra nelle bank holidays) che sono in Gran Bretagna il venerdì santo, il lunedì di Pasqua e di Pentecoste, il primo lunedì di giugno e l’ultimo lunedì di agosto e il Natale. Insieme alle domeniche costituiscono i non-business days durante i quali l’attività finanziaria è sospesa e le cambiali che scadono in quei giorni sono pagabili in quello successivo. I non-business days non sono inclusi nei giorni di grazia.

  • BANK OF ITALY REMOTE ACCESS TO MICRO DATE (BIRD)

    La Banca d’Italia, tramite il sistema di elaborazione a distanza BIRD, offre la possibilità di svolgere elaborazioni a distanza sui dati raccolti nelle proprie indagini. Sono resi disponibili nel sistema gli archivi dell’Indagine sulle imprese industriali e dei servizi dal 1984, del Sondaggio congiunturale dal 1993, dell’Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita dal 1999 e del Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia dal 2009. Il sistema è progettato in modo da garantire il rispetto della riservatezza dei dati individuali, cui l’utente non può accedere direttamente. L’utilizzo è subordinato all’accettazione, da parte della Banca d’Italia, della richiesta di rilascio di un’utenza. La documentazione relativa all’utilizzo del sistema è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bird/index.html.
    Fonte: Banca d'Italia

  • BANKIA

    Bankia è una banca spagnola con una capitalizzazione di borsa di 6,400 milioni di euro; è quotata al IBEX dal luglio 2011 e rientra nell'indice IBEX35.

    Bankia è una banca universale mutibrand, multicanale focalizzata a soddisfare le esigenze di oltre 12 milioni di clienti in tutti i settori: piccole e media imprese, famiglie, grandi imprese e investitori privati.

    L'attività è concentrata in Spagna, diversificata per regione. Bankia è presente all'estero in Germania, Austria, Cina, Francia, Irlanda, Italia, Messico, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti.

  • BANKING BOOK

    Il banking book, in italiano portafoglio bancario è una delle due categorie in cui rientrano le attività degli enti finanziari. Le attività che non sono contenute nel banking book vengono riferite al portafoglio di negoziazione, generalmente denominato trading book. In particolare, il banking book consiste in un portafoglio di proprietà in cui sono detenute partecipazioni di natura strategica o verso controparti con le quali vi è una relazione di lungo periodo. Attraverso il banking book passano gran parte delle transazioni (prestiti, depositi) di medio - lungo termine. Esso è può contenere strumenti detenuti per la vendita (Available for Sale o AFS) come le partecipazioni strumentali o detenuti fino a scadenza (Held to Maturity o HTM), strumenti che rappresentano finanziamenti, crediti e/o titoli obbligazionari (Loans & Receivable o L&R) come obbligazioni non quotate in mercato attivo. Va precisato tuttavia che il limite che separa il banking book dal trading book non è mai stato definito formalmente ma deriva da vigilanza e normativa contabile.

    Redattore: Bianca GIANNINI
    © 2010 ASSONEBB

  • BANKING ON BITCOIN

    Documentario disponibile sulla piattaforma NetFlix che descrive la nascita e lo sviluppo della critpovaluta più famosa intervistando giornalisti, informatici e attivisti del movimento Punk californiano degli anni '90.

    https://www.netflix.com/it/title/80154500

  • BANKING-AS-A-SERVICE

    Il modello di Banking-as-a-Service (BaaS) rappresenta un modello alternativo al modello bancario tradizionale: fornendo una soluzione diversa dal classico software bancario, esso si adatta alle esigenze delle aziende che desiderano offrire servizi bancari. Il Banking-as-a-Service rappresenta quindi, una soluzione B2B per le aziende che desiderano fornire servizi bancari e di pagamento. Il modello di BaaS su tre pilastri, quali:
    • una licenza;
    • un back office;
    • un’API.

    Sfruttando tali pilastri, le aziende BaaS possono quindi fornire servizi bancari in white label¹ al posto delle banche tradizionali e delle loro infrastrutture legacy.
    Seguendo la medesima logica dei modelli di Software-as-a-Service, Mobility-as-a-Service e Blockchain-as-a-Service, il BaaS si basa su un abbonamento adattato ai servizi consumati e utilizzati dal cliente.
    L’interesse nei confronti del Banking-as-a-Service è multiplo. Innanzitutto, ha permesso la nascita e lo sviluppo delle FinTech.

    Facilitando la creazione di nuovi modelli di business, il BaaS ha permesso la risoluzione di problemi dettati dalle procedure molto onerose su cui si basavano i modelli bancari tradizionali. È il caso dei servizi e strumenti di pagamento. Per lungo tempo, gli intermediari finanziari di stampo tradizionale non hanno offerto la possibilità di appoggiarsi alle loro infrastrutture per distribuire soluzioni di pagamento, in quanto sarebbe stato necessario aumentare il numero di partner: un partner per la licenza (o meglio ottenere la propria licenza), un partner per l’infrastruttura di pagamento (o software di servizi bancari), un partner per l’emissione di carte di pagamento. Gli istituti pionieristici del Banking-as-a-Service, come Treezor, hanno permesso di rispondere a questo problema, in quanto offrono soluzioni estremamente flessibili e basate su API, che integrano tutti i componenti a costi ridotti e sono altamente scalabili grazie ai servizi cloud.

    Questo ha permesso lo sviluppo di diversi modelli di business con nicchie altamente specializzate, che hanno portato ad un sostanziale miglioramento della qualità dei servizi bancari.
    Di recente, a causa della c.d. “APIzzazione” dei servizi bancari, il BaaS si sta spostando sempre più sull’embedded finance.
    In Italia, le aziende che offrono Banking-as-a-Service sono sottoposte a vigilanza regolamentare e ispettiva da parte della Banca d’Italia, ovvero il medesimo regolatore che vigila sulle banche.

    ¹ Servizi bancari realizzati da una società BaaS, che permette il rebranding da parte di altre aziende per farli apparire come se fossero stati fatti da loro.

    Bibliografia

    https://www.treezor.com/it/insights/knowledge-center/definizione-banking-as-a-service/

    Redattore: E. Anna GRAZIANO (gennaio 2025)

  • BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST - BCEAO

    (ingl. Central Bank of West African States-CBWAS). Banca centrale multinazionale dell’Unione monetaria dell’Africa occidentale (UMOA). Le sue origini risalgono all’Institut d’Emission de l’Afrique Occidentale Française et du Togo costituito nel 1955 a Parigi, trasformato in Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest il 4.4.1959. La costituzione della BCEAO come banca di diritto internazionale, sempre con sede in Parigi, è avvenuta in seguito alla stipulazione, il 12.5.1962, del primo trattato dell’Union Monétaire Ouest Africane (UMOA). Lo statuto della BCEAO è allegato al trattato. Il trasferimento della sede a Dakar (Sénégal) è stato compiuto nel giugno 1978. La Banca è l’istituto di emissione del franco CFA (moneta legale regionale liberamente convertibile in franchi francesi e, dal 1°.1.1999, in euro) per gli otto Paesi dell’area del franco francese (q.v. per gli effetti del passaggio all’euro). È retta da un Consiglio di amministrazione composto da 18 membri, due per ogni partecipante (gli 8 Stati dell’UMOA più la Francia), presieduto dal Governatore che però, non ha diritto al voto.. È presente in ogni Stato membro con un’agenzia nazionale e anche con altre agenzie. Presso l’agenzia nazionale è istituito un Comité national du crédit composto dal ministro delle finanze, i due rappresentanti dello Stato nel Consiglio della Banca e quattro membri nominati dal governo locale. Il Governatore della BCEAO assiste alle riunioni con voto consultivo. I comitati nazionali del credito regolano a livello nazionale la distribuzione del credito e la creazione di moneta sotto il controllo del Consiglio di amministrazione della Banca. Oltre all’emissione della moneta la BCEAO svolge i compiti di accentramento delle divise, di gestione della politica monetaria, di tenuta della Tesoreria statale, della definizione della legge bancaria e di agente del FMI per gli otto Paesi dell’UMOA. La vigilanza è esercitata dalla Commission Bancarie, costituita il 24.4.1990 e presieduta dal Governatore della BCEAO. La BCEAO supporta inoltre la Commission Bancaire con i servizi di segretariato. La Banca svolge inoltre un ruolo di rilievo nel campo della ricerca e degli studi in materia economica, finanziaria e giuridica e di formazione nell’interesse degli Stati membri. Svolge formazione col Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) presso la sua sede e ha rilevato dalla CEAO nel 1994 il Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) istituito nel 1985. La BCEA ha proposto nel 2000, insieme alla BOAD, la costituzione di una Banque Régionale de Solidarité (BRS) per l’area dell’UEMOA per il finanziamento di microprogetti privati e per l’assistenza e la consulenza tecnica e di management per i piccoli imprenditori. La nuova istituzione dovrebbe sorgere entro il 2002 e dovrebbe articolarsi in una holding denominata Groupe de la Banque Régionale de Solidarité da cui dovrebbero dipendere diverse società o filiali a carattere bancario e non oltre a un Trust Fund, destinato a raccogliere fondi di mecenati disposti a contribuire alla lotta contro la povertà. Azionisti del nuovo Gruppo dovrebbero essere gli Stati dell’UEMOA, la BCEAO, la BOAD e altri operatori pubblici e privati disponibili.

  • BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE - BDEAC

    (ingl. Central African States Development Bank). Banca multilaterale di sviluppo costituita il 3.12.1975 con sede a Brazzaville (Congo) dai sei Paesi dell’Africa centrale, tutti dell’area del franco francese che costituiscono un’unione monetaria, l’UMAC (franc CFA: Cameroun, Chad, Gabon, Guinea equatoriale, Repubblica Centro- Africana, Repubblica del Congo) della CEMAC (Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale), ha poi allargato la partecipazione a Francia, Germania, Kuwait, alla Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC) e all’African Development Bank (AfDB). I sei Paesi della CEMAC ne detengono il 72,5%. Il capitale sociale ammonta a 57,2 miliardi di franchi CFA (€ 87,2 milioni). Dopo un lungo periodo di organizzazione, la Banca ha iniziato le operazioni di finanziamento nel 1992. Ha per missione di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sei Paesi della CEMAC e principalmente il finanziamento di progetti multinazionali nel settore produttivo (investimenti di modernizzazione, di conversione, di privatizzazioni di imprese), di infrastrutture capaci di produrre reddito, di infrastrutture e di investimenti di sviluppo rurale di base e tutte le operazioni che possono contribuire all’integrazione economica e alla realizzazione degli obiettivi della Comunità.

  • BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE - BEAC

    (ingl. Bank of Central African States- BCAS). Trae origine dalla Banque Centrale des Etats de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun (BCEAEC) derivata a sua volta nel 1959 dalla riorganizzazione dell’Institut d’Emission de l’Afrique Equatoriale Francaise et du Cameroun. La trasformazione della BCEAEC in BEAC è avvenuta in seguito alla stipula il 23.11.1972 di una nuova convenzione di cooperazione monetaria con la Francia da parte di cinque Paesi (Cameroun, Repubblica Centro-Africana, Chad, Repubblica del Congo e Gabon) ai quali si è aggiunta la Guinea equatoriale il 1°.1.1985 e che costituiscono un’unione monetaria, l’UMAC. I sei Paesi rientrano nell’area del franco francese (q.v. per gli effetti del passaggio all’euro) e la BEAC è l’istituto di emissione del franco CFA, moneta legale regionale liberamente convertibile in franchi francesi e, dal 1°.1.1999, in euro. La Banca ha sede a Yoaundé (Cameroun) ed è retta da un Governatore e da un direttorio composto da 13 membri, 10 nominati dai sei Stati membri e tre dalla Francia. La Banca ha esercitato la vigilanza bancaria fino al 1992. In quest’anno l’uf- ficio è stato scorporato ed eretto con decorrenza 22.12.1992 in autonoma Commission Bancaire de l’Afrique Centrale: (COBAC) incaricata di redigere la normativa bancaria e della vigilanza. La COBAC è presieduta dal Governatore della BEAC mentre il Segretario generale è nominato dal Conseil des Ministres dellaCEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale).

  • BANQUE DU DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - BDPME

    Banca costituita nel 1997 dal Governo francese (décret au JO du 2 mai 1997) per coordinare le attività di SOFARIS e del Crédit d’équipement des Petites et Moyennes Entreprises-CEPME. Non è una banca retail, ma un intermediario che favorisce l’incontro tra la finanza, le organizzazioni di sviluppo e le PMI. Ha per missione di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI e delle TPE, le piccolissime imprese con non più di 10 salariati (TPE=Très Petites Entreprises). SOFARIS, controllata da BDPME al 58,3%, è una società anonima di garanzia fidi istituita nel 1982 per gestire tutti i fondi pubblici di garanzia. Il CEPME, controllato al 96,63%, è stato istituito nel 1980 per fusione delle attività della Caisse Nationale des Marchés de l’Etat (CNME, établissement public, costituita nel 1936), della Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel (CCCHCI, o CHCI, société coopérative a regime semipubblico costituita nel 1923) e del Groupement Interprofessionnel des Petites et Moyennes Entreprises (GIPME, società anonima a capitale privato). Opera, oltre che attraverso le due partecipate, con una rete di accordi di collaborazione e partenariato con il sistema bancario e finanziario (circa 400 banche e circa 200 finanziarie) e con altre organizzazioni pubbliche che hanno per compito l’aiuto alle PMI, tra cui principalmente l’AfD (per i DOM) e la COFACE. Coopera con le organizzazioni di sviluppo economico locale (gli organismes consulaires e cioè le Chambres de commerce et d’industrie e le Chambres de métiers) e i réseaux associatifs de proximité (p.e. France Initiative Réseau et ses plates-formes d’initiative locale, l’ADIE, les Boutiques de gestion, Entreprendre en France, Fondation France Active, le Réseau Entreprendre). BDPME è una partecipazione pubblica (54,53% Stato, 36,45% Caisse des Dépots et Consignations, 1,78% AfD) con una presenza minoritaria nel capitale sociale delle banche popolari (7,24%).

  • BANQUE QUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT - BOAD

    (ingl. West African Development Bank-WADB). Costituita col trattato dell’UMOA (Union Monetaire Ouest Africane) del 14.11.1973 da sette Stati dell’Africa occidentale (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal e Togo), cui si è aggiunta nel 1997 la Guinea Bissau. Ha personalità giuridica internazionale e sede a Lomé (Togo) ed è operativa dal 1976. Con il Trattato istitutivo dell’UEMOA(10.1.1994) la BOAD è diventato uno strumento dell’Unione. Con questi compiti dovrebbe passare alla CEDEAO, di cui si prevede la realizzazione nel 2004. La sua missione è di promuovere lo sviluppo equilibrato degli Stati membri e di realizzare l’integrazione economica dell’Africa occidentale. La partecipazione al capitale sottoscritto della BOAD (333,5 miliardi di francs CFA, pari a 508,4 milioni di euro) alla BOAD si compone di azioni di serie A, riservate dagli otto Paesi dell’Africa occidentale (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo, Guinea Bissau, quest’ultima entrata nel 1977) tutti dell’area del franco francese e da azioni di serie B, assegnate alla Francia, al Belgio, alla DEG (per conto della Germania), alla BEI (per conto della Comunità europea) e all’AfDB (African Developmente Bank). Il capitale sociale sottoscritto della BOA ammonta a 333,5 miliardi di franchi CFA (508,4 milioni di euro) per il 47,8 dalla BCEAO, per un altro 47,8% dagli otto Paesi dell’UEMOA (in parti uguali) e per il 4,4%.

  • BARATTO

    Scambio diretto di beni e servizi senza intermediazione di moneta. Esso presuppone l’incontro di due persone desiderose, la prima, di acquistare e cedere gli stessi beni che, reciprocamente, l’altra è desiderosa di cedere e acquistare nelle stesse quantità. Questa combinazione non è facile da realizzare, di modo che il baratto non è in grado di soddisfare con prontezza e in modo efficiente i bisogni della gente. Questo grave difetto del sistema degli scambi è stato attenuato e, poi, eliminato con la specializzazione di qualche merce come bene generalmente accettato in cambio di molte altre merci e, quindi, come loro comune misura del valore. Compare così la prima forma di moneta mezzo intermediario degli scambi (moneta merce) che, con successivi perfezionamenti, si specializza nelle diverse specie di strumenti di pagamento dando origine al mercato moderno. Il baratto sopravvive tuttora nel contratto di permuta e, opportunamente adattato, negli scambi internazionali con il countertrade. Nei Paesi civili il baratto ricompare in periodi eccezionali di penuria o di sconvolgimento dei mercati in seguito a gravi calamità naturali, carestie, guerre, oppure sotto una pressione fiscale elevata, che induce la gente allo scambio diretto di beni e servizi in modo da eludere il peso delle imposte.

  • BARCO

    Marchio della più nota casa produttrice di video proiettori; viene talvolta utilizzato metonimicamente per designare un generico video proiettore, anche di altra marca.

  • BARRIERE FISCALI

    Hanno soprattutto origine nelle differenze nella base impositiva così come nel livello delle aliquote. Con riferimento all’imposizione indiretta (v. IVA; dazio doganale; imposta di fabbricazione), questo tipo di barriere non tariffarie contribuisce alla rigida segmentazione del mercato interno in dodici mercati nazionali provocando in parte la dispersione dei livelli dei prezzi finali al consumo. Relativamente all’imposizione diretta, le barriere fiscali possono pregiudicare la libertà di prestazione dei servizi e la libertà di circolazione dei capitali. Questi ultimi infatti sono molto condizionati da considerazioni di carattere fiscale. Il sistema di imposizione indiretta è stato profondamente modificato con l’introduzione del mercato interno a partire dal 1.1.1993. Gli Stati membri hanno concordato il ravvicinamento delle aliquote Iva e attualmen- te nei paesi comunitari è in vigore un’aliquota minima del 15% con una serie di deroghe per i prodotti essenziali. Tale azione ha consentito la riduzione di questo tipo di barriere non tariffarie che precedentemente contribuivano alla segmentazione del mercato dei quindici.

  • BARRIERE FISICHE

    Sono rappresentate dalle dogane. La loro presenza si traduce in un notevole aggravio di costi conseguente all’espletamento delle procedure burocratiche necessarie per il loro superamento, che provoca un incremento dei prezzi finali di vendita. L’instaurazione del mercato interno ha portato all’abolizione dei controlli alle frontiere sulle merci e sulle persone. Con riguardo alle merci, queste possono passare le frontiere senza alcun controllo fin dal 1.1.1993 grazie alla modifica delle procedure per l’esazione dell’IVA. Attualmente, per ogni merce, l’esportatore e l’importatore devono presentare la dichiarazione alle locali autorità IVA del rispettivo paese. Tale risultato è stato reso possibile anche dal riavvicinamento delle aliquote IVA (v. barriere fiscali).

  • BARRIERE NON TARIFFARIE

    Restrizioni di natura non tariffaria applicate al fine di regolamentare le importazioni. Prima dell’Uruguay round le regole del GATT si concentravano prevalentemente su questioni concernenti tariffe e prezzi. L’attenuazione dell’incidenza delle barriere non tariffarie al commercio è stata oggetto di discussione e di trattativa durante i negoziati dell’Uruguay Round. In questa occasione sono state estese le regole del GATT fino a coprire le barriere non tariffarie. Tali regole riguardano anche leggi e barriere concernenti la tutela dei consumatori per ciò che riguarda standard alimentari e sanitari, tassazione, politiche di investimento ed altre leggi nazionali che hanno un impatto sul commercio. In sintesi le barriere non tariffarie possono distinguersi in quelle che sfuggono alla regolamentazione WTO e quelle che invece la sfruttano a proprio vantaggio. Nella prima categoria ricadono quei provvedimenti, facilmente identificabili, di restrizione all’export operati da partner commerciali, come p.e. gli accordi volontari di restrizione all’export (Voluntary Export Restraints-VER), le quote all’import, le concessioni non automatiche di licenze all’importazione e i contingentamenti, i dazi variabili ed altri provvedimenti, mentre la seconda comprende misure come p.e. l’imposizione di dazi anti-sussidi, di dazi antidumping, di bande di prezzo delle importazioni. Nell’ambito della CE l’abolizione delle barriere non tariffarie agli scambi intra-comunitari di beni e di servizi rappresenta il principale strumento per l’attuazione del programma di completamento del mercato interno europeo da realizzarsi entro la fine del 1992. Le barriere non tariffarie, delle quali è prevista l’abolizione, sono state raggruppate in tre grandi tipologie: barriere fisiche, barriere tecniche e barriere fiscali. La loro rimozione permetterà, grazie ad un più intenso e pronto sfruttamento delle economie di scala, di ottenere consistenti riduzioni sia nei costi di produzione, che, conseguentemente, nei prezzi finali di vendita all’interno del mercato unico europeo, a tutto beneficio dei consumatori e dei produttori europei, i quali vedranno accrescere la competitività internazionale dell’industria europea.

  • BARRIERE TECNICHE AL COMMERCIO

    Con l’espressione barriere tecniche al commercio, in inglese Technical Barriers to Trade (TBT), si fa riferimento ad una categoria di barriere non tariffarie al commercio. I Governi nazionali, al fine di proteggere il proprio mercato interno, utilizzano una serie di strumenti relativi a norme e regolamentazioni per proteggere le industrie nazionali, i consumatori e discriminare le importazioni da Paesi terzi. Le TBT possono consistere in restrizioni quantitative, applicate in modo tale da rendere difficile o particolarmente costoso il loro recepimento o rispetto da parte dei produttori stranieri. Derivano principalmente dalla presenza di diverse normative nazionali in differenti settori economici e danno origine ad una rigida segmentazione del mercato interno in diversi mercati nazionali, impedendo quindi lo sfruttamento delle economie di scala, con conseguenze negative sui prezzi finali di vendita.

    In ambito europeo, per la loro rapida rimozione, al principio di armonizzazione è stato affiancato il principio del mutuo riconoscimento attraverso l’Atto Unico Europeo. In sede World Trade Organization (WTO), è stato adottato un accordo specifico sulle TBT, per evitare che tali strumenti costituiscano inutili ostacoli al commercio. Questo accordo consiste nell’evitare che le regole e le norme tecniche, così come le procedure di certificazione e di prova, possano dar luogo ad ingiustificati impedimenti al commercio. L’accordo TBT, pur incoraggiando il ricorso alla normativa internazionale, riconosce a ciascun Paese il diritto di adottare specifiche misure nazionali ma prevede un codice di buona pratica per la preparazione, adozione e applicazione di tali misure, così da salvaguardare l’equità e la trasparenza dell’intero sistema.

  • BARTER

    Lett.: baratto. È la forma più antica e ristretta di countertrade. È un contratto che prevede lo scambio reciproco di beni puntualmente identificati ove la fornitura in un senso e nell’altro sostituisce in tutto o in parte l’utilizzo di moneta per il pagamento.

  • BARTER COMPANY

    Società che si incarica di costituire, gestire e regolare un circuito di corporate barter.

  • BASE

    Indica nei contratti a premio (v. contratti a premio 2) il prezzo di esercizio, cioè il prezzo al quale viene regolata la compravendita degli strumenti finanziari sottostanti, in caso di esercizio della facoltà e di ritiro dei titoli (v. base del dont; base del premio).

  • BASE AUREA

    Fondamento su cui poggiava il sistema monetario aureo (gold standard), dato che l’unità monetaria di un paese veniva definita sulla base della quantità di oro in essa contenuta. Quanto ai biglietti di banca, essi trovavano una copertura parziale nel metallo detenuto come ri- serva e circolavano, pertanto, in base alla garanzia e sulla fiducia della loro convertibilità. In tale sistema si affidava all’oro (in monete o in lingotti) anche la funzione di mezzo di pagamento nelle relazioni economiche internazionali. V. anche:convertibilità della moneta; moneta.

  • BASE DEL DONT

    Differenza tra il prezzo globale di un titolo (prezzo di esercizio piùpremio, che moltiplicato per le quantità acquistate dà il costo complessivo per il compratore se ritira i titoli) e il valore del premio in un contratto dont (o a premio diretto, o a premio semplice). La base del dont (o piede del dont) è per il compratore una soglia di convenienza della facoltà di ritirare i titoli, piuttosto che abbandonare il premio. Se, p.e., ha acquistato a premio 1.000 azioni Alpha a un prezzo di esercizio di 30 € concordando un premio di 1,2 €, il giorno della risposta premi il compratore: a) troverà indifferente ritirare o abbandonare se la quotazione del giorno è pari a 30 € (nel primo caso registrerà una perdita di 1,2 € per azione, nel secondo abbandonerà comunque il premio di 1,2 €, sempre per azione); b) ritirerà i titoli se la quotazione del giorno è superiore a 30 € (in quanto ridurrà la perdita sul premio per quotazioni spot fino a 31,2 € e guadagnerà per quotazioni superiori); c) abbandonerà il premio se la quotazione spot è inferiore a 30 € (in quanto limiterà la perdita a 1,2 € per azione).

  • BASE DEL PREMIO

    Anche semplicemente: base. Nei contratti a premio (v. contratti a premio 2) indica il prezzo di esercizio, cioè il prezzo al quale viene regolata la compravendita degli strumenti finanziari sottostanti, in caso di esercizio della facoltà e di ritiro dei titoli.

  • BASE IMPONIBILE

    Entità economica, determinata con i criteri indicati dalle singole leggi tributarie, sulla quale si applica l’aliquota d’imposta. La base imponibile, premesso che il presupposto di ogni singolo tributo, costituente l’oggetto di esso, è dato dalla situazione di fatto cui la legge collega la singola imposizione, si determina, quindi, attraverso un procedimento di valutazione dell’oggetto dell’imposta, condotto con i criteri fissati dalla legge medesima e diretto alla individuazione dell’entità economica specifica cui deve commisurarsi la percentuale d’imposta dovuta. I criteri di determinazione della base imponibile si riportano, in genere, al valore o alla misura dell’oggetto del tributo, ma possono essere, in relazione a singole imposte, anche di altra specie (p.e.: il criterio del peso delle merci è il modo normale di fissazione della base imponibile nelle imposte doganali). In particolare, la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è costituita dal reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti (criterio del “reddito mondiale”) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili previsti dalla legge (art. 3, d. p. r. 22.12.1986 n. 917). Parallelamente, l’art. 89 d. p. r. n. 917 con riguardo all’IRPEG, non dà una definizione di base imponibile, ma contiene un principio generale per la sua determinazione stabilendo che il reddito complessivo netto su cui si applica l’imposta si determina con i criteri distintamente previsti per ciascuna categoria di redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche rinviando alle disposizioni relative alle società di capitali e agli enti commerciali a esse assimilati, agli enti non commerciali residenti e alle società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Quanto all’imposta sul valore aggiunto l’art. 13 d.p.r. 26.10.1972 n. 633 definisce la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi come l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali compresi gli oneri e le spese inerenti all’esercizio e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

  • BASE MONETARIA

    La base monetaria, detta anche moneta ad alto potenziale, è l’insieme di tutte le attività che influenzano l’offerta del credito e dei depositi delle banche e conseguentemente il loro ammontare e il livello del tasso dell’interesse. In Italia costituiscono base monetaria i biglietti della Banca d’Italia e le monete del Tesoro; i depositi a vista presso la Banca d’Italia; i margini disponibili in essere nei conti di anticipazione delle banche presso la Banca d’Italia; i depositi a vista presso il Tesoro; le disponibilità a vista sull’estero in valute liberamente convertibili in altre valute. Non sono considerati i depositi postali. Canali principali di creazione della base monetaria sono l’estero, il Tesoro, le banche. Canali di utilizzo sono il pubblico e le banche (riserva obbligato- ria e cauzione degli assegni, deposti infruttiferi per eccedenze su eventuali massimali del credito, liquidità). Nell’ambito dell’area dell’euro la base monetaria comprende anche i depositi overnight presso l’Eurosistema. Circa i riflessi sul tasso dell’interesse si rileva che l’offerta di moneta primaria lo fa diminuire, mentre lo fa aumentare l’offerta di depositi bancari e delle obbligazioni. In un mercato in equilibrio la banca che intenda aumentare i suoi depositi deve aumentare il tasso di remunerazione. Ugualmente se la banca, l’impresa, l’ente privato o pubblico intendono emettere nuove obbligazioni devono offrirle a un tasso di interesse superiore a quello in essere. Di norma le variazioni percentuali della base monetaria e delle sue componenti sono messe in correlazione con il livello dei vari tassi dell’interesse.

  • BASE RATE

    Tasso di riferimento che funge da base per il calcolo degli interessi che la banca applica sui singoli contratti di deposito o di finanziamento nei confronti di ciascun cliente. Indica anche la parte variabile del tasso d’interesse applicato sui prestiti. Per ottenere il tasso d’interesse effettivo occorre aggiungere al base rate le componenti fisse (commissioni ecc.).

  • BASILEA II

    BASILEA II 
    (ingl.: Basel II LINK http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm). Denominazione corrente del New Basel Capital Accord, in sigla NBCA (il titolo ufficiale del documento è: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework; in it.: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione) pubblicato il 26.4.2004 dal Comitato di Basilea e da questi trasmesso alle Autorità di vigilanza nazionali.
    1. Basilea II sostituisce il precedente Accordo di Basilea del 1988 che aveva introdotto requisiti quantitativi patrimoniali delle banche a fronte, inizialmente, dei rischi di credito. All’Accordo del 1988, denominato Basilea I e, in sigla, BCA, avevano aderito oltre cento banche centrali. L’NBCA ha avuto un periodo di gestazione abbastanza lungo. Nel giugno 1999 il Comitato di Basilea aveva reso pubblico un documento intitolato New Capital Adequacy Framework contenente un progetto, sottoposto alle banche centrali e al settore creditizio, di un nuovo Accordo. Inizialmente si prevedeva per il Nuovo Accordo l’entrata in vigore nel 2004. Il documento è stato però poi modificato sulla base delle osservazioni delle banche centrali, di banche e di organizzazioni del credito dando luogo a una seconda versione di proposta fatta circolare nel gennaio 2000 per una seconda lettura. A giugno 2001 si era previsto di completare il testo definitivo del Nuovo Accordo per il 2002 con entrata in vigore nel 2005. L’entrata in vigore della versione 2004 è stata poi fissata al 1.1.2007 con un avvio graduale, a cominciare dalle parti principali che si concluderà il 1.1.2008. Basilea II mira a rafforzare la normativa concernente la stabilità delle banche attraverso la definizione dei loro requisiti patrimoniali e il miglioramento dei metodi di misurazione e gestione dei rischi. Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri: requisiti di capitale minimi; processo di controllo prudenziale; disciplina di mercato.
    2. Il primo pilastro è un affinamento della misura prevista dalla prima versione dell’accordo del 1988, che richiedeva un requisito di accantonamento del 8 per cento. Basilea II tiene conto, oltre che del rischio di credito, del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi, eccetera) e del rischio di mercato. Inoltre, per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. I metodi più avanzati permettono di utilizzare sistemi di internal rating, con l’obiettivo di garantire una maggiore sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d’insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate. Il secondo pilastro comporta nuove norme più stringenti in materia di organizzazione e di controlli interni. Il terzo pilastro concerne le regole, più particolareggiate che in precedenza, per garantire la massima trasparenza dell’informativa al pubblico. Le banche dovranno rendere pubbliche le informazioni sul proprio processo di gestione e controllo dei rischi assunti.
    Nel settembre 2009 è stata sostituita da Basilea III.
    Redattore: Chiara OLDANI
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  • BASILEA III

    Basilea III è un insieme di riforme, sviluppate dal  Basel Committee on Banking Supervision della BIS  per rafforzare la regolazione, supervisione e gestione dei rischi nel settore bancario e finanziario.
    Il Comitato di Basilea,  formato dai governatori della banche centrali e capi della supervisione, hanno sottoscritto l'accordo alla base di Basilea III nel settembre 2009 e il Comitato ha concretizzato la proposta nel dicembre dello stesso anno. I documenti consultivi sono alla base della risposta alla crisi finanziaria e fanno parte delle iniziative su scala globale per rafforzare la regolazione del sistema finanziario avviato dai leader del G20.
    Le misure proposte hanno come obiettivo di:
    - miglioramento della capacità del setter bancario di assorbire gli shock che si generano nei casi di stress, qualsiasi sia l'origine;
    -  migliorare la gestione dei rischi e la governante;
    - rafforzare la trasparenza e la capacità informativa delle banche.
    La riforma è orientata a livello:
    - bancario, o a livello di microregolazione prudenziale, al fine di incrementare la resilienza delle single banche nei periodi di crisi;
    - macroprudenziale - sistemico al fine di affrontare i rischi sistemici, come anche la prociclicità dei rischi.
    - I due approcci alla supervisione sono complementari poiché una maggiore resilienza delle banche riduce il rischio di crisi sistemiche.
    Basilea III fa parte del continuo impegno del Comitato per migliorare il quadro normativo bancario. Si basa sul documento International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards.


    Redattore: Chiara OLDANI
    © 2011 ASSONEBB

  • BASIS POINT

    Unità di misura delle variazioni di tassi di interesse, cambi, rendimenti di titoli. Di solito la si fa corrispondere a un centesimo di punto percentuale.

  • BAUD

    Unità di velocità di trasferimento degli elementi di un segnale discreto o digitale. Il numero di baud è pari al reciproco della durata dell’elemento di segnale espresso in secondi: p.e., se tale durata è 20 millisecondi, la velocità di trasmissione è 50 baud. In altri termini, il baud indica il numero di condizioni discrete che si verificano in un secondo su un collegamento di trasmissione: p.e., un baud equivale a un bit per secondo per un treno di segnali binari, o a tre bit per secondo per un treno di segnali ottali. Il baud definisce anche la velocità di modulazione corrispondente a un intervallo unitario di un secondo; cioè se la durata dell’intervallo unitario è 20 millisecondi, la velocità di modulazione è 50 baud.

  • BBA

    Acr. di: British Bankers’ Association. Costituita nel 1920 per trasformazione della precedente Central Association of Bankers nella quale veniva fusa l’Association of English Country Bankers. Solo nel 1972 la BBA ha ammesso tutte le banche operanti in UK.

  • BEAR

    Espressione di borsa statunitense (it.: orso, ribassista) che indica una persona che vende titoli nella convinzione che i loro corsi stanno per diminuire e con l’intenzione di ricomprarli poi a un prezzo più basso per guadagnare la differenza. Contr.: bull.

  • BEAR MARKET

    Espressione di borsa statunitense (lett. in it.: mercato orso) che indica un andamento del mercato azionario tendenzialmente al ribasso.

  • BEIGE BOOK

    Il Beige Book o “Summary of Commentary on Current Economic Conditions” è un rapporto redatto dalla Federal Reserve in cui si descrive in maniera sintetica il quadro economico generale degli Stati Uniti.

    Il Beige Book viene pubblicato 8 volte all’anno, generalmente una settimana prima dell'incontro del Federal Open Market Commitee (FOMC) al quale viene sottoposto come importante strumento contenente dati significativi sulla situazione economica del paese utile per eventuali scelte di politica monetaria.

    Beige Book: di cosa si tratta?

    Il Beige Book raccoglie in un unico rapporto i dati forniti dai Distretti Federali della Federal Reserve integrandoli con interviste ad economisti ed esperti nel settore. Ogni singolo distretto redige una relazione riassuntiva del quadro economico locale in tutti i suoi settori, da quello bancario a quello agricolo in merito a produzione, consumi, vendite, questioni finanziarie ed energia.

    In ultima analisi, i 12 Distretti Federali forniscono singoli rapporti relativi al proprio distretto di competenza che andranno ad integrarsi nel Beige Book appunto, i cui contenuti sono anche i temi discussi nel meeting del FOMC.

    Beige Book: l’unico rapporto della Fed aperto a tutti

    Il Beige Book non è l’unico strumento di informazione utilizzato dalla Fed, ma è l’unico ad essere reso disponibile pubblicamente e in versione integrale online. Esistono infatti altri due rapporti che la Fed invia al FOMC, il “Blue Book” e il “Green Book”, che rappresentano pubblicazioni private e non consultabili direttamente.

    Bibliografia

    Il SOLE 24 ORE, website (http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/beige-book.html)

    FEDERAL RESERVE SYSTEM, website (http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook/default.htm)

    FEDERAL RESERVE DISTRICT (2014) Summary of commentary on current economic conditions, FED Report, July (http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook/files/Beigebook_20140716.pdf)

  • BEL 20

    Principale indice azionario della Bourse de Bruxelles che comprende venti blue chips belghe, cioè le azioni più trattate del mercato. Continua a essere calcolato come indice nazionale anche dopo la fusione della Buorse de Bruxelles in Euronext.

  • BENCHMARK

    Ogni indice che sintetizza l’andamento in un certo periodo di tempo dei rendimenti o delle quotazioni di un paniere di titoli negoziati in un certo mercato, utile per misurare la performance di attività finanziarie (fondi comuni, azioni ecc.). P.e. i fondi comuni d’investimento adottano come benchmark indici che rappresentano l’andamento di un paniere di titoli, o di un paniere di altri fondi, o dell’inflazione. È tradotto in italiano parametro oggettivo di riferimento nel Regolamento Consob di attuazione del TUF adottato con delibera n. 11522 del 1.7.1998 (e succ. modif.), ma la stessa Consob impiega correntemente benchmark nelle sue comunicazioni. Il Regolamento richiede l’inserzione di benchmark ai quali commisurare i risultati della gestione nei contratti con la clientela da parte degli OICR, in particolare da parte delle gestioni patrimoniali (“parametri coerenti con i rischi connessi alla gestione”, art. 38 e 42) e da parte delle SGR e SICAV (parametri costruiti “facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo coerenti con i rischi commessi alla gestione dell’OICR”, art. 50). Gli indici scelti sono pubblicati sulla stampa specializzata e permettono ai risparmiatori di compiere confronti senza attendere la rendicontazione trimestrale. La differenza tra rendimento del portafoglio e benchmark, se positiva, consente al gestore di percepire una commissione di performance, detta anche commissione di incentivo, calcolata periodicamente. Nei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio il cit. Regolamento Consob del 1998 impone agli intermediari di indicare all’investitore il benchmark per consentirgli una più oculata scelta di investimento in base al proprio profilo di rischio e rendimento. Le modalità di indicazione e di rappresentazione del benchmark all’interno del prospetto informativo sono previste negli schemi di prospetto allegati al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, recante la nuova disciplina sulla redazione dei prospetti informativi relativi alla sollecitazione all’investimento di quote o azioni di OICR. Il benchmark (ovvero un indice di un prezzo di una attività finanziaria o una composizione di indici di prezzi di varie attività finanziarie) deve essere coerente con i rischi connessi alla gestione e deve essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Esso è volto a comunicare al risparmiatore in modo oggettivo e trasparente il rischio tipico del mercato in cui il fondo investe. Il suo principale ruolo è cioè quello di identifi care, tramite la descrizione della composizione di portafoglio, e di caratterizzare, con il profilo di rischio associato a tale composizione di portafoglio, il prodotto offerto dal fondo comune d’investimento. Con riferimento alla composizione del prodotto e alle relazioni esistenti fra il portafoglio effettivo del fondo e il benchmark, nel caso di gestione passiva (nella quale il gestore mantiene in ogni momento un portafoglio con una composizione uguale a quella del benchmark) la caratterizzazione del prodotto avviene tramite la comunicazione del benchmark inteso come indice di una classe di attività finanziarie o come media ponderata di indici o come regola di combinazione delle classi di attività finanziarie; nel caso di gestione attiva (nella quale il gestore valuta le condizioni del mercato finanziario e può anche decidere di detenere un portafoglio che si allontana dal benchmark) la caratterizzazione avviene anche tramite la comunicazione di statistiche sommarie sugli scostamenti fra portafoglio effettivo e benchmark (v. gestione attiva e passiva). Una volta determinata la composizione del benchmark è possibile effettuare analisi statistiche per associare a tale composizione una valutazione del rischio connaturato all’investimento. Tale caratterizzazione si basa sulla comunicazione di indicatori statistici come il rendimento atteso e la volatilità del rendimento del benchmark e dello scostamento fra il rendimento del portafoglio effettivo e quello del benchmark (tracking error). Il rischio del benchmark può essere definito in vari modi: p.e. come scarto quadratico medio del rendimento del benchmark, che è un indicatore delle oscillazioni tipiche del prezzo di una attività finanziaria nel corso del tempo e assume quindi il significato di perdita possibile su un certo orizzonte temporale. Il rischio può essere calcolato in alternativa come lo scarto quadratico medio della serie dei rendimenti negativi o dall’indicatore di shortfall cioè dalla frequenza con cui i rendimenti scendono al di sotto di una certa soglia oppure dalla covarianza fra il rendimento del benchmark e il rendimento di un portafoglio di riferimento. Il calcolo effettivo del rischio pone ulteriori difficoltà: la misurazione del rischio effettuata su basi storiche tende inevitabilmente ad estrapolare l’andamento recente del rischio e quindi a sottovalutare l’esistenza di punti di svolta rapidi ed imprevedibili. Il benchmark infine può essere utilizzato, ancorché in modo molto parziale, per la valutazione della qualità della gestione. Non è corretto, infatti, confrontare il rendimento del fondo comune semplicemente con la variazione del valore di mercato del benchmark, poiché quest’ultimo può essere solo teorico e non comprendere la tassazione e molti costi che il gestore di un fondo deve sostenere (rendicontazione, gestione della liquidità ecc). Gli inevitabili errori di stima statistica inoltre rendono il rischio storico un previsore imperfetto del rischio futuro. L’incertezza sulla stima dei rendimenti attesi impone pertanto un atteggiamento prudenziale sulla utilizzazione del benchmark come indicatore di rendimento atteso e sulla validità statistica degli esercizi di valutazione della qualità della gestione. Il citato Regolamento Consob prevede che il profilo rischio/rendimento del fondo venga descritto nel prospetto informativo anche attraverso rappresentazioni grafiche e tabellari. Un gra- fico a barre illustra il rendimento del fondo negli ultimi dieci anni, un grafico lineare riporta l’andamento del valore della quota del fondo nel corso dell’ultimo anno solare ed una tabella indica il rendimento del fondo, su base media annua nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari. Nella costruzione di tali rappresentazioni i rendimenti illustrati devono sempre essere confrontati con il benchmark, che può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo (cd. nettizzazione del benchmark). L’indicazione di un parametro di riferimento all’interno del nuovo prospetto informativo è richiesta non solo al fine di consentire all’investitore di fornirsi un chiaro convincimento in ordine alle aspettative di redditività dell’investimento ed al livello di rischio ad esso sotteso, ma anche ai fini della determinazione dell’ammontare delle commissioni di gestione. La sezione 5 della parte I del prospetto informativo, relativa agli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo, richiede, infatti, che qualora l’ammontare della provvigione di gestione sia correlato alla variazione registrata da un parametro di riferimento occorre indicare tale parametro, descrivendo in estrema sintesi i relativi meccanismi di calcolo della commissione. I parametri di riferimento utilizzati per il calcolodelle commissioni possono essere anche diversi da quelli utilizzati per il confronto dei rendimenti del fondo. Infine, per la costruzione del benchmark occorre considerare talune proprietà che esso idealmente dovrebbe possedere: trasparenza (deve essere calcolato con regole replicabiliautonomamente dall’investitore), rappresentatività (l’indice deve essere rappresentativo del prodotto che si dichiara di vendere ai clienti), replicabilità (il benchmark dovrebbe essere completamente replicabile con attività acquistabili direttamente sul mercato), hedgeability (è preferibile che gli indici siano sottostanti di contratti derivati, così da permettere una tempestiva copertura dei portafogli e l’abbassamento dei costi di transazione).

