SISTEMI DI PAGAMENTO

Acr.: SdP. Si dice anche “sistemi dei pagamenti” e “sistema dei pagamenti”, ma l’espressione consolidata in sede comunitaria è “sistemi di pagamento” (fr. systèmes de paiement; ingl. payment systems) che compare anche nel TUBC (art. 146). L’espressione indica l’insieme delle procedure, manuali o elettroniche e dei mezzi, materiali o virtuali, con cui si realizza la circolazione della moneta in contropartita negli scambi di merci e servizi e nelle operazioni finanziarie. 1. Sistemi tradizionali, moneta bancaria e moneta elettronica. Il sistema tradizionale, consistente nella consegna materiale di moneta metallica o di banconote a corso legale (la moneta-merce scompare in periodi normali nei Paesi progrediti), è oggi limitato alle piccole transazioni quotidiane e anche qui èlargamente soppiantato dalla moneta bancaria e dalla moneta elettronica. La moneta bancaria è costituita dalle disponibilità liquide in conti correnti bancari (e postali nei Paesi in cui le Poste svolgono attività di raccolta di risparmio in conto corrente) ed è posta in circolazione con assegni, giroconti, bonifici, disposizioni permanenti, utilizzo di carte di credito e di debito, bancomat, borsellino elettronico. La moneta elettronica è un’invenzione recentissima della tecnologia dell’informazione e della comunicazione che utilizza moneta bancaria, ma virtualmente. Con l’impiego della crittografia, mezzi recenti come l’assegno elettronico promettono un regolamento delle transazioni rapido e sicuro, che mette al riparo dai rischi di abusi possibili, p.e., con l’uso in rete della carta di credito. Sistemi molto efficienti, come p.e. ilcircuito della Banca Sella, offrono un servizio di alta qualità e sicurezza nel trading on line e nell’e-commerce. 2. Il clearing. Sistemi di regolamento su base netta. Problemi particolari sono posti per il regolamento di transazioni tra clienti di banche diverse (se la transazione avviene tra clientidella stessa banca, il regolamento si riduce a scritture contabili nei conti della stessa banca). In questi casi sovviene l’istituto della compensazione (clearing in ingl.), assistita da sistemi elettronici computerizzati di elaborazione e di trasmissione delle informazioni. Senza questi sistemi elettronici le banche non avrebbero potuto sostenere l’impatto del grande sviluppo dei regolamenti bancari interni e trans-nazionali. Secondo il numero delle parti che vi intervengono, la compensazione può essere bilaterale o multilaterale. In questo secondo caso interviene un’organizzazione terza specializzata che riunisce i flussi di debito e limita il pagamento alla sola parte di debito che per un partecipante non risulta pareggiato da un flusso di segno opposto. Sono esempi di organizzazioni di clearing la stanza di compensazione gestite dalla Banca d’Italia nei capoluoghi di provincia e la Cassa di compensazione e garanzia per il mercato di borsa. La compensazione è agevolata dalla presenza di un’istituzione estranea alla compensazione che apre a coloro che vi partecipano un conto, talvolta anche affidato, sul quale transitano i saldi. L’istituzione può essere una banca privata ma a livello nazionale questo compito è svolto dalla banca centrale. I sistemi a compensazione sono detti sistemi di regolamento su base netta in sigla NSS (net settlement systems). Per definizione i NSS comportano l’’accumulazione di un certo numero di transazioni di modo da compensare il totale dei crediti con il totale dei debiti p.e a fine giornata. 3. Sistemi di regolamento lordo in tempo reale. Il processo di compensazione è incompatibile con un regolamento continuo e con immediatezza, oggi permesso dalle tecnologie informatiche di telecomunicazione. Lo consentono, invece, i sistemi di regolamento lordo in tempo reale, in sigla RTGS (Real Time Gross Settlement system) nei quali le istruzioni di trasferimento di fondi e il regolamento finale avvengono per ogni singola transazione (ossia senza compensazione) in tempo reale nello stesso giorno di input. Un RTGS è tipicamente un sistema elettronico che utilizza elaboratori collegati in reti di telecomunicazione per trasmettere ed elaborare le informazioni in tempo reale (vale a dire nel giro di pochi secondi). BIREL di Banca d’Italia e il TARGET europeo sono esempi di sistemi di regolamento lordo in tempo reale. L’avvento dell’elettronica e delle telecomunicazioni ha posto problemi di adattamento della normativa e la necessità