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Lettera selezionata: I

  • I PREZZI DELLE CRIPTO VALUTE (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    Le cripto valute sono mezzi di pagamento digitali decentrati, scambiati su catena a blocchi crittografati (blockchain). Il prezzo delle cripto valute dipende dalla domanda e dall’offerta sulla blockchain, oltre che dal funzionamento della blockchain. I rischi delle cripto valute influenzano i prezzi e i rendimenti e vanno ben compresi da parte dell’investitore, poiché non esistono meccanismi di assicurazione o controllo dell’investimento.

    Introduzione

    La moneta digitale ed elettronica si è sviluppata negli ultimi decenni, grazie soprattutto alle tecnologie informatiche che hanno permesso la creazione di mezzi di scambio digitale, veloci ed efficienti senza l’intervento delle banche centrali o di altra autorità pubblica, come il Tesoro o il Governo. Dagli anni 2000 si è sviluppata la tecnologia digitale della catena a blocchi (blockchain) criptata, che permette di creare e scambiare in modo sicuro i token, che sono le informazioni digitali associate al diritto legato alla transazione. La prima cripto valuta è stata il Bitcoin, introdotto nel 2009. Oggi, ogni giorno vengono create nuove cripto valute, e altre muoiono.

    Le cripto valute sono asset digitali scambiati nella blockchain, che è una rete chiusa, in assenza di controllo pubblico e al di fuori dei mercati monetari ufficiali. Le cripto valute non hanno le stesse funzioni della moneta; in particolare, non sono considerate unità di conto, se non all’interno della blockchain dove sono scambiate. Ad esempio, il Bitcoin è unità di conto nella sua blockchain, mentre Ether è unità di conto nella blockchain Ethereum, ma non vengono normalmente utilizzate per esprimere prezzi di beni o servizi al di fuori delle comunità che li utilizzano. Le cripto valute possono essere scambiate con monete a corso legale in specifici mercati informatici definiti exchanges, a prezzi che fluttuano anche sensibilmente e che sono pubblicati su molti siti di informazione finanziaria.

    La scarsa regolamentazione delle cripto valute e la forte variabilità dei prezzi di alcune di essi può creare tensioni sui mercati finanziari. Per questo motivo, il G20, nella riunione di Roma dell’ottobre 2021, ha sollecitato gli Stati a intervenire nel settore della finanza digitale, che rischia di creare rischi significativi per la stabilità finanziaria, di attrarre risorse di dubbia provenienza e persino di minare la fiducia nei governi.

     

    Il mercato delle cripto

    E’ importante comprendere il funzionamento del mercato delle cripto valute, che differisce profondamente dagli scambi monetari e finanziari tradizionali. Alcune cripto valute vengono immesse nella blockchain tramite la Initial Coin Offering (ICO); questo è un meccanismo, analogo a quello del collocamento delle azioni, in cui un soggetto propone un progetto di sviluppo tecnologico e lo apre ad investitori esterni al progetto. Si può aderire all’offerta al pubblico (ICO) di “cripto-attività” dando in cambio di altre cripto valute (i.e. Bitcoin, Ethereum, ecc.) oppure di moneta avente corso legale. Il numerario del progetto d’investimento è la cripto valuta e chi acquista i token partecipa al finanziamento del progetto. Dopo essere state collocate nella blockchain con l’ICO, le cripto valute possono essere scambiate (nel gergo minate) a un prezzo diverso da quello di collocamento. Altre vengono invece immesse attraverso il meccanismo del mining, con il quale i “minatori” risolvono gli algoritmi matematici che permettono la chiusura della blockchain  – tipicamente attraverso un uso intensivo di procedure computerizzate, con un elevato consumo di energia – e vengono retribuiti per la loro attività in cripto valuta. L’investitore deve avere un wallet criptato per acquistare le cripto sulla blockchain; il wallet ha una chiave di accesso univoca che non si può recuperare in caso di smarrimento o furto. Questa è una grande differenza con le password del home banking, che la banca permette di resettare. Si accede alla blockchain con un sistema crittografato sicuro che permette l’individuazione dell’utente, in forma anonima, e la conferma della presenza dei soldi nel wallet, a garanzia della transazione. L’investitore propone di acquistare sulla blockchain delle attività al prezzo che ritiene opportuno e se nella catena a blocchi qualcuno accetta la transazione, essa viene caricata, validata dai minatori, che fungono da meccanismo di convalida e garanzia e, quindi, finalmente avviene lo scambio. Nel wallet saranno caricate le cripto. Al contrario del mercato azionario, non esistono sistemi di blocco ai rialzi o ai ribassi e le oscillazioni di prezzo possono essere, quindi, molto forti. Le ICO possono anche fallire, se il progetto non viene accolto positivamente dagli investitori e non raccoglie il capitale necessario nella ICO.

    La cripto valuta è il numerario della blockchain e finanzia il progetto di sviluppo proposto dai suoi creatori. La blockchain Ethereum, ad esempio, sviluppa la tecnologia di scambio di molte attività digitali come gli smart contracts che possono essere utilizzati nei database, nella sanità, nella sicurezza, nei media, nel entertainment, nelle elezioni e in molti altri ambiti che oggi neanche immaginiamo e la critpo valuta Ether raccoglie i fondi e finanzia lo sviluppo di Ethereum.

     

    Cosa influenza il prezzo delle cripto valute

    Il prezzo delle cripto valute rispetto alle monete a corso legale dipende dalla domanda e dall’offerta della cripto stessa sulla blockchain. L’aumento della domanda di una cripto spinge il suo prezzo verso l’alto, mentre una diminuzione lo riduce; la domanda è influenzata da molti fattori, tra i quali il business plan (whitepaper) alla base dell’emissione della cripto (Initial Coin Offering – ICO), la sua potenzialità di crescita e la popolarità tra gli utenti.

    Il meccanismo di creazione e moltiplicazione delle cripto è fondamentale nel determinare il suo prezzo e la sua evoluzione nel tempo; questo dipende dalla blockchain in cui è scambiata la cripto e dal sistema di convalida delle transazioni che adotta. Ciascuna transazione viene verificata e validata all’interno della blockchain. La solidità del meccanismo del consenso è fondamentale vista l’assenza di autorità pubbliche che gestiscono e garantiscono il corretto funzionamento del mercato. Possiamo dividere in due grandi tipologie le tecnologie di consenso della blockchain: proof  of work e proof of stake.

    Il sistema di blockchain che adotta la proof of work, come Bitcoin, prevede che, per confermare la transazione, almeno la metà più uno dei nodi della catena a blocchi debbano confermare la transazione. Per confermare la transazione, i nodi devono risolvere il problema matematico dell’algoritmo. Per via di questo meccanismo di conferma, non tutti gli ordini di acquisto o vendita inseriti nella catena a blocchi vanno a buon fine. La proof of work è un sistema matematico complesso, consuma molto energia elettrica ed è lento; una transazione ha bisogno anche di un’ora per essere validata.

    In alternativa si sta sviluppando rapidamente il meccanismo di consenso della proof of stake, che prevede che i minatori che validano la transazione siano scelti in modo casuale sulla blockchain. Anche in questo caso per confermare la transazione i nodi devono risolvere il problema matematico dell’algoritmo per minare la cripto, ma il procedimento è più rapido. La proof of stakeha una esecuzione veloce, grazie al meccanismo casuale di scelta dei nodi dedicati alla convalida: utilizzata ad esempio nella blockchain  Ethereum, consuma meno energia elettrica e tempo e per questo si sta diffondendo molto rapidamente.

    Con riferimento all’offerta di cripto valute, mentre nel sistema monetario tradizionale è la banca centrale (o il Tesoro) a decidere la quantità di moneta nel sistema, per le cripto è l’algoritmo della blockchain che definisce la quantità offerta.

    Nel caso del Bitcoin, Satoshi Nakamoto ha definito una quantità massima di 21 milioni di Bitcoin che possono essere creati e i minatori competono per risolvere l’algoritmo al fine di trovarli. Il prezzo della cripto valuta cresce al crescere della domanda, ma non vi è un sistema di cap o floor dei prezzi. In questo modo il prezzo di Bitcoin tende a crescere sempre di più, man mano che l’algoritmo da risolvere diventa più difficile e le transazioni sempre più lente. Quando i 21 milioni di cripto saranno stati minati, si raggiungerà la stabilità del prezzo.

    La cripto valuta della blockchain  Ethereum si chiama Ether; la blockchain ospita transazioni di smart contracts e di criptovalute. La peculiarità della rete Ethereum è che per poter partecipare alla rete peer-to-peer, i contratti di Ethereum “pagano” l'utilizzo della sua potenza informatica in Ether, che è sia una cripto valuta sia il “carburante” della blockchain. La piattaforma blockchain  Ethereum è di tipo open source, è stata sviluppata da V. Buterin nel 2013 e ogni utente può contribuire allo sviluppo del codice sorgente. Al contrario dei Bitcoin, non esiste un limite al numero di Ether che possono essere minati cioè offerti.

     

    I rischi delle cripto valute

    Le cripto valute sono asset finanziari di categoria molto rischiosa, scambiati fuori dai mercati regolamentati e privi di controllo governativo e di garanzia. Il rischio finanziario delle cripto valute dipende dalle specifiche caratteristiche di ciascuna ed è diversificabile nell’ambito di una strategia di portafoglio. In assenza di un riferimento, come ad esempio le attività di bilancio nel caso delle azioni di un’impresa, il valore delle cripto valute dipende in modo sostanziale dalle oscillazioni della domanda e dell’offerta, e, quindi, dalle aspettative sul valore futuro. Per questo motivo, i rischi complessivi delle cripto valute sono elevati, e devono essere ben compresi prima di effettuare un investimento. Le aspettative adottate dagli operatori nelle loro scelte d’investimento possono alimentare le bolle speculative, razionali e non; l’economia ha sistematizzato queste distorsioni nell’ambito della teoria macroeconomica (Blanchard, 1979) e della finanza comportamentale (Shiller, 2003).

    Gli investimenti in cripto valute sono inoltre caratterizzati da altri profili di rischio, che possono essere sintetizzati nelle seguenti categorie.

    Rischio operativo (informatico). Se l’investitore perde la password di accesso al wallet, perde anche il denaro lì investito. Nel recente passato alcuni trader in cripto hanno perso le password di accesso, per via di un improvviso decesso o per hackeraggi dei sistemi informatici e gli investitori non  hanno potuto recuperare nulla dei loro soldi.

    Rischio di liquidità. La blockchain non ha un sistema di garanzia degli scambi, come nei mercati di borsa oppure con la cassa di compensazione, quindi è soggetta al rischio di liquidità.

    Rischio di controparte. La blockchain non ha un sistema di garanzia degli scambi, come nei mercati di borsa oppure laddove è presente la cassa di compensazione, quindi è soggetta al rischio che la controparte non onori le proprie obbligazioni.

    Rischio legale. Non esiste regolazione della blockchain e degli scambio che su di essa avvengono, quindi l’investitore si prende il rischio di non vedere più il proprio denaro, ad esempio nel caso di truffa nel collocamento della cripto valuta (ICO) o degli smart contracts.

    Rischio fiscale. Allo stato attuale non esiste un chiaro sistema di tassazione delle transazioni in cripto e questo illude molti investitori, attirati dai rendimenti esentasse. Alcune autorità hanno osservato che le cripto attirano proventi di provenienza dubbia e illecita, alimentando la malavita e stanno aumentando i controlli. L’investitore in critpo valute deve quindi sapere che la tassazione può cambiare molto rapidamente.

    L’ostacolo principale all’applicazione delle norme vigenti è l’assenza di dimensione geografica degli scambi; infatti, i confini nazionali non esistono nel mondo digitale. Le transazioni su blockchain anonime non permettono l’individuazione di un soggetto passivo d’imposta e, quindi, l’applicazione dell’imposta stessa. Il dibattito è ampio e il problema è di non facile soluzione.

    Negli Stati Uniti l’acquisto e vendita di cripto è considerata attività di trading alla pari dello scambio di titoli finanziari, applicando relativi limiti e tassazioni; è però quasi impossibile dimostrare la residenza dell’investitore, requisito fondamentale per la tassazione, che è anonimo e, quindi, il gettito è bassissimo.

    Dal 2022 è stata introdotta in Italia una tassazione sullo scambio di cripto valute; gli intermediari che acquistano e vendono cripto devono registrarsi come operatori in valuta. In Italia il soggetto passivo persona fisica che detiene oltre € 51.000 per almeno sette giorni deve dichiarare al fisco la plusvalenza e questa è tassata al 26%, analogamente alle operazioni in valute estere legali. Gli investitori che aprono un conto su un intermediario in cripto, vedono tassati i loro profitti.

     

    Bibliografia

    BLANCHARDl O. J. (1979), Speculative bubbles, crashes and rational expectations, Economics Letters,Vol. 3, Issue 4, pp. 387-389.

    CONSOB, Le criptovalute,  https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute

    OECD SECRETARY-GENERAL (2022) Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Indonesia, February.

    SHILLER R. J. (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. Journal of Economic Perspectives, 17 (1): 83-104. DOI: 10.1257/089533003321164967 http://www.econ.yale.edu/~shiller/

     

    Redattore: Chiara OLDANI

  • Sigla danese di: Investment Fund for Centrale and Eastern Europe. Una delle quattro organizzazioni finanziarie bilaterali del Governo danese (insieme a IFV, IFU e MIØ), costituita nel 1989 con sede a Copenhagen. È un’organizzazione indipendente con personalità giuridica e responsabilità civile limitata al suo patrimonio che ha per missione di promuovere gli investimenti danesi nell’Europa centrale e orientale e di favorire gli sforzi di questi Paesi nella transizione all’economia di mercato. Partecipa al capitale sociale, richiedendo un seggio nei consigli di amministrazione, concede prestiti e garanzie e assiste le iniziative mobilizzando ogni altra forma di finanziamento. A fine 2000 avevamezzi propri per 1.674 milioni di corone danesi.

  • IAFE

    Acr. di: International Association of Financial Engineers. Costituita nel 1994 ha sede a New York, ha ramificazioni internazionali ed è “dedicated to defining and fostering the profession of financial engineering”, come dichiara nel sottotitolo della sua denominazione. Ne fanno parte esponenti del mondo accademico e della professione. Ne sono o ne sono stati senior fellows, tra gli altri, Paul Samuelson, Franco Modigliani, Fischer Black, Robert C. Merton, Stephen A. Ross, Myron S. Scholes.

  • IAG

    Acr. di: International Advisory Group. Team di consiglieri esperti in reportistica finanziaria aziendale costituito da IASB, FASB e ASB nel 2004.

  • IAIGC

    Acr. di: Inter-Arab Investment Guarantee Corporation. Organizzazione finanziaria multilaterale con sede nel Kuwait, costituita nell’aprile 1974 in base a una convenzione internazionale tra 21 Paesi: Algeria, Arabia saudita, Bahrain, Djibouti, Egitto, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Yemen. La società presta servizi di copertura assicurativa per investimenti tra Paesi arabi e per crediti all’esportazione contro rischi commerciali (solo per i crediti all’esportazione) e non commerciali (per investimenti e crediti all’esportazione). I rischi commerciali includono l’insolvenza del debitore, bancarotta e rottura del contratto. I rischi non commerciali comprendono nazionalizzazione, inconvertibilità della moneta, guerra, sommosse, ritiro di licenze di importazione e misure contro l’entrata o il transito di merci in un Paese. L’IAIGC aveva a fine 2000 un capitale versato di circa 80,8 milioni di $ USA.

  • IAIS

    Acr. di: International Association of Insurance Supervisors (fr. Association internationale des contrôleurs d’assurance-AICA). Fondata nel 1994, IAIS ha per missione di migliorare la sorveglianza sul settore assicurativo, elaborando norme pratiche in materia e fornendo assistenza e informazioni reciproche per promuovere lo sviluppo dei mercati assicurativi. Il Segretariato è ospitato dal 1998 dalla BRI, che fornisce il suo supporto in talune aree tecniche e amministrative.

  • IAS

    Acr. di: International Accounting Standard (it: principio contabile internazionale). Principi contabili predisposti fino al 2001 dallo IASC e, ora, dallo IASB che gli è succeduto e che li denomina con la sigla IFRS (International Financial Reporting Standard). I principi sono pubblicati in documenti indicati sinteticamente con le sigle IAS o IFRS seguite da un numero distintivo e sono affiancati da interpretazioni ufficiali (v. SIC, IFRIC). L’adozione degli IAS è rimessa alle decisioni dei legislatori o delle organizzazioni standard setting nazionali. Per i Paesi membri della Comunità europea l’azione è stata imposta alle società quotate nell’UE dal reg. CE n. 1606/2002 del 19.7.2002, con decorrenza dal 1°.1.2005, seguito dal reg. CE 1725/2005 del 29.7.2003 e dal reg. CE 707/2004 del 6.4.2004, che riportano quelli adottati intanto dalla Comunità. La prescrizione è stata resa esecutiva nel nostro Paese dalla legge comunitaria 31.10.2003, n. 306 (art. 25) e attuata con alcune modifiche al codice civile dal d.lg. 30.12.2003, n. 394. A differenza della maggior parte degli altri Paesi europei che hanno limitato l’obbligo solo per il bilancio consolidato, il nostro ha scelto l’applicazione più ampia, estendendola anche ai bilanci di esercizio (o, come si dice, “individuali”). L’obbligo riguarda le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, le imprese di assicurazioni. Per le società non quotate l’adozione dei principi è facoltativa. Poiché il bilancio 2005 dovrà riportare il confronto con il 2004, di fatto anche questo bilancio dovrà essere redatto anche secondo i nuovi principi.

  • IASB

    Acr. di: International Accounting Standards Board. Associazione privata internazionale con sede a Londra, costituito nell’aprile 2001 dalla IASCF. Ha per missione di sviluppare nell’interesse generale standards contabili internazionali (International Accounting Standards- IAS) e di collaborare con le organizzazioni nazionali standard setters per realizzare una convergenza internazionale degli standards contabili. Per l’Italia aderisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. L’IASB deriva dalla trasformazione avvenuta nel 2001 dell’IASC (International Accounting Standards Committee). La Commissione europea (che ha partecipato direttamente al gruppo di consultazione dell’IASC e all’IASC come osservatore) ha elaborato una proposta di direttiva per l’adozione degli standards IASC da parte di tutte le società europee quotate.

  • IASC

    Acr. di: International Accounting Standard Committee. Associazione internazionale fondata nel giugno 1973 dalle organizzazioni nazionali per gli standard contabili di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Messico, Olanda, UK e USA cui si sono aggregate nel tempo altre rappresentanze (quella del nostro Paese nel 1983) fino a superare il centinaio. L’IASC ha operato in collaborazione con le organizzazioni internazionali (ONU, OCSE, Commissione europea). Nel 2001 si è trasformata nello IASB.

  • IASCF

    Acr. di: International Accounting Standards Committee Foundation. È stata costituita dallo State of Delaware (USA) come not-for-profit corporation nel marzo 2001 e nell’aprile successivo ha costituito a sua volta lo IASB. L’IASCF è un’organizzazione indipendente composta da due entità principali: lo IASCF Trustees e lo IASB. Il Trustees nomina i membri dello IASB, esercita la sorveglianza sullo stesso e provvede alla raccolta dei fondi. Non ha invece responsabilità della stesura dei principi contabili che è propria dello IASB.

  • IBAN - INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER-

    Codice utilizzato per identificare in maniera univoca, a livello internazionale, il conto di un cliente presso un intermediario finanziario. Esso rappresenta un'estensione del Basic bank account number (BBAN) utilizzato solo a livello nazionale. I codici IBAN italiani sono formati da 27 caratteri e sono composti da:
    - due caratteri della sigla nazionale (“IT”)
    - due numeri di controllo, calcolati sulla base degli altri caratteri dell’IBAN
    - codice CIN (Control Internal Number), un carattere che serve a verificare la corretta trascrizione dei successivi 22 caratteri
    - codice ABI (cinque caratteri assegnati dall’Associazione Bancaria Italiana per identificare la banca)
    - codice CAB (Codice di avviamento bancario),formato da cinque caratteri per individuare l’agenzia o la filiale dell’istituto di credito identificato dal codice ABI
    - 12 caratteri per il numero di conto corrente (preceduto dagli zero nel caso in cui il numero del conto fosse inferiore ai 12 caratteri).
    Per esempio, IT-99-A-01234-56789-012345678901
    Fonte: Banca d'Italia

  • IBCA

    Agenzia di rating fondata nel 1978 in Londra. Nata come società di analisi economico- finanziarie specializzata in credit reports su banche internazionali, specialmente per conto della Banca Mondiale, ha avviato attività di rating verso il 1987 estendendosi negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 1992 è stata acquistata dalla holding francese Fimalac e ha incorporato Euronotation France, altra società di rating partecipata di Fimalac con attività concentrata sul mercato francese. IBCA è stata incorporata nel 1997 da Fitch Investor Services, rinominata Fitch IBCA, che ha incorporato a sua volta nel 2000 altre due società di rating (la statunitense Duff & Phelps Credit Rating Co. e la canadese Thomson BankWatch) dando origine a Fitch Inc.

  • IBEC

    Acr. di: International Bank for Economic Co-operation, tr. ingl. del russo: Ìåæäóíàðîäíûé Áàíê Ýêîíîìè÷åñêîãî Ñîòðóäíè÷åñòâà-ÌÁÝÑ (fr. Banque Internationale pour la Coopération Économique-BICE; it.: Banca Internazionale per la Cooperazione Economica.-BICE). Banca internazionale multilaterale costituita con sede a Mosca in base a un accordo siglato il 22.10.1963 tra gli otto paesi membri del COMECON (Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Orientale, Mongolia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS) ratificato il 18.5.1964. L’accordo istituiva all’interno del COMECON anche un sistema di regolamento dei pagamenti in rubli trasferibili (TR), di cui l’IBEC era l’agenzia di gestione. Il capitale dell’IBEC venne stabilito in 300 milioni di TR (20% versato), elevato a 305,3 TR con l’adesione di Cuba (1974) e del Vietnam (1977). Successivi diversi richiami di decimi portarono il capitale versato al 75%. L’IBEC aveva come grande obiettivo l’emissione e la gestione dei rubli trasferibili, in modo da realizzare un’unica moneta internazionale socialista, di fatto un’area del rublo e, inoltre, di favorire la cooperazione economica tra i Paesi membri, lo sviluppo delle loro economie e una razionale suddivisione della produzione e dei servizi; l’incremento dei rapporti commerciali e, in generale, economici con gli altri Paesi; la gestione del sistema multilaterale di pagamenti in rubli trasferibili e il fi- nanziamento di operazioni di commercio estero e di altre operazioni che gli aderenti intendessero effettuare. Accettava, in depositi o in altri conti, fondi liberamente utilizzabili in rubli trasferibili, oro, valute convertibili e non; impiegava tali fondi in operazioni finanziarie; finanziava e concedeva crediti per la costituzione,il rinnovamento o la gestione di imprese industriali o di altro genere; effettuava operazioniin rubli trasferibili anche con Paesi non membri. Il regolamento su base multilaterale non fu mai realizzato, per la preferenza dei Paesi membri a stabilire autonomamente transazioni su base bilaterale a prezzi divergenti e lontani da quelli dei mercati mondiali e per la chiusura delle loro economie. Fino alla dissoluzione del COMECON il sistema della compensazione bilaterale fu l’unico a essere praticato di modo che il ruolo dell’IBEC rimase sempre quello di una semplice agenzia di clearing senza influenza sulle politiche commerciali dei Paesi socialisti. All’inizio del 1991 il capitale dell’IBEC è stato rideterminato in ECU (400 milioni).

  • IC

    Acr. di: Integrated circuit (circuito integrato). v. chip.

  • ICC

    1. Acr. di: International Chamber of Commerce (fr. Chambre de Commerce Internationale; tradotto in it. Camera di commercio internazionale, sebbene la lingua e la denominazione ufficiale dell’ente sia solo inglese e francese). Organizzazione rappresentativa sul piano mondiale delle diverse branche dell’attività economica. Costituita nel 1919, ha sede a Parigi e opera con l’ausilio di numerose Sezioni nazionali. Tramite l’attività di apposite commissioni, l’ICC formula pareri ed elabora raccomandazioni, destinate alle istanze competenti, sui maggiori problemi relativi ai rapporti economici internazionali nel campo degli investimenti esteri, della politica commerciale, monetaria e fiscale, dei trasporti, della distribuzione, della pubblicità, della protezione della proprietà industriale ecc. Elabora, inoltre, strumenti di notevole importanza e di quotidiana utilizzazione nel commercio internazionale, come le norme internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali (v. incoterms), le norme e usi uniformi per i crediti documentari (Uniform Customs and Practice for documentary credits, in sigla: UCP; la sigla it. delle norme è NUU522, quella ingl. UCP522), le norme uniformi per le stand-by letter of credit (International stand-by practice, ISP98), le norme uniformi per il trasporto combinato. Nel 1973 l’ICC ha avviato un’attività di autodisciplina con l’adozione della prima edizione del codice di pratiche legali in materia di pubblicità. Attualmente un giurì internazionale e giurì istituiti presso i singoli paesi, come nel caso dell’Italia, prestano la loro opera per il buon funzionamento dei codici in materia di studi di mercato, di promozione delle vendite e di pubblicità. L’ICC ha dato vita a un meccanismo permanente per la conciliazione e di arbitrato per risolvere le controversie economiche internazionali non solo fra privati, ma anche fra privati e Stati, o enti pubblici. (ff)

    2. Acr. di: Internet Chamber of Commerce. Organizzazione professionale non profit costituita nel 1994 con sede in Denver, Colorado (USA), dove concentra prevalentemente l’attività. Raccoglie la partecipazione di imprenditori individuali e società operanti on-line. Ha per missione di aiutare il mondo degli affari, dell’università, della scuola e delle amministrazioni pubbliche a utilizzare in modo efficiente il Web e a trarne profitto.

  • ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

    Acr. di: Imposta Comunale sugli Immobili. Tributo locale che colpisce il possesso di beni immobili. Si tratta di un’imposta a carattere patrimoniale, seppure parametrata ai redditi ritraibili dagli immobili; reale, in quanto prescinde dalle condizioni economiche complessive del soggetto passivo, proporzionale. Istituita con d.lg. 30.12.1992 n. 504, l’imposta è dovuta dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili, ubicati nel territorio dello Stato, a qualunque uso siano destinati, ivi compresi gli immobili strumentali all’esercizio di impresa e quelli al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa. Con effetto 1° gennaio 1998, per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario degli stessi. Ai fini dell’applicazione del tributo occorre distinguere tra fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In specie per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dalla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente che varia in funzione delle caratteristiche dell’immobile (nel caso di fabbricati non iscritti in catasto si tiene conto della rendita attribuita a fabbricati similari): per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio; per i terreni agricoli dal reddito dominicale moltiplicato per settantacinque. L’aliquota, originariamente fissata dai comuni, tra il 4 e il 6 per mille, può essere attualmente compresa tra il 4 e il 7 per mille, con facoltà dei Comuni di derogare ai predetti limiti al verificarsi di particolari circostanze. Il procedimento di applicazione del tributo è simile a quello previsto per le imposte dirette erariali. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione una tantum, al momento di acquisizione dell’immobile, salvo l’obbligo di comunicare eventuali variazioni, e a versare annualmente l’imposta autoliquidata. Il controllo formale e sostanziale della dichiarazione dei versamenti è demandato ai comuni i quali, sulla base degli avvisi di liquidazione o di accertamento emessi a seguito dei controlli effettuati provvedono altresì all’iscrizione a ruolo delle maggiori somme liquidate o accertate, sia per i crediti di imposta che per gli interessi e le sanzioni.

  • ICIAP

    Acr. di: Imposta Comunale sull’esercizio di Imprese, Arti e Professioni. Imposta locale che, a partire dal 1989 e fino al 31 dicembre 1997, si applicava alle persone fisiche esercenti attività di impresa, professionali o artistiche, alle società di ogni tipo, alle associazioni, agli enti pubblici e privati se esercitanti attività commerciali ai fini IVA. Il possesso di partita IVA al 1° gennaio costituiva, salvo prova contraria, presunzione di assoggettamentoall’ICIAP. L’imposta si applicava in base al tipo di attività esercitata e alla classe di superficie utilizzata. In particolare, eranopreviste otto classi di superficie e 10 settori di attività. L’imposta dovuta risultava determinata anche in funzione del reddito posseduto dai contribuenti: ciò al fine di inserire nel processo di determinazione dell’imposta specifici elementi indicativi di capacità contributiva. Il tributo era dovuto separatamente per ogni Comune nel cui territorio si trovavano i locali o le aree. In caso di assenza di basi fisse o di utilizzo di sole aree escluse il tributo andava versato al Comune del domicilio fiscale in base alla classe fino a mq 25 (c.d. insediamento presunto). L’imposta era riscossa in base ad autotassazione essendo previsto l’obbligo di presentare entro il 30 giugno, al Comune competente, una denuncia dalla quale risultasse l’ammontare del tributo dovuto, oltre che l’obbligo di versare l’imposta evidenziata dalla denuncia sul conto corrente postale intestato al Comune stesso.

  • ICONA

    Immagine utilizzata per identificare, in ambiente GUI (v) un’attività che il personal computer può svolgere. Essa viene selezionata tramite il mouse.

  • ICR

    Acr. di: Intelligent Character Recognition.

  • ICT

    Acr. di: Information & (tele) Communication Technology. Lett.: tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Nuovo settore tecnologico sviluppato negli anni Novanta del secolo scorso nel quale confluiscono l’elettronica, l’informatica e le telecomunicazioni. È costituito dall’insieme delle tecnologie per il trattamento e lo scambio a distanza in formato digitale delle informazioni testuali, visive o sonore.

  • IDA

    Acr. di: International Development Association, in it.: Associazione Internazionale per lo Sviluppo (fr. Association International de Dèveloppement-AID; sp. Asociatiòn Internacional de Fomento-AIF; ted. Internationale Entwicklungsorganisation). Organizzazione finanziaria multilaterale costituita nel 1960 per iniziativa del Presidente Eisenhower. Ha giuridica internazionale e fa parte del Gruppo della Banca Mondiale (v. World Bank Group). IDA e BIRS operano insieme, condividendo presidente, personale, sede, uffici e criteri di valutazione. Partecipano all'IDA 162 Paesi. Per essere membri occorre essere prima soci della BIRS. L'IDA si finanzia con contributi degli Stati membri delle economie avanzate richiesti ogni tre anni (i maggiori contributori sono anzitutto gli USA e, in minor misura, gli altri sette grandi) e concede aiuti, denominati credits, a condizioni molto flessibili e agevolative ai Paesi, un'ottantina, che non possono avere prestiti BIRS (specialmente, ma non solo, alle LDC). Alcuni Paesi sono tuttavia ammessi alle operazioni dell'IDA pur essendo affidabili dalla BIRS (blend borrowers, p.e. India e Indonesia). I crediti dell'IDA hanno una durata di 35- 40 anni (in passato anche 50 anni) con 10 anni di preammortamento. Sono senza interessi e sono gravati solo di una commissione (service charge) dello 0,75% sul totale del ammontare del prestito.

  • IDB

    Acr. di: Inter-American Development Bank (anche: IADB; fr.: Banque interaméricaine de développement-BID; sp. Banco Interamericano de Desarrollo-BID). Banca multilaterale di sviluppo (MDB) costituita nel dicembre 1959 con sede a Washington (DC) per iniziativa degli USA insieme a 19 Stati americani e dei Carabi. Successivamente altri Paesi anche fuori del continente americano sono entrati nella compagine sociale. Attualmente i membri dell’IDB sono 46, di cui 27 Paesi del continente americano (compresi USA e Canada), 16 paesi europei (tra i quali l’Italia) e due Paesi extraeuropei (Israele e Giappone). In base allo statuto, in caso di adesione di nuovi membri il potere di voto dell’insieme dei Paesi membri dell’America latina non può scendere sotto il 50,005%, quello degli USA sotto il 30% e quello del Canada sotto il 4% del totale dei voti esprimibili. La quota dei Paesi membri non americani resta così determinata fino a un massimo del 15,995%. Il capitale sociale sottoscritto ammontava a fine 2000 a $ 100.959,4 milioni, di cui versato $ 4.340,7 milioni. Missione della Banca è di accelerare lo sviluppo economico e sociale dell’America latina e dei Carabi stimolando gli investimenti pubblici e privati. Oltre alla Banca, costituiscono il Gruppo IDB due affiliate: l’Inter- American Investment Corporation (IIC), in sp. Corporación Interamericana de Inversiones (CII), costituita per finanziare lo sviluppo delle piccole e medie imprese private e il Multilateral Investment Fund (MIF), in sp. Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) che ha il compito di stimolare gli investimenti privati.La Banca ha filiali in tutti i Paesi affidati, in Parigi e in Tokyo. La struttura organizzativa ricalca quella della Banca Mondiale: consiglio dei governatori, consiglio di amministrazione e presidente. È retta da un Board of Governors, composto da un governatore e un suo supplente per ogni Paese membro, che si riunisce annualmente e in ogni altra occasione in cui sia necessario. Molti dei poteri del Board of Governors sono delegati al Board of Executive Directors composto da 14 direttori, compreso uno designato dagli USA, che durano in carica per tre anni. Il Presidente della Banca è anche a capo del Board of Directors.

  • IDC

    Acr. di: Industrial Development Corporation of South Africa Limited. Costituita nel 1940 l’IDC è una società di proprietà del Governi sudafricano che ha per missione principale di contribuire a uno sviluppo bilanciato e sostenibile nell’Africa del sud e di migliorare le condizioni economiche della popolazione del Sud Africa. Ha sede a Johannesburg e opera, per statuto, come un’impresa privata, finanzia imprenditori privati impegnati in attività competitive nel Sud Africa, nei Paesi del SADC e nel resto dell’Africa.

  • IDEM

    Acr. di: Italian Derivatives Equity Market, in it.: Mercato Italiano dei Derivati Azionari, o delle Azioni e, ora, Mercato degli Strumenti Derivati, denominazione introdotta dal Regolamento di Borsa Italiana spa che rispecchia meglio le operazioni che vi si svolgono. È il mercato regolamentato in cui si negoziano contratti futures e contratti di opzioni aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici. Ciò secondo l’art. 4.8.1 del Regolamento steso da Borsa Italiana spa. Di fatto il mercato opera solo con opzioni call e put di tipo americano su azioni e di tipo europeo sull’indice Mib30 e con futures su indice Mib30 e Midex e su tassi di interesse. È nato il 28.11.1994 con l’inizio della negoziazione in via telematica del contratto future sull’indice Mib30 (il contratto è denominato FIB 30). Nel novembre 1995 ha avuto inizio la contrattazione delle opzioni sull’indice Mib30 (il contratto è denominato Mibo30). Nel febbraio 1996 sono stati introdotti i primi 5 contratti di opzione su singoli titoli azionari, portati oggi a 31 contratti sui titoli più liquidi dell’MTA e del Nuovo Mercato. Dal.3.1998, inoltre, viene quotato sull’Idem anche il contratto future sull’indice MIDEX, l’indice italiano delle azioni a media capitalizzazione. A partire dal 3 luglio 2000 è stato introdotto un nuovo contratto future sull’indice di borsa MIB 30, denominato miniFIB. (as-lp)

    1. Regolamento. L’Idem è disciplinato dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. con le relative Istruzioni deliberati da Borsa Italiana spa e approvati dalla Consob. Sull’Idem si negoziano contratti futures sull’indice azionario (Fib30, Mini- FIB e MIDEX), di opzione sull’indice azionario (Mibo30 e MIDEX), di opzione su singoli titoli (Iso-Alfa). Nell’Idem possono essere negoziati contratti future (v. futures) e contratti di opzione (v. opzioni) aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici. La liquidazione dei contratti derivati dell’Idem alla scadenza può avvenire per cash settlement (cioè mediante scambio di una somma di denaro data dalla differenza tra il prezzo di stipulazione del contratto e il suo prezzo di liquidazione) oppure per liquidazione in effettivo, cioè mediante la consegna o ritiro (secondo il caso) a scadenza dell’attività sottostante il contratto derivato. La compensazione e la garanzia dei contratti negoziati sul mercato Idem sono effettuate a cura della Cassa di compensazione e garanzia. Le caratteristiche dei contratti (attività sottostante, valore nominale, modalità di liquidazione e di determinazione del prezzo di liquidazione, scadenze negoziate, giorno e ora in cui hanno termine le negoziazioni, giorno di scadenza del contratto) sono stabilite dalla Borsa Italiana spa.

    2. Negoziazioni. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente in un’unica fase di negoziazione continua durante la quale gli operatori possono immettere, modificare e cancellare le proposte di negoziazione, secondo determinati orari. A differenza di quanto avviene sull’MTA, le proposte di negoziazione (contenenti informazioni su strumento da negoziare, quantità, tipo di operazione, condizioni di prezzo) sono evidenziate in forma anonima. Esse sono automaticamente ordinate dal sistema di negoziazione in base al prezzo e, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte di negoziazione riguardano singole serie contrattuali dove per serie contrattuale si intende l’insieme dei contratti che hanno, su un dato strumento, la stessa scadenza e, in caso di contratti di opzione, attribuiscono la stessa facoltà e hanno il medesimo prezzo di esercizio. Le negoziazioni si svolgono in base a due tipologie di informazioni sulle intenzioni negoziali: le proposte di negoziazione (che possono essere di tre tipi: singole, combinate standard e combinate non standard) e le quotazioni (riservate agli operatori market maker). Le proposte di negoziazione possono essere immesse con o senza limite di prezzo (dette anche proposte al prezzo di mercato), specificando le modalità di esecuzione (o parametri) legate alla quantità e ai tempi di validità delle proposte stesse. Le quotazioni possono essere immesse solo con limite di prezzo e senza parametri. Gli operatori non market maker possono inviare ai market maker una richiesta di esposizione di quotazione ovvero di miglioramento delle quotazioni già esposte. Gli operatori market maker sono iscritti nell’Elenco degli operatori market maker tenuto dalla Borsa Italiana spa e, dotati di un patrimonio di vigilanza di almeno 10 milioni di euro, si impegnano a esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti. Sul contratto Fib30 i market maker si impegnano a esporre continuativamente, durante l’orario di apertura del mercato, proposte in acquisto e in vendita per almeno dieci contratti e almeno sulla scadenza più vicina e su quella immediatamente successiva, mantenendo condizioni competitive di prezzo (definite dalla Borsa Italiana spa in termini di spread denaro-lettera), e a svolgere scambi significativi. Sul contratto Mibo30 l’impegno è relativo a proposte in acquisto e in vendita per almeno dieci contratti per ciascuna serie di opzioni call e put Mibo30 relative agli ultimi cinque prezzi di esercizio generati per la scadenza più vicina e per le due immediatamente successive, mantenendo condizioni competitive di prezzo e scambi significativi. Anche sulle opzioni Iso-Alfa è previsto l’intervento di market maker ciascuno dei quali deve scegliere almeno due contratti sui quali intende operare, impegnandosi a rispondere, entro cinque minuti, alle richieste di esposizione di quotazioni ovvero di miglioramento delle quotazioni già esposte avanzate da altri soggetti negoziatori, per quantitativi pari a un numero di azioni sottostanti non inferiore a diecimila per ciascuna serie di opzioni call e put relative agli ultimi cinque prezzi di esercizio generati per la scadenza più vicina e per le due immediatamente successive. L’attività dei market maker è controllata dalla Borsa Italiana spa sulla base di un indicatore di presenza sul mercato (che prende in considerazione la percentuale di risposta alle richieste di quotazione di ciascun operatore) e di un indicatore di competitività (che fa riferimento alle condizioni praticate dal market maker rispetto a quelle vigenti sul mercato). Il prezzo ufficiale di ciascuno strumento negoziato sul mercato Idem è dato dal prezzo di chiusura giornaliero.

  • IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA

    In sigla: Auto ID (ingl. Automatic Identification System, oppure Automatic Data Capture). Applicazioni per l’identificazione di persone od oggetti attraverso la lettura e l’interpretazione di caratteri codificati sopra un apposito supporto. Ci sono oggi diversi sistemi consolidati in commercio che uniscono tecnologie specifiche di lettura del supporto (magnetico, ottico a laser o a led, a onde radio) alla codificazione con speciali set predefiniti di caratteri. I sistemi più diffusi sono quelli con codice a barre, MICR, OCR, a carta magnetica, a carta a circuito integrato. I primi tre sono descritti sotto lettura ottica e ottico-magnetica. Per gli altri v. carta a circuito integrato e anche card; codice a barre. Altri sistemi sono l’identificazione a radiofrequenza (Telepass) e a riconoscimento della voce, sistemi di visione. La lista sembra destinata ad accrescersi in futuro giacché ogni anno sorgono nuove tecnologie e nuovi adattamenti.

  • IDENTIFICAZIONE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ BANCARIE

    Disciplina introdotta dalla l. 4.6.1985 n. 281 e attualmente prevista dagli artt. 20 e 21 del d.lg. 1.9.1993 n. 385 (TUBC), che permette alla Banca d’Italia e alla banca partecipata di conoscere gli effettivi titolari delle partecipazioni. Tale disciplina costituisce un ulteriore strumento posto a disposizione dell’organo di vigilanza per consentirgli di svolgere le funzioni alle quali è istituzionalmente preposto. Essa si articola in due distinti istituti: l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 20 TUBC) ed il potere della Banca d’Italia di richiedere informazioni sull’assetto proprietario della banca (art. 21). Entrambi gli istituti in questione trovano applicazione tanto nel caso di partecipazioni dirette quanto nei casi di partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona (art. 22). L’obbligo di comunicazione della partecipazione in favore della Banca d’Italia e della banca scatta ogniqualvolta un soggetto partecipi al capitale di quest’ultima in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d’Italia stessa, ovvero modifichi la misura della sua partecipazione oltre le soglie da essa stabilite. Ad analogo obbligo di comunicazione è soggetto altresì ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca o in una società che la controlla. L’obbligo incombe in questo caso sui partecipanti all’accordo e sui legali rappresentanti della banca e della società cui l’accordo medesimo si riferisce. Quando dall’accordo derivi una concertazione di voti tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all’accordo stesso. I presupposti, le modalità ed i termini della comunicazione sono stabiliti dalla Banca d’Italia, la quale, per verifi- care l’osservanza dell’obbligo può richiedere informazioni ai soggetti interessati. L’omessa comunicazione determina la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni o alle quote per le quali era dovuta e, nel caso in cui il diritto di voto sia comunque esercitato, l’impugnabilità della delibera ex art. 2377 c.c., anche da parte della Banca d’Italia, se il voto non risulti marginale. Inoltre la falsità del contenuto delle comunicazioni è sanzionata penalmente, mentre la loro omissione è stata depenalizzata e comporta pertanto una sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 139 e 140 del TUBC, modificati dall’art. 64 del d.lg. 23.7.1996 n. 415). Con riferimento al potere della Banca d’Italia di richiedere informazioni sugli assetti proprietari delle banche, si segnala che essa può chiedere alle banche medesime e alle società ed enti che partecipano al loro capitale l’indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni di cui si è appena detto e da altri dati a loro disposizione. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l’indicazione delle società e degli enti controllanti. Detto potere è esercitatile da parte della Banca d’Italia anche nei confronti di società ed enti che non esercitino attività bancaria o finanziaria e, pertanto, siano di regola estranei alla sua vigilanza. A tale potere della Banca d’Italia sono soggetti anche le società e gli enti stranieri e le società fiduciarie, le quali, ove abbiano intestate a proprio nome azioni o quote appartenenti a terzi, debbono comunicare alla Banca d’Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

  • IDENTITA' DI FISHER

    L’identità di Fisher (anche detta effetto Fisher, dal nome dell’economista Irving Fisher (1867-1947)) descrive la relazione diretta tra le variazioni del tasso di interesse nominale (i) - l’ammontare monetario aggiuntivo derivante da un investimento di un’unità di moneta - e le variazioni del tasso di inflazione attesa . Tale relazione discende dalla cosiddetta ipotesi di Fisher che, coerentemente al principio di neutralità della moneta, afferma che il tasso di interesse reale (r) - il ricavo di the derivante da un prestito al netto dell’erosione del potere d’acquisto determinata dall’inflazione - non è condizionato dall’andamento delle variabili monetarie. In formule:
    (1)
    Un esempio numerico può aiutare a chiarire il concetto. Se una banca corrispondesse un interesse nominale sui depositi del 5% e contemporaneamente il tasso di inflazione fosse del 3%, allora il valore reale dei depositi crescerebbe del 2% all’anno.
    La figura 1 descrive l’andamento del tasso di interesse nominale (rilevato sui Treasury Bills a tre mesi, linea blu) ed il tasso di inflazione misurato dall’IPC (linea rossa) negli USA a partire dal 1950. Il tracciato del grafico mostra la validità dell’effetto Fisher: a maggiori tassi di inflazione corrispondo maggiori tassi di interesse nominale.


    © 2009 ASSONEBB

  • IDLE MONEY

    Depositi bancari che rimangono inutilizzati anche se il rapporto tra il totale delle riserve bancarie e i depositi é tale da consentirne l’utilizzazione sotto forma di nuove concessioni di credito. Questa voce, secondo John Maynard Keynes (1883-1946), si identifica con la domanda di moneta a fini speculativi per contrastare l’incertezza riguardo il prezzo futuro di attività finanziarie che rappresentano la principale forma alternativa di detenzione di ricchezza. L’espressione (detta anche inactive money) è tradotta in it. moneta oziosa.

  • IEC

    Acr. di: International Electrotechnical Commission (in it.: Commissione Elettrotecnica Internazionale-CEI). Organizzazione internazionale non governativa con sede a Ginevra, costituita nel 1906. L’IEC ha per missione di predisporre gli standards (le “norme CEI” nel nostro Paese) e di promuovere la cooperazione internazionale su tutte le questioni di standardizzazione nei campi dell’elettricità, dell’elettronica e delle relative tecnologie. Ne fanno parte una sessantina di organizzazioni nazionali (per l’Italia: il Comitato Elettrotecnico Italiano di Milano).

  • IFAC

    Acr. di International Federation of Accountants. Associazione internazionale delle organizzazioni nazionali per gli standard contabili (standard setters), costituita nel 1977. Fino al 2000 tutti i membri dell’IFAC erano anche membri dell’IASC. Il legame è stato rescisso con la trasformazione dell’IASC nell’IASB (q.v.).

  • IFAD

    Acr. di: International Fund for Agricultural Development (fr. Fonds International de Développement Agricole-FIDA). Organizzazione finanziaria internazionale con sede a New York. Costituita su iniziativa dell’UN Conference on the Establishment of an International Fund for Agricultural Development del giugno 1976, con un accordo internazionale firmato il 20.12.1976, entrato in vigore il 30.11.1977. Operativo dal dicembre 1977. È un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite e possiede personalità giuridica internazionale. Obiettivo dell’IFAD è di mobilizzare risorse per lo sviluppo agricolo e rurale degli Stati membri., finanziando progetti per introdurre, espandere o migliorare sistemi di produzione di prodotti alimentari con particolare riguardo dei Paesi più poveri e con deficit alimentare. L’IFAD si finanzia con contributi e con i rientri per capitale e interessi dei prestiti. La partecipazione all’IFAD è aperta a ogni Paese membro dell’ONU o a ogni sua agenzia o all’IAEA. I Paesi partecipanti sono 161, divisi in List A (Paesi membri dell’OCSE), Lista B (Paesi membri dell’OPEC) e Lista C (Paesi in via di sviluppo; v. developing countries), suddivisa a sua volta in C1 (Paesi africani), C2 (Paesi europei, dell’Asia e del Pacifico) e C3 (Paesi dell’America latina e dei Carabi). È retto da un Governing Council, dove ogni Stato è rappresentato da un governatore e da un supplente e che elegge il Presidente e nomina l’Executive Board composto dai rappresentantidi otto Paesi della Lista A, quattro della Lista B e sei della Lista C. L’Executive Board decide tutte le operazioni dell’IFAD e approva prestiti e contributi.

  • IFI

    Acr. dell’ingl.: International Financial Institutions, it. Istituzioni Finanziarie Internazionali. Con questa espressione si denominano organizzazioni internazionali, costituite da più Stati per attività di interesse comune. Si distinguono in organizzazioni finanziarie bilaterali (quando due soli Stati intervengono nella costituzione) e in organizzazioni finanziarie multilaterali. Questa seconda categoria si confonde con quella di multilateral development banks (MDB). La prima istituzione finanziaria internazionale in ordine di tempo è stata la BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali, 1930), che è rimasta anche unica nel suo genere. Nel secondo dopoguerra sono state costitute un notevole numero di IFI, a cominciare dalla Banca Mondiale-BIRS (v. anche: organizzazione finanziaria bilaterale; organizzazione finanziaria multilaterale; MDB).

  • IFMC

    Acr. di: International Monetary and Financial Committee. Costituito il 30.9.1999 da una decisione del Board of Governors del FMI. Ha sostituito l’Interim Committee of the Board of Governors on the International Monetary System (comunemente conosciuto come l’Interim Committee) che era stato istituito nel 1974. È composto dai Governatori del FMI dei seguenti 24 Paesi: Argentina, Australia, Belgio, Botswana, Brasile, Canada, Cina, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Olanda, Russia, Arabia saudita, Svizzera, Tailandia, Emirati arabi uniti, UK, USA. Come il suo predecessore ha il compito di consigliare e di riferire al Board of Governors del FMI in materie relative ai compiti di quest’ultimo.

  • IFRIC

    Acr. di: International Financial Reporting Interpretations Committee. Comitato dello IASB, succeduto al SIC nel 2001 nell’incarico di stendere le interpretazioni ufficiali del contenuto dei principi contabili internazionali (v. IAS, IFRS). Con la stessa sigla seguita da un numero progressivo sono indicati i documenti del Comitato che contengono le singole interpretazioni.

  • IFRS

    Acr. di: International Financial Reporting Standard. Nuova denominazione attribuita ai principi contabili internazionali IAS dall’International Accounting Standards Board (IASB). Con questa sigla si designano non solo i nuovi principi pubblicati dallo IASC a partire dal 2001, ma anche i principi IAS pubblicati dal precedente International accounting standard Committee (IASC) e le interpretazioni SIC (dello Standard Interpretation Committee) e IFRIC (dell’International Financial Reporting Interpretation Committee).

  • IFRS 9: UN NUOVO APPROCCIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    Nel dicembre del 1998 l’International Accounting Standards Board (IASB), organismo responsabile dell’emanazione dei principi contabili internazionali, ha emanato il Principio Contabile IAS 39 con l’obiettivo di definire i principi per la rilevazione, valutazione e informativa di bilancio degli strumenti finanziari e non finanziari. Il continuo mutamento dei mercati e la nascita di sempre nuovi strumenti finanziari ha comportato una serie di modifiche e di integrazioni del principio in questione fino al 2007. Un anno più tardi, dopo l’inizio della crisi economica del 2008, lo IASB decise di emanare lo standard IFRS 9 con specifica attenzione alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari. Il 24 luglio 2014 lo IASB ha emesso la versione definitiva dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39. Le principali novità riguardano un nuovo modello di "classification and measurement", l'impairment, l'hedge accounting e le passività proprie. Il nuovo standard si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018 ma è tuttavia consentita un’applicazione anticipata.

    Dall’ IAS 39 al IFRS 9. Nuovo modello di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari

    La crisi finanziaria mondiale ha avuto, tra i suoi effetti, la diffusione del convincimento che le regole contabili abbiano contribuito, almeno in termini di accelerazione e inasprimento, all'aggravamento della crisi economica, soprattutto per l'eccessivo ricorso all'uso del fair value quale valore di riferimento per la contabilizzazione degli strumenti finanziari. Nel corso della crisi, la ritardata rilevazione delle perdite sui crediti e sulle altre attività finanziarie è stata riconosciuta come una delle principali fonti di debolezza dei principi contabili in vigore. Per questo motivo, dopo l’inizio della crisi, i principi contabili sono stati oggetto di particolare attenzione da parte dei legislatori e dello IASB. Le revisioni hanno fatto emergere le debolezze dei modelli contabili utilizzati dalle imprese per redigere il bilancio nonché la necessità di intervenire in modo correttivo in particolare sul principio contabile IAS 39. Ciò ha portato all’entrata in vigore, il 12/11/2009, dello IFRS 9 con l’intento di migliorare i problemi derivanti dalle modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari.

    In via generale, le modifiche apportate risultano dall’introduzione di un nuovo modello di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari (vedi Tabella 1), dall’adozione di un nuovo criterio di valutazione delle perdite attese e nella definizione di nuove regole di rilevazione degli strumenti di copertura.

     

    Tab.1: Differenze IAS 39 e IFRS 9

     

     

    Il nuovo standard identificato dallo IASB nel IFRS 9 dovrà garantire anche un più tempestivo riconoscimento delle perdite attese. L’obiettivo di queste modifiche è di semplificare le regole esistenti e rafforzare la fiducia degli investitori nei bilanci delle banche e del sistema finanziario.

    Le nuove regole saranno applicate dal 1° gennaio 2018 con la possibilità di adozione anticipata.

    “Classification and Measurement”
    La classificazione determina come le attività finanziarie sono contabilizzate in bilancio e, in particolare, il modo in cui sono valutate su base continuativa. I requisiti per la loro classificazione e valutazione sono il fondamento della contabilizzazione degli strumenti finanziari.

    Molti dei problemi applicativi emersi dallo IAS 39 hanno riguardato proprio la classificazione e valutazione delle attività finanziarie poiché contenenti più categorie di classificazione e modelli di valore associati. Ciò ha portato lo IASB a ricercare un modo più efficace per affrontare tali questioni e rendere più semplice, agli utilizzatori del bilancio, la comprensione delle informazioni attraverso la sostituzione dei modelli di classificazione e valutazione delle attività finanziarie.

    L'IFRS9 introduce un nuovo approccio per la classificazione di tutti gli strumenti finanziari, inclusi i derivati incorporati in altri strumenti finanziari, basato sulla logica del “Cash Flow” e sul “modello di business” per cui l'asset è detenuto, rimpiazzando le precedenti regole di classificazione di difficile applicazione. Inoltre viene previsto un unico modello per la determinazione dell'impairment al fine della misurazione degli strumenti finanziari.

     

    Tab. 2: Processo per determinare la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie

    “Impairment”
    Il nuovo modello di impairment dei crediti risponde alla necessità di recepire con maggiore tempestività le perdite attese, punto di debolezza del precedente standard (IAS 39) che ha rappresentato un grosso limite soprattutto durante la crisi finanziaria.
    Nello specifico, il nuovo standard prevede l'accantonamento delle perdite previste appena il credito viene iscritto, e tali expected losses sono contabilizzate per tutta la vita residua dello stesso. L'obiettivo principale del nuovo impairment è quello di fornire informazioni più utili sulle perdite di crediti attese degli strumenti finanziari.

    “Hedge accounting”
    I requisiti contabili dello IAS 39 sono stati sviluppati quando le attività di copertura erano relativamente nuove. Successivamente, il sempre maggior uso delle attività di copertura ha indotto lo IASB ad intraprendere una revisione fondamentale di tutti gli aspetti di hedge accounting. ne introduce un nuovo modello, arricchito di informazioni relative all'attività di Risk Management, autorizzando le società a riflettere meglio le attività della funzione nel proprio reporting finanziario. L'IFRS9 ha introdotto miglioramenti significativi, principalmente allineando, in modo più netto, la contabilità con i rischi di gestione.

    “Passività proprie”
    Il primo aspetto su cui è permessa l'applicazione anticipata, prima di qualunque altra modifica all'IFRS9, riguarda la contabilizzazione delle passività proprie. Le variazioni di valore di tali strumenti finanziari valutati al Fair Value, dovute al peggioramento del proprio merito creditizio, non potranno più essere riconosciute nel conto economico, eliminando questa fattore di volatilità talvolta considerevole.

     

    Bibliografia

    ABATE E., ROSSI P. e VIRGILIO A. (2010) IAS/IFRS -US GAAP. Principi contabili italiani. Confronto e differenze, Ernest & Young, Egea

    DELOITTE website, IFRS 9 - Financial Instruments (http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs9)

    IFRS FOUNDATION (2014) ASB completes reform of financial instruments accounting, press release, 24 July (http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/08/2014-07-24-Comunicato-stampa-IFRS-9.pdf)

    IFRS FOUNDATION (2014) IFRS 9 Financial Instruments, Project summary, 24 July (http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Documents/IFRS-9-Project-Summary-July-2014.pdf)

    MARCON C e ZANON G. (2013) La contabilizzazione dei derivati dallo IAS 39 all’IFRS 9, Univ. Ca’ Foscari, Venezia

    MARCON C. e PEGORARO M. (2012) AS 39-IFRS 9: Cambiamenti nella rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie, Univ. Ca’ Foscari, Venezia

    KPMG website, IFRS 9 - the complete standard (http://www.kpmg.com/global/en/topics/global-ifrs-institute/ifrs-topics/pages/classification-and-measurement.aspx)

     

    Redattore: Giovanni AVERSA

     

  • IFU

    Acr. di: Industrialization Fund for developing countries. Una delle quattro organizzazioni finanziarie bilaterali del Governo danese (insieme a IFV, e MIØ), costituita nel 1967 con sede a Copenhagen. È un’organizzazione indipendente con personalità giuridica e responsabilità civile limitata al suo patrimonio che ha per missione di favorire le attività economiche nei Paesi in via di sviluppo promuovendo gli investimenti in questi Paesi collegati al commercio e all’industria danesi. Partecipa al capitale sociale, richiedendo un seggio nei consigli di amministrazione, concede prestiti e garanzie e assiste le iniziative mobilizzando ogni altra forma di finanziamento. A fine 2000 aveva mezzi propri per 1.861 milioni di corone danesi.

  • IFV

    Sigla danese di: Investment Fund for Emerging Markets. Una delle quattro organizzazioni finanziarie bilaterali del Governo danese (insieme a IFU, e MIØ), definito Danish International Investment Fund. Costituito nel 1996 con sede a Copenhagen, è un’organizzazione indipendente con personalità giuridica e responsabilità civile limitata al suo patrimonio per sostenere le esportazioni e gli investimenti danesi nei mercati emergenti per contribuire a un loro sviluppo industriale ambientalmente responsabile e per internazionalizzare le imprese danesi. Sostiene le iniziative con prestiti, mobilizzando anche fonti di finanziamento di terzi, con partecipazioni al capitale alle iniziative, e chiede solitamente un seggio nei consigli di amministrazione delle imprese. A fine 2000 aveva mezzi propri per 159 milioni di corone danesi.

  • IGE

    Acr. di: Imposta Generale sull’Entrata. Imposta sugli scambi di beni e sulle prestazionidi servizi istituita dal r.d.l. 9.1.1940 n. 2 (conv. con modif. nella l. 19.6.1940 n. 762, abolita con la riforma tributaria del 1972 e sostituita con l’IVA. L’aliquota gravava a cascata, era cioè commisurata all’intero valore a ogni trasferimento delle merci e a ogni prestazione di servizi, a differenza dell’IVA che grava solo l’incremento di valore acquistato a ogni passaggio e colpisce una sola volta il valore acquisito alla fine dell’intero ciclo di cambio dalla produzione al consumo. Tipica imposta omnifase era stata introdotta nel secolo scorso da molti Stati europei tra la prima e la seconda guerra mondiale per la comodità e l’economicità della riscossione, la minor resistenza opposta dai contribuenti e il gettito elevato grazie alla notevole elasticità.

  • IIB

    Acr. di: International Investment Bank; tr. ing. (fr. Banque Internationale d'Investissements; it.: Banca Internazionale per gli Investimenti). Banca internazionale multilaterale del COMECON costituito in base a un accordo siglato il 10.7.1970 dai Governi di Bulgaria, Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Tedesca, Polonia, Ungheria, URSS, Mongolia. Il capitale della banca venne costituito con conferimenti proporzionali al peso delle relative esportazioni per un totale di 1 miliardo di TR (rubli trasferibili), pari a 1,11 miliardi di $ USA al cambio ufficiale dell'epoca. Il capitale venne poi portato a 1,071 miliardi TR con l'adesione di Romania (1971), Cuba (1974) e Vietnam (1977). Missione della banca, operativa dal gennaio 1971 anche nel comparto bancario tradizionale) era di concedere prestiti a medio termine (5 anni) e a lungo termine (fino a 15 anni) ai Paesi membri per la realizzazione di progetti di integrazione regionale e di progetti di rilevanza nazionale purché implicanti l'adozione di tecnologie avanzate. Nell'insieme la quota degli investimenti del COMECON finanziati dall'IIB è stata del tutto modesta e le poche opere finanziate (specie quelle al di fuori dei settori delle materie prime e dell'energia) erano più di parata che veramente dirette allo sviluppo e all'integrazione delle economie socialiste. Ciò fu dovuto anche al carattere di economia chiusa dei diversi Stati e alla loro forte decisione di resistere all'integrazione e di difendere l'autonomia delle decisioni di politica interna. Fino al 1990 l'IIB ha concesso 139 prestiti per un totale di 5,8 miliardi di TR. Con la dissoluzione del COMECON avvenuta il 1°.1991 è diventato un fattore critico per l'operatività dell'IIB, al pari dell'IBEC, la regolazione dei debiti esteri. Un accordo è stato raggiunto nel 2001 col quale i debiti esteri dell'IIB e dell'IBEC sono stati regolati con conversione in Eurobonds della Federazione russa cadenti nel 201 e nel 2030 e in parte cash. Nel 1991 il capitale dell'IIB è stato rideterminto in ECU 1,3 miliardi, consolidando le riserve.

  • IJÄRAH

    La connotazione del contratto (comunemente noto come leasing) è relativa alla locazione di asset e proprietà immobiliari, acquistando un usufrutto mediante pagamento di un premio.
    La finanza islamica fa ampio uso della tipologia contrattuale di , in particolare, tra le banche le quali si servono del leasing islamico per garantirsi la disponibilità di diversi tipi di asset (attrezzature, macchinari, autoveicoli). I requisiti del contratto sono:
    - un valore utile per il bene oggetto del contratto;
    - la proprietà dell’asset in capo al locatore, il quale concede all’utilizzatore il diritto a usare l’asset a fronte del pagamento di un canone periodico, determinato nella fase iniziale del contratto;
    - le passività relative alla proprietà dell’asset in capo al locatore, mentre quelle collegate all’uso a carico dell’utilizzatore;
    - la definizione certa del periodo di lease;
    - nel caso di asset a proprietà congiunta, la ripartizione del canone di locazione in base alla partecipazione alla proprietà dell’asset;
    - l’inizio del periodo di lease in corrispondenza della consegna materiale dell’asset, oggetto della transazione, e non dell’uso dello stesso. Il contratto può essere relativo anche ad un impiego futuro dell’asset, a condizione che il pagamento del canone inizi solo dopo la consegna dell’asset oggetto della transazione.
    Nei casi di lease a lungo termine la banca può applicare canoni variabili, basati su un incremento percentuale costante dopo un certo periodo di tempo, sulla rinegoziazione periodica delle condizioni contrattuali (dividendo, per la circostanza, il contratto in più periodi), oppure ancorandoli ad un tasso di riferimento (di inflazione o di interesse). Alle molte critiche all’utilizzo di un benchmark rate (soprattutto, se posto in funzione del tasso di interesse bancario o interbancario, tipo LIBOR), gli studiosi della Shari’ah hanno proposto una soluzione di compromesso basata sulla definizione di un limite massimo e un limite minimo per la variabilità del canone, tale da rimuovere l’incertezza (gharar) ed assicurare alle parti trasparenza nelle passività contrattuali. Nel caso di contratti a elevato valore, la banca può emettere certificati rappresentativi di quote fisse di partecipazione, in modo da suddividere proporzionalmente il canone di locazione tra i detentori dei certificati stessi.
    Redattore: Patrizio REGOLA
    © 2010 ASSONEBB

  • IL CAPITALISMO E LA CRISI: SCRITTI SCELTI DI KARL MARZ (A CURA DI) VLADIMIRO GIACCHE'

    Vladimiro Giacchè si è formato alla scuola superiore normale di Pisa in filosofia e si è specializzato nei mercati finanziari. E’ autore di diversi volumi.
    In questo volume Giacchè riporta i testi di commento alla crisi di Karl Marx, pubblicati sul New York Daily Tribune, inediti in italiano e traduce in italiano per la prima volta il libro III del Capitale.
    Secondo Marx “gli economisti che cercando di spiegare la crisi con la speculazione sono come quella corrente di filosofi che credevano che la febbre fosse la causa di tutte le malattie”. Le crisi secondo Marx sono episodi violenti che servono a ristabilire l’ordine turbato; il problema del sistema capitalistico è il capitale stesso, fine a se stesso. Si produce per produrre e non per far ampliare e formare la società. Il credito è un mezzo per superare i limiti del capitale ed è quindi una causa della sovrapproduzione. La crisi del 2007 è una crisi da sovrapproduzione che la crisi finanziaria ha solo camuffato; il crollo nel valore delle merci, o dei beni come diremmo oggi, è stato accelerato dalla crisi del credito. L’avvitamento è stato fortissimo. Gli stati hanno reagito tutti nello stesso modo: public spending. Karl Marx, già commentando la crisi del suo tempo, era fortemente scettico sull’efficacia e sulla sostenibilità dell’intervento pubblico, per via delle inefficienze del sistema e delle lentezze che già allora caratterizzavano l’intervento statale.
    Marx vedeva nel sistema capitalistico la radice delle crisi; la soluzione non è certo quella di negare il ruolo della produzione e del capitale, bensì dovrebbe passare attraverso un ripensamento del loro ruolo e della loro dinamica.

    Redattore: Chiara OLDANI
    © 2012 ASSONEBB

  • IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO DAL 1900 AL FASCISMO

    Negli esercizi finanziari 1896-97 e 1911-12 il bilancio dello Stato di parte corrente fu caratterizzato da saldi attivi; questo fu un periodo di forte crescita delle attività economiche e delle riforme sociali che portarono ad un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Nel periodo 1898-1907 le spese dello Stato rimasero invariate mentre le entrate aumentarono dell’8% grazie alla crescita del reddito. Il debito pubblico, che nel 1897 aveva raggiunto il 120% del Pil, nel 1913 si era ridotto all’80% del Pil grazie all’aumento del reddito1. Questo miglioramento del bilancio dello Stato spinse ad attuare una riforma del sistema tributario ed un alleggerimento del debito pubblico. Il primo tentativo di riordino del debito venne effettuato nel 1894-95 ma non portò alcun risultato a causa delle difficoltà di bilancio e alla mancanza di incentivi nei confronti dei detentori di titoli pubblici di cui il governo voleva effettuare la conversione. Nel 1896-97 il ministro del Tesoro Luzzatti decise di effettuare delle operazioni di conversione di titoli redimibili in consolidato ma solo nei primi anni del 1900 gli avanzi di bilancio permisero di non fare ricorso a nuove emissioni di debito pubblico e fecero aumentare le quotazioni del consolidato al di sopra della pari. Nel 1902 si effettuò l’emissione di un nuovo consolidato del 3,50% netto utilizzato per la conversione di obbligazioni ferroviarie redimibili e buoni del Tesoro a lunga scadenza. Dato il successo dell’operazione, negli anni successivi, vennero effettuate altre operazioni di conversione. Dal 1861 al 1900 la consistenza del debito pubblico aumentò di 10.4932 milioni di lire. Tra il 1900 e il 1914 si riscontrarono quasi sempre avanzi di bilancio derivanti principalmente dalle emissioni di buoni poliennali del Tesoro utilizzati per finanziare la guerra in Libia ed il debito aumentò di 2.160 milioni.
    Il consistente aumento del debito tra il 1861 e il 1914 si verificò nonostante l’aumento dell’imposizione fiscale e l’alienazione di beni patrimoniali ed ecclesiastici. Le spese dello Stato iniziarono ad aumentare rapidamente con lo scoppio della 1° guerra mondiale e le entrate non riuscivano a coprire il fabbisogno di spesa. Il costo della guerra venne pagato attraverso le imposte, il debito pubblico e l’emissione di carta moneta. Il sistema tributario in vigore era rimasto quasi totalmente invariato da quello creato dopo l’unificazione del Paese e ciò andò ad accrescere le difficoltà della finanza pubblica. La politica tributaria perciò si focalizzò sull’immediato rendimento fiscale con un conseguente rialzo immediato delle aliquote delle imposte. Nel periodo bellico le entrate tributarie non riuscirono a coprire i bisogni dello Stato infatti la copertura della spesa pubblica da parte delle entrate cadde al 48% nel 1915 fino a raggiungere il minimo del 29% nel 1917. Solo nel periodo postbellico le imposte vennero utilizzate per liquidare finanziariamente la guerra. Nonostante ciò fu comunque necessario ricorrere all’indebitamento; vennero emessi in modo continuativo buoni ordinari del Tesoro tra il 1914 e il 1917 ed inoltre vennero autorizzati cinque prestiti nazionali. Nel dopoguerra venne emesso il sesto prestito nazionale volto alla riduzione della circolazione monetaria e al consolidamento di una parte del debito fluttuante. Nel periodo tra gli esercizi finanziari 1914-15 e 1921-22 il debito pubblico subì un incremento del 429% passando da 15.766 a 92.857 milioni di lire. La struttura dell’indebitamento subì una notevole trasformazione infatti i debiti a medio e lungo termine passarono dal 94,1% al 60,9% del totale. Il processo inflazionistico che si innescò durante la guerra e che esplose nel dopoguerra rese infatti poco convenienti i titoli di Stato a lunga scadenza. La percentuale del debito fluttuante invece aumentò dal 5,9% al 39,1%. Il debito fluttuante quindi perse la sua funzione originaria di strumento per fronteggiare a temporanee esigenze di cassa soprattutto a causa dei buoni ordinari del Tesoro che aumentarono da 401 milioni nel 1914 a 24,1 miliardi nel 19223. Tutto ciò non fu sufficiente e l’Italia dovette procedere con il collocamento di prestiti all’estero emettendo speciali buoni del Tesoro.
    Negli anni compresi tra il 1914-15 e il 1918-19 i prestiti esteri, insieme ai prestiti interni, fornirono circa i due terzi delle nuove risorse finanziarie di cui necessitava lo Stato. Il resto fu coperto tramite i tributi e le emissioni di carta moneta. Durante la guerra e nel dopoguerra il rapporto debito/Pil si mantenne su livelli non molto più elevati rispetto a quelli prebellici però, se si considera anche il debito estero, il rapporto debito/PIL raggiunse il 125%4 nel 1920 che rappresentò il valore più elevato nel periodo preso in considerazione.
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    1 Ministero del Tesoro, Il debito pubblico in Italia 1861-1987, vol.1, pag.90
    2 Fausto Domenicantonio, Lineamenti dell’evoluzione del debito pubblico in Italia (1861-1961), pag.79
    3 Ministero del Tesoro, Il debito pubblico in Italia 1861-1987, vol.1, pag. 33
    4 Ministero del Tesoro, Il debito pubblico in Italia 1861-1987, vol.1, pag. 90

  • IL DEBITO PUBBLICO NEL PERIODO FASCISTA FINO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

    Il primo governo a direzione fascista si formò nel dicembre del 1922 e Alberto De’ Stefani ricoprì la carica di ministro delle finanze fino a luglio del 1925. Il quadro delle finanze italiane non era di certo positivo; il bilancio era ancora in deficit e la situazione era appesantita da molteplici debiti a breve scadenza. De’ Stefani decise, quindi, di iniziare a ridurre le aliquote di molte imposte e ad eliminare molte fonti di entrata. La politica di De’ Stefani venne agevolata dalla legge del 3 dicembre 1922, n. 1.601 che forniva al governo pieni poteri in materia tributaria e amministrativa fino al 31 dicembre 1923. Nel periodo che intercorre tra il 1922 e il 1925 venne attuata una politica di contenimento dell’intervento dello Stato nell’economia che permise, congiuntamente allo stabilizzarsi delle entrate, di ottenere un avanzo di bilancio nell’esercizio finanziario 1924-25. De’ Stefani sottolineò più volte la riuscita della sua politica anche se il risanamento che si era attuato proveniva in realtà dall’esaurirsi delle spese di guerra, dalle politiche finanziarie dei governi precedenti e da numerosi espedienti di bilancio. Con il tempo la politica di De’ Stefani iniziò a mostrare i primi insuccessi; dopo la 1° guerra mondiale il debito era aumentato vertiginosamente e i buoni ordinari del Tesoro avevano contribuito fortemente a questo aumento.
    Negli anni successivi venne messa in atto una politica di consolidamento del debito fluttuante infatti, nel febbraio 1924, venne emesso un prestito redimibile al 4,75% ma questa operazione non ebbe successo e causò ripercussioni anche sulla Tesoreria perché, nonostante un aumento dei tassi dei buoni ordinari del Tesoro, ci fu una forte richiesta di rimborso degli stessi. Per porre rimedio alla situazione De’ Stefani propose dei buoni postali fruttiferi caratterizzati da un tasso d’interesse molto elevato.
    Il successore di De’ Stefani fu Volpi che divenne ministro delle finanze nel 1925. I principali obiettivi di Volpi furono quelli di indirizzare la politica del Tesoro verso il consolidamento del debito fluttuante, rivalutare la lira e far riprendere gli investimenti stranieri in Italia. Nel 1926 la continua svalutazione della lira rendeva sempre più onerose le importazioni di materie prime, grano e combustibili ma sempre nello stesso anno Mussolini annunciò l’intenzione di difendere il valore della moneta cercando inoltre di ridurre le importazioni e sviluppare la produzione interna di grano. Nel corso del 1927 venne attuata una politica di deflazione e rivalutazione della lira che mise in serie difficoltà le classi più povere; infatti i salari e gli stipendi vennero ridotti dal 10% al 20% e i lavoratori furono privati del diritto di sciopero e dei rappresentati sindacali. La cessazione del corso forzoso della lira fu dichiarata con il decreto legislativo del 21 dicembre 1927. Nel periodo della rivalutazione, l’industria dovette sottoporsi ad un processo di razionalizzazione per diminuire i costi di produzione. Sotto la guida del ministro Volpi l’unico avanzo effettivo che si registrò fu quello dell’esercizio finanziario 1925-26. La rivalutazione monetaria provocò delle modifiche alla composizione del debito pubblico; alla fine del 1926 i buoni ordinari del Tesoro si mostrarono rischiosi per la pressione che esercitavano sulla cassa perciò si decise di procedere con il consolidamento del debito a breve termine mediante l’emissione di un prestito nazionale consolidato al 5% denominato 'Prestito Littorio'. Sia il prestito del 1924, sia il Prestito Littorio furono emessi in periodi in cui i tassi d’interesse erano molto alti quindi provocarono una depressione dei prezzi dei titoli. La perdita di credibilità fu talmente grande che per 10 anni lo Stato si trovò costretto a sospendere l’emissione di buoni ordinari del Tesoro. Tra il 1922 e il 1929 il debito pubblico diminuì da 92.857 a 87.134 e modificò la sua composizione; il debito consolidato tornò ad avere un ruolo di preminenza. A partire dal 1930 i bilanci mostrarono disavanzi notevoli a causa della diminuzione delle entrate e dello stanziamento di spese straordinarie. La depressione si fece più acuta nell’esercizio 1933-34 in cui le entrate diminuirono nuovamente e le spese aumentarono fortemente provocando un aumento del disavanzo che passò da 4.100 milioni dell’esercizio precedente a 6.153 milioni di lire.
    Nell’esercizio 1934-35 si verificò un aumento delle entrate causato dal rialzo delle aliquote delle imposte e dalla ripresa economica; si registrò comunque un disavanzo pari a 3.213 milioni derivante dalle spese per l’imminente guerra in Etiopia. I disavanzi di bilancio registrati nel periodo compreso tra il 1929 e il 1935 causarono un aumento del debito pubblico che passò da 87.134 milioni a 105.710 milioni. Dall’esercizio finanziario del 1935-36 si iniziarono a registrare forti disavanzi causati principalmente dalle spese militari e dal crescente intervento nell’attività economica che era stata indirizzata all’autarchia. Tra il 1935-36 e il 1939-40 le spese finali superarono le entrate finali di oltre 70 miliardi e già nel primo esercizio di guerra (1940-41) la quota delle spese correnti coperte dalle entrate correnti si ridusse al 37,6%. Per fronteggiare questi disavanzi si decise di incrementare la circolazione e l’emissione di prestiti a breve e a lunga scadenza. Le necessità del Tesoro aumentarono fortemente con l’inizio della guerra in Etiopia perciò, a partire dall’esercizio finanziario del 1935-36, si ricominciò ad emettere buoni ordinari del Tesoro. Dal 1936 e il 1946 si registrarono sempre disavanzi crescenti e per la loro copertura lo Stato ricorse a debiti redimibili e a debiti fluttuanti. Le operazioni di debito redimibile riguardavano principalmente l’emissione di buoni poliennali del Tesoro mentre i fondi acquisiti attraverso il debito fluttuante provenivano dalle anticipazioni della Banca d’Italia. Nel 1946 il debito fluttuante rappresentava il 68,9% del debito totale mentre il debito consolidato si era ridotto al 5% del totale. Alla fine della 2° guerra mondiale la situazione del debito pubblico non destava preoccupazione infatti a causa della forte svalutazione della lira, la spesa per interessi era fortemente diminuita e il debito aveva subito un sostanziale ammortamento. Inoltre il debito fluttuante era costituito per la maggiore da anticipazioni della Banca d’Italia che non potevano definirsi come un impegno a breve scadenza. Nel 1946 il rapporto debito/PIL si era notevolmente ridotto al 32%. Questo rapporto aveva raggiunto il valore massimo nel 1920 arrivando al 125%, dopodiché tra il 1921 e il 1925 si era ridotto a causa dell’inflazione e tra il 1925 e il 1926 aveva subito un ulteriore diminuzione passando dal 96% al 63% a causa dell’eliminazione del debito di guerra. Tra il 1931 e il 1933 il rapporto aveva subito un incremento causato dalla contrazione dei prezzi e quindi del Pil nominale mentre l’aumento nel 1933 e 1934 era stato causato dall’aumento del deficit. Prima della 2° guerra mondiale ovvero negli anni compresi tra il 1935 e il 1939 il rapporto aveva subito una riduzione dovuta all’aumento dei prezzi e quindi del Pil nominale. Durante la seconda guerra mondiale il rapporto raggiunse il 106% nel 1941 e toccò la punta del 118% nel 1943. Con la caduta del regime fascista il rapporto debito/PIL subì un’importante contrazione.

  • IL FISCAL COMPACT E' IRREALIZZABILE. PAROLA DI EICHENGREEN E PANIZZA

    In un recente studio pubblicato dal prestigioso National Bureau of Economic Research i due economisti Barry Eichengreen e Ugo Panizza dimostrano quanto argomentato in lungo e in largo su questa testata da molti illustri economisti: il Fiscal Compact detta delle regole irrealizzabili non solo in pratica ma pure in teoria.

    L’articolo completo è disponibile qui

  • IL PIÙ PRESTO POSSIBILE

    Clausola che era contenuta in un ordine di borsa con risposta immediata, o “volando” o “volissimo” avente validità massima di quindici minuti dal momento in cui è ricevuto (v. immediato).

  • IL SOLE 24 ORE

    Il Sole 24 Ore è una testata giornalista italiana speializzata nelle notizie finanziarie, economiche e sociali; il 67% delle azioni del Gruppo Il Sole 24 Ore sono detenute da Condinfustria, il 30% è collocato in borsa e il restante 2,5% è detenuto dal Gruppo Il Sole 24 Ore stesso.

    Il Sole 24 Ore nasce il 9 novembre 1965 dalla fusione di due gloriosi giornali milanesi: “Il Sole” e “24 Ore”.
    Il primo aveva iniziato le pubblicazioni il 1° agosto 1865.

  • IL SOLE 24 ORE (STORIA)

    Quotidiano economico-finanziario milanese, tra le più diffuse testate italiane ed europee (oltre 417.000 copie di diffusione media giornaliera). Deriva dalla fusione avvenuta nel 1965 tra Il Sole e 24 Ore, entrambi fondati a Milano, il primo come quotidiano economico nel 1865, il secondo come quotidiano economico-finanziario nel 1946. Nel 1984 inizia l’attività di pubblicazione di libri specializzati e di divulgazione economica (oggi anche in formato elettronico), consolidata nel 1990 con l’acquisizione della casa editrice Pirola ed estesa nel 2000 con l’acquisto del Gruppo Calderini Edagricole. Nel 1986 è costituita System, concessionaria esclusiva di pubblicità e nel 1994 è acquistata l’agenzia giornalistica economico-finanziaria Radiocor. Altre iniziative avviate negli anni Novanta sono la costituzione di una divisione che si occupa di convegni, seminari e formazione (1991), l’apertura del portale www.ilsole24ore.com (1996), il lancio di Radio 24, prima news&talk italiana (1999), il lancio del magazine Ventiquattro per reportage su grandi temi (2000) e delle trasmissioni del canale televisivo digitale ventiquattrore.tv a prevalente carattere economico-finanziario, visibile via satellite e in chiaro su diversi circuiti (2001). Il Gruppo Il Sole 24 ORE si è evoluto secondo il modello di un’organizzazione multimediale specializzata in prodotti e servizi di informazione economica, normativa e finanziaria diretta a una clientela sia professionale sia privata. Il cuore storico dell’organizzazione è costituito dal quotidiano, con le sezioni specializzate (principalmente: Finanza & Mercati, Risparmio & Famiglia, Mondo & Mercati, Mondo Immobiliare), un inserto culturale domenicale (Domenica). Il Sole 24 Ore Rapporti (dedicato ad approfondimenti su tematiche specifiche), altri inserti specializzati (@lfa Il Sole 24 Ore, sull’innovazione tecnologica e scientifica; Affari Privati del lunedì sul risparmio, la finanza personale, la vita quotidiana e il lavoro), oltre ai settimanali locali di informazione e servizio (Il Sole 24 Ore nelle tre edizioni Nordest, Nordovest e Centronord). Completano l’offerta editoriale legata al quotidiano il magazine Ventiquattro e il nuovo tabloid di fi- nanza e risparmio Plus Il Sole 24 Ore. Alla linea del quotidiano si affiancano la divisione Professionisti per l’informazione professionale con periodici, libri, e-publishing, convegni, ecc. e le attività dei mezzi Radiocor, Radio 24 e ventiquattrore.tv. A queste si aggiunge il servizio Radiocor Digital Solutions che raccoglie, elabora e diffonde in tempo reale notizie, analisi e dati di tipo economico-finanziario attraverso soluzioni multimediali rivolte al mercato consumer, aziende, istituzioni finanziarie, Pubblica Amministrazione e mondo web. L’offerta è completata dai contenuti e dai servizi del portale www.ilsole24ore.com.

  • ILLEGALITY

    Clausola spesso applicata agli europrestiti sindacati (v. europrestito), con cui i mutuanti si riconoscono il diritto di recederedal contratto di finanziamento al verificarsi di condizioni di impedimento per divieto delle autorità del paese in cui essi risiedono.

  • ILLUSIONE FISCALE

    L'illusione fiscale trae origine dallo studio di Amilcare Puviani "Teoria dell'illusione finanziaria"1 (1903) ed è definita come il fenomeno che genera nei soggetti economici una sensazione di un alleggerimento del carico fiscale e un aumento delle provvidenze sociali, possibile in contesti in cui le entrate dello Stato e le modalità di finanziamento dei servizi pubblici resi siano non perfettamente controllabili o conosciute dai contribuenti.
    L'illusione fiscale sopravviene determinando una errata percezione dei contribuenti che hanno la sensazione di vivere in un contesto in cui si è osservata una riduzione del livello impositivo generale o anche un aumento delle spese per i beni pubblici forniti senza un contestuale aumento impositivo. Risulta evidente l'illusione fiscale in contesti in cui all'aumento dei servizi pubblici forniti gli agenti economici non abbiano la percezione che questo incremento di servizi non venga effettuato con un aumento nello stesso periodo dell'imposizione fiscale, ma attraverso il ricorso al deficit pubblico che semplicemente rinvia l'aumento dell'imposizione fiscale agli anni successivi, oppure, se prodotto con un aumento dell’offerta di moneta, genera spinte inflazionistiche che faranno aumentare nel periodo successivo la pressione e il gettito fiscale.
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    1La teoria dell’illusione finanziaria sosteneva che i governanti attraverso l’attività finanziaria pubblica destinano una notevole parte delle risorse finanziarie dello Stato a vantaggio della classe dominante a insaputa delle classi popolari, i quali vengono illusi con artifici ed inganni in modo da provocare erronee valutazioni delle finalità delle scelte politiche ad esempio facendo percepire una riduzione delle tasse quando invece queste aumentano.

    Bibliografia
    PUVIANI A. a cura di VOLPI F. (1976) "Teoria dell'illusione finanziaria",Milano ISEDI.

    © 2009 ASSONEBB

     

     

  • ILLUSIONE MONETARIA (ENCICLOPEDIA)

    La propensione a ragionare in termini di valore nominale della moneta, senza tener conto adeguatamente di variazioni del suo valore reale, è alla base del fenomeno denominato illusione monetaria (IM). Il concetto di IM dettagliatamente analizzato per la prima volta da I. Fisher (1927)1 nel testo "Money illusion" è stato oggetto di studio sino ai giorni nostri da parte di diversi autori. In particolare, si propongono alcune definizioni fornite relativamente al fenomeno dell’IM in relazione alla letteratura che ha investigato il campo della psicologia e le sue relazioni con le scienze economiche, sintetizzando le evidenze empiriche degli effetti del fenomeno su diversi mercati tra i quali quello azionario e quello immobiliare. La definizione fornita da Fisher (1928) del fenomeno dell’IM fa riferimento alla moneta quale unità di misura: "money illusion or inflation illusion as the failure to perceive that the dollar, or any other unit of money, expands or shrinks in value"2. Patinkin (1965)3 definisce, in via più generale, l’IM come "any deviation from decision making in purely real terms".
    In un mondo perfetto, nell’economia classica, la moneta svolge un ruolo di "velo", in quanto nei contesti decisionali "razionali" hanno un significato solo i valori relativi. Se, ad esempio, i prezzi e i salari si raddoppiassero, nel mondo perfetto gli agenti "razionali" assumerebbero le stesse decisioni, in quanto il valore reale della moneta è invariato. Tuttavia numerosi psychological biases possono compromettere una perfetta visione attraverso questo "velo".
    In tale contesto, si inseriscono gli studi svolti da parte degli economisti keynesiani che annoverano il fenomeno dell’IM tra le cause della non-neutralità della moneta4. Per osservare la neutralità della moneta nel lungo termine, infatti, l’IM deve essere assente. L’IM è stata considerata come una componente irrazionale e "costosa" per gli agenti economici, dunque non plausibile.
    Di recente, a seguito del boom dei valori immobiliari, avvenuto in un contesto di inflazione relativamente bassa, e del successivo incremento dei tassi di inflazione in tutta l’area dell’euro dal 2007 ai giorni nostri - che ha coinciso con uno "sgonfiamento" della bolla immobiliare - si è riscontrato un sempre maggiore interesse nello studio delle implicazioni empiriche e teoriche del fenomeno dell' IM sull’andamento dei mercati.
    Tra gli studi empirici è da citare il survey condotto da Shafir, Diamond e Tverky (1997)5 e l’esperimento di Fehr e Tyran (2001, 2007)6, per quanto attiene gli approcci teorici sono di particolare rilevanza i lavori di Brunnermeier e Julliard (2007)7 Genesove e Mayer (2001)8, Piazzesi e Schneider (2007)9 relativi al mercato immobiliare, e i lavori di Campbell e Vuolteenaho (2004)10, Cohen, Polk e Vuolteenaho (2005)11 per il mercato azionario.
    In particolare, il lavoro di Shafir, Diamond e Tverky (1997) evidenzia come le preferenze degli agenti dipendano, in larga misura, da come venga proposto il problema: in termini reali ovvero in termini nominali. A titolo di esempio, se il problema viene posto in termini nominali si è osservato come gli agenti preferiscano l’opzione "nominalmente" meno rischiosa rispetto all’alternativa che invece risulta essere la meno rischiosa in termini reali. Gli agenti in generale quindi sono avversi al rischio c.d. nominale piuttosto che a quello reale. Inoltre si evince come il grado di IM sia inaspettatamente elevato nel campione analizzato e ciò può esser la conseguenza della maggiore "salienza" dei valori nominali rispetto a quelli reali, che conduce ad una maggiore considerazione nei processi decisionali di queste variabili invece che di quelle reali. Il risultato derivante dalla sottoposizione di un numero elevato di survey a categorie di persone diverse tra loro, studenti, venditori, passeggeri di aereo, sottoposti in contesti diversi, è stato quello di dimostrare una forte evidenza dell’esistenza del fenomeno. La conclusione degli autori è stata quella di definire il fenomeno dell’IM come un fenomeno diffuso e persistente tra gli agenti.
    Numerosi sono i possibili bias psicologici che hanno come effetto quello di confondere gli agenti economici nelle loro decisioni, assunte "guardando" attraverso il velo della moneta. Il framing effect è uno dei bias più importanti. Rappresentazioni alternative di uno stesso problema (framing) possono avere come conseguenza decisioni sostanzialmente diverse da parte degli stessi agenti (Tversky e Kahneman (1981)12. Una particolare forma di effetto framing, rilevante nel contesto del mercato immobiliare, è il c.d. "anchoring effect". Nello specifico ci si riferisce a una particolare forma del framing effect che mostra come, in numerose situazioni, le persone facciano stime relativamente al valore di un asset partendo da un certo valore iniziale. Il valore iniziale, o il punto di partenza, può esser suggerito dalla formulazione del problema stesso oppure può esser il risultato di un calcolo parziale. Genesove and Mayer (2001) hanno documentato come gli investitori siano riluttanti a realizzare perdite nominali, in particolare con riguardo al contesto del mercato immobiliare le persone sono riluttanti a vendere una casa ad un prezzo inferiore a quello di acquisto.
    Investigando il contesto del mercato del lavoro Shiller (1997)13 documenta – anche in tal caso attraverso un survey - come le persone intervistate non ritengano che i salari nominali e l’inflazione abbiano lo stesso comportamento nel lungo periodo, evidenziando come meno di un terzo delle persone che si sono sottoposte al survey consideri che i salari nominali seguano un processo positivo nel caso in cui l’inflazione si incrementi negli anni. Peraltro, i dati statistici, evidenziano la correlazione positiva nel lungo periodo tra inflazione e salari e pertanto l’impatto dell’inflazione sui salari è considerato un effetto indiretto.
    Tale disattenzione agli effetti indiretti può esser collegata a una particolare forma di psychological judgement bias: mental accounting14. Il c.d. "mental accounting" - così come definito da Thaler (1980)15 - è "a close cousin of narrow framing and refers to the phenomenon that people keep track of gains and losses in different mental accounts".
    Fehr e Tyran (2001) hanno invece studiato le implicazioni dell’IM in relazione alla vischiosità dei prezzi, conducendo molteplici esperimenti from a price-setting game, in modo da isolare gli effetti dell’IM da altri potenziali determinanti della vischiosità dei prezzi. Dall’analisi degli esperimenti è emerso come variazioni negative nell’offerta di moneta siano la causa di considerevoli riduzioni nell’output quando i payoffs sono denominati in termini nominali piuttosto che in termini reali. Come gli stessi autori concludono, gli agenti economici: " act as if other price setters suffered from money illusion, making them, in turn, reluctant to cut prices", e la reazione dei prezzi alle variazioni di offerta di moneta inducono la formazione delle aspettative concernenti "the response of other price setters to the same shock". I risultati degli esperimenti di Fehr e Tyran (2001) indicano che l’effetto indiretto della money illusion è di assoluta importanza in un contesto strategico. Inoltre, dimostrano che l’effetto aggregato può essere considerevole anche se solo una minoranza degli agenti economici soffre di money illusion.
    Negli anni recenti si è osservato un sempre maggiore interesse per gli studi in questo contesto. Nel paper "Money illusion and housing frenzies" gli economisti Brunnermeier e Julliard hanno studiato la relazione tra i valori immobiliari e l’inflazione, componendo il price-rent ratio e identificando una variabile proxy empirica per il mispricing nel mercato immobiliare. Usando dati del mercato immobiliare inglese, essi dimostrano che gli andamenti del mercato sono ampiamente spiegati da variazioni nell’inflazione. In particolare una riduzione dell’inflazione può generare l’effetto di un incremento sostanziale del prezzo degli immobili in un contesto in cui gli agenti economici siano inclini alla money illusion.
    Numerosi studi hanno documentato una correlazione negativa tra i rendimenti nominali delle azioni e l’inflazione realizzata e/o attesa [Fama and Schwert (1977); Gultekin (1983)]. Come affermato da Modigliani e Cohn (1979), la valutazione effettuata da agenti economici money illusioned dei diversi assets è inversamente proporzionale al livello dell’inflazione nell’economia. In particolare, Modigliani e Cohn (1979) ipotizzarono che le valutazioni degli asset si discostano, in modo significativo, dai valori fondamentali a causa di due inflation-induced judgement errors: - la tendenza a capitalizzare equity earnings al tasso nominale invece che al tasso reale; - l’incapacità a comprendere che, nel tempo, i debiti si svalutano in termini reali. In pratica, gli stock prices sono sottovalutati (sopravvallutati) durante i periodi di elevata (bassa) inflazione. Di recente alcuni studi hanno fornito supporti empirici alle c.d. Modigliani-Cohn hypothesis, tra cui Campbell and Vuolteenaho (2004).
    Pur non essendo possibile dare una risposta univoca all’esistenza o meno dell'illusione monetaria e alla definizione del suo tasso di diffusione in un determinato contesto economico, sono indiscutibili gli impatti sull’economia derivanti dagli effetti della money illusion essendo palese di come molte decisioni rilevanti prese dagli agenti economici dipendono in maniera considerevole dalla capacità/abilità nel distinguere tra valori nominali e valori reali. Sebbene in molti dei lavori sino ad oggi realizzati siano stati proposti modelli teorici del fenomeno dell’IM rispetto a valutazioni di diversi assets, non è stato mai considerato l’effetto dell’IM sul benessere degli investitori (investor welfare). Un tentativo lo si ritrova nell’analisi condotta da Jianjun Miaoy e Danyang Xiez (2007)16 ove gli autori hanno dimostrato come l’IM abbia l’effetto di ridurre la crescita economica di un Paese e indurre, di conseguenza, un welfare cost17 attraverso l’influenza del fenomeno sulle scelte di consumo e di risparmio. Essi suggeriscono come una definizione ex-ante del tasso di crescita dell’offerta di moneta possa essere efficace allo scopo di eliminare il costo determinato dal fenomeno money illusion. In definitiva, sebbene in generale la politica monetaria abbia come obiettivo quello di massimizzare l’utilità degli individui, i due studiosi concludono il loro lavoro con un invito alle Autorità di politica monetaria a considerare una funzione di utilità che tenga conto del grado di IM presente nell’economia.
    ________________________________
    1 Fisher I. (1927) "Money illusion" Adelphi, New York.
    2 Numerosi autori utilizzano le espressioni money illusion e inflation illusion come sinonimi.
    3 Patinkin D. (1965) "Money, interest and prices", Harper and Row, New York.
    4 In accordo con le teorie degli economisti keynesiani (Keynes (1936), Leontief (1936)), i lavoratori soffrono di illusione monetaria. L’offerta di lavoro è funzione dei salari nominali mentre la domanda di lavoro è funzione dei salari reali, tale differenza è l’effetto della dipendenza da parte dei lavoratori dal fenomeno dell’illusione monetaria mentre i datori di lavoro si ritiene siano una categoria esente da tale bias (inoltre l’aumento dei salari scaturiti da rinnovi di accordi sindacali vengono percepiti dai lavorati come dei premi alla loro bravura e/o come una riduzione della percentuale dei profitti sottratta ai datori di lavoro e un corrispettivo aumento della percentuale a loro favore; tale ragionamento è alla base del bias che sottostà alla funzione di domanda di lavoro che deriva dalla mancata considerazione del ruolo dell’inflazione nel processo economico).
    5 Shafir E., Diamond P., Tversky A. (1997) "Money illusion" Quarterly Journal of Economics.
    6 Fehr E., Tyran J. R. (2001) "Does money illusion matter?" American Economic Review.
    7 Brunnermeier M. K., Juillard C. (2007) "Money illusion and Housing Frenzies". Review of Financial Studies.
    8 Genesove D., Mayer C. (2001) "Loss aversion and seller behavior: evidence from the housing market". Quarterly
    Journal of Economics.
    9 Piazzesi M., Schneider M. (2007) "Inflation illusion, credit and asset prices". Asset Prices and Monetary Policy.
    10 Campbell J., Vuolteenaho T. (2004) "Inflation illusion and Stock Prices". American Economic Review Papers and Proceedings.
    11 Cohen R., Polk C., Vuolteenaho T. (2005) "Money illusion n the stock market: the Modigliani-Cohn hypothesis".
    Quarterly Journal of Economics.
    12 Tversky A., Kahneman D. (1981) "The framing of decisions and the Psychology of choice" Science.
    13 Shiller R. J. (1997) "Public resistance to indexation: a Puzzle" Brooking Papers on Economic Activity.
    14 Mental accounting si riferisce, in generale, alla tendenza delle persone a separare mentalmente il denaro in "conti" differenti, basati su una varietà di criteri soggettiva, come la fonte del denaro e gli scopi associati.
    15 Thaler J. (1972) "Toward a positive theory of consumer choice", Journal of Economic Behavior and Organization.
    16 "Monetary Policy and Economic Growth under Money Illusion". Working Paper Boston University & Hong Kong University.
    17 Il welfare cost è così definito: Δ ( θ, π ), risultando quindi funzione del coefficiente di illusione monetaria e dell’inflazione attesa.

    Bibliography
    FISHER I. (1927) "Money illusion", Adelphi, New York.
    PATINKIN D. (1965) "Money, interest and prices", Harper and Row, New York.
    SHAFIR  E., DIAMOND  P. and TVERSKY A. (1997) "Money illusion", Quarterly Journal of Economics.
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    GENESOVE  D. and MAYER C. (2001) "Loss aversion and seller behavior: evidence from the housing market", Quarterly Journal of Economics.
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    COHEN R., POLK  C., VUOLTEENAHO  T. (2005) "Money illusion in the stock market: the Modigliani-Cohn hypothesis", Quarterly Journal of Economics.
    TVERSKY  A. and  KAHNEMAN  D. (1981) "The framing of decisions and the Psychology of choice", Science.
    SHILLER  R. J. (1997) "Public resistance to indexation: a Puzzle", Brooking Papers on Economic Activity.
    THALER  J. (1972) "Toward a positive theory of consumer choice", Journal of Economic Behavior and Organization.
    MIAOY J. and XIEZ D.(2007) "Monetary Policy and Economic Growth under Money Illusion", Working Paper Boston University & Hong Kong University.


    Redattore: Alberto Maria SORRENTINO
    © 2009 ASSONEBB

     

  • ILOR

    Acr. di: Imposta Locale Ordinaria sul Reddito. Tributo diretto volto a realizzare una funzione di discriminazione qualitativa dei redditi, abrogata, dal 1° gennaio 1998, dal d.lg. 15.12.1997 n. 446, istitutivo dell’IRAP. Il suo gettito, in origine destinato agli enti locali, venne successivamente devoluto allo Stato. Oggetto dell’ILOR erano tutti i redditi, prodotti nel territorio dello Stato, assoggettabili a IRPEF ed IRPEG, ancorché tali imposte non fossero applicate, a esclusione: dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; dei redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; dei redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti assoggettati a IRPEG; dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; dei redditi di lavoro autonomo continuativi o occasionali non assimilabili al reddito d’impresa (questa previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nel 1980). Altri redditi, pur appartenendo in astratto alle categorie cui l’imposta si applicava, ne erano viceversa esclusi. Tra essi erano compresi: i redditi delle imprese familiari imputati ai collaboratori familiari; i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; i redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, compreso il titolare, non sia superiore a tre. L’imposta si applicava: a) per le persone fisiche, per le società semplici, per le società e gli enti soggetti all’IRPEG non residenti senza stabile organizzazione, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I, TUIR (d.p.r. 22.12.1986 n. 917); b) per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I, d.p.r. n. 917, cit.; c) per le società e gli enti soggetti all’IRPEG residenti e per quelli non residenti con stabile organizzazione, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, d.p.r. n. 917, cit., diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo era assunto al lordo degli accantonamenti per ILOR e delle perdite di esercizi precedenti; d) per le società e gli enti soggetti all’IRPEG non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoliredditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I, d.p.r. n. 917, cit. A seguito dell’entrata in vigore dell’imposta comunale sugli immobili di cui al d.lg. 30.12.1992 n. 504 sono stati esclusi dall’imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, oltre che i redditi agrari di cui all’art. 29 del TUIR.

  • IME

    Acr. di: Istituto Monetario Europeo (fr. Institut monétaire européen-IME; ingl. European Monetary Institute-EMI). La seconda fase dell’UEM tra i Paesi dell’UE, che ha preso avvio il 1° gennaio 1994 segnata, sul piano istituzionale, dalla costituzione dell’IME e dallo scioglimento formale del Comitato dei Governatori. La costituzione dell’IME era prevista dal trattato di Maastricht (7.2.1992) ed era regolato ad un apposito Protocollo che il trattato ha allegato al TCE. L’istituto ha visto la luce all’inizio del 1994, ha avuto sede a Francoforte e ha concluso il suo mandato, venendo posto in liquidazione il 1°.6.1998, data di istituzione della BCE. L’organo direttivo dell’IME era il Consiglio (in concreto la continuazione del vecchio Comitato dei Governatori istituito nel 1964), composto dai governatori delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri e da un Presidente Quest’ultimo, vero rappresentante dell’IME al pari di un governatore, era nominato dal Consiglio Europeo, su raccomandazione del Comitato dei governatori e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri. Primo Presidente dell’IME è stato Alexandre Lamfalussy, già Direttore generale della BRI, mentre la prima riunione del neo-nato istituto ha avuto luogo l’11.1.1994. L’IME aveva due compiti principali: a) rafforzare la cooperazione tra le BCN e il coordinamento delle politiche monetarie; b) realizzare i preparativi necessari per l’istituzione del SEBC per la realizzazione di una politica monetaria unica e di una moneta unica nella terza fase dell’UEM. Istituto di carattere transitorio, l’IME ha rappresentato la sede per consultazioni, dibattiti, scambi di informazione su questioni di politica monetaria, formazione di pareri e ha definito il quadro regolamentare, organizzativo e logistico del SEBC. Nel dicembre 1996 l’IME ha presentato al Consiglio europeo il set di eurobanconote in circolazione dal 1°.1.2002.

  • IMF INSTITUTE

    Costituito nel 1964 dal FMI per la formazione in politica economica (fiscale e monetaria) dei funzionari pubblici dei Paesi membri. Dal 1996 vengono svolti anche corsi interni per gli economisti del FMI. I corsi sono tenuti presso la sede centrale di Washington e presso i Regional training centers in Austria (Joint Vienna Institute), Brasile (Joint Regional Training Center for Latin America di Brasilia), Cina (Joint China-IMF Training Program), Côte d’Ivoire (Joint Africa Institute), Singapore (IMF-Singapore Regional Training Institute) e negli Emirati Arabi Uniti (IMF-AMF Regional Training Program di Abu Dabi). Nel gennaio 2000 l’Istituto ha lanciato il primo distance learning program, con un corso di programmazione e politica finanziaria, disponibile anche sul web.

  • IMI

    Acr. di: Istituto mobiliare italiano. Costituito come ente di diritto pubblico con r.d.l. 13.11.1931 n. 1398 (conv. nella l. 15.12.1932 n. 1581) col compito di procedere allo smobilizzo delle grandi banche commerciali e di assistere, attraverso l’esercizio del credito a medio e lungo termine, le imprese italiane in difficoltà in seguito alla Grande Crisi. Nel 1933 l’attività di smobilizzo venne conferita all’IRI. L’azione dell’IMI fu particolarmente incisiva con la ricostruzione del secondo dopoguerra, quando, oltre alle operazioni ordinarie, l’Istituto fu chiamato a gestire operazioni speciali per conto dello Stato (fondi ERP, fondo sterline, fondi Ex-Im Bank). Dal 1960 la sua attività si era ampliata articolandosi attraverso nuove forme di intervento in Italia e all’estero. In applicazione della l. 30.7.1990 n. 218, si era trasformato in società per azioni (d.m. 8.11.1991) denominata Istituto Mobiliare Italiano spa e, in forma abbreviata, IMI spa. Esercitava il credito a medio e lungo termine a favore di aziende industriali e di servizi, il credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche; poteva assumere partecipazioni (azionarie e in altre forme) e gestioni fiduciarie ed espletare mandati relativi a operazioni creditizie e finanziarie anche per conto di enti esteri sovranazionali; poteva emettere titoli rappresentativi di diritti su speciali gruppi di valori pubblici e privati di proprietà fiduciaria della Società; poteva esercitare tutti i servizi bancari e le attività strumentali per il raggiungimento del proprio scopo sociale. Era fatto divieto all’IMI di raccogliere depositi a risparmio e di assumere debiti in conto corrente. L’IMI amministrava diverse gestioni speciali e aveva sviluppato una importante rete di partecipazioni, soprattutto nel settore bancario e parabancario, in particolare dei fondi comuni di investimento (Fideuram). Con l’abrogazione (d.l. 13.5.1991 n. 151, convertito nella l. 12.7.1991 n. 202) della norma che imponeva il mantenimento di una partecipazione del 50% nell’IMI da parte della Cassa DDPP, si è aperta la strada alla formazione del Gruppo Sanpaolo IMI.

  • IMMEDIATO

    Clausola che può essere inserita in vari contratti per indicare la tempestività di esecuzione. Se riferita all’epoca di consegna di una merce, obbliga il venditore ad eseguirla subito dopo la conclusione del contratto o, comunque, nel tempo ragionevolmente necessario per potervi provvedere tempestivamente; se riferita al pagamento di una negoziazione mercantile, vincola il compratore ad adempiere alla stipula del contratto (pagamento immediato alla firma del contratto) o alla consegna delle merci (pagamento immediato alla consegna) o al ricevimento della fattura (pagamento immediato a ricevimento fattura). Era prevista anche dagli usi di borsa per individuare gli ordini validi al massimo quindici minuti dal momento del ricevimento (v. il più presto possibile) quando le negoziazioni si svolgevano alle grida.

  • IMMOBILIZZAZIONE - IMMOBILIZZAZIONI

    L'immobilizzazione è quel bene che non esaurisce la propria utilità in un solo esercizio, ma in più di uno. Si riferisce a fattori produttivi o diritti che partecipano al risultato di più esercizi. Le immobilizzazioni possono essere: fattori produttivi materiali (beni fisici, come i macchinari), fattori immateriali (veri e propri diritti, come i brevetti oppure i costi relativi a più esercizi, come i costi d’impianto e d’ampliamento), immobilizzazioni finanziarie (come i crediti di finanziamento o le partecipazioni non destinate alla vendita).

    Estensivamente, per i beni, materiali e immateriali e per le attività finanziarie in genere il concetto di “immobilizzazione” è usato per indicare l’opposto della liquidità, ammettendosi che le diverse specie di attivo possono essere disposte per ordine di diminuzione della liquidabilità.

    In contabilità l'immobilizzazione viene registrata con il meccanismo dell'ammortamento, che può essere a rata costante o crescente o descrescente.

    Le scorte “minime” (atte ad assicurare il buon funzionamento dell’azienda) dovrebbero essere considerate come immobilizzazioni, ma non vengono mai evidenziate nei bilanci d’esercizio, anche per la difficoltà di una loro determinazione e individuazione sufficientemente oggettiva, precisa e controllabile.

  • IMPACT ASSESSMENT BOARD - IAB (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    Il paper illustra il ruolo dell’Impact Assessment Board (IAB), nel contesto del sistema della valutazione d’impatto della Commissione Europea. Nella prima parte si descrivono gli organismi di sorveglianza - i c.d. Regulatory Oversight Bodies (ROBs) - i quali mirano a correggere i fallimenti ed i limiti della regolamentazione. Nella seconda parte si descrive il modello di sorveglianza regolamentare europeo: lo IAB, realizzato nel 2006, sotto la spinta del Presidente Barroso, collocato nel Segretariato Generale e sotto la diretta autorità del Presidente della Commissione Europea, ha il compito principale di fornire pareri sulla qualità delle analisi di impatto. Nella terza parte, infine, si dà conto di alcuni studi e ricerche che hanno evidenziato i risultati raggiunti dallo IAB.


    Lo Impact Assessment Board (IAB), istituito nel novembre del 2006, è l’organismo indipendente in seno alla Commissione Europea volto a migliorare la qualità delle analisi di impatto, fornendo, ove necessario, un sostegno metodologico agli uffici responsabili.
    La costituzione dello IAB è una parte del più ampio programma “Legiferare meglio” della Commissione, il cui obiettivo fondamentale è quello di ottenere un quadro normativo di qualità, valutando l’adozione di una politica in tutte le fasi del processo decisionale.
    L’organismo di sorveglianza europea è inserito nelle procedure amministrative e nell’organizzazione della Commissione, in modo tale da rappresentare un valore aggiunto e realizzare un controllo integrato con il sistema di valutazione della qualità dell’analisi di impatto esistente.
    La Comunicazione “Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione Europea”, ha specificato i compiti del nuovo organismo europeo: fornire controllo e consulenza diffusa sulle analisi di impatto e garantire, allo stesso tempo, che la responsabilità per la preparazione e la valutazione delle proposte corrispondenti restino ai dipartimenti e ai commissari competenti (COM 2006, 689).
    Lo IAB, composto da alti funzionari, agisce indipendentemente dai servizi incaricati dell’elaborazione delle politiche e riferisce direttamente al Presidente. In particolare, il nuovo organismo europeo esprime pareri sulle analisi d’impatto, assicurando che quest’ultime siano: di alta qualità, esaustive e pubbliche (COM 2006, 689).
    La costituzione dello IAB è stata considerata, fin da subito, un fattore decisivo per: a) migliorare il processo decisionale della Commissione Europea; b) favorire lo sviluppo di una vera e propria cultura di una regolamentazione migliore (Allio 2007).
    Lo IAB è stato definito prima facie come la versione europea dell’Office of Information of Regulatory Affairs (OIRA), il quale è il responsabile del controllo delle proposte di regolazione da parte delle agenzie federali (De Benedetto, Martelli e Rangone 2011).

    Storia e inquadramento

    La regolamentazione, in generale, può sia risolvere i problemi e favorire e semplificare l’attività di impresa, sia determinare ulteriori complicazioni ai soggetti a cui è destinata (Wiener 2008).
    La presenza di un quadro normativo mal coordinato e inutilmente invasivo può essere all’origine di una serie di problemi quali: i costi di conformità, l’inibizione all’innovazione, decisioni arbitrarie e altri. Pertanto, non ci sono solo i fallimenti del mercato, ma vi sono anche i fallimenti della regolamentazione (Majone 1994, 1996, 2010).
    In altre parole, la regolamentazione non può essere sempre perfetta e può avere bisogno di soggetti in grado di controllarne la qualità. Questi problemi richiedono la creazione di organismi di controllo capaci sia di correggere i limiti e i fallimenti della regolamentazione sia di monitorare l’implementazione degli strumenti normativi adottati per la semplificazione della normazione.
    In effetti, gli stessi strumenti rivolti ad una migliore produzione normativa - quali l’analisi di impatto, l’analisi costi-benefici, la consultazione e altri - benché siano orientati ad aumentare la consapevolezza del legislatore, accrescere la qualità della regolamentazione e ridurre la distanza tra lo Stato e i cittadini, richiedono, a loro volta, un monitoraggio sistematico. L’uso di tali tecniche, senza specifici controlli e sanzioni, rischia di conseguire un risultato puramente formale (Alemanno 2008).
    L’idea, già sviluppata in alcuni ordinamenti, muove dal presupposto che l’utilizzo di strumenti per una regolamentazione migliore, in particolare l’analisi d’impatto, richiedono inevitabilmente un certo margine di discrezionalità (Bassanini, Paparo, Tiberi, 2006; Radaelli e Meuwese 2008).
    Ad esempio, la scelta delle misure da sottoporre all’analisi d’impatto, in cui vengono esplorati alcuni fattori, trascurandone altri; oppure, considerando le fasi procedurali, può accadere che l’analisi venga condotta ad uno stadio troppo avanzato della proposta, rendendo difficile una sua modifica radicale. Come si può osservare, questi aspetti possono effettivamente influenzare la decisione finale (Radaelli e Meuwese 2008).
    La predisposizione di un’analisi d’impatto incompleta o “inadeguata”, quindi, potrebbe da un lato, frustrare l’obiettivo che cerca di perseguire, dall’altro, aumentare (inutilmente) gli oneri amministrativi, il cui peso ricadrebbe su cittadini e imprese. Così, per ridurre tale potere discrezionale, si ritiene necessario verificare la corretta applicazione degli strumenti utilizzati dal legislatore (Radaelli e Meuwese 2008).
    Secondo la letteratura, questi temi sollevano la seguente questione: "Chi sorveglierà i sorveglianti ?" o "Chi controlla i regolatori ?" (Alemanno 2008, 2009).
    Questi problemi richiedono l’istituzione di organismi di sorveglianza in grado di correggere i limiti e i fallimenti della regolazione e degli strumenti normativi.
    Prima fra tutti, l’OECD, nel corso degli anni, ha sottolineato che “le funzioni chiave degli organismi di sorveglianza sono quelle sia di coordinare e supervisionare […] sia di implementare correttamente la Regulatory Impact Analysis (RIA)" (OECD 1997, 2002, 2007).
    Queste strutture, genericamente denominate Regulatory Oversight Bodies (Robs) - ovvero organismi di controllo della regolamentazione - rappresentano una categoria disomogenea che hanno lo scopo comune di massimizzare l’efficienza e l’efficacia del controllo attraverso l’utilizzo di “leve”, quali la trasparenza, la responsabilità e le analisi basate su evidenze (Cordova-Novion e Jacobzone 2011; Jakobi 2012).
    Dal punto di vista strutturale, tali organismi hanno un certo grado di differenziazione: "infatti, non solo possono essere costituiti in forme diverse - unità, commissioni, comitati, dipartimenti - ma possono anche essere posizionati indifferentemente all’interno della struttura amministrativa, governativa o parlamentare" (De Benedetto, Martelli, Rangone, 2011).
    L’esperienza maturata in ordinamenti diversi - prima negli Stati Uniti e poi nell’Unione Europea - ha condotto all’istituzione di organismi di supervisione della regolamentazione, il cui compito fondamentale è quello di controllare i regolatori (Wiener e Alemanno 2010).
    In questo lavoro, si intende esplorare il modello dell’Unione europea - lo IAB - definito come un sistema ibrido.
    Nell’Unione Europea, la riforma della regolamentazione non è stata formalmente avviata prima del 2000. A partire dal Libro bianco sulla Governance e dal Rapporto Mandelkern, entrambi del 2001, la Commissione, sotto la presidenza Prodi, ha lanciato la procedura formale dell’analisi di impatto come metodo per migliorare l’elaborazione delle politiche pubbliche.
    La Commissione, con la Comunicazione del 2002, ha avviato l’uso sistematico dell’analisi d’impatto, con cui intende "migliorare la qualità e la coerenza del processo di sviluppo delle strategie […]" (COM(2002)276).
    Dal lancio della procedimentalizzazione dell’analisi di impatto avvenuta nel 2002, la Commissione Europea ha istituito un articolato sistema di valutazione, attraverso cui supervisionare la qualità delle analisi d’impatto prodotte dai servizi della Commissione.
    Tuttavia, nonostante gli sforzi di istituire un valido meccanismo di valutazione in materia di analisi di impatto, la partecipazione di diversi soggetti ha portato alla sovrapposizione di controlli e procedure che ha reso la valutazione "scarsamente coordinata e supervisionata" (Renda 2006; Cecot et al. 2007). Pertanto, è stato avviato un dibattito sulla opportunità di creare un organo indipendente, in grado di assicurare un efficace controllo ex ante delle iniziative proposte (Meuwese 2007).
    Sotto la spinta del Presidente Barroso, il quale ha riconosciuto la frammentarietà, l’incompletezza e la generale inadeguatezza del sistema di analisi di impatto europeo, nel mese di novembre 2006, si è proceduto allo costituzione dello IAB (Lofstedt 2006).
    La Commissione ha adottato così un sistema di supervisione strutturato principalmente su tre distinti livelli (Alemanno 2011; Benedetti 2012).
    Il primo è rappresentato da unità centrali collocate all’interno dei singoli dipartimenti della Commissione stessa: "queste hanno il compito di coadiuvare le unità operative nella stesura delle bozze di analisi di impatto nei settori di propria competenza (c.d. la Consultazione Inter-Servizi)" (Benedetti 2012).
    Il secondo livello è rappresentato dal Segretariato Generale al quale, invece, spetta il controllo sulla qualità delle bozze delle analisi d’impatto dei dipartimenti. "Si tratta, dunque, di un controllo di tipo “gerarchico”, affidato all’ufficio più alto dell’organizzazione amministrativa della Commissione. La finalità è quella di garantire che tutte le nuove iniziative di regolamentazione europea soddisfino i requisiti di sussidiarietà e proporzionalità e riportino la stima dei costi e dei benefici attesi, in particolare per quelle proposte che riguardano le Piccole e Medie Imprese" (tra l’altro, è stato introdotto recentemente il c.d. Test PMI, all’interno dell’analisi d’impatto, proprio per valutare gli effetti di una proposta legislativa sulle PMI) (Benedetti 2012).
    Il terzo livello è costituito dal gruppo interdipartimentale (Inter Service Steering Group - ISSG), che riunisce i servizi della Commissione interessati dall’oggetto della proposta. "La costituzione di tale gruppo è obbligatoria per tutte le proposte che abbiano un impatto trasversale. Dopo aver superato tutti questi stadi di controllo, il rapporto finale, che contiene l’analisi d’impatto, viene trasmesso in allegato alla proposta regolamentare, al Collegio" (Benedetti 2012).
    L’intervento dello IAB "si colloca a un livello intermedio del sistema europeo, il c.d. terzo livello, ovvero dopo che la proposta è stata vagliata sia dall’unità interna della Direzione Generale sia dal Segretario Generale della Commissione, ma prima della verifica da parte del ISSG" (Benedetti 2012).
    Dunque, il nuovo organismo della Commissione non interferisce con i preesistenti meccanismi di controllo o di coordinamento, ma li integra (Alemanno 2011).