  • BENCHMARKING

    Attività di confronto e misurazione dei processi di un’azienda rispetto a quelli delle aziende leader, al fine di ottenere informazioni utili per migliorare la performance. Avviati alla fine degli anni Ottanta negli USA, gli studi di benchmarking si sono sviluppati nel tempo estendendosi a varie aree: il benchmarking di prodotto riguarda le soluzioni progettuali più efficaci, sui costi di produzione e sulla tecnologia utilizzata; il benchmarking competitivo si limita ai concorrenti; il benchmarking di processo misura determinate prestazioni e funzionalità per confrontarle con quelle delle aziende la cui performance è eccellente in processi analoghi; il benchmarking strategico si propone di indirizzare temi di rilevanza strategica. In estrema sintesi, il benchmarking si articola in quattro fasi, secondo il ciclo di Shewhart o di Deming: progetto, esecuzione, controllo ed azione. La prima fase, la progettazione dello studio di benchmarking, comprende la selezione del processo e la scelta di quali aziende studiare. Le fasi successive prevedono l’esame delle fonti di informazione disponibili sul processo prescelto e l’analisi di tali informazioni al fine di determinare le differenze di prestazione esistenti fra le aziende ed identificare i fattori che determinano le migliori prestazioni delle aziende leader. L’ultima fase consiste nell’adattamento dei processi interni finalizzato al miglioramento della performance.

  • BENE

    Cosa che può formare oggetto di diritti (art. 810 c. c.). Pertanto il concetto di bene trovasi in rapporto di specialità con quello di cosa, dato che non ogni cosa costituisce un bene in senso giuridico, ma, per essere tale, deve avere l’attitudine a soddisfare un interesse dell’uomo. Dei beni si possono fare diverse distinzioni, come quella tra beni corporali o materiali e beni incorporali o immateriali: i primi sono percepibili con i sensi, i secondi concepibili solo con il pensiero (p.e. il diritto d’autore). Il diritto sul bene immateriale, derivante dalla creazione intellettuale, non deve essere confuso con il diritto sulla cosa materiale in cui l’idea creativa è stata svolta: il romanzo, come creazione intellettuale, è bene immateriale, mentre come copia prodotta e commercializzata dall’industria editoriale è bene materiale. Fondamentale è pure la distinzione tra beni mobili e beni immobili, cui l’ordinamento connette rilevanti differenze di regime giuridico, soprattutto in ordine alla forma del negozio di trasferimento (che deve essere scritta solo per gli immobili) e alla pubblicità, prevista soltanto per gli immobili o i mobili registrati. Il criterio di discriminazione è costituito dalla suscettività del bene ad essere spostato di luogo senza pregiudizio per la sua individualità. A seconda che siano sostituibili con altri, si distingue tra beni fungibili (detti pure di genere), come il denaro, e beni infungibili (detti pure di specie), come il quadro d’autore. Tale distinzione serve, tra l’altro, a differenziare il contratto di mutuo da quello di comodato dato che il primo ha per oggetto beni fungibili, il secondo infungibili. La distinzione tra beni consumabili e beni inconsumabili non è fondata sul criterio naturalistico, ma economica. Consumabili sono quelli suscettibili di una sola utilizzazione, come le vettovaglie, inconsumabili quelli atti a più utilizzazioni, come un libro o una statua. Parimenti estranea alle nozioni di fisica è la distinzione tra beni divisibili e beni indivisibili, che è fondata su un criterio di valutazione economico- sociale. Divisibilità è la possibilità di frazionamento del bene in parti omogenee, senza pregiudizio della sua destinazione economica: divisibile, pertanto, è un edificio, indivisibile un animale vivo. Rilevante è, poi, la distinzione tra beni presenti e beni futuri, questi ultimi pure suscettibili di formare oggetto di rapporti obbligatori (salvo che la legge non disponga diversamente, come avviene per la donazione di beni futuri, vietata dall’art. 771 c. c.). Si distingue ancora tra beni semplici e beni composti. I primi costituiscono, nella valutazione giuridica, un tutto unitario, dato che gli elementi che li compongono, sono fusi gli uni con gli altri, tanto da perdere la loro individualità (come un animale o un minerale); i secondi sono quelli nei quali le parti costitutive serbano la propria individualità materiale (come una nave o un anello), mutuando l’unità dalla funzione che assolvono. Infine, va ricordato la distinzione tra beni principali e beni accessori, caratterizzantesi per il rapporto di durevole subordinazione economica e giuridica dei secondi ai primi (come avviene per il piedistallo nei confronti della statua). Ai sensi dell’art. 818 c. c., quando non venga diversamente disposto, gli atti e i rapporti aventi ad oggetto il bene principale estendono i loro effetti anche alle pertinenze (v. pertinenza).

  • BENE IMMATERIALE - INTANGIBLE ASSET

    Fattore della produzione privo di consistenza fisica. Studiato dalla metà degli anni ‘80 con intensità crescente nel tempo, rappresenta sempre più, rispetto ai più tipici fattori produttivi “fisico-tecnici”, elemento essenziale del sistema economico e, di conseguenza, delle organizzazioni che lo compongono. La letteratura economica di matrice aziendalista identifica come principali categorie di beni immateriali “l’attrattività di un marchio d'impresa”, il “know-how scientifico-tecnologico”, il “valore del capitale umano”, della “fiducia” e delle “relazioni con la clientela” (c.d. beni intangibili specifici), nonché la generale attitudine a produrre redditi superiori al livello di congrua remunerazione del capitale di rischio (c.d. beni intangibili generici, spesso ricompresi nel concetto di “avviamento dell'impresa”, o “goodwill”). Nel contesto della valutazione d’impresa esistono numerose metodologie di stima del valore economico di questi beni, il più delle volte basati sui loro “costo di sostituzione” o sui risultati differenziali da essi retraibili. Viceversa le diverse discipline contabili tendono ad avere un atteggiamento maggiormente prudenziale, subordinando la riconoscibilità in bilancio di tali voci ad elementi quali la derivazione da diritti contrattuali (es. marchi registrati, brevetto, ecc.), l’autonoma trasferibilità del bene e la probabilità di ottenimento di benefici economici futuri incrementali. In generale, la mancanza di “materialità fisica” rende complessa l’identificazione e la valutazione dei beni in questionesicché, spesso, il differenziale tra il teorico valore economico di un’impresa ed i suoi valori di libro è rappresentato proprio da elementi immateriali non contabilizzabili: tipicamente, ad esempio, il bilancio IAS/IFRS riconosce solo l’avviamento acquisito a titolo oneroso (nell’ambito delle operazioni di M&A) ed impedisce la contabilizzazione degli oneri riconducibili a generiche spese di “ricerca teorica”. Se da un lato è facile osservare la presenza di elementi immateriali, anche non autonomamente identificabili, che determinano un valore dell’impresa superiore ai suoi valori contabili (goodwill), alle volte accade anche il contrario: soprattutto nei periodi di depressione economica si possono osservare valori contabili che sovrastimano l’effettiva consistenza del capitale economico dell’impresa, a cause di prospettive di redditività inferiori al livello della congrua remunerazione (badwill).

    Redattore: 2018 Marco Rotili

  • BENEFICI PRIVATI DEL CONTROLLO (ENCICLOPEDIA)

    Nella letteratura economica afferente la corporate governance, si definiscono benefici privati del controllo le varie forme di utilità privata godute in maniera esclusiva e non condivisa dai soggetti economici che esercitano il controllo societario. In relazione alle diverse forme di controllo societario, a loro volta discendenti da specifici paradigmi istituzionali di governance, la letteratura accademica ha tradizionalmente affrontato il tema dei benefici privati del controllo distinguendo il fenomeno dei “perquisites” (in gergo perks) 1, ossia dei privilegi di cui godono i top manager in un contesto di “managerial capitalism” di origine anglosassone, da quello del cd.“tunnelling”, definito come pratica espropriativa posta in essere dall’azionista di controllo ai danni degli azionisti di minoranza in un sistema di governance (tipico dell’Europa continentale, benché non sconosciuto negli Stati Uniti) fondato su blocchi di controllo dominanti2.
    Tassonomia dei benefici privati del controllo
    Procedendo con finalità tassonomiche, la prima distinzione possibile in materia è quella tra benefici monetari3 e benefici non monetari4. I primi sono rappresentati sicuramente dai perks, ma anche dai guadagni derivanti dalle tutte le possibili forme di “scambio” tra il controllante e la società controllata (cosiddetto self dealing); i secondi rimandano a dimensioni non strettamente economiche ma psicologiche, e si identificano nel prestigio, nel potere, nella fama, nell’autorealizzazione, associati o derivanti dal proprio status di controllante. Ehrhardt e Nowak (2003) affiancano alla tradizionale dicotomia monetari/non monetari una seconda dimensione, quella della trasferibilità, in tal modo individuando le seguenti fattispecie:
    1. Benefici monetari facilmente trasferibili: “Self-dealing”. Si tratta dei benefici originati in transazioni realizzate attraverso il trasferimento, nell’ambito di interesse economico del soggetto controllante, di risorse economiche dell’azienda;
    2. Benefici monetari difficilmente trasferibili: “Dilution”. Si tratta dei benefici originati in operazioni -difficilmente replicabili e non trasferibili in quanto idiosincratiche rispetto agli azionisti di maggioranza- capaci di avvantaggiare gli azionisti di controllo a danno delle minoranze pur senza un trasferimento diretto di assets;
    3. Benefici non monetari facilmente trasferibili: “Amenities”. Si tratta dei benefici apparentemente non collegati alla ricchezza monetaria degli azionisti di controllo, ma facilmente trasferibili ad un altro potenziale proprietario. Derivano dall’esercizio del potere personale all’interno e all’esterno dell’impresa, o dalla particolare natura del settore in cui opera la stessa (ad es.: settore dei media, settore dello sport);
    4. Benefici non monetari difficilmente trasferibili: “Reputation”. Si tratta di benefici specifici dell’azionista di controllo, legati a valori di appartenenza, di prestigio personale e sociale.


    Fonte: Ehrardt O, Nowak E. (2003) Private benefits and minority shareholder expropriation (or what exactly are private benefits of control?) CFS working Paper

    Nella letteratura italiana, se Enriques (2002) distingue tra benefici “dissipativi” e “non dissipativi”, affermando che solo i primi, tipicamente di natura monetaria, sono capaci di recare danno agli azionisti terzi, Bianchi [et al.] (2005) si spingono oltre la semplice differenziazione tra benefici privati del controllo dannosi, in quanto espropriativi, o non dannosi, e introducono il concetto di benefici privati remunerativi - o “buoni” - contrapposti ai “tradizionali” benefici espropriativi (“cattivi”). Aventi natura tipicamente non monetaria, i benefici remunerativi sarebbero sostanzialmente riconducibili ad elementi psicologico-emozionali quali il prestigio, la soddisfazione, il senso del potere. Ad essi gli Autori attribuiscono una fondamentale funzione di incentivo al corretto svolgimento dell’azione direzionale, di strumento per il raggiungimento dell’efficienza del controllo (in senso statico). Ne deriva che l’emersione di tali benefici privati del controllo “buoni” non solo non dovrebbe essere perseguita, ma addirittura incentivata5.
    La misurazione dei benefici privati del controllo
    In letteratura sono stati individuati due principali metodi di stima dei benefici privati del controllo: il metodo del Block Control Premium [(Barclay e Holderness (1989)] e il metodo del voting premium [Zingales (1994)].
    Il metodo del Block Control Premium
    Nel caso dell’acquisizione di un pacchetto azionario idoneo a trasferire il controllo societario in capo all’acquirente, si è soliti riscontrare l’esistenza di un “premio per il controllo” come differenza tra il prezzo unitario delle azioni del pacchetto e quotazioni di borsa delle medesime. Secondo gli Autori, il premio di acquisizione “corretto”, calcolato come differenza tra il prezzo pagato per il pacchetto di controllo e il prezzo di mercato dopo l’annuncio dell’acquisizione, ossia una volta che il mercato abbia incorporato nei corsi le nuove prospettive reddituali/finanziarie attribuibili al nuovo management, deve essere necessariamente una misura dei benefici privati del controllo, alla cui esistenza attribuire la differenza di prezzo eventualmente residua.
    Formalizzando, risulta che:
    PrC=Pcon-Ppost
    e

    dove:
    PrC: Premio di Controllo;
    PrCS: Premio di Controllo Standard, ossia espresso in percentuale della capitalizzazione della società;
    Pcon : prezzo di scambio del pacchetto di controllo;
    Ppost: prezzo di mercato dopo l’annuncio del cambio di controllo;
    a: quota di controllo del vecchio proprietario ( 0 < a < 1 );
    Il metodo del voting premium
    Se la metodologia di Barclay e Holderness poggia sull’analisi di operazioni di scambio di pacchetti di controllo6, condizionando la stima dei benefici privati al verificarsi di un trasferimento del controllo, quella cosiddetta del voting premium presentata da Zingales (1994) permette, a determinate condizioni7, una stima del fenomeno nel continuo. Tale approccio origina dall’ipotesi classica che deriva il valore di un’azione dall’attualizzazione dei flussi di cassa futuri garantiti al suo possessore. Un titolo che non garantisse altri diritti se non quelli finanziari, come le azioni risparmio nel caso italiano, dovrebbe essere prezzato in tal modo del mercato. La differenza (tendenzialmente positiva) di valore tra un titolo con diritti di natura anche amministrativa (l’azione ordinaria) e un titolo con diritti esclusivamente finanziari (l’azione risparmio), emessi da una medesima società, allora non può che misurare il valore attribuito alla facoltà di esercizio del diritto di voto (voting premium). Ma il valore del voto non può che essere legato, secondo l’Autore, alla possibilità di ottenere, tramite tale voto, il controllo della società, traendo profitto dai benefici (privati) ad esso associati. Il voting premium, inteso come differenza tra il prezzo di un’azione ordinaria e quello della rispettiva azione di risparmio, quindi, può essere visto come stima del valore per azione dei benefici privati del controllo ottenibili attraverso il voto. Dal momento però che ogni azione singolarmente presa (azione marginale) non può incidere sulle dinamiche inerenti il controllo, ma può divenire rilevante a tal fine sotto determinate ipotesi, risulta possibile parlare di effettivo voting premium solo in presenza delle due seguenti condizioni:
    1. Probabilità non nulla che si realizzi un trasferimento di controllo;
    2. Il trasferimento di controllo riguardi anche le azioni marginali.
    La prima condizione richiama la necessità che la società emittente sia effettivamente contendibile. La seconda richiede o l’ipotesi di vigenza di una qualche forma di regolamentazione a protezione degli azionisti di minoranza (Opa successiva totalitaria), o l’ipotesi di un takeover attraverso un’azione di mercato (Opa preventiva).
    I benefici privati del controllo in Italia: analisi della letteratura
    Il primo tentativo di misurare i benefici privati del controllo ascrivibili alle imprese italiane, si deve a Caprio [et al.] (1994) e Zingales (1994). Zingales (1994) formalizza il metodo del voting premium testandolo su un campione di 391 osservazioni relative a 96 società con azioni di risparmio quotate alla Borsa di Milano nel triennio 1987-19908. Lo studio evidenzia un premio per il voto “enorme”, pari all’82%, che porta l’Autore ad affermare che “In other words, the right to vote is worth approximately as much as the right to receive dividends9. L’esistenza di un voting premium viene spiegata in parte come aspettativa sul ricambio del controllo, evidenziandosi una correlazione negativa con il grado di concentrazione degli assetti proprietari (ad una minor quota del primo azionista è associate una maggiore probabilità di un ricambio del controllo). Rimane comunque evidenziato un valore assolutamente anomalo della variabile e dei benefici privati che essa misura, che è fatto dipendere dal basso livello di tutela degli azionisti di minoranza offerta dal sistema giuridico italiano.
    Linciano (2002), applicando il medesimo metodo allo studio di 80 società con azioni di risparmio emesse tra il 1989 e il 2000, stima un voting premium minore rispetto all’indagine precedente, ma comunque ancora molto rilevante (in media: 62,28%). Applicando un secondo metodo, mutuato da Nenova (2000), il voting premium espresso in termini di capitalizzazione di Borsa della società oggetto di trasferimento risulta pari in media al 24,06% (mediana 28,94%), e assume valori inferiori al 20% negli ultimi anni di analisi. L’Autore nota, in generale, un trend decrescente durante il periodo: l’analisi di regressione, evidenzia l’impatto positivo dell’introduzione del TUF, con una riduzione dei benefici privati del controllo stimata in circa il 25%.
    Caprio [et al.] (1994) applicano metodo del Block Control Premium analizzando un campione di 33 trasferimenti di controllo verificatisi tra il 1982 e il 1992 rappresentante oltre un quarto dell’intero universo dei trasferimenti. Gli Autori misurano pari al 22,5% la media (18,20% la mediana) dei premio di controllo misurato come differenza tra il prezzo per ogni azione di controllo e un prezzo ex post depurato delle variazioni dell’indice di mercato. Considerando significativa tale differenza, e verificando una sistematicità del fenomeno tale da escludere una semplice condizione di sovra/sotto valutazione da parte del mercato, gli Autori arrivano ad affermare che “l’entità e la sistematicità dei sovrapprezzi non possa non essere legata all’esistenza di benefici privati del controllo economicamente significativi10.
    Dick e Zingales (2004) applicano il metodo del Block Control Premium per una comparazione internazionale del fenomeno nel periodo 1990-2000. Con riferimento all’Italia, sulla base di 8 osservazioni calcolano un valore medio del premio di controllo pari al 37%. Tale risultato pone l’Italia tra i 10 Paesi accreditati dei maggiori benefici privati del controllo11, ad ampia distanza dalle altre maggiori economie mondiali12.
    Massari [et al.](2006), infine, analizzano tutti i trasferimenti di controllo realizzati in Italia nel periodo 1993-2003, stimando i valore dei benefici privati sulla base di 27 osservazioni, di cui 7 relative a cessioni di pacchetti di maggioranza, 10 relative a cessioni di pacchetti di maggioranza seguite da Opa obbligatoria e 10 relative ad acquisizioni tramite Opa. Gli Autori trovano valori dei benefici privati del controllo sensibilmente inferiori a quelli stimati dagli studi precedenti: in media pari all’8%, questi assumono valori nettamente superiori nel caso delle acquisizioni tramite Opa (18% in media). Viene stimato che la dimensione dei benefici privati del controllo cresca al crescere della concatenazione societaria del gruppo analizzato, e si riduca a crescere della dimensione della società, grazie al maggior monitoraggio effettuato da investitori istituzionali e dalle Autorità di mercato sulle imprese a maggiore capitalizzazione. Infine si evidenzia una minor propensione ad estrarre consistenti benefici privati del controllo da parte di investitori stranieri e finanziari rispetto agli investitori industriali italiani. 
    ____________________________________
    1Cfr. Rajan e Wulf (2006), op.cit., pag.1:“By the term perk, we refer to forms of non monetary compensation offered to select employees. These range from the use of an executive jet or a chauffeur-driven car to a giant corner office and country club memberships. Implied in the definition is that the perk is not strictly necessary for the accomplishment of the employee’s duties (scheduled commercial flights are available or the executive only works out of a small portion of the office)”.
    2Cfr. Johnson [et al.], (1997), op.cit., pag.3: We use the term tunnelling narrowly to refer to the transfer of resources out of a company to its controlling shareholder (who is typically also a top manager)”.
    3Cfr. Demsetz H. e Lehn K., (1985).
    4Cfr. Grosmann S.J. e Hart O.D., (1988).
    5Cfr. Bianchi [et al.] (2005), op. cit, pag.52: “Questi benefici, in aggiunta a tutti gli strumenti di incentivo contrattabili ex ante (come possono essere le stock options), potrebbero contribuire a incentivare il controllante ad un impegno ulteriore rispetto a quello “contrattato” o, semplicemente, motivato dalla sua quota parziale di proprietà dell’impresa”.
    6Questa metodologia, di conseguenza, non è applicabile in tutti i casi di trasferimento del controllo, ma solo alle cosiddette sales of control, rimanendo preclusa per i casi di acquisition tramite takeover.
    7Come meglio specificato oltre, infatti, la metodologia in esame risulta applicabile con riferimento solo a società emittenti diverse categorie di titoli, di cui una priva dei diritti di voto, e purché queste siano effettivamente contendibili.
    8Il periodo preso a riferimento per l’analisi empirica coglie il momento di maggior diffusione della categoria delle azioni di risparmio. Introdotte nel 1974 dalla legge n. 216 istitutiva Consob, ancora nel 1980 erano state emesse solo da 6 società minori. Ma dalla metà degli anni 80 le azioni di risparmio sperimentarono un notevole successo: all’inizio del 1987 erano quotate 64 azioni di risparmio; all’inizio del 1990 ben 84 (su 206 società emittenti titoli ammessi a negoziazione). Cfr. Zingales (1994), op.cit., pag.130.
    9Cfr. Zingales (1994), op.cit., pag.126.
    10Caprio [et al.] (1994), op cit., pag.368.
    11I dieci Paesi con benefici privati del controllo (premio di controllo espresso in termini di capitalizzazione della società acquisita) superiori al 25% sono i seguenti: Argentina, Austria, Brasile, Colombia, Israele, Italia, Messico, Repubblica Ceca, Turchia, Venezuela.
    12A titolo di esempio: Stati Uniti: 2%; Regno Unito: 2%; Germania: 10%; Francia: 2%
    Bibliografia
    Bianchi M., Bianco M., Giacomelli S., Pacces Alessio M. e Trento S., (2005), Proprietà e controllo delle imprese in Italia, Il Mulino, Bologna
    Caprio L., Floreali A., Radaelli L., (1994), I trasferimenti di controllo delle società quotate in Italia: un’analisi empirica dei prezzi e dei risultati per gli azionisti di minoranza, Finanza Imprese e Mercati, n. 3
    Demsetz H. e Lehn K., (1985), The structure of corporate ownership: Causes and consequences, Journal of Political Economy, n.93
    Enriques L., (2002), Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, Il Mulino, Bologna
    Ehrhardt O. e Nowak E., (2003), Private Benefits and Minority Shareholder Expropriation (or What Exactly are Private Benefits of Control?), EFA 2003 Annual Conference Paper n.809
    Grosmann S.J. e Hart O.D., (1988), One share-one vote and the market for corporate control, Journal of Financial Economics, n.2
    Johnson, S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F. e Shleifer A., (2000), Tunneling, American Economic Review 90, p. 22-27
    Linciano N., (2002), Azioni di risparmio e valore del controllo: gli effetti della regolamentazione, Quaderno di Finanza Consob, n. 53
    Nenova T., (2003), The Value of Corporate Voting Rights and Control: A Cross-Country Analysis, Journal of Financial Economics, n.68
    Rajan R.G. e Wulf J., (2006), Are perks purely managerial excess?, Journal of Financial Economics, vol.79
    Zingales L., (1994), The value of the voting right: a study of the Milan Stock Exchange, Review of Financial Studies, n.7
    Redattore: Federico PICCO
    © 2011 ASSONEBB

  • BENEFICIO DEL TERMINE

    Termine per l’adempimento di una obbligazione, che può essere stabilito a favore del creditore o del debitore o di entrambi. Qualora non sia diversamente pattuito, il termine si presume fissato a favore del debitore, siccome parte più gravata del rapporto (art. 1184 c. c.). Se il termine è stabilito a favore del debitore, il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, ma il debitore può adempiere rinunziando al termine a suo favore; se, poi, egli ha pagato anticipatamente ignorando l’esistenza del termine, deve limitare la ripetizione a quanto costituisce arricchimento del creditore per effetto del pagamento anticipato. Tuttavia, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva date (decadenza del termine). Se, invece, il termine è stabilito a vantaggio del creditore, il debitore non può adempiere prima della scadenza. Se, infine, il beneficio del termine è stabilito in favore di entrambe le parti, né il creditore può pretendere, né il debitore può effettuare l’adempimento prima della scadenza.

  • BENEFONDI

    Creato dalla prassi bancaria, non disciplinato né dalla legge, né dalle Norme Uniformi Bancarie, il benefondi o benestare bancario è istituto di antica memoria, utilizzato in passato, ma oggi in fase recessiva per effetto del diffondersi di altre forme di tutela e rafforza- mento della funzione di pagamento propria dell’assegno (v.assegno a copertura garantita). Sotto il profilo funzionale il benefondi vuole essere uno strumento volto ad agevolare ed incentivare la circolazione dell’assegno bancario. Si tratta di una dichiarazione rilasciata dalla banca trattaria a richiesta, di regola, della banca negoziatrice la quale, prima di riconoscere al portatore del titolo la disponibilità dell’importo, chiede alla banca sulla quale il titolo è stato emesso informazioni sull’esistenza di fondi disponibili sul conto del traente. È ipotesi rara che il benefondi sia richiesto direttamente dal beneficiario, mentre è più frequente il caso del beneficiario che richieda il benefondi per il tramite della propria banca. L’istituto assume nella pratica varie configurazioni e sono individuabili almeno quattro tipologie distinte di benefondi. La configurazione di base normalmente utilizzata è quella del benefondi semplice od informativo: la banca negoziatrice richiede alla banca sulla quale l’assegno è stato tratto informazioni sull’esistenza sul conto corrente intrattenuto dal traente presso la banca trattaria, dei fondi necessari a pagare l’assegno negoziato. La banca trattaria non è in alcun modo obbligata ad aderire alla richiesta di informazioni; ove, tuttavia, decida di fornire le informazioni richieste, si limiterà a dichiarare che al momento della richiesta i fondi esistono o che, al contrario gli stessi sono insufficienti a coprire l’assegno. Questo tipo di benefondi fa sorgere a carico della banca trattaria la sola responsabilità per la veridicità della dichiarazione: questa sarà tenuta al risarcimento dei danni nel caso in cui abbia rilasciato alla richiedente informazioni false od erronee sulla esistenza dei fondi al momento della richiesta. L’istituto trattario non assume alcuna obbligazione in ordine al pagamento dell’assegno, non si impegna a tenere vincolata la provvista per il pagamento dell’assegno benefondato, né ad impedire al proprio correntista di disporre della provvista. La banca non risponde quindi dei movimenti del conto successivi al rilascio del benefondi né tanto ove questi dipendano da fatto del cliente quanto se dipendano da fatto proprio. Un secondo tipo è il benefondi con blocco dei fondi. La banca trattaria non si limita a dichiarare che, al momento in cui le è pervenuta la richiesta da parte della negoziatrice, i fondi sussistono ma si impegna a vincolare i fondi corrispondenti al pagamento dell’assegno benefondato, impedendo al correntista qualunque atto di disposizione su tali somme. Sulla legittimità ed ammissibilità di tale figura si avanzano molti dubbi. Si sostiene che la decisione della banca di bloccare i fondi violerebbe la convenzione di assegno in forza della quale il correntista ha il potere di emettere assegni fino alla concorrenza della provvista esistente sul conto e la banca è, per contratto, obbligata a pagare gli assegni emessi dal correntista nell’ordine in cui le sono presentati. Ipotesi diversa da quella sino ad ora esaminata è quella dell’assegno vistato: qui il beneficiario si presenta alla banca trattaria chiedendo informazioni sulla esistenza dei fondi; la banca trattaria, verificato che i fondi sono sufficienti a coprire il titolo e verificata anche la regolarità formale dello stesso, appone sul titolo il visto e si impegna nei confronti del beneficiario ad impedire al traente il ritiro dei fondi prima della scadenza della data di presentazione del titolo. Terzo tipo è il benefondi con mandato di pagamento. La banca trattaria a fronte della richiesta di informazioni sulla esistenza dei fondi sul conto del proprio correntista, indipendentemente dalla esistenza degli stessi, conferisce alla banca negoziatrice un mandato di pagamento incaricandola quindi di procedere per suo conto al pagamento del titolo. In questo caso la banca trattaria è tenuta a rimborsare alla banca negoziatrice, propria mandataria, i mezzi necessari per lo svolgimento del mandato utilizzando i fondi del cliente, se sufficienti, o, in difetto, utilizzando somme proprie. La banca trattaria è inoltre tenuta a rimborsare alla negoziatrice mandataria i danni dalla stessa subiti nell’esecuzione del mandatario. Poiché la banca trattaria non può verificare al momento del pagamento la corrispondenza della firma di traenza alla firma depositata sullo specimen, che si trova infatti presso la trattaria, questa, in caso di pagamento di assegno con firma di traenza falsa risponderà del pagamento. Ultimo tipo è il benefondi con assunzione da parte della banca trattaria dell’obbligo extra-cartolare di pagare l’assegno, incondizionatamente. In questo caso se al momento in cui l’assegno benefondato giunge alla banca trattaria i fondi non ci sono o non sono più sufficienti, la banca, che ha assunto l’obbligazione extra-cartolare, non potrà rifiutarlo e ne sopporterà il rischio, salva la possibilità di agire nei confronti del traente per la restituzione della somma. Il problema pratico è quello della individuazione di criteri di differenziazione tra l’uno e l’altro tipo di benefondi allo scopo di accertare quale tipologia ricorra nel caso concreto e quale sia la disciplina ad essa applicabile. Di regola, il benefondi è soltanto informativo. Per attribuire alla formula “benefondi” una diversa configurazione occorre che sussistano in fatto elementi idonei a far ritenere che la banca trattaria non volesse limitarsi a fornire alla negoziatrice notizie vere sull’esistenza dei fondi ma volesse invece impegnarsi al blocco della provvista, al pagamento in proprio dell’assegno incondizionatamente o volesse conferire mandato di pagamento alla banca negoziatrice. La concessione di benefondi non integra violazione del segreto bancario. Istituto diverso dal benefondi è la lettera di patronage. Col benefondi la banca trattaria fornisce alla negoziatrice notizie sulla esistenza della provvista per il pagamento di un assegno; con la lettera di patronage, invece, le banche rilasciano informazioni sulla solvibilità del proprio cliente.

  • BENELUX

    Unione economica realizzata tra Belgio, Olanda e Lussemburgo, c.d. dalle sillabe iniziali dei tre Paesi. Il primo accordo, a caratteremonetario, risale al 1943 e fu raggiunto tra i governi in esilio dei tre Paesi. Nel 1948 entrò in vigore l’unione doganale basata sulla soppressione di dazi e barriere doganali e sull’adozione di un regime doganale comune nei confronti dei Paesi terzi. Nel 1949 fu elaborato un piano destinato a trasformare l’unione doganale in unione economica e si dette inizio ad un periodo transitorio con l’instaurazione di un mercato comune. Con l’entrata in vigore del trattato istitutivo della CEE le norme di organizzazione del Benelux sono state adattate a quelle della nuova comunità. Lo sviluppo dell’integrazione economica fra i tre Paesi è proseguito con l’entrata in vigore dell’unione economica (1960) sulla base del Trattato dell’Aja (1958). Nel 1964 è stata istituita una Corte di giustizia comune che coordina la legislazione sociale ed economica dei Paesi membri.

  • BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    Nel quadro delle misure per il rilancio dell'economia del paese adottate dal Governo italiano in risposta alla crisi economico-finanziaria del 2007, con il Decreto-legge Del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) sono state previste disposizioni anti-crisi a favore delle piccole e medie imprese (PMI) in forma di finanziamento per l'acquisto di beni strumentali all'attività dell'impresa. La “Nuova Sabatini”, riedizione della cosiddetta Legge Sabatini l. 28.11.1965 n. 1329, è l’agevolazione prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), per tutte le imprese con interesse a rinnovare gli impianti, acquistare nuove attrezzature, investire in hardware, software e tecnologie digitali. Il nuovo strumento è finalizzato a migliorare la competitività del sistema produttivo del paese e facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese.

    Quadro normativo

    Il Decreto-legge Del Fare e in particolare l’art. 2 decreto-legge n. 69/2013 è stato attuato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 27 novembre 2013 e, con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 10 febbraio 2014, n. 4567, sono state fornite le istruzioni per l’attuazione dell’intervento. Sono stati definiti gli schemi di domanda e la documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico (GURI n. 37 del 14 febbraio 2014).

    Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il plafond di CDP, inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro, è stato incrementato fino a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro) in base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 è ora pari a 385,8 milioni di euro.

    La regolamentazione applicabile alla Nuova Sabatini riguarda nello specifico: Articolo 2 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69; Decreto interministeriale 27 novembre 2013; Circolare del 10 febbraio 2014, n. 4567; Circolare del 26 marzo 2014, n. 10677; Circolare del 24 dicembre 2014, n. 71299 (modifica la Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567); Articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015) e Articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3

    Caratteristiche

    Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-CDP o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti a fronte degli investimenti previsti dalla misura.

    Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui sopra, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.

    Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.

    Requisiti. Sono ammessi alle agevolazioni le imprese di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda abbiano questi requisiti:

    - sede operativa in Italia

    - regolare costituzione e iscrizione nel Registro imprese o Registro delle imprese di pesca

    - nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non devono trovarsi in stato di liquidazione volontaria e/o sottoposte a procedure concorsuali)

    - in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

    Sono ammesse le imprese operanti in tutti i settori produttivi inclusi agricoltura e pesca. Può presentare domanda anche l’impresa dei Trasporti, nel rispetto dei requisiti imposti nel regolamento comunitario applicabile per settore (regolamento GBER), nonché l’impresa del Terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software. Sono escluse quelle dei settori: industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o prodotti lattiero-caseari, attività connesse all’esportazione e interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

    Agevolazione. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari aderenti ad apposite convenzioni tra il MiSE, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

    Iniziative ammissibili. Gli investimenti ammissibili devono essere destinati a:

    - creazione di una nuova unità produttiva;

    - ampliamento di una unità produttiva esistente;

    - diversificazione della produzione di uno stabilimento;

    - cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;

    - acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

    Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.
    Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento.
    Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

    Spese ammissibili. Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile. Risultano pertanto escluse le spese relative a "terreni e fabbricati" e "immobilizzazioni in corso e acconti".

    Vedi anche:

    Fin Sabatini Gruppo BPER

    Finanziamento Ristrutturazione, ammodernamento ed acquisto di beni strumentali BANCA POPOLARE DI VICENZA

    Legge Nuova Sabatini BAPR

    Mutuo Chirografario “Nuova Sabatini” VENETO BANCA

    Plafond Beni Strumentali C.d. Nuova Sabatini UBI BANCA

     

    Bibliografia

    CASSA DEPOSITI E PRESTITI, website (http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/imprese-al-via-plafond-di-2-5-miliardi-per-sostenere-investimenti-pmi.html)

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, website (http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=77633)

    Ministero dello Sviluppo Economico, website (http://www.mise.gov.it/index.php/it)

    MINISTERO DELLO SVILUPO ECONOMICO, Beni strumentali, documenti (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Leaflet_Beni_Strumentali_v7.pdf)

     

    Redattore: Giovanni AVERSA - 2015

  • BEST EXECUTION

    Regola imposta all’attività di negoziazione in titoli svolta dalle SIM, in base alla quale gli scambi di valori mobiliari devono obbligatoriamente transitare per i mercati ufficialmente regolamentati, salvo che gli interessi della clientela non siano meglio tutelati altrimenti.

  • BETA

    L' indice β, elaborato inizialmente all' interno del CAPM, è la sensitività del rendimento atteso di un titolo rispetto al rendimento atteso del cosiddetto market portfolio. Nella pratica si utilizza un indice di borsa come market portfolio e il beta viene calcolato come il rapporto tra la covarianza fra i rendimenti del titolo e quelli del mercato e la variabilità dei rendimenti del nostro indice di borsa. Nella consueta ipotesi che il futuro assomiglierà  al passato, il coefficiente β,  indica di quanto aumenterà (o diminuirà) il valore del titolo per ogni variazione dell' 1% dell' indice di mercato. Il coefficiente  β misura, quindi, il rischio sistematico cui è soggetto un titolo per il solo fatto di essere quotato e quindi di seguire l' andamento generale del mercato (si ricordi che il concetto di rischio è connesso a qualsiasi variazione del risultato, vantaggioso o svantaggioso che sia). Se l'indice è superiore a 1 il titolo è più  volatile della media di mercato e presenta, quindi, un rischio maggiore rispetto a quello medio; se inferiore a 1 il titolo ha caratteristiche di maggiore stabilità rispetto alla media e presenta, quindi, un rischio inferiore. Detto altrimenti, se β dell'azione ABC  pari a 0,9, ci si aspetta che la quotazione di ABC aumenterà o diminuirà del 4,5% per ogni aumento e, rispettivamente, per ogni diminuzione del 5% dell'indice di borsa.

  • BI-REL

    Sigla di: Banca d’Italia-Regolamento lordo. Sistema di regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti nei conti che gli intermediari intrattengono presso la Banca d’Italia avviato il 23.6.1997, costituisce il segmento italiano del sistema europeo Target, per il cui tramite operatori possono regolare i pagamenti attraverso l’UE. 1. Partecipanti. La partecipazione al sistema BIREL è aperta alle banche, agli enti creditizi non bancari, alle imprese di investimento, agli enti del settore pubblico e ai soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento, insediati nello spazio economico europeo ed è subordinata al possesso di specifici requisiti. Poiché tutti gli ordini di pagamento sono regolati continuamente e singolarmente in moneta unica (l’euro), il sistema fornisce un servizio di regolamento in tempo reale irrevocabile e definitivo. 2. Operazioni possibili. Tramite BI-REL gli operatori possono regolare nei conti di gestione in euro detenuti presso la Banca d’Italia le seguenti operazioni: a) i pagamenti domestici e transfrontalieri inviati dagli operatori tramite la Rete SWIFT o la Rete Nazionale Interbancaria (RNI); b) le operazioni concluse sul mercato telematico dei depositi interbancari (e-MID); c) i saldi multilaterali della compensazione nazionale dei recapiti; d) i saldi multilaterali del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari (LDT); e) il contante delle operazioni su strumenti finanziari,incluse le operazioni di politica monetaria, regolate su base lorda attraverso il sistema DVP-Express (procedura Express, gestito dalla Monte Titoli spa.; f) i pagamenti immessi dalla Banca d’Italia per proprio conto o per conto del Tesoro; g) le operazioni rivenienti dai conti di corrispondenza della Banca d’Italia; h) i margini giornalieri sui derivati pagabili alla Cassa di Compensazione e Garanzia. 3. Modalità di esecuzione. Per aumentare la flessibilità del sistema e per evitare che le banche debbano reimmettere nel sistema i pagamenti privi di copertura al momento dell’immissione, BI-REL dispone di un meccanismo centralizzato di liste di attesa (quees) per i pagamenti temporaneamente privi di copertura. Lo smaltimento delle liste di attesa avviene in base all’ordine cronologico di immissione delle operazioni (sistema FIFO, first in first out) all’interno di un set predefinito di priorità per le diverse tipologie di pagamenti. Un altro sistema, in sigla FAFO (first available first out) è attivato automaticamente pochi minuti prima della cancellazione di fine giornata dei pagamenti in lista di attesa allo scopo di minimizzare il numero dei pagamenti cancellati. Il sistema dei pagamenti BIREL ha cessato di operare il 19 maggio 2008 nella piazza finanziaria italiana a seguito del completamento del processo di migrazione dal sistema Target al nuovo sistema Target 2.
    © 2010 ASSONEBB

  • BIANCO SEGNO

    Firma apposta su un foglio in bianco, destinato ad essere completato da un terzo, rispettando un accordo di riempimento pattuito, preventivamente o contestualmente alla firma con il sottoscrivente. L’abuso nel riempimento del foglio configura varie ipotesi di reato, a seconda che l’atto sia stato o meno compiuto da un pubblico ufficiale. Nel primo caso il pubblico ufficiale (art. 487 c.p., Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt. 479 e 480 c.p. (reclusione da uno a tre anni e reclusione da tre mesi a tre anni). Nell’ipotesidiversa dal reato proprio (art. 486 c.p., Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato), il delitto incrimina con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.. In questo secondo caso, il reato è procedibile a querela (ex art. 493-bis c.p. introdotto dall’art. 89 della l. 24.11.1981 n. 689). Riferita al titolo cambiario, l’espressione indica una cambiale in bianco, la quale, pur essendo carente di alcuni elementi, si distingue dalla cambiale incompleta in senso stretto per l’esistenza di un accordo che consente al possessore di completarla entro tre anni dall’emissione.