di regolamentare il settore che tende a trasformarsi in monopolio naturale. La Banca d’Italia ha esercitato in passato informalmente un potere di indirizzo e di organizzazione di un sistema moderno dei pagamenti utilizzando la moral suasion. Con l’avvento dell’euro il TCE riserva alla BCE la vigilanza sui sistemi di pagamento, incluso un potere di regolamentazione. Questi poteri sono esercitati tramite le banche centrali nazionali, secondo il principio di sussidiarietà. Presso ls BRI è stato costituito un Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento delle banche centrali del Gruppo dei 10 (Committee on Payment and Settlement Systems of the Group of Ten Central Banks). 4. I sistemi di pagamento nell’Unione Europea. Sino all’emanazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD) i mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri sono stati organizzati separatamente, su base nazionale presentando un quadro giuridico frammentato in 27 ordinamenti nazionali nonostante l’adozione di numerosi atti comunitari in questo ambito come la direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri e il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri. La Commissione Europea è intervenuta in più occasioni per dare impulso ad un’armonizzazione sulla materia emanando una serie di raccomandazioni come la 87/598/CEE della Commissione, dell’8 dicembre 1987, relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra istituti finanziari, commercianti e prestatori di servizio e consumatori), la 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l’emittente della carta o la 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti. La PSD fa parte del Piano di azione per i servizi finanziari (PASF) disciplina a livello comunitario l’accesso al mercato dei servizi di pagamento, la trasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento e le condizioni relative alla prestazione dei servizi di pagamento e mira alla creazione di un Mercato Unico europeo dei servizi di pagamento al dettaglio (la SEPA) in cui gli operatori possano agire a parità di condizioni favorendo la concorrenza tra i mercati nazionali. Approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007 la PDD è stata recepita in Italia con il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010 entrato in vigore il 1° marzo 2010. Al fine di garantire una coerenza giuridica tra la nuova direttiva sui servizi di pagamento e le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2560/2001 in materia di pagamenti transfrontalieri nella Comunità nel 2009, il legislatore comunitario è intervenuto attraverso l’approvazione del Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che abroga la precedente normativa. La Commissione ha ritenuto indispensabile tale modifica per far fronte ai problemi riscontrati nell’applicazione della disciplina del 2001 quali la presenza di obblighi di dichiarazione statistica divergenti, la mancanza di autorità competenti nazionali chiaramente individuate, l’assenza di organismi di ricorso extragiudiziale per controversie connesse a tale regolamento e al fatto che esso non riguardi gli addebiti diretti. 5.Sistemi di pagamento, politica monetaria e vigilanza. L’efficienza della struttura e della tecnologia dei sistemi di pagamento incide sulla velocità di circolazione della moneta e sull’elasticità con cui questa risponde a shocks che dovessero colpire l’offerta di moneta e innescare una trasmissione di crisi da una banca all’altra e da un Paese all’altro e ciò condiziona la politica monetaria. In generale un sistema di pagamento è tanto più (dinamicamente) efficiente quanto maggiore è il volume degli scambi che può consentire a parità di quantità di moneta e quanto maggiore è la sua flessibilità nel controbilanciare gli impulsi imprevisti, che originino all’esterno o all’interno. Molto dipende dalla Banca centrale che opera al vertice come prestatore di ultima istanza, cioè interviene, sotto certe condizioni, ad alimentare i conti accentrati delle banche sui quali transitano le operazioni. I sistemi di pagamento presentano, inoltre, potenziali imperfezioni derivanti da asimmetrie informative, imperfezioni dell’organizzazione e del mercato e dall’esistenza di diversi rischi. Per tutti questi motivi i sistemi di pagamento sono soggetti a regolamentazione e vigilanza (v. vigilanza sui sistemi di pagamento).
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