    Poteri e compiti

    La riforma adottata dalla Commissione Europea, a seguito della bassa qualità delle analisi d’impatto prodotte dai dipartimenti, rilevata da numerose ricerche (Torriti 2008), ha determinato la necessità di individuare un nuovo organismo, lo IAB appunto, capace di sovraintendere le modalità di utilizzo degli strumenti per una regolamentazione migliore.
    Ai sensi dell’art. 1 del Mandato (il Mandato è uno dei documenti istitutivi dell’organismo) viene richiamata la “missione” dello IAB, che consiste nel migliorare la qualità del sistema dell’analisi di impatto della Commissione.
    L’art. 2 del Mandato esplica i compiti dello IAB, il quale è incaricato di formulare suggerimenti ed esprimere pareri sulla qualità dell’analisi d’impatto, in corso di elaborazione o già completate. In questo modo, lo IAB, da un lato, sovrintende alla corretta applicazione delle linee guida e degli standards in materia di analisi d’impatto, dall’altro, suggerisce ai dipartimenti interessati eventuali modifiche necessarie al miglioramento dell’analisi stessa.
    Come ha sostenuto ampia dottrina, lo IAB, al fine di raggiungere i suoi scopi e rispettare le previsioni contenute nei suoi documenti istitutivi, dispone di poteri limitati (Allio 2007).
    Anche sotto quest’aspetto, si evidenzia un’altra differenza (rilevante) rispetto all’OIRA: l’organismo di sorveglianza europeo non può esprimere un vero e proprio veto nei confronti delle analisi d’impatto imprecise o incomplete (Torriti e Löfstedt 2009; Wiener e Alemanno 2010).
    Questa scelta sembra riferirsi all’attuale architettura istituzionale europea, infatti "l’attribuzione allo IAB di un potere di veto rischierebbe di violare il principio di collegialità, che governa il funzionamento della Commissione" (Meuwese 2008; Alemanno 2008).
    Sotto altro profilo, lo IAB, pur non essendo dotato del potere di bloccare il processo decisionale, ha tuttavia la facoltà, ai sensi dell’art. 4 del Mandato, di inviare delle c.d. “lettere d’incitamento”, cioè la richiesta di effettuare un’analisi d’impatto su iniziative legislative e non legislative al di fuori del Programma di Lavoro Legislativo della Commissione (Alemanno 2008).
    È probabile, infatti, che il Programma di Lavoro Legislativo non copra necessariamente tutte le proposte che abbiano un impatto rilevante. Quindi, la possibilità di disporre di “lettere di incitamento” può contribuire a colmare questa lacuna (Meuwese and Senden 2009).
    Per altro, le analisi d’impatto accompagnano anche gli atti di fonte secondaria della Commissione - gli atti delegati e di attuazione - i cui procedimenti sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 290 e 291 TFUE. L’analisi di impatto risulta un "valido strumento per rendere trasparenti tali procedure, che richiamano il più grande fenomeno della comitologia, e lo IAB, in tal senso, può assumere un ulteriore ruolo di controllo" (Alemanno e Meuwese 2013).
    Sotto un diverso profilo, lo IAB può anche essere interpellato ed esprimere il proprio parere su un’analisi d’impatto specifica. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, delle Regole di procedura, su richiesta di un dipartimento e nella discrezionalità del Presidente, lo IAB può fornire il proprio supporto ad un’analisi d’impatto durante il corso della sua elaborazione.
    In questo caso, sembra difficile prevedere il ruolo esercitato dall’organismo europeo nello sviluppo di una specifica analisi d’impatto: "da un lato, vi è il Segretariato Generale, che è essenzialmente responsabile del controllo a monte, dall’altro, lo IAB stesso che ha il compito del controllo a valle. Il rischio è che l’organismo europeo coinvolto nella preparazione di un’analisi d’impatto diventi allo stesso tempo co-autore e controllore della medesima analisi. E probabile - come alcuni studiosi hanno già osservato - che una tale situazione possa compromettere l’indipendenza e la credibilità dello IAB" (Alemanno 2008).

    Composizione

    Lo IAB è composto dal Presidente, nominato direttamente dal Segretario Generale della Commissione e da altri otto alti funzionari. Lo IAB agisce indipendentemente dai dipartimenti incaricati dell’elaborazione delle politiche e riferisce direttamente alla Commissione stessa.
    I membri rimangono in carica per un periodo di due anni (possono essere riconfermati per altri due anni) e sono responsabili nei confronti del Presidente. I membri dello IAB sono nominati, previa approvazione del Presidente, due per ognuna delle seguenti macro aree: Microeconomica; Macroeconomica; Ambiente e Sociale.
    La nomina dei membri (e dei sostituti) dello IAB deve tener conto di due criteri fondamentali: la competenza e l’indipendenza.
    In particolare, in merito al primo profilo, il Mandato reca le condizioni per la nomina dei membri, stabilendo che i candidati devono essere alti funzionari delle Direzioni Generali rappresentate nello IAB e, in particolare, aver maturato rilevante competenza in una delle quattro macro-aree che caratterizzano l’approccio integrato della Regulatory Impact Assessment (RIA) - ovvero quello economico (micro e macro), sociale e ambientale. Secondo una parte della dottrina, tale previsione garantisce un esplicito collegamento tra il contenuto della procedura dell’analisi d’impatto (che attualmente integra la valutazione economico-quantitativa con quella qualitativa degli interessi concorrenziali, sociali e ambientali) e la composizione dell’organo di controllo che è chiamato ad analizzarla (Benedetti 2011).
    In altri termini, grazie a tale previsione si garantirebbe la presenza, all’interno dell’organo di controllo, delle professionalità necessarie a valutare il processo decisionale c.d. integrato dell’analisi di impatto (Benedetti 2011).
    Tuttavia, altra dottrina ha affermato che gli alti funzionari, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti istitutivi, non debbano possedere delle competenze specifiche in materia di analisi d’impatto o di altri aspetti legati alle attività dell’organismo.
    "Questa scelta, dunque, pare “sorprendente”, soprattutto alla luce della missione dello IAB: fornire un supporto tecnico e contribuire allo sviluppo di una cultura della analisi d’impatto della Commissione Europea" (Alemanno 2008).
    Per quanto riguarda il secondo profilo, i membri dello IAB agiscono in piena indipendenza nell’interesse dell’istituzione.
    Nel caso di un conflitto d’interesse, ai sensi dell’art 3, comma 3, delle Regole di procedura, è lasciato al Presidente la facoltà di decidere come affrontare la questione.
    In effetti, i membri dell’organismo europeo possono essere condizionati nell’esercizio dei compiti che sono chiamati a svolgere. Ciò è particolarmente vero quando lo IAB considera un progetto di iniziativa di quelle Direzioni Generali che non sono rappresentate all’interno dell’organismo. "In queste circostanze, il rischio potrebbe concretizzarsi nel ritardare (o addirittura boicottare) il controllo della qualità della proposta. Lo scontro crescente tra i diversi rami della Commissione, che aspirano a realizzare i rispettivi programmi, descrive uno scenario che non dovrebbe essere trascurato nel contesto degli attuali criteri per la composizione dell’organismo" (Alemanno 2008).
    Secondo autorevole dottrina, l’unico modo per garantire la completa indipendenza dello IAB sarebbe quella di interpretare in senso più stringente l’art. 3, comma 1, delle Regole di procedura, il quale vieta ai membri di esprimere il proprio parere sulle analisi di impatto elaborate dai rispettivi servizi (Alemanno 2008).
    La questione dell’indipendenza dello IAB non dovrebbe, quindi, essere sottovalutata. Lo IAB, infatti, non solo è presieduto dal Segretario Generale aggiunto, ma è sottoposto alle istruzioni del Presidente della Commissione che, di fatto, lo nomina. Questa caratteristica ha sollevato diverse perplessità soprattutto da parte delle altre istituzioni dell’Unione Europea (Alemanno 2011; De Benedetti 2012).
    Il Parlamento Europeo, in particolare, ha sostenuto, in diverse occasioni: "(i) la necessità di esaminare, assieme al Consiglio, le candidature allo IAB prima delle nomine, in modo tale che i membri non siano più soggetti alle istruzioni del Presidente della Commissione; (ii) la partecipazione sia di esperti provenienti da tutte le Direzioni Generali sia dei gruppi di destinatari che sono coinvolti dal lavoro dello IAB". Inoltre, secondo il Parlamento "una maggiore trasparenza nell’attività dello IAB potrebbe aiutare a verificare la sua indipendenza nella pratica" (European Parliament 2011).

    Attività/Processo di valutazione

    L’attività di controllo dell’organismo europeo inizia con la trasmissione, da parte dei Servizi della Commissione, del progetto dell’analisi d’impatto. Dopo un primo esame della scheda di analisi, lo IAB invia le sue osservazioni alla Direzione Generale competente. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Mandato, lo IAB opera la verifica della bozza dell’analisi d’impatto sulla base dei seguenti criteri: i) controllo del rispetto delle linee guida elaborate dalla Commissione; ii) valutazione della proporzionalità dell’iniziativa rispetto al potenziale impatto economico, sociale e ambientale; iii) valutazione del grado di affidabilità dei dati e metodi utilizzati (Alemanno 2008).
    Secondo l’art. 13 del Mandato, questi sono gli unici criteri che disciplinano l’esercizio delle attività di controllo dell’organismo europeo.
    La Direzione Generale che ha elaborato l’analisi d’impatto può rispondere alle osservazioni ricevute sia in forma orale o per scritto. Nel caso di un procedimento orale, lo IAB discute le proprie indicazioni con l’autore dell’iniziativa, in una riunione istituita ad hoc.
    A seguito delle valutazione iniziale del progetto dell’analisi d’impatto, lo IAB esprime un primo parere (sotto forma di documento), nel quale può formulare raccomandazioni su come la scheda di analisi dovrebbe essere migliorata.
    L’organismo di supervisione può trasmettere un parere critico e richiedere una nuova analisi d’impatto. Dopo la richiesta di ripresentazione, lo IAB ha la facoltà di esprimere un secondo parere che, di norma, vengono formulati mediante la procedura scritta.
    Anche questo secondo parere potrebbe contenere ulteriori osservazioni (critiche), concludendo, per esempio, che le informazioni e i dati raccolti non sono sufficienti a giustificare l’azione proposta.
    Come è stato osservato, lo IAB, pur non disponendo di un vero e proprio potere di veto, ha la possibilità di chiedere la ripresentazione di un’analisi d’impatto, senza che ciò rappresenti un obbligo per gli autori delle iniziative di seguire tutte le raccomandazioni contenute nel parere.
    Dunque, ad una prima analisi delle caratteristiche dell’organismo europeo - tra cui la presunta mancanza di una piena indipendenza, i criteri che regolano l’autonomia e la selezione dei membri, i limitati poteri di controllo - ci induce a sostenere che lo IAB, come custode della qualità della regolamentazione, rischia di risultare piuttosto “debole” (Alemanno 2009, 2011).
    Tuttavia, se da un lato, lo IAB non ha un potere di veto, dall’altro, possiede la facoltà di esprimere dei pareri e raccomandazioni in grado di ottenere degli effetti, anche se indiretti, sul processo decisionale.
    Sulla base dei dati forniti dai rapporti pubblicati (dal 2007 al 2012) è possibile dar conto delle attività svolte, delle raccomandazioni formulate e degli effetti osservabili a seguito dei pareri espressi dallo IAB.
    Il 2007 è stato il primo anno di messa a regime dello IAB, con un esame di circa 100 analisi d’impatto. Nel corso del 2008, l’organismo europeo ha espresso pareri su 135 progetti di analisi d’impatto.
    Nel corso del 2009, lo IAB ha esaminato 79 analisi d’impatto e ha espresso 106 pareri, di cui 30 rappresentavano la richiesta di modifiche su schede già valutate. In particolare, lo IAB ha rilevato la presenza di alcune criticità riguardanti le c.d. “questioni orizzontali”; registrando un leggero aumento del tasso ripresentazione di analisi d’impatto, dal 33% al 37%, indicando con ciò che il miglioramento della qualità della regolamentazione rimane ancora una sfida (European Commission 2009).
    Tra il 2009 e 2010 si è registrato un volume minore di analisi d’impatto presentate allo IAB, come conseguenza di un più basso numero di proposte avanzate dalla Commissione, a seguito del cambiamento del vertice politico avvenuto in quel periodo.
    Nel corso del 2010, lo IAB ha analizzato 66 analisi d’impatto, esprimendo 83 pareri, 18 dei quali avente ad oggetto delle relazioni già valutate in precedenza. In particolare, le analisi d’impatto hanno mostrato una forte concentrazione in materia di regolamentazione finanziaria, ciò dovuto alla natura delle proposte legislative della Commissione che hanno riguardato (e riguardano) soprattutto l’emergenza dovuta alla crisi finanziaria (Alemanno 2013).
    In tal senso, non sorprende che la direzione Servizi e Mercato Interno abbia prodotto il maggior numero di analisi d’impatto: 16 su 66 (European Commission 2010).
    Nel 2011, il volume delle schede di analisi d’impatto è stato il più alto da quando lo IAB ha avviato i suoi lavori. Ciò è dovuto all’incremento del numero di proposte legislative avanzate dalla Commissione relative al Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020.
    Nel 2011, lo IAB ha esaminato 104 analisi d’impatto e ha emesso 138 pareri, 35 dei quali su analisi d’impatto già valutate in precedenza (European Commission 2011).
    Nel 2011, è stata registrata una lieve diminuzione del numero di richieste di ripresentazione di una nuova analisi d’impatto. Tuttavia, se da un lato, questo dato può essere considerato uno sviluppo positivo, dall’altro il tasso ripresentazione delle schede, in media del 36%, rimane comunque un valore significativo (European Commission 2011).
    Infine, nel 2012, lo IAB ha rilasciato 144 pareri, di cui 47 emessi a seguito delle richieste di ripresentazione. In particolare, nell’ultimo anno, i pareri rilasciati dallo IAB hanno avuto ad oggetto 97 analisi d’impatto prodotte dai vari uffici della Commissione Europea, in lieve diminuzione rispetto alle 104 del 2011. È invece ulteriormente aumentata, rispetto agli anni passati (77% nel 2011, 74% nel 2010 e 68% nel 2009), la percentuale delle analisi di impatto svolte sugli atti legislativi (78%) in confronto a quelle aventi ad oggetto le c.d. “proposte non-legislative”.
    Per quanto riguarda il tipo di iniziativa, la proporzione di analisi d’impatto riguardante proposte legislative, rispetto alle proposte non-legislative, era più alta rispetto al passato, confermando il trend osservato del 2007 per cui il sistema di analisi di impatto della Commissione si focalizza soprattutto sulle iniziative legislative che hanno un impatto significativo.

    Riflessioni sull’azione dello IAB

    Fin dalla sua istituzione, ci sono state grandi aspettative sui risultati dello IAB: infatti, una serie di studi hanno confermato: da un lato, gli effetti positivi sulla qualità delle analisi di impatto prodotte; dall’altro, la bassa efficacia dei suoi pareri.
    La ricerca, ad opera dell’European Court of Auditors (ECA), aveva l’obiettivo di verificare se le analisi di impatto rappresentino un supporto concreto per le istituzioni europee. I risultati dello studio sono stati ottenuti attraverso il confronto internazionale dei sistemi di analisi d’impatto, la valutazione di un campione di analisi realizzate dalla Commissione, le interviste con persone coinvolte nell'esecuzione e nella revisione delle analisi d’impatto, sia all’interno che all’esterno della Commissione (ECA 2010).
    Innanzitutto, l’indagine ha rilevato che l’analisi d’impatto, negli ultimi anni, è stata considerata uno strumento efficace nel sostenere il processo decisionale all'interno delle istituzioni dell’Unione Europea. Le analisi d’impatto della Commissione vengono sistematicamente trasmesse al Parlamento Europeo e al Consiglio per sostenere il processo decisionale. Ciò è stato confermato dagli utenti di entrambi gli istituti che hanno giudicato le analisi d’impatto come un valido strumento per l’esercizio dei loro compiti, soprattutto in funzione di una maggiore comprensione delle proposte (ECA 2010).
    Tuttavia, qui rileva che le analisi d’impatto della Commissione non vengono aggiornate man mano che il procedimento decisionale si porta in una fase avanzata, e il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno raramente effettuato una valutazione per quel che riguarda i rispettivi emendamenti (ECA 2010).
    Inoltre, il rapporto dell’ECA ha esplorato se "lo IAB abbia determinato degli effetti diretti sulla qualità delle analisi d’impatto". Il personale della Commissione, intervistato in relazione ai casi di studio esaminati, ha affermato che "la creazione dello IAB, come organo interno di revisione della qualità, ha messo sotto pressione le Direzioni Generali affinché vengano presentati progetti di valutazione di buona qualità" (ECA 2010).
    Il rapporto ha sostenuto che "lo IAB ha aumentato la trasparenza del sistema dell’analisi d’impatto della Commissione in quanto tutti i pareri sono pubblicati sul sito web".
    In particolare, l’ECA raccomanda che "il controllo predisposto dall’organismo europeo si svolga in una fase sufficientemente precoce del processo. I pareri dello IAB sono complessi e richiedono uno sforzo non indifferente da parte delle Direzioni autori delle iniziative" (ECA 2010).
    In conclusione, in base ai risultati dell’ECA, il sistema di analisi d’impatto della Commissione si è dimostrato efficace nel sostenere il processo decisionale e lo IAB è considerato un valido supporto per accrescere la qualità della regolamentazione (ECA 2010).
    I risultati dello studio del Centre for European Policy Studies (CEPS) hanno confermato che la Commissione ha ormai istituzionalizzato con successo il sistema di analisi d’impatto, e che la qualità complessiva delle analisi predisposte sembra essere influenzata positivamente dallo IAB. L’analisi CEPS ha esaminato la qualità dell’analisi d’impatto in seno alla Commissione Europea e nel Regno Unito per il periodo 2005-2010 (Fritsch et al. 2012).
    Lo studio del CEPS ha evidenziato che l’uso dell’analisi d’impatto è rilevante sia nell’Unione Europea sia nel Regno Unito. Per la parte che qui interessa, lo studio conferma che la qualità della produzione normativa è migliorata costantemente nel corso degli anni, grazie anche all’istituzione dello IAB. Secondo il CEPS, l'istituzionalizzazione del sistema dell’analisi d’impatto, all’interno del processo decisionale, può essere spiegato in due modi. Da un lato, la produzione regolare di analisi d’impatto da parte della Commissione, e in particolare delle Direzioni Generali; d’altro, l’esistenza di organi di controllo (Fritsch et al. 2012).
    In particolare, sono state esaminate le differenze tra i due organi di controllo: il Regulatory Policy Committee (RPC) e lo IAB. Per quello che qui interessa, il CEPS rileva che la qualità delle analisi d’impatto sembra essere positivamente influenzata dalla creazione dello IAB, come dimostra il maggior rispetto delle Linee guida della Commissione (il cui rispetto, come abbiamo visto, è espressamente richiesto dal Mandato).
    "È interessante osservare le differenze metodologiche in base alle quali operano i due organismi, anche per sottolineare le loro differenze. Il RPC è l'organismo indipendente del Regno Unito che ha un suo Segretariato, il quale non prende istruzioni dal Cabinet o da altri rami del governo. Inoltre, il RPC piuttosto che pubblicare pareri sulle analisi di impatto completate, interagisce con i dipartimenti durante la fase di produzione e suggerisce modifiche o altri tipi di analisi" (Fritsch et al. 2012).
    Invece, la Commissione Europea ha una struttura differente. Lo IAB "pubblica i suoi pareri sulle analisi d’impatto prodotte dalle differenti Direzioni Generali - in contrasto con il lavoro ‘dietro le quinte’ del RPC, ma, allo stesso modo, parte del lavoro della Commissione Europea sull’analisi d’impatto avviene dietro ‘porte chiuse’. La Commissione pubblica solo la versione finale dell'analisi d’impatto, insieme con il parere dello IAB, riferito allo prima versione e alla corrispondente proposta legislativa; le precedenti bozze dell’analisi d’impatto, al contrario, non sono pubbliche" (Fritsch et al. 2012).
    Nel 2007, "quando l’organismo di supervisione è diventato operativo, diversi indicatori hanno mostrato un forte aumento dell’ordine di grandezza del 20% al 30% - ad esempio circa la quantificazione dei costi e dei benefici, la monetizzazione dei costi e benefici e la valutazione delle tre principali categorie d’impatto" (Fritsch et al. 2012).
    La successiva analisi, ad opera di Andrea Renda, esplora lo sviluppo dell’analisi di impatto nell’Unione Europea e conferma, innanzitutto, che l’utilizzo di strumenti per una regolamentazione migliore è saldamente annidato nel ciclo della regolazione della Commissione Europea (Renda 2010).
    Secondo l’autore, "la Commissione ha certamente raggiunto risultati positivi in materia di qualità della legislazione, anche se esistono ampi margini di miglioramento" (Renda 2010).
    Lo studio ha osservato che "alla fine del 2009, la Commissione aveva completato 475 analisi d’impatto. Il numero delle analisi è aumentato in modo significativo dal 2006, anche se nel 2009 si è segnalato un rallentamento dovuto soprattutto alla transizione verso una nuova Commissione e un nuovo Parlamento Europeo. In ogni caso, i dati disponibili mostrano che le analisi d’impatto della Commissione sono diventate più complete e trasparenti nel corso del tempo".
    Le competenze trasversali della Commissione presuppongono un maggiore controllo sulla qualità dell’analisi d’impatto. Ciò può essere ottenuto in diversi modi, tra cui il rafforzamento dello IAB (Renda 2010).
    "La domanda di sistemi di garanzia di qualità delle analisi d’impatto, all’interno della Commissione, ha portato alla istituzione dello IAB, che a sua volta ha generato una pressione significativa sulle Direzioni Generali. In effetti, quest’ultime tendono a controllare che i rispettivi funzionari realizzino delle analisi d’impatto di qualità, evitando così di ricevere i pareri negativi da parte dello IAB, che comporterebbe un aggravio del processo decisionale" (Renda 2010).
    La ricerca della Directorate General for Internal Policies (DGIP) ha esaminato lo scopo, il campo di applicazione e le procedure delle analisi d’impatto effettuate dalla Commissione Europea e da otto Stati membri dell'Unione Europea: Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Paesi Bassi e il Regno Unito (De Palo et al. 2011).
    Lo studio comparativo incentrato sul sistema dell’analisi d’impatto della Commissione ha riconosciuto "la presenza di meccanismi di controllo centralizzati e decentralizzati. Da un lato, l’Impact Assessment Steering Group (IASG) fornisce una forma di controllo decentrata, dall’altro, lo IAB agisce come un organismo di controllo di tipo centrale" (De Palo et al. 2011).
    In particolare, lo IAB viene giudicato, da un certo numero di utenti, come un esempio di “buona pratica di governo”; tuttavia, ciò non preclude la possibilità di ulteriori miglioramenti. Per esempio, i pareri dello IAB non sono vincolanti, dunque, in alcuni casi il controllo di qualità può avere un impatto limitato sulla valutazione complessiva della proposta legislativa (De Palo et al. 2011).
    Un’altra questione riguarda l'indipendenza: "anche se lo IAB è formalmente un organismo indipendente rispetto ai servizi della Commissione, i suoi membri provengono dagli stessi servizi della Commissione e sono nominati dal Presidente della Commissione. Ciò significa che lo IAB è, nella pratica, interno alla Commissione Europea e, quindi, risulta indipendente solo in una certa misura" (De Palo et al. 2011).
    Tali questioni sono fonte di dibattito per quanto riguarda la composizione dello IAB e il coinvolgimento di altre istituzioni dell’Unione Europea (in particolare il Parlamento europeo) nel controllo delle analisi d’impatto (De Palo et al. 2011).
    Infine, lo studio conferma che esiste: "un consenso generale sul fatto che lo IAB contribuisca al miglioramento della qualità delle analisi d’impatto". Combinando il controllo centralizzato da parte di un organismo, come lo IAB, con forme più decentrate di controllo, come quello dello IASG, sembra determinare una forma di controllo di qualità che appare più efficace di quella della maggior parte degli Stati membri indagati (De Palo et al. 2011).
    La Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) ha commissionato l’Istituto Copenhagen Economics al fine di realizzare uno studio sulla implementazione del test PMI negli stati membri e nei servizi della Commissione Europea.
    In breve, il test PMI è uno strumento, previsto dallo Small Business Act, inserito all’interno dell’analisi d’impatto, attraverso cui valutare gli effetti di una iniziativa legislativa o di un’altra proposta sulle piccole e medie imprese.
    Lo studio osserva il livello di applicazione di tale strumento in sette Stati membri - Austria, Danimarca, Germania, Italia, Lettonia, Romania, Inghilterra - e nella Commissione Europea.
    Lo studio rileva che i meccanismi di sorveglianza sulla regolamentazione possono assumere un ruolo importante sia nel diffondere le pratiche di buona regolazione sia nell’applicazione del test PMI (Frelle-Petersen and Winther 2011).
    In particolare, focalizzando l’attenzione sull’Unione Europea, il test PMI sembra essere ben integrato all’interno dell’analisi d’impatto della Commissione e tra i motivi di questo successo vi è l’istituzione dello IAB (Frelle-Petersen and Winther 2011).
    Il ruolo dello IAB, come meccanismo di controllo esterno, ha spinto le Direzioni Generali a fissare elevati standard interni per soddisfare il test PMI.
    Le interviste con i servizi della Commissione Europea dimostrano che lo IAB può avere un forte effetto disciplinare: "il motivo è che lo IAB pubblica le proprie opinioni critiche nei confronti di una specifica unità operativa, nel caso in cui quest’ultima svolga delle valutazioni d’impatto non conformi alle linee guida della Commissione. Alcuni funzionari della Commissione descrivono il rischio di ricevere un parere critico dallo IAB come “una grande minaccia” (Frelle-Petersen and Winther 2011).

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    Redattore: Luca DI DONATO


  • IMPAIRMENT TEST (ENCICLOPEDIA)

    Impairment test è il procedimento di verifica delle perdite di valore delle attività iscritte in bilancio previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS che deve essere effettuato dalle società che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali ai sensi del D. Lgs. n.38/2005.
    Il principio contabile internazionale IAS 36 “Impairment of Assets” disciplina la procedura che gli amministratori devono porre in atto tale per verificare che gli elementi patrimoniali siano iscritti in bilancio ad un valore non superiore al c.d. valore recuperabile (recoverable amount). Tale standard ha un ambito di applicazione ben definito. Infatti, sono escluse le attività alle quali sono applicabili altri IAS/IFRS che già contengono specifiche disposizioni per la loro rilevazione e valutazione.
    Piu precisamente, il principio non si applica alle seguenti attività patrimoniali:
    - rimanenze di magazzino (IAS 2);
    - attività derivanti da lavori su ordinazione (IAS 11);
    - attività fiscali differite (IAS 12);
    - attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19);
    - investimenti immobiliari valutati al fair value (IAS 40);
    - attività biologiche connesse all’attività agricola, valutate al fair value meno i costi stimati al punto di vendita (IAS 41);
    - attività finanziarie compresi i derivato (contratto derivatoERIVATO) (IAS 39);
    - attività non correnti (o gruppi di dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità al Principio IFRS 5;
    - attività immateriali derivanti da contratti di assicurazione e costi di acquisizione differita (Principio IFRS 4). In sintesi, il campo di applicazione di tale standard è limitato alle immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi incluso l’avviamento, e agli investimenti partecipativi in società controllate, collegate e joint venture valutati con il criterio del costo (e, pertanto, esclusi dalla disciplina del Principio IAS 39).
    Il termine “attività” è riferito a tutti gli elementi patrimoniali attivi che soddisfano la definizione di “attività” contenuta nel Quadro Sistematico (“Framework”) degli IAS/IFRS, ai quali si applica il Principio IAS 36, ossia:
    - fabbricati, impianti e macchinari disciplinati dal Principio IAS 16;
    - attività immateriali, compreso l’avviamento, disciplinati dal Principio IAS 38;
    - investimenti immobiliari valutati al costo (IAS 40);
    - partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, disciplinate dagli IAS 27, 28 e 31.
    Nell’ambito dello IAS 36 il procedimento di determinazione ed allocazione delle perdite di valore si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
    a) identificazione di un’attività che possa aver subito una perdita di valore;
    b) determinazione del valore recuperabile, considerato come il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso (value in use);
    c) determinazione ed iscrizione in conto economico della perdita per riduzione di valore di singole attività.
    Per ciò che concerne l’avviamento e le attività non valutabili autonomamente:
    d) configurazione delle unità generatrici di flussi finanziari (“cash-generating units” o “CGU”);
    e) allocazione dell’avviamento e delle corporate assets ad uno o piuÌ CGU e determinazione del valore recuperabile;
    f) determinazione del valore recuperabile delle CGU, considerato come il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso (value in use);
    g) determinazione ed iscrizione in conto economico della perdita per riduzione di valore della CGU.
    In linea generale, se alla data di riferimento del bilancio esiste una indicazione di riduzione durevole del valore di un’attività, l’entità deve procedere ad una stima del valore recuperabile della stessa. Pertanto, la determinazione del valore recuperabile delle attività al termine di ciascun anno non è automatica, ma è subordinata all’esito positivo della fase di screening sull’esistenza di condizioni di perdita di valore.
    Nel caso di attività immateriali a vita indefinita, quale ad esempio l’avviamento, o non disponibili per l’uso (es. un’invenzione industriale rispetto alla quale devono essere ancora svolti alcuni test di controllo prima del suo utilizzo), l’impresa deve effettuare il test di impairment almeno su base annuale. Tale eccezione eÌ riconducibile a due ordini di considerazioni: la prima è che per loro natura tali valori sono maggiormente esposti a rischi di impairment; la seconda è che tali attività non sono assoggettate ad un processo sistematico di ammortamento.


    Indicatori di Impairment
    In merito agli indicatori di impairment da osservare il Principio IAS 36 fornisce un elenco esemplificativo delle fonti di informazione che devono essere considerate, con distinzione tra fonti interne e fonti esterne. Tra gli indicatori di impairment riconducibili a fonti informative esterne, sono presenti:
    - una riduzione del valore di mercato di un’attività, di molto superiore a quella prevedibile per il normale utilizzo;
    variazioni significative, con effetto negativo per l’entità, intervenute nell’ambiente tecnologico in cui un’entità opera o nel contesto normativo di riferimento (ad es. norme che vietano o limitano l’impiego di determinati impianti, l’esercizio di alcune attività, la commercializzazione di taluni prodotti);
    - un aumento dei tassi di interesse presenti sul mercato, in quanto può incidere negativamente sul valore recuperabile condizionando il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso (ad es. un incremento del tasso risk free);
    - il valore contabile dell’attivo netto dell’entità, superiore alla sua “capitalizzazione di mercato”.
    Banca d’Italia, Consob ed Isvap nel Documento n. 4 del 6 marzo 2010 hanno richiamato la necessità che gli amministratori svolgano adeguate considerazioni in ordine all’esistenza di segnali esogeni di perdita di valore, quali, ad esempio, quelli espressi dal mercato finanziario, come la presenza di una capitalizzazione di mercato della società significativamente inferiore al patrimonio netto contabile. In tale ambito gli amministratori devono ricercare le ragioni delle eventuali differenze che potrebbero emergere tra le valutazioni “esterne” e il risultato al quale giunge la procedura di impairment. Tale analisi deve essere compiutamente documentata nell’ambito di tale procedura.
    Gli indicatori di impairment di origine interna, invece, sono i seguenti:
    a. una evidente obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività;
    b. significativi cambiamenti sfavorevoli della misura o del modo di utilizzo dell’attività. Tali cambiamenti possono riguardare, ad esempio, un’attività che diventa inutilizzata, eventuali piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene;
    c. il sistema informativo interno che segnala, con riferimento all’esercizio dell’attività, risultati effettivi sensibilmente inferiori rispetto a quelli attesi.


    Concetto di “valore recuperabile”
    Il valore recuperabile (recoverable amount) è definito come il maggiore tra:
    1) il fair value dell’attività meno i costi di vendita (fair value less costs to sell);
    2) il valore d’uso (value in use).
    La prima configurazione di valore è espressione dell’importo ottenibile dalla vendita dell’attivitaÌ in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi legati alla dismissione.
    Il value in use, invece, rappresenta il valore attuale dei flussi finanziari futuri netti derivanti dall’utilizzo continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale.
    In sostanza, si tratta di due configurazioni di valore, ciascuna delle quali esprime una diversa prospettiva valutativa:
    - la stima del fair value less costs to sell si basa su aspettative dei partecipanti del mercato;
    - la stima del value in use si basa su aspettative della specifica impresa.
    Pertanto, se il valore contabile di un’attività eÌ maggiore del valore che può essere recuperato mediante il suo utilizzo o la vendita, l’impresa deve rilevare in bilancio una perdita di valore (impairment loss) di importo pari a tale eccedenza. Tuttavia, non sempre è necessario calcolare entrambi i parametri valutativi al fine di verificare l’eventuale perdita di valore di un’attività. Infatti, se uno dei due risulta già superiore al valore contabile, ciò significa che non c’è perdita di valore e che non è necessario calcolare anche il valore d’uso.

    Criterio del fair value less costs to sell
    Per quanto riguarda il calcolo del fair value dedotti i costi di vendita, la migliore evidenza di esso è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita (binding sale agreement) in una operazione fra parti indipendenti, rettificato dei costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione del bene (es.: spese per mediazioni a carico del venditore). Se, per quel determinato cespite, non vi è alcun accordo vincolante di vendita, ma esso è commercializzato in un mercato attivo, il valore ricercato è pari al prezzo corrente di mercato (alla data di riferimento della valutazione) al netto dei costi di dismissione. Se il prezzo corrente non è disponibile si deve far ricorso al prezzo della transazione più recente, purché non siano intervenuti significativi cambiamenti nel contesto economico fra la data dell’operazione e la data di riferimento della stima. Se non esistono neÌ un accordo vincolante di vendita neì un mercato attivo, va stimato (in base alle migliori informazioni disponibili) il prezzo ottenibile in una libera contrattazione fra parti consapevoli e disponibili, al netto dei costi di dismissione, tenendo conto dei risultati di transazioni per beni analoghi effettuate all’interno dello stesso settore industriale.


    Criterio del value in use
    Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri netti che la singola attività (o l’unità generatrice di flussi finanziari nella quale essa è inserita) è in grado di generare durante la sua prevista vita utile, più il valore attuale del flusso finanziario netto derivante dalla dismissione del cespite (o della CGU) alla fine della vita utile. Occorre, dunque, procedere alla stima dei flussi finanziari futuri in entrata ed in uscita che derivano dall’uso continuativo del cespite (o del complesso di cui fa parte) e dalla sua dismissione finale ed all’applicazione a quei flussi di un tasso di attualizzazione appropriato. Nel calcolo del valore d’uso occorre tener conto dei seguenti elementi:
    a) stima dei flussi finanziari futuri generati dal cespite considerato;
    b) aspettative in merito a possibili variazioni dell’importo o del tempo di verificazione dei flussi;
    c) valore temporale del denaro misurato come tasso corrente d’interesse privo di rischio;
    d) prezzo per l’assunzione del rischio connesso all’incertezza implicita nell’utilizzo del cespite (riguardante in particolare l’ampiezza e la collocazione temporale dei flussi finanziari);
    e) altri fattori di rischio, connessi all’utilizzo di quel determinato cespite o se si tratta di una CGU (es.: un’azienda), che tengano conto dei rischi che si affrontano nello svolgimento dell’attività (es.: rischio specifico del settore in cui opera l’azienda, rischio connesso alle dimensioni ridotte rispetto a quello delle imprese concorrenti quotate alle quali sono riferiti i parametri del mercato finanziario, rischio di illiquidità implicito nella non quotazione in borsa, ecc.).
    L’elemento riguardante l’incertezza nell’ampiezza dei flussi finanziari, che assume un’importanza fondamentale, può essere considerato o riducendo opportunamente i flussi finanziari futuri o incrementando il tasso di attualizzazione. L’importante è non duplicare l’effetto rettificando sia i flussi che il tasso. Comunque, il risultato deve riflettere il valore attuale atteso dei flussi, ossia la media ponderata dei risultati prevedibili nei diversi scenari futuri che possono essere prospettati.


    Criteri di stima dei flussi finanziari futuri
    Nel calcolare i flussi finanziari futuri, deve essere tenuto in conto che:
    1) la stima dei flussi deve essere basata su presupposti ragionevoli e sostenibili e deve rappresentare la miglior stima della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno per tutta la restante vita utile del cespite, dando maggior peso alle evidenze provenienti dall’esterno;
    2) occorre effettuare, in base ai più recenti budgets o piani pluriennali approvati dalla direzione, proiezioni analitiche per un periodo massimo di cinque anni, o per un periodo maggiore se esso può essere giustificato (es.: in presenza di contratti che prevedono ricavi per commesse a lungo termine di durata superiore). Vanno esclusi i flussi in entrata e uscita relativi a ristrutturazioni o miglioramenti o ottimizzazioni future, per i quali non esiste ancora un obbligo delle imprese di attuarli;
    3) per il successivo periodo di vita utile, le proiezioni dei flussi finanziari devono essere basate su un tasso di crescita stabile o in diminuzione rispetto al periodo analitico (o anche pari a zero o negativo), che non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine per la produzione, i settori industriali, il Paese o i Paesi in cui l’impresa opera o per il mercato in cui il cespite è inserito (a meno che sia possibile fornire una adeguata giustificazione dell’utilizzo di un più alto tasso di crescita).
    I flussi da stimare devono includere:
    a) i flussi in entrata derivanti dall’uso continuativo del cespite;
    b) i flussi in uscita che eÌ necessario sostenere per ottenere i flussi in entrata;
    c) i flussi finanziari netti che saranno percepiti (o pagati) per la dismissione finale del cespite, al termine della sua vita utile.
    I flussi in uscita devono includere quelli per la manutenzione ordinaria del cespite e la quota di spese generali future direttamente attribuibili al cespite medesimo (o alla CGU). Se si tratta di un cespite non ancora pronto per l’uso o per la vendita, occorre stimare anche i flussi in uscita che si verificheranno fino a che esso non sarà pronto per l’uso o per la vendita (es.: un edificio in costruzione o un progetto di sviluppo non ancora completato).
    I flussi in entrata ed uscita non devono comprendere i seguenti:
    ? quelli derivanti da crediti e debiti già rilevati in bilancio (es.: crediti verso i clienti, debiti verso fornitori, fondi per rischi ed oneri, passività per pensioni, ecc.);
    ? i flussi in entrata o uscita derivanti da attività di finanziamento (perché il tasso di attualizzazione, come si vedrà è pari al “costo del capitale” e prescinde dall’utilizzo di finanziamenti onerosi ed in generale dalle fonti di finanziamento utilizzate dall’impresa);
    ? i flussi connessi a pagamenti o rimborsi di imposte (perché il tasso di attualizzazione eÌ al lordo delle imposte dirette).
    I flussi devono essere stimati facendo riferimento alle condizioni correnti dei cespiti, senza includere previsioni di entrate ed uscite che deriveranno da future ristrutturazioni alle quali l’impresa non è ancora impegnata (es.: future riduzioni sui costi del personale) o dal miglioramento o dall’ottimizzazione della performance dei cespiti considerati (es.: un incremento della produttività di un impianto).
    Le stime dei flussi devono includere, dunque, solo le uscite necessarie per mantenere il livello di benefici economici che si prevede derivino dal cespite nelle sue attuali condizioni (compresa la sostituzione di parti deteriorate o consumate). Nella stima del flusso derivante dalla dismissione del cespite, occorre stimare il fair value al netto dei costi di vendita di cespiti similari usati alla fine della loro vita utile ed utilizzati in condizioni similari a quelle del cespite considerato e tener conto dei futuri aumenti dei prezzi dovuti all’inflazione, se i flussi attualizzati sono flussi nominali al lordo dell’inflazione.
    Se si tratta di flussi in valuta, va usato un tasso di attualizzazione adatto alla moneta in cui sono espressi. Si procede poi alla conversione del valore attuale, usando il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del calcolo di valore d’uso.


    Tasso di attualizzazione
    Il tasso di attualizzazione deve essere un tasso al lordo delle imposte, che rifletta sia il valore temporale del denaro, sia i rischi specifici dell’attività svolta dal cespite o dalla CGU di cui si vuole determinare il valore d’uso. Se del rischio specifico si è invece tenuto conto negli importi dei flussi finanziari netti, il tasso deve essere un tasso d’interesse a medio-lungo termine free- risk (normalmente il tasso dei titoli di Stato a media-lunga scadenza). Il tasso comprensivo della componente rischio deve corrispondere al rendimento richiesto dal mercato per un investimento che genera flussi finanziari di importo, tempistica e rischi equivalenti a quelli che l’impresa prevede si verifichino. Esso viene stimato o attraverso il tasso implicito utilizzato per attività similari nelle contrattazioni correnti di mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale di un’impresa quotata che svolga un’attività similare in termini di servizi e di rischi.
    L’Appendice A al Principio IAS 36 “Utilizzo delle tecniche di attualizzazione per la determinazione del valore d’uso” fornisce una serie di criteri applicativi sulla determinazione dei flussi e del tasso di attualizzazione, sia con “l’approccio tradizionale” col quale la componente di rischio viene fatta influire per intero sul tasso, sia con “l’approccio dei flussi finanziari attesi”, nel quale a ciascun importo dei flussi previsti viene associata una probabilità.
    In merito alla determinazione del tasso di attualizzazione, nell’ipotesi che venga utilizzato l’approccio “tradizionale” sopra richiamato, la citata “Appendice” precisa quanto segue:
    - il tasso d’interesse prescelto non deve riflettere rischi già considerati attraverso una rettifica dell’importo dei flussi finanziari;
    - il tasso da stimare deve tener conto sia del valore temporale del denaro, sia dei seguenti elementi di rischio: aspettative di possibili variazioni dell’importo e della tempistica dei flussi finanziari; oneri per l’impresa connessi all’incertezza implicita nell’utilizzo del cespite o dell’unitaÌ generatrice di flussi finanziari; altri fattori che gli operatori di mercato rifletterebbero nella misurazione dei flussi futuri, come ad esempio la mancanza di liquidità. Nell’approccio alternativo dei “flussi finanziari attesi”, tutti i fattori indicati comportano una rettifica dei flussi attraverso il calcolo della loro media aritmetica ponderata;

    - quando il tasso specifico non eÌ disponibile direttamente dal mercato, occorre adottare, come punto di partenza per la stima del tasso di attualizzazione, o il costo medio ponderato del capitale per l’impresa (“WACC”) con l’uso della tecnica del Capital Asset Princing Model (“CAPM”), o il tasso di finanziamento marginale dell’impresa o altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato;
    - il tasso scelto in prima approssimazione deve essere rettificato per tener conto dei rischi legati al Paese (se il cespite è utilizzato in un Paese con un rischio significativo), alla valuta (se vi è un rischio di cambio da considerare) ed al prezzo (se vi è un rischio finanziario di variabilità dei prezzi di mercato o dei tassi d’interesse. Ciò può riguardare, ad esempio, attività finanziarie come titoli di debito, quotati o non quotati). La rettifica deve anche essere operata per escludere dal tasso di prima approssimazione rischi non pertinenti ai flussi finanziari generati dal cespite considerato o rischi di cui si è già tenuto conto rettificando i flussi
    - il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale dell’impresa e dal modo con cui essa ha finanziato l’acquisto del cespite considerato;
    - se nei vari esercizi di previsione dei flussi vi sono sensibili differenze di rischio o condizioni differenti nella struttura dei tassi, occorre applicare non un solo tasso di attualizzazione bensiÌ piuÌ tassi distinti per esercizi successivi.
    Il tasso più utilizzato, specie quando si tratta di calcolare il valore d’uso di CGU costituite da intere aziende o da complessi aziendali, è rappresentato dal WACC, con il ricorso alla metodologia CAPM per la determinazione del costo del capitale proprio.
    Il costo medio ponderato del capitale (Wacc) è così determinato:

    Wacc = Ke * E/(E+D) + Kd * (1-t) * D/(E+D)

    dove:
    - Ke è il costo del capitale proprio;
    - E è il valore economico del capitale;
    - D è il valore economico dei debiti di finanziamento;
    - Kd è il costo del capitale di terzi (costo dei debiti finanziari);
    - t è l’aliquota fiscale applicata agli oneri finanziari.

    Generalmente, il costo del capitale proprio corrisponde al rendimento cui l’azionista rinuncia non investendo i propri mezzi finanziari in attività alternative sotto il profilo del rischio (rischio operativo correlato alle caratteristiche operative del business dell’impresa e rischio finanziario connesso alle politiche di indebitamento). Il costo del capitale proprio si identifica quindi nel rendimento atteso da impieghi alternativi confrontabili sul piano del rischio.
    Il CAPM è il metodo utilizzato per stimare il costo del capitale proprio. Secondo tale metodologia, il costo del capitale proprio è calcolato secondo la formula che segue:

    Ke = rf + β * (rm– rf)

    dove:
    - rf è il rendimento di un’attivitaÌ risk free;
    - ? è il coefficiente di rischiosità sistematica non diversificabile;
    - rm è il rendimento atteso del mercato;
    - (rm - rf) è il premio per il rischio di mercato.

    Normalmente, nella pratica professionale, il costo del capitale proprio Ke viene espresso al netto delle imposte ed il costo dei debiti finanziari Kd viene anch’esso “detassato”, moltiplicandolo per il fattore (1 - t). Tuttavia, secondo il paragrafo 55 del Principio IAS 36, al fine di calcolare il tasso di sconto da utilizzare per attualizzare i flussi finanziari, si deve usare un tasso al lordo delle imposte su flussi finanziari attesi anch’essi al lordo delle imposte. Nell’Appendice A dello IAS 36, che costituisce parte integrante del principio, tale regola viene ribadita (paragrafo 20).
    La motivazione dell’utilizzo di un tasso di attualizzazione e di flussi finanziari al lordo delle imposte dipende dalla volontà del Board di escludere dal computo del valore recuperabile gli effetti fiscali futuri delle differenze temporanee. Il Board ha specificato (BC 93) che qualsiasi decisione in merito alla modifica della disposizione che richiede l’attualizzazione dei flussi finanziari al lordo delle imposte a un tasso di attualizzazione al lordo delle imposte, sarebbe stata adottata soltanto dopo che il Board avesse risolto la questione relativa a quale connotazione fiscale attribuire al valore d’uso.
    Peraltro, il Principio IAS 36 osserva che concettualmente l’adozione di flussi finanziari ed un tasso di attualizzazione al netto delle imposte dovrebbero produrre lo stesso risultato di quello derivante dall’utilizzo di flussi finanziari e tasso di attualizzazione al lordo delle imposte. Si possono ricondurre i tassi e flussi finanziari al netto delle imposte a tassi e flussi al lordo delle imposte. Il procedimento di riconduzione tuttavia potrebbe non essere semplice, in quanto influiscono sul calcolo la tempistica dei futuri flussi finanziari fiscali e la vita utile dell’attività. Il tasso di attualizzazione al lordo delle imposte non è sempre pari al tasso di attualizzazione al netto delle imposte maggiorato di una aliquota fiscale media, ma potrebbe essere necessario un procedimento di calcolo più complesso.
    Infatti, la seguente formula è utilizzabile esclusivamente quando si adotta la formula della rendita perpetua, cioè una capitalizzazione di un flusso annuale senza crescita.

    Nel caso in cui il valore recuperabile è ottenuto per capitalizzazione di un flusso di reddito di un solo anno proiettato in perpetuo sulla base di un saggio di crescita “g” il tasso wacc lordo diviene pari a:

    Laddove la valutazione considerasse un saggio di crescita nel valore terminale e un periodo di previsione esplicita, il tasso Wacc lordo in grado di restituire lo stesso risultato del tasso wacc netto dovrebbe essere ottenuto sulla base di un processo iterativo.


    Rilevazione delle perdite e dei ripristini di valore
    Nel caso in cui il valore recuperabile sia inferiore al valore contabile, è necessario iscrivere immediatamente una perdita di valore. In base al Principio IAS 36, occorre rilevare una perdita di valore nel momento in cui essa viene determinata, a prescindere da valutazioni relative al profilo temporale e alla probabilità della perdita.
    Nel caso di una singola attività, lo IAS 36 prevede, in linea generale, che la perdita sia iscritta in conto economico.
    Tuttavia, per le attività che sono valutate a “valore rivalutato”, la svalutazione deve essere iscritta come riduzione della riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio netto fino a concorrenza della stessa e poi eventualmente nel conto economico per la differenza residua.
    Ad esempio, lo IAS 16 prevede, con riferimento alle attività materiali valutate con il criterio del valore rivalutato, l’applicazione del c.d. trattamento asimmetrico con obbligo di riassorbimento. Tale trattamento si definisce asimmetrico poiché, in linea generale, i plusvalori sono trattati in conto capitale (con effetti, pertanto, solo sul patrimonio netto) e i minusvalori, invece, sono addebitati al Conto economico.
    Tuttavia, in virtù della previsione dell’obbligo di riassorbimento, la perdita di valore non va sempre e comunque addebitata in conto economico, bensì trattata in conto capitale fino ad azzeramento della riserva di rivalutazione e solo per la parte eccedente iscritta in conto economico.
    Infine, l’iscrizione della perdita implica la rilevazione delle connesse attività fiscali differite e con riferimento ai beni ammortizzabili, la rettifica delle quote di ammortamento negli esercizi successivi, al fine di adeguarle al nuovo valore contabile e/o alla nuova vita utile residua del bene.
    Successivamente alla rilevazione della perdita di valore, l’impresa deve verificare ad ogni data di bilancio, qualora esistano indicazioni che i fattori che avevano giustificato la precedente svalutazione siano venuti meno e che la perdita si sia ridotta o annullata.
    Gli indicatori del possibile ripristino di valore di un’attività, rispecchiano fondamentalmente le fonti informative già utilizzate per accertare i sintomi di impairment.
    La misura del valore ripristinato di un’attività diversa dall’avviamento, tuttavia, non può eccedere l’importo del valore contabile che sarebbe stato determinato, al netto di svalutazioni e ammortamenti, qualora non fosse stata rilevata la svalutazione negli esercizi precedenti.
    Anche il ripristino di valore deve essere rilevato immediatamente a conto economico, a meno che si tratti di attività rivalutate al fair value (in base agli IAS 16 o 38); pertanto, qualora la precedente svalutazione dell’attività rivalutata non sia stata imputata a conto economico, il ripristino è considerato ad incremento della riserva di rivalutazione.
    Il ripristino di valore è comunque vietato con riguardo al goodwill, in virtù del forte rischio che la crescita di valore sia legata all’avviamento internamente generato e non già allo storno di una precedente svalutazione.
    In ogni caso, la vita utile, il valore residuo e il metodo di ammortamento devono essere riconsiderati, anche se non si procede ad alcun ripristino del valore del cespite.


    Determinazione delle Cash Generating Units
    Il Principio IAS 36 prevede nel caso in cui non sia possibile stimare il valore recuperabile di una singola attività, che l’entità debba determinare il valore recuperabile della CGU alla quale l’attività appartiene.
    La CGU è il più piccolo gruppo di attività in grado di generare, a seguito del suo utilizzo continuativo, autonomi flussi di entrate indipendenti dai flussi finanziari generati dagli altri assets. Pertanto, si richiede che le CGU debbano essere determinate al livello più basso possibile di aggregazione delle attività (intese come singoli elementi).
    Lo IAS 36 afferma, in particolare, che il valore recuperabile di un singolo asset non può essere determinato, se sussistono congiuntamente le due seguenti condizioni:
    a) il valore d’uso è significativamente diverso dal fair value meno i costi di vendita;
    b) il cespite non è in grado di generare autonomamente flussi finanziari che siano indipendenti da quelli derivanti da altri cespiti.
    Ciò si verifica sempre per l’avviamento e per le attività aziendali gestite centralmente (corporate assets, come l’immobile adibito a sede sociale), ed in molti altri casi per le attività materiali ed immateriali, che solo in alcune specifiche ipotesi sono in grado di generare singolarmente flussi finanziari autonomi e distinti.
    L’impossibilità di determinare il valore d’uso autonomamente comporta la necessità di fare ricorso ad un’unità di livello superiore, la CGU, per la quale è possibile stimare tale parametro.
    L'identificazione delle CGU rappresenta un aspetto critico dell'impairment test. Essa deve rispondere alle modalità con cui il top management monitora le attività operative e assume le decisioni di investimento/disinvestimento.
    L'indicatore principe da seguire nell'identificare le CGU è rappresentato dalla capacità di generare flussi di cassa in entrata in forma largamente indipendente
    Alcune considerazioni che possono portare a tale identificazione, ad esempio, possono essere:
    - l’organizzazione del sistema informativo impostato dalla direzione dell’impresa per misurare i risultati conseguiti dai vari settori componenti il processo gestionale (in coerenza con l’IFRS 8);
    - la suddivisione della gestione dell’impresa in elementi diversificati in base a criteri di dislocazione geografica, di separazione fisica, di diversificazione delle responsabilità assegnate per il raggiungimento dei risultati desiderati;
    - la differenziazione dei mercati, della clientela, della tipologia dei prodotti e/o servizi forniti dall’impresa.
    Un’ulteriore disposizione dello IAS 36 che ha effetto sulla identificazione della minima CGU è riportata al paragrafo 70, il quale prevede, nel caso in cui esista un mercato attivo per il prodotto di un’attività o di un gruppo di attività, che esso sia identificato come CGU (anche qualora tutti i prodotti o alcuni di essi siano usati internamente).
    Nella declinazione pratica, l’identificazione di una CGU implica una certa discrezionalità da parte del redattore di bilancio e richiede un’adeguata interpretazione. In particolare, per quanto concerne il livello di dettaglio delle CGU, le indicazioni del principio comportano un trade-off tra un’esigenza di analisi ed una di sintesi.
    Informazioni integrative
    Con riferimento alla disclosure, le norme previste dal Principio IAS 36 prevedono in sostanza almeno i seguenti elementi fondamentali:
    (i) definizione delle CGU ed allocazione dell’avviamento alle singole CGU (o gruppi di CGU);
    (ii) illustrazione del criterio di stima del valore recuperabile, quando questo si basa sul valore d'uso;
    (iii) illustrazione del criterio di stima del valore recuperabile, quando questo si basa sul fair value;
    (iv) descrizione dell’analisi di sensitività del risultato dell’impairment test rispetto alle variazioni degli assunti di base;
    (v) considerazioni in ordine alla presenza di indicatori esterni di perdita di valore in assenza di svalutazioni degli attivi a seguito della procedura di impairment.
    (i) Definizione delle CGU ed allocazione dell’avviamento alle CGU. In conformità con i punti (a) e (b) del paragrafo 134, IAS 36, le società devono indicare il valore contabile dell'avviamento (e delle attività immateriali a vita utile indefinita) attribuito alle singole CGU.
    (ii) Valore d’uso. Nelle note al bilancio occorre illustrare il criterio adottato per la determinazione del valore recuperabile (valore d’uso e fair value dedotti i costi di vendita). Quando il valore recuperabile è basato sul valore d'uso, devono essere fornite le informazioni prescritte dal paragrafo 134 lett. (d) del Principio IAS 36 (descrizione degli assunti di base su cui gli amministratori hanno fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti, indicando se questi valori riflettono l’esperienza passata, se sono coerenti con le fonti esterne di informazione e, in caso negativo, come e perché differiscono dalle esperienze passate o dalle fonti esterne di informazione, l’arco temporale considerato dagli amministratori ai fini della determinazione dei flussi di cassa analitici, il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo coperto dai piani previsionali, il criterio utilizzato per la determinazione del valore terminale, il/i tasso/i di sconto applicato/i alle proiezioni di flussi finanziari.
    (iii) Fair value dedotti i costi di vendita. Quando il valore recuperabile è basato sul fair value, dedotti i costi di vendita, devono essere fornite le informazioni richieste dal paragrafo 134 lett. (e) del Principio IAS 36 (metodologia utilizzata per stimare il fair value e le relative fonti)
    (iv) Analisi di sensitività. Il paragrafo 134 lett. (f) del Principio IAS 36 richiede di fornire le informazioni in merito all’analisi di sensitività se un cambiamento al valore di uno degli assunti di base potrebbe determinare un valore recuperabile inferiore al valore contabile delle CGU. In tal caso, occorre indicare:
    - l’eccedenza del valore recuperabile della CGU rispetto al valore contabile;
    - il valore assegnato agli assunti di base;
    - la variazione del valore assegnato agli assunti di base che, dopo aver considerato le eventuali modifiche indotte da tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate, rende il valore recuperabile della CGU pari al suo valore contabile.
    (v) In merito alle informazioni da fornire in bilancio, Banca d’Italia, Consob ed Isvap nel Documento n. 4 del 6 marzo 2010 hanno richiamato l’attenzione degli amministratori sulla necessità di fornire un quadro informativo esauriente quando, pur in presenza di indicatori esterni che segnalano una perdita di valore, la procedura di impairment non conduce ad apportare svalutazioni agli attivi oggetto di valutazione. In presenza di un apprezzamento - da parte del mercato e degli stakeholders esterni all’impresa - difforme da quanto rappresentato dagli amministratori, questi devono fornire un’adeguata informativa sulle ragioni di tali differenze nonché sulla ragionevolezza, coerenza ed attendibilità delle valutazioni svolte.

    Peculiarità dell’impairment test sulle partecipazioni in controllate, collegate e joint ventures
    L’impairment test delle partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures è disciplinato dal Principio IAS 36. Pur tuttavia, gli indicatori di impairment sono gli stessi identificati dal Principio IAS 39 per gli investimenti azionari. A questi è stato aggiunto, da un recente emendamento dello IAS 36, un ulteriore elemento (IAS 36 par. 12 lett. (h)) rappresentato dalla distribuzione di un dividendo da parte della partecipata e dal contestuale verificarsi di due circostanze:
    i) il valore contabile dell'investimento nel bilancio separato eccede il valore di carico delle attività nette della partecipata (incluso l’avviamento);
    ii) il dividendo eccede il reddito della partecipata.
    Per quanto attiene alle partecipazioni di controllo, va rilevato che l’impairment test nel bilancio separato deve essere riconciliato con l’impairment test dell’avviamento nel bilancio consolidato, laddove nel bilancio consolidato sia iscritto un avviamento generato dall’acquisizione delle controllate. In questi casi, poiché l’impairment test dell’avviamento nel bilancio consolidato deve essere realizzato con cadenza almeno annuale, l’impairment test delle partecipazioni di controllo nel bilancio separato è strettamente correlato all’impairment test del avviamento del bilancio consolidato.
    Per ciò che concerne le partecipazioni di collegamento, contabilizzate sulla base dell’equity method nel bilancio consolidato, il Principio IAS 28 stabilisce che i fattori di presunzione di impairment siano i medesimi definiti per le attività finanziarie disciplinati dal Principio IAS 39.
    Poiché l’avviamento relativo alla partecipazione in una collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente a verifica per riduzione di valore. L’intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto ad impairment test ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta vi è evidenza di possibile riduzione di valore della partecipazione.
    Il Principio IAS 28 precisa anche che, nel determinare il valore d’uso dell’investimento, si debbano stimare alternativamente:
    (a) la quota di valore attuale di futuri cash flow attesi generabili dalla collegata, includendo i cash flow operativi della collegata e il flusso ricavabile dalla cessione dell'investimento;
    (b) il valore attuale dei futuri flussi di cassa attesi nella forma di dividendi e dalla cessione della partecipazione.
    Secondo il Principio IAS 28 entrambi i metodi dovrebbero fornire il medesimo risultato qualora si utilizzino ipotesi corrette. Lo standard setter sembrerebbe dunque accogliere il principio della irrilevanza della politica dei dividendi di Modigliani Miller, in quanto qualunque sia la politica dei dividendi (nel periodo di previsione esplicita) della partecipata di collegamento, il suo valore non dovrebbe variare.
    Per quanto riguarda, infine, le partecipazioni a controllo congiunto si applicano le stesse disposizioni previste dallo IAS 28 per le partecipazioni di collegamento.

    Impairment test delle attività finanziarie - rinvio
    Differentemente da quanto accade per le partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures, le attività finanziarie diverse da tali partecipazioni sono sottoposte ad impairment test in conformità alle disposizioni del Principio IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione” e non del Principio IAS 36.
    I paragrafi 58-70 del Principio IAS 39 regolano, per tutte le categorie di attività finanziarie, a eccezione di quelle misurate a Fair value through profit and loss, la procedura di impairment test.
    In particolare, ai sensi del paragrafo 58 del Principio IAS 39 occorre valutare alla data di chiusura di ciascun esercizio se vi è qualche obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. In caso positivo vanno applicate le differenti regole previste per le attività (i) disponibili per la vendita (cioè le attività iscritte a fair value con variazioni rilevate direttamente a patrimonio netto), (ii) al costo ammortizzato ed (iii) al costo.
    (i) Nel caso di attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sales) il test è finalizzato a stabilire se la variazione intervenuta fra il costo di acquisizione ed il fair value corrente, al netto di eventuali altre impairment losses, è recuperabile o se, al contrario, debba registrarsi una riduzione di valore dell'attività. Se tale differenza è giudicata non recuperabile la perdita cumulata iscritta in nella riserva di capitale va riversata a Conto economico.
    (ii) Nel caso di attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato l’impairment test è invece finalizzato a stabilire se il valore stimato dei futuri cash flow, scontati al tasso effettivo di interesse originario, sia inferiore al valore contabile dell'attività. Se il valore attuale, calcolato al tasso originario, dei nuovi cash flow attesi è inferiore al valore di carico, si deve registrare una perdita di valore e iscriverla in Conto economico.
    (iii) Se l'attività è iscritta al costo, l’impairment test si fonda sulla stima del valore attuale dei flussi attesi al tasso corrente dì mercato.

    Principi contabili nazionali - Rinvio
    Le linee generali del Principio IAS 36 possono essere applicate anche alle imprese italiane che redigono i bilanci con i principi contabili nazionali. Ciò in quanto l’art. 2427 n. 3 bis del Codice Civile stabilisce che, in ipotesi di rilevazione di perdite durevoli di valore sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali, le imprese devono determinare l’importo di tali perdite in base a tre parametri costituiti dal “concorso alla futura produzione di risultati economici”, dalla “prevedibile durata utile”, e, per quanto rilevante, dal “valore di mercato”.
    In sostanza, le perdite durevoli di valore devono essere determinate in base a tali elementi, i quali corrispondono sostanzialmente, nell’ordine: a) ai flussi finanziari netti che gli elementi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono in grado di generare, per tutta la loro prevista vita utile, da soli o congiuntamente ad altri; b) al loro fair value, essendo il “valore di mercato” l’espressione in lingua italiana corrispondente al concetto di “fair value” dello IAS 36.


    Bibliografia
    IASB, IAS 36 “Impairment test”.
    BANCA D'ITALIA/Consob/Isvap, Documento n. 4 del 3 marzo 2010 “Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sugli impairment test, sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla gerarchia del fair value”.
    Organismo Italiano di Contabilità, “Applicazione 2 - Impairment e avviamento”.
    GUATRI L. e  BINI M., “L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali” ed. EGEA.


    Redattori: Gianluca VITTORIOSO, Silvana ANCHINO
    © 2011 ASSONEBB

  • IMPEGNO

    Si intende per impegno in economia aziendale il complesso di flussi negativi di capitale liquido, comprendente: uscite di cassa + nuovi debiti a breve + diminuzione di crediti a breve. Se gli impegni di un esercizio superano gli accertamenti (v. EuroMOT) si ha un decremento del capitale liquido netto. Nell’ambito delle aziende di erogazione (e in ispecie nella contabilità pubblica) si definisce come “impegno” la fase delle uscite. in cui l’Amministrazione vincola una somma (iscrive un impegno), nei limiti dei fondi stanziati dalla legge di bilancio, a fronte di un obbligo di pagare nascente da un contratto o da altro titolo legittimo.

  • IMPIANTI CHIAVI IN MANO

    Contratto con il quale il venditore, generalmente una grande azienda industriale, costruisce nel paese straniero un’unità produttiva che in seguito passerà all’acquirente, dopo la dimostrazione del buon funzionamento. Per tale via, pur in assenza di proprietà del capitale azionario e di controllo diretto, è possibile la creazione di una unità di produzione estera. Si ha un trasferimento sia di tecnologia di produzione, sia di impianti. L’esportatore garantisce la fornitura di attrezzature e di engineering, l’assistenza tecnica per l’allestimento, l’addestramento del personale tecnico e il passaggio del knowhow. Sovente l’esportatore partecipa anche al capitale della società proprietaria dell’impianto. Attualmente la formula, sebbene diffusa nelle relazioni con i paesi in via di sviluppo, si ritrova anche tra imprese di paesi industrializzati. Si tratta di un contratto ampio e complesso, che richiede l’intervento, oltre che delle imprese acquirente e venditrice, anche di altre imprese (private, pubbliche o miste), di molteplici intermediari (banche, imprese assicurative, trasportatori, studi di engineering), oltre che dei Governi per la concessione di garanzie di pagamento e di organismi internazionali di finanziamento come la Banca Mondiale. La formula “chiavi in mano” si è evoluta sino al “prodotto in mano” e “ profitto in mano” per evitare che gli impianti cessino di funzionare non appena il venditore ritira le sue équipes di formazione e controllo. Nel primo caso si garantisce che i prodotti ottenuti siano della stessa qualità di quelli prodotti in altri paesi; nel secondo caso, che il progetto sia redditizio, attraverso una preventiva ricerca e apertura dei mercati di sbocco. Tuttavia non è facile per il venditore garantire mercato e profitto; è più facile garantire l’acquisto di una parte della produzione del futuro stabilimento, in parziale pagamento della vendita (accordo di compensazione); il pagamento in compensazione può avvenire anche con altri prodotti non dello stabilimento, ma in eccedenza nel paese acquirente. Tali accordi sono utilizzati ormai di regola per il pagamento di stabilimenti venduti chiavi in mano a Paesi poveri, in particolare dell’Est europeo.

  • IMPIEGATO BANCARIO

    Questa categoria comprende la generalità dei dipendenti delle banche che svolgono mansioni di concetto e di ordine. Le fonti normative che disciplinano il rapporto risalgono al r.d. 13.11.1924 n. 1825, da coordinare con le disposizioni codicistiche (artt. 1094-2129 cod. civ.) secondo le previsioni degli artt. 95 e 98 disp. at. c.c. I due contratti collettivi nazionali del 19.12.1994 e dell’11.7.1999, hanno radicalmente innovato l’assetto lavoristico del settore del credito. Il personale di questo settore, infatti, si divide oggi in dirigenti (circa il 2% del totale), impiegati (circa il 70%) e una nuova categoria denominata “quadri direttivi” (circa il 28% del totale; v. quadro). Gli impiegati si dividono a loro volta in tre aree professionali: la 1a comprende i lavoratori incaricati di attività semplici che richiedono conoscenze elementari, come personale di fatica, di pulizia di custodia e guardiania (0,3% del personale, media al 31/12/98); la 2a e la 3a area comprendono i c.d. “impiegati” tradizionali. Gli impiegati della 2a area (intorno al 3,7% del personale) sono quei lavoratori impiegati in lavori esecutivi e d’ordine che richiedono applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione. All’interno di questa area sono previsti tre livelli retributivi; a titolo esemplificativo, si va dall’addetto alla semplice contazione di valori o imbustazione (1o livello retributivo), all’addetto all’archiviocon compiti di selezione e catalogazione pratiche (3o livello retributivo). Gli impiegati della 3a area (intorno al 66% del personale) sono quei lavoratori impiegati in attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici con applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione; le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte entro direttive e procedure predeterminate dall’azienda, ma possono anche concorrere a supportare processi decisionali superiori. All’interno dell’area sono previsti quattro livelli retributivi; a titolo esemplificativo, si va dal cassiere (1o livello) al preposto ad una filiale con quattro addetti (4° livello).

  • IMPIEGHI BANCARI

    Finanziamenti concessi dalle banche. Gli impieghi possono essere erogati in lire e in valuta ed essere assistiti o meno da garanzie. Le forme tecniche variano in considerazione delle esigenze gestionali della banca e di quelle dei prenditori, che vengono valutate nel corso dell’istruttoria di fido. Le operazioni di prestito a tasso ordinario delle banche sono così classificate dalla Banca d’Italia: crediti personali; crediti ipotecari; mutui e finanziamenti a tasso fisso; mutui e finanziamenti indicizzati; anticipazioni fondiarie ed edilizie; somministrazioni in conto mutuo; crediti agrari; affidamenti in conto corrente; finanziamenti su portafoglio commerciale; sconto di portafoglio; anticipi all’esportazione; leasing finanziario; acquisto di crediti d’impresa.

  • IMPIEGHI E FONTI

    Presentazione del patrimonio aziendale che pone all’attivo ogni tipo di investimento, sia finanziario (incluse le disponibilità liquide) che economico, e inserisce nel passivo solo le fonti proprie (eventualmente al netto di elementi negativi come le perdite) e le fonti di terzi, incluse le passività presunte. Questo tipo di classificazione (adottata anche dal codice civile nel recepimento della quarta direttiva sui bilanci società) richiede in particolare che le poste rettificative dei valori dell’attivo (fondi ammortamento e fondi svalutazione) siano o collocati o nell’attivo, in esplicita deduzione dal valore lordo dell’immobilizzazione e con indicazione del valore netto, o dedotti direttamente dai valori dell’attivo prima di redigere lo stato patrimoniale. La struttura impieghi e fonti è anche tipica dello stato patrimoniale finanziario (v. stato patrimoniale finanziario).

  • IMPLEMENTAZIONE CONGIUNTA

    Il "Joint Implementation" è un meccanismo flessibile (insieme al CDM e all’EU-ETS) previsto dal Protocollo di Kyoto nell’Art. 6. Si tratta di uno strumento che consente l’abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni. Esso offre alle nazioni industrializzate e alle economie in transizione per cui sono previsti tetti alle emissioni (Annex B Parties), la possibilità di eseguire progetti per la riduzione delle fonti di emissioni di carbonio o per il potenziamento dei serbatoi. Con tale approccio la nazione che esegue il progetto guadagna unità di riduzione di emissioni (ERUs), mentre la nazione ospitante beneficia degli investimenti esteri e dei trasferimenti di tecnologia.

    Bibliografia
    http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/items/1674.php
    http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

    © 2009 ASSONEBB

  • IMPORT LEASING

    Categoria di operazioni di leasing, in cui il bene oggetto del contratto proviene da un fornitore residente in un paese diverso da quello cui appartengono il locatore e il locatario.

  • IMPORTAZIONE

    Afflusso nel territorio di uno Stato di merci, servizi esteri, capitali a seguito di transazioni commerciali e finanziarie. Mentre l’importazione di merci è oggetto di rilevazione statistica continua e diretta, le importazioni invisibili sfuggono a rilevazioni regolari e vengono valutate di tempo in tempo indirettamente. Queste ultime hanno tuttavia una notevole influenza sulla bilancia dei pagamenti in quanto possono correggere o accentuare gli squilibri della bilancia commerciale. L’importazione in senso stretto ha poi significato diverso a seconda che si riferisce al commercio generale, che tiene conto anche delle merci in transito, di quelle che entrano solo temporaneamente nei confini dello Stato e di quelle che vengono reimportate, o del commercio speciale, che considera, all’importazione, le sole merci di origine estera immesse nello Stato e destinate ad essere in esso consumate.

  • IMPORTAZIONE TEMPORANEA

    Introduzione, in territorio nazionale, di merci di provenienza estera destinate a essere riesportate, dopo aver subito un processo di trasformazione. L’importazione di tali merci, è esente dai dazi previsti dalla tariffa doganale, a condizione che le merci stesse, dopo il procedimento di lavorazione o di trasformazione, vengano riesportate all’estero, entro un termine prefissato. I diritti doganali vengono però ugualmentecalcolati, registrati sulla bolla di temporanea importazione e depositati in sospeso a garanzia di eventuale immissione in consumo. A differenza dell’importazione di merci destinate alla lavorazione per conto di committenti esteri, in cui la proprietà delle merci rimane all’esportatore estero, nella temporanea importazione queste diventano di proprietà dell’importatore residente. L’importazione temporanea non presuppone necessariamente che le merci siano riesportate verso lo stesso Stato da cui provengono. Il provvedimento di ammissione alla temporanea importazione, preso dalle autorità doganali, può essere specifico o generico, a seconda che si riferisca a una partita di merce o a una attività continuativa svolta dall’importatore. Egli deve rilasciare alla dogana una cauzione idonea a garantire il pagamento dei diritti doganali nel caso in cui la merce, dopo il processo di trasformazione, non venga riesportata nei termini stabiliti oppure ne venga richiesta l’immissione sul mercato interno mediante dichiarazione di importazione definitiva. L’importanza economica della temporanea importazione risiede nel fatto che tale operazione favorisce il commercio di esportazione e le forme di collaborazione economica tra paesi produttori di materie prime, ma tecnologicamente poco sviluppati e paesi con una avanzata industria trasformatrice, ma poveri di materie prime. Entro il termine di validità dell’autorizzazione, l’operatore deve perfezionare la temporanea importazione mediante la riesportazione, l’importazione definitiva o la distruzione delle merci. La normativa comunitaria ha introdotto una distinzione tra temporanea importazione, quale regime di perfezionamento attivo, e il regime di ammissione temporanea. Quest’ultimo riguarda l’importazione di beni che non saranno soggetti a trasformazione, bensì verranno utilizzati per trasporti (a esempio gli imballaggi), collaudi, fiere (p.e. materiali di propaganda turistica o per tentata vendita), manifestazioni culturali e scientifiche, e saranno successivamente riesportati.

  • IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI

    Sistema di importi di compensazione adottato nell’ambito della CE in riferimento agli scambi con gli Stati membri e con i paesi terzi aventi per oggetto prodotti agricoli regolamentati, con l’obiettivo di evitare sensibili riduzioni nei redditi agricoli per i paesi a moneta forte ed evitare ulteriori spinte inflazionistiche per i paesi a moneta debole. Il sistema infatti è sorto per prevenire le difficoltà legate agli sbalzi dei tassi di cambio e alle perturbazioni legate a movimenti speculativi. Infatti, gli incassi derivanti dalle esportazioni si riducono in corso di rafforzamento della moneta nazionale e si gonfiano in caso di deprezzamento. Nel quadro della progressiva integrazione delle economie europee, è previsto un graduale smantellamento del sistema degli importi compensativi, fino alla sua completa eliminazione.

  • IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

    Causa di estinzione dell’obbligazione non imputabile al debitore e liberatoria per quest’ultimo. Di regola, non può verificarsi rispetto alle obbligazioni generiche: il debitore, infatti, se la merce che formava oggetto della prestazione è perita, può sempre adempiere prestandone altra dello stesso tipo. Perché l’effetto estintivo si produca, è necessario che l’impossibilità abbia carattere definitivo: diversamente, il debitore è soltanto esonerato dalla responsabilità per il ritardo nell’adempimento. Anche l’impossibilità temporanea, tuttavia, può dar luogo all’estinzione: occorre, però, che il termine sia essenziale oppure che il ritardo sia tale da far ragionevolmente ritenere non più obbligato il debitore ad eseguire la prestazione o non più interessato il creditore a riceverla. L’impossibilità deve essere pure totale: se è solo parziale, il debitore deve eseguire la prestazione per la parte che è rimasta possibile. Se la prestazione ha per oggetto una cosa determinata e diviene impossibile per causa imputabile ad un terzo, il debitore è tenuto a dare al creditore quanto abbia conseguito dal primo a titolo di risarcimento. Non comportano impossibilità della prestazione (e liberazione dall’obbligo) i fatti che hanno l’effetto limitato di rendere più difficile per il debitore l’adempimento.

  • IMPOSTA

    Figura tipica di tributo caratterizzatadall’essere una prestazione patrimoniale coattiva dovuta dal soggetto passivo senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’ente pubblico, e tanto meno a favore del soggetto stesso, il quale è obbligato ad adempiere quella prestazione quando si trovi in un dato rapporto (fissato dalla legge) con il presupposto di fatto legislativamente stabilito. Il tributo definito come imposta viene variamente qualificato in relazione al tipo di capacità contributiva che viene presa in considerazione dal legislatore. Una classificazione molto usuale delle imposte è quella che dà luogo alla distinzione tra imposte dirette e imposte indirette. Questa tradizionale distinzione affonda le sue radici nella teoria economica, secondo la quale tale classificazione si basa su distinte manifestazioni di capacità contributiva: l’una immediata o diretta, l’altra indiretta o mediata, manifestantesi cioè attraverso il compimento di certi atti tipici (negozi giuridici o fatti rilevanti giuridicamente, come la morte). Per quanto approssimativa, essa è stata trasfusa nella più antica legislazione e permane tuttora, con confini e contorni assai più sfumati ed imprecisi. Occorre infatti determinare, con criterio normativo valido, quando si verifichi l’immediatezza dell’indice della capacità contributiva. Così un diritto reale su di un bene, o su di una pluralità di beni, è di per sé considerato quale sinonimo ricollegabile a un’imposta diretta; al contrario, se il legislatore considera il momento del trasferimento del bene da un soggetto all’altro ed in relazione al rapporto giuridico che corre tra i due soggetti o l’immissione al consumo, allora quell’indice è considerato come manifestazione indiretta di capacità contributiva e, in quanto tale, è posto in relazione a un’imposta indiretta. In sintesi, dunque, le imposte dirette colpiscono la capacità contributiva che si manifesta o per la stessa esistenza di un soggetto oppure perché quest’ultimo è titolare del diritto alla percezione di redditi, di diritti su di un bene, o su di un patrimonio; tutte circostanze che dimostrano, secondo una regola dell’esperienza, l’interesse del singolo all’esistenza di una collettività organizzata. Molto spesso, ma non sempre, tali condizioni-situazioni base dei tributi si riproducono periodicamente e debbono dar luogo a successive periodiche, ma distinte, imposizioni. Si avrà, viceversa, un’imposta indiretta quando viene colpita una manifestazione indiretta della capacità contributiva, il che avviene per lo più rispetto alle situazioni base che consistono nel verificarsi di certi fatti o atti giuridicamente rilevanti (la morte di un individuo e la conseguente successione del suo patrimonio, il compimento di un negozio giuridico, la produzione di un dato bene, l’introduzione di un bene oltre la linea del confine di Stato), i quali presuppongono, o possono presupporre, l’esistenza di un bene. Ma questo bene non è staticamente considerato, bensì nel momento del suo trasferimento da un soggetto all’altro o in quello della sua produzione o dell’introduzione nel territorio, destinato a ulteriori atti di disposizione giuridica. Alla stregua di quanto esposto si possono dunque defi- nire dirette le imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche;; indirette sono, p.e., le imposte di fabbricazione, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sull’incremento di valore degli immobili ecc La classificazione delle imposte, sul piano giuridico, ha talvolta rilevanza, per ciò che attiene la disciplina giuridica positiva, in quanto il legislatore ha tradizionalmente ricollegato certe regole all’una o all’altra delle categorie in questione. Il più delle volte, comunque, la distinzione tra imposte dirette ed indirette è priva di qualsiasi valore giuridico. Un’altra distinzione tra le imposte, che è causa di non lievi perplessità, è quella tra imposte dirette personali e reali. In specie, sono considerate come imposte personali quelle che sono percepite sull’insieme o su una parte dei redditi di ciascun contribuente, avendo riguardo alla sua persona o agli indici del suo tenore di vita, mentre le imposte reali sono quelle che sano percepite sulle diverse categorie dei redditi presi distintamente. Le imposte si distinguono, infine, in proporzionali o progressive a seconda che le aliquote siano, rispettivamente, proporzionali o progressive. In specie, nel primo caso l’aliquota si applica nella medesima misura, qualunque sia la dimensione della base imponibile; nel secondo essa varia in relazione alle dimensioni della base stessa. La progressività dell’aliquota può essere continua, secondo moduli calcolati dal legislatore, oppure a scaglioni quando la base imponibile è sottoposta alla medesima aliquota entro l’ambito di un dato ammontare (come è oggi l’imposta sul reddito delle persone fisiche) che costituisce lo scaglione, talché l’aliquota stessa cresce negli scaglioni successivi, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

  • IMPOSTA DI BOLLO

    Tributo disciplinato dal d.p.r. 26.1972 n. 642 che si applica agli atti, ai documenti e ai registri indicati da un appositoallegato di detto provvedimento (tariffa), enella misura precisata nell’allegato stesso (è prevista l’emanazione.di una nuova Tariffa sulla base dell’art. 55, l. 21.11.2000 n. 342). Tale tributo si caratterizza per il fatto che il trasferimento di ricchezza dal singolo allo Stato non avviene con il pagamento di una somma di denaro, ma indirettamente, attraverso l’uso di valori prodotti dallo Stato in regime di monopolio (fogli bollati, marche ecc.). Il presupposto del tributo è costituito dalla formazione per iscritto di determinati atti giuridici. In specie, taluni atti devono essere sottoposti al bollo fin dall’origine, altri solo in caso d’uso in un giudizio contenzioso o presso uf- fici amministrativi o presso le cancellerie giudiziarie. L’imposta può essere fissa, quando colpisce in maniera unica tutti gli atti di una data specie, senza tenere conto del valore in essi indicato; oppure proporzionale, quando è commisurata al valore dell’atto (il caso più significativo è quello del bollo sulle cambiali). I soggetti passivi d’imposta sono da individuare in base al rapporto di essi con gli atti soggetti al tributo. Per l’imposta dovuta sin dall’origine l’imposta è dovuta da coloro che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti soggetti a imposta o li allegano ad atti soggetti a imposta. Per l’imposta dovuta in caso d’uso, sono soggetti passivi coloro che fanno uso dell’atto. Il pagamento può avvenire in modo ordinario e cioè con l’utilizzazione della carta da bollo; oppure in modo straordinario e precisamente con l’apposizione sul documento di marche da bollo. Queste debbono essere annullate, secondo i casi, o dallo stesso autore dell’atto, o dall’Ufficio del registro, o dagli Uffici competenti alla vidimazione di libri o registri, o da notai, oppure con l’apposizione del visto per bollo sempre da parte dell’Ufficio del registro, o mediante l’apposizione da parte di quest’ultimo del bollo a punzone. Il bollo può essere, infine, corrisposto in modo virtuale, in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall’Intendente di Finanza. A tal fine l’interessato deve presentare un’apposita domanda corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l’anno (p.e. assegni bancari, libretti di risparmio, ricevute, quietanze, note, conti, fatture ecc.). L’Ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l’autorizzazione dell’Intendente di Finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il periodo compreso fra la data di decorrenza dell’ autorizzazione e il 31 dicembre. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare un’ulteriore dichiarazione (dichiarazione di conguaglio) contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, al fine di consentire la liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per detto periodo. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso. Imposta di bollo sul conto corrente bancario. Il d.l. 30.12.1993 n. 557, convertito dalla l. 26.2.1994 n. 133, ha istituito una speciale tassa sul conto corrente bancario sostitutivadell’imposta di bollo gravante sulla generalità dei documenti bancari. Risultano pertanto esenti dal bollo, a decorrere dal 1.1.1994 gli assegni bancari, i libretti di risparmio nominativi e al portatore, le carte di credito. L’imposta sostitutiva successivamente estesa, in sede di conversione del d.l. 557/93 alla comunicazione relativa ai depositi titoli e cioè al c.d. estratto conto titoli, è stata poi maggiorata del 50% L’imposta sostitutiva, citata, è stata infine estesa agli estratti di conto corrente postale. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, d.lg. 21.11.1997 n. 435, sono esenti dall’imposta di bollo le lettere, i telegrammi o gli altri scritti rilasciati dalle parti in relazione ai contratti aventi per oggetto titoli e valori soggetti o esenti dalle tasse sui contratti di Borsa (v. fissato bollato).

  • IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

    Tributo indiretto che colpisce taluni generi all’atto della loro produzione (p.e. spiriti, oli minerali, birra, gas di petrolio liquefatti). Sono considerate altresì imposte di fabbricazione quelle applicate sugli apparecchi automatici di accensione e sui fiammiferi e l’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica. La scelta del legislatore sui generi sopra elencati è motivata dal notevole e generale consumo degli stessi, dal loro carattere non di prima necessità e dall’accentramento della produzione in pochi e grandi stabilimenti. Soggetti passivi sono di norma i produttori, però la legge può considerare come tali altri soggetti, quali i depositari e gli importatori. Presupposto dell’imposta è l’atto finale di un procedimento produttivo che comporta la nascita del relativo debito, anche se il pagamento può essere rinviato al momento dell’immissione in consumo. Prima di attivare uno stabilimento (fabbriche, raffinerie, opifici di trasformazione) di prodotti soggetti all’imposta in questione, deve essere fatta “denuncia di fabbrica” agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) che, previa verifica della fabbrica, rilasciano una “ licenza di esercizio”. Lo stabilimento è soggetto a vigilanza dell’Amministrazione finanziaria (UTIF e Guardia di Finanza), in via permanente o saltuaria, in modo da controllarne la produzione. I generi gravati dal tributo sono però soggetti a vincoli e controlli anche dopo l’uscita dallo stabilimento. È nei progetti di armonizzazione comunitaria la riduzione delle imposte di fabbricazione a tre grandi forme di imposizione: sugli alcolici, sugli oli minerali e sui tabacchi. Abolizioni. Nel corso degli anni è avvenuta l’abolizione delle imposte di fabbricazione relative allo zucchero, all’olio di semi, alla margarina, alle armi da sparo, alle munizioni e agli esplosivi. Con d.lg. 26.10.1995 n. 504 è stato approvato il Testo unico delle imposte di fabbricazione e di consumo, inerente i seguenti prodotti: spiriti, birra, oli minerali, energiaelettrica, gas metano, oli lubrificanti e bitumi (v. armonizzazione fiscale comunitaria-accise). estano in vigore, se pure non disciplinate dal citato Testo unico, le imposte di fabbricazione sui tabacchi e sui fiammiferi.

  • IMPOSTA DI REGISTRO

    Tributo indiretto che si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. Il tributo del registro assume due forme. Da un lato vi sono ipotesi di prelievo in misura fissa. Vi è, poi, il prelievo rapportato, in ragione proporzionale, al valore dell’atto. La disciplina dell’imposta di registro è stata revisionata a seguito della legge di riforma tributaria del 1971, con il d. p. r. 26.10.1972 n. 634; è stato poi emanato, e vige attualmente, il Testo unico delle norme della materia (d.p.r. 26.4.1986 n. 131). In specie, va ricordato che ai fini dell’applicazione del tributo gli atti giuridici vanno distinti in più categorie: atti soggetti a registrazione in termine fisso; atti soggetti a registrazione in caso d’uso; atti non soggetti a registrazione. Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la legge pone, a carico di determinati soggetti, l’obbligo di richiederne la registrazione; richiesta la registrazione, l’Ufficio liquida l’imposta e ne richiede il pagamento. Nella seconda ipotesi (atti da registrarsi in caso d’uso), non v’è alcun obbligo di richiedere la registrazione; ma l’atto non può essere “usato”, nel senso che verrà in seguito specificato, se non è stata previamente effettuata la registrazione. Infine, vi è la registrazione c.d. volontaria: la registrazione può essere chiesta per qualsiasi atto da “chiunque vi abbia interesse”, ossia da chiunque abbia interesse a fruire del servizio pubblico della registrazione degli atti. La registrazione, infine, può essere eseguita anche d’ufficio per gli atti per i quali non è stato osservato l’obbligo di richiederne la registrazione. Più in dettaglio va poi notato quanto segue. Gli atti da registrarsi in termine fisso vanno distinti in atti scritti indicati nella tariffa; contratti verbali; operazioni societarie; atti formati all’estero. In linea generale, può dirsi che sono da registrare in termine fisso tutti gli atti “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, eccettuati quelli per i quali vale la regola del caso d’uso e quelli indicati nella “ tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione”. I contratti verbali soggetti a registrazione sono quelli di locazione o affitto di beni immobili e di trasferimento o affitto di aziende. Inoltre, devono essere registrate le operazioni di organizzazione societaria, quali l’istituzione o il trasferimento in Italia della sede legale. Infine, devono essere registrati gli atti formati all’estero che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, e la locazione o l’affitto di beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato. Con riferimento agli atti da registrarsi solo in caso d’uso va notato che per “uso” di un atto si intende la sua produzione agli effetti dell’emanazione di un provvedimento amministrativo. Secondo la definizione legislativa, si ha caso d’uso “quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge”. Con riguardo, infine, alle modalità ed effetti della registrazione va notato che per atti pubblici, scritture private autenticate e atti giurisdizionali, la registrazione va richiesta all’Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede il pubblico ufficiale; negli altri casi la registrazione può essere richiesta a qualunque Uffi- cio del registro. La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (trenta giorni per i contratti di locazione di immobili situati in Italia) o sessanta giorni per gli atti formati all’estero. La registrazione consiste nell’annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione. La registrazione attesta l’esistenza degli atti e attribuisce a essi data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. Per effetto dell’avvenuta soppressione dei c.d. servizi autonomi di cassa, a opera del d.lg. 9.7.1997 n. 237, il pagamento dell’imposta principale di registro avviene ora presso qualsiasi concessionario del servizio di riscossione, oppure presso un qualsiasi ufficio bancario o postale utilizzando l’apposito modulo Mod. F 23.

  • IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU

    L'Imposta Municipale Unica - IMU grava sulla componente immobiliare e accorpa in un'unica imposa quella sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

    Il presupposto dell'imposta è la proprietà di beni immobili (fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze). Nella sua originale formulazione doveva accorpare le diverse imposte esistenti sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.

  • IMPOSTA ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO

    Tributo diretto che colpisce i beni mobili o immobili considerati staticamente, con riferimento al valore degli stessi. Destinato a svolgere una funzione di discriminazione qualitativa dei redditi colpendo in misura maggiore quelli che non derivano da un’attività lavorativa, può avere natura ordinaria o straordinaria a seconda che la sua riscossione avvenga periodicamente o si esaurisca una tantum. Da parte di taluno si dubita se un’imposta patrimoniale sarebbe oggi conforme ai precetti costituzionali ed in particolare a quello dell’art. 53 Cost. che sancisce il principio della capacità contributiva, dato che la stessa colpirebbe il bene in sé, con la riduzione del suo valore e della ricchezza dei singoli cittadini; ma da altri si replica che le imposte, sia sul reddito che sul patrimonio, si concretano in un prelievo di ricchezza, a carico del privato, con l’unica differenza del parametro a cui sono commisurate. Lo Stato italiano è ricorso solo rare volte a questa forma di imposizione, e lo ha fatto quasi esclusivamente con imposte di tipo straordinario richieste da specifiche situazioni eccezionali. In specie, nel 1947 sono state istituite un’imposta straordinaria progressiva patrimoniale sulle persone fisiche ed un’imposta proporzionale sul patrimonio degli enti (persone giuridiche e non), per sopperire agli oneri finanziari della ricostruzione, così come era già avvenuto nel 1919. Entrambe queste imposte ebbero carattere temporaneo. La prima fu diretta a colpire il patrimonio complessivo delle persone fisiche alla data del 28.3.1947. I poteri di rettifica dell’amministrazione finanziaria si esercitarono fino al 31.12.1955 (1956 in caso di omessa dichiarazione). La seconda colpì il patrimonio imponibile degli enti di cui si è detto esistente nel 1947 e valsero le stesse disposizioni previste per l’imposta straordinaria progressiva con riguardo ai termini di prescrizione del diritto della finanza al tributo. Un’imposta ordinaria sul patrimonio è esistita nel nostro ordinamento negli anni tra il 1939 e il 1947; di imposte ordinarie patrimoniali si può parlareanche con riferimento alle ormai abrogate imposta sulle società e imposta sulle obbligazioni. Esempi di imposte patrimoniali più recenti possono essere quelle dell’imposizione di tipo patrimoniale applicabile al patrimonio netto dei fondi comuni d’investimento (poi sostituita con un’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione maturato in ciascun anno) e la c.d. tassa di possesso sugli autoveicoli.

  • IMPOSTA PER CONTINGENTE

    Nel linguaggio finanziario, indica la parte che spetta a ciascuno nella ripartizione di un’imposta o di un gravame qualsiasi. Contingente d’imposta è la somma che lo Stato fissa preventivamente come ammontare del gettito che esso intende ricavare da una determinata imposta. Il sistema dell’imposta per contingente trova la sua origine storica nell’età moderna, allorché lo Stato imponeva a enti pubblici, corporazioni, collegi professionali, il pagamento di una determinata somma quale contributo fiscale, delegando all’ente la funzione di ripartirefra i soci, secondo le proprie norme interne, il carico complessivo. Tale sistema, oltre a presentare molte difficoltà tecniche, si presta ad abusi e sperequazioni; esso è attualmente in via di eliminazione ed è in genere sostituito da quello delle quantità.

  • IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

    L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, oltre che dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti e a termine è stata istituita con d.l. 28.1.1991 n. 27, convertito nella l. 25.3.1991 n. 102, e applicata con aliquota del 25% nel caso di applicazione con metodo analitico e con aliquota del 15 % nel caso di applicazione con sistema forfettario. Con d.lg. 21.11.1997 n. 461, il citato regime è stato modificato. A norma dell’art. 81 TUIR sono ora assoggettate a tassazione (a) le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ossia delle azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di tutte le possibili partecipazioni in società rappresentanti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dei soci superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; (b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni ed ogni altra partecipazione di società diverse da quelle indicate sub (a); (c) le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi e di quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo; (d) i redditi comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di vendere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero uno o più pagamenti determinati con tassi di interesse, valori finanziari, valute estere, metalli preziosi, merci ed ogni altro parametro di natura finanziaria, (e) le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti fi- nanziari, oltre che proventi realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Regimi impositivi. In relazione alle suddette plusvalenze si distinguono tre diversi regimi impositivi: 1) regime della dichiarazione, in cui viene applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 27% (per le plusvalenze di cui alla lettera a) o del 12,5% negli altri casi; 2) regime del risparmio amministrato, in cui viene applicata l’imposta sostitutiva del 12,5% su ciascuna delle singole plusvalenze realizzate di cui alle lettere da b) a e), a opera dell’intermediario finanziario che ha in custodia o in amministrazione i titoli, le quote o comunque i rapporti finanziari da cui traggono origine le plusvalenze; 3) regime del risparmio gestito, in cui viene applicata l’imposta sostitutiva del 12,5% calcolata sull’intero risultato annuale della gestione finanziaria, in relazione alle plusvalenze maturate di cui alle lettere da b) a e). I regimi del risparmio amministratoe gestito sono applicabili su opzione del contribuente e garantiscono l’anonimato.

  • IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI

    Tributo regolato in passato dal d.p.r. 30.12.1923 n. 3226, che prevedeva la riscossione dei diritti erariali a favore dello Stato da applicarsi sull’introito lordo totale degli spettacoli e dei trattenimenti dati al pubblico a pagamento e successivamente, in attuazione del disposto dell’art. 7 della legge delega per la riforma tributaria (9.10.1971 n. 825) sulla revisione dei diritti erariali dei pubblici spettacoli, dal d.p.r. 26.10.1972 n. 640, è stata profondamente modifi cata con d.lg. 26.2.1999 n. 60. Principio cardine della riforma da ultimo attuata è la separazione tra le attività di intrattenimento (soggette alla disciplina della nuova imposta sugli intrattenimenti), da un lato, e le attività di spettacolo, dall’altro lato. Sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti, gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività specificatamente indicate dalla Tariffa allegata al d.p.r. n. 640 tra cui, a titolo indicativo, le esecuzioni musicali di qualsiasi genere di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio dove si svolge, l’utilizzazione di bigliardi e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, moneta o scheda da divertimento installati in luoghi aperti al pubblico, l’esercizio del gioco nei luoghi a ciò destinati. Soggetto passivo del tributo è chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività previste, oltre che chi esercita le case da gioco. La base imponibile del tributo in oggetto è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico o dal prezzo comunque corrisposto per partecipare o assistere all’intrattenimento. Le attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti sono soggette a un regime IVA speciale, sostanzialmente imperniato sull’identità di base imponibile dei due tributi e su un meccanismo di forfettizzazione della detrazione IVA. Le attività spettacolistiche escluse dall’applicazione del tributo sugli intrattenimenti (p.e. spettacoli cinematografici, portivi, teatrali ecc.) sono soggette a un regime IVA speciale (art. 74-quater, d.p.r. 26.10.1972 n. 633), la cui caratteristica saliente consiste nella fissazione del momento impositivo con riguardo al momento in cui ha inizio l’esecuzione della manifestazione, a eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento.

  • IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE IRPEF

    Tributo diretto, che colpisce il possesso in denaro o in natura, dei redditi indicati dalla legge tributarie. I redditi assoggettati all’IRPEF sono specificati nell’art. 6, d.p.r. 22.12.1986 n. 917 e sono costituiti dai redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato (per questi ultimi nei limiti dei redditi prodotti nel territorio). A tale fine si considerano residenti in Italia: le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nei registri anagrafici della popolazione residente; coloro che hanno per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile; le persone che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile. Non sono soggetti passivi dell’IRPEF le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. I redditi relativi, tuttavia, sono imputati direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi. Il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi netti di ogni categoria (fondiari, dicapitale, di lavoro, di impresa e diversi), determinati secondo norme proprie di ciascuna categoria, detratte le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di attività artistiche e professionali. Sono esclusi dalla base imponibile i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Alcune categorie di redditi indicate dall’art. 16, d.p.r. n. 917, cit., sono soggette a tassazione separata (come gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e di agenzia, le plusvalenze patrimoniali in dipendenza di liquidazione o cessione di aziende, il valore nominale delle azioni e le quote gratuite ricevute o l’aumento del valore nominale delle azioni o delle quote già possedute). Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, dal reddito stesso si deducono taluni oneri effettivamente sostenuti dal contribuente, come i canoni, i livelli e i censi gravanti sugli immobili; le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sul reddito complessivo netto così determinato si applicano aliquote progressive crescenti per scaglioni di reddito. Dall’imposta così determinata per periodo di imposta (anno solare) vengono effettuate alcune detrazioni, p.e. per carichi di famiglia e per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro. L’imposta così definita va versata in due acconti anticipati (v. acconti d’imposta) e nel saldo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò posto, in generale, va poi, esaminata, in sintesi, la disciplina applicabile alle singole categorie di redditi così come individuate dall’art. 6, d.p.r. n. 917, cit

    1. Redditi fondiari. Redditi fondiari sono quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. I redditi di natura fondiaria, non determinabili catastalmente, e quelli degli immobili situati all’estero, rientrano tra i “redditi diversi”. Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Il reddito dominicale comprende i frutti derivanti dalla proprietà del fondo e dai capitali stabilmente investiti; il reddito agrario è invece quello che remunera i capitali d’esercizio e il lavoro di organizzazione. Il reddito dei terreni (sia quello dominicale, sia quello agrario) non è colpito nella sua misura effettiva, ma nella misura “media ordinaria”, risultante dalle tariffe d’estimo catastale. Il reddito dei fabbricati è il reddito medio ordinario ritraibile dalle unità immobiliari urbane, cioè da fabbricati o altre costruzioni stabili o porzioni di fabbricato suscettibili di reddito autonomo. Il reddito medio ordinario è determinato catastalmente, secondo le tariffe d’estimo, che distinguono le unità immobiliari in categorie e ciascuna categoria in classi.

    2. Redditi di capitale. Categoria reddituale la cui disciplina è stata modificata in modo so- stanziale con d.lg. 21.11.1997 n. 461, sulla base dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge delega per la riforma (l. 23.12.1996 n. 662). In particolare, è stata modificata la nozione dei redditi di capitale rifacendosi allo schema del frutto civile. Non è stata peraltro fornita una definizione di carattere generale, bensì un elenco puntuale di fattispecie reddituali completato da una norma di chiusura che comprende, tra i citati redditi, gli interessi e gli altri proventi derivanti da “altri” rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto. Il riordino della disciplina fiscale dei redditi di capitale ha inciso in maniera signifi cativa anche sulle modalità di determinazione del reddito imponibile, fermi restando i principi della tassazione al lordo e per cassa degli stessi. In conformità alle direttive della legge delega, citata, è stato infine attuato il riordino delle ritenute alla fonte (v. ritenuta alla fonte) oltre che delle imposte sostitutive afferenti i redditi in oggetto, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dalla Costituzione. In particolare, a questo proposito, si è deciso di accorpare nella misura del 12.5% le aliquote pari o inferiori al 15% e nella misura del 27% le aliquote superiori al 15%.

    3. Redditi di lavoro dipendente. Con d.lg. 2.9.1997 n. 314, il legislatore è intervenuto in maniera significativa in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente. In particolare, in conformità al principio fissato dalla legge delega per la riforma (l. 23.12.1996 n. 662), ha provveduto alla armonizzazione della base imponibile contributiva previdenziale con quella del reddito di lavoro dipendente; ciò ha comportato la sostanziale identificazione del concetto del reddito in oggetto, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi. Questo risultato è stato, in specie, reso possibile in quanto, sia la nozione di reddito che quella di retribuzione imponibile sono ispirati al c.d. principio di omnicomprensività. Ciò premesso, si ricordano alcuni punti significativi della nuova normativa, cominciando dalla definizione dello stesso, costituito ora da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di lavoro. Di notevole importanza pratica, inoltre, una nuova fattispecie di esclusione dal reddito in oggetto. Si tratta, in particolare, del regime inerente le stock option ed in specie la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a L. 4 milioni (€ 2.065,83), al verificarsi di determinate condizioni, oltre che la non concorrenza alla formazione del medesimo della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta (v. stock option). Un’ulteriore importante novità concerne la valorizzazione dei compensi in natura. In specie, dal criterio del costo specifico si è passati a una valutazionesulla base del valore normale dei beni e servizi costituenti fringe benefit. Il legislatore, inoltre, ha adottato criteri di determinazione convenzionale del valore normale in relazione ad alcuni benefit particolarmente diffusi (autoveicoli, alloggi, prestiti). Da ultimo, il d.lg. n. 314 ha apportato significative modifiche in materia di dichiarazioni e di applicazione delle ritenute, al fine di consentire a un maggior numero di dipendenti di non presentare la dichiarazione e di semplificare e unificare gli adempimenti dei sostituti di imposta. Si ricorda per completezza che con l. 21.11.2000 n. 342, i redditi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi sonostati “spostati” nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in precedenza gli stessi confluivano, invece, nell’ambito dei redditi derivanti da lavoro autonomo.

    4. Redditi di lavoro autonomo. Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, ossia dall’esercizio, per professione abituale, anche se non esclusiva, di una attività, che si distingue da quella di lavoro dipendente. Sono, inoltre, redditi di lavoro autonomo: i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e processi, formule o informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali; le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro; le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia. La determinazione del reddito di lavoro autonomo è disciplinata, in linea generale, dal principio di cassa: esso è infatti determinato con riguardo alla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.

    5. Redditi d’impresa. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Fiscalmente, per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. ovvero le attività industriali, di intermediazione, di trasporto, bancarie, assicurative e ausiliarie delle precedenti, ancorché non organizzate in forma d’impresa. Si intende, inoltre, lo svolgimento di una delle attività connesse all’agricoltura quando tale attività eccede i limiti entro i quali la stessa è considerata agricola. Sono, inoltre, redditi d’impresa: i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c., tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari. Il reddito d’impresa è determinato apportando al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti dal d.p.r. n. 917, cit. Le variazioni in aumento possono dipendere da due tipi di norme fiscali: a) norme che impongono di includere nel calcolo del reddito imponibile elementi attivi non inclusi nel bilancio, o inclusi in misura minore di quanto prescritto dalla norma fiscale; b) norme che impongono di escludere, dal computo del reddito imponibile, elementi passivi inclusi nel bilancio (o computati in misura superiore a quella fiscalmente ammessa). Le variazioni in diminuzione possono derivare, in primo luogo, da norme che escludono la rilevanza fiscale di poste attive del bilancio, in secondo luogo, dalla computabilità, in sede fiscale, di costi non computati nel bilancio civilistico. In sintesi, costituiscono componenti positive di reddito i ricavi, le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, le rimanenze finali. Tra le componenti negative si ricordano gli ammortamenti, le spese per prestazioni di lavoro, gli interessi passivi, gli accantonamenti deducibili.

    6. Redditi diversi. Con d.lg. 21.11.1997 n. 461, il legislatore ha provveduto a riformare il regime fiscale proprio dei redditi diversi di natura finanziaria. Attualmente, tutte le fattispecie di redditi di natura finanziaria che non sono considerate redditi di capitale sono attratte a imposizione nel novero dei redditi diversi. Per raggiungere questo obiettivo il legislatore, in conformità ai principi fissati dalla legge delega (l. 23.12.1996 n. 662), non ha fatto ricorso all’introduzione di una norma di principio, ma ha agito sulle singole disposizioni già in essere, ampliandole ed introducendo una norma di chiusura. In particolare, sono state revisionate le fattispecie di redditi diversi di natura fi- nanziaria già esistenti (quelle aventi a oggetto le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali qualificate e quelle derivanti dalla cessione di ogni altra partecipazione); sono state introdotte due nuove fattispecie imponibili (quelle dirette ad attrarre a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolooneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi e di quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio ed i redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria); infine, è stata inserita nel corpo dell’art. 81, TUIR, una norma di chiusura volta ad assoggettare a imposizione le plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, oltre che quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivie negativi in dipendenza di un evento incerto. Quanto alle modalità di tassazione dei redditi in oggetto è rilevante notare che detti redditi sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con la conseguenza che gli stessi sono avulsi dal reddito complessivo del contribuente e sottoposti a imposizione separatamente rispetto agli altri redditi del medesimo. In estrema sintesi si nota, con riferimento alla misura della tassazione, che l’aliquota applicabile per le cessioni di partecipazioni qualificate è quella del 27%, mentre in tutte le altre ipotesi è fissata al 12.5%. Infine, si segnala che accanto al regime ordinario di tassazione tramite l’inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (tassata in maniera sostitutiva) sono stati introdotti, per le cessioni diverse da quelle di partecipazioni qualificate, due regimi semplifi cati di tassazione, denominati del risparmio amministrato e del risparmio gestito, entrambi facoltativi (v. imposta sostitutiva delle plusvalenze). (gt-mv)

    7. La l. 7.4.2003 n. 80 di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale riguarda, all’art. 3, l’imposta sul reddito cui dovrebbe corrispondere l’acronimo IRE. La delega per l’attuazione delle direttive dell’art. 3 non è stata ancora esercitata e la nuova denominazione non è ancora entrata nel linguaggio del legislatore e della burocrazia che continua a utilizzarel’espressione “imposta sul reddito delle persone fisiche” (da cui l’acr. IRPEF). L’obiettivo generale della legge delega per questo tributo è di ridurre a due le aliquote, rispettivamente pari al 23% fino a 100.000 euro e al 33% oltre tale importo, e di articolarne la riforma si articola sulla base di una serie di principi e criteri direttivi che sono in sintesi: inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta, degli enti non commerciali; identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione; progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni; articolazione delle deduzioni in funzione di certi criteri di merito; concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi; inclusione parziale nell’imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenzerealizzate, fuori dall’esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate; per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società; regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell’impresa; revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli; convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico; imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione; regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate; regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l’acquisto della prima casa; prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali; potenziamento degli studi di settore; introduzione del concordato triennale preventivo; introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica; introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili; mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche; previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

    8. Un “primo modulo della riforma del sistema fiscale statale”, attuato con la legge finanziaria 2003 (l. 27.12.2002 n. 289, art. 2), ha modificato le aliquote, lasciandole però sempre in numero di cinque e ritoccando gli scaglioni, ha introdotto nuove detrazioni e ha inserito due nuovi concetti: la no-tax area e la clausola di salvaguardia. La no-tax area è una deduzione potenziale graduata in base al reddito posseduto e agli eventuali oneri deducibili e ha lo scopo di conservare la progressività dell’imposta dopo l’aumento dell’aliquota sul primo scaglione dal 18% al 23%. Con la clausola di salvaguardia è stata data al contribuente la possibilità di scegliere la più, per lui, favorevole tra la nuova tassazione e la vecchia.

    9. Con legge finanziaria 2005 (l. 30.12.2004 n. 311, art. 1, comma da n. 349 a 353) le aliquote sono state ridotte a tre (23% fino a 26.000 euro, 33% oltre 26.000 e fino a 33.500 euro e 39% oltre 33.500 euro) con l’aggiunta di un contributo di solidarietà del 4% per gli imponibili superiori a 100.000 euro, è stata aumentata la no-tax area, si è continuato con la sostituzione delle detrazioni con deduzioni introducendo la no-tax family area in sostituzione del vecchio sistema delle detrazioni per familiari a carico, è stata conservata la clausola di salvaguardia.

    10. La legge finanziaria 2007 (legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma da n. 6 a 403) ha introdotto numerose modifiche all’imposta personale sul reddito delle persone fisiche. In particolare, i cambiamenti hanno riguardato la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF e la reintroduzione delle detrazioni in sostituzione della no tax area della no tax family area introdotte nel 2005. L'imposta lorda e' determinata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000 euro, 23 per cento; oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; oltre 75.000 euro, 43 per cento. La no tax area è stata sostituita dalle detrazioni per tipo di reddito, sono esenti i lavoratori dipendenti fino a 8.000 euro, i pensionati fino a 7.500 euro e gli altri redditi fino a 4.800 euro.

    Dal 2018 si discute in Parlamento di ridurre il carico fiscale con l'introduzione di una Flat tax.

    Redattori: Andrea DELOGU, Bianca GIANNINI
    © 2010 ASSONEBB

  • IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE - IRPEG

    Acr. di: Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche. Tributo diretto volto a realizzare un prelievo proporzionale sul reddito complessivo posseduto dalle persone giuridiche oltreche dagli enti privi di personalità giuridica cui la legge riconosce una capacità contributiva autonoma rispetto a quella delle persone fisiche che ne fanno parte. È stata sostituita dal 1°.1.2004 dall’IRES in seguito alla riforma Tremonti (l. 7.4.2003 n. 80 di delega per la riforma del sistema fiscale statale). I soggetti passivi dell’IRPEG, nei confronti dei quali trovava applicazione l’imposta fino al 31.12.2003, sono: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicura zione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 87, d.p.r. 22.12.1986 n. 917). Il presupposto di fatto del tributo era costituito dal possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte. Per i soggetti residenti vale il principio della tassazione mondiale, era tassabile cioè il reddito ovunque prodotto, salvo il riconoscimento, quale misura di diritto interno volta a ridurre l’inconveniente della doppia tassazione internazionale, di un limitato credito d’imposta per i tributi assolti all’estero sui redditi ivi prodotti. Le società ed enti non residenti soggiaccevano, invece, al tributo limitatamente ai redditi considerati prodotti nel territorio dello Stato, secondo i principi generali previsti per ciascuna categoria di reddito (per il reddito di impresa, quindi, si tiene conto solo di quello prodotto mediante una stabile organizzazione in Italia). In linea di principio, la base imponibile era costituita dal reddito complessivo netto, e cioè, dalla somma di tutti i redditi del soggetto passivo, con esclusione in ogni caso dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Il reddito complessivo era costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d’imposta e si determinava, di regola, unitariamente sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto, secondo i principi stabiliti per la determinazione del reddito d’impresa agli effetti dell’applicazione dell’IRPEF. Norme particolari per la determinazione della base imponibile sono stabilite per ciascuno dei soggetti passivi sopra indicati. In specie, il reddito delle società e degli enti commerciali è qualificato reddito d’impresa quale che ne sia la fonte: valgono, dunque, le regole in materia di reddito d’impresa dettate per l’IRPEF.

  • IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

    Tributo diretto a carattere straordinario, istituito con d.l. 30.9.1992 n. 394, convertito nella l. 26.11.1992 n. 462, e abrogato dal 1° gennaio 1998, a opera del d.lg. 15.12.1997 n. 446, introduttivo dell’IRAP. Il tributo in oggetto gravava sul patrimonio netto delle società ed enti soggetti a IRPEG, oltre che delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti in regime di contabilità ordinaria. Originariamente limitato al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1994, è stato prorogato fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995. La determinazione della base imponibile seguiva criteri diversi a seconda del regime di contabilità tenuto dal soggetto passivo. In particolare per le imprese a contabilità ordinaria si faceva riferimento al patrimonio netto contabile, quale risultante dal bilancio, al netto dell’utile dell’esercizio, aumentato delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta. Nel caso delle società di persone anche gli utili di esercizi precedenti non concorrevano a formare la base imponibile qualora iscritti nel rendiconto quali debiti nei confronti dei soci. Per quanto riguarda le imprese non in contabilità ordinaria la base imponibile era costituita invece dal valore delle rimanenze finali di beni maggiorato del costo dei beni ammortizzabili (al netto dei relativi fondi di ammortamento). Per le modalità di applicazione e versamento del tributo l’art. 3 della legge istitutiva rinviava alla disciplina dettata per le imposte sui redditi.

  • IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' - IRES

    Col d.lg. 12.12.2003 n. 344 è stata istituita, a partire dall’anno 2004, la nuova Imposta sul reddito delle società, denominata IRES, in sostituzione della precedente IRPEG. I decreti MEF 23.4.2004 e 9.6.2004 hanno emanato le disposizioni applicative relative agli istituti della trasparenza fiscale e del regime di tassazione del consolidato fiscale nazionale. È stata così avviata la prima parte della riforma Tremonti, in base alla legge delega 7.4.2003 n. 80 per la riforma del sistema fiscale statale, che mira a modernizzare il sistema tributario italiano e a ridurne la pressione fiscale. La nuova imposta abbassa il carico fiscale, che passa dal 36% dell’Irpeg al 33% e introduce innovazioni notevoli, tra cui principalmente gli istituti dell’opzione per la trasparenza fiscale per le società di capitali a ristretta base azionaria (v. trasparenza fiscale nn. 2 e 3), del consolidato fiscale nazionale, del consolidato fiscale mondiale e le misure per la nuova azione di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese (v. thin capitalization).

    1. Soggetti passivi. Sono soggetti passivi dell’Ires e seguenti società ed enti residenti nel territorio dello Stato e cioè le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, gli enti commerciali, commerciali e non, pubblici e privati. Sono soggetti passivi anche le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo. Sono considerati residenti le società ed enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale; la sede dell’amministrazione; l’oggetto principale stabilito in base alla legge, all’atto costitutivo o statuto, o in base all’attività effettivamente esercitata in mancanza dell’atto costitutivo o statuto.

    2. Aliquota e base imponibile. L’aliquota è del 33% del reddito imponibile. Si applica sulla base imponibile pari alla differenza tra i ricavi considerati tassabili e i costi ammessi in deduzione, ottenuti nel periodo d’imposta. Per principio generale, i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati nel conto economico e concorrono alla base imponibile nel periodo d’imposta in cui tale imputazione è effettuata. Detto altrimenti, la base imponibile è costituita dall’utile o dalla perdita di conto economico dopo aver applicato le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla legge tributaria. Innovazioni di rilievo del d.lg. 12.12.2003 n. 344 che riguardano la base imponibile sono il nuovo regime impositivo dei dividendi, il trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze di partecipazioni (principio della participation exemption) e il pro rata di indeducibilità degli oneri finanziari.

    3. Nuovo regime impositivo dei dividendi. È abolito il meccanismo del credito di imposta secondo il quale si considerava effettivo possessore dell’utile il socio e non la società che lo produce di modo che l’imposta assolta dalla società determinava crediti di imposta riconosciuti fiscalmente ai percettori dei dividendi. Il d.lg. 12.12.2003 n. 344 introduce il sistema dell’esenzione per cui non concorrono a formare il reddito dell’esercizio il 95% degli utili distribuiti dalle società con personalità giuridica anche non residenti, comprese le società in fase di liquidazione, fatta eccezione per quelli distribuiti da società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

    4. Trattamento fiscale delle plusvalenze di partecipazioni. È denominata participation exemption l’esenzione da tassazione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di partecipazioni che rispondono a determinati requisiti, presupponendosi che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni rappresentano utili già conseguiti dalla società partecipata e perciò già tassati in capo alla medesima. Corrispondentemente le minusvalenze sono indeducibili. L’esenzione opera in presenza di requisiti soggettivi e oggettivi, e richiede il rispetto di alcune disposizioni antielusive: deve trattarsi di plusvalenze realizzate per cessioni di partecipazioni in società, residenti e non, purché rappresentino immobilizzazioni finanziarie, la partecipata eserciti effettivamente attività commerciale e non risieda in territori soggetti a regime fiscale privilegiato. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli sono esenti a condizione che la società partecipata eserciti un’impresa commerciale. Si presume che tale requisito non ricorre mai per le imprese partecipate il cui patrimonio è costituitoprevalentemente da beni immobili, diversi dagli strumentali e dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Non generano plusvalenze esenti le cessioni di obbligazioni convertibili, di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare, di quote di partecipazione nelle SICAV e non rientrano nel regime le cessioni di titoli pronti contro termine e le operazioni di prestiti di titoli.

    5. Pro rata di indeducibilità degli oneri finanziari. La base imponibile è aumentata di quella parte degli oneri finanziari che non sono deducibili non solo per lo stato di thin corporation dell’impresa, sulla base di un sistema di calcolo, denominato pro-rata, che tiene conto delle plusvalenze e dei dividendi esenti e del nuovo sistema di calcolo, denominato pro-rata patrimoniale (art. 97 del d.lg. 12.12.2003 n. 344), destinato a ridurre la deducibilità degli interessi passivi correlati al possesso di partecipazioni esenti.

  • IMPOSTA SULL'ENERGIA ELETTRICA

    Tributo erariale commisurato alla quantità di energia consumata e al tipo di consumo, originariamente regolamentata dalla l.17.7.1975 n. 391, e disciplinata ex novo con d.lg. 26.10.1995 n. 504. Si applica, con talune esenzioni (p.e. illuminazione di aree pubbliche), sull’energia elettrica consumata. Obbligato al pagamento dell’imposta è l’esercente l’officina di produzione di energia elettrica o il soggetto allo stesso assimilato dalla legge, con diritto di rivalsa sui consumatori.

  • IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

    Tributi comunali disciplinati dal d.p.r. 26.10.1972 n. 639 fino al 31 dicembre 1993, la cui regolamentazioneè ora contenuta nel d.lg. 15.11.1993 n. 507 Le nuove disposizioni hanno conservato la distinzione tra pubblicità e pubbliche affissioni, che vengono assoggettate rispettivamente a un’imposta ovvero a un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate. È stata così ribadita la natura di imposta del tributo gravante sulla pubblicità mentre il diritto sulle pubbliche affissioni, costituendo quest’ultimo un servizio erogato dal comune, ha natura ibrida, poiché risulta comprensivo dell’imposta sulla pubblicità e del costo del servizio. La pubblicità consiste in specie nella diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In attuazione di un principio fissato dalla legge delega viene ribadito che la tassazione colpisce solo la pubblicità esterna, restando esclusa quella radiotelevisiva ed editoriale. Ulteriore requisito ai fini dell’applicabilità del tributo è il carattere commerciale della pubblicità: deve trattarsi di messaggi divulgati nell’esercizio di un’attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Soggetto passivo è colui che detiene il mezzo pubblicitario, mentre il soggetto pubblicizzato è tenuto in solido al pagamento dell’imposta. Ai fini della determinazione del tributo si assume come parametro di commisurazione il mezzo impiegato, con riferimento alla natura, alle dimensioni e all’ubicazione, mentre risulta irrilevante il numero di messaggi in concreto diffusi. La disciplina degli adempimenti del contribuente risulta improntata alla semplifi cazione: la dichiarazione viene redatta su appositi modelli forniti dal comune ed il versamento può essere effettuato anche tramite conto corrente. Il servizio di pubbliche affissioni, a norma degli artt. 16 ss. del d.lg. 507 è inteso a garantire a cura del comune l’affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni a carattere sociale e culturale; nel relativo regolamento da adottarsi dal comune può tuttavia essere prevista l’utilizzazione di tali spazi anche per messaggi pubblicitari. Il diritto è dovuto sia dal soggetto che richiede il servizio, sia dal soggetto nel cui interesse il servizio viene prestato, ed il versamento è contestuale alla richiesta. La gestione del servizio può essere svolta direttamente dal comune ovvero tramite concessionario. Con d.lg. 15.12.1997 n. 446, è stato disposto che il Comune, con apposito Regolamento, può escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’imposta comunale sulla pubblicità, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente a un regime autorizzatorio, con contestuale assoggettamento al pagamento di un canone in base a tariffa che dovrà essere uniformata a criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, oltre che dell’impatto ambientale.

  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

    Tributo indiretto abrogato con l. 18.10.2001 n. 383. In generale i tributi di questa specie si applicano ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte e ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi. La disciplina italiana era contenuta nel d.p.r. 26.10.1972 n. 637, rielaborata e modificata, se pure senza l’aggiunta di innovazioni di grande rilievo, con il t.u. approvato con d.lg. 31.10.1990 n. 346. Interventi sostanziali sulla materia sono stati successivamente apportati con l. 21.11.2000 n. 342. Il tratto più qualificante della riforma attuata con la legge da ultimo citata era l’adozione di un diverso sistema di applicazione del tributo che non colpiva più l’asse ereditario globale ma le singole attribuzioni in capo agli eredi, legatari e donatari. L’imposta non era più commisurata per scaglioni di valore imponibile con aliquote crescenti, ma riferita al valore della quota di eredità o legato attraverso l’applicazione di tre aliquote differenziate a seconda del grado di parentela. Era, inoltre, prevista la facoltà di versare in vita l’imposta stessa. Con l. 18.10.2001 n. 383 l’imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa. È peraltro previsto che i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di L.350 milioni, cioè € 154.937,07.

  • IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

    La IUC, che sostituisce le altre imposte comunali, è istituita dal 2014 con lo scopo di unificare le imposte comunali.

    Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

    La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU Imposta Municipale Unica), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI Tassa sui Servizi Indivisibili), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TASI Tassa sui Servizi Indivisibili, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Su ogni immobile di proprietà gravano contemporaneamente IMU, TASI e TARI.

    Ciascun Comune ha facoltà di deliberare le aliquote e le eventuali riduzioni e detrazioni.

  • IMPOSTAZIONE DI UN CONTO

    Sussistenza di tutti gli elementi necessari al funzionamento del conto, il quale risulta impostato, dopo che è stato acceso (cioè inserito nel piano dei conti), intestato (cioè contrassegnato da acconcia denominazione) e addebitato o accreditato per la somma iniziale. Per impostazione di un conto in bilancio si intende, invece, l’iscrizione della partita nel conto patrimoniale o in quello economico, con l’indicazione della denominazione e del saldo finale espresso in moneta di conto.

  • IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

    Disciplinate dal d.lg. 31.10.1990 n. 347 (T.U. imposte ipotecaria e catastale), sono imposte affini all’imposta di registro, ma che gravano specificatamente su trasferimenti e altre formalità riguardanti i beni immobili e i dirittireali. Esse hanno lo scopo di tenere aggiornati i registri immobiliari e il catasto dando pubblicità sullo stato degli immobili e sulle persone che vantano diritti reali su di essi (e sono quindi una buona occasione per la percezione di tributi).

    1. Imposta ipotecaria. Più in particolare l’imposta ipotecaria è dovuta quando si effettuano le formalità di trascrizione, iscrizione, innovazione, cancellazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari presso la Conservatoria dei registri immobiliari, in dipendenza di cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche o di diritti reali. Sono obbligati solidalmente al versamento dell’imposta i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticatol’atto che dà luogo a trascrizione e alle altre formalità predette, coloro che le richiedono, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni di ipoteche, anche i debitori contro i quali queste sono state iscritte o rinnovate. Sono esenti i trasferimenti di beni a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi finalità di pubblica utilità, fondazioni bancarie e ONLUS. Nemmeno sono soggetti all’imposta i trasferimenti gratuiti e per causa di morte, se esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni. L’esecuzione delle formalità deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto (60 giorni per i certificati di successione). L’imposta può essere proporzionale o in misura fissa. L’imposta proporzionale è prelevata con aliquote comprese tra lo 0,5% (p.e. cancellazioni e riduzioni di ipoteca o pegno) e il 2% (p.e. trasferimenti immobiliari non soggetti a IVA, con talune eccezioni). L’imposta ipotecaria in misura fissa di L. 250.000 (€ 129,11) si applica sugli atti che non comportano trasferimento di immobili o diritti reali immobiliari e su atti che hanno per oggetto trasferimenti immobiliari soggetti a IVA.

    2. Imposta catastale. L’imposta catastale è dovuta per l’esecuzione di una voltura catastale in misura fissa di 250.000 per atti che non comportano trasferimento di beni immobili o diritti immobiliari, fusioni di società, conferimenti di aziende o complessi aziendali, atti di regolarizzazione di società di fatto, atti soggetti a IVA, acquisto prima casa non di lusso e nella misura dell’1% del valore dei beni negli altri casi, comunque non inferiore alla misura fissa di L. 250.000 (€ 129,11). Si applicano le medesime esenzioni previste con riguardo all’imposta ipotecaria. L’attività di controllo delle imposte ipotecaria e catastale è demandata all’ufficio del registro del luogo in cui ha sede il notaio o il pubblico ufficiale che redige l’atto per quanto interessa le imposte relative ad atti che comportano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni concernenti certificati di successione; e alle Conservatorie immobiliari per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette. I termini entro i quali il citato controllo deve avvenire sono i termini di decadenza fissati per l’imposta di registro o di successione e, per le imposte da corrispondere alle Conservatorie è pari a 3 o 5 anni, in caso di omissione della formalità. Le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti le imposta in oggetto devono essere applicate a pena di decadenza nel termine stabilito per l’accertamento dell’imposta cui si riferiscono e se questa non è dovuta nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

  • IMPOSTE SUGLI AFFARI

    Categoria di tributi che gravano sugli atti e negozi giuridici, sugli scambi e sui trasferimenti. All’interno di tale categoria vengono indistintamente considerate: l’Imposta sul valore aggiunto-Iva; l’imposta sull’incremento di valore degli immobili; l’imposta di bollo; l’imposta di registro; l’imposta sulle successioni e donazioni; l’imposta generale sull’entrata-IGE (abolita con la riforma tributaria del 1972); le imposteipotecarie e catastali; la tassa sulle concessioni governative; la tassa sui contratti di Borsa. La categoria ha ormai perduto ogni precisione di contenuto ed è mantenuta solo per comprendere la portata della relativa formula qualche volta ancora usata nelle leggi tributarie.

  • IMPRENDITORE

    Soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.). Sotto il profilo economico, l’imprenditore è di regola colui che organizza i fattori della produzione e li utilizza a proprio rischio nel processo produttivo. Essenziale alla figura dell’imprenditore è l’assunzione del c.d. rischio economico: su dilui, infatti, incombe il pericolo che il ricavato dal prodotto finito non copra il costo dei fattori produttivi. Questo rischio trova la propria rimunerazione nel profitto, che è la differenza attiva tra ricavi e costi, e giustifica il potere di direzione della produzione attribuita all’imprenditore. È economica l’attività produttiva di nuove utilità o ricchezza e ciò esclude che possano essere considerate imprenditoriali le attività di mero godimento: rientrano comunque nella nozione di impresa le attività delle holdings. L’attività economica dev’essere professionale: ciò importa che l’attività imprenditoriale non deve essere saltuaria ma abituale e periodica, pur se svolta in modo discontinuo, come un’attività stagionale. L’attività imprenditoriale può anche risolversi in un soloaffare purché il requisito della professionalità sia ravvisabile in considerazione della rilevanza economica dell’affare e delle operazioniche il suo svolgimento comporta. L’attività, infine, deve essere organizzata, nel senso che deve atteggiarsi come utilizzazione combinata di una pluralità di fattori produttivi (lavoro altrui e capitale). Non è invece essenziale lo scopo di lucro, essendo sufficiente che l’attività sia condotta con metodo economico (pareggio fra costi e ricavi). Altro problema è se le norme applicabili all’imprenditore (c.d. statuto dell’imprenditore) siano comunque applicabili quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La soluzione prevalente è nel senso di ritenere pienamente applicabile lo statuto dell’imprenditore quando l’illecito attiene a condizioni o modalità di un’attività tipicamente lecita (c.d. impresa illegale) e di consentire che il predetto statuto sia invocabile solo da chi non è partecipe dell’illecito nel caso in cui sia l’attività come tale ad essere illecita (c.d. impresa immorale). È invece sottratto allo statuto dell’imprenditore il professionista intellettuale, anche se questa tradizionale distinzione sembra in via di superamento (perlomeno in alcuni settori come quello della concorrenza) per effetto dell’ordinamento comunitario il quale accoglie una nozione di impresa molto ampia, comprensiva di ogni soggettocce svolge un’attività economica ed opera sul mercato. Alla qualità di imprenditore è connessa una serie di diritti, doveri e responsabilità: egli è assoggettato ad uno speciale regime giuridico che, per consentirgli l’esercizio della propria attività economica, incide direttamente sui rapporti di diritto privato che a lui fanno capo. L’imprenditore, in particolare, ha la direzione dell’impresa ed esercita il potere gerarchico sui suoi collaboratori ed ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei dipendenti adottando tutte le misure atte a proteggerne l’integrità fisica e la personalità. Il codice civile classifica l’imprenditore e la sua attività secondo tre criteri, uno qualitativo, uno quantitativo ed uno personale. In virtù del criterio qualitativo, si distingue l’imprenditore commerciale da quello agricolo (v. imprenditore agricolo). Sono imprenditori commerciali quelli che esercitano professionalmente una delle seguenti attività: industriale diretta allaproduzione di beni o servizi; di intermediazione nella circolazione di beni; di trasporto per terra, per acqua per aria; bancaria o assicurativa; ausiliaria delle precedenti. Nessun altro adempimento è richiesto in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese ha solo efficacia dichiarativa. L’esercizio dell’attività bancaria è soggetto ad una normativa particolare (v. banca). Possono essere imprenditori commerciali anche le persone giuridiche pubbliche (v. impresa pubblica). Il criterio quantitativo, basandosi sulle dimensioni dell’attività imprenditoriale, distingue le figure del piccolo imprenditore e del grande imprenditore. La distinzione é importante in quanto soltanto quest’ultimo è soggetto alla tenuta delle scritture contabili e all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese e può essere sottoposto, in caso di insolvenza, alla procedura fallimentare e alle altre procedure concorsuali. Infine, il criterio personale, tiene conto del numero dei soggetti che esercitano e dirigono l’impresa, distinguendo imprenditori individuali e impresa collettiva o società.

  • IMPRENDITORE AGRICOLO

    È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 cod. civ.). Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse, secondo la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. novellato dal d.lg. 18.5.2001 n. 228, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, oltre che le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità. Sono inoltre espressamente considerati imprenditori agricoli dalla legislazione speciale coloro che svolgono attività cinotecnica (l. 23.8.1993 n. 349), l’acquacoltura (l. 5.2.1992 n. 102), la coltivazione dei funghi (l. 5.4.1985 n. 126). La nozione di imprenditore agricolo presuppone quella più generale di imprenditore, nella quale rientra, assieme a quella di imprenditore commerciale, come specie: anzi, secondo l’orientamento prevalente, è imprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività sopradette, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. L’imprenditore agricolo è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali. È tenuto invece all’iscrizione nel registro delle imprese: nelle sezioni speciali se imprenditore individuale o società semplice; nella sezione ordinaria se società di altro tipo: entrambe le iscrizioni hanno comunque funzione di pubblicità dichiarativa (art. 2193 cod.civ.). È da notare che l’attuale formulazione dell’art. 2135, frutto del d.lg. 18.5.2001 n. 228, nel riformare l’impresa agricola ha anche ridefinito (e ampliato) i confini delle attività agricole svolte in via principale e riqualificatole attività connesse. La riforma del settore si completa con il d.lg. 18.5.2001 n. 226 dedicato al settore della pesca e dell’acquacoltura e con il d.lg. 18.5.2001 n. 227, sul settore forestale. La nuova disciplina crea problemi di coordinamento con il sistema previgente alla riforma, in particolare con la legislazione speciale su indicata e con la legislazione speciale in materia di turismo. Si allude in particolare alla legge-quadro sul turismo (l. 17.5.1983 n. 217); alla legge sull’agriturismo (l. 5.12.1985 n. 730) e alla legislazione regionale sul c.d. turismo rurale (v. p.e. l.r. Sardegna 23.6.1998 n. 18). L’affastellarsi di norme settoriali costruite al di fuori dell’art. 2135 ha indotto il legislatore ad una radicale opera di riordino e razionalizzazione, attuata anche attraverso un ampliamento della nozione generale di imprenditore agricolo.

  • IMPRENDITORE COMMERCIALE

    La nozione giuridica di imprenditore commerciale si ricava dall’art.2195 c..c. il quale indica gli imprenditori soggetti all’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese: sostanzialmente si tratta di una nozione che coincide con la definizione di commerciante contenuta nel precedente codice di commercio. Sono dunque commerciali, e in quanto tali soggetti ad iscrizione, gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Come si può notare, le attività indicate nei numeri da 3) a 5) in realtà costituiscono una specificazione, verosimilmente voluta dal legislatore in considerazione dell’importanza dei settori economici coinvolti, delle attività genericamente descritte nei numeri 1) e 2). Queste, a loro volta, riecheggiano la nozione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.), differenziandosene per il richiamo al carattere industriale dell’attività produttiva e al carattere intermediario dell’attività di scambio. In questi due caratteri differenziali sono perciò ravvisabili gli elementi che caratterizzano ed individuano l’impresa commerciale. Secondo una tesi minoritaria il carattere industriale dovrebbe essere inteso in senso tecnico come attività necessariamente implicante l’impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi prodotti; parimenti il carattere intermediario andrebbe restrittivamente interpretato solo come quell’attività nella quale ricorre sia l’acquisto che la vendita di beni. Quindi l’art. 2195 c.c. individuerebbe in positivo la nozione di imprenditore commerciale così come avviene per l’imprenditore agricolo con l’art. 2135 c.c., con l’ulteriore conseguenza che sarebbe ipotizzabile una terza figura di imprenditore, non rientrante in alcuna delle due nozioni sopraddette, chiamato imprenditore civile. La tesi nettamente prevalente, tuttavia, soprattutto attraverso argomentazioni di carattere storico e sistematico, include nel carattere di industria anche le attività produttive che non danno luogo a trasformazione di materie prime e nel carattere intermediario ogni attività di scambio, con la conseguenza che, per stabilire se un’impresa è commerciale o meno, occorre prioritariamente accertare se essa rientra nella definizione dell’imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. In caso negativo essa è necessariamente da qualificarsi come commerciale. L’importanza pratica di individuare con precisione l’imprenditore commerciale è data dal fatto che, all’interno del quadro normativo generale dettato per tutti gli imprenditori (c.d. statuto generale dell’imprenditore), esso è destinatario di una ulteriore e specifica disciplina (c.d. statuto speciale dell’imprenditore commerciale). Rientrano in tale disciplina: l’iscrizione nel registro delle imprese (artt.2188-2202 c.c.); la rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213 c.c.); le scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.); il fallimento e le procedure concorsuali. Per altro è da ricordare che taluni tipi di imprese che svolgono una particolare attività sono destinatarie di un’ulteriore normativa settoriale in massima parte ispirata da finalità di carattere pubblicistico.

  • IMPRESA

    Azienda di produzione che ha di norma per scopo il profitto: caratteristica fondamentale dell’impresa è quella di essere azienda di produzione a rischio di mercato, finalizzata cioè ad acquistare e vendere in un sistema di libera contrattazione (pur in presenza di maggiori o minori vincoli pubblici) dal quale dipende la sopravvivenza dell’aziendastessa. È possibile l’esistenza anche di imprese che rischiano in un mercato e non hanno come fine istituzionale il profitto come viene comunemente inteso (imprese senza fi- ne di lucro), ma anche in questi casi la presenza di un mercato, più o meno “perfetto”, come “giudice” impone precise regole di equilibrio economico, cioè tra costi e ricavi, e finanziario,ovvero tra entrate ed uscite. In queste imprese spesso il profitto o è indiretto o comunque legato a benefici non sempre monetizzabili(si pensi alle imprese cooperative, sia di produzione che di consumo) oppure viene sostituito da particolari finalità etiche e/sociali, come nel caso delle ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dalla l. 11.8.1991, n. 266, legge sul volontariato, art. 10 e segg. Parlare di imprese sociali, regolate dalla l. 8.11.1991 n. 381, serve a evidenziare questa combinazione di mercato e servizio alla collettività, in particolare a quella più bisognosa, anche se la terminologia, utile a definire le finalità di “contributo sociale “ di queste imprese, è parzialmente impropria, perché anche le imprese profit non sono socialmente neutre (v. bilancio sociale). Una dottrina generale della gestione dell’impresa si incentra infatti sull’obbligo dell’equilibrio economico (v.equilibrio economico di un’azienda) di lungo periodo. Eventuali interventi esterni sull’impresa (aiuti economico-finanziari, incentivi o disincentivi) vanno inquadrati nell’ottica della compensazione di economie o diseconomie esterne (cioè non dipendenti dal mercato, si pensi all’ecologia) generate dall’attività imprenditoriale. Il soggetto economico di un’impresageneralmente è privato, ma può essere anche pubblico; in quest’ultimo caso il profitto diviene un indicatore dell’economicità dellagestione. La dottrina economico aziendale tradizionale distingue le imprese in funzione del tipo di attività svolta; così si hanno imprese industriali, che a loro volta possono produrre beni o servizi; imprese mercantili volte all’intermediazione tra chi produce e chi consuma i beni e distinte in imprese all’ingrosso, al dettaglio e al grande dettaglio (supermerca- ti, grandi magazzini ecc.); imprese assicurative; imprese bancarie. Attualmente, in relazione ai problemi organizzativi, direttivi, esecutivi e di mercato, la distinzione più rilevante è quella tra imprese “industrializzate” ed imprese artigiane, dove le prime, indipendentemente dalla specifica attività svolta, si trovano a dover eseguire una produzione ed una conseguente vendita di massa con la necessità di una gestione razionalizzata in base a programmi attentamente studiati e aggiornati, mentre le seconde risentono in modo ridotto di tali problemi e possono perciò sopravvivere anche se condotte in “modo abbastanza intuitivo”. Il problema principale della moderna impresa industriale deriva dal peso che hanno nel suo patrimonio le immobilizzazioni, le quali comportano vincoli economici (costi fissi), finanziari e tecnologici che condizionano la gestione o quanto meno debbono essere tenuti in attenta considerazione dai suoi responsabili. Le immobilizzazioni, infatti, non costituiscono più caratteristica esclusiva delle imprese industriali in senso stretto, dove peraltro continuano ad avere il peso più rilevante, ma si riscontrano nelle aziende mercantili al grande dettaglio (magazzini, e relative strutture,punti di vendita con organizzazione self-service ecc.), in quelle bancarie e assicurative (elaboratori con terminali per il trattamento automatico delle informazioni ecc.), nelle imprese turistiche ecc.

  • IMPRESA AGRARIA MULTIFUNZIONALE (ENCICLOPEDIA)

    L’impresa agraria multifunzionale è un’impresa agricola che utilizza i fattori della produzione per svolgere attività connesse legate alle funzioni extra-produttive dell’agricoltura. Offerta e domanda di funzioni si congiungono, ovvero da un lato si riferisce al fatto che un agente (impresa agricola, sistema produttivo locale, settore, area rurale) produce differenti outputs, mentre dall’altro lato si riferisce al fatto che la società riconosce che un agente soddisfi differenti bisogni espressi dalla società stessa.
    L’agricoltura è multifunzionale per natura, in quanto è socialmente riconosciuto che l’agricoltura realizzi altre funzioni oltre alla produzioni di beni agricoli per il mercato. E’ tipico dell’impresa agricola produrre molteplici output, alcuni sono beni (commodities), altri sono servizi (non-commodities). Alcuni servizi sono connessi a beni pubblici, producono esternalità positive e riducono quelle negative; quindi non hanno mercato (non-commodity e non-market outputs).
    Le attività extraproduttive di un’impresa agraria multifunzionale si possono distinguere in private, pubbliche e sociali. Le prime riguardano essenzialmente l’attività turistico-ricreativa e quella commerciale, ovvero la vendita diretta. Le funzioni pubbliche dell’agricoltura, invece si riferiscono alla funzione ambientale e paesaggistica, ovvero all’erogazione di servizi destinati alla collettività quali imboschimento di superfici agricole, realizzazione di elementi a valenza paesaggistica, ripristino/mantenimento di habitat naturali, promozione della biodiversità animale e vegetale, prevenzione dell’erosione, etc.. Infine, la funzione sociale dell’agricoltura riguarda la capacità di fornire servizi che si rivolgono alla società nel suo complesso e si esprimono attraverso l’offerta di servizi didattici, culturali, occupazionali (lavoratori svantaggiati) e terapeutico-riabilitativi.


    Bibliografia
    COMMISSIONE EUROPEA (1999a): Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 160 del 17 maggio 1999.
    COMMISSIONE EUROPEA (1999b): Multifunctionality in agricolture, Brussels, Infopaper.
    FAO: The Multifunctional Character of Agriculture and Land, paper for FAO/Netherlands Conference on: The multifunctional Character of Agriculture and Land, Maastricht, Netherland, September 12-17, 1999.
    FRANCO S. e DE SANTIS V. (2005), Tipologie di impresa, multifunzionalità e strumenti di contabilità aziendale, Rivista di Economia Agraria, Anno LX, n. 2.
    VIAGGI D. (2003): Economia dei contratti e nuove tipologie di impresa in un’agricoltura multifunzionale, Atti del XXXIX Convegno SIDEA, Nuove Tipologie di impresa nell’agricoltura italiana, Firenze, 12-14 settembre 2002.

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  • IMPRESA COMUNE EUROPEA

    A favore della costituzione di imprese comuni transnazionali (impresa comune europea-ICE; fr. Mécanisme“Joint European Venture”-JEV; ingl. Joint European Venture scheme-JEV) l’Iniziativa comunitaria per la crescita e l’occupazione 1998-2000 (decisione 98/347/CE del Consiglio dell’UE del 19.5.1998) prevedeva la concezione di contributi a fondo perduti per coprire fino al 10% dei costi di studio, predisposizione e costituzione dell’impresa. Il concetto di “impresa comune” (partenariato) va interpretato in senso lato, cioè comprendendo qualsiasi forma di consorzio, partecipazione o impresa comune in senso stretto (implicante, di norma, la costituzione di una nuova persona giuridica) che svolge attività industriali, di prestazione di servizi, commerciali o artigianali, subordinatamente al rispetto di queste condizioni: nuove attività economiche comportanti investimenti e creazione di posti di lavoro (sono esclusi il trasferimento di attività esistenti e l’acquisizione di imprese già in essere); i partecipanti devono svolgere un ruolo attivo nell’impresa comune e assumere responsabilità adeguate (non è ammissibile un’impresa comune nella quale uno dei soci possiede più del 75 % del capitale); l’impresa comune deve essere costituita ex novo da almeno due PMI di due Stati membri diversi. Il MAP (v. programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità comunitario) prevede di utilizzare, a favore delle imprese che progettano un partenariato internazionale, gli impegni assunti entro il 31.12.2000. Il contributo massimo per ogni progetto è di € 100.000.

  • IMPRESA FAMILIARE

    Attività economica esercitata da più membri di una famiglia in modo continuativo. Per tale impresa è prevista una particolare disciplina: ciascun familiare ha diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni più importanti devono essere prese a maggioranza (rappresentati gli incapaci di agire). Il diritto di partecipazione non può essere trasferito al di fuori della famiglia: in caso di alienazione dell’azienda odi divisione, i partecipanti godono di un diritto di prelazione. E altresì prevista la liquidazione delle singole quote nelle ipotesi di cessazionedel lavoro o di alienazione dell’azienda (art. 230 bis c.c.). L’introduzione di tale istituto si è resa necessaria per definire e disciplinare le innumerevoli situazioni di fatto che, al di là del caso della comunione tacita agricola, si riscontrano in tutti i settori della produzione, del commercio e dell’artigianato. L’impresa familiare è caratterizzata, infatti, esclusivamente dall’apporto dei familiari all’attività imprenditoriale, senza che venga in alcuna considerazione il rapporto capitale-lavoro, proprio della piccola impresa.

  • IMPRESA FAMILIARE, REGIME FISCALE

    La disciplina fiscale dell’impresa familiare è contenuta nell’art. 5, quarto comma, d.p.r. 22.12.1986 n. 917. Sulla base di questa norma i redditi di imprese familiari di cui all’art. 230 bis del codice civile, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione in oggetto si applica al verificarsi di determinati presupposti, tassativamente indicati dalla norma e cioè: a) i familiari partecipanti all’impresa devono risultare nominativamente, b) con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti; c) la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore deve indicare le quote di partecipazione spettanti e l’attestazione che le quote sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto; d) ciascun familiare deve attestare nella propria dichiarazione dei redditi di avere prestato la propria attività di lavoro in modo continuativo e prevalente.

  • IMPRESA MULTINAZIONALE

    Organizzazione produttiva, e/o finanziaria detta anche talvolta transnazionale che ha centri operativi in più paesi. Per costituire o allargare le consociate estere, l’impresa multinazionale compie operazioni di investimento diretto (ossia, effettua movimenti internazionali di capitale che assicurano il controllo di imprese all’estero). Il suo sviluppo è parallelo all’evoluzione della divisione internazionale del lavoro e ne costituisce una forma rilevante. Negli ultimi anni vanno affermandosi sempre più, da un lato, le imprese multinazionali “verticalmenteintegrate”, che distribuiscono in vari paesi differenti fasi del processo produttivo, dall’altro, le “finanziarie”, in cui la società-madre si trasforma in holding che assume partecipazioni di imprese “produttive” operanti in vari paesi e settori. Nel campo bancario lo sviluppo delle imprese multinazionali ha accompagnato e agevolato quello delle altre, particolarmente dopo la seconda guerra mondiale. Ciò comporta che il valore della produzione all’estero da parte delle imprese multinazionali è superiore a quello delle esportazioni mondiali e tende anche a crescere a saggi superiori. La maggior parte delle esistenti imprese multinazionali è di origine statunitense. Seguono per importanza gli investimenti diretti inglesi e poi quelli giapponesi. I 2/3 circa degli investimentidiretti nel settore manifatturiero sono localizzati nei paesi sviluppati, mentre nel terzo mondo è tuttora prevalente l’attività primaria nonostante che negli ultimi anni si siano accresciute le imprese multinazionali verticalmente integrate operanti nei paesi periferici. La struttura organizzativa dell’impresa multinazionale vede normalmente accentrate nella casa-madre le decisioni “strutturali”, concernenti, in particolare, il volume e la distribuzione degli investimenti, le spese di ricerca e sviluppo, la gamma di produzione di ogni consociata. Particolare rilievo assume la struttura finanziaria che va affermandosi negli anni più recenti, in parte per effetto della crisi monetaria internazionale. La costituzione nell’ambito dell’impresa multinazionale di cash centers con funzioni bancarie dà luogo ad una fitta rete di rapporti finanziari fra le varie unità del gruppo e ciò consente di trasferire rapidamente i fondi dalle unità in surplus a quelle in deficit, anche superando i controlli dei vari Stati nazionali. Lo sviluppo delle imprese multinazionali ha suscitato l’interesse degli economisti e dei politici, oltre che dei tecnici aziendali e dei giuristi, per gli effetti prodotti sui paesi di provenienza e su quelli “ospiti”. Per i paesi di provenienza, oltre l’effetto negativo immediato in termini di bilancia dei pagamenti- che viene più o meno rapidamente compensato da profitti distribuiti, royalties ecc., provenienti dalle consociate, una volta iniziata la produzione estera - si rilevano svantaggi in termini di riduzione dell’occupazione e dell’investimento interno. Tuttavia, non sempre l’investimento diretto si traduce in una riduzione di queste ultime grandezze. Ciò non avviene, p.e., per gli investimenti miranti a difendere o accrescere le quote di mercato all’estero. Gli effetti sui paesi ospiti sono spesso giudicati positivi in considerazione delle più avanzate tecniche produttive, amministrative e commerciali introdotte dalle imprese multinazionali. Tuttavia, accanto a questi effetti vanno considerati l’influenza politica oltre che economica, che il paese di origine può esercitare su quello ospite attraverso le sue imprese multinazionali e, inoltre, il potere oligopolistico i queste imprese. Spesso l’elevata profittabilità delle imprese multinazionali è attribuibile al loro potere di mercato e di contrattazione nei confronti degli operatori e dei governi locali, più che alla loro efficienza. Un ultimo punto che solleva perplessità sul ruolo delle imprese multinazionali è l’influenza spesso negativa sull’efficacia delle politiche economiche degli Stati nazionali. Le imprese multinazionali possiedono capitali e strumenti che le rendono capaci di eludere i controlli governativi. Uno strumento di particolare rilevanza per ridurre il carico fiscale, superare i controlli valutari e dei prezzi e aumentare la protezione doganale è dato dalla manovra dei prezzi relativi ai trasferimenti intra-aziendali (transfer pricing). Di fronte ai possibili vantaggi derivanti dall’attività multinazionale, stanno questi elementi negativi e secondo un’opinione diffusa i governi nazionali sono in ritardo sia nell’apprestare idonei strumenti di intervento sia anche, e preliminarmente, nella disponibilità delle informazioni rilevanti. L’attività delle imprese multinazionali è stata oggetto dell’attenzione degli organismi comunitari competenti durante la predisposizione delle misure per la realizzazione del Mercato unico del ‘92. A partire dagli anni Novanta, l’enorme impulso registrato dalla liberalizzazione del quadro normativo relativo ai flussi di investimenti diretti esteri ha contribuito ad accelerare la crescita di questi ultimi, coinvolgendo in misura sempre maggiore i Paesi in via di sviluppo e le economie in transizione dell’Europa centroorientale. Da questo contesto hanno progressivamente tratto vantaggio le imprese multinazionali, che sempre più tendono a riorganizzare le proprie attività su scala internazionale, delocalizzando le varie componenti della catena del valore aggiunto nei paesi dove le singole fasi possono essere più efficacemente e convenientemente eseguite. Alla fine degli anni novanta si stima che nel mondo operino almeno 53.000 imprese multinazionali che attraverso un network sempre più esteso su scala mondiale di circa 448.000 filiali produttive (di cui almeno 230.000 situate in paesi in via di sviluppo) detengono attività per un totale di 3.000 miliardi di dollari (circa il 10 per cento del PIL mondiale). La progressiva presa di coscienza dei benefici ma anche dei costi connessi con tale fenomeno non ha mancato di far montare il dibattito su quali dovessero essere le regole nazionali ed internazionali che possano giovare ad uno sviluppo economico duraturo e sostenibile. Verosimilmente, tali regole dovranno, da un lato, liberalizzare e tutelare giuridicamente gli investimenti delle imprese multinazionali, dato il contributo di queste allo sviluppo economico locale; le stesse norme dovranno però al contempo creare le condizioni per cui il Paese destinatario dell’investimento riesca a capitalizzare il più possibile sulla presenze delle imprese multinazionali, senza esporre necessariamente lo stesso ai rischi derivanti da una liberalizzazione non adeguatamente regolata.

  • IMPRESA PUBBLICA

    Azienda di produzione di beni e/o servizi, istituita o assunta dalla Pubblica Amministrazione. Nel secolo scorso le principali forme assunte in Italia dalle imprese pubbliche dello Stato erano principalmente a) quella burocratica, o forma amministrativa, p.e. nelle gestioni in economia; b) l’impresa-organo (Imprese pubbliche organiche- IPO), come nell’amministrazione autonoma; c) l’impresa ente pubblico economico; d) la società per azioni con partecipazione pubblica. Nel caso dell’impresa-organo l’azienda ha autonomia patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale; di regola, non ha personalità giuridica; è presieduta da un ministro, organo deliberante, coadiuvato nella sua attività da un consiglio d’amministrazione, organo consultivo. L’ente pubblico economico è persona giuridica pubblica che svolge attività imprenditoriale in regime di diritto privato. Imprese pubbliche sul modello dell’amministrazione autonoma erano previste per gli enti locali territoriali a partire dalla legge sulla municipalizzazione del 1903 (azienda municipalizzata). Più rara presso gli enti locali era la gestione in economia di imprese (p.e. l’acquedotto di Milano) e non comune e osteggiata dalla normativa la partecipazione a spa. Nel caso di società per azioni a partecipazione pubblica (v. partecipazione pubblica in società per azioni; partecipazioni statali) l’atto costitutivo della società può conferire allo Stato o agli enti pubblici partecipanti la facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci. Trasformazioni recenti. Imprese statali. Il quadro normativo dell’impresa pubblica ha subito radicali trasformazioni nell’ultimo decennio. Per le imprese statali si è generalizzata la trasformazione delle amministrazioni autonome e degli enti pubblici in spa ed è stata avviato un processo di privatizzazioni e di dismissioni importante che ha riguardato amministrazioni autonome, enti economici ed enti di gestione. Per le imprese di enti locali v. questa voce.

  • IMPRESA/AZIENDA AGRARIA (ENCICLOPEDIA)

    La distinzione tra azienda ed impresa agraria risale al dopoguerra. Infatti, l’ordinamento legislativo risalente a prima della seconda guerra mondiale considerava l’agricoltura come un modo di esercitare il diritto di proprietà o altro diritto reale sulla terra. Con la codificazione dell’ordinamento legislativo del 1942, l’attività agricola assurge ad attività d’impresa. L’articolo 2135 del codice civile così disponeva: imprenditore agricolo colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura". L’articolo 2083, inoltre, precisa che "sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano l’attività professionale organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". Da queste disposizioni si evince che l’attività che svolge l’imprenditore agricolo, qualunque sia la categoria di appartenenza, è attività d’impresa.
    L’imprenditore, in generale, per svolgere la sua attività utilizza determinati fattori produttivi che nel loro insieme costituiscono l’azienda o, in taluni casi, le aziende. L’azienda, infatti, viene definita come "il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa" (art. 2555 del codice civile) e rappresenta, pertanto, il mezzo che l’imprenditore si è dato per perseguire il suo fine; ne consegue che anche l’azienda è frutto delle scelte imprenditoriali ed è, quindi, parte essenziale dell’attività d’impresa.


    Bibliografia
    BRUNI F. e FRANCO S. (2003): Economia dell’impresa e dell’azienda agraria. Franco Angeli, Milano
    DE BENEDICTIS M. e CASENTINO  V. (1979): Economia dell’azienda agraria, teoria e metodi. Il Mulino
    DI COCCO  E. (1984), Economia dell’azienda agraria, C.U.S.L., Bologna.
    PANATTONI  A. e CAMPUS  F. (1983), Economia dell’Azienda Agraria, UTET, Torino.
    SERPIERI A. (1958), L’azienda agraria, Edizioni Agricole, Bologna.

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  • IMPRESE DI ENTI LOCALI

    Per gli enti locali la l. 8.6.1990 n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali (art.22 oggi trasfuso nell’art. 113 TULOEL, d.lg. 2000/267) ha stabilito per Comuni e Province quattro forme di gestione di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale: a) in economia, b) tramite azienda speciale (ex azienda municipalizzata), c) società per azioni e società a responsabilità limitata entrambe a prevalente capitale pubblico (società miste a capitale pubblico-privato; la forma della srl costituisce una novità introdotta nel 1997 dall’art. 17 comma 58 della l. 15.5.1997 n. 127; v. società mista di enti locali). Per i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale è invece prevista la forma dell’istituzione. Il vincolo della partecipazione maggioritaria è stato successivamente derogato per le spa dalla l. n. 498/1992 (art. 12) “per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio oltre che per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico”. Nel primo caso: (spa o srl a prevalente capitale pubblico; capitale sociale minimo 200 milioni per le spa e 20 milioni per le srl) ove l’apporto economico del privato è ridotto e la partecipazione pubblica esercita il controllo sulla società, per quanto riguarda la scelta del partner privato la legge nulla dispone, ma la giurisprudenza ritiene che debba essere assoggettata a gara. Nel secondo caso (spa minoritarie; capitale sociale minimo 1 miliardo) è l’art. 12 l. 498/1992 a prevedere come obbligatoria la scelta del socio con procedura ad evidenza pubblica ossia l’appalto concorso come previsto dal d.p.r. 16.9.96 n. 533 e disciplinato dal d.lg. 17.3.95 n. 157. L’art. 35 della legge fi- nanziaria per il 2002 (l. 28.12.2001 n. 448) ha modificato e integrato il TULOEL articolando la disciplina della gestione dei servizi pubblici locali distintamente tra Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale (art. 113 TULOEL modif.) e Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale (art. 113-bis TULOEL di nuova introduzione).

  • IMPRESE DI INVESTIMENTO

    Sono le imprese alle quali è riservato, unitamente alle banche, l’esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico. La categoria delle imprese di investimento è stata introdotta dal d.lg. 23.7.1996 n. 415 (decreto Eurosim) che ha dato attuazione alla direttiva 93/22/CEE del 10.5.1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15.3.1993. Sono definite imprese di investimento soltanto le SIM e le altre imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che svolgono i servizi di investimento. Le imprese di investimento comunitarie sono le imprese, diverse dalla banca, aventi sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario, diverso dall’Italia. Le imprese di investimento extracomunitarie sono invece aventi sede legale e direzione generale in uno Stato extracomunitario. Le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia per l’esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento Il primo insediamento dev’essere preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello stato d’origine. La succursale può iniziare l’attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob o, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dall’ultima comunicazione. Le imprese di investimento comunitarie possono anche esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d’Italia e la Consob siano state informate dall’autorità competente dello Stato d’origine. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie in Italia a condizione che: presentino un programma di attività nel quale siano indicati i servizi che l’impresa di investimento intende prestare e se essi saranno prestati attraverso una succursale; svolgano nello Stato membro d’origine i servizi che intendono svolgere in Italia. La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni e la delibera è comunicata all’impresa richiedente e all’autorità dello Stato membro d’origine. Trascorsi centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la stessa deve intendersi accolta. Le imprese di investimento extracomunitarie per stabilire in Italia la prima succursale devono essere autorizzate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di diverse condizioni tra cui l’esistenza di apposite intese tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d’origine, in mancanza delle quali la domanda è irricevibile. Le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica, senza stabilimento di succursali, i servizi di investimento oltre che i seguenti servizi accessori: la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; la locazione di cassette di sicurezza, la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento. Tuttavia è possibile che su istanza motivata, la Consob, sentita la Banca d’Italia, possa concedere singole deroghe a tale divieto.

  • IMPUGNAZIONE

    Contestazione mossa da un soggetto a un atto giuridico che lo riguarda, per cui la legge appresta un adeguato rimedio (azione per far valere l’invalidità di un negozio giuridico o per contestare un conto per errori di scritturazione o di calcolo ecc.). Nel diritto processuale, in particolare, il termine indica il rimedio fatto valere dai soggetti interessati contro un provvedimento giurisdizionale (sentenza, ordinanza o decreto), ritenuto ingiusto per violazione di norme processuali o sostanziali, al fine di ottenerne l’eliminazione e/o la sostituzione con altro. In proposito il codice di procedura penale indica i provvedimenti soggetti ad impugnazione, il mezzo con cui questa deve essere proposta ed i soggetti che possono proporla (pubblico ministero, imputato, responsabile civile, persona civilmente obbligata per l’ammenda e parte civile), disciplina la forma e la ricezione della dichiarazione d’impugnazione, fissa i termini, stabilitia pena di decadenza, per la relativa proposizione e per l’enunciazione dei relativi motivi e, infine, sancisce l’effetto estensivo e sospensivo dell’impugnazione. I singoli mezzi di impugnazione, sempre in materia penale, sono l’appello, proponibile per errori nell’applicazione del diritto o nella valutazione dei fatti, contro le sentenze del Pretore, del Tribunale e della Corte di assise; il ricorso per Cassazione, proponibile, per inosservanza o erronea applicazione di norme, contro le sentenze pronunciate inappellabilmente o in grado di appello, e, infine, la revisione, ammessa a favore dei condannati, ed in casi particolari, relativamente alle sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate in primo grado o in primo grado di appello. Il codice di procedura civile, a sua volta, detta regole generali per l’impugnazione delle sentenze, disciplinando i termini, il contraddittorio, l’ipotesi delle impugnazioni incidentali e gli effetti dell’impugnazione e della riforma o cassazione della sentenza impugnata. Lo stesso codice regola, poi, i singoli mezzi di impugnazione che sono: l’appello, contro le sentenze la cui appellabilità non sia esclusa dalla legge, pronunciate in primo grado, per qualsiasi errore nell’applicazione di norme o nella valutazione di fatti; il ricorso per cassazione per determinati vizi, contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la revocazione, per vizi tassativamente determinati e dinanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; e l’opposizione di terzo, contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva e dinanzi allo stesso giudice che l’ha pronunciata, dal terzo i cui diritti siano dalla sentenza pregiudicati o dagli aventi causa e creditori di una delle parti quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

  • IMPUTABILITÀ

    Stato soggettivo, cui è subordinata la punibilità di chi ha commesso un fatto preveduto dalla legge come reato; è costituito dalla capacità di intendere e di volere (art. 85 c.p.). La capacità di intendere consiste nella attitudine del soggetto, al momento in cui commette il fatto, a rendersi conto del significato delle proprie azioni; la capacità di volere, invece, consiste nell’attitudine a dominaregli impulsi all’azione e a comportarsi secondo scelte autonome e responsabili. Il difetto di imputabilità può derivare o dalla minore età (soggetto agente minore degli anni quattordici, art. 97 c.p.) o da vizio totale di mente conseguente a infermità (art. 88 c.p.). Ove, tuttavia, il vizio di mente sia solo parziale, nel senso che la capacità di intendere e volere non sia esclusa, ma sia solo grandemente scemata, l’imputabilità non viene meno e si ha solo una diminuzione della pena (art. 89 c.p.). Stesso trattamento sanzionatorio è previsto per l’agente quando questi sia capace di intendere e di volere, ma di età inferiore ai diciotto anni e superiore ai quattordici anni, (art. 98 c.p.). In particolare, poi, l’imputabilità non è né esclusa né diminuita dagli stati emotivi e passionali (art. 90 c.p.). Pure l’ubriachezza volontariao colposa non esclude, né diminuisce l’imputabilità, anzi, se è preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa o seè abituale, importa un aumento di pena, mentre quella derivata da caso fortuito o da forza maggiore è rilevante ai fini dell’imputabilità nel senso che dalla stessa può derivare il difetto totale o parziale della capacità di intendere e volere. Uguali principi si applicano quando il fatto è commesso sotto l’azione di stupefacenti, mala cronica intossicazione, da stupefacenti o da alcool è equiparata al vizio, totale o parziale, di mente (artt. 91-95 c.p.). Nell’ipotesi di sordomutismo si esclude l’imputabilità o si prevede solo una riduzione della pena secondo che da una tale situazione patologica derivi la perdita o soltanto la rilevante diminuzione della capacità d’intendere e di volere (art. 96 c.p.).

  • IN BATTUTA

    Nella terminologia borsistica si definiscono tali i titoli che nel corso di una determinata riunione borsistica sono risultati oggetto di frequenti scambi.

  • IN CONTO

    Si dice dei pagamenti effettuati per estinguere parzialmente un’obbligazionaria mediante il versamento di una parte dell’intera somma dovuta. La stessa espressione vale dal lato del creditore per gli incassi ricevuti e imputati a estinzione parziale dell’obbligazione.

  • INADEMPIENZA PROBABILE

    Esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze, per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente le sue obbligazioni creditizie (in linea capitale e/o interessi), a prescindere dalla presenza di eventuali rate o importi scaduti e non pagati.
    Fonte: Banca d'Italia

  • INADEMPIMENTO

    Mancata, tardiva od inesatta esecuzione della prestazione dovuta. Il debitore ne risponde con l’obbligo di risarcire il danno, se non prova che essa è stata determinata da un’impossibilità (oggettiva) della prestazione derivante da causa non imputabile a lui o ai terzi della cui opera si avvale nell’adempimento dell’obbligazione. Il risarcimento del danno per l’inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno (in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta). Esso, inoltre, è limitato ai soli danni prevedibili dal debitore al momento in cui ha assunto l’obbligazione, se l’inadempimento non dipende da dolo (ma solo da colpa) del debitore stesso; è escluso, invece, per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

  • INAIL

    Acr. di: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Istituito nel 1933 per succedere alla Cassa nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, istituita nel 1883 e alle diverse Casse private e alle Società mutue di assicurazioni operanti tutte su base volontaria. Con l’INAIL l’assicurazione divenne obbligatoria coprendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Come l’INPS; è stato ristrutturato con l. 9.3.1989 n.88. L’organizzazione operativa è disciplinata dal d.p.r. 24.9.1997 n. 367.

  • INCAGLIO

    Partita a credito che inizia a presentare problemi di rimborso o di riscossione per difficoltà del debitore. E' il primo passo verso la definizione di credito in sofferenza. Infatti, se le operazioni di disincaglio non hanno buon esito, il credito verrà classificato a sofferenza.

  • INCAPACITÀ

    Situazione della persona che non è in grado di compiere validamente atti giuridici o che può compierne soltanto alcuni: può essere, infatti, assoluta o relativa. Nella prima, oltre alla minore età, si fa rientrare l’interdizione, la quale viene pronunciata con sentenza a carico dei soggetti che, in condizioni di abituale infermità mentale, non siano in grado di provvedere ai propri interessi. L’interdizione comincia a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza e perdura fino a quando non ne sia stata disposta la revoca (con sentenza passata in giudicato), essendo venuta meno la causa che ne aveva dato luogo. Durante tutto questo periodo all’interdetto viene nominato un tutore che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. L’incapacità assoluta determina l’annullabilità degli attieventualmente compiuti dall’incapace. Ipotesi di incapacità relativa sono l’inabilitazione e l’emancipazione. L’inabilitazione può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell’infermo di mente, il quale non versi però in condizioni così gravi da far luogo all’interdizione. Può anche essere pronunciata nei confronti di coloro che, per prodigalità o per abituale abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; così pure nei confronti dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita, qualora non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente. L’emancipazione è conseguita (di diritto) dal minore che venga ammesso dal Tribunale a contrarre matrimonio prima del compimento del diciottesimo anno di età. Sia l’inabilitato che l’emancipato possono validamente compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione: per quelli di straordinaria amministrazione, invece, sono affiancati da un curatore il quale deve prestare il proprio consenso, ed è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale (in caso contrario essi sono annullabili). Dalle figure di incapacità fi- no ad ora esaminate (dette “legali” in quanto stabilite dalla legge e rilevanti a prescindere da una qualsiasi valutazione della realtà effettiva), si distingue la c.d. incapacità naturale, che ricorre ogni qualvolta un soggetto, sebbene legalmente capace, risulti in realtà incapace di intendere o di volere. Tale incapacità può dipendere da infermità mentale o da altre cause, anche transitorie, quali, p.e., l’ubriachezza, la droga, l’ipnosi. In questi casi, qualora risulti provato che la persona versava in stato di incapacità naturale al momento del compimento dell’atto, questo può essere impugnato se ne deriva grave pregiudizio all’autore (e se, trattandosi di contratti, si dimostra la malafede dell’altro contraente). Sia l’inabilitato che l’emancipato possono validamente compiere da soli tutti gli atti di ordinaria amministrazione. La materia dell’incapacità è stata di recente modificata con l’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, con la modifica del titolo FII, Libro I c.c.

  • INCASSO

    Servizio mediante il quale le banche provvedono, per conto della clientela o di corrispondenti, all’esazione di effetti, assegni e altri valori (ricevute, fatture, lettere di accreditamento ecc.), che vengono ad loro inviati per tale fine. Le cambiali girate per l’incasso possono essere accettate con accreditamento al dopo incasso o con accreditamento salvo buon fine. Nel primo caso la banca mette a disposizione del cliente l’importo dell’effetto ad incasso avvenuto: solo dopo aver riscosso la somma oppure aver ricevuto notizia della riscossione dalla filiale o dalla corrispondente incaricata, essa accredita il conto corrente del cliente, deducendo dall’importo del titolo la commissione d’incasso e assegnando per valuta il giorno successivo all’accredito. Tale operazione, che rappresenta la prestazione di un servizio, consente alla banca di ottenere utili informazioni su taluni aspetti della gestione delle aziende (dilazioni concesse ai clienti, andamento delle vendite ecc.), di ampliare la propria attività di intermediazione, di disporre delle somme accreditate in conto corrente fino al loro utilizzo, oltre che di percepire le seguenti competenze: commissione d’incasso (di norma in percentuale sull’importo degli effetti e limitata nel suo ammontare minimo e massimo), il diritto di brevità (limitatamente i soli effetti a scadenza, con possibilità di levare protesto, non quindi per le ricevute bancarie), il diritto per l’avviso d’incasso (per ogni effetto per il quale il cliente abbia richiesto l’invio dell’avviso medesimo), il diritto per la richiesta d’esito (per ogni effetto a scadenza fissa per il quale il cliente, contestualmente alla presentazione degli effetti, abbia formulato tale richiesta). Le cambiali presentate, girate con la clausola valuta per l’incasso, possono essere effetti bancabili provenienti da aziende non affidate o effetti che non presentano tutti i requisiti di bancabilità, Possono essere presentate altresì ricevute bancarie e fatture, il cui impiego si va sempre più diffondendo, con le quali le imprese affidano alle banche l’incasso dei crediti di fornitura. Esse debbono riportare la data di regolamento della fornitura e sono particolarmente gradite, poiché il bollo non è proporzionale al loro importo né consentono il protesto in caso di mancato pagamento. Tutti gli effetti e le ricevute presentati per l’incasso vengono elencati dai clienti su un’apposita distinta, specificando per ciascuno l’importo, il nominativo dei debitori, il luogo di pagamento e la scadenza. Se il cliente inserisce la condizione incasso in regola la banca dovrà procedere al protesto in caso di mancato pagamento; ne è invece dispensata con la clausola senza spese (v. senza protesto). Tutti i titoli ricevuti dalla banca per l’incasso vengono numerati progressivamente e annotati su un apposito registro. Talvolta, per taluni aspetti operativi (perforazione, marcatura, codificazione) le banche si avvalgono della collaborazione di società esterne. Gli effetti scadenti su piazza vengono inviati alla cassa cambiali alcuni giorni prima della scadenza; quelli scadenti fuori piazza vengono invece suddivisi in base alla località ed inviati alle filiali o a banche corrispondenti. Nell’operazione di incasso per conto terzi quindi la banca si limita a mettere a disposizione la propria struttura per consentire l’assolvimento di un compito meramente esecutivo per conto della clientela, senza assumere in proprio alcun rischio di credito. Nel caso di accreditamento s.b.f., invece, la banca provvede immediatamente ad accreditare al cliente l’ammontare degli effetti e ad addebitare i diritti e le spese sostenute, consentendo l’utilizzo anticipato prima dell’accertamento del relativo incasso. Non si tratta pertanto semplicemente di un servizio, ma di un affidamento, denominato castelletto salvo buon fine, per la ui concessione la banca esegue una vera e propria istruttoria.

  • INCASSO DI CEDOLE E TITOLI ESTRATTI O SCADUTI

    Servizio svolto dalla banca, alla quale viene dato l’incarico di riscuotere l’importo delle cedole scadute o dei titoli estratti o scaduti, descritti dal presentatore su apposita distinta. In genere il cliente è correntista della banca, per cui il relativo importo verrà accreditato sul conto corrente con valuta il giorno successivo non festivo a quello in cui le cedole sono versate per l’incasso. Se il cliente ha dato alla banca i titoli in amministrazione, l’accredito di cedole e premi avviene nel primo giorno feriale successivo a quello di inizio del pagamento da parte dell’ente o società che ha emesso i titoli. In questo caso, se le cedole ed i titoli sono pagabili su piazza, il servizio è reso spesso gratuitamente. Per il servizio in questione, la banca ritrae una provvigione e altri vantaggi, quali l’incremento dei fondi di provvista, per le somme accreditate in c/c, e più in generale l’opportunità di ampliare e consolidare il rapporto con la clientela.

  • INCASSO DI EFFETTI

    Servizio che le banche svolgono per conto e a rischio di privati o di altre banche corrispondenti. In pratica, la banca viene incaricata dal cliente di riscuotere effetti, semplici o documentati, e di accreditargliene l’importo in conto corrente; di conseguenza, essa assume l’obbligo di presentare l’effetto per la riscossione alla scadenza ed, eventualmente, di elevare il protesto in tempo utile, evitando al cliente di contattare direttamente il debitore. Da questa operazione deriva alla banca la possibilità di allargare le proprie conoscenze in ordine alle relazioni d’affari dei suoi clienti, attuali e potenziali, dei quali, inoltre, è in grado di seguire con facilità le vicende economico-finanziarie. A seconda del momento in cui avviene l’accreditamento nel conto corrente del cliente cedente, il servizio assume la forma di “servizio incasso” e “servizio dopo incasso”. Nella prima forma l’accreditamento, con la clausola s.b.f., si verifica nel medesimo momento della consegna della cambiale alla banca, e consiste in una vera e propria concessione di fido; “nel servizio dopo incasso”, invece, si accredita a riscossione avvenuta. Gli effetti vengono girati alla banca con la clausola valuta per l’incasso, ad eccezione dei casi di accreditamento in conto corrente con disponibilità immediata, in cui, invece, la girata è pura e semplice. Le somme incassate sono accreditate nel conto del cliente con valuta di 7 giorni fissi dopo la scadenza, per gli effetti scadenti su piazza, e di 15 giorni per quelli scadenti fuori piazza. La banca percepisce la commissione d’incasso, la quale varia a seconda che (accreditamento avvenga s.b.f. o al dopo incasso, che gli effetti scadano su piazza o fuori piazza, o che si tratti di effetti semplici o documentati. Per usufruire di tale servizio il cedente compila l’apposita “distinta di presentazione effetti all’incasso”, a cui allega gli effetti e nella quale riporta gli estremi di ciascuno di esso. In essa sono pure stampate le condizioni che regolano l’operazione, tra cui risulta quella che esenta la banca da responsabilità per ogni conseguenza derivante da cause ad essa non imputabili.

  • INCASSO DI EFFETTI SULL'ESTERO

    Servizio offerto dalle banche alla propria clientela consistente nel curare la riscossione di un effetto la cui piazza di pagamento è situata fuori del territorio nazionale. La regolamentazione del servizio è quella prevista per gli effetti sull’Italia, a meno che le leggi o le consuetudini del paese estero considerato non siano difformi da quelle italiane. Generalmente, nel caso di effetti o assegni su paesi con “comunicazioni difficili”, la banca cessionaria non assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile. Il servizio dell’incasso di effetti sull’estero va eseguito nel rispetto delle norme valutarie vigenti.

  • INCASSO TRAMITE VETTORE

    Ingl. cash and delivery code. In questa procedura internazionale di incasso in uso per contratti di compravendita nel territorio europeo (dove i trasporti avvengono prevalentemente tramite spedizioniere) il ruolo della banca agente viene sostituito dallo spedizioniere. Il vettore può consegnare la merce solo previo pagamento o rilascio di cambiali precedentemente pattuiti.

  • INCENTIVI

    Facilitazioni accordate a imprese private alfine di raggiungere obiettivi di sviluppo economico di interesse pubblico. Gli incentivi riducono i costi delle imprese beneficiarie orientandone le scelte di localizzazione e di attività. Gli incentivi possono consistere in agevolazioni fiscali o previdenziali, in agevolazioni creditizie, in erogazioni pecuniarie (contributi in denaro), in altre utilità materiali come, p.e., la fornitura di aree o di servizi (c.d. servizi reali). Le agevolazioni fiscali e quelle previdenziali consistono in riduzioni rispettivamente delle imposte e degli oneri sociali. Hanno per solito carattere stabile nel tempo e sono concesse senza criteri selettivi a tutte le imprese operanti in determinati ambiti territoriali o in certi settori produttivi. Le agevolazioni creditizie tendono a facilitare il ricorso al credito e a diminuirne il costo; si combinano di frequente con incentivi finanziari, nella forma del contributo in conto interessi e in conto capitale. Gli incentivi fiscali e previdenziali sono disciplinati esclusivamente da leggi statali. Gli altri incentivi sono regolati da leggi statali e, nelle materie di competenza regionale (come il turismo, l’agricoltura e l’artigianato), anche da leggi regionali.

  • INCENTIVI PUBBLICI PER GLI INVESTIMENTI NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI (ENCICLOPEDIA)

    Abstract

    Oggi la principale sfida che i paesi tradizionalmente sviluppati devono affrontare è la concorrenza dei paesi di nuova industrializzazione. E’ cruciale il tasso degli investimenti, motore dello sviluppo e mezzo di infusione e diffusione del progresso tecnologico, quindi della crescita della produttività nel sistema. L’articolo considera gli strumenti di intervento pubblico che possono influire sulle decisioni imprenditoriali di investimento. Si sottolinea l’importanza degli interventi che riducono il cuneo fiscale e parafiscale che grava sul costo del lavoro.
    La principale difficoltà consiste nel trovare copertura, nei bilanci pubblici, alle minori entrate e/o alle maggiori spese richieste per le incentivazioni. Le risposte possono essere trovate, oltre che nella riduzione delle spese pubbliche meno produttive, in modifiche della composizione del prelievo fiscale e parafiscale; ed anche in un’interpretazione dei vincoli del patto di stabilità meno “contabile” e più fondata sugli effetti economici.

    1. Premessa


    Gli investimenti sono la variabile cruciale in tutti i modelli di crescita, siano essi investimenti per accrescere la capacità produttiva, sia per infondere il progresso tecnologico nel sistema produttivo, sia per accrescere le conoscenze (investimenti in capitale umano).
    Ragionando sulle cause della grandi crisi del ’29-’30, Keynes aveva avvertito che è difficile cogliere le determinanti delle decisioni di investimento in quanto legate alle previsioni soggettive degli imprenditori (“animal spirits”). Aveva riconosciuto l’influenza su tali decisioni del costo del capitale, ma aveva anche ammonito che la manovra del tasso di interesse può essere insufficiente a stimolare la ripresa degli investimenti se le aspettative degli investitori rimangono negative.
    La recente crisi economica, che ha colpito più duramente i Paesi tradizionalmente industrializzati1 e prospetta ad essi le maggiori difficoltà di ripresa di sviluppo, riporta all’attualità il pensiero di Keynes2. Per esemplificare, la sintesi neoclassica del modello keynesiano (il familiare schema IS-LM) non offre spiegazione al fatto che oggi nell’Unione Europea i tassi di interesse sono scesi a livelli storicamente bassissimi ma la ripresa degli investimenti non si manifesta come farebbe invece attendere la consueta relazione tra investimento e costo del capitale.
    La questione non è certo di sola pertinenza del dibattito teorico. I Governi che intendono promuovere la ripresa degli investimenti trovano difficoltà a reperire altri strumenti di intervento per promuoverli, oltre a quello, già sperimentato, della riduzione dei tassi di interesse. Come noto, Keynes suggeriva che, sia per rimettere in moto il meccanismo spesa-produzione-reddito, sia per rendere più favorevoli le aspettative degli imprenditori, i Governi realizzassero programmi di investimenti pubblici diretti o anche sostenessero i livelli dei consumi delle famiglie.

    Per molti Stati, tuttavia, nelle condizioni odierne della finanza pubblica tendente allo squilibrio a causa di fattori strutturali di lievitazione di spese pubbliche aventi finalità redistributive, la ricetta keynesiana degli investimenti pubblici e del sostegno pubblico ai consumi appare pericolosa per l’equilibrio monetario e finanziario del sistema3. Inoltre, le esperienze indicano che i meccanismi di decisione politica rendono difficile ridurre molte categorie di spesa pubblica (trasferimenti alle famiglie ed anche alle imprese, retribuzioni nette dei dipendenti, “tax expenditures”)4 quando la ripresa economica fosse avviata. Né si può trascurare che negli ultimi decenni l’ideologia economica prevalente ha giudicato con sfavore l’ampliamento dell’intervento pubblico nell’economia ed ha puntato invece alla liberalizzazione dei mercati privati che, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse, avrebbe dovuto favorire un più alto tasso di crescita economica5.
    Si deve naturalmente aggiungere che, mentre ai tempi in cui scriveva Keynes il modello dell’economia sostanzialmente chiusa poteva essere una rappresentazione adeguata della realtà, oggi invece nel modello dell’economia globale non è sufficiente la ripresa della domanda interna a determinare un aumento della produzione e del reddito nello stesso Paese, se i differenziali dei costi di produzione rendono più conveniente la produzione in altri Paesi.
    In tale quadro, l’individuazione di strumenti pubblici appropriati di incentivazione degli investimenti in un Paese TI appare obiettivamente difficile e pertanto richiede una riconsiderazione delle variabili decisionali degli investimenti su cui gli strumenti dell’intervento pubblico possono influire.
    La letteratura offre molteplici e anche sofisticati schemi di valutazione di convenienza degli investimenti, di cui uno Stato moderno certamente deve tener conto per decidere i propri programmi di investimento diretto.
    D’altra parte, nella realtà operativa degli imprenditori privati e soprattutto delle piccole e medie imprese (e anche di talune grandi6 quando la proprietà resta accentrata e mantiene il controllo delle decisioni di impresa) è frequente l’utilizzo di schemi di valutazione degli investimenti strutturalmente semplici, formalmente anche rozzi così però adattano a sintetizzare il ragionamento intuitivo dell’imprenditore, che assume pochi essenziali punti di riferimento e si serve di informazioni che ritiene di padroneggiare e di poter utilizzare in misura adeguata.
    Normalmente, l’intuizione (un aspetto degli “animal spirits”) dell’imprenditore concerne la probabilità (valutata soggettivamente) di conseguire da una data iniziativa e su un dato arco temporale un flusso di ricavi che, sottratti i costi di produzione diretti e indiretti, gli ammortamenti in funzione del periodo di recupero desiderato degli investimenti, e tutte le imposte e tasse afferenti, realizzano rendimenti sul capitale investito (finanziario e sulla risorsa imprenditoriale) giudicati tali da coprire il rendimento normale sul capitale e da compensare il rischio.
    Evidenziamo di seguito le variabili decisionali generalmente considerate dagli imprenditori, così da poter individuare le opportunità per interventi pubblici che incentivino le decisioni di investimento.

    2.1 Le prospettive di ricavo

    Nei termini consueti dell’economia keynesiana, le opportunità di accrescere le vendite nei mercati, così da giustificare nuovi investimenti, dipendono sotto il profilo “macro” dall’andamento previsto della domanda, che è regolabile dai Governi7 con i noti strumenti della politica macroeconomica. Le informazioni sugli andamenti dei singoli settori produttivi e sulle loro interdipendenze consentono di calibrare gli interventi seguendo un approccio disaggregato e intersettoriale.
    Come accennato in premessa, le odierne difficoltà soprattutto per i Paesi TI sorgono dal fatto che un aumento della domanda interna, indotto dalla politica fiscale e rivolto a tutti o ad alcuni settori produttivi, può rivelarsi largamente inefficace a stimolare gli investimenti interni, se nelle previsioni degli imprenditori tali aumenti della domanda interna dovessero essere largamente soddisfatti da produttori localizzati in altri Paesi8.
    Rispetto a tale situazione, nuova nei confronti di quella osservata da Keynes, quali strumenti di intervento pubblico in un Paese TI restano disponibili per migliorare le prospettive delle imprese di conseguire adeguati ricavi da nuovi investimenti?
    Le risposte che usualmente si incontrano nei dibattiti in materia riguardano l’altezza dei costi di produzione nei Paesi già industrializzati rispetto a quelli dei Paesi emergenti. Tali questioni sono esaminate nel paragrafo successivo riguardante i costi di produzione.
    Ma, vi è uno spazio significativo di intervento anche relativo ai ricavi attesi dell’imprenditore, che (mi riferisco in particolare ai Paesi UE) sono i ricavi netti da IVA e da altre imposte sui consumi. Le imposte sui consumi finali, infatti, introducono un cuneo fiscale tra prezzi pagati dai consumatori nazionali e ricavi netti incassati dagli imprenditori. Vero è che una riduzione dell’IVA e di altre imposte sui consumi finali ridurrebbe tale cuneo fiscale non solo in vantaggio dei produttori nazionali ma anche dei produttori esteri esportatori nel Paese di riferimento, poiché l’IVA e le altre accise si applicano anche alle importazioni. Tuttavia, si può supporre che i consumatori, ad un livello più elevato del loro potere reale di acquisto, nella loro valutazione del rapporto qualità/prezzo diano maggiore peso al fattore qualità, che si tende a presumere sia superiore per i prodotti nazionali (del Paese a più lunga tradizione industriale)9. La manovra di riduzione delle imposte sui consumi finali potrebbe perciò favorire le scelte dei consumatori verso i prodotti nazionali e quindi stimolare gli investimenti interni.
    L’IVA è un’imposta indiretta comunitaria, il cui gettito per una parte va a finanziare il bilancio dell’Unione Europea10, e perciò riduzioni delle aliquote dell’IVA dovrebbero essere concordate a livello di Unione (attualmente l’aliquota minima normale prevista è del 15%). Essendo le attuali difficoltà economiche comuni, pur con alcuni gradi di diversità, a tutti i Paesi dell’UE, si può ritenere che lo strumento della manovra dell’aliquota normale dell’IVA possa essere preso in considerazione anche nell’ambito europeo.
    Altra questione è il “finanziamento”, nell’ambito del bilancio pubblico nazionale, di una manovra di riduzione dell’IVA.
    Le strade teoricamente aperte sono: l’aumento di altre imposte; la riduzione della spesa pubblica (ovvero di alcune sue voci); l’ampliamento del disavanzo pubblico. Poiché tale questione riguarda qualsiasi proposta di incentivazione pubblica degli investimenti che comporti - almeno nel breve periodo, finché non si è avviata la ripresa economica - la riduzione del prelievo fiscale o parafiscale e/o l’aumento della spesa pubblica, considererò unitariamente l’aspetto del finanziamento degli interventi di incentivazione agli investimenti nel successivo paragrafo 3.

    2.2 L’incentivazione all’innovazione

    Nei dibattiti sull’argomento delle prospettive di produzione, e quindi di investimento, nei Paesi TI che devono affrontare la crescente competizione dei Paesi emergenti, si sostiene spesso che il primo gruppo di Paesi (in particolare quelli dell’UE) dovrebbero orientare le scelte strategiche di investimento verso prodotti a tecnologia più avanzata. L’innovazione tecnologica dovrebbe conferire a tali Paesi un vantaggio competitivo sia nei processi produttivi, sia nell’offerta di nuovi prodotti, sia nella migliore qualità (percepita dal consumatore) dei prodotti offerti. A tali obiettivi si sostiene che gli Stati più industrializzati dovrebbero aumentare e coordinare le spese per la ricerca, di base e applicata, e incentivare le decisioni di infusione dei risultati innovativi nel sistema produttivo.
    Questa strategia prospetta ampi margini per l’intervento pubblico sia nel sostegno e organizzazione della ricerca, sia nel sostegno agli investimenti che incorporano i risultati innovativi della ricerca e nella dimostrazione della convenienza per le imprese a utilizzare tali risultati.
    Sono indicazioni certamente importanti ma, come le esperienze stanno mostrando, non di semplice attuazione. A monte, vi sono le decisioni del bilancio pubblico che, in condizioni di vincoli ai saldi del bilancio e di rigidità delle più importanti voci di spesa11 (personale, pensioni, interessi sul debito), devono riuscire a trovare gli spazi per finanziare in misura significativa nuove spese pubbliche per la ricerca e per sostenere gli investimenti che ne incorporano i risultati.
    Inoltre, vi sono, segnatamente in Italia, problemi di efficienza dei centri preposti alla ricerca, di base e applicata, e alla sua diffusione nelle produzioni, anche a causa delle complessità, spesso non giustificabili, delle procedure e delle sovrapposizioni e interferenze fra enti pubblici e tra programmi.
    Un secondo aspetto di criticità riguarda l’ammontare dei capitali richiesti per grandi programmi di ricerca innovativa, avendo presente che ormai anche i maggiori Paesi emergenti (si pensi a Cina e India) hanno raggiunto livelli di conoscenza scientifica paragonabili a quelli degli Stati di tradizionale industrializzazione. Sia per ragione di costo sia di efficacia della ricerca, sembra plausibile sostenere che i grandi programmi di ricerca dovrebbero essere organizzati e promossi, anche finanziariamente, a livello di grandi aree geografiche, (ad es. a livello di UE nel suo complesso)12.
    Un terzo aspetto di criticità è l’infusione dell’innovazione scientifico - tecnologica nel sistema produttivo, poiché essa deve passare attraverso specifiche decisioni degli imprenditori.
    Da lungo tempo la teoria dell’impresa ha riconosciuto che l’imprenditorialità è fattore scarso e difficilmente divisibile.
    Vi sono innovazioni che si attagliano immediatamente ad un dato processo produttivo o prodotto già esistente, e che quindi l’imprenditore riconosce, valuta e recepisce positivamente e in breve tempo. Ma quando l’innovazione richiederebbe cambiamenti importanti dei processi produttivi o dei prodotti in essere, o direttamente la creazione di nuove attività di impresa, il fattore (scarso e indivisibile) “imprenditorialità” può divenire un limite che non consente l’assorbimento tempestivo dell’innovazione nel sistema produttivo.
    Inoltre, vi è da considerare che, in alcune situazioni, l’innovazione può comportare, in quanto realizzata attraverso investimenti, l’obsolescenza anticipata di precedenti investimenti non ancora pienamente ammortizzati, cosicché può apparire non conveniente all’imprenditore - in assenza di compensazioni pubbliche - riconvertire la propria organizzazione produttiva.
    Infine, gli schemi di incentivazione pubblica agli investimenti per innovare tecnologicamente e aumentare la produttività dell’impresa possano incontrare le note difficoltà discendenti dall’asimmetria informativa (tra principale e agente), anche sotto il profilo del “moral hazard13.
    In conclusione, la strada dello stimolo e promozione della ricerca scientifica di base ed applicata, e dell’incentivazione degli investimenti che ne infondano i risultati nel sistema produttivo, è sicuramente obbligata per i Paesi TI - da perseguire non tanto separatamente dai singoli Paesi ma soprattutto con strategie realizzate per grandi aree geografiche. E’ strada obbligata se tali Paesi intendono mantenere la posizione di preminenza storica nell’economia mondiale e con essa livelli di preminenza del tenore medio di vita dei loro abitanti. Tuttavia, non appare essere una strada facile e con pochi ostacoli. Inoltre, i risultati che ci si possono attendere appartengono al medio - lungo periodo; ma in una situazione di crisi economica pare necessario, anche per ragioni di stabilità politico-istituzionale, che gli Stati utilizzino anche altri strumenti di incentivazione degli investimenti, capaci di produrre effetti già nel breve periodo.
    Ho sopra indicato le opportunità di manovra dell’IVA e di altre imposte sui consumi per influire positivamente sulle attese dei ricavi. Nel prossimo paragrafo esamino le opportunità di incentivazione degli investimenti guardando alla struttura dei costi che gli imprenditori considerano nel valutare l’opportunità dell’investimento.

    2.3 Prospettive di riduzione dei costi

    Anche nelle ipotesi più favorevoli, che la politica pubblica riesca ad innalzare il tasso dell’innovazione tecnologica ed organizzativa nel sistema produttivo dei Paesi TI, difficilmente i suoi risultati potrebbero bastare (almeno nel breve periodo) a risolvere la questione cruciale dei differenziali dei costi di produzione tra economie dei Paesi TI ed economie dei Paesi emergenti.
    Infatti, nell’economia globale e dell’informazione globale che caratterizza questi anni, le innovazioni tecnologiche tendono a diffondersi con rapidità dal Paese di origine agli altri, e anche le protezioni giuridiche offerte dai brevetti tendono, come mostra l’esperienza, ad essere rapidamente aggirate.
    Questo significa che i vantaggi, in termini di competitività, prodotti dall’innovazione tecnologica risultano spesso essere di breve durata. Non solo: il fatto che le imprese sono a conoscenza dell’elevato rischio che l’innovazione in un Paese si trasmetta piuttosto rapidamente ai sistemi produttivi di altri Paesi, fa sì che le imprese aventi origine nei Paesi TI quando decidono di realizzare un investimento per innovazione considerano anche l’opportunità di realizzarlo direttamente nei Paesi aventi più bassi costi.
    A maggior ragione, se ci poniamo fuori dalle ipotesi di (molto significative) innovazioni tecnologiche, la valutazione della convenienza all’investimento ha nel livello dei costi di produzione normalmente attesi, la variabile cruciale di riferimento per l’imprenditore, che confronta i costi attesi con i ricavi attesi per valutare se il margine di profitto, rapportato al capitale investito, può essere considerato soddisfacente.
    Come ho sopra ricordato, nell’economia odierna sempre più integrata internazionalmente, lo stimolo keynesiano alla domanda interna può non essere sufficiente a promuovere lo sviluppo all’interno del Paese di riferimento, se l’aumento della domanda viene in ampia misura soddisfatto da produzioni localizzate fuori dai Paesi TI, cioè in Paesi a più bassi costi.
    Il costo del lavoro è la voce più importante di costo della produzione in quasi tutti i settori produttivi dei Paesi TI; ed il differenziale tra tale costo nei Paesi TI e il costo del lavoro delle produzioni concorrenti nei Paesi emergenti è il tema prioritario della perdita di competitività dei Paesi TI nei mercati internazionalmente aperti.
    Quali strumenti possono essere utilizzati dallo Stato per ridurre il costo del lavoro nei Paesi TI? La semplice osservazione della struttura del costo del lavoro nei Paesi TI mostra che il prelievo fiscale e parafiscale costituisce componente fondamentale di tale costo: come si può vedere alle tabelle 1 e 2 che rappresentano per i Paesi UE rispettivamente il “cuneo fiscale” nel salario medio e l’aliquota implicita del prelievo sul reddito di lavoro dipendente.

    Tabella 1 - Totale (media) cuneo fiscale, singoli lavoratori; 100% salario medio

    Fonte: Commissione Europea


    Tabella 2 - Aliquota fiscale implicita sul salario (%), 2006

    Fonte: Commissione Europea
    Nota: Romania (RO*) dati del 2005

    In termini più consueti agli imprenditori, essi affermano che, per corrispondere al lavoratore un dato salario o stipendio, debbono sostenere un costo che è aumentato dalla misura del prelievo fiscale e parafiscale. Poiché, come si vede alla tabella 1, tale cuneo è per la maggior parte dei Paesi UE compreso tra il 40% e 50% (o oltre) della retribuzione media, è evidente che una sua riduzione potrebbe incidere in misura significativa sulla competitività delle produzioni delle imprese dei Paesi TI rispetto a quelle dei Paesi emergenti. Il recente citato rapporto della Comunità Europea, nell’annotare che “l’onere fiscale (e parafiscale) sul lavoro è in media molto alto in Europa”14, deduce che questa pesante tassazione “è uno dei fattori che sta dietro all’insoddisfacente andamento dell’occupazione in Europa degli anni recenti, nella forma di alti tassi di disoccupazione, bassi tassi di partecipazione e bassi numeri di ore lavorate”; per altro aggiungendo che altri fattori significativi possono essere il salario minimo e la bassa flessibilità del mercato del lavoro.
    La principale conclusione che si può trarre è che, se non vi fossero difficoltà a trovare la copertura nei bilanci della Pubblica Amministrazione alle riduzioni di una parte significativa dei gettiti del prelievo fiscale e parafiscale sul lavoro, vi sarebbero per i Paesi TI prospettive immediate di migliorare efficacemente la competitività delle produzioni nazionali attraverso tali riduzioni delle componenti pubbliche del costo del lavoro.
    E’ bene ribadire su tale tema, cruciale per la ripresa di competitività dei Paesi TI e quindi per le prospettive di investimento in essi, che occorre considerare che l’UE è rispetto ai Paesi emergenti (ma anche rispetto agli altri Paesi industrializzati), un’area ad alta tassazione (misurata rispetto al PIL)15. Purtroppo, le difficoltà di copertura a tali eventuali manovre di riduzione degli oneri fiscali e parafiscali sul costo del lavoro appaiono ai Governi preclusive dell’utilizzo su larga scala di tali manovre16.

    Tabella 3 - Imposte complessive (inclusi le contribuzioni sociali), % PIL, 2007

    Fonte: Commissione Europea
    Note: Romania (RO) dati del 2006.

    Come si può vedere dalla tabella 3, l’UE è un’area ad alta tassazione (la media per i 27 Paesi del totale del prelievo è del 39,5 % del PIL), ma l’Italia è a sua volta un Paese ad alta tassazione (il quarto insieme alla Francia) tra i Paesi dell’UE.
    A tale riguardo è stato osservato che l’altezza relativa del prelievo fiscale e parafiscale nell’UE rispecchia la maggiore robustezza ed estensione dei sistemi di protezione sociale in tali Paesi, rispetto a quelli extra UE. La solidità ed ampia copertura di tali sistemi di protezione sociale, si argomenta, avrebbe offerto sostegno decisivo alla resistenza sociale delle collettività nell’UE agli effetti della recente grave crisi economica.
    Si aggiunga che le contribuzioni sociali sono finalizzate a finanziare le spese previdenziali (pensioni, sussidi, indennità sociali)17 e quindi una loro riduzione porrebbe in tutta immediatezza il problema del finanziamento di tali spese, salvo le opportunità di ridurre le inefficienze e gli abusi per le asimmetrie informative e le resistenze sociali, che tuttavia incontrano difficoltà tecniche. L’importanza sociale di tali spese è nota (incluse le spese per gli ammortizzatori sociali).
    Sotto il profilo metodologico, la questione è analoga a quella sopra sollevata riguardo alle proposte di riduzione dell’IVA e di altre imposte sui consumi: tali manovre devono trovare copertura nella riduzione di alcune voci di spesa pubblica e/o nell’aumento di altre forme di prelievo. Pertanto, nuovamente si rinvia al successivo paragrafo 3.
    Si deve avvertire che le presenti argomentazioni, in favore della riduzione del prelievo fiscale e parafiscale sul lavoro dipendente possono sembrare all’osservatore in controtendenza rispetto a una impostazione teorica (e di politica tributaria) affermatasi negli ultimi decenni, che ritiene che il reddito del fattore capitale andrebbe tassato in misura inferiore18 rispetto al reddito del fattore lavoro, come effettivamente è nel modello concreto della DIT nordica ed anche nelle significative agevolazioni ai redditi di capitale concesse dalla gran parte degli ordinamenti attuali dei Paesi TI19.
    Mentre il dibattito teorico sui pregi, in termini di equità e di efficienza, della minore tassazione del reddito di capitale rimane aperto20, nella politica tributaria - come è stato riconosciuto dagli ideatori stessi del modello della DIT - l’argomento vincente è stato che, una più elevata tassazione del reddito di capitale di un Paese rispetto a quelli concorrenti provocherebbe un sostanziale deflusso dei capitali dal Paese a più alta tassazione, nel quadro dell’odierna economia internazionale altamente integrata e con elevata mobilità del capitale.
    Credo che la forza di questa argomentazione stia diminuendo nel tempo rispetto ai due decenni precedenti. La ragione di fondo è che la cooperazione tra Stati, soprattutto nell’ambito dell’UE per rendere rintracciabili alle Autorità i percorsi degli spostamenti internazionali dei capitali, si sta fortificando ed estendendo. Si aprono così nuove possibilità agli Stati per applicare il “principio della residenza”, e inoltre per più efficacemente contrastare le evasioni ed elusioni fiscali.
    In tale citato Rapporto della Commissione21, si trova inoltre l’osservazione statistica che la grande integrazione economica degli ultimi anni e l’associato grande aumento della mobilità internazionale dei capitali non hanno portato, fino ad oggi, a una significativa riduzione del prelievo sui redditi di capitale.

    Tabella 4 - Gettito fiscale dell’imposta sul reddito delle società e percentuale del gettito fiscale dal
                    reddito di capitale e dal reddito di impresa

    Fonte: Commissione Europea

    L’osservazione è spiegata con altri tre motivi (che si aggiungono a quello, sopra indicati, dell’estensione dei controlli in base alla maggiore cooperazione internazionale tra Stati). La Commissione osserva, infatti, che l’osservata riduzione delle aliquote di legge sui redditi societari è stata accompagnata da allargamenti della base imponibile legale. Inoltre la riduzione delle aliquote societarie avrebbe incentivato l’aumento degli imponibili societari a scapito di quelli personali. La tassazione societaria starebbe perdendo forza nella sua funzione di “backstop” alla riduzione degli imponibili dichiarati a livello personale.
    In particolare, la crescente competizione globale dovrebbe indurre a considerare che, se è vero che per la sua minore mobilità internazionale il lavoro non può sottrarsi significativamente alla maggiore fiscalità interna trasferendosi all’estero22, è altrettanto vero che sono le imprese dei Paesi a più alta fiscalità sul lavoro a trovare che il suo costo non è competitivo, spingendole quindi a ridurre l’attività nel Paese a maggior tassazione e/o a localizzare altrove le proprie attività.
    Questa considerazione, che ci sembra necessaria per qualificare le proposte in favore della DIT o schemi analoghi, non vuole significare immediatamente che il finanziamento della detassazione del lavoro debba avvenire attraverso una maggiore tassazione del reddito di capitale.
    La proposta che qui si presenta è di ridurre il costo del lavoro dei Paesi TI per evidenti ragioni di competitività con i Paesi emergenti; quanto alla copertura finanziaria di tale detassazione si rinvia al successivo paragrafo 3.

    2.4 Altri possibili interventi

    La revisione del sistema tributario in essere, per migliorare la competitività delle imprese nei Paesi TI, dovrebbe estendersi ad altri tributi, in modo da ridurre gli oneri fiscali sui costi di produzione delle imprese situate in territorio nazionale.
    Non è possibile in questa sede addentrarsi nelle questioni tecnico-tributarie specifiche a ciascun tributo.
    Basti richiamare i tributi che si candidano a tale revisione, con specifico riferimento all’ordinamento italiano:
    - l’IRAP, che grava sull’attività produttiva e direttamente sul costo d’uso dei fattori produttivi (capitale e lavoro), introducendo il cuneo fiscale tra remunerazione lorda e netta dei fattori;
    - un insieme di altri oneri tributari, che grava su molteplici atti afferenti alle operazioni economiche e alla vita societaria (in particolare imposte di registro, bollo, e assimilate).
    E’ evidente che anche tali proposte di revisione dovrebbero essere bilanciate dall’indicazione delle forme di copertura delle perdite di gettito (par. 3).
    Sull’altro versante, è indicazione generalmente accolta che vi sono, in particolare in Italia, ampi margini disponibili per l’aumento dell’efficienza degli interventi della P.A. (le inefficienze si ripercuotono negativamente sui costi e sulle attività delle imprese). L’esperienza mostra, fino ad oggi, che vi sono difficoltà tecniche di riorganizzazione del lavoro e degli uffici delle P.A., frizioni avverse all’innovazione, ed anche interessi di categorie e di gruppi che ostacolano fortemente i tentativi di aumentare l’efficienza di molti interventi pubblici, che si candiderebbero allo scopo.
    Naturalmente, resta cruciale il tema dell’aumento della produttività totale dei fattori nell’economia, che dipende dall’innovazione tecnologica e dalla sua diffusione reale nelle strutture produttive. Come sopra indicato, il tema sulle questioni dell’efficienza nella P.A. non è possibile trattarlo in questo articolo.

    3. La copertura finanziaria delle minori entrate e delle maggiori spese pubbliche necessarie a un programma di significativa incentivazione degli investimenti

    In relazione alle proposte, contenute nei precedenti paragrafi, di incentivazione degli investimenti del sistema produttivo attraverso riduzioni di prelievo fiscale e parafiscale e/o maggiori spese pubbliche, abbiamo dovuto avvertire che le attuali condizioni della finanza pubblica della maggior parte dei Paesi TI sembrerebbero porre ostacoli insormontabili a reperire le nuove risorse finanziarie per tali programmi di incentivazione pubblica23.
    In effetti, qualsiasi programma di incentivazione pubblica che sia significativo per dimensioni, e quindi efficace all’obiettivo della ripresa della crescita economica, non appare realizzabile se non si scioglie il nodo della sua copertura finanziaria.
    In particolare, ho sopra osservato che l’altezza del prelievo fiscale e parafiscale sul reddito del lavoro dipendente offre margini molto ampi di rilancio della competitività dei Paesi TI attraverso provvedimenti di riduzione di tale prelievo. Ma, il peso preponderante di tali voci di prelievo sulle entrate complessive delle Pubbliche Amministrazioni evidenzia la difficoltà a sostituire quote significative di tali gettiti con l’aumento dei gettiti di altre imposte, e/o con riduzioni corrispondenti di determinate voci della spesa pubblica (per le spese previdenziali il rapporto contribuzioni sociali - spesa è istituzionalizzato).

    Tabella 5 - Conto Economico della Pubblica Amministrazione a legislazione vigente.Consuntivo 2008
                    e previsioni 2009-2013


    La Commissione Europea24 riconosce che “lo spostamento del prelievo dalle imposte sul lavoro alle imposte sui consumi può avere effetti positivi sull’occupazione e sullo sviluppo”. E tuttavia, afferma che questi effetti “tendono ad essere modesti per dimensioni”; avverte che possono suscitare pressioni inflazionistiche; e infine che, nella situazione macroeconomica attuale non sarebbe consigliabile impoverire il potere di acquisto delle famiglie a basso reddito, cosicché eventuali aumenti della tassazione sui consumi andrebbero accompagnati da misure di compensazione in favore dei bassi redditi. Peraltro, la Commissione esprime (con cautela) una preferenza per un maggiore affidamento sulla tassazione ambientale, la cui importanza si è invece ridotta nell’UE negli ultimi anni, e sulle imposte sulla proprietà indicate anche come strumento per introdurre la tassazione in base al beneficio a livello locale25.
    Economisti e Autorità di governo dell’economia si stanno confrontando, nei vari Paesi, con tali difficoltà di trovare la copertura finanziaria alla riduzione dei vari tipi di prelievo (imposte sui consumi, sui redditi di impresa, sugli atti societari) e di aumento delle spese incentivanti (contributi e “tax expenditures” per gli investimenti, spese per la ricerca e simili).
    Un argomento avanzato, con maggior forza in alcuni Paesi26, riguarda le possibilità di recupero di entrate dalle evasioni e elusioni fiscali e parafiscali tali da finanziare i programmi di incentivazione sopra indicati. Certamente, il contrasto dell’evasione ed elusione è un dovere per ciascuno Stato, perché si tratta di violazioni o applicazioni infedeli di leggi che tutti sono invece tenuti a rispettare. Come sottolineato anche dalla Commissione Europea27, il contrasto ai fenomeni delle evasioni ed elusioni comincia a dare risultati apprezzabili, sia perché le condizioni della finanza pubblica impongono agli Stati maggiore impegno su tale materia, sia perché le tecnologie dell’informatica offrono nuovi strumenti all’azione degli uffici finanziari, sia perché comincia a produrre i primi risultati la crescente cooperazione tra gli Stati membri, e anche con Stati extra UE, per migliorare l’efficacia degli accertamenti. La prospettiva di reperire attraverso la crescente efficienza degli accertamenti nuove risorse fiscali e parafiscali per finanziare i programmi di incentivazione, introduce una nota potenzialmente ottimistica sulle future capacità di incentivazione pubblica alla competitività delle imprese nei Paesi TI.
    Peraltro, soprattutto per alcuni Paesi e per alcuni settori produttivi in particolare, e per molte PMI, occorre avvertire che l’emersione del “sommerso fiscale” deve essere accompagnata da contestuali riduzioni delle aliquote e dai contestuali avvii dei programmi di incentivazione. Molti imprenditori infatti, (soprattutto delle PMI), ammoniscono che il mantenimento del “sommerso” è effetto necessario delle aliquote di legge eccessive, e più in generale della pressione della competizione di costo dalle imprese situate nei Paesi emergenti. Ovvero, occorre evitare il pericolo che una rapida emersione fiscale del sommerso, non contestuale alla riduzione delle aliquote e alle altre incentivazioni, metta fuori mercato nella competizione globale tali imprese dei Paesi TI, inducendole a ridurre o chiudere le loro attività e/o a localizzarle in Paesi a più basso costo di produzione, che generalmente sono anche a più bassa fiscalità e parafiscalità (e hanno minori vincoli legislativi all’utilizzo dei fattori produttivi e delle risorse ambientali).
    L’argomento della futura copertura dei programmi di incentivazione attraverso il recupero di materia imponibile evasa o elusa ha la sua importanza, con le qualificazioni sopra riportate.
    Vi è però un altro argomento, in favore di programmi di riduzione del costo fiscale e parafiscale del lavoro, che credo non sia stato sufficientemente portato all’attenzione del dibattito. L’altezza del costo del lavoro causata dal cuneo fiscale e parafiscale disincentiva anche l’occupazione, nelle scelte imprenditoriali riguardanti l’organizzazione produttiva. Come la teoria già molti anni or sono aveva posto in luce28, nei conti economici dell’operatore pubblico la riduzione delle entrate conseguente alla riduzione del prelievo fiscale e parafiscale a carico del lavoro, così da aumentare l’occupazione, viene almeno in parte compensata dalle minori spese rispetto quelle che la PA dovrebbe sostenere, per evidenti ragioni socio-politiche, a favore dei disoccupati (varie forme di sussidi alla disoccupazione, sussidi espliciti o impliciti alle imprese perché conservino i posti di lavoro, servizi sociali gratuiti ai poveri, fino alle pressioni per le assunzioni da uffici pubblici di personale non necessario, ma altrimenti disoccupato). Pertanto, in una corretta contabilità dei costi sociali le maggiori “tax expenditures” per ridurre il costo del lavoro debbono essere confrontate con le conseguenti minori spese pubbliche in favore dei disoccupati e per assistenza alle fasce più povere della popolazione.
    L’attuale crisi economica, inoltre, ha ridato voce a quanti avvertono che le “nuove ortodossie” circa i rapporti indebitamento pubblico/PIL29 devono essere interpretate seguendo logiche economiche e non soltanto contabili. E’ ben noto che l’andamento del rapporto indebitamento pubblico/PIL dipende non solo dall’andamento del numeratore ma anche del denominatore. La recessione economica tende strutturalmente ad innalzare tale rapporto. Pertanto, appare economicamente corretta la proposta di permettere di elevare ulteriormente tale rapporto nei periodi di crisi con politiche di bilancio per l’incentivazione e lo stimolo degli investimenti, purché l’intervento pubblico addizionale generi successiva ripresa degli investimenti e della crescita del PIL.
    E’ argomento che - mutatis mutandis e allora ragionando sostanzialmente per un’economia chiusa - Keynes lucidamente oppose all’ortodossia del pareggio del bilancio pubblico nel suo tempo, mostrando (pur nei limiti del suo modello) che gli investimenti avrebbero generato il risparmio necessario a finanziarli.
    Riprendendo la lezione keynesiana e adattandola ai nuovi vincoli della competitività nella economia globale, appare che una adesione eccessivamente formale, e concettualmente statica, alle regole della nuova ortodossia della finanza pubblica potrebbe risultare fortemente negativa per le prospettive economiche dei Paesi TI.
    Vi sono dunque margini per una strategia fiscale che migliori la competitività delle produzioni nei Paesi TI, pur non sottovalutando le difficoltà che si sono sopra indicate. D’altra parte non mi sembra che vi siano alternative praticabili di intervento avendo l’obiettivo di stimolare la ripresa di tassi di crescita dei paesi TI che consentano (almeno) di mantenere gli attuali livelli medi di vita dei loro cittadini.
    ___________________________________
    1 Che d’ora in avanti chiamiamo Paesi TI.
    2 Cfr. le considerazioni in The Economist (18/07/2009).
    3 Soprattutto a causa degli elevati debiti pubblici e privati, già accumulati nella maggior parte dei Paesi (dall’Italia segnatamente per il debito pubblico).
    4 In realtà anche una riduzione significativa degli investimenti pubblici, quando sia stata avviata la ripresa economica, può incontrare ostacoli politici perché vi sono rigidità e frizioni nei processi di riconversione delle imprese che hanno lavorato per la domanda pubblica a ottenere commesse della domanda privata. Tali rigidità hanno contenuto non solo produttivo - merceologico ma anche di localizzazione territoriale.
    5 Cfr. ALESINA A. et alii (2006); HOI et alii (2006); anche dopo lo scoppio della crisi finanziaria e economica mondiale, la Commissione Europea nell’avanzare raccomandazioni alla politica fiscale nell’ambito del “European Economic Recovery Plan” (ERRP) ricorda la strategia di Lisbona finalizzata a migliorare il funzionamento dei mercati (anche del lavoro) in senso pro-concorrenziale. Cfr. EUROPEAN COMMISSION (2009).
    6 Escludendo le imprese del sistema finanziario - assicurativo che strutturalmente operano con schemi di analisi degli investimenti finanziari anche molto sofisticati.
    7 Come si è sopra avvertito, l’affermazione vale per un’economia sostanzialmente chiusa o per un’economia aperta le cui imprese siano sufficientemente competitive da soddisfare la gran parte dell’aumento della domanda interna.
    8 Inclusa la delocalizzazione all’estero di aziende produttive da parte di imprenditori nazionali.
    9 L’argomento è ben presente alle imprese dei Paesi TI e italiane, in particolare nella forma della richiesta di maggiore tutela dei marchi, certificazioni di qualità e dell’indicazione sicura del Paese di effettiva produzione (come le richieste di tutela del Made in Italy).
    10 Se la riduzione dell’aliquota deve scendere al di sotto dei livelli previsti dagli accordi comunitari (oggi 15%). La Commissione Europea (2008) prevede tra le misure di stimolo fiscale alla ripresa economica “riduzioni temporanee” nel livello dell’aliquota per sostenere i consumi. Ma, se prendiamo in considerazione (come nel testo) le decisioni di investimento delle imprese appare difficile che riduzioni temporanee, di cui non è certa la scadenza, possano influire significativamente sulle scelte di investimento degli imprenditori.
    11 Nelle scelte di bilancio pubblico gli stanziamenti a favore della ricerca scientifica utilizzabile dal sistema produttivo incontrano anche l’ostacolo della naturale riluttanza dei ricercatori a lavorare “su commissione” o comunque sui temi e indirizzi dichiarati prioritari dalle Autorità di Governo: si può infatti obiettare che la ricerca debba essere libera e finanziata in tutte le direzioni come strumento di progresso della cultura, e non piegata a obiettivi di più corto periodo finalizzati a rendere più competitivo il sistema produttivo. E’ questione assai complessa perché coinvolge aspetti ideologici, della natura dell’organizzazione sociale e dal significato della libertà individuale in esso.
    12 Cfr. MONTI (2010).
    13 Sul tema cfr. in particolare i lavori di LAFFONT, J.J., MARTIMORT,D. (2001); LAFFONT, J.J., TIROLE, (1993).
    14 EUROPEAN COMMISSION (2009) pp.43- 44. La Commissione annota inoltre che considerando insieme il prelievo complessivo sul lavoro e i benefici offerti dai sistemi di assistenza sociale, operano nei Paesi dell’ UE alti disincentivi al lavoro, alla partecipazione alla forza lavoro e all’aumento delle ore e dello sforzo di lavoro, e invita pertanto i Paesi membri a riformare gli istituti disincentivanti: pp. 50-54.
    15 Cfr. EUROPEAN COMMISSION (2009).
    16 Sulla questione si rinvia al par. 3.
    17 Nei Paesi che, come la Germania, hanno mantenuto il sistema sanitario secondo il modello mutualistico (“Bismark”), le contribuzioni sociali finanziano anche la gran parte della spesa sanitaria.
    18 Invero una linea di pensiero sostiene, sin dall’ ‘800, che il reddito normale del capitale non andrebbe colpito dall’imposta sul reddito. Per una discussione di tali argomenti e della soluzione “intermedia” rappresentata dalla DIT nordica, rinvio al mio precedente articolo (BERTUCCI, 2007) e alla bibliografia ivi citata.
    19 Cfr. Su questo tema dei trattamenti preferenziali dei redditi di capitale rispetto a quelli di lavoro, anche negli ordinamenti che non adottano esplicitamente la DIT nordica, cfr. EGGERT (2005) e la bibliografia ivi citata (vd bibliografia).
    20 Cfr. SORENSEN (1994;2005a;2005b;2006), BOADWAY (2004) e il mio articolo Irene Bertucci (2007).
    21 EUROPEAN COMMISSION , (2009), pp. 57-60.
    22 Cfr. GORDON (2000).
    23 Ricordando i vincoli al rapporto disavanzo/PIL posti nell’UE dal Patto di Stabilità e di recente ribadito e rafforzato per la difesa del valore dell’Euro.
    24 EUROPEAN COMMSSION (2009), p. 47, e cfr. anche EUROPEAN COMMISSION (2008).
    25 Razionalmente, i tributi commisurati al principio del beneficio e quelli di scopo dovrebbero trovare più ampio rilievo in Italia, rispetto al passato, nella prospettiva dell’avvio al federalismo.
    26 In Italia le polemiche sull’alta evasione ed elusione fiscale sono ormai un dato storico. Recentemente Quadro Curzio in un brillante articolo sul “Corriere della Sera” ha ribadito che la recente opzione italiana per il federalismo fiscale potrebbe, se ben utilizzata, portare oltre che a risparmi di spesa pubblica inefficiente, ad una emersione di ricavi e redditi sommersi tale da consentire flussi molto ampi di nuove entrate per la Pubblica Amministrazione, e quindi consentire la copertura dei programmi di incentivazione della ripresa economica.
    27 Come evidenziato da Quadro Curzio (2009).
    28 Cfr. per tutti STEVE (1976).
    29 Come nel Patto di Stabilità dell’UE.


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    Redattore: Irene BERTUCCI




  • INCERTO PER CERTO

    Tipo di quotazione del cambio, in base al quale viene offerto un ammontare variabile di moneta nazionale (incerto) per un quantitativo fisso di moneta estera (certo). Con tale modo di quotazione il listino dei cambi è espresso in moneta nazionale e viene rapportato a una quantità fissa di valuta estera. Tutte le più importanti piazze europee e americane quota no l’incerto per certo, ad eccezione della Gran Bretagna che quota certo per incerto a quasi tutte le piazze europee, mentre dà l’incerto a molte piazze extraeuropee. Si può distinguere, nell’ambito della quotazione incerto per certo, un cambio favorevole o sotto la pari quando decresce il quantitativo di valuta nazionale necessario all’acquisto della quantità fissa di valuta estera e un cambio sfavorevole o sopra la pari quando aumenta la quantità di moneta nazionale occorrente per avere la medesima quantità di moneta estera.

  • INCLUSIONE FINANZIARIA

    Abstract
    Per inclusione finanziaria (o financial inclusion) si intende la possibilità che gli agenti economici hanno di accedere e utilizzare una gamma di prodotti e servizi finanziari ad un prezzo accessibile. I recenti cambiamenti ed evoluzioni del settore bancario hanno aiutato ma ancora oggi, specialmente nelle aree del mondo non economicamente sviluppate, il problema dell’inclusione finanziaria sia ancora presente.

    L’inclusione finanziaria: definizione e contestualizzazione del fenomeno

    Il tema dell’esclusione finanziaria e, specularmente, dell’inclusione finanziaria, ha assunto un ruolo di straordinaria importanza nelle tematiche economico finanziarie (Ardic e altri, 2011; Demirgüç-Kunt e Klapper, 2012).
    Gli studi sul tema forniscono diverse definizioni di tale fenomeno: in particolare, Mohan (2006) definisce l’esclusione finanziaria come l’impossibilità per alcuni segmenti della società nell’accedere a servizi e prodotti finanziari; altri autori fanno riferimento a quei meccanismi che non consentono l’accesso al sistema finanziario (Leyshon e Thrift, 1996; Carbo e altri, 2005).
    Secondo un rapporto della Banca Mondiale sull'inclusione finanziaria, la popolazione finanziariamente esclusa è scesa a 736 milioni nel 2017 rispetto a oltre un miliardo nel 1990 (Allen e altri, 2016).
    Nonostante una riduzione su scala globale del tasso di esclusione finanziaria, ancora oggi sono presenti delle zone dove il livello di inclusione finanziaria è ancora molto basso (Vo e altri, 2021). In particolare, nei paesi OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) l'esclusione finanziaria è quasi inesistente mentre è ancora alta nelle regioni del pianeta in via di sviluppo (Van e altri, 2021). Infatti, nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, il fenomeno dell'esclusione finanziaria è ancora vivo per quella parte di popolazione con un esiguo livello di ricchezza economica (Allen e altri, 2016). In particolare, l'Africa, l'America meridionale e centrale, il Medio Oriente e l'Asia meridionale sono le regioni più colpite dal fenomeno dell’esclusione finanziaria (Allen e altri, 2016)
    Aver accesso a servizi e prodotti finanziari permette alle aziende di investire e alle persone di risparmiare e prendere a prestito, consentendo loro di regolare i consumi, investire in iniziative imprenditoriali, che possono portare e contribuire ad un miglioramento delle condizioni di vita delle persone e delle imprese (Demirgüç-Kunt e Levine, 2007; Cull e altri, 2021). Inoltre, l’inclusione finanziaria fornisce gli strumenti agli agenti economici gli strumenti per gestire con successo shock reddituali legati ad emergenze come malattie o perdita del lavoro (Rojas-Suarez, 2010). In particolare, l'inclusione finanziaria è considerata un fattore chiave sia per la crescita economica sia per la riduzione della povertà (Rajan e Zingales, 1998; Pasali, 2013). In particolare, il G20 ha messo in evidenza il piano d'azione per l'inclusione finanziaria nella sua strategia (Busch e altri, 2017). Secondo Demirgüç-Kunt e altri (2018), i governi assumono un ruolo chiave nel promuovere iniziative in materia di inclusione finanziaria. In particolare, questi studi dimostrano ad esempio effetti positivi sul grado di inclusione finanziaria grazie a politiche di deregulation nel settore bancario (Célerier e Matray, 2014; Beck, 2016). Gli studi condotti da Allen e altri, (2012) dimostrano come la riduzione dei costi e dei requisiti di documentazione all’apertura dei conti bancari migliori l’accesso ai servizi finanziari.  

    Gli effetti dell’inclusione finanziaria

    Secondo Ahamed e Mallick (2019), vi è una relazione significativa fra sviluppo del sistema bancario e inclusione finanziaria. In particolare, l’effetto provocato dall’aumento della domanda relativa all’apertura di nuovi depositi provocherebbe una diminuzione del costo marginale della fornitura dei servizi bancari. In generale, la necessità di sviluppare e approfondire la tematica legata all’inclusione finanziaria risulta essere fondamentale alla luce degli effetti positivi apportati dalla finanza sulla riduzione dei livelli di povertà (Levine, 2005).
    Il fenomeno dell’esclusione finanziaria colpisce non solo le economie e/o i paesi meno sviluppate/i ma anche le economie/paesi più avanzate/i. In particolare, in uno studio condotto negli Stati Uniti si evince come le famiglie soggette alla perdita della copertura assicurativa sono più propense a non avere rapporti con le banche (Campbell, 2006).
    Nonostante una maggiore attenzione sul tema dell'inclusione finanziaria, circa 1,7 miliardi di adulti in tutto il mondo rimangono non bancarizzati e le donne rimangono finanziariamente più escluse degli uomini, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, secondo il database globale Findex (Demirgüç-Kunt e altri, 2018). Le analisi condotte evidenziano come il sesso femminile sia più soggetto al fenomeno dell’esclusione finanziaria rispetto a quello maschile (UN Women, 2015)¹. Infatti, rappresentando poco più della metà della popolazione mondiale, le donne rappresentano una parte fondamentale per lo sviluppo del benessere e della crescita economica (UN Women, 2015).
    I dati dimostrano però che solo la metà di queste sono attive nel mercato del lavoro, situazione che va notevolmente diminuendo nei paesi in via di sviluppo, dove solo il 5% del totale delle donne costituisce la forza lavoro totale (UN Women, 2015).
    Secondo Demirgüç-Kunt e altri (2018) nel sistema finanziario sono 1,1 miliardi, circa il 40%, le donne finanziariamente escluse e nonostante i miglioramenti generali sul livello di inclusione finanziaria globale dal 2011 al 2014, il divario presente nel 2014 tra i sessi si attesta al 7%, ancora troppo rilevante.
    In particolare, la riduzione dei livelli di esclusione finanziaria porterebbe ad un miglioramento sostanziale dell’empowerment economico e sociale delle categorie maggiormente interessate a tale fenomeno, come disoccupati, genitori single, inabili al lavoro ed immigrati, aiutandoli a superare le rispettive condizioni di precarietà economica (Peachey e Roe, 2004; Ardic e altri, 2011; Demirgüç-Kunt e Klapper, 2012).  La possibilità per gli individui a basso reddito di ottenere benefici dai prodotti e servizi finanziari è legata soprattutto alla capacità degli intermediari di fornire tali servizi a costi che siano adeguati alle loro disponibilità ed esigenze economiche (Beck e Demirgüç-Kunt 2006; Thorat, 2010; Amidzic e altri, 2014).
    In particolare, lo sviluppo della tematica legata all’inclusione finanziaria comporterebbe un immediato riflesso sulla crescita economica, in quanto è dimostrato che una riduzione del livello di esclusione finanziaria comporta livelli più alti di sviluppo finanziario (Deininger e Squire, 1998; Ravallion, 2001; White e Anderson, 2001; Bourguigon, 2003; Dollar e Kraay, 2003) e di benessere economico (Beck e altri, 2016).
    Questi risultati supportano lo studio condotto da Peachey e Roe (2004), il quale sottolinea l’esistenza di una correlazione positiva tra l’inclusione finanziaria e il PIL pro-capite delle economie. Di conseguenza, è possibile dedurre come da un maggiore grado di inclusione finanziaria potrebbe scaturire un’ulteriore spinta alla crescita grazie ad una riduzione delle disuguaglianze (Gupte e altri, 2012).
    In particolare, in termini di efficienza dei mercati, le iniziative sull’inclusione finanziaria permetterebbero al mercato finanziario di essere sempre più completo grazie ad un effetto di mediazione tra domanda e offerta di servizi finanziari dovuto ad un aumento della domanda di prodotti da parte di quei soggetti considerati finanziariamente esclusi (Agrawal, 2008).