  • BID AND ASK PRICE

    Anche: bid and asked price (forma antiquata). Nella terminologia borsistica e cambistica anglosassone, prezzo di acquisto e di vendita ai quali in genere un probabile acquirente o un potenziale venditore e, in particolare, i market maker, sono disposti a comprare o vendere titoli, merci o divise estere. Sono sinonimi dei termini italiani denaro e lettera.

  • BID BOND

    Garanzia fidejussoria (v. fideiussione; fideiussione bancaria) prestata dalle banche a favore di appaltatori esteri, a sostegno di contratti per l’esecuzione di lavori di importo notevole commissionati ad imprese domestiche (p.e. costruzione di dighe, autostrade, linee elettriche ecc.). Il committente di tali lavori è generalmente un ente statale e l’assegnazione dei lavori avviene attraverso un concorso d’appalto nella forma dell’asta internazionale. Con la clausola in questione, prevista nelle condizioni di partecipazione all’asta, l’ente appaltatore richiede a tutti i partecipanti di farsi rilasciare una fideiussione bancaria a proprio favore per una percentuale predeterminata, a garanzia del mantenimento dell’offerta in caso di aggiudicazione (v. anche contratto autonomo di garanzia; garanzie bancarie negli scambi internazionali).

  • BID LINE

    Linea di credito (linea a revoca) a tempo indeterminato, fino a revoca con preavviso di dodici mesi a partire dalla scadenza del trimestre in corso. Al prestito sindacato bid line partecipano due gruppi di banche: le banche partecipanti alla “prima linea” del prestito, che possono investire le proprie disponibilità liquide nella forma di anticipi di durata trimestrale e a condizioni specificate nel contratto con scadenze prefissate e rinnovabili su richiesta dell’azienda; le banche sottoscrittrici, rappresentanti la “linea di riserva” del prestito, che si impegnano a rendere disponibili i fondi fino a concorrenza di un minimo garantito e percepiscono una commissione di impegno.

  • BIG BANG

    Termine che qualifica il culmine del processo di radicale deregolamentazione del London Stock Exchange (c.d. City revolution) interessante sia aspetti strutturali che aspetti di natura operativo-organizzativa. I suoi punti salienti, definitisi nel marzo del 1986, sono: la modifi ca delle funzioni degli intermediari di borsa, con la fine della netta separazione tra brokers (v. broker) cui tradizionalmente è delegata la mera presentazione degli ordini per conto della clientela committente, e jobbers (v. jobber), che si pongono invece in contropartita di questi ultimi; la conseguente modifica del funzionamento tecnico dello stock exchange, supportata dalle nuove tecnologie informatiche, con la trasformazione in mercato di dealers (v. dealer) centralizzato; l’abbandono del sistema delle commissioni minime sulle operazioni di borsa stabilite in via amministrativa, a favore di un regime di libera concorrenza nella fissazione dei prezzi. Tra i fattori scatenati dal Big Bang si ricomprendono: il calo di importanza, non solo a livello internazionale, osservato per la borsa londinese negli anni precedenti al 1986; l’arretratezza delle procedure operative, la tendenza generalizzata alla deregolamentazione dei mercati. Tra gli effetti di tale trasformazione si riscontra la tendenza degli intermediari a vendere all’estero le loro partecipazioni al fine di raggiungere dimensioni più consone al nuovo ruolo assunto e a destinare quote crescenti dei propri flussi di reddito in tecnologia, oltre ad una spinta all’adozione di nuovi sistemi elettronici per l’informativa, l’esecuzione degli ordini e la loro contabilizzazione.

  • BIG BOARD

    Nell’uso corrente sui mercati finanziari indica il New York Stock Exchange (NYSE) la più importante borsa mondiale. Indica anche un tabellone esposto negli uffici degli agenti di cambio ed aggiornato con le quotazioni dei titoli alla borsa di New York.

  • BIG DATA

    Abstract
    In assenza di una definizione univoca, i Big Data vengono considerati come una raccolta di dati informatici così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere nuovi strumenti tecnologici e nuove metodologie di analisi per l’estrazione di valore o conoscenza. Gli ambiti di applicazione sono ormai molteplici e spaziano dall’ambito medico a quello della Pubblica Amministrazione, senza però escludere l’ambito finanziario.

    Big Data: definizione e caratteristiche

    Con il progresso tecnologico, la locuzione inglese Big Data ha assunto sempre maggiore importanza in ambito informatico e statistico. Con il significato letterale di “grandi dati”, che spesso in italiano viene reso attraverso il termine unico “megadati”, l’espressione Big Data indica una raccolta di dati informatici così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere nuovi strumenti tecnologici e nuove metodologie di analisi per l’estrazione di valore o conoscenza. In altre parole, i Big Data servono per analizzare, estrapolare e mettere in relazione un’ingente quantità di dati eterogenei, strutturati e non strutturati in un periodo di tempo contenuto, in modo da scoprire legami già esistenti tra fenomeni diversi e prevedere quelli futuri.
    Nel 2001, l’analista Doug Laney ha sintetizzato le caratteristiche dei Big Data nel “modello delle 3V”, ovvero:
    - il volume, che identifica la quantità di dati generati ogni secondo da sorgenti eterogenee, come e-mail, social media e database tradizionali;
    - la varietà, che si riferisce alla diversa tipologia di dati generati, i quali a loro volta possono essere strutturati come la tabella di un database, semi-strutturati come l’atto notarile costituito da frasi fisse e frasi variabili, e non strutturati come i file di testo emessi dai firewall;
    - la velocità, che individua le tempistiche attraverso cui vengono generati i nuovi dati, per i quali risulta fondamentale l’analisi in tempo reale.

    Con il passare del tempo poi, il “modello delle 3V” di Laney è stato esteso grazie all’aggiunta di altre 2V, che sono:
    - la veridicità dei dati in ingresso, a cui viene assegnato un indice di affidabilità, essenziale per ottenere analisi accurate e attendibili;
    - il valore, che determina la capacità di trasformare i dati analizzati in valore, in quanto è sempre necessario valutare il valore effettivo che l’analisi dei dati può apportare al business preso in esame prima di investire ingenti somme sulla loro raccolta.

    Successivamente, alle cinque caratteristiche appena elencate si è pensato di unire altre due proprietà, quali:
    - la variabilità, che indica la differente natura dei dati ingresso e la conseguente possibilità di inconsistenza degli stessi;
    - la complessità dei dati da gestire, che varia a seconda della dimensione del dataset.

    Al modello di Laney poi, hanno fatto seguito diverse proposte di definizione dei Big Data. Tra esse spiccano quella di Teradata Corporation¹, secondo cui “un sistema di big data eccede, sorpassa o supera i sistemi hardware e software comunemente usati per catturare, gestire ed elaborare i dati in un lasso di tempo ragionevole per una comunità di utenti anche massiva”, e quella della McKinsey Global Institute che ha spiegato come i Big Data siano “un dataset il cui volume è talmente grande da eccedere la capacità dei sistemi di database relazionali di catturare, immagazzinare, gestire e analizzare”. Sulla base di tutte queste nuove definizioni quindi, si può affermare che un insieme di dati diventa big quando aumenta il loro volume e aumenta in maniera direttamente proporzionale la velocità di informazioni che il sistema deve acquisire e gestire al secondo. Un tale incremento deriva dalla necessità di effettuare studi e analisi su un unico insieme di dati, piuttosto che su tante piccole serie di dati, in modo da estrapolare informazioni più complete. I dataset dei Big Data, pertanto, sono di dimensioni continuamente crescenti e la loro mole di dati appartiene alla famiglia degli zettabyte, ovvero miliardi di terabyte, che a loro volta richiedono la presenza di migliaia di server su cui girare.

    Big Data: campi di applicazione

    Oltre a essere utilizzati per misurare le prestazioni di un’organizzazione o di un processo aziendale, nonché per analizzare e indirizzare le scelte decisionali di una determinata azienda sul mercato globale, i Big Data trovano impiego, o potranno trovarne in futuro, in tanti altri settori. Tra questi, di sicuro la Pubblica Amministrazione rappresenta il campo applicativo che più di tutti potrebbe giovare dell’utilizzo dei Big Data. Negli ultimi anni, infatti, in Italia si sta lavorando alla creazione di un’unica struttura centralizzata di Big Data che valorizzi la grande quantità di dati in possesso della Pubblica Amministrazione, evitando la duplicazione e la perdita di informazioni e garantendo allo stesso tempo la sburocratizzazione e lo snellimento degli atti, nonché la protezione dei dati personali dei cittadini. In tal modo, si riuscirebbe a adottare anche in un ambito pubblico un sistema già vincente del settore privato, mettendolo di fatto al servizio dei cittadini. Un medesimo effetto lo si ottiene in campo medico, dove i Big Data consentono alle nuove scoperte nel sequenziamento del genoma umano di vedere la luce. Non a caso, tali scoperte sono rese possibili dall’archiviazione di miliardi di dati relativi a individui provenienti da ogni parte del mondo in sistemi ultraveloci di aggregazione, nonché dall’utilizzo di una cloud per la conservazione degli stessi. L’analisi repentina dei dati contenuti nella cloud permette di simulare gli effetti di un determinato farmaco sul DNA umano e di comparare in tempo reale milioni di cartelle cliniche, creando modelli matematici di riferimento per la formulazione di una diagnosi precisa e l’individuazione di una cura mirata per i pazienti.

    Ma la Pubblica Amministrazione e la medicina non sono gli unici settori in cui si può riscontrare il fenomeno dei Big Data. Di recente, tante piccole e medie imprese hanno deciso di usufruire dei loro vantaggi per migliorare la qualità dei loro prodotti e ampliare le loro opportunità di business. In quest’ottica, ogni piccola e media impresa può servirsi di nuovi strumenti informatici come i Big Data per ottenere un’accurata profilazione dei propri clienti, in modo da offrire loro prodotti sempre più in linea con le loro esigenze e di conseguenza ottimizzare il proprio business. Nelle vendite, se fino a qualche tempo fa il cliente era spesso schedato solo in base a sesso, età, localizzazione geografica e reddito, oggi esistono tanti altri target, come la preferenza sul colore oppure l’attenzione al prezzo del prodotto e alla sua provenienza, che possono essere raccolti, archiviati e analizzati attraverso i Big Data per migliorare la qualità dei prodotti forniti. A livello internazionale, l’immenso potenziale della profilazione dei clienti mediante l’uso di Big Data è stato intuito e sfruttato al meglio da Google, che da semplice motore di ricerca si è trasformato in una macchina capace di immagazzinare informazioni provenienti dalle ricerche effettuate tramite Chrome e di riconoscere gusti e interessi di coloro che le hanno effettuate.

    Big Data in finanza

    Anche in ambito finanziario non manca l’adozione dei Big Data. Gli intermediari finanziari che ricorrono all’uso dei Big Data si trasformano inevitabilmente in imprese di produzione e distribuzione di informazioni basate sia sui dati prodotti negli scambi di strumenti finanziari, sia sulla conoscenza che può essere estratta da essi. In effetti, l’analisi dei Big Data può essere utilizzata dall’intermediario finanziario per stimare i tassi di rendimento e i possibili risultati degli investimenti con previsioni precise e in tempo reale, riducendo così i rischi inerenti al trading finanziario. Concepiti in tal modo, i Big Data sono in grado di rivoluzionare il modo in cui vengono eseguite le transazioni finanziarie, consentendo agli intermediari finanziari di influenzare a proprio favore la distribuzione di ricchezza, la libertà di informazione e la privacy degli individui. Questa caratteristica garantisce all’intermediario finanziario una posizione di vantaggio competitivo monopolistico, in quanto essere in possesso e disporre di Big Data a proprio piacimento attribuisce all’intermediario finanziario una posizione dominante sul diretto contendente. Sempre in ambito finanziario, i Big Data trovano applicazione nelle transazioni riguardanti criptovalute basate su tecnologia Blockchain.

    ¹ Teradata Corporation è una società specializzata in software di analisi di database e big data e consulenza IT strategica

    Bibliografia
    LANEY D., 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety, Gartner, file No. 949. 6 February 2001, http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
    DE MAURO A., GRECO M. and GRIMALDI M., A Formal definition of Big Data based on its essential features, in Library Review, vol. 65, n. 3, 2016, pp. 122-135, DOI:10.1108/LR-06-2015-0061.
    SARDI A., SORANO E., CANTINO V. and GARENGO P., Big data and performance measurement research: trends, evolution and future opportunities, in Measuring Business Excellence, 2020, DOI:10.1108/MBE-06-2019-0053.
    RUSSO M. and DE BIASE L., Che cosa pensereste se vi dicessero che in Italia i Big Data non esistono?, su blog.debiase.com.
    JACOBS A., The Pathologies of Big Data, su queue.acm.org, ACMQueue, 6 luglio 2009. URL
    FERRARI G., Il vero significato dei "Big data", su searchcio.techtarget.it, 14 giugno 2011.
    SNIJDERS C., MATZAT U. and REIPS U.-D. (2012). "Big Data": Big gaps of knowledge in the field of Internet. International Journal of Internet Science, 7, 1-5. International Journal of Internet Science, Volume 7, Issue 1.
    https://www.intelligenzaartificiale.it/big-data/

    Redattore: E. Anna GRAZIANO (gennaio 2025)

  • BIG DATA, PRIVACY E LO STATO IN EUROPA

    Abstract
    I big data sono grandi aggregazioni di dati che possono essere analizzati al fine di trovare schemi, tendenze e associazioni, relativi in particolare al comportamento umano. Nella maggior parte dei paesi europei ogni Stato gestisce archivi di dati di grandi dimensioni e fornisce servizi pubblici sulla base di essi: l'istruzione, la sicurezza sociale e i servizi sanitari sono i campi di studio più impegnativi per gli enti pubblici. Infatti, le informazioni provenienti dai dati possono rivelare importanti tendenze che hanno un impatto sulla spesa pubblica e sul debito pubblico (attuale e prospettico). Qual è il limite alla privacy dei dati che un governo può impostare per migliorare la gestione dei suoi servizi? Il recente regolamento (GDPR) ha affrontato questo delicato problema.


    Big Data https://www.big-data-europe.eu/about/
    Il crescente processo di digitalizzazione e di networking all'interno delle società europee e globali ha una grande influenza su tutti gli aspetti della vita. Grandi quantità di dati vengono prodotte in modo permanente e, quando vengono analizzate e interconnesse, hanno il potenziale per creare nuove conoscenze e soluzioni intelligenti per l'economia e la società. I Big Data possono apportare importanti contributi al progresso tecnico nei settori chiave della nostra società e contribuire a dare forma al business. Sono necessarie tecnologie innovative, strategie e competenze per l'uso vantaggioso dei Big Data per soddisfare i bisogni della società.
    Clima, Energia, Alimentazione, Salute, Trasporti, Sicurezza e Scienze Sociali sono le più importanti sfide sociali affrontate dall'Unione Europea nell'ambito del nuovo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020". In ognuno di questi campi, l'elaborazione, l'analisi e l'integrazione di grandi quantità di dati giocano un ruolo crescente - come l'analisi dei dati medici, l'offerta decentralizzata con energie rinnovabili o l'ottimizzazione del flusso di traffico nelle grandi città.

    Privacy dei dati in Europa (https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en)

    Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (GDPR), disciplina il trattamento dei dati personali relativi ai cittadini dell'UE da parte di un individuo, una società o un'organizzazione, anche extra UE. Il regolamento non si applica al trattamento di dati personali di persone decedute o di persone giuridiche. Le regole non si applicano, altresì, ai dati trattati da un individuo per motivi puramente personali o per attività svolte in casa, a condizione che non vi sia alcuna connessione con un'attività professionale o commerciale. Quando un soggetto utilizza dati personali al di fuori della propria sfera personale, ad esempio per attività socio-culturali o finanziarie, allora la legge sulla protezione dei dati deve essere rispettata.
    Il modo più grande in cui il GDPR influirà sulla raccolta dei dati sarà creando maggiore dipendenza dalle analisi in tempo reale. L'analisi in tempo reale prende i dati che sono stati appena raccolti e li predispone per l’uso e l’analisi immediata. In questo modo non è necessario mantenere tali dati per un lungo periodo di tempo, il che è uno dei problemi che il GDPR cerca di risolvere.
    Fortunatamente, i ricercatori hanno compiuto enormi progressi nel rendere l'analisi in tempo reale più veloce e più efficace rispetto alle analisi a posteriori, quindi c'è la speranza che questo particolare cambiamento possa essere fatto senza grande sforzo.
    Saranno anche influenzati i social media, uno strumento che molte aziende utilizzano allo scopo di fidelizzare i clienti e aumentare il coinvolgimento. Ciò non sorprende, considerando la quantità di informazioni personali che finiscono sugli account social media. Testimone di questo cambiamento è la recente notizia che Facebook fornirà agli utenti nuovi strumenti per garantire la privacy; le regole di ingaggio stanno cambiando. Le imprese che desiderano utilizzare i dati dei cittadini dell'UE dovranno essere più attente a ciò che chiedono e ad essere più esplicite con quanto a lungo stanno trattenendo questi dati e cosa faranno con essi.
    Inoltre, tutti i dati raccolti non dovranno essere archiviati in modo sicuro, ma dovranno essere raccolti dai clienti che vogliono rimuoverli e trasferirli a un altro fornitore. Le aziende di tutte le dimensioni dovranno venire a patti con l'idea che i clienti acquisiranno un maggiore controllo sui propri dati personali.

    Servizi pubblici digitali
    Lo sviluppo dell'analisi dei big data migliora l'offerta di servizi pubblici; secondo l'FMI (2017) ci sono più di 400 programmi di servizio pubblico digitale in tutto il mondo. Questi sono implementati da "governi, organizzazioni non governative, settore privato e partenariati pubblico-privato. Questi programmi coprono servizi pubblici in settori quali agricoltura, educazione civica, istruzione, ambiente, salute, servizi finanziari, protezione sociale e servizi pubblici. Inoltre, utilizzano una varietà di tecnologie digitali, dai computer ai telefoni cellulari, dalle radio agli smartphone "(FMI 2017, p. 210).
    Nonostante le dimensioni e la rilevanza sociale, è un campo poco indagato; mentre l'impatto dipende dal settore e le tecnologie il guadagno in efficienza dei servizi pubblici sembra essere positivo, specialmente nei servizi sociali e nell'istruzione.

    Formazione scolastica
    "Nell'istruzione, la tecnologia digitale è stata utilizzata principalmente per uno dei due scopi: come strumento pedagogico in classe e come strumento per monitorare la frequenza degli insegnanti. Nel complesso, la maggior parte degli studi sull'impatto della tecnologia digitale come strumento pedagogico suggerisce che la tecnologia digitale migliori l'apprendimento degli studenti nel breve termine, ma che questi impatti diminuiscano nel medio termine. Gli studi sul monitoraggio digitale suggeriscono che questi programmi migliorano la frequenza degli insegnanti e migliorano i risultati dell'apprendimento, dove vengono misurati "(FMI 2017, p.212).

    Protezione sociale
    "La tecnologia digitale è stata utilizzata nella protezione sociale in due modi: come meccanismo per l'attuazione di tali programmi, attraverso sistemi di identificazione nazionale digitali o trasferimenti elettronici di reddito; o come mezzo alternativo per indirizzare i potenziali beneficiari di tali programmi, principalmente attraverso i big data. Sebbene esistano numerose iniziative in questo settore, gli studi esistenti suggeriscono che il digitale può ridurre i costi associati all'attuazione di questi programmi, consentendo al settore pubblico di fornire questi trasferimenti a un costo inferiore "(FMI 2017, p.213).

    Educazione civica
    "Nell'educazione civica, la tecnologia digitale è stata utilizzata principalmente in tre modi: (1) fornendo una trasmissione più frequente di informazioni tra i cittadini e lo stato, spesso durante le elezioni; (2) verificare digitalmente i risultati del sondaggio durante le elezioni; e (3) digitalizzare le schede elettorali. Nel complesso, questi studi hanno rilevato che gli approcci digitali hanno effettivamente aumentato la partecipazione degli elettori durante le elezioni e ridotto le frodi "(FMI 2017, p.214).

    Agricoltura
    "La tecnologia digitale nel settore agricolo è stata utilizzata principalmente in tre modi: (1) per fornire informazioni agli agricoltori in merito a tecniche agricole, prezzi o condizioni meteorologiche; (2) fornire consulenza sull'estensione agricola; e (3) monitorare gli agenti di estensione agricola (Aker, Ghosh e Burrell 2016). Nel complesso, gli studi sulle iniziative di agricoltura digitale suggeriscono che tali servizi aumentano la conoscenza degli agricoltori in particolari aree, come i prezzi e i sistemi colturali, ma hanno un impatto minimo o nullo sulle pratiche agricole, sulla produzione o sui prezzi agricoli (FMI 2017, p. 214).

    Salute
    "Mentre la tecnologia digitale nel settore sanitario è stata utilizzata in vari modi - per dispositivi medici, conservazione dei registri e informazioni e promemoria - la maggior parte degli studi nei paesi in via di sviluppo si è svolta in quest'ultima area. Analogamente agli interventi sull'agricoltura digitale, questi studi hanno scoperto che la tecnologia digitale è associata a miglioramenti nelle conoscenze, con prove miste sui cambiamenti comportamentali e altri risultati di salute "(FMI 2017, 215).

    Bibliografia
    International Monetary Fund (IMF) 2017. Digital revolutions in public finance. Edited by Sanjeev Gupta, Washington, DC, ISBN 9781484315224.


  • BIG FIVE

    Espressione con cui si indicano le cinque grandi compagnie che emettono carte di credito: American Express, Carte Blanche, Diners Club, MasterCard, VISA (BankAmericard). Nel Regno Unito la denominazione era riservata anche alle cinque storiche banche commerciali e clearing banks: Midland Bank, Barclays, Lloyd, National Provincial Bank e Westminster Bank. Le ultime due si sono fuse nel 1968-1970 dando origine alla National Westminster Bank (NatWest) e le quattro grandi banche sono state così denominate collettivamente London Big Four. La National Westminster è stata acquisita e incorporata dalla Royal Bank of Scotland nel 2001. La Midland Bank, dopo una grave crisi, è stata acquisita nel 1992 dall’HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) e ha cambiato denominazione in HSBC Bank. Lloyds Bank si è fusa nel 1995 con le casse di risparmio dando origine al Lloyds TSB Group plc.

  • BIG SIX

    Espressione con cui si indicavano le sei grandi società di revisione statunitensi e cioè: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, KPMG, Price Waterhouse, Reconta Ernst & Young. Coopers & Lybrand e Price Waterhouse si sono fuse formando PricewaterhouseCoopers-PwC.

  • BIGLIETTO DI STATO

    Carta moneta sostitutiva del biglietto di banca (convertibile, questo, in oro), apparsa nel XVI secolo quando alcuni Stati per esigenze di tesoreria iniziarono a far circolare questo tipo di moneta, che non richiedeva copertura aurea. Per poter circolare il biglietto di Stato, che era inconvertibile, aveva il valore di moneta attribuitogli dalla legge. Le prime emissioni ebbero luogo in Francia e poi si estesero ad altri Paesi. Né mancarono ricorsi facili al biglietto da parte dei governanti, con conseguente disaggio rispetto al biglietto di banca convertibile. L’evoluzione dei sistemi monetari, l’affinarsi delle tecniche finanziarie e la comparsa dell’inconvertibilità, interna ed esterna, del biglietto di banca hanno relegato il biglietto di Stato a ruoli del tutto marginali e hanno portato, infine, alla sua scomparsa, almeno nei paesi economicamente avanzati. In Italia il biglietto di Stato, emesso su decreto del Ministero del Tesoro, ha svolto la funzione di moneta divisionaria, insieme con le monete metalliche di taglio inferiore fino al 1985, anno in cui ne è stata decretata la cessazione del corso legale.

  • BILANCIA COMMERCIALE

    Conto complessivo degli acquisti di merci da paesi esteri (importazioni) e delle vendite di merci a paesi esteri (esportazioni). L’arco di tempo considerato è, di regola, l’anno solare. La bilancia commerciale (ingl. balance of trade) è quindi una parte della bilancia dei pagamenti e rappresenta l’andamento degli scambi con l’estero. Le transazioni con l’estero registrate nella bilancia commerciale riguardano esclusivamente, come risulta dalla definizione, quelle relative alla entrata nel territorio nazionale di merci spedite da paesi stranieri e quelle relative all’uscita dal territorio nazionale di merci spedite verso paesi stranieri. Non fanno parte, perciò, della bilancia commerciale transazioni con l’estero relative ad acquisti o vendite di servizi (p.e. al trasporto di passeggeri stranieri su navi nazionali) o di beni immateriali (ad es: l’acquisto di un brevetto). Non ne fanno parte acquisti o vendite di beni che non comportino il loro trasferimento attraverso i confini nazionali (p.e. la vendita di un immobile a persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia). Un’importante eccezione a questa regola si può riscontrare nel modo in cui viene calcolato il valore complessivo delle importazioni. Questa calcolo, infatti, può aver luogo secondo due diverse metodologie, a seconda che le importazioni vengano considerate sulla base del valore cif o del valore fob (v.incoterms), e cioè comprensive o meno dei costi di assicurazione, di trasporto e di nolo: nel primo caso, evidentemente, entrano a far parte della bilancia commerciale voci che non riguardano direttamente l’interscambio di merci. Il valore delle esportazioni, invece, è sempre fob, e cioè quale risulta al momento della partenza delle merci dal territorio nazionale. Quando il valore delle importazioni supera quello delle esportazioni, si dice che il saldo della bilancia commerciale è negativo, o, più brevemente, che la bilancia commerciale è passiva). Si dice attiva, invece, quando le esportazioni superano le importazioni (in valore), in pareggio nel caso ipotetico di uguaglianza tra le due poste cumulative Ciò in quanto le importazioni sono acquisti di merci che comportano la formazione di una posizione debitoria verso l’estero (o, come si dice comunemente, anche se non sempre correttamente, un esborso di valuta estera) e viceversa per le esportazioni. In caso di bilancia commerciale passiva l’economia nazionale consuma più merci di quante ne produce. Viceversa, quando le esportazioni superano le importazioni, l’economia nazionale produce più merci di quante ne consumi e, correlativamente, si accresce il credito (o diminuisce il debito) verso l’estero. La bilancia commerciale costituisce, in genere, la parte quantitativamente più rilevante della bilancia dei pagamenti, anche se tale peso tende a diminuire con l’espansione delle diverse economie nazionali e col crescere dell’integrazione economica internazionale. Da qualche tempo, peraltro, l’espressione “bilancia commerciale” è stata accantonata; l’interscambio di merci (e servizi) con l’estero è considerato ormai una delle componenti delle partite correnti della bilancia dei pagamenti.

  • BILANCIA DEI PAGAMENTI

    Documento contabile relativo alle transazioni che intercorrono, durante un certo periodo, tra un paese o i suoi residenti con il resto del mondo (altri paesi, soggetti esteri, istituzioni internazionali ecc.). Viene redatto da organismi pubblici con criteri uniformi. Già nel 1922 l’assemblea della Società delle Nazioni aveva proposto la formulazione di un ordinamento sistematico e le istituzioni internazionali hanno continuato a lavorare in questo senso. Attualmente il documento di base è il Manuale della bilancia dei pagamenti, redatto dal FMI nella sua prima edizione nel 1948. In linea generale le transazioni sono distinte in due ampie categorie: le partite correnti e i movimenti di capitale. Tra le partite correnti rientrano le transazioni visibili (e cioè gli acquisti e le vendite di merci), che formano la bilancia commerciale, quelle invisibili, aventi per oggetto servizi (p.e. i premi di assicurazione, gli interessi e i dividendi di capitali investiti all’estero, i noli, i proventi del turismo ecc.) e i trasferimenti unilaterali (donazioni, rimesse di emigrati ecc.). I movimenti di capitali comprendono invece i trasferimenti di capitali a fini di investimento o a seguito di prestiti internazionali e relativi rimborsi o per contributi a fondo perduto di istituzioni internazionali. Il saldo di tutte queste voci determina la posizione (di eccedenza o di disavanzo) di un paese nei confronti dell’estero. Tutte le transazioni sono registrate mediante il metodo della partita doppia; pertanto la bilancia dei pagamenti presenta una situazione di permanente pareggio contabile. Secondo lo schema proposto dal FMIoltre che da numerosi studiosi, per determinare esattamente una situazione eccedentaria o deficitaria occorre quindi distinguere le transazioni autonome da quelle compensative. Per transazioni compensative si intendono quelle che, a differenza delle prime, comportano variazioni nelle riserve ufficiali o, in alcuni paesi, nella posizione netta sull’estero delle banche. Si tratta quindi di movimenti monetari effettuati dalle autorità responsabili per colmare uno squilibrio esistente nelle altre voci della bilancia dei pagamenti e conferire così stabilità al tasso di cambio, uguagliando la domanda e l’offerta di valuta. Le transazioni compensative misurano, in ultima analisi, le variazioni nelle riserve di liquidità internazionale (oro, valute estere, posizione verso FMI) e comprendono i prestiti internazionali a breve e a lunga scadenza (passività a breve e lungo termine). In Italia vengono compilate due bilance dei pagamenti: una, quella appena descritta, e definita bilancia dei pagamenti “economica” dalla Banca d’Italia; l’altra, di natura valutaria, dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). In quest’ultima gli scambi di merci e servizi vengono annotati all’atto del pagamento e senza alcuna considerazione per la causale del pagamento stesso: vengono esposti, cioè, incassi e versamenti effettuati realmente, quali risultano dalle relative operazioni bancarie e indipendentemente dal tempo in cui le merci attraversano la linea doganale (mentre la bilancia economica tiene invece conto solo di questo fattore, rilevato tramite i dati doganali dell’ISTAT).

  • BILANCIO

    Documento che riepiloga (consuntivo) o prospetta (preventivo), in termini monetari omogenei, l’andamento o lo stato finale dell’azienda, in un periodo di gestione trascorso o a venire, negli aspetti economico-finanziario e patrimoniale. In francese correttamente si distingue tra budget (bilancio di previsione;budget) e bilan (bilancio consuntivo). Più latamente, il bilancio sintetizza le risultanze di complesse indagini e di metodologie conoscitive per la corretta valutazione degli elementi che, nelle loro classi, entità e correlazioni, illustrano compiutamente i risultati di gestione, conseguiti o presunti, ascrivibili al periodo amministrativo, decorso o futuro, considerato. Dal punto di vista tecnico, è un “conto dei conti”, una sintesi estrema che si articola in prospetti variamente configurati secondoil tipo e lo scopo e fornisce il quadro d’insieme della struttura quali-quantitativa del capitale e dei risultati economico-finanziari della gestione. Sotto questo profilo il bilancio assolve ad un’importante funzione informativa dal momento che solo ad un certo livello di sintesi, e conla garanzia di idonei principi contabili, è possibile cogliere l’autentica situazione di una azienda. Alla funzione informativa, molto importante per gli amministratori, per i finanziatori e per i terzi, cioè per quanti abbiano interesse alle informazioni (stakeholders), si unisce la funzione di controllo propria del bilancio ogni qual volta questo sia il rendiconto, sottoposto dall’organo direttivo (consiglio di amministrazione), all’approvazione dell’organo volitivo aziendale (assemblea dei soci). Quando il bilancio esprime a consuntivo i risultati di un’azienda in normale funzionamento si ha il bilancio di esercizio, il cui significato è strettamente legato alle vicende economico-finanziarie di competenza di un periodo amministrativo, cioè di uno dei tanti segmenti in cui l’unitaria e continua gestione dell’azienda in normale funzionamento viene idealmente suddivisa al fine di attuare una periodica verifica dei suoi risultati. In particolari momenti della vita aziendale, conseguenza di eventi straordinari (cessione d’azienda, trasformazione o fusione di società, liquidazione volontaria o coatta: v. bilancio di cessione o di fusione; bilancio di liquidazione), viene compilato un bilancio straordinario che ha obiettivi diversi e accoglie valutazioni riferite a condizioni interne ed esterne differenti da quelle del bilancio di esercizio. Così dai criteri di valutazione ispirati alla logica del normale funzionamento (che, nelle imprese, è di natura prevalentemente reddituale) si passa ai criteri di cessione, di fusione, di liquidazione, i quali per molti aspetti differiscono da quelli ordinari, fino ad allontanarsene del tutto come accade nelle liquidazioni, allorché la valutazione degli elementi patrimoniali dell’azienda prescinde dalla loro coordinazione economica e approda alla stima dei singoli valori di immediato realizzo.

  • BILANCIO CONSOLIDATO

    Documento contabile che riguarda un gruppo di società tra loro collegate. Lo scopo della sua redazione è la conoscenza della situazione patrimoniale ed economica di un gruppo e dei risultati d’insieme della politica di gruppo, non individuabili dall’esame dei bilanci delle singole società affiliate. Esso è costituito a norma degli IAS 1, come il bilancio delle singole società, da uno stato patrimoniale, da un conto economico, un prospetto riepilogativo delle variazioni di patrimonio netto, un rendiconto finanziario e dai criteri contabili e note esplicative. L’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità con tali principi contabili internazionali è stato introdotto in Italia dal D. Lgs. 28 febbraio 2005, n.38. Il decreto prevede che i bilanci consolidati di tutte le società quotate e delle banche, assicurazioni e società finanziarie siano redatti secondo gli IAS a partire dal 2005. Mentre per i bilanci individuali delle società quotate, delle banche e società finanziarie, la redazione secondo gli IAS è stata facoltativa dal 2005 per poi diventare dal 2006, obbligatoria.

    1.Precedente normativa sul bilancio consolidato in Italia
    Il bilancio consolidato era composto, come il bilancio delle singole società, da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa. Dal consolidato si distingueva infine il bilancio aggregato o cumulato, il quale era predisposto attraverso la somma dei valori di bilancio omogenei delle singole società, senza l’eliminazione dei valori relativi a rapporti intersocietari. L’aggregato svolgeva anch’esso un’utile funzione informativa anche se non consentiva appieno, in relazione alle possibili duplicazioni che comportava, quella visione "unitaria" che solo il consolidato era in grado di offrire. Il d.lg. 9.4.1991 n. 127 prescriveva l’obbligo di redazione del bilancio consolidato alle società di capitali che controllavano altre imprese e alle società cooperative e alle mutue assicurazioni che controllavano società di capitali, oltre che agli enti pubblici economici che svolgevano attività commerciale. Il d.lg. 24.2.1998 n. 58 (TUF) richiedeva inoltre all’articolo 117, comma 1, che in ogni caso le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea fossero tenute a presentare il bilancio consolidato. La procedura di consolidamento dei bilanci comprendeva le seguenti fasi, sostanzialmente volte a eliminare duplicazioni dovute alla presenza di operazioni del gruppo
    a) sommare tutti gli elementi dell’attivo, del passivo, dei costi e ricavi d’esercizio del conto economico della capogruppo con quelli delle controllate;
    b) procedere alla eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate, contestualmente all’annullamento contabile del patrimonio netto delle medesime; 
    c) eliminare tutti i valori patrimoniali, finanziari e reddituali derivanti da operazioni interne al gruppo.

    Redattori : Gianfranco RUSCONI, Bianca GIANNINI
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  • BILANCIO CONSUNTIVO

    Documento contabile-amministrativo che, attraverso la contrapposizione di due serie numeriche bilanciate riassume,i risultati di gestione conseguiti in un determinato periodo di tempo (di solito annuale). Il consuntivo è il bilancio di esercizio per le aziende che adottano il sistema contabile economicopatrimoniale a partita doppia,, mentre si definisce “rendiconto” per le aziende pubbliche e di erogazione che in genere che adottano la contabilità finanziaria, magari affiancata a quella economico-patrimoniale come avviene nei comuni. È importante ricordare che secondo il tipo di azienda il linguaggio italiano denomina diversamente il preventivo e il consuntivo. Nelle aziende di produzione (e nelle aziende private di erogazione che ne adottano il sistema contabile) il“bilancio di esercizio” è tipicamente il consuntivo, pubblicato nelle forme di legge, mentre il preventivo è denominato correntemente budget ed è un atto interno riservato. Nelle aziende di erogazione pubbliche il vero e proprio “bilancio” è tipicamente quello di previsione, mentre i risultati ex post sono dimostrati in documenti di regola non denominati bilanci ma “consuntivi” o “rendiconti”. Nelle aziende pubbliche di erogazione, inoltre, l’entità e la destinazione delle previsioni di entrata e di uscita del bilancio hanno un carattere di vincolo giuridico che non esiste per i budgets delle imprese.

  • BILANCIO DELLE BANCHE

    Il bilancio bancario individuale e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio dell'impresa ed il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione (relazione sulla gestione) e sulla situazione della banca o della società finanziaria e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Le regole per la redazione del bilancio bancario sono state modificate in Italia a partire dal 2005, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n.381. A norma del decreto, vi è l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari vigilati di applicare i principi IAS a livello di bilancio consolidato. Tale obbligo, si estende dal 2006 ai bilanci individuali degli stessi soggetti (dal 2005 era solo facoltativo). Il Decreto all’art. 9 comma 1, ha affidato alla Banca d’Italia, il compito di redigere le istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari creditizi e finanziari, in conformità ai principi contabili internazionali (IAS). Essa ha successivamente emanato la Circolare 262 del 22 dicembre 2005 contente le istruzione per la redazione del bilancio bancario secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Secondo i principi generali, il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato devono essere redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. E' previosto che nel caso in cui le e dalle disposizioni contenute nella Circolare non risultino sufficienti a dare una rappresentazione informazioni richieste dai principi contabili internazionali veritiera e corretta, informazioni complementari necessarie allo scopo devono essere fornite nella nota integrativa. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1, del "decreto IAS"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

    1.1. La normativa italiana del bilancio bancario sino al 2005

    La normativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle banche, desumibile dal d.lg. 27.1.1992 n. 87 e dalle disposizioni emanate dalle autorità creditizie in forza del potere regolamentare loro attribuito dal decreto medesimo prevedeva che il bilancio delle banche, al pari di quello disciplinato dal codice civile, fosse costituito da due schemi contabili (stato patrimoniale e conto economico) e dalla nota integrativa (art. 2, comma 2 d.lg. n. 1992/87). A questi documenti si accompagnava la relazione degli amministratori sull’andamento della gestione (art. 3, comma 1). Le banche quotate in borsa, inoltre, avevano l’obbligo di redigere una relazione semestrale, tenendo presenti i criteri dettati dalla Consob. Anche al bilancio delle banche si applicavano i principi di redazione del bilancio societario: doveva essere redatto con "chiarezza" e rappresentare "in modo veritiero e corretto" la situazione patrimoniale, economica e finanziaria d’esercizio. Risultavano, altresì, confermati i princìpi della "continuità, della "costanza", della "competenza" e della "prudenza" (art. 15),e privilegiati la "rappresentazione della sostanza sulla forma" e il "momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione" (art. 7, comma 4). I criteri di valutazione non potevano essere modificati da un esercizio ad un altro, eccetto che in casi eccezionali, purché nella nota integrativa fossero spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Fra le caratteristiche proprie della normativa speciale erano previste alcune eccezioni al divieto di compenso di partite. Un’altra peculiarità della disciplina speciale era rappresentata da una definizione più rigida dei criteri di valutazione delle poste di bilancio (allo scopo di favorirne la trasparenza e la confrontabilità in sede comunitaria). Il TUBC (d.lg. 1.9.1993 n. 385), in ottemperanza all’esigenza di armonizzare la disciplina dei settori bancario e finanziario, ha successivamente apportato alcune modifiche, per lo più meramente formali e integrazioni al d.lg. 1992/87. In particolare: a) circa l’ambito soggettivo di applicazione, l’art. 157 TUBC ha novellato l’originario art. 1, comma 1 del d.lg. 1992/87 al fine precipuo di semplificare l’elenco degli enti finanziari tenuti a redigere il proprio bilancio secondo la disciplina speciale; b) con specifico riferimento ai poteri normativi delle autorità creditizie in materia di bilanci, il TUBC attribuiva esclusivamente alla Banca d’Italia (ferme restando, comunque, le competenze della Consob) i poteri normativi sulle "forme tecniche" dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, oltre che sulle modalità e i termini di pubblicazione delle situazioni dei conti. Gli artt. 24 ss. del d.lg. 1992/87 prevedevano, inoltre, l’obbligo per la capogruppo di redigere un bilancio consolidato. A tal fine, le imprese controllate incluse nel consolidamento (a norma dell’art. 28), le imprese sottoposte a controllo congiunto (ai sensi dell’art. 35), oltre che le imprese partecipate di cui all’art. 36, ossia le associate non incluse nel consolidamento sulle quali la capogruppo esercita un’influenza notevole, erano tenute a trasmettere tempestivamente alla capogruppo tutte le informazioni da questa richieste (art. 24). Erano incluse nel consolidamento le imprese controllate che siano enti creditizi, finanziari o strumentali (art. 28, comma 1). Ne erano, viceversa, escluse, le imprese la cui inclusione nel consolidamento sarebbe irrilevante, le imprese per le quali risulterebbe eccessivamente oneroso e dispendioso assumere informazioni e quelle le cui partecipazioni erano detenute solo in via temporanea, e quindi destinate all’alienazione (art. 29).
    ___________________________________________
    1Il decreto è stato emanato come esercizio dell’opzione prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di obbligare o consentire l’applicazione dei principi IAS anche ai bilanci individuali delle società quotate ed ai bilanci consolidati ed individuali di altre società.
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  • BILANCIO DI CASSA

    In contabilità pubblica è il documento che considera tutte le entrate e le spese previste (preventivo) o realizzate (consuntivo) nel corso dell’esercizio, sia che si riferiscano ad accertamenti o impegni propri dell’esercizio stesso (competenza) sia che riguardino quelli degli esercizi precedenti (residui attivi e passivi). Le entrate e le uscite sono quindi considerate rispettivamente nella fase della riscossione e del pagamento, indipendentemente dall’esercizio cui competono per accertamento o impegno. Il bilancio di cassa permette di controllare il movimento attivo e passivo della cassa e la sua consistenza finale in relazione al fabbisogno dei servizie quindi di additare tempestivamente le deficienze di fondi a cui provvedere e le eccedenze a cui dare impegno. In Italia il sistema di “bilancio di cassa” è stato adottato, senza dare buona prova, prima della legge di contabilità generale (l. 8.7.1883 n. 1455) che ha sancito il passaggio al bilancio di competenza. Da allora, fino al 1978, il bilancio di cassa per lo Stato è stato solo un documento interno, preparato dalla Direzione generale del Tesoro entro il mese di dicembre e riveduto poi trimestralmente. Esso prendeva il nome di “preventivo di cassa” e metteva in evidenza, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, anche gli incassi e i pagamenti di cui si prevedeva la realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio (per competenza e residui), sia in conto debiti e crediti di tesoreria. La l. 5.8.1978 n. 468 ha reintrodotto il bilancio di cassa a fianco del bilancio di competenza (v. anche contabilità pubblica).

