POLIZZA DI PEGNO

Documento rilasciato al mutuatario dalle banche che esercitano il credito su pegno e che contiene la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa data in pegno e del suo valore, la data di concessione e quella della scadenza del prestito, l’indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte, le firme del funzionario delegato e del perito che ha proceduto alla stima della cosa, l’indicazione dell’orario di servizio e delle sedi del Monte, le norme principali che regolano i prestiti (v. anche prestito su pegno). È un titolo al portatore anche se contiene l’indicazione di un nome. Costituisce reato acquistare in modo abituale le polizze di pegno oltre che concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse. In ogni caso gli acquirenti non possono vantare verso l’ente che ha concesso il prestito diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari. Lo smarrimento, la distruzione e la sottrazione della polizza sono disciplinati dalle stesse disposizioni previste dalla l. 30.7.1951 n. 948 per i titoli rappresentativi dei depositi bancari. Pertanto, il portatore deve denunciare l’evento al monte, che è tenuto a non eseguire alcuna operazione relativa a quella polizza, dopo di che si fa luogo al procedimento di ammortamento (v. ammortamento dei titoli).

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