    La rilevanza del fenomeno su scala internazionale

    I livelli di inclusione finanziaria dimostrano che l’incidenza di tale fenomeno varia a seconda del paese analizzato (Demirgüç-Kunt e altri, 2018). Gli studi presenti, oltre a fornire definizioni, hanno raccolto dati per stimare e misurare tale fenomeno: da un lavoro di Demirgüç-Kunt e Klapper, svolto per conto della Banca Mondiale (Demirgüç-Kunt e altri, 2018), condotto su un campione di 148 paesi, si evince che solo in Europa sono 138,6 milioni le persone finanziariamente “escluse” e 2,5 miliardi nel resto del mondo, in maggioranza nei paesi in via di sviluppo.
    Sempre lo stesso studio (Demirgüç-Kunt e altri, 2018) ha rilevato un progressivo miglioramento del grado di inclusione finanziaria a livello mondiale, con un calo del 20% del livello di esclusione finanziaria nel 2017, in particolare nei paesi a più basso livello di reddito pro capite.
    Lo sviluppo tecnologico, grazie alle nuove piattaforme mobile, ha permesso un innalzamento dei livelli di inclusione finanziaria, specialmente nei paesi in via di sviluppo (Turègano e Herrero, 2018). Nonostante ciò, i miglioramenti non possono essere ancora definitivi poiché a livello mondiale il 40% della popolazione risulta ancora essere in difficoltà economica e finanziariamente escluso, evidenziando quindi la necessità di ulteriori sforzi per la risoluzione del problema (Demirgüç-Kunt e altri, 2018).
    L’Indagine condotta nel 2017 negli Stati Uniti da parte della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) “National Survey of Unbanked and Underbanked Households”²  dimostra come il 6,5% del totale delle famiglie, circa 9 milioni di statunitensi, risultasse finanziariamente escluso. In particolare, gli studi condotti dimostrano come una parte della popolazione, circa il 57,5% del campione interessato, non possieda adeguate capacità economiche per poter stipulare un contratto di conto corrente mentre per la parte restante sono altre le cause legate all’esclusione finanziaria, come la diffidenza sul sistema bancario, soprattutto dopo la crisi del 2008 (FDIC, 2017).
    I dati relativi alla situazione europea, dimostrano che sono 138,6 milioni le persone finanziariamente escluse (Demirgüç-Kunt e altri, 2018).
    Un aggiornamento sui livelli di inclusione finanziaria in Europa è stato recentemente fornito dalla ricerca “The Road to Inclusion” condotta da Mastercard nel 2016³. In particolare, anche se il livello di esclusione finanziaria è rimasto pressoché invariato (da 138,6 a 138 milioni), si registrano in Europa differenze nei livelli di inclusione finanziaria tra uomini e donne (Mastercard, 2016).
    Inoltre, analizzando i paesi della comunità economica europea, i livelli di inclusione finanziaria dei singoli mercati non sono omogenei: in particolare Romania, Bulgaria, Slovacchia, Ungheria e Polonia registrano i livelli di inclusione finanziaria più bassa rispetto agli altri paesi aderenti come Svezia e Finlandia (Demirgüç-Kunt e altri, 2018).
    Gli studi condotti nel sud est Asiatico da parte di KPMG (2016)⁴, dimostrano che solo il 27% della popolazione sudorientale ha un conto corrente bancario portando così il livello di esclusione finanziaria a 438 milioni di individui solo in quell’area. Una delle conseguenze più importanti, dovuta all’impossibilità nell’accesso ai servizi finanziari di base, è legata alla correlazione esistente fra tasso di povertà e inclusione finanziaria. Un maggior grado di inclusione finanziaria fornisce agli individui maggiori soluzioni finanziarie, specialmente legate ai bisogni di finanziamento e risparmio: i dati rilevati avvalorano tale correlazione specialmente nell’area considerata (KPMG, 2016).
    Le misurazioni sui livelli di inclusione finanziaria condotte sui Paesi dell’America latina e Caraibi (Demirgüç-Kunt e altri, 2018; CGAP, 2016⁵) hanno mostrato come tali Paesi hanno avuto livelli di accesso al sistema finanziario simili a quelli dell’Europa dell’est e dell’Asia Centrale.  Il 39,2% degli adulti in questa regione ha un conto presso un’istituzione finanziaria, il 20,3% della popolazione adulta utilizza il conto corrente bancario per l’accredito del proprio stipendio (CGAP, 2016).  In particolare, miglioramenti sul livello di inclusione finanziaria si sono registrati in particolar modo in Brasile, Costa Rica e Giamaica (Demirgüç-Kunt e altri, 2018). In Brasile, la diminuzione dei livelli di esclusione finanziaria si sono registrati grazie ad un periodo di crescita e stabilità economica. Sono stati importanti anche gli sforzi governativi volti ad aumentare la trasparenza nei contratti bancari (Dabla-Norris e altri, 2015).  Tuttavia, i miglioramenti sul fenomeno dell’inclusione finanziaria non si sono registrati in tutti i paesi dell’America latina: infatti, in una comparazione con i paesi emergenti situati in Asia⁶, solo il 47% delle famiglie possiede un conto presso un’istituzione bancaria contro il 60% registrato per le economie emergenti asiatiche (International Monetary Fund, 2015)⁷.
    Se per una parte della popolazione mondiale il fenomeno dell’esclusione/inclusione finanziaria sembra essere un problema inesistente, per la parte restante, specialmente quella più povera, poter accedere ai servizi bancari base rappresenta uno scoglio insormontabile. Il prossimo obiettivo delle Autorità, Nazionali e Internazionali, dovrà essere quello di attuare le iniziativi necessarie al fine di risolvere la piaga legata all’esclusione finanziaria.



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    ² https://www.fdic.gov/analysis/household-survey/2017/index.html
    ³  https://newsroom.mastercard.com/documents/the-road-to-inclusion-mastercard-financial-inclusion-survey/
    https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2017/01/financial-services.html
    https://www.cgap.org/about/key-documents/cgap-annual-report-2016
    ⁶ Filippine, l'Indonesia, Malesia, Singapore, Tailandia, il Vietnam, Corea del Sud, Taiwan, Bangladesh, Pakistan e Iran.
    https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1517.pdf

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    Redattori: Gian Paolo STELLA e E. Anna GRAZIANO (dicembre 2024)

  • INCOME FUND

    Fondo comune d’investimento operante sul mercato statunitense, assimilabile un fondo di reddito, Esso investe circa la metà del portafoglio in azioni a basso rischio, con elevata distribuzione di dividendi, si affianca una serie di strumenti a tasso fisso ed obbligazioni convertibili. La principale differenza con il balance fund, quantunque non eccessivamente netta, è rappresentata dall’obiettivo della massimizzazione del reddito corrente.

  • INCOMPATIBILITÀ

    Situazione che preclude a un soggetto, a causa delle funzioni esercitate, di assumere un particolare ufficio o di porre in essere determinati atti giuridici. Nel nostro ordinamento predisposto un sistema articolato di incompatibilità, che riguarda i membri del Parlamento e dei Consigli comunali, provinciali e regionali, i pubblici funzionari e i magistrati (quest’ultimi, p.e. non possono svolgere altra attività, salvo i casi previsti dalla legge, alle dipendenze di enti pubblici o privati), presidente e membri della Consob. In materia societaria, incompatibilità ad assumere la carica di amministratore unico, delegato o di presidente del Consiglio di amministrazione con poteri rappresentativi e di gestione sono inoltre desumibili o da discipline speciali (p.e. avvocato) o da regole contenute nello stesso codice civile (p.e. contemporanea carica di amministratore unico o sindaco e rapporto di lavoro dipendente). Per quanto riguarda coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in istituti bancari, v. amministratore di banca.

  • INCREMENTAL BUDGETING

    Sistema di programmazione e controllo che consiste nell’elaborare il budget sottoponendo ad analisi le variazioni di risultati che sono connessea nuove decisioni, senza esaminare in modo continuo e sistematico (come avviene nello zero-basis budgeting) le conseguenze delle decisioni prese in passato. In questo modo si assume che l’ultimo dato conosciuto sia la migliore approssimazione di quello futuro e si determina la stima di quest’ultimo in base ad una percentuale di variazione.

  • INDAGINE INTERMEDIA SULLE FAMIGLIE ITALIANE

    A partire dal 2013 la Banca d’Italia conduce presso le famiglie un’indagine di dimensione meno ampia rispetto a quella tradizionalmente condotta ogni due anni (cfr. Indagine sui bilanci delle famiglie italiane) e relativa agli anni non coperti da quest’ultima. Il campione è costituito da circa 2.000 famiglie selezionate tra quelle intervistate nell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane. Le informazioni raccolte sono principalmente di natura qualitativa e congiunturale
    Fonte: Banca d'Italia

  • INDAGINE REGIONALE SUL CREDITO BANCARIO

    L’indagine è condotta semestralmente dalle sedi regionali della Banca d’Italia e ha riguardato nell’ultima rilevazione circa 350 intermediari. La rilevazione riproduce in larga parte le domande contenute nell’analoga indagine realizzata dall’Eurosistema, ma differisce per il maggior numero di banche coinvolte e per la possibilità di ottenere dettagli a livello territoriale e settoriale sull’attività creditizia delle banche. Nella medesima indagine sono inoltre posti alcuni quesiti di natura strutturale, riguardanti il rapporto tra banche e clienti, le ristrutturazioni delle posizioni debitorie delle aziende, le principali caratteristiche dei finanziamenti ipotecari per l’acquisto di abitazioni da parte delle famiglie e le strategie attinenti alla rete commerciale.
    Fonte: Banca d'Italia

  • INDAGINE SUI BILANCI DELLE FAMIGLIE ITALIANE

    Dal 1962 la Banca d’Italia svolge un’indagine tra le famiglie italiane allo scopo di acquisire una più approfondita conoscenza dei loro comportamenti economici. La disponibilità di informazioni dettagliate consente di svolgere studi su particolari aspetti inerenti al comportamento economico delle famiglie e di effettuare simulazioni per verificare gli effetti di eventuali manovre di politica economica. I principali risultati e dettagli sulla metodologia impiegata sono pubblicati nei Supplementi al Bollettino Statistico. Indagini campionarie. I microdati e la documentazione necessaria per il loro sfruttamento sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia.
    Fonte: Banca d'Italia

  • INDAGINE SULLE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE E CRESCITA

    Dal 1999 la Banca d’Italia - in collaborazione con il quotidiano Il Sole 24 Ore - conduce un’indagine trimestrale sulle aspettative di inflazione e crescita. Scopo dell’indagine è acquisire informazioni sulle aspettative degli operatori economici circa l’andamento del livello generale dei prezzi in Italia e la congiuntura. Le informazioni raccolte sono prevalentemente costituite dai giudizi delle imprese sugli andamenti dell’attività economica. La documentazione dettagliata su risultati e metodi utilizzati nell’indagine è resa disponibile nei Supplementi al Bollettino Statistico. Indagini campionarie. Elaborazioni sui dati raccolti, nel rispetto della riservatezza dei dati individuali, sono possibili attraverso il sistema di elaborazione a distanza BIRD.
    Fonte: Banca d'Italia

  • INDAGINE SULLE IMPRESE INDUSTRIALI E DEI SERVIZI (INVIND)

    La Banca d’Italia conduce annualmente un’indagine sulle imprese industriali (dal 1972) e dei servizi privati non finanziari (dal 2002) con almeno 20 addetti, con lo scopo di disporre tempestivamente delle principali informazioni relative all’andamento dell’economia e di effettuare analisi econometriche sul comportamento delle imprese. La rilevazione consente, tra l’altro, di acquisire informazioni sulle decisioni di investimento, sulla struttura dell’occupazione, sugli orari di lavoro e sulle retribuzioni, sulle esportazioni, sull’indebitamento (cfr. la sezione Note metodologiche in Appendice alla Relazione annuale sul 2014). Altri specifici comportamenti delle imprese vengono studiati attraverso la proposizione di sezioni monografiche del questionario che possono cambiare di anno in anno. L’estensione al settore dei servizi non include le imprese del settore del credito e assicurazioni, né i servizi pubblici e gli altri servizi sociali e personali. I principali risultati vengono pubblicati nella Relazione annuale. La documentazione dettagliata su risultati e metodi utilizzati nell’indagine è resa disponibile nei Supplementi al Bollettino Statistico. Indagini campionarie. Elaborazioni sui dati raccolti, nel rispetto della riservatezza dei dati individuali, sono possibili attraverso il sistema di elaborazione a distanza BIRD.
    Fonte: Banca d'Italia

  • INDEBITAMENTO

    Acquisizione, da parte di un operatore economico, di mezzi finanziari di pertinenza di terzi, con l’impegno di restituirli entro un termine stabilito e con la corresponsione di un interesse prefissato. A seconda della durata con cui il finanziamento rimane vincolato all’economia del soggetto debitore è possibile distinguere tra crediti a breve, medio e lungo termine. Tuttavia, una tale differenziazione non è valida in senso assoluto poiché accordi tra il debitore e il creditore possono determinare, per il rapporto creditizio, una durata effettiva superiore a quella originariamente contrattata. L’utilità dell’acquisizione di capitali di credito discende dalle caratteristiche di elasticità e di adattabilità alle varie esigenze di impresa che presenta tale fonte di finanziamento. Il costo dell’acquisizione di mezzi finanziari a credito è in genere funzione della durata, dell’importo e delle garanzie, reali o personali, che assistono il rapporto di credito. In genere ad una maggiore durata del prestito corrispondono garanzie più rigide (ipoteca, privilegio o fideiussione per le operazioni a medio e lungo termine, pegno o avallo per quelle a breve). Tutti i rapporti di finanziamento con vincolo di credito sono soggetti al fenomeno della erosione monetaria, in quanto, essendo stabilito, a priori, il costo e la durata del prestito, ogni slittamento del potere d’acquisto della moneta riduce, in termini reali, il valore del capitale preso a prestito e degli interessi connessi. Questocostituisce uno dei motivi per cui, in periodi di inflazione più sostenuta, le imprese trovano talvolta più conveniente espandere l’indebitamento piuttosto che ricorrere ad altre fonti di finanziamento. Peraltro, la protezione del capitale del finanziatore, soprattutto in periodi di inflazione marcata, può essere assicurata solo da un’indicizzazione del prestito, con conseguente assorbimento della perdita di potere d’acquisto della moneta nel saggio d’interesse. Il rimborso dei crediti può avvenire in un’unica soluzione, in genere per le operazioni a breve termine, o secondo un piano di ammortamento prestabilito, proprio delle operazioni a lungo termine. Il rapporto di credito tra soggetti risparmiatori, o comunque in possesso di disponibilità monetarie da impiegare, e imprese può essere diretto (prestiti obbligazionari) o indiretto (prestiti effettuati dall’intermediazione creditizia, banche o istituzioni finanziarie abilitate alla concessione di credito). Il buon andamento economico di un’impresa costituisce una condizione essenziale affinché gli istituti finanziari e le banche concedano mezzi finanziari a credito. L’accertamento della capacità di indebitamento della clientela “attiva” è, infatti, una funzione determinante della gestione bancaria, giacché da essa dipende la razionalità della concessione dei fidi e, quindi, il risultato delle politiche degli impieghi (v. capacità di credito). Nell’ambito delle gestioni aziendali l’espansione dell’indebitamento (v. rapporto di indebitamento) è condizionata dalla teoria del rischio crescente, connessa all’effetto leva finanziaria (am.: leverage; ingl.: gearing).

  • INDEGNITÀ

    Motivo di esclusione dalla successione. È disposta dalla legge in casi tassativamente stabiliti: quello in cui taluno commetta un atto diretto contro la persona fisica o la personalità morale del defunto, del coniuge o di uno dei suoi ascendenti o discendenti, oltre che quello in cui taluno compia con violenza o con dolo un atto volto a limitare la libertà di testare del defunto. La sentenza che pronuncia l’indegnità ha effetto retroattivo: l’indegno è considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione ed è tenuto a restituire i frutti che abbia eventualmente percepito. L’indegno può essere espressamente riabilitato dal testatore con un atto pubblico o con il testamento; può anche essere ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria, se è stato contemplato nel testamento e purché il testatore fosse già a conoscenza della causa di indegnità. Dall’indegnità a succedere va distinta la c.d. diseredazione, che si ha quando il testatore manifesta l’intenzione di escludere dall’eredità, in tutto od in parte, qualcuno dei successibili legittimi. E dubbia la validità di questa disposizione, che comunque non può avere alcun effetto se diretta a colpire qualcuno dei legittimari, stante la intangibilità della quota riservata a questi ultimi.

  • INDENNITÀ

    Prestazioni economiche di sicurezza sociale (diversa dalla pensione, dalla rendita previdenziale e dall’indennità), che assumono diverse forme, ciascuna con una specifi ca normativa non riconducible a una figura unitaria: indennità giornaliera di disoccupazione corrisposta dall’INPS al lavoratore in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro; indennità giornaliera di malattia, indennità giornaliera per malattia tubercolare e indennità di maternità erogate anch’esse dall’INPS; indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL. L’indennità di mobilità (l. 21.7.1991 n. 223, norme sull’integrazione salariale e l’eccedenza di personale) e l’indennità di maternità per le libere professioniste sono corrisposte per il periodo e alle condizioni previste dalle rispettive leggi. Nel rapporto di lavoro e nei contratti collettivi sono previste diverse specie di indennità: di contingenza, di fuori zona, di mensa, di cassa, di trasporto, sostitutiva di preavviso ecc.

  • INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

    Somma di denaro calcolata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro secondo certi parametri e in base all’ultima retribuzione e dovuta al lavoratore subordinato in caso di cessazione del lavoro. Dal 1°.6.1982 è stata sostituita dal TFR (cioè dall’istituto di trattamento di fine rapporto).

  • INDEX FUND

    Lett.: fondo indicizzato. Fondo comune d’investimento mobiliare il cui tratto peculiare è dato dal perseguimento di una gestione passiva (v. gestione attiva e passiva), tesa a riprodurre con i suoi risultati l’andamento di un certo indice di borsa. Ciò si ottiene con una composizione del portafoglio tale da contenere tutte le azioni dell’indice secondo la percentuale con cui concorrono a determinarlo. L’index fund si giustifica se il grado di effi- cienza del mercato mobiliare è elevato, mentre in caso contrario sembra ragionevole chiedere al gestore di “battere” l’indice con performances superiori mediante una gestione attiva.

  • INDEX LINKED CDs

    Certificati di deposito emessi da molte banche statunitensi il cui rendimento è parametrato, parzialmente o interamente, all’andamento di un indice borsistico o del prezzo di una commodity. In tale aspetto è assimilabile alla performance indexed paper, strumento finanziario a breve termine offerto dai maggiori intermediari ai grandi investitori, il quale consente là scelta fra diverse combinazioni di rendimento minimo garantito e di indicizzazione parziale rispetto all’andamento dei corsi di valute estere o di tassi d’interesse esteri o di indici azionari o, ancora, di prezzi di alcune commodities. Da un punto di vista pratico, però, il certificato di deposito indicizzato differisce da quest’ultimo strumento essenzialmente per due aspetti, e cioè la dimensione retail e la presenza del meccanismo di assicurazione garantito dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Le performance indexed papers, infatti, sono offerte da intermediari finanziari a grossi investitori individuali o ad investitori istituzionali, mentre i certificati indicizzati garantiscono al piccolo risparmiatore la possibilità di partecipare indirettamente ad un investimento azionario opportunamente diversificato, altrimenti difficilmente accessibile sia per carenze informative e di competenze, sia per le elevate soglie minime di investimento tipicamente imposte. La caratteristica principale dei certificati in oggetto risiede nell’offerta ai sottoscrittori della possibilità di godere dei benefici di un aumento dei corsi azionari o del valore di una merce riparandosi nel contempo dal rischio di perditain conto capitale. Questi, infatti, possono scegliere il rendimento minimo in un intervallo di valori compreso tra zero e il tasso dei certificati di deposito tradizionali di pari durata (evidentemente mano a mano che ci si approssima a tale limite tende a diminuire, fino ad annullarsi, la partecipazione alla performance dell’indice o del prezzo di riferimento); quale che sia la sua scelta, dunque, il valore di rimborso non potrà mai essere inferiore al valore nominale dei depositi. Per quanto detto, i certificati di deposito indicizzati rappresentano un investimento con caratteristiche di rischio e rendimento intermedie rispetto ai certificati di deposito tradizionali, ad un estremo, e all’impegno diretto nel mercato di riferimento. Negli ultimi tempi, oltre che nella versione bull (o call), la quale consente al sottoscrittore di beneficiare dei rialzi dell’indice di riferimento, i certificati indicizzati sono disponibili nella versione bear (o put). Quest’ultima presenta caratteristiche tecniche diametralmente opposte rispetto alla prima, in quanto consente al sottoscrittore di trarre vantaggio da ribassi dell’indice di riferimento, offrendo un rendimento parametrato al tasso di decremento dell’indice medesimo.

  • INDEX-LINKED BONDS

    Obbligazioni indicizzate il cui rendimento è legato all’andamento delle quotazioni di certe azioni, o di un indice di borsa, generale o settoriale, o di un indice costruito ad hoc, ovvero dall’andamento dei prezzi di certe merci. Se alla scadenza l’indice o il corso di riferimento è aumentato,spetta all’investitore un versamento addizionale calcolato secondo certi criteri. L’emittente è in genere una banca. Di regola è garantito un rendimento minimo e può essere previsto un tetto massimo al beneficio indotto dal miglioramento dell’indice.

  • INDEXED CURRENCY OPTIONS

    Particolare tipologia di currency options. Si caratterizzano per il fatto di essere indicizzate ad un parametro generalmente di natura reale (p.e. il prezzo di una commodity).

  • INDICATORE

    Parametro derivante da elaborazioni matematiche che consente di ottenere importanti informazioni circa la situazione tecnica di un mercato o di un titolo. Quando l’indicatore può assumere valori compresi fra zero e 100 viene chiamato oscillatore.

  • INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

    Strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. È dato dal rapporto tra la somma dei redditi e del 20 per cento del patrimonio e un parametro che riassume le caratteristiche della famiglia. Quest’ultimo include non solo il numero dei componenti il nucleo familiare, ma anche alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, o lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori.
    Fonte: Banca d'Italia

  • INDICATORI AZIONARI MEDIOBANCA

    Sistema di indicatori ideato nel 1997 che copre tutti i titoli quotati nel Mercato Telematico Azionario (MTA) e nel Nuovo Mercato (NM) la cui peculiarità risiede nell’aggregazione dei valori dei singoli titoli mediante coefficienti di ponderazione determinati sulla base del solo capitale flottante. Il sistema comprende indici sintetici di prezzo con dettaglio per categoria (prime 30 società, 70 società a media e bassa capitalizzazione, azioni senza diritto di voto) e settore (assicurative, bancarie, industriali, segmento STAR) ed indicatori di mercato che consentono di valutare più compiutamente l’informazione data dagli indici di prezzo, quali l’indice di rotazione, dato dal rapporto tra quantità trattate e quantità flottanti, l’indice di divergenza che quantifica la dispersione dei rendimenti dei singoli titoli intorno alla media del mercato e l’indice di volatilità che misura le oscillazioni dei corsi dei singoli titoli rispetto al proprio trend. La formula di calcolo dell’indice di prezzo è derivata da quella di Paasche, rettificata per tener conto delle operazioni sul capitale intervenute ed i prezzi utilizzati sono quelli ufficiali. Gli indici sintetici di prezzo (calcolati sui corsi tel quel dal 1997, inizialmente con base 2.1.1996=100 e poi ribassati 2.1.2001=100) hanno sostituito il precedente indice campionario di Mediobanca con base 1961=100. Essi sono calcolati anche nella versione cosiddetta “total returns” che corrisponde all’ipotesi di reinvestimento dei dividendi distribuiti.

  • INDICAZIONE DI PAGAMENTO

    Dichiarazione mediante la quale un creditore mette a conoscenza del debitore il nome del soggetto al quale dovrà essere fatto il pagamento del debito. La designazione da parte del creditore rappresenta una condizione perché il pagamento effettuato ad un soggetto diverso dal destinatario originario abbia efficacia liberatoria, ma non è necessario, a norma di legge, che contenga l’indicazione di cause che giustifichino, in qualche modo, la variazione avvenuta.

  • INDICE AZIONARIO

    Indice azionario è una sintesi rappresentativa del mercato azionario o dei mercati azionari presi in considerazione. Un indice azionario può rappresentare quindi uno o più mercati azionari. In esso sono sintetizzate le performance di quest’ultimo/i. Inoltre un indice azionario può rappresentare più mercati di più paesi.

    Grafico. Andamento dell’indice azionario Standard&Poor’s 500 Composite rappresentativo dei mercati azionari NYSE e NASDAQ.


    Fonte: elaborazione propria su dati DATASTREAM- Thomson Financial
    Dal grafico si può notare come l’indice in questione dia un’idea sintetica di come si comporta il mercato/i da esso rappresentato. Gli indici per definire al meglio la caratteristica della sintesi devono catturare al meglio l’andamento dell’intero mercato attraverso un numero ristretto di azioni rappresentative. Un buon indice se ben costruito riesce a rappresentare/sintetizzare il mercato e ne rappresenta un suo benchmark. L’indice S&P 500 COMPOSITE nel grafico è un indice ponderato della 500 società a larga capitalizzazione, per settori industriali, appartenenti ai mercati azionari del NYSE e del NASDAQ. Esso fu calcolato per la prima volta nel 1926 anche se dal 1928 al 1957 era conosciuto come S&P 90.
    Un indice molto utilizzato che rappresenta in modo sintetico l’interno mercato azionario mondiale è il MSCI World. Questo indice racchiude le azioni dei mercati azionari di molti paesi. Il suo andamento è una sintesi ponderata di tutti i mercati rappresentati.
    A differenza delle azioni in senso stretto un indice azionario è un numero indice. L’indice azionario può essere acquistato come se fosse un normale asset. Oggi è a tutti gli effetti un asset. Nel momento in cui si vuole calcolare il suo rendimento si deve trasformare la sua performance tramite il suo indice divisore, per determinarne il rendimento effettivo. La formula applicata per calcolare il divisore varia di indice a indice ma ha la caratteristica comune di tenere presente che tra le contrattazioni al tempo t e quelle al tempo t-1 ci possano essere operazioni di split su azioni, stacco dei dividendi e scorpori, nuove emissioni, etc.

    Bibliografia
    BECCHETTI L., CICIRETTI  R. e TRENTA  U., 2007, Modelli di Asset Pricing I: Titoli Azionari, in Il Sistema Finanziario Internazionale, Michele Bagella, a cura di, Giappichelli, Torino

    © 2009 ASSONEBB

  • INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ARMONIZZATO-IPCA

    Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, cui sono seguiti nel tempo numerosi regolamenti comunitari, è il primo riferimento normativo dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). Gli indici relativi al primo nucleo di stati membri dell’Unione Europea che hanno partecipato alla terza fase dell’UEM sono stati calcolati per la prima volta dall’EUROSTAT nel marzo 1997. Il fine era quello di fornire una base comparabile a livello comunitario per monitorare la convergenza dei prezzi nell’eurozona. Gli IPCA sono essenzialmente un insieme di Indici di Prezzi al Consumo (IPC) calcolati per i membri dell’UE, seguendo una procedura armonizzata e con l’obiettivo specifico di misurare il peso dell’inflazione sul potere d’acquisto (inflazione "pura"). In generale gli IPC domestici non sono comparabili con gli IPCA in quanto a causa delle diverse finalità per cui vengono misurati implicano anche differenti metodologie e caratteristiche. Gli IPC nazionali possono ad esempio includere nel paniere diverse tipologie di beni, che afferiscono a differenti classificazioni, possono avere una diversa copertura geografica e utilizzare diverse formule per le relative stime. A livello europeo esiste una classificazione comune per i beni e servizi da includere nel paniere, che varia a seconda del paese, in modo da rispecchiare la specifica spesa nazionale per consumi finali delle famiglie in termini monetari. Il concetto di "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari" è stato definito dal regolamento (CE) n.1687/98 del Consiglio, che definisce, sulla base delle definizioni stabilite nel Sistema europeo dei conti (SEC 95), anche i prezzi da utilizzare nell'IPCA. I prezzi sono quelli che l'acquirente paga per i prodotti al netto di sovvenzioni, sconti e rimborsi. I principali beni e servizi coperti sono: generi alimentari, tabacco e alcolici, vestiario, abitazione, articoli per la casa, servizi sanitari, trasporti, comunicazioni, ricreazione e cultura, istruzione, alberghi e ristoranti e varie. I pesi assegnati variano a seconda degli stati e sono stimati sulla base delle statistiche nazionali sulla spesa per consumi finali delle famiglie espresso in euro o in termini di parità dei poteri d’acquisto (PPP) per i pesi non aderenti all’UEM. Trattandosi di un indice di Laspeyres concatenato con un anno base fisso (2005= 100) a partire ogni anno è possibile effettuare l’aggiornamento dei pesi e prezzi. Le serie storiche degli IPCA sono disponibili sul sito dell’Eurostat al seguente indirizzo:

    http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_finance_statistics/it


    Redattore : Bianca GIANNINI

    © 2010 ASSONEBB

  • INDICE DI BORSA BNL

    Indice elaborato dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) prendendo in considerazione 32 titoli appartenenti ai settori industriale, finanziario, assicurativo ed immobiliare. I prezzi adottati sono dati dal corso secco; la base è costituita dalla capitalizzazione di tali titoli posta uguale a 100. Per tenere conto delle operazioni sul capitale vengono introdotti appositi fattori di rettifica.

  • INDICE DI BORSA COMIT

    Indicatore elaborato quotidianamente in passato dalla Banca Commerciale Italiana (quando era conosciuto come indice BCI)) e, oggi, da Banca Intesa, prendendo in considerazione tutti i titoli quotati alla borsa valori di Milano. Esso pone come base la media aritmetica dei prezzi di compenso del 1972 uguale a 100 e considera i corsi tel quel (v. corso di un titolo) ai prezzi di chiusura. È un indice sia globale che di settore (bancario, finanziario, assicurativo, industriale ecc.); l’indice del settore industriale è, a sua volta, scomponibile in 11 indici riferiti a sub-settori industriali.

  • INDICE DI BORSA IL SOLE-24 ORE

    Indice generale di borsa elaborato giornalmente da Il Sole-24 Ore. La base è costituita dalla media aritmetica dei prezzi di compenso 1938 posta uguale a 1. Alla sua formazione partecipano oggi solo 15 titoli azionari.

  • INDICE DI BORSA MEDIOBANCA

    Indice generale di borsa calcolato ai corsi tel quel con base 2.1.1961=100. È stato sostituito nel 1997 dagli indicatori azionari Mediobanca. Anche per le obbligazioni il precedente indice, costituito dal rendimento effettivo di un campione di 47 obbligazioni, preso come riferimento per la determinazione degli interessi semestrali e delle maggiorazioni sul capitale da corrispondere sulle ENEL indicizzate, è stato sostituito dall’indice del rendimento medio obbligazionario Mediobanca.

  • INDICE DI COMPETITIVITÀ

    Indice che misura l’andamento della capacità competitiva delle esportazioni di un Paese. L’indice calcolato dall’OCSE tiene conto dei prezzi al consumo, della variazione del cambio e dell’infl azione interna di ciascun Paese. Un calo dell’indice denota miglioramento della competitività e viceversa.

  • INDICE DI GINI

    L'indice di Gini è una misura della diseguaglianza nella distribuzione di un carattere trasferibile (per es. il reddito) tra i membri di una collettività. L’indice è compreso tra zero ed uno: è pari a zero quando l’ammontare complessivo del carattere è equamente distribuito tra tutti i membri (nel caso del reddito, tutti gli individui percepiscono lo stesso reddito), mentre assume valore pari a 1 quando l’ammontare complessivo è posseduto da una sola unità (ovvero un solo individuo percepisce l’intero ammontare dei redditi mentre gli altri hanno reddito nullo).
    Fonte: Banca d'Italia

  • INDICE DI MODIGLIANI

    L’indice di Modigliani fa parte degli indicatori denominati "risk adjusted performance". Differentemente dall’indice di Sharpe, l’indice in oggetto ha lo scopo di misurare e confrontare la performance di due o più fondi con lo stesso benchmark, considerando il medesimo livello di rischio. In sostanza, la volatilità dei fondi oggetto del confronto viene fatta variare (solitamente viene allineata alla volatilità del benchmark) e successivamente ricalcolato il rendimento generato nel periodo di osservazione. Lo scopo è quello di evidenziare quale fondo ha ottenuto i migliori risultati a parità di rischio.
    L’indice di Modigliani è espresso come:

    : rendimento medio del fondo nel periodo di osservazione;
    : rendimento medio dell’attività priva di rischio;
    : deviazione standard (rischio) del benchmark;
    : deviazione standard del fondo.
    Il vantaggio di tale grandezza è la sua espressione in forma percentuale e pertanto maggiore è l’indice, migliore sarà il fondo rispetto a quelli aventi lo stesso benchmark.

    Redattore: Mirko IORI
    © 2009 ASSONEBB

     

     

  • INDICE DI RENDIMENTO ATTUALIZZATO

    Acr.: IRA. L’indice di rendimento attualizzato, denominato anche rapporto benefici-costi (benefit-cost ratio, ma anche profitability index) ed espresso in varie maniere è un rapporto caratteristico assimilabile al net present value ratio (NPVR). A differenza del net present value ratio, l’IRA utilizza separatamente il valore attuale delle operazioni proprie del progetto scisse nelle categorie economiche delle spese di investimento (VAi) e delle operazioni di parte corrente: ricavi, o benefici valorizzabili (VAb) e costi (VAc) e legate dalla relazione VAN = VAb-VAi-Vac (VAN=valore attuale netto; v. metodo del valore attuale netto). Il rapporto è proposto in due versioni principali. In una prima, l’indice è fatto pari al rapporto tra valore attuale lordo (VAL = VAb-VAc = VAN+VAi) e valore attuale degli investimenti, cioè VAL/VAi. Esso esprime il rendimento atteso, in termini di valore attuale lordo, per unità di investimento ed essendo VAL = VAN+VAi, esso è uguale a NPVR+1 e risulta essere, in sostanza, un doppione del NPVR. In una seconda versione rettificata, l’IRA è il rapporto tra valore attuale dei benefici e la somma del valore attuale dei costi e delle spese di investimento, cioè VAb/(VAi+VAc).Tenuto conto della relazione tra le componenti, il quoziente può anche scriversi VAb/(VAb-VAN): esso, dunque, è pari a 1 per un tasso di sconto uguale all’IRR: anche questo rapporto completa e corregge le indicazioni del metodo del VAN per valori del tasso di sconto diversi dall’IRR. Si ricordi che un’IRA rettificato inferiore a 1, anche se positivo, denota VAN negativo. Poiché i benefici sono misurati al numeratore nella prima versione dell’indice al netto e nella seconda al lordo dei costi di esercizio, il rapporto è anche detto rispettivamente quoziente netto benefici-costi e quoziente lordo benefici-costi.

  • INDICE DI SHARPE

    L’indice di Sharpe permette di calcolare il premio per il rischio di un fondo di investimento per ogni singola unità di rischio. In teoria, infatti, l’investitore può in qualsiasi istante scegliere di impiegare i suoi soldi in un’attività priva di rischio (risk-free) oppure orientarsi su un investimento alternativo purchè l’incremento di rischio derivante da tale scelta sia ben compensato dall’extra-rendimento così ottenuto. Sebbene il concetto di adeguatezza della remunerazione dell’investimento rientri nella più vasta e articolata definizione del profilo rischio-rendimento dell’investitore, quello che qui è necessario sapere è che, per prodotti omogenei e con rischiosità simile, è possibile costruire un indice (l’indice di Scarpe) tramite il quale ottenere informazioni sulla capacità del fondo di generare rendimento per ogni unità di rischio.
    Tale indice è così formalizzato:

    Il premio per il rischio () è pari alla differenza tra il rendimento medio del fondo () e quello dell’attività priva di rischio (), mentre il rischio del fondo è pari alla sua volatilità ().
    L’indice di Sharpe fornisce informazioni su quanto extra-rendimento (premio per il rischio) il fondo è in grado di generare per ogni unità di rischio (volatilità), permettendo quindi di rendere confrontabili fondi di investimento omogenei per benchmark. In tale ambito sarà quindi da preferire il fondo con l’indice di Scarpe più elevato e pertanto in grado di generare un premio per il rischio maggiore per ogni singola unità di rischio.

    Redattore: Mirko IORI
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  • INDICI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI

    1. Numeri, nei quali viene sintetizzata una grande quantità di dati riguardanti singoli titoli, compresi o in un gruppo di valori aventi particolari caratteristiche, o in un settore di attività economica, oppure relativi all’intero listino di borsa. I numeri indici (che si ottengono espri- mendo di regola la base di riferimento in termini di 100 e rapportando gli aprì dati in termini di incremento o di decremento percentuale rispetto al dato base) servono a dare la visione immediata delle variazioni intervenute in periodi successivi. In particolare, gli indici di borsa (che hanno lo scopo di individuare, fra i numerosi andamenti particolari,la tendenza di fondo del mercato) servono per valutare il comportamento del singolo titolo in rapporto all’andamento generale e, soprattutto, costituiscono lo strumento essenziale per effettuare validi e utili confronti, specie tendenziali. La loro costruzione, e quindi la loro interpretazione, si basa sul presupposto dell’esistenza di una stretta connessione tra prezzi di borsa e andamento economico generale e societario, nel senso che si ritiene che le quotazioni - le quali riflettono, nella loro variabilità, le speranze e i timori, le previsioni e i comportamenti (razionali ed irrazionali) di migliaia di operatori - dimostrino nel medio e lungo periodo una costante tendenza ad avvicinarsi, sia pure con diverse gradazioni e rapidità, al valore reale dei titoli, mentre nel breve termine forniscono “segnali” che vanno adeguatamente apprezzati. Gli indici di borsa non danno indicazioni di valori assoluti, poiché, pur essendo ineccepibili dal punto di vista matematico, risentono dell’influenza di tutte le variabili casuali presenti sul mercato talora sostanzialmente distorti e fornendo così informazioni scarsamente utili e che, se non correttamente interpretate, possono condurre a spiacevoli errori. La loro stessa costruzione, inoltre, risente di problemi complessi, che vanno dalla determinazione del tipo di indicatore che si desidera, alla scelta dei metodi di aggregazione e di ponderazione degli indici elementari dei singoli titoli per la formazione di un indice unico (generale, di settore, speciale), al paniere dei titoli da considerare e alla loro importanza nell’ambito del comparto o del listino, al prezzo (di apertura, del durante, di chiusura, di compenso, oppure una loro media, prezzi fatti e nominali ecc.), ai quantitativiscambiati da rilevare e alla scelta della borsa o delle borse di riferimento ecc. Il numero indice va quindi considerato essenzialmenteuno strumento tecnico che, apportando notizie diverse sull’andamento futuro del mercato azionario e sul comportamento del singolo titolo,integra, ma non sostituisce, l’analisi economica e l’analisi congiunturale, che rimangono fondamentali per lo studio della redditività e delle prospettive di sviluppo delle imprese. La scelta dell’indice più appropriato è un problema da risolvere ponendo mente agli scopi che ci si propone di perseguire. Occorre chiarire, però, che agli indici di borsa non possono essere attribuiti fini e significati non loro propri, e che, in ogni caso, essi, mentre tendono ad esprimere l’andamento di fondo di un insieme di variabili (appunto i corsi azionari), sono scarsamente utili ai fini della valutazione della bontà, in termini di guadagno o di perdita, di un investimento. Questo per almeno due ragioni: gli indici non tengono conto dei proventi che via via giungono a maturazione e del loro eventuale reinvestimento, parziale o totale; non esiste, in genere, coincidenza tra i titoli utilizzati per la costruzione dell’indice e quelli immessi nei portafogli (formati spesso da una ristretta rosa di valori). Per misurare le variazioni di valore, intervenute nel tempo, di un capitale investito in azioni soccorrono altri indicatori (gli indici di capitalizzazione). Vengono calcolati indici di borsa per tutti i valori mobiliari, anche se il riferimento più signifi- cativo riguarda i titoli azionari. Si hanno indici generali, settoriali o di comparto e indici speciali; questi ultimi riguardano particolari categorie di titoli (p.e., azioni ad alto contenuto patrimoniale, azioni speculative ecc.). La periodicità di rilevazione può essere giornaliera, settimanale, mensile. In alcuni mercati esteri l’indice di seduta viene articolato per fasi di contrattazione: si hanno quindi indici di apertura, del durante e di chiusura (è questo il caso del Dow Jones di New York e del Financial Times di Londra). Molto utilkizzati in Italia sono gli indicatori azionari Mediobanca, gli indici di Borsa Italiana, l’indice di borsa Comit (già indice BCI) che si aggiungono a numerosi altri indici generali, settoriali e speciali calcolati da istituti finanziari e aziende bancarie.

    2. Revisioni degli indici indotti dall’introduzione dell’euro. L’introduzione dell’euro ha indotto una revisione degli indici utilizzati per le analisi dell’andamento dei mercati e per la valutazione della performance dei portafogli. Tra gli indici azionari sono stati introdotti i quattro indici Stoxx, prodotti da Dow Jones per conto delle borse tedesca, francese e svizzera, e i due indici FtEurotop, prodotti dal Financial Times in collaborazione con la Borsa olandese. I primi si distinguono a seconda che includano solamente le blue-chips (Stoxx 50) o un paniere più ampio di titoli e a seconda che facciano riferimento a titoli dell’area della UE o dell’area dell’euro, e sono costruiti con ’intento di rappresentare adeguatamente il peso del mercato di ciascun paese. I due indici Ft Eurotop si distinguono per il numero di titoli, 100 e 300 rispettivamente, e comprendono i titoli continentali più rappresentativi, indipendentemente dalla piazza di quotazione. Sia gli indici Stoxx sia quelli FtEurotop raggruppano le azioni in settori economici (19 e 35 rispettivamente) ed i titoli italiani hanno un peso leggermente maggiore nei primi (8 e 6 per cento). Tra gli indici azionari, si segnalano anche l’indice pan-europeo di Morgan Stanley e i due nuovi indici elaborati da Standard&Poor’s (S&P Euro e S&P Euro- Plus). Da ricordare anche l’indice S&P/MIB (q.v.). Banca Intesa, in collaborazione con la Borsa Italiana, calcola l’Euro Blue Chips Index (Ebci), il primo indice azionario pan-europeo elaborato in Italia, basato sugli indici più diffusi dei paesi dell’area dell’euro, con l’eccezione del Portogallo e del Lussemburgo; i titoli italiani, rappresentati dal Mib30, pesano per circa il 14%. Nel comparto obbligazionario sono stati introdotti nuovi indici per l’area dell’euro: l’Euro Credit Index di Morgan Stanley, l’Euro-Aggregate Index di Lehman Brothers e, infine, gli indici di JPMorgan e Salomon Smith Barney, entrambi denominati EMU Bond Index. Tali indici obbligazionari sono composti da titoli a tasso fisso con una vita residua superiore all’anno, che soddisfano criteri di liquidità e di merito di credito prefissati. Gli indici pubblicati da JPMorgan sono basati unicamente su emissioni pubbliche, mentre gli indici Morgan Stanley, Lehman Brothers e Salomon Smith Barney includono anche emissioni private; i titoli italiani pesano per circa il 20% nel primo indice, per il 18% nel secondo, per il 13% nel terzo e per il 21% nel quarto. Unicredito e Il Sole-24Ore calcolano l’indice EMU6, in cui sono presenti titoli atasso fisso con vita residua superiore all’anno emessi in Belgio, Francia, Germania, Italia, aesi Bassi e Spagna. I titoli italiani pesano per circa il 25%.

  • INDICI BANCARI

    1. Rapporti tra alcune grandezze tipiche della gestione bancaria. L’analisi dei bilanci effettuata attraverso quozienti ratios) rappresenta una delle tecniche più frequentemente utilizzate per trarre giudizi comparativi sulla situazione economica e fi- nanziaria delle aziende che vogliono indagare. La significatività degli indici dipende strettamente dalla qualità e dal grado di disaggregazione dei dati di partenza; nel caso delle banche a causa del cosiddetto window dressing, i dati dei bilanci pubblicati spesso tendono a sopravvalutare taluni elementi della situazione effettivadella banca ed in particolare la sua dimensione misurata sulla base dei depositi. Ciò nonostante, i quozienti, soprattutto se organizzati in sistema e se applicati a più esercizi, evidenziano alcune delle politiche seguite nella compilazione dei bilanci, ed in questo modo contribuiscono alla comprensione, da parte di analisti esterni, della realtà gestionale sulla quale si indaga. In particolare, la loro utilità può essere rilevante se essi vengono adottati per compiere un’analisi delle politiche seguite da una data azienda nel tempo oppure per attuare un confronto tra più aziende quando siano ridotti al minimo i fattori di disomogeneità esterna. Si distinguono essenzialmente indici di struttura, di solvibilità, di redditività, di liquidità e di produttività. I principali indici di struttura, che consentono di cogliere, in modo sintetico e al tempo stesso significativo, gli orientamenti di fondo dell’attività bancaria, sono dati dai rapporti “impieghi in prestiti/depositi” e “investimenti in titoli/depositi”. Il più significativo indice di solvibilità è rappresentato dal rapporto “patrimonio/totale impieghi”, che pone in relazione la tipica e maggiore fonte potenziale di rischi i perdita per la banca, gli impieghi appunto, con le risorse che sono incondizionatamente a disposizione della banca stessa per fronteggiare le perdite, nella si misura in cui non vengano già assorbite dai prodotti derivanti dallagestione a corrente. Molto importanti, inoltre, sono gli indici di redditività: “utile lordo/totale depositi” (redditività lorda per unità di depositi), “utile netto/totale depositi” (redditività netta per unità di depositi), “interessi attivi da clientela a ordinaria/impieghi verso clientela ordinaria” (ricavo unitario degli impieghi verso clientela ordinaria), “totale interessi passivi/totale provvista” (costo unitario della provvista), “interessi a clientela per depositi e c/c/totale depositi” (costo unitario dei depositi della clientela), “spese di personale/totale depositi” (costo del personale per unità di depositi). Altrettanto importante nella gestione bancaria è il coefficiente di liquidità, ovvero quel rapporto che, contrapponendo le riserve di liquidità (v. riserve di liquidità delle banche) di prima e seconda linea all’ammontare dei debiti a vista che la banca ha in essere, misura la sua capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari. Tale rapporto può ritenersi “ottimo” quando la banca non è costretta ad affrettare liquidazioni di operazioni di impiego per far fronte a pagamenti non previsti e, per contro, non constata di aver rinunciato a impieghi convenienti per formare riserve liquide eccedenti le occorrenze della gestione. Data l’elevata incidenza sul conto economico che il costo del personale tradizionalmente assume, molto significativi sono altresì i seguenti indici di produttività: “totale depositi/dipendenti”, “totale mezzi amministrati/dipendenti”, “spese di personale/dipendenti” (costo medio unitario per dipendente).

    2. Innovazioni recenti. Negli anni recenti lo sviluppo dei sistemi di misurazione dell’esposizione ai rischi finanziari e l’entità del funding correlata agli strumenti determinanti tale esposizione hanno favorito l’adozione di criteri gestionali guidati dall’obiettivo di remunerare, in modo adeguato, il capitale investito. Sono stati pertanto ridefiniti gli indicatori con cui sono valutati i risultati complessivi e quello delle singole unità operative, sostituendo le tradizionali misure di utile netto, di redditività delle attività (Return on asset, ROA) e di redditività del patrimonio (Return on equity, ROE) con indicatori che misurano i risultati tenendo conto dei rischi connessi all’attività della singola unità operativa e della banca nel suo complesso. Tra gli indicatori di performance aggiustata per il rischio, i più diffusi sono quelli definiti dagli acronimi RAROC (Risk adjusted return on capital), RORAC (Return on risk adjusted capital) e RARORAC (Risk adjusted return on risk adjusted capital). Il RAROC è dato dal rapporto tra il rendimento atteso di una attività aggiustato per i rischi e il capitale impiegato (o richiesto) per il suo funzionamento. L’aggiustamento del rendimento è effettuato sulla base delle perdite attese stimate in termini di capitale a rischio. Al denominatore, il capitale è quello impiegato o richiesto dalla banca per finanziare la singola operazione. Il RORAC è definito dal rapporto tra il rendimento atteso e un ammontare di capitale che riflette i rischi connessi alla singola transazione. In questo caso l’aggiustamento al rischio riguarda il denominatore, cioè l’ammontare di capitale necessario a far fronte alle perdite attese di ogni singola transazione. L’ammontare di tali perdite attese inoltre è relativo a tutti i fattori di rischio (credito, interesse, prezzo, cambio, operativi). Un’attenzione particolare deve essere posta nella definizione dei criteri utilizzati per aggregare le singole posizioni e i singoli prodotti per tener conto della correlazione tra i vari fattori di rischio evitando di sovrastimare il rischio e quindi il capitale assorbito deprimendo il RORAC. Il RARORAC prevede la rettifica per le componenti di rischio in entrambi i termini di rendimento e di capitale. L’applicazione operativa di questi indicatori di performance aggiustata per il rischio non è evidentemente priva di difficoltà pratiche ed esente da critiche in merito ad alcune delle assunzioni di base con particolare riferimento al criterio adottato per ottenere la misura del rischio la scelta dell’orizzonte temporale all’interno del quale calcolare la volatilità dei rendimenti attesi.

  • INDICI DI BILANCIO

    Rapporti aritmetici mediante i quali si tende a fornire una espressione sintetica della relazione esistente tra il valore posto al numeratore e quello posto al denominatore, opportunamente prescelti, previo raggruppamento, correzione ed elaborazione dei dati del bilancio, appartenenti sia allo stato patrimoniale che al conto economico. Tali indici, che gli anglosassoni chiamano ratios, consentono (sempre che siano calcolati e valutati con rigore e cautela) di evidenziare condizioni di equilibrio o di squilibrio aziendale, sul piano patrimoniale, finanziario ed economico. La tecnica dell’analisi di bilancio trova, così, nei rapporti-indici un valido strumento per l’individuazione delle condizioni strutturali e funzionali che caratterizzano l’impresa oggetto di indagine. Nelle banche, in sede di esame del bilancio di esercizio ai fi- ni dell’affidamento, assumono particolare rilievo alcuni ratios di natura finanziaria, quali: l’acid test (rapporto tra liquidità immediate + differite e passività correnti) e il current ratio (rapporto tra attività correnti e passività correnti), impiegati per esprimere, rispettivamente, la liquidità secca e quella totale dell’impresa; l’indice di solvibilità (attivo disponibile e realizzabile su indebitamento a breve e lungo termine) e l’indice di solidità patrimoniale (capitale di proprietà su capitale di credito). L’impiego degli indici può comportare il pericolo di non ponderati giudizi sulle effettive condizioni economico-finanziarie d’azienda, specialmente se non si tiene adeguato conto della dinamica dell’impresa, la quale risulta più dalla comparazione tra i valori assunti in tempi diversi da un determinato indice (o ancor meglio da un opportuno insieme di indici) che non dalla considerazione pura e semplice di questo o di quel ratio. Si possono attenuare le difficoltà connesse all’utilizzo dell’analisi di bilancio per diversi fini (tra cui la concessione di fidi bancari) tenendo presente che ogni indice fa parte di un sistema in cui singoli quozienti sono elementi che possono essere correttamente interpretati solo nella loro interrelazione reciproca. A superare le varie difficoltà, peraltro aggravate dall’enorme varietà dei rapporti adottabili e dalla vaghezza delle relative definizioni, concorrono tecniche le quali, come avviene nella c.d. analisi discriminante, si avvalgono di rigorose formulazioni quantitative e di complesse elaborazioni matematico-statistiche, non disdegnando di combinare l’impiego degli indici con le informazioni esumibili dall’analisi relativa alla formazione e alla struttura dei flussi e deflussi economico-finanziari d’impresa. Per calcolare in modo pienamente corretto gli indici di bilancio occorre riclassificare lo stato patrimoniale civilistico in quello finanziario (v. stato patrimoniale finanziario); il primo dei due prospetti presenta infatti alcune macrovoci e voci intermedie che contengono insieme valori a breve e valori a medio-lungo termine (pur richiedendone l’evidenziazione separata). Il conto economicocivilistico va riclassificato in vista di una corretta analisi per indici (v. conto economico riclassificato), poiché non evidenzia i risultati operativi ed è predisposto in base alla natura dei costi e non alla loro destinazione.

  • INDICI DI BORSA DEL MERCATO EXPANDI

    Abbr.: IMR. Indici di Borsa Italiana spa che erano calcolati e diffusi ogni giorno lavorativo per il Mercato ristretto. L’indice principale IMR (Indice Mercato ristretto) relativo a tutte le azioni ammesse alla negoziazione aveva base 3.1.1979=1000 ed era calcolato alla fine di ogni seduta di Borsa sulla base dei prezzi ufficiali. Venivano inoltre calcolati, anche essi alla chiusura di ogni seduta, due indici IMR settoriali, l’IMR bancarie e l’IMR Altre. Con la trasformazione del Mercato ristretto nel Mercato Expandi, gli IMR sono stati sostituiti dal MEX e dai MEX settoriali.

  • INDICI DI BORSA DOW JONES

    Indici delle quotazioni della borsa di New York pubblicati giornalmente dalla Dow Jones & Company. Quello più seguito e al quale si fa riferimento quando si parla in forma abbreviata di “Dow Jones”, o Dow Jones Index è il Dow Jones Industrial average (DJIA) relativo ai 30 blue chips industriali statunitensi, pubblicato per la prima volta nel 1896. È un indice medio dei prezzi (cioè non è basato sulla capitalizzazione di borsa) che viene calcolato in tempo reale continuamente durante le negoziazioni e che mantenuto e aggiornato dal Wall Street Journal. Il DJIA è riportato da giornali, riviste, televisioni, radio, documenti finanziari ed è considerato un po’ come il barometro del mercatoazionario statunitense. Esso non è il primo della serie, essendo stato preceduto nella serie DJ nel 1884 da un indice relativo a titoli ferroviari,che è poi diventato il Dow Jones transportation average (DJTA; 20 titoli delle principali società di trasporto). Un terzo indice, il Dow Jones utilities average (DJUA; 15 titolidelle principali imprese di servizi pubblici) è stato avviato nel 1929. DJIA, DJTA e DJUA costituiscono la famiglia principale, più nota e più usata, degli indici Dow Jones sono conosciuti come Dow Jones Averages, basati su una media aritmetica delle quotazioni giornaliere. Viene calcolato anche un Dow Jones 65 stock average (indice cumulativo delle variazioni dei titoli degli indici precedenti) e un Dow Jones bond average (indice obbligazionario di cinque gruppi di titoli rappresentativi dei segmenti dell’intero mercato). Altra famiglia importante, sviluppata di recente, è costituita dai Dow Jones Global Indexes, composti da più di 3000 diversi indici che seguono l’andamento delle quotazioni di oltre 5.000 società in 34 Paesi, 10 regioni mondiali, 10 settori economici contenenti 18 settori di mercatoe 40 gruppi industriali. Una terza famiglia importante è composta dai Dow Jones STOXX, rappresentativa delle quotazioni azionarie europee e costruita nel 1998 in joint venture con le borse francese, tedesca e svizzera. Dow Jones & Company elabora inoltre le famiglie di Dow Jones Global Indexes, Dow Jones REIT Indexes, Dow Jones Islamic Market Indexes e i Dow Jones-AIG Commodity Index, Dow Jones Internet Index, Dow Jones Global Titans Index.

  • INDICI DI BORSA FORTUNE

    Due noti indici di borsa, che appaiono nella stampa e nelle informazioni a video statunitensi, sono Fortune 500 Index e Fortune e-50 Index, entrambi sviluppati e mantenuti dallo staff della rivista finanziaria internazionale Fortune. Fortune 500 Index si basa sulla lista delle 500 più grandi società statunitensi che viene pubblicata sulla rivista da una cinquantina d’anni e di questecomprende solo quelle quotate. Viene calcolato in tempo reale durante le negoziazioni del NASDAQ con una cadenza ogni 15 secondi. Fortune e-50 Index ha iniziato la pubblicazione il 6.12.1999 e raccoglie le azioni di 50 compagnie che, a giudizio di Fortune, meglio rappresentano il settore di Internet.

  • INDICI DI BORSA ITALIANA

    Borsa Italiana spa pubblica giornalmente diversi indici dell’andamento del mercato telematico azionario (MTA). Il più antico, relativo a tutte le azioni quotate all’MTA è il MIB (Milano indice di borsa, o Mercato italiano di borsa) con base 2.01.1975=1.000. Più recente e con base 31/12/ 1997= 24.402 è l’indice S&P/MIB. Altri indici sono il MIBTEL, calcolato giornalmente durante le negoziazione aggiornato ogni minuto; il MIB RNC per le azioni di risparmio non convertibili; il MIB 30, per i 30 titoli principali più capitalizzati e scambiati sul listino, il MIDEX per le 25 azioni nazionali quotate in Borsa selezionate principalmente sulla base di criteri di liquidità e di capitalizzazione classificatesi successivamente a quelle che rientrano nel MIB 30; il MIB STAR relativo alle azioni nazionali quotate in Borsa nel segmento Star, i MIB Settoriali, 24 indici calcolati su panieri che riflettono la suddivisione settoriale del listino; MIB-R e MIB30-R. Pubblica inoltre gli indici di borsa TAH per il Trading After Hours, gli indici di borsa del Mercato Espandi (MEX e MEX Settoriali),succeduti ai vecchi indici di borsa del Mercato Ristretto, e la famiglia di indici Numtel per il Nuovo mercato.

  • INDICI DI BORSA NASDAQ

    Famiglia di indici di cui i più noti, riportati dalla stampa specializzata e dalle reti di informazione finanziaria telematica sono il Nasdaq-100 index e il Nasdaq composite index. Il Nasdaq-100 index comprende le 100 maggiori società non finanziarie statunitensi e internazionali quotate al NASDAQ. Il campione rileva società appartenenti a tutti i maggiori gruppi industriali compresi il software e l’hardware elettronico. Stabilito inizialmente con base 31.1.1985=250,00, è stato portato nel 1985 alla base 1.1.1985=125,00. Il Nasdaq composite index, iniziato nel 1971 con base 5.2.1971=100,00, riguarda le azioni ordinarie di tutte le società statunitensi e internazionali (oggi circa 4.000) quotate al NASDAQ. È un indice molto seguito in ragione del gran numerosi società rilevate. Un suo sub-set è il Nasdaq National Market Composite Index con base 10.7.1984=100,00. Gli altri indici sono il Nasdaq Financial-100 Index, include 100 delle maggiori organizzazioni finanziarie statunitensi e internazionali (banche e casse di risparmio con le relative holding, compagnie di assicurazioni, società di intermediazione mobiliare e di servizi finanziari). E partito nel 1985 con base 31.1.1985= 250,00. Il Nasdaq Bank Index con base 5.2.1971=100,00 è una specializzazione del precedente che comprende tutte le banche e le casse di risparmio con le relative holding quotate e segue dunque da vicino l’andamento del settore bancario. Gli altri indici molto specializzati sono il Nasdaq Industrial Index, il Nasdaq National Market Industrial Index, che è parte del precedente, il Nasdaq Biotechnology Index, il Nasdaq Computer Index, il Nasdaq Insurance Index, il Nasdaq Other Finance Index e il Nasdaq Telecommunications Index (l’indice più recente che include ogni tipo di telecomunicazione).

  • INDICI DI BORSA NIKKEI

    Famiglia di indici elaborati e pubblicati dalla Nikkei, agenzia di informazioni finanziarie giapponesi a partire dal 1950 Il gruppo è composto da sei indici. Il più antico e conosciuto è il Nikkei 225 Stock Average, più noto come Nikkei Stock Average, pubblicato a partire dal 1950 e diverse volteriveduto successivamente, costruito col metodo e su licenza della Dow Jones & Company e inizialmente denominato Nikkei DowJones Stock Price Average. Nel 1982 è seguito il Nikkei Dow Jones 500 Stock Average, ora denominato Nikkei 500 Stock Average. Il cambiamento di denominazione e è avvenuto per entrambi nel 1985. Il Nikkei StockAverage è assunto su diverse piazze (Singapore, Osaka, Chicago) come sottostante per contratti futures. Nel 1985 ha iniziato la pubblicazione Nikkei Over-the-counter Stock Average, nel 1991 il Nikkei All Stock Index, nel 1993 il Nikkei Stock Index 300 e nel 1998 dagli otto Nikkei Style Indices (Value and Growth), costruiti come benchmark obiettivi per valutare i diversi stili di asset management.

  • INDICI DI BORSA NYSE

    Famiglia di indici curata dal NYSE (il New York Stock Exchange) di cui il principale, riportato generalmente dalla stampa e comunicato in via telematica è il NYSE Composite Index, introdotto nel 1966 per raccogliere tutte le azioni quotate al NYSE. Oltre all’indice generale, sono pubblicati quattro sottogruppi di indici per le azioni industriali, di trasporto, di pubblica utilità e finanziarie. Gli indici del NYSE sono ora calcolati dalla Dow Jones & Company, in seguito a un accordo stipulato nel gennaio 2002.

  • INDICI DI BORSA S&P

    Famiglia di indici di borsa elaborati e pubblicati, anche on line, da Standard & Poor’s (S&P). Per il mercato statunitense, l’indice S&P più conosciuto al mondo è lo S&P 500 Index, l’indice tradizionale del mercato borsistico statunitense (il S&P 500* Index ne è un sottoinsieme che esclude sette società estere); S&P 100 Index, conosciuto in sigla come OEX, ne è un altro sottoinsieme che comprende le 100 maggiori blue chips). S&P pubblica, inoltre, S&P MidCap 400 Index e S&P SmallCap 600 Index rispettivamente per i segmenti delle società di media edi quelle di piccola dimensione. Questi sono i tre indici di borsa più utilizzati come benchmark dell’andamento delle quotazioni azionarie statunitensi. Combinati insieme i tre indici costituiscono lo S&P SuperComposite 1500 che rappresenta circa l’87% del mercato azionario statunitense. Altri indici del mercato statunitense sono gli S&P/Barra Growth and Value Indices che suddividono le società contenute in ciascun indice in due gruppi secondo che sia alto (growth index) o basso (value index) il rapporto prezzo/valore di libro e il S&P REIT Composite Index, lanciato nel 1997 per seguire l’andamento della performance dei fondi di investimento immobiliare americani. Per gli altri mercati e l’ambito internazionale i principali indici sono: S&P Global 1200 (relativo ad azioni di 29 Paesi; l’indice S&P 500* Index ne è anche la porzione esclusivamente statunitense), S&P Global 100 Index (un nuovo indice di 100 azioni di grandi società mondiali) elaborato insieme al NYSE e col contributo del Tokyo Stock Exchange e della Deutsche Börse; S&P/TSE 60 Index (elaborato insieme al Toronto Stock Exchange, è il benchmark per le large cap canadesi); S&P Latin America 40 Index (relativo ad azioni messicane, brasiliane, argentine e cilene); S&P/TOPIX 150 (150 migliori titoli della borsa di Tokyo rappresentative di tutti i settori, elaborato per servire da benchmark per gli operatori finanziari e come sottostante di prodotti derivati); S&P Asia Pacific 100 Index (relativo alle migliori azioni di sette Paesi: Australia, Hong Kong, Corea, Malesia, New Zealand, Singapore, and Taiwan); S&P Europe 350 Index (relativo ad azioni inglesi ed europee).

  • INDICI DI BORSA TAH

    Indici di Borsa Italiana spa calcolati per la sessione serale del Mercato after hours. Si tratta dei seguenti quattro indici: Mibtel-s, Mib30-s, Midex-s e Numtels, che ripetono i criteri di calcolo seguiti per i corrispondenti indici Mibtel, Mib30, Midex e Numtel, partendo dai loro valori delle 17.30.Tutti e quattro gli indici TAH sono calcolati e pubblicati con frequenza di un minuto sulla base dei prezzi degli ultimi contratti conclusi su ciascun componente. Questi indici valgono soltanto per informazione. Il giorno successivo le variazioni degli indici continui vengono riferiti ai valori di chiusura della seduta diurna precedente.

  • INDICI DI BORSA TOPIX

    Indici della borsadi Tokyo (Tokyo Stock Exchange, la principale delle cinque esistenti in Giappone), introdotto il 1°.7.1969 con base 4.1.1968=100. L’indice principale è costruito come media ponderata di tutte le azioni quotate con 28 sottoindici, uno per ciascuno dei settori in cui le industrie sono classificate e tre per le dimensioni (grandi medie e piccole).

  • INDICI DI INDEBITAMENTO

    Rapporti ricavati dai dati di bilancio, al fine di evidenziare il grado di esposizione finanziaria dell’impresa ovvero la struttura del suo indebitamento. Per misurare l’esposizione finanziaria aziendale si può impiegare il rapporto tra indebitamento (globalmente considerato) e capitale investito, oppure quello tra capitale di terzi e capitale proprio. Al fine, invece, di palesare la struttura finanziaria dell’impresa, si possono rapportare le varie fonti di credito al totale dei mezzi attinti da terze economie o al totale dei capitali, propri e di terzi, che assicurano il funzionamento dell’impresa. Più che i valori assunti in un dato istante da questo o quell’indice di indebitamento risulta particolarmente utile osservare le mutazioni che i vari rapporti subiscono con il passare del tempo, perché ciò consente di valutare le condizioni dinamiche recanti ad un maggiore o minore grado di autonomia finanziaria, ad una migliore o peggiore configurazione delle diverse fonti di credito. In ogni caso l’impiego dei predetti indici deve accompagnarsi ad una approfondita conoscenza delle condizioni operative di impresa, scaturente dall’esame di altri parametri, ivi compresi gli indici economici e i turnover (o coefficienti di ciclo); esso, per altro, deve costantemente unirsi al rigore della procedura seguita e alla prudenza delle conclusioni desumibili.

  • INDICI DI LIQUIDITÀ AZIENDALE

    Rapporti che esprimono la capacità dell’azienda di fare fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi a sua disposizione. L’indice di liquidità immediata (quick ratio) è dato dal rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine, dove il numeratore rappresenta l’ammontare del denaro in cassa e in banca, dei valori di prontorealizzo (come titoli), dei crediti a breve termine e il denominatore i debiti da pagare immediatamente a vista o a breve termine. La valutazione della liquidità viene fatta in base al suddetto rapporto. L’indice uguale ad uno significa che l’azienda ha in cassa, in banca o in crediti a breve disponibilità uguali all’ammontare del debito ed esprime quindi una soddisfacente condizione di liquidità. L’indice maggiore di uno evidenzia disponibilità superiori ai debiti a breve; minore di uno un’insufficienza di disponibilità rispetto ai debiti a breve. L’indice di liquidità totale (current ratio) è dato dal rapporto tra attività disponibili più attività realizzabili e debiti a breve termine. Rispetto all’altro indice, al numeratore figura un secondo fattore: le attività realizzabili e cioè materie prime, merci e scorte (che con la vendita possono essere convertite in denaro). Questo indice evidenzia una situazione soddisfacente quando assume valore due in quanto si considera “liquida” un’azienda il cui attivo disponibile e realizzabile sia almeno il doppio dei debiti a breve termine. L’indice di liquidità totale è uno degli indici più significativi che si possa desumere dalle situazioni patrimoniali d’impresa. È difficile, però, indicarne con precisione l’entità normale poiché la politica finanziaria varia da azienda ad azienda.

  • INDICI DI SOLVIBILITÀ

    Rapporti che indicano la capacità dell’azienda di pagare i debiti, sia a breve che a medio termine, in considerazione delle sue disponibilità immediate e realizzabili. Questo indice si esprime mediante il rapporto tra attivo disponibile + attivo realizzabile e debiti a breve termine + debiti a medio e lungo termine. L’indice di solvibilità se è uguale a 1 mostra la capacità dell’azienda di far fronte a tutti i suoi impegni, infatti signifi ca che la quantità al numeratore è uguale a quella del denominatore e cioè che l’attivo corrente copre complessivamente i debiti in essere; se minore di uno, una situazione di non copertura dei debiti con l’attivo circolante, poiché l’attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario a far fronte ai debiti assunti; se maggiore di uno che tutti i creditori sono più che coperti dall’eccellente stato di solvibilità dell’azienda. La determinazione di questo indice è molto importante poiché permette all’azienda di avere una visione globale della sua situazione debitoria, valutando in ogni momento la possibilità di farvi fronte e l’opportunità o meno di contrarre altri debiti o di diminuire quelli già in essere. Il calcolo di questo indice permette di attuare un importante controllo sullo stato di solvibilità dell’azienda adottando di volta in volta le scelte necessarie a mantenerla allo stato ottimale. L’indice di solvibilità differisce da quello di liquidità totale, poiché questo, essendo calcolato in funzione dei soli debiti a breve termine, evidenzia un valore maggiore del primo.

  • INDICIZZAZIONE

    Meccanismo di adeguamento del valore delle variabili nominali alla variazione del potere d’acquisto della moneta. Tale adeguamento ha luogo sommando all’incremento delle variabili considerate la variazione registrata da un appropriato indice di svalutazione della moneta. Le forme più rilevanti di indicizzazione riguardano l’andamento delle retribuzioni salariali (v. scala mobile) ed il rendimento di attività finanziarie. Il funzionamento dell’indicizzazione finanziaria trova l’esemplificazione migliore nei titoli pubblici a più lunga scadenza (CCT) relativamente ai quali l’indice del meccanismo di adeguamento è legato, anziché alla variazione di valore della moneta, al rendimento dei titoli a breve periodo (BOT). I meccanismi di indicizzazione si differenziano tra loro per l’impiego di indici diversi nel calcolo della variazione del potere d’acquisto e per la diversa periodicità degli adeguamenti. Gli indici adottati come base dell’adeguamento monetario possono essere generici (prezzi all’ingrosso) o specifici (prezzi di determinate categorie di beni, prezzo dell’oro, nel qual caso si parla di clausola oro). Gli indici più usati nel nostro Paese sono Rendiob, Rendistato e Rendimento medio obbligazionario Mediobanca. I periodi di adeguamento, normalmente in ragione d’anno, ossono variare a seconda della durata del contratto considerato. Quanto più completo e significativo è l’indice impiegato quale misura del tasso d’inflazione e quanto più frequente ed immediata l’integrazione dei valori monetari, tanto più pieno risulta essere il grado di copertura assicurato dall’indicizzazione.

  • INDIPENDENZA DEL REVISORE E DEFINIZIONE DI RETE

    Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una società (il Revisore) deve essere indipendente da questa e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale (art. 10, d.lgs. n. 39/2010).
    L’indipendenza rappresenta il requisito fondamentale per la fiducia del pubblico nell’affidabilità dell’operato del Revisore, idoneo a conferire maggiore credibilità all’informazione finanziaria diffusa dalle società (caratteristica che assume una particolare valenza per gli Enti di Interesse Pubblico). Inoltre, l’indipendenza rappresenta per il Revisore lo strumento migliore per dimostrare la sua integrità e obiettività.
    I principali rischi in materia di indipendenza sono riconducibili a situazioni di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. In presenza di tali rischi, il Revisore deve adottare misure volte a ridurli ad un livello accettabile. Se poi i rischi risultino di rilevanza tale da compromettere l'indipendenza del Revisore questi non potrà effettuare la revisione legale.
    Nella valutazione dell’indipendenza del Revisore rispetto alla società sottoposta a revisione, l’area di osservazione si estende anche a tutti i rapporti e le relazioni che possano costituire minacce all’indipendenza riconducibili all’ambito della rete di appartenenza del Revisore.
    In tal senso, si considera rete di appartenenza di un Revisore “la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali” (art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 39/2010).
    La normativa sancisce il divieto di effettuare la revisione legale di una società qualora tra tale società e il Revisore o la sua rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del Revisore risulta compromessa (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 39/2010).
    Anche il livello dei corrispettivi ricevuti dalla società sottoposta a revisione e/o la struttura di tali corrispettivi possono costituire un rischio per l'indipendenza del Revisore. È pertanto espressamente stabilito dalla legge che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale – oltre a dover essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori - non possa essere subordinato ad alcuna condizione, non possa essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né possa dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico e alle sue controllate e controllanti, da parte del Revisore o della sua rete di appartenenza.
    Al fine di meglio garantire il rispetto delle disposizioni in materia di indipendenza, è richiesto al Revisore di dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possano comprometterne l'indipendenza, nonché di documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per l’indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.
    Con specifico riguardo alla revisione legale sugli Enti di Interesse Pubblico, in considerazione della particolare valenza di questi soggetti, sono previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 39/2010 delle norme più stringenti in materia di indipendenza, tra cui:
    - la rotazione obbligatoria del Revisore mediante la fissazione della durata dell’incarico di revisione legale, in nove esercizi per le società di revisione e sette per i revisori legali, nonché l’indicazione di un cut off minimo di tre esercizi dalla data di cessazione dell’incarico per il conferimento di uno nuovo;
    - il divieto di esercitare l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci da parte della medesima persona per più di sette anni e il divieto, per questa persona di assumere nuovamente tale incarico, anche se per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente;
    - il divieto per il Revisore e la sua rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti di fornire alcuni servizi accessori, espressamente elencati dalla legge, all'Ente di Interesse Pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società del suo gruppo di appartenenza.

     

     

    Redattore: Elena FALSETTI

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  • INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS

    Piano previdenziale privato di accumulo offerto alla totalità dei cittadini statunitensi che percepiscano un reddito da lavoro, sia esso autonomo o indipendente. Esso prevede l’accensione di conti individuali amministrati fiduciariamente a banche, compagnie di assicurazioni, casse di risparmio, brokers vari. Tali conti sono alimentati da versamenti annuali, sono investiti in attività di natura finanziaria e vengono gestiti direttamente dal titolare, il quale indica al depositario, all’atto del versamento, la destinazione prescelta (generalmente, certificati di deposito, titoli di mercato monetario e finanziario). Un’ulteriore peculiarità degli Individual Retirement Accounts è data dal regime fiscale cui essi sono assoggettati, il quale prevede, in particolare, che il loro rendimento complessivo sia esente da prelievi incaso sia accertata la rispondenza a determinati requisiti. Simile all’individual retirement accounts è il Keogh plan.

  • INDUSTRY FUND

    Fondo comune d’investimento operante nel mercato statunitense, specializzato nell’investimento in singoli settori produttivi, come il settore energetico, meccanico, farmaceutico ecc. Tra i fondi appartenenti a questa categoria, sono di maggior successo quelli che indirizzano le proprie risorse verso l’oro, i metalli preziosi e i valori mobiliari in qualche modo legati a quest’area (azioni di società di estrazione dell’oro, di intermediaridel settore dell’oro, monete e metalli preziosi). Esistono, inoltre, fondi specializzati su ciascuno dei settori nei quali viene generalmente suddiviso il listino del New York Stock Exchange-NYSE (c.d. sector funds).

  • INEFFICACIA

    Inidoneità del contratto o degli altri negozi giuridici a produrre i propri effetti. Inteso in senso lato il termine comprende anche le ipotesi di invalidità del negozio giuridico, in quanto in questi casi gli effetti giuridici non si producono (nullità) o, se si producono, possono essere rimossi (annullabilità). Usato in senso stretto, invece, il termine indica le ipotesi in cui il negozio pur valido, dotato cioè dei requisiti essenziali posti dalla legge, tuttavia non può produrre i suoi effetti. Tale inidoneità dipende da circostanze esterne al negozio, che possono essere originarie, cioè presenti al momento della formazione dello stesso, come la condizione sospensiva e il termine, ovvero successive, cioè posteriori al suo perfezionamento (v. risoluzione del contratto). Questa situazione può comunque venire meno allorché un atto od un fatto, rimuovendo la causa che ostacola la produzione degli effetti giuridici, conferisce o restituisce al negozio pieno valore. Nel diritto pubblico si parla di inefficacia degli atti o di provvedimenti amministrativi quando essi, pur perfetti nel loro iter costitutivo, sono sottoposti ad una condizione che ne sospende l’operatività (p.e., visto della Corte dei Conti, approvazione ministeriale ecc.).

  • INFEDELTÀ PATRIMONIALE

    L’introduzione del reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c. così come riscritto dal nuovo testo del Tit. XI, libro V c.c. sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi promulgato con d.lg. 11.4.2002 n. 61) colma le palesi insufficienze della disciplina del conflitto di interessi (art. 2631 c.c.) e dell’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e rappresenta un veranovità nell’ordinamento penale italiano. Essa adegua, inoltre, la normativa italiana a quella degli altri paesi europei e predispone una tutelagenerale del patrimonio sociale nei confronti degli abusi degli amministratori e degli altri detentori del potere sociale. Il delitto di infedeltà patrimoniale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, a querela della persona offesa, gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (dolo specifico), compiono atti di disposizione dei beni sociali cagionando alla società un danno patrimoniale. L’art. 2635 c.c. prevede, inoltre, l’ipotesi dell’infedeltà patrimoniale successiva quando “gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio cagionando un nocumento alla società.

  • INFLATION TARGETING

    L’inflation targeting è una strategia di politica monetaria secondo la quale la banca centrale definisce un tasso di inflazione obiettivo e quindi tenta di mantenere l’inflazione effettiva intorno ad esso. Generalmente le autorità di politica monetaria annunciano pubblicamente sia l’obiettivo inflazionistico che l’orizzonte temporale entro il quale si intende realizzarlo. La banca centrale si impegna inoltre a fornire regolarmente informazioni pubbliche sulla sua strategia e sulle sue eventuali modificazioni. Questo impegno per la trasparenza aiuta a ridurre l’incertezza sul futuro corso della politica monetaria, rafforzando al contempo la credibilità della banca centrale. In pratica l’IT funziona come segue. Si supponga ad esempio che l’annuncio, al tempo t riguardi un orizzonte temporale di ampiezza T. Allora una strategia di ITcomporta un monitoraggio costante dello scarto tra il tasso di inflazione previsto al tempo t+T ed il target inflazionistico e la necessità di interventi correttivi attraverso il tasso di interesse.

    Nell’espressione precedente è l’obiettivo intermedio ed il temine tra parentesi determina la dimensione dell’intervento della banca centrale.

    Redattore: Lorenzo CARBONARI

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  • INFLAZIONE (ENCICLOPEDIA)

    Con il termine inflazione si identifica in genere l'incremento in un arco temporale predefinito dei prezzi dei beni al consumo. L'inflazione in genere determina un’erosione del potere d'acquisto della moneta legale del paese in cui il fenomeno si manifesta1. L'inflazione in genere è identificata in economia con la lettera greca π ed in maniera analitica come segue: π = dp/dt; ove p(t); ove p(t) è il livello generale dei prezzi e π è la sua derivata prima rispetto al tempo. La derivata può assumere di valore positivo, e si parlerà dunque di inflazione, di valore negativo, e si parlerà di deflazione, oppure di valore nullo, in tal caso si osserveranno prezzi stabili. Volendo esprimere l'incremento del livello generale dei prezzi in termini percentuali si ottiene il c.d. tasso di inflazione. Alla base del calcolo del tasso di inflazione vi è la definizione di un paniere di beni rappresentativo della spesa generale effettuata da una data comunità, modificato nel tempo in base alle variazioni dei beni consumati o delle loro quantità.
    Tra le cause che determinano il fenomeno dell'inflazione vi sono l'incremento dell'offerta di moneta da parte delle Autorità Monetarie, l'incremento della domanda di beni e servizi rispetto ad una offerta stabile (eccesso di domanda), l'aumento dei prezzi dei beni di origine extra nazionale e l'incremento dei costi dei fattori produttivi (lavoro e capitali).
    1. Inflazione monetaria: Inflazione monetaria è solito ravvisarla in periodi storici quali quelli bellici in cui i governi non potendo finanziare le ingenti spese pubbliche con incrementi del carico fiscale utilizzano lo strumento dell'emissione di moneta (aumento dell'offerta di moneta) generando una eccedenza dei mezzi di pagamento rispetto ai beni disponibili.
    2. Inflazione da domanda: si verifica quando la domanda di beni e servizi eccede l'offerta (le risorse del sistema economico), ossia quando la domanda globale eccede la capacità produttiva di un determinato paese. L'eccesso di domanda può essere determinato da un eccesso di una o più delle componenti che costituiscono la domanda aggregata: consumi, investimenti, spesa pubblica, esportazioni. A fronte dell'incremento di una o più delle componenti sopracitate nel caso in cui l'offerta non osservi un incremento di pari valore si osserverà un incremento dei prezzi e quindi valori positivi del tasso di inflazione. Quindi l'inflazione da domanda si determina in contesti in cui la dinamica positiva dei prezzi determinata dall'eccedenza della domanda aggregata rispetto all'offerta aggregata non è compensata da opportune politiche deflazionistiche come ad esempio una riduzione dell'offerta di moneta da parte della Autorità Monetarie, un aumento delle imposte oppure una riduzione della spesa pubblica.
    3. Inflazione attesa: l'inflazione attesa rileva essere il tasso di inflazione del periodo t+1 che si ritiene si osserverà trovandosi nel periodo t. Lo studio dei tassi di inflazione attesa sono di fondamentale importanza sia per le Autorità Monetarie, che useranno tale parametro ai fini delle decisioni di politica monetaria da effettuare nel periodo corrente, sia da parte degli agenti economici che utilizzeranno tale parametro nelle diverse scelte alternative consumo/risparmio che si trovano ad effettuare in t=0. Il tasso di inflazione attesa viene in genere espresso nel seguente modo: Et(πt+1).
    4. Inflazione percepita: l'inflazione percepita rileva essere quel fenomeno che identifica la variazione dei prezzi in un determinato paese non misurata in base a calcoli effettuati da un istituto di statistica specializzato bensì dagli stessi agenti economici che vi ci vivono. In genere2 esiste una differenza non trascurabile tra la variazione dei prezzi misurata dagli istituti di statistica e quella percepita dai consumatori. In particolare il dibattito relativo alle profonde differenze tra tasso di inflazione misurato e quello percepito è sorto con grande risonanza a seguito dell'introduzione in alcuni Stati Europei della moneta unica Euro3. Nello specifico è importante sottolineare che la misura di inflazione percepita è solo qualitativa: informa sulla tendenzadelle percezioni, non sulla loro entità, riferendosi i dati allo scarto tra la proporzione di intervistati che ritengono la dinamica dei prezzi coerente o più marcata rispetto al tasso di inflazione individuato dagli istituti di statistica. Nell'area euro prima dell'introduzione della moneta unica (2002), l'indicatore delle percezioni a livello di ogni singolo paese era allineato con il tasso effettivo mentre si è osservata una divaricazione successivamente al 2002. A oggi non esiste una spiegazione convincente del perché, dall'adozione dell'euro, l'inflazione percepita e misurata hanno iniziato a divaricare. Una prima spiegazione può esser ricercata nell'arrotondamento che, in particolare in Italia, si è avuto da parte dei consumatori tra Lira ed Euro (2000 lire - 1 euro) che corrisponde a circa un aumento del 3%. Una tale sovrastima veniva applicata nei primi anni in cui ha iniziato a circolare l'Euro ed esprime una approssimazione accettata consciamente al fine di non perdere un tempo eccessivo nel fare calcoli esatti. Tuttavia una tale spiegazione non motiva il differenziale tra inflazione rilevata e percepita in tutti i paesi in cui è stato introdotto l'Euro. Una spiegazione plausibile, secondo il pensiero di L. Giuso4, può esser ricercata nella ridenominazione di tutti i prezzi nella nuova moneta senza la possibilità per i consumatori di avere una memoria storica dei prezzi dei beni rispetto alla vecchia moneta o almeno una idea più o meno precisa del costo di centinaia di beni: il processo di apprendimento dei prezzi in euro osserva una iniziale memorizzazione dei prezzi dei beni che vengono acquistati più frequentemente (alimentari, caffè, giornale, ristorazione, trasporti ecc.) e l'indice dei prezzi in euro che i consumatori utilizzano per farsi un’idea del livello generale dei prezzi e della sua dinamica è costituito dal sottoinsieme dei prezzi dei beni sopra citati, che, dopo l'introduzione dell'euro, hanno osservato una dinamica più sostenuta degli altri. Ciò da solo può spiegare perché inflazione percepita ed effettiva a seguito dell'introduzione della moneta unica non siano allineate.
    ____________________________
    1 Il potere d'acquisto è dato dalla quantità di beni e servizi che si possono acquistare con una unità di moneta.
    2 Introduzione dell'euro e la divergenza tra inflazione rilevata e percepita. Tema di discussione dicembre 2004. Paolo Del Giovane e Roberto Sabbatini.
    3 L'Euro e l'inflazione. Percezioni, fatti e analisi. Paolo Del Giovane, Roberto Sabatini, F. Lippi. Il Mulino 2005.
    4 Inflazione percepita e rilevata. L. Giuso 2003. La voce.

    Bibliografia
    DEL GIOVANE P. e SABBATINI R. (2004). "Introduzione dell'euro e la divergenza tra inflazione rilevata e percepita". Tema di discussione-dicembre 2004. Banca d'Italia-Roma.
    DEL GIOVANE P., SABBATINI  R. e LIPPI F. (2005). "L'Euro e l'inflazione. Percezioni, fatti e analisi". Il Mulino.
    DEL GIOVANE P., SABBATINI R. e FABIANI S. (2008). "What's behind inflation perceptions? A survey-based analysis of Italian customers". Tema di discussione-gennaio 2008. Banca d'Italia-Roma.
    GIUSO L. (2003). "Inflazione percepita e rilevata". La voce.


    Redattore: Alberto Maria SORRENTINO

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  • INFORMAL INVESTORS

    Detti anche business angels. Persone fisiche facoltose e con una certa esperienza di affari (p.e. managers a riposo, imprenditori che hanno ceduto le aziende, liberi professionisti) che impiegano quasi professionalmente le loro risorse finanziarie per apportare capitale di rischio (tipicamente per ammontare inferiore a 250.000 €) a medie e piccole imprese in fase di avviamento e di primo sviluppo. Sono detti investitori informali in quanto il loro intervento non trova canalizzazione in un mercato regolamentato né è in qualche modo specialmente disciplinato, ma nasce spontaneamente dalla fiducia e dall’apprezzamento reciproco tra investitore e imprenditore. Si collocano tipicamente nella fascia di età tra 35 e 65 anni. I loro finanziamenti sono detti smart money, in quanto l’investitore apporta all’imprenditore anche competenze gestionali, conoscenze tecniche e il collegamento a una rete di relazioni sociali, professionali e finanziarie. In genere essi applicano criteri di valutazione degli investimentimeno restrittivi e hanno aspettative minori quanto alla crescita del valore e all’IRR delle banche e delle società di venture capital. Si distingue tra wealth maximizing angels (che hanno alta disponibilità finanziarie, alte aspettative di rendimento, investono in settori in cui possono mettere a frutto la loro esperienza professionale e desiderano assumere un ruolo dirigenziale nelle imprese finanziate); income seeking angels (che sono meno facoltosi dei precedenti, di loro più avversi al rischio e cercano nelle imprese finanziate un’occupazione part-time o full time da cui ricavare una remunerazione periodica); virgin angels (che non hanno grande esperienza tecnica e professionale, preferiscono investire nella propria zona di residenza, hanno difficoltà a trovare buoni progetti e necessitano di consulenza per l’investimento). La Comunità europea considera favorevolmente gli informal investors per lo sviluppo della PMI, in quanto essi operano in una nicchia in cui sono assenti, di solito, le banche di investimento e le società di venture capital. Per facilitare la diffusione degli informal investors la Comunità ha favorito la formazione di business angels networks (BAN) che, coordinati dall’European Business Angels Networks (EBAN), operano come intermediari col compito di permettere ai giovani imprenditori di accedere a una rete di incontro con informal investors e di fornire a questi una banca data di progetti. Una decina di BAN sono già stati fondati anche nel nostro Paese (p.e. nel Nord-Ovest, in Lombardia, Veneto, Marche, Umbria).

  • INFORMATICA

    1. Scienza che studia come le informazioni sono trattate e trasmesse attraverso apparecchiature di elaborazione elettronica digitale.

    2. Attività mediante la quale usando apparecchiature elettroniche, si gestiscono i flussi informativi aziendali. La problematica connessa con l’uso di queste macchine è molto vasta a causa della loro elevata elasticità di impiego. La completa adattabilità degli elaboratori elettronici recenti alle esigenze informative di più svariata natura ha consentito una profonda revisione della gestione delle informazioni per ogni settore aziendale con notevoli riflessi sul sistema decisionale.

    3. Il termine informatica viene usato anche per denotare le imprese e le persone che operano nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati (EDP), della produzione di apparecchiature e di software. Così, per industria dell’informatica si intende quel complesso di imprese che producono elaboratori elettronici (hardware) o loro componenti, programmi (software), supporti e tutto ciò che è necessario per l’organizzazione di un centro elettronico (armadi antincendio, pavimentazioni speciali antistatiche, condizionatori d’aria ecc.), la realizzazione di una rete, un infocenter o di sistemi elettronici per ufficio.

  • INFORMATION RATIO (IR)

    L’Information Ratio rientra tra gli indici di rendimento "risk-adjusted " ed è definito come il rapporto tra la Tracking Error (TE) del fondo con la sua Tracking Error Volatility:

    Dove:
    rendimento del fondo;
    rendimento del benchmark;
    differenziale medio del rendimento tra fondo e benchmark;
    deviazione standard della differenza di rendimento tra il fondo e il benchmark (Tracking Error Volatility);
    In sintesi l’IR confronta la performance del fondo con il suo benchmark, evidenziando le qualità del gestore nell’ottenere risultati migliori del benchmark. Più elevato sarà il valore di IR e migliore sarà il giudizio attribuibile al gestore. Differentemente dall’indice di Sharpe, l’IR non confronta la performance del fondo con una generica attività priva di rischio ma bensì direttamente con il suo principale parametro di riferimento: il benchmark.

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  • INFORMAZIONE E SCELTE DI RISPARMIO: RUOLO DELLE DISTORSIONI COGNITIVE

    Abstract
    La teoria della finanza tradizionale muove dalla legge del rischio-rendimento per descrivere il meccanismo di allocazione del risparmio da parte degli operatori economici. Secondo la teoria classica della finanza, l’informazione è completa e gli agenti economici sono perfettamente razionali. A causa di distorsioni cognitive, informative e culturali l'uomo non compie le sue scelte in maniera del tutto razionale. Le evidenze statistiche, infatti, sottolineano come gli investitori siano, invece, affetti da distorsioni cognitive che influenzano le loro scelte d’investimento.


    La teoria della finanza classica (Fama, 1970; Miskin, Eakins Forestieri, 2007) muove dalla legge del rischio-rendimento per descrivere il meccanismo di allocazione del risparmio da parte degli operatori economici; numerose teorie dovrebbero guidare le scelte d’investimento e determinarne il rendimento, ma la percezione del rischio e del rendimento modificano l’applicazione di queste leggi: la mente umana elabora le informazioni e le utilizza in modo distorto e la psicologia ha individuato le principali categorie di distorsioni cognitive che si presentano con maggiore frequenza.
    Se da una parte la teoria classica della finanza (Fama, 1970; Miskin, Eakins Forestieri, 2007) individua nella combinazione rischio-rendimento la soluzione per l’allocazione del risparmio e dell’investimento da parte di agenti razionali e perfettamente informati, da un’altra parte l’attitudine individuale per il rischio determina una preferenza a priori per esso, influenzando l’allocazione di portafoglio e, quindi, il rendimento effettivo dell’investimento. Secondo la teoria classica della finanza, l’informazione è completa e gli agenti economici sono perfettamente razionali.
    Le evidenze statistiche, però, sottolineano come gli investitori, nell’effettuare le loro scelte d’investimento, siano, invece, affetti da distorsioni cognitive. Inoltre, l’informazione disponibile che viene gestita dal risparmiatore non è mai completa e perfetta nel mercato finanziario reale.
    L’attitudine per il rischio, dunque, è il risultato delle preferenze soggettive degli investitori e deve essere attentamente considerata, non solo per rispettare il vincolo normativo esistente (es. direttiva MIFID 1 e 2, ma anche valutare correttamente gli effetti delle distorsioni cognitive che è in grado di generare.
    Nell’Unione Europea la normativa a tutela del risparmio e dell’investimento richiede che il risparmiatore sia in grado di ottenere le informazioni che devono essere fornite con un linguaggio comprensibile, necessarie per assumere consapevoli decisioni d’investimento. Queste informazioni sono contenute nel prospetto informativo che accompagna ogni operazione finanziaria che deve essere sintetico e descrivere:
    -  le informazioni generali sul fornitore dello strumento finanziario e i suoi recapiti
    -  il prodotto d'investimento, il suo obiettivo e come intende perseguirlo
    -  i fattori più comuni da cui dipendono i rendimenti
    -  le informazioni in merito al periodo di detenzione del prodotto d'investimento, alla sua data di scadenza e alle condizioni per un disinvestimento
    -  il grado di rischio del prodotto d'investimento (su una scala da 1 a 7)
    -  la perdita massima possibile del capitale investito e 4 scenari di performance adeguati: uno scenario di stress, uno scenario sfavorevole, uno scenario moderato e uno scenario favorevole
    -  i costi dell'investimento nel corso del tempo, espressi in termini monetari e percentuali
    -  le informazioni sui costi una tantum (come i costi di ingresso e uscita), sui costi ricorrenti (come i costi annuali per le operazioni di portafoglio) e sugli oneri accessori, come le commissioni di performance, il tutto espresso in termini percentuali
    -  le modalità di presentazione dei reclami, incluso un link verso il relativo sito web e un indirizzo postale e un indirizzo mail per l'invio di tali reclami.
    L’informazione sintetica e schematica contenuta nel prospetto informativo deve permettere all’investitore medio di effettuare una scelta consapevole, anche attraverso paragoni tra strumenti finanziari diversi, offerti da intermediari diversi. La normativa è ispirata alla teoria tradizionale della finanza, ma ammette che il risparmiatore sia affetto da distorsioni cognitive che ne impediscono l’efficiente uso dell’informazione disponibile; da questa evidenza deriva la necessità di fornire la misura del rischio dell’investimento in una scala da 1 a 7.
    Nell’ordinamento italiano e in Europea una figura importante nella gestione del risparmio è il consulente finanziario che nella sua operatività, oltre a rispettare i vincoli normativi e soddisfare le esigenze dei suoi clienti-risparmiatori, deve cercare di limitare gli effetti perversi sul portafoglio della cattiva percezione del rischio degli stessi. L’esame di accesso alla professione di consulente finanziario dedica ampio spazio alle distorsioni cognitive dei risparmiatori e alle metodologie di mitigazione dei loro effetti sul portafoglio.

    Le ipotesi di efficienza dei mercati
    La teoria economica dei mercati finanziari (Miskin, Eakins Forestieri, 2007), che ispira la normativa nazionale ed internazionale di funzionamento degli stessi, è fondata sulle seguenti ipotesi di tipo micro-economico:
    la domanda e l’offerta di titoli e di risparmio si incontrano sul mercato; nel mercato l’informazione disponibile agli operatori è completa e perfetta; non esistono frizioni o distorsioni nel meccanismo di funzionamento del mercato dal lato della domanda e dell’offerta; ogni titolo è vendibile-acquistabile e i prezzi delle attività finanziarie sono "efficienti" in senso economico, cioè riflettono tutta l’informazione disponibile.
    Fama (1970) sostiene che i prezzi dei titoli finanziari, per essere efficienti, devono riflettere tutta l’informazione disponibile sul mercato; il prezzo di equilibrio aggrega l’informazione posseduta dai singoli agenti e si adegua nel continuo all’arrivo di nuova informazione.
    Più nei dettagli, l’efficienza dei mercati finanziari deve essere:
    Allocativa            
    Informativa                  
    Operativa
    L’efficienza allocativa è quella per cui i prezzi guidano le risorse verso una loro ottimale allocazione; in base all’efficienza informativa i prezzi riflettono tempestivamente e in modo corretto le informazioni a disposizione degli operatori; l’efficienza operativa sussiste quando i mercati funzionano con i più bassi costi di transazione possibile.
    Nell’effettuare le scelte d’investimento, i risparmiatori utilizzano l’informazione che hanno a disposizione, la elaborano ed effettuano scelte d’investimento (acquisto-vendita di titoli) influenzando così il mercato dei titoli.
    Inoltre, gli agenti meno informati osservano il comportamento di quelli più informati (ad es. banche d’affari, grandi fondi, imprenditori e investitori) vi si adeguano in termini di scelte di acquisto e vendita di titoli finanziari. Secondo Fama, esistono tre distinte ipotesi di efficienza dei mercati in base al tipo di informazione recepita nei prezzi degli strumenti finanziari (Fig.1). L’efficienza debole è quella secondo cui le previsioni sui prezzi dei titoli nel futuro sono effettuate solo in base al loro andamento storico; l’efficienza semi-forte afferma invece che le previsioni sui prezzi dei titoli nel futuro sono effettuate sin base al loro andamento storico e in base alle informazioni pubbliche (bilanci, analisi); l’efficienza forte è invece quel caso in cui le previsioni sui prezzi dei titoli nel futuro sono effettuate in base al loro andamento storico, alle informazioni pubbliche (bilanci, analisi) e a quelle riservate. Quest’ultimo caso è stato molto difficile da verificare nelle numerose analisi empiriche che hanno cercato di dare un supporto alla teoria di Fama.

    Fig. 1 Efficienza informativa



    L’attitudine al rischio
    La razionalità limitata che caratterizza l’uomo investitore determina un funzionamento non perfetto del mercato finanziario. Tra i fattori che influenzano le scelte individuali vi è l’attitudine (o preferenza) per il rischio. Così come i consumatori prediligono alcuni beni (es. auto sportive) rispetto ad altri (es. auto SUV) a parità di prezzo, così nei mercati finanziari si osservano delle preferenze d’investimento che non sono dettate dalla razionalità ma dalle preferenze individuali.
    L’investitore informato può avere un’attitudine verso il rischio che è classificabile come:
    Neutrale: in questo caso il risparmiatore applica la legge rischio rendimento senza distorsioni; non mostra particolare avversione o amore per il rischio;
    Amore: in questo caso il risparmiatore, a parità di rendimento, sceglie con maggiore frequenza titoli più rischiosi;
    Rifiuto: il risparmiatore a parità di rendimento, preferisce titoli che ritiene meno rischiosi.
    La ricerca di rischio (amore per il rischio) è una distorsione nell’atteggiamento dell’investitore nei confronti dei mercati finanziari.
    La poca tolleranza (rifiuto per il rischio) impedisce ad alcuni investitori di accedere al mercato azionario e obbligazionario privato.
    Nella letteratura economico-finanziaria, la (troppo) bassa percezione del rischio viene definita over-confidence, mentre l’eccessiva sfiducia nelle proprie scelte viene definita under-confidence.
    Un esempio pratico: un risparmiatore italiano ha una somma di denaro da investire che non deve liquidare a breve termine e deve scegliere se investire in titoli dello Stato Italiano a 5 anni, con rendimento inferiore al 3% annuo lordo, oppure in titoli obbligazionari italiani corporate sempre a 5 anni, con rendimento superiore al 3% e inferiore al 5% annuo lordo.
    Ipotizzando che il rating dello Stato italiano (BBB) uguale a quello dell’impresa che emette obbligazioni (es. FCA - FIAT Chrysler Automobile) la legge rischio rendimento dovrebbe far propendere il risparmiatore per l’acquisto dell’obbligazione corporate poiché, a parità di rischio (rating), ha un rendimento atteso maggiore; la forte preferenza di alcuni investitori verso i titoli pubblici, data dalla bassa tolleranza al rischio e non dall’applicazione della legge rischio-rendimento, spinge invece molti investitori, avversi al rischio, ad acquistare titoli pubblici, che rendono meno delle obbligazioni FCA.

    Cosa influenza l’attitudine al rischio?
    La letteratura della finanza (Miskin, Eakins Forestieri, 2007) ha individuato nelle indagini empiriche alcuni fattori che influenzano la propensione al rischio, tra queste l’età, il grado di educazione finanziaria e l’esperienza sui mercati dell’investitore. L’età avanzata tende a ridurre l’amore per il rischio, favorendo l’acquisto di titoli che sono percepiti come più tranquilli (come ad esempio i titoli di Stato). Il grado di educazione scolastica e finanziaria influenza moltissimo le scelte d’investimento (Lusardi e Mitchell, 2014); molti investitori, infatti, non si rivolgono ai consulenti finanziari professionali, ma solo allo sportello bancario o postale per ricevere consigli d’investimento, poiché pensano che la maggiore confidenza con l’impiegato dello sportello sia garanzia di basso rischio. I risparmiatori con bassa cultura finanziaria tendono, infatti, a imitare gli schemi di risparmio che conoscono. La mancanza di esperienza sui mercati finanziari rappresenta un ostacolo al suo accesso da parte degli operatori con bassa cultura finanziaria; Lusardi e Mitchell (2014) hanno misurato l’impatto di queste distorsioni negli Stati Uniti.

    Le distorsioni
    La letteratura economico-finanziaria ha sistematizzato alcune distorsioni nelle scelte d’investimento che si presentano con una certa frequenza sui mercati finanziari (Miskin, Eakins e Forestieri 2007).
    Vediamo le distorsioni rilevate sui prezzi dei titoli, quelle che affliggono i risparmiatori e i manager d’impresa i due gruppi d’investitori che sono stati empiricamente più studiati.

    Prezzi
    L’effetto gennaio è rilevato nella maggior parte dei mercati, per cui nel mese di gennaio i prezzi degli asset  tendono a salire, anche in assenza di validi motivi (es. maggiori utili o altro); Friday effect è rilevato nella maggior parte dei mercati, per cui nel giorno venerdì della settimana borsistica tendenzialmente i ribassi superano i rialzi, in assenza di validi motivi (es. perdite o maggiori costi); effetto agosto è influenzato dal periodo di vacanza di molti paesi del G7, durante il quale gli scambi sui mercati sono rarefatti.

    Risparmiatori
    Effetto gregge: i risparmiatori seguono "il gregge" nelle loro scelte d’investimento; ad esempio, seguono i consigli dei guru delle banche, della moda o del consumo, senza considerare il rischio-rendimento;
    Home bias: la scarsa conoscenza della realtà economico-finanziaria all’estero induce il risparmiatore a preferire a parità di rischio le attività finanziarie "di casa" (es. italiane e non belga), anche se quelle estere hanno maggiore rendimento;
    Effetto annuncio: davanti a notizie negative (es. COVID-19), un risparmiatore poco cosciente dell’andamento dei mercati può pensare che i suoi risparmi siano in pericolo e potrebbe scegliere di vendere, realizzando delle perdite ingiustificate.

    Manager
    I manager hanno obiettivi di bilancio/budget pressanti, questo li spinge a raggiungere obiettivi di breve termine (come le vendite o il taglio dei costi), perdendo talvolta di vista l’obiettivo di lungo termine (la crescita dell’impresa, l’investimento). Questa distorsione si chiama short term bias e si riflette nelle scelte d’investimento delle imprese che preferiscono asset liquidi a quelli a più lunga scadenza.
    I manager dei settori in forte crescita (es. High Tech) riflettono la dinamica rialzista dell’impresa e dei suoi utili anche fuori dalla stessa, tendono a essere molto ottimisti sui mercati finanziari, che è però una realtà esterna all'azienda e non necessariamente questo può essere vero. La distorsione nella preferenza d’investimento è una forma di over-confidence e determina una forte propensione al rischio (a parità di rendimento).
    Allo stesso modo, i manager dei settori in forte crescita tendono a reagire alle brutte notizie sui mercati finanziari con lentezza, convinti che non vi sia in corso una forte correzione, ma solo un temporaneo rimbalzo; questa distorsione è una forma di under-reaction.

    Distorsioni dell’informazione – l’informazione finanziaria
    L’informazione a disposizione dei risparmiatori viene elaborata e influenza la scelta d’investimento. I risparmiatori sono esposti a fonti d’informazioni specialistiche e non, che possono avere un effetto sulle loro scelte d’investimento. La stampa non specializzata (es. social network, giornali, blog) può fornire informazioni parziali, con un linguaggio non corretto, che può fuorviare un investitore che ha poca esperienza, oppure un basso livello di istruzione o di educazione finanziaria. Per questo motivo, ai risparmiatori viene segnalata la stampa specializzata da parte degli intermediari bancari e finanziari e dai consulenti finanziari. La stampa specializzata è costituita, ad esempio, dalle newsletter delle banche, SIM o altri intermediari, anche online, dalle analisi di università o centri di ricerca finanziaria, dalle analisi delle istituzioni governative nazionali e internazionali. Di seguito qualche utile link per il lettore.
    Tra le news online: il portale di Yahoo Finanza; il sito ilsole24ore.com; il sito di MilanoFinanza.it;
    Tra le fonti istituzionali: le analisi di Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea (disponibili in lingua italiana), come il bollettino mensile e la relazione annuale che dedicano ampio spazio al risparmio e ai mercati.

    L’informazione privilegiata
    Non si devono confondere le distorsioni cognitive, che sono comportamenti in parte involontari del risparmiatore, con lo sfruttamento dell’informazione privilegiata su titoli scambiati sul mercato; quest’ultima è una fattispecie che determina un guadagno per colui che sfrutta a proprio vantaggio tale informazione; nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, la disponibilità d’informazione riservate che il mercato non conosce e il suo sfruttamento per trarne profitto, costituiscono un reato finanziario (insider trading).

    Il risparmio degli italiani
    L’Italia è, insieme al Giappone, il Paese che mostra il più alto tasso di risparmio nel mondo. Il Centro studi Einaudi e Intesa Sanpaolo pubblicano una indagine annuale sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani; essa analizza i dati del risparmio ed evidenzia le principali fonti di informazione disponibili per i risparmiatori italiani negli ultimi anni. Le scelte di risparmio degli italiani dipendono dalla condizione lavorativa (occupato o no, precario oppure no), dal patrimonio immobiliare familiare a disposizione (mutuo oppure no) e dalla composizione del nucleo familiare (presenza di figli o no). Dall’indagine si evince che l’informazione a disposizione degli investitori può essere professionale e di settore (es. Sole 24 Ore), oppure provenire da fonte non specializzata (es. blog, giornali generalistici, social network) e questa influenza molto le scelte d’investimento. Gli italiani sono investitori caratterizzati da bassa cultura finanziaria, ottimismo nelle loro scelte e il 2019 ha segnato un rialzo nelle attese della ripresa economica e d’investimento.
    Per effetto delle distorsioni nella percezione, nell'informazione e nella cultura finanziaria gli italiani hanno un’allocazione del risparmio che non è sempre ottimale.
    In base ai dati dell’indagine  annuale e della Relazione Annuale della Banca d’Italia, le famiglie italiane hanno storicamente una preferenza per i titoli di Stato, il deposito postale e poche azioni di aziende italiane, soprattutto public utilities (es. ENI, Enel). Le piccole e medie imprese (PMI) italiane hanno forte rapporto con il sistema bancario per la gestione dell’attivo e del passivo, che influenza le loro scelte d'investimento.
    In Italia, Poste Italiane è il primo operatore nella raccolta di risparmio delle famiglie e dalle PMI italiane, con oltre 6 milioni di conti correnti e libretti di risparmio, non ha la licenza bancaria ma gran parte dei suoi clienti sono convinti che essa sia una banca, di natura statale e che i depositi siano assicurati e che gli investimenti effettuati siano a rischio zero. Poste raccoglie il risparmio per oltre € 470 milioni di euro e lo investe in titoli di Stato e in progetti statali, tramite la Cassa Depositi e Prestiti; è, inoltre, il primo operatore nel ramo assicurazioni, grazie alla capillare rete di filiali.

    Bibliografia
    BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, Francoforte
    BANCA D’ITALIA, Relazione Annuale sul 2018, Maggio 2019, Roma http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/index.html
    LUSARDI  A. e  MITCHELL  O. S. (2014) The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52 (1): 5-44. DOI: 10.1257/jel.52.1.5
    CENTRO EINAUDI (2019) Indagine sul risparmio, Torino.
    FAMA  E. F. (1970) Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2).
    IL SOLE 24 ORE 
    MILANO FINANZA
    MISKIN F.S., EAKINS S. G. e FORESTIERI  G. (2007) Istituzioni e mercati finanziari, Pearson ed., Bologna.
    POSTE ITALIANE, La Storia di Poste Italiane https://www.posteitaliane.it/it/storia-poste-archivio.html
    YAHOO FINANZA

     

    Redattore: Chiara OLDANI

  • INFORMAZIONE FINANZIARIA PROFORMA (ENCICLOPEDIA)

    L’informazione finanziaria proforma è costituita, nella versione più completa, da uno stato patrimoniale, un conto economico, un rendiconto finanziario e delle note esplicative che illustrano, attraverso opportuni aggiustamenti, gli impatti di un evento o di una transazione sull’informativa finanziaria storica di una società, ipotizzando che l’evento o la transazione siano accaduti ad una data precedente la data di riferimento dell’informativa. Essa è utilizzata in genere dalle società emittenti titoli quotati sui mercati regolamentati per illustrare i cambiamenti che un’operazione significativa ha sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società interessata.
    In tal senso l’informativa proforma fornisce gli effetti retrospettivi dell’evento o dell’operazione presentata. Essa viene redatta per sostituire l’informazione finanziaria storica quale base per stimare le prospettive future dell’impresa.
    Casi concreti in cui gli emittenti quotati sono tenuti a redigere un’informazione finanziaria proforma sono ad esempio: società di recente costituzione o le cui attività e passività hanno subito significativi cambiamenti nell’anno precedente quello della redazione di un prospetto di quotazione o sollecitazione, fusioni o scissioni significative di emittenti quotati, significative acquisizioni o disinvestimenti di partecipazioni, di business units, cambiamenti di politiche contabili, correzioni di errori. 
    Il ricorso all’informativa finanziaria proforma è, infatti, previsto dalla normativa di settore per la redazione dei prospetti informativi (redatti per la quotazione in un mercato regolamentato di un emittente o l’effettuazione di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari) e nei documenti informativi che gli emittenti quotati producono in occasione di operazioni straordinarie per fornire al mercato indicazioni del nuovo assetto economico-patrimoniale e finanziario risultante successivamente ad un’operazione di modifica significativa. Al riguardo, la Consob ha pubblicato in allegato alla Comunicazione n. 1052803 del 5-7-2001 un documento sui “Principi di redazione dei dati proforma”.
    Con riferimento agli obblighi informativi riguardanti le offerte al pubblico rilevano le previsioni del Regolamento CE 809/2004 del 29 aprile 2004 recante le modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari. Per quanto attiene alle informazioni che gli emittenti quotati sono tenuti a pubblicare in occasione di operazioni straordinarie, la materia è disciplinata in Italia dalle previsioni dell’art. 70 e ss del Regolamento Consob n. 11971 del 14.05.1999 e successive modifiche.
    In particolare il punto 9 del Regolamento CE 809/2004 prevede che “le informazioni finanziarie proforma sono necessarie in caso di variazione significativa, ossia in caso di variazione superiore al 25% di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell'emittente dovuta ad una determinata operazione, ad eccezione dei casi in cui si applicano i criteri di contabilizzazione delle operazioni di concentrazione”.
    Esistono precise regole che fissano i periodi ai quali i dati proforma debbono riferirsi, tenuto conto delle scadenze previste per la redazione dell’informativa periodica. In generale ci si riferisce all’interim period precedente quello nel quale l’operazione straordinaria è efficace. Il CESR – Committee of European Securities Regulators ha chiarito nel position paper del 9 luglio 2010 (§§ 50 e ss) in modo puntuale i periodi ai quali l’informativa proforma contenuta nei prospetti informativi deve riferirsi.
    Ad esempio, nel corso di un esercizio (settembre dell’anno 0) viene effettuata da una società quotata l’acquisizione di una nuova business unit che modifica significativamente il volume d’affari e il livello di indebitamento della stessa.
    Le informazioni storiche (ad esempio, il conto economico e lo stato patrimoniale semestrale dell’esercizio 0) non riporteranno gli effetti economici e patrimoniali dell’operazione.
    Tali informazioni storiche non paiono quindi idonee per stimare gli utili prospettici dell’impresa poiché forniscono una fotografia dell’impresa significativamente modificata dall’operazione realizzata.
    Le rettifiche proforma devono essere calcolate in base alla seguente regola generale:
    •ƒnƒncon riferimento allo stato patrimoniale, assumendo che l'operazione straordinaria sia avvenuta alla data di riferimento dello stato patrimoniale stesso (nell’esempio al 30.6 dell’esercizio 0, evidenziando quale sarebbe stato il livello di indebitamento a quella data se l’operazione fosse stata già effettuata);
    •ƒnƒncon riferimento al conto economico, assumendo che l'operazione straordinaria sia avvenuta all'inizio del periodo cui si riferisce il conto economico stesso in modo da fornire l’indicazione di quale sarebbe stato l’utile semestrale del nuovo gruppo (tenuto conto, ad esempio, della nuova business unit e dei presumibili interessi pagati sul nuovo livello di indebitamento).
    Pertanto, in considerazione delle diverse finalità dei dati proforma rispetto a quelli di un normale bilancio e poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico, gli stati patrimoniali e i conti economici proforma vanno letti e interpretati separatamente senza ricercare collegamenti contabili tra i due documenti.
    L’informativa finanziaria proforma quindi non rappresenta una posizione finanziaria o un risultato economico reale dell’emittente ma “simulata” come se un fatto fosse stato recepito nella sfera dell’emittente con effetti retrospettivi.
    L’informativa finanziaria proforma è generalmente rappresentata in forma tabellare: le colonne contengono (a) le informazioni finanziarie storiche (unadjusted) dell’emittente, (b) le rettifiche proforma, (c) la risultante informazione finanziaria proforma. Ove le rettifiche proforma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici proforma, una descrizione degli effetti proforma derivanti dall'operazione.
    Nelle note esplicative viene illustrata l’operazione e vengono fornite indicazioni in ordine alle ipotesi di base assunte per la determinazione delle rettifiche proforma e commentate le variazioni più significative delle grandezze proforma rispetto a quelle storiche.
    Gli schemi contabili proforma dovrebbero essere preparati utilizzando gli stessi principi contabili dell’informativa storica della società che procede alla redazione dei proforma. Nel caso, ad esempio, di società acquisite che adottano politiche contabili differenti dall’emittente che redige i dati proforma dovrebbero, se significative, essere effettuate delle rettifiche per rendere uniforme la rilevazione di transazioni e circostanze simili. L’emittente non dovrebbe, ad ulteriore esempio, includere ricavi differiti o soggetti al verificarsi di altre condizioni nelle informazioni proforma, se tali ricavi non sono direttamente attribuibili all’operazione in questione ma a un evento futuro e, in quanto tali, potrebbero accrescere indebitamente il patrimonio netto.
    Le rettifiche proforma, come indicato dall’allegato II al citato Regolamento CE 809/2004, devono essere:
    a) chiaramente indicate e spiegate;
    b) direttamente attribuibili all'operazione;
    c) suffragate dai fatti.
    Inoltre per quanto riguarda il rendiconto finanziario e il conto profitti e perdite proforma, occorre indicare chiaramente le rettifiche che si prevede avranno un effetto permanente sull'emittente e quelle che si prevede non avranno tale effetto.
    Al riguardo il CESR nelle “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del Regolamento della commissione europea sui prospetti informativi” del 10 febbraio 2005 ha proposto, (dai paragrafi 87 e seguenti) i seguenti chiarimenti per le caratteristiche delle rettifiche proforma:
    a) Le rettifiche proforma devono essere “suffragate dai fatti”: la natura dei fatti che giustificano una rettifica varia a seconda delle circostanze. I fatti devono essere in qualche modo determinati in maniera oggettiva. Le stime possono essere giustificate dai bilanci pubblicati, dai bilanci preparati per il management e da altre informazioni finanziarie e valutazioni contenute nel documento, dai contratti di compravendita e da altri contratti relativi all’operazione.
    b) Il paragrafo 88 della citata Raccomandazione prevede che le rettifiche proforma siano “direttamente attribuibili alle operazioni” ovvero che le informazioni proforma dovrebbero riflettere solo aspetti che sono parte integrante delle operazioni realizzate. In particolare, le informazioni finanziarie proforma non devono contenere rettifiche che dipendono da azioni da intraprendere una volta concluse le attuali operazioni, anche nel caso in cui tali azioni sono alla base dei motivi per cui l’emittente intraprende le operazioni. In altri termini gli effetti proforma vanno stimati sulla base delle condizioni attuali ed esistenti non includendo effetti derivanti da azioni future (ad esempio riduzioni di costi che si sarebbero avute per effetto di sinergie che dovranno ancora aver luogo).
    c) I paragrafi 91 e 92 della Raccomandazione, al fine di determinare se la variazione delle attività di un emittente a seguito dell’operazione supera il 25%, specificano che la consistenza dell’operazione dovrebbe essere valutata in relazione alla consistenza dell’emittente utilizzando opportuni indicatori quantitativi prima dell’operazione. Un’operazione darà luogo a una variazione significativa nel caso in cui almeno uno degli indicatori quantitativi aumenta di più del 25%.  Degli indicatori quantitativi di riferimento possono essere:
    - attivo totale
    - ricavi
    - profitti e perdite
    L’emittente può utilizzare altri indicatori quantitativi, specialmente quando detti indicatori producono risultati anomali o non sono appropriati per il settore in cui lo stesso opera.
    Le informazioni finanziarie proforma sono in genere accompagnate dall’attestazione redatta da revisiori contabili indipendenti. Presupposto per il rilascio di tale attestazione è che le relazioni finanziarie storiche utilizzate alla base dei dati proforma siano state a loro volta oggetto di giudizio di revisione. Qualora questo non sia avvenuto occorrerà darne espressa indicazione nella relazione di revisione sui proforma . I revisori contabili devono indicare se a loro parere le informazioni finanziarie proforma sono state redatte correttamente, conformemente alla base indicata e che tale base è coerente con i criteri contabili adottati dall'emittente. Al riguardo, la CONSOB ha pubblicato la Raccomandazione n. 1061609 del 9 agosto 2001 con l’obiettivo di indicare principi di verifica dei dati proforma e di stesura della relazione della società di revisione.
    Le informazioni finanziarie proforma possono essere utilizzate anche per illustrare gli effetti di cambiamenti di principi contabili e nella correzione degli errori.
    Al riguardo occorre distinguere le regole applicabili alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali da quelle che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
    Nel primo caso (ordinamento italiano) non è consentita la modifica del patrimonio netto di apertura. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili o la correzione di errori vengono registrati rettificando direttamente la voce patrimoniale interessata. Quale contropartita della rettifica viene registrata nel conto economico una componente straordinaria (positiva o negativa) di reddito, con competenza nell’esercizio in cui la rettifica avviene. Il Principio contabile n. 29 - Cambiamenti di principi contabili, di stime, correzioni di errori, ecc. emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità fornisce indicazioni al riguardo.
    Nel regime IAS/IFRS un cambiamento di principio contabile o la correzione di un errore deve essere effettuato con applicazione retroattiva, a meno che non sia impossibile determinare gli effetti per uno specifico esercizio o l’effetto cumulativo del cambiamento. Deve essere rettificato il saldo di apertura di ogni componente interessata del patrimonio netto relativamente al primo esercizio presentato e gli altri importi comparativi per ciascun esercizio precedente presentato, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato o l’errore mai commesso. In altri termini la contropartita delle modifiche delle voci patrimoniali interessate è rappresentata nel patrimonio netto e non incide sul risultato economico dell’esercizio come nell’ordinamento nazionale. Lo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori” prescrive inoltre che anche l’informativa comparativa sia riespressa come se la modifica fosse sempre stata attiva. Si parla in tal caso di “restatment” dell’informazione passata ovvero di informazione “rettificata”.
    Nel caso delle società che applicano i principi contabili simili a quelli italiani, nell’ambito dei quali non sono consentite modifiche del patrimonio netto di apertura, l’informativa finanziaria proforma consente di integrare l’informativa fornita ex lege con una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società interessata simile a quella prevista dallo IAS 8, come se l’errore non fosse stato commesso o il principio di nuova adozione fosse sempre stato applicato. In tal modo viene fornita una base dati riferita ad esercizi passati conforme a quella che sarà la rappresentazione negli esercizi futuri dei risultati e della situazione patrimoniale della società. 
    In tema di rettifiche alle informazioni finanziarie, si osserva che l’art. 154-ter, comma 7,  D. Lgs 58/98, introdotto con effetto sull’informativa finanziaria pubblicata successivamente al 24.11.2007, prevede che “[…] la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo [relazione semestrale e bilancio] non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato”.  Al riguardo, nei casi di pronuncia ai sensi del citato art. 154-ter, la Consob ha richiesto ai soggetti vigilati interessati la predisposizione di informazioni finanziarie proforma in quanto tali informazioni sono state ritenute le più idonee a rappresentare gli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sui risultati, sul patrimonio e sui flussi finanziari dell’esercizio (o del periodo interinale) per il quale è stata fornita un’informazione errata.