  • BILANCIO DI CESSIONE O DI FUSIONE

    Bilancio straordinario che esprime il valore di una azienda quando viene ceduta o si fonde con un’altra entità economica. Questo bilancio si concretizza in una particolare valutazione del capitale aziendale che si esprime sotto la figura del capitale economico, inteso cioè non nel senso del bilancio di esercizio (che esprime il capitale di funzionamento, come il risultato di un aggregato di voci valutate nell’ipotesi di proseguimento dell’attività aziendale), ma come un unico valore che rappresenta il giudizio che si dà sulla capacità dell’impresa di produrre reddito in futuro. Si tratta di valutazioni non periodiche e incerte. I metodi utilizzati sono quelli patrimoniali,reddituali, “dei flussi di cassa”, misti ed empirici.

  • BILANCIO DI COMPETENZA

    Documento contabile, tipico delle amministrazioni pubbliche, detto anche “di diritto” dai giuristi contabili, il quale prevede le entrate che l’ente avrà il diritto di percepire (entrate da accertare) e le spese che l’ente assumerà l’obbligo di pagare (uscite da impegnare) nel corso dell’esercizio, senza considerare se gli importi relativi saranno rispettivamente riscossi o pagati nello stesso esercizio o successivamente. Tali importi costituiscono le competenze, attive e passive, dell’esercizio. Secondo la legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, il bilancio di previsione annuale dello Stato italiano è per cassa (v. bilancio di cassa) e per competenza. Più precisamente, il nostro è un bilancio di competenza pura nel senso che il conto dei residui attivi (entrate accertate ma non ancora riscosse) e dei residui passivi (spese impegnate ma non ancora pagate) è tenuto distinto da quello della competenza dell’esercizio successivo, il cui bilancio concerne unicamente la pura competenza dell’esercizio medesimo senza alcun collegamento formale e diretto con le risultanze dell’esercizio precedente. Quando nel bilancio di previsione, si scrive l’avanzo amministrativo degli esercizi precedenti ad aumento delle entrate di competenza, o il disavanzo amministrativa ad incremento delle uscite di competenza, si parla di bilancio di competenza mista. Ciò avviene per alcuni enti pubblici minori ma non per lo Stato. Il risultato finanziario di competenza (entrate e uscite scadute nel periodo, siano state o no incassate o pagate), derivante dalla gestione patrimoniale e dalla gestione erogativa vera e propria, prende il nome di avanzo, pareggio o disavanzo finanziario a seconda che le entrate accertate siano maggiori, uguali o minori delle uscite impegnate. La competenza finanziaria della contabilità pubblica va distinta dalla competenza economica in ragione d’esercizio della contabilità delle imprese, che è finalizzata al bilancio di esercizio.

  • BILANCIO DI ESERCIZIO

    Documento con cui si dà il rendiconto dell’esercizio nel periodo amministrativo immediatamente precedente di un’azienda di produzione in condizioni di normale funzionamento. Dal 1°1.2002 moneta di conto legale è l’euro. Il bilancio d’esercizio è redatto in unità di euro, senza decimali, con l’eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Per l’art. 2423 c. c. il bilancio di esercizio è costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il codice civile regola in modo speciicfo solo il bilancio delle società di capitali negli artt. 2423-2435-bis, precisandone abbastanza in dettaglio i principi di redazione, il contenuto, i criteri di valutazione delle poste e diverse procedure. Il codice prevede due forme di bilancio, il bilancio in forma ordinaria e quello in forma abbreviata, e fa richiami al bilancio consolidato, che è regolato da leggi speciali. Per l’impresa individuale e per le società di persone valgono in generale le disposizioni dell’art. 2217 c. c. che prescrivono di redigere ogni anno l’inventario, da chiudere con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite (l’antica dizione non è stata sostituita con l’espressione “conto economico” dell’art. 2423 c. c.) e di attenersi, nelle valutazioni di bilancio, ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L’esposizione che segue riguarda il bilancio in forma ordinaria. Per quello in forma abbreviata v. la voce bilancio in forma abbreviata. Norme speciali sono previste per le banche e per le imprese di assicurazioni. Competenze in materia di bilancio ha la Consob per le società quotate e la Vigilanza della Banca d’Italia per le banche. 1. Formazione e approvazione del bilancio. Il progetto di bilancio è redatto dal consiglio diamministrazione, o dall’amministratore unico, va approvato dal consiglio di amministrazione con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza assoluta dei presenti e, insieme alla relazione sulla gestione, va comunicato al collegio sindacale e a chi è incaricato della revisione contabile, se organo diverso dal collegio dei sindaci (art. 2409-bis c. c.), almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea ordinaria che deve discuterlo. I sindaci per la verifica del bilancio hanno un termine normale di quindici giorni (che possono accorciare) e devono predisporre una relazione con cui riferiscono all’assemblea esprimendo pareri sui risultati dell’esercizio e sulla situazione economico-finanziaria della società e informando sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile che deve riferire se la contabilità è tenuta nel rispetto delle esigenze informative e se sono stati rispettati i principi di verità, correttezza e chiarezza. Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei datti essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché è approvato. I soci possono prenderne visione. L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se intervengono tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione con qualunque sia la parte rappresentata dai soci partecipanti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta, a meno che lo statuto richieda un quorum più elevato. Nelle società che hanno optato per il sistema dualistico, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono approvati dal consiglio di sorveglianza. 2. Pubblicazione del bilancio. La formalizzazione del bilancio di esercizio si completa con la pubblicazione (art. 2335 c. c.). Entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, della relazione di gestione, della relazione del collegio dei sindaci, di quella dei revisori, del verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, va depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo uffi- cio a mezzo di lettera raccomandata. Alle società che non hanno azioni quotate in mercati regolamentati è anche fatto obbligo depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese a) l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute e b) l’elenco dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o che sono bene- ficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco va corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. 3. Principi e criteri di valutazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Esso è, quindi, misura del valore di aggregazioni di dati contabili, alcuni certi, altri presunti, o stimati, da ottenere, come ogni misura, secondo principi e criteri di valutazione razionali, logici e consistenti. Per i principi di redazione del bilancio e i criteri di valutazione, v, principi del bilancio, fair value, criteri di valutazione, IAS. V. anche partita doppia, partita semplice. 4. Struttura e contenuto. Stato patrimoniale e conto economico devono essere redatti conformemente allo schema degli artt. 2424 e 2425 c. c., che ne elencano dettagliatamente i contenuti, rispettando le disposizioni degli artt. 2424 bis e 2425 bis c. c. Il contenuto della nota integrativa è specificato dall’art. 2427 c.c. V., in proposito, le voci stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa. 5. Restano valide le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, come banche, di assicurazione ecc. ai ricordano, in particolare, il d.lg. 27.1.1992 n. 87 (in attuazione delle direttive 86/635/CEE dell’8.12.1986 e 89/117/CEE del 13.2.1989) per banche e altre società finanziarie e il d.lg. 26.5.1997 n. 173 (in attuazione della direttiva 91/674/CEE del 19.12.1991) per le compagnie i assicurazione.

  • BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

    Particolare bilancio straordinario che si compone di uno “stato patrimoniale” e di una rendicontazione economica redatti quando l’azienda, cessando di funzionare, viene messa in liquidazione. Lo stato del patrimonio ha lo scopo di far conoscere la presunta somma netta (capitale netto di liquidazione) che potrà residuare una volta venduti tutti i beni aziendali, riscossi i crediti, estinti i debiti e pagate tutte le spese di liquidazione, oppure la parte di debiti (passivo scoperto) che presumibilmente non potrà essere pagata dopo aver ripartito fra i creditori tutte le disponibilità prodotte dalla liquidazione, al netto delle spese sostenute. Se si considera che le operazioni di liquidazione si possono prolungare non poco nel tempo, oltre al bilancio iniziale di liquidazione, vi saranno uno o più bilanci annuali intermedi ed uno finale. Il capitale in questi bilanci avrà diverse espressioni sempre più approssimate alla realtà, fino a coincidere con essa nel bilancio finale, in cui verrà a mancare qualunque valore stimato, giacché l’attivo sarà costituito solo dalle liquidità ricavate dalla liquidazione ed il passivo da debiti certi. La valutazione del capitale di liquidazione del bilancio iniziale può variare notevolmente, a parità di beni in natura, crediti o debiti, in base alle condizioni in cui la liquidazione potrà svolgersi. La stessa formazione di lotti, nei quali possono essere offerti i beni da vendere, può incidere notevolmente sull’esito finale. Alcuni beni (materie prime, materiali o altre scorte d’uso) possono essere realizzati piuttosto che con la vendita diretta, mediante il loro impiego in produzioni attuate e collocate durante il corso della liquidazione. A parità di altre condizioni, le valutazioni del bilancio di liquidazione riescono tanto più aleatorie quanto più ristretto è il mercato dei beni da liquidare e quanto più si prolunga il periodo della liquidazione. Il rendiconto economico finale di liquidazione, che comprende l’intero periodo di liquidazione, esprime tutti i costi e ricavi conseguiti, incluse le plusvalenze e le minusvalenze relative alla cessione di beni immobilizzati ed evidenzia il risultato economico dell’intera procedura.

  • BILANCIO DI PREVISIONE

    Documento contabile che mette in evidenza i probabili risultati in un ciclo di operazioni economiche e finanziarie che si effettueranno in un determinato esercizio. È denominato anche con i termini “preventivo” o “stato di previsione” o semplicemente “bilancio” nelle aziende pubbliche di erogazione. Nelle aziende di produzione esso è denominato budget. I preventivi si possono classificare: secondo l’estensione delle operazioni previste in un dato periodo di tempo, in “generali” se abbracciano tutte le operazioni e danno uogo a bilanci di previsione e “speciali” se riflettono solo alcune operazioni o gruppi di esse e danno luogo a conti di previsione; secondo l’aspetto delle operazioni previste, in “finanziari” (“di competenza”, se riguardano entrate e uscite considerate, rispettivamente, nella fase dell’accertamento e nella fase dell’impegno; “di cassa” se si riferiscono alle entrate e uscite considerate, rispettivamente, nella fase della riscossione e del pagamento), che consentono di verificare la copertura degli impegni assunti; “economici” che riguardano costi e ricavi nelle aziende di produzione o rendite e consumi nelle aziende di erogazione; “patrimoniali”, che riguardano le variazioni che interverranno nella struttura del patrimonio. I bilanci di previsione sono di redazione più agevole nelle aziende di erogazione mentre nelle aziende di produzione è più difficile prevedere l’intero andamento della gestione, che dipende tra l’altro, dalla dinamica del mercato, dalla politica monetaria, creditizia, fiscale ecc. Le imprese tendono a programmare la gestione preparando piani operativi a lungo termine, salvo poi redigere ogni anno un preventivo generale sulla base di ipotesi standard o normali (budget). Le indicazioni di tale preventivo debbono essere confrontate con i dati contabili consuntivi, onde analizzare eventuali scostamenti e studiarne le cause per adottare poi gli opportuni provvedimenti di gestione (v. budgetary control). Il bilancio di previsione dello Stato italiano, invece, è un bilancio sia di cassa (bilancio di cassa) che di competenza pura (bilancio di competenza).

  • BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

    Uno dei quattro documenti giuridico-contabili in base ai quali si predispone e si svolge la gestione finanziaria dello Stato, insieme al bilancio pluriennale, alla legge finanziaria e alla legge di assestamento del bilancio. Il bilancio annuale di previsione dello Stato, redatto in forma finanziaria per competenza e per cassa, è presentato entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello cui si riferisce al Parlamento e da questo approvato entro il 31 dicembre, salvo l’esercizio provvisorio. Entro il mese di giugno dell’anno successivo il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta disegni di legge per l’assestamento degli stanziamenti del bilancio in corso. Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate entro il 31 ottobre. L’approvazione per legge svolge tre compito ell’ambito della finanza pubblica: a) forma il presupposto legale per dar corso ad accertamenti e riscossioni di entrate, ad assunzione di impegni e ai pagamenti di spese; b) è guida dell’azione amministrativa del Governo; c) è strumento di programmazione finanziaria e di politica fiscale nel breve termine. Le entrate del bilancio sono classificate in titoli, unità previsionali di base, categorie e capitoli e le spese in funzioni- obiettivo, unità previsionali di base e capitoli. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati dal Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), che deve essere presentato alle Camere entro il 15 maggio e nel quale viene definita la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio di previsione pluriennale. La normativadel bilancio è rimasta fondamentalmente immutata dal r.d. 18.11.1923 n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato fino alla riforma compiuta nel 1978 (a parte alcuni adattamenti introdotti nel 1962 per facilitare le rilevazioni statistiche della contabilità nazionale). Nel 1978 con la l. 5.8.1978 n. 468 si è cercato di razionalizzare il sistema di governo della finanza pubblica (di fatto ormai fuori controllo da un quindicennio) introducendo elementi di programmazione finanziaria nei processi di bilancio specialmente con l’introduzione del bilancio di cassa, del bilancio di previsione pluriennale e della legge finanziaria, intesa questa come strumento di manovra annuale di bilancio. La correzione del 1978 non hanno riportato la spesa pubblica sotto controllo, a causa dell’instabilità politica e alle difficoltà economiche del periodo di modo che si è proceduto con la l. 23.8.1988 n. 362 a una profonda correzione, ridimensionando la legge finanziaria, cercando di restaurare il governo del disavanzo, incidendo sulle procedure di bilancio, rendendo rigorose le norme sulla copertura finanziaria (art. 81 Cost.). La l. 1988/362 ha poi istituito il DPEF da presentare al Parlamento entro il 15 maggio e cioè anteriormente alla data di presentazione del bilancio annuale di previsione e di quello pluriennale (31 luglio) e della legge finanziaria (30 settembre), con ciò scindendo il momento della decisione degli obiettivi da quello della formazione degli strumenti, prima uniti nella formazione della legge finanziaria. Infine la l. 3.4.1997 n. 94 ha introdotto modifiche ulteriori che hanno portato allo stato attuale della disciplina del bilancio. L’innovazione principale è quella dell’istituzione dell’unità revisionale di base, che è il raggruppamento in un aggregato omogeneo di capitoli (unità elementare del bilancio dello Stato) determinato con riferimento ad aree omogenee di attività anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze dei ministeri. Le unità dovrebbero costituire anche la struttura fondamentale per il controllo di gestione nell’ambito dell’Amministrazione Statale. La determinazione delle unità è stata compiuta dal d.lg. 7.8.1997 n. 279.

  • BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

    Il bilancio di previsione pluriennale, presentato insieme al progetto di bilancio annuale di previsione, riporta l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente). Il periodo coperto dal bilancio pluriennale è di trecinque anni. Il bilancio pluriennale è approvato con un apposito articolo della legge di bilancio, ma non costituisce autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese. Esso è solo un documento conoscitivo di programmazione della gestione finanziaria. Il bilancio annuale di previsione è approvato con un’apposita legge di bilancio, nella quale è contenuto un apposito articolo di approvazione del bilancio di previsione pluriennale a legislazione vigente integrato con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente già approvati (questa seconda versione è detta bilancio pluriennale programmatico). Il Governo deve presentare il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale per l’anno successivo entro il 31 luglio.

  • BILANCIO DI VERIFICAZIONE

    Prospetto mediante il quale è possibile controllare, tanto al termine dell’esercizio quanto nel corso di esso, la correttezza formale delle scritture contabili tenute col metodo della partita doppia. Il bilancio di verificazione espone, per ciascuno dei conti oggetto di scrittura del mastro: numero d’ordine; denominazione; somma degli addebitamenti (sezione “dare”); somma degli accreditamenti (sezione “avere”); eventuale eccedenza di segno “dare”, eventuale eccedenza del segno “avere”. Esso permette di “riscontrare” che: il totale delle somme di segno “dare” sia uguale al totale delle somme di segno “avere” e al totale della colonna esterna del “libro giornale”; il totale delle eccedenze di segno “dare” sia uguale al totale delle eccedenze disegno “avere”; se le dette uguaglianze non si verificano, sempre che le somme siano esatte, significa che sono stati commessi errori nel trascrivere le scritture del “giornale” nei conti del “mastro”, errori che potranno essere eliminati con attente ricerche e “spunte”, controlli questi che appaiono superflui nella contabilità a ricalco - a mano o automatica - dove sono impossibili errori di trascrizione. La quadratura, intesa come riscontro generale dei conti tenuti a “partita doppia”, che si ottiene con il bilancio di verificazione, non è sufficiente a garantire, di per sé, la inesistenza degli errori commessi nel comporre il giornale e degli errori di trascrizione. Quando le scritture contabili sono tenute nella forma del “giornale mastro”, si ha, di fatto, in fondo a ogni pagina, un bilancio di verificazione per somme, in cui il totale generale deve essere uguale ai totali delle sezioni “dare” e “avere” dei conti sintetici tabellari. Il bilancio di verificazione può essere redatto in qualsiasi momento della gestione; pertanto, a seconda delle periodicità nella compilazione, si hanno bilanci giornalieri, decadali, quindicinali, mensili. Si parla di bilanci di “verificazione collegati”, quando quellisuccessivi al bilancio di verifica redatto al termine di un periodo si ottengono aggiungendo alle somme risultanti al termine del periodo precedente quelle che sono state registrate nell’ultimo periodo che si vuole controllare, evitando così di riprendere le scritture già controllate con i bilanci precedenti. Si noti che in seguito all’ormai diffusissima informatizzazione della contabilità che permette di avere in tempo reale i dati sui conti, il bilancio di verifica come momento specifico delle procedure contabili sta perdendo di significato.

  • BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

    L’art. 2435 bis del codice civile prevede la possibilità di redigere un bilancio abbreviato per le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4.700 milioni di lire; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. Lo stato patrimoniale abbreviato comprende solo le voci dell’art. 2424 contrassegnate con lettera maiuscola e con numeri romani, con separata indicazione, per le voci “CII Crediti” dell’attivo e “D Debiti” del passivo, dei crediti e dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Secondo il comma 2 di questo articolo è anche possibile redigere una nota integrativa abbreviata. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono predisporlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati in precedenza.

  • BILANCIO SOCIALE

    Documento o relazione che contiene dati, informazioni, dichiarazioni e osservazioni sull’impatto dell’attività dell’azienda nei riguardi del contesto socio-economico in cui opera, in aggiunta alle valutazioni di mercato. La necessità di rendere conto anche di valutazioni non direttamente legate all’impatto sui risultati economico-finanziari dell’attività dell’azienda viene soddisfatta realizzando il bilancio sociale piuttosto che inserendo nel bilancio di esercizio valutazioni che non rispondono alla sua logica economico-finanziaria e patrimoniale. Non esistono in Italia (e in gran parte dei paesi industrializzati) vincoli di legge sul bilancio sociale, anche se la sua redazione viene attuata su base volontaria da aziende pubbliche e private e da associazioni, affiancandosi al bilancio di esercizio. Un bilancio sociale può essere redatto in modi diversi, anche se stanno sviluppandosi nel mondo organismi (per lo più su base volontaria e privata) atti a fissare degli schemi e delle procedure tipo.

  • BILATERALISMO

    Politica commerciale consistente nella stipulazione di accordi tra due Paesi per assicurarsi reciproci vantaggi o privilegi senza estenderli ad altri. Su accordi di natura bilaterale si è fondata in larga parte, ancora nel recente passato, la struttura del commercio internazionale e particolarmente l’interscambio con i Paesi ad economia socialista. Negli anni Ottanta, a causa di una certa crisi del multilateralismo, il bilateralismo ha trovato un nuovo impulso, soprattutto a causa dell’atteggiamento degli Stati Uniti che hanno ripetutamente minacciato di farvi ricorso in caso di fallimento dei negoziati multilaterali (poi realizzati nell’Uruguay Round). Il bilateralismo comporta inevitabilmente ostacoli e limitazioni al libero scambio delle merci e quindi, alla lunga, ha effetti sfavorevoli sull’andamento del commercio internazionale. Per evitare questi effetti i paesi ad economia di mercato, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, hanno cercato di ridurre le pratiche bilaterali e di stipulare accordi su base multilaterale, tra i quali l’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT, rinegoziato all’Uruguay Round).

  • BILL PURCHASE AGREEMENT

    Operazione con la quale l’esportatore cede al finanziatore (banca o altro intermediario) le cambiali emesse o fatte emettere a fronte dei crediti vantati verso l’estero in contropartita del loro ammontare adeguatamente scontato. Comporta, in genere, la cessione pro solvendo degli effetti, per cui se alla loro scadenza l’obbligato principale (emittente, trattario o accettante) risulta insolvente, il finanziatore ha diritto di esperire un’azione di regresso sullo scontatario e sugli eventuali successivigiranti del titolo. Tale caratteristica differenzia il bill purchase agreement dal forfaiting.

  • BIMBO

    Acr. di: Buy-In Management Buy-Out. Operazione di acquisto di impresa da parte del management col concorso anche di venture capital esterno. Molto praticato oltre Manica (v. anche:buy-in; management buy-out).

  • BIMETALLISMO

    Sistema monetario consistente nella circolazione di due monete (e dei rispettivi multipli e sottomultipli) di differente metallo, con corsi o parità stabiliti dalle autorità emittenti in misura, generalmente, di poco superiore ai valori di mercato dei metalli monetabili. Ciò per compensare, almeno in parte, i costi della coniazione e nel contempo impedire la rifusione delle monete da parte dei privati per ricavarne un utile. Il bimetallismo compare nel VI secolo a. C. in alcune città-stato, ma la sua diffusione fu lenta e limitata alla Macedonia e all’impero achemenide. In Persia, p.e., Dario I (521-486 a. C.) fissò il rapporto oro argento nei valori di 1 a 13,2, dando un Darico d’oro di 8,34 grammi contro 20 sicli d’argento, ciascuno di 5,5, grammi. In seguito, a causa della maggiore produzione d’oro, questo rapporto non poté reggersi, tanto che sotto Filippo II di Macedonia fu stabilito in 1 a 10. Tale lo mantennero Alessandro Magno e i diadochi. La Roma repubblicana conobbe inizialmente il bimetallismo argento-bronzo, fissato con la ratio denararia del 269 a. C. di un denario d’argento di 6 scrupoli (uno scrupolo = 1,137 grammi circa) contro 10 assi di bronzo di 72 scrupoli l’uno, con un rapporto argento-bronzo di 1 a 120. Con la riforma di Giulio Cesare lo Stato definì anche la ratio tra l’oro e l’argento e quindi distintamente quella tra questi due metalli con l’oricalco (ottone) e con il bronzo. In effetti si ebbe un plurimetallismo, ma dato il ruolo dell’oro per i grandi pagamenti e dell’argento per i vilia ac minuta commercia, la circolazione ebbe i caratteri del bimetallismo. Con la riforma di Cesare Augusto il rapporto legale oro-argento fu stabilito in 1 a 12,5, mentre nel mercato era più favorevoleall’argento. Il rapporto argento-bronzo fu fissato in 1 a 48, per cui la moneta di bronzo divenne un semplice gettone. Infine i rapporti oro-oricalco e argento-oricalco risultarono rispettivamente di 1 a 350 e di 1 a 28. Con l’inizio del principato la libera coniazione fu sospesa. I vantaggi del bimetallismo rispetto al monometallismo furono trovati fin dall’antichità nel contenimento delle oscillazioni del valore di mercato dei vari metalli in presenza della scoperta di nuovi filoni, ma anche, e forse soprattutto, nella necessità di disporre di una moneta a più alto valore, senza dover ricorrere a coniare grosse e pesanti monete di un metallo meno pregiato. Tuttavia nel generale benessere dei secoli d’oro dell’impero romano il bimetallismo permise di contenere le oscillazioni di prezzo dovute alla domanda sia di oro che d’argento per usi non monetari. In queste circostante si preferì adeguare pesi e anche contenuti di fino della moneta di minor valore. Anche la riforma di Nerone, nonostante fosse complessa fino a introdurre elementi della circolazione fiduciaria del denarius e a ritoccare lievemente anche il peso dell’aureo, osservò questa norma pratica. Il bimetallismo ebbe alterne fortune. Declinò progressivamente con la crisi dell’impero romano d’occidente, mentre rimase in vita in quello d’oriente. Nel Medioevo scomparve per poi riapparire con l’affermazione dei Comuni per durare fino al marasma del XVII secolo. Nel frattempo si erano riscontrate notevoli difficoltà, specie in Firenze dopo il fallimento di molti banchi in seguito all’insolvenza del re d’Inghilterra. Nell’occasione il quattrino d’argento fu sacrificato per salvare il fiorino, moneta internazionale. Altre grosse difficoltà si ebbero più tardi in Europa a causa dell’incapacità di Carlo V a onorare gli impegni con la finanza internazionale. Prima del passaggio al monometallismo aureo, o gold standard, il bimetallismo ebbe una nuova fioritura con le leggi monetarie degli Stati Uniti e ritornò n auge anche in Europa, Russia compresa. Fece eccezione la Gran Bretagna, che fino alle leggi monetarie del 1816-21 rimase ancorata al monometallismo argenteo, basato sullo scellino. Verso il volgere del secolo XIX l’eccessiva produzione d’argento pose fine al bimetallismo puro, cui subentrò il cosiddetto bimetallismo zoppo, caratterizzato dalla sospensione della coniazione dell’argento, mentre se ne consentiva la circolazione delle monete in essere. Il diffondersi della carta moneta e dell’assegno, la scomodità della moneta metallica, il notevole aumento della produzione di oro, mentre continuava la crisi di eccessiva produzione di argento, portarono al monometallismo aureo. L’argento decadde a moneta divisionaria.

  • BIOCOMBUSTIBILE

    I biocombustibili sono combustibili solidi, liquidi o gassosi, ricavati direttamente dalle biomasse, ad esempio, la legna da ardere, o prodotti a seguito di un processo di trasformazione, chimico o biochimico, della struttura del materiale organico. Tra i principali tipi di biocombustibili si individuano il biodiesel, il bioetanolo, il biogas ed il pellet. Si tratta di fonti di energia rinnovabili, illimitate, che non contribuiscono all'effetto serra, poichè la quantità di CO2 emessa durante la combustione è la stessa assorbita nel periodo di crescita della pianta da cui derivano. I biocombustibili sono utilizzati nell'alimentazione di apparati a combustione stazionaria, quali forni, caldaie, motori diesel fissi e turbine a gas. La produzione di biocombustibili richiede inoltre l'impiego di grandi quantitativi di manodopera, incrementando lo sviluppo economico ed occupazionale di aree rurali soggette ad abbandono.

    Fonte:
    http://www.energia360.org/

    Redattore: Marianna RONCHINI

  • BIOMASSA

    Con biomassa si intende qualunque sostanza di origine organica, vegetale o animale, che può essere impiegata nella produzione di energia termica, energia elettrica e biocarburanti. L'uso della biomassa può avvenire allo stato naturale o richiedere un processo di trasformazione complessa. Esempi di biomassa sono: residui del settore forestale ed agricolo, piante coltivate per scopi energetici, scarti dell'industria e delle aziende zootecniche, parte organica di rifiuti solidi urbani.

    Redattore: Marianna RONCHINI

  • BIPOP-CARIRE

    Banca a capo dell’omonimo gruppo sorta nel 1983 dalla fusione di due banche locali: Banca popolare di Lumezzane e Banca popolare di Palazzolo assumendo la ragione sociale di Banca popolare di Brescia. E' stata incorporata da Unicredit nel 2007.

    Ha preso questa denominazione nel 1999 con l’incorporazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia-Carire. La società è cresciuta rapidamente a partire dal 1993. Nel 1987 costituisce Cisalpina gestioni (fondi d’investimento) e nel 1990 acquisisce il controllo di Fin-Eco leasing e Fin-Eco factoring. L’anno successivo acquisisce il controllo di Fin-Eco holding e costituisce il Gruppo bancario BIPOP Banca Popolare di Brescia (oggi Gruppo Bipop-Carire). Nel 1993 incorpora il Credito Milanese ed è ammessa alla quotazione ufficiale a Milano (provenendo dal Mercato ristretto, dove era quotata dal 1972 come Banca popolare di Palazzolo). Nel 1995- 1996 rileva dalla Banca popolare di Novara la Novara ICQ Banca (ec Istituto per le cessioni del quinto), poi rinominato ICQ Banca cisalpina e, infine, Banca Fin-Eco (forma abbreviata di Fin-Eco banca ICQ) nel 1999. Nel 1996 la Banca ha acquisito 50 sportelli dal Banco di Napoli situati nell’area cisalpina. Nel 1998 ha acquistato la Akros finanziaria che controlla Azimut SGR. Akros finanziaria è stata fusa con Fin- Eco holding nel 2001. Nel gennaio 1999 viene lanciato il servizio di trading on line di Fin-Eco online SIM, attivando anche il primo servizio di transazioni finanziarie wireless per il mercato italiano in collaborazione con TIM (Gruppo Telecom Italia). Nell’agosto 2000 è stata deliberata l’incorporazione di Fin-Eco online SIM in Fin-Eco banca ICQ, che è stata rinominata Fineco The New Bank banca virtuale che esercita congiuntamente l’attività di banca on line e di broker on line. Nel luglio 2000 è stata acquistata la maggioranza (75%) del capitale sociale di Datanord Multimedia, rinominata DNM, società leader in Italia nella fornitura di soluzioni per e-business realizzate attraverso le più avanzate tecnologie digitali. Nel febbraio 2001 DNM ha firmato con Inferentia spa, attiva nel settore della consulenza e servizi per l’e-business, un accordo per l’integrazione delle due società in un unico gruppo che assumerà la denominazione Inferentia DNM spa. Nel 2000 ha acquisitola quasi totalità delle azioni di Entrium Direct Bankers AG, fortemente insediata in Germania e in Austria. Nel maggio 2001 Bipop-Carire ha rilevato l’80% della Safei-Inversiones y estudios financieros SA, società spagnola leader nel settore dell’asset management. Il Gruppo opera attraverso una rete di quasi 300 filiali e circa 250 negozi finanziari prevalentemente distribuiti nel Nord e Centro Italia. Distribuisce i fondi delle linee gestite da Cisalpina gestioni, Azimut sgr, BBR Rogier (società francese acquisita nel 2000). Nella graduatoria Mediobanca 2000 per raccolta dei gruppi bancari nazionali il Gruppo Bipop-Carire si poneva al diciottesimo posto. Nel marzo 2002 è stato approvato un progetto di integrazione del Gruppo Bipop-Carire col Gruppo Bancaroma (v. Banca di Roma per altri particolari) che si è concretato con la scissione delle attività di banca tradizionale (retail) conferita in una nuova banca denominata Bipop-Carire, partecipata al 100% di Capitalia (holding di nuova costituzione, del Gruppo bancario omonimo, operativa dal 1°.7.2002) e nella concentrazione nella vecchia Bipop-Carire, che è stata rinominata FinecoGroup spa (partecipata al 44,72 % da Capitalia spa), di tutte le restanti attività consumer e cioè delle attività di asset management e di banca-assicurazione, delle reti di promotori finanziari, dell’Internet banking, dei crediti speciali e delle attività estere esistenti del Gruppo Bipop-Carire. In FinecoGroup sono state concentrate anche le attività di asset management e di banca-assicurazione (tranne il ramo vita) e delle altre attività innovative del Gruppo Bancaroma.

  • BIT

    Contrazione di binary digit (cifra binaria). Sta ad indicare ciascuna delle cifre 0 od 1 allorché tali cifre sono usate nel sistema di numerazione a base 2 (binario). I dati all’interno di un elaboratore digitale circolano in forma binaria, compatibile con i due stati magnetici possibili della memoria e vantaggiosa quanto alla semplicità dei circuiti, modellati soltanto sulle tre funzioni elementari previste dalla logica binaria: and (segnale in uscita dal circuito solo se è presente un segnale a entrambi gli ingressi), or (segnale in uscita se è presente un segnale anche solo a uno dei due ingressi) e not (segnale in uscita se non vi è segnale in ingresso e viceversa).

  • BIT PER SECONDO

    Unità di misura della velocità di trasmissione dati, corrispondente alla trasmissione di un BIT in un secondo. Vedi anche: BAUD.

  • BITCOIN CRIPTOVALUTA

    Il Bitcoin è la più nota delle criptovalute digitali e decentralizzate, disponibile per lo scambio esclusivamente virtuale (in modalità peer-to-peer) su piattaforme open-source.

    Secondo la BIS le caratteristiche principali del Bitcoin sono:

    1.è un mezzo di pagamento digitale;

    2. è scambiato con tecnologia peer-to-peer;

    3. non rappresenta la passività di nessun operatore.

    l Bitcoin fa parte di un sistema valutario privato creato online e lo scambio, virtuale, avviene mediante portafogli digitali; non vi è alcun intervento delle banche centrali, nè dei governi. Contrariamente alla moneta legale, la criptovaluta non rappresenta la passività di nessun operatore o istituzione. La piattaforma digitale che permette gli scambi è open-source, quindi non standardizzata. La tecnologia che permette lo scambio di criptovalute si chiama BlockChain.

    Masciandaro et al (2018) descrivono le caratteristiche dei nuovi mezzi di pagamento, come monete digitali e con riferimento alle criptovalute affermano che esse non possiedono le stesse caratteristiche della moneta, infatti se hanno la capacità di riserva di valore e di mezzo di raccolta dell'informazione, non hanno però valore legale e non possono quindi essere considerate appieno un valore di scambio.

    Le principali criptovalute sono il Bitcoin, Ethereum, Litcoin.

    Difficile fornire una misura della dimensione del mercato, data la forte volatilità dei prezzi delle criptovalute; vi sono circa 200.000 transazioni giornaliere in BitCoin.

  • BLACK BOX

    Lett.: scatola nera. Locuzione con la quale si indica un dispositivo con riferimento alle sole caratteristiche esterne, in particolare alle funzioni di trasferimento tra grandezze di ingresso e di uscita, ignorando cioè del tutto la costituzione interna. Dispositivi del genere sono, p.e., impiegati per la generazione e per la verifica delPIN, oppure per la protezione di messaggi mediante l’utilizzo di sistemi di crittografia.

  • BLACK LIST

    Archivio di entità, p.e. codici di carte di pagamento, il cui utilizzo deve essere impedito. Viene anche detto lista nera, stop file, hot card file. Anche: elenco di siti (www) della rete Internet ai quali, mediante opportuni prodotti software, è impedito l’accesso nell’ambito di una installazione aziendale o di un singolo personal computer. Anche elenchi disponibili sulla rete che segnalano i server e i domini che hanno effettuato azioni di spamming o altre azioni illegali. Tra i più importanti troviamo Maps, Orbs, Dul.

  • BLACK MONDAY

    Espressione anglosassone riferita al giorno (19 ottobre 1987) in cui la borsa di New York ha fatto registrare il suo crollo più pesante. Viene usata in genere per indicare una giornata fortemente negativa per la borsa.

  • BLANK-CHECK COMPANY

    Le blank-check company (letteralmente, società di assegni in bianco) sono società in fase di sviluppo quotate in borsa senza alcun business plan prestabilito. Di solito, questa tipologia di società può essere utilizzata con l’intento di raccogliere fondi per finanziare start-up o, più spesso, con l'intento di facilitare processi di fusione e acquisizioni (anche detti merger and acquisition, M&A) con un'altra entità aziendale.

    Le blank-check company hanno natura speculativa, per cui le azioni da esse emesse vengono considerate dalla SEC (Securities and Exchange Commission) come penny stock o microcap stock. Al fine di proteggere gli investitori, sono soggette al Regolamento 419 della SEC, che impone altresì una serie di regolamenti e requisiti aggiuntivi. Ad esempio, le blank-check company devono depositare i fondi raccolti in un conto di deposito a garanzia fino a quando gli azionisti non approvano ufficialmente l’operazione successiva di fusione o acquisizione con un’atra realtà societaria. Fra le blank-check company si annoverano le SPAC.

    Bibliografia
    https://www.sec.gov/fast-answers/answers-blankcheckhtm.html
    JOG  V. M. and SUN C. (2007), “Blank Check IPOs: A Home Run for Management”, https://ssrn.com/abstract=1018242 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1018242
    TRAN A. L., (2010), “Blank Check Acquisitions”, https://ssrn.com/abstract=2070274 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2070274

    Redattore: E. Anna GRAZIANO (gennaio 2025)

  • BLANKET MORTGAGE

    Ipoteca che copre tutti i beni materiali di un’impresa, a garanzia delle obbligazioni assunte da questa in occasione di un contratto.

  • BLOCCO DEI FONDI

    Ordine impartito dall’autorità giudiziaria volto ad impedire l’utilizzo delle somme che un soggetto ha disponibili presso un ente creditizio.

  • BLOCCO DELL'ORO

    Termine coniato dal Comitato economico della Società delle Nazioni nel 1936 per indicare i paesi che avevano preferito alvare il valore della moneta a danno del ommercio internazionale con varie misure, tra cui i controlli delle divise e i divieti di mobilizzazione dell’oro e ostacoli nell’importazione. A questi paesi si contrapponevano quelli che avevano svalutato, tra cui Stati Uniti e Gran Bretagna. I paesi del blocco oro non potevano esportare, perché le loro monete erano troppo care. Quelli che avevano svalutato non potevano a loro volta espandere le esportazioni a causa delle barriere e degli ostacoli vari al commercio internazionale, posti in essere, oppure esasperati dai paesi del blocco oro. In seguito con il termine in questione si è inteso indicare l’insieme delle disposizioni che vietano l’esportazione dell’oro e nel contempo ne disciplinano l’importazione.

  • BLOCCO DELLA STERLINA

    Tr. it. di: sterling bloc. Insieme dei Paesi che conservarono la parità con la lira sterlina anche dopo la svalutazione del 1931 e continuarono a mantenere le riserve valutarie presso la Banca d’Inghilterra, costituendo l’area della sterlina (q.v.).

  • BLOCCO DI AZIONI

    Divieto di alienare azioni, sia nominative che al portatore, stabilito da un libero patto, detto sindacato di blocco, tra soci di una medesima società. Poiché scopo di questo provvedimento è evitare che la qualità di socio, inerente al possesso delle azioni, possa estendersi a persone estranee al patto, non solo è vietato alienare le azioni, ma anche darle in garanzia. Il divieto non riguarda in genere le alienazioni effettuate tra i contraenti all’interno del sindacato, in quanto le azioni, pur passando adun altro soggetto, restano vincolate al medesimo regime di blocco. Nel caso di alienazione in violazione del patto la vendita resta valida ed efficace nei confronti del terzo acquirente, dando luogo soltanto all’obbligo del risarcimento del danno a carico del contraente non adempiente.

  • BLOCK ORDER EXPOSURE

    Abbr.: Blox. Sistema telematico che gestisce le operazioni di importo elevato presso il London Stock Exchange dal 1986. Ha natura esclusivamente informativa, limitandosi a rendere pubblici ex ante i prezzi ai quali i market makers si dichiarano disposti ad operare. Coloro che offrono le quotazioni (detti givers) definiscono anche la dimensione delle operazioni che desiderano concludere ai prezzi denaro e lettera quotati. Tali informazioni giungono al takers, generalmente istituzioni non appartenenti allo stock exchange, tramite video-terminale; l’inserimento delle quotazioni nel sistema è reso possibile grazie alla rete SEAQ. È evidente che i prezzi e le operazioni in genere gestite dal Blox devono essere sufficientemente compatibili rispetto a quelle condotte tramite SAEF (SEAQ Automated Execution Facility). Si pensi, infatti, alla possibilità che operazioni di ammontare elevato siano effettuate in tranches successive sul SAEF, il che rende necessaria l’esistenza di determinate relazioni tra i due segmenti di mercato.

  • BLOCK TRADING

    Lett.: compravendita per blocchi (fr. achat en bloc); traducibile anche con mercato dei blocchi. Nel linguaggio di borsa indica le operazioni di trasferimento di grossi lotti di titoli tra compratori e venditori istituzionali, che di solito non passano attraverso i mer- cati regolamentati. La procedura è stata introdotta inizialmente al NYSE per evitare gli effetti destabilizzanti di ordini di elevato ammontarerispetto alle transazioni correnti ed è ormai diffusa nei mercati finanziari in tutto il mondo. Un mercato dei blocchi rappresenta un’eccezione al principio della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati. Esso è tuttavia ammesso dalle direttive comunitarie ed è regolamentato, nel nostro Paese, dalla Consob nel regolamento di attuazione del TUF e del d.lg. 24.6.1998 . 213 in materia di mercati adottato con delibera n. 11768 del 23.12.1998 (e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20.4.2000 e n. 13085 del 18.4.2001). L’art. 6.1. lett. d) del regolamento del definisce “blocco” un ordine avente per oggetto un quantitativo di: 1) obbligazioni o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro; 2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a un certo ammontare (150 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di euro; 250 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro; 500 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di euro; 1,5 milioni di euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di euro). Si noti che la definizione di “blocco” non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati (di cui all’art. 1.3 TUF).

