PEGNO IRREGOLARE
Contratto mediante il quale un soggetto consegna e attribuisce in proprietà a creditore denaro o beni aventi un prezzo corrente di mercato per garantire un’obbligazione propria o altrui. Per effetto di tale convenzione il creditore, nel caso d adempimento deve restituire al debitori beni della stessa qualità nella quantità originaria; nel caso di inadempimento può invece trattenere quanto consegnata a quest’ultimo fino alla concorrenza del valore del suo credito, restituendo al garante l’eventuale eccedenza. Il contratto si perfeziona con la consegna delle cose che ne costituiscono l’oggetto (si ritieni comunque valida la promessa di costituire beni fungibili in pegno irregolare, specialmente se essa è effettuata a fronte della contropromessa dell’erogazione di un prestito). Il pegno irregolare è un “sottotipo” del pegno in quanto ne condivide la causa di garanzia. Le differenze sostanziali consistono nel diverso contenuto della realità che nel pegno si estrinseca nell’opponibilità erga omnes di un diritto di prelazione sulla somma ricavata dalla vendita del bene oggetto del contratto, mentre nel pegno irregolare si concreta nell’attribuzione in proprietà delle cose consegnate al creditore. Inoltre, nella figura in esame l’obbligazione restitutoria del creditore non ha per oggetto la medesima res consegnata al debitore, ma la riattribuzione in proprietà di altre cose dello stesso genere. Tenendo presente le analogie con la figura generale del pegno e, nel contempo, le caratteristiche peculiari di questo contratto si ritiene applicabile direttamente la disciplina dettata per il pegno ordinario solo relativamente agli aspetti inerenti alla funzione di garanzia; con riguardo invece ad aspetti diversi (trasferimento della proprietà delle cose fungibili ed obbligo di restituire il tantundem) si ritiene applicabile per quanto non regolato dall’art. 1851 c.c. la disciplina del mutuo. Non è valida la clausola che consente al creditore di appropriarsi dei beni oggetto del pegno irregolare indipendentemente dal valore della prestazione garantita perché tale pattuizione concreterebbe un patto commissorio vietato. Se le merci o il denaro sono consegnate ad un terzo non si ha un pegno irregolare ma, a seconda dei casi, un pegno di crediti o un deposito presso il terzo in funzione di garanzia. In caso di fallimento del debitore il creditore può trattenere quanto avuto in pegno irregolare. Si considera non revocabile ai sensi dell’art. 67, n. 3, l. fall. il pegno irregolare variabile costituito a garanzia di un mutuo di denaro purché venga dimostrato che il variare in aumento del denaro o delle merci costituite in pegno non ha avuto la funzione di consolidare la garanzia del debito preesistente ma quella di alimentare un credito futuro. Il contratto di pegno irregolare per essere opponibile al fallimento deve essere provato con un atto scritto avente data certa. Nel caso contrario di fallimento del creditore, il debitore per evitare la restituzione di quanto consegnato a titolo di pegno in moneta fallimentare può limitarsi a non adempiere.