    Bibliografia
    REGOLAMENTO COMUNITARIO  n. 809/2004 del 29 aprile 2004 recante le modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
    COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS (CESR), Recommendations for the consistent implementation of the European Commission’s Regulation on Prospectuses nº 809/2004 (CESR/05-054b).
    CESR, Frequently asked questions regarding Prospectuses: Common positions agreed by CESR Members 11th Updated Version - July 2010 (CESR/10-830).
    COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB), Comunicazione n. 1052803 del 5 luglio 2001 “Comunicazione in materia di modalità di redazione dei dati pro-forma”.
    CONSOB, Raccomandazione n. 1061609 del 9 agosto 2001 “Principio di verifica dei dati pro-forma e di stesura della relazione della società di revisione. Raccomandazione ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

    Redattore: Gianluca VITTORIOSO, Silvana ANCHINO
    © 2011 ASSONEBB

  • INFORMAZIONE SOCIETARIA

    Con tale espressione suole individuarsi quel complesso di norme che impongono alle società di capitali e ai loro organi amministrativi obblighi di comunicazione e informazione sulle vicende e sulla contabilità delle stesse società a benefi cio dei soci e dei terzi. L’informazione societaria assume particolare rilevanza i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari uotati nei mercati regolamentati italiani. La disciplina è contenuta agli artt. 113 e ss. del TUF e nella normativa regolamentare della Consob, Prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato, l’emittente deve pubblicare un prospetto di quotazione che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e dell’emittente, sono necessari affinché gli investitori possano avere un quadro della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente oltre che dei prodotti finanziari con relativi diritti. Tutti gli emittenti di strumenti finanziari quotati ed i soggetti che li controllano, oltre che gli emittenti strumenti finanziari non quotati in mercati italiani ma diffusi in maniera rilevante tra il pubblico, sono tenuti ad informare il pubblico dei fatti non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre la Consob può richiedere, anche in via generale, che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese degli interessati, ferma restando l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La Consob inoltre stabilisce casi e modalità con le quali devono essere fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti gli emittenti quotati. Specifici obblighi di informazione preventiva sono poi previste per una serie di operazioni straordinarie (variazioni di pacchetti azionari; fusioni e scissioni, etc.). È inoltre previsto che una serie di informazioni siano periodicamente messe a disposizione del pubblico: bilanciodi esercizio, relazione semestrale degli amministratori prevista dall’art. 2428 c.c.; relazione trimestrale degli amministratori. La Consob è comunque investita di poteri di indagine e di intervento al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico. Al riguardo può richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di documenti e notizie; può assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di revisionee dai dirigenti delle società controllate e controllanti; può eseguire ispezioni. È prevista la sanzione penale in caso di false comunicazioni e di ostacolo all’esercizio delle funzioni Consob.

  • INFORMAZIONI BANCARIE

    Attività mediante la quale gli istituti di credito, secondo una prassi diffusa anche all’estero, raccolgono e si scambiano notizie relative alle condizioni finanziarie e patrimoniali di coloro che ricorrono al credito. Assolvono la funzione di accertare la fiducia di cui il cliente può godere da parte della banca, e la composizione del suo patrimonio, gli eventuali protesti cambiari, i crediti verso le aziende fallite, etc. Tale prassi, che risponde non solo alle esigenze operative delle imprese bancarie ma anche all’interesse generale ad una ottimale allocazione del credito, determina, peraltro una sensibile limitazione del diritto alla riservatezza. La legge 31.12.1996 n. 675 ha colmato il vuoto normativo in materia di trattamento dei dati personali, richiedendo il consenso liberamente espresso dall’interessato e prestato per iscritto (art.11). Riguardo l’esercizio da parte delle banche di dati personali raccolti presso la clientela ovvero presso terzi, è intervenuta l’ABI con la stesura di un codice di comportamento nel settore bancario e finanziario che, per quanto qui interessa, impone l’adozione di procedure di valutazione, gestione e controllo dei crediti che tutelino la riservatezza delle informazioni. Per quanto riguarda tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia, il d.lg. 4.8.1999 n. 333 ha stabilito che il segreto d’ufficio, opponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e al presidente del CICR, non può essere opposto all’autorità giudiziaria qualora le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. In ogni caso, nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati comunitari ed extracomunitari e con le autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento. Infine, la Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani (v. Fondo interbancario di tutela dei depositi) e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

  • INFRASTRUTTURA DEI MERCATI FINANZIARI

    Infrastrutture per:
    1. lo scambio di contante e/o titoli a seguito di un ordine di pagamento (sistemi di pagamento) o di una compravendita di strumenti finanziari (sistemi di regolamento e di deposito accentrato di titoli, controparti centrali);
    2. la registrazione delle transazioni su strumenti finanziari (trade repositories).
    Fonte: Banca d'Italia

  • INGIUNZIONE FISCALE

    Atto emesso dall’amministrazione finanziaria per riscuotere taluni tributi (tra i quali quelli indiretti, fino all’entrata in vigore del d.p.r. 28.1.1988 n. 43).Attualmente, a seguito delle modifiche apportate all’intero sistema di riscossione dei tributi con i d.lg. 22.2.1999 n. 37, 26.2.1999 n. 46 e 13.4.1999 n. 112 (v. riscossione dei tributi), è una procedura che rimane residualmente in vigore per i casi in cui esistano norme, applicabili a soggetti (quali gli enti delle autonomie locali) per i quali il ruolo sia facoltativo, che consentano il ricorso all’ingiunzione fiscale per la riscossione.

  • INGROSSO

    Sottosistema della compensazione dei recapiti che era riservato alla gestione di operazioni di importo elevato, che richiedono tempestività di esecuzione e di regolamento Dal 26.1.1997 il sistema Ingrosso non è più operativo. Le operazioni che vi transitavano sono regolate in BI-REL dal 26.1.1997 per i girotondi in lire di conto estero e i controvalori della operazioni in cambi e dal 23.6.1997 per i bonifici di importo rilevante e per i bonifici esteri.

  • INITIAL COIN OFFERING

    Abstract
    Con il termine Initial Coin Offering (ICO) si intende l’offerta al pubblico di cripto-attività (o token) in cambio di un contributo economico da parte del partecipante alla raccolta. Questo strumento di finanziamento alternativo impiega, per il proprio funzionamento, tecnologie basate sull’utilizzo di registri distribuiti (in inglese Distributed Ledger Technology o DLT) grazie alle quali è possibile utilizzare smart contract per la gestione dell’emissione e di alcune fasi successive alla raccolta. I token emessi, infatti, interagendo con gli smart contract consentono al partecipante l’esercizio dei diritti acquisiti dall’adesione all’offerta.

    Una Initial Coin Offering (ICO) è uno strumento di finanziamento alternativo di cui oggi le imprese possono avvalersi grazie ai recenti sviluppi delle tecnologie basate sull’utilizzo di registri distribuiti (in inglese Distributed Ledger Technology o DLT), fra cui spicca la “blockchain”, ovvero la DLT oggi più famosa ed utilizzata. Una ICO consiste, infatti, nell’offerta al pubblico di c.d. “cripto-attività” in cambio di cripto-valute (i.e. Bitcoin, Ethereum, etc) oppure di moneta avente corso legale.
    Per il fatto di rivolgersi ad una “folla” indistinta di partecipanti, il fenomeno delle ICO può essere ricondotto al più noto fenomeno del crowdfunding, di cui le ICO possono essere considerate una evoluzione. Il crowdfunding, infatti, è un altro strumento di finanziamento alternativo che consente al promotore della raccolta di pubblicizzare il proprio progetto imprenditoriale su un’apposita piattaforma e, grazie a questa, ricevere contributi monetari da una folla indistinta di soggetti direttamente tramite internet. Una ICO differisce da una raccolta di crowdfunding per due aspetti sostanziali. L’utilizzo della tecnologia blockchain (e dei suoi derivati), nonché l’assenza di una piattaforma che offra il servizio di intermediazione fra il promotore e i partecipanti.
    Una azienda che decida di lanciare una ICO presenta il proprio progetto imprenditoriale pubblicando un documento (comunemente chiamato whitepaper), il quale contiene tutte le informazioni ritenute necessarie per descrivere il proprio progetto nonché il funzionamento, anche tecnico, degli strumenti informatici impiegati nella raccolta (smart contract, blockchain, token). A tal riguardo è importante sottolineare che il whitepaper, nonostante intenda svolgere le medesime funzioni di un prospetto, non è soggetto ad alcun controllo né, tanto meno, segue un contenuto prefissato da alcuna autorità.
    L’impiego della tecnologia blockchain costituisce l’elemento di innovazione di questo strumento di finanziamento alternativo. La sua esistenza ha trovato già un primo riconoscimento normativo all’interno dell’art. 8-ter del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. Decreto semplificazioni (convertito in legge dalla l. n. 12/2019), contenente una definizione di tecnologia basata su registri distribuiti, categorie di cui fa parte la blockchain. La blockchain consente l’esercizio “sicuro” dei diritti conferiti dall’impresa proponente ed incorporati nel token. Infatti, le sue caratteristiche (quali l’immutabilità, tracciabilità, non dipendenza da certificatori o operatori centrali) permettono che la raccolta di denaro e l’esercizio dei diritti ricevuti possa avvenire con un livello di sicurezza tale da invogliare i potenziali finanziatori a partecipare alla raccolta nonostante la non presenza di alcun intermediario che si occupi di disciplinarla, consentendo la raccolta anche di ingenti somme di denaro. Molte delle funzioni tipiche svolte dagli intermediari nei tradizionali sistemi dematerializzati, infatti, non risultano più necessarie. Quanto detto vale sia nella fase di raccolta di denaro e contestuale offerta di cripto-attività, sia in quella di esercizio dei diritti ricevuti e incorporati nel token, sia, infine, nell’attività di detenzione del token stesso.
    Ciò è possibile grazie all’automazione data alle menzionate procedure dall’utilizzo di c.d. smart contract, programmi informatici (anche essi, ormai, oggetto di definizione normativa all’interno dell’art. 8-ter del Decreto semplificazioni) che, in quanto alimentati dalla potenza di calcolo fornita dai processori dei partecipanti alla rete blockchain, acquisiscono le caratteristiche di immutabilità possedute dalla rete stessa. In particolare, infatti, il loro impiego nella fase di offerta consente l’automazione del processo di emissione del token, di scambio con il denaro del partecipante alla raccolta e di invio del token al portafoglio dell’acquirente. Appositi smart contract possono, inoltre, gestire anche le fasi di esercizio dei diritti attribuiti dalla società emittente e incorporati all’interno del token. Infine, un servizio di intermediazione diventa superfluo anche nella fase di deposito e detenzione del token stesso. Sebbene si assista sempre di più alla nascita di aziende che offrano servizi di detenzione degli stessi, queste non sono necessarie come nell’attuale sistema di dematerializzazione azionaria. Ciò è possibile grazie all’esistenza di c.d. wallet, programmi informatici che consentono la detenzione dei token acquisiti a seguito dell’offerta, occupandosi di conservare la complessa sequenza numerica con la quale un utente si identifica nella rete blockchain e “firma” le proprie transazioni.
    Utilizzare la tecnologia blockchain permette, quindi, di ridurre i costi di intermediazione in alcune fasi della procedura di finanziamento con l’effetto di rendere la stessa molto più accessibile alle piccole e medie imprese.
    Come anticipato, in cambio del proprio contributo monetario, ogni partecipante alla raccolta fondi riceve un token. Questo può essere definito come lo strumento di legittimazione che permette al suo possessore l’esercizio dei diritti acquisiti all’esito della raccolta. I diritti “conferibili” solitamente spaziano dal diritto ad ottenere la proprietà di beni o a usufruire di determinati servizi fino alla possibilità di esercitare diritti patrimoniali o amministrativi nei confronti della società emittente. I diritti che un’azienda decide di attribuire ad ogni partecipante alla raccolta dipendono, solitamente, sia dal modello di business adottato, sia dalla somma di denaro versata.
    In aggiunta, l’utilizzo dei token porta innumerevoli vantaggi al sistema, primo fra tutti quello di garantire maggiore liquidità allo stesso. Questo processo di “tokenizzazione” (termine semi-gergale, con il quale si intende il processo di incorporazione di un diritto all’interno di uno strumento informatico e cioè, materialmente, la creazione di uno strumento informatico che consente l’esercizio del diritto conferito a seguito della raccolta) favorisce lo sviluppo di un mercato secondario degli strumenti emessi a seguito della raccolta. Il token, infatti, da un punto di vista tecnico, è facilmente trasferibile e, come anticipato, può essere detenuto dallo stesso partecipante. In questo modo il partecipante alla raccolta non sarà più “prigioniero” del proprio investimento e avrà la possibilità di smobilizzarlo con maggiore facilità, alienando in ogni momento il token acquisito.
    Relativamente alle tipologie di token che è possibile emettere, oggi non esiste ancora una tipizzazione normativa, sebbene alcune autorità di regolamentazione del mercato si siano espresse cercando di fare chiarezza ed individuare alcune precise categorie.
    Solitamente si è soliti distinguere tre tipologie di token: criptovalute, utility token e investment token.
    Nella tipologia delle criptovalute rientrano le valute virtuali, prive di alcun riconoscimento normativo espresso che le parifichi alla moneta corrente. Queste possono essere definite come un bene immateriale (concretamente una registrazione sul registro distribuito), “prodotto” dal protocollo della rete blockchain al realizzarsi di determinate condizioni. Esse sono utilizzate solo per espressa volontà delle parti come corrispettivo dello scambio di beni o servizi. La loro principale caratteristica è quella di poter svolgere tutte le funzioni tipiche della moneta, potendo fungere da unità di conto, mezzo di pagamento e riserva di valore.
    All’interno della seconda tipologia rientrano gli utility token. Essi si caratterizzano per attribuire al possessore il diritto di utilizzare i servizi offerti della società emittente.
    Nella categoria degli investment token rientrano solitamente i token che attribuiscono al possessore diritti patrimoniali oppure diritti amministrativi nei confronti dell’impresa che li ha emessi. Come è facile immaginare, gli investment token sono dunque la categoria maggiormente assimilabile a veri e propri prodotti e strumenti finanziari ed è per questo che la loro emissione, al contrario delle restanti tipologie, è soggetta a regole e requisiti molto più severi. Salva l’applicazione di particolari esenzioni previste dalla normativa specialistica, fra gli obblighi più rilevanti possono rientrare sicuramente quelli di redigere e pubblicare un prospetto informativo.
    Oltre alle tre categorie sopra elencate, è possibile individuare una serie specifica di sub-categorie, nonché token ibridi, in cui, cioè, è possibile individuare caratteristiche appartenenti a categorie di token diverse. In questi casi, in assenza di una normativa specifica sull’argomento, individuare con precisione le regole che una determinata offerta al pubblico di token dovrebbe rispettare diviene ancora più complesso. È chiaro allora che, sebbene l’ICO sia uno strumento di finanziamento che consente all’emittente di impostare la raccolta nel modo che meglio si adatta alle proprie esigenze imprenditoriali, a così tanta libertà corrisponde però, a oggi, un alto grado di incertezza legislativa e regolamentare. È chiaro, infatti, che la disciplina applicabile dipenderà dai diritti che i token oggetto di offerta conferiranno. Ciò obbligherà l’emittente, ma soprattutto le Autorità di vigilanza, a dover effettuare un giudizio caso per caso onde evitare l’elusione o la non applicazione di normative più stringenti, con specifico riferimento a quelle che attengono alla tutela degli investitori e dei mercati, il non rispetto delle quali potrebbero implicare spiacevoli sanzioni.

    Redattore: Salvatore Luciano FURNARI

  • INIZIATIVA COMUNITARIA PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

    Nel periodo 1998-2000 il FEI ha gestito a nome e a rischio della Commissione europea una parte dell’iniziativa comunitaria per la crescita e l’occupazione (cessata alla fine del 2000). Predisposta alla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo straordinario per l’occupazione di Lussemburgo (20-21.11.1997) e deliberata dal Consiglio dell’UE con decisione 98/347/CE del 19.5.1998, l’iniziativa aveva l’obiettivo di di agevolare e promuovere la costituzione e la crescita di PMI con un potenziale di crescita e quindi di creazione di posti di lavoro, sostenendone l’attività di investimento mediante l’aumento dei finanziamenti disponibili ed era sorretta da uno stanziamento di a bilancio di € 420 milioni (Lit. 813,2 miliardi) per l’intero periodo. Essa era destinata alle PMI per mezzo di tre strumenti complementari (corrispondenti ad altrettanti sottoprogrammi): a) sportello MET per l’avviamento (fr. guichet “aide au démarrage” du MET; ingl. ETF Start-up Scheme), inteso a rafforzare il MET già istituito dalla BEI adottando una politica d’investimento caratterizzata da un profilo di rischio più elevato per quanto concerne sia la scelta dei fondi intermediari, sia le politiche d’investimento seguite da questi ultimi; b) un sistema di contributi finanziari alle PMI per la costituzione di nuove imprese comuni transnazionali nell’Unione europea (ICE; fr. Mécanisme “Joint European Venture”-JEV; ingl. Joint European Venture scheme- JEV); c) un meccanismo di garanzia per le PMI con priorità alle piccole imprese aventi al massimo cento dipendenti. Soli il primo e il terzo meccanismo erano affidati in gestione al FEI.

  • INIZIATIVE COMUNITARIE

    Acr.: IC. Nell’ambito della politica strutturale comunitaria, distinte dalle procedure per lo sviluppo dei Quadri Comunitari di Sostegno nazionali, i QCS (v. Politica strutturale dell’Unione Europea), alla Commissione europea è stata riconosciuta la facoltà di attivare specifiche azioni per aspetti di particolare interesse comunitario, nel linguaggio ufficiale “Iniziative comunitarie” (acronimo: IC; fr. Initiatives communautaires-IC; ingl. Community initiatives-CI), facendo in ciò riferimento ad autonomi capitoli del bilancio comunitario finanziati con un prelievo del 5,35% a carico dei fondi strutturali (artt. 20-21 Reg. (CE) n. 1260/99). Le IC attive nel quinquennio 1995-1999 erano 14 con un finanziamento complessivo di € 13,45 milioni, riguardanti la cooperazione transfrontaliera e interregionale (Interreg, Regen II), lo sviluppo rurale (Leader II), le regioni remote (Regis II), la promozione della crescita dell’occupazione attraverso lo sviluppo delle risorse umane (iniziativa Occupazione che riuniva i sottoprogrammi Horizon per le persone svantaggiate quali anziani, portatori di handicap fisici ecc., Now per le pari opportunità e Youthstart per i giovani), l’adattamento dei lavoratori alla trasformazione industriale (Adapt), la riconversione industriale (Rechar II per i bacini carboniferi; Resider II per le aree siderurgiche, Konver per l’industria degli armamenti e per le basi militari; Retex per la diversificazione economica delle aree dipendentidall’industria tessile e per l’industria tessile portoghese), per l’adattamento delle medie e piccole imprese al mercato unico (PMI), il recupero e la valorizzazione in particolare delle periferie delle grandi aree urbane (Urban), la ristrutturazione del settore della pesca (Pesca), il processo di pace nell’Irlanda del nord (Peace). Con l’applicazione delle proposte dell’Agenda 2000, la programmazione 2000/2006 ha semplificato le IC, riducendole, modificandole e accorpandole in quattro gruppi soltanto che riguardano i seguenti settori: a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivareuno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell’insieme dello spazio comunitario (Interreg IV); b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile (Urban II); c) sviluppo rurale (Leader+); d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (Equal). Interreg e Urban sono finanziati dal FESR, Equal dal FSE e Leader dal FEAOG, sezione Orientamento.

  • INNOVAZIONE E PREZZI ENERGETICI (ENCICLOPEDIA)

    All’interno dell’ampio panorama del settore energetico, il petrolio rimane l’energia maggiormente utilizzata dai consumatori, siano essi privati o istituzionali (40% della domanda energetica circa). Ciò è da attribuirsi a diversi fattori, quali le sue specifiche caratteristiche legate direttamente alla struttura stessa, lo stato liquido facilmente trasportabile e utilizzabile rispetto al carbone, i bassi costi di produzione e l’ampio uso nel settore dei trasporti che rende tale risorsa ancora oggi indispensabile e imprescindibile nonostante i massicci investimenti nel settore delle fonti energetiche alternative. 
    I dati sul consumo energetico mondiale nel 2008 indicano un consumo di 11 miliardi di Gtoe (GigaTons Oil Equivalent) l’anno, ripartito tra petrolio (per circa il 40%) carbone (per circa il 25%) gas (circa il 25%) e il resto derivante da fonti idriche o nucleari (queste ultime nell’ordine del 5%). 
    In questo momento si assiste ad una continua crescita di domanda energetica, caratterizzata da continue oscillazioni della domanda e dei prezzi che, seppure in maniera diversa, avevano contraddistinto anche la precedente forte crescita del consumo energetico a cavallo degli anni sessanta e settanta, sfociata poi con i gravi shock del 1973 e 1979. Ulteriore elemento di particolare importanza è la difficoltà di predizione dei prezzi del petrolio riguardo alla quale Hamilton (2008) afferma che: "It is sometimes argued that if economists really understand something, they should be able to predict what will happen next. But oil prices are an interesting example (stock prices are another) of an economic variable which, if our theory is correct, we should be completely unable to predict".
    Dietro l’oggettiva difficoltà di prevedere l’andamento dei prezzi, vi è la necessità di analizzare due diverse variabili che incidono in maniera parallela sulla dinamica di breve e lungo periodo dei prezzi del petrolio in primis ed energetici poi.
    Da un lato troviamo le curve di domanda e d’offerta relative a fattori determinanti quali l’andamento dei costi marginali di produzione, il livello degli investimenti, la crescita economica e la sostituibilità del petrolio con altre fonti. Dall’altro, sia la struttura del mercato internazionale che le decisioni di politica economica assieme all’elemento speculativo, giocano un ruolo fondamentale nella formulazione del prezzo. Gli effetti degli andamenti di tali variabili all’interno delle più importanti piazze finanziarie, quali quella di New York (New York Mercantile Exchange – Nymex) o di Londra (London Commodity Exchange – Lce), le vertiginose contrattazioni e il proliferare di nuovi prodotti derivati energetici, rendono praticamente impossibile determinare il valore fondamentale del prezzo del petrolio o anche "chi e che cosa determina cosa"1
    Il ruolo delle aspettative, di rialzi e ribassi del prezzo sono una determinante chiave tanto nella valutazione del prezzo stesso, quanto nelle previsioni di medio e lungo periodo. Variazioni, anche marginali nei fondamentali o nelle aspettative dei prezzi, generano effetti dirompenti sia dal lato dell’offerta che della domanda. 
    Negli ultimi anni gli operatori di mercato hanno rivisto le proprie teorie riguardanti l’elasticità dell’offerta energetica rispetto agli incrementi dei prezzi dati i bassi livelli degli investimenti, ed il fatto che le grandi compagnie petrolifere trovino estremamente difficile pianificare la gestione delle loro riserve. L’insoddisfacente livello degli investimenti in nuove tecnologie, l’andamento crescente della curva dei costi marginali di produzione e trasporto del petrolio, porta in maniera ineluttabile i costi unitari dell’offerta energetica ad oscillazioni non facilmente prevedibili2, nonostante la sofisticatezza degli strumenti teorici-econometrici adoperati per le previsioni.
    Se da un lato non vi è alcun dubbio riguardo al carattere dell’esauribilità delle fonti fossili, ed in particolare del petrolio, è decisivo dall’altro, per una corretta impostazione delle strategie e delle azioni nel settore energetico, stabilire se i tempi in cui si realizzi un massiccio uso delle energie rinnovabili siano dettati dall’effettiva progressiva indisponibilità del petrolio, ovvero da ragioni politiche o economiche. Riguardo la disponibilità del petrolio, stime recenti quali quelle della Exxon Mobil o dell’ "Oil and Gas Journal", valutano in circa 1200 miliardi di barili le cosiddette "riserve accertate" di petrolio. Vi sono ampie discussioni riguardo tali dati, tra le quali spicca il dibattito sulla concentrazione delle riserve e sul carattere della iniqua distribuzione delle stesse in pochi paesi medio-orientali. Oltre al carattere delle riserve accertate vi è anche un altro elemento fondamentale da notare, ossia le "riserve probabili" e le "riserve non convenzionali" quali sabbie e scisti bituminosi. E di qui il ruolo che devono giocare la politica e l’economia nell’innescare un circolo virtuoso tra investimenti e ricerca in nuove tecnologie al fine di trasformare le riserve probabili e quelle non convenzionali in effettive riserve in grado di incidere in maniera sostanziale sull’offerta mondiale di energia. In tale contesto assumono un’importanza fondamentale le decisioni strategiche di investimento delle compagnie petrolifere che al fine di minimizzare i costi di esplorazione e ricerca hanno preferito acquisire piccole società operanti in piccoli giacimenti piuttosto che investire in nuovi giacimenti presso aree pressoché disperse.
    Altro elemento di fondamentale importanza è il grado di concentrazione dell’industria petrolifera tesa a favorire un coordinamento oligopolistico sempre maggiore dell’offerta sia corrente che futura. A tal riguardo, essendo il mercato dell’energia uno dei più oligopolistici al mondo nonché uno dei più controversi, e considerando che la produzione, l’esplorazione e la distribuzione è concentrata tra un ridotto numero di compagnie, gli investitori che operano in tale settore tendono ad avere una distorsione verso il sotto-investimento essendo alle prese con incentivi asimmetrici. Considerati i livelli relativamente contenuti di investimenti, a fronte di uno shock capace di portare la domanda energetica ad un livello inaspettatamente maggiore rispetto alle previsioni, il livello dei profitti crescerà immediatamente. 
    Il prezzo del petrolio, sebbene rimanga il pilastro dell’intera struttura dei prezzi internazionali, non è certamente l’unico parametro di riferimento in tale settore. Le quotazioni del metano e del carbone sono elementi imprescindibili tanto negli scenari di previsione quanto nelle decisioni di investimento.
    In tale quadro di riferimento investimenti nella tecnologia energetica sono considerati fattori fondamentali per uno sviluppo sostenibile sia da un punto di vista microeconomico, per le ricadute sul singolo consumatore, che da quello macroeconomico, rappresentando i costi monetari dell’offerta energetica una componente fondamentale del prodotto interno lordo capace di incidere in maniera significativa sulla bilancia dei pagamenti dei paesi importatori di energia. 
    Nell’ultimo secolo le nuove tecnologie hanno giocato un ruolo centrale nell’evoluzione del settore energetico attraverso sia miglioramenti nelle tecniche d’estrazione delle risorse, che nei metodi di conversione energetica e utilizzo degli investimenti in R&S per le energie rinnovabili. 
    Il ruolo dell’innovazione nel cambiare la traiettoria dell’economia energetica è straordinariamente determinante nonostante tale processo non assuma un percorso lineare attraverso il quale a tot input corrispondono tot output a causa della mancanza di risultati diretti, determinati da livelli predefiniti di investimenti.
    I policy maker, gli operatori, e i partecipanti al mondo energetico affermano che l’innovazione è un’attività pervasiva e continua delle imprese all’interno di un’economia globale sempre più competitiva. Investimenti in tale direzione riducono i costi d’offerta energetica sia a livello micro che macro, con il fine di agevolare la commercializzazione e la diffusione di prodotti a basso consumo energetico e sempre meno oil-dependent. 
    Nello scenario attuale le continue oscillazioni tra domanda e offerta energetica degli ultimi mesi hanno prodotto tensioni nei mercati finanziari anche se con nette differenze rispetto alle crisi precedenti, dove gli alti livelli dei prezzi causarono una recessione e una riduzione della domanda energetica riflettendo una decisione di politica economica derivante da un taglio dell’offerta. 
    Oggigiorno gli alti prezzi del petrolio sono determinati da diversi fattori quali una crescente domanda energetica, un’altalenante economia globale divenuta ormai meno energy-intensive, una bassa elasticità dei prezzi ed il fallimento delle politiche dei Governi di aumentare la produzione energetica a fronte di shock imprevisti. 
    Perciò è lecito credere che la risposta maggiormente concreta e sostenibile nel medio-lungo periodo debba provenire da innovazione nel settore, piuttosto che da un consistente aumento nell’offerta di energia convenzionale o, ancor meno, da una ipotetica caduta della domanda nel breve periodo. Il petrolio e il gas non saranno più in grado di rappresentare ancora il 60 o 70% della domanda energetica complessiva e si dovrà necessariamente far ricorso a fonti alternative. L’adozione di policy necessarie per affrontare in maniera esaustiva e vincente la sfida del problema energetico, non potrà prescindere da virtuose politiche in materia di risparmio energetico, dello sviluppo di sistemi di generazione e dell’aumento della concorrenza tra gli operatori che operano in tale settore. 
    _____________________________________
    1 Alberto Clo’ "Il rebus energetico" 2008, edizioni Il Mulino Contemporanea.
    2 A tale riguardo e’ interessante notare come "The Economist" del 5-03-1999 nell’articolo "The next oil shock" previde il prezzo del petrolio tra i 5 e i 10 dollari al barile per i mesi seguenti alla primavera del 1999.

    Bibliografia
    AMBUJ D. Sagar e VAN DER ZWAAN  B. (2006) "Technological innovation in the energy sector: R&D, deployment, and learning-by-doing" Energy Policy 34, 2601–2608.
    CLO'  A. "Il rebus energetico" 2008, edizioni Il Mulino Contemporanea.
    ELEKDAG S., LALONDE R., LAXTON  D., MUIR  D. e PESENTI P., (2008) "Oil price movements and the global economy: A model based-assessment", Working Paper 13792 Nber. 
    HAMILTON  J.D (2008) "Understanding Crude Oil Prices" NBER Working Paper n.14492.
    LITCHTENBERG  F. R. (1986), "Energy prices and induced innovation", Research Policy 15: 67-75 
    POPP  D. (2002) "Induced Innovation and Energy Prices," American Economic Review, 92,160-180.
    SAGAR  A.D. e HOLDREN J.P (2002) "Assessing the global energy innovation system: some key issues". Energy Policy 30, 465-469. 
    THE ECONOMIST "The next oil shock" (5-03-1999).

    Redattore: Claudio DICEMBRINO
    © 2009 ASSONEBB



     

  • INNOVAZIONE NEL SISTEMA DEI PAGAMENTI

    Abstract
    Il sistema dei pagamenti è un complesso meccanismo istituzionale, legale e tecnologico che permette il flusso di risorse in contropartita di transazioni economiche e finanziarie, anche immateriali. Il sistema dei pagamenti lega le diverse parti della piramide dei pagamenti (banche, conti bancari, famiglie e imprese) e l’innovazione tecnologica digitale permette che le transazioni avvengano istantaneamente, in modo sicuro. L’innovazione può essere di processo, di prodotto e di servizio.

    Introduzione

    Il sistema dei pagamenti rappresenta il circuito in cui fluiscono le risorse di pagamento, che permettono di regolare le transazioni economiche e finanziarie. La banca centrale emette moneta e questa fluisce nel sistema economico, tramite le banche e finanzia le transazioni di imprese e famiglie; lo sviluppo economico permette di scavalcare i confini nazionali e il mercato dei cambi favorisce lo scambio in valute nazionali diverse.
    L’evoluzione storica del sistema dei pagamenti è stata condizionata dallo sviluppo tecnologico; dalla moneta d’oro, alla banconota per arrivare alle e-currency la tecnologia ha sostenuto lo sviluppo dei sistemi dei pagamenti. A questo si affianca il progresso culturale, giuridico e sociale che favorisce l’intrapresa di attività innovative e il loro diffondersi.

    Emissione e circolazione della moneta

    L’Unione Monetaria Europea e le banche centrali nazionali hanno legalmente titolo a emettere banconote in euro, esse provvedono materialmente all’immissione in circolazione e al ritiro dei biglietti (e delle monete) in euro. Le banconote emesse dalla banca centrale e, per estensione, le riserve dalla stessa create – che rappresentano gran parte della base monetaria – sono passività della banca centrale che le emette e sono contabilizzate come tali nei bilanci.
    Spiega la BCE “Le banconote seguono un preciso percorso all’interno del sistema economico. Le banche commerciali ordinano i biglietti presso le banche centrali, per poi distribuirli attraverso i loro sportelli. I cittadini ne usufruiscono per acquistare nei mercati, nei negozi e in altri esercizi. I commercianti e gli altri esercenti depositano, quindi, il contante presso le rispettive banche. Le banche e altri gestori del contante fanno rientrare le banconote alle banche centrali del proprio paese oppure le rimettono in circolazione una volta verificata la loro autenticità e idoneità al ricircolo”.
    L’emissione di moneta elettronica è sottoposta a controllo, poiché ha potere moltiplicativo nell’economia. Il moltiplicatore della moneta dipende dalla moneta emessa dalla banca centrale e dalla moneta del sistema che considera anche depositi a vista e le riserve che le banche devono obbligatoriamente detenere presso la Banca Centrale. Le banche commerciali per poter operare devono richiedere la licenza allo Stato e depositare una percentuale dei depositi che raccolgono presso la Banca Centrale. Mentre la moneta emessa dalla banca centrale dipende dalle scelte di policy operate da quella, l’offerta di moneta dipende dallo sviluppo del sistema, dalle abitudini, tra cui la preferenza per il contante e lo sviluppo tecnologico.

    L’innovazione tecnologica della moneta

    Da diversi decenni lo sviluppo tecnologico ha permesso alla moneta di circolare in forma virtuale, elettronica, fino a slegarsi dal suo originator, le banche centrali nazionali. La moneta elettronica permette un aumento delle transazioni, diminuendo la necessità di moneta cartacea o metallica, che ha dei forti costi fissi.
    La moneta elettronica è nata grazie alla smaterializzazione dei mezzi di pagamento, con l’avvio dei circuiti interbancari delle carte di credito e di debito nel XX secolo.
    Il recente sviluppo della tecnologia informatica su web ha permesso un ulteriore salto digitale. La moneta digitale può evolvere fino a divenire strumento di transazione tra privati scambiato fuori dai circuiti bancari, senza coinvolgimento della Banca Centrale o dello Stato, come nel caso delle cripto-valute.

    Innovazioni di processo

    Il sistema dei pagamenti evolve grazie alle innovazioni di processo. Parte essenziale del sistema dei pagamenti sono le procedure di liquidazione e regolamento (clearing & settlement); mediante tali procedure si ha lo scambio delle informazioni riguardanti il pagamento e successivamente il trasferimento dei mezzi di pagamento dall’acquirente al venditore.
    Il sistema di scambio delle informazioni può essere accentrato (controparte centralizzata) oppure decentrato (meccanismo decentrato).
    L’innovazione di processo che ha portato al diffondersi delle controparti centralizzate ha preso avvio negli anni ’70 del 1900 grazie allo sviluppo dei calcolatori elettronici utilizzati nelle Borse Valori, che hanno permesso di velocizzare gli scambi evitando le trascrizioni cartacee. Lo sviluppo nella gestione dei dati su web ha permesso di sviluppare i meccanismi decentrati di scambio; un esempio di questi sistemi sono le catene a blocchi (blockchain).
    L’innovazione tecnologica informatica permette l’ubiquitous computing e l’ubiquitous connectivity grazie alla grande potenza e velocità di calcolo in spazi vieppiù ridotti.

    Innovazioni di prodotto

    Lo sviluppo del sistema dei pagamenti ha permesso l’innovazione di prodotto per soddisfare esigenze sempre più evolute dei clienti. L’innovazione di prodotto ha permesso il diffondersi dei sistemi di internet banking con cui gli utenti possono gestire in autonomia alcuni servizi e prodotti finanziari, come il trading online, abbassando il costo operativo degli intermediari, ma aumentando la complessità giuridica e regolamentare. La gestione dei cloud e dei database non è soggetta a regole uniformi globali, i dati sono ceduti gratuitamente dagli utenti, ma sfruttati a fini commerciali e determinano profitti enormi.

    Innovazioni di servizio

    L’innovazione tecnologica ha ampliato, infine, il ventaglio dei servizi a disposizione degli utenti, grazie soprattutto all’ubiquitous computing e all’ubiquitous connectivity cioè l’accesso senza barriere ai dati, alle risorse elettroniche e ai software; l’accesso istantaneo alle basi di dati permette un forte abbassamento del costo dell’informazione, aumentando al contempo la necessità di stabilità dei database e di combattere le diverse forme di reati digitali (cyber crime).

    I closed loop system nei pagamenti

    I sistemi di database closed loop (a circuito chiuso) permettono di raccogliere informazioni preziose su utenti definiti a priori come target preferenziale, riducendo così la dispersione e i costi di gestione del mercato. Molti business hanno sviluppato sistemi a circuito chiuso, come le applicazioni, per raccogliere le informazioni e le preferenze degli utenti e proporre loro soluzioni sempre più vicine alle stesse, fidelizzando i consumatori.

    La gestione dei dati e il capitalismo di sorveglianza

    Rilevante è la riflessione sugli effetti che lo sviluppo tecnologico informatico sta avendo sulle nostre libertà democratiche. Lo sviluppo della tecnologia di gestione e sfruttamento economico dei dati sta alla base della rivoluzione digitale che viviamo nei nostri giorni. Grandi aziende private, nate alla fine del XX secolo, a partire dal 2000 hanno sviluppato la tecnologia più avanzata di raccolta, gestione e sfruttamento dei dati (intelligenza artificiale) che gli utenti internet cedono navigando sui siti web, sui social network e scaricando software e applicazioni. Questi dati sono ceduti a terze parti, che li cedono a terze parti, in un loop infinito di scarico delle responsabilità. L’intelligenza artificiale permette a queste aziende di raccogliere enormi quantità di informazioni, processarle ed estrarne un valore economico, in termini di previsioni comportamentali di consumo, di scelta elettorale, di marketing. La gestione dei cloud e dei database non è soggetta a regole globali né tantomeno nazionali, i dati sono ceduti gratuitamente dagli utenti, ma sfruttati a fini commerciali e determinano profitti enormi, come conferma la capitalizzazione di borsa dei giganti del high tech.
    La prof.ssa Zuboff di Harvard ha descritto la nostra economia come condizionata dal Capitalismo di Sorveglianza: la capacità incondizionata e significativa di grandi aziende private di raccogliere enormi quantità di informazioni, processarle con algoritmi proprietari di intelligenza artificiale ed estrarne un valore economico, in assenza di controllo statale, senza alcuna garanzia di terzietà politica e di tutela dei diritti fondamentali sanciti centinaia di anni fa nelle carte costituzionali.
    Fenomeni evolutivi che portano all’accumulazione della conoscenza di pochi (le imprese) non bilanciata dall’ignoranza dei molti (gli utenti) non sono nuovi, basti pensare allo sviluppo dell’industria e delle reti di servizi (utilities); l’esperienza storica deve però guidare il policy maker, seguendo il solco percorso nel passato. Laddove l’asimmetria informativa determina un vantaggio enorme, lo Stato deve bilanciare i diritti, non espropriare i profitti. E’ necessario dare seguito alla brillante analisi di Zuboff e regolare su scala globale l’uso e lo sfruttamento economico dei dati, l’oro del nuovo millennio.

    Bibliografia

    DE BONIS R. e VANGELISTI M. I., (2019), Moneta: dai buoi di Omero ai Bitcoin, Il Mulino.
    ZUBOFF S. (2020), “Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri”, Luiss University Press, Roma.

    Redattore: Chiara OLDANI (dicembre 2024)

  • INPDAI

    Acr. di: Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Istituito con l. 27.12.1953 n. 967 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, eroga prestazioni previdenziali (comprese le pensioni) e assistenziali in favore dei dirigenti di aziende industriali e dei familiari a carico. Con la legge finanziaria 2003 (l. 27.12.2002 n. 289, art. 42) l’INPDAI è confluito nell’INPS.

  • INPUT

    Il termine, nell’accezione informatica, viene usato per definire l’insieme dei segnali, dati o informazioni, forniti ad un sistema di elaborazione dati.

  • INSEGNA

    Segno distintivo del locale, dello stabilimento o dello stabile in cui l’imprenditore esercita la sua attività a contatto con il pubblico. Il codice civile non ne fornisce una definizione, la quale dunque viene desunta dal suo significato corrente. Tradizionalmente ha svolto la funzione di identificare l’esistenza dell’esercizio in cui viene svolta l’attività economica ad esso destinata; attualmente, con la diffusione di modelli di distribuzione commerciale integrata, serve anche ad individuare un gruppo di esercizi appartenenti ad una catena (p.e. alberghi o grandi magazzini) o comunque uniformi (p.e. franchising). Il codice civile prevede per l’insegna una sola norma, l’art. 2568 la quale rinvia alle disposizioni dell’art. 2564 in tema di confondibilità fra ditte, per cui deve essere rispettata quella che, in quanto adottata per prima, può vantare una priorità nel tempo. Come ogni segno distintivo, per essere tutelabile l’insegna dev’essere veritiera, ossia non deve contenere indicazioni ingannevoli in ordine alla natura dell’attività esercitata e alla qualità delle prestazioni offerte;lecita, ossia non contraria all’ordine e al buon costume; originale, ossia dotata di sufficiente capacità individuante; nuova, ossia tale da non potere essere confusa con un’insegna già utilizzata da un concorrente. Per la composizione dell’insegna vi è libertà di formazione e di scelta, non essendo richiamate le prescrizioni invece previste per la ditta (art. 2563, 2° comma c.c.). In analogia a quanto disposto per la ditta (art. 2565 c.c.), si ritiene generalmente che anche l’insegna possa trasferirsi soltanto con il locale o stabilimento che essa identifica o con un suo “ramo”. Si ritiene anche che olui il quale trasferisca la sede dell’azienda possa continuare ad usare la propria insegna per contraddistinguere la nuova sede. Il diritto sull’insegna si estingue per non uso.

  • INSIDER

    Lett.: chi sta dietro, chi è addentro. Termine anglosassone che identifica una persona che, profittando della carica di fiducia rivestita in una società quotata, utilizza o divulga indebitamente informazioni privilegiate delle quali è venuta a conoscenza prima di altri. Un esempio tipico di insider è quello di chi, conoscendo in via anticipata i programmi futuri della società relativi ad acquisizioni, dismissioni, aumenti di capitale o eventuali disimpegni di soci, può meglio speculare in borsa.

  • INSIDER TRADING

    Abuso di informazioni privilegiate per il compimento di un’operazione su titoli quotati o negoziati su un mercato regolamentato (art. 180 TUF). È considerato reato ed è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicentomilioni di lire, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, o dell’eserciziodi una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosidelle informazioni medesime; senza giustificato motivo comunica le informazioni ovvero consiglia, sulla base di esse, operazioni su strumenti finanziari; compie operazioni finanziarie avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiatedai soggetti che ne sono in possesso. Anche se il termine insider alludeva originariamente ad un soggetto situato all’interno della società, la fattispecie comprende, in generale, anche persone estranee alla società i cui titoli sono oggetto della operazione considerata e, d’altro canto l’informazione illecitamente sfruttata non deve provenire necessariamente dalla società stessa. Si ha reato indipendentemente dalla circostanza che si sia ottenuto un profitto dall’operazione mentre non rientranonella fattispecie le operazioni compiute per conto dello Stato Italiano, della Banca d’Italia e dell’UIC per ragioni attinenti alla politica economica. L’informazione è da considerarsi privilegiata solo quando abbia contenuto determinato e specifico e non sia disponibile per il pubblico. La multa può essere aumentata dal giudice fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l’entità del profitto che è derivato, appare inadeguata anche se applicata al massimo. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.c., è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. L’abuso di informazioni privilegiate è punito secondo la legge italiana anche se commesso all’estero qualora attenga a strumenti finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani. Quando a notizia di reato il pubblico ministero informa senza ritardo il presidente della Consob la quale compie gli atti di accertamento avvalendosi dei propri poteri sui soggetti vigilati. Al medesimo fine, inoltre, la Consob può richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termineper la relativa comunicazione; procedere all’audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale; avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Terminati gli accertamenti, il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, corredata da una relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento. Nei procedimenti penali per abuso di informazioni privilegiate, la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice procedura penale agli enti e alle associazioni presentativi di interessi lesi dal reato. L’opportunità di una repressione dell’insider trading è stata contestata da taluno sul presupposto che esso costituirebbe idoneo strumento di compenso per le capacità innovative dell’imprenditore e svolgerebbe un’utile funzione di un’attenuazione delle brusche variazioni delle quotazioni. È indubbio tuttavia che l’insider trading si presenta come un comportamento immorale, risolvendosi nell’approfittamento di una posizione di superiorità sul piano informativo rispetto agli altri operatori del mercato, ingenerando così una sfiducia nel pubblico degli investitori (con conseguente compromissione per le società di far appello al pubblico risparmio): l’interesse tutelato è, dunque, soprattutto quello generale relativo al corretto funzionamento del mercato.

  • INSIDER TRADING, DISPOSIZIONI PENALI

    Il delitto di abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading), disciplinato all’art. 180 TUF (che riformula il precedente art. 1, l. 5.7.1991 n. 197) tutela il corretto funzionamento, la trasparenza e la credibilità del mercato: punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicento milioni di lire coloro che essendo venuti in possesso di informazioni privilegiate “in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell’esercizio di una funzione pubblica, professione o ufficio” (cd. insiders) e coloro che avendo ottenuto le medesime informazioni (cd. tippee), compiano operazioni su strumenti finanziari “avvalendosi” di conoscenze acquisite o comunichino l’informazione senza giustificato motivo (cd. tipping) o consiglino ad altri, sulla base di essa, la realizzazione di operazioni su strumenti finanziari (cd. tuyautage). L’oggetto del reato deve essere “ottenuto” e non imputabile a chi ha elaborato la notizia. Per informazione privilegiata (ci si riferisce, a quelle c.d. price sensitive) si intende“un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari, che se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo” (art. 180 terzo comma TUF). Sulpiano dell’elemento soggettivo, il reato di cui all’art. 180 TUF, differenziandosi rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 2, primo comma l. 5.7.1991 n. 197, prevede il dolo generico della coscienza di detenere informazioni privilegiate e nella volontà di utilizzarle (la valutazione del requisito della volontà di sfruttare la situazione di privilegio informativo in relazione all’effettiva lesione del bene giuridico è assai problematica). L’art. 180 quinto comma TUF prevede nel caso di condanna (anche nell’eventualità del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), correggendo i limiti della previgente normativa e i vincoli applicativi dell’art. 240 c.p., la confisca obbligatoria dei mezzi, anchefinanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

  • INSOLUTI

    Gli insoluti sono costituiti da quegli effetti scontati dalla banca e non onorati alla scadenza, a fronte dei quali non è stato elevato il protesto. Quest’ultima procedura è esperibile nel caso in cui non sia stata apposta la clausola senza spese o senza protesto. Gli effetti insoluti, pertanto, differiscono da quelli protestati e da quelli in sofferenza per i quali la banca ha avviato gli atti di rigore per il recupero del credito.

  • INSOLVENZA

    Incapacità patrimoniale del debitore a soddisfare, con mezzi normali e alle singole scadenze, le proprie obbligazioni. L’insolvenza, che si manifesta (art. 5 l. fall.) con inadempimenti o con altri fatti esteriori che diano la prova ditale incapacità di adempimento, è presupposto oggettivo necessario sia della dichiarazione di fallimento, sia dell’ammissione dell’imprenditore commerciale al beneficio del concordato preventivo (secondo l’art. 2 del d.l. 14.3.2005 n 35, tale condizione non è più prevista per l’ammissibilità al concordato preventivo e, in sua vece, nel novellato art. 160 è previsto lo stato di crisi dell’imprenditore) sia per l’Amministrazione straordinaria delle grande imprese di cui al d.lg. 8.7.1999 n. 270. Inoltre, nella forma più attenuata di temporanea difficoltà ad adempiere, che possa presumersi reversibile nel termine massimo di due anni, è anche condizione indispensabile dell’istituto dell’amministrazione controllata, L’insolvenza, come oggettiva incapacità di adempimento, deve, quindi, distinguersi dalla singola inadempienza, che può essere determinata anche da cause diverse dall’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, anche se è evidente che un solo inadempimento, quando sia indice di una generalizzata situazione di incapacità patrimoniale dell’imprenditore, può costituire manifestazione sufficiente di quello stato di insolvenza che giustifica il procedimento concorsuale.

  • INSOLVENZA DELL'IMPRESA BANCARIA

    È insolvente chi non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, di prestare cioè quanto dovuto al tempo debito (art. 5 l. fall.). L’insolvenza esprime una situazione di impotenza in cui si trova l’obbligato e non si identifica con l’inadempimento; chi, pur dovendo e potendo pagare, non paga, è inadempiente, non insolvente. Nella valutazione devono essere precipuamente considerati i debiti scaduti e quelli a breve scadenza, non necessariamente nei confronti di una pluralità di creditori. Non si può considerare insolvente chi abbia un attivo facilmente e prontamente liquidabile che, ai valori di realizzo, sia superiore al passivo, né chi abbia un passivo superiore all’attivo purché conservi la fiducia del mercato e le linee di credito. Il dissesto acquista specifica rilevanza quando l’insolvenza si manifesta: ne costituiscono indici gli inadempimenti, quando esprimono l’impossibilità per il debitore di pagare, la fuga o la latitanza dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa, il trafugamento, la sostituzione e la diminuzione dell’attivo. Con speci-fico riferimento alla disciplina delle crisi delle imprese bancarie, è da notare che l’attuale art.82 del d.lg. 1.9.1993 n. 385 (TUBC). a differenza dei previgenti artt. 68 e 69 l.b., fa espressamente riferimento a detta nozione generale di stato di i., avendo abbandonato il precedente e ambiguo concetto di astato di cessazione dei pagamenti”. Non si deve dimenticare, tuttavia, che la giurisprudenza aveva già in precedenza deciso che anche per le banche si dovesse utilizzare la nozione di stato di i. e non quella di cessazione dei pagamenti, ritenendo gli artt. 68 e 69 l.b. abrogati dall’art. 194, comma 2, l. fall., in materia di liquidazione coatta amministrativa, Deve pertanto ritenersi che, anche con riferimento alla disciplina delle crisi bancarie, trovi applicazione, pur in assenzadi un richiamo normativo espresso, la nozione di stato di i. prevista in via generale dall’art. 5 l. fall. Ai sensi dell’art. 82 TUBC, lostato di insolvenza della banca che non sia già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa è dichiarato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio. Quando la banca si trovi già sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale ne dichiara l’insolvenza anche su ricorso del commissario straordinario, sentito il commissario stesso, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disp. dell’art. 195 l. fall. Se una banca si trova in stato di i. al momento dell’emanazione del provvedimento dl liquidazionecoatta amministrativa, il tribunale lo dichiara su ricorso del commissario liquidatore, ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio. La dichiarazione giudiziale dello stato di i., la quale, per espressa previsione legale, trova applicazione anche nel caso in cui la banca abbia natura pubblica, produce gli effetti indicati nell’art. 203 l. fall. Tali effetti consistono nell’esperibilità dell’azione revocatoria, sia fallimentare che ordinaria, ove la banca sia posta in liquidazione coatta, oltre che nell’assoggettabilità degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di controllo della banca stessa alle sanzioni penali previste dalla l. fall.

  • INSOLVENZA DI BORSA

    Incapacità degli operatori di borsa di soddisfare, con i normali mezzi di pagamento, le obbligazioni assunte. L’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari (non derivati e derivati) è dichiarata dalla Consob (v. art. 72 TUF, Reg. appr. con delib. Consob 23.12.1998 n. 11768 e succ. modif., d.lg. 12/04/2001 n. 210). La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l’immediata liquidazione dei contratti dell’insolvente. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l’insolvenza di mercato oltre che le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

    1. Accertamento e dichiarazione dell’insolvenza. L’insolvenza di mercato è determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell’ambito del servizio di liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l’incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell’aderente. L’insolvenza è comunque presunta in caso di: mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani; mancato versamento dei margini di garanzia da parte dell’aderentenei termini e nei modi previsti. La Consob accerta e dichiara l’insolvenza di mercato a seguito di comunicazione dei soggetti partecipanti ai sistemi di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati e dei soggetti partecipanti ai sistemi di compensazione e garanzie delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Nel primo caso, il liquidatore comunica l’inadempimento del negoziatore alla società di gestione del mercato nel quale il negoziatore opera e alla Consob. La società di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, la società di gestione ne dà comunicazione alla Consob. Nel secondo caso, il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell’inadempiente.

    2. Commissari liquidatori. Nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell’ambito del servizio di liquidazione, il gestore del predetto servizio ne dà comunicazione alla Consob. Con la dichiarazione di insolvenza di mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare ai fini del completamento del processo di liquidazione in corso e, d’intesa con la Banca d’Italia, nomina uno o più commissari con funzioni liquidatorie. L’indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l’insolvente ha operato. Il commissario liquidatore procede alla liquidazione dell’insolvenza secondo modalità prestabilite con Regolamento approvato con delib. Consob 23.12.1998 n. 11768. Egli acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell’insolvenza e; dispone l’esclusione dal servizio di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall’insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si è verificata l’insolvenza, le quali scadono anticipatamente; successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l’intervento degli eventuali sistemi di garanzia, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall’insolvente e i contratti di riporto in accensione. Relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l’esclusione dal servizio di riscontro e rettifica giornalieri (RRG): a) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell’insolvente, per singolo strumento finanziario e per le lire, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell’insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all’insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell’operazione; b) per le operazioni a premio in cui l’insolvente sia il venditore, dispone che le sue controparti provvedano all’acquisto sul mercato di un premio avente analoghe caratteristiche ovvero all’esecuzione anticipata del contratto; c) per le operazioni a premio in cui l’insolvente sia compratore, dispone le sue controparti provvedano all’esecuzione anticipata del contratto. Il commissario poi, accerta la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia e dalle controparti dell’insolvente ed emette i certificati di credito: 1) in favore del sistema di garanzia per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l’intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall’annullamento delle disposizioni e dei compensi dall’inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l’aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell’insolvenza; 2) in favore delle controparti dell’insolvente per un importo pari alle differenze in lire a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l’aggiunta delle spese ccessorie sostenute a seguito dell’insolvenza. Il commissario poi acquisisce le eventuali differenze a credito dell’insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all’insolvenza. Ai contratti relativi a blocchi, aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob, oltre che ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati commissario deve solo acquisire i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell’insolvenza e disporre l’esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall’insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si è verifi- cata l’insolvenza, le quali scadono anticipatamente. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si è verificata l’insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in lire da essi costituite presso l’insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l’insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell’esercizio delle proprie funzioni. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell’insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titoloesecutivo nei confronti dell’insolvente per gli effetti dell’articolo 474 del codice di procedura civile. Nel caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema (ossia un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un sistema di garanzia partecipanti a un sistema), gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti e sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento: a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza; b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d’insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell’apertura, qualora l’agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell’immissione non era a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza, né avrebbe dovuto esserlo. L’apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l’ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell’intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento della titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo, i relativi contratti tra il partecipante e l’intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento, il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, può soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l’ammontare della provvista per l’esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione. Il partecipante da’ immediata comunicazione dei tempi e delle modalità della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua è debito di massa.

    3. Comunicazioni europee dell’apertura dello stato di insolvenza. La Banca d’Italia comunica immediatamente l’apertura di una procedura d’insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, oltre che alle autorità designate dagli altri Stati membri dell’Unione europea e alla BCE. La Banca d’Italia riceve inoltre la notifica dell’apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell’Unione europea.

  • INSOLVENZA FRAUDOLENTA

    Scopo della norma (art. 641 c.p.) è la tutela della buona fede contrattuale contro una particolare ipotesi di truffa. Questo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, si distingue, infatti, dalla fattispecie di truffa ex art. 640 c.p., per la natura del mezzo usato che non consiste in un vero e proprio raggiro o artifizio, ma si identifica in quell’inganno, connotato da minore gravità,che consiste nella dissimulazione del proprio stato di insolvenza. La condotta si ritiene integrata allorché taluno, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contragga un’obbligazione con il proposito di non adempierla. È evidente che l’obbligazione debba essere contrattuale, e perciò volontaria, e che essa non debba essere stata ancora adempiuta. Quest’ultima condizione integra gli estremi di una condizione obiettiva di punibilità. La norma prevede anche, al comma 2, una causa speciale di estinzione rappresentata dal completo adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna. La pena è della reclusionefino a due anni e della multa fino a un milione di lire.

  • INSTABILITÀ FINANZIARIA

    Situazione di potenziale illiquidità dovuta ad uno scompenso nel profilo temporale delle posizioni attive e passive. Tale scompenso rende instabile la situazione finanziaria degli operatori qualora l’accesso ai fondi intermediati si renda meno agevole, come accade in fase di restrizione creditizia. L’instabilità finanziaria che caratterizza la posizione di un operatore, traducendosi in crisi di liquidità, può allora trasferirsi ai conti di quanti hanno una posizione attiva nei suoi confronti. Si evidenzia così la natura cumulativa propria della crisi finanziaria. Di instabilità finanziaria o di fragilità finanziaria si parla pertanto, oltre che con riferimento ad un singolo operatore, anche relativamente ad un sistema creditizio complessivamente inteso. Quando la trasformazione temporale dei flussi intermediati non è ripartita gradualmente tra un ampio numero di intermediari, una fase di crisi economica o di restrizione potrà subire una forte accelerazione, a causa degli effetti di moltiplicazione degli scompensi finanziari.

  • INSTANT PAYMENTS

    Abstract
    In un mondo sempre più digitalizzato, la rapidità e l’efficienza delle transazioni finanziarie sono diventate requisiti fondamentali. Questa innovazione sta trasformando il modo in cui persone e aziende effettuano trasferimenti di denaro, offrendo nuove opportunità e semplificando le operazioni quotidiane. Gli instant payments consentono il trasferimento di fondi in tempo reale, 24 ore su 24, con transazioni completate in pochi secondi. Iniziative come il SEPA Instant Credit Transfer e il Regolamento (UE) 2024/886 stanno accelerando l'adozione in Europa, migliorando l'efficienza e riducendo i costi. Sebbene ci siano sfide infrastrutturali e di sicurezza, i pagamenti istantanei offrono vantaggi significativi in termini di rapidità e inclusione finanziaria, con un impatto crescente nelle transazioni personali e aziendali, supportato da tecnologie emergenti e politiche regolatorie mirate.

    La trasformazione dei pagamenti: istantanei, sicuri e senza barriere
    Nel corso dei decenni, i sistemi di pagamento hanno subito una notevole evoluzione, passando dalle tradizionali transazioni in contante a soluzioni sempre più digitalizzate e tecnologicamente avanzate (FED, 2024; Putrevu & Mertzanis, 2024). In passato, i pagamenti venivano effettuati fisicamente attraverso scambi di denaro contante o assegni (Khan et al., 2017), ma l’introduzione delle carte di credito e debito ha rappresentato un cambiamento radicale (Evans & Schmalensee, 2024), permettendo transazioni più rapide e sicure (Sanchez & Rodriguez, 2020). Con l'avvento di Internet e l'esplosione dei servizi bancari digitali, i pagamenti online hanno ulteriormente facilitato le transazioni (Raja et al., 2008).
    L’evoluzione dei pagamenti digitali ha spinto verso soluzioni ancora più rapide e sicure, culminando nell’introduzione dei pagamenti istantanei. Questi si distinguono per la capacità di completare transazioni in tempo reale, rispondendo alle moderne esigenze di velocità e disponibilità immediata dei fondi. Gli instant payments, infatti, sono definiti come una forma di pagamento elettronico che consente il trasferimento immediato di fondi tra conti bancari, disponibile in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo l'accredito immediato al beneficiario (BCE, 2023). In pratica, il trasferimento di credito e la disponibilità dei fondi sul conto del beneficiario avvengono tipicamente entro dieci secondi dall’effettuazione dell’ordine di pagamento (BCE, 2024).

    Nell’Unione Europea, il SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), introdotto nel novembre 2017 dal Consiglio Europeo per i Pagamenti (European Payments Council), rappresenta la base tecnologica per tutti i bonifici istantanei in euro. Questa iniziativa ha permesso a 34 Paesi di aderire a una rete comune per i pagamenti istantanei all'interno dell'area SEPA (Single Euro Payments Area). Questo sistema, comunemente noto come Instant Payment, ha rappresentato un passo fondamentale nella modernizzazione dei servizi di pagamento nell'Unione Europea, offrendo la possibilità di trasferire fondi in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un limite massimo iniziale di 15.000 euro per transazione, successivamente elevato a 100.000 euro (BCE, 2023).
    Un'importante novità è rappresentata dal fatto che, a partire dal 9 gennaio 2025, i bonifici istantanei nell'area SEPA non comportano più costi aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali. Questa modifica mira a incentivare ulteriormente l'adozione di questa tecnologia, riducendo barriere economiche e favorendo una maggiore inclusione finanziaria per consumatori e imprese.
    Nonostante l'adozione crescente, la disponibilità dei pagamenti istantanei non è uniforme in tutte le giurisdizioni SEPA. Un'ulteriore armonizzazione potrebbe incrementare la scelta dei consumatori, stimolare l'innovazione, migliorare la sicurezza e rafforzare l'autonomia strategica dei pagamenti europei. Questa evoluzione non si limita al contesto europeo, infatti in molti paesi i pagamenti istantanei stanno ridisegnando il panorama dei servizi finanziari, dimostrando il loro valore non solo per la rapidità, ma anche per il potenziale di promuovere l’inclusione finanziaria e favorire la digitalizzazione economica a livello globale.

    Regolamentazione e armonizzazione dei pagamenti istantanei
    Il Regolamento (UE) 2024/886 sui Pagamenti Istantanei rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di modernizzazione e armonizzazione dei sistemi di pagamento elettronico nell'Unione Europea. Entrato in vigore l'8 aprile 2024, questo strumento normativo segna un cambiamento significativo rispetto al passato, quando la diffusione dei pagamenti istantanei era lasciata alla discrezionalità degli operatori finanziari. Tecnologie come il SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) venivano adottate solo da alcuni operatori, determinando una crescita disomogenea del servizio e una limitata accessibilità per i consumatori in molti Stati membri dell'UE (BCE, 2023). La necessità di un intervento normativo si era già manifestata negli anni precedenti. Nel novembre 2018, la Banca Centrale Europea aveva avviato la piattaforma TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), un'infrastruttura per l'esecuzione dei bonifici istantanei basata sullo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), introdotto dall'European Payments Council (EPC). Nonostante i progressi, la partecipazione era rimasta limitata: almeno un terzo dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) nell'UE non offriva servizi di pagamento istantaneo, creando disparità significative tra gli Stati membri e minando l'autonomia strategica dell'Unione. Per affrontare queste problematiche, il Regolamento (UE) 2024/886 stabilisce obblighi uniformi per tutti i PSP, imponendo l’operatività continua dei bonifici istantanei (24 ore su 24, 7 giorni su 7) e tempi di esecuzione delle transazioni entro 10 secondi. Inoltre, prevede che tutti i canali disponibili per i bonifici tradizionali – come sportelli bancari, internet banking e applicazioni mobili – debbano essere utilizzabili anche per i bonifici istantanei.
    Il Regolamento introduce diversi obblighi chiave per i PSP:
    1. operatività continua: tutti i PSP devono garantire la disponibilità dei bonifici istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
    2. tariffe equilibrate: le tariffe per i bonifici istantanei non possono superare quelle dei bonifici tradizionali, rendendo questi servizi accessibili a tutti;
    3. verifica del beneficiario: l’adozione obbligatoria del sistema "Verification of Payee" (VoP) per associare l’IBAN al nome del beneficiario, riducendo i rischi di frode;
    4. limiti massimi di transazione: i PSP possono stabilire limiti massimi per i bonifici istantanei, in linea con quelli dei bonifici tradizionali, per rafforzare i presidi antifrode;
    5. canali multipli: tutti i canali disponibili per i bonifici tradizionali devono supportare anche i bonifici istantanei.

    Questi obblighi mirano a colmare le disuguaglianze territoriali e a migliorare l’accessibilità ai servizi finanziari innovativi. Inoltre, contribuiscono a rafforzare la fiducia dei consumatori, garantendo alti standard di sicurezza e protezione.
    Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla normativa riguarda la regolamentazione dei costi. In precedenza, le tariffe applicate ai trasferimenti istantanei potevano variare considerevolmente, risultando spesso proibitive per consumatori e piccole imprese. Il Regolamento stabilisce che i costi debbano essere "ragionevoli e proporzionati" rispetto ai bonifici tradizionali, eliminando così barriere economiche che avrebbero potuto ostacolare la diffusione di questi servizi e promuovendo una maggiore inclusione finanziaria (Dirittobancario, 2024).
    Il Regolamento guarda anche al futuro, promuovendo l’integrazione dei pagamenti istantanei con tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e i sistemi blockchain. Queste innovazioni mirano a migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di esecuzione e abbattere ulteriormente i costi delle transazioni, creando un ecosistema di pagamento all’avanguardia. Grazie a queste misure, i pagamenti istantanei non sono più un servizio elitario ma diventano uno standard accessibile, a beneficio di cittadini, imprese e dell’intero sistema economico europeo.
    Pertanto, il Regolamento (UE) 2024/886 non solo armonizza il quadro normativo europeo, ma promuove anche l'efficienza e la sicurezza dei pagamenti, contribuendo all’integrazione economica dell’UE e al rafforzamento della sua sovranità digitale.

    Infrastrutture e politiche nell'adozione dei pagamenti istantanei
    L’adozione e l’utilizzo dei pagamenti istantanei variano significativamente tra i diversi Paesi, sia all'interno che all'esterno dell'area SEPA, evidenziando disparità infrastrutturali, regolamentari e culturali. In Europa, mentre Paesi come i Paesi Bassi e la Finlandia hanno raggiunto tassi di adozione prossimi al 90% (European Payments Council, 2024), altri come Germania, Italia, Francia e Spagna registrano livelli più moderati. In Germania, l'adozione si attesta intorno al 60%, complice una forte preferenza per i contanti e un approccio più conservativo nei confronti delle innovazioni digitali (BCE, 2024). L'Italia, invece, registra un'adozione del 40%, influenzata da una minore penetrazione di infrastrutture tecnologiche e da una consapevolezza limitata sui benefici dei pagamenti istantanei (Bankitalia, 2024). In Francia e Spagna, il tasso di adozione è in crescita: la Francia ha superato il 50% grazie al supporto delle principali banche e a campagne di sensibilizzazione (EPC, 2024), mentre la Spagna, con il 70%, è uno dei leader in Europa, grazie a una cultura digitale più consolidata e alla competizione tra i fornitori di servizi bancari (Banco de España, 2024).

    Oltre i confini europei, il panorama è altrettanto eterogeneo. L'India è un esempio di eccellenza globale grazie al sistema UPI (Unified Payments Interface), che nel 2023 ha superato i 10 miliardi di transazioni mensili (NPCI, 2023), rappresentando oltre il 75% dei pagamenti digitali del Paese. Allo stesso modo, in Brasile, il sistema Pix, lanciato nel 2020, è stato accolto con entusiasmo, raggiungendo oltre 150 milioni di utenti attivi in meno di tre anni e diventando il metodo di pagamento preferito per le transazioni quotidiane (Banco Central do Brasil, 2024).
    Negli Stati Uniti, i sistemi di pagamento in tempo reale, come RTP (Real-Time Payments), lanciato nel 2017, e FedNow, introdotto nel 2023 dalla Federal Reserve, stanno registrando una crescita significativa, ma a ritmi più lenti rispetto ai Paesi emergenti. Secondo i dati aggiornati al 2024, RTP ha quasi raddoppiato il valore totale delle transazioni rispetto all'anno precedente, raggiungendo $246 miliardi e superando un milione di pagamenti al giorno. Nonostante ciò, l'adozione complessiva rimane limitata, con una penetrazione stimata intorno al 30% delle transazioni elettroniche totali, coinvolgendo principalmente grandi istituzioni finanziarie (PaymentsJournal, 2025).
    FedNow, lanciato con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai pagamenti istantanei, conta circa 800 istituzioni finanziarie partecipanti nel suo primo anno di attività. Tuttavia, l'adozione è rallentata da una certa riluttanza culturale verso l'abbandono di strumenti tradizionali come assegni e carte di credito e da preoccupazioni operative legate ai rischi di frode e alla complessità gestionale.
    Queste differenze riflettono non solo la disponibilità di infrastrutture tecnologiche avanzate, ma anche il ruolo delle politiche governative e della concorrenza nel settore bancario. Paesi con regolamentazioni più stringenti, incentivi all’adozione e infrastrutture ben sviluppate tendono a registrare una diffusione più rapida e capillare dei pagamenti istantanei, mentre altri sono frenati da barriere economiche, legali e di interoperabilità tra le piattaforme esistenti.

    I pagamenti istantanei tra efficacia e sfide
    Gli instant payments stanno ridefinendo il panorama dei pagamenti digitali, portando con sé una serie di vantaggi che rendono il sistema finanziario più efficiente e accessibile. La velocità delle transazioni, che avvengono quasi in tempo reale, consente una maggiore fluidità nelle operazioni, mentre la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consente ai consumatori di eseguire pagamenti in qualsiasi momento, senza vincoli legati agli orari bancari o ai giorni festivi. Un altro vantaggio cruciale è la trasparenza: i consumatori ricevono una conferma immediata dell'avvenuto trasferimento, riducendo l'incertezza e migliorando la fiducia nel sistema. Inoltre, i costi di gestione dei pagamenti istantanei sono generalmente inferiori rispetto ai metodi tradizionali, favorendo l'adozione soprattutto nelle piccole transazioni quotidiane.
    Le applicazioni pratiche degli instant payments sono varie e coprono diverse aree. Nei pagamenti tra privati (P2P), ad esempio, sono utilizzati frequentemente per il rimborso di piccoli debiti tra amici o familiari, semplificando e velocizzando operazioni che altrimenti richiederebbero metodi più complessi. Nel settore commerciale (B2B), i pagamenti istantanei sono particolarmente utili in situazioni di emergenza o quando i termini di pagamento sono stretti, consentendo alle aziende di gestire la liquidità in tempo reale e ridurre i rischi di ritardi nei pagamenti. Il settore retail beneficia inoltre di un'esperienza cliente migliorata, poiché i pagamenti rapidi favoriscono una gestione efficiente delle transazioni e contribuiscono a ridurre le code o i tempi di attesa alle casse.

    Tuttavia, nonostante i numerosi vantaggi, gli instant payments affrontano anche alcune sfide significative. L'integrazione tecnologica è uno degli ostacoli principali: non tutti i fornitori di servizi di pagamento hanno implementato le infrastrutture necessarie per garantire transazioni istantanee sicure ed efficienti. Inoltre, la rapidità con cui vengono eseguite le transazioni potrebbe aumentare i rischi di frodi, poiché i sistemi devono essere in grado di garantire la sicurezza in tempo reale. Un'altra sfida riguarda l'educazione del mercato: molti consumatori e aziende non sono ancora pienamente consapevoli dei benefici e delle opportunità offerte dai pagamenti istantanei, il che ne rallenta l'adozione su larga scala.
    Nonostante queste difficoltà, il futuro degli instant payments è promettente. L'espansione delle tecnologie open banking e l'adozione di standard globali uniformi, come quelli supportati da FedNow®, favoriranno la diffusione di questi sistemi di pagamento, rendendo gli instant payments sempre più integrati nei processi finanziari quotidiani. Le regolamentazioni mirate, come quelle sviluppate dall'Unione Europea, contribuiranno a rafforzare la sicurezza e a garantire che le transazioni siano gestite in modo conforme agli standard di trasparenza e protezione dei consumatori. In futuro, l'adozione sempre più diffusa di pagamenti istantanei avrà un impatto significativo sulla gestione delle finanze personali e aziendali, cambiando il modo in cui vengono effettuate le transazioni e favorendo una maggiore inclusione finanziaria a livello globale.
    In conclusione, gli instant payments rappresentano una vera e propria rivoluzione nel settore dei pagamenti, migliorando l'efficienza e la velocità delle transazioni, riducendo i costi e rendendo i pagamenti più accessibili per una gamma sempre più ampia di utenti. Nonostante le sfide ancora da affrontare, l’evoluzione delle tecnologie, delle infrastrutture e delle regolamentazioni globali favorirà la crescita di questo sistema, che avrà un impatto profondo sul futuro dei pagamenti digitali e sulla gestione delle finanze a livello mondiale.

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    WORLDLINE, 2023. “I 10 vantaggi degli smart payment”
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    Redattori: E. Anna GRAZIANO e Gerardo PETROCCIONE (febbraio 2025)

  • INSTITORE

    Persona preposta dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. è un prestatore di lavoro subordinato con funzioni direttive, titolare di un potere di gestione generale, di autonomiae di iniziativa. Le sue mansioni rivestono particolare importanza, essendo egli l’alter ego dell’imprenditore cui deve direttamente rispondere del suo operato. Per tale ragione l’institore è tenuto, insieme all’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili relative alle imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto. Gode di ampi poteri rappresentativi che ineriscono alle sue funzioni. Anche in mancanza di una procura espressa l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (non può, però, alienare o ipotecare, gli immobili del preponente salvo che espressa autorizzazione o che si tratti di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa). Egli ha la rappresentanza processuale necessaria per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è preposto. I poteri rappresentativi dell’institore ora descritti sono determinati per legge ma possono essere ampliati o limitati dall’imprenditore, sia al momento della preposizione institoria che successivamente. In questo caso è però necessario che la procura originaria o la sua modifica siano stati pubblicati nel registro delle imprese con gli effetti della pubblicità dichiarativa (art. 2206 c.c.). L’institore ha l’obbligo, quando agisce, di dichiarare ai terzi che opera nel nome per conto del preponente: in caso contrario rimane anche personalmente obbligato. Tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto (art. 2208 c.c.) I suoi poteri vengono meno con il cessare della preposizione. La revoca dei poteri, tuttavia, deve essere pubblicata nel registro delle imprese anche se non fu a suo tempo resa pubblica la preposizione. La revoca è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l’imprenditore prova la loro effettiva conoscenza.

  • INSTITUTIONAL NETWORKS CORPORATION

    Rete telematica, sorta nel 1969, che collega tra loro circa 150 tra i principali investitori istituzionali statunitensi operanti sul “quarto mercato”, cioè quel mercato nel quale i titoli vengono scambiati direttamente senza né ricorrere ai broker né passare per le borse ufficiali. Attualmente gestisce almeno 1700 titoli quotati presso gli Stock Exchange, più di 3000 titoli trattati over the counter, oltre a stock options e currency options del Chicago Board Options Exchange-CBOE. Oltre a garantire l’aggiornamento delle quotazioni, il sistema instinet processa automaticamente gli ordini fino a 1000 titoli.

  • INSURANCE LINKED SECURITIES

    Le Insurance Linked Secuirities (ILS) sono una classe di attività finanziarie (asset class) costituite con lo scopo di trasferire i rischi dal settore assicurativo al mercato dei capitali. Questa tipologia di strumenti, piuttosto complessa, permette di diversificare le fonti di rischio, ottenendo alcuni benefici dal punto di vista dell’investimento finanziario e limitando l’impatto delle regolamentazioni in merito alle riserve obbligatorie di capitale. Le ILS si configurano come titoli obbligazionari collegati alle polizze assicurative, il cui funzionamento si basa sul verificarsi di un evento naturale predefinito: al verificarsi di tale evento, il sottoscrittore dell’obbligazione perde una parte o la totalità degli interessi o del capitale.
    Le compagnie di assicurazione, al fine di proteggersi dalle perdite inattese legate a eventi non prevedibili, possono sottoscrivere una ILS rivolgendosi alle compagnie di riassicurazione.
    Gli eventi considerati dalle ILS sono detti HILP, ovvero High Impact Low Probability ovvero, eventi che hanno una probabilità di realizzarsi molto bassa, ma che quando si verificano, generano conseguenze economiche di grande rilevanza (Bouriaux and MacMinn, 2009), la cui imprevedibilità complica l’accantonamento di riserve di capitale adeguate alla copertura di esso. Ad esempio, rientrano in questa tipologia di eventi, le catastrofi naturali, come uragani, terremoti, alluvioni e inondazioni, e le pandemie, come quella da Covid-19.
    Le compagnie di riassicurazione, a loro volta, per coprirsi dal rischio di eventi HILP, diversificano il loro portafoglio strutturandosi in gruppi oppure utilizzando altre forme di trasferimento del rischio, come nuovi strumenti finanziari. Da qui la necessità di sviluppare questa nuova tipologia di strumento finanziario, non solo come copertura del comparto assicurativo, ma anche come tutela del capitale delle compagnie riassucurative.
    Le ILS possono essere utilizzate con entrambe le finalità, con la sola differenza che nel caso in cui vengano usate dal comparto riassicurativo, la controparte, cioè il soggetto su cui viene trasferita una quota del rischio in cambio di un certo rendimento, può essere un qualunque investitore operante sul mercato dei capitali. Tale meccanismo permette una diluizione dei rischi in quanto la base di soggetti coinvolti è molto più ampia, incrementando la capacità di copertura dell’intero sistema.
    La rivoluzione rappresentata dalle Insurance Linked Securities riguarda la possibilità di investire in rischi specifici, opportunamente scelti e valutati dai singoli investitori in base alle loro esigenze. In questo modo i rischi sono chiaramente distinguibili e ben delineati rispetto sia ai rischi derivanti da altri business della società assicurativa, sia agli altri rischi prettamente di mercato (Götze and Gürtler, 2019).
    Prima dello sviluppo e dell’utilizzo delle ILS, le società di assicurazione infatti trasferivano i rischi sugli investitori utilizzando il mercato azionario: investendo nei titoli azionari delle società assicurative, gli individui sopportavano in maniera indiretta rischi assicurativi e, in ultima istanza, ne subivano le conseguenze in caso di insolvenza delle compagnie, di cui possedevano quote azionarie. Tale meccanismo generava opacità che le Insurance Linked Securities sono in grado di eliminare, fornendo agli investitori l’esatta percezione del rischio insito nello strumento in cui stanno investendo.
    Rientrano nelle ILS, i Catastrophe Bond (detti anche CAT Bond) e i Pandemic Bond.

    Bibliografia
    GOTZE  T. e  GURTLER  M. (2019), “Risk transfer and moral hazard: An examination on the market for insurance-linked securities”, Journal of Economic Behavior & Organization, https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.010
    BOURIAUX  S. e MacMINN R. (2009), “Securitization of Catastrophe Risk: New Developments in Insurance-Linked Securities and Derivatives”, Journal of Insurance Issues, 32(1), 1-34.
    https://www.borsaitaliana.it/notizie/finanza-personale/assicurazioni/dettaglio/assicurazioni-index-linked.htm

    Redattore:  E.  Anna GRAZIANO

  • INSUSSISTENZE ATTIVE E PASSIVE

    Componente straordinario di reddito che si manifesta al venir meno di un elemento del passivo o dell’attivo. Si ha, p.e., un’insussistenza attivaquando si prescrive un debito sorto in esercizi precedenti: il debito viene annullato contabilmente, mentre la sua contropartita è costituita da un componente straordinario positivo di reddito da inserire nel conto economico. Si ha un’insussistenza attiva anche quando vienemeno la necessità di tenere in bilancio un fondo rischi come passività potenziale o comunque il fondo medesimo è ritenuto eccessivo rispetto al rischio fronteggiato. Un’insussistenza passiva si verifica, p.e., quando si prescrive un credito di esercizi precedenti; in questo caso si procede all’annullamento contabile del credito (voce dell’attivo) a fronte di un componente straordinario negativo di reddito da inserire nel conto economico. Vi possono essere insussistenze attive o passive anche come correzione di errori contabili di registrazione di esercizi precedenti.

  • INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

    Applicazione al contratto, nella determinazione dei suoi effetti, delle norme suppletive e dispositive e, in mancanza, degli usi e dell’equità (art. 1374 c.c.). Per quanto riguarda le prime, l’integrazione si concreta nel fatto che, anche se tali norme non sono state richiamate espressamente dalle parti, esse, per legge, debbono essere ritenute conformi alla volontà contrattuale e perfettamente aderenti alla concreta disciplina convenzionale. Se, p.e., in un contratto di compravendita le parti non hanno stabilito il momento ed il luogo di pagamento del prezzo, la norma di cui all’art. 1498, comma 2, c.c., interviene a fissare l’uno o l’altro. Da ciò si deduce che tale integrazione non modifica il contratto, aggiungendovi clausole non volute dalle parti, ma, al contrario, esplica nelle ulteriori conseguenze l’intento pratico attuato mediante il negozio. Si è fuori, invece, dall’integrazione del contratto in senso tecnico, laddove, nell’inserzione automatica di clausole, è la legge che, nella sua superiore determinazione, comprime la volontà contrattuale, imponendo l’adozione di clausole, o fissando, in via autoritativa, i prezzi di beni o servizi (art. 1419, comma 2, c.c.). Per ciò che concerne l’equità, richiamata dall’art. 1374, essa costituisce un elemento sussidiario per determinare, in base alle norme contrattuali, i limiti ed il contenuto delle obbligazioni contratte; non è sostitutiva dell’applicazione di norme, ma integrativa o sussidiaria per un puntuale adattamento della norma al caso concreto e opera nell’ambito di quest’ultima.

  • INTEGRAZIONE ECONOMICA E MONETARIA

    1. Concetto e classificazioni. Riferita a due o più economie di regioni diverse, indica sia lo stato di assenza di discriminazioni fisiche, giuridiche e amministrative per le attività economiche, sia il processo di avvicinamento a tale stato. Nei trattati internazionali il concetto compare collegato a quello di cooperazione. L’integrazione può riguardare prevalentemente il settore reale dell’economia, quello finanziario, o tutti e due. L’integrazione può presentarsi con gradi diversi di intensità e di diffusione rappresentati da altrettante forme tipiche assunte anche nelle denominazioni dei trattati. a) Al livello di intensità minimo si ha il c.d. forum, incontro periodico istituzionalizzato di dialogo tra uomini di governi, previsto da accordi internazionali e supportato da uno staff di segretariato anche permanente. Questi incontri possono preparare l’integrazione economica predisponendo accordi o risolvendo problemi posti da accordi stipulati in precedenza. b) Il livello più semplice di integrazione si ha con la zona, o area di libero scambio, all’interno della quale tariffe e barriere non tariffarie sono eliminate in modo da realizzare la libera circolazione dei prodotti degli Stati membri, ma questi ultimi sono liberi di fissare le tariffe e le restrizioni, cioè la politica commerciale, nei confronti dei Paesi terzi. c) Nell’unione doganale alla libera circolazione interna dei prodotti si aggiunge una tariffa esterna comune e barriere non tariffarie comuni (cioè comune politica commerciale) nei confronti dei Paesi terzi. d) Un mercato comune va oltre l’unione doganale, tanto più quanto più è libera la circolazione de fattori della produzione (capitale e lavoro). e) L’unione economica unisce alla liberalizzazione interna di un mercato comune anche una convergenza della legislazione e una politica economica comune. f) La forma più evoluta di integrazione è l’unione economica e monetaria in cui si aggiunge ulteriormente una moneta, una politica monetaria comune e un’Autorità monetaria comune. g) Infine va ricordata l’unione specializzata, che limitano il processo di integrazione in settori particolari di attività.

    2. Esempi di forme di integrazione economica.Il primo caso storico importante di integrazione economica non forzata è quello degli Zollverein sperimentati dagli Stati tedeschi del XIX secolo a metà strada tra area di libero scambio e unione doganale. Nel secolo scorso il primo esempio importante è stato il Benelux, avviato come unione doganale nel 1948 e trasformato in unione economica nel 1949. Sempre nel 1949 è stato costituito dai Paesi comunisti il COMECON che da organizzazione per il mercato comune ha tentato negli anni Settanta di avviare i Paesi membri verso unaforma avvicinabile all’unione economica. Tra il 1951 e il 1957 si istituiscono le tre grandi organizzazioni comunitarie europee, due specializzate (CECA nel 1951, Euratom nel 1957) e una terza che, dalle iniziali caratteristiche di unione doganale, insieme alle altre due evolverà negli anni Novanta in unione economica e monetaria (v. Comunità europee; Unione europea). L’esempio fortunato della Comunità europea ha fatto scuola ed è stato adottato da diverse associazioni di cooperazione economica costituite in forme diverse.

    2.a) Opera come un forum l’Organization of American States (OAS), che è la prima organizzazione internazionale regionale del mondo, in ordine di tempo, essendo stata istituita a Washington nel 1890 col nome di the International Union of American Republics. Ne fanno parte 35 Stati americano. L’attuale statuto dell’OAS, che prevede per obiettivo di promuovere la pace e la sicurezza e lo sviluppo economico e sociale è stato adottato nel 1951. Altri forum sono l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) costituito nel 1989, che riunisce 21 Paesi rivieraschi del Pacifico, l’ASEAN Regional forum, operativo dal 1994, che riunisce i 10 Paesi dell’ASEAN e 14 altri Paesi rivieraschi, Russia, Stati Uniti e Cina inclusi, il South Pacific Forum (SPF) da Australia e 15 piccole isole del Pacifico per promuovere la cooperazione regionale; al forum è collegato il South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA) con gli stessi partecipanti e con l’obiettivo di correggere i flussi di scambio ineguali e a sfavoredelle piccole isole. Nei fatti hanno operato principalmente come forum l’Asociación Latinoamericana e Libre Comercio (ALALC), più nota come Latin America Free Trade Association (LAFTA), costituita nel 1960 da 11 Stati centro-sudamericani (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.) e sostituita nel 1980 dall’Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ovvero Latin American Free Trade Association (LAFTA).

    2.b) La più nota zona di libero scambio è l’European Free Trade Association (EFTA) costituita da nove Paesi (oggi ridotti a Quattro) nel 1960 per iniziativa del Regno Unito in risposta alla Comunità Europea. Altra associazione di rilievo è il North American Free Trade Agreement (NAFTA) stipulato nel 1992 tra Stati Uniti, Canada e Messico. Altre associazioni del genere sperimentate sono la Caribbean Free Trade Association (CARIFTA) istituita tra i Paesi dei Carabi nel 1967 e sostituita nel 1995 dal Caribbean Community and Common Market (CARICOM); l’Asiatic Free Trade Area (AFTA) dei 10 Paesi dell’ASEAN che, istituita nel 1992, se verrà realizzata (il termine è fissato per il 2004) costituirà la zona di libero scambio più grande del mondo; l’Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), in ingl. Free Trade Area of the Americas (FTAA), che riunirà 34 Paesi delle Americhe (le trattative, iniziate nel 1994, procedono con calma e, si prevede, finiranno nel 2005); l’area di libero scambio dell’Asia del Sud e cioè la SAFTA (South Asian Free Trade Area) che sta progettandola SAARC (Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka).

    2.c) Nell’ALADI (v. retro alla lettera a) si distinguono tre organizzazioni con grado di integrazione diverso: il Grupo de los Tres (Colombia, Messico e Venezuela) che hanno stipulato un accordo di libero scambio nel 1994 in base al quale verranno abbattute totalmente le barriere doganali entro 10 anni, il Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú e Venezuela) istituito nel 1960 col proposito di formare un’unione doganale e rinominato nel 1982 Mercado Común Andino e il MERCOSUR (Mercado Común del Sur) che è stato istituito nel 1994 da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e che dovrebbe realizzare almeno l’unione doganale entro il 2006.

    2.d) Più evolute, talvolta solo sulla carta, sono diverse alter associazioni fiorite negli ultimi trent’anni del secolo scorso: il Mercado Común Centroamericano (MCCA; ingl. Central American Common Market-CACM), istituito dal trattato di Managua tra Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua nel 1961; l’Union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale (UDEAC) costituta nel 1964 tra Camerun, Repubblica Centrale Africana, Chad, Congo, Guinea, Gabon per promuove la formazione di un mercato comune centro-africano, il cui obiettivo è stato ripreso dalla Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) costituita nel 1983 da 11 Stati (Angola, Burundi, Camerun, Repubblica Centrale Africana, Chad, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Rwanda, Sao Tome and Principe); la Southern African Customs Union (SACU), istituita nel 1969 tra Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa, Swaziland; la Communauté Économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO costituita nel 1972 tra Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali, Mauritania, Niger, Senegal e dissolta nel 1994; Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) costituita nel 1976 da Burundi, Congo e Rwanda per promuove la cooperazione e l’integrazione economica e non sopravissuta alle vicende tragiche della regione; l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) istituita nel 1994 tra Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo.

  • INTEGRAZIONE FINANZIARIA EUROPEA

    Processo che tocca tutti i punti nevralgici del funzionamento dei mercati finanziari europei si propone di realizzare la piena liberalizzazione dei movimenti di capitale (v. libertà di circolazione dei capitali) e di creare un mercato unico dei servizi finanziari. Le ragioni che hanno mosso il graduale processo di integrazione finanziaria in Europa sono molteplici. Esse possono essere ricondotte principalmente a tre motivi generali. In primo luogo l’integrazione finanziaria consente l’efficace trasmissione degli impulsi di politica monetaria all’insieme dell’area dell’euro e diventa pertanto un presupposto essenziale per la conduzione della politica monetaria unica. In secondo luogo, l’integrazione finanziaria è altamente rilevante per il compito dell’Eurosistema di contribuire alla salvaguardia della stabilità finanziaria. In terzo luogo, l’integrazione finanziaria è fondamentale sia per il compito dell’Eurosistema di promuovere l’ordinata operatività dei sistemi di pagamento, sia per il suo forte interesse nel consentire il sicuro ed efficiente funzionamento dei sistemi di compensazione e regolamento delle operazioni in titoli. Infine, la BCE e l’Eurosistema supportano l’opinione condivisa che l’integrazione finanziaria contribuisca ad accrescere il potenziale per una crescita economica più rapida e non inflazionistica. Dopo un lungo periodo di stasi determinata dalla crisi economica che negli anni Settanta ha colpito tutti i Paesi europei, il processo ha ripreso vigore con l’Atto unico europeo del 1986 e l’avvio dell’UEM che in tre fasi ha portato alla piena libertà di stabilimento delle banche e degli intermediari finanziari (effettiva il 1° gennaio 1993), alla liberalizzazione delle operazioni di valori mobiliari (effettiva il 1° gennaio 1996) e alla liberalizzazione valutaria (completata con l’introduzione della moneta unica). Nel 1999, a seguito dell’introduzione dell’euro, la Commissione europea ha avviato il Piano d’azione per i servizi finanziari (PASF) in attuazione della strategia di Lisbona relativa all’integrazione finanziaria. Il Piano è stato ultimato nel 2005. L’introduzione della moneta unica ha anche consentito un’integrazione delle infrastrutture operanti nell’area euro, in particolare per i sistemi di pagamento (vedi TARGET 2 e TARGET2 - Securities). Sempre nel settore dei servizi di pagamento a partire dal 2002 anche il settore privato ha offerto il suo importante contributo al processo di integrazione promuovendo il progetto AUPE (Area unica dei pagamenti in euro AUPE, in inglese Single Euro Payments Area, SEPA). A livello istituzionale la BCE, insieme alla Commissione europea, ha fornito assistenza alle banche nella sua attuazione al fine di consentire in tutta Europa pagamenti con strumenti di pagamento al dettaglio in euro alternativi al contante che siano equiparabili come caratteristiche tecniche a quelli già utilizzati in ambito nazionale. La BCE svolge anche altri compiti funzionali alla realizzazione dell’integrazione finanziaria in Europa. In particolare, si occupa di offrire consulenza sul quadro legislativo e regolamentare per il sistema finanziario europeo e svolge attività di monitoraggio sullo stato del processo. È possibile consultare annualmente le statistiche elaborate dalla BCE sul tema nel rapporto la BCE sull’integrazione finanziaria in Europa2. (v. sull'argomento direttive comunitarie in materia bancaria; direttive comunitarie in materia di intermediazione finanziaria; direttive comunitarie sulle borse; integrazione finanziaria europea)
    ______________________
    1. A seguito di numerose relazioni sulla realizzazione del PASF è stato predisposto nel 2006 il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Single Market in Financial Services Progress Report 2004-2005" (Mercato unico dei servizi finanziari: Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 2004-2005) [SEC(2006) 17] pubblicato il 5 dicembre 2005, per quanto riguarda l’analisi del PASF. Da quest’ultimo documento, elaborato in ottemperanza agli obblighi presi nel Libro bianco sulla politica dei servizi finanziari 2005-2010, emerge che il 98% delle azioni previste nel PASF sono state completate entro i termini previsti.
    2. L’ultimo rapporto Financial Integration in Europe è pubblicato on-line alla pagina www.ecb.europa.eu/pub/pub/prud

    Redattori: Redazione, Bianca GIANNINI
    © 2010 ASSONEB

     

  • INTEGRAZIONE INDUSTRIALE

    Specializzazione di diversi processi produttivi di beni all’interno di un’impresa o di un gruppo di imprese unificate sotto un’unica direzione e un unico controllo economico. Si distinguono quattro specie di integrazione: verticale, orizzontale, laterale, diagonale. a) Integrazione verticale. È la forma più studiata e diffusa e consiste nel coordinamento (vertical combination) e, più spesso, nel controllo economico, se non nella fusione in un’unica società, di imprese operanti a diversi stadi successivi della filiera produttiva Un’impresa può integrarsi “a monte” costruendo al suo interno gli impianti di semilavorati e materie prime necessarie alle sue lavorazioni o acquistando imprese che già li producono. È il processo attraverso cui sono cresciuti molti dei keiretsu giapponesi. Nel nostro Paese i processi di integrazioneverticale si erano intensificati tra il 1945 e il 1965 e sono stati poi abbandonati durante i disordini sociali degli anni Settanta, lasciando il posto al decentramento produttivo presso piccole-medie imprese fornitrici), oppure “a valle” verso le fasi di commercializzazione dei prodotti (una tendenza simile si è verificata a partire dalla metà degli anni Ottanta). b) Integrazione orizzontale. Detta anche horizontal expansion, è il coordinamento (horizontal combination) con controllo o fusione (lateral amalgamation) tra società che operano allo stesso stadio produttivo per rispondere ad aumento della domanda, per avvantaggiarsi delle economie di scala o per dominare il mercato. Attraverso l’espansione orizzontale sono cresciuti molti dei keiretsu giapponesi e i chaebol sud-coreani. c) Integrazione laterale. Processo di espansione di un’impresa industriale o commerciale con allargamento della produzione e della vendita a nuovi articoli legati a quelli già prodotti o venduti, ma anche del tutto diversi. L’allargamento può realizzarsi o all’interno dell’impresa o del gruppo, o mediante acquisizione di imprese già esistenti. Questa politica viene perseguita generalmente per avvantaggiarsi delleeconomie di scopo. Buona parte dello sviluppo delle banche negli ultimi quindici anni è avvenuta per questa via. d) Integrazione diagonale. Espansione dell’attività alla produzione di servizi ausiliari (manutenzione, movimentazione e logistica, elaborazione dati, telecomunicazioni ecc.) che si inseriscono per così dire diagonalmente nell’attività principale all’interno dell’impresa o del gruppo. Molto in voga fino agli anni Novanta, specialmente tra le banche (dove ha dato origine alla figura denominata società strumentale), gli è oggi preferito l’outsourcing, cioè l’esternalizzazione di attività già svolte all’interno della propria organizzazione aziendale a terzi giuridicamente autonomi.

  • INTEGRAZIONE MONETARIA EUROPEA

    Processo che ha portato in tre tappe alla costituzione di un’area monetaria comune tra i 12 Paesi della Comunità Europea che hanno adottato l’euro realizzando la terza fase dell’UEM (q.v.) dal 1°.1.1999. L’atto finale dell’integrazione monetaria europea sono state l’adozione della moneta unica, la rinuncia alla sovranità monetaria nazionale e la costituzione del SEBC e della BCE cui sono demandati il governo della moneta, il controllo della stabilità dei prezzi e il coordinamento delle politiche monetarie a livello europeo (v. anche: ECU; integrazione finanziaria europea; SME).

  • INTELLIGENZA ARTIFICIALE

    Branca della scienza informatica che si occupa dei c.d. sistemi computerizzati intelligenti. Vale a dire di sistemi in grado di svolgere funzioni comunemente associate all’intelligenza naturale. Il suo obiettivo precipuo è quello di realizzare sistemi capaci di simulare i comportamenti e gli schemi tipici dell’intelligenza umana.

  • INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CRESCITA ECONOMICA

    Abstract
    L'intelligenza artificiale è l'intelligenza delle macchine, in contrasto con l'intelligenza naturale mostrata dall'uomo. La tecnologia è un fattore determinante nella crescita delle economie; la teoria tradizionale della crescita in economia spiegava lo sviluppo basandosi sulla crescita della popolazione, ma i fattori umani e le abilità lavorative nelle economie globalizzate spiegano ampiamente le differenze nei tassi di crescita tra i paesi. L'evoluzione dell'IA ha avuto un forte impatto sul mercato del lavoro nell'economia globalizzata; L'IA ha ammassato lavoratori non specializzati e aziende a basso valore aggiunto, consentendo alle aziende altamente tecnologiche di fornire beni e servizi ad una frazione del prezzo, grazie a processi automatizzati. Nel 2019 i paesi dell'OCSE e del G20 hanno concordato i principi dell'IA per ristabilire la fiducia, rispettare i diritti umani e i valori democratici.


    La rivoluzione digitale consente ai governi di avere accesso a dati migliori; la digitalizzazione consente una maggiore archiviazione e tracciamento delle informazioni attraverso record elettronici, collegamento di registri di dati tra diverse parti del governo e funzionalità avanzate per gestire e analizzare grandi insiemi di dati (FMI 2017, p.1). Molti paesi stanno già scoprendo che costa meno raccogliere tasse, fornire servizi pubblici, amministrare programmi sociali e gestire le finanze pubbliche. Ad esempio, l'introduzione in Italia nel 2019 della bolletta elettronica ha permesso al Tesoro di incassare oltre € 2 miliardi di euro in meno di sei mesi.
    L'Intelligenza Artificiale è l'intelligenza delle macchine, in contrasto con l'intelligenza naturale mostrata dagli umani. L'intelligenza artificiale può essere classificata in tre diversi tipi di sistemi: l'intelligenza artificiale analitica, umana e umanizzata.
    L'intelligenza analitica si riferisce all'intelligenza cognitiva; generare una rappresentazione cognitiva del mondo e utilizzare l'apprendimento basato sull'esperienza passata per fornire decisioni future. L'intelligenza artificiale ispirata all'intelligenza si riferisce all'intelligenza cognitiva ed emotiva; comprendere le emozioni umane, oltre agli elementi cognitivi, e considerarle nel loro processo decisionale. L'IA umanizzata ha caratteristiche di tutti i tipi di competenze (cioè cognitive, emozionali e intelligenza sociale). Pedro Domingos, professore presso l'Università di Washington, ha contribuito con un libro a diffondere le conoscenze e i problemi di base in questo campo complesso (The Master Algorithm).
    I problemi tradizionali (o obiettivi) della ricerca di intelligenza artificiale comprendono ragionamento, rappresentazione della conoscenza, pianificazione, apprendimento, elaborazione del linguaggio naturale, percezione e capacità di spostare e manipolare oggetti (Domingos 2015). L'intelligenza generale è tra gli obiettivi a lungo termine del campo. Gli approcci includono metodi statistici, intelligenza computazionale e AI simbolica tradizionale. Molti strumenti sono utilizzati nell'IA, comprese le versioni di ricerca e ottimizzazione matematica, reti neurali artificiali e metodi basati su statistiche, probabilità ed economia. Il campo dell'IA si basa su informatica, ingegneria dell'informazione, matematica, psicologia, linguistica, filosofia e molti altri campi.
    L'intelligenza artificiale consente un'identificazione precisa degli individui e delle loro attività associate, per monitorare e registrare le caratteristiche biometriche fornendo un'alternativa unica, sicura e meno costosa ai più tradizionali sistemi di documentazione ufficiale basati su carta. In molti paesi in via di sviluppo, questa tecnologia ha consentito a governi e cittadini di studiare le interconnessioni dei cittadini, sollevando alcuni problemi relativi alla riservatezza dei dati (Big Data, privacy e stato).
    Nel settore privato, la registrazione costante delle informazioni digitali in tempo reale ha dato origine a un'economia dei dati; le aziende stanno già comprando e vendendo questi dati e li usano in combinazione con algoritmi di intelligenza artificiale per indirizzare meglio i loro sforzi pubblicitari e modelli di business (FMI 2017, p.3).
    La tecnologia è un fattore determinante nella crescita delle economie; la teoria della crescita tradizionale in economia spiegava lo sviluppo basandosi sulla crescita della popolazione, ma i fattori umani e le abilità lavorative nelle economie globalizzate spiegano ampiamente le differenze nei tassi di crescita tra i paesi. Nella teoria economica classica la crescita dell'economia è data dal capitale (K), dal lavoro (L) e dalla tecnologia (sigma). Il capitale è fissato a breve termine e il lavoro dipende dalla popolazione; la tecnologia si evolve in modo non lineare e contribuisce fortemente alla crescita.
    Y = f(K,L, sigma)
    I modelli economici non considerano il livello di capitale/lavoro, ma spesso si basano sulla variazione del lavoro e del capitale (cioè, la produttività che è data dalla variazione di capitale/lavoro rispetto alla produzione Y).
    L'evoluzione dell'IA ha avuto un forte impatto sul mercato del lavoro nell'economia globalizzata; L'IA ha ammassato lavoratori non specializzati e aziende a basso valore aggiunto, consentendo alle aziende altamente tecnologiche di fornire beni e servizi ad una frazione del prezzo, grazie a processi automatizzati. La Fondazione Bill & Melinda Gates (https://www.gatesfoundation.org/) è stata tra le prime a sottolineare i rischi strutturali oltre questa evoluzione, dal momento che l'IA riduce strutturalmente la domanda di lavoro nei paesi occidentali, mentre le entrate fiscali degli stati non ha compensato il benessere e il consumo ridotti (Digitalizzazione e fiscalità).
    L'OCSE monitora l'evoluzione dell'innovazione e della tecnologia e il loro impatto sulla produttività del lavoro e del capitale; dettagli sui dati, rapporti e statistiche sono disponibili qui (https://data.oecd.org/innovation-and-technology.htm). L'OCSE ha adottato nel maggio 2019 i Principles on Artificial Intelligence (https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/); promuovono l'intelligenza artificiale (AI) che è innovativa e degna di fiducia e che rispetta i diritti umani e i valori democratici. I principi dell'OCSE dell'IA sono i primi di tali principi sottoscritti dai governi. Oltre ai membri dell'OCSE, altri paesi, tra cui Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Perù e Romania, hanno già aderito ai principi dell'IA, con l'adesione di altri aderenti.
    Nel giugno 2019 i paesi del G20 hanno concordato i principi guida per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che sono stati creati sulla base di quelli adottati il mese scorso dai 36 membri dell'OCSE e da altri sei paesi. Le linee guida del G20 richiedono che gli utenti e gli sviluppatori di IA siano equi e responsabili, con processi decisionali trasparenti e nel rispetto dello stato di diritto e dei valori, tra cui la privacy, l'uguaglianza, la diversità e i diritti sindacali riconosciuti a livello internazionale. Questi principi spingono i governi a garantire una transizione equa per i lavoratori attraverso programmi di formazione e l'accesso a nuove opportunità di lavoro. È importante notare che la Cina e la Russia sono tra i partecipanti al G20 ma non hanno sottoscritto i principi dell'OCSE. La presidenza giapponese del G9 del 2019 ha sottolineato la necessità di un flusso libero di dati attraverso i confini basato sulla fiducia (Data Free Flow with Trust - DFFT).

    Bibliografia
    DOMINGOS P. (2015) The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World, Penguin, New York.
    G20 (2019) Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy, June 8-9, Japan https://g20.org/en/documents/
    INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) 2017. Digital revolutions in public finance. Edited by Sanjeev Gupta, Washington, DC, ISBN 9781484315224.
    OECD (2019) Principles on AI, May 22, Paris. https://www.oecd.org/going-digital/ai/

  • INTENSITA' ENERGETICA

    Misura macroeconomica dell'efficienza energetica del sistema economico di una nazione. Viene calcolata come unità di energia consumata per unità di prodotto interno lordo (PIL). Una sua riduzione potrebbe portare ad un buon risultato in materia ambientale in quanto misura la tendenza di un’economia a consumare risorse in gran parte rinnovabili (ad emissioni inquinanti costanti). Tale indicatore però non fornisce una misura delle pressioni sull’ambiente derivanti dagli usi intermedi e finali di energia né dice nulla sul tipo di energia consumata o di combustibile utilizzato per la sua produzione. Il metodo di misurazione dell’intensità energetica maggiormente adoperato dagli istituti di ricerca è il TEP (tonnellata equivalente di petrolio) per milione di euro.


    Redattore: Claudio DICEMBRINO
    © 2009 ASSONEBB

  • INTERBOURSE DATA INFORMATION SYSTEM

    Sistema telematico creato dal Comitato delle borse della CEE con l’obiettivo di favorire la tempestiva trasmissione delle quotazioni registrate in ognuna delle varie borse della Comunità alle altre.

  • INTERESSE

    Corrispettivo del godimento di una somma di denaro maturato in un determinato periodo; con specifico riferimento all’attività bancaria, corrispettivo in denaro ricevuto o pagato dalla banca sulle somme concesse a credito alla clientela affidata o raccolte in deposito. Per le operazioni di breve durata la determinazione dell’interesse, definito semplice, avviene in base alla proporzione aritmetica fra l’ammontare del capitale impiegato ed il tempo di utilizzo, secondo la formula I = Crt, dove C è il capitale, r il tasso unitario e t è il tempo. Se invece, come avviene nella maggior parte delle operazioni bancarie a scadenzaindeterminata attive e passive, gli interessi maturati vengono portati in aumento del capitale originario a scadenze predefinite, engono cioè capitalizzati divenendo a loro volta produttivi di altri interessi (v. anatocismo; v. anche interesse capitalizzato; interesse composto), la somma del capitale e degli interessi maturati, il montante, al tempo t, sarà dato da M=C(1+r) t .La capitalizzazione può avvenire a scadenze diverse: annualmente o per periodi di tempo inferiori, di norma ogni 6 o 3 mesi, nel qual caso si definisce infrannuale o frazionata. Nei conti correnti debitori la capitalizzazione degli interessi avviene di norma trimestralmente; semestralmente nei conti correnti creditori, nei depositi liberi e in quelli vincolati a tempo indeterminato (o con vincolo pluriennale); nei conti e depositi vincolati a scadenza determinata, alla scadenza (v. liquidazione degli interessi). Usando la stessa simbologia della formula precedente, la somma degli interessi composti, ottenuti cioè attraverso la capitalizzazione, per l’intero periodo di durata dell’operazione è data da: I=C[(1+r) t -1] .Per quanto concerne la misura, gli interessi bancari sono convenzionali, determinati e accettati cioè contrattualmente. La banca fissa i tassi attivi sui prestiti, collocati fra un minimo, il tasso primario o prime rate accordato alla clientela più importante ed un massimo, il top rate, applicato alla clientela a più elevato grado di rischio, essenzialmente in relazione alle caratteristiche della clientela stessa, alla sua forza contrattuale, alle condizioni del prestito e più in generale in base ai tassi correnti praticati sulla piazza, formatisi per effetto della domanda e dell’offerta. Importanti riferimenti sono, al riguardo, taluni indici del costo del denaro ed in particolare il rendimento dei BOT, il tasso interbancario e il tasso uf- ficiale di sconto. Con riferimento alle operazioni di raccolta, la banca, tenendo presente anche in questo caso il comportamento delle altre banche e la dinamica del mercato, stabilisce una scalettatura dei tassi direttamente correlati alle consistenze medie (v. consistenza del deposito) accertate al momento della capitalizzazione degli interessi oppure all’atto dell’estinzione del deposito. Per vari motivi di carattere economico generale, finanziario ecc., i tassi applicati vengono modificati in aumento o in diminuzione più volte all’anno. Se si tratta di c/c attivi la banca deve dare immediata comunicazione della variazione al cliente; nel caso dei depositi, invece, può accadere che per il disinteresse di molti clienti, la banca applichi le diminuzioni di tasso automaticamente a tutti, e conceda gli aumenti ai soli clienti che esplicitamente li richiedono. Di norma gli interessi vengono corrisposti posticipatamente, alla scadenza del periodo di utilizzo delle somme; si ha invece interesse anticipato qualora esso venga conteggiato e dedotto anteriormente alla scadenza del credito o addirittura venga dedotto dalla somma da erogare (come avviene p.e. nello sconto bancario, q.v.). Con riferimento ai prestiti pluriennali, ai mutui fondiari ed in genere ai finanziamenti a lungo termine degli istituti di credito speciale ammortizzabili gradualmente a quote di capitale o a rate costanti o crescenti, gli interessi, definiti “scalari”, vengono calcolati non sull’importo complessivo, ma sul debito residuo ottenuto deducendo la quota capitale scaduta. La contrapposizione fra gli interessi attivi e passivi, percepiti o corrisposti dalla clientela ordinaria e da altre istituzioni creditizie, determina nel conto economico scalare della banca il margine di interesse, un importante indicatore della sua efficienza nella gestione denaro: esso rappresenta infatti un dato idoneo ad esprimere il contributo lordo fornito dall’attività di raccolta e impiego alla copertura dei costi di struttura e alla formazione del risultato netto d’esercizio. Infine, per la determinazione del costo effettivo/rendimento di un’operazione bancaria si noti che l’interesse ne rappresenta una sola componente e che per il suo calcolo è quindi necessario considerare anche le commissioni, le provvigioni e le spese a vario titolo sostenute.