  • BLOCKCHAIN E POLITICHE PUBBLICHE

    Abstract
    La rapida evoluzione della tecnologia dell'informazione ha avuto un forte impatto sulle persone negli ultimi anni; le tecnologie blockchain rappresentano i campi di analisi più importanti in economia, ma al tempo stesso una sfida per gli ordinamenti. Dal punto di vista delle politiche pubbliche, i paesi possono decidere di favorire lo sviluppo della tecnologia blockchain nel loro sistema giuridico-economico nazionale (cripto-friendly), o provare a disincentivarlo (cripto-unfriendly). La maggior parte dei paesi, inclusa l'Unione europea, non ha ancora scelto di essere amichevole o ostile rispetto alla tecnologia blockchain.


    La tecnologia è un motore di crescita economica nella maggior parte dei modelli teorici. La storia testimonia che il percorso di crescita dei paesi è stato fortemente influenzato dalla rivoluzione tecnologica. La tecnologia è tuttavia un processo non continuo e contribuisce in modo non lineare alla crescita. J. Schumpeter (1950) ha sottolineato il ruolo dell'imprenditore innovativo nell'evoluzione tecnologica, come elemento di discontinuità nei sistemi economici moderni.
    La prima rivoluzione industriale avvenne nel Regno Unito nel 18° secolo e portò a un cambiamento strutturale nelle economie occidentali, sviluppando il capitalismo e la specializzazione del lavoro. Più di recente, la rivoluzione di Internet ha portato a quella che è considerata la quarta rivoluzione industriale. La rapida evoluzione della tecnologia dell'informazione ha avuto un forte impatto sulle persone negli ultimi anni: machine learning (Domingos 2015) e blockchain rappresentano non solo i settori di analisi più importanti in campo economico, ma anche alcune fra le principali sfide per lo Stato. La tecnologia blockchain registra e diffonde fatti transnazionali e di altro tipo alla base di interazioni economiche, sociali e politiche. L'informazione è un ”asset” molto prezioso in economia e tecnologie come la blockchain ne migliorano il flusso, la disponibilità e la sicurezza.
    La tecnologia blockchain funge da registro per archiviare e verificare dati e informazioni (Abadi 2018); i dati registrati non possono essere modificati o eliminati facilmente e le informazioni sulle transazioni effettuate sono distribuite in quello che è stato definito come un "libro mastro protetto da crittografia, che è distribuito tra una rete di calcolo peer-to-peer" (Novak 2018).
    La blockchain è anche usata per altri scopi, come quello di "generare consenso su quei fatti tra non-intimati che sono suscettibili di sfruttamento opportunistico" (Novak 2018, p.1) e questa è la sfida per il sistema pubblico su cui ci concentriamo.
    I paesi possono decidere di favorire lo sviluppo della tecnologia blockchain nel loro sistema giuridico-economico nazionale (cripto-friendly), o provare a disincentivare queste imprese (cripto-unfriendly); Novak (2018) descrive i gradi di cripto-friendliness elaborando la seguente tabella.

    Grado di cripto-friendliness
    Grado di cripto-friendliness Disposizioni di policy Percezione del rischio politico

    Cripto-fiendly - Innovazione senza autorizzazione
    per la crittografia
    - Chiarezza normativa / regolazione leggera
    - Chiarezza tassazione / tasse basse
    - Incoraggiamento dei casi d'uso (compresi i servizi pubblici)
    - Promuovere la co-regolamentazione, la consultazione industriale o la condivisione di prospettive

    Cripto-unfriendly

    - Divieto / reprimere l'uso di blockchain - Principio di precauzione
    - Escludere / bloccare gli intermediari di blockchain (ad esempio cripto-scambi)
    - Scoraggiamento dei casi d'uso
    - Regolamentazione severa / regolazione pesante
    - Discriminatorie / tasse elevate
    - Ostilità verso, o licenziamento, prospettive dell'industria blockchain

    Le giurisdizioni cripto-friendly introdurranno regole fiscali non punitive per le cripto-attività, al fine di gestire l'evoluzione della tecnologia, sviluppando così anche il mercato del lavoro. Alcuni Stati considerati amichevoli sono Australia, Estonia, Singapore, Svizzera e alcune giurisdizioni negli Stati Uniti.
    Le giurisdizioni cripto-unfriendly non introducono alcuna legittimazione alle imprese per l’utilizzo di questa tecnologia. Alcuni di questi sono il Bangladesh, la Cina, l'Ecuador e lo Stato di New York. Come è facile immaginare, la frustrazione dello sviluppo economico ha determinate conseguenze in termini di competizione globale. La maggior parte dei paesi, tuttavia, non ha ancora scelto di essere amichevole o ostile rispetto alle tecnologie blockchain.
    Un esempio importante di politiche pubbliche a supporto della tecnologia blockchain è stato il regolamento dell'autorità svizzera per il mercato finanziario (SFMA) sulle c.d. Initial Coin Offering (ICO) (Novak 2018, pagina 14). A tal riguardo, la Svizzera ha un “Crypto-Valley” nel Canton Zugo, dove hanno sede aziende come la Ethereum Foundation. Le ICO possono essere considerate opportunità per raccogliere fondi e, allo stesso tempo offrire ai propri investitori tutti i vantaggi e le sicurezze della tecnologia blockchain. L’autorità pubblica svizzera ha così introdotto semplici regole volte ad aumentare l'informazione, la trasparenza e la responsabilità delle aziende che ricorrono a questa tecnologia per finanziarsi. L'Australia ha introdotto nel 2014 una tassa sul trading di cripto-valute, in base alla quale la fornitura di valute digitali è soggetta all'imposta sui beni e servizi (vale a dire, l’equivalente dell'imposta sul valore aggiunto in Europa). Questo ha raddoppiato il carico fiscale dal momento che l'imposta sui beni e servizi doveva essere pagata sul valore di beni e servizi e sul valore delle valute digitali; questa doppia tassazione disincentiva gli investimenti in valute digitali e nel 2017 è stata eliminata (Novak 2018, p.16).
    Nell'Europa settentrionale, l'Estonia è stata uno dei paesi più all'avanguardia nella fornitura di servizi pubblici con tecnologie blockchain. I cittadini estoni grazie a questa tecnologia hanno un facile accesso ai servizi pubblici e possono votare per via elettronica (Novak 2018, p.18).

    In Europa non si è ancora definito come regolare al meglio questa tecnologia. Le autorità nazionali dei paesi membri hanno esaminato i problemi chiave nella legislazione, tassazione e gestione di queste tecnologie innovative, ma una visione comune è lungi dall'essere concordata. Dal punto di vista delle politiche pubbliche, i consumatori e gli investitori, essendo gli attori più deboli, devono essere protetti; la maggior parte delle autorità conferma che le informazioni sulle tecnologie e i rischi di blockchain devono essere migliorate, affinché la protezione sia efficace. L'equilibrio tra la quantità e la qualità delle informazioni è difficile, poiché la distorsione cognitiva può modificare il processo decisionale.
    La Commissione Europea nel settembre 2017 ha dichiarato che è necessaria una nuova interpretazione del quadro normativo. Questa dovrebbe ispirarsi soprattutto al principio di proporzionalità in modo da cogliere le specificità del FinTech, regolando le attività svolte dai molteplici operatori finanziari in modo uniforme. Inoltre, il quadro rinnovato dovrebbe assegnare poteri di intervento alle autorità di vigilanza, coerentemente con questa nuova architettura e consentendo loro di estendere i controlli sulle molteplici questioni poste dall'applicazione della tecnologia alle attività finanziarie (Commissione Europea, 2017). La natura transnazionale di queste attività consente un certo arbitraggio regolamentare, che è dannoso per la stabilità e la fiducia di investitori e consumatori.
    In Italia l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (CONSOB 2018) ha esaminato i rischi, la legislazione e le caratteristiche chiave del sistema di servizi FinTech, sottolineando la necessità di un intervento legislativo a livello europeo al fine di proteggere efficacemente i consumatori e gli investitori nel sistema finanziario.

    Bibliografia
    ABADI J. 2018. Blockchain Economics, NBER working paper n. 25407, December.
    CONSOB 2018. The development of FinTech; FinTech paper n.1, March, Rome.
    DOMINGOS P. 2015. The Master Algorithm. How the quest for the ultimate learning machine will remake our world. Penguin, New York.
    EUROPEAN COMMISSION, 2017. Summary of contributions to the 'Public Consultation on FinTech: a more competitive and innovative European financial sector', Brussel, 12.9.2017.
    NOVAK M. 2018. Crytpo-frendliness. Understanding blockchain public policy. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3215629

  • BLUE CHIPS

    . Titoli azionari, per lo più di imprese di grandi dimensioni quotate in Borsa, che presentano prezzi relativamente stabili e alta capitalizzazione (cioè il cui corso di borsa è particolarmente elevato) in ragione della loro struttura economico-finanziaria particolarmente solida e un buon andamento degli utili. L’espressione è in uso nel mercato di borsa americano mutuato dalla terminologia del gioco del poker. In tale gioco, infatti, vengono usati gettoni o chips di colore bianco, rosso e azzurro; i gettoni azzurri (blue chips) rappresentano il valore più elevato. Un’altra spiegazione si riferisce al significato originario dell’espressione di scheggia di diamante. Pertanto, un titolo azionario blue chips è un titolo di una impresa di prim’ordine, affermata e ben conosciuta, con lunga tradizione di gestione corretta e redditizia, di dimensioni e struttura mportanti e di elevata affidabilità, soggetto, quindi, a elevata domanda da parte dei risparmiatori, i quali sono disposti a pagare un prezzo più alto per acquistarlo. I trenta titoli industriali che concorrono alla formazione della media dell’indice Dow Jones Industrial Average sono ritenuti blue chips. Sono blue chips di diversi settori anche i 100 titoli che compongono lo S&P 100 Index (OEX). Altro indice di blue chips è il CAC40 di Parigi comprendente un paniere di 40 titoli. In Italia blue chips costituisce un segmento del mercato azionario MTA di Borsa Italia spa che comprende le azioni di imprese con capitalizzazione superiore a 800 milioni di euro, in totale circa 150 titoli, 30 dei quali compongono il paniere dell’indice Mib. 30. Sin.: titoli guida.

  • BOCBA

    Acr. di: British Overseas and Commonwealth Banks’ Association. Costituita nel 1917 col nome di British Overseas Banks’ Association, modificato nell’attuale nel 1964 nell’attuale. Riunisce tutte le banche costituite in UK che hanno quote importanti di affari prodotti da filiali oltremare e le banche costituite nei Paesi del Commonwealth con filiali in Londra. La BOCBA è affiliata alla BBA.

  • BOLLA SPECULATIVA

    1. Trad. dell’ingl. speculative bubble. Movimento anomalo cumulativo e accelerato al rialzo dei prezzi di mercato che lievitano in maniera esplosiva, di regola in brevissimo tempo, fin quando il livello raggiunto è così elevato da impedire ad alcuni di onorare gli impegni e, in generale, da convincere gli agenti della probabilità di una crisi. A questo punto il crollo dei prezzi è rapido e rovinoso. Nella dottrina sono dette growing bubbles le bolle ad andamento esplosivo dovuto a ottimismo irrealistico degli agenti che assecondano un rialzo irragionevole dei prezzi. Fads (lett.: mode) sono deviazioni dei prezzi dovuti a movimenti sociali come moda, mutazione improvvisa dei gusti, di mentalità, di modelli culturali o semplicemente di scarti di opinione di massa). Information bubbles, invece, nascono dalle stesse informazioni disponibili nei mercati organizzati (come, p.e., la Borsa) male elaborate dagli operatori,2. Si conoscono bene diverse bolle speculative negli ultimi quattro secoli, a cominciare dalla tulipomania olandese dell’inizio del Seicento e due altre bolle importanti intorno al 1720: la South Sea Company a Londra (v. South Sea bubble) e la Compagnie française des Indes di John Law a Parigi. Negli anni Quaranta dell’Ottocento le azioni ferroviarie hanno dato origine, in Inghilterra, alla prima bolla tecnologica, un fenomeno ricorrente a ogni importante applicazione di qualche scoperta scientifica. Bolle successive hanno riguardato le società di radiodiffusione (Usa, intorno al 1920), cinquanta società del Nyse (le Nifty Fifty) prese di punta dalla speculazione ai primi anni Settanta; le società bio-tecnologiche (inizio anni Ottanta), la bolla giapponese e quella di Taiwan (collassate nel 1987, più o meno in coincidenza col crollo del lunedì nero, il black Monday, della borsa di New York del 19 ottobre 1987) e, da ultimo, la bolla delle dot. com. 3. Le bolle speculative non si limitano alle borse (cioè ai mercati più o meno specializzati e regolamentati dove si fanno contrattazioni tipiche su prodotti standardizzati), cioè non sono solo stock market bubbles. Possono manifestarsi con aumenti di prezzi spropositati per qualunque bene (per esempio case, terreni, francobolli, antiquariato e non solo per quelli) e possono dar luogo a fiammate speculative di prezzi cui segue un crollo proprio come per le bolle di borsa (economic bubble).

  • BOLLATURA

    Operazione eseguita dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio, che consiste nella numerazione progressiva e nell’apposizione di un bollo su ciascun foglio dei libri che debbono essere tenuti obbligatoriamente dalle società (libri sociali: art. 2421 c. c.), con la dichiarazione, in calce all’ultima pagina, del numero complessivo dei fogli. L’obbligo di bollatura (e della vidimazione iniziale) del libro giornale e del libro degli inventari è stato soppresso dall’art. 8 della l. 18.10.2001 n. 383, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine. Lo stesso articolo ha soppresso l’obbligo di bollatura e vidimazione anche dei registri previsti dalla legislazione tributaria, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

  • BOLLETTA DOGANALE

    Documento rilasciato dalla dogana al proprietario della merce oggetto della dichiarazione doganale, dopo che è riconosciuta o considerata conforme alla dichiarazione doganale secondo il formulario entrato in vigore il 1°.1.1988 in base al Regolamento CEE 2855 del 18.9.1985. Nel documento è liquidato anche l’importo dei diritti doganali dovuti dal proprietario. La bolletta, che deve essere numerata, datata e annotata in apposito registro, è consegnata al proprietario della merce che abbia pagato i diritti o adempiuto le disposizioni prescritte in relazione alla destinazione doganale data alla merce. La bolletta doganale è l’unico documento che prova il pagamento dei diritti o l’adempimento delle disposizioni suddette. Di essa si parla, nella legislazione doganale, con riferimento ad ogni documento nel quale risultino specificate le condizioni a cui è sottoposta la singola operazione doganale: bollette di importazione o di esportazione definitiva, bollette di cauzione per la spedizione di merci da una dogana italiana all’altra, bollette di riesportazione. Altre volte costituisce la ricevuta delle merci poste sotto diretta custodia della dogana.

  • BOLLETTINO DEI PROTESTI

    Pubblicazione periodica dell’elenco (abitualmente ripartito secondo l’ordine alfabetico dei comuni della provincia cui attiene) dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, oltre che delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria. La pubblicazione ha scadenza quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina a cui si riferisce. Alla compilazione provvedono le Camere di commercio, ciascuna per il territorio di propria competenza. Tutti coloro che sono abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, entro il giorno 7 e il giorno 22 di ogni mese, al presidente del tribunale, in duplice copia, l’elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento e quello delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento. Il presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della recezione, trasmette una copia conforme di tali elenchi alla camera di commercio che ne curerà la relativa pubblicazione.

  • BOLLETTINO DI PAGAMENTO

    Documento contenente l’ordine alla (o alle) banca impegnata in un “finanziamento ammassi” di eseguire il pagamento delle somme dovute. Il bollettino di pagamento era emesso dall’ente che gestiva l’ammasso (v. finanziamento ammassi).

  • BOLLETTINO DI PERIZIA

    Documento, detto anche fattura estimativa, che attesta il valore delle merci depositate presso i magazzini generali. Può essere presentato dal depositante ad una banca quale garanzia per la richiesta di una anticipazione o di un fido. Il bollettino di perizia permette alla banca di fissare l’ammontare del credito che può essere concesso su quella determinata garanzia, e diviene così elemento indispensabile alla determinazione del contenuto dell’operazione. È rilasciato, su richiesta del depositante o della banca finanziatrice, da periti o dagli stessi magazzinieri.

  • BOLLETTINO DI VIGILANZA

    Pubblicazione mensile curata dalla Banca d’Italia. In base all’art. 8 del d.lg. 385/93 (TUB), sul Bollettino sono pubblicati, entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione: a) i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie (parte prima). Sono pertanto pubblicati: le delibere del CICR; i provvedimenti di carattere generale del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i regolamenti e le istruzioni di vigilanza emanati dalla Banca d’Italia; b) gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (parte seconda). Pertanto, formano oggetto di pubblicazione i provvedimenti relativi a banche e gruppi bancari, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico bancario, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di intermediazione mobiliare (SIM). Tra i provvedimenti “rilevanti” che sono pubblicati si ricordano, a titolo esemplificativo: le variazioni agli albi tenuti dalla Banca d’Italia; i provvedimenti che dispongono l’amministrazione straordinaria o la liquidazione coatta amministrativa di intermediari vigilati; la nomina degli organi delle procedure straordinarie; i provvedimenti di cancellazione dall’elenco generale degli intermediari iscritti nell’elenco speciale; i decreti di applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti vigilati; le decisioni del CICR sui reclami contro i provvedimenti adottati della Banca d’Italia; i provvedimenti e le notifiche in materia di libera prestazione di servizi. Il primo Bollettino fu istituito, in applicazione dell’art. 105 della legge bancaria del 1936, nel giugno 1936 con la denominazione di Bollettino dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito. La sua pubblicazione cessò, a causa degli eventi bellici, nel settembre del 1943 e venne ripristinata nel gennaio del 1963. Prima dell’entrata in vigore del TUB, il Bollettino veniva pubblicato con cadenza trimestrale.

  • BOLLETTINO MENSILE DELLA BCE

    Bollettino mensile attraverso il quale la BCE comunica e spiega le decisioni di politica monetaria adottate dal Consiglio direttivo. La pubblicazione del Bollettino, finalizzata alla trasparenza e all’attuazione di un’efficace politica monetaria unica da parte dell’Eurosistema, è attuata in adempimento all’obbligo di pubblicare rapporti sulle attività del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) con frequenza almeno trimestrale, previsto dallo Statuto del SEBC (art. 15.1). Il Bollettino comprende l’editoriale, nel quale vengono riassunte le decisioni di politica monetaria adottate dal Consiglio direttivo, approfondite nella successiva parte relativa all’“ Evoluzione economica nell’area dell’euro”; la rubrica “Statistiche dell’area dell’euro”, che contiene un’ampia serie di tavole e di grafici sull’economia dell’area, oltre che l’elenco delle misure di politica monetaria e degli atti giuridici della BCE in ordine cronologico. Vengono pubblicati infine anche articoli su argomenti di rilievo per la buona riuscita della politica monetaria unica e per la stabilità dell’euro, quali l’evoluzione dei salari e del mercato del lavoro, le politiche fiscali e le rigidità strutturali.

  • BOLTON COMMITTEE

    Il Committee of Inquiry on Small Firms, noto come Bolton Committee dal nome del suo presidente J. E. Bolton, venne insediato nel luglio 1969 per studiare il ruolo delle piccole imprese nell’economia nazionale, i servizi disponibili per esse, i problemi che esse incontrano e di fare delle proposte. Le piccole imprese vennero definite generalmente e non limitativamente come quellecon non più di 200 dipendenti. Nel corso dello studio dovevano essere approfonditi i temi della redditività delle piccole imprese, la disponibilità di fonti di finanziamento per esse, il ruolo che esse svolgono come innovatori e come fornitori specializzati. Il Comitato rese il suo rapporto nel settembre 1971 accompagnandolo con 16 rassegne sull’inserimento delle piccole imprese in particolari settori industriali e sull’accesso delle stesse ai finanziamenti, con raccomandazioni in materia di tassazione, diritto commerciale, sviluppo industriale e controlli pubblici. Venne anche proposto di istituire uno Small Firms Advisory Bureau, poi effettivamente realizzato dare alle piccole imprese con consulenza in materie tecniche, finanziarie e di management. Il Bolton Committee giunse, inoltre, alla conclusione che non c’erano in UK deficienze istituzionali nell’accesso al credito per le piccole imprese ed espresse l’opinione che i piccoli imprenditori e anche i loro consulenti avevano una deplorevole ignoranza sui modi e sulle fonti di finanziamento dei loro fabbisogni.. Il Comitato suggerì alle banche inglesi di pretendere per gli affidamenti dalle piccole imprese la presentazione di bilanci regolari e l’adozione di una regolare contabilità e di sistemi di budgeting. Il Comitato suggerì anche che le banche si facessero carico di consigliare le piccole imprese sulle forme di finanziamento più convenienti ai loro programmi. In seguito a queste raccomandazioni le principali banche inglesi istituirono servizi di consulenza commerciale specialmente per i clienti minori (v. Macmillan gap; PMI; Rapporto Macmillan; Rapporto Wilson).

  • BOMBA A TEMPO

    Nel linguaggio dell’informatica, istruzioni inserite in un programma in modo tale da attivarsi solo nel momento in cui si verificassero determinate condizioni (p.e. il raggiungimento di una certa data, oppure l’elaborazione dei dati di un particolare individuo o società avvero il raggiungimento di un determinato numero di elaborazioni dello stesso programma). Sono uno dei mezzi con cui vengono perpetrati i computer crimes, ma possono essere talvolta utilizzate anche per fini legittimi (p.e. per delimitare il periodo di uso consentito di un software dato in prova ovvero per effettuare automaticamente il salvataggio delle modifi- che appartate ad un testo allorché esse superino una quantità prefissata).

  • BOND WASHING

    Vendita di titoli con cedola in prossimità dello stacco e loro riacquisto ex cedola generalmente a un prezzo più basso per beneficiare di un vantaggio fiscale connesso alla non tassazione di interessi o dividendi. Negli anni Settanta, per qualche tempo in Italia l’introduzione dell’imposizione fiscale progressiva sui dividendi aveva diffuso questa pratica in borsa, ma con l’effetto di determinare un corso dell’azione cum dividendo inferiore quello ex dividendo.

  • BONDING COMPANY

    Società finanziaria specializzata nella fornitura di garanzie di vario tipo a favore di persone fisiche o imprese che ne abbiano bisogno per lo svolgimento della propria attività.

  • BONDVISION

    Mercato telematico all’ingrosso istituito con DM 4.6.2001 e gestito da MTS spa, nel quale si negoziano titoli di Stato. Attraverso l’utilizzo di una piattaforma in rete il mercato mette direttamente in contatto gli operatori principali dell’MTS con altri intermediari e investitori istituzionali (imprese di assicurazioni e società di gestione del risparmio).
    Fonte: Banca d'Italia

  • BONIFICI DI IMPORTO NON RILEVANTE

    Procedura interbancaria per lo scambio sulla Rete Nazionale Interbancaria (RNI) dei dati contabili relativi ai bonifici di importo inferiore a 258.000 euro. Il regolamento dei flussi è compiuto su base netta mediante il sottosistema Dettaglio.

  • BONIFICI DI IMPORTO RILEVANTE

    Acr.: BIR Procedura interbancaria amministrata dalla SIA per conto della Banca d’Italia. Riguarda le operazioni di bonifico di importo pari o superiore a 258.000 euro. Fino al 20.6.1997 il regolamento è avvenuto mediante il sottosistema Ingrosso su base netta. Dal 23.6.1997 le operazioni sono regolate sul sistema BI-REL.

  • BONIFICO

    Ordine col quale il correntista dispone un addebitamento nel proprio conto ed un accreditamento a favore di un beneficiario, che può anche essere lo stesso ordinante. Si distingue fra giroconto e bonifico a seconda che l’accreditamento sia a favore di un correntista della stessa o di un’altra banca; nella pratica bancaria tuttavia essi vengono sovente utilizzati come sinonimi. Non è necessario che il beneficiario disponga di un conto corrente presso la filiale o presso altra banca della stessa piazza: è sufficiente infatti, per bonifici ordinati a favore di nominativi domiciliati su altre piazze, che la banca vi abbia propri sportelli o esista una banca con la quale la banca stessa intrattenga rapporti di corrispondenza. Su tale forma di moneta scritturale, i cui ordini possono essere trasmessi per lettera (ordinari) o, a richiesta del cliente, per le vie brevi (telegrafici, telefonici o telematici con aggravio di spese), la banca ha diritto ad una commissione. Sono registrati con valuta compensata, cioè senza perdita di interessi per il cliente, se effettuati tra due conti esistenti presso la stessa filiale al nome dello stesso cliente (bonifici a favore di se stessi). Diversamente, se eseguiti sulla stessa piazza, viene registrato con valuta in giornata l’addebito e con valuta il giorno lavorativo successivo l’accredito; se eseguiti fra piazze diverse, si applica una perdita di valuta commisurata ai cosiddetti giorni di viaggio. Sin.: disposizione di pagamento.

  • BONIFICO ESTERO

    Acr.: BOE. Procedura interbancaria amministrata dalla SIA per conto della Banca d’Italia. Riguarda le operazioni di bonifico da e per l’estero e implica lo scambio dei dati tra due banche nazionali, quella che detiene il conto dell’ordinante e quella che opera come corrispondente della banca estera. Fino al 20.6.1997 il regolamento è avvenuto mediante il sottosistema Ingrosso su base netta. Dal 23.6.1997 le operazioni sono regolate sul sistema BI-REL.

    Le banche associate ad assonebb offrono alla loro clientale i seguenti prodotti:

    BAPR

    BANCA CARIGE

    BANCA FIDEURAM

    BPVI

    BPER

    INTESA

    UBIBANCA

  • BONIFICO INTERNAZIONALE

    Pagamento effettuato a livello interna zionale attraverso la rete dei rapporti di corrispondenza che collega le banche dei diversi paesi. In particolare, la banca del l’importatore, ricevuto dal cliente l’ordine di pagare, invita la banca corrispondente ad accreditare l’importo nel conto del beneficiario indicando le modalità di copertura, l’avvenuto accreditamento del conto loro (denominazione del conto di corrispondenza tenuto dalla banca italiana e riferito alla banca estera), l’autorizzazione ad addebitare il conto nostro (tenuto dalla banca estera e riferito ai trasferimenti contabili della banca italiana) o l’eventuale copertura tramite una banca corrispondente nel case di pagamenti denominati in una terza moneta. L’ordine può essere inviato al corrispondente in diversi modi: lettera, telex e tramite SWIFT. I primi due sistemi sono da considerarsi in estinzione.

  • BONIFICO SEPA

    Dal 28 gennaio 2008 è stata avviata ufficialmente la creazione della "Single Euro Payments Area" SEPA attraverso il lancio del Bonifico SEPA anche denominato SCT (Sepa Credit Transfert). Il Bonifico SEPA è uno strumento di pagamento caratterizzato da elementi uniformi in tutta l’area unica dei pagamenti in euro che si distingue sia dai bonifici nazionali che da quelli esteri. Il Bonifico SEPA è pertanto esclusivamente in divisa euro e deve essere indirizzato a una banca aderente allo schema SEPA, e può essere emesso per effettuare pagamenti non necessariamente verso l’estero ma anche sullo stesso territorio nazionale. Non è previsto alcun limite d'importo per il pagamento, è consentito inserire nel campo causale fino a 140 caratteri (il bonifico nazionale in Italia prevede massimo 50 caratteri) e il processing del bonifico è garantito entro un tempo massimo predefinito pari a 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine da parte del cliente, secondo quanto previsto dalla Direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE - PSD). Infine per l’identificazione del conto vengono utilizzati solo l'IBAN e il BIC mentre al bonifico è assegnato un codice univoco di identificazione (End to End Identification) e sempre mediante un codice univoco è possibile rintracciare il circuito interbancario utilizzato (Transaction Identification Code). Con il lancio del Bonifico SEPA viene introdotto uno dei primi strumenti di pagamento armonizzati nella prospettiva di una graduale sostituzione dei vari strumenti degli standard nazionali di pagamento per creare e garantire il buon funzionamento di un mercato unico dei pagamenti in euro.

    Redattore: Bianca GIANNINI
    © 2010 ASSONEBB

     

     

     

     

     

  • BONUS MALUS

    Clausola contenuta in una polizza di assicurazione responsabilità civile autoveicoli che prevede la diminuzione del premio nel caso l’assicurato non provochi alcun sinistro per un determinato periodo di tempo o una maggiorazione nel caso l’assicurato provochi uno o più sinistri. È da considerarsi una personalizzazione del contratto di assicurazione.

  • BONUS SHARE

    Opzione che prevede l’assegnazione gratuita di azioni, in proporzione al capitale detenuto, a favore dei sottoscrittori che hanno conservato per un periodo di tempo prefissato (di solito un anno) la quota acquistata al momento dell’offerta pubblica di vendita, Tale strumento è abitualmente utilizzato nelle operazioni di privatizzazione, sia in Italia che all’estero, al fine di incentivare la stabilità degli assetti azionari.

  • BOOK

    Detto anche Book di contrattazione o di negoziazione è dato, fisicamente, da uno schermo di computer sul quale vengono organizzate le informazioni necessarie per la negoziazione. Esso riporta l’insieme delle proposte di negoziazione (PDN; v. proposta di negoziazione) presenti sul mercato, in un dato momento e per ogni titolo, suddivise tra “lato delle compere” e “lato delle vendite”, ordinate secondo priorità di prezzo e di tempo e in attesa di essere abbinate con nuove proposte con esse compatibili.

  • BOOK VALUE PER SHARE

    E' il valore teorico attribuibile ad un'azione ordinaria se la società dovesse essere liquidata.

    E' dato dal rapporto tra il patrimonio netto nei suoi valori di libro (BV) ed il numero delle azioni ordinarie (N) in circolazione.



    Rappresenta la ripartizione del valore di libro delle attività, al netto delle passività, tra le azioni ordinarie. E' un indicatore rilevante soprattutto per settori, come l’assicurativo, il bancario ed il finanziario, per i quali le attività sono più facilmente liquidabili.


    Bibliografia
    AA.VV., Matematica Finanziaria, Monduzzi Editore, 1998.
    Abate G., Gli indici del mercato azionario. La misurazione dell'efficienza, EGEA, 2013.

    Redattore: Giuliano DI TOMMASO - ASSONEBB

  • BOOKBUILDING

    Procedura adottata nei collocamenti azionari privati internazionali sindacati attraverso la quale il Coordinatore dell’offerta raccoglie le richieste degli investitori istituzionali, al fine di poter quantificare il loro reale interesse con riferimento sia alla quantità dei titoli sia al prezzo di offerta. La procedura di bookbuilding viene adottata nella quasi totalità dei casi, poiché garantisce efficacia e trasparenza nella formazione del prezzo.

  • BORROWER'S OPTION FOR NOTES AND UNDERWRITTEN STAND-BY

    Particolare tipologia di back-up facility consistente in un’offerta condizionata da parte di un gruppo di banche di sottoscrizione dl commercial paper emessa dal mutuatario per un certo ammontare, in tagli e scadenze prefissate, per periodi di 5-6 anni. La peculiarità di tale impegno si evince dal suo carattere opzionale, dal momento che tanto il sindacato di banche quanto il mutuatario possono decidere di non sottoscriverlo qualora i termini dell’emissione risultino in quel momento poco soddisfacenti. In tal caso il mutuatario può fare affidamento su una linea di credito messa a disposizione dal sindacato fino all’ammontare massimo stabilito e sostenendo gli oneri correlati agli importi effettivamente utilizzati. Come corrispettivo della concessione di un bonus, le banche ricevono una commissione fissa, da sommarsi agli interessi maturati sui finanziamenti effettivamente concessi con la sottoscrizione dei titoli emessi dal mutuatario o con l’apertura della linea di credito. In realtà la formula intende fornire un back-up (v. back-up facility) al mutuatario per le emissioni normalmente collocate sul mercato e sottoscritte da investitori istituzionali o persone fisiche, in quanto i costi di un effettivo utilizzo dell’offerta sono tali da renderla unti-economica rispetto ai canali di finanziamento diretti. I vantaggi derivanti al mutuatario dalla stipulazione di un Bonus sono riconducibili alla garanzia della copertura di un fabbisogno finanziario di lungo termine attraverso una raccolta stabile sul mercato monetario oltre che alla possibilità di poter modulare gli importi e le forme tecniche di finanziamento a seconda dell’evoluzione dei fabbisogni e delle condizioni di mercato. Sul versante delle banche, invece, la conclusione di un bonus costituisce una operazione fuori bilancio piuttosto vantaggiosa dal punto di vista della redditività e del rischio, poiché anche nel caso in cui si trasformasse in un prestito per cassa si tratterebbe in ogni caso di impieghi a breve termine e facilmente liquidabili.

  • BORSA ITALIANA SPA

    La Borsa italiana spa, conosciuta internazionalmente come Borsa di Milano, è la principale società di gestione dei mercati (v. società di gestione dei mercati regolamentati) presente nel sistema italiano dei mercati regolamentati. L’altra società di diritto italiano è la Mts spa che gestisce il mercato all’ingrosso dei titoli di Stato (v. MTS). La costituzione delle due società è seguita all’entrata in vigore del decreto Eurosim (art. 52 d.lg. 23.7.1996 n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE del 10.5.1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/ CEE del 15.5.1993), che ha stabilito che il serviziodi compensazione e di liquidazione di tutte le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari deve essere gestito da un’apposita società per azioni, costituita previa autorizzazione della Banca d’Italia d’intesa con la Consob. L’art. 56 del decreto stabiliva, poi, che il Consiglio di borsa avrebbe dovuto presentare alla Consob un progetto concernente la costituzione di una o più spa aventi per oggetto la gestione della borsa valori, del mercato ristretto e del mercato di borsa per la negoziazione dei contratti futures su strumenti finanziari. L’art. 61 TUF prevede che l’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa. Conseguentemente l’attività di borsa è esercitata, in regime privatistico, da spa aventi quale oggetto sociale la gestione dei mercati. Borsa Italiana spa è stata costituita il 7.2.1997 e l’atto costitutivo è stato omologato dal Tribunale di Milano il 15.2.1997. 2. È operativa dal 2.1.1998 e gestisce quattro gruppi di mercati: a) Borsa, articolata nei comparti: Mercato telematico azionario-MTA (quattro segmenti: Blue chips, società appartenenti a S&P/MIB e altre società con capitalizzazione superiore a 800 milioni di euro; Star, Segmento Titoli Alti Requisiti; Segmento di Borsa ordinario con le altre società con capitalizzazione inferiore a 800 milioni di euro; MTF (Mercato telematico dei fondi); SeDex (già Mercato telematico dei Covered Warrant-MCW); Mercato After Hours-TAH; Mercato telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato-MOT; Mercato telematico delle Euro- obbligazioni, delle Obbligazioni di emittenti esteri e della asset backed securities EuroMOT; b) Mercato Espandi (trasformazione del vecchio Mercato ristretto); c) Mercato degli strumenti derivati IDEM. d) Nuovo mercato, di cui fa parte il segmento techSTAR. Non sono più operativi il Mercato telematico delle opzioni-MTO, il MIF e il Mercato telematico dei contratti a premio-MPR. 3. I mercati sono disciplinati da regolamenti deliberati dall’assemblea di Borsa Italiana spa e approvati dalla Consob e da Istruzioni. Di questi documenti, dalla costituzione della società si sono succedute diverse versioni. Attualmente i mercati dalla lettera a) alla lettera c) sono disciplinati dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa in vigore dal 5 novembre 2004 con le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa in vigore dal 1° marzo 2005. Il Nuovo Mercato è retto dal Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana spa in vigore dal 5 novembre 2004, con le Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana spa in vigore dal 1° marzo 2005.

  • BORSA MERCI

    Mercato organizzato in cui si negoziano merci fondamentali per il consumo e l’utilizzazione manifatturiera, come cereali, semi oleosi, caffè, tè, zucchero, cacao, lana, cotone, rame, stagno ecc. Le borse merci rappresentano il luogo di incontro, in senso fisico ed economico, della domanda e dell’offerta dei beni contrattati e, quindi, punto di riferimento per il loro prezzo a livello nazionale o internazionale, a seconda dell’importanza della borsa. In taluni paesi esse sono organismi privati, in altri, come l’Italia, sono costituite e regolate da leggi dello Stato. Le principali borse merci mondiali sono a New York, Chicago e Londra (v. Borsa valori, sub Altre borse. Borse merci). Normativa italiana. La normativa di base delle borse merci italiane è contenuta nella l. 20.3.1913 n. 272 sulle borse di commercio e nel regolamento per l’esecuzione, adottato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, che, fino all’entrata in vigore della l. 2.1.1991 n. 1 (disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari) ha regolato anche le borse valori. Le borse merci italiane vennero chiuse nel periodo fascista col r.d.l. 26.7.1935 n. 1494. Nel dopoguerra la l. 30.5.1950 n. 374 ha dato facoltà alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di istituire borse merci e di riaprire quelle precedentemente operanti. Al momento operano Borse merci ad Ascoli Piceno, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Vercelli e Verona, ove si negoziano – tra produttori e loro associazioni, industrie trasformatrici e commercianti - le principali derrate alimentari, i prodotti zootecnici ed i loro derivati. L’istituzione di una borsa merci avviene, su proposta di una Camera di commercio, con decreto del Presidente della Repubblica. Le borse sono gestite e amministrate dalla stessa Camera di commercio che le ha proposte e sono sottoposte al controllo e alla vigilanza del Ministero delle attività produttive. La borsa merci opera attraverso i suoi organi, espletanti ciascuno le funzioni loro proprie, e cioè gli agenti di borsa come singoli, la deputazione di borsa e il sindacato degli agenti e mediatori di borsa. Le contrattazioni si tengono in appositi locali predisposti dagli Enti camerali, rispettando un calendario prestabilito, sotto la vigilanza di una deputazione di borsa, che valida il listino dei prezzi realizzati. Le contrattazioni, che si svolgono seguendo determinate regole aventi essenzialmente la funzione di facilitarle, si distinguono in due grandi categorie: operazioni a pronti, o, come anche si dice, su effettivo, e operazioni a termine o su futuri, queste ultime però istituite in Italia soltanto presso la borsa merci di Milano. I contratti a pronti sono sostanzialmente delle vendite stipulate in borsa, che funge così da luogo di contrattazione, su campione o in base a certificato d’origine, o anche vendite di cose generiche, ma sempre aventi ad oggetto una quantità e qualità di merci effettivamente esistente e di immediata disponibilità per la consegna. In mancanza di diverse convenzioni si applicano, per la consegna e per il pagamento del prezzo, gli usi di borsa, a tenore dei quali, se la consegna si è pattuita come “immediata”, deve avvenire entro i tre giorni liberi successivi alla conclusione del contratto, se pattuita come “pronta” entro otto giorni, con possibilità di diffida per la consegna rispettivamente entro ventiquattro o quarantotto ore dalla scadenza del predetto termine. Per quanto attiene al pagamento, se non effettuato anticipatamente, la relativa costituzione in mora deve avvenire entro ventiquattro ore, a meno che il pagamento non sia stato convenuto contro fattura o al mercato successivo, giacché in tal caso la costituzione in mora potrà avvenire entro quarantotto ore. Scaduto il termine fissato con la diffida, o, in mancanza di diffi- da, decorsi otto giorni successivi a quello della consegna, il contratto si ha per definitivamente risolto con ogni conseguenza del caso. Più complesso è il mercato a termine nel quale si prescinde dalla immediata disponibilità della merce e le cui contrattazioni (frequentemente poste in essere allo scopo di acquistare per poi rivendere, anche attraverso operazioni di compensazione, giovandosi delle differenze del prezzo) avvengono a condizioni fisse e predeterminate, non modificabili dalla volontà delle parti. Se la negoziazione è a premio, la parte a favore della quale lo stesso è pattuito ha la facoltà di avvalersi del vantaggio che il premio riserva (v. a premio). Il riordinamento delle Camere di commercio (l. 29.12.1993 n. 580) che prevede, tra l’altro, la promozione, la realizzazione e la gestione, da parte delle Camere di commercio di strutture d’interesse economico generale, oltre che l’utilizzo del commercio elettronico quale strumento finalizzato a migliorare la competitività complessiva delle imprese, (d.lg. 31.3.1998 n. 114), hanno indotto il Ministero a sperimentare un adeguamento della negoziazione delle derrate, che ancora oggi avviene secondo lo schema della l. 1913/272, alle mutate condizioni di mercato ed alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, anche al fine di garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori. Con d.m. 20.12.2000 è stato quindi consentito che le negoziazioni siano svolte sperimentalmente anche attraverso strumenti informatici o per via telematica sì da poter valutare, garantita la sicurezza delle transazioni e la certezza dei contraenti, il superamento dell’attuale sistema delle borse merci e l’istituzione di una borsa telematica dei prodotti agroindustriali fungibili, zootecnici, ittici e tipici, secondo le indicazioni della l. 5.3.2001 n. 57 in materia di apertura e regolamentazione dei mercati.

  • BORSA NERA

    Commercio più o meno clandestino, di regola illegale e proibito dall’autorità, specialmente di metalli preziosi e valute pregiate, di merci e di beni di consumo di prima necessità e anche di servizi. La borsa nera compare sempre quando si verifica una forte scarsità dal lato dell’offerta unita a rigide regolamentazioni legali di prezzo, scambio e detenzione. La scarsità può essere determinata da guerre, sommosse, catastrofinaturali, carestie, blocchi e sanzioni internazionali, azioni coordinate dei produttori per ridurre la produzione. Le forme tipiche di regolamentazione legale sono i monopoli e quasi-monopoli pubblici (p.e. quello di acquisto e di vendita delle valute attribuito all’UIC negli anni del dopoguerra), le proibizioni (p.e. il divieto di commercio dell’oro vigente fino alla l. 2000/7; v. oro), il razionamento (con tessera o altro procedimento) per dare a tutti una quota minima di beni essenziali (carne, latte, pane, medicine, derivati del petrolio e altri beni essenziali), il controllo dei prezzi (calmieri, tariffe, blocco dei prezzi e altro) per contenere l’inflazione, il contingentamento e le altre barriere alle importazioni. Ogni misura di controllo dei mercati tende a generare la borsa nera e ciò avviene sicuramente per i beni a domanda rigida molto richiesti. Gli effetti in questo caso sono una tendenza all’imboscamento e a un deterioramento qualitativo delle merci che diminuiscono ulteriormente o scompaiono sui mercati ufficiali per essere incanalate in un mercato nero (esterno ai canali regolari della distribuzione) dove vengono offerte a prezzi maggiorati rispetto a quelli di un mercato di concorrenza e rispetto anche a quelli ufficiali dei listini pubblici (calmieri) e privati. Tutto ciò riduce o anche annulla l’efficacia delle misure governative. Sovente la borsa nera è alimentata dal contrabbando. Caratteri di un mercato nero si riscontrano per merci particolari (p.e. sigarette, droga, opere d’arte) e per prestazioni di servizi (p.e. gli aborti clandestini) soggetti a regolamentazioni molto strette e selettive.

  • BORSA NOLI

    Mercato nel quale si effettuano le trattative riguardanti noleggi di navi o aerei non di linea. Maggiore importanza hanno le borse noli marittime dove, per mezzo di mediatori, si svolgono le operazioni di domanda e di offerta relative alle navi disponibili, determinando così le quotazioni dei noli. Le più importanti borse noli si trovano a Londra (la Baltic Mercantile and Shipping Exchange) a New York e ad Amburgo. In Italia non esiste una borsa noli, ma contrattazioni di questo tipo vengono generalmente praticate presso le borse merci (v.borsa merci) dei principali centri marittimi.

  • BORSA TELEMATICA

    In un’accezione ristretta si definisce tale un mercato, in genere fisicamente non localizzabile come la borsa valori tradizionale, nel quale vengono effettuate operazioni su attività reali e finanziarie tramite l’esecuzione automatica degli ordini. Ciò significa che, con l’eccezione delle operazioni superiori ad un importo unitario prefissato, tutte le altre vengono automaticamente eseguite ai prezzi quotati al momento sui terminali della rete su cui si innesta il mercato. Detta accezione si riferisce alle applicazioni più complesse e complete delle nuove tecnologie. In posizione intermedia, invece, si collocano altre procedure che hanno automatizzato alcune fasi del funzionamento tecnico dei mercati più tradizionali delle stesse borse valori. Tali innovazioni, in particolare, possono riguardare le modalità di ricezione degli ordini dall’esterno da parte degli operatori, i collegamenti con le altre borse, le tecniche di espletamento dei lavori di tenuta della contabilità, invio o ricevimento delle conferme ecc.

  • BORSA VALORI

    Mercato riservato ad agenti specializzati dove si trattano merci, attività finanziarie e anche servizi incorporati in forme tipiche e con caratteristiche definite dalla legge o dagli usi. La riserva delle operazioni di borsa ad agenti specializzati consente di attenuare le imperfezioni del mercato non organizzato (asimmetria dell’informazione, razionalità limitata degli investitori) e di facilitare l’incontro tra domanda e offerta eliminando i costi di ricerca e di contenere gli altri costi di transazione. Per queste ragioni la borsa, in particolare la borsa valori, è un ottimo accesso, da un lato, al mercato dei capitali per le imprese e per le pubbliche amministrazioni e, dall’altro, al collocamento del risparmio degli investitori istituzionali e delle famiglie. Di grande rilievo per l’economia sono le indicazioni sui prezzi rilevate dalle contrattazioni e rese pubbliche dai listini. Questi prezzi sono un punto di riferimento per gli imprenditori e gli investitori in genere nella formazione dei piani e dei bilanci e nelle scelte finali. La borsa valori permette, inoltre, agli investitori di smobilizzare abbastanza prontamente investimenti in azioni e in obbligazioni, altrimenti a lungo termine. Le borse valori e le borse merci permettono poi agli imprenditori di coprire con contratti a termine i rischi di prezzo. Sinonimo di borsa è piazza finanziaria e, genericamente, mercato. La borsa è un mercato regolamentato. Nel significato più stretto, “borsa” è il mercato di borsa (valori) nei suoi comparti e segmenti organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa inclusi nell’elenco della tab. 1 allegata alla delibera Consob n. 13311 del 24.10.2001 sotto la rubrica “Borsa”, ma non è sbagliato estendere la denominazione a tutti i mercati regolamentati dove si trattano strumenti finanziari, vale a dire, per il nostro Paese, ai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spae da MTS spa. Oltre alla borsa valori altri grandi mercati regolamentati sono la borsa merci e la borsa noli. Si impiega anche il termine borsa in un significato esteso di ogni network capace di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di certi beni. Si parla così di borsa immobiliare, borsa turistica ecc. senza però intendere un vero mercato regolamentato, anche se esistono procedure e regole di autodisciplina predisposte e pubblicate dagli intermediari e anche se occasionalmente esso può realizzare una qualche struttura fissa d’incontro. 1. Origine. Le borse traggono origine dal luogo di incontro dei mercanti di cui si ha notizia già nell’Antichità (i Collegia mercatorum romani) e nel Medio Evo (il Cordusio di Milano, nome toponimo derivato verosimilmente dall’essere un recinto chordis clausum, delimitato con corde), sebbene esse compaiano propriamente intorno al quindicesimo secolo quando i mercanti e i banchieri (due mestieri spesso uniti nella stessa persona) sentirono la necessità di incontrarsi con regolarità più frequente e non più solo in occasione delle fiere. Il nome “borsa” è un legato alla posterità dalla città di Bruges dove nel Quattrocento il commercio del denaro si teneva nella casa della famiglia di banchieri Van de Bursen, di origine veneziana (i Della Borsa). Sulla fine del Quattrocento Anversa si sostituisce a Bruges con una borsa stabile, soppiantata nel 1561 da Amsterdam con una grande borsa in cui si trattavano merci e valori mobiliari. Altre borse vengono successivamente costituite: nel 1595 a Lione (la più antica di Francia e a lungo la più importante), Tolosa e Marsiglia e, nel secolo successivo a Londra, Parigi, Lille (1651), Berlino (1685) e Basilea (1699). La borsa di Londra, o Royal Exchange (Stock Exchange. dal 1723), è stata aperta nel 1639 da Thomas Gresham (1519-1579), che ne edificò la sede a sue spese. A Parigi la borsa è promossa dai cambiavalute. Questi sedevano dal 1200 sul Pont-au-Change e presero a dedicarsi professionalmente nel 1639 al commercio dei valori mobiliari. Dal loro nome originario di agents de change ha preso origine la denominazione “agente di cambio” per l’intermediario di borsa. La borsa francese venne ufficialmente regolamentata con arrêtés royaux del 1724, dopo la grave crisi dell’esperimento di un mercato a pronti e a termine di John Law (1671-1729). La borsa di Milano è stata regolamentata sotto il primo Regno d’Italia nel 1808 sulla base di antiche pratiche commerciali. Wall Street a New York risale al 1792, Madrid al 1821, Ginevra al 1859, Tokyo al 1878. Dal punto di vista economico la borsa è un punto di incontro tra domanda e offerta che consente di concentrare informazioni e grandi quantità di scambi, a costi di transazione ridotti e standard, in limiti di tempo e di spazio molto ristretti e in forme di contrattazione formalmente prossime a quelle della concorrenza. Le negoziazioni di borsa erano tenute, fino a pochi anni a, con una contrattazione “alle grida”. Con essa gli operatori autorizzati ammessi nel recinto della borsa valori (piazza o corbeille) presentavano gli ordini di domanda e offerta attraverso un complesso linguaggio di segni; ogni transazione, per essere valida, doveva, comunque, essere registrata per iscritto. Oggi questi mercati fisici sono stati sostituiti quasi dappertutto dai mercati telematici, caratterizzati da un circuito telematico sul quale viaggiano tutte le informazioni necessarie ad effettuare lo scambio e che consente di eseguire e concludere le transazioni in tempo reale. Con l’avvio della borsa telematica il mercato non è più localizzato in un luogo preciso, ma diffuso in rete, delimitato idealmente dai terminali degli operatori e con un luogo fisico di riferimento determinato solo dalla sede dell’organizzatore del mercato. 2. Utilità della borsa. La riserva delle operazio- ni di borsa ad agenti specializzati consente di attenuare, se non di eliminare, le imperfezioni del mercato non organizzato (asimmetria dell’informazione, razionalità limitata degli investitori) e di facilitare l’incontro tra domanda e offerta eliminando i costi di ricerca e di contenere gli altri costi di transazione. Per queste ragioni la borsa, in particolare la borsa valori, è un ottimo accesso, da un lato, al mercato dei capitali per le imprese e per le pubbliche amministrazioni e, dall’altro, al collocamento del risparmio degli investitori istituzionali e delle famiglie. Di grande rilievo per l’economia sono le indicazioni sui prezzi rilevate dalle contrattazioni e rese pubbliche dai listini. Questi prezzi sono un punto di riferimento per gli imprenditori e gli investitori in genere nella formazione dei piani e dei bilanci e nelle scelte finali. La borsa valori permette, inoltre, agli investitori di smobilizzare abbastanza prontamente investimenti in azioni e in obbligazioni, altrimenti a lungo termine. Le borse valori e le borse merci permettono poi agli imprenditori di coprire rischi. 3. Operatori. Le persone che operano nel mercato di borsa sono gli emittenti (prenditori di fondi), gli investitori (datori di fondi) e gli intermediari, che convogliano gli ordini. Sono solo questi ultimi i soggetti autorizzati alle negoziazioni. Nel nostro Paese, fino al 1991 erano ammessi a operare nella borsa valori solo gli agenti di cambio (v. agente di cambio). Con la l. 2.1.1991 n. 1 sono state istituite le Società di intermediazione mobiliare (SIM) come unici operatori istituzionalmente deputati all’intermediazione nei mercati mobiliari, affiancati però dagli agenti di cambio esistenti alla data di entrata in vigore della legge e iscritti in un unico ruolo nazionale a esaurimento. Poiché non verranno più banditi concorsi per agenti di cambio, questa categoria è destinata col tempo a scomparire. Il decreto Eurosim (d.lg. 1996/415) ha consentito anche alle banche di operare sui mercati in qualità di intermediario. 4. Le principali borse mondiali. Dodici borse, tra cui Milano, accentravano nel 2003 l’86,5% della capitalizzazione azionario e forse il 90% del valore quotato del reddito fisso. I dati esposti nei prospetti che seguono, desunti dalle rilevazioni della FIBV riguardano una cinquantina di Borse valori che accentrano oltre il 97% della capitalizzazione mondiale. Non sono possibiliconfronti mondiali per il reddito fisso in quanto alcune borse importanti (Deutsche Börse, Euronext, BME) non hanno comunicato i dati necessari.

    Le prime 12 borse valori mondiali per capitalizzazione azionaria (milioni di $ Usa)
      Fine 2003 Fine 2002
    NYSE 11.328.953,1 9.015.270,5
    Tokyo 2.953.098,3 2.069.299,1
    Nasdaq 2.844.192,6 1.856.194,4
    London 2.460.064,0 1.994.494,0
    Euronext 2.076.410,2 1.538.684,4
    Deutsche Borse 1.079.026,2 686.013,5
    TSX Group (canada) 888.677,7 570.223,5
    Swiss Exchange 727.103,0 547.020,4
    Bolsas y Mercados
    Espanoles (BME)
    726.243,4 461.559,6
    Hong Kong 714.597,4 463.054,9
    Borsa Italiana 614.841,6 477.075,4
    Australia 585.431,0 380.087,0
    Totale 26.998.638,5 20.058.976,7
    Totale mondiale 31.202.299,9 22.834.052,6
      86,5% 87,8%
         
         
    Le prime 12 borse valori mondiali per valore
    quotato del reddito fisso (milioni di $ Usa)
      Fine 2003 Fine 2002
    Luxemburg 6.044.037,2 4.884.678,8
    Osaka 4.462.898,1 3.665.257,4
    London 2.341.720,4 1.601.035,4
    Borsa Italiana 1.934.133,1 1.186.513,4
    NYSE 1.272.000,0 1.378.000,0
    Korea 509.877,5 471.151,3
    Wiener Borse 464.134,7 156.662,5
    Copenhagen 433.541,0 339.432,6
    Swiss Exchange 364.851,8 311.445,5
    Singapore 276.194,9 259.100,5
    Stockholm 221.151,9 154.110,0
    Athen 170.559,4 119.343,6
    Totale 18.495.099,9 14.526.731,1

     Nel mercato azionario due borse statunitensi, il NYSE (New York Stock Exchange) e il NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) accentano il 45% della capitalizzazione mondiale, seguite a distanza dal Tokyo Stock Exchange, dal London Stock Exchange, dall’Euronext (la società che organizza e gestisce le borse di Parigi, Brucelle, Amsterdam e Lisbona), dalla Deutsche Börse e dalle altre. Nell’obbligazionario predomina le Borse del Lussemburgo e di Osaka, seguite da Londra, Milano e NYSE. Altra importante borsa statunitense è l’American Stock Exchange (ASE, o Amex) di New York, terzo mercato azionario negli USA, le cui origini risalgono ai brokers che già operavano durante la guerra di indipendenza. Non compare nell’elenco per mancanza di dati statistici completi. L’Amex era il secondo mercato azionario statunitense fino agli anni Ottanta, ma è andato lentamente declinando nel decennio successivo (102 miliardi di dollari di capitalizzazione nel 1990, 83 nel 2000, nonostante la crescita delle quotazioni). Quasi tutta l’attività dell’Amex è concentrata in small-caps e in strumenti finanziari derivati. Di recente si è collegato al NASDAQ. 5. Altre borse. Borse merci. Nei mercati dei derivati la piazza più importante è Chicago, con il Chicago Mercantile Exchange-CME e il Chicago Board Option Exchange-CBOE che trattano la grande maggior parte del volume mondiale complessivo di contratti future e di opzione su attività finanziarie. Il CME è stato fondato nel 1898, quando i futures erano trattati solo per i prodotti agricoli (il nome originario era infatti Chicago Butter and Egg Board) e opera anche come borsa merci. Il CBOE è stato costituito nel 1978 dal Chicago Board of Trade-CBOT. CME tratta opzioni e futures in quattro aree di prodotti: tassi di interesse, indici azionari, valute e merci. Quanto alle borse merci le più importanti sono il Chicago Mercantile Exchange-CME; il Chicago Board of Trade- CBOT, la più grande borsa merci del mondo e la più antica (è stata fondata nel 1848) con sede a Chicago; il Commodity Exchange of New York-COMEX; il New York Board of Trade- NYBOT, costituito nel 1998 dall’unione del Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, Inc. -CSCE (fondato nel 1882) and the New York Cotton Exchange-NYCE (fondato nel 1870); il New York Metal Exchange-NYMEX; il London Metal Exchange-LME di Londra, il primo mercato al mondo per i metalli non ferrosi costituito nel 1871 sulle basi di strutture organizzative più antiche; il London Commodity Exchange- LCE; il London Gold Market, l’unica vera borsa dell’oro esistente al mondo.

  • BORSELLINO ELETTRONICO

    Trad. dell’amer. electronic purse (ma sembra più usata negli Stati Uniti è l’espressione e-wallet) che denomina una carta prepagata a microcircuito su cui viene memorizzato un dato importo di denaro a spendibilità generalizzata presso punti vendita abilitati senza necessità di collegamento online.

  • BORSINO

    Locuzione che qualifica il locale adibito dalle banche a sala per la clientela che desideri seguire direttamente, su apposito videoterminale, l’andamento delle quotazioni in Borsa. Con il termine borsino si indica anche il Mercato ristretto.

  • BOT

    Acr. di Buoni Ordinari del Tesoro. La denominazione: Buoni del Tesoro Ordinari-BTO, simmetrica a BTP, sembra disusata). I BOT sono un titoli di credito a breve termine emessi dallo Stato originariamente per la copertura di fabbisogni transitori e variabili di cassa (donde la sua inclusione nel debito fluttuante), ma presto sistematicamente per la copertura del deficit strutturale del bilancio. Esso è anche diventato negli ultimi decenni un importante strumento di politica monetaria per regolare la liquidità del sistema e per governare il livello dei tassi di interesse. I BOT sono stati emessi, finora, a tre scadenze tipiche: 3, 6 e 12 mesi. La modalità di emissione è stata l’asta a rubinetto fino al 1962. Oggi sono emessi circa ogni 15 giorni per la quantità e la durata stabilite di volta in volta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Dal 1°.1.1999 i BOT sono denominati in euro I BOT non portano cedola. Essi vengono collocati sul mercato al valore attuale, cioè al valore nominale meno uno sconto. Il tasso di sconto è il prezzo percentuale pagato dall’emittente, cioè dal Tesoro. Il rendimento in ragione d’anno per il sottoscrittore è calcolato in regime di capitalizzazione tenendo conto dell’ammontare dello sconto, del valore di sottoscrizione e del fatto che il rimborso a scadenza avviene sempre al valor nominale. Il rendimento può essere calcolato secondo la legge dell’interesse semplice o secondo quella dell’interesse composto. Posto P il prezzo di aggiudicazione fatto 100 il valore nominale o di acquisto, d lo sconto (= 100-P), g la durata residua in giorni, il rendimento semplice in ragione d’anno Rs è datodalla formula Rs = 100 x d / P x g / 360 mentre il rendimento composto Rc, sempre in ragione d’anno, è datodalla formulaRc={[ (V/P) 360/g]- 1}. P.e., BTO a 91 giorni (tre mesi) acquistati al 98,5% del valore nominale hanno un Rs del 6,024% e un Rc del 6,161%. Il collocamento è affidato alla Banca d’Italia che li assegna col sistema dell’asta competitiva, senza indicazione di prezzo base). Possono concorrere all’asta gli operatori istituzionali. Questa procedura tende a far sì che il prezzo di emissione e, quindi, il rendimento, sia determinato dal mercato. I risparmiatori possono prenotare le quantità desiderate in banca o presso il Bancoposta. I BOT sono ammessi alla quotazione di Borsa, sul MOT, il giorno successivo all’asta. Gli investitori istituzionali possono negoziare i BOT anche sul MTS. I BOT sono soggetti a una ritenuta fiscale del 12,5%.

  • BOTTOM UP

    Strategia d’investimento che consiste nel compiere le scelte non in funzione di analisi macro dei settori o dell’andamento dei cicli economici e di borsa, ma in base allo studio dei singoli titoli e delle singole imprese che li emettono. L’approccio opposto è detto top down.

  • BOWIE BONDS

    Denominazione corrente negli USA per un titolo appositamente creato per cartolarizzare i diritti di autore del cantante David Bowie (nato nel 1947).

  • BPER - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA


    Acr.: BPER Banca popolare dell’Emilia Romagna, con sede a Modena, è la capogruppo del Gruppo BPER, sesta realtà bancaria italiana per numero di sportelli (circa 1.300). Complessivamente sono circa 2 milioni i clienti serviti.

    Nel 2018 il gruppo ha un TIER1 di oltre 14.7% e un utile netto di 358 milioni di euro. E' considerata una banca solida nel panorama italiano.
    Il Gruppo BPER è una realtà federale composta da 11 banche locali, ciascuna dotata di autonomia commerciale e ben radicata nei territori d’origine. Tale assetto ha consentito di coniugare la vicinanza alla clientela tipica di istituti locali, con l’efficienza operativa, la qualità dei servizi e le economie di scala che solo una realtà di grandi dimensioni può garantire.
    Attualmente il Gruppo BPER è composto dalle seguenti banche commerciali: Banca popolare dell’Emilia Romagna, Eurobanca del Trentino, Banca CRV, Banca Popolare di Ravenna, Banca Popolare di Aprilia, Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca della Campania, Banca Popolare del Mezzogiorno, Banco di Sardegna, Banca di Sassari.
    A queste si affiancano banche specializzate nel private e nel corporate banking, oltre a numerose società prodotto attive su assicurazioni, leasing, factoring, asset management e servizi.
    Attraverso una fitta rete di partnership e partecipazioni, BPER assicura ai propri clienti un’efficace presenza nei paesi dell’Europa Centro-Orientale, grazie a numerosi "Italian Desk" operativi presso banche locali. Il Gruppo è inoltre presente con uffici di rappresentanza a Shanghai e Hong-Kong.

    La storia di BPER

    BPER, nasce come Banca Popolare di Modena nel 1867, per volontà della locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, per favorire il risparmio e finanziare le iniziative economiche dei ceti popolari e produttivi. Nel 1883 l’Assemblea Generale della Banca delibera la trasformazione in società cooperativa e nel 1890 viene riconosciuto a ciascun socio soltanto un voto in assemblea, a prescindere dal numero di azioni possedute. Si tratta di due decisioni destinate a segnare in modo indelebile l’Istituto, conformandolo a principi di partecipazione e democrazia economica che ancor oggi ne costituiscono l’essenza.
    Nei decenni successivi la Banca accresce il numero delle proprie filiali anche al di fuori della città, diventando protagonista dello sviluppo economico del territorio (ad es. costituzione dei Magazzini Generali, finanziamenti per la realizzazione di importanti opere pubbliche, finanziamenti all’Università, ecc.).
    Oltre a tali interventi vale la pena citare il poderoso sostegno fornito alle micro-imprese che nel dopoguerra sorgono in provincia, grazie anche allo sviluppo dei primi villaggi artigianali.
    All’inizio degli anni ‘70 inizia un significativo processo di espansione anche al di fuori dell’area modenese, attraverso l’aggregazione di numerosi istituti cooperativi locali: Banca Popolare di Castelfranco Emilia (1973), Banca Popolare Agricola Commerciale di Fabbrico (1975), Banca Popolare Cooperativa Consorziale di Castelnuovo di Sotto, Banca Cooperativa Valtarese e Banca popolare cooperativa Bedoniese (1979).
    Il primo gennaio 1984 Banca Popolare di Modena si fonde con Banca Cooperativa di Bologna (fondata nel 1882), dando vita a Banca popolare dell’Emilia, con sede a Modena. Tre anni più tardi, nel 1987, viene incorporata anche Banca Popolare di Cavezzo. Nel 1992 Banca popolare dell’Emilia incorpora Banca Popolare di Cesena (fondata nel 1873), assumendo la denominazione attuale di Banca popolare dell’Emilia Romagna.

    La storia del Gruppo BPER

    Nel 1994 si concretizza il progetto di costituzione di un gruppo bancario federale, attraverso l’acquisizione di numerose banche locali, delle quali vengono però preservate autonomia e radicamento territoriale. Fra 1994 e 2004 vengono acquisiti i seguenti Istituti, la maggior parte dei quali rimane autonomo: Banca Popolare di Ravenna , Cassa Rurale di Sicignano degli Alburni, Banca Popolare del Materano, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca CRV-Cassa di Risparmio di Vignola, Banca Popolare di Crotone, Credito Commerciale Tirreno, Banca Popolare della Val d’Agri, Banca del Monte di Foggia, Banca Popolare del Sinni, Banca Popolare di Aprilia, Banca Popolare di Castrovillari e Corigliano Calabro, Banca Popolare di Salerno, Carispaq-Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, Banca Popolare dell’Irpinia, Banco di Sardegna e Banca di Sassari, Eurobanca del Trentino.
    Banca Popolare di Crotone, Banca Popolare del Materano, Banca Popolare della Val d’Agri, Banca Popolare del Sinni, sono confluite nell’attuale Banca Popolare del Mezzogiorno. Banca Popolare dell’Irpinia, Banca del Monte di Foggia, Banca Popolare di Salerno, Credito Commerciale Tirreno, Cassa Rurale di Sicignano degli Alburni, sono invece confluite nell’attuale Banca della Campania.
    Nel 2009 entra a far parte del Gruppo Meliorbanca, istituto specializzato in corporate e private banking.


    Link: www.BPER.it, www.gruppoBPER.it

    Redattore: Banca popolare dell'Emilia Romagna, Gruppo BPER
    Aggiornamento © 2019 ASSONEBB

  • BRADY BONDS

    Obbligazioni inizialmente emesse nel 1989 per cartolarizzare (v. securitization) e convertire in titoli negoziabili i debiti di Argentina, Messico e Venezuela, non più in grado di far fronte agli impegni. Essi portano il nome di Nicholas F. Brady, Segretario del Tesoro degli USA, che elaborò insieme al FMI il piano di riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo (Brady Plan del 1989). Con l’estensione della pratica ad altri Paesi, Brady Bonds è diventato denominazione generica per i titoli emessi dai Governi di Paesi in via di sviluppo non solo latino-americani in difficoltà. Il movimento delle quotazioni di questi titoli dà indicazioni accurate delle attese dei mercati verso i Paesi in via di sviluppo.

  • BRASILE, RUSSIA, INDIA, INDONESIA, CINA E SUD AFRICA (BRIICS)

    Con tale termine s’intendono le nuove economie emergenti quali Brasile, Russia, India, Indonesia, Cina e Sud Africa. Rappresenta un'accezione allargata del termine BRIC (Brasile, Russia, India and Cina) apparso per la prima volta nel 2001 in una relazione della banca d'investimento Goldman Sachs, a cura di Jim O’Neill, e riferito ai quattro paesi che, secondo la stessa relazione, avrebbero giocato un ruolo chiave nell'economia mondiale nei successivi cinquanta anni.
    Redattore: Claudio DICEMBRINO
    © 2009 ASSONEBB

  • BRASSAGE

    Diritto di monetazione che era percepito da una zecca per coniare monete di metallo prezioso, quando era permesso a chiunque di richiedere la coniazione. Oggi il termine indica il costo della coniazione ed è sin. di monetaggio.

  • BREAK OUT

    Analisi tecnica. Situazione che si verifica quando un determinato strumento finanziario o un determinato indice supera un’importante resistenza, accompagnato da un forte incremento dei volumi scambiati.

  • BREAK-EVEN POINT

    Detto anche punto di rottura o punto d’inizio dell’utile, esprime il livello di produzione in cui il ricavo delle vendite inizia ad eguagliare i costi di produzione. Il punto d’inizio dell’utile può essere definito con tre metodi (grafico, matematico e facendo riferimento al margine di contribuzione di primo livello L’analisi di break-even tradizionale presenta alcune limitazioni, di cui le più significative sono: la validità solo nel breve periodo, la rappresentazione statica di una situazione dinamica, la non considerazione del problema delle scorte di produzione, la presenza di imprese multiprodotto e con differenti margini di contribuzione.

  • BREAK-EVEN YIELD

    Situazione in cui il saggio di rendimento (yield) dei redditi azionari od obbligazionari equivale al saggio di interesse corrisposto per acquistarli. È un caso particolare di concetto di break-even point.

  • BRENT

    Il nome "Brent"è stato dato dalla britannica Shell UK Exploration and Production, che opera per conto della Exxon e Shell, che originariamente ha dato i nomi ai giacimenti prendendoli dagli uccelli, in questo caso l’oca Brent. Il Brent crude è estratto nel Mare del Nord; il mercato del Brent è noto anche come Brent Blend, London Brent e Brent petroleum. E’ utilizzato per prezzare due terzi degli scambi mondiali di petrolio. Il Brent crude è la più grande delle maggiori classificazioni di petrolio che consistono in Brent Crude, Brent Sweet Light Crude, Oseberg, Ecofisk e Forties (a seconda della qualità del petrolio). Le altre classificazioni note sono quella di riferimento del OPEC, il Dubai Crude e il West Texas Intermediate. La produzione di petrolio europea, africana e del Medio Oriente che scorre verso ovest è prezzata con il Brent crude. Gran parte dell’Europa oggi riceve il petrolio anche dalla Russia.


    Redattore: Chiara OLDANI
    © 2009 ASSONEBB

  • BREVETTO

    Atto amministrativo avente natura di concessione con il quale si attribuisce all’autore di una invenzione il diritto esclusivo di attuarla, di disporne e di trarne profitto. Tale diritto ha carattere esclusivo, nel senso che l’inventore può impedire a chiunque lo smercio del prodotto o l’attuazione del procedimento cui l’invenzione si riferisce. Presupposto indispensabile per ottenere il brevetto è la novità della creazione. Oggetto del brevetto può essere: la scoperta di un prodotto dotato di concreta attitudine all’applicazione industriale (invenzione industriale); un nuovo processo di fabbricazione di un prodotto già noto (invenzione di un procedimento); l’invenzione risultante dalla coordinazione di elementi o di mezzi, già conosciuti in tutto o in parte, da cui derivi un risultato industriale nuovo (invenzione per combinazione); l’applicazione tecnica di un principio scientifico, sempre che sia suscettibile di immediati risultati industriali, modelli e disegni ornamentali, modelli di utilità e marchi d’impresa. La concessione del brevetto viene fatta dall’uffi cio centrale dei brevetti, costituito presso il Ministero delle attività produttive su domanda documentata di chi si dichiara inventore. Il brevetto può naturalmente essere venduto oppure, con un contratto di licenza, può concedersene ad altri lo sfruttamento. È espropriabile per pubblica utilità. Il diritto allo sfruttamento esclusivo dura quindici anni dalla data del deposito della domanda di concessione, ma è soggetto a decadenza se l’invenzione, senza giustificati motivi, non riceve attuazione entro tre anni dalla concessione. Sono previsti rimedi di vario genere contro la lesione del diritto di esclusiva, come il sequestro degli oggetti prodotti, l’inibitoria di prosecuzione dell’industria, il risarcimento dei danni. La lesione è perseguibile anche penalmente. Il brevetto assicura attualmente la protezione in un ambito territoriale circoscritto al paese di deposito. Esiste, però, in avanzata fase di preparazione, una convenzione internazionale che prevede un accordo relativo ad un brevetto europeo, valevole nell’ambito dei paesi del mercato comune, la cui protezione è prevista per la durata di venti anni.

  • BREVETTO COMUNITARIO

    L’istituzione del brevetto comunitario è prevista nella l. 26 luglio 1993 n. 302, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo sul brevetto comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, di quattro Protocolli; Annessi, Dichiarazioni e un Atto Finale, redatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989. Sempre in vista dell’obiettivodella realizzazione di un brevetto comunitario, la Commissione europea ha presentato, il 24.6.1997, un “Libro Verde” sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa (COM (97) 314 def. 24-06-1997). In data 19 novembre 1998, il Parlamento europeo ha adottato un parere positivo nel senso dell’istituzione di un sistema brevettuale comunitario che tenga conto anche, in via comparativa, dei sistemi brevettuali statunitense e giapponese. Conseguentemente, la Commissione europea ha comunicato, in data 12.2.1999, al Consiglioe al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale, un primo bilancio generale di questo processo di consultazione. In esso si inseriscono i contatti programmatici instauratisi tra i Giudici brevettuali europei (c.d. Madrid Group, costituito in occasione del IX Simposio dei giudici europei dei brevetti, Madrid, 6-9 ottobre 1998).

  • BREVETTO EUROPEO

    La Convenzione sulla concessione di brevetti europei è stata stipulata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ed è entrata in vigore il 7 ottobre 1977. La disciplina relativa è stata ratificata dall’Italia con la l. 26.5.1978, n. 260 ed è entrata in vigore il 10 dicembre 1978. Le norme di attuazione sono state, poi, introdotte con il d.p.r. 8.1.1979, n. 32. La predetta Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) è un accordo internazionale multilaterale, redatto in tre lingue (francese; inglese; tedesco), tutte in eguale misura facenti fede, ai sensi della regola 177 dell’Accordo. Ciò significa che i testi redatti nelle tre lingue menzionate si considerano tutti quali testi originali e, quindi, allo stesso modo obbligatori. Si tratta non già di un Accordo tra Stati, bensì di un Accordo che crea direttamente diritti ed obblighi per le persone fisiche e giuridiche (c.d. law-making treaty), ovvero traité-loi). Esso figura a pieno titolo tra gli “Accordi particolari”, di cui all’art. 19 della Convenzione di Parigi del 20.3.1883 per la protezione della proprietà industriale, nel testo modificato a Stoccolma il 14 luglio 1967. La regola 1, introduttiva della Convenzione, illustra, programmaticamente, che scopo della CBE è istituire una procedura unitaria per la concessione di brevetti, riconosciuta da tutti gli Stati contraenti. La Convenzione, pertanto, costituisce un sistema giuridico autonomo ed indipendente rispetto ai sistemi giuridici nazionali. Anche con riguardo alla determinazione della data di deposito di una domanda di brevetto si deve fare riferimento esclusivamente a quanto è previsto dalla Convenzione stessa. Ciò anche nell’ipotesi in cui una domanda di brevetto europeo sia presentata presso un’Autorità nazionale (di uno Stato membro) e che le disposizioni nazionali prevedano una diversa forma di determinazione della data di priorità. È evidente, dunque, oltre che facilmente desumibile dalla regola 2 della Convenzione, che il sistema brevettuale europeo non sostituisce i sistemi nazionali, ma costituisce un nuovo sistema brevettuale, distinto e coesistente rispetto a quelli. La medesima regola 2, paragrafo 2 della CBE fa riferimento, per spiegare la natura giuridica e la funzione del brevetto, alla c.d. “teoria del fascio”, ossia al fatto che il brevetto europeo, una volta concesso, si scompone in tanti brevetti nazionali. Riguardo al concetto di brevettabilità, esso è alquanto ampio, giacché comprende anche i prodotti chimici e farmaceutici e i prodotti alimentari, che sono, invece, esclusi in alcuni sistemi brevettuali nazionali. La stessa Convenzione ha istituito una Organizzazione europea dei brevetti, che gode di autonomia amministrativa e finanziaria (regola 4) ed è fornita di personalità giuridica (regola 5). Sono organi dell’Organizzazione l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e il Consiglio di Amministrazione. L’Organizzazione ha il compito precipuo di concedere i brevetti europei: più esattamente, la concessione promana dall’Ufficio europeo dei Brevetti sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione. Sia la sede dell’Organizzazione che l’Ufficio europeo dei brevetti sono stabiliti a Monaco di Baviera (regola 6). Resta operativa, tuttavia, anche la sede dell’Aja, residuata dal preesistente Istituto Internazionale dei brevetti (IIB); alla sede dell’Aja fa capo anche l’agenzia distaccata di Berlino, che consta di un uffi- cio di ricezione per tutti i documenti indirizzati all’UEB e per il pagamento delle tasse. Il Centro di documentazione IMPADOC, con sede in Vienna, che era stato istituito nel 1°.1.1991, è stato, invece, assorbito dall’UEB a seguito di un accordo con lo stato austriaco; a tale agenzia sono state attribuite tutte le mansioni relativeall’informativa brevettuale dell’UEB. Riguardo ai soggetti abilitati a depositare una domanda di brevetto, la regola 58 della Convenzione menziona “ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa”. Il concetto è comprensivo delle persone giuridiche sia private che pubbliche, mentre l’espressione “società assimilate ad una persona giuridica” non risulta del tutto chiara nel testo della Convenzione. Certamente, però, il termine “societ”à è da intendersi in senso tecnico, per cui, p.e., l’associazione non riconosciuta non è ricompresa nella categoria e potrà ottenere un brevetto, eventualmente, ai sensi della regola 59. Quest’ultimo fa riferimento, genericamente, alla richiesta proveniente da “più richiedenti”, anche detti “conrichiedenti”. Riguardo alla durata, la tutela brevettuale opera per venti anni (come da normativa italiana) decorrenti dalla data di deposito della domanda (reg. 63). La tutela opera in ogni Stato contraente entro tale periodo, a prescindere dalla durata della tutela del brevetto nazionale in ciascun determinato Stato. La normativa dettata dalla reg. 63 è stata modificata con la l. 12.4.1995, n. 125, recante ratifica ed esecuzione dell’Atto di revisione della regola in questione. Ivi, oltre a ribadirsi la durata ventennale del brevetto, già prevista nel testo originario della Convenzione, si prescrive art. 1, comma 2) che il termine di durata ventennale non esclude il diritto del singolo Stato contraente di prolungare il periodo di durata del brevetto europeo o di concedere una protezione corrispondente, a decorrere dallo scadere di detto periodo di durata, alle stesse condizioni applicabili ai brevetti nazionali. Questo “prolungamento” della tutela brevettuale è possibile, tuttavia, solo in presenza di alcune condizioni specifiche, indicate alle lett. a) e b) del medesimo art. 1, comma 2. Un valore centrale ha, nell’intera disciplina, il testo della reg. 78 della Convenzione, recante i requisiti della domanda. Fra questi l’articolo menziona espressamente: 1) la richiesta di concessione; 2) la descrizione dell’invenzione; 3) una o più rivendicazioni; 4) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; 5) un estratto. La domanda deve, inoltre, rispettare i requisiti prescritti dal Regolamento di esecuzione. Riguardo alla nozione di “rivendicazione” essa è illustrata alla reg. 84 della Convenzione. Ivi è detto che le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta; devono essere chiare e concise quanto alla categoria brevettuale presceltae fondarsi sulla descrizione di tutte le caratteristiche essenziali necessarie al raggiungimento dell’effetto voluto. Riguardo all’esame della domanda, questo spetta alla Sezione di deposito (reg. 90) che provvede anche al così detto riconoscimento della data del deposito stesso. Si tratta di un esame formale, limitato al riscontro dei requisiti prescritti dalla Convenzione. È data, tuttavia, anche la possibilità di un esame nel merito, a richiesta scritta della parte interessata (ossia del richiedente il brevetto) ad opera dell’apposita Divisione di esame. Se l’esame conduce ad un esito negativo, può aversi il rigetto della domanda, ai sensi della reg. 97 della Convenzione. La disciplina dell’opposizione alla concessione, che può essere intrapresa da chiunque, è regolata alle regg. 99 ss. della Convenzione. Non è richiesto un particolare interesse giuridico, né un interesse legittimo: sostanzialmente l’opposizione può essere proposta da chiunque intenda fare verificare se quel determinato brevetto possieda o meno le caratteristiche di “inventività" richieste.

  • BREXIT

    Con il termine Brexit, che sta per BritainExit, si intende la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea definita con l'esito del referendum del 23 giugno 2016; i sostenitori del Leave hanno raccolto il 51,9% dei voti, sancendo l'uscita dall'UE.

    La maggioranza della popolazione di Galles e Inghilterra ha votato Leave, mentre oltre il 60% della popolazione di Scozia e Irlanda del Nord ha votato Remain. La popolazione giovane ha votato Remain mentre la popolazione over 65 ha votato Leave. Questo articolo mostra alcuni dati sul voto.

    L'esito del referendum popolare ha portato alle dimissioni del Primo Ministro David Cameron, che aveva indetto il referendum, non necessario in base alle norme interne anglosassoni; a luglio 2016 il nuovo Primo Ministro Theresa May ha nominato un nuovo Governo.

    Boris Johnson, ex sindaco di Londra dal 2008 al 2015, è stato tra i sostenitori più decisi del Leave promettendo alla popolazione che i fondi che l'UK destina alla UE sarebbero stati integralmente devoluti al sistema sanitario inglese (circa 350 milioni di pound al mese); dopo il referendum ha negato che tali fondi possano essere destinati al sistema sanitario, si è dimesso dal suo incarico di leader ed è stato nominato ministro degli esteri nel governo May.

    Nigel Farage, europarlamentare inglese sostenitore del Leave, si è dimesso dal suo incarico di leader all'indomani dell'esito del referendum.

    All'indomani del referendum le borse sono state colpite da un'ondata di vendite e la sterlina inglese ha perso molto terreno; la Banca d'Inghilterra è intervenuta di concerto con le altre banche centrali per contenere i ribassi.

    Nei mesi di agosto e settembre 2016 i premier di Italia, Francia e Germania si sono incontrati per avviare le consultazioni sulla strategia di gestione del Brexit.

    L'Unione Europea ha nominato Michel Barnier come suo negoziatore per la Brexit.

    Il Governo May ha comunicato formalmente al Parlamento Europeo la volontà di uscire dall'UE solo nel 2017 e nel mese di dicembre sono stati conclusi i primi accordi rispetto all'uscita, in particolare sullo status dei cittadini UE nel Regno Unito, sui confini irlandesi e sulla buonauscita che la Gran Bretagna dovrà pagare all'Unione (ca. 44 miliardi di euro).

    Il Ministro inglese per la Brexit, David Davis, dovrà definire i dettagli del piano di uscita, il nuovo status del Regno Unito e il Governo dovrà comunque incassare il voto parlamentare, prima di poter ratificare l'uscita.

    Redattore: Chiara OLDANI

  • BRICK AND CLICK COMPANY

    In sigla: b&c. Nel gergo dell’e-commerce indica l’impresa del tipo che, si prevede, si affermeranno nella new economy: una via di mezzo tra quelle tradizionali (brick and mortar) e quelle operanti solo su Internet (pure click company). La percentuale di brick (fisicità) e di click (dematerializzazione) dipenderà dal settore nel quale essa deciderà di investire maggiormente. Un esempio di b&c company è il grande gruppo commerciale statunitense BKB (libri, prodotti musicali, audiovisivi, televisione) composto da Barnes & Noble, Inc. (società brick) e Barnes & Noble. com (società click). Sin.: click and mortar company. Altro esempio è il gruppo italiano Fila, presente in molti Paesi con negozi affiliati e show rooms e sul web con diversi siti di ecommerce.

  • BRICK AND MORTAR COMPANY

    Nel gergo dell’e. commerce indica l’impresa che non è presente su Internet, ma opera solo con le strutture fisiche di magazzini, uffici, negozi ed aree espositive tradizionali (v. brick and click company).

  • BRICS (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    Per BRICS s'intende l'acronimo dei Paesi emergenti Brasile, Russia, India, Cina e dal 2011 Sud Africa, che rappresentano ad oggi la vera locomotiva dello sviluppo economico mondiale. Solo pochi anni fa le economie di questi Paesi venivano considerate marginali, adesso sono caratterizzate da alti tassi di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), da ampie quote del commercio internazionale, da risorse e disponibilità di fattori produttivi tali da poter influenzare con il loro incremento gli equilibri economici e di potere mondiali. Queste economie sono caratterizzate da una storia economica comune (vedi Goldstein, 2011) da ricercare in una fase di specializzazione nella produzione dei beni primari (1870-1913); nella industrializzazione per sostituzione delle importazioni (1945-1980); nel processo di liberalizzazione (1991-1992) e nel ruolo predominante dello Stato come motore dello sviluppo. Il BRICS non rappresenta un’organizzazione internazionale, ma è piuttosto uno strumento di collaborazione tra le principali potenze che ne fanno parte. I Paesi BRICS si riuniscono annualmente in incontri in cui si discute su accordi di cooperazione multilaterale, di partenariato strategico, di utilizzo delle riserve valutarie e, nell’ultima conferenza a Durban in Sud Africa, della creazione di una Banca di sviluppo BRICS simile alla Banca Mondiale.

    Origini ed evoluzioni

    Il primo termine riferito ai Paesi emergenti viene utilizzato inizialmente nel 2001, ad opera di Jim O’Neill nella relazione della Banca d’Investimento Goldman Sachs dal titolo “Building Better Global Economics BRICs”, per descrivere le economie di Brasile, Russia, India e Cina (BRIC). Successivamente, con l’adesione del Sud Africa nel 2011 il termine diventa ufficialmente BRICS. L’economista americano era alla ricerca di una nuova idea di marketing bancario che spingesse gli investitori a dare sempre maggiore attenzione alle nuove potenze emergenti. La relazione suggeriva che le economie dei Paesi BRICS avrebbero dominato l’economia mondiale nel prossimo secolo e che il futuro della globalizzazione sarebbe sempre più dipeso dall’emersione dei Paesi non occidentali. Nel paper del 2001 vengono indicate le prospettive di sviluppo economico delle potenze emergenti e la costruzione di un nuovo sistema di crescita fuori dall’Occidente in grado di condizionare gli andamenti futuri dell’economia mondiale. Dopo il 2001, il termine è entrato a far parte delle relazioni internazionali andando a identificare un gruppo di Paesi emergenti che si riuniscono periodicamente per discutere di problematiche economiche e politiche.

    La prima conferenza in ottica BRICS avviene in Russia nel luglio 2009, a livello dei Capi di Stato di Brasile, Russia, India e Cina. L’anno seguente, l’incontro dei Capi di Stato si tiene in Brasile, fino a giungere a quello del 2013 avvenuto a Durban in Sud Africa nel marzo 2013. Molti sono i temi affrontati nel corso degli incontri, come l’allargamento alla Russia del World Trade Organization …WTO (avvenuto nel dicembre 2012), la de-dollarizzazione delle relazioni economiche intra-BRICS (vedi accordi swap tra Cina e Brasile nel 2012), il coordinamento nei forum internazionali del G20 e delle Nazioni Unite, la riforma del sistema finanziario globale e l’adesione ai BRICS di altri Paesi. I risultati più importanti dell’ultimo incontro del 2013 a Durban riguardano la formazione di un nuovo Consiglio per gli affari dei BRICS e di una Banca di sviluppo. Gli obiettivi chiave di queste due istituzioni sono il rafforzamento delle relazioni commerciali, la promozione dei rapporti commerciali, del trasferimento tecnologico e della cooperazione nei settori bancario, della green economy, della produzione e dell’industrializzazione.

    Per quanto riguarda l’allargamento, l’adesione del Sud Africa avvenuta nel 2011 rappresenta un’evoluzione del significato e dell’immagine dei BRICS, poiché il Sud Africa non è un’economia emergente al pari di Brasile, Russia, India e Cina. Il motivo dell’allargamento al Sud Africa è da ricercare nel forte interesse che le potenze BRICS, in particolar modo la Cina, hanno per il continente africano.

    I BRICS nell’economia globale

    La somma dei PIL dei Paesi BRICS nel 1992 corrispondeva a circa il 5.4% dell’economia mondiale, mentre oggi questa è circa il 18%. I Paesi BRICS hanno in comune un tasso di crescita medio che negli anni passati è stato più elevato di quella dei Paesi più avanzati; secondo Goldman Sachs raggiungeranno il 40% nel 2050. I cinque Paesi sono accomunati, inoltre,da una situazione demografica favorevole (insieme, i BRICS rappresentano circa il 40% della popolazione mondiale), capitali internazionali e investimenti diretti esteri (IDE), importanti dotazioni di fattori produttivi, riallocazione delle risorse da settori a basso rendimento (settore agricolo) a settori più dinamici (industria e servizi).

    Brasile, Russia e Sud Africa, caratterizzate da grande ricchezza di materie prime, sono i principali Paesi esportatori di petrolio e gas nel mondo. India e Cina, caratterizzate dallo sviluppo dell’industria manifatturiera, sono i principali Paesi esportatori di merci a basso costo verso l’Occidente industrializzato.

    Brasile

    Il Brasile si classifica come la sesta economia più grande del mondo. È uno dei più importanti produttori di acciaio e petrolio. I settori principali dell’economia sono quello dell’agroalimentare, del petrolio, delle telecomunicazioni e dell’automotive. Gli accordi commerciali con la Cina, hanno permesso al Brasile di avere un partner economicamente affidabile, una bilancia dei pagamenti in surplus e un aumento dei consumi che ha sviluppato un importante mercato interno. Le cause dell’attuale crescita economica risalgono agli anni novanta, quando si è ridotto il rapporto debito estero … PIL al 20%, grazie ad una svalutazione della moneta che ha attirato nel Paese molti capitali stranieri. Il Real, la moneta ufficiale del Brasile, negli ultimi anni ha rafforzato la sua valutazione sul dollaro.

    Tab.1 BrasileTasso di crescita in percentuale del PIL (2008-12)

    Fonte: www.tradingeconomics.com

     

    Russia

    Le quotazioni internazionali di materie prime, idrocarburi e prodotti agricoli (che costituiscono la gran parte delle esportazioni) sostengono l’economia del Paese. La Russia oggi detiene l'ottavo PIL mondiale a livello nominale e nonostante una crescita comunque non irrilevante, le prospettive per l’economia russa non sono paragonabili a quelle di Brasile, India o Cina. I fattori di debolezza sono la mancanza di un tessuto di piccole e medie imprese e di infrastrutture, ma sopratutto la diffusa corruzione (nonostante la ratifica nel gennaio 2012 della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali nelle transazioni d’affari internazionali dell’OCSE). Sempre nel 2012 il Paese è entrato a far parte del WTO.

    Tab.2 Russia Tasso di crescita in percentuale del PIL (2008-2012)

    Fonte: www.tradingeconomics.com

     

    India

    Nel passato decennio il Paese ha attraversato una fase di crescita accelerata, fino a diventare nel 2011, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI), la terza economia mondiale in termini di PPP (Purchasing power parity). L'economia dell'India è molto diversificata, dal settore agricolo al settore industriale avanzato. I servizi rappresentano circa il 60% del PIL, l’agricoltura circa il 17%, il settore manifatturiero il 16%. L'india, grazie alla diffusione ampia della lingua inglese in tutte le sue regioni, possiede una significativa vocazione all'attrazione degli investimenti stranieri con particolare riferimento a quelli del settore dell'information technology. L'India svolge inoltre un ruolo di rilievo all'interno di diverse organizzazioni multilaterali tra cui l' Association of Souheast Asian Nations (ASEAN), la South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), il WTO e le Nazioni Unite.

    Tab.3 IndiaTasso di crescita in percentuale del PIL (2008-2012)

    Fonte: www.tradingeconomics.com

     

    Cina

    (si vedano anche le voci Repubblica Popolare Cinese, Economia Socialista di Mercato, Sistema Bancario Cinese)

    Negli ultimi venti anni la RPC è stata protagonista di uno sviluppo economico incontestabile, con tassi di crescita del PIL superiori al 10% all’anno che hanno traghettato la Cina da Paese del terzo mondo a leader dell’economia mondiale. In questi decenni, infatti, la RPC è riuscita a superare gravi crisi dell’economia mondiale: da quella asiatica del 1997, allo scoppio della bolla speculativa all’inizio del 2000, fino alla recente crisi finanziaria. Lo sviluppo economico della Cina è uno dei fenomeni più importanti della storia economica mondiale dal secondo dopoguerra. Oggi la Cina è la prima detentrice del dei Titoli di Stato degli Stati Uniti e la maggiore finanziatrice del suo deficit. Tra i Paesi in Via di Sviluppo la RPC è al primo posto per il flusso di Investimenti Diretti Esteri (IDE). Dal 2013 la RPC è la più grande esportatrice ed importatrice di merci del mondo con il saldo della Bilancia Commerciale in attivo di circa 200 miliardi di dollari.

    Tab. 4 Cina Tasso di crescita in percentuale del PIL (2008-2012)

    Fonte: www.tradingeconomics.com

     

    Sud Africa

    Il Paese produce il 33% del PIL dell’Africa Sub sahariana, i tre quarti del PIL dell’area Southern African Development Community (SADC) ed e' attualmente il 25° paese per PIL al mondo. Il settore bancario è tra i punti di forza del Paese, e si piazza tra i primi nelle classifiche internazionali della competitività, uno dei settori che ha mostrato ritmi di crescita più consistenti è proprio la finanza. L’economia è inoltre caratterizzata dall’elevato sviluppo del settore industriale e terziario e dall’elevata presenza di risorse minerarie (la principale voce delle esportazioni). E’ dotata d’infrastrutture articolate e di un settore manifatturiero caratterizzato da buon livello di produttività. Uno dei principali vantaggi competitivi del Paese rimane sicuramente la dimensione del mercato interno con un potere di acquisto della classe media in rapida ascesa.

    Tab. 5 Sud AfricaTasso di crescita in percentuale del PIL (2008-2012)

    Fonte: www.tradingeconomics.com

     

    Bibliografia

    BECKER U. (2013) The BRICS and Emerging Economies in comparative perspective, Oxon, Routledge

    CASSIOLATO J. … VITORINO V. (2011) BRICS and Development Alternatives: Innovation System and Policies, London, Anthem Press

    GOLDESTEIN A. (2011) BRIC. Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell’economia globale, Bologna, il Mulino (http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&ISBNART=15061)

    MAGRI P. … QUERCIA P. (2011) “I BRICS e noi. L’ascesa di Brasile, Russia, India e Cina e le conseguenze per l’Occidente”, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI, Roma (http://tinyurl.com/q4yk5tv)

    O’NEILL J. (2001), “Building better economic BRICs”, in GOLDMAN SACHS Global Economic Paper, No. 66, 30 November

    SCAFFARDI L. (2012) BRICS: Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato, Torino, Giappichelli

     

    Redattore: Giovanni AVERSA

  • BRIDGE LOANS

    Prestiti a breve termine concessi in attesa che il prenditore ottenga un finanziamento alternativo (quale, ad esempio, un’emissione di azioni o di obbligazioni).
    Fonte: Banca d'Italia

  • BROKER

    In origine, mercante che acquistava botti di vino o di birra per venderne il contenuto a bicchiere e, per estensione, chi comperava all’ingrosso per vendere al minuto. Nel linguaggio moderno il termine si discosta completamente dal significato originario. Oggi il broker è un intermediario specializzato nell’offerta di servizi di ricerca delle controparti sui mercati dei beni e delle attività finanziarie (valute, titoli) in cambio di una commissione parametrata al volume degli affari conclusi per suo tramite È una tipica figura di mediatore “puro”, poiché si limita ad assumere l’onere di ricercare una controparte adatta e di contrattare con essa un prezzo per il suo cliente, senza garantire in proprio l’immediato soddisfacimento della proposta di transazione. L’intervento di un broker su un determinato mercato determina interferenze minime sui prezzi ivi negoziati e gradi elevati di impersonalità degli scambi, in quanto il broker stesso si impegna a mantenere riservata l’identità della propria clientela. Il broker si distingue dall’agente in quanto non ha un rapporto continuativo con il proprio cliente (c.d. contratto di agenzia), pur assistendolo in più operazioni. In campo assicurativo il broker presta la sua opera al cliente e al fine di assicurare e collocare i rischi alle migliori condizioni presso le varie compagnie di assicurazione. In commercio si parla di import o export broker per indicare colui che assiste l’operatore nell’importazione o nell’esportazione di merci. In campo bancario, i foreign exchange brokers effettuano operazioni di compravendita di attività denominate in valuta estera per conto dei propri clienti. Gli insurer brokers ricercano per conto dei clienti lacompagnia di assicurazioni in grado di fornire le condizioni migliori. I commodities brokers e gli stock brokers, infine, operano rispettivamente nella negoziazione di merci e titoli azionari ed obbligazionari e, all’occorrenza, assiste il cliente nelle pratiche di adempimento dei contratti, in specie nelle richieste di risarcimento. La figura dell’insurer broker è riconosciuta anche nel nostro Paese, dove la l. 28.11.1984 n. 792 ha istituito l’albo professionale dei brokers denominando con tale nome chi esercita professionalmente attività diretta a mettere in relazione con le compagnie di assicurazioni,, senza essere vincolato da impegni di sorta con esse, i clienti assistendoli nell’individuazione dei rischi e delle relative coperture e nella stesura dei contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

  • BROKERAGE

    Attività svolta dal broker o il compenso a lui spettante, per l’opera prestata. Con l’espressione brokerage house si indica l’impresa organizzata al fine di negoziare acquisti e vendite di valori e merci, quali titoli, beni di consumo ecc., per conto di terzi, in contropartita di una commissione; questa, addebitata dal broker al cliente per ogni transazione, è determinata generalmente in una percentuale del valore dell’oggetto della transazione.

  • BROKERTEC

    Piattaforma elettronica per la negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari gestita dal broker ICAP Plc.
    Fonte: Banca d'Italia

  • BRONZITAL

    Lega composta da 82% rame, 16% di alluminio e 2% di nickel, utilizzata in Italia a partire dal 1941 per coniare monete divisionarie (v. moneta divisionaria) da 5 e 10 centesimi e, nel dopoguerra, per le 20 lire (1957) su modello di Giuseppe Romagnoli e le 200 lire (1976) su modelli di Mario Vallucci Il bronzital è stato inoltre utilizzato per la prima moneta bimetallica da 500 lire, composta da una corona esterna in acmonital e un nucleo centrale in bronzital, emessa a partire dal 1982 su modelli di Laura Cretara.

  • BTE

    Acr. di: Buoni del Tesoro in ECU. Buoni del Tesoro denominati in ECU, di durata annuale e con un’unica cedola, collocati sul mercato internazionale dal novembre 1987 al novembre 1993 in diverse emissioni con il sistema dell’asta marginale riferita al tasso d’interesse. L’ultima emissione è stata rimborsata a novembre 1994. È stato emesso alla pari con un interesse lordo equivalente al tasso di aggiudicazione d’asta (peraltro mai superiore a quello di volta in volta fissato come tasso base), teoricamente in linea con quelli offerti da strumenti a breve sul mercato internazionale. Il rimborso del prestito e il contestuale pagamento degli interessi, al netto della ritenuta fiscale pari al 12,5%, veniva effettuato alla scadenza sulla base del tasso di cambio lira/ECU rilevato con valuta di due giorni precedenti alla scadenza stessa. Tale struttura tecnica lo rende non confrontabile con il BOT, atteso che quest’ultimo si presenta come titolo privo di cedola con sconto sul prezzo di emissione, mentre il BTE è sottoscritto e rimborsato al nominale (100 ECU) con una cedola di interessi. L’eventuale rivalutazione del capitale, connessa ad un aumento del tasso di cambio lira/ECU durante il periodo di vita del titolo, in analogia con ilCTE, non era soggetta a tassazione. I BTE non sono stati quotati in mercati regolamentati italiani e sono stati il primo esempio di dematerializzazione dei titoli realizzato nel nostro Paese.

  • BTP FUTURA

    Titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Italiana nel 2020 con scadenza 8 anni per finanziare la spesa straordinaria connessa con la pandemia da Covid-19. L’emissione è stata riservata ai risparmiatori persone fisiche; obiettivo dell’emissione è allargare la platea dei sottoscrittori retail del debito pubblico coinvolgendoli nello sforzo in atto teso a fronteggiare le conseguenze della crisi epidemica per rilanciare l’economia del paese. Il BTP Futura segue l’emissione dei BTP Italia del maggio 2020 che aveva raccolto € 20 miliardi. La raccolta del BTP Futura è stata di € 5,7 miliardi.

    Il BTP Futura ha una struttura cedolare semplice; le cedole sono calcolate in base a tassi fissi annui garantiti, predeterminati prima dell’emissione e crescenti nel tempo (con il meccanismo cosiddetto “step-up”). Le cedole, pagate con cadenza semestrale, sono calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 3 anni, che aumenterà una prima volta per i successivi 3 anni e una seconda volta per gli ultimi 2 anni di vita del titolo prima della scadenza.

    I tassi cedolari prefissati e crescenti nel tempo, comunicati il 6 novembre 2020, sono:
    • 0,35% (dal 1° al 3° anno)
    • 0,60% (dal 4° al 6° anno)
    • 1% (dal 7° all’8° anno)

    Il titolo potrà essere ceduto anche prima della scadenza, alle condizioni di mercato. Al titolo verrà fornita adeguata liquidità sul mercato secondario in modo da consentire ai risparmiatori di poter vendere o acquistate il titolo durante la sua vita in ogni contesto di mercato. In caso di futuro rialzo dei tassi di interesse la struttura con cedole fisse crescenti nel tempo del BTP Futura tende a ridurre la discesa del prezzo, rispetto a un normale BTP di pari scadenza con cedole fisse.

    Il Titolo che “cresce al crescere del Paese” offre un “premio fedeltà”, per chi lo acquista nei giorni di emissione e lo detiene fino a scadenza; un premio pari al tasso medio di crescita annuale del PIL nominale registrato dall’ISTAT durante la vita del titolo stesso, con un minimo garantito dell’1% e fino ad un massimo del 3% del capitale sottoscritto.

    In un contesto di mercato caratterizzato da tassi più bassi di quelli registrati a luglio scorso, questa nuova emissione, che riduce la durata a 8 anni, consente di cogliere a pieno gli effetti positivi del rimbalzo del PIL italiano previsto per i prossimi anni sul premio finale. La media della crescita nominale del PIL per i prossimi anni è infatti, come indicato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, anche superiore al 3%.

    Bibliografia

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
    https://www.mef.gov.it/focus/BTP-Futura-il-Titolo-di-Stato-che-sostiene-lItalia-di-oggi-pensando-al-domani/

    Redattore: Chiara OLDANI (gennaio 2025)

  • BUBBLE

    Termine anglosassone molto usato nel gergo borsistico statunitense per indicare manovre speculative, specialmente se basate sulla divulgazione di notizie false. Indica anche l’esplosione drogata delle quotazioni azionarie derivante da simili manovre e un’attività apparente, ma priva di contenuto attribuita a una società (detta bubble company). Probabilmente la più famosa bubble è stata la South Sea bubble del 1720. (

  • BUBBLE COMPANY

    Società senza una vera attività da svolgere, costituita per frodare gli investitori. Anche società la cui spregiudicata gestione ha portato a dilapidare il capitale sociale e a frodare gli azionisti. Il caso più antico e famoso di bubble company è stata la South Sea Company, costituita nel 1711 in Inghilterra e che portò alla crisi del 1720 (v. South Sea bubble).

  • BUDGET

    È lo strumento base della programmazione aziendale. Si differenzia da un qualsiasi preventivo amministrativo per il fatto che nel budget è fondamentale l’analisi continua degli scostamenti dai valori ipotetici di efficienza prefissati (normalmente detti “valori standard”). E un insieme di documenti nei quali sì classificano, secondo la loro natura ed il loro oggetto, le operazioni future dell’impresa. Il numero di questi “piani” dipende dal dettaglio che si vuole raggiungere nella formulazione del budget nella sua interezza. Più comuni sono il budget di esercizio (della produzione, delle vendite, delle spese di produzione, delle spese commerciali ecc.) e il budget degli investimenti. I programmi in esame possono riferirsi a tempi più o meno lunghi in connessione, tra l’altro, all’estensione temporale dei cicli produttivi e alla concreta possibilità di fare previsioni sufficientemente fondate. In pratica, i budgets dei differenti periodi si articolano sotto forma di budgets mobili, nel senso che, durante il tempo della loro attuazione, essi possono essere sottoposti a eventuali riadattamenti in aderenza alle concrete condizioni di svolgimento della gestione aziendale. Tipicamente il budget funziona per programmare e controllare nel breve periodo, tenendo presente ovviamente la compatibilità con la programmazione pluriennale. In senso più ampio è però possibile anche parlare di budget di lungo periodo.

  • BUDGETARY CONTROL

    Raffronto dei dati reali con quelli inseriti nel budget, al fine di individuare e interpretare gli spostamenti delle quantità consuntive da quelle assunte come “normali” od “ottime” nel preventivo. Tutto ciò consente, in primo luogo, di razionalizzare l’elaborazione delle decisioni e di criticare i risultati conseguiti; in secondo di precisare le responsabilità di coloro che sono preposti ai vari centri operativi e accrescerne la consapevolezza di essere partecipi del concreto svolgimento della gestione. Il controllo di gestione attraverso il budget è in via di graduale inserimento anche nella Pubblica Amministrazione e negli Enti locali.

  • BUFFER

    Lett. tampone. In informatica s'intende la memoria di transito, ossia la zona della memoria che viene temporaneamente usata per conservare un dato che deve essere trasferito tra due dispositivi per compensare la velocità differente tra i due nel trasferimento delle informazioni.

  • BUFFER PATRIMONIALE

    Il buffer patrimoniale è l'ammontare di capitale ritenuto sufficiente a coprire i rischi, rappresenta la quantità di capitale che l'istituzione deve avere per soddisfare i requisiti minimi, calcolati in base ai rischi presunti. Rappresenta inoltre la base del sistema di Basilea III.

  • BUG

    Errore logico di programmazione che porta a risultati inattesi, o più spesso al blocco, in un programma, in una procedura o nell’intero sistema operativo del computer. In italiano viene erroneamente tradotto con “baco”, anche se in realtà significa “scarafaggio”. Il termine proviene da un episodio singolare: nel 1945, durante le prove di un computer sperimentale chiamato Mark I, all’università di Harvard, uno scarafaggio provocò un cortocircuito fra due fili. Da quel momento, quando il computer si bloccava per qualsiasi motivo, i ricercatori scherzavano dicendo che c’era un “bug”. Così è entrato nell’uso comune. Debug è l’operazione di test che si esegue su un programma per eliminare i bug.

  • BUILD OWN OPERATE TRANSFER

    Particolare schema di project financing elaborato nel corso degli anni Ottanta in risposta ai mutamenti del clima internazionale indotti dalle crisi debitorie di numerosi paesi in via di sviluppo. Si basa sul conferimento di capitale al progetto di investimento non a titolo di prestito ma a titolo di rischio, ossia sotto forma di partecipazione azionaria e trova la sua ratio nella constatazione secondo cui il finanziamento a lungo termine di una società altamente indebitata equivale, sotto il profilo economico-funzionale, a una partecipazione azionaria nella società stessa, posto che ogni creditore si trova a condividere le possibili perdite dell’impresa in via diretta, mancando l’effetto-cuscino garantito dal capitale proprio, senza peraltro godere dei privilegi tipici dell’azionista (possibilità di ritorni illimitati sul capitale conferito, partecipazione al controllo ed alla definizione degli indirizzi gestionali dell’impresa ecc.). Il coinvolgimento a titolo di capitale di rischio può essere richiesto agli sponsors, agli appaltatori, agli acquirenti dei beni prodotti, alle banche e ad altri investitori privati; il conseguente abbassamento del grado di leverage finanziario associato al progetto riduce il costo del credito, aumenta la disponibilità dei mutuatari e, attraverso l’eventuale riduzione delle coperture offerte da terzi, consente ceteris paribus, di contenere l’onerosità globale del progetto. Lo schema si caratterizza quindi per il fatto che l’intero azionariato della società committente è nel suo complesso fortemente interessato al completamento e all’efficiente gestione del progetto d’investimento giacché il rientro del capitale di rischio apportato avrà luogo solo dopo aver provveduto alla costruzione dell’impianto (build), alla sua gestione per un determinato periodo di tempo (own, operate) e, infine, alla cessione dei pacchetti azionari.

  • BUILDING SOCIETIES

    Intermediari operanti nel sistema finanziario del Regno Unito, aventi natura mutualistica e attivi essenzialmente nel comparto dei finanziamenti immobiliari. Risultano attualmente soggette al Building Societies Act che, emanato nel 1986 nel contesto di un graduale processo di despecializzazione dei mercati, ne ha sensibilmente ampliato l’ambito di operatività, fino a ricomprendervi alcune delle attività in passato di esclusivo appannaggio della clearing bank con particolare riferimento alla raccolta dei depositi al dettaglio e alla concessione di crediti a breve scadenza. Il Building Societies Act ha sancito una significativa deregolamentazione di queste istituzioni, consentendo loro di avvicinarsi agli schemi operativi delle banche, in particolare dando loro la possibilità di offrire conti correnti attivi e passivi e di operare nel sistema dei pagamenti (v. clearing bank). Da ultimo, la nuova regolamentazione offre a questi intermediari la possibilità di trasformarsi in banca.

  • BULL

    Espressione di borsa statunitense (in it.: toro, rialzista) che indica una persona che acquista titoli nella convinzione che i loro corsi stiano per aumentare e con l’intenzione di rivenderli poi a un prezzo più alto per lucrare la differenza. Contr.: bear.

  • BULL MARKET

    Espressione di borsa statunitense (lett. in it.: mercato toro) che indica un andamento del mercato azionario tendenzialmente al rialzo.

  • BULL SPREAD

    Strategia di assunzione di posizioni speculative attraverso l’attività di compravendita sul mercato delle opzioni su titoli a tasso fisso e su titoli a tasso variabile. Essa consiste nell’acquisto di una call option già in the money, cioè con un prezzo di esercizio superiore al prezzo di mercato del titolo su cui è levata l’option e nella contestuale vendita di una call option out of the money, con prezzo di esercizio maggiore del prezzo di mercato. Il premio pagato, ovviamente, sarà maggiore di quello acquisito, poiché le due opzioni garantiscono diversi livelli di convenienza. Questa strategia offre un grado di rischio alquanto limitato: in caso di flessione del prezzo di mercato del titolo, infatti, essa comporta una perdita massima pari alla differenza fra premio pagato e premio incassato; in caso di rialzo del prezzo, invece, il profilo è limitato superiormente alla differenza fra i prezzi di esercizio della call venduta e di quella acquistata, cui si somma la differenza (negativa) tra premio incassato e premio pagato. Essa, dunque, è vantaggiosa per gli operatori che si attendono una crescita limitata dei corsi dei titoli sottostanti, giacché nel caso di incrementi più sensibili essi avrebbero convenienza a sottoscrivere una call option. Simmetrica rispetto alla strategia bull spread è la bear spread; quest’ultima comporta la vendita di una call option in the money o out of the money e l’acquisto di una call option con prezzo di esercizio superiore al prezzo di mercato del titolo.

  • BULLET LOAN

    Espressione anglosassone indicante un prestito il cui capitale è rimborsabile interamente alla scadenza e l’interesse con scadenze periodiche.

  • BULLETIN BOARD SYSTEM

    Sistema di posta elettronica utilizzato sia a livello amatoriale che professionale, basato su elaboratori di piccole dimensioni (dai personal computer ai mini elaboratori) a cui i corrispondenti si collegano utilizzando un personal computer (PC), un modem e una normale linea telefonica. Il sistema consente, oltre allo scambio di messaggi anche lo scambio di software e di informazioni utili per gli hacker; può quindi costituire anche una ipotetica minaccia per la sicurezza (distribuzione di software contaminato da virus, bombe a tempo, o cavalli di Troia, indebolimento dei sistemi di controllo accessi basati su password ecc.).

  • BULLION

    Oro, argento o altro metallo prezioso in massa barre o lingotti, cioè non coniato in monete. Le banche centrali hanno usato il gold bullion (cioè lingotti d’oro) per il regolamento dei debiti internazionali.

  • BUONA FEDE

    In senso oggettivo consiste nella correttezza di comportamento reciproco, che la legge impone alle parti di un rapporto giuridico. I1 codice civile la richiama più volte a proposito dell’esecuzione delle obbligazioni, delle trattative precontrattuali, della pendenza della condizione, dell’interpretazione e dell’esecuzione del contratto. L’osservanza della regola della buona fede comporta quindi per le parti l’obbligo di tenere quei comportamenti (diversi nei diversi casi) che nelle circostanze concrete appaiano - e possano essere valutati dal giudice - caratterizzati, appunto, da correttezza e lealtà. In senso soggettivo la buona fede è la situazione psicologica di colui che, ignorando di ledere altrui diritti, agisce sull’erroneo presupposto di una situazione giuridica di titolarità di rapporti non corrispondente a quella effettiva e, p.e., acquista un bene da colui che (erroneamente) considera come proprietario. L’esistenza della buona fede in senso soggettivo, eventualmente in combinazione con altri elementi, può determinare conseguenze favorevoli a colui che ha agito in questo stato psicologico, consentendogli di non incorrere in responsabilità o facendogli godere di effetti giuridici che non si sarebbero dovuti verificare. Grande rilevanza ha la buona fede in senso soggettivo nel possesso. Qui essa consiste nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto a tenere la cosa, ma tale ignoranza non giova se dipende da colpa grave e, cioè, dal fatto che la persona abbia omesso di usare la minima diligenza nell’accertarsi se altri aveva diritti sulla cosa. In materia di possesso la buona fede si presume (chi allega la mala fede di un’altra persona deve provarla) e non occorre che perduri per tutta la durata del possesso (è sufficiente infatti che essa vi sia stata al tempo dell’acquisto) (art. 1147 c. c.). Notevole rilievo ha la buona fede anche nel matrimonio putativo (art. 128 c. c.), nel pagamento al creditore apparente (art. 1189 c. c.) e negli acquisti dal titolare apparente (art. 534 c. c.).

  • BUONI DEL TESORO

    Denominazione di titoli di credito emessi dallo Stato, senza destinazione specifica del ricavato, con durata diversa secondo la specie e modalità diverse di emissione e pagamento degli interessi, ma di regola con rimborso in unica soluzione alla scadenza. Buoni del Tesoro cominciano a essere emessi già nel XVII secolo per la copertura di fabbisogni transitori di cassa derivanti dagli sfasamenti temporali tra entrate e uscite, ma ben presto acquisiscono il compito di finanziare il deficit strutturale del bilancio. Nel corso del XX secolo i buoni del Tesoro sono stati utilizzati anche come strumento di politica monetaria per il governo della liquidità e del livello dei tassi di interesse (specialmente utilizzati a questo scopo sono i buoni ordinari del Tesoro, a breve termine). I buoni del Tesoro in lire (e oggi in euro) si distinguono secondo la scadenza e le modalità di pagamento degli interessi in tre categorie: a) i titoli a breve termine (con scadenza al massimo a un anno) ed emessi a sconto costituiscono i buoni ordinari del Tesoro (BOT); b) i titoli a medio-lungo termine tasso fisso, emessi a scadenza più lunga (a 2, 3, 5, 7, 10 e fino a 30 anni) sono chiamati buoni poliennali del Tesoro (BTP); c) i titoli a medio-lungo termine a tasso variabile, emessi con durata da 2 a 10 anni sono detti certificati di credito del Tesoro (CCT). Si sono avute anche varianti con speciali configurazioni di titoli a medio-lungo termine: in valuta, indicizzati, zero-coupon ecc. (BTE; CTE; CTO; CTR; CTS; CTZ). La durata e il tasso sono determinati dalle preferenze del mercato e dalla politica monetaria che il Governo intende seguire. Amministrativamente i BOT rientrano nel debito fluttuante incluso tra i debiti di Tesoreria del conto riassuntivo del Tesoro. I BTP, i CCT e le loro varianti sono da includere nel debito redimibile dello Stato. BOT, BTP e CCT sono negoziabili in Borsa (sul mercato secondario del MOT) BOT e BT. Il termine “buono” è di derivazione francese (bons du Trésor, emessi a partire dal 1824). Negli Stati Uniti si denominano più propriamente Treasury bills i titoli a breve termine (i nostri BOT) e Treasury bonds quelli a medio- lungo termine.

  • BUONI DEL TESORO POLIENNALI - BTP

    Titoli di debito a medio-lungo termine del Tesoro con diverse durate (a 2, 3, 5, 7, 10 e fino a 30 anni) e cedola semestrale posticipata. Gli interessi sono predeterminati in misura fissa. Vengono rimborsati in un’unica soluzione alla scadenza fissata all’atto della loro emissione e il loro taglio minimo è di 1.000 euro dal 1.1.1999. Dal novembre 1988 il collocamento avviene con il sistema dell’asta marginale riferita al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. All’asta partecipano solo gli investitori istituzionali. Possono essere collocati alla pari (prezzo di vendita pari al valore nominale), sotto la pari (prezzo di vendita inferiore al valore nominale), o sopra la pari (prezzo di vendita superiore al valore nominale). Il giorno successivo all’asta sono ammessi alla quotazione di borsa (sul MOT), dove sono negoziati a corso secco. Prima della scadenza del titolo è permesso agli investitori istituzionali di negoziare BTP per importi inferiori a 2,5 milioni di euro, sia sul mercato secondario regolamentato italiano (MTS) sia sul mercato OTC. Agli investitori è inoltre concesso di applicare le tecniche di coupon stripping anche a tale categoria di titoli. Come tutte le altre categorie di titoli di stato i BPT sono soggetti a una ritenuta del 12,50%.
    © 2011 ASSONEB

  • BUONI FRUTTIFERI POSTALI

    Acr.: BFP. Titolo di credito nominativi, rimborsabili a vista, produttivi di interessi, assimilabili in termini generali al buono fruttifero, emessi dal Bancoposta per importi determinati dietro versamento di una somma pari al suo valore nominale. Sono uno strumento di risparmio a medio- lungo termine che dà il massimo rendimento a scadenza Il capitale è suscettibile di essere estinto in qualsiasi momento; se, però, è estinto prima che sia decorso un anno dal suo acquisto, non è produttivo di interesse. Gli interessi, che vengono accreditati soltanto per bimestri interi e corrisposti nella misura stabilita al momento dell’emissione e per il periodo intercorrente da quella data a quella dell’estinzione, sono, se non riscossi ogni anno, capitalizzati e quindi produttivi essi stessi di interessi (anatocismo). I BFP sono di due tipi: ordinari e a termine. Entrambe le tipologie possono essere emesse in forma cartacea o con iscrizione contabile in conto deposito titoli (BFP dematerializzato; v. dematerializzazione). I BFP cartacei possono essere sottoscritti in lire e in euro anche in piccoli tagli (a partire da L.50.000 o da 50 euro), quelli dematerializzati esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli. È possibile ilrimborso parziale solo per i BFP dematerializzati in frazioni minime di 250 euro. Il diritto del possessore alla riscossione del capitale e degli interessi si prescrive se non esercitato entro trent’anni a far data dal momento dell’emissione. a) I BPF ordinari (oggi denominati della serie A2) hanno durata di venti anni e, se prima non vengono riscossi, fruttano un interesse che varia in aumento di quello iniziale quattro volte a cadenze pluriennali diverse con effetto retroattivo, sino a toccare la misura massima prestabilita all’atto dell’emissione cosicché, al momento dell’estinzione del titolo, il calcolodegli interessi viene effettuato al saggio maggiore raggiunto a quel momento e con decorrenza dalla data di emissione. b) I BFP a termine, denominati della serie AA2, sono emessi per la durata di 7 anni e garantiscono, se tenuti per tutta il settennio, un tasso annuo leggermente superiore ai BTF ordinari. (4,9241% annuo, che dà a scadenza un montante del 140%. Ma in caso di rimborso anticipato prima della scadenza dei sei anni, si applicano gli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali ordinari della serie “A2” diminuiti dello 0,25%.

  • BUONO

    Documento nominativo o al portatore valevole a legittimare il diritto ad una data prestazione, che assume aspetti diversi a seconda della natura di quest’ultima. Può indicare sia titoli di legittimazione, che conferiscono al possessore il diritto alla prestazione di un servizio o di un bene, sia titoli di obbligazione, con cui una persona od un ente si impegna ad una prestazione in denaro (cambiale, BOT), sia, infine, documenti commerciali come il buono di consegna, buono d’imbarco, buono di opzione ecc.

  • BUONO CASSA

    Anche detto: buono di cassa. Documento che le banche scambiano con le loro controparti (agenti di cambio ecc.) in sostituzione di titoli momentaneamente non disponibili. Non è trasferibile e la sua validità è temporanea: ha una funzione provvisoria e viene ritirato ed annullato nel momento in cui si rendono disponibili i titoli in sostituzione dei quali è stato emesso. Il crescente fenomeno della smaterializzazione dei titoli (v. dematerializzazione) e la loro gestione accentrata (in Banca d’Italia e nella Monte Titoli) hanno tolto quasi integralmente rilievo al buono cassa.

  • BUONO CASSA DELLE STANZE DI COMPENSAZIONE

    Documento concesso dalla stanza di compensazione agli associati in caso di indisponibilità, al momento della liquidazione, dei titoli inviati al frazionamento in seguito alle operazioni di pareggio. In questo caso non si rende necessaria una copertura finanziaria del buono cassa, poiché l’operazione sottostante si ritiene conclusa nell’ambito della stessa liquidazione. Nel caso dei buoni cassa rilasciati dal debitore di titoli al creditore di titoli a fronte dell’indisponibilità degli stessi è invece prevista a carico del primo la costituzione di un deposito presso la Banca d’Italia di ammontare pari al 50% del valore nominale dei titoli; la copertura finanziaria può venir meno solo successivamente alla consegna dei titoli al detentore del buono cassa. Quest’ultimo può utilizzare il buono cassa nelle liquidazioni successive, allorquando si trovi in posizione debitoria. L’utilizzo dei buoni cassa è ormai ridotto al minimo grazie allo sviluppo dei sistemi di gestione centralizzata dei titoli.

  • BUONO D'IMBARCO

    Detto anche ordine di imbarco. Documento (art. 458 c. nav.) emesso dal vettore marittimo o dal suo raccomandatario e rilasciato al caricatore. Con esso si invita il capitano della nave a ricevere a bordo le merci descritte nell’ordine di imbarco medesimo. Entro ventiquattr’ore dall’avvenuto imbarco il comandante rilascia al caricatore una ricevuta di bordo che attesta l’avvenuta operazione di carico indicandone gli estremi e la data. In alternativa il comandante può rilasciare al caricatore la polizza di carico in nome del vettore.

  • BUONO DI ASSEGNAZIONE

    Attestazione del diritto dell’azionista a ricevere nuove azioni qualora l’assemblea generale dei soci deliberi un aumento gratuito del capitale sociale. In tale occasione ogni azione porta attaccato un buono di assegnazione che è generalmente costituito, come il diritto di opzione, dalla prima cedola non ancora staccata del titolo azionario. L’assegnazione è fatta ovviamente a titolo gratuito e nella misura stabilita dal programma di emissione, e deve essere approvata con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie.

  • BUONO DI CONSEGNA

    Documento con il quale si autorizza il depositario di una cosa a consegnarla a una determinata persona. Nella pratica mercantile, l’espressione è usata anche per indicare i buoni di sbarco (v. ordine di consegna), cioè quei documenti contenenti l’ordine dato al capitano della nave di riconsegnare la merce all’avente diritto. La loro emissione è subordinata al ritiro della polizza di carico, che mantiene però valida la sua efficacia come prova del contratto di trasporto, Questi buoni, sostituendo la polizzadi carico, si configurano come titoli frazionari, rappresentanti complessivamente la totalità della merce indicata nella polizza stessa; essi rendono così possibile la sostituzione del creditore originario con uno o più creditori nuovi, mediante una delegazione novativa.

  • BUONO DI OPZIONE

    Titolo concesso agli azionisti da parte della società per azioni in occasione di aumento del capitale sociale (v. capitale dell’impresa). Esso permette all’azionista che non intenda sottoscrivere nuove azioni di vendere ai terzi il diritto di opzione (v. diritto di opzione). Quando le azioni abbiano un valore effettivo superiore a quello nominale, gli azionisti possono, usando tali buoni, trarne un vantaggio economico. I buoni di opzione possono circolare liberamente, come titoli al portatore (v. titolo di credito), ed hanno una validità limitata straordinarie. al periodo di tempo concesso all’azionista per esercitare il diritto di opzione.

  • BUONO FRAZIONARIO

    Titolo che rappresenta quote di nuove azioni emesse in seguito ad un aumento del capitale sociale. La quantità delle azioni spettanti ai soci dipende dal rapporto di assegnazione, il quale indica il numero di azioni vecchie necessarie per ottenerne una nuova. Quando il numero delle azioni possedute non è esattamente divisibile per il rapporto di assegnazione, ogni azione eccedente darà diritto ad altrettante quote delle nuove azioni, e cioè a buoni frazionari.

  • BUONO FRUTTIFERO

    Titolo nominativo a scadenza predeterminata emesso da banche e progressivamente caduto in disuso con lo sviluppo del certificato di deposito. Di importo variabile a seconda della richiesta del cliente, conteneva, oltre alla denominazione dell’istituto emittente, l’indicazione del nome del depositante, l’importo della somma depositata, la data di scadenza e il saggio di interesse al quale il buono veniva emesso, normalmente corrisposto in via posticipata. Era tuttavia consentita, e frequentemente utilizzata, anche l’emissione di buoni a taglio fisso, cioè recanti solo l’indicazione dell’importo finale, comprensivo degli interessi. La disciplina di vigilanza è la stessa del certificato di deposito. Buoni fruttiferi sono emessi tuttora dal BancoPosta (v. buoni fruttiferi postali).

  • BUONO PREMIO

    Appendice (cedola) dei titoli che legittima l’assegnazione di premi cui gli stessi danno diritto. Possono essere ceduti o venduti prima dell’assegnazione del premio dando luogo, a volte, ad operazioni speculative che possono produrre notevoli guadagni. Nelle borse italiane tali operazioni vengono effettuate a mezzo di distinte numeriche, in quanto i buoni premio non possono essere utilizzati separatamente dai rispettivi titoli.

  • BUS

    Connessione (costituita da un circuito elettronico o da un insieme di circuiti) che consente il passaggio dei dati fra diversi componenti di un sistema elaborativo (chip; schede; periferiche). Può essere di diverse tipologie (PCI, ISA, MCA). A ciascun bus è associata un’ampiezza, espressa in numero di bit che possono essere inviati contemporaneamente da un componente all’altro e una velocità massima di trasferimento espressa in Megahertz. Il tempo di trasferimento di un dato su un bus interno è dell’ordine di nanosecondi, o di picosecondi. È detto bus anche il cavo di collegamento di una rete locale (LAN).

  • BUSARL

    Acr. di: Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a Responsabilità Limitata Pubblicazione periodica per la pubblicità legale degli atti e dei fatti che riguardano le società per azioni e a responsabilità limitata secondo le disposizioni della l. 12.4.1973 n. 256. Il BUSARL e il relativo regime di pubblicità sono stati soppressi dall’art. 29, l. 7.8.1997 n. 266, con decorrenza dal 1° ottobre 1997 e l’obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti è assolto con l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese.

  • BUSC

    Acr.: Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative. Pubblicazione periodica per la pubblicità legale degli atti e dei fatti che riguardano le società cooperative, secondo le disposizioni della l. 12.4.1973 n. 256. Il BUSC e il relativo regime di pubblicità sono stati soppressi dall’art. 29, l. 7.8.1997 n. 266, con decorrenza dal 1° ottobre 1997.

  • BUSINESS ANGEL (ENCICLOPEDIA)

    Investitore informale non istituzionale che, mediante ricerca diretta e autonoma, apporta del capitale proprio ad una o più start up o ad imprese con forte potenziale di crescita, diventandone così azionista ed assumendo una responsabilità nell’azienda. In particolare, grazie alla sua natura imprenditoriale, alla sua esperienza manageriale, alla rete di contatti e al patrimonio personale, esso è in grado di agevolare l’avvio e lo sviluppo di nuove iniziative economiche.
    Il Business Angel si configura come un “investitore a valore aggiunto”, in grado di sostenere rischi elevati e fornire la giusta interpretazione delle potenzialità del business.
    In concreto, il Business Angel affianca l’imprenditore seguendo un approccio che può assumere forme diverse all’interno di due macro modelli di riferimento:
    -  il Business Angel finanziario: investe capitale di rischio nella società senza essere coinvolto nell’attività gestionale se non in maniera marginale, svolgendo principalmente incarichi di supervisione e controllo ed agendo da facilitatori per il business;
    -  il Business Angel industriale: oltre ad apportare risorse finanziarie partecipa attivamente all’attività gestionale con il know-how e le capacità professionali e manageriali, migliorando nel complesso l’immagine aziendale.
    In entrambi gli approcci, il Business Angel ha solitamente un interesse a monetizzare, entro un orizzonte temporale di periodo medio (3-5 anni) una significativa plusvalenza al momento dell’uscita.
    L’intervento di uno o più Business Angel in un’impresa è un intervento attivo.
    I Business Angel investono generalmente dai 25.000€ ai 250.000€ per impresa, ma anche fino a 400.000€ nel Regno Unito. La media in Europa tra i paesi più maturi è di 80.000€ per ogni partecipazione. Quando invece si raggruppano in “sindacati”, i Business Angel possono investire fino a 2,5 milioni di euro in alcuni Paesi.

    Evoluzione storica del fenomeno

    Il termine “Business Angel” fu usato per la prima volta nei primi anni del Ventesimo secolo negli Stati Uniti per caratterizzare quegli investitori benestanti che impiegavano importanti somme di denaro nella promozione di produzioni teatrali, facendo leva sulle loro conoscenze per favorire il successo dello spettacolo. Questi investitori, che patrocinavano vari eventi artistici, erano considerati dai professionisti teatrali come degli “angeli”.
    Nel corso del Novecento il fenomeno, che aveva trovato maggiore diffusione nella realtà economica statunitense, fu offuscato da un capitalismo che reclamava stabilità, equilibrio e prevedibilità del contesto economico, e nel quale si era venuto a sviluppare un sistema incentrato sulla commistione tra attività corporativa delle grandi imprese, approccio interventista dello Stato e coinvolgimento dei sindacati, volto a garantire una pianificazione dell’attività economica ed a provvedere adeguatamente al bene sociale, sebbene con l’effetto discorsivo di scoraggiare la libera iniziativa individuale (modello burocratico).
    A partire dagli anni  Settanta ci fu un passaggio al modello di tipo imprenditoriale, la cui affermazione è stata più evidente negli Stati Uniti, con cambiamenti nei precetti culturali, inclusi valori e aspirazioni, nei mercati dei capitali ora più efficienti, nei maggiori tassi di sviluppo tecnologico e soprattutto in una maggiore valorizzazione del capitale umano, che riflette un aumento della ricchezza individuale e una più spiccata libertà nelle decisioni di investimento personale relative all’acquisizione di capacità, istruzione ed esperienza.

    I Business Angel in Italia

    Grazie alle annuali ricerche svolte da IBAN (Italian Business Angel Network: www.iban.it) è stato possibile tracciare l’evoluzione storica del Business Angel in Italia, nonostante la sua scarsa visibilità legata all’intrinseca informalità. Negli ultimi anni si è assistito a un’accelerazione del mercato italiano (vedi Tabella n°1) sia dal punto di vista del numero degli investimenti realizzati (da 12 nel 2004 a 105 nel 2007) che al controvalore totale delle operazioni (da 1,3 a 19,5 milioni di euro), avvicinando sempre più il nostro Paese alle altre realtà internazionali. Il forte incremento registrato esprime un crescente interesse verso tale fenomeno ed è sicuramente correlato alla maggiore efficienza operativa e funzionale dei network di Business Angels.
    Secondo la più recente indagine IBAN realizzata nel 2007 è stato possibile inoltre delineare il profilo tipo del Business Angel in Italia. Esso s’identifica in un soggetto benestante in termini di patrimonializzazione, occupato e per larga misura impegnato in attività imprenditoriali, dirigenziali e di consulenza aziendale, principalmente maschio e con età media di 48 anni. Come tipologia di interventi predilige le piccole imprese con l’obiettivo di sondare mercati emergenti o di aprire finestre strategiche e/o tecnologiche potenzialmente sinergiche con la propria realtà imprenditoriale. Si tratta dunque di operazioni nelle quali la logica industriale solitamente prevale su quella finanziaria. I principale canali informativi dei Business Angel rimangono quelli informali, cioè quelli basati su ricerche personali effettuate all’interno del proprio network di conoscenze costituito da amici e partner, altri imprenditori, associazioni industriali e di affari, eventi occasionali ed altri Business Angel.
    Il 70% del campione investe fino al 30% del suo patrimonio, la restante parte arriva a impiegarne fino al 50%. Mentre nel passato è prevalsa una maggiore sporadicità degli impieghi, oggi si osserva che i soggetti investono con maggiore frequenza e con un’ottica di diversificazione. Nel 2007 buona parte dei Business Angel ha finalizzato più di un’operazione, con punte di cinque investimenti nello stesso anno, esaminando in media sei opportunità prima di decidere di investire in una. Il taglio medio del progetto è stato pari a euro 185.000, anche se presumibilmente tale importo è destinato a crescere grazie allo sviluppo dei sindacati di Business Angel.
    Il 76% del campione IBAN è residente nel Nord Italia. Nonostante questa concentrazione territoriale, è interessante evidenziare come l’89% non ha preclusioni geografiche per le sue decisioni di investimento. Il 40% del campione si dichiara disponibile ad investire oltre i confini nazionali.
    Nel 2007 i settori che maggiormente hanno attirato l’interesse dei Business Angel italiani sono stati: ICT/Internet, con il 24% delle preferenze; commercio con il 13%, manifatturiero, servizi alle imprese, biotecnologie ed energia con circa il 10% ciascuno; intrattenimento e cibo con l’8% ognuno.
    La durata media dell’investimento è di 3,3 anni e le modalità predilette di uscita risultano essere, in ordine di importanza, il riacquisto da parte dei proponenti, l’ingresso di investitori finanziari di maggiore dimensione e l’ingresso di un partner industriale.

    Bibliografia:
    EBAN - European Association of Business Angels Networks, “Il ruolo dei business angels e delle loro reti” Informazioni per gli interlocutori istituzionali, gli imprenditori ed i potenziali angels. - Le migliori pratiche europee -, Bruxelles, 2006
    IBAN – Italian Business Angels, Guida pratica allo sviluppo di progetti imprenditoriali. Avviare un’impresa con il sostegno del Business Angel, KPMG (a cura di), giugno 2008
    Redattore: Annalisa CECCARELLI
    © 2010 ASSONEBB

     

  • BUSINESS GRAPHICS

    Nome generico sotto cui si raggruppano i prodotti software utilizzati per la presentazione dei dati in forma grafica; possono essere sia dei tipo tradizionale (linee, barre, torte a 2 o 3 dimensioni), sia di tipo pittorico.

  • BUSINESS PLAN IMMOBILIARE (ENCICLOPEDIA)

    Il business plan immobiliare (BPI) è uno strumento operativo che permette di effettuare la valutazione di un progetto immobiliare attraverso una sua rappresentazione organica e sistematica ove sono esplicitati tutti gli elementi che lo compongono. Lo scopo di un tale piano risiede nella sua capacità di giungere a definire la pianificazione di un progetto e di analizzarlo in una ottica critica permettendo di evidenziarne i punti critici e quelli di forza. Oggetto di un BPI possono essere (a) un singolo investimento in un immobile o una pluralità di immobili, (b) la messa a reddito di un patrimonio immobiliare oppure (c) lo sviluppo/ristrutturazione e successiva vendita di un patrimonio immobiliare. Dall'analisi di un business plan o meglio dal confronto tra due o più progetti di investimento immobiliare è possibile ottenere un confronto mirato sui contenuti, sulle caratteristiche e sulle attese future dei progetti attraverso un rapido screening.
    Il business plan immobiliare può essere usato per lanciare una nuova iniziativa, come documento per motivare una richiesta di credito, per effettuare un’ operazione di acquisto o di vendita di uno o più beni immobili o anche come strumento per controllare l'andamento di un progetto già avviato.
    A seguito del recente rinnovato interesse per il settore immobiliare che dopo un boom nel 2001 ha sofferto per la crisi finanziaria dall’Agosto 2007, i BPI sono divenuti sempre più fondamentali nelle operazioni di richiesta di credito alle istituzioni finanziarie. Le banche hanno difatti mutuato il loro punto di osservazione privilegiando la capacità di generare flussi di reddito positivi e costanti/crescita rispetto ad una logica della garanzia basata sul bene tangibile che si finanzia.
    Anche se tra i diversi business plan correntemente in uso è difficile riscontrare un’uniformità sulla base di un indice strutturato, tuttavia è possibile individuare delle macroaree di cui un business plan deve comporsi per risultare completo ed efficace per lo scopo che si propone.
    Un business plan deve necessariamente coprire le seguenti aree: 1. Executive summary, 2. Descrizione proprietà immobiliare, 3. Analisi di mercato, 4. Progetto di sviluppo, 5. Stima dell'investimento, 6. Management ed organizzazione, 7. Piano economico finanziario.
    Nell'Executive summary è necessario proporre una sintesi della proposta allo scopo di attrarre l’attenzione e suscitare un interesse immediato attraverso una versione esaustiva dell’intero progetto. In tale contesto l'executive summary non deve riportare informazioni di altre sezioni ma deve risultare essere esclusivamente una sinossi dell'intero BPI.
    Nell'ambito del secondo punto (Descrizione proprietà immobiliare) vengono ad essere rappresentate le caratteristiche specifiche e tecniche del progetto quali la descrizione della location, la descrizione dello stato attuale degli immobili, piani di sviluppo elaborati, le disposizioni dettate dai Piani Regolatori, l’esplicitazione di eventuali vincoli (architettonici, urbanistici, legali, ecc...).
    Nell'ambito del terzo punto (Analisi di mercato) viene ad essere rappresentata la base per definire il piano di sviluppo per la proprietà immobiliare. In tale sezione si esplicitano le caratteristiche macro-economiche del luogo ove il progetto si sviluppa attraverso una analisi dettagliata delle condizioni del contesto specifico e dei piani di sviluppo che sono previsti anche nelle aree adiacenti. Si riporta inoltre in tale sezione una dettagliata analisi dei valori presenti e passati dei beni immobili similari al fine di fornire una comprensione esaustiva dell’andamento del mercato di riferimento tanto più rappresentativa quanto maggiori sono stati i volumi esaminati. In tale sezione va inoltre presentata la condizione del mercato finanziario di riferimento, in quanto solo in aree con un mercato finanziario sviluppato sarà poi possibile far generare reddito al progetto immobiliare.
    Nell'ambito del quarto punto (Progetto di sviluppo), che non prescinde dall’analisi di mercato, si tende ad esplicitare la motivazione che ha condotto allo sviluppo della proposta, la strutturazione della sua evoluzione nel tempo e le destinazioni d’uso. In un tale ambito è necessario riportare anche le possibili conseguenze che potrebbero derivare da difficoltà, in termini finanziari c.d. rischi, (legate a problemi di natura burocratica, aumento costo materie prime, fattore lavoro, ecc..) che rendendo maggiormente aleatorio il successo dell’operazione nei tempi stabiliti potrebbero comportare uno slittamento nei tempi di esecuzione e addirittura ribaltare la convenienza economica dell’intera operazione. I rischi devono dunque essere analizzati e riportati attraverso un piano strutturato che preveda una loro efficace ed efficiente gestione.
    Nell'ambito del quinto punto (Stima dell'investimento) va proposta un’ analisi della fattività del progetto che non può prescindere da una stima dei costi per la sua realizzazione. Una stima che deve essere, come esplicitato nel precedente punto, atta a considerare una percentuale di rischi variabile a seconda del livello di dettaglio del progetto.
    Nell'ambito del sesto punto (Management ed organizzazione) si descrive la gestione del progetto. Una gestione che risulta essere comune ai progetti recenti vede la realizzazione di una apposita società (SPV) che viene costituita con il preciso scopo di realizzare il progetto in questione. In un tale ambito si riportano le caratteristiche della nuova società, la struttura finanziaria, la struttura organizzativa, la durata dell’operazione ed il management.
    Nell'ambito del settimo punto (piano economico finanziario) si fornisce una rappresentazione quantitativa del progetto evidenziandone in particolare il rendimento. Il Piano Economico e Finanziario si compone delle assunzioni, dello stato patrimoniale-conto economico e flussi di cassa prospettici e degli indici di rendimento. In particolare ciò che riveste notevole importanza è la definizione dell’orizzonte temporale di proiezione con la previsione di uscita dal progetto. Tra le assunzioni vi sono quelle generali che indicano previsioni sull’inflazione, regime fiscale del paese ove si intende sviluppare il progetto, andamento del rapporto di cambio se il progetto è ubicato in un paese con una moneta diversa da quella di riferimento, costo medio del personale,organizzazione gestionale del progetto. Viene inoltre riportato un piano degli investimenti e relativa stima e la definizione dei costi e ricavi attesi. Si rilevano inoltre tra le assunzioni le ipotesi finanziarie che riguardano le modalità di copertura dei costi di investimento (capitale proprio, debito a medio-lungo). Fondamentale in qualsiasi BPI risulta inoltre l'analisi di sensitività che contempla la variazione di fattori critici, quali il tasso di vacancy, i tassi di interesse di riferimento, l’andamento congiunturale, etc, che possano modificare i risultati del progetto e più in generale la sostenibilità dello stesso al fine di creare un piano economico-finanziario credibile e realistico che permetta una analisi più ampia possibile e permetta una chiara comprensione delle interrelazioni tra le variabili esaminate ed una azione conseguente. In un BPI gli indici di rendimento utilizzati sono: Net Present Value (NPV) o Valore Attuale Netto (VAN), Internal Rate of Return (IRR) o Tasso Interno di Rendimento (TIR), il ROE (Return on Equity), il ROI (Return on Investment); gli indici patrimoniali che vanno indicati sono: Indice di autonomia finanziaria (debito a lungo termine/ patrimonio netto) e Rapporto di Indebitamento (mezzi di terzi/ capitale investito netto).
    Bibliografia
    Linneman P. (2004), "Real Estate finance and investments: risks and opportunities". Philadelphia.
    Tronconi O., Ciaramella A., Pisani B. (2007). "La gestione di edifici e patrimoni immobiliari". Milano. Il sole 24 ore.
    AA.VV. (2007). "Società di investimento immobiliare quotate". Milano. Il sole 24 ore.
    © 2009 ASSONEBB

  • BUSTED BONDS

    Titoli a reddito fisso privi ormai di valore in quanto emessi da uno Stato estero che ha ripudiato il debito o che non è comunque in grado di far fronte al servizio del debito. Si dice anche di titoli emessi da società fallite o in liquidazione o che hanno cessato di esistere e che non sono o non sono state in grado di rimborsare il debito. Sono detti anche old bonds e hanno un valore solo come articolo da collezione.

  • BUY

    Segnale di acquisto su un determinato titolo.

  • BUY BACK

    Riacquisto di azioni proprie, specialmente da parte di società finanziate con venture capital o comunque da parte di società che intendono quotarsi in borsa o per le quali si prospetta una cessione. È detto anche delle operazioni con cui il Tesoro acquista sul mercato titoli di Stato per estinguere anticipatamente il debito.

  • BUY IN

    Situazione in cui il venditore di azioni ecc. non è in grado di consegnare i titoli alla data stabilita. In questo caso l’acquirente è legittimato ad acquistare i titoli da un’altra fonte e a caricare al venditore le spese cui è andato incontro. Il procedimento è detto buying in.

  • BUY NOW PAY LATER (BNPL)

    Abstract
    Nel variegato mondo dei pagamenti, si è affermato da qualche anno il “Buy now pay later” (BNPL), ovvero il finanziamento di breve termine che consente di acquistare un bene o servizio, rimandando al futuro il pagamento, che avviene di solito, senza interessi. Se per funzionamento il BNPL assomiglia ai pagamenti rateali (che di certo non rappresentano una novità nel commercio), il suo sviluppo e la diffusione sembrano non arrestarsi in quanto coincidenti con il periodo pandemico, che ha impresso un’accelerazione a pagamenti digitali ed eCommerce, contribuendo allo stesso tempo ad alimentare un clima di incertezza economica e sociale. Proprio in quel periodo, in Italia, si è affermata Scalapay, che è divenuta ben presto un’azienda “unicorn” a livello europeo.

    Cosa si intende per “Buy now pay later”?

    Per Buy now pay later (BNPL) si intende una tipologia di finanziamento a breve termine che consente ai consumatori di effettuare acquisti e pagarli in una data futura, sempre più spesso senza interessi. Chiamati anche prestiti rateali, i BNPL rappresentano oggi una modalità di pagamento sempre più utilizzata, in quanto rappresenta il modello di rateizzazione degli acquisti online che oggi è messo a disposizione sempre più spesso, da diverse piattaforme di eCommerce con l’obiettivo di incentivare i consumi e offrire soluzioni di pagamento alternative e più flessibili. La dicitura “Buy now pay later” originariamente utilizzata per spiegare il funzionamento dell’utilizzo delle carte di credito, identifica oggi quindi una vera e propria forma di pagamento digitale che rientra a pieno titolo nella categoria del credito al consumo.

    Come funziona il “Buy now, pay later”?

    Il funzionamento del BNPL si basa su accordi stretti direttamente dal fornitore di pagamenti con lo store. Il responsabile del pagamento dell’intero importo al momento dell’acquisto è quindi il fornitore di pagamenti che assume anche i rischi dell’operazione.
    I programmi di “Acquista ora e paga dopo” non sono però tutti esattamente uguali. Ogni fornitore di pagamenti applica le proprie condizioni e i propri termini, ma generalmente è possibile tracciare le seguenti linee di sintesi:
    1. acquisto presso un rivenditore convenzionato, scegliendo di acquistare ora e rinviare in futuro il momento del pagamento;
    2. approvazione entro pochi secondi del pagamento ed eventuale versamento di un piccolo acconto (di solito, il 25% dell’importo complessivo dell’acquisto);
    3. pagamento dell’importo residuo in una serie di rate senza interessi.
    I pagamenti delle rate possono avvenire attraverso bonifico o assegno bancario oppure essere detratti automaticamente dalla carta di debito, dal conto bancario o dalla carta di credito, segnalati dall’acquirente al momento dell’acquisto.
    Per utilizzare i finanziamenti BNPL occorre essere maggiorenni, registrarsi al programma creando un conto di pagamento associato all’account.
    In caso di mancato pagamento o pagamento in ritardo della rata, si dovranno corrispondere delle commissioni al fornitore di servizi.

    Vantaggi e frontiere del BNPL

    Per i clienti, è evidente l’opportunità di poter dilazionare la propria spesa nel tempo, specialmente se si tratta di beni o servizi di un certo valore. Più nello specifico, i vantaggi per i consumatori riguardano:
       • l’immediato differimento del pagamento;
       • la rateizzazione del pagamento (in genere, tre o quattro rate), soprattutto in caso di acquisti imprevisti o di emergenza;
       • l’assenza di interessi, in caso di rispetto delle tempistiche dei pagamenti.

    Per il venditore, detto anche merchant, il vantaggio principale riguarda la possibilità di scongiurare l’abbandono del carrello e la fidelizzazione del cliente. Più nello specifico, il venditore beneficerà del:
       • l’incasso immediato dell’importo totale della vendita, a fronte del pagamento di una commissione variabile gestita dal fornitore del pagamento (analogamente a qualsiasi altro strumento o servizio di pagamento), incasso a cui viene applicata una commissione;
        • la garanzia del pagamento per il venditore, anche in caso di insolvenza del cliente.

    Svantaggi e rischi del BNPL

    A fronte dei numerosi vantaggi delineati, non sono da sottovalutare i possibili rischi e svantaggi di questo metodo di pagamento. Primo fra tutti riguarda la tendenza, da parte del cliente, a comprare cose che non servono davvero e a fare acquisti impulsivi, data la possibilità di dilazionare il pagamento. Tale tendenza può condurre ad un sovraindebitamento da parte del cliente che potrebbe sottoscrivere più finanziamenti di questo tipo, mostrando difficoltà nel monitorare le proprie spese e a tenere sotto controllo il budget personale. In tal senso, viene auspicato un intervento regolamentare volto a ridurre il rischio di sovraindebitamento del cliente.
    Inoltre, in caso di difetto o mancata consegna del prodotto acquistato, spesso i consumatori sottolineano una tendenziale difficoltà nell’ottenere un rimborso, in quanto, in base a questa eventualità, sarà necessario interagire sia con il rivenditore sia con il fornitore di BNPL.

    Diffusione ed esempi del BNPL in Italia

    Coincidente col periodo pandemico, la nascita e la rapida diffusione del BNPL corrisponde con un cambiamento delle abitudini di consumo e di pagamento degli italiani. In quel periodo si è infatti assistito ad un’accelerazione dei pagamenti digitali e degli acquisti attraverso le piattaforme di eCommerce.
    In quel periodo, è nata e si è affermata in Italia Scalapay. Co-fondata nel 2019 dall’italiano Simone Mancini e con headquarter a Dublino, la società FinTech ha sviluppato una soluzione di pagamento che consente ai clienti, online e offline, di acquistare subito e pagare in seguito in tre rate e senza interessi. A settembre 2021, Scalapay ha registrato una raccolta di 155 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 700 milioni. Definita da Sifted, testata giornalistica del Financial Times incentrata sulle startup, come “primo unicorno italiano dal boom delle dotcom”, il successo dei Scalapay si basa sull’originalità del servizio offerto radicato nella stretta integrazione del processo di check-out dei rivenditori online e nell’offrire agli utenti un modo per pagare tutto ciò che acquistano senza interessi e in tre rate.

    Il 9 maggio 2024, Scalapay e Deutsche Bank, tra i maggiori istituti bancari europei con un network globale, hanno annunciato una partnership strategica. Tale partnership rappresenta il primo caso di collaborazione fra un operatore FinTech e un istituto bancario volto a creare un ecosistema finanziario più integrato, innovativo, e molto più rivolto a consumatori e imprese. Tale sinergia permetterà alla banca di ampliare la sua presenza nel settore del credito al consumo, specialmente nell’online, sfruttando l’expertise di Scalapay e alla piattaforma BNPL, di arricchire l’offerta di servizi a disposizione dei clienti con nuove possibilità di pagamento rateizzato adatte ad acquisti di prodotti e servizi di elevato importo o con utilizzo ricorrente.
    Ma Scalapay non è l’unico attore: diverse sono le giovani realtà che si sono lanciate in questo mercato. Il 7 luglio 2023 Avvera, società del Gruppo Credem specializzata nel credito alle famiglie, ha rilevato un ramo d’azienda di SplittyPay, startup italiana attiva nel BNPL, nata a metà 2018 e vincitrice nello stesso anno del Premio Fintech & Insurtech dell’Osservatorio Digitale del Politecnico di Milano.

    Secondo i dati pubblicati a maggio 2024 dallo Studio Kantar/FLOA, il BNPL rappresenta la forma di pagamento usata da 6 italiani su 10, segnando un +13% rispetto al 2022. Nel 72% dei casi, gli intervistati dichiarano di essere disposti a cambiare negozio se tale formula non viene offerta come metodo di pagamento e il 58% afferma che questa forma di pagamento consente di acquistare prodotti di maggiore qualità, incentivando un consumo sostenibile, come nel caso dei prodotti di seconda mano.
    La tendenza futura mostra un ulteriore impennata. La ricerca condotta da Kaleido Intelligence prevede che entro il 2025 la spesa dei consumatori globali che utilizzano questo tipo di finanziamento solo su canali di eCommerce aumenterà del 92%, passando dai 353 miliardi di dollari registrati nel 2019 a circa 680 miliardi di dollari.

    Diffusione ed esempi internazionali

    Fra gli esempi internazionali più rilevanti, spicca quello della pioniera del settore Klarna. Azienda FinTech svedese e unicorno tra i più valutati in Europa offre ai consumatori online l’opzione di pagare subito, o di posticipare il pagamento nel tempo, offrendo un’esperienza di check-out semplice e sicura. Fondata nel 2005 a Stoccolma, oggi è una banca che fornisce soluzioni di pagamento per 80 milioni di consumatori e 190 mila commercianti in 17 paesi, tra cui anche l’Italia. Le soluzioni di pagamento Klarna funzionano sul 97% dei portali di home banking del territorio nazionale. A giugno 2022, però, Klarna ha dovuto affrontare un taglio della valutazione di 15 miliardi di dollari, fronteggiato con un taglio del 10% della forza lavoro globale di Klarna. Risultato: 700 dipendenti hanno perso il posto, a causa di guerra, inflazione, recessione.
    Un altro caso è rappresentato dall’australiana Afterpay, che offre un sistema di pagamento che permette ai clienti di ricevere immediatamente i prodotti e pagare per gli acquisti in quattro rate senza interessi. Il servizio è totalmente gratuito per i clienti che non hanno ritardi nei pagamenti.
    Infine nel settembre 2021 PayPal ha annunciato l’acquisizione per 2,7 miliardi di dollari di Paidy, piattaforma giapponese pioniera nella formula dell’“Acquista ora e paga dopo”. I servizi di pagamento di Paidy consentono agli acquirenti di effettuare acquisti Bnpl e di corrispondere le rate dei pagamenti sia online, con carte o attraverso applicazioni, sia “cash”, presso un punto fisico.

    Bibliografia

    GRAZIANO E. A., LEONELLI L., PETROCCIONE G. & STELLA G. P. (2023). Cash or m-Payment? The Dilemma of Payment Behaviour During the COVID-19 Pandemic. Global Business Review, 0(0). https://doi.org/10.1177/09721509231209111
    GRAZIANO E. A., MUSELLA F. and PETROCCIONE G. (2024). "Cashless payment: behavior changes and gender dynamics during the COVID-19 pandemic", EuroMed Journal of Business, https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2023-0299
    RAJ V. A., JASROTIA S. S. & RAI S. S. (2024). Intensifying materialism through buy-now pay-later (BNPL): examining the dark sides. International Journal of Bank Marketing, 42(1), 94-112.
    GUTTMAN-KENNEY B., FIRTH C. & GATHERGOOD J. (2023). Buy now, pay later (BNPL)... on your credit card. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 37, 100788.
    https://economiapertutti.bancaditalia.it/chiedere-prestito/buy-now-pay-later/
    https://blog.osservatori.net/it_it/buy-now-pay-later-come-funziona

    Redattore: E. Anna GRAZIANO (Luglio 2024)

  • BUYER

    Lett.: acquirente, compratore. In generale indica chi acquista un bene o un servizio e, in borsa, chi investe in titoli. Nelle aziende indica l’addetto all’ufficio acquisti. Indica inoltre chi svolge professionalmente attività di intermediario commerciale nell’esportazione indiretta e si occupa dell’acquisto per conto del compratore, oltre che della scelta dei fornitori e dell’assistenza all’acquisto. La dimensione aziendale varia secondo la natura dei rapporti instaurati: piccola o media se il buyer è indipendente (opera cioè in nome e per conto proprio), media o medio- grande se rappresenta il compratore estero. Il ricorso al buyer avviene generalmente da parte di grandi catene di vendita e di case di importazione estere che compiono acquisti ingenti attraverso buyer offices, allo scopo di importare con costi minori e/o a prezzi migliori e di servirsi della loro presenza sul mercato. Per l’impresa esportatrice il buyer rappresenta una forma molto semplice di esportazione, anche se non fornisce garanzie di continuità e non consente alcun legame diretto con i mercati esteri.

  • BUYER'S MARKET

    Lett.: mercato del compratore. Situazione caratterizzata da un’eccedenza di offerta sulla domanda da cui consegue un’accumulazione di scorte e una tendenza dei prezzi al ribasso, se non una sospensione della produzione. Mercato al ribasso.

  • BUYOUT

    Acquisto in blocco dell’intera produzione di un bene o di un’impresa.

  • BUYOUT (ENCICLOPEDIA)

    (Si veda anche voce del Dizionario: BUYOUT)
    Operazione di acquisizione della maggioranza o della totalità del capitale di un’impresa da parte di un investitore istituzionale assieme al management. In genere si parla di management buy out nel caso in cui il management sia interno all’azienda e di management buy in nel caso in cui esso sia esterno all’azienda target. Spesso tale tipologia di operazione è finanziata con un mix di equity e di debito: in tal caso si parla di leveraged buy out.
    Tale tipologia di operazione rappresenta il segmento maggiore del private equity (grafico 1).
    Graf. 1

    Le operazioni di buy out sono in genere finalizzate a garantire il ricambio proprietario, quando ad esempio, gli azionisti non sono più interessati alla crescita della società oppure vogliono monetizzare gli investimenti effettuati in passato; sono inoltre importanti per favorire il passaggio generazionale, quando nelle società a proprietà familiare è necessario definire un soggetto o ramo della famiglia nella guida della società; sono inoltre interventi che favoriscono la transizione da un capitalismo di tipo familiare a uno di tipo manageriale, assicurando la continuità aziendale anche nel caso in cui non via siano successori familiari interessati o disponibili o capaci a guidare la società nel futuro.
    La struttura dell’operazione vede molto spesso il concorso, nel finanziamento dell’acquisizione della società target, di un mix di equity, fornito dall’investitore istituzionale per la maggior parte e dal management in misura minoritaria, e debito, generalmente fornito da uno o più istituti di credito, in base all’entità dell’importo da finanziare (grafico 2).
    Graf. 2

    Viene quindi costituito un veicolo societario, la cui entità di risorse è tale da consentire l’acquisto del 100% della società target. In un momento successivo, la newco viene fusa nella società target, che pertanto assumerà l’entità del debito utilizzata per l’acquisizione e dovrà ripagare l’onere per interessi attraverso i flussi di cassa che produce.
    Rispetto alle operazioni di expansion financing, le regole di governance tra gli azionisti assumono un rilievo inferiore, poiché l’investitore istituzionale acquisisce la totalità o la maggioranza del capitale. Assumono invece maggiore importanza le norme volte a incentivare il management o ad impedirne la concorrenza sleale.
    La presenza di leva finanziaria, utilizzata per massimizzare il ritorno dell’investitore e dell’imprenditore cedente, rappresenta un ulteriore fattore di rischio, che si aggiunge a quelli tipi delle operazioni di private equity. Presupposto, quindi, essenziale, per tale tipologia di operazione è una buona capacità reddituale dell’impresa (in termini di EBITDA) al fine di consentire alla stessa il ripagamento degli oneri per interessi e del debito contratto derivanti dalla strutturazione della leva finanziaria. Per tali caratteristiche, tali operazioni presentano un rischio superiore collegato alla presenza di indebitamento, che, se eccessivo, o in presenza di un ciclo congiunturale avverso, potrebbe non essere ripagato dall’impresa. Di contro è minore il rischio di liquidità per l’intermediario, avendo lo stesso la maggioranza del capitale dell’impresa.
    I benefici per le imprese di un intervento di buy out sono riassunti negli effetti economici che esso produce. Considerando il periodo 2000-2006, gli indicatori in termini di ricavi, EBITDA e occupazione delle società italiane partecipate da operatori di private equity mostrano tassi di crescita medi (CAGR) superiori rispetto a quelli delle medio-grandi aziende italiane prese come benchmark (grafico 3) (Cfr. PriceWaterhouseCoopers 2008).
    Graf. 3

    Nel periodo 2000-2006, le società partecipate da intermediari di private equity in Italia hanno fatto registrare tassi di crescita dei ricavi dell’EBITDA e dell’occupazione superiori rispetto al benchmark di grandi imprese rispettivamente di 7,8, 13,1 e 6,4 punti percentuali. In molti casi i benefici legati ad operazioni di buy out sono legati alla rimozione della proprietà non più interessata ad investire o a supportare l’impresa nel suo sviluppo: esempi di tale circostanza possono rinvenirsi sia in società a proprietà familiare, dove la mancanza di successori unitamente all’età avanzata dell’attuale gestore possono indurre a limitare l’impegno nei confronti dell’impresa, sia in assetti proprietari altamente diversificati, dove è difficile raggiungere accordi sullo sviluppo, sia in realtà possedute da gruppi industriali molto diversificati, dove la società target non rientra tra i piani di sviluppo strategico del gruppo (Cfr. PriceWaterhouseCoopers 2001). Va sottolineato come la maggior parte delle piccole e medie imprese in Europa è di tipo familiare, ma solo una minoranza di esse ha un chiaro disegno successorio all’interno dell’assetto proprietario e manageriale (Cfr. EVCA Buyout Committee 2005). Ulteriori benefici provengono inoltre dal contributo dell’investitore istituzionale a migliorare la corporate governance, l’efficienza e la redditività d’impresa (Cfr. Cumming, Siegel, Wright 2007). La capacità dell’investitore di sfruttare il potenziale di sviluppo attraverso la rimozione della procedente proprietà fa si che le imprese oggetto di buy out riescano ad accelerare il percorso di sviluppo nelle fasi successive all’investimento (Cfr. AIFI 2001).
    La maggior parte delle operazioni, dato il tessuto imprenditoriale italiano, è rivolto alle piccole e medie imprese, con un investimento inferiore ai 15 milioni di euro (grafico 4).
    Graf. 4

    Al contempo le operazioni di buy out, per la presenza di leva finanziaria e per l’acquisizione di quote di maggioranza che determinano meno problemi in termini di way out successiva, presentano per gli investitori istituzionali rendimenti attesi superiori rispetto a quelle di minoranza, effettuate prevalentemente con equity (grafico 5).
    Graf. 5

    Per tali motivazioni è maggiore il numero di operatori di private equity specializzato in operazioni di buy out (grafico 6).
    Graf. 6

    Bibliografia

    AIFI (2001), " L’impatto economico del management leveraged buy out", AIFI Research Paper, Luglio
    Cumming D., Siegel D.S., Wright M. (2007), "Private equity, leveraged buyouts and governance", Journal of Corporate Finance, Vol. 13
    EVCA Buyout Committee (2005), "Private equity and generational change. The contribution of private equity to the succession of family business in Europe", EVCA Research Paper, Marzo
    PriceWaterhouseCoopers (2001), "Survey of the economic and social impact of management buyouts and buyins in Europe, EVCA Research Paper, Gennaio
    PriceWaterhouseCoopers (2008), The Economic Impact of Private Equity and Venture Capital in Italy, Milano
    © 2009 ASSONEBB

     

  • BYTE

    Parola di origine incerta, entrata nell’uso americano del linguaggio dell’elettronica per indicare l’insieme costituito da otto BIT. Sin.: ottetto (dal fr. octet).

  • GRUPPO BANCA CARIGE

    Carige è abbr. di Cassa di Risparmio di Genova, denominazione originaria della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, costituita nel 1846 con sede in Genova, ma trae la sua origine dal Monte di Pietà di Genova, fondato nel 1483. Ha oltre 500 anni di tradizione, il Gruppo Banca Carige, uno dei principali gruppi bancari, conta 519 filiali e oltre 1 milione di clienti. Da sempre orientato verso le famiglie, i professionisti, le piccole e medie imprese.

    Il 2 gennaio 2019 la BANCA CENTRALE EUROPEA - BCE (Enciclopedia) ha disposto l'amministrazione straordinaria del gruppo bancario, a seguito del mancato aumento di capitale e del protrarsi delle difficoltà gestionali. Gli ex presidente e AD della banca Fabio Innocenzi e Pietro Modiano sono stati nominati commissari, insieme al prof Raffaele Lener. Vigila su di loro un comitato di soverglianza nominato dalla BCE. Obiettivo dell'amministrazione è il rafforzamento patrimoniale e il rilancio commerciale.

    La modificazione del nome è avvenuta nel 1967. Fino agli anni Ottanta la rete della Cassa consisteva esclusivamente degli sportelli insediati in tre province liguri, oltre a uno a Torino e un altro a Milano e delle partecipazioni in Mediocredito ligure, alla cui fondazione aveva partecipato nel 1953 e nell’Istituto di Credito Fondiario della Liguria, fondato nel 1967. Alla fine degli anni Ottanta Carige costituisce tre società del settore parabancario: Columbus Leasing, Columbus Factoring e Columbus Domestic. Il 1.12.1991 la Cassa si trasforma in S.p.A. assumendo la denominazione di Banca Carige S.p.A. strutturata in gruppo creditizio polifunzionale con a capo la Banca stessa e composto dagli enti e dalle società predette, da Centro Fiduciario S.p.A. e da società immobiliari. Mediocredito Ligure e l’Istituto di Credito Fondiario della Liguria sono incorporati da Banca Carige nel 1993. Nel 1991 la Banca entra nella banca-assicurazione stipulando un accordo di collaborazione con il Gruppo d’Assicurazioni La Basilese che ha comportato l’assunzione di partecipazioni di minoranza in società controllate dal gruppo svizzero, Levante assicurazioni e Vita nuova. La partecipazione diventa di maggioranza nel 1997 con l’ingresso del Gruppo svizzero tra i soci di Banca Carige. In quell’occasione la Banca acquisisce anche il controllo di Norditalia assicurazioni, fusa in seguito con la Levante assicurazioni. Tra il 1993 e il 1999 è acquisito per tappe il 95,9% della Cassa di Risparmio di Savona che porta in dote la Ligure Leasing e l’Immobiliare Carisa S.r.l.. Intanto, nel 1994, Carige trasforma il proprio modello organizzativo in “banca universale”, cioè operando nel breve, medio e lungo termine. Nel 1995, prima fra le casse di risparmio italiane, Carige fa il suo ingresso in Borsa a gennaio. Nel 1999 è acquisito il 51% della Banca del Monte di Lucca. Nel 2000 vengono acquistati 21 sportelli del Banco di Sicilia nelle province di Palermo e di Trapani e l’anno successivo 61 sportelli del Gruppo Banca Intesa in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, a Roma, in Puglia e Sicilia. Il Gruppo Banca Carige si pone al diciassettesimo posto nella graduatoria Mediobanca 2000 dei gruppi bancari italiani per raccolta. Nel 2004, il Gruppo rafforza la propria presenza in Toscana grazie all’acquisizione della Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. Nello stesso anno, anche uno storico istituto privato entra a far parte del Gruppo Banca Carige: si tratta della Banca Cesare Ponti. Inoltre, nel 2004 viene costituita la società di gestione del risparmio Carige Asset Management SGR, cui viene affidata la gestione dei prodotti finanziari. Nel 2008 vengono ultimate due acquisizioni significative: 79 sportelli dal Gruppo Intesa Sanpaolo in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e Sardegna; 40 sportelli, invece, dal Gruppo Unicredit nel Lazio, in Sicilia, Emilia, Veneto e Umbria. L’ultima crescita dimensionale avviene nel 2010 con l’acquisizione di 22 sportelli da Banca Monte dei Paschi di Siena.
    Banca Carige ha sempre cercato di distinguersi per il suo orientamento all’innovazione. In effetti, è stata la prima banca ad aprire uno sportello completamente automatizzato, a trasformare la Cassa di Risparmio in società per azioni quotata in Borsa, a realizzare uno sportello per clienti extracomunitari, a creare una rete integrata di punti vendita bancari e assicurativi operanti sul territorio, ad avviare un punto web per la clientela, ad adottare la firma digitale portabile ovunque, e infine a emettere un bancomat con microchip utilizzabile a livello europeo.
    Il Gruppo si propone quale motore di iniziative per valorizzare il patrimonio artistico, storico, antropologico del territorio, in primo luogo di quello ligure, e di tutto ciò che ne caratterizza la vita sociale. Editoria, collezionismo d’arte e collaborazione alla realizzazione di eventi culturali sono le tre forme in cui Carige ha espresso principalmente la sua attività di promotrice culturale, incoraggiando anche l'esplorazione di nuovi temi che hanno dato il via a studi in molteplici ambiti.

    Link: www.gruppocarige.it

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