  • INTERESSE ANTICIPATO

    Corrispettivo del godimento di una somma di denaro, conteggiato e liquidato anteriormente alla scadenza del credito. Il sistema viene usato specialmente nello sconto bancario, che è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse (calcolato in base al tasso di sconto), anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso. Ammesso infatti un credito allo sconto, la banca trattiene sull’importo che versa allo scontatario un compenso, costituito, oltre che da commissioni e spese, dall’interesse, che viene quindi in tal modo anticipato. Quanto alla misura, l’interesse viene calcolato non sulla somma che si anticipa, e cioè sulla somma scontata per il tempo decorrente dalla data dell’operazione di sconto a quella della scadenza, ma sul valore nominale del credito, che consiste nell’interesse del capitale a scontarsi. Un tasso anticipato è più oneroso per il debitore del tasso posticipato di eguale misura nominale. P.e. l’8% anticipato in ragione d’anno corrisponde al 8,696% posticipato, il 12% al 13,64%, il 16% al 19,05%. Le banche tendono, per evidenti ragioni di convenienza economica e finanziaria, a calcolare l’interesse anticipato su ogni forma di finanziamento che abbia scadenza fissa. Anche nel credito al consumo i finanziatori applicano di regola tassi anticipati. In questi casi l’onere del consumatore può essere aggravato dalla rateizzazione infra-annuale dei rimborsi. Il punto di riferimento per la valutazione della convenienza dell’operazione è, per il consumatore, non il tasso nominale, ma il tasso annuo effettivo globale (TAEG).

  • INTERESSE ATTIVO

    Corrispettivo che viene dato a chi concede l’utilizzazione dei propri mezzi finanziari. Il pagamento degli interessi alla banca costituisce la controprestazione tipica del beneficiario di un credito ed è subordinato all’effettiva utilizzazione, totale o parziale, del credito concesso. Nelle aperture di credito in conto corrente, la corresponsione degli interessi avviene normalmente mediante addebitamento del relativo importo sul conto del cliente a determinate scadenze, usualmente trimestrali. Da tale momento, gli interessi divengono a loro volta produttivi di altri interessi, essi vengono cioè capitalizzati (v. anatocismo; interesse capitalizzato). Circa la misura, trattasi di interesse convenzionale per cui il tasso viene contrattualmente discusso e accettato; salvo patto diverso, esso viene determinatoalle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza. Alla cessazione del rapporto, per qualunque causa, gli interessi continuano a decorrere nella stessa misura, fino alla data di estinzione del debito.

  • INTERESSE CAPITALIZZATO

    Compenso maturato in un determinato periodo, portato in aumento del capitale originario, cioè della somma inizialmente posta dal creditore a disposizione del debitore. L’importante effetto che consegue alla capitalizzazione è che da quel momento gli interessi divengono a loro volta produttivi di altri interessi (v. anatocismo; capitalizzazione; interesse composto). La capitalizzazione degli interessi viene normalmente adottata nei rapporti bancari, sia attivi che passivi, variando a seconda dei casi il periodo di scadenza convenzionale ai fini dellacapitalizzazione stessa.

  • INTERESSE COMPENSATIVO

    Compenso dovuto al creditore nelle obbligazioni nascenti da contratti di scambio o da fatto illecito: se la cosa venduta e consegnata al compratore è produttiva di frutti o di altri proventi, il venditore ha diritto agli interessi sul prezzo non pagato anche se esso non sia esigibile, non essendo ancora scaduto il termine di adempimento dell’obbligazione relativa. Analogamente, sulla somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento dei danni dall’autore del fatto illecito, sono dovuti gli interessi compensativi dal giorno in cui è avvenuto l’illecito e non da quello della domanda. L’interesse compensativo prescinde quindi sia dalla scadenza dell’obbligazione principale che dalla costituzione in mora. Non va confuso con l’interesse corrispettivo, anche se in pratica a volte i due termini vengono usati indifferentemente. L’interesse corrispettivo infatti è dovuto al creditore sulla base del principio della naturale produttività di frutti civili di qualsiasi credito liquido ed esigibile, in base ad un principio riconosciuto in via generale dalla legge per tutte le obbligazioni pecuniarie, e risponde quindi ad esigenze diverse da quello su cui si fonda il criterio dell’interesse compensativo.

  • INTERESSE COMPOSTO

    Compenso che riceve chi dà in prestito un capitale per un periodo generalmente di durata superiore all’anno. Se gli interessi si aggiungono al capitale iniziale alla fine di ogni periodo senza fruttare nuovi interessi per il periodo successivo si applica l’interesse semplice il cui ammontare I viene calcolato in modo proporzionale al capitale C, alla durata del prestito t e all’interesse unitario r, in base alla formula I=Crt. Quando invece gli interessi si aggiungono al capitale alla fine di ogni periodo diventando parte integrante del capitale stesso e come tali producono nuovi interessi anche per i periodi successivi, si applica l’interesse composto. Il suo ammontare I, per l’intero periodo di durata dell’operazione, è calcolato in base alla seguente formula: I=C[(1+r) t - 1]. L’operazione di aggiungere alcapitale impiegato gli interessi da esso prodotti prende il nome di capitalizzazione e a seconda delle modalità seguite per il calcolo degli interessisarà semplice o composta. In genere la capitalizzazione è discreta. Quando l’unità di tempo che si considera per aggiungere gli interessi al capitale è infinitesima, si ha la capitalizzazione continua: in questo caso l’operazione di aggiungere gli interessi al capitale si può considerare istantanea (v. anche anatocismo, interesse capitalizzato).

  • INTERESSE CONVENZIONALE

    Corrispettivo in danaro, il cui relativo obbligo riposa nella volontà delle parti. Quando non è specificato un tasso diverso, gli interessi convenzionali sono dovuti nella misura dell’interesse legale (3,5% dall’1.1.2001). Il saggio che eccede tale misura deve risultare da atto scritto, in mancanza del quale l’interesse è sempre dovuto in ragione del saggio legale. La ragione per cui la legge prevede la necessità dell’atto scritto consiste nella volontà di difendere il debitore dal reato di USURA. Come previsto infatti dall’art. 644 codice penale, riformulato dal- la l. 7.3.1996 n. 108, il reato di usura sussiste ogni qualvolta un soggetto, approfittando dello stato di bisogno altrui, si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, interessi o vantaggi usurai, cioè interessi che palesemente e notevolmente sono superiori a quelli che, di norma, vengono corrisposti per prestazioni analoghe (onde il loro ammontare non è stabilito dalla legge, ma è lasciato alla discrezione del giudice). Tra le novità introdotte dalla l. 7.3.1996 n. 108 vi è la previsione di un “tasso” fisso di interesse (c.d. tasso soglia) oltre il quale il compenso richiesto dal creditore è considerato automaticamente usuraio. Ai sensi del 3° comma dell’art. 644 è pertanto la legge che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In particolare, il 4° comma dell’art. 2 della l. 7.3.1996 n. 108 indica tale limite “nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà" (usura in astratto). Tale tasso (TAEG) è applicato a qualsiasi forma di credito, cioè anche quando esso è erogato da operatori finanziari o bancari, oltre che da privati non professionisti. È disposto, peraltro, che le banche e gli intermediari finanziari devono affiggere nelle proprie sedi in modo visibile la classificazione dei relativi tassi medi effettuati dal Ministero del Tesoro. Il 3° comma dell’art. 644 prevede, inoltre, che indipendentemente dal superamento del citato limite, devono considerarsi usurari gli interessi, anche inferiori al tasso soglia, se, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano proporzionati rispetto al valore della prestazione e sono dati o promessi da un soggetto che si trovi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria (usura in concreto). V. in argomento alla voce usura. Se il diritto penale prevede la fattispecie come reato che viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con una multa da 6 milioni a 30 milioni, il diritto civile sancisce, con la riforma del 1996 relativa al 2° comma dell’art. 1815, la nullità della pattuizione d’interessi usurari e stabilisce che, pur rimanendo valido il contratto di mutuo, non sono dovuti interessi.

  • INTERESSE CORRENTE

    Prezzo per l’uso dei capitali che si fissa su di una determinata piazza per effetto della domanda ed offerta di denaro colà corrente in un dato momento. Le banche applicano condizioni diverse di interesse a seconda delle caratteristiche della clientela e delle condizioni del prestito.

  • INTERESSE DI MORA

    Modalità di risarcimento, fissata preventivamente dalla legge nel caso di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, consistente nella corresponsione al creditore di una somma di danaro percentuale a quella capitale. L’interesse deve essere corrisposto dal debitore dal giorno della mora (v. mora del debitore; mora del creditore), anche se precedentemente non era dovuto e sebbene il creditore non provi di aver sopportato un danno, nella misura legale del dieci per cento annuo (o in misura maggiore se erano stati pattuiti, in tale ammontare, interessi corrispettivi). In tal modo la legge ha inteso tutelare il creditore nel rapporto obbligatorio avente per oggetto una somma di denaro esigibile, dato che il danaro è un bene atto a produrre, di per sé, frutti civili; è per questa ragione che il danno non deve essere dimostrato dal creditore, in quanto si presume subito per legge (iuris et de iure), al contrario di quanto avviene nella mora delle obbligazioni aventi per oggetto una cosa diversa da una somma di danaro, in cui occorre la prova da parte del creditore. Il creditore, peraltro, ha diritto a un ulteriore risarcimento, consistente nel maggior saggio dell’interesse che egli ha dovutocorrispondere ad altri per procurarsi la somma di denaro non versatogli tempestivamente dal debitore, se appunto prova di aver subitoun maggior danno e in quanto quest’ultimo sia conseguenza immediata e diretta della mora; ma il risarcimento ulteriore non gli compete se fra le parti era stata preventivamente fissata la misura degli interessi di mora. L’ammontaredel risarcimento è pure superiore a quello legale se l’obbligazione ha per oggetto una somma di danaro avente valore intrinseco o espressa in moneta estera, qualora, durante la mora, si accresca il valore intrinseco della moneta.

  • INTERESSE DIFFUSO

    Concetto proprio del diritto pubblico. Particolare tipo di interesse che si caratterizza per non avere un centro di riferimento in soggetti determinati, ma per appartenere ad una cerchia aperta ed indeterminata di persone (quali, p.e., i consumatori, gli indigenti ecc.), le quali, non essendo legate tra loro da alcun vincolo associativo, non rappresentano un gruppo sociale costituito co- me soggetto di diritto o, comunque, circoscritto ed individuale. Si distingue, pertanto, sia dall’interesse individuale che da quello collettivo.

  • INTERESSE INTEGRATIVO

    Commissione bancaria imposta al cliente che richiede anticipazioni in conto corrente su titoli industriali; di norma, costituisce una “integrazione” del saldo dei frutti appurati trimestralmente ed è calcolata come interesse per un certo numero di giorni sul massimo fido concesso. Dal punto di vista bancario, l’interesse integrativo trova una giustificazione nell’aleatorietà dei rendimentidei titoli offerti in garanzia, titoli che per la loro natura sono soggetti ad oscillazioni anche di notevole ampiezza. Può avvenire che il calcolo dell’interesse integrativo sia effettuato non in relazione all’ammontare massimo del fido utilizzabile ma all’importo complessivo dei prelevamenti. Trattandosi di un’anticipazione su titoli (la cui forma è appunto la sovvenzione in conto corrente con facoltà di prelevare più volte, eseguire parziali versamenti e successivamente prelevare ancora nei limiti del fido), non di rado il totale dei prelevamenti via via effettuati può raggiungere la cifra del fido concesso senza che, per effetto dei versamenti, il cliente risulti in debito per un ugual somma. È tuttavia da ritenere che in mancanza di una diversa esplicita chiara pattuizione contrattuale, il limite massimo di fido convenuto si riferisca al saldo risultante a debito del cliente in qualsiasi momento e non all’importo complessivo dei prelevamenti effettuati.

  • INTERESSE LEGALE

    Somma di danaro dovuta per legge e nella misura da questa fissata. Il saggio legale dell’interesse, stabilito del 5% in ragione d’anno dall’art. 1284 del codice civile 1942, è stato elevato al 10% dalla l. 26.11.1990 n. 353 (con decorrenza 16.12.1990). La l. 23.12.1996 n. 662 (collegato alla finanziaria del 1997) ha attribuito al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di modificare la misura dell’interesse legale. Questo è stato successivamente così modificato fino a oggi: 5% dall’1.1.1997; 2,50% dall’1.1.1999; 3,50% dall’1.1.2001 (d.m. Tesoro 11.12.2000); 3% dall’1.1.2002 (d.m. Tesoro 11.12.2001). L’interesse legale è dovuto in caso di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria (v. interesse di mora) o quale corrispettivo per il godimento di una somma di danaro (v. interesse compensativo). Si contrappone all’interesse convenzionale, in cui il relativo obbligo deriva dalla volontà delle parti.

  • INTERESSE LEGITTIMO

    Posizione giuridica soggettiva che riceve indiretta tutela dalla protezione che la legge appresta all’interesse generale a cui è strettamente connessa e chesi contrappone, da un lato, all’interesse semplice, che è privo di specifica tutela, e, dall’altro, al diritto soggettivo, L’esigenza preminente di salvaguardare l’interesse generale si riflette sull’interesse individuale, che funge da stimolo e da strumento per la tutela del primo,dando vita alla figura dell’”interesse occasionalmente protetto” (in occasione cioè e in coincidenza con la protezione dell’interesse pubblico). Alla stregua di più recenti orientamenti, interesse legittimo può definirsi la pretesa di chi, avendo una posizione soggettiva “qualificata”, ha titolo ad ottenere che l’attività amministrativa, interferente su tale posizione, venga esercitata conformemente alle regole giuridiche imposte alla pubblica amministrazione. A questa situazione si accompagna la legittimazione, riconosciuta al titolare, di far valere in proprio favore, nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali, le norme d’azione imposte all’esercizio del pubblico potere, al fine di ottenere l’eliminazione degli atti amministrativi posti in essere in violazione di tali norme. In relazione a questo complesso meccanismo suole affermarsi che le posizioni soggettive alla base dell’interesse legittimo ricevono dall’ordinamento una protezione solo indiretta, nel senso che quello che è dato ottenere all’interessato è, di norma, l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo in ragione, appunto, dell’obbiettivo contrasto di tale atto con l’ordinamento giuridico e con l’interesse della collettività. Nell’ambito dell’interesse legittimo possono operarsi distinzioni o classificazioni che variano in relazione ai diversi orientamenti dottrinari. Basterà ricordare in questa sede alcune grandi categorie: una prima comprendente gli interessi correlati a poteri dell’amministrazione di incidere su diritti soggettivi perfetti, affievolendoli o comprimendoli (p.e. espropriazioni e altre limitazioni della proprietà privata); una seconda comprendente gli interessi correlati a poteri amministrativi (autorizzazioni, licenze, nulla osta) di rimuovere limiti all’esercizio di diritti soggettivi, tipici delle attività economiche e professionali; una terza, infine, comprendente interessi correlati a poteri e attività amministrative interferenti con situazioni dei singoli che, pur essendo giuridicamente rilevanti, non hanno la consistenza di diritti soggettivi (categorie fra le più varie connesse a procedimenti dichiarativi, organizzativi ecc.).

  • INTERESSE NEGATIVO

    Prezzo che si paga per un deposito di denaro. È l’ipotesi nella quale il risparmiatore non riceve alcun compenso sulle somme depositate, ma, al contrario, deve corrisponderlo al depositario. La ragione di ciò sta in quei fenomeni che vengono definiti di tempesta valutaria, che vedono l’apprezzamento repentino e abnorme di una o più divise e la corrispondente svalutazione di altre, tale che i possessori di queste ultime sonospinti a ritirarle dal mercato del denaro per farle affluire nel mercato valutario onde convertirle in moneta forte. Si creano così eccessive disponibilità di alcune divise sul mercato del denaro e, dal momento che la misura del tasso di interesse (v. interesse) è determinata soprattutto dalla fluttuazione della domanda e dell’offerta, ne segue una sua contrazione che, in casi particolari, può raggiungere valori negativi.

  • INTERESSE PASSIVO

    Corrispettivo con il quale la banca remunera il risparmio raccolto dalla clientela nelle varie forme di depositi a risparmio e di conti correnti. Tali somme, infatti entrano nella disponibilità della banca e sono quindi suscettibili di utilizzazione da parte di questa. Gli interessi decorrono dal primo giorno non festivo successivo alla data del versamento (v. valuta) e cessano nel giorno non festivo anteriore a quella del rimborso. Essi vengono normalmente conteggiati annualmente nei depositi liberi o alla scadenza nei depositi vincolati e, se non riscossi, vengono capitalizzati (v. interesse capitalizzato) alle stesse condizioni. Costituiscono interessi convenzionali (v. interesse convenzionale), per cui la loro misura, determinata dalla banca in relazione alla situazione del mercato e alle diverse condizioni alle quali i depositi sono effettuati viene contrattualmente accettata dal depositante. È peraltro usualmente riservata alla banca la facoltà di modificare in ogni momento il tasso di interesse, con efficacia immediata per i depositi a vista o vincolati a tempo indeterminato e differita alla scadenza per i depositi vincolati a tempo determinato.

  • INTERESSE POSTICIPATO

    Compenso per i prestiti in denaro corrisposto alla scadenza del periodo di utilizzo delle somme. In particolare, nel regime di capitalizzazione dell’interesse semplice, l’interesse posticipato è dato dall’uguaglianza I=Crt, dove r è il tasso di interesse, t il periodo d’impiego e C il capitale. L’interesse semplice viene di regola applicatodalle banche sui depositi e sui conti correnti per periodi inferiori all’anno, mentre quello composto viene applicato per periodi di durata superiore, limitatamente però ai periodi annuali,applicandosi comunque quello semplice per le restanti frazioni di anno.

  • INTERESSE SCALARE

    Metodo di conteggio degli interessi che prevede il computo di questi ultimi sul debito residuo dopo aver corrisposto la rata scaduta. È tipico dei prestiti pluriennali che prevedono un ammortamento graduale a rate costanti e, quindi, con quote interessi decrescenti e quota capitale crescente. I mutui fondiari ed, in genere, i finanziamenti a lungo termine degli istituti di credito speciale sono a “interesse scalare”.

  • INTERESSI NELLE OPERAZIONI BANCARIE

    1. La materia degli interessi, per quanto attiene al settore della operazioni bancarie, era imperniato attorno a tre clausole tradizionalmente utilizzate: la clausola uso piazza, la clausola di anatocismo e la cosiddetta clausola di spostamento della valuta. Per ciò che concerne la clausola interessi uso piazza, essa prevedeva che il tasso degli interessi attivi potesse essere variato unilateralmente dalla banca in corso di rapporto e riferito alle “condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza” (art. 8, comma 3 n.u.b.). Tale clausola è stato oggetto di problemi di validità in quanto secondo taluni è in contrasto con il dettato dell’art. 1284 c.c., che richiede la determinazione per iscritto per gli interessi superiori al tasso legale, e con il dettato dell’art. 1346 c.c. che richiede la determinabilità dell’oggetto del contratto. La questione era stata comunque superata dall’art.4, comma 3, della l. 17.2.1992 n. 154 (“norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”), a tenor del quale “le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”. L’art. 117 TUBC ha prescritto ora un contenuto minimo obbligatorio dei contratti. I tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione, inclusi gli eventua- li maggiori oneri in caso di mora nei contratti di credito, devono essere appunto indicati dal contratto medesimo. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente tali condizioni deve essere espressamente indicata e approvata specificamente dal cliente (v. jus variandi). Soprattutto poi, al 6° comma, si stabilisce che sono nulle e si considerano non apposte le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, dei prezzi e delle condizioni praticati, oltre che quelle che prevedevano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelli pubblicizzati. Tale nullità e l’inosservanza della norma che dispone l’indicazione nel contratto degli elementi economici del rapporto hanno per conseguenza l’applicazione, per ciò che concerne i tassi di interesse, del tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; per ciò che invece riguarda gli altri prezzi e condizioni, si applicano quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapportoper le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto. In base all’art. 116 TUBC, infatti, in ciascun locale in cui il pubblico ha indiscriminato accesso deve essere esposta ogni condizione economica relativa ai servizi offerti; anche qui non è ammesso il rinvio agli usi. È stabilito poi un regime speciale per le aperture di credito in conto corrente (v. apertura di credito).

    2. La clausola di anatocismo prevede (art. 7,comma 3 n.u.b.) che gli interessi addebitati al cliente “producano a loro volta interessi nella stessa misura”. Anche questa clausola solleva dubbi di legittimità in quanto sembra porsi in contrasto con il divieto posto dall’art. 1283 c.c. È tuttavia opinione prevalente che il divieto di anatocismo non trovi applicazione con riguardo all’impresa bancaria in quanto nel settore vi è un uso specifico che lo consente. Sul punto nessuna innovazione è stata apportata dalla l. 17.1.1992 n. 154 sulla trasparenza. Viceversa, l’introduzione dell’art. 25, comma 3 del d.lg. 4.8.1999 n. 342 cosiddetto decreto di salvataggio dell’anatocismo bancario) è stata accompagnata da fortissime polemiche nel mondo politico ed economico, suscitando l’immediata reazione delle associazioni a tutela dei consumatori ed il successivo intervento della Corte Costituzionale. Utilizzando la delega per apportare disposizioni integrative e correttive al TUBC (legge 24.4.1998 n. 128), il Governo emanò il d.lg. 4.8.1999 n. 342 in seguito al revirement della Cassazione che, con due storiche sentenze (I sez. n. 2374 e III sez. n. 3096 del 1999), sancì la “nullità della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto essa si baserebbe su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria”. In tal modo, il sistema bancario italiano avrebbe rischiato il collasso davanti allo spettro dei 100 miila miliardi da restituire ai clienti. Per evitare tale catastrofica prospettiva, il Governo attribuì al CICR il potere di stabilire, con apposita delibera, modalità e criteri per la produzioni di interessi maturati nelle operazioni bancarie, col vincolo di assicurare la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori (art. 25, comma 2, che introduce il comma 2, art. 120, TUBC) ed emanò una norma transitoria di sanatoria in base alla quale le vecchie clausole negoziali di capitalizzazione degli interessi trimestrali a vantaggio delle sole banche, se inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata della delibera di cui al comma 2 (cfr. delib. CICR 9.2.2000), sono valide ed efficaci fino a tale data. Infine, si prevedeva l’obbligatorio adeguamento al tenore della delibera CICR, pena l’inefficacia delle clausole medesime, rilevabile solo da parte del cliente. Contro tale goffo tentativo di salvataggio dell’anatocismo bancario s’è quindi espressa la Corte Costituzionale che con sent. del 17 ottobre 2000 n. 425 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art 25, comma 3, cit. per violazione dell’art.76, Cost. rimproverando al Governo il mancato rispetto della delega.

    3. La clausola di spostamento della valuta, infine si era sviluppata nella prassi bancaria nel senso che ai fini della decorrenza degli interessi ai singoli addebitamenti e accreditamenti era attribuita una data convenzionale (cosiddetta valuta) diversa da quella in cui è stata effettivamente eseguita l’operazione. La valuta era di regola anticipata (di uno o più giorni) per gli addebiti e posticipata (di uno o più giorni) per gli accreditamenti. Il patto di spostamento delle valute era ritenuto dalla dottrina illecito in quanto contrastante con il principio generale della causalità delle attribuzioni patrimoniali esistente nel nostro ordinamento. La normativa sulla trasparenza era già, all’art. 7, intervenuta in proposito, disponendo inderogabilmente che, in caso di versamento, la valuta nelle operazioni passive dovesse essere conteggiata dal giorno dell’operazione. Nello stesso senso, ma con una portata più ampia, l’art. 120 TUBC stabilisce che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla medesima banca e gli assegni bancari tratti sulla medesima succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta dal giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Da ultimo, è opportuno segnalare che con sent. 13 luglio 1999 n. 14899 la Cassazione ha inferto un altro duro colpo al sistema creditizio italiano sancendo il principio secondo il quale il momento significativo per individuare se il tasso di interessi previsti nel mutuo stipulato anteriormente all’entrata in vigore della l. 7.3.1996 n.58 superi la soglia stabilita - oggi intorno al 12% - è quello della dazione degli interessi e non quello della stipula del contratto. Inoltre, il giudice è tenuto anche d’ufficio a rilevarne l’illegittimità qualora si controverta sull’esecuzione del contratto. Anche in tal caso s’è reso necessario l’intervento del Governo che con il d.l. 29.12.2000 n. 394 convertito nella l. 27.2.2001 ha chiarito la non retroattività della legge sull’usura, statuendo che il carattere usurario dei tassi dei mutui va riferito al momento della stipula del contratto. Al contempo, è prevista a partire dal 3.1.2001 un meccanismo di adeguamento sulle rate in pagamento. In forza della novella, il tasso fisso di interesse sui mutui alle famiglie è pari all’8% per i mutui inferiori ai 150 milioni stipulati per l’acquisto di case non di lusso; e il 9,96 % per i mutui di importo superiore ai 150 milioni e, in ogni caso, per l’acquisto d abitazioni di lusso. Per le imprese, invece, la misura del tasso è unica: il 9,96%.

  • INTEREST ONLY

    Acr.: IO. Nella pratica statunitense è uno strumento finanziario derivato che remunera l’investitore con una parte degli o con tutti gli interessi prodotti da un sottostante pacchetto di CMO o REMIC e poco o nulla rimborsa in linea capitale. Gli IO presentano comunque un valore facciale che, quando non danno diritto a pagamenti in linea capitale, è usato per il calcolo degli interessi. La vita e la quotazione dei titoli IO dipende da quella del pacchetto di mutui sottostante ed è soggetta al rischio di rimborso anticipato (prepayment risk), frequente negli Stati Uniti quando il livello dei tassi scende abbastanza più in basso rispetto a quello della data di stipulazione. In generale la quotazione degli IO aumenta all’aumentare del livello del tasso di interesse e viceversa. Ciò si verifica quando i mutui sottostanti sono a tasso variabile, ma anche in caso di mutui a tasso fisso, dal momento che un aumento dei tassi scoraggia i mutuatari dall’anticipare il rimborso e ciò allontana il rischio di un’estinzione anticipata dell’IO. Al contrario un calo del livello degli interessi induce i mutuatari a estinguere i mutui per rifi- nanziarsi a tassi inferiori e ciò provoca l’estinzione dell’IO (v. anche: asset-backed securities; mortgage-backed seurities; principal only).

  • INTEREST RATE CAP

    Strumento finanziario derivato (ex art. 1.3 TUF, insieme all’interest rate collar e all’interest rate floor, q.v.) che si configura come contratto a premio che conferisce all’acquirente del cap, dietro pagamento di un premio rapportato percentualmente all’ammontare nominale di riferimento, il diritto di ricevere dal venditore, entro i termini di durata e di validità dell’accordo e alle scadenze prestabilite, la differenza, se positiva, tra il livello assunto da un tasso d’interesse variabile di mercato ed un tasso predeterminato alla data di stipulazione del contratto (strike rate). Se alle date concordate tale differenza risulta nulla o negativa, il venditore non è obbligato ad alcuna prestazione nei confronti della controparte. L’obiettivo perseguito dall’acquirente di un interest rate cap è quello di cautelarsi da un andamento al rialzo dei tassi d’interesse senza rinunciare ai benefici di una loro eventuale discesa. Egli, in particolare, può p.e. predeterminare il costo massimo di un fi- nanziamento a tasso variabile contestualmente acceso o già in essere) o predeterminare il margine minimo garantito tra un investimento a tasso fisso ed un finanziamento a tasso variabile. Il venditore di un interest rate cap, invece, può utilizzare tale contratto in funzione di aspettative di ribasso o costanza dei tassi d’interesse. In tal caso egli corre il rischio che siverifichi un indesiderato aumento dei tassi; l’esborso dovuto potrebbe vanificare i vantaggi connessi all’incasso del premio. La negoziazione degli interest rate cap è riservata, come quella degli altri strumenti derivati, alle imprese di investimento (SIM ecc.; v. impresa di investimento), alle banche, agli agenti di cambio e agli intermediari iscritti nell’elenco dell’art. 107 TUBC.

  • INTEREST RATE COLLAR

    Strumento finanziario derivato (ex art. 1.3 TUF, insieme all’interest rate cap e all’interest rate floor, q.v.). Rappresenta una variante dei contratti di interest rate cap e interest rate floor e consiste in un accordo in base al quale il venditore assicura all’acquirente, dietro pagamento di un premio, una banda di oscillazione limitata da un tasso massimo e minimo prefissati, al tassovariabile di una sua passività. Qualora il tasso d’interesse variabile di riferimento prescelto sia superiore al tasso fisso massimo del collar, l’acquirente riceve dal venditore il differenziale tra il tasso variabile ed il tasso fisso. Qualora invece il tasso variabile sia inferiore al tasso fisso minimo del collar, l’acquirente paga al venditore il differenziale positivo tra tasso fisso e tasso variabile. Se il tasso di riferimento risulta compreso tra il tasso fisso massimo e minimo del collar, infine, non viene attivato alcun flusso di interessi. Al netto dei premi pagati o ricevuti, l’acquisto di un collar da parte di un operatore equivale all’acquisto di un cap il cui tasso fisso predeterminato sia pari al tasso massimo del collar, e alla contestuale vendita di un floor il cui tasso fisso predeterminato sia pari al tasso minimo del collar stesso. Rispetto ad un interest rate floor negoziato singolarmente, il collar implica un costo inferiore, dal momento di un cap ed un floor e quest’ultimo conserva un suo valore, ma tale vantaggio trova compensazione nel fatto che acquistando un collar a fronte di una passività non è possibile beneficiare di un’eventuale ribasso del tasso d’interesse al di sotto del tasso fisso minimo dello stesso. Specularmente, l’acquisto di un interest rate floor riprodurrebbe in capo all’acquirente una posizione simile, in caso di riduzione dei tassi d’interesse, rispetto a quella generata dalla vendita di un collar. Il vantaggio associato alla vendita del collar, connesso il premio ricevuto, è tuttavia controbilanciato dal fatto che, in caso di rialzo dei tassi, il rendimento massimo dell’attività che si vuole proteggere coincide con il tasso massimo del collar, mentre l’acquisto di un floor non comporta alcun limite superiore per il rendimento di detta attività. La negoziazione degli interest rate collar è riservata La negoziazione degli interest rate collar è riservata, come quella degli altri strumenti derivati, alle imprese di investimento (SIM ecc.; v. impresa di investimento), alle banche, agli agenti di cambio e agli intermediari iscritti nell’elenco dell’art. 107 TUBC.

  • INTEREST RATE FLOOR

    Strumento finanziario derivato (ex art. 1.3 TUF, insieme all’interest rate cap e all’interest rate collar, q.v.). Attraverso di esso l’acquirente del floor, dietro pagamento di un premio rapportato all’ammontare nominale di riferimento, ha il diritto di ricevere, nei termini di durata e validità dell’impegno,la differenza, se positiva, tra il livello assunto alla scadenza prevista da un tasso prestabilito alla data di negoziazione (strike rate) ed un tasso variabile di mercato. Nel caso in cui il differenziale risulti nullo o negativo, non si materializza alcuna obbligazione di pagamento in capo al venditore. L’acquirente di un interest rate floor, quindi, in contrapposizione all’acquirente di un interest rate floor, desidera premunirsi contro un atteso ribasso dei tassi senza rinunciare ai benefici di una loro eventuale risalita, predeterminando il rendimento minimo di un investimento a tasso variabile (crediti, titoli) ovvero il margine minimo garantito tra un investimento a tasso variabile ed un finanziamento a tasso fisso. Per converso la vendita di un floor può essere utilizzata in funzione di aspettative di crescita dei tassi d’interesse. In tal caso il venditore è soggetto al rischio di una diminuzione dei tassi; l’ammontare dei pagamenti dovuti potrebbe infatti compensare il ricavo derivante dal premio incassato. La negoziazione degli interest rate floor è riservata, come quella degli altri strumenti derivati, alle imprese di investimento (SIM ecc.; v. impresa di investimento), alle banche, agli agenti di cambio e agli intermediari iscritti nell’elenco dell’art. 107 TUBC.

  • INTEREST RATE SWAP

    Strumento finanziario derivato (ex art. 1.3 TUF) basato su un contratto per cui due controparti si accordano per scambiarsi due serie di pagamenti periodici di interesse determinati dall’applicazione di due diverse modalità di calcolo a un medesimo capitale figurativo di riferimento (notional). Lo scambio dei pagamenti per interesse può avvenire negoziando un tasso fisso contro un tasso variabile oppure due tassi variabili legati a parametri diversi. Il notional rappresenta soltanto la base su cui vengono calcolati gli interessi e non è, salvo rare eccezioni, oggetto di transazione. Nella sua struttura più semplice, definita da una serie di elementi standardizzati, l’interest rate svap è definito generic svap o plain vanilla svap. Si parla, al contrario, di non generic svap quando taluni degli elementi del contratto vengono appositamente “confezionati” per le parti. Entrambe queste due tipologie di svap sono definite par svap in quanto le parti fanno riferimento al medesimo notional ed effettuano pagamenti solo per i flussi relativi ai tassi d’interesse. Si tratta invece di non par svap quando uno dei contraenti è tenuto ad effettuare un pagamento iniziale in cambio di condizioni di tasso a lui più favorevoli rispetto a quelle applicate per i non generic svaps.

    1. Elementi. Gli elementi che caratterizzano un interest rate svap, oltre al notional, sono i seguenti: la data di negoziazione, cioè la datadi stipula del contratto; la data effettiva, cioè la data dalla quale decorre il calcolo degli interessi, che in alcuni casi può differire dalla data di negoziazione; la data di scadenza; la data di settlement, ovvero la data di liquidazione periodica degli interessi, che nel caso sia unica è contestuale alla data di scadenza del contratto; il day count, ossia la modalità di calcolo dei giorni, che nello svap generico è costituita dalla stessa base prevista per il tasso variabile prescelto e che configura un particolare rilevante per esprimere su basi equivalenti i tassi scambiati.

    2. Fixed rate payer e floating rate payer. Le parti che concludono un contratto di svap possono essere distinte tra: fixed rate payer, che è colui che paga il tasso fisso ed è definito acquirente del contratto; floating rate payer, che è colui che paga il tasso variabile ed è definito venditore del contratto. Mentre il primo assume una posizione al rialzo nello svap, cioè manifesta aspettative di un andamento al rialzo dei tassi e a questo scopo intende fissare il costo di una passività o indicizzare il rendimento di una attività, il secondo assume una posizione opposta, ha cioè aspettative al ribasso dei tassi e intende indicizzare il costo di una passività o fissare il rendimento di una attività. La durata di un interest rate svap può variare dai 3-6 mesi fino ai 5-7 anni. Nel primo caso è probabile che il pagamento periodico previsto sia unico, e che avvenga in coincidenza con la scadenza del contratto. Nel caso si tratti di un contratto a medio-lungo termine, invece, si presume che vi siano più scambi periodici di interessi, con cadenze prefissate, generalmente trimestrali o semestrali. In coincidenza con le singole date di settlement, si determinano i flussi d’interesse di pertinenza dei fixed rate payer e del floating rate payer e viene poi liquidata solo la differenza tra i due flussi. Se il tasso fisso è superiore al tasso variabile, sarà il primo a dover versare l’eccedenza al secondo; se il tasso fisso è inferiore al tasso variabile le posizioni si invertiranno; se i due tassi sono equivalenti non vi sarà alcuna transazione.

    3. Asset swap e liability swap. I contratti di svaps sono suddivisibili, in relazione alle diverse finalità perseguite dagli operatori, in asset svaps e liability svaps. I primi consentono di mutare la struttura dei rendimenti del proprio attivo, allo scopo sia di assecondare i cambiamenti di aspettative del soggetto economico sui movimenti futuri dei tassi di riferimento, aprendo margini di maggior ricavo, sia di pareggiare, secondo una logica di asset liability management (v. gestione attivo-passivo), la struttura dell’esposizione al rischio di variazioni nei tassi d’interesse dell’attivo e del passivo (v. mismatching). Sempre con un asset swap, inoltre, si possono effettuare arbitraggi tra il mercato del credito ed il mercato obbligazionario, qualora fra essi sussistano delle inefficienze che comportino l’attribuzione di differenti premi al rischio al singolo operatore. Infine, con un asset svap è possibile creare titoli sintetici, non direttamente disponibilisul mercato. I liability svaps, per contro, consentono di ridefinire la struttura dei costi del passivo o di pareggiare la posizione con l’attivo al variare delle aspettative. Essi si comportano, quindi, come gli asset svaps, ponendosi però l’obiettivo di intervenire sul passivo. Attraverso un liability svap, inoltre, è possibile ridurre il costo dell’indebitamento nel caso in cui le controparti abbiano uno standing creditizio differente e a condizioni che vi siano delle imperfezioni nel mercato finanziario tali da determinare differenziali difformi nell’ambito dei segmenti a tasso fisso e a tasso variabile. Si creano, in questo caso, i presupposti per un arbitraggio sul divario esistente tra i due differenziali, il cui margine di guadagno viene generalmente suddiviso fra i contraenti in funzione della reciprocaforza contrattuale.

    4. Coupon svaps, basis rate svaps e crosscurrency interest rate svaps. Gli svaps di tassi d’interesse possono essere anche classificati in base alle caratteristiche dei flussi di interessi che costituiscono l’oggetto del contratto. In questo senso si distinguono tre fondamentali tipologie di contratti: i coupon svaps, i basis rate svaps ed i cross-currency interest rate svaps.

    4.a) Coupon swap. Sono contratti che comportano lo scambio fra un flusso di interessi a tasso fisso ed un flusso a tasso variabile, entrambi denominati nella stessa moneta. Questo tipo di contratto coincide con il plain vanilla svap.

    4.b) Basic swap. I basic svaps sono invece contratti che prevedono lo scambio di due serie di pagamenti periodici, denominati nella stessa valuta, calcolati applicando due diversi saggi d’interesse variabili al capitale figurativo di riferimento. Essi hanno come scopo, quindi, quello di mutare il parametro cui è indicizzata una certa posta di bilancio, attiva o passiva.

    4.c) Cross-currency interest rate swap. I cross-currency interest rate svaps, infine, prevedono lo scambio di due flussi di tassi d’interessedenominati in due diverse valute, calcolati utilizzando due parametri, fissi o variabili, rappresentanti le condizioni relative ad operazioni di credito in valute diverse. Tali contratti differiscono dagli svaps di valuta (v. currency swap), in cui vengono scambiate due serie di pagamenti denominati in due valute diverse e che includono il capitale di riferimento, per il fatto di contemplare esclusivamente uno scambio di interessi, quantunque calcolati su capitali equivalenti denominati in due differenti unità monetarie.

    5. Non generic swap. Quanto ai non generic svaps, essi si discostano dalla struttura base specificatamente nei seguenti aspetti: esistenza di uno spread sul tasso variabile puro; mancata coincidenza fra data di scadenza dell’indice cui è agganciato il tasso variabile e scadenza periodica dello svap: esistenza di un mismatching tra data di ridefinizione del tasso variabile e data di scadenza dello stesso; inconsistenza del day-count dello svap rispetto a quello del tasso variabile. In genere le negoziazioni di interest rate svaps avvengono con l’ausilio di un intermediario, il quale può intervenire nella transazione non solo per facilitarel’incontro delle controparti e per curare l’attività di clearing nei periodici pagamenti degli interessi maturati, ma anche ponendosi come controparte diretta dello svap nel ruolo di venditore o acquirente del contratto a seconda delle circostanze.

    6. Negoziazione. La negoziazione degli interest rate swap è riservata, come quella degli altri strumenti derivati, alle imprese di investimento (SIM ecc.; v. impresa di investimento), alle banche, agli agenti di cambio e agli intermediari iscritti nell’elenco dell’art. 107 TUBC.

  • INTERFACCIA

    Confine comune a due sistemi o a due parti dello stesso sistema. L’interfaccia può essere una parte dell’hardware (una spina o un cavo che allacciano p.e. una stampante o un’altra periferica al computer) o un software. Un tipo di interfaccia importante è il GUI, l’insieme di programmi che rendono agevole (user friendly) con i computer. Un’interfaccia include sia funzionalità proprie, sia caratteristiche relative alle informazioni scambiate fra le due unità.

  • INTERINALE

    Cartellino sul quale venivano annotati gli estremi della conclusione di un contratto di Borsa negoziato alle grida. L’interinale veniva scambiato a riprova della negoziazione svolta “alle grida” e, successivamente, sostituito dal fissato bollato, documento definitivo che registrava le operazioni di acquisto e di vendita. L’interinale era definito “in cambi” se riguardava una compravendita di valuta; “in titoli” se aveva per oggetto una compravendita in titoli.

  • INTERLINKING

    L’insieme delle infrastrutture e delle procedure per il collegamento dei sistemi RTGS nazionali per il trattamento deipagamenti in moneta unica (euro) tra i Paesi dell’UEM all’interno del sistema Target.

  • INTERMEDIARI FINANZIARI E LOCALISMO: IL RUOLO DELLE BANCHE LOCALI (ENCICLOPEDIA)

    Abstract
    Gli intermediari finanziari che operano prevalentemente in uno spazio economico limitato di tipo localistico, costituiscono in tutto il mondo un elemento essenziale del sistema economico, poiché forniscono servizi finanziari a operatori caratterizzati a loro volta da un elevato localismo. Qui di seguito si esaminerà in modo particolare il ruolo e le caratteristiche distintive delle banche locali riflettendo sul loro forte impegno verso i clienti e le comunità in cui operano. Verranno esaminati gli elementi chiave delle loro attività, insieme ai dati di mercato e alle normative rilevanti. Questa analisi sottolinea l’importanza delle banche locali nel sostenere lo sviluppo economico e sociale delle piccole comunità, evidenziando il loro contributo alla solidarietà e alla resilienza del sistema economico e finanziario.

    1. Introduzione
    Gli intermediari finanziari svolgono un ruolo fondamentale all’interno del sistema economico: allocano in modo efficiente le risorse finanziarie riducendo i costi di transazione e le asimmetrie informative; consentono di trasferire il denaro nel tempo, nello spazio e tra settori industriali; permettono agli individui di gestire l’incertezza economica attraverso la misurazione e la copertura dei rischi (Stein, 2002).
    All’interno del tessuto economico di una nazione, le banche non sono meramente solo intermediari finanziari, ma fungono da custodi dei territori in cui operano. La connessione tra le banche locali ed il territorio ha radici antiche ed è profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale delle comunità, soprattutto in un Paese come l’Italia che ha conosciuto molto tardi l’unità nazionale e che nel periodo medievale e rinascimentale, all’epoca del proliferare dei Comuni e poi delle Signorie, era profo ndamente divisa sotto il punto di vista linguistico, amministrativo e culturale e, come Paese, come entità unitaria, esisteva solo sulle mappe geografiche.
    Nella banca locale il legame con il territorio è molto forte: esso genera una funzione-obiettivo che considera esplicitamente i benefici per le diverse categorie di stakeholder. Sostenere la comunità fornendo risorse finanziarie costituisce l’obiettivo strategico principale della banca locale (Cesarini et al.,1994).

    2. Il concetto di banca locale
    Il concetto di banca locale comprende diversi tipi di intermediari finanziari che operano principalmente in uno spazio economico ristretto, tipicamente all’interno di spazi economici nazionali. Questi intermediari svolgono un ruolo cruciale nel fornire servizi finanziari alle comunità locali, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale delle aree in cui esercitano la loro attività. Tra le varie categorie di intermediari finanziari a carattere locale si annoverano:

    - le Banche di Credito Cooperativo (BCC), che rappresentano un elemento cruciale del sistema bancario italiano. Caratterizzate da una struttura cooperativa e mutualistica, sono orientate al sostegno delle comunità locali. Queste istituzioni, insieme alle Casse Rurali e alle Casse Raiffeisen (Alto Adige), sono presenti su tutto il territorio italiano da oltre 135 anni, incarnando valori e principi fondamentali;

    - le Banche Popolari, che sono società cooperative per azioni a responsabilità limitata e si dedicano all’attività bancaria;

    - le banche private, che possono essere considerate come intermediari finanziari locali se concentrano la loro attività in una specifica area geografica o servono prevalentemente clientela locale;

    Alcune grandi banche nazionali, nonostante le loro dimensioni considerevoli, mantengono una presenza locale grazie alle filiali distribuite in tutto il territorio nazionale. Il loro spazio economico non è locale, anche se spesso si autodefiniscono banche del territorio o prossime a territori specifici. In Italia, ma ciò vale anche in altri Paesi, tale affermazione è spesso legata alle origini storiche delle grandi banche, nate come banche locali e poi cresciute attraverso un’espansione territoriale nazionale e internazionale.
    Tuttavia, il concetto di banca locale può andare oltre la classificazione istituzionale di banca (si pensi al quadro normativo europeo), arrivando a comprendere anche altri tipi di intermediari che svolgono un ruolo significativo nella fornitura di servizi finanziari a livello locale. Si pensi, ad esempio, a compagnie assicurative, società di investimento, intermediari finanziari non bancari, istituti di credito a medio-lungo termine e società di gestione del risparmio (SGR).
    La banca locale, o la cosiddetta banca di comunità, può essere considerata come “categoria analitica autonoma”, ossia una particolare formula imprenditoriale che, rispetto ad altri tipi di banca, possiede caratteri di spiccata autonomia che si sostanzia nel ruolo specifico che la banca svolge all’interno dei processi di produzione e di comunicazione delle informazioni nei sistemi locali (Pizzutilo, 2005).

    La banca locale, così intesa, è presente in tutto il mondo e, di seguito, si riportano alcuni esempi di sviluppo di tali contesti in alcune Nazioni.

    Negli Stati Uniti si fa spesso riferimento alle “community banks”, le quali condividono una struttura e una missione simile a quella delle banche locali italiane. Secondo Stiroh (2004), nonostante le dimensioni ridotte, le community banks sono un insieme molto eterogeneo di istituzioni con un’ampia varietà di strategie aziendali e di risultati raggiunti. Tale eterogeneità è molto più evidente nelle grandi differenze delle fonti di reddito, nel mix del portafoglio prestiti e nella redditività. Tuttavia, esse svolgono un ruolo vitale nel funzionamento del sistema finanziario statunitense e dell’economia in generale, dai prestiti ai piccoli imprenditori e agli agricoltori alla fornitura di servizi bancari essenziali nelle piccole città e nelle comunità rurali di tutta la nazione (Federal Deposit Insurance Corporation, 2023).

    In Francia, il concetto di “banque locale” è analogo, poiché vengono indicate come tali le istituzioni finanziarie radicate nella comunità locale e orientate a servire principalmente la popolazione e le imprese della regione in cui operano. Secondo Mayoukou e Ruffini (1998), le “banques locales” presentano due aspetti fondamentali: dimensioni ridotte e un'area operativa limitata, che le rendono vicine geograficamente alla clientela composta da privati, piccole e medie imprese. Questa prossimità è considerata il principale elemento di vantaggio competitivo delle “banques locales”, affiancato da fattori di localizzazione e vicinanza geografica.

    In Germania, invece, le banche locali sono comunemente conosciute come “Lokalen Banken” o “Sparkassen”. Per le casse di risparmio tedesche, il gruppo Sparkassen-Finanzgruppe (raggruppamento delle casse di risparmio) svolge un ruolo fondamentale per elaborare in modo efficiente le attività della cospicua fetta degli istituti bancari che rappresenta (Gärtner e Fernandez, 2018) che forniscono alle comunità di prossimità una vasta gamma di servizi finanziari mirati alle esigenze locali e, sebbene possano essere di dimensioni più ridotte, sono in grado di soddisfare efficacemente le necessità dei clienti (Freds, 2023).

    In Spagna, le banche locali vengono definite come “cajas de ahorros” e “cajas rurales” che sono entrambe istituzioni finanziarie con forti legami locali. Le prime sono fondazioni private che promuovono il risparmio, mentre le seconde sono cooperative di credito rurale. Entrambe sono profondamente coinvolte nell’economia locale e hanno una conoscenza approfondita delle normative e delle pratiche finanziarie nazionali. Tendono ad avere una clientela locale e sono preferite da coloro che desiderano interagire personalmente con il proprio consulente finanziario (Dávila e Fernández, 2005). Le cajas rurales, in particolare, sono il gruppo più rilevante all’interno delle cooperative di credito spagnole. Il loro nome è la chiave per distinguerle dalle banche e dalle altre cooperative di credito, poiché, secondo l’articolo 3 della legge 13/1989, solo le società cooperative di credito, il cui principale obiettivo consiste nella fornitura dei servizi finanziari nelle zone rurali, possono utilizzare l’espressione “caja rural” (La Información, 2018).

    Numerose, poi, sono le definizioni di banca locale che si trovano in letteratura (Brighi, 2009).

    Stefani et al. (2016), riprendono il concetto espresso in proposito dalla Banca d’Italia e definiscono le banche locali come istituti di credito di piccole dimensioni che non appartengono a grandi gruppi, che erogano prestiti significativi a famiglie e imprese (rispetto alla loro operatività complessiva) e che operano principalmente in un’area territoriale circoscritta.

    Beccatini (1991), definisce la banca locale come un organismo nato e cresciuto nel distretto, molto ben collegato agli imprenditori locali (e spesso ad altre forze sociali e politiche del luogo), fortemente coinvolto nella vita locale, che conosce in tutti i suoi dettagli e, in parte non piccola, contribuisce ad indirizzare. Un’istituzione di questo tipo ha la possibilità di dare molto più peso alle qualità personali di chi richiede un prestito, e alle specifiche prospettive di un dato e noto investimento, di quanto non possa fare una banca meno radicata nella realtà locale.

    Gigliobianco et al. (1997), affermano che le banche locali sono le istituzioni maggiormente in grado di valutare le capacità e le prospettive di crescita delle piccole e medie imprese locali, da cui, per buona parte, dipendono le possibilità di sviluppo delle economie locali. Alla banca locale, infatti, si lega il concetto del radicamento territoriale, per le affinità culturali che legano la dirigenza di queste banche all’economia locale. Ciò permette, infatti, una conoscenza dettagliata dell’utenza ed un controllo selettivo della clientela che facilita le transazioni finanziarie e scoraggia eventuali comportamenti opportunistici da parte degli operatori economici locali.

    In letteratura, spesso si fa riferimento al concetto di banca territoriale, e più precisamente di banca locale, come ad un intermediario finanziario di dimensioni ridotte e con particolari forme giuridiche. Le banche locali realizzano un modello di business focalizzato sul “relationship lending” e su un processo di finanziamento alle piccole imprese e alle famiglie, in cui le “soft information” hanno un valore preminente nelle logiche di affidamento, proprio grazie alla conoscenza approfondita del contesto imprenditoriale e sociale del territorio da parte del personale della banca. Il concetto di “territorio” è frequentemente associato ad un “presidio” basato principalmente sul numero e sul posizionamento capillare delle filiali. Grazie alla loro profonda conoscenza del contesto economico e imprenditoriale locale, quindi, le banche locali sono in grado di valutare accuratamente le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. Pertanto, sulla base di queste caratteristiche è possibile distinguere due grandi categorie nel mondo delle banche: le banche locali e le banche non locali o nazionali.
    Le grandi banche beneficiano di economie di scala e scopo e di competenze avanzate che consentono loro di competere sul mercato offrendo servizi specializzati come ad esempio quelli inclusi nel cosiddetto corporate banking, che comprende attività di consulenza finanziaria per fusioni e acquisizioni, sottoscrizione di azioni e obbligazioni, gestione patrimoniale per grandi imprese, finanza strutturata, gestione del rischio, consulenza strategica e altri servizi correlati. Le piccole banche locali, invece, molto spesso non sono in grado di fornire tali servizi autonomamente. Pertanto, il vantaggio competitivo principale delle banche locali, operando in un contesto circoscritto, è la possibilità di accedere alle informazioni private accumulate nel corso del tempo.
    Tra i vari tipi di istituti di credito esistenti, le banche locali assumono un ruolo di primaria importanza poiché sono profondamente radicate nelle comunità locali e svolgono un ruolo fondamentale nel supportare le necessità finanziarie delle piccole imprese e dei cittadini che risiedono, spesso, in aree meno servite dalle grandi istituzioni bancarie nazionali.
    Con riferimento, poi, ai profili normativi (si vedano le voci su [TUB] e [TUF] in Bankpedia), è utile rilevare che, nell’ambito del processo di riforma complessiva del sistema bancario nazionale, sono state approvate specifiche norme che hanno interessato le banche di piccola dimensione, dapprima con il decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, con riferimento alle banche popolari, mentre, il decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge. 8 aprile 2016, n. 49 ha determinato la base normativa di riferimento per la riforma delle banche di credito cooperativo.

    3. Vantaggi e limiti delle banche locali
    Nel contesto dell’intermediazione creditizia, è fondamentale comprendere i vantaggi e i limiti delle banche locali, poiché svolgono un ruolo cruciale nell’economia locale. Nella tabella sottostante viene evidenziato un confronto tra i vantaggi e i limiti delle banche locali nell’intermediazione creditizia, a cui fa seguito un commento che ne analizza i principali aspetti.


                                          Tabella 1. Vantaggi e limiti delle banche locali nell'intermediazione creditizia

    Questa classificazione offre una visione esaustiva dei principali aspetti che caratterizzano le banche locali. Ogni elemento evidenziato, sia in termini di vantaggi che di limiti, riflette importanti considerazioni riguardanti il ruolo e l’impatto che le banche locali hanno nelle rispettive comunità. La flessibilità decisionale, la capacità di stabilire relazioni a lungo termine, e la presenza radicata nella comunità rappresentano aspetti chiave che distinguono le banche locali nel contesto finanziario. D’altro canto, i limiti come le potenziali difficoltà nell’espansione e la minore accessibilità a tecnologie e innovazioni, evidenziano le sfide che queste istituzioni possono incontrare nel mantenere la loro rilevanza e competitività nel mercato globale.

    4. L’articolazione territoriale e lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi finanziari: l’impatto sulle banche locali
    In un’economia come quella italiana, caratterizzata da numerose piccole e medie imprese, il ruolo delle banche locali rimane fondamentale sia per ridurre le informazioni asimmetriche tra depositanti e prestatari, sia per assistere i propri clienti durante le fasi critiche. Ciò rende importante l’articolazione territoriale delle banche locali, rappresentata da filiali fisiche.

                    Figura 1. Numero degli sportelli per gruppo dimensionale di banche

                                                           Fonte: Banca d’Italia

    Come illustrato nella figura 1, tra il 2015 e il 2022 si è verificata una significativa diminuzione del numero totale di sportelli bancari in Italia, con una riduzione del 30,7%. Questo andamento riflette il cambiamento in atto nel settore bancario italiano, caratterizzato dall’aumento della digitalizzazione e dal cambiamento delle preferenze dei clienti verso i servizi online e mobile. Le banche locali, nonostante le sfide per bilanciare la presenza fisica con l’adozione di soluzioni digitali, restano fondamentali per mantenere un forte legame con le comunità in cui operano a stretto contatto.
    Esaminando i dati per dimensione del gruppo, si nota una tendenza generale alla diminuzione del numero di sportelli in tutti i segmenti. Le banche più grandi, sebbene abbiano registrato un modesto aumento del 9,9%, rappresentano un’eccezione che potrebbe indicare lo sviluppo di specifiche strategie di espansione o di investimenti mirati. Al contrario, le banche di medie, piccole e minori dimensioni hanno subito significative riduzioni del numero degli sportelli rispettivamente del 58,3%, 28,8% e 51,5%. Queste diminuzioni potrebbero essere attribuite a strategie di consolidamento delle risorse e adattamento alla crescente digitalizzazione nel settore.
    Complessivamente, quindi, i dati evidenziano una sostanziale trasformazione del panorama bancario italiano con una marcata riduzione della presenza fisica delle banche. Tuttavia è essenziale che le banche locali si adattino a queste trasformazioni per assicurare la propria sostenibilità e la presenza stabile sul territorio in cui operano garantendo, al contempo, stretti legami con le comunità locali di riferimento.
    La figura 2 illustra il numero di sportelli bancari delle grandi categorie di banche in Italia dal 2015 al 2022. I dati mostrano una prevalente diminuzione nel numero di sportelli per le varie categorie prese in esame nel corso degli anni.

                Figura 2. Numero degli sportelli per gruppo istituzionale di banche

                                                Fonte: Banca d’Italia

    Il periodo preso in esame ha portato a notevoli cambiamenti nel settore bancario italiano, con un impatto significativo sulle banche locali. Le Banche S.p.A. hanno visto una riduzione del 16,9% nel numero di sportelli, probabilmente a causa della crescente digitalizzazione e all’ottimizzazione delle risorse. Le filiali delle Banche Esterne hanno subito una diminuzione del 51,2%, verosimilmente a causa della strategia di consolidamento che hanno utilizzato per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato italiano. Le Banche Popolari Cooperative hanno registrato un calo significativo dell'89,3%, presumibilmente a causa di fusioni, acquisizioni o strategie di consolidamento. Le Banche di Credito Cooperativo, invece, hanno mantenuto una presenza territoriale rilevante con una riduzione dello 0,7%.
    Dalla figura 3 emerge che, al 31 dicembre 2022, in Italia risultavano attive 439 banche, che contavano 20.986 sportelli operativi e impiegavano un totale di 264.132 dipendenti (Banca d’Italia, 2023).

                                          Figura 3. 2022: Numeri a confronto

                                                         Fonte: Banca d’Italia

    Come si evince, poi, dalla rappresentazione grafica della figura 4, suddividendo i dati per regione, si nota che nel Nord Italia, sono presenti 273 banche (58.24%) con 12.023 (68.74%) sportelli operativi e 175.469 dipendenti (72.17%). Nel Centro, troviamo 87 banche (18.68%), 4.327 sportelli (25.84%) e 49.982 dipendenti (21.91%). Nel Sud Italia e nelle Isole, le banche sono 79 (16.89%), con 4.636 sportelli (5.42%) e 38.685 dipendenti (5.92%).
    Pertanto, vi è una distribuzione disomogenea delle filiali bancarie tra le regioni italiane, con una maggiore concentrazione nel Nord rispetto al Centro, al Sud e alle Isole. (Banca d’Italia, 2023).

                         Figura 4. Distribuzione geografica delle filiali bancarie

                                                         Fonte: Banca d’Italia

    L’analisi dei dati mostra chiaramente un trend rivolto alla riduzione degli sportelli bancari a vantaggio dell’utilizzo dei canali digitali. Le banche stanno costantemente aggiornando e ampliando l’offerta di servizi digitali per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più tecnologica (ABI, 2022). Questo cambiamento nelle abitudini di spesa riflette una crescente digitalizzazione nel settore finanziario, con un impatto significativo sul modo in cui le persone gestiscono le proprie finanze e interagiscono con le istituzioni bancarie. Per comprendere appieno questo cambiamento, è importante esaminare ulteriormente l’evoluzione verso soluzioni digitali nel settore bancario e valutare come ciò influenzi le strategie adottate dalle banche per soddisfare le esigenze dei clienti.
    Da quanto emerge dall’indagine contenuta nel dodicesimo Rapporto annuale realizzato da ABI Lab, il Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione per la banca promosso dall’ABI, nel 2022 si è registrato un aumento significativo dell’utilizzo dei canali digitali per le operazioni bancarie. In particolare, l’utilizzo del Mobile Banking è cresciuto del 13,1%, mentre quello dell’Internet Banking da Portale Web è aumentato del 3,3%. Si nota un trend positivo anche nell’uso dell’applicazione Mobile Banking, con un incremento del 25% negli ultimi 5 anni, e nel volume di operazioni dispositive, come bonifici e giroconti, che è aumentato del 31,8%.

                                   Figura 5. Utilizzo dei canali digitali per le operazioni bancarie

                                                                       Fonte: ABI

    Inoltre, la grande attenzione del mondo bancario per Internet e Mobile Banking trova conferma anche nelle previsioni di investimento per il 2023: il 70% delle banche interpellate ha segnalato un aumento per il Mobile (nel 26% dei casi un forte aumento) e per l’Internet Banking (il 48%). Le principali direttrici di investimento sono la sicurezza informatica per il 70% e i processi a supporto dell’adozione di nuovi servizi; è stato dimostrato interesse anche verso le tematiche di sostenibilità collegate ai canali digitali, segnalate nel 50% dei casi (ABI, 2022).

            Figura 6. Previsioni investimento del mondo bancario per il 2023

                                                 Fonte: ABI, 2022

    La diminuzione degli sportelli bancari potrebbe essere attribuita anche all’ampia diffusione degli strumenti di pagamento digitali. Infatti, sempre più persone preferiscono utilizzare modalità di pagamento elettroniche anziché contanti, riducendo la necessità di prelevare denaro contante presso gli sportelli bancari. Questa tendenza è guidata dall'aumento dell'uso di carte di credito, carte di debito e soluzioni di pagamento mobile, che offrono maggiore comodità, sicurezza e tracciabilità delle transazioni. L’accelerazione verso i pagamenti digitali riflette una crescente preferenza dei consumatori per esperienze finanziarie digitali, e questo impatto si riflette anche sulla strategia delle banche nel ridimensionare la loro rete di sportelli fisici e investire maggiormente nelle soluzioni digitali.

            Figura 7. Consumi per tipologia di pagamento in Italia (miliardi di euro)

                 Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio Innovative Payments 2023.

                             Figura 8. Transato contactless (miliardi di euro)

                Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio Innovative Payments 2023

                    Figura 9. Transato mobile e wearable in store (miliardi di euro)

                Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio Innovative Payments 2023

                           Figura 10. Acquisti e-commerce (miliardi di euro)

        Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio Innovative Payments 2023


    Per riassumere quanto indicato nelle figure sopra citate, si può affermare che i trend emergenti nei pagamenti innovativi suggeriscono un cambiamento nelle abitudini dei consumatori verso modalità di pagamento più avanzate e convenienti. Tre principali evidenze supportano questa tendenza:
       1. Pagamenti senza contatto: la diffusione dei pagamenti contactless è in costante aumento,  rappresentando ora oltre il 70% delle operazioni in-store, rispetto al 20% del 2020.
        2. Wallet digitali: l’uso dei wallet digitali su smartphone per le transazioni è in forte crescita, raddoppiando anno dopo anno negli ultimi tre anni.
        3. Acquisti online: gli acquisti online continuano a crescere a doppia cifra e rappresentano circa il 20% dei consumi complessivi, trainati dall'espansione dell’e-commerce.

    Questi trend indicano che i consumatori stanno preferendo modalità di pagamento che offrono maggiore semplicità, utilizzando esperienze di pagamento senza attriti e veloci, tecnologie all’avanguardia come smartphone e dispositivi indossabili, e modalità di pagamento automatizzate e “invisibili”, dove il pagamento diventa un processo secondario rispetto ai servizi offerti (Zollo, 2023).
    Inoltre, la riduzione delle filiali bancarie e degli sportelli ATM in Italia, come evidenziato dal recente rapporto della Banca d'Italia sulle economie regionali, ha avuto un impatto significativo sulle comunità, specialmente quelle più isolate e meno digitalizzate. Questo fenomeno comporta una minore accessibilità ai servizi finanziari e un rischio di perdere un importante legame con la clientela locale. Tuttavia, per le banche è cruciale mantenere presidi fisici, considerando le nuove esigenze della clientela e le implicazioni in termini di praticità e utilità legate ad una stabile e diffusa presenza territoriale.

    In un recente articolo del Il Sole 24 Ore è stato affermato che la riorganizzazione e l’ottimizzazione dei presidi fisici in aree strategiche, con la disponibilità di servizi di accesso ai self-service e al contante, determina una strategia vincente per le istituzioni bancarie. In questo contesto, l’ATM Pooling rappresenta un approccio innovativo che consente alle banche di condividere la proprietà e la gestione degli sportelli ATM, riducendo i costi operativi e garantendo un servizio efficiente, accessibile e più ampio per gli utenti finali. Il modello ATM Pooling, già consolidato in Nord Europa e Belgio con progetti come Batopin (Belgian ATm OPtimisation INitiative), rappresenta l’evoluzione dell’intero settore bancario verso una maggiore digitalizzazione e una ottimizzazione delle risorse, che mira a trasformare le banche in partner tecnologici affidabili, in grado di offrire servizi personalizzati e accessibili in ogni momento e luogo (Il Sole 24 Ore, 2023).
    Pertanto, anche le banche locali devono adattarsi a questi repentini cambiamenti per restare competitive rispetto alle grandi banche e mantenere un legame stretto con la comunità locale. Innanzitutto, per contrastare la perdita di filiali, sarebbe necessario installare ATM digitali avanzati che offrano una vasta gamma di servizi oltre al semplice prelievo di contanti. È fondamentale, inoltre, investire in tecnologie digitali all’avanguardia per assicurare dei servizi efficienti e sicuri ai clienti in modo da riuscire a conservare la loro fedeltà. I programmi di formazione per i dipendenti che si concentrano sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle altre tecnologie emergenti sono cruciali per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e offrire un servizio all’avanguardia. Si dovrebbero potenziare, poi, le applicazioni e le piattaforme online, mantenendo costantemente aggiornate le infrastrutture tecnologiche per garantire prestazioni affidabili e sicure. L’adozione, inoltre, di nuove soluzioni di pagamento e l’integrazione delle tematiche ESG diventano sempre più rilevanti per soddisfare le esigenze dei clienti e dimostrare un impegno verso la sostenibilità. Infine, è essenziale affrontare la crescente concorrenza da parte delle fintech e delle Big Tech adottando strategie competitive ed instaurando rapporti solidi con la comunità locale.

    5. Conclusioni
    Le banche locali svolgono un ruolo fondamentale nell’economia globale, contribuendo in modo significativo alla crescita delle comunità locali. La loro presenza diffusa sul territorio, insieme alla loro struttura cooperativa e mutualistica, le rende uniche nel panorama economico-finanziario. È importante considerare che esistono diverse tipologie di banche locali a livello internazionale, ognuna con caratteristiche specifiche che favoriscono lo sviluppo dell’economia locale e nazionale. Ogni Paese ha istituzioni finanziarie personalizzate che si adattano alle esigenze e alle peculiarità dell’ambiente economico nazionale. Comprendere il ruolo distintivo di ciascuna di queste istituzioni è essenziale per valutare il loro impatto complessivo sul sistema finanziario globale e sull’economia mondiale.
    Inoltre, le banche locali giocano un ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale, offrendo sostegno finanziario alle imprese locali, supportando progetti di investimento e promuovendo l’inclusione finanziaria tra i cittadini.
    Analizzando i dati italiani del rapporto del 2023 della Banca d’Italia sulle economie regionali, emergono diversi elementi che evidenziano l’importanza cruciale delle banche locali nel promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità. In particolare, la diminuzione della domanda di credito da parte delle imprese sottolinea la necessità di un sostegno finanziario mirato per stimolare l’attività economica locale. Nel contesto attuale, le banche locali possono giocare un ruolo chiave nel fornire finanziamenti mirati per sostenere gli imprenditori del posto, contribuendo così a mantenere attiva l’economia locale e a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.
    In un contesto finanziario sempre più globale, le banche locali mantengono la loro importanza e rilevanza nell’economia e nella società, riflettendo i valori di solidarietà, mutualismo e impegno sociale che caratterizzano il sistema bancario cooperativo internazionale. Il destino delle banche locali dipenderà da diversi fattori chiave. In primo luogo, l’adozione della tecnologia e l’innovazione saranno essenziali per rimanere competitivi ed efficienti in un ambiente finanziario in costante cambiamento. In secondo luogo, sarà importante monitorare i cambiamenti nelle esigenze delle comunità e adattare di conseguenza i servizi offerti. È cruciale anche rimanere aggiornati sulle normative in evoluzione e collaborare attivamente con altre organizzazioni e stakeholder per massimizzare l’impatto sociale e migliorare il servizio alla comunità. Gli investimenti socialmente impattanti e la diversificazione dell’offerta di prodotti e servizi saranno altrettanto vitali per garantire la sostenibilità futura delle banche locali
    In conclusione, quindi, si può affermare che le banche locali debbano adottare una mentalità innovativa per rimanere rilevanti nel futuro. L’innovazione tecnologica, la comprensione delle mutevoli esigenze delle comunità, il rispetto delle normative, la collaborazione strategica, gli investimenti a impatto sociale e l’ampliamento delle proposte saranno elementi chiave per il successo delle banche locali. Solo accogliendo appieno queste sfide esse potranno continuare a svolgere un ruolo essenziale nel tessuto sociale ed economico delle comunità locali.

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    Redattore: Gerardo PETROCCIONE (Marzo 2024)

  • INTERMEDIARIO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

    Ausiliari nel commercio di esportazione che garantiscono un’ampia gamma di attività e di servizi. Le tipologie sono assai numerose ed eterogenee, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello della pratica operativa. Spesso, nella realtà, le diverse figure si ritrovano riunite in un’unica azienda che agisce in vesti diverse secondo le circostanze. Dal punto di vista dell’economia dell’impresa che si internazionalizza, il punto determinante è costituito dal tipo di rapporto che si viene a instaurare tra il produttore e il mercato di sbocco. Infatti, il canale di entrata può essere diretto, senza intermediari, oppure indiretto; nel primo caso, il problema della scelta dell’intermediario si ripropone nuovamente a livello di politiche di distribuzione. La decisione di utilizzare l’uno o l’altro canale dipende dal confronto tra gli obiettivi raggiungibili in termini di quota di mercato e il costo: il canale diretto implica evidentemente costi di impianto e di gestione assai elevati, che devono essere giustifi cati dalle quantità vendute, mentre quello indiretto è più agile e flessibile, ma crea uno schermo tra il produttore e la clientela attuale e potenziale. Le più comuni tipologie di intermediari sono l’agente, il concessionario, la casa di import-export, il negoziatore internazionale (trading company), la barter company, il commissionario, il mediatore internazionale. In linea generale, l’agente e il concessionario sono caratterizzati da un forte legame con il fornitore e si differenziano sotto il profilo giuridico perché il primo opera solitamente in nome e per conto dell’esportatore. La casa di import- export (o importatore distributore o grossista importatore) è un operatore commerciale indipendente, che compra le merci in nome proprio e per proprio conto, senza che l’esportatore abbia un contatto diretto con il mercato. Il legame è ancora più debole nel caso del negoziatore internazionale, che generalmente non ha fornitori o clienti accreditati, ma cerca il fornitore allorché si presenta una possibilità di vendita e si fa carico dei servizi connessi, senza costituire necessariamente una forma di presenza stabile allestire. Il commissionario esportatore opera nel paese dell’esportatore e vende, spedisce e fattura in suo nome contro una remunerazione legata al prezzo della merce e un eventuale compenso suppletivo, detto star del credere, per i pagamenti dilazionati di cui risponde garantendone il buon fine. Il commissionario all’acquisto è un mandatario incaricato dall’acquirente, dietro compenso, di approvvigionarlo al meglio sulla base di condizioni di massima fissate. Ovviamente, l’esportatore non ha in questo caso alcun controllo del mercato. Un esempio significativo in materia è dato dalle confirming houses britanniche, che ricevono dall’acquirente l’incarico di pagare in contanti i fornitori, facendo credito all’acquirente stesso. Il mediatore internazionale,infine, mette in contatto venditore e acquirente e riceve un compenso, generalmente, da entrambe le parti.

  • INTERMEDIARIO DEL CREDITO

    L'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.
    Fonte: Banca d'Italia

  • INTERMEDIARIO FINANZIARIO

    Istituzioni preposte al collegamento tra settori in surplus e settori in deficit finanziario. L’attività degli intermediari finanziari è resa possibile dalle imperfezioni del mercato e dalle asimmetrie informative che non consentono l’incontro della domanda e dell’offerta di fondi in via diretta. Gli intermediari finanziari, quindi, sfruttano l’esistenza di costi di transazione e di informazione per inserirsi nel circuito finanziario. Essi assumono rischi che differiscono secondo la loro specializzazione operativa.Alcuni, infatti, si limitano a un’attività di pura mediazione tra i diversi soggetti, mentre altri svolgono un’attività di intermediazione e pertanto operano una trasformazione qualitativa e temporale dei fondi adattando le caratteristiche di tempo, tasso e volume alle esigenze della clientela. Quest’attività di trasformazione comporta l’assunzione di rischi di tasso, di cambio, di credito. L’attività degli intermediari finanziaria favorisce lo sviluppo economico se l’allocazione dei fondi risulta efficiente, cioè se le risorse finanziarie vengono indirizzate verso i settori caratterizzati da più elevati livelli di rendimento e minori rischi di insolvenza. Nella categoria degli intermediari finanziari rientrano in Italia: le banche, la Cassa DD.PP., le società appartenenti al settore parabancario (leasing, factoring, credito al consumo), le società finanziarie, le SIM, i fondi d’investimento, i fondi pensione, le società fiduciarie, le compagnie di assicurazione, le SGR, il Bancoposta, la Tesoreria dello Stato.

  • INTERMEDIARIO FINANZIARIO NON BANCARIO

    1. Soggetti abilitati all’esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico (art. 18 TUF). L’evoluzione normativa, iniziata con il decreto Eurosim (d.lg. 23.7.1996 n. 415) e culminata con il TUF (d.lg. 24.2.1998 n. 58), ha completato il processo di liberalizzazione del settore finanziario. Così, accanto alla banche, la categoria di intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento comprende le società di intermediazione immobiliare (SIM) aventi sede legale in Italia (istituite con la l. 1991/1), le imprese di investimento comunitarie con sede legale nell’ambito dell’U.E. e le imprese di investimento extracomunitarie aventi sede legale in uno stato extra U.E., le società di gestione del risparmio (SGR) e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 TUBC. Il TUF non ha introdotto novità rispetto a ciò che già era previsto nel decreto Eurosim per quanto concerne l’individuazione delle categorie di soggetti abilitati a svolgere, con carattere professionale e nei confronti del pubblico, tutti i servizi d’investimento, confermando la riserva per le imprese di investimento (comprensiva delle SIM, delle imprese d’investimento comunitarie ed extracomunitaria) e le banche (artt. 18 ss. TUF). C’è invece un’estensione del campo dei soggetti abilitati comprendendovi ora anche gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB, in riferimento esclusivo al servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti derivati e a quello di collocamento di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob e previo rilascio di un’autorizzazione dell’Istituto di emissione. Si tratta di operatori che svolgono nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione dei servizi di pagamento e di intermediazione in cambi i quali, rispetto all’elenco di cui all’art. 106 TUB, sono caratterizzati dalla maggiore dimensione.

    2. La legittimazione di tali soggetti allo svolgimento dei servizi d’investimento di cui sopra, introdotta inizialmente con il decreto Eurosim, trova la propria ratio nell’esigenza di porre gli stessi al livello degli altri intermediari finanziari. Una significativa novità rispetto alla disciplina precedente è codificata nell’art. 18, 2° comma TUF che, nell’individuare i soggetti abilitati, consente alle società di gestione del risparmio (società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia) di svolgere, oltre all’attività di gestione collettiva del risparmio, anche il servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, creando in questo modo una nuova figura, prima sconosciuta, nell’ordinamento del settore. Ci riferiamo al c.d. gestore unico, caratterizzato da rilevante professionalità e buoni margini per le economie di scala, il quale risolve una mai sopita querelle in materia di modelli gestionali, avvicina il nostro sistema a quelli esteri e anticipa i contenuti di un progetto di direttiva comunitaria sulle gestioni collettive. Una condizione fondamentale per il rilascio della necessaria autorizzazione è rappresentata dalla forma giuridica (spa) che il soggetto deve assumere, mentre per quanto riguarda la denominazione sociale, l’inserimento dell’inciso “società d’intermediazione mobiliare” (SIM) è riservato esclusivamente a tali soggetti ed il suo abuso viene sanzionato, ex art. 188, con una sanzione amministrativa pecuniaria. Infine, l’art. 20 TUF prevede un albo delle imprese di investimento, riconducibile alla categoria dei c.d. albi professionali ed imprenditoriali, nel quale vengono iscritti i soggetti o le imprese abilitati all’esercizio di determinate professioni o attività. Per quanto concerne le imprese di investimento comunitarie, si deve ricordare che, in applicazione del principio dell’home country control, queste possono operare in Italia insediandovi succursali o comunque stabili organizzazioni, previa comunicazione all’Autorità competente dello Stato di origine, alla Banca d’Italia e alla Consob. Per la prestazione dei servizi senza una stabile organizzazione, invece, è sufficiente che Consob e Banca d’Italia vengano informate dall’Autorità di vigilanza dello Stato di origine Le imprese di investimento extracomunitarie per poter offrire i propri servizi devono essere preventivamente autorizzate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, entro 120 giorni dalla domanda qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 28, 1° comma TUF. La Consob, inoltre, ai sensi dell’art. 28, 3° comma del predetto TUF, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese extracomunitarienon possono prestare nell’ambito del territorio italiano senza lo stabilimento di succursali. Su questa linea ed in attuazione di tale precetto normativo, la Consob, mediante il proprio regolamento n. 11522/98, ha escluso la possibilità di offrire servizi di investimento, servizi accessori (eccetto la consulenza alle imprese), servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari e la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, senza lo stabilimento di succursali. Ma se le imprese di investimento suindicate rappresentano, insieme alle banche, gli operatori principali nel campo dell’intermediazione finanziaria godendo della riserva di attività, le stesse non esauriscono la tipologia dei soggetti che possono offrire servizi d’investimento. Infatti, altri intermediari possono essere abilitati allo svolgimento di determinati servizi e a determinate condizioni, avendo un ambito operativo limitato e per questo marginale. Ci riferiamo, ai soggetti iscritti nell’elenco speciale della Banca d’Italia, in parte già indicati nel decreto Eurosim e oggi meglio definiti con il TUF Gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui sopra non beneficiano della riserva di attività inerente l’esercizio dei servizi di investimento ma, ai sensi dell’art. 18 TUF, possono esercitare professionalmente e nei confronti del pubblico, previa autorizzazione della Banca d’Italia e alle condizioni da questa indicate, la negoziazione per conto proprio limitatamente agli strumenti finanziari derivati e il collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.

    3. Per quanto concerne la tipologia degli intermediari finanziari, diversi dagli intermediari del mercato mobiliare, si può far rinvio agli artt. 106 e 107 TUBC con cui è stata istituita una specifica anagrafe costituita da un elenco generale, tenuto dall’UIC, ex art. 106 TUBC come modificato dall’art. 2 d.lg. 342/99, una sezione allegata all’elenco generale ed infine l’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia. L’iscrizione in tali elenchi avviene sulla base delle attività esercitate e delle caratteristiche dei soggetti. Così, nell’elenco generale sono iscritti gli intermediari finanziari che esercitano: attività di assunzione di partecipazioni; concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; prestazione di servizi di pagamento sotto qualsiasi forma; intermediazione in cambi; tutte attività il cui contenuto risulta poi meglio specificato nell’ambito del d.m. 6.7.1994, come integrato dal d.m. 28.6.1996 e d.m. 1.9.1998. Le tipologie più diffuse di intermediari finanziari che svolgono tali attività sono rappresentate dalle società finanziarie, società di factoring e società che operano nel merchant banking. Le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale, già predeterminati nel TUBC sono stati integrati dai d.m. 30.12 1998, nn. 516 e 517 i quali hanno fissato i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, dei partecipanti alcapitale e dei collaboratori esterni (Circ.min. 16.4.1999, n. 1), ricalcando sostanzialmente quelli previsti per la banche. Inoltre, con il d.m. 2.4.1999 sono stati fissati particolari requisiti patrimoniali per gli intermediari che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e per quelli che operano quali intermediari nei cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers). In particolare, per i primi è previsto un capitale sociale versato pari ad almeno 2 miliardi di lire oltre a mezzi patrimoniali uguali o superiori all’ammontare previsto dal d.m. 13.5.1996 per l’iscrizione nell’elenco speciale; per i secondi, invece, sono richiesti gli stessi requisiti suindicati quando l’ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale ed il totale dei proventi prodotti dall’attività sia superiore al 50% dei proventi complessivi. Nessuna modifica sostanziale sembra essere intervenuta per quanto concerne l’iscrizione nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia. Ciò che invece trova attuazione nel recente TUF relativamente agli intermediari iscritti nell’elenco speciale, è la possibilità di esercitare professionalmente alcuni servizi d’investimento nei confronti del pubblico (attività di negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti finanziari derivati; collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente), previa autorizzazione della Banca d’Italia e con l’osservanza delle condizioni stabilite da quest’ultima, sentita la Consob (artt. 18 e 19 TUF).

    4. Per quanto concerne l’operatività, agli intermediari finanziari si applicano le norme previste in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (artt. 115 ss TUB) in riferimento all’attività principale. Quando invece l’operatività sia nell’ambito dei servizi d’investimento, le regole applicabili sono quelle del recente TUF edella relativa disciplina regolamentare (artt. 21 ss.). Infatti, ai sensi dell’art. 23 TUF, le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel TUB non si applicano ai servizi d’investimento in quanto sostituite ed integrate dal TUF (si veda in propositoil regolamento Consob del 1.7.1998, n. 11522, attuativo del TUF) riferite specificamente a tali servizi ed inerenti regole comportamentali, obblighi di separazione patrimoniale contratti ecc. Quanto gli intermediari finanziari abilitati al servizio di collocamento degli strumenti finanziari, intendono effettuare offerte fuori sede devono avvalersi di promotori finanziari ex artt. 30 e 31 TUF. Anche in tema di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva, deve effettuarsi un coordinamento fra TUB e TUF. Infatti, a fronte della disciplina di cui agli artt. 107 ss. TUB, quando l’intermediario, oltre all’attività principale svolga anche un servizio d’investimento, si aggiunge la disciplina sancita dal TUF (artt. 5 ss.) che riconosce a Consob e Banca d’Italia analoghi poteri di vigilanza ed il cui ambito applicativo comprende, in generale, tutti i soggetti abilitati e quindi anche coloro iscritti nell’elenco speciale.

  • INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

    Il 20.9.2000 la Commissione europea ha adottato una nuova proposta di direttiva per la riforma dell’intermediazione assicurativa e della vendita di prodotti assicurativi. L’obiettivo della disciplina consiste nel garantire un elevato livello di professionalità e competenza degli intermediari che operano nel settore, perseguendo in tal modo una maggiore tutela degli interessi degli assicurandi in considerazione dei principi comunitari in tema di libertà stabilimento e di libera prestazione di servizi. Da tempo, la Commissione avvertiva la necessità di creare un mercato del settore che fosse realmente integrato e nel quale i consumatori ed i prestatori dei servizi fossero adeguatamente tutelati, dato che il settore dell’intermediazione assicurativa era ritenuto fra quelli più bisognosi di interventi che garantissero sia la libera prestazione transfrontaliera sia un’efficace tutela dell’assicurando. Contrariamente alla disciplina delle imprese assicurative, contenuta nelle direttive n. 92/96/CEE in GUCE, L360 del 9.12.1992 e n. 92/49/CEE in GUCE, L228 del 11.8.1992 che ha concretizzato la libera prestazione transfrontaliera di servizi in ambito comunitario, mediante una sorta di passaporto europeo, in materia di intermediari le disposizioni applicabili rendono difficilmente soddisfabili le esigenze di clienti che vogliano assicurare un determinato rischio in uno Stato membro diverso dal proprio. Ciò emerge chiaramente dall’attuale direttiva n. 77/92/CEE che contiene disposizioni in materia esercizio della professione di intermediario assicurativo, senza determinare un’armonizzazione del sistema europea ma lasciando ai singoli Stati membri la facoltà di adottare specifiche norme sull’accesso e sull’esercizio di tali attività, limitandosi ad indicare una serie di misure transitorie per agevolare la libera circolazione di tali lavoratori nella Comunità. Nonostante la successiva raccomandazione n. 92/48/CEE del 28.1.1992, diretta a sollecitare gli Stati per l’adozione di misure più incisive in materia, le normative nazionali continuano ad essere significativamente divergenti. Con la nuova direttiva, nel testo contenuto nella proposta, qualsiasi soggetto che voglia accedere all’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa sarà obbligato a registrarsi presso le competenti autorità indicate da ogni Stato membro, potendo operare nella U.E. in regime di libera circolazione e stabilimento. Le imprese, d’altra parte, dovranno avvalersi solo dei servizi di intermediazione forniti dai professionisti regolarmente iscritti (art. 3 proposta direttiva). La registrazione sarà subordinata al possesso di determinati requisiti professionali minimi indicati dall’art. 4 ed ulteriormente integrabili da ogni Stato membro. In particolare sarà necessario il possesso delle necessarie cognizioni e attitudini, dei requisiti di onorabilità (certificato penale “pulito” ex art. 4), l’inesistenza di dichiarazioni di fallimento a proprio carico, il possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale per un importo non inferiore a un milione di euro per ogni sinistro (salvo che la garanzia sia già fornita dall’impresa assicuratrice), il possesso di una capacità finanziaria pari all’8% del reddito attuale netto e comunque non inferiore a 15.000 euro per coloro che gestiscono fondi appartenenti a clienti. L’art. 7 della proposta indica le sanzioni, la cui applicazione è demandata ad ogni Stato membro, nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività privi dell’iscrizione. Inoltre, l’art. 10 impone all’intermediario di fornire al consumatore tutte le necessarie informazioni, personali o professionali rilevanti ai fini della conclusione dell’operazione. La direttiva, che gli Stati dovranno recepire entro il 2003, si sostituirà a tutta la disciplina comunitaria attualmente in vigore.

  • INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DISPOSIZIONI PENALI

    Già regolati dagli artt. 6, 7, 8, e 9, d.l. 3.5.1991 n. 143 (conv., con modif., nella l. 5.7.1991 n. 197), a partire dal 1° gennaio 1994 gli aspetti penali della vigilanza e controllo sulle attività finanziarie di soggetti non bancari sono regolamentati dal TUBC (con le modifiche dell’art. 64 del d.lg. 23.7.1996 n. 415). Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal TUF.

    1. Esercizio di attività finanziaria senza iscrizione nell’elenco generale UIC (art. 106 TUBC). In particolare, l’art. 106 riserva l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipanti, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro, che si avvale dell’UIC. L’art. 132 (così come modificato dall’art. 64, comma 23, del d.lg. 1996/415) punisce chiunque svolga nei confronti del pubblico tali attività finanziarie senza essere iscritto in detto elenco, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni, prevedendo poi un aumento fino al doppio della pena pecuniaria se il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria. Se invece tali attività siano svolte in via prevalente nei confronti del pubblico, in assenza di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco indicata nell’art. 113, è previsto l’arresto da sei mesi a tre anni. Il comma 6 dell’art. 106 stabilisce che l’UIC possa chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l’iscrizione nell’elenco, mentre il comma 7 pone in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari l’obbligo di comunicare all’UIC le eventuali analoghe cariche ricoperte presso altre società o enti. L’art. 141 TUBC (come modificato dall’art. 64, comma 29, d.lg. 23.7.1996 n. 415, decreto Eurosim) prevede, qualora tali comunicazioni contengano indicazioni false e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’arresto fino a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art.106 non si applicano agli intermediari iscritti, oltre che nell’elenco previsto da quest’ultimo articolo, nell’elenco speciale di cui all’art. 107: si tratta di intermediari dotati di rilevanti volumi di attività finanziaria o di determinati rapporti fra indebitamento e patrimonio, ovvero di soggetti esercenti attività di intermediazione in cambi, o di emissione e gestione di carte di credito e debito, per i quali il legislatore ha ritenuto opportuna la istituzione di un sistema di vigilanza più profondo, attribuito anche alla Banca d’Italia, del tutto assimilabile a quello previsto per le banche. L’art. 18 comma 3 TUF prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 TUBC possano esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, i servizi previsti dall’art. 1, comma 5, lettera a) TUF, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, oltre che dall’art. 1, comma 5 lettera c) TUF.

    2. Requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. Dispone l’art. 109 TUBC che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari debbono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità determinati da un regolamento del ministro del Tesoro. Il difetto di tali requisitidetermina la decadenza dall’ufficio, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina, o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il medesimo regolamento stabilisce le cause di sospensione dalla carica, che deve essere pronunziata con le stesse modalità e gli stessi termini della decadenza. L’inosservanza di tali disposizioni è punita dall’art. 144 (come modificato dal d.lg. 1996/415) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (v. controllo bancario sui movimenti di capitale, disposizioni penali).

    3. Altre disposizioni penali concernenti l’abusivismo.

    3.a) Esercizio di attività finanziaria da chi è sprovvisto di abilitazione. Ulteriori ipotesi delittuose in materia di intermediazione finanziaria sono disciplinate nel capo I titolo I parte V del TUF: afferiscono alle condotte dei soggetti che, ponendosi come tramite fra gli investitori e il mercato, agevolino le transazioni sui prodotti finanziari. Lo scopo di tali norme è quello di contrastare l’espandersi dei fenomeni criminali del riciclaggio e dell’usura. In particolare, l’art. 166 primo comma TUF (si veda il collegamento con i reati in materia di abusivismo bancario e finanziario - capo I, titolo VIII, TUBC) punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a venti milioni la condotta di chi (sembrerebbe un reato non qualificato, ma invece va inteso come reato proprio) svolga, sprovvisto di abilitazione, le attività di cui al titolo II e titolo III TUF (servizi di investimentoo gestione collettiva del risparmio), all’art. 42 TUF (offerta in Italia di quote di fondi comuni d’investimento armonizzati e non armonizzati) e agli artt. 30 e 32 TUF (offerta fuori sede o promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari).

    3.b) Esercizio abusivo della professione di promotore finanziario. Il secondo comma dell’art 166 TUF estende la pena del primo comma a chiunque eserciti professionalmente l’attività di promotore finanziario. La ratio dell’incriminazione è la tutela del corretto andamento del mercato e le garanzie patrimoniali degli investitori. L’elemento soggettivo è la coscienza e la volontà di compiere gli atti riservati.

    3.c) Gestione infedele (art.167 TUF). Il delitto di gestione infedele di cui all’art. 167 TUF (ripropone il contenuto dell’art. 30 d.lg. 1996/ 415) punisce con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni chi “nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione della disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto” (si deduce che i servizi di investimento siano esclusi dall’ambito di applicazione della fattispecie). La condotta incriminata si caratterizza per “la violazione delle disposizioni sui conflitti di interesse” (si vedano i richiami agli artt. 6 secondo comma lett. b), 21 lett. a) e c), 40 primo comma lett. a) e b) TUF) sommariamente definite nel regolamento Consob n. 11522 del 1998 (artt. 27/45).

    3.d) Confusione dei patrimoni (art. 168 TUF). L’art. 168 TUF punisce con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da dieci a duecento milioni chi nell’esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia di strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, violi le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori (si veda l’art. 22 TUF). La disposizione da ultimo descritta contiene una clausola di sussidiarietà rispetto a ogni reato più gravemente sanzionato (va, dunque escluso il concorso tra il reato di confusione di patrimoni e i delitti appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera e di bancarotta fraudolenta)

    3.e) Informazioni false in comunicazioni su partecipazioni qualificate (art. 169 TUF). Il reato di cui all’art. 169 TUF (“partecipazioni al capitale”; si veda l’art. 134 TUBC) punisce con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 10 a 100 milioni di lire il falso nelle comunicazioni previste in una serie di eterogenee disposizioni del TUF (art. 15 primo e terzo comma, art. 61 sesto comma, 80 settimo comma e 17) accomunate dal substrato materiale delle partecipazioni qualificate. Al contrario di alcune ipotesi di false comunicazioni (p.e. l’art. 2621 c.c.) in cui è tutelata la trasparenza degli assetti proprietari in quanto strumentale alla protezione del patrimonio sociale (bene giuridico sotteso alla norma), nella fattispecie in esame vengono puniti dei comportamenti potenzialmente lesivi dell’attività di controllo funzionale alla salvaguardia degli interessi dei risparmiatori.

    4. Monte Titoli spa. L’art. 170 TUF, infine, ricalca la norma di cui all’art. 5 l. 289/1986 relativa alla gestione accentrata della Monte titoli spa e sanziona con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesti falsamente fatti la cui registrazione o certificazione è destinata a provare la verità, ovvero, senza avere ottenuto in restituzione la certificazione, trasferisca o consegni strumenti finanziari in gestione accentrata o trasferisca i relativi diritti. La ratio della sanzione penale consiste nel fatto che, in un sistema di gestione accentrata, caratterizzato dalla dematerializzazione dei titoli, le registrazioni assumeranno un’importanza sempre maggiore come strumenti di certificazione.

  • INTERMEDIAZIONE MOBILIARE NEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO (ENCICLOPEDIA)

    SOMMARIO

    1. Aspetti distintivi del sistema finanziario italiano
    2. Dalla banca mista al credito speciale
    3. La borsa
    4. L’ordine della Legge bancaria del 1936
    5. L’avvio di un ordine nuovo
    6. Dal nuovo impianto normativo sui servizi di investimento mobiliare alla legge comunitaria 1994
    7. Testo Unico per l’intermediazione mobiliare
    7.1 Le imprese di investimento
    7.2 La società per azioni quotata
    7.3 La disciplina dei mercati
    8. Il TUF aggiornato al 2011

    1 - Aspetti distintivi del sistema finanziario italiano

    La struttura finanziaria dell’Italia quale si è venuta a configurare nel corso del secolo Ventesimo, presenta aspetti affatto peculiari, con elementi di forte differenziazione rispetto ad altre economie occidentali con le quali il paese pur regge il confronto in termini di capacità produttiva. Il nostro sistema si è venuto a caratterizzare per l’assoluta prevalenza del circuito bancario nell’intermediazione dei flussi finanziari e per il ruolo ridotto e fortemente oscillante degli scambi finanziari diretti sul mercato di borsa; si sono tuttavia registrati nell’ultimo decennio significativi movimenti nella direzione della diversificazione e maggiore articolazione del sistema di intermediazione finanziaria. Va subito detto che le accennate peculiarità, rintracciabili sin dalla fase iniziale di formazione della struttura finanziaria del paese, collocabile a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, si sono vieppiù consolidate attraverso gli interventi di politica bancaria e creditizia che hanno fatto seguito alle più rilevanti crisi del settore. E’ ricorrente collegare la configurazione assunta dalla struttura finanziaria italiana nella sua prima articolazione al ritardo con il quale è stato avviato il processo di industrializzazione del paese rispetto alle altre economie europee; è significativo il confronto con l’economia inglese da un lato e germanica dall’altro; l’assetto finanziario dell’Inghilterra non risultò forzato da esigenze di una industrializzazione accelerata come invece si verificò in Germania e in Italia; la grande industria inglese, con impiego di impianti fissi costosi, si è sviluppata con sufficiente gradualità e in condizioni di relativo monopolio finanziandosi per ciò stesso con un processo di accumulazione basato sulla graduale formazione del risparmio e del mercato finanziario e sull’auto-finanziamento. Sul versante opposto, la Germania e l’Italia, non ancora dotate di un’industria ad elevato impiego di capitali fissi, ma protese a raggiungere in tempi relativamente brevi un grado di industrializzazione equivalente, in presenza di uno sviluppo del mercato dei titoli ancora modesto, privilegiarono il ricorso alle banche ordinarie sia per ottenere, nell’ampiezza necessaria allo scopo, i mezzi finanziari che ad esse affluivano sotto forma di depositi, sia per collocare tra il pubblico i titoli azionari; d’altronde è notorio che in paesi con tradizioni finanziarie non consolidate, è impraticabile la distinzione, propria dei paesi finanziariamente evoluti, tra mercato mobiliare e mercato monetario. Così alla banca pura dell’esperienza inglese si è contrapposta la banca mista dei paesi dell’Europa continentale, chiamata a fornire, oltre che credito di esercizio e credito commerciale, il sostegno agli investimenti fissi attraverso operazioni ponte su valori mobiliari e il classamento di azioni e obbligazioni sul mercato di borsa; quanto meno efficiente si mostrava il funzionamento del mercato dei valori mobiliari tanto più difficile era l’esercizio della banca mista, tendenzialmente esposta al rischio di immobilizzo di larga parte dell’attivo di bilancio finanziato con raccolta di risparmio monetario. Queste condizioni risultarono particolarmente accentuate per l’Italia per le più ridotte dimensioni del suo mercato di borsa rispetto agli altri paesi dell’Europa continentale che avevano adottato il modello di banca mista. Altri fattori possono aver influito sulla configurazione della struttura finanziaria italiana; già nella fase iniziale di sua formazione, ad una presenza diffusa del settore pubblico nell’economia del paese corrispondeva l’organizzazione di un polo parimenti pubblico di assorbimento del risparmio nazionale; esso si poneva quale concorrente non trascurabile delle banche commerciali e del mercato di borsa, a ragione della garanzia pubblica insita nei relativi strumenti di raccolta: Buoni del Tesoro, Buoni delle Casse postali e Buoni fruttiferi delle Casse di Risparmio; un terzo canale di assorbimento di risorse finanziarie era rappresentato dal credito fondiario, esercitato dall’omonimo Istituto mediante l’emissione di strumenti (cartelle fondiarie) anch’essi dotati di forte attrazione del risparmio inconsapevole, in virtù della garanzia ipotecaria a tutela delle esposizioni. La rilevante presenza del settore pubblico nell’economia e nel circuito finanziario è una spiegazione plausibile della scarsa attenzione della dirigenza politica allo sviluppo di canali finanziari funzionanti secondo le regole del mercato; il diritto societario e la legislazione fiscale apparivano scarsamente incentivanti dello sviluppo del mercato dei valori mobiliari; diverse norme del Codice di Commercio risultavano di ostacolo alla diffusione dei valori mobiliari, in particolare quelle sui limiti di legge alle emissioni obbligazionarie delle imprese (art. 171 C.C.) e sulla difesa degli interessi precostituiti, nelle deliberazioni degli aumenti di capitale (diritto di recesso) delle società anonime. D’altra parte è ragionevole ritenere che proprio alla divaricazione tra fabbisogno finanziario richiesto da politiche di accelerato sviluppo industriale e consistenza del mercato dei capitali sia da ricondurre la prevalenza di forme di intermediazione finanziaria il cui profilo di rischio era tenuto basso attraverso l’imposizione di vincoli legali ed amministrativi, l’interposizione nei circuiti finanziari di soggetti dell’area pubblica o sotto controllo pubblico, l’uso diffuso di garanzie reali nelle relazioni finanziarie. Questo insieme di condizioni non poteva non influire, come in effetti influì, sull’evoluzione successiva della struttura finanziaria, sospinta nel tempo, anche sull’onda delle ricorrenti crisi che investirono il modello della banca mista, verso forme sempre meno orientate al mercato: la specializzazione degli intermediari, come rimedio agli inconvenienti della banca mista, si realizzò propriamente come specializzazione creditizia e non anche sul versante del mercato dei capitali (merchant banking, investment banking, banche d’affari).

    2 - Dalla banca mista al credito speciale

    Già agli inizi del secolo scorso, il problema del finanziamento all’industria, acuitosi con la crisi del 1907, fu oggetto di un lungo dibattito pubblico originato da una proposta, espressa dalla stessa categoria produttiva, di introdurre nell’ordinamento una funzione creditizia a medio lungo termine capace di convogliare con continuità e stabilità risorse finanziarie al settore a costo contenuto attraverso operazioni assistite da garanzia reale secondo il modello del credito fondiario ipotecario. Il dibattito, avviato dall’Assonime nel luglio 1911 con un editoriale dal titolo il “Credito Industriale” sulle pagine della Rivista delle Società Commerciali e aperto al contributo di economisti, politici e industriali, offre uno spaccato delle condizioni e degli orientamenti dell’epoca in materia finanziaria, essenziale per comprenderne i successivi sviluppi. Nella presentazione del problema lo studio dell’Assonime dà atto che “le banche moderne, sotto forma di crediti mobiliari, porgono largo ausilio all’attività industriale del paese, assumendo e patrocinando la emissione ed il collocamento delle azioni, per mezzo delle quali le società anonime sorte per l’esercizio delle industrie, ottengono il loro capitale; e più tardi, quando lo svolgimento della loro attività lo richieda assumendo e patrocinando la emissione e il collocamento delle obbligazioni. Ma, siffatto meccanismo di crediti industriali, presuppone ed ha per fondamento la capacità e la forza di assorbimento dei titoli - azioni ed obbligazioni - da parte del mercato, o più esattamente del pubblico che li acquista per impiegarvi i suoi capitali ed i suoi risparmi.” Poiché in Italia il mercato dei capitali non consentiva l’assorbimento di titoli industriali in misura sufficiente, rendendo difficile il compito delle banche, la proposta di un credito industriale nei termini accennati apparve soluzione adeguata al superamento del problema della banca mista; soluzioni alternative, volte ad agevolare le emissioni dirette di valori mobiliari da parte della impresa, vennero considerate nel dibattito, ma con scarsa convinzione; esponenti della stessa industria si mostrarono contrari al superamento generalizzato dei limiti posti alle emissioni obbligazionarie dall’art. 171 del Codice di Commercio; a tale possibilità avrebbero dovuto essere ammesse solo le costituende istituzioni di credito mobiliare con titoli assistiti da garanzie reali. Dai cultori dell’economia vennero dissensi all’idea di ancorare il credito mobiliare alla garanzia reale; il Cabiati osservava che “il valore di uno stabilimento dipende in piccola parte dalla sua ricchezza immobiliare, in parte senza paragone più rilevante da altri valori come l’ubicazione, la clientela, la direzione tecnica e commerciale, la natura delle merci fabbricate e così via; valori dei quali alcuni assolutamente immateriali che solo l’estimazione di mercato, fatta da uomini consumati nella pratica di quella determinata industria, riesce a tradurre in lire e centesimi.” Lo stesso autore in più di un’occasione richiamava, per contro, l’attenzione sulla scarsità degli elementi di valutazione del credito a motivo della mancanza di trasparenza nei bilanci societari, chiedendosi francamente “chi ci crede ai bilanci che si pubblicano in Italia? L’esosità con cui il Fisco accerta e colpisce i redditi industriali spinge per istinto di legittima difesa a redigere bilanci che esprimono il più vagamente possibile le vere condizioni patrimoniali.” Sulla concorrenza che lo Stato portava da posizione privilegiata nell’assorbimento delle risorse finanziarie disponibili si era soffermato M. Pantaleoni ricordando “quale enorme percentuale del flusso annuo del risparmio nazionale lo Stato italiano abbia assorbito e vada assorbendo in misura crescente con il crescere delle sue attribuzioni”; “...lo Stato è paragonabile a un commensale il quale per primo serve se medesimo” per concludere che “capitale, credito troveremmo a esuberanza se avessimo ordine pubblico, libertà di lavoro, legislazione fiscale stabile e onesta, un codice e una giurisprudenza meno vincolistica.” Parimenti critico riguardo ad alcune tendenziali caratterizzazioni della struttura finanziaria italiana era il contributo di L. Einaudi al dibattito sul credito industriale del 1911; avverso la proposta di creare ex lege uno o più istituti di credito industriale, l’economista era per la fissazione da parte del legislatore di norme, rigorose e precise, regolatrici del finanziamento industriale; alla unicità dell’istituto di credito industriale l’Einaudi ricollegava poi effetti di monopolio pubblico nell’attività economica, conseguente burocratizzazione ed inefficienza dei servizi resi. Il quesito se il finanziamento industriale dovesse realizzarsi attraverso l’emissione diretta di obbligazioni da parte delle imprese, o attraverso le cartelle assistite da garanzie reali di istituti intermedi offriva all’Einaudi l’opportunità di mettere a fuoco il ruolo limitato che il credito con garanzia reale avrebbe dovuto avere rispetto al credito personale nel finanziamento della produzione; così come sbagliato sarebbe stato privilegiare per legge le cartelle degli intermediari e non le obbligazioni direttamente emesse dalle imprese, pur riconoscendo nel contempo che “l’unica obiezione di peso che si può recare contro le obbligazioni è quella della mancanza di mercato” e tra le cause di questa situazione egli indicava oltre che circostanze connesse obiettivamente all’emittente, quali la dimensione ridotta dei prestiti o il merito di credito, anche fattori di inefficienza del meccanismo di funzionamento dei mercati. Si soffermava l’Einaudi sul ruolo della banca mista che guardava al mercato di borsa solo per i benefici immediati connessi agli smobilizzi dei propri investimenti azionari, in una visione non lungimirante dello stesso ruolo istituzionale. L’atteggiamento delle banche verso il mercato, nell’opinione dell’economista, era contrario al loro stesso interesse: “esse dovrebbero persuadersi che per creare un largo mercato alle obbligazioni, e quindi per fare alla lunga il proprio interesse e lucrare molte provvigioni, è necessario che seguano il titolo dopo averlo emesso ... basterebbe che esse si impegnassero, ove non volessero tenersi ferme ai prezzi di emissione, a pubblicare periodicamente i prezzi a cui esse sono compratrici e venditrici delle obbligazioni emesse.” Sulle questioni del ruolo delle banche nei rapporti con le imprese e con il mercato di borsa, si soffermava anche il Cabiati negli anni successivi alla guerra, in un dibattito tenuto vivo dai crescenti problemi che il modello di banca mista poneva al funzionamento del sistema finanziario italiano; criticava l’autore il modus operandi della banca mista in Italia, la scarsa trasparenza dei suoi bilanci, riconoscendo peraltro che “gli istituti di credito sono stretti tra due necessità: quella tecnico - economica, la quale impone operazioni di primo ordine, liquide e a breve scadenza, l’altra di cui si fanno portavoce i circoli industriali, che le spinge al credito mobiliare a lunga scadenza, ossia alle immobilizzazioni”... “la forza delle cose le mette su questa via, mentre sentono il pericolo di dichiararlo” e “ricorrono ad un espediente : fare senza dire, occultando le loro operazioni sotto voci di bilancio vaghe”. Tra le voci che non dicevano tutto ciò che il risparmiatore avrebbe dovuto sapere vi era, per il Cabiati, il riporto “che non rare volte diventa la voce più acconcia per nascondere ben altre manovre: l’operazione al rialzo dei titoli, connettendosi così strettamente con le operazioni finanziarie e di inconfessata partecipazione”. I tassi praticati sui riporti influendo sulla speculazione al rialzo si prestavano per l’autore a condurre in porto operazioni rilevanti di aumento di capitale delle imprese di cui la banca si assumeva il rischio di collocamento. Per il Cabiati, la soluzione al problema della banca mista in Italia, sull’esempio di altri paesi che avevano dovuto affrontare per tempo la stessa questione, come l’Inghilterra, avrebbe dovuto consistere nella separazione netta tra banche di depositi e banche d’affari: le prime dovevano restringersi alle operazioni classiche e regolari lasciando alle seconde il compito di occuparsi esclusivamente di emissioni, di creazioni e sostegno delle imprese, di speculazioni di borsa. Come è noto l’evoluzione successiva ha conferito al sistema italiano una fisionomia sostanzialmente discosta sia dalle strutture incentrate sulla banca universale sia da quelle caratterizzate dalla contrapposizione tra circuito monetario, presidiato dalle banche, e circuito mobiliare del quale sono protagonisti investitori istituzionali e intermediari specificamente organizzati per gli scambi di mercato. L’idea del credito speciale da affiancare alla funzione di una banca pura di deposito, sviluppata nel dibattito del primo decennio del secolo scorso, era destinata a tradursi gradualmente in eventi concreti negli anni successivi alla prima guerra mondiale, in particolare negli anni Venti e nei primi anni Trenta del Novecento con l’acuirsi delle crisi che investirono il modello della banca mista. Direttamente connessa alle politiche di industrializzazione del paese, secondo schemi volti a favorire il finanziamento con capitale di debito attraverso circuiti assistiti dalle garanzie statali e/o reali, è la creazione dell’Istituto di credito per il finanziamento delle opere pubbliche (Crediop) e dell’ICIPU, la cui azione fu indirizzata in particolare allo sviluppo dell’industria elettrica e telefonica. Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, istituito nel 1914 e operante a medio termine con fondi attinti dal risconto di portafoglio presso gli istituti di emissione, venne dotato nel 1922 di una sezione autonoma, incaricata di realizzare gli interventi statali connessi al crollo della Banca Italiana di Sconto di fine 1921 e gli interventi di risanamento succedutisi nel corso degli anni Venti. L’intensificarsi delle operazioni di salvataggio bancario portarono alla creazione dell’IMI nel 1931 e dell’IRI nel 1933; la legge bancaria del 1936 sancì ufficialmente l’abolizione del modello della banca mista e la separazione tra credito ordinario e credito speciale. La collocazione del credito mobiliare su un piano istituzionale distinto consacrava il fallimento del modello finanziario della banca mista al quale era venuta a mancare una condizione essenziale di stabilità, rappresentata dalla fluida integrazione del proprio ruolo con quello del mercato mobiliare.

    3 - La borsa

    In fatto di borsa valori è prevalso in Italia il modello del mercato ufficiale, controllato dallo Stato e regolamentato per legge in tutti gli aspetti tecnicoorganizzativi, al pari di Francia e Belgio, in controtendenza alla scelta dei mercati privati indipendenti, tipici delle piazze di Londra e New York. Le prime norme in materia risalgono al diciannovesimo secolo, una disciplina organica fu apprestata con la legge del 20 marzo 1913 e con la legislazione del 1925 - 32. Il Baia Curioni ha condotto una ricerca accurata sulle vicende che hanno plasmato la principale borsa valori italiana nel periodo 1890 - 1940, individuando in chiave interpretativa gli snodi qualificanti attraverso i quali si è venuto a definire il profilo basso del nostro mercato mobiliare all’indomani della riforma bancaria del 1936. Nella ricostruzione dell’autore, la Borsa Valori di Milano conosce un periodo di felice sviluppo nel decennio che precede la grave crisi del 1907, sul piano istituzionale e organizzativo con le iniziative della Camera di Commercio di Milano che guadagna una posizione di riferimento per la promozione e la gestione del mercato, ma anche sul piano dello sviluppo dimensionale con il progressivo aumento del numero delle azioni quotate, sviluppo intimamente connesso con quello del credito mobiliare esercitato dalla banca mista. E’ significativo che all’incremento dei titoli quotati non abbia corrisposto un proporzionato incremento dei volumi trattati; l’eccesso di riporti che si registra nel periodo denuncia da un lato l’uso strumentale della borsa da parte delle banche nell’esercizio del credito mobiliare e dall’altro una connotazione speculativa delle operazioni. L’interrelazione tra espansione dell’attività delle banche miste e sviluppo del mercato mobiliare produce effetti sul piano istituzionale: la incisiva presenza delle istituzioni creditizie nell’organo di controllo della borsa (Deputazione) suscita la reazione e la rivendicazione del sindacato degli agenti di cambio; ancor prima della crisi del 1907, sull’onda dei contrasti emersi nella gestione del mercato, il Governo centrale formula i primi progetti tendenti a un ridimensionamento delle autonomie locali in favore di un più diretto controllo dello Stato sulla borsa valori. La crisi di liquidità del 1907 colpisce, nel loro intreccio funzionale, banca mista e mercato mobiliare e rafforza le correnti di pensiero favorevoli a un riordino normativo orientato a un ruolo di vigilanza accentrato. Successivi interventi a partire dal 1908 spostano le competenze istituzionali sulla borsa dalle Camere di Commercio al Governo centrale; la legge n. 272 del 20 marzo 1913 dà facoltà al governo di svolgere ispezioni e prescrive la presenza di propri rappresentanti e delle banche di emissioni nelle Deputazioni di borsa; la soluzione al dissidio sul ruolo delle banche e degli agenti di cambio nelle negoziazioni è rinviata: il riconoscimento agli agenti di cambio del monopolio delle contrattazioni è controbilanciato dal divieto di operare in proprio; alle banche e alle commissionarie già presenti in borsa viene consentito di continuare ad accedere alle grida per un periodo transitorio ma rinnovabile. Come annota il Baia Curioni non è casuale che al più incisivo ruolo del governo nel controllo delle borse corrisponda la definizione di una politica capace di incidere sull’allocazione delle risorse; ne è un riscontro la progressiva caduta delle azioni trattate e la crescita dei titoli di Stato scambiati. Nel dopoguerra il sistema finanziario subisce i contraccolpi di una situazione economica disordinata: inflazione elevata, speculazioni sui cambi, problemi di riconversione industriale, agitazioni sociali; denaro facile che alimenta la speculazione; tentativi dell’industria per la conquista delle banche. Il ruolo egemonico delle due grandi banche milanesi sullo scenario finanziario aggrava la loro responsabilità nella difesa delle quotazioni delle numerose azioni di portafoglio. A seguito del riacutizzarsi del dissidio tra banche e agenti di cambio sul monopolio delle contrattazioni il decreto legge n. 222 del 7 marzo 1925 attribuisce agli agenti di cambio l’esclusiva delle contrattazioni alle grida, impone il numero chiuso, conferma il divieto di operare in proprio; con lo stesso provvedimento si introducono limitazioni alle attività speculative. Quest’ultimo provvedimento si ricollega, nelle parole del giurista Robero Scheggi, all’intento del governo di rompere anche attraverso altri provvedimenti il circolo vizioso nel quale si alimentano reciprocamente speculazione e sfiducia nella moneta; seguono ribassi generalizzati dei titoli industriali. La disciplina degli agenti di cambio è destinata a influenzare sotto un diverso angolo visuale l’evoluzione futura del mercato borsistico in Italia. Osserva il Baia Curioni come la legge del 1925 nell’assegnare agli agenti di cambio il monopolio delle negoziazioni, ne abbia contemporaneamente limitato il raggio d’azione impedendo loro qualunque attività in forma diretta e indiretta e stabilendone il numero chiuso.

    4 - L’ordine della Legge bancaria del 1936

    Dai noti eventi dei primi anni Trenta e dall’opera di risanamento scaturiva la definizione di un nuovo ordine finanziario: la legge bancaria del 1936 dava veste giuridica a un sistema di canalizzazione delle risorse finanziarie incentrato sugli intermediari ordinari e speciali per la maggior parte rientranti nell’area pubblica. La legge pur disciplinando in via primaria l’esercizio del credito bancario, delineava un sistema unitario di poteri di regolamentazione e controllo su tutta l’attività finanziaria. L’art. 43 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 disponeva che “Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all’Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle Finanze ad all’Istituto di emissione dalle disposizioni sull’ordinamento delle Borse dalla legge 20 marzo 1913 n. 272 sull’ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione nonché dal R.D. L. 30 giugno 1932 n. 815”. Veniva dunque ricondotto alle stesse autorità responsabili della Vigilanza bancaria l’esercizio dei poteri di regolamentazione e controllo in materia di borsa; l’entrata in vigore della disposizione veniva subordinata, dall’ultimo comma del successivo art. 105, all’ emanazione di apposito decreto del Capo del Governo di concerto con il Ministro delle Finanze, provvedimento peraltro mai emanato; d’altronde le competenze in materia di Borsa restavano affidate ai sensi del R.D.L. 30 giugno 1932 n. 815 al Ministro del Tesoro che sulla base della successiva legislazione è designato a presiedere il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Altre norme della legge bancaria consentivano una supervisione coordinata della raccolta bancaria e di quella di borsa; gli artt. 2 e 45 del R.D.L. 12 marzo ‘36 n. 375 subordinavano il collocamento in borsa o tramite sportelli bancari di azioni, obbligazioni e altri valori mobiliari alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia. A ridosso della fine della seconda guerra mondiale, il problema del finanziamento industriale venne affrontato nell’ambito dei lavori dell’Assemblea Costituente. Nella relazione sul credito mobiliare della Commissione economica era confermata la scelta ordinamentale italiana per una separazione istituzionale tra credito ordinario e altre forme di finanziamento alla produzione. Il problema del finanziamento industriale era affrontato essenzialmente sotto specie di afflusso di capitale di debito da convogliare all’industria attraverso l’intermediazione di istituti di credito mobiliare. Si precisava nella relazione che “in armonia ai criteri che ispirano l’attuale legge bancaria (criteri che anche in rapporto all’attuale congiuntura economica si ritiene debbano rimanere immutati) il credito (industriale) deve essere esercitato da istituti speciali, nettamente distinti da quelli di credito ordinario e autorizzati ad una provvista di fondi corrispondenti alla scadenza delle operazioni attive”; circa la possibilità per le imprese di ricorrere al mercato attraverso lo strumento obbligazionario se ne ammetteva la possibilità in alternativa alla intermediazione delle istituzioni bancarie ma si faceva rilevare che la questione “non riveste importanza particolare in quanto le due soluzioni possono coesistere e completarsi”. L’attenzione era dunque rivolta, e non poteva essere altrimenti, alla articolazione più appropriata del sistema degli intermediari creditizi quale punto di forza per il sostegno finanziario all’industria nel momento delicato della ricostruzione postbellica e dell’uscita del sistema produttivo dalle secche dell’autarchia verso la competizione. Le questioni attenevano alla sufficienza o meno del sistema di intermediari mobiliari già esistenti (IMI, ICIPU, Crediop, le sezioni speciali dei banchi meridionali), all’opportunità di costituire nuovi organismi nazionali per il sostegno della piccola e media industria, alle forme di approvvigionamento delle risorse finanziarie da destinare all’attività istituzionale, alla tipologia degli interventi in favore delle imprese; problematiche la cui soluzione non poteva non influire sia pur indirettamente sulla evoluzione complessiva del sistema finanziario, con effetto di maggiore o minore sua articolazione e funzionalità. Emerge dalla relazione un ipotetico assetto del credito mobiliare in cui gli Istituti a diretto controllo pubblico (IMI, ICIPU) avrebbero assistito la grande impresa; le sezioni speciali delle aziende bancarie di diritto pubblico e eventuali organismi regionali potevano dedicarsi prevalentemente ai finanziamenti alla piccola e media impresa industriale avente carattere regionale. L’attività degli istituti mobiliari prioritariamente considerata è di tipo creditizio, tuttavia l’opinione prevalente dei relatori è che non si possa sancire l’esclusione del possesso di azioni industriali da parte di istituti di credito mobiliare “sia perché il concorso al capitale dell’azienda è anch’essa una forma di finanziamento industriale, tipica degli istituti di credito mobiliare, sia perché l’assunzione di azioni da parte dell’istituto deve molto spesso, per necessità tecniche, essere combinata con la concessione del credito”; le partecipazioni industriali sono riguardate nello scenario configurato nella relazione alla Costituente come una forma complementare del credito, coerentemente con le valutazioni di inadeguatezza delle possibilità di approvvigionamento diretto dei fondi da parte delle imprese. Un positivo effetto sullo sviluppo di un mercato mobiliare italiano sarebbe potuto derivare dai criteri enunciati nella relazione circa i canali di provvista attivabili dai nuovi e vecchi istituiti di credito mobiliare; è d’uopo richiamare a questo proposito il passo della relazione che, senza escludere la possibilità per le banche ordinarie di partecipare alla dotazione di capitale degli istituti o sezioni di credito mobiliare, nei limiti di compatibilità con la natura di enti raccoglitori di risparmio a breve, categoricamente scongiurava l’ipotesi di rapporti di finanziamento tra banche di depositi e istituti di credito speciale, ipotesi che si poneva come patente infrazione al principio di separazione tra credito ordinario e credito agli investimenti, sancito dalla legge bancaria. Il pericolo di deviazione nell’operatività delle aziende di credito ordinario è paventato proprio con riferimento ai casi di affiliazione degli istituti alle banche ordinarie; in materia di rapporti tra le due istituzioni la relazione rilevava l’esigenza di essere rigorosi, “impedire cioè che il risparmio a breve termine raccolto dall’azienda sia deviato in impieghi non consentiti dalla natura di tali fondi”; poiché “il travaso delle disponibilità può agevolmente avvenire con l’accensione di conti correnti e col risconto di portafoglio industriale presso l’Istituto di credito ordinario, occorre che siano sanciti opportuni divieti e limitazioni in tali rapporti e che il controllo della vigilanza in questo campo sia assiduo e sostanziale, trattandosi di disposizioni che si prestano facilmente ad essere eluse”. Sull’argomento le risposte fornite ad un questionario all’uopo divulgato, appaiono più articolate: l’ABI era favorevole ad una azione delle banche ordinarie per il collocamento delle obbligazioni degli speciali fra la propria clientela e ai finanziamenti transitori, in attesa del perfezionamento di operazioni a medio termine; quanto all’assorbimento dei titoli di credito degli speciali da parte delle banche l’associazione ne ammetteva la possibilità solo in minima proporzione e nei limiti consentiti dalle possibilità di pronto realizzo offerte in ogni momento dal mercato. Sulla stessa lunghezza d’onda le risposte di rappresentanti del mondo bancario e industriale. Il Direttore Generale della Banca d’Italia, Niccolò Introna, esprimeva una posizione più netta e coerente con i principi della legge bancaria ravvisando non consigliabile che le aziende di credito ordinario assorbissero titoli di credito a media e a lunga scadenza degli istituti mobiliari né che concedessero finanziamenti transitori. Sul punto come si è visto la relazione della Commissione si esprimeva per un rigoroso divieto dei rapporti di finanziamento ma non prendeva posizione sulla possibilità per le banche ordinarie di assorbire titoli degli speciali. Ma, altri punti della relazione rivelano orientamenti prevalenti che difficilmente avrebbero potuto dare supporto allo sviluppo di un mercato dei valori mobiliari, sia pure limitato ai titoli degli speciali. Il questionario sul credito mobiliare poneva agli interpellati due quesiti: il primo in ordine alle condizioni da preservare ed alle caratteristiche da dare ai titoli per aumentare il mercato e la commerciabilità, onde consentire un maggior afflusso di disponibilità verso gli istituti di credito mobiliare; il secondo, se fosse consigliabile la emissione di buoni speciali a 2-3-5-8 anni da parte dei predetti istituti. Sul punto la relazione riteneva possibile il ricorso a: a) emissioni di obbligazioni da parte degli istituti finanziatori aventi scadenza corrispondente a quella delle operazioni di credito industriale; tali obbligazioni possono essere garantite dal solo capitale e riserve degli istituti o anche da ipoteche o infine dallo Stato quando ricorrono particolari motivi di interesse generale. b) emissioni di buoni fruttiferi a scadenza tale da non influire sulla raccolta del risparmio degli istituti di credito ordinario. La mediazione e sintesi operate nella relazione non lascia trasparire alcune significative prese di posizione che emergono dalle risposte al questionario; per le emissioni obbligazionarie l’ABI richiamava quanto già rappresentato per la formazione di un mercato dei titoli delle imprese industriali; inoltre l’emissione di buoni “con scadenza e in forme tali da non rappresentare un pericolo per il regolare afflusso del risparmio alle aziende di credito”, può essere sperimentata purché coordinata per quanto riguarda i tassi con le condizioni praticate rispettivamente dallo Stato e dalle banche per la raccolta del risparmio nelle varie forme; la direzione centrale del Banco Ambrosiano esprimeva l’opinione che per consentire un maggior afflusso di disponibilità, gli istituti di credito mobiliare avrebbero potuto essere facoltizzati ad assumere depositi a lungo termine ( da 3 a 10 anni) a tassi ovviamente superiori a quelli dei depositi a scadenza più breve; il Direttore Generale della Banca d’Italia formulava una risposta articolata: “per assicurare la maggiore diffusione ai titoli degli istituti di credito mobiliare, si dovrebbe ammetterli alle quotazioni di borsa, concedendo loro una partecipazione agli utili dell’istituto e possibilmente addolcire l’imposta cedolare”; in ordine all’emissione di buoni speciale occorrerà “provvedere a che i tassi di interesse afferenti i titoli in parola non siano tali da originare una apprezzabile forma di concorrenza, tenuto conto della scadenza, ai buoni fruttiferi emessi dalle banche ed ai buoni del Tesoro ordinari”. Dalle risposte riportate traspare un’esigenza di coordinamento tra i soggetti del mercato finanziario che è sintomatica di una visione dell’assetto finanziario italiano avente come punti di riferimento essenziale, nel reperimento del risparmio, l’emittente Stato e il sistema delle aziende di credito ordinario. In effetti l’attività di raccolta è risultata di fatto strettamente coordinata con l’emittente Stato per gli istituti a rilevanza nazionale (IMI, ICIPU, Crediop) e con il sistema delle aziende di credito ordinario per le sezioni di credito speciale e gli istituti regionali la cui provvista è risultata sostanzialmente alimentata dalle aziende bancarie madri secondo uno schema di doppia intermediazione. A tale ultimo riguardo non si può non osservare che nonostante la separazione tra credito ordinario e speciale introdotto dalla legge bancaria, di fatto quello bancario è risultato essere un importante canale di alimentazione sia del credito ordinario, sia di larga parte del credito mobiliare per un numero considerevole di anni. In definitiva la relazione della Commissione economica all’Assemblea Costituente prefigurava un assetto del sistema finanziario essenzialmente incentrato sul ruolo del sistema bancario; la ricostruzione postbellica dell’apparato produttivo e la riconversione dall’autarchia all’economia di mercato suggeriva di arricchire la gamma degli intermediari creditizi ma in stretta coerenza con i principi della legge bancaria del 1936 e seguendo itinerari già avviati con la promozione e la costituzione di istituti di credito mobiliare, fondamentalmente nella area pubblica; attese anche le incertezze circa gli indirizzi di politica economica che avrebbero potuto essere assunti dal nuovo assetto politico del paese la relazione non affrontava il problema del coordinamento tra ruolo degli intermediari, in particolare degli speciali, e ruolo della borsa. Il capitolo della relazione dedicato alla Borsa Valori è un compendio delle doglianze degli operatori per le misure governative eccessivamente penalizzanti; ma in sostanza si accettava lo status quo quale emerse dal riordino normativo avviato e perfezionato nel corso degli anni trenta. La Commissione costatava che le contrattazioni in borsa erano poca cosa e dava atto che “l’andamento del mercato finanziario negli ultimi anni è stato costantemente influenzato dall’azione governativa”; che “per agevolare il collocamento dei prestiti pubblici è stato necessario concedere un trattamento di favore ai titoli di Stato”; che “...per contro le emissioni di titoli di imprese industriali e commerciali sono state contenute in cifre modeste, per i numerosi provvedimenti tendenti a deprimere il mercato dei valori mobiliari (imposta sui frutti e sul plusvalore, nominatività dei titoli azionari,imposta straordinaria sui dividendi, sul capitale, sul compenso agli amministratori e sui maggiori utili, imposta e sovrimposta di negoziazione, obbligo di investimento in Buoni del Tesoro, limitazione dei dividendi)” e, “d’altra parte, la permanenza di forti pacchetti azionari nei portafogli di enti parastatali, l’esclusione dalla quotazione delle azioni bancarie, e la limitata partecipazione delle banche all’attività delle borse hanno contribuito a scemare l’importanza del mercato azionario”. La Commissione in sede propositiva si faceva portavoce dell’esigenza di promulgare un Testo Unico della legislazione sulla borse. Alcune opzioni rilevanti sul piano istituzionale sono affacciate nel documento. Alla domanda se erano da preferire le borse governative a quelle affidate alle associazioni private, la relazione dava conto di prese di posizioni pressoché unanimi per il mantenimento alla borsa del carattere di mercato ufficiale. Sulla questione del monopolio delle grida riservato ad agenti di cambio, pubblici ufficiali, la relazione notarilmente registrava il contrasto di opinioni tra la categoria degli agenti e quella delle banche. Circa la nominatività dei titoli azionari la Commissione ricordava come essa, fissata originariamente dalla legge 24 settembre 1920, n. 1297, le cui norme furono abrogate con R.D.L. 10 novembre 1921, n. 341, e ripristinata con R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 “per motivi più specialmente fiscali” ma anche politici “per l’intendimento di ostacolare in sommo grado le transazioni in titoli azionari nelle borse valori e fuori, onde evitare soverchi rialzi speculativi”. In definitiva si confermava per la struttura finanziaria italiana l’orientamento agli intermediari creditizi che ha radicamento nella tradizione e che non si ritenne di dover rompere nel momento cruciale della riconversione economica postbellica. Alla separazione tra credito ordinario e credito speciale mobiliare sancito dalla riforma bancaria del 1936, è stato di recente attribuito di aver acuito il profilo di anomalia della struttura finanziaria italiana. L’estrapolazione del credito mobiliare dallo schema del servizio finanziario universale in qualche modo riconducibile, nel caso italiano, al tipo organizzativo della banca mista anteriforma, avrebbe accentuato la connotazione burocratica e contrattuale delle relazioni di credito tra istituti mobiliari e imprese assistite a discapito dell’elemento fiduciario del rapporto, connotazioni queste, peraltro non del tutto estranee, salvo qualche rara eccezione, al modello organizzativo preesistente. La dissociazione tra servizi di pagamento e credito ordinario da un lato e finanziamento degli investimenti fissi dall’altro avrebbe privato gli istituti di credito mobiliare di una fonte essenziale di informazioni circa le condizioni reddituali e finanziarie correnti delle imprese assistite. Vieppiù l’esercizio del credito si è dovuto basare sulla valutazione delle garanzie piuttosto che del rischio e della capacità di reddito delle imprese sovvenzionate. La capacità di selezione del credito degli intermediari sarebbe stata mortificata anche dalla rilevanza degli interventi della dirigenza politica nell’economia in termini di credito agevolato, di garanzie statali dirette o indirette connesse alla allocazione di gran parte del sistema produttivo e del sistema finanziario nell’area pubblica. In definitiva gli elementi di anomalia già presenti nella fase di formazione della struttura finanziaria italiana si sarebbero consolidati e rafforzati. La configurazione verso la quale è approdata l’intermediazione creditizia non ha offerto stimoli sufficienti perché si sviluppasse negli istituti di credito mobiliare e, salvo qualche rilevante eccezione, l’esercizio di una funzione di corporate governance come in altre economie dell’Europa continentale. Soprattutto è venuto a mancare in via pressoché generalizzata la funzione di raccordo tra intermediazione creditizia mobiliare e mercato di borsa dal lato dell’offerta dei titoli societari, salvo che per i servizi di collocamento azionario delle poche grandi società quotate. In estrema sintesi la via italiana allo sviluppo finanziario ha fatto leva su vincoli e garanzie sul versante dell’impiego delle risorse, e su canali e forme di approvvigionamento dei fondi, parimenti garantite, rappresentati essenzialmente da titoli pubblici e depositi bancari. E’ arduo stabilire se questa configurazione della struttura finanziaria abbia consentito in un arco temporale considerato, un maggior o minore sviluppo dell’economia; quello che alla luce degli eventi degli anni Settanta e Ottanta è apparso incontrovertibile è che siffatta struttura è risultata non adeguata, non capace di affrontare con la necessaria flessibilità le sollecitazioni rivenienti dall’internazionalizzazione e globalizzazione delle economie, dalla libertà dei movimenti di capitali, dal processo di unificazione economica europea.

    5 - L’avvio di un ordine nuovo

    Nel corso degli anni Settanta, movimenti di eccezionale ampiezza nei prezzi internazionali delle materie prime, politiche monetarie restrittive, forte volatilità dei tassi di interessi e di cambio innescarono in tutti i paesi processi profondi di disintermediazione bancaria e di innovazione finanziaria. L’assetto ordinamentale in Italia non si prestava a un rapido e flessibile adattamento dell’attività finanziaria alle mutate condizioni esterne, facendo emergere l’esigenza di una vasta revisione normativa. Nei successivi anni Ottanta il movimento di unificazione europea ha ricevuto una forte accelerazione con l’impegno dei Paesi membri di portare a compimento nei primi anni Novanta il mercato unico europeo; l’accelerazione del processo è stato reso possibile dall’accettazione dei principi dell’armonizzazione normativa minima, garantita da direttive comunitarie nei settori più rilevanti, e del mutuo riconoscimento degli ordinamenti nazionali. In due direzioni principali si è sviluppata la revisione dell’ordinamento italiano: da un lato la creazione di una regolamentazione della finanza non bancaria e non creditizia, dall’altro una profonda revisione della legislazione bancaria. A partire dagli anni Settanta prendono corpo provvedimenti legislativi che gradualmente integrano un insieme di regolamentazione finanziaria che affianca quello incentrato sulla legge bancaria del 1936; ricevono una disciplina propria forme di sollecitazione del pubblico risparmio alternative a quella tipicamente bancaria nonché il ricorso di imprese e di intermediari al mercato di borsa. Passaggi fondamentali sono segnati dalle leggi 7 giugno 1974 n. 216, 23 marzo 1983 n. 77, (artt. 12 e 13), 4 giugno 1985 n. 281, 17 maggio 1991, n. 157 (insider trading), 18 febbraio 1992 n. 149 (OPA), 6 febbraio 1996 n. 52, d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (legge di recepimento delle direttive comunitarie in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ); d. lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 ( Testo Unico dell’intermediazione finanziaria). In particolare la legge n.216/1974 istituisce una nuova autorità di vigilanza dei mercati mobiliari, delineandone l’organizzazione e assegnandone i poteri; lo stesso provvedimento abroga l’art. 43 della legge bancaria, ristabilendo così una distinzione tra organi che presiedono a funzioni differenziate nell’organizzazione dei controlli. La mancata attuazione delle norme previste dalla legge bancaria per la borsa ha consentito di parametrare in buona misura la nuova disciplina ai principi e criteri presenti nelle legislazioni dei paesi più avanzati. La tutela degli investitori, quale obiettivo ultimo della disciplina, si incentra su un sistema di interventi della pubblica autorità atti a garantire e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che ricorrono al mercato dei capitali secondo una logica di autotutela degli investitori. Ma è con la legge 2 gennaio 1991 n. 2 che il settore dell’intermediazione mobiliare riceve una regolamentazione organica riferita sia agli intermediari sia ai mercati. Riguardo agli intermediari viene attribuita per la prima volta a nuovi soggetti, persone giuridiche che subentrano agli agenti di cambio, una capacità operativa polifunzionale, dalla negoziazione di borsa alle gestioni patrimoniali personalizzate, ai servizi di collocamento e distribuzione di valori mobiliari, alla raccolta ordini, alla consulenza finanziaria. Le norme relative si applicano anche alle banche che, in quanto autorizzate, possono svolgere tutte le attività individuate compresa la negoziazione fuori borsa dei titoli di Stato ma non la negoziazione di altri valori mobiliari quotati in borsa; alle società fiduciarie è consentito svolgere solo l’attività di gestione di patrimonio con intestazione fiduciaria. La disciplina bancaria e quella del mercato mobiliare restano separate ma le banche quali soggetti abilitati ad entrambi i circuiti di intermediazione finanziaria sono integrati in tutti e due i corpi normativi. Il controllo pubblico viene articolato secondo le finalità perseguite: alla Banca d’Italia che già esplica compiti analoghi nei confronti delle banche è affidato il controllo degli standard patrimoniali e organizzativi tesi ad arginare i rischi operativi; alla Consob, in qualità di autorità che già presiede al regolare funzionamento dei mercati, è affidata la competenza in materia di condotta operativa e di trasparenza informativa degli intermediari, compresi quelli bancari. La legge 1/91 innova la regolamentazione dei mercati, anche se permane la connotazione prevalentemente pubblicistica riguardo alla loro genesi e al loro funzionamento; alla Consob viene affidato il compito di promuovere e riconoscere nuovi mercati oltre quelli di borsa già costituiti e di dettare norme circa il loro funzionamento; il sistema appare indubbiamente snellito potendosi procedere alla istituzione di nuovi mercati e alla loro regolamentazione con procedure affidate all’autorità tecnica. Nell’ordinamento del mercato mobiliare si iscrivono anche i provvedimenti legislativi con i quali sono stati istituiti e disciplinati alcuni organismi di investimento collettivo del risparmio, primi tra tutti i fondi comuni mobiliari aperti con la legge 23 marzo ‘83 n.77 (primi 10 articoli), le SICAV introdotte con D.Lgs 25.1.1992 n. 84, i fondi mobiliari chiusi di cui alla legge 14.8.1993 n.344 e i fondi immobiliari di cui alla legge 25.1.1994 n.86; per questi soggetti l’insieme normativo disciplina in modo sostanzialmente uniforme lo schema operativo e il sistema di controllo secondo la richiamata bipartizione per finalità; appaiono nella regolamentazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio maggiori elementi di eterotutela che avvicinano, nelle finalità del controllo pubblico, questi organismi a quelli bancari; alla Banca d’Italia vengono infatti affidati compiti di regolamentazione e di controllo del rapporto fiduciario tra massa di risparmiatori e soggetto gestore. Quest’ultimo è sottoposto agli stessi provvedimenti di risoluzione delle crisi applicabili agli intermediari bancari. Nel settore bancario, come accennato, le tensioni degli anni Settanta avviarono un processo di diversificazione operativa improntato all’innovazione, diversificazione assecondata dall’autorità di Vigilanza nelle forme del cosiddetto “parabancario“. Il movimento di unificazione europeo fattosi pressante nella seconda metà degli anni Ottanta portò le autorità di settore a maturare la consapevolezza che il nostro sistema, gravato da numerosi vincoli giuridici ed amministrativi, difficilmente avrebbe potuto reggere alla concorrenza di organismi esteri avvezzi ai modi della libera concorrenza. Ed appunto impresa e imprenditorialità, mercato, concorrenza, efficienza hanno rappresentato tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta le pietre miliari di un processo di revisione normativa e di ristrutturazione del sistema i cui passaggi fondamentali furono il riconoscimento del carattere di impresa dell’attività, in contrapposizione al concetto di servizio pubblico, la trasformazione, per larghissima parte del sistema, della veste giuridica da ente pubblico a società per azioni con contestuale definizione della separatezza banca - industria e delle norme a tutela della concorrenza; il riconoscimento del gruppo polifunzionale quale soggetto dell’ordinamento bancario, sino alla promulgazione del Testo Unico del credito nel quale la regolamentazione del settore è dichiaratamente finalizzata al perseguimento di obiettivi di efficienza e concorrenza da un lato, di sana e prudente gestione dall’altro. L’azione di controllo cessa di essere discrezionale, diviene neutrale secondo uno schema di più equilibrata composizione tra regole di mercato e tutela del risparmio. Agli operatori è rimessa ampia libertà di scelta delle forme organizzative dell’attività, dal gruppo polifunzionale alla banca universale. Nel nuovo Testo Unico trovano regolamentazione le attività bancarie in senso proprio e quelle creditizie e finanziarie svolte da istituzioni non abilitate alla raccolta illimitata del risparmio, operanti nel settore del leasing, factoring, credito al consumo, merchant banking, servizi di pagamento, intermediazione in cambi. Non contempla il T.U. bancario la materia dell’intermediazione mobiliare e della sollecitazione del risparmio, le cui norme, possono ricondursi a un ordinamento distinto che sovrintende ad attività il cui esercizio si svolge sul mercato e secondo l’etica del mercato. Ordinamento distinto dunque da quello bancario ma che non preclude ai soggetti di quest’ultimo di svolgere le attività contemplate dal primo.

    6 - Dal nuovo impianto normativo sui servizi di investimento mobiliare alla legge comunitaria 1994

    La disciplina del mercato mobiliare, alla vigilia dell’avvio della terza fase dell’Unione monetaria europea, pur essendo di formazione recente appariva anch’essa non adatta alla partecipazione dell’Italia a un contesto operativo geograficamente allargato. La legge fondamentale dell’intermediazione e dei mercati mobiliari (L. n. 1/1991) risultava fortemente connotata da intenti protezionistici; protezione per qualche verso necessaria per consentire il passaggio da un sistema incentrato sul monopolio delle negoziazioni di borsa a favore degli agenti di cambio a un sistema di intermediari polifunzionali; ma con effetti estesi al sistema Italia che veniva sostanzialmente chiuso alla concorrenza anche degli intermediari di altri paesi dell’Unione Europea, con una impostazione che è stata avversata sul piano giudiziario dagli organi della comunità. L’impianto normativo della legge n. 1/1991, disseminato da un numero eccessivo di vincoli regolamentari e amministrativi, rivelava ben presto la sua vetustà. La regolamentazione appariva del tutto inidonea a sviluppare iniziative degli intermediari per la creazione e l’affermazione di mercati di valori mobiliari, obiettivo tanto più avvertito in connessione con l’intensificarsi degli interventi riformatori anche sulle piazze finanziarie più avanzate in una competizione strenua tra mercati in formazione e mercati tradizionali protesi a consolidare un primato a lungo esercitato. La legge comunitaria 1994 (legge 6 febbraio 1996 n. 52) dava delega al Governo di recepire le direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE riformando al di là della materia comunitaria la disciplina italiana del mercato mobiliare secondo principi di non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento dei servizi di investimento, di uniformità della disciplina delle crisi incentrata sugli istituti dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, di accesso paritario delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati. Decisamente innovativa in materia di mercati, la legge comunitaria impegnava il Governo a disciplinare secondo linee omogenee e in un’ottica di semplificazione, l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento. Inoltre la legge dava facoltà al Governo di modificare - in sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi - la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri della minoranza, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza. La stessa legge affidava al Governo il compito di emanare, entro due anni dalla data di sua entrata in vigore, un testo unico delle disposizioni dettate in attuazione delle direttive comunitarie, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le modificazioni e integrazioni necessarie al predetto coordinamento.

    7 - Il Testo Unico per la intermediazione mobiliare

    Sulla base delle risultanze di un’apposita commissione istituita presso il Ministero del Tesoro e presieduta dal suo Direttore Generale ( commissione Draghi ) il Governo emanava con d.lgs. del 23 luglio 1996 n. 415 il provvedimento di recepimento delle direttive comunitarie in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e, con successivo d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria. I due provvedimenti segnavano l’avvio di una profonda rivisitazione della regolamentazione di settore. Come accennato l’occasione fu data dall’iniziativa legislativa volta alla trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie preordinate alla formazione di un mercato unico europeo dei servizi finanziari. Queste direttive traevano origine dall’impegno assunto dalla Commissione CEE, attorno alla metà del 1998, a seguito della formalizzazione della proposta di II direttiva di coordinamento bancario di definire una proposta di direttiva disciplinante il mutuo riconoscimento degli intermediari in valori mobiliari.

    7.1 - La disciplina degli intermediari. Le imprese di investimento e le società di gestione del risparmio

    L’iniziativa della Commissione Europea mirava ad assicurare parità concorrenziale tra banche e soggetti non bancari, estendendo anche a questi ultimi la facoltà - già riconosciuta alle prime - di esercitare attività in valori mobiliari in ambito comunitario. La direttiva sui servizi di investimento si pone dunque come norma di chiusura dell’ordinamento comunitario sugli intermediari, completando il processo di convergenza delle discipline nazionali, già avviato nel comparto bancario: il risultato di tale processo è la creazione di un mercato unico di tutti i servizi finanziari. L’obiettivo perseguito dalla direttiva Eurosim all’interno del territorio dell’unione europea, si innesta peraltro su un processo, fattosi particolarmente intenso negli anni Ottanta e Novanta, di internazionalizzazione dei più rilevanti centri finanziari dell’occidente. I mercati mobiliari insediati in tali centri e le attività degli intermediari che su tali mercati operano, hanno potuto assumere siffatta caratteristica sotto l’influenza di fattori quali la liberalizzazione del movimento dei capitali e l’uso sempre più esteso di tecnologie avanzate nel campo delle comunicazioni e dell’informatica. La domanda di servizi finanziari non tarda a localizzarsi sui mercati più efficienti, capaci da un lato di minimizzare i costi e i rischi delle transazioni e dall’altro di offrire prodotti diversificati e integrati. Il luogo di scambio dei titoli non necessariamente coincide con quello di insediamento dell’emittente. Negli anni 90 i cambiamenti morfologici dei mercati nazionali riflettono queste tendenze; la forte competizione tra i vari centri finanziari ha suggerito radicali e ricorrenti adattamenti normativi e organizzativi, con riguardo sia ai mercati dei titoli sia agli intermediari. La direttiva sui servizi di investimento, nel prescrivere libertà di offerta dei servizi e di accesso ai mercati regolamentati degli intermediari, non ha posto vincoli particolari circa i modi di organizzazione e dei mercati e delle attività degli intermediari. Quanto ai mercati, la ricognizione di quelli regolamentati, rimessa alle autorità di ciascun paese, ha avuto lo scopo di definire l’area entro cui è consentita la libertà di negoziazione dei valori mobiliari, evitando effetti restrittivi sul piano concorrenziale attraverso il riconoscimento del diritto di accesso a tali mercati per gli intermediari europei di qualsivoglia origine. Quanto agli intermediari, l’area di integrazione finanziaria europea ha fatto perno sulla definizione di ente creditizio, da un lato, e sul concetto di “impresa di investimento” dall’altro; essa assume quindi dimensione variabile in relazione al contenuto che l’ordinamento di ciascuno Stato membro attribuisce, in concreto, a tali nozioni. L’ampiezza e l’elasticità riscontrabili ovunque nella nozione di attività bancaria sono alla base delle ricordate scelte operate nel nostro paese in materia di despecializzazione dell’attività. Sul concetto di impresa di investimento possono tornare utili alcune brevi riflessioni ricavabili direttamente dalla direttiva. Nell’ordinamento comunitario la riserva di attività non è associata a prescrizioni circa l’esclusività dell’oggetto sociale degli intermediari cui tale riserva è attribuita, sicché i servizi di investimento possono essere esercitati, nei vari stati membri, da una pluralità disomogenea di soggetti. La direttiva, in altri termini, adotta una definizione di impresa di investimento di tipo funzionale, nella quale vengono ricompresi tutti i soggetti che esercitano, a titolo professionale e nei confronti di terzi, uno o più dei servizi elencati nell’allegato della direttiva stessa, quando aventi ad oggetto strumenti finanziari. Tale approccio definitorio consente di abbracciare trasversalmente una vasta gamma di operatori, rappresentativi delle diverse realtà operative che caratterizzano il sistema finanziario di ciascun paese membro: le banche universali, le security houses e le investment houses specializzate, i brokers-dealers anche senza vincoli di forma giuridica. Si può affermare quindi che l’elemento centrale del mutuo riconoscimento in questo settore risiede, più che nel concetto univoco di “impresa di investimento”, nella definizione delle attività al cui esercizio tali operatori sono abilitati; queste coincidono in gran parte con i servizi e le operazioni già ricompresi nella lista allegata alla II direttiva di coordinamento bancario: la ricezione e trasmissione di ordini della clientela, la negoziazione per conto proprio o per conto terzi di valori mobiliari, la gestione patrimoniale, la sottoscrizione e/o il collocamento di nuove emissioni. Altre attività - pure rientranti nel novero di quelle già esercitabili dalle banche - sono invece considerate dalla direttiva come accessorie e, come tali, non soggette a mutuo riconoscimento se esercitate disgiuntamente da quelle principali. Rientrano in tale categoria: la custodia e l’amministrazione di strumenti finanziari; l’affitto di cassette di sicurezza; la concessione di crediti agli investitori; le operazioni in cambi; i servizi connessi all’attività di collocamento e tutte le tipologie di consulenza (su strumenti finanziari, strategica, di business planning, di riorganizzazione aziendale, ecc). In definitiva, poiché la direttiva non richiede l’esercizio congiunto delle attività di investimento e non pone limitazioni all’ambito operativo riconosciuto agli intermediari, la individuazione delle imprese eleggibili all’attività considerata nella direttiva stessa è risolta dall’ordinamento dei singoli Stati membri, secondo scelte che ne riflettono la tradizione finanziaria, il grado di sviluppo dei propri mercati, le caratteristiche del proprio sistema economico. Il risultato finale è che potranno competere sullo stesso mercato soggetti di natura differente, la cui offerta di servizi di investimento potrà assumere connotati molto diversificati in quanto associata ad altre attività. In fatto di intermediazione mobiliare il T.U. della Finanza - D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - non si limita a coordinare le disposizioni previgenti; esso introduce una disciplina completamente nuova della gestione del risparmio per conto terzi, materia che non era stato possibile prendere in considerazione se non per aspetti marginali nell’elaborazione del decreto “Eurosim”. Si può affermare che prima del T.U. non esisteva nell’ordinamento italiano una disciplina organica della gestione del risparmio per conto terzi. La gestione di patrimoni individuali contemplata come una delle possibili configurazioni dei servizi di investimento esercitabili da SIM e banche, alla stregua della normativa europea, restava nettamente separata dalla gestione di fondi comuni riservata alle società di gestione e alle SICAV. Soprattutto nelle gestioni collettive la disciplina dell’attività è risultata essere un sottoprodotto delle leggi istitutive delle varie forme di fondi comuni: la legge n.77/1983 sui fondi aperti, costituisce l’archetipo della regolamentazione della gestione collettiva sul quale verranno poi modellati gli schemi di funzionamento dei fondi mobiliari chiusi (legge 14 agosto 1993 n. 344 ) e dei fondi immobiliari (legge 25 gennaio 1994 n. 86). Il sistema normativo previgente è risultato carente sotto almeno due profili di rilievo. La scelta di affidare alle leggi la regolamentazione minuziosa dei prodotti della gestione (fondi aperti, fondi chiusi, fondi immobiliari) ha ipotecato pesantemente il processo innovativo costretto a muoversi con i ritmi e la complessità della produzione legislativa. Per un altro verso l’assenza di una visione unitaria dell’attività gestoria, la frammentazione e la disarticolazione della regolamentazione, la separazione istituzionale tra gestioni individuali e gestioni collettive hanno fortemente abbassato la capacità di organizzare le attività con criteri di economicità. Nel T.U. il punto focale della disciplina si sposta dai prodotti all’attività. A presidiarne l’esercizio la legge pone criteri e principi, requisiti di forma e di sostanza di tipo oggettivo e soggettivo; la regolamentazione di dettaglio è affidata alle fonti secondarie. Dal Testo Unico emerge una figura nuova: la società di gestione del risparmio abilitata a svolgere, congiuntamente o disgiuntamente, attività di promozione degli organismi di investimento collettivo e attività gestoria in senso proprio sia su base individuale sia su base collettiva. Le gestioni individuali continuano ad essere attività riservate a banche e SIM; ad esse il T.U. ha associato le società di gestione del risparmio. Le gestioni collettive, cui si ricollegano maggiori esigenze di tutela pubblica dei risparmiatori, sono riservate alle società di gestione del risparmio ossia ad intermediari aventi oggetto sociale esclusivo; non anche a banche e SIM che viceversa possono esercitare l’intera gamma delle attività di intermediazione mobiliare. La legge non dà prescrizione circa le caratteristiche di prodotti singoli. L’autorità di controllo non autorizza l’istituzione dei fondi comuni ma l‘esercizio in generale della attività gestoria. La legge non contiene prescrizioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti della gestione collettiva; le fonti normative secondarie sono deputate a fissare in generale le correlazioni che devono sussistere tra natura degli investimenti delle gestioni, qualifi ca dei destinatari dell’offerta e connotazioni di rischio e di liquidità degli schemi delle gestioni. Alle società di gestione è riconosciuta la libertà di proporre schemi concreti di gestioni collettive; all’autorità di controllo è attribuita la responsabilità di verificare la coerenza delle proposte con i principi e i criteri stabiliti a tutela del risparmio.

    7.2 - La società per azioni quotata

    Il Testo Unico della finanza ha fissato una disciplina speciale per le società per azioni; si può affermare che per la prima volta il diritto societario viene organicamente articolato in discipline distinte dedicate rispettivamente alle società che accedono al mercato finanziario, e alle società che non vi fanno ricorso. Prima del Testo Unico, la disciplina di mercato prendeva in considerazione la società quotata ma soprattutto con riguardo ai rapporti tra società e mercato, con un impatto solo indiretto, salva qualche eccezione (ad es. disciplina sulle azioni di risparmio), sull’organizzazione sociale; nel T.U della finanza la disciplina di mercato si intreccia con un diritto societario speciale dedicato alle società che, volendo utilizzare estesamente il pubblico risparmio come fonte di capitalizzazione, si assoggettano a un corpo normativo predisposto per una configurazione peculiare degli interessi in gioco. I confini tra diritto delle società quotate e diritto del mercato non sono nettamente delineati; il diritto di mercato necessariamente va a modificare i meccanismi di governo societario; il diritto societario viene modellato anche in funzione dell’obiettivo dello sviluppo del mercato finanziario. La legge comunitaria 1994 delegava il governo a emanare, a seguito del recepimento della direttiva Eurosim, un Testo Unico di riordinamento normativo degli intermediari e dei mercati finanziari e mobiliari; è significativo che in questo ambito la delega contemplava la possibilità di modificare la disciplina delle società emittenti titoli sui mercati regolamentati con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto, e ai rapporti di gruppo, secondo criteri tesi a rafforzare la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza. Emerge chiaramente dalla delega l’obiettivo della revisione normativa sulle società emittenti titoli sui mercati regolamentati: la tutela del risparmio e la tutela delle minoranze. La tutela delle minoranze è obiettivo non distinto ( e certamente non contrastante ) dalla tutela del risparmio. Semmai indica il percorso attraverso cui la tutela del risparmio deve essere perseguita nei modelli organizzativi a larga base societaria. E’ alla tutela del risparmio che necessariamente occorre fare riferimento per ricondurre a sistema unitario le regole di mercato e quelle delle società quotate. La tutela del risparmio nella società quotata deve porsi come obiettivo la crescita massima del valore economico che la società-impresa esprime; essa presuppone l’ uso efficiente delle risorse che all’impresa affluiscono. L’uso efficiente delle risorse per la massimizzazione del valore dell’impresa, in un’economia di mercato, è affidato al buon funzionamento delle regole di mercato; gli strumenti di governo societario devono essere coerenti con le regole che presiedono alle organizzazioni e al funzionamento del mercato secondo concorrenza. La globalizzazione dell’economia moderna richiede che il sistema finanziario sia organizzato secondo moduli che favoriscano il confronto dialettico degli interessi in gioco, la trasparenza informativa, la contendibilità del potere gestionale. La tutela del risparmio diffuso è delegata a gestori professionali; sono affidati alle regole di mercato l’uso efficiente delle risorse e la valorizzazione dell’impresa. La crescita del valore della società, dà risposte a istanze diverse, apparentemente distinte, come tutela della minoranza, e contendibilità del mercato, ricomposte ad unitarietà: tutela del risparmio implica tutela delle minoranze; la contendibilità e la concorrenza presidiano l’efficienza gestionale. La tutela della minoranza può essere intesa come tutela degli interessi del soci che non esprimono la gestione, dalla possibile sopraffazione degli interessi che fanno capo al gestore. Ma non sempre è possibile ripetere questo paradigma: il termine minoranza è fuorviante nella società a larga base azionaria nell’ambito della quale non si coagulano maggioranze contrapposte a minoranze; semmai proprietà a controllo di gestione. La composizione degli interessi richiede un accorto dosaggio delle tutele predisposte per legge; paradossalmente un eccesso di tutela legale di interessi particolari può risultare dannosa agli stessi titolari dell’interesse che si vorrebbe tutelare, ove da siffatta apparente tutela scaturissero impedimenti all’esercizio efficiente dell’attività sociale o al dispiegarsi di comportamenti competitivi da cui promanano benefici per tutti gli interessi concorrenti. La questione degli abusi della maggioranza (o anche della minoranza per comportamento ostruzionistico), presuppone la individuazione degli interessi che la disciplina societaria intende tutelare; la disciplina per altro non individua positivamente tali interessi. In dottrina si fronteggiano la teoria contrattualistica e quella istituzionalistica. La teoria contrattualistica considera la società un insieme di contratti e individua come interessi tutelabili quelli in capo ai soci in quanto tali. La seconda considera la società come entità distinta dai singoli soci e fa coincidere l’interesse sociale con l’interesse alla conservazione del patrimonio sociale. In alcuni articoli del codice si possono enucleare ipotesi di abuso perpetrato attraverso l’uso della regola della maggioranza; (ad es. art. 2373 c.c. impugnabilità della delibera presa con il voto determinante di soci in conflitto di interessi con la società). I rimedi sono ugualmente scarsi, essenzialmente quello dell’art. 2373 c.c. a tutela della minoranza. In generale andrebbe statuito in positivo un obbligo di correttezza per tutti i soggetti che partecipano al controllo sociale; risulterebbero più agevolmente tutelabili gli interessi sociali riguardo sia agli abusi della maggioranza sia a quelli delle minoranze (ostruzionismo). La disciplina degli emittenti occupa la Parte IV del T.U.F.; si individuano due grandi aree di intervento: una riguarda l’organizzazione giuridica della società quotata, il funzionamento degli organi, la distribuzione dei poteri sociali; l’altra attiene alla relazione tra organizzazione corporativa e mercato, alla trasparenza informativa, alla contendibilità dell’assetto proprietario o del potere gestionale. Si richiamano di seguito i più significativi interventi normativi operati dal T.U. in materia di diritto societario distinguendoli per comodità espositiva secondo che attengano all’organizzazione interna delle società quotate (poteri sociali) ovvero alle relazioni delle stesse società con gli interessi che si esprimono tramite il mercato (contendibilità).

    A. Poteri sociali nelle società quotate

    Il Testo Unico rafforza l’esercizio democratico dei poteri sociali in due direzioni attraverso: 1) la riduzione dei minimi di capitale sociale necessari ad attivare procedimenti a tutela degli interessi sociali; 2) la statuizione di nuove regole che favoriscano la partecipazione delle minoranze alla vita sociale.

    A.1 Riduzione dei quorum necessari per attivare iniziative a tutela degli interessi sociali

    A.1 a) Convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza
    Per la convocazione dell’assemblea il quorum fissato in via ordinaria dall’art. 2367 c.c. nel 20% del capitale sociale, è stato ridotto al 10% nelle società quotate o alla misura più bassa eventualmente stabilita nell’atto costitutivo (art. 125 del Testo Unico). La nuova disposizione si distingue da quella ordinaria per la non tassatività dell’esecuzione della richiesta da parte del Consiglio; nel termine di 30 giorni, se non provvede alla convocazione, il Consiglio deve deliberare per il rifiuto. A sua volta il Presidente del Tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, può (non deve) ordinare la convocazione. La convocazione ritorna ad essere obbligatoria per il Consiglio e per lo stesso Tribunale se il quorum di richiesta è quello dell’art. 2367 c.c. Si rafforza dunque la tutela delle minoranze ma attraverso meccanismi di valutazione di merito delle iniziative tese ad evitare azioni pretestuose contro la amministrazione.

    A.1 b) Denunce al Collegio Sindacale e al Tribunale
    La denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c. e quella al Tribunale ex art. 2409 c.c. può essere fatta nelle società quotate da tanti soci che rappresentino rispettivamente almeno il 2% e il 5% del capitale sociale (o i quorum inferiori eventualmente stabiliti dall’atto costitutivo), in luogo delle soglie fissate dal codice civile ai due articoli citati per le società ordinarie (rispettivamente 5% e 10% del capitale sociale). (Cfr. Elena Pagnari in Commentario al T. U. F. a cura di C. Rabitti Bedogni 1998, Giuffré ed., pag. 693 ss. 75, L’Intermediazione Mobiliare nel Sistema Finanziario Italiano)

    A.1 c) Azioni di responsabilità
    L’azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali nelle società quotate viene ammessa in termini significativamente più ampi che nelle società ordinarie: può essere promossa oltre che a seguito di delibera assembleare, ad iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale (o la minore percentuale stabilita dall’atto costitutivo). L’azione, comunque promossa, è esercitata nell’interesse della società che può rinunciarvi purché in sede di delibera non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. L’avvio dell’azione di responsabilità ad iniziativa della minoranza non comporta la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è preposta, effetto che resta subordinato solo alla procedura e al quorum deliberativo di cui all’art. 2393 c.c.

    A.2 Misure volte a favorire la partecipazione delle minoranze alla formazione della volontà sociale nelle società quotate.

    A.2 a) Quorum costitutivi e deliberativi nelle assemblee straordinarie.
    Il Testo Unico ha introdotto per le società quotate quorum costitutivi delle assemblee straordinarie sia in prima, sia in seconda, sia in terza convocazione per valori percentuali del capitale sociale corrispondenti ai quorum deliberativi già stabiliti dal codice civile per le assemblee straordinarie di tutte le società. Per le società non quotate restano valide le prescrizioni del codice che prevedono solo quorum deliberativi e non costitutivi. I quorum deliberativi delle società quotate sono stati equiparati ai 2/3 del capitale rappresentato in assemblea senza distinzione tra prima, seconda e terza convocazione. Dalla modifica complessiva deriva un abbassamento dei quorum deliberativi a 2/3 di quelli previgenti ma anche un incentivo alla partecipazione delle minoranze alle assemblee straordinarie; per poter contrastare la volontà della maggioranza, le minoranze dovevano essere presenti in assemblea, secondo la disciplina previgente in misura superiore ad 1/2 del capitale partecipante; ora solo per più di 1/3.

    A.2 b) Deleghe di voto.
    La misura di cui al punto precedente a favore delle minoranze viene rafforzata da una disciplina delle deleghe di voto nelle società quotate derogatoria dell’art. 2372 c.c. In breve, nel rispetto delle procedure stabilite dallo stesso T.U, chiunque possiede azioni con diritto di voto per non meno dell’1% del capitale sociale ed è iscritto al libro soci da non meno di 6 mesi può sollecitare, tramite banche, SIM, società di gestione e società appositamente costituite a tale scopo, deleghe di voto. La raccolta di deleghe è consentita anche alle associazioni di piccoli azionisti composte da almeno 50 persone fisiche ognuna delle quali sia proprietaria di un numero di azioni non superiore allo 0,1% del capitale sociale. La delega di voto può essere conferita solo per singole assemblee, non può essere rilasciata in bianco, deve indicare le istruzioni di voto e può essere revocata. Non si applicano le limitazioni di cui all’art. 2372 c.c. né le eventuali clausole statutarie che limitano la rappresentanza nelle assemblee quando le deleghe di voto sono conferite in conformità delle disposizioni del Testo Unico (art. 136 e seguenti). Per le società cooperative restano in vigore le norme particolari dettate dal codice civile: non si è ritenuto di dover estendere a società che si caratterizzano per il voto capitario norme che consentano aggregazioni anche rilevanti di voti secondo una logica appropriata alle società per azioni. Nel corso dei lavori preparatori del T.U. si è posta la questione se la quotazione di società cooperative richiedesse anche per questo tipo societario un regime delle deleghe di voto derogatorio di quello delineato in materia dal codice civile. Come è noto l’art. 2534 c.c. prescrive per le cooperative che il “socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall’atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci”. In Italia il modello cooperativo assume particolare rilevanza nel settore bancario, per la diffusione e lo sviluppo delle banche popolari; alcune importanti istituzioni sono quotate nei mercati regolamentati. Nel T.U. bancario la disciplina delle banche popolari conferma una impostazione fedele al modello cooperativo: voto capitario; limitazioni ai possessi azionari (0,5% del capitale), non applicabile peraltro ai fondi comuni di investimento mobiliare; numero minimo dei soci non inferiore a duecento. In sostanza un modello di corporate governance ispirato massimamente allo spirito della cooperazione che la disciplina vigente non consente di superare per effetto della quotazione dei titoli in un mercato regolamentato. Cionondimeno, nella versione del T.U. inviata dal Governo alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere preventivo era prospettato per le cooperative quotate un regime delle deleghe di voto difforme da quello sancito in via ordinaria dal codice civile: nelle cooperative quotate, ciascun socio avrebbe avuto la possibilità di farsi portatore di deleghe di altri soci fino all’1% del capitale sociale. Tenuto conto della storica esiguità dei livelli di partecipazione della compagine sociale nelle assemblee delle popolari, la prospettata regolamentazione poneva forti ipoteche sulla conservazione dello spirito cooperativo che presiede alla disciplina di settore. A seguito di parere contrario delle Commissioni parlamentari, il testo definitivo del T.U. conferma per le cooperative il regime delle deleghe di voto previgente. La vicenda segnala tuttavia il problema, che merita riflessione, della possibile non compatibilità tra quotazione e mantenimento del modello cooperativo. In effetti anche nella fase preparatoria del T.U., più che venire in discussione il modello complessivo di governo societario delle cooperative quotate, si era inteso procedere sul solo versante delle deleghe di voto. In realtà, sul piano teorico non paiono sussistere insuperabili ragioni di incompatibilità tra regime dei possessi azionari delle società quotate e disciplina del modello cooperativo, se non in ipotesi di autoregolamentazione societaria che generi incertezze circa l’acquisizione dei diritti incorporati nei titoli oggetto di negoziazione sui mercati regolamentati. Sotto questo profilo l’eventuale statuizione di clausole di gradimento, può confliggere con la tutela dei diritti degli acquirenti titoli, quando le negoziazioni avvengono secondo le regole dei mercati regolamentati. Ma al di fuori di ipotesi della specie, un sistema predefinito di limiti alla titolarità individuale dei diritti sociali, non sembra confliggere con il regime di quotazione dei titoli. Si è posto peraltro il problema se il superamento ex T.U. bancario del limite ai possessi azionari delle popolari da parte dei fondi comuni debba necessariamente comportare a favore di questi ultimi il contestuale superamento al vincolo del voto capitario. La questione andrebbe valutata alla luce dell’interesse delle popolari ad incentivare gli investimenti degli organismi istituzionali al proprio capitale sempreché siffatto obiettivo non assuma priorità tale da portare al sostanziale sacrificio del modello cooperativo. Non va trascurato in proposito che la stessa disciplina di settore dei fondi comuni stabilisce che i loro investimenti, anche nelle società ordinarie per azioni, non portino a concentrazioni di potere di voto che configurino ipotesi di posizione dominante o di notevole influenza. Ciò premesso, non va peraltro nemmeno sottaciuto che proprio con riguardo al mondo delle banche popolari quotate l’esperienza registra episodi di aggregazioni anomale di poteri deliberativi, non congruenti con il principio cooperativo, più rispondenti a logiche di tutela di alcuni interessi settoriali che, opportunamente organizzati, tendono a trarre vantaggio dalla naturale dispersione del potere di voto e dalla scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale nelle cooperative. E’ dubbio peraltro che lo strumento della delega possa rappresentare una risposta appropriata al diffondersi di tendenze estranee al modello cooperativo. Il Testo Unico lascia aperta la porta ad un approfondimento complessivo della compatibilità tra il modello di governo societario delle cooperative e i fenomeni di preventiva aggregazione di voto che, specie nelle società quotate, evidenziano scompensi nel sistema di tutela di tutti gli interessi coinvolti.

    A.2 c) Composizione e ruolo del Collegio Sindacale.
    L’art. 148 nel dare disciplina speciale per il Collegio Sindacale delle società quotate, assicura che le minoranze siano rappresentate in tale consesso: l’atto costitutivo deve contenere clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo su 3 (o 2 se il collegio è formato da più di 3 membri) sia eletto dalla minoranza. All’obiettivo di rendere più efficace il sistema di governo societario risponde un secondo ordine di intervento normativo del Testo Unico: la ridefinizione del ruolo del Collegio Sindacale nell’organizzazione delle società quotate. Negli ultimi venti anni l’istituto sindacale è stato oggetto di ampio dibattito: se ne è discusso per la sovrapposizione di ruolo che si era venuta a determinare con la Società di Revisione a seguito della prescrizione della certificazione di bilancio delle società quotate; se ne è discusso nella comparazione tra il modello societario italiano e quello di paesi quali USA, UK, Germania nei quali l’efficacia e la correttezza gestionale si regge anche sulla articolazione dell’apparato amministrativo tra ruolo operativo, di indirizzo e di controllo; nei paesi di lingua inglese è tipica la contrapposizione nello stesso organo amministrativo (Board) tra Executive e non Executive Directors, scelti questi ultimi tra professionisti indipendenti capaci di interloquire dialetticamente con il management. Nel Testo Unico la riconferma dell’istituto del collegio sindacale si accompagna a una ridefinizione del ruolo che tiene conto della esigenza a lungo dibattuta di riposizionamento dell’azione dell’organo verso obiettivi di correttezza e trasparenza della condotta amministrativa. Il profilo organizzativo del Collegio è lasciato all’autoregolamentazione; l’atto costitutivo stabilisce il numero dei componenti non inferiore a tre e i criteri di nomina, con il vincolo di riservare alla minoranza l’elezione di uno o più membri effettivi, i limiti al cumulo degli incarichi. E’ largamente condivisa l’opinione che la numerosità degli incarichi è una delle cause rilevanti della non incisività dell’azione dei sindaci. E’ apprezzabile che il Testo Unico lasci alle società l’opzione per un più qualificante contributo dei sindaci al governo societario attraverso la statuizione di limiti al cumulo di incarichi. La disciplina risolve il problema della sovrapposizione di compiti tra Collegio e Società di Revisione assegnando a quest’ultima la responsabilità del controllo contabile; al Collegio sono riservati più ampi compiti di controllo amministrativo, non solo di legittimità; oggetto del controllo è la correttezza della condotta amministrativa; la valutazione di merito dell’efficacia degli atti di gestione non dovrebbe rientrare tra i compiti del Collegio; si è voluto evitare il pericolo di confusione di ruoli e di responsabilità con il management pregiudizievole all’efficacia complessiva del sistema di governo societario.

    B. Trasparenza e contendibilità dell’assetto proprietario e del controllo gestionale.

    Il capitolo degli assetti proprietari ha ricevuto nel Testo Unico la maggiore attenzione per la rilevanza delle questioni che il tema solleva e degli interessi che vengono toccati. Obiettivo di fondo degli interventi normativi riprodotti nel Testo Unico è sempre la tutela del risparmio che qui viene considerata con riferimento alla relazione tra organizzazione sociale e mercato: la disciplina mira a garantire la necessaria trasparenza informativa e a stabilire i limiti entro cui l’obiettivo della contendibilità non risulti pregiudizievole al risparmio diffuso. Sotto questo profilo il T.U.F. appresta un insieme di norme che fanno del mercato uno strumento di governo societario in funzione dell’efficiente allocazione del risparmio. La disciplina degli assetti proprietari si articola in disposizioni su: 1) partecipazioni rilevanti; 2) partecipazioni reciproche; 3) patti parasociali; 4) offerte pubbliche di acquisto e di scambio. In queste quattro aree, contendibilità degli assetti proprietari e interessi delle minoranze sono i poli tra i quali la normativa opera il necessario trade-off alla ricerca del migliore risultato possibile nella tutela del risparmio. In tale materia il legislatore ha avuto presente che a) la contendibilità, alla stregua della concorrenza, assicura condizioni di gestione efficiente dell’impresa a beneficio di tutti i portatori di interesse che fanno capo alla società; b) la contendibilità, tuttavia, non assicura da sola l’equa distribuzione della tutela degli interessi.

    B.1 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e disciplina delle partecipazioni reciproche.

    L’art. 120 c.2 del T.U.F. conferma una soglia bassa (2%) per gli obblighi di trasparenza e per il divieto di partecipazioni reciproche già introdotti con la legge n. 216/1974. Nel corso dei lavori di redazione del Testo Unico si era prospettato di elevare sensibilmente la soglia delle partecipazioni reciproche detenibili (10%); il dibattito che ne è scaturito ha suggerito di riconfermare la soglia bassa; rispetto alla previgente disciplina il T.U. introduce l’opzione di portare la soglia delle partecipazioni reciproche al 5% del capitale sociale, a condizione che il superamento della soglia ordinaria (2%) da parte delle due società interessate sia preventivamente autorizzato dalle rispettive assemblee ordinarie. La disciplina della comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quella delle partecipazioni reciproche sono intimamente legate: la prima oltre a rispondere a una esigenza generale di trasparenza degli assetti proprietari è funzionale alla disciplina delle partecipazioni reciproche cui inequivocabilmente presiede un obiettivo di contendibilità del controllo societario. Il ricorso ad accordi di partecipazione reciproca tra due società può sottendere strategie di integrazione economica piuttosto che espedienti di natura finanziaria, e può preludere a integrazioni esplicite in forma appropriata. Non si può peraltro escludere una strumentalizzazione delle operazioni ad obiettivi non trasparenti di controllo societario: esse, in assenza di limitazioni, consentirebbero risultati equivalenti a quelli conseguibili attraverso la stipula di patti parasociali ma al di fuori del sistema di garanzia che a questi ultimi si ricollega. La letteratura economica segnala che nelle società ad azionariato diffuso le partecipazioni reciproche consentono al management delle società coinvolte di sottrarsi in misura più o meno definitiva al giudizio del mercato, lasciando le compagini sociali esposte ai rischi di condotte gestionali non efficienti, se non opportunistiche. La possibilità di un utilizzo distorsivo delle partecipazioni reciproche ha suggerito al legislatore del T.U. di introdurre disposizioni aggiuntive rispetto alla disciplina previgente, mirate a meglio presidiare le condizioni di contendibilità dell’assetto proprietario. Come noto la norma di base prescrive alla stregua di quella preesistente che in caso di partecipazioni reciproche tra società quotate, direttamente o indirettamente possedute, in eccesso al limite del 2% del capitale sociale, la società che supera il limite in data successiva non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data del supero. Il T.U. all’art. 121 comma 3 prescrive ex novo che una società quotata o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore al 2% di una seconda società quotata se questa è controllata da un soggetto che già partecipa al capitale della prima in misura superiore al 2%. In tal modo si evita l’aggiramento del divieto attraverso operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente, dai soggetti controllanti, ipotesi non contemplata dalla norma di base che prende in considerazione le operazioni poste in essere da due società sui rispettivi capitali e dalle controllate di esse. Una seconda disposizione mette rimedio a una situazione paradossale che si determinava nel sistema normativo precedente: l’obiettivo della contendibilità degli assetti proprietari veniva vanificato in forza delle stesse norme sul divieto delle partecipazioni reciproche eccedenti che, pur introdotte a salvaguardia della contendibilità, in sostanza impedivano ad una società o alle controllate di questa di contendere, attraverso la proposizione di un’OPA, il controllo di una società quotata se questa si procurava di acquisire prima dell’operazione di take over una partecipazione superiore al 2% nel capitale della prima. Ora il 5° comma dell’art. 121 del T.U. dispone che i divieti di partecipazioni reciproche contenuti nello stesso articolo non si applicano quando i limiti indicati (2%) sono superati a seguito di un’offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il 60% delle azioni ordinarie.

    B.2 Patti parasociali

    Nel sistema previgente i patti aventi ad oggetto l’aggregazione, nelle varie forme possibili, dei poteri sociali, formavano oggetto di previsione in più disposizioni primarie e secondarie, senza assurgere a disciplina organica. Nel Testo Unico l’art. 122 dà una prima trattazione sistematica dei patti parasociali di cui si precisa il contenuto rilevante ai fini della disciplina, e per i quali si stabiliscono obblighi di pubblicità e trasparenza per il mercato. La disciplina rafforza la condizione di contendibilità dell’assetto proprietario nelle società quotate con effetti su almeno due versanti: da un lato assicura al mercato una chiara visione della distribuzione delle posizioni di comando e degli spazi di effettiva contendibilità del controllo gestionale, dall’altro consente all’autorità del mercato di individuare, sulla base di criteri prefissati, le fattispecie di concertazione dei poteri sociali dai quali la legge fa discendere, al pari dei riassetti proprietari rilevanti, l’obbligo di OPA a tutela delle minoranze azionarie. Alla nuova disciplina sono assoggettati tutti i patti che comportano: a) vincoli all’esercizio del diritto di voto, in relazione ai quali il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicità determina il divieto di esercizio del voto, e l’annullabilità delle delibere assunte con tali voti se determinanti; b) obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto; c) limitazioni al trasferimento delle azioni o l’attribuzione di un diritto al loro acquisto; d) il rispetto di accordi per l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulle società quotate. Militano a favore della contendibilità dei possessi azionari le ulteriori disposizioni introdotte circa: a) la durata dei patti che non può essere superiore a 3 anni, ma con possibilità di rinnovo a scadenza; b) il diritto di ciascun contraente di recedere dai patti a tempo indeterminato con un preavviso di 6 mesi; c) la possibilità assicurata di diritto agli azionisti che intendono aderire ad una offerta pubblica di acquisto o di scambio, nei termini previsti dallo stesso T.U., di recedere senza preavviso dai patti parasociali siano essi a tempo determinato o indeterminato; la dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni al proponente l’OPA.

    B.3 Offerte Pubbliche di Acquisto

    Sia in vigenza della precedente normativa, sia nel corso dei lavori della Commissione incaricata della redazione del T.U. della Finanza, il tema dell’OPA è stato a lungo dibattuto; grande attenzione è stata portata al tipo di tutela che occorre assicurare attraverso l’OPA obbligatoria agli azionisti di minoranza nelle operazioni di take over o di passaggio di maggioranze azionarie. L’individuazione dell’interesse specifico da tutelare è fondamentale ai fini della elaborazione della disciplina. Nel sistema normativo previgente era prevalso un obiettivo di parità di trattamento economico tra tutti gli azionisti in occasione del passaggio di un pacchetto di rilievo del capitale sociale; a ispirare la disciplina era l’idea che tutti gli azionisti avessero il diritto di beneficiare dell’eventuale premio di maggioranza che un acquirente fosse stato disposto a corrispondere per l’acquisizione di una delle posizioni di maggioranza previste nella legge. E difatti sostanzialmente, secondo la disciplina previgente, salvo che la soglia di rilevanza non fosse stata superata con le modalità stabilite dalla legge, il nuovo acquirente era obbligato a lanciare un’OPA successiva per un quantitativo di azioni pari a quello acquisito in difformità dalle prescrizioni di legge, allo stesso prezzo medio ponderato di acquisizione. Evidente l’intento di assicurare, attraverso l’OPA obbligatoria, una condizione di parità di trattamento tra soci che avevano e soci che non avevano partecipato all’operazione di take over. Così costruita la disciplina dell’OPA poneva inequivocabilmente l’accento su una tutela degli azionisti intesa come diritto di partecipare ai benefici economici connessi alla transazione di trasferimento del pacchetto azionario di controllo. La disciplina richiamata appariva non penalizzante sotto il profilo della contendibilità degli assetti proprietari, in quanto presupponeva, come procedura base per i passaggi azionari rilevanti, l’OPA preventiva, mentre l’OPA successiva veniva limitata quantitativamente allo stesso ammontare di capitale per il quale si sarebbe dovuto procedere tramite OPA preventiva. Non era previsto un obbligo di OPA successiva totalitaria che, estendendo la corresponsione del premio di maggioranza a tutto il capitale sociale, avrebbe reso oltremodo onerosa la contendibilità dei possessi azionari nelle società quotate. Nel Testo Unico la disciplina dell’OPA si basa sulla individuazione di un interesse da tutelare radicalmente diverso da quello della condivisione di un premio di maggioranza. La struttura normativa è stata volutamente semplificata: nel sistema previgente i dettagli normativi avevano causato ingorghi interpretativi faticosi da dipanare. Nella nuova formulazione vi è una disciplina organica delle offerte pubbliche di acquisto ma non un obbligo di OPA preventiva; il ricorso a quest’ultima su base volontaria dà accesso alla possibilità di sottrarsi all’obbligo di OPA successiva. Quest’ultima assume rilevanza centrale ai fini della tutela delle minoranze (art. 105 del T.U.). La regola di base è che chiunque abbia acquisito a titolo oneroso una quota di capitale sociale in una società quotata, in misura superiore al 30%, è tenuto a lanciare un’OPA totalitaria sulle azioni ordinarie ad un prezzo non inferiore alla media aritmetica tra la quotazione media ponderata di borsa degli ultimi 12 mesi e il prezzo più elevato pagato dall’acquirente nello stesso periodo per acquisti di azioni ordinarie. L’obbligo di OPA non sussiste se la partecipazione superiore alla soglia del 30%:?1) consegue al lancio volontario di una offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie; ?2) si realizzi nei confronti di una società quotata nella quale altro socio o altri soci detengono già il controllo. In quest’ultima ipotesi e in altre individuate al comma 5 dell’art. 106 un Regolamento CONSOB stabilirà le condizioni necessarie perché non sorga l’obbligo di OPA successiva. Dalla nuova articolazione si ricava che l’interesse prioritariamente tutelato alle minoranze non è più (o non lo è appieno) il beneficio economico del premio di maggioranza: l’OPA sarà regolata alla media tra quotazione di mercato nell’ultimo anno e prezzo più elevato corrisposto dall’acquirente nello stesso periodo. Ma la differenza più rilevante rispetto al sistema previgente sta nel fatto che l’OPA successiva deve essere totalitaria per tutte le azioni ordinarie. E’ questa differenza che guida a individuare il nuovo interesse delle minoranze che il T.U. pone a tutela. Imponendo l’OPA totalitaria il legislatore del T.U. ha voluto riconoscere alle minoranze il diritto di uscire dalla compagine sociale in relazione ad un trasferimento azionario di entità tale (30%) da far ritenere, per presunzione di legge, modificata la titolarità dei poteri gestori a favore di un nuovo acquirente comunque ridotta in misura rilevante, se non annullata la futura contendibilità del controllo societario. Alle situazioni di controllo e di maggioranza relativa, quale presupposto dell’OPA obbligatoria previgente, il T.U. sostituisce il superamento di una soglia del 30% del capitale sociale; la scelta può essere ritenuta in parte arbitraria; essa ha il pregio della semplicità di applicazione e tiene conto della particolare struttura degli assetti proprietari nelle società quotate italiane. Sul punto occorre considerare, in generale, che la fissazione di soglie molto basse di possesso azionario per l’OPA obbligatoria non assicura una automatica maggior tutela degli interessi delle minoranze, dovendosi scontare una inevitabile compressione della contendibilità dei possessi azionari, che resta pur sempre la difesa più efficace di tutti gli interessi sociali compresi quelli delle minoranze. Per altro verso, la fissazione di soglie alte aumenta la probabilità che il limite di possesso azionario, oltre il quale di fatto si consolidano posizioni di dominio non più reversibili, venga superato in assenza di forme di tutela degli interessi delle minoranze. Sul mantenimento di condizioni sufficienti di contendibilità del controllo influisce anche l’entità dell’onere dell’OPA obbligatoria; certamente la portata totalitaria ora introdotta avrà l’effetto di ridurre le condizioni di contendibilità dei possessi azionari; un parziale correttivo è dato dai nuovi criteri di determinazione del prezzo fissati dal T.U. nei termini sopra richiamati. La preoccupazione di un effetto depressivo sulla contendibilità del controllo societario nella nuova statuizione del T.U. è alla base della modifica apportata nella versione definitiva del provvedimento rispetto alla prima stesura inviata dal Governo alle Commissioni parlamentari. In particolare al fine di ripristinare o comunque di migliorare le condizioni di contendibilità degli assetti proprietari è stata da ultimo introdotta nel Testo la disposizione dell’art. 107 (offerta pubblica di acquisto preventivo), in base alla quale l’obbligo di OPA non sussiste qualora la soglia del 30% di possesso azionario sia stata superata a seguito di un’offerta pubblica di acquisto di almeno il 60% delle azioni ordinarie, purché ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni: l’offerente e i soggetti del proprio gruppo non abbiano acquistato nei dodici mesi precedenti l’offerta, e nel corso della stessa, partecipazioni in misura superiore all’1%; l’offerta sia stata approvata da tanti soci che possiedano la maggioranza delle azioni ordinarie, escludendo dal computo le partecipazioni detenute dall’offerente e dal socio di maggioranza (se la partecipazione di quest’ultimo è superiore al 10%) o dai soggetti appartenenti ai loro gruppi. La condizione sub a) mira a impedire comportamenti opportunistici tendenti a ridurre il numero di soci di minoranza potenzialmente beneficiari della procedura di OPA. La condizione sub b) subordina la praticabilità dell’OPA preventiva ridotta (60% anziché 100%) al previo accordo delle minoranze che beneficiano della tutela ordinaria. A tal fine sono esclusi dalla delibera di approvazione non solo l’offerente ma anche il socio di maggioranza, al fine di evitare che l’interesse di quest’ultimo prevalga su quelli tutelati in via ordinaria dalla legge: infatti, in presenza di una posizione di controllo già esistente, all’OPA preventiva si farebbe luogo solo in base ad accordo tra l’offerente e il titolare del controllo, ovviamente nell’interesse di quest’ultimo; se sussistesse una maggioranza relativa, invece, il titolare di essa potrebbe far prevalere nella deliberazione un proprio interesse a impedire il take over. Le norme sanciscono l’OPA obbligatoria anche a carico di azionisti che abbiano proceduto ad acquisti di concerto. Nella disciplina delle offerte di acquisto e di scambio non obbligatorie il T.U. ha introdotto, rispetto alla normativa previgente, alcuni elementi di novità. E’ ora prevista la possibilità di offerte di aumento e di offerte concorrenti senza limitazioni del numero dei rilanci effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo. Altra novità è rappresentata dalla possibilità data alle società oggetto di un take over ostile di deliberare, in assemblea ordinaria o straordinaria il compimento di atti o operazioni volte a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta pubblica; le assemblee deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale. La delibera assembleare non esonera gli amministratori e i direttore generali dalla responsabilità propria di tali organi per gli atti e le operazioni compiute. E’ confermato l’obbligo di un’OPA residuale per chiunque detenga una partecipazione superiore al 90%; viene introdotta per contro a favore del socio di controllo che, a seguito di offerta pubblica sul 100% delle azioni con diritto di voto (volontaria o obbligatoria), venga a detenere più del 98% di tali azioni, un diritto, da esercitarsi entro 4 mesi, all’acquisto delle azioni residue se nell’offerta aveva dichiarato tale intento (squeeze out).

    7.3 - La disciplina dei mercati

    Il Testo Unico della Finanza dà una risposta unitaria alle istanze di coordinamento normativo inserite nella delega parlamentare che opportunamente richiamava obiettivi di riordino normativo in materia di intermediari, mercati finanziari e altri aspetti comunque connessi stabilendo un nesso di complementarità tra disciplina dei mercati e degli intermediari e disciplina rivisitata delle società emittenti titoli sui mercati regolamentati. I due assetti normativi sono riconducibili a un obiettivo unitario: l’uso efficiente delle risorse disponibili. Vengono nel T.U. sostanzialmente riaffermati i contenuti innovativi in materia di organizzazione e funzionamento dei mercati già introdotti con il decreto Eurosim del luglio 1996, decreto che, secondo la stessa delega parlamentare, doveva essere il primo passo del processo di riordino normativo del sistema finanziario italiano. Il T.U. sancisce in via definitiva l’opzione privatistica nell’organizzazione e nella gestione dei mercati affidate già nel decreto Eurosim a società di diritto privato cui si riconoscono ampi spazi di autoregolamentazione. Al controllo pubblico resta la responsabilità di verificare la coerenza dell’attività delle società di gestione agli obiettivi di integrità dei mercati e di tutela dei risparmiatori. Rispetto al decreto Eurosim il T.U. completa il quadro normativo in due direzioni; definisce con chiarezza il ruolo della Banca d’Italia nella supervisione dei mercati più strettamente rilevanti ai fini della formazione dei tassi di interesse (MTS e MID) e allarga il regime privatistico dei servizi finanziari in direzione della funzione di depositario degli strumenti finanziari già affidato alla Monte Titoli per le azioni e le obbligazioni di emittenti privati e alla Banca d’Italia per i titoli di Stato. La scelta di una configurazione privatistica della gestione del mercato mobiliare e dei servizi di post-trading riflette l’esigenza di adottare modelli che in altri sistemi hanno dato prova di assicurare condizioni di efficienza e competitività alla piazza finanziaria. Siffatto orientamento era chiaramente indicato nella legge delega del 1994 e trova puntuale riscontro nel T.U. della Finanza che: - affida la gestione operativa della fase di trading e post-trading all’autonomia privata; - fissa, a tutela dell’investitore, una cornice normativa e un sistema di controllo sull’esercizio dell’attività imprenditoriale. In applicazione dei principi sanciti dal T.U. la gestione delle strutture di trading, di clearing e di deposito accentrato è stata affidata a strutture private; l’obiettivo di stabilità ha richiesto di mantenere sotto la diretta responsabilità dell’autorità monetaria la fase di regolamento del contante per il suo impatto sul funzionamento del sistema dei pagamenti e sulla stabilità del sistema finanziario. L’interesse pubblico viene inoltre tutelato affidando al controllo di autorità designate il perseguimento di una molteplicità di obiettivi tra loro correlati. Dalla disciplina si ricava che gli obiettivi da perseguire sono la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, la tutela dell’investitore, il controllo del rischio sistemico. Norme specifiche a presidio di tali obiettivi hanno ad oggetto l’organizzazione e la gestione del trading, della liquidazione, del regolamento dei valori. Il TUF incide sulla preesistente organizzazione dell’attività fissando una più netta separazione di ruoli tra autorità, gestori e operatori dei mercati organizzati. L’art. 61 del TUF riconosce il carattere di impresa all’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, affidandone l’esercizio al tipo della società per azione, anche senza scopo di lucro. La regolamentazione del soggetto gestore segue gli standard consueti per soggetti chiamati a svolgere attività rilevanti per l’interesse pubblico: capitale minimo, controllo sulle partecipazioni al capitale, requisiti di onorabilità per i soci e di onorabilità e professionalità per gli esponenti, l’assoggettamento alla disciplina delle crisi e dei provvedimenti e tutela del mercato.
    Spetta alle società di gestione a) formulare il regolamento che disciplina l’organizzazione e la gestione del mercato, b) disporre l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. La gestione accentrata di strumenti finanziari (depositario centralizzato) è parimenti attività di impresa affidata a una società per azioni, soggetta ad una disciplina omologa a quella della società di gestione dei mercati. Quanto alle autorità, l’attribuzione di poteri e responsabilità riflette in generale l’area di tradizionale interesse istituzionale di ciascuna di esse (Consob, Banca d’Italia, Tesoro); laddove non è possibile una netta demarcazione delle aree di responsabilità, la disciplina assegna competenze congiunte ad es. a Consob e a Banca d’Italia. A quest’ultima in particolare il TUF assegna compiti di supervisione sui mercati rilevanti per la politica monetaria: il mercato all’ingrosso dei titoli di Stato e il mercato dei fondi interbancari (artt. 76 e 79 ); alla prima fa capo una responsabilità estesa di vigilanza sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori (art.74). Alla Consob spetta autorizzare l’esercizio dei mercati regolamentati ma il Ministro del Tesoro disciplina e autorizza i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato. Poteri di iniziativa sono assegnati alla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per disciplinare: - l’istituzione e il funzionamento di sistemi di garanzia dei contratti; - il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione su strumenti finanziari non derivati; - il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati. La Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia è affidata alla Banca d’Italia e alla Consob. In caso di necessità e urgenza la Banca d’Italia adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi. Emerge da quanto sopra un ruolo duplice della Banca d’Italia nel funzionamento del mercato degli strumenti finanziari. Nel mercato all’ingrosso dei titoli di stato e di scambi di fondi interbancari le competenze sono estese, riguardano la formazione dei prezzi, l’efficienza dei mercati; la trasparenza è obiettivo congruente con l’efficacia dei meccanismi di price-discovery. Su tali mercati si avverte meno l’esigenza di tutela di un contraente debole. Prevale l’interesse pubblico alla corretta formazione dei prezzi, all’efficacia del canale di trasmissione della politica monetaria. Con riguardo alla generalità dei mercati le competenze primarie della Banca Centrale gravitano nell’area del settlement: l’affidamento dei servizi di post-trading al settore privato si inoltra sino al regolamento dei titoli, non del contante che resta affidato alla Banca Centrale; sono in gioco le regole prudenziali che presidiano la stabilità del sistema. La riforma della disciplina del mercato degli strumenti finanziari è stata orientata a obiettivi di competitività dell’industria italiana di settore. La competizione si è fatta sentire ben presto nell’area dell’euro, sospinta dalla rimozione delle segmentazioni valutarie: una serie di progetti di integrazione dei mercati finanziari coinvolge le strutture sia di trading sia di post-trading. I gestori dei vari servizi sono mossi dalla ricerca di assetti più competitivi che consentano economie di scala e positive esternalità di rete. I progetti di integrazione spaziano da ipotesi di cross-membership e da collegamenti tra depositari centrali a forme di consolidamento radicale con la scomparsa dei sistemi nazionali più deboli. Queste ultime ipotesi sono risultate troppo ambiziose, non coerenti con lo status di integrazione giuridica ed economica tra i vari paesi europei; prevalgono gli orientamenti a forme di integrazione a rete attraverso una maggior armonizzazione delle regole, di processi e delle strutture che sovraintendono alla prestazione dei servizi finanziari. Un Comitato di saggi (Comitato Lamfalussy) istituito nel luglio del 2000 nell’ambito delle istituzioni dell’UnioneEuropea ha rassegnato agli inizi del 2001 un rapporto che individua soluzioni del tipo ora indicato. Nel documento sono evidenziati i fattori che ostacolano la realizzazione del disegno di integrazione dei mercati finanziari europei: i tempi lunghi del processo normativo, anche con riguardo agli adeguamenti della regolamentazione esistente, i ritardi nel recepimento delle direttive negli ordinamenti nazionali, la disomogeneità delle discipline nazionali in molte aree contigue a quella finanziaria (procedure concorsuali, garanzie etc.), la disparità dei trattamenti fiscali, la diversa configurazione delle norme di comportamento societario (corporate governance), i gradi disallineati di protezione dell’investitore. Il rapporto indica un percorso minimale, ma essenziale, per una maggiore integrazione dei mercati: prospetto unico per gli emittenti, mutuo riconoscimento e responsabilità del paese di origine per la verifica delle condizioni del listing in tutta l’area dell’Unione, adozione degli International Accounting Standards. Il Comitato ritiene essenziale lo snellimento dei processi normativi europei e suggerisce di modificare l’attuale configurazione (comitologia); è ritenuta invece non fattibile, allo stato, l’istituzione di un autorità europea di controllo per la disomogenenità ordinamentale già richiamata e per le conseguenti difficoltà a modificare in tempi brevi i trattati dell’Unione. Sul piano normativo gli organi comunitari hanno assunto alcune iniziative qui richiamate: - revisione della direttiva sui servizi di investimento; - approvazione di due direttive rilevanti ai fini dell’armonizzazione delle regole del post-trading: la direttiva sulla c.d. settlement finality n. 98/26 CE e quella relativa ai contratti di garanzia finanziaria n. 2002/47 CE; la prima - recepita dall’Italia con D.Lgs. 14 aprile 2001 n. 210 - si prefigge di assicurare un maggior grado di certezza ai processi di settlement delle transazioni di mercato. La revisione della direttiva sui servizi di investimento appare orientata, tra l’altro, 1) a introdurre una più precisa definizione dei mercati regolamentati, attraverso l’elaborazione di high level principles, e 2) a fissare le condizioni per l’accesso cross-border degli intermediari alle strutture di post-trading. Agli stessi mercati regolamentati verrebbe riconosciuto il diritto, previa valutazione dell’autorità di vigilanza competente, di designare controparti centrali (clearing house) ubicate in altri stati dell’Unione. Una integrazione effettiva dei mercati finanziari presuppone peraltro canali di collegamento fluidi tra i vari soggetti coinvolti nell’intero processo di definizione delle transazioni. Sancire libertà di accesso cross-border alle varie funzioni non appare sufficiente; vanno eliminati gli intralci connessi alla dispersione delle normative; si avverte l’esigenza di una direttiva quadro che delinei le caratteristiche dei soggetti gestori dei sistemi di post-trading controparte centrale (clearing house), depositari centrali, sistema di regolamento e disciplini i requisiti patrimoniali di tali soggetti, le tecniche di gestione del rischio, i trattamento delle insolvenze, fissando i principi del controllo di vigilanza.

    8 - Il TUF aggiornato al 2011
    La CONSOB fornisce il testo aggiornato del TUF alla pagina:
    http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88

    Redattore: Antonio Pasquale SODA
    Assonebb 2005

  • INTERNAL BUSINESS

    Lett.: affari interni. Indica gli scambi e le transazioni che si svolgono in un’Intranet all’interno dei gruppi industriali e commerciali e che riguardano sia le transazioni tra divisioni, filiali, agenti di un gruppo, sia le relazioni dell’azienda con i dipendenti (business to employee, in sigla B2E; v. anche e-business).

  • INTERNATIONAL BANKING FACILITIES

    Ac.: IBF. In USA l’IBF è una gestione contabilmente e amministrativamente separata di una banca statunitense o di una filiale insediata negli USA di banca estera. L’IBF è così definita dal Code of Federal Regulations: “a set of asset and liability accounts segregated on the books and records of a depository institution, United States branch or agency of a foreign bank, or an Edge or Agreement Corporation that includes only international banking facility time deposits and internationalbanking facility extensions of credit” (Code of Federal Regulations, Title 12, Chapter II, Part 204, Sec. 204-8). Una IBF a) può ricevere depositi solo da soggetti stranieri non residenti, incluse le filiali estere della banca che detiene l’IBF, oppure da un’altra IBF e b) può concedere prestiti a un’altra IBF, o a una banca estera o per operazioni estere di una società statunitense, purché essi siano impiegati sull’estero. Le IBF sono state istituite per rendere competitive le banche USA sui mercati finanziari internazionali col beneficio dell’esenzione dagli obblighi di riserva obbligatoria.

  • INTERNATIONAL CASH POOL - ICP

    Gli institutional cash pool (ICP) sono dei veicoli d'investimento finanziario di grande dimensione (minimo un miliardo di dollari US) gestiti in modo centralizzato, che investono in attività a breve termine su tutti i mercati, regolati e non. Tali veicoli sono di proprietà di operatori non finanziari, come investitori istituzionali, asset manager, fondi pensione (Pozsar, 2011). Gli ICP sono diventati sempre più rilevanti a partire dagli anni '90 grazie all'effetto di tre principali forze nel settore non finanziario.

    Primo, lo sviluppo della globalizzazione e la crescita di (i) grandi imprese non finanziarie gestite centralmente e dall'aumento (ii) della divaricazione nella distribuzione della ricchezza, che nelle ultime decadi è sempre più concentrata (Pozsar, 2011).

    Secondo, la crescita dell'asset management insieme alla crescita della gestione di (i) mutual fund, hedge fund e di altri fondi complessi, nonchè (ii) l'aumento nei prestiti finanziari e la necessità di investimento e re-investimento a breve termine (Pozsar, 2011).

    Terzo, la crescita degli investimenti in derivati OTC, con la creazione di duration sintetiche, Exchange Traded Fund, che implicano la necessità di creare veicoli separati per la gestione dei derivati (es. total return swap, asset backed derivatives).

    Gli ICP sono operatori fondamentali nel così detto settore bancario ombra (shadow banking system), poichè intermediano rilevanti risorse alla ricerca di investimenti a breve termine a basso rischio (Claessens et al, 2012). La regolazione di questi operatori è opaca e i dati statistici sul fenomeno scarsi e non omogenei tra i diversi paesi e sistemi finanziari e monetari.


    Bibliografia

    CLAESSENS S., POZSAR  Z.,  RATNOVSKI  L. and SINGH  M. (2012), Shadow Banking: Economics and Policy, IMF Staff Discussion Note, 4th December.

    POZSAR  Z. et al (2012), Shadow Banking, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report, n. 458.

    POZSAR  Z. (2011), Institutional Cash Pools and the Triffin Dilemma of the U.S. Banking System, IMF Working Paper n. 190, August

  • INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID)

    Acr. di: International Centre for Settlement of Investment Disputes (fr. Centre International Pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements-CIRDI; sp. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI).

    Organizzazione autonoma all'interno del gruppo della Banca Mondiale (v. World Bank Group) fondata nel 1966 con la Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (entrata in vigore il 14.11.1966) per facilitare i flussi internazionali di capitale fornendo una sede di conciliazione e di arbitrato alle controversie tra governi e investitori stranieri. Di ciò si era fino ad allora fatto carico il Presidente della Banca Mondiale. La costituzione dell'ICSID serviva a istituzionalizzare un'attività che non rientrava nei compiti della Banca e a sgravare il Presidente e il suo staff di un onere ormai diventato gravoso. L'ICSID offre anche consulenza, compie ricerca e produce pubblicazioni in materia di legislazione sugli investimenti esteri. Partecipano all'ICSID 134 Stati e ne è Presidente il Presidente della BIRS. L'ICSID è partecipato da 134 Stati, ha sede a Washington presso la Banca Mondiale, è retto da un Administrative Council (le cui riunioni annualisi tengono in concomitanza con quelle dalla Banca e del FMI) e un Secretariat con a capo un Segretario generale, ha in comune il Presidente con le altre organizzazioni della Banca Mondiale. Le spese amministrative del Secretariat dell'ICSID sono a carico del bilancio della BIRS, ma il costo dei procedimenti di conciliazione sono a carico delle parti. L'attività ordinaria di conciliazione e arbitrato si svolge per controversie che sorgono tra governi che sono membri dell'ICISD e investitori stranieri che sono cittadini di Stati membri dell'ICSID. Il ricorso all'ICSID è volontario, ma una volta avanzato non può essere ritirato da nessuna delle parti. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione ICSID, siano o non parti della controversia, sono tenuti a riconoscere le decisioni arbitrali. In base ad Additional Facility Rules stabilite nel 1978 l'ICSID offre anche un servizio di conciliazione e arbitrato nel caso in cui lo Stato parte o lo Stato del cittadino non sia membro e una procedura dove a richiesta di una parte viene instaurata un'indagine per esaminare e riferire su certi fatti.

  • INTERNATIONAL FUND

    Tipologia di fondo comune d’investimento operante sul mercato sta, specializzato nell’investimento in paesi diversi ovvero in un solo paese o area geografica. Esso procura all’investitore, per via della fluttuazione dei cambi, un profilo di elevata volatilità, peraltro diversificabili ripartendo gli impieghi su molti paesi. I fondi che investono sia in titoli americani che in titoli esteri (per un ammontare almeno pari al 25%) sono detti global funds.

  • INTERNATIONAL PRIMARY MARKET ASSOCIATION - IPMA

    Associazione costituita nel 1984 dalle principali banche commerciali e di investimento mondiali operanti come manager o come sottoscrittori nei sindacati di collocamento di nuove emissioni internazionali di titoli pubblici e di obbligazioni e azioni di imprese. Ha sede a Londra e si propone di promuovere unificazione di procedure e maggiore efficienza nel mercato, e di collaborare con le autorità nazionali e sovranazionali. Ha curato, fra l’altro, la redazione di un Codice di condotta contenente una serie di norme accettate e rispettate volontariamente dalla comunità finanziaria internazionale. Nel 2005, a seguito della fusione con l’International Securities Market Association (ISMA) da vita all’International Capital Market Association (ICMA). L’ICMA ha adottato una nuovo modello governance e di management, continuando a collaborare con altre associazioni e autorità regolamentari, in particolare con la Euro Debt Market Association (AMTE), per supportare il business dei suoi membri promuovendo lo sviluppo e il buon funzionamento dei mercati internazionali dei capitali.

    Link: https://www.icmagroup.org/
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  • INTERNET BANKING

    Nell’ambito delle applicazioni che permettono ai clienti di accedere direttamente ai servizi bancari tramite personal computer (v. home banking), l’Internet banking consente l’accesso diretto alla banca tramite un navigatore. Le prime istituzioni finanziarie italiane hanno creato il proprio sito on line nel 1995; negli anni successivi l’Internet banking si è andato rapidamente diffondendo ed ora la maggior parte degli istituti è presente in rete, con contenuti e modalità peraltro ancora molto differenti fra loro.

  • INTERPOSIZIONE FITTIZIA

    L’interposizione fittizia è definita nel terzo comma dell’art.37 del D.P.R. 60071973 che afferma che “è imputato al contribuente il reddito lordo di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”. Tale norma mira a colpire il contribuente che si serve di un cosiddetto “prestanome” dotato della mera titolarità fittizia di rapporti e quindi atti e negozi produttivi di redditi. Come nel caso di simulazione, anche con l’interposizione si può effettuare una distinzione all’interno del fenomeno. L’articolo 1414 del codice civile distingue le due categorie di interposizione fittizia cosi individuate: nel caso di interposizione reale di persone si ha “un particolare rapporto tra interponente e interposto che riveste di regola il carattere di mandato senza rappresentanza e si verifica allorquando un soggetto (l’interposto), d’intesa con un altro soggetto (l’interponente), contratta in nome proprio con un terzo soggetto e diventa titolare effettivo degli obblighi derivanti dal contratto, con l’obbligo, nascente dal rapporto interno con l’interponente, di trasferire i diritti in tal modo acquistati”; nel caso dell’interposizione fittizia prevede invece “un accordo simulatorio intercorrente fra tre soggetti - il contraente effettivo o interponente, il contraente fittizio o interposto e l’altro contraente - per effetto del quale la stipulazione del negozio con la persona interposta è soltanto apparente, poiché nella realtà il vero contraente è la persona che non figura nel negozio, nei cui confronti l’altro contraente intende assumere tutti i diritti e obblighi contrattuali “.

  • INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

    Procedimento volto ad attribuire significato giuridico alle dichiarazioni negoziali. È possibile distinguere tra regole di interpretazione soggettiva e regole di interpretazione oggettiva. Secondo le prime si cerca di stabilire quale sia stata la comune intenzione delle parti, anche attraverso un esame del loro comportamento complessivo (anteriore e posteriore alla conclusione del contratto) o attraverso un’analisi del contesto dell’atto. Le seconde, invece, fissano alcuni criteri ai quali l’interprete dovrà di volta in volta riferirsi qualora non sia chiaro il significato che le parti hanno attribuito alla dichiarazione. Così, premesso che il contratto, nel dubbio, dovrà interpretarsi nel senso in cui potrà avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno, le clausole ambigue vanno interpretate secondo ciò che si pratica generalmente; le espressioni che possono avere più significati, invece, nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. Se, nonostante il ricorso alle regole ora indicate, il significato non risulti ancora chiaro, il contratto deve essere inteso nel senso meno gravoso per (obbligato, se a titolo gratuito, nel senso in cui realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, invece, se a titola oneroso. Tutti questi principi, dettati espressamente per i contratti, sono pure applicabili, in quanto compatibili, ad ogni altro negozio inter vivos a contenuto patrimoniale.

  • INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

    Procedimento logico volto a determinare il significato di una disposizione legislativa. A seconda dei soggetti da cui promana, si distingue l’interpretazione dottrinale da quella giudiziale e da quella autentica. La prima è quella svolta dai cultori del diritto e non ha valore autoritativo. La seconda, invece, è vincolante, ma solo per le parti in causa (anche se non si può negare l’influenza che, di fatto, vengono ad avere sulle pronunce successive i c.d. precedenti, specie laddove essi si presentino numerosi in senso concorde e provengano dagli ordini giurisdizionali superiori in grado). Interpretazione autentica, infine, è quella proveniente dallo stesso legislatore, che emana talvolta apposite disposizioni con l’intenzione di chiarire il preciso significato di norme preesistenti. Trattandosi di disposizione legislativa, la norma interpretativa ha dunque l’efficacia vincolante di qualsiasi altra disposizione di legge. A seconda dei criteri seguiti per ricostruire il contenuto della norma, (interpretazione può essere letterale o logica. L’interpretazione letterale appare fortemente legata al dato testuale: ad essa si riferiscono le Disposizioni preliminari al codice civile quando dispongono che la legge va interpretata in base al significato proprio delle parole secondo la loro connessione. Tuttavia, l’interpretazione letterale rappresenta solo un primo momento dell’attività interpretativa, che va verificato in base alla c.d. intenzione del legislatore (come recitano le Disposizioni preliminari), cioè in base alle ragioni che giustificano l’emanazione della norma. Al riguardo si parla di interpretazione logica, che può essere condotta secondo vari criteri, tra cui, inparticolare, quello teleologico e quello sistematico. Secondo il primo, a una norma si deve attribuire non tanto il significato che traspare dalle parole del legislatore, quanto quello che corrisponde al fine proprio della disciplina di cui la norma fa parte (in considerazione, anche, delle esigenze emerse nella realtà economico-sociale regolata). L’interpretazione sistematica parte invece dal presupposto che la norma giuridica, appartenendo ad un sistema unitario, vada colta nelle sue connessioni con le altre norme; soprattutto, essa dovrà armonizzarsi con i principi generali che assicurano la intima coerenza dell’ordinamento complessivamente considerato. Se, attraverso l’impiego degli argomenti considerati, si approda ad un significato identico a quello che, a prima vista, sembrava appartenere alla norma, l’interpretazione viene detta dichiarativa; diversamente, si parlerà di interpretazione restrittiva od estensiva.

  • INTERRUZIONE DEI TERMINI

    Annullamento della frazione del termine già trascorsa, dipendente dal verificarsi di determinati atti e fatti (tassativamente previsti), con conseguente inizio di un nuovo termine. Si distingue dalla sospensione dei termini, perché quest’ultima arresta il decorso del termine, lasciando intatta l’efficacia del periodo precedente, il quale, pertanto, si somma al periodo successivo l verificarsi dell’evento sospensivo. A seconda degli eventi che la provocano, l’interruzione può essere istantanea, se il nuovo termine ricomincia immediatamente a decorrere, oppure permanente, se l’inizio della decorrenza del nuovo termine è rinviato ad un momento successivo. Costituiscono fatti interruttivi: la domanda giudiziale del titolare del diritto, ancorché proposta davanti a un giudice incompetente, gli atti di costituzione in mora del debitore, il riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo. L’interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido o da parte di uno dei creditori in solido ha effetto, di regola, anche riguardo agli altri debitori o creditori (contra: art. 95l. camb.).

  • INTERVENTO CAMBIARIO

    Istituto secondo cui un soggetto entra a far parte del rapporto cambiario, accettando o pagando invece del trattario, nel momento del protesto. Scopo dell’atto è di sottrarre temporaneamente un obbligato all’azione di regresso, che il portatore potrebbe esercitare contro di lui a seguito del rifiuto dell’accettazione, o del pagamento, da parte del trattario. Occorre, quindi, che vi sia una cambiale protestata, per mancanza di accettazione o di pagamento, o almeno una cambiale in base alla quale il portatore possa, anche senza bisogno di levare il protesto, esercitare, alla scadenza o prima, un diritto di regresso. L’intervento può essere fatto da persona già indicata sul titolo (indicazione al bisogno) oppure da qualsiasi altra persona.

  • INTESTAZIONE FIDUCIARIA

    Tradizionale servizio offerto da una società fiduciaria consistente nell’assunzione della titolarità del patrimonio mobiliare della clientela. L’ente fiduciario, apparendo come intestatario dei titoli affidati in amministrazione, consente al fiduciante di mantenere l’anonimato nei confronti di qualsiasi controparte. Nel momento dell’incasso dei dividendi, però, le società fiduciarie sono tenute a comunicare l’effettiva identità del proprietario delle azioni intestate. Nei rapporti fra privati, la riservatezza assicurata dalla fiduciaria è garantita comunque anche in caso di verifica: solo su mandato del giudice, infatti, possono essere compiuti accertamenti finalizzati alla conoscenza dell’effettiva proprietà dei beni affidati. Nei confronti della pubblica amministrazione, invece, oltre che della Banca d’Italia, della Consob e dell’ISVAP, diverse norme di legge consentono di avere conoscenza delle generalità dei fiducianti; anche la l. 1982/646, contenente una serie di disposizioni sulla mafia, autorizza il procuratore della Repubblica ed il questore a chiedere tutte le informazioni necessarie.

  • INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

    Dichiarazione di volontà rivolta per iscritto dal creditore al debitore e diretta ad ottenere il pagamento del debito. Può essere contenuta in uno scritto qualsiasi, senza alcuna formula solenne, anche se privo di un formale contenuto intimatorio, purché sia manifestata la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto. L’intimazione (detta anche interpellazione), a parte l’accennato effetto a cui è diretta, determina in pari tempo, per legge la costituzione in mora del debitore, per la quale non è richiesta la liquidità del credito ma solo la sua certezza.

  • INTRANET

    Rete privata (v. LAN), basata sugli stessi protocolli di comunicazione di Internet,di solito usata per la comunicazione interna a un’azienda, e dunque non accessibile al pubblico. Una rete intranet può essere interfacciata e integrata con Internet.

  • INVALIDITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO

    Anomalia che impedisce al negozio di produrre i propri effetti o che gli consente di produrli solo in modo precario. Può assumere l’aspetto della nullità, dell’annullabilità e, per il contratto, anche quello della rescindibilità.

    1. Nullità. La nullità sorge in presenza di determinate cause, quali la contrarietà del negozio a norme imperativa, la mancanza o l’illiceità dei suoi requisiti, ed in altre ipotesi espressamente previste da norme specifiche (p.e., in caso di inserimento nel contratto di una condizione sospensiva impossibile). Di regola, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Essa, inoltre, è per sua natura insanabile: le parti, infatti, non possono convalidare o ratificare il negozio nullo (se non quando, in tema di disposizioni testamentarie o di donazioni, pur conoscendo la causa della loro nullità, esse ne abbiano data volontaria esecuzione o le abbiano confermate). Unica soluzione, pertanto, rimane la rinnovazione: con essa i contraenti pongono in essere un nuovo negozio, identico al primo, eliminando però il vizio che ne aveva causato la nullità. Il principio secondo il quale il negozio nullo non produce alcun effetto subisce a volte delle eccezioni. Così, in materia di società per azioni, la nullità non impedisce che il contratto costitutivo produca i propri effetti fino all’accertamento della nullità stessa (che opera quindi ex nunc anziché ex tunc). Inoltre, il negozio nullo, se non può produrre gli effetti tipici ai quali è rivolto, può però produrre quelli di un contratto diverso, del quale contenga tutti i requisiti di sostanza e di forma, allorché possa presumersi che le parti avrebbero voluto quest’ultimo se avessero conosciuto la nullità del primo (c.d. conversione del negozio nullo). L’azione diretta a far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (sono salvi, però, gli effetti della usucapione e quelli della prescrizione dell’azione di ripetizione).

    2. Annullabilità. L’annullabilità costituisce un’anomalia meno grave della nullità. In genere, essa deriva dall’inosservanza di regole che mirano a proteggere uno dei soggetti del rapporto giuridico (l’incapace, chi è caduto in errore, chi è stato vittima di violenza o di dolo): onde, salvo diversa disposizione, legittimata a richiederla è soltanto la parte nel cui interesse l’annullabilità è stata stabilita dal legislatore. A differenza del negozio nullo, quello annullabile produce tutti gli effetti di cui è capace: questi, però, sono destinati a cadere (con effetto retroattivo) se viene proposta e accolta l’azione di annullamento. L’annullabilità è sempre sanabile attraverso la prescrizione dell’azione di annullamento tramite convalida: questa, che può essere manifestata espressamente o tacitamente, deve però promanare dal soggetto cui compete l’azione di annullamento (il quale, inoltre, deve essere a conoscenza del vizio che aveva inficiato il negozio). L’azione di annullamento è soggetta a prescrizione quinquennale. Dalle due figure di invalidità appena esaminate va distinta l’inesistenza: mentre le prime, infatti, sono qualifiche che ineriscono al negozio (nel senso che presuppongono un negozio esistente), la seconda, invece, sostanzia un’anomalia di tale portata da impedire a identificazione del negozio stesso.

    3. Rescindibilità del contratto. Per la rescindibilità del contratto v. rescissione del contratto.

  • INVENTARIO

    Complesso di atti che ha la funzione di accertare la composizione di un determinato patrimonio. Esso consiste nell’elencazione, descrizione ed eventualmente valutazione, in un apposito documento, detto “processo verbale d’inventario o semplicemente “inventario” delle attività e delle passività di cui il patrimonio è composto. Le principali disposizioni che prescrivono l’esecuzione di un inventario sono dettate in materia di: assenza e morte presunta (art. 52 c.c.); tutela e adozione (artt. 362-370 e 424, c.c,); successione (artt. 484 ss., 517, 529, 531 e 705, c.c.); usufrutto (art. 1002, 2° co., c.c.); impresa commerciale (artt. 2214, ss.); liquidazione di società (art. 2277, c.c.); procedure concorsuali(artt. 87, 172 l. fall.). Le disposizioni contenute negli artt. 769-776 c.p.c. regolano poi i presupposti e le modalità di esecuzione dell’inventario. Gli inventari prescritti dalla legge sono soggetti a vari requisiti. L’inventario e le altre scritture contabili richieste alle imprese commerciali, individuali e collettive, servono all’imprenditore per conoscere esattamente lo stato e le variazioni patrimoniali dell’azienda e nello stesso tempo soddisfa l’interesse di terzi estranei (p.e., creditori) all’attività dell’impresa. Esso fa prova contro l’imprenditore (ari. 2709 c.c.) e tra imprenditori per rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 2710 c.c.) va redatto, su un libro preventivamente numerato in ogni pagina e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, oltre che delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. In passato era richiesta, sia per gli imprenditori individuali che per le società, la bollatura e la vidimazione, iniziale e annuale, del libro degli inventari, poi abolita per gradi e defnitivamente dall’art. 8 della l. 18.10.2001 n. 383 (Legge Tremonti-bis), ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine. Nelle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi contenuto nel d.p.r. 29.9.1973 n. 600 è previsto (artt. 14 e 15 che le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli enti che sono soggetti a tale imposta e che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a queste equiparate e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali devono in ogni caso tenere, fra l’altro, il libro degli inventari e debbono, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, redigere l’inventario annuale (inventario fiscale), il quale, oltre gli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali,deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo.

  • INVENTARIO DEI CAPITALI

    Ordinata elencazione di valori, il cui scopo fondamentale è quello della determinazione del capitale di funzionamento. Infatti, l’inventario dei capitali è generalmente designato con altre espressioni quali inventario di funzionamento, o di gestione delle imprese, o di ordinaria gestione, o di esercizio, o di amministrazione. L’inventario dei capitali è realizzato nell’ambito della più vasta attività di determinazione del reddito di esercizio, la quale si ottiene attraverso la formazione del bilancio di esercizio. Si procede, infatti, al compimento dell’inventario in parola proprio allo scopo di delineare lo stato patrimoniale che del bilancio d’esercizio rappresenta parte integrante. Anche nelle aziende di erogazione, pubbliche e private, l’inventario dei capitali va considerato in riferimento allo scopo della sua formazione, ossia alla determinazione dei generali risultati di esercizio. Nelle aziende di erogazione pubbliche tale inventario viene di solito diviso in tre parti, necessariamente complementari. Detta divisione attiene alla composizione “qualitativa” del patrimonio e prevede: l’inventario del patrimonio permanente (investimenti terrieri ed edilizi, valori mobiliari, prestiti fruttiferi, debiti consolidati, pensioni passive, debiti redimibili ecc.); l’inventario del patrimonio in mobili e scorte (beni di uso e di consumo, quali mobili, attrezzi, oggetti di consumo ecc.); l’inventario del patrimonio finanziario (denaro in cassa, crediti e debiti di bilancio, residui attivi e passivi. ecc.).

  • INVENTARIO DEI TITOLI

    Operazione mediante la quale, attraverso la ricerca, la classificazione e la valutazione si rileva, in un dato istante, la consistenza dei titoli pubblici o privati, posseduti dall’azienda a fini speculativi o per investimento. Può essere a quantità o anche a quantità e valori. È in ogni caso un inventario parziale (riferito, cioè, non all’intero patrimonio ma soltanto ai titoli), il cui scopo è quello di verificare la corrispondenzatra la consistenza fisica ed il saldo del mastro, di controllare il godimento regolare delle cedole e di evidenziare eventuali perdite ai fini di una rettifica del valore di carico o per decidere il disinvestimento. L’inventario può quindi indicare: la categoria (titoli a reddito fisso o variabile, quotati o non quotati); gli emittenti del titolo (Stato, enti pubblici, società controllate o collegate); la quantità e il valore nominale; la quotazione di mercato ecc.; il depositario, se i titoli non sono depositati presso l’azienda; nel qual caso, ai fini di un controllo interno, è necessario richiedere periodicamente la conferma del deposito. Riguardo ai criteri di valutazione dei titoli, il codice civile emendato dal d.lg. 127/91 disciplina la valutazione dei titoli con l’art. 2426. I titoli e le partecipazioni non qualificate costituenti immobilizzazioni vanno valutati al costo (con eventuale svalutazione nel caso in cui si abbia una durevole perdita di valore a fine esercizio e, qualora successivamente vengano meno le ragioni della svalutazione precedente, con rivalutazione fino al valore di costo). Le partecipazioni in società controllate e collegate possono essere valutate, oltre che con il criterio del costo, anche con il metodo del patrimonio netto contabile, ossia per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese partecipate, detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il consolidamento e per il rispetto dei principi degli artt. 2423 e 2423-bis c.c. (redazione del bilancio e suoi principi). La eventuale differenza positiva fra tale valore e il costo o il valore iscritto nel precedente esercizio va iscritta in una riserva non distribuibile, mentre la differenza negativa è iscritta in apposita voce del conto economico. Quest’ultima differenza, se riferita al momento dell’acquisto o a quello della prima applicazione del metodo, può essere iscritta nell’attivo con indicazione nella nota integrativa (v. nota integrativa) dei motivi di tale iscrizione. Se tale differenza scaturisce dal maggior valore attribuito alle immobilizzazioni della partecipata o alla evidenziazione di un avviamento della medesima, deve essere ammortizzata rispettando le norme corrispondenti. I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono mmobilizzazioni vanno iscritti al costo di acquisto, ridotto al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se inferiore al costo. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. L’inventario in esame ha una particolare importanza per le banche dato il notevole peso che nell’operare di banca hanno le negoziazioni in titoli. L’inventario, curato di norma dall’ufficio titoli, è anche uno strumento di controllo nei confronti di chi conserva i titoli nell’apposito caveau.

  • INVENTARIO DEI VALORI

    Valutazione dei singoli beni costituenti le attività di un’impresa, fatta in base ad un comune metro monetario. La valutazione è una fase che segue necessariamente quelle di elencazione e di descrizione, cioè le fasi in cui si identificano le qualità e quantità dei beni che si intendono misurare in termini monetari. In via generale, rispetto al contenuto, gli inventari si distinguono in: inventario a quantità fisiche o non monetarie; inventario a valore, o dei valori, o estimativo, o a quantità monetarie. L’inventario dei valori rappresenta, come già accennato, una situazione espressa in termini monetari e risponde allo scopo di misurare un patrimonio. Tuttavia, la trasformazione delle quantità in valore ha luogo in funzione di varie esigenze, a seconda delle quali i criteri di valutazione possono essere diversi. Nell’inventario a valore si possono distinguere valutazioni di stima e valutazioni di funzionamento. Con le prime il valore dei beni viene stimato come se il bene stesso dovesse essere ceduto urgentemente sul mercato, ricavando necessariamente un corrispettivo non adeguato ai prezzi correnti. La valutazione di funzionamento, invece, parte dal presupposto che i beni sono necessari all’azienda per il suo normale esercizio e concorrono alla futura produzione del reddito. Quest’ultima interpretazione è quella normalmente adottata, perché, a meno di difficoltà finanziarie che costringano alla liquidazione dell’impresa, è certo che tutti i beni che compongono il patrimonio aziendale sono intimamente legati al processo di produzione del reddito. Nel linguaggio bancario, l’inventario dei valori indica spesso la rilevazione delle disponibilità di contanti, di titoli ad esso assimilati, di titoli obbligazionari, azionari ecc. la cui custodia avviene nei caveaux della banca.

  • INVESTIMENTI ESTERI

    Impieghi di capitali destinati all’acquisizione di attività all’estero. Possono configurarsi come movimenti di capitale a breve termine, come movimenti di portafoglio a medio e lungo termine, come investimenti diretti. Nei primi due casi si tratta di trasferimenti monetari che hanno la loro giustificazione nei differenziali tra i tassi di interesse dei vari paesi o in particolari attese speculative. Nell’ultima ipotesi si è in presenza di una partecipazione estera al capitale delle imprese destinata a influire direttamente sui criteri gestionali e sulle scelte delle imprese stesse, con un effettivo trasferimento di know how e di capacità manageriali. I movimenti di capitale a breve e i movimenti di portafoglio subiscono forti oscillazioni in seguito a variazioni anche lievi del quadro di riferimento: si tratta quindi di variabili particolarmente instabili che, laddove assumono un peso rilevante, creano problemi per la bilancia dei pagamenti e soprattutto esercitano forti pressioni sul mercato dei cambi. Gli investimenti diretti sono stati il mezzo attraverso il quale si è diffuso nel sistema economico mondiale il fenomeno delle multinazionali. Tale fenomeno è nato dall’esigenza di combinare le conoscenze tecnologiche delle imprese originarie con le risorse disponibili in altri paesi (per lo più materie prime e manodopera a buon mercato). Si possono sintetizzare alcuni fattori che hanno favorito questo processo: la già menzionata possibilità di utilizzare risorse disponibili a un costo inferiore; ampliamento dei mercati, particolarmente per i paesi in via di sviluppo e a economia protetta; vantaggi monopolistici derivanti dalle grandi dimensioni (p.e. economie di scala per la ricerca e lo sviluppo); possibilità di aggirare gli ostacoli alle importazioni.

  • INVESTIMENTI FINANZIARI

    Acquisto di azioni, obbligazioni o di titoli dello Stato. Diverso è il principio economico su cui si basa la scelta dell’investimento finanziario da quello che determina l’investimento diretto inerente alla realizzazione di un processo produttivo (investimenti reali; investimenti in scorte), anche se, in entrambi i casi, si pone mente alla redditività del capitale investito. I soggetti economici che ricorrono a questa forma di investimento sono tra loro molto diversificati: possono andare dai piccoli risparmiatori, estranei al mondo della finanza e dell’industria, che vedono in tale investimento una forma di impiego dei loro risparmi, fino agli operatori economici e alle società che mediante partecipazioni di maggioranza tendono ad acquisire il controllo su altresocietà. L’investimento finanziario differisce da quello diretto per la sua potenziale mobilità, dal momento che i titoli rappresentativi (detti “valori mobiliari”) sono oggetto di ampia e agevole contrattazione nelle borse valori.

  • INVESTIMENTI FISSI

    Investimenti che accrescono la dotazione di beni capitali durevoli, consistenti in impianti o infrastrutture materiali e riproducibili. Sono escluse da questi investimenti le altre forme di impiego del capitale, che possono riguardare sia i beni immateriali (come i brevetti, i marchi di fabbrica, le spese relative all’istruzione e alla ricerca), sia i beni non riproducibili (quali terreni, giacimenti minerari, opere d’arte). Sono, inoltre, esclusi tutti quei beni che, pur avendo caratteristiche analoghe a quelle dei beni capitali, non vengono utilizzati a scopi produttivi (beni di consumo durevole, armamenti e spese militari in genere). Le modifiche apportate a beni capitali esistenti, atte ad accrescere la loro capacità produttiva o a prolungarne la durata d’impiego, vengono talvolta considerate ugualmente come investimenti fissi.

  • INVESTIMENTI IMMOBILIARI

    Operazioni mediante le quali il capitale sociale (o personale) viene impiegato per l’acquisto di beni immobili da cui si attende un rendimento continuativo (“affitto” nel caso di locazione), o un utile (in caso di vendita, la differenza tra prezzo di realizzo e prezzo di acquisto). Le aziende commerciali e anche quelle industriali ricorrono spesso a questo tipo di investimento. Le banche ed i gruppi bancari possono effettuare investimenti in immobili nel rispetto della “tipicità" dell’oggetto sociale bancario, pertanto possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale, mentre è da escludere la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo. Sul piano quantitativo gli investimenti immobiliari possono essere effettuati nel rispetto della regola per cui l’ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può comunque eccedere il patrimonio. La regola si applica a livello consolidato ai gruppi bancari e a livello individuale alle singole banche, facenti o meno parte di un gruppo. Alle banche è consentito di superare il limite quantitativo generale solo quando ciò sia dovuto ad operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito.

  • INVESTIMENTI IN SCORTE

    Impieghi di mezzi finanziari per costituire giacenze di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o merci. Le giacenze di materie prime e di semilavorati assumono ordinariamente carattere di immobilizzazioni funzionali più o meno vincolate alla durata del ciclo produttivo. Le giacenze di prodotti finiti o di merci, pur costituendo delle disponibilità per la loro destinazione alla vendita, possono richiedere un tempo più o meno lungo di permanenza nel magazzino del venditore (marketing period), sia in relazione alla natura dei beni che alle particolari condizioni del mercato di sbocco. Possono quindi assumere, a volte, un carattere più o meno accentuato di immobilizzo finanziario. Nei bilanci presentati alle banche dalle imprese richiedenti fido occorre esaminare con attenzione come sono state valutate le scorte (può essere che siano stati adottati criteri di valutazione non ortodossi al fine di migliorare artatamente la situazione patrimoniale dell’azienda). Occorre, perciò, accertare che, in relazione alla struttura del capitale di funzionamento, gli investimenti in scorte siano proporzionati agli altri tipi di impieghi produttivi, tenuto conto del ramo operativo e delle concrete condizioni d’impresa e di mercato. Gli investimenti in scorte risentono, in particolare, dell’eventuale carattere di stagionalità della domanda di prodotti, dell’andamento congiunturale, dell’inflazione, delle restrizioni creditizie e di altri importanti fenomeni economici generali. In periodi di costi crescenti e di scarsa disponibilità di beni, le imprese sono indotte ad attuare ampi approvvigionamenti di materie per garantirsi la produzione futura e, talvolta, per speculare al rialzo. Le scorte di prodotti tendono a lievitare nei periodi di scarsa domanda. Il fatto è normale nelle imprese manifatturiere a domanda stagionale che, nei mesi di bassa richiesta, accumulano la scorta di prodotti necessaria a far fronte al “supero” di domanda, rispetto alla capacità produttiva, propria dei mesi di alta stagione. Eccezionalmente una politica di accumulo delle scorte di prodotti può consentire all’impresa di mantenere la produzione su livelli normali, nei periodi di congiuntura sfavorevole, puntando sulla maggiore capacità di smercio revedibile per la ripresa. Ciò comporta, tuttavia, notevoli immobilizzi finanziari, oltre che i rischi connessi con la difficoltà di previsione.

  • INVESTIMENTI OBBLIGATORI

    Espressione usata specialmente relativamente alle banche per indicare quelli che dipendono da obblighi di legge o regolamentari (v. vincolo di portafoglio) e che erano costituiti da titoli di vario genere le cui caratteristiche sono fissate dagli organi di vigilanza. Più in generale i può parlare di investimenti obbligatori per ogni operazione di impiego del capitale secondo modalità imposte da norme di legge,p.e. gli investimenti imposti dal legislatore all’attività industriale, sia per la salvaguardia dell’ambiente sia per altre necessità di carattere sociale.

  • INVESTIMENTI REALI

    Impieghi del capitale in attività di tipo reale. A differenza degli investimenti finanziari, che hanno per oggetto variabili monetarie o creditizie, rientrano in questa categoria tutte le operazioni di investimento destinate ad accrescere la disponibilità di beni produttivi di reddito.

  • INVESTIMENTO DIRETTO ESTERO - IDE (ENCICLOPEDIA)

    L’internazionalizzazione produttiva è uno degli aspetti centrali del fenomeno di globalizzazione dell’economia mondiale. Il principale strumento attraverso cui opera è quello dei flussi di investimenti effettuati dagli operatori in paesi diversi da quello dove è insediato il centro della loro attività ossia gli investimenti diretti esteri (IDE).
    Sono definiti IDE gli investimenti internazionali volti all’acquisizione di partecipazioni "durevoli" (di controllo, paritarie o minoritarie) in un’impresa estera (mergers and aquisitions) o alla costituzione di una filiale all’estero (investimenti greenfield), che comporti un certo grado di coinvolgimento dell’investitore nella direzione e nella gestione dell’impresa partecipata o costituita1.
    E’ generalmente riconosciuto che le imprese multinazionali effettuano un investimento diretto quando tre ordini di vantaggi si realizzano simultaneamente: i) vantaggi legati al diritto di proprietà (ownership-specific competitive advantages), ii) vantaggi legati alle caratteristiche del paese scelto per la localizzazione (location advantages) e iii) vantaggi di internalizzazione, cioè più ampi benefici derivanti dal rendere interne all’impresa (tramite l’acquisizione dell’impresa fornitrice) fasi produttive a monte e a valle che precedentemente erano svolte da imprese estere (internalisation advantage). Questo approccio teorico alla base delle scelte di effettuare gli IDE, introdotto da Dunning (1977), è noto come approccio OLI (Ownership, Location, Internalisation).
    I vantaggi legati al diritto di proprietà riguardano prodotti o processi produttivi per i quali è precluso l’accesso alle altre imprese (brevetti e beni immateriali quali il marchio o l’avviamento). I vantaggi legati alla localizzazione riguardano la qualità delle condizioni di ambiente del paese-mercato (il basso costo dei fattori o la possibilità di accesso a un nuovo mercato di sbocco). Infine, il vantaggio di internalizzazione deriva dall’interesse dell’impresa nel mantenere un asset (di conoscenza) interno al processo produttivo (acquistare sul mercato alcuni asset o input produttivi tecnologia, know how, management potrebbe comportare costi di transazione molto elevati o tempi molto lunghi)2. La "nuova teoria degli IDE" prende le mosse dalla teoria OLI, facendo riferimento principalmente ai vantaggi di proprietà e di localizzazione e includendo il processo decisionale delle imprese multinazionali in un quadro di equilibrio economico generale.
    Nella prima fase di tale filone di letteratura (Helpman E. 1984, Helpman E. e Krugman P. 1985), la presenza di imprese multinazionali in un paese veniva spiegata in termini di differenze nella dotazione relativa di fattori, sotto l’assunzione che i costi di trasporto fossero nulli. Il principale limite di questo approccio era rappresentato dal fatto che, sebbene una simile interpretazione fosse in grado di spiegare gli IDE di tipo "verticale" (delocalizzazione di stadi della produzione a monte e a valle della propria fase produttiva, avvantaggiandosi delle differenze nel costo dei fattori), non fornisse una adeguata motivazione per gli IDE di tipo "orizzontale" (delocalizzazione di una stessa fase dell’attività produttiva). E’ proprio questa ultima tipologia di investimento diretto quella che è stata osservata verificarsi, negli ultimi anni, tra i paesi industrializzati. Sembra quindi che tale approccio non sia il più adatto a spiegare la recente evoluzione degli IDE.
    La letteratura più recente, il cui lavoro originario è Brainard S.L. (1993), afferma, invece, che le attività delle multinazionali sono guidate da un trade-off tra i vantaggi legati alla "prossimità" e quelli derivanti dalla "concentrazione", piuttosto che dalle differenze nella dotazione dei fattori.
    Il vantaggio di prossimità deriva dalle economie di scala a livello di impresa, per cui qualsiasi tipo di "knowledge capital" è trasferibile alle affiliate estere, consentendo alle imprese multinazionali di essere più vicine al mercato estero. Il vantaggio di concentrazione deriva, invece, dalle tradizionali economie di scala a livello di impianto, che rendono più vantaggioso concentrare la produzione in una unica località e servire il mercato estero attraverso le esportazioni. Qualora i vantaggi di prossimità siano maggiori di quelli di concentrazione, viene effettuato l’investimento diretto estero. E’ più probabile che ciò accada laddove i benefici derivanti dagli asset immateriali siano maggiori dei costi fissi che si devono sostenere per creare un affiliata estera, e quanto più alti siano i costi di trasporto.
    Questo modello sembra più adatto a spiegare la tipologia di IDE orizzontali. Markusen, in diversi lavori (1995, 1999a,1999b), ha fornito un notevole contributo allo sviluppo di tale filone teorico, endogeneizzando il comportamento delle imprese multinazionali in un modello di equilibrio generale ed esaminando le relazioni tra la produzione delle affiliate e le caratteristiche della nazione di origine e di quella di destinazione. In particolare, l’approccio "knowledge-capital" alle imprese multinazionali identifica motivazioni per entrambe le tipologie di IDE, verticale e orizzontale, e ipotizza che la costituzione di una affiliata estera sia condizionata alla presenza di alcune variabili, quali la dimensione della nazione e le differenze relative nella dotazione fattoriale3.
    Le multinazionali "verticali" prevalgono quando le nazioni coinvolte hanno una differente dotazione fattoriale; le multinazionali "orizzontali" quando le nazioni sono simili per dimensione e dotazione fattoriale e i costi di trasporto sono elevati. La liberalizzazione degli investimenti può condurre a un aumento nei flussi di commercio e produrre una forte tendenza alla convergenza dei prezzi dei fattori: gli IDE possono essere complementari al commercio sia in termini di volume sia in termini di welfare.
    Tendenze recenti4. Nel 2008 e all’inizio del 2009, i flussi globali di investimenti diretti esteri sono diminuiti dopo un ininterrotto periodo di crescita tra il 2003 e il 2007. Negli stessi anni, il peso dei paesi in via di sviluppo (PVS) e in transizione è aumentato, raggiungendo il 43% dei flussi di IDE totali nel 2008. Nello stesso anno, gli investimenti diretti esteri in ingresso hanno iniziato a diminuire consistentemente nelle nazioni sviluppate, registrando una flessione del 29% rispetto al 2007, mentre nei paesi in via di sviluppo e in transizione hanno continuato a crescere con un tasso del 17%. Analogamente nel 2008 e all’inizio dello scorso anno anche i flussi in uscita hanno registrato una flessione nei paesi sviluppati mentre sono aumentati del 3% nei PVS con un ruolo particolarmente attivo come investitori per le economie asiatiche e soprattutto per la Cina. Nella prima parte del 2009, quindi, le nazioni in via di sviluppo hanno mostrato, in termini di flussi in ingresso e in uscita di IDE una maggiore resilienza rispetto agli effetti della crisi probabilmente grazie a una minore connessione dei sistemi finanziari con quelli di Stati Uniti e Europa.
    __________________________________
    1
    Secondo la definizione del FMI e dell’OCSE è definito IDE l’investimento in un’impresa estera di cui l’investitore possiede almeno il 10% delle azioni ordinarie, con l’obiettivo di stabilire un "interesse duraturo" nel paese, una relazione a lungo termine e una significativa influenza nella gestione dell’impresa.
    2Inoltre, un’impresa potrebbe essere interessata a mantenere un diritto esclusivo su di un bene (know how) che garantisca un significativo vantaggio competitivo sotto forma di rendita monopolistica.
    3Per una survey della letteratura su questo argomento si veda Baltagi, Egger, Pfaffermayr (2005)
    4Una banca dati sugli IDE è disponibile su http://stats.unctad.org/FDI/ReportFolders/reportFolders.aspx


    Bibliografia
    BALTAGI B.H., EGGER P.  and PFAFFERMAYR  M., 2005. "Estimating Models of Complex FDI: Are There Third-Country Effects?" Center for Policy Research Working Papers 73, Center for Policy Research, Maxwell School, Syracuse University
    BRAINARD  S.L. (1993), "A Simply Theory of Multinational Corporation and Trade with a Trade-off between Proximity and Concentration", NBER Working Paper n.4269, February.
    DE SANTIS  R. and VICARELLI  C.  (2001), "Fattori di attrazione degli investimenti diretti esteri nell’Unione Europea: il ruolo del contesto istituzionale e la competitività dell'Italia", Rivista di Politica Economica, marzo.
    DE SANTIS  R.,  MERCURI MC. and  VICARELLI  C. (2003), "Taxes and location of foreign direct investments: An empirical analysis for the European Union countries", Economia, Istituzioni e Società, n.1 gennaio-aprile.
    DUNNING  J. H. (1977), "Trade, Location of Economic Activity and MNE: A Search for an Eclectic Approach" in Olhin B., Hesselborn P. and P. Wijkman (eds.), International Allocation of Economic Actvity, London, Macmillan.
    HELPMAN  E. (1984), "A Simply Theory of International Trade with Multinational Corporations", Journal of Political Economy, 92, 31.
    HELPMAN  E. and  KRUGMAN  P. (1985),  Market Structure and Foreign Trade, Cambridge Mass., MIT Press.
    MARKUSEN J.R. (1995), "The boundaries of Multinational Enterprise and the Theory of International Trade", Journal of Economic Perpective, vol.9, n.2, pp169-189.
    MARKUSEN J.R. and  MASKUS  K.E. (1999a), "Discriminating among Alternative Theories of the Multinational Enterprise", NBER Working Paper No.7164, Washington D.C.
    MARKUSEN J.R. and  MASKUS  K.E. (1999b), "Multinational Firms: Reconciling Theory and Evidence", NBER Working paper No.7163, Washington D.C.

    Redattore: Roberta DE SANTIS
    © 2010 ASSONEB

  • INVESTITORE ISTITUZIONALE

    Soggetto nazionale o estero che, per disposizione legislativa o per vincolo statutario, effettua in modosistematico e professionale le disponibilità raccolte in nel mercato mobiliare ed immobiliare. Rientrano esemplificamene tra gli investitori istituzionali in attività immobiliari: lo Stato e gli enti locali; gli enti pubblici previdenziali; fondazioni e associazioni senza scopo di lucro derivate nell’ambito delle operazioni contemplate dalla l. 218/90 (disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione del patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; imprese di assicurazione e fondi pensione; società di gestione del risparmio nei limiti ad esse consentito. Gli investitori istituzionali in attività mobiliari sono: i fondi comuni d’investimento aperti e chiusi (v. fondo comune d’investimento), SICAV, fondi pensione (v. fondo pensione), finanziarie, assicurazioni, banche. Essi, avvalendosi di tecniche operative specialistiche, esplicano una importante funzione di canalizzazione del risparmio disponibile presso soggetti privati.

  • INVESTITORE QUALIFICATO

    Anche: operatore qualificato. Operatore finanziario, persona giuridica e anche fisica, appartenente a una speciale categoria di investitori, secondo le de- finizioni regolamentari. L’art. 31.2 del regolamento di attuazione del TUF (d.lg. 1998/58) adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1°.7.1998 e il d.m. Tesoro 24.5.1999 n. 228 definiscono “investitore qualificato”: a) le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazioni, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e le persone iscritte negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 TUBC; b) i soggetti esteri autorizzati a svolgere, secondo la normativa del Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti del punto precedente; c) le fondazioni bancarie; d) le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifiche competenze ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante.

  • INVESTMENT BANK

    Intermediario finanziario statunitense cui compete l’attività di intermediazione sul mercato mobiliare. In base all’ordinamento vigente negli Stati Uniti non è autorizzato ad accettare depositi; cionondimeno, seguendo l’indirizzo di graduale deregolamentazione del sistema bancario, le investment banks hanno cercato di avvicinarsi all’attività tipica delle commercial banks (v. commercial bank), offrendo in alcuni casi servizi di natura commerciale. Per estensione, il termine investment bank identifica un modello di banca dotato di caratteristiche simili a quelle di una merchant bank, operante prevalentemente nell’area dell’intermediazione “pura” (organizzazione di collocamenti di titoli, ricerca di controparti creditizie, gestione di portafoglio per gli investitori finali, privati ed istituzionali) e dei servizi di consulenza alle imprese. Questi ultimi comprendono uno spettro di interessi praticamente illimitato, anche se il fulcro consiste nelle attività più strettamente legate alla presenza sul mercato dei capitali (operazioni di fusione e acquisizione ecc.).

  • INVESTMENT BANKING

    La funzione dell’Investment Banking è collegare, per il tramite dei mercati finanziari, i soggetti che detengono il risparmio (privati e istituzioni) con le imprese che necessitano di risorse per finanziare i loro investimenti.
    Dalla classica attività di underwriting (assistenza all’emissione di titoli e ricerca dei sottoscrittori, si veda di seguito), le investment banks hanno nel tempo sviluppato e diversificato il business includendo nello loro aree di competenza attività molto diverse. Ritroviamo, pertanto, in tale insieme di attività il reperimento di fondi sul mercato di capitali, la consulenza finanziaria nelle fusioni e acquisizioni, la consulenza nella ristrutturazione del debito dell’impresa e negli aumenti di capitale fino ad includere servizi finanziari1 quali il project financing, la gestione di fondi, il trading, la gestione patrimoniale, il brokering ecc.ecc.
    Da quanto fino ad ora accennato, risulta evidente la difficoltà di delimitare in maniera netta l’ambito delle attività appartenenti alla sfera delle banche d’investimento; quest’ultime, peraltro, possono decidere si svolgere solo alcune tipologie delle funzioni sopra descritte e con modalità diverse.
    Possiamo tentare di risolvere tale difficoltà classificando le attività in funzione del soggetto ai quali queste sono rivolte e quindi tra imprese e investitori.
    Distinguiamo quindi:
    - attività rivolte ad imprese pubbliche e private (underwriting, corporate finance e merchant banking);
    - Intermediazione titoli per proprio conto o conto terzi.
    1. Underwriting
    E’ l’attività classica di un investment bank e fa parte del suo core-business. Consiste principalmente nel servizio di consulenza verso le imprese nel processo di emissione di titoli azionari e obbligazionari e nella loro offerta al pubblico.
    Tale consulenza può interessare l’intero processo di emissione, la determinazione dei termini della futura emissione, le modalità di queste ma anche il collocamento del titolo.
    2. Corporate Finance
    Con il termine generico corporate finance intendiamo l’attività di consulenza e assistenza che l’investment bank svolge all’impresa in merito alle operazioni di fusioni e acquisizioni e ristrutturazione del debito. Alcune emissioni, che la banca d’investimento segue per conto dell’emittente, hanno il fine di raccogliere le risorse necessarie per operazioni di acquisizione o fusione con altre imprese. Il ruolo dell’investment bank in tale ambito non è solo quello di reperire i fondi, ma soprattutto quello di assistere l’impresa nel processo di Merger&Acquisition nella ricerca di potenziali imprese target, nella definizione dei termini dell’operazione e nella prevenzione di takeover. In merito alla ristrutturazione del debito, quest’attività è finalizzata al ripristino degli equilibri finanziari e patrimoniali. L’investment bank assiste l’impresa nell’attuazione di quelle operazioni in grado di modificare la sua composizione patrimoniale, con lo scopo di ottimizzarla o, in alcuni casi, risanarla. A tal fine possono essere intraprese operazioni di emissione di nuovi titoli, consolidamento del debito o aumento dello stesso, conversione del credito in altre asset class.
    3. Intermediazione titoli
    L’attività di investimento in titoli e di negoziazione degli stessi rappresenta, per le banche d’affari, una considerevole fonte di guadagno. Come accennato all’inizio, tale attività si distingue da quelle fino ad ora descritte per il fatto di rivolgersi non esclusivamente alle imprese ma al mercato in genere. La banca può acquistare e vendere titoli sia per proprio conto (dealing), quindi per il suo portafoglio di proprietà, sia per conto terzi (brockering). Il guadagno derivante da tali operazioni è principalmente attribuibile al differenziale tra prezzi bid-ask o dall’apprezzamento dei titoli detenuti in portafoglio.

    1 CAPIZZI  V. (2007) L'Investment banking in Italia, Bancaria Editrice.

    © 2009 ASSONEBB

  • INVESTOR RELATOR

    Soggetto incaricato della gestione dei rapporti con investitori e intermediari nell'ambito di una società che ha emesso strumenti finanziari quotati. La figura dell’investor relator risponde a un’esigenza di comunicazione della società con l’esterno completa e trasparente. In particolare, l’attività dell’investor relator è mirata ad assicurare il corretto posizionamento e l’attrattività di uno strumento finanziario sul mercato, a sviluppare un mercato liquido e stabile per il titolo stesso, a garantire alla società la possibilità di collocare facilmente successivi aumenti di capitale e a promuovere una base solida e diversificata di azionisti, pubblicazioni di notizie rilevanti, invio di lettere agli azionisti da parte del corporate office, contatti periodici con gli investitori istituzionali, interviste e incontri con i media o incontri di gruppo con gli analisti (roadshow) e con i principali broker, brochure e sito web dell’ impresa. Può essere sia un soggetto interno, sia un soggetto esterno alla società. Per le società quotate sul segmento STAR deve essere obbligatoriamente interno. Nelle società di maggiori dimensioni le relazioni con gli investitori sono invece gestite da una vera e propria un'unità organizzativa chiamata Investor relation department. L’Associazione Italiana Investor Relations è il rappresentante istituzionale degli Investor Relations Officer (IRO) che interagisce con le autorità regolatorie nazionali e con la comunità degli investitori istituzionali per promuovere e garantire la professionalità di tale figura in Italia.

    Link: http://www.associazioneir.it/

    Redattori:Bianca GIANNINI
    © 2010 ASSONEBB

  • INVIM

    Acr. di: Imposta comunale sull’Incremento di Valore degli Immobili. Imposta che colpisce il plusvalore degli immobili ed il cui gettito è devoluto ai Comuni nel cui territorio sono situati gli immobili stessi. In particolare l’imposta si applica, secondo il disposto dell’art. 2, d.p.r. 26.10.1972 n. 643: agli atti di alienazione a titolo oneroso e di acquisto a titolo gratuito (anche per causa di morte) del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie); ai conferimenti in società di ogni tipo, alle assegnazioni a soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie; alle vendite forzate e alle sentenze di esecuzione specifica di concludere un contratto; al compimento di ciascun decennio dalla data dell’acquisto di immobili appartenenti a titolo di proprietà e di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto, agli enti pubblici e privati, ai consorzi, associazioni non riconosciute e altre organizzazioni senza personalità giuridica. Nei casi di fusione di più società si tiene conto anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate. Sono soggetti passivi dell’imposta: l’alienante a titolo oneroso; l’acquirente a titolo gratuito; la società titolare della proprietà, della nuda proprietà o dell’enfiteusi, al compimento del decennio, anche per gli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate; i contraenti di un atto di permuta relativa a immobili o il contraente che permuta, in cambio di altri beni, immobili. Per espresso disposto dell’art. 27, d.p.r. n. 643, cit., l’INVIM è intrasferibile, per cui è nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l’onere dell’imposta. Tuttavia i notai e gli altri pubblici ufficiali, in quanto obbligati al pagamento dell’imposta e delle soprattasse relative agli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati, hanno diritto a esercitare la relativa rivalsa. L’incremento di valore è costituito dalla differenza tra il valore dell’immobile alla data del trasferimento o al compimento del decennio e il suo valore alla data del precedente acquisto o della precedente tassazione, quest’ultimo aumentato delle spese di acquisto (spese notarili e oneri tributari), di costruzione e incrementative (relative a opere e utilità esistenti, concernenti l’affrancamento da servitù e oneri, o attinenti all’urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che alla demolizione di costruzioni esistenti nelle aree utilizzate a fine edificatori). Per i trasferimenti di immobili il valore iniziale e finale è quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro o di successione o determinato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per i trasferimenti non soggetti a tali imposte i predetti valori sono costituiti dai valori venali determinati secondo le disposizioni dell’imposta di registro. Per gli acquisti verificatisi prima del 1°.1.1963 il valore iniziale è quello venale degli immobili a tale data. In caso di applicazione dell’imposta per decorso decennio, si assumono come valore finale quello venale dell’immobile al compimento del decennio e come valore iniziale quello determinato, alla data di acquisto, con i criteri previsti per i trasferimenti o quello assunto a base della precedente tassazione. L’imposta si applica sulla base imponibile, per scaglioni di incremento determinati con riferimento al valore iniziale dell’immobile moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costituzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti tra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. Sul valore imponibile degli scaglioni così come definiti si applicano le aliquote corrispondenti comprese tra il 5 e il 30%. In ordine ai trasferimenti, i cedenti, i donanti, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti e le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione, debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito dall’Amministrazione finanziaria, contenente tra l’altro i seguenti elementi utili alla determinazione dell’imposta: le generalità, il domicilio e la qualità dei dichiaranti ovvero, se trattasi di dichiarazione resa da una società o ente, la sede degli stessi, oltre che le generalità del rappresentante legale o negoziale ovvero dell’amministratore che sottoscrive la dichiarazione medesima e il codice fiscale; le caratteristiche necessarie all’individuazione del bene e, cioè, natura, consistenza e ubicazione; il valore iniziale; gli estremi di registrazione dell’atto o della denuncia mediante i quali l’immobile fu acquistato; gli estremi dell’accertamento eventualmente effettuato dal Comune agli effetti dell’imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative. Per gli atti stipulati per intervento di notai e altri pubblici ufficiali, la dichiarazione (stilata dai soggetti passivi) va prodotta all’Ufficio dai predetti pubblici ufficiali, unitamente all’atto stesso e ad altro esemplare dell’atto in carta semplice. In caso di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, le società e gli enti interessati devono presentare apposita dichiarazione all’Ufficio del registro, nella cui circoscrizione si trova l’immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Nella dichiarazione va indicato, oltre agli elementi di cui sopra, il valore della proprietà o della nuda proprietà al compimentodel decennio. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate, l’Ufficio del registro, salvo rettifica, liquida e riscuote l’imposta nei modi e nei termini stabiliti per l’imposta di registro, oppure, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorsodel decennio, nei modi e nei termini stabiliti per l’imposta di successione. Si ricorda infine che, in seguito al d.lg. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili: “con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Tuttavia l’imposta continua a essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data […] L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili continuaa essere dovuta [...] anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992” (art. 17, commi 6 e 7). La Legge Finanziaria per il 2002 ha peraltro successivamente previsto che l’INVIM non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1.01.2002.

  • INVOICE TRADING

    Abstract
    L’Invoice Trading (detto anche semplicemente Invoice) è uno strumento consistente nella cessione di una fattura commerciale attraverso un portale Internet il quale seleziona le opportunità e ne rende possibile l’anticipo proponendolo agli investitori. Annoverato fra le tipologie di crowdfunding dato l’utilizzo di piattaforme online e la caratteristica di ricevere un finanziamento di tipo alternativo, l’invoice sostituisce la tradizionale operazione di sconto di fatture effettuato dagli intermediari bancari al fine supportare la liquidità delle imprese, confermando quindi il processo di disintermediazione in atto sui mercati finanziari. Tale strumento, il cui utilizzo è destinato prevalentemente all’ambito imprenditoriale, si sta diffondendo in misura sempre più significativa tra le imprese.

    Cos’è l’invoice trading?
    L’invoice trading, o più semplicemente invoice consiste nella cessione di una fattura commerciale attraverso una piattaforma online la quale rende possibile l’anticipo delle somme, selezionando diverse opportunità e trovando gli investitori disponibili. Il meccanismo di funzionamento dello strumento che rientra tra le tipologie di crowdfunding dato l’impiego delle piattaforme online e la caratteristica di ricevere funding di tipo alternativo, accelera il processo di disintermediazione bancaria in atto: sostituendo di fatto il classico sconto cambiario effettuato dalle banche, ne assottiglia il margine di utilità e operatività.

    Come funziona l’invoice?
    Il funzionamento dell'invoice trading risulta piuttosto semplice: la fattura, che è il risultato di una transazione commerciale tra impresa e fornitore, viene acquistata attraverso il marketplace, svolto dal portale Internet, dall'investitore (Dorfleitner et al., 2017). Gli investitori anticipano l'importo della fattura, al netto della remunerazione richiesta. In questo modo l’impresa riceve le somme in anticipo rispetto alla scadenza, alle quali verrà applicato un tasso di sconto che può variare in base a diversi fattori: ad esempio, il merito creditizio dell’impresa e il costo del capitale di fornitore e azienda. Le piattaforme di invoice trading svolgono un’operazione di selezione delle fatture esigibili in modo da offrirne agli investitori un campione di elevata qualità.
    Nel dettaglio, l'azienda interessata all'anticipo di una fattura per un credito che vanta nei confronti di un’altra azienda privata (solitamente le piattaforme web non accettano le fatture relative a crediti vantati da aziende pubbliche o dalla Pubblica Amministrazione) presenta la propria richiesta ad una piattaforma di invoice trading. La piattaforma valuterà le proposte ricevute da parte degli operatori coinvolti sulla base di alcuni parametri, fra cui il merito creditizio, un rating incrociando i parametri stimati con i dati presenti nei database di alcuni provider, come ad esempio Cerved Rating Agency. La fattura quando viene accettata, verrà pubblicata sul portale. Gli investitori a questo punto, potranno procedere all’anticipo della stessa seguendo due possibili meccanismi:
    asta competitiva al rialzo;
    • acquisto delle Asset-Backed Securities (ABS) emesse tramite processo di cartolarizzazione dalle piattaforme che avevano in precedenza acquistato la fattura.

    Quali sono le ricadute derivanti dall’utilizzo dell’invoice?
    L’invoice trading non rappresenta una vera e propria modalità di raccolta di capitale anche se le ricadute derivanti dal suo impiego sono dal punto di vista finanziario, simili. Attraverso l’invoice infatti può cedere su piattaforme web una fattura commerciale allo scopo di smobilizzare attivo corrente e migliorare la gestione del circolante. In proposito, molto spesso le imprese ricorrono allo smobilizzo di fatture per la rapidità di erogazione di liquidità da parte degli istituti di credito, che avviene senza richiesta di garanzie e senza alcuna segnalazione alla Centrale dei Rischi. In questo modo, le imprese ricevono delle somme liquide simili ad un finanziamento, scontando gli importi dovuti dai clienti. In questo modo, le imprese possono migliorare i propri flussi di cassa, avendo la liquidità necessaria per retribuire dipendenti e fornitori e reinvestire per la stessa crescita aziendale. A differenza del tradizionale smobilizzo di fatture ad opera degli intermediari bancari, nel caso dell’invoice trading esiste una maggiore flessibilità e rapidità nell’erogazione del credito, dando la possibilità di risolvere i problemi associati ai clienti che impiegano molto tempo per pagare, nonché le difficoltà nell'ottenere altri tipi di credito aziendale. Al fine di ridurre l’esposizione al rischio degli investitori, i portali web svolgono un’analisi del merito creditizio sia dell’impresa che cede la fattura, sia del creditore ceduto, verificando soprattutto che le fatture di cui si chiede l’anticipo non siano stata già oggetto di cessione, ad esempio presso intermediari bancari.

    Chi sono i soggetti che ricorrono all’invoice trading?
    I soggetti che ricorrono maggiormente all’invoice trading sono le PMI e le start-up che hanno maggiori difficoltà di accesso al tradizionale canale creditizio bancario (Vannoni, 2020) che sono disposte a sopportare tassi meno vantaggiosi a fronte della maggiore rapidità di erogazione della liquidità per finanziare il capitale circolante, senza garanzie e senza segnalazione alla Centrale dei Rischi, caratteristica peculiare di questa forma di crowdinvesting. Dall'applicazione della domanda sulla piattaforma all'erogazione della liquidità sul conto dell'azienda sono necessari infatti solo sei giorni rispetto agli oltre sessanta che in media, sono richiesti da una banca tradizionale per effettuare l'anticipo fatture. L'invoice trading presenta quindi un evidente plus operativo che garantisce maggiore equilibrio al bilancio di fine anno, incidendo su alcuni dei parametri principali, quali il capitale circolante netto e la posizione finanziaria netta.
    Tale strumento nei momenti di credit crunch sui canali classici del credito, dettati da crisi economico-finanziarie come quelle legate allo scoppio della bolla dei mutui subprime o ancora all’emergenza sanitaria del Covid-19 conosce un ricorso crescente vista la maggiore flessibilità dei requisiti a cui i portali sono sottoposti.

    Bibliografia
    VANNONI V. (2020), “Financing Italian Firms Throught Invoice Trading Platforms”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 12(3), pp. 1-78
    POLITECNICO DI MILANO (2020), “5° Report italiano sul CrowdInvesting”, Osservatori Entrepreneurship & Finance, http://www.osservatoriocrowdinvesting.it/portal/minibond/documenti
    DORFLEITNER G., RAD J. and WEBER M. (2017), “Pricing in the online invoice trading market: First empirical evidence”, Economics Letters, Vol. 161, pp. 56-61
    https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.09.020 
    https://www.ilsole24ore.com/art/invoice-trading-ACiFGdu?refresh_ce=1

    Redattore: E. Anna GRAZIANO (febbraio 2025)

  • IOSCO

    Acr. di: International Organization of Securities Commissions. È l’organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. I suoi compiti sono di sviluppare tra gli associati (135 a fine 2001) la cooperazione per il miglioramento della regolamentazione dei mercati e lo scambio di informazioni, di unire i loro sforzi nella fissazione di standards e di una sorveglianza efficace sulle transazioni internazioni in titoli e di favorire la mutua assistenza per assicurare l’integrità dei mercati. È suddivisa in quattro Regional Standing Committees (Africa / Middle-East Regional Committee, Asia-Pacific Regional Committee, European Regional Committee e Interamerican Regional Committee), ha un Comitato esecutivo con due sub-comitati di lavoro (Technical Committee ed Emerging Markets Committee) e un Segretariato generale con sede in Madrid. Partecipa per il nostro Paese la Consob.

  • IP

    Acr. di: Internet Protocol; lett.: protocollo di Internet. È il principale strumento per la comunicazione di “pacchetti” (v. commutazione di pacchetto) su una rete Internet. IP convoglia l’indirizzo del mittente e del destinatario di ogni pacchetto, e ciascun indirizzo è composto di 32 bit suddivisi in quattro ottetti (gruppi di 8 bit). Una parte di questi ottetti viene utilizzata per identificare la rete di provenienza o di destinazione, il resto identifica uno specifico nodo all’interno di quella rete. Gli ottetti vengono normalmente rappresentati con il numero decimale equivalente (da 0 a 255) e ogni ottetto viene separato dal successivo per mezzo di un punto. Un esempio di indirizzo IP è 197.56.190.11. Ogni rete nel mondo e ogni macchina all’interno di quella rete deve disporre di un proprio indirizzo non duplicabile. Viene sempre utilizzato in connessione con un altro protocollo complementare chiamato TCP (v. protocollo di trasmissione) che si occupa di garantire l’affidabilità della trasmissione.

  • IPACRI

    Sigla di Istituto per l’Automazione delle Casse di Risparmio Italiane. Società per azioni fondata nel 1972 dall’ACRI, con la partecipazione di tutte le Casse di risparmio e delle Banche del monte di prima categoria. Ha svolto attività particolarmente significative nell’area dell’organizzazione, dello sviluppo software e della selezione e formazione del personale. Di primario interesse le realizzazioni nell’area dei sistemi di pagamento (nel 1978 lo STACRI, nel 1982 CARISMAT, nel 1986 l’applicazione POS con carta Bancomat, Alla fine degli anni Ottanta, a seguito di un periodo di crisi, è entrata nella compagine azionaria la IBM (circa il 30%).

  • IPERTESTO

    Dall’ingl. hypertext. Termine inventato da Theodor Holm Nelson nel 1960 per indicare un documento contenente etichette, o links che, disponendo di un computer e del software adatto, se attivati permettono di passare al punto collegato sullo stesso documento (p.e. dall’indice al capitolo), ovvero aprire un altro documento disponibile nella memoria del computer. Il link può contenere un collegamento anche con un documento contenuto in un sito Web. Anche in questo caso il documento può essere aperto facendo click sull’etichetta, se si è in linea. Il linguaggio standard per la redazione di ipertesti è html e il protocollo per il trasporto è http. Il software è stato sviluppato da Timothy Berners-Lee nel 1989 per l’Organizzazione Europea per la ricerca nucleare (CERN).

  • IPOTECA

    Diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il potere di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni su cui lo stesso grava e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca, che può essere concessa dal debitore o da un terzo, non fa perdere né il godimento, né la disponibilità del bene, anche se il creditore può domandare all’autorità giudiziaria le cautele necessarie per evitare atti pregiudizievoli alla sua garanzia. Il diritto di ipoteca è reale, in quanto inerisce al bene che ne forma l’oggetto, anche in caso di successiva vendita a un terzo; è speciale, in quanto può colpire solo beni determinati e per una somma determinata; è indivisibile, in quanto sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte; ed è infine accessorio, in quanto presuppone l’esistenza di un credito valido e perfetto, anche se futuro o sottoposto a condizione sospensiva. Sono capaci d’ipoteca, che in tal caso si dice immobiliare, i beni immobili in commercio, con le loro pertinenze (compresi miglioramenti e accessioni), l’usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie ed i diritti, rispettivamente dell’enfiteuta e del concedente, sul fondo enfiteutico. Sono poi anche capaci d’ipoteca, che in tal caso si dice mobiliare, le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico (T.u. 17.7.1910 n. 536), gli aeromobili, le navi e gli autoveicoli. L’ipoteca può trovar titolo o nella volontà della legge (ipoteca legale) o in quella del giudice (ipoteca giudiziale) o nelle volontà delle parti (ipoteca convenzionale). Non basta però il titolo, in quanto in ogni caso l’ipoteca immobiliare acquista giuridica esistenza, fra le parti e verso i terzi, mediante iscrizione nei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile; l’iscrizione, a differenza della trascrizione, ha funzione costitutiva, anche se non sana gli eventuali difetti del titolo. Consegue che l’ipoteca non prende grado dalla data del titolo, ma da quella dell’iscrizione, in modo da determinare, in caso di più iscrizioni, l’ordine per il soddisfacimento dei vari creditori ipotecari e per stabilire l’efficacia dell’ipoteca rispetto ai diritti (di proprietà o reali di godimento) acquistati sui beni ipotecati con atti trascritti successivamente. Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota, sottoscritta dal richiedente, in doppio originale, che deve contenere gli elementi indicati nell’art. 2839 c.c.; l’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data, onde prima della scadenza di tale termine deve essere rinnovata. Delle ipoteche può operarsi la riduzione, o diminuendo la somma per la quale è stata prestata o restringendo l’iscrizione ad una parte soltanto dei beni, ove concorrano particolari condizioni (pagamenti parziali del credito, eccesso nel valore dei beni rispetto alla cautela). La cancellazione dell’iscrizione può essere consentita dalle parti interessate o essere ordinata con sentenza e importa l’estinzione dell’ipoteca; questa si verifica anche per mancata tempestiva rinnovazione dell’iscrizione, per l’estinguersi della obbligazione, per il perimento del bene ipotecato, per la rinunzia del creditore, per lo scadere del termine convenzionale o per il verificarsi della condizione risolutiva eventualmente apposta, per la pronunzia del provvedimento di trasferimento all’acquirente del diritto espropriato e, infine, nel caso di beni acquistati da terzi, per prescrizione col decorso di venti anni dalla trascrizione del titolo di acquisto. Se il bene ipotecato è stato acquistato da un terzo, questi può liberarsi, onde evitare l’espropriazione, pagando i creditori iscritti, o rilasciando a costoro il bene acquistato, o purgando il bene dall’ipoteca. In quest’ultimo caso l’acquirente deve offrire il prezzo o il valore del bene, effettuando il deposito della somma di denaro relativa; ma i creditori, ricorrendo determinate condizioni, possono rifiutare l’offerta e chiedere l’espropriazione.

  • IPSAS

    Gli International Public Sector Accountign Standards (IPSAS) sono un insieme di principi contabili emessi dall’IPSAS Board (costituito da Standard setter, auditor privati e pubblici, rappresentanti della professione contabile, docenti universitari ecc.) per l'utilizzo nella redazione dei bilanci da parte degli enti del settore pubblico in tutto il mondo.In termini di contenuti, la maggior parte degli IPSAS ha un corrispondente International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standard (IFRS) su cui è basato. Come noto, gli IAS / IFRS sono principalmente destinati alle imprese e non agli enti del settore pubblico. Proprio per questa ragione essi sono stati utilizzati come base e successivamente adeguati alle caratteristiche della pubblica amministrazione e hanno permesso l’elaborazione degli attuali IPSAS. Questi ultimi, in generale, possono presentarsi come punto di partenza e modello di riferimento per l’elaborazione di principi contabili armonizzati basati sulla competenza anche nel contesto dell’Unione Europea.

  • IRAP

    Tributo proprio delle Regioni istituito con d.lg. 15.12.1997 n. 446, con lo scopo di introdurre nuove modalità di imposizione delle attività di lavoro autonomo e di impresa e di dare significativo impulso al processo di federalismo fiscale. La riforma Tremonti del sistema fiscale statale (l. 7.4.2003 n. 80) ne prevede la graduale eliminazione. La sua introduzione ha comportato la contestuale abrogazione dell’ILOR, dell’ICIAP, dei contributi per il servizio sanitario nazionale, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita IVA e di taluni tributi minori. Si caratterizza in quanto tributo locale, applicabile alle attività produttive esercitate in ciascunaRegione; reale ed oggettivo, perché prescinde da un esame del soggetto di imposta, analizzando la tipologia delle attività dallo stesso svolte; indeducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Costituisce presupposto di imposta l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. Conseguentemente sono soggetti passivi dell’IRAP gli imprenditori, gli artisti e i professionisti (persone fisiche); le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato; le società di persone ed equiparate; gli enti non commerciali, pubblici e privati; i produttori agricoli titolari di reddito agrario, non esonerati dagli adempimenti ai fini IVA; le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Non sono soggetti passivi del tributo, per espressa disposizione di legge, i fondi comuni di investimento; i fondi pensione; i gruppi europei di interesse economico (GEIE). La base imponibile del tributo è costituita dal valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione. In linea generale, il valore della produzione netta è rappresentato dall’eccedenza dei proventi sui costi, senza considerare, tra questi ultimi, il costo del lavoro e gli interessi passivi. Tra le disposizioni comuni previste al fine della determinazione del valore della produzione netta si ricordano quella che impone che i componenti positivi e negativi si assumano in conformità delle norme del TUIR e dell’applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi e quella secondo cui, indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili. Il d.lg. n. 446 detta poi regole specifiche e dettagliate per la determinazione della base imponibiledelle imprese industriali, mercantili e di servizi, delle banche e altri enti e società fi- nanziari, delle imprese di assicurazione, degli artisti e professionisti, dei produttori agricoli titolari di reddito agrario, degli enti non commerciali e delle amministrazioni pubbliche. L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta come delineato l’aliquota del 4.25%. Sono peraltro previste differenziazioni, anche transitorie, di aliquota, per taluni settori di attività o categorie di soggetti (es. per le banche e per gli altri enti e società finanziari, per le imprese di assicurazione). Le Regioni, inoltre, a partire dal 2001, hanno facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota indicata. Va notato per completezza che, a regime (dal periodo di imposta in corso al 1.1. 2000), le Regioni regoleranno con leggi proprie le procedure di applicazione del tributo, ferma restando l’immodificabilità di talune regole concernenti l’obbligo di dichiarazione (unica e da presentare congiuntamente a quella delle imposte sui redditi), gli obblighi contabili, le sanzioni, la giurisdizione ed altre. Sulle modifiche alla disciplina dell’IRAP, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 5.4.2005, n. 13/E per chiarire gli interventi normativi, fino ad oggi approvati, in attuazione della riforma Tremonti (l. 7.4.2003 n. 80 di delega per la riforma del sistema fiscale statale) che prevede la graduale riduzione dell’IRAP e la sua successiva eliminazione dal sistema (legge 7 aprile 2003, n. 80). Gli interventi normativi approvati hanno riguardato in particolare: l’articolo 5 della legge finanziaria 2003 (l. 27.12.2002 n. 289) e l’articolo 1, commi 347 e 348, della legge finanziaria 2005 (l. 30.12.2004 n. 311) che hanno apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell’IRAP, per quanto riguarda le deduzioni per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, le deduzioni dalla base imponibile per le piccole e medie imprese (PMI) e le deduzioni per l’incremento occupazionale.

  • IRE

    Acr. di: Imposta sul Reddito. Imposta prevista nel Progetto Tremonti di riforma tributaria, poi attuata con la l. 7.4.2003 n. 80 (delega per la riforma del sistema fiscale statale) che, nell’elencare i tributi da riformare, all’art. 3 parla di “imposta sul reddito” in sostituzione dell’IRPEF (donde l’acr. inizialmente usato di IRE). Le deleghe sono state esercitate solo per l’IRE. Il “primo modulo della riforma del sistema fiscale statale” attuato con la legge finanziaria 2003 (l. 27.12.2002 n. 289, art. 2) non impiega la nuova denominazione della legge delega e nemmeno un acronimo identifi- cativo, ma parla soltanto di imposta sul reddito delle persone fisiche e altrettanto fa la legge finanziaria 2005 (l. 30.12.2004 n. 311). Per ora, “imposta sul reddito” e IRE non sembrano ancora entrati nel linguaggio legislativo e in quello burocratico italiano. Le innovazioni tributarie in materia sono perciò riportate sotto IRPEF. Attualmente l’IRE è stato abrogato dalla legge finanziaria del 2007 (legge 27.12.2006 n. 296 art.6 ) che ha provveduto alla reintroduzione dell’IRPEF.

    Redattori: Redazione, Bianca GIANNINI

    © 2010 ASSONEBB

  • IRI

    Acr. di: Istituto per la Ricostruzione Industriale. Istituito nel 1933 (r.d. 23.1.1933 n. 5),nominalmente con destino temporaneo, per trasformazione della Sezione smobilizzi dell’IMI. Suo compito iniziale era l’amministrazione dei crediti industriali e delle molte partecipazioni azionarie delle grandi banche immobilizzate in seguito alla grande crisi del 1929, nominalmente per il tempo necessario al loro recupero (i crediti) o alla loro restituzione al settore privato (le partecipazioni). Nel 1937 l’IRI viene trasformato in ente di gestione permanente delle partecipazioni statali (v. ente autonomo di gestione) come strumento delle politiche economiche dirigiste del Governo fascista, compito mantenuto con i Governi del dopoguerra. In seguito a ciò i settori di attività svolte e le risorse richieste dal Gruppo sono notevolmente aumentate. Nel 1956 l’IRI è passato alla dipendenza formale del Ministero delle partecipazioni statali, istituito in quell’anno. Con la soppressione di questo Ministero (1992) le competenze relative all’IRI sono state trasferite al Ministero dell’Industria (oggi Ministero delle attività produttive) salvo l’esercizio dei diritti spettanti allo Stato quale azionista, demandato al Tesoro (oggi Ministero dell’economia e delle finanze). Organizzativamente l’IRI era una holding a capo di un conglomerato. Come holding l’IRI deteneva le partecipazioni operative direttamente o indirettamente attraverso sub-holding che potevano essere solamente società fi- nanziarie di settore o anche società operative. Nel 1933 l’IRI si era trovato a controllare quote di maggioranza di società operanti nei principali settori dell’economia italiana: la siderurgia con l’Ilva e la Terni; il settore meccanico con la Breda, l’Ansaldo e l’Alfa Romeo; le tre principali banche commerciali: il Credito Italiano (v. UniCredito), il Banco di Roma (v. Banca di Roma) e la Banca Commerciale Italiana. Queste banche daranno poi vita, alla fine della guerra, a Mediobanca. Nel 1950 con l’avvio del programma per la costruzione della rete autostradale è costituita la società Autostrade. Nei primi anni 50 si potenzia il settore navale e quello telefonico e sono acquisiti e sviluppati tre nuovi campi di attività diretta: la radiotelevisione con l’EIAR rinominata RAI, i trasporti aerei con l’Alitalia e la produzione del cemento, con la Cementir. Nel decennio successivo sono state avviate molte attività nel Meridione: nuovi impianti siderurgici a Taranto, una nuova linea di produzione dell’Alfa Romeo a Napoli, nuovi investimenti, sia nelle industrie meccaniche e cantieristiche, che nell’ingegneria impiantistica. Al culmine dell’espansione del conglomerato IRI (inizio degli anni Ottanta del secolo scorso) le sub-holding di settore (“gruppo” era denominato nel linguaggio delle relazioni IRI l’insieme delle società dipendenti da ciascuna sub-holding) erano, in ordine di fondazione: la STET, costituita fin dal 1933 per gestire le partecipazioni in campo telefonico (area poi estesa alle telecomunicazioni e all’elettronica); la Finmare (1936), per le partecipazioni armatoriali; la Finsider (1937), per quelle siderurgiche; la Finmeccanica (1948) per aerospazio, difesa, energia, trasporti e automazione; la Fincantieri (1959) per le partecipazioni nei cantieri navali; l’Italstat (1968) per le infrastrutture e degli assetti urbanistici, la Fintecna (gestione di partecipazioni e liquidazione di società industriali e di servizi), Finsiel (servizi informatici), A questo elenco vanno aggiunta la Società meridionale finanziaria (SME), che aveva il compito di reinvestire, soprattutto nel Sud, gli indennizzi spettantile in seguito alla nazionalizzazione dei propri impianti elettrici, la Cofiri (servizi finanziari e assicurativi, promozione e sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), la Sofinpar (gestioni finanziarie e immobiliari), l’Alitalia, la Rai e l’IRI Management.(formazione manageriale). Con la seconda legge sulle privatizzazioni 8 agosto 1992, n. 359 (art. 15) l’IRI si è trasformato in spa e ha dato avvio alla liquidazione delle attività. Dal 1992 ad oggi, l’IRI è uscito completamente dai settori operativi. Nel settore bancario sono stati privatizzati il Credito Italiano - UniCredito (1993), la Banca Commerciale Italiana (1994) e la Banca di Roma (1997). Nel settore alimentare sono state vendute nel 1993 le finanziarie Italgel e Cirio-Betolli-De Rica; nel triennio 1994-1996 l’IRI ha venduto la SME cui facevano capo Autogrill (distribuzione autostradale) e GS (grande distribuzione). Nel settore siderurgico l’IRI ha privatizzato la Acciai Speciali Terni (1994) e successivamente l’Ilva Laminati Piani (1995) e la Dalmine (1996). Nel 1997 è stata privatizzata Telecom, nel 1999 Autostrade, Finmeccanica e Aeroporti di Roma, nel 2000 Cofiri con le relative partecipazioni. Nel giugno 2000 è stato deliberato lo scioglimento anticipato dell’IRI spa a partire dal 1°.7.2000. Il mandato dei liquidatori scadrà con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2003. Dal giugno 1992 al dicembre 2000 il valore complessivo delle cessioni è stato di 84.314 miliardi di lire derivanti da operazioni di privatizzazione per 67.382 miliardi e cessioni di quote di minoranza e di immobili non strumentali per 16.932 miliardi.

  • ISDB

    Acr. di: Islamic Development Bank (fr. Banque islamique de développement-BID). Istituita in base a un accordo stipulato in seno alla seconda riunione della Conferenza islamica dei ministri delle finanze del 10.8.1974 entrato in vigore il 23.4.1975. La Banca ha sede a Gedda (Arabia saudita) ed è operativa dall’ottobre 1975. Ne possono essere membri i Paesi della Organization of Islamic Conference (OIC). I soci sono attualmente 53. Gli 11 maggiori azionisti detengono l’89,7% del capitale sottoscritto e l’83,9% dei voti (al settembre 2000) nel Board of Executive Directors. Gli 11 Paesi sono (in percentuale i voti nel Board): Algeria (3%); Arabia saudita (23%); Egitto (3,8%); Emirati arabi uniti (6,6%); Indonesia (3%); Iran (8,2%); Kuwait (11,6%); Libia (12,5%); Malesia (2%); Pakistan (3%); Turchia (7,2%). Unità di conto dell’IsDB è l’islamic dinar (1 dinar = 1 DSP). L’IsDB costituisce un gruppo abbastanza articolato e ben dotato di fondi. Il capitale autorizzato della Banca ammonta a 6 miliardi di dinars (circa 8,58 miliardi di euro o 7,47 miliardi di dollari USA ai cambi medi del febbraio 2002) per due terzi sottoscritto, versato per 2,489 miliardi di dinars (circa 3,56 miliardi di euro o 3,1 miliardi di dollari USA). La Banca opera, finora, esclusivamente con mezzi propri per finanziare progetti dei Paesi membri in modi formalmente compatibili con la Shariah islamica (prestiti senza interessi a 15-25 anni con un periodo di ammortamento di 3-7 anni,gravati solo di commissioni per i costi di amministrazione e utilizzati per il finanziamento di progetti di infrastrutture specie dei Paesi meno sviluppati; murabahah; leasing; varie forme di carature e compartecipazione agli utili di cui quelle tipiche del diritto arabo sono il mudarabah, specialmente usato nel finanziamento delle importazioni e del musharakah), presta assistenza tecnica, favorisce gli scambi commerciali e i flussi di investimento tra i Paesi membri e gestisce uno Special Assistance Fund per assistere i Paesi membri colpiti da calamità naturali e per finanziare progetti nei settori della sanità e dell’istruzione. Mobilizza i risparmi e gli investimenti dal settore privato arabo con due partecipate: l’Islamic Banks’ Portfolio (IBP) e l’Unit Investment Fund (UIF). Ha costituito nel 1983 l’Islamic Research and Training Institute (IRTI), istituto di ricerca e di formazione sull’economia islamica e sulla banca islamica. Ha costituito l’Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) per l’assicurazione dei crediti all’esportazione e l’assicurazione e la riassicurazione contro i rischi commerciali e politici. Nel 1998 ha avviato l’IDB Infrastructure Fund per il finanziamento di progetti di infrastrutture specialmente nei settori di energia, telecomunicazioni, trasporti, risorse naturali, petrolchimica e similari nei Paesi membri. Nel 1999 ha costituito l’Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) per promuovere lo sviluppo del settore privato secondo I principi della Shariah. È retta da un Board of Governors (uno per ogni Paese membro), da un Board of Executive Directors (sette eletti dai Paesi con le quote di partecipazioni maggiori all’IsDB e sette eletti dagli altri governatori) e un Presidente, in realtà direttore generale, responsabile della gestione quotidiana.

  • ISO

    Denominazione abbreviata dell’International Organization for Standardization, organizzazione internazionale non governativa con sede a Ginevra, costituita nel 1947. L’ISO è una federazione di organizzazioni nazionali (per l’Italia è federato l’Ente Nazionale di Unificazione-UNI di Milano) che ha per missione l’internazionalizzazione e l’unificazione degli standards industriali e, più in generale, di promuovere nel mondo lo sviluppo della standardizzazione e delle relative attività per facilitare lo scambio internazionale di beni e servizie di sviluppare la cooperazione nell’ambito delle attività intellettuali, scientifiche, tecnologiche ed economiche. L’ISO è competente in tutti i settori, tranne quello elettrico ed elettronico, che fanno capo all’IEC. Il nome ISO non è un acronimo, ma deriva dall’aggettivo greco ισοος (uguale, simile) utilizzato come prefisso in molti termini scientifici e non per indicare che una nozione si applica o si manifesta sempre in modo uniforme.

  • ISO-ALFA

    Detto anche Isoα. Contratto di opzione americana (call e put, v. opzioni) avente per oggetto singole azioni ammesse alla quotazione ufficiale, con valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio dell’opzione e il numero, fissato dalla Borsa Italiana spa sulla base del prezzo dell’azione sottostante e del lotto minimo negoziabile, di azioni sottostanti. L’acronimo Iso sta per “individual stock option”, mentre alfa si riferisce all’azione sottostante. Il contratto Iso-alfa è quotato in euro e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte (che hanno ad oggetto l’ammontare del premio) è pari a 0,01 centesimi. Anche sulle opzioni Iso-alfa è previsto l’intervento di market maker ciascuno dei quali deve scegliere almeno due contratti sui quali intende operare. Non sono previsti, inoltre, limiti massimi ai differenziali denaro-lettera ma l’attività dei market maker è controllata dalla BorsaItaliana spa sulla base di un indicatore di presenza sul mercato (che considera la percentuale di risposta alle richieste di quotazione di ciascun operatore) e di un indicatore di competitività (che fa riferimento alle condizioni praticate dal market maker rispetto a quelle vigenti sul mercato).

  • ISP

    Acr. di: Internet Service Provider. Organizzazione che fornisce servizi di connessione a Internet a singoli, aziende e altre organizzazioni. Alcuni ISP sono costituiti da grandi società nazionali o multinazionali che offrono l’accesso in molte ubicazioni, mentre altri sono limitati a una sola città o regione. Detto anche provider di accesso; fornitore di servizi.

  • ISPA

    Acr. di: Instrument for structural policies for pre-accession (fr. Instrument structurel de pré-adhésion; it. Strumento strutturale di pre-adesione e anche Fondo strutturale di assi- stenza pre-adesione). Uno dei tre strumenti di pre-adesione (gli altri due sono PHARE e SAPARD) finanziati dalle Comunità Europee, specializzato nelle misure strutturali e aiuti finanziari per avvicinare il livello di tutela ambientale e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto dei paesi candidati a quello dell’UE. È stato avviato il 1°.1.2000 con un budget annuale di € 1 miliardo all’anno per il periodo 2000-2006, a complemento del programma PHARE e dell’aiuto allo sviluppo agricolo.

  • ISPEZIONE AMMINISTRATIVA

    Complesso di atti e di operazioni, integranti un procedimento conoscitivo, posti in essere dalla Pubblica Amministrazione attraverso appositi uffici, denominati per lo più Ispettorati. Le fonti che regolano la materia delle ispezioni amministrative sono numerose e, praticamente, coincidono con i vari ordinamento settoriali (valutario, assicurativo, bancario ecc.). Altre fonti sono costituite dalle leggi istitutive di enti od organi investitidi potestà ispettive. I procedimenti ispettivi non costituiscono tuttora oggetto di un’unica ed organica legge generale. La gamma delle ispezioni è estremamente varia. Può trattarsi di ispezioni generali o totali, concernenti l’intera gestione dell’ente od organo ispezionato, ovvero parziali, limitatamente a questo o quell’ufficio o settore di attività. Si distingue, d’altro canto, tra ispezioni periodiche e straordinarie, a seconda che costituiscano, rispettivamente, estrinsecazione della potestà ispettiva ordinaria ovvero rendano attuali verifiche di carattere straordinario. Le stesse tecniche ispettive oscillano dai riscontri legati a discipline scientifiche e tecniche alle verifiche di pura regolarità amministrativa e formale. Il procedimento ispettivo si conclude, di massima, con la relazione ispettiva. In certi casi, all’acquisizione conoscitiva si accompagnano proposte o suggerimenti che integrano la fase preparatoria o preliminare di successivi procedimenti amministrativi. Le ispezioni, a causa dell’oggetto più ristretto e dell’organo ordinario che ne cura l’espletamento, si differenziano dalle inchieste amministrative, che hanno, in genere, portata più ampia e sono condotte da organi straordinari, generalmente a struttura collegiale, costituiti per l’occasione. Il criterio di differenziazione più sicuro delle inchieste dalle ispezioni è, comunque, rappresentato dall’estraneità dell’organo che le esegue rispetto a quello che le dispone e dalla non predeterminazione delle modalità di espletamento e dei destinatari.

  • ISPEZIONE BANCARIA

    Strumento di vigilanza ispettiva. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUBC, la Banca d’Italia ha facoltà di effettuare presso le banche e di richiedere alle stesse l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari allo svolgimento delle sue funzioni. Gli accertamenti ispettivi, oltre a verificare la rispondenza delle segnalazioni statistiche inviate all’Organo di vigilanza alle risultanze del sistema informativo interno, hanno il compito di valutare la complessiva affidabilità di tale sistema. I metodi e le procedure d’indagine si basano su criteri determinati, dei quali è assicurata un’adeguata pubblicità in ossequio alle disposizioni del t.u. bancario. L’ispezione si accompagna e si conclude con verbali sottoscritti anche dal legale rappresentante e dal direttore generale della banca; in ogni caso, il rapporto degli ispettori si trasforma in un documento che il direttore della filiale locale della Banca d’Italia comunica agli Organi della banca. Molteplici e variegati – per modalità e per livello di incisività – sono gli interventi nei quali l’azione di vigilanza ispettiva può concretizzarsi. Essi possono consistere nella semplice richiesta di chiarimenti, nella sensibilizzazione dei responsabili alla soluzione di problemi emersi in sede di analisi, nell’emanazione di provvedimenti prudenziali specifici, nello svolgimento di incontri con gli esponenti aziendali. In relazione all’estensione della vigilanza ispettiva, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 2, TUBC, la Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane nel territorio di tale Stato ovvero concordare diverse modalità di verifica. Per converso, le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare le succursali in territorio italiano di banche da esse autorizzate (art. 54, comma 3). Inoltre, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamenteagli accertamenti o concordare altre modalità delle verifiche. Accordi di questo genere, a condizione di reciprocità, possono essere raggiunti anche con Stati extracomunitari (art. 54, comma 4). Nel rispetto di quanto stabilito dal CICR, la Banca d’Italia può esercitare controlli sulle succursali in territorio italiano di banche comunitarie (art. 55). Analoghe potestà ispettive si riscontrano nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza su base consolidata (art. 65, TUBC). Gli ultimi due commi dell’art. 68, così come modificati dall’art. 14 d.lg. 1999/342, disciplinano l’esercizio dell’attività di vigilanza ispettiva per società stabilite in Stati comunitari o extracomunitari. Nell’espletamento delle funzioni di vigilanza ispettiva i unzionari della Banca d’Italia rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio, Delle eventuali irregolarità constatate riferiscono al Governatore della Banca d’Italia, anche quando assumano la veste di reati (v. anche vigilanza bancaria).

  • ISPEZIONE CONTABILE

    Attività mediante la quale organi di revisione, interni o esterni all’impresa, verificano la regolarità delle scritture contabili sia nell’aspetto formale che in quello sostanziale. In banca l’attività di revisione interna (internal auditing) assume articolare rilievo per la delicatezza caratterizzantela gestione delle banche, alle quali è affidata la sorte del risparmio delle famiglie e delle imprese, affluito sotto forma di depositi e di conti correnti passivi.

  • ISPEZIONE DOGANALE

    Attività di controllo delle merci destinate all’esportazione o all’importazione, eseguita al fine di garantire l’osservanza delle norme doganali e reprimere eventi trasgressioni. Possono essere soggetti ad ispezione i mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversino la linea fanale o si trovino negli spazi doganali (i locali in cui funziona un servizio di dogana, ovvero la fascia di territorio all’interno della linea doganale sulla quale si estende la vigilanza della dogana). Nello stesso ambito spaziale può anche precedersi aperquisizioni delle persone, che, richieste dall’autorità, si rifiutano di esibire gli oggetti e i valori portati. I controlli sono eseguiti dai militari della guardia di finanza, direttamente o su segnalazione e sotto la direzione dei funzionari di dogana, dai quali dipendono funzionalmente. L’ispezione può avere per oggetto solo merci in transito destinate al consumo fuori del territorio dello Stato (esportazione) ovvero entro esso (importazione). Tale destinazione, risultante dalla dichiarazione resa a norma di legge dal possesso delle merci, costituisce infatti il presupposto per la nascita dell’obbligazione tributaria doganale. Con il completamento del mercato interno europeo, dal 1°.1.1993 sono state abolite le formalità doganali sia per le merci comunitarie spedite da un Paese membro all’altro, a condizione che non escono dal territorio dell’UE, sia per le merci provenienti da Paesi terzi per le quali sono stati assolti, in uno Stato membro, i dazi e le formalità dalla normativa comunitaria.

  • ISPEZIONE TRIBUTARIA

    Attività di accertamento e, in senso ampio, di controllo, posta in essere dagli Uffici finanziari e dalla poliziatributaria per la constatazione di eventuali evasioni fiscali e per la repressione delle violazioni di legge. In senso lato, essa comprende l’accesso, le verifiche, le ispezioni documentali, le ricerche e le perquisizioni; in senso stretto, invece, l’ispezione è un esame di documenti del contribuente ed ha per scopo il controllo della regolarità formale dei bilanci, dei libri, dei registri, delle scritture e delle dichiarazioni, o la verifi ca della corrispondenza, ed ogni altro riscontro documentale attinente a fatti fiscalmente rilevanti. I poteri di cui sono investiti i pubblici funzionari impongono al soggetto passivo obblighi di fare (invito di comparizione), di dare (esibizione e trasmissione di atti, invio di questionari) o di subire (accesso, ispezioni, ricerche e perquisizioni). Tali obblighi sono previsti sia dalle norme relative all’accertamento delle imposte sui redditi, sia da quelle che regolano l’IVA, che dettano disposizioni analoghe in ordine agli strumenti (accessi, ispezioni, ricerche e perquisizioni) posti a disposizione degli uffici finanziari e della polizia tributaria per l’accertamento delle evasioni e la repressione delle violazioni, per l’espresso richiamo all’art. 52 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 contenuto nell’art. 33 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600. In base a tale norma gli Uffici IVA e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione del capo dell’Ufficio, dalla quale risulti lo scopo dell’intervento, possono disporre l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, per procedere a ispezioni documentali, verifiche e ricerche e a ogni rilevazione ritenuta utile. In caso di accesso, invece, in locali destinati esclusivamente all’esercizio di arti o professioni oppure nei locali che sono adibiti anche ad abitazione o a circoli privati o a Uffici pubblici, per motivi di tutela della libertà di domicilio, occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. È comunque necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere, durante l’accesso, a perquisizioni personali o all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli. In relazione ai poteri di indagine riconosciuti agli Uffici dell’amministrazione finanziaria con riferimento alle risultanze dei conti bancari e postali del contribuente si segnala che gli stessi risultano particolarmente incisivi e penetranti considerata l’avvenuta eliminazione del c.d. segreto bancario. L’accesso ha carattere strumentale rispetto all’ampia attività ispettiva che spazia dall’ispezione alle ricerche e perquisizioni. L’ispezione ha per scopo l’accertamento dell’esatta corrispondenza fra quanto esposto nel bilancio e nelle scritture contabili ed i risultati di gestione, ai fini della determinazione del reddito fiscale e dell’imponibile con riferimento all’IVA e alle altre imposte. Le verifiche consistono in controlli e riscontri extracontabili ed extraziendali, aventi per oggetto principalmente il personale, gli impianti e le merci, mentre la ricerca si esplica col materiale reperimento di libri, registri e documenti e può eseguirsi anche contro la volontà del contribuente. Per quanto attiene alla perquisizione in materia tributaria gli Ufficiali della polizia tributaria (ossia Ufficiali e sottoufficiali della Guardia di Finanza) hanno la potestà di procedere autonomamente a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato in materia di imposte doganali, e di altre imposte (come quelle di fabbricazione: su spiriti, zuccheri, oli minerali, oli di semi).

  • ISTAT

    Abbr. di: Istituto Centrale di Statistica. Istituito con l. 9.7.1926 n. 1162 e ristrutturato dal d.lg. 6.9.1989 n. 322 (in base alla l. delega 23.8.1988 n. 400) che lo ha ribattezzato Istituto Nazionale di Statistica. È persona giuridica di diritto pubblico, ordinamento autonomoe sede in Roma (art. 14 d.lg. 1989/322), organo statistico ufficiale dello Stato sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Suoi compiti principali sono: predisporre il programma statistico nazionale; eseguire i censimento e le altre rilevazioni affidategli; indirizzare e coordinare l’attività del sistema statistico nazionale; assistere tecnicamente gli uffici del sistema statistico nazionale; predisporre nomenclature e metodologie di base (vincolanti) per le classificazioni e le rilevazioni dei fenomeni demografici, economici e sociali; compiere ricerche e studi sulle rilevazioni effettuate; pubblicare e diffondere i dati. Le analisi e gli studi compiuti; mantenere i rapporti con enti e uffici internazionali operanti nel settore dell’informazione statistica; eseguire elaborazioni particolari per conto di enti e privati remunerate a condizioni di mercato (art. 15 d.lg. 1989/322).

  • ISTISNÂ

    Si applica ai beni prodotti su commessa, ai contratti forward relativi a beni manufatti, al finanziamento di attività di costruzione e manifatturiere, al finanziamento immobiliare, ed al finanziamento di beni la cui produzione è ad elevato impiego di capitale (capital-intensive). Consente sia il pagamento spot con consegna differita sia il differimento del pagamento e della consegna.
    Le differenze tra salam ed sono essenzialmente riconducibili alle seguenti:
    - salam può essere usato per quasi tutti i tipi di beni (esclusi oro, argento e valute). può essere usato solo per beni manufatti, che richiedono una produzione; 
    - il prezzo nel contratto salam è sempre spot (a pronti), mentre il prezzo nel contratto può essere anche forward (a termine);
    - il pagamento in una transazione salam è sempre completo, mentre nel caso di può essere anche rateale;
    - nei contratti salam non sussiste la rescissione unilaterale, al contrario di ;
    - la data di consegna è fissa in salam e variabile in ;
    - il materiale e la manufattura possono essere fissate dal compratore solo nell’, al contrario del salam.


    Redattore: Patrizio REGOLA
    © 2010 ASSONEBB

  • ISTISNA'A

    Tecnica di finanziamento a medio termine compatibile con la Shariah islamica. Consiste nel contratto con cui un manifattore (o un costruttore) accetta contro il pagamento immediato di fornire al compratore certi beni identificati specificatamente in un capitolato dopo averli realizzati entro un dato termine conformemente con le descrizioni contenute nel capitolato.

  • ISTITUTI CENTRALI DI CATEGORIA

    Erano denominati così sotto il regime della vecchia l.b. 1936 alcuni enti creditizi, detti anche di secondo grado, costituiti da aziende di credito appartenenti a particolari categorie giuridiche (aziende ordinarie, banche popolari, casse di risparmio, casse rurali e artigiane), che avevano compiti di coordinamento e di assistenza a vantaggio dell’intera categoria. Questi enti erano stati costituiti, con l’eccezione dell’Istituto di credito delle casse di risparmio italiane (ICCRI), nella forma di spa successivamente alla l.b. 1936 erano sottoposti alla legge stessa e alle norme di vigilanza al pari delle altre aziende di credito ordinarie. Gli istituti accentravano e ridistribuivano i flussi finanziari all’interno della stessa categoria tra banche operanti per lo più su mercati locali diversi, fornivano alcuni servizi centralizzati, in particolare servizi di pagamento e di trasferimento di fondi, che le singole aziende di credito, in ragione della ridotta dimensione e della limitata articolazione territoriale, non avrebbero potuto garantire in forma efficiente sull’intero territorio nazionale. Tra i servizi prestati a favore delle associate, i più importanti riguardavano servizi di pagamento a favore della categoria, tra i quali prevalgono l’emissione di assegni circolari e l’adesione alle procedure di regolamento delle stanze di compensazione su mandato delle aziende di credito della categoria. I principali istituti erano l’ICRRI (Istituto di credito delle casse di risparmio italiane) costituito nel 1918, l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, o ISTPOPOLBANCHE costituito nel 1939 dalle banche popolari di Cremona, Intra, Lecco, Lodi, Luino e Varese e Verona (cui si sono aggregate poi altre popolari), l’Istituto Centrale di Banche e Banchieri o ISTBANK, espressione della categoria delle aziende di credito ordinarie, costituito nel 1943, l’ICCREA (Istituto di Credito delle Casse Rurali e Artigiane) costituito nel 1963 e l’Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie o Federalcasse, costituito nel 1929. Esistevano inoltre numerosi altri enti minori con compiti analoghi a quelli degli istituti di categoria, ma su scala regionale o provinciale. L’ICCRI si è trasformato in spa nel 1993 e nel 1999, in seguito alle trasformazioni del sistema delle casse di risparmio, è stato acquisito dalla Banca Popolare di Lodi e ha mutato il nome in ICCRI-Banca Federale Europea (BFE), diventando sub holding del gruppo Banca Popolare di Lodi (BPL), acquisendo il controllo di Efibanca e accentrando le partecipazioni nelle ex Casse di risparmio. Nel 2002 ICCRI-BFE è stato incorporato da Investimenti Immobiliari Lombardi, dando origine a Bipielle Investimenti, dopo aver scorporato i rami di attività bancaria a favore di altre società del Gruppo BPL. L’ISTBANK ha cambiato la denominazione prima in Euromobiliare Investment Bank spa, poi in Abaxbank spa ed è entrato a far parte del gruppo Credem (Credito Emiliano) specializzandosi nell’investment banking. L’ICCREA, diventato Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e rinominato, più precisamente, Iccrea Banca spa e l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, in sigla oggi ICBPI, seguitano a operare come istituti di categoria a larga base azionaria. L’ICCREA costituisce un gruppo bancario che fa capo a Iccrea Holding spa, controllata dalle banche di credito cooperativo, dalle loro quindici Federazioni locali e dalla Federcasse, la federazione nazionale delle banche di credito cooperativo. Di Iccrea Holding fanno parte Iccrea Banca spa e parecchie società specializzate nel campo del leasing, delle assicurazioni, del risparmio gestito, dei fondi comuni,dei piani di investimento personalizzati, degli strumenti finanziari evoluti e della consulenza professionale L’ICCREA gestisce la liquidità delle associate, opera sui mercati mobiliari, predispone prodotti e servizi per conto delle associate che vengono prestati anche da altre società del gruppo e venduti con il marchio del Sistema di offerta del credito cooperativo. La Federalcasse prima si è trasformata in Federalcasse Banca spa e, poi, nel 1994 è stata incorporata nel Mediovenezie Banca spa, derivato dalla trasformazione dell’Istituto di Credito Fondiario delle Venezie (costituito nel 1897 dalla Cassa di Risparmio di Verona). Mediovenezie ha anche incorporato nel 1994 il Mediocredito delle Venezie spa e, rinominato UGCBanca(UniCredit Gestione Crediti), fa oggi parte del gruppo UniCredito Italiano ed è banca specializzata nella gestione dei crediti anomali, o non performing.

  • ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

    Acr.: ICDP. Sotto la normativa della l.b. 1936 (art. 25) era una categoria di aziende di credito composta da 6 enti: Banca nazionale del lavoro (BNL), Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, Istituto bancarioSan Paolo di Torino (v. Sanpaolo IMI), Monte dei Paschi di Siena. Per cinque di essi la natura pubblica era preesistente alla l.b. 1936 derivandoda diverse vicende di carattere storico. Tra l’altro alcuni di questi istituti sono tra i più antichi del mondo: vengono fatti risalire il Monte dei Paschi di Siena al 1472, il Banco di Napoli, si vuole, al 1539, il San Paolo al 1563. Il Banco di Sicilia, formalmente costituito nel 1850 come Banco Regio dei Reali Domini al di là del Faro per divisione del Banco delle due Sicilie,ha avuto precedenti non diretti risalenti al XV secolo. La costituzione della Banca Nazionale del lavoro discende dall’Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione (v. BNL) fondato nel 1913 contemporaneamente all’INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) su ispirazione del Governo Giolitti e trasformato in BNL nel 1929. Il Banco di Sardegna è stato costituito con d.lg.lt. 28.12.1944 n. 417 aggiungendosi come ICDP ai cinque preesistenti. Due ICDP sono stati istituti di emissione fino agli inizi del secolo scorso (Banco di Napoli e Banco di Sicilia). Gli ICDP, pur tenuti al rispetto del principio di specializzazione bancaria come le altre aziende di credito, avevano nei confronti di queste maggior libertà nell’operatività oltre il breve termine, sia svolta direttamente (nei limiti fissati dagli statuti) quanto esercitata attraversoproprie sezioni di credito speciale (v. istituti di credito speciale). Una serie di provvedimenti (legge Amato-Carli, ossia l. 30.7.1990 n. 218; l. 6.6.1991 n. 175; d.lg. 14.12.1992 n. 481) hanno avviato la trasformazione degli ICDP in banche società per azioni. L’Istituto bancario San Paolo di Torino è stato scisso dando origine alla Compagnia di San Paolo, fondazione con fini di assistenza e di beneficenza e a un’azienda bancaria che nel 1998 ha incorporato l’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) ed è stata rinominata Sanpaolo IMI spa. Questo ha acquisito Banco di Napoli e Crediop e costituisce il terzo gruppo bancario italiano destinato a crescere ancora con la fusione, nel 2002, col Gruppo Cardine (Casse di risparmio venete, Cassa di risparmio di Bologna, Banca popolare dell’Adriatico, Finemiro, Farbanca). Il Monte dei Paschi di Siena è stato scisso con d.m. Tesoro 8.8.1995 in un istituto di diritto pubblico, che ha conservato il nome storico, con finalità di assistenza, di benefi cenza e di utilità sociale e in Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-BMPS. Questa, insieme alla Banca Toscana e a successive acquisizioni, tra cui Banca 121, Mediocredito Toscano (oggi MPS Merchant SpA), Gruppo BAM (Banca Agricola Mantovana) costituisce il quarto gruppo bancario italiano. Il Banco di Sardegna è passato sotto il controllo della Banca Popolare dell’Emilia e Romagna.

  • ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE

    Una delle due divisioni, insieme alle aziende di credito, in cui era bipartito il sistema bancario italiano dalla l.b. 1936 in base alla durata delle operazioni di raccolta. Gli istituti di credito speciale potevano infatti raccogliere solo depositi con scadenza oltre il breve termine (18 mesi) ed erano disciplinati dal Titolo VI della l.b. 1936 (“Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine”), mentre le aziende di credito rientravano nella normativa del Titolo V (“Disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine”). Con questa separazione la l.b. accoglieva implicitamente il principio di socializzazione bancaria allora dominante. Altra caratteristica degli istituti di credito speciale era l’affidamento dell’erogazione di gran parte del credito speciale, ovvero dei crediti con specifica destinazione per lo più regolati da leggi apposite. Agli istituti di credito speciale veniva attribuita una regolamentazione ad hoc, su basi diverse da quelle sulle quali si fondava la vigilanza sulle aziende di credito. Prima del 1981 la regolamentazione riguardante gli istituti era in gran parte costituita da provvedimenti amministrativi che si aggiungevano alle diverse leggi speciali che regolavano i singoli segmenti del credito speciale. La disciplina dei vari soggetti era legata alla disciplina dell’attività. Se da un lato ciò dava agli enti il beneficio del monopolio o del quasi monopolio, dall’altro li privava dei vantaggi di diversificarel’attività. La l. 10.2.1981 n. 23 aveva ntrodotto una normativa organica degli istituti di credito assoggettandoli all’applicazione di alcune parti della legge bancaria (titoli V, VI, VII e VIII, con l’eccezione degli articoli 32, 33 e 35, quelli sui quali si fondavano gran parte dei controlli prudenziali sulle aziende di credito). Il TUBC del 1993 ha abrogato la l.b. 1936 e la l. 1981/23 e ha eliminato il principio di specializzazione degli intermediari creditizi, adottando in suo luogo il modello della banca universale e il principio di desocializzazione bancaria temporale e funzionale. Di conseguenza è scomparsa la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito speciale (anche nelle rilevazioni statistiche). La categoria degli istituti di credito speciale era molto eterogenea, quanto a origine, normativa e operatività. Si distinguevano due sottogruppi: a) le Sezioni di credito speciale degli istituti di credito di diritto pubblico e di grandi casse di risparmio e b) gli istituti di credito speciale autonomi. Le Sezioni erano gestioni autonome e separate dalla gestione principale dell’ente di appartenenza. a1) In alcuni casi esse erano state costituite per legge e dotate di personalità giuridica di diritto pubblico (p.e. le Sezioni speciali della Banca Nazionale del Lavoro-BNL e del Monte dei Paschi di Siena), quindi avevano autonomia patrimoniale ed erano enti distinti dall’azienda- madre, che non rispondeva delle obbligazioni della Sezione al di là del patrimonio conferito. a2) Le altre Sezioni prive di personalità giuridica erano istituite dallo statuto o da decisioni dell’azienda-madre. Essi erano un patrimonio che alcune banche avevano istituzionalmente destinato all’esercizio di determinate tipologie di crediti speciali con separatezza solo amministrativa e contabile, di modo che l’azienda-madre era responsabile in toto delle loro obbligazioni. Gli istituti di credito speciale propriamente autonomi potevano essere costituiti nella forma della società per azioni (p.e. Mediobanca, Interbanca, Efibanca, Centrobanca), ma in massima parte erano prevalentemente enti pubblici. Questi si distinguevano in enti di diritto pubblico operanti a livello nazionale(p.e. l’IMI: v. Sanpaolo IMI), istituti regionali di mediocredito, istituti meridionali. Dal punto di vista dell’attività esercitata esisteva una specializzazione delle sezioni e degli istituti per settore: credito mobiliare, credito fondiario ed edilizio, credito agrario, credito per le opere pubbliche e per le imprese di pubblica utilità, credito industriale, credito al commercio, alla cooperazione e all’artigianato, credito navale, credito cinematografico, credito sportivo. Una serie di provvedimenti (legge Amato-Carli, ossia l. 30.7.1990 n. 218; l. 6.6.1991 n. 175; d.lg. 14.12.1992 n. 481) hanno avviato la trasformazione delle organizzazioni di diritto pubblico e in banche società per azioni e la desocializzazione bancaria, poi compiuta dal TUBC del 1993, segnando la fine delle forme di specializzazione temporale e funzionale che avevano regolato il sistema bancario italiano per quasi sessant’anni. L’art. 161 TUBC ha abrogato esplicitamente tutte le leggi che disciplinavano gli istituti di credito speciale. Nella nuova regolamentazione bancaria i crediti speciali e il credito agevolato possono essere erogati da tutte le banche e resta eliminata della preesistente connessione fra la disciplina del soggetto e la disciplina dell’attività. In particolare, il TUBC regolamenta le “operazioni di credito particolari” e affida il loro svolgimento alla generalità delle banche, anziché a soggetti specifici. Inoltre, è stata prevista una semplificazione delle tipologie di credito speciale precedentemente esistenti; il TUBC, infatti, regolamenta esclusivamente il credito fondiario, il credito alle opere pubbliche, il credito agrario, il credito peschereccio, il credito a medio e lungo termine alle imprese, il credito su pegno.

  • ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

    Acr.: Imel. L’art. 55 della l. 1.3.2002 n. 39 (legge comunitaria per il 2001), comprende la disciplina di attuazione delle direttive comunitarie (direttiva CE 18.9.2000, n. 28 e direttiva CE 18.9.2000, n. 46) in materia di Istituti di moneta elettronica (Imel). La disciplina degli Imel è inserita nel corpo del TUBC (Titolo V bis), di cui applica per rinvio numerose norme. Specifiche disposizioni estendono l’applicazione delle norme in tema di antiriciclaggio alla nuova categoria di intermediari. Gli Imel sono imprese, diverse dalle banche, che svolgono, in via esclusiva, l’attività di emissione di moneta elettronica. Questa è intesa come un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previo ricevimento di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente (art. 1, comma 2, lett. h ter, TUBC). Gli Imel possono anche svolgere attività connesse e strumentali e offrire servizi di pagamento. È, però, loro preclusa l’attività di concessione di crediti in qualunque forma. Per la configurazione del sistema dei controlli, la normativa richiama le disposizioni del TUBC in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva e di disciplina delle crisi (eccetto quella relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti). Si applicano le disposizionidel TUBC anche in tema di sanzioni, tutela della riserva di attività e di denominazione. La Banca d’Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica.

  • ISTITUTI MERIDIONALI

    Denominazione collettiva dei tre istituti di credito speciale CIS, IRFIS, ISVEIMER specializzati nell’erogazione dei crediti speciali alle PMI rispettivamente in Sardegna, nel Napoletano e in Sicilia. Erano stati istituiti in forma di ente pubblico e con partecipazione pubblica maggioritaria dalla Cassa per il Mezzogiorno: il CIS (Credito Industriale Sardo) dalla l. 11.4.1953 n. 298, l’IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia) con decreto dell’Assessore Regionale alle Finanze 31.10.1952 n. 714 in attuazione della l. 22.6.1950 n. 445 istituita dei Mediocrediti Regionali; l’ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale) dal r.d.l. 3.6.1938 n. 883, come fondazione del Banco di Napoli; trasformato, per adattarlo alle nuove finalità, dalla l. 11.4.1953 n. 298. Questa legge non ha però riguardato solo l’ISVEIMER, ma ha definito il ruolo dei tre istituti a supporto delle prime politiche di industrializzazione riconducibili all’intervento straordinario per il Mezzogiorno. L’ISVEIMER è stato posto in liquidazione nel 1996 (chiusa nel 1998). Si sono trasformati in spa il CIS rinominata Banca CIS (oggi del Gruppo Banca Intesa) e l’IRFIS, ora IRFIS Mediocredito della Sicilia spa (acquisito dal gruppo Banca di Roma).

  • ISTITUTI REGIONALI DI MEDIOCREDITO

    Enti di diritto pubblico a competenza regionale (sottocategoria degli istituti di credito speciale) operativi nel nostro Paese nel quarantennio 1950-1990, specializzati nel settore del credito a medio e lungo termine alle medie e piccole imprese per il finanziamento degli investimenti. Gli obiettivi degli istituti erano stabiliti dalla l. 22.6.1950 n. 445, in applicazione della quale il Tesoro aveva autorizzato in tempi diversi la costituzione di 13 istituti di mediocredito regionali e cioè per: Piemonte-Vallée d’Aoste, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo-Molise, Puglia, Basilicata, Calabria. Altri cinque istituti (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e i tre istituti meridionali) erano stati istituiti con leggi speciali. Inoltre nel 1952 era stato istituito un altro ente pubblico, il Mediocredito Centrale. Compito inizialmente attribuitogli era il finanziamento a tasso agevolato degli istituti regionali di mediocredito e degli altri istituti di credito a medio lungo termine designati dal Tesoro, per operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese industriali e commerciali. Successivamente gli sono stati demandati, con leggi speciali, altri compiti: finanziamento a medio termine dei crediti derivanti da esportazioni relative a forniture speciali; finanziamento degli istituti di credito a medio e lungo termine per operazioni nel settore del commercio; interventi a favore di imprese e privati danneggiati da pubbliche calamità; assistenza ai paesi in via di sviluppo. In seguito alla legge l. 30.7.1990 n. 218 e al successivo d.lg. 20.11.1990 n. 356 gli istituti regionali sono stati trasformati da ente pubblico in società per azioni e hanno potuto ampliare l’oggetto statutario a tutte le forme di finanziamento a medio-lungo termine. Successivamente, ma non per tutti, è stata avviata la loro privatizzazione. Con l’entrata in vigore del TUBC (d.lg. 1993/385) i Mediocrediti esistenti sono stati inclusi nella generica categoria delle banche e hanno potuto accedere anche all’attività creditizia e finanziaria riservata in precedenza alle sole aziende di credito. Non tutti gli istituti regionali sono sopravvissuti ai processi di concentrazione bancaria dell’ultimo decennio. In particolare i cambiamenti verificatisi sono i seguenti:

    1. Mediocredito centrale (v. MCC). Costituito con la l. 25.7.1952 n. 949 (provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione) con la denominazione di Istituto Centrale di Credito a Medio Termine alle Medio e Piccole Imprese, poi riformato dalla legge 30.4.1962 n. 156 e rinominato Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, di cui Mediocredito Centrale è l’abbreviazione; trasformato in spa nel 1993, è stato ceduto dal Tesoro nel dicembre 1999 al Gruppo Banca di Roma (oggi Gruppo Capitalia).

    2. Mediocredito Piemontese: costituito nel 1951 per operare in Piemonte e nella Vallée d’Aoste; trasformato in spa nel 1992; ora Banca Mediocredito spa in seguito alla fusione con Federbanca (azienda bancaria specializzata nel credito agrario) nel 1995; è entrato nel Gruppo Unicredito nel 1999.

    3.Mediocredito Ligure: costituito nel 1953, trasformato in spa il 2.12.1991; entrato il 6.5.1992 nel Gruppo Carige, è stato incorporato il 1.2.1994 in Banca Carige spa -Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

    4. Mediocredito Lombardo: costituito nel 1953, trasformato in spa nel 1992; ha incorporato di versi Mediocredito regionali (Mediocredito Abruzzese Molisano-MECAM nel 1997; Mediocredito del Sud nel 1999) ed è stato incorporato a sua volta dal Gruppo Banca Intesa nel 2000.

    5. Mediocredito delle Venezie: costituito nel 1954, incorporato nel 1994 dall’Istituto Fondiario delle Venezie (insieme a Federalcasse banca spa); la nuova banca è stata rinominata Mediovenezie Banca spa, rinominato UGCBanca (UniCredit Gestione Crediti), fa parte del Gruppo Unicredito ed è specializzata nella gestione dei crediti anomali, o non performing (dopo aver ha trasferito le proprie attività relative alla legge 1992/488 a Banca Mediocredito spa, già Mediocredito Piemontese, con effetto dal 31.3.2000).

    6. Mediocredito Trentino Alto Adige: costituito dalla l. 13.3.1953 n.208, trasformato in spa nel 1993 e rinominato Mediocredito Trentino Alto Adige SpA-Investitionsbank; è rimasto sotto il controllo degli enti pubblici regionali che lo hanno costituito.

    7. Mediocredito per le Piccole e Medie Imprese del Friuli-Venezia Giulia: costituito dalla l. 31.7.1957 n.742, trasformato in spa 7.6.1993 assumendo la nuova denominazione di Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.

    8. Mediocredito Emilia-Romagna: costituito il 13.7.1954, si è fuso il 21.8.1992 con la Sezione Opere Pubbliche della Cassa di Risparmio di Bologna dando origine alla Banca dell’Emilia Romagna per i Finanziamenti a Medio e Lungo Termine spa (abbr.: Bimer Banca). Entrato nel gruppo Casse di risparmio dell’Emilia-Romagna (CAER) è stata incorporato il 3.12.1994 nella Cassa di Risparmio in Bologna (v. Gruppo Cardine).

    9. Mediocredito delle Marche: costituito nel 1953, si è fuso l’1.8.1992 con l’Istituto di Credito Fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise dando origine al Mediocredito Fondiario Centroitalia spa, partecipato al 74,19% dalla Banca delle Marche (discendente dalle Casse di risparmio di Pesaro, Jesi e Macerata) e operativo in Marche, Umbria, Lazio, Emilia- Romagna e Abruzzo.

    10. Mediocredito Toscano: costituito nel 1954, trasformato in spa nel 1992, rinominato MPS Merchant Bank (dal 26.7.2001; oggi MPS Banca per l’Impresa); fa parte del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena; resta specializzata nel credito a medio-lungo termine e inoltre esercita finanza innovativa sempre per le PMI.

    11. Mediocredito dell’Umbria: costituito nel 1953, trasformato in spa nel 1992, opera prevalentemente come banca d’affari e si è esteso a Toscana, Marche e Lazio; nel febbraio 1997 la maggioranza del pacchetto azionario è stata acquisita dalla Banca dell’Umbria; dall’aprile 2001 in seguito all’acquisizione della Banca dell’Umbria da parte del Gruppo Unicredito è entrato a far parte di quest’ultimo.

    12. Mediocredito del Lazio: costituito nel 1953, trasformato in spa nel 1992 e rinominato Mediocredito Roma; incorporato l’1.7.1997 da Mediocredito Centrale, che nel dicembre 1999 è stato acquisito dal Gruppo Banca di Roma.

    13. Mediocredito Abruzzese Molisano - MECAM: costituito nel 1980 come Mediocredito Abruzzese, ha assunto la nuova denominazione nel 1993 e il 14.11.1997 è stato incorporato da Mediocredito Lombardo a sua volta incorporato nel 2000 dal Gruppo Banca Intesa.

    14, 15, 16. Mediocredito regionali della Basilicata, della Calabria e della Puglia: costituiti rispettivamente nel 1980, nel 1981 e nel 1976, si sono fusi nel 1994 dando origine al Mediocredito del Sud, incorporato con effetto dall’1.11.1999 dal Mediocredito Lombardo spa a sua volta incorporato nel 2000 dal Gruppo Banca Intesa.

    17, 18, 19. Per la sorte di Credito Industriale Sardo (Cis), Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale (Isveimer) e Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (Irfis) v. istituti meridionali.

  • ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE - ICBPI

    L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) è la capogruppo di un Gruppo Bancario che opera a supporto della crescita e del consolidamento di Banche, Istituzioni Finanziarie e Assicurative, Imprese e Pubblica Amministrazione.
    ICBPI, in particolare, è una banca di Sistema specializzata in servizi e sistemi di pagamento (nazionali e internazionali), nei security service, offerti secondo un modello di business process outsourcing, e nei servizi Banca/Impresa e PA. Nei servizi di pagamento, attraverso partnership con EQUENS SE, l’Istituto gestisce 1 miliardo di transazioni annue ed è leader europeo con una quota del 15% del mercato. Nei servizi di Automated Clearing House (ACH), ICBPI detiene il 45% del mercato domestico (con ICCREA BANCA con cui costituisce un’unica ACH), partecipa all’EACHA (ACH interoperabile a livello Europeo) e fornisce il servizio SCT (Sepa Credit Transfer) per 33 aderenti diretti e 428 indiretti. Per questi servizi, ICBPI assicura la rispondenza alle regole e ai criteri stabiliti dalla normativa europea (PSD - Payment Services Directive e SEPA - Single Payments Area). Nell’ambito dei security service ICBPI copre l’intera filiera dei servizi d’investimento: raccolta e trasmissione ordini, negoziazione, consulenza, collocamento, clearing, settlement e custodia. L’Istituto è anche l’unico operatore nazionale che svolge attività di Banca Depositaria e Fund Administration. Nei servizi banca/impresa e pubblica amministrazione, ICBPI supporta l’infrastruttura del Consorzio CBI con più di 80 banche gestite nel ruolo di Gestore Punto di Accesso e con oltre 170.000 imprese attive nei servizi di Struttura Tecnica Delegata. ICBPI è, inoltre, leader in Italia per i servizi e soluzioni di fatturazione elettronica integrata. Con Incassi e Pagamenti, l’Istituto conta oltre 300 banche clienti e offre servizi innovativi a supporto dell’import-export delle imprese (Global Trade Services).
    L’ICBPI è nato nel 1939 su iniziativa di sei Banche Popolari - Cremona, Intra, Lecco, Lodi, Luino e Varese, Verona - come organismo di potenziamento e coordinamento dell’azione delle Banche Popolari. Nel tempo l’azionariato si è esteso a tutte le banche popolari italiane e oggi la sua compagine sociale è aperta anche alla partecipazione di altre banche e imprese di assicurazione.
    Inizialmente lo scopo principale era quello di assicurare alla categoria delle banche popolari il servizio di emissione dell'Assegno Circolare mediante utilizzo del c.d. assegno circolare di rappresentanza (di proprietà dell'Istituto, ma emesso in nome e per conto dello stesso dalle singole banche popolari). Nei decenni successivi l’Istituto si è caratterizzato come punto di riferimento per la categoria per tutte le iniziative di sostegno e sviluppo del credito popolare e della sua filosofia. Dal punto di vista operativo, ha assunto inoltre la funzione di centro clearing per la gran parte delle transazioni interbancarie ancora basate sullo scambio cartaceo (ad es. assegni ed effetti) e che comportano un’opera di intermediazione contabile tra le Associate ed il resto del sistema bancario nazionale ed estero. Negli anni ‘80, anche attraverso il supporto della partecipata Società per azioni Servizi Centralizzati-Seceti, l’Istituto ha assunto un ruolo attivo in tutti gli eventi e processi trasformativi che hanno condotto alla creazione del SETIF (Servizio Elettronico Trasferimento Interbancario Fondi) e del SITRAD (Sistema Interbancario Trasferimento Dati) e conseguentemente alla nascita dei moderni sistemi di pagamento interbancari (bonifici, incassi semplici, operazioni documentate, ecc.). In questo contesto l’Istituto è stato un essenziale riferimento per la cura degli specifici interessi delle banche popolari ed ha svolto in maniera accentrata il regolamento contabile delle transazioni transitate nella Rete di Categoria delle Banche Popolari (di cui Ente Gestore è stata Seceti). Successivamente, l’Istituto ha continuato a presidiare il comparto dei sistemi di pagamento, svolgendo sempre la funzione di guida e supporto alla Categoria nelle fasi propedeutiche e di collaudo dei vari eventi innovativi succedutisi sia in campo nazionale che internazionale: smantellamento delle reti di Categoria costituenti il SITRAD e contemporaneo varo dei Centri applicativi della RNI (Rete Nazionale Interbancaria); progressiva estensione a tutti i servizi di pagamento interbancari del regolamento in base monetaria; procedura di scambio e regolamento presso le Stanze di Compensazione degli assegni bancari fuori piazza; Esito Elettronico Assegni; BIREL; TARGET; EBA. Oggi l’Istituto, insieme alle società controllate e partecipate, pur mantenendo il ruolo di erogatore di servizi e supporto al credito popolare, ha aperto anche ad altre realtà bancarie e finanziarie, ampliando ulteriormente la gamma dei servizi offerti.




  • ISTITUTO DI PAGAMENTO - IP (ENCICLOPEDIA)

    La normativa di riferimento per gli Istituti di Pagamento in Italia è data dal decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 (pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) entrato in vigore il 1° marzo 2010. Il Decreto recepisce la direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la c.d. Payment Service Directive - PSD) che fornisce il quadro normativo di riferimento della SEPA. Per effetto del decreto è stato inserito nel TUB il nuovo Titolo V-ter rubricato "Istituti di Pagamento". Gli Istituti di Pagamento sono una nuova figura di intermediari diversi dalle banche e dagli Istituti Di Moneta Elettronica (IMEL) autorizzati a prestare servizi di pagamento su tutto il territorio dell’Unione Europea su base armonizzata. L’autorizzazione a svolgere l’attività di prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto prevede la PSD, è necessaria al fine di garantire il rispetto di requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. Al riguardo, la direttiva considera che i requisiti per gli istituti di pagamento sono decisamente più modesti rispetto a quelli relativi agli enti creditizi in relazione al fatto che essi esercitano attività più specializzate e limitate e sono esposti di conseguenza a rischi ben più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. Va precisato che è prevista in ogni caso la segregazione patrimoniale per l’attività di fornitura di servizi di pagamento in quanto, se agli istituti di pagamento non è concesso raccogliere depositi da utenti e o usare i fondi consegnati dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento, tali disponibilità devono essere tenute separate dai fondi detenuti dall’istituto per altre attività commerciali. La Banca d’Italia ha provveduto a delineare nello specifico le modalità attraverso le quali gli istituti di pagamento evitano che le somme detenute nei conti di pagamento per conto di ciascun cliente siano confuse con quelle dell’istituto di pagamento o di altri clienti dello stesso, prevedendo inoltre che siano istituite e conservate apposite evidenze contabili delle somme di denaro detenute, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Si deduce dunque lo scopo del legislatore comunitario nel disciplinare questa nuova figura di intermediario: introdurre maggiore concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento armonizzato a livello europeo tramite l’abbattimento dei costi inerenti alla regolazione delle banche, per garantire in primo luogo migliori condizioni per i consumatori. Dunque il decreto, per la prestazione di servizi di pagamento, affianca tali nuovi istituti alla Banca centrale europea, alle banche centrali comunitarie e alle altre autorità pubbliche, allo Stato italiano e agli altri Stati comunitari, pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché Poste Italiane S.p.A.. Gli Istituti di Pagamento devono essere iscritti in un apposito albo (introdotto dall’art.114 - septies del TUB ) contenente tutte le informazioni relative alla tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli Istituti di Pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica. Il decreto attribuisce alla Banca d’Italia poteri di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva sull'attività svolta dagli Istituti di Pagamento e dunque spetta alla stessa la concessione dell’autorizzazione qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) sia adottata la forma di società di capitali; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato; d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; e) il possesso dei requisiti previsti da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando, nonostante siano soddisfatti i requisiti previsti, non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Il 15 febbraio 2010 la Banca d’Italia ha provveduto all’emanazione delle "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento" che integrano il quadro normativo e definiscono le ulteriori condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione relative agli Istituti di Pagamento. Con le Disposizioni di Banca d’Italia viene fissato il capitale minimo iniziale interamente versato degli istituti di pagamento che varia a seconda dei servizi offerti. In particolare, il capitale minimo deve esser pari almeno a 20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta solo il servizio di rimessa di denaro; a 50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. Infine il limite è innalzato a 125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta uno a più dei seguenti servizi: servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento; esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento; emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento. I nuovi Istituti di Pagamento possono in ogni caso svolgere anche altre attività connesse rispetto alla prestazione di servizi di pagamento per le quali si applicano le stesse modalità di tutela relative ai fondi della clientela. Tra le attività che possono essere svolte dagli istituti di pagamento rientrano la garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, la registrazione e il trattamento di dati, la gestione di sistemi di pagamento e altre attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento. È altresì previsto che gli Istituti di Pagamento possano concedere finanziamenti ai detentori di un conto di pagamento ma solo nel caso in cui il finanziamento sia accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento di breve durata, non superiore a dodici mesi, a meno che non sia concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito. Il finanziamento non può essere in ogni caso concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento. Come già precisato, la funzione di controllo sugli istituti di pagamento è affidata alla Banca d’Italia. Essa ha poteri di convocazione e poteri ispettivi oltre che poteri regolamentari esercitati mediante emanazione di disposizioni generali in tema. La Banca d’Italia ha quindi la facoltà di svolgere accertamenti ispettiviriguardanti la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall’intermediario ("a spettro esteso"). Anche le autorità competenti di un altro Stato comunitario (art.114-quaterdecies del TUB), previa informazione alla Banca d’Italia, possono effettuare ispezioni sugli istituti di pagamento comunitari operanti in Italia e in merito è previsto lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti a livello europeo. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza ed obblighi informativi è garantita agli utilizzatori la possibilità di presentare esposti alla Banca d’Italia. Accanto alla tutela giurisdizionale è poi previsto un sistema di tutela stragiudiziale delle controversie, affidato a organismi esistenti e, nello specifico, nell’Arbitro bancario e finanziario. Al riguardo, va ricordato che tali disposizioni riflettono il principale obiettivo della nuova normativa comunitaria, la necessità di garantire in modo uniforme la protezione dei consumatori, come precisato dal considerando 20 e ss. della PSD. Infine la disciplina transitoria dal decreto prevede che a partire dal 30 aprile 2011 tutti gli intermediari previsti agli articoli 106 e 107 del TUB potranno operare come Istituti di Pagamento, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In caso di mancato ottenimento dell’autorizzazione o in caso non procedano alla modifica dovranno dismettere l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.

    Bibliografia
    CAROTENUTO  G. e ANTENUCCI  D. (2010), La trasposizione in Italia della Direttiva sui servizi di pagamento, 9 aprile 2010, Rivista online Focus avvocati 24.


    © 2010 ASSONEBB

  • ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)

    Organismo dell'Unione europea, caratterizzato pertanto dalla personalità giuridica, è stato istituito con Regolamento(CE) n. 294/2008 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0294&from=IT) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008. La missione consiste nel far progredire la capacità di innovazione degli Stati membri e dell'UE nel suo complesso tramite l'integrazione dei settori della ricerca, dell'istruzione e dell'innovazione, in modo da contribuire al rafforzamento della competitività in Europa. La Fondazione EIT promuove le specifiche attività dell'istituto, relativamente alla selezione dei settori prioritari, alla diffusione delle buone prassi che consentono al triangolo della conoscenza, istruzione-ricerca-innovazione, di svilupparsi. L'istituto vuole porsi come polo per l'eccellenza a livello mondiale ed esercitare influenza su organizzazioni partner potenziali. Altri compiti attengono all'individuazione e alla coordinazione delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) nei settori principali e l'agevolazione del riconoscimento dei titoli e dei diplomi dell'EIT. Riguardo al reperimento di fondi, di origine pubblica e privata, l'istituto è responsabile della mobilitazione e della gestione. Rispetto agli altri programmi comunitari, l'EIT sollecita la complementarietà e la sinergia delle attività supportate.  La struttura dell'organismo è composta da un comitato direttivo, di natura indipendente, un comitato esecutivo, un direttore, un reparto interno dedito alla revisione contabile e le CCI.

  • ISTITUTO INTERNAZIONALE DI AGRICOLTURA (IIA)

    Il IIA viene fondato a Roma nel 1905 con il compito di raccogliere dati statistici sull’agricoltura e proporre ai Governi azioni per salvaguardare gli interessi degli agricoltori. I delegati di 40 Stati partecipanti sottoscrissero il 7 giugno 1905 la convenzione istitutiva. Nacque così il primo organismo internazionale intergovernativo, preposto ad affrontare questioni agricole a livello globale e primo embrione della Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Operante fino al Secondo Dopoguerra, l’Istituto venne sciolto nel 1946 e le sue funzioni attribuite proprio alla FAO.

    L’IIA ebbe un campo d’azione ristretto poiché, a norma dell’articolo 9 della Convenzione, esso provvedeva solamente alla raccolta e alla pubblicazione di informazioni statistiche, tecniche ed economiche relative all’agricoltura e materie correlate, prima di sottoporre all’attenzione dei Governi i provvedimenti atti a proteggere gli interessi degli agricoltori e a promuoverne il miglioramento delle condizioni. Malgrado il suo mandato fosse limitato, l’Istituto fin dall’inizio, promosse la cooperazione statistica fra i vari Paesi e la standardizzazione dei criteri di ricerca. Nel 1930 l’IIA elaborò il Censimento Mondiale dell’Agricoltura, coordinando l’opera degli istituti di statistica appartenenti ad un vasto numero di Paesi, raccogliendo e pubblicando dati sulla produzione agricola annuale e sul numero di aziende agricole. Il patrimonio scientifico sui temi dello sviluppo agricolo dell'IIA, fu alla base della decisione di trasferire a Roma anche la sede della FAO.

    Redattore: Giovanni AVERSA

  • ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS

    Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato. L’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato.

    L’INPS nasce oltre cento anni fa allo scopo di garantire i lavoratori dai rischi di invalidità, vecchiaia e morte. Con il tempo l’Istituto ha assunto un ruolo di crescente importanza fino a diventare il pilastro del sistema nazionale del welfare.

    L'attività

    L’INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private. Invece, le prestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito” tutelano i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e provvedono al pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose. Per alcune di queste prestazioni l’INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione.

    Dal 2017 l'INPS gestisce il Reddito di Inclusione - REI la misura nazionale di contrasto alla povertà.

    L’INPS amministra anche la banca dati relativa al calcolo dell’ ISE, utilizzato dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e per la maternità, e dell' ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate.

    Per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l’INPS ha anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne.

    Con l’acquisizione delle funzioni della gestione ex INPDAP, l’INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale per dipendenti e pensionati pubblici (per esempio prestiti, mutui, borse di studio, vacanze studio all’estero e ospitalità in case albergo per anziani).

    I numeri dello stato sociale

    La gestione dell’Istituto si può numericamente sintetizzare in questo modo:

    •    22,6 milioni di lavoratori assicurati;
    •    1,5 milioni di aziende iscritte;
    •    18,1 milioni di beneficiari di trattamenti pensionistici;
    •    2,6 milioni di beneficiari di trattamenti di invalidità civile;
    •    4,8 milioni di beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito;
    •    28,9 mila dipendenti;
    •    359 agenzie, comprese quelle complesse;
    •    556 milioni di visitatori sul sito istituzionale;
    •    144 milioni di servizi erogati;
    •    828 miliardi di flussi finanziari complessivi.
    Per il 2015, sulla base dei dati di preconsuntivo, la gestione finanziaria di competenza ha evidenziato nel complesso un saldo positivo di 2.334 milioni di euro, risultato della differenza fra 415.181 milioni di euro di entrate e 412.847 milioni di euro di uscite complessive.

    Storia

    Istituito nel 1898 come Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai per la gestione dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) non ancora obbligatoria ma già sussidiata dallo Stato. Nel 1919 il d.lg.lt. 21.4.1919 n. 603 rese obbligatoria l’assicurazione IVS e rinominò l’ente Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, trasformata ancora nell’attuale INPS nel 1933. Col tempo l’INPS ha accentrato una serie di assicurazioni obbligatorie (IVS, disoccupazione, tubercolosi, maternità), di Casse (integrazione guadagni, assegni familiari ecc.), di Fondi (dipendenti imprese elettriche, gas, telefoniche, di trasporto aereo, ferrotranviari ecc.) e di gestioni speciali (IVS coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti ecc.). L’Istituto, gestito di fatto dai sindacati e caduto in grave dissesto, è stato ristrutturato dalla l. 9.3.1989 n. 88 in base alla quale dovrebbe adempiere ai suoi compiti con criteri di economicità e di imprenditorialità. L’organizzazione prevede al centro un Presidente, un consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo, i comitati di amministrazione delle Casse, dei Fondi e delle gestioni, un direttore generale, un collegio dei sindaci e, in periferia, comitati regionali e comitati provinciali. Al comitato regionale sono attribuiti compiti di controllo e coordinamento e la competenza a decidere in unico grado, come organi di giustizia amministrativa, i ricorsi in materia di sussistenza del rapporto di lavoro (con l’esclusione di quelli che fanno capo ai fondi speciali). Al comitato provinciale, che si articola in diverse commissioni, è competente a decidere in via definitiva e generale i ricorsi amministrativi in materia di prestazioni non attribuiti in modo particolare ad altri organi.

  • ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INPDAP

    Ente di previdenza istituito col d.lg. 30.6.1994 n. 479 come unico polo pubblico previdenziale e assistenziale per i dipendenti dello Stato e degli enti locali; confluito nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS.

    Sono stati fusi nell’INPDAP: l’ENPAS, l’ENPDEP, l’INADEL e le Casse pensioni gestite dagli Istituti di Previdenza del Tesoro. Inoltre, dal 1999 l’INPDAP ha assunto le competenze previdenziali riguardanti il pagamento delle pensioni dei dipendenti statali, completando così la realizzazione dell’obiettivo per cui era stato costituito. L’ENPAS era l’Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali, ente di diritto pubblico costituito nel 1942per fornire l’assistenza sanitaria, il trattamento di fine rapporto e l’assistenza ai dipendenti statali e delle aziende autonome. Con la riforma sanitaria del 1974 (l. 8.7.1974 n. 386), che ha istituito il Servizio sanitario nazionale-SSN, all’ENPAS erano rimasti solo i compitiprevidenziali e assistenziali. L’ENPDEP era l’Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti parastatali e assimilati, costituito nel 1939 per le prestazioni sanitarie a favore dei dipendenti degli enti parastatali e loro familiari. Con la costituzione dello SSN nel 1974 l’ENPDEP è stato posto in liquidazione. La gestione stralcio, sopravissuta per vent’anni, è confluita nell’INPDAP. L’INADEL eral’Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti di enti locali, costituito nel 1925 per fornire l’assistenza sanitaria diretta e altri trattamenti previdenziali agli iscritti e ai loro familiari. Con la costituzione del SSN è stato posto in liquidazione e la gestione stralcio è confluita nell’INPDAP. Gli Istituti di Previdenza del Tesoro erano un’amministrazione autonoma del Ministero del Tesoro che gestivano alcune casse pensioni per dipendenti pubblici: la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali CPDEL, la Cassa di previdenza dei sanitari ospedalieri degli enti locali-CPS, la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai loro aiutanti, il Monte pensioni per le insegnanti di asilo.

  • ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (ICE)

    Ente di diritto pubblico, costituito nel 1926, che gode di autonomia amministrativa e finanziaria, seppure dal 1946 è posto alle dipendenze del Ministero del Commercio con l’Estero (e oggi del Ministero per le attività produttive). Il suo compito principale è quello di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l’Italia e gli altri paesi, con particolare riguardo all’esportazione dei prodotti italiani. Provvede istituzionalmente all’applicazione dei provvedimenti governativi in materia di regolamentazione degli scambi con l’estero e prende le iniziative che reputa necessarie per assicurare la protezione e la promozione del prodotto italiano all’estero. Svolge, inoltre, attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese che intendono operare con l’estero, oltre che attività editoriali e formative. Con la l. 18.3.1989 n. 106, è stata riordinata la sua struttura che prevede un’organizzazione centrale, con sede a Roma, e un’organizzazione periferica che si articola in uffici regionali (con sede in ogni capoluogo di Regione), uffici periferici, per i controlli di qualità di prodotti di esportazioni, e uffici all’estero in numerosi paesi. La sua attività istituzionale è finanziata dallo Stato mediante appositi stanziamenti annuali a valere sul bilancio del Ministero del Commercio con l’Estero. L’ICE ha, inoltre, entrate ordinarie derivanti dai corrispettivi per i servizi forniti agli operatori economici.

  • ISTITUTO PER LA STABILITÀ FINANZIARIA

    Acr. ISF (fr. Institut pour la stabilité financière-ISF; ingl. Financial Stability Institute- FSI). Costituito alla fine del 1998 dalla BRI e dal Comitato di Basilea. L’ISF ha per missione di contribuire al miglioramento e al rafforzamento delle istituzioni e dei sistemi finanziari a livello mondiale, soprattutto fornendo assistenza per realizzare di una solida vigilanza prudenziale. L’ISF concentra le sue attività sull’efficace applicazione della regolamentazione prudenziale (v. vigilanza prudenziale), promuovendo prassi e codici di condotta comuni e fornendo alle autorità di vigilanza informazioni sugli sviluppi più recenti nei prodotti, nelle tecniche e nelle innovazioni di mercato. L’ISF organizza numerosi seminari e convegni, primariamente su questioni di vigilanza bancaria, ma il suo programma si va gradualmente estendendo anche alla vigilanza dei settori mobiliare e assicurativo.

  • ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE - EX ISVAP OGGI IVASS

    L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP che fu istituito con l. 12.8.1982 n. 576 modificata ed integrata con la l. 9.1.1991 n. 20.

    La legge, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, ha stabilito che organi dell'IVASS sono: il Presidente, carica attribuita al Direttore Generale della Banca d'Italia, il Consiglio e il Direttorio integrato formato dai componenti il Direttorio della Banca d'Italia e dai Consiglieri IVASS. Il Presidente promuove e coordina l'attività del Consiglio, al quale compete l'amministrazione generale dell'Istituto. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica.

    Missione e ambito di intervento

    L'IVASS esercita con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.

    Le funzioni di vigilanza sono esercitate nei confronti: a) delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (c.d. vigilanza "supplementare"); c) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori).

    La legge assegna all'IVASS anche un compito di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; in particolare, l'IVASS disciplina l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente, stabilisce le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, ne verifica il puntale adempimento. Dette competenze vengono esercitate nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

    Funzioni e poteri

    Per esercitare la vigilanza sul settore assicurativo l'IVASS si avvale di poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa).

    Le norme sulla vigilanza sono essenzialmente riunite nel Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006) e nei relativi Regolamenti di attuazione.

    Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS può richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto. Può inoltre ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato. Nel caso in cui l'impresa violi le norme che è tenuta a rispettare o adotti comportamenti che potrebbero pregiudicare la sua stabilità, l'IVASS può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa).

    Entro il mese di giugno di ogni anno viene trasmessa al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

    Fonti di finanziamento

    La provenienza della quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento è costituita dal contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati che viene stabilito anno per anno tenendo conto delle spese di funzionamento dell'Autorità: le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.

    La contabilità dell'IVASS viene verificata dai revisori esterni nominati, per la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli esercitati dalla Corte dei Conti sul bilancio di previsione finanziaria e sul bilancio d'esercizio.

     

    Fonte: sito IVASS

  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

    Acr.: IPZS. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è un ente di diritto pubblico costituito nel 1928 con la denominazione di Istituto Poligrafico dello Stato, denominazione mutata nell’attuale con la l. 20.4.1978n. 154 in seguito al conferimento della Zecca dello Stato. Il d.lg. 21.4.1999 n. 116 ne ha disposto (art. 1) la trasformazione in spa entro il 31.12.2001, previa verifica dei requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d’impresa da parte del Tesoro. La trasformazione in spa è stata approvata dal CIPE il 2.8.2002. Le azioni della società derivante dalla trasformazione dell’Istituto saranno attribuite al Tesoro dello Stato. L’IPZS ha per compiti di produrre e fornire la carta, le carte valori, gli stampati e le pubblicazioni anche su supporti informatici, dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato; di provvedere alla stampa e alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato; cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari; può, inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali. Altri compiti dell’Istituto sono il conio delle monete di Stato ed estere; il conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti e associazioni; il conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri,di enti e privati; la fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblemadello Stato; la fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati; la fabbricazione di contrassegni di Stato; la fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni e altri prodotti artistici; la promozione dell’attività della Scuola dell’arte della medaglia e del Museo della Zecca; l’esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati; la riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato; la partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica; la perizia delle monete ritenute false; il conio di monete commemorative o celebrative; la fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato; la promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L’Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, a enti e a privati italiani e stranieri e assumere commesse in materia cartaria e, con l’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, in materia grafica. L’Istituto può esercitare, infine, direttamente o indirettamente, le attività affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle precedenti. Alla Zecca è annessa una Scuola dell’arte della medaglia che cura la formazione per giovani artisti di tutti i Paesi e anche per tecnici ed incisori di altre Zecche. Apprezzata è la sua produzione di monete, di medaglistica per collezionisti, di sculture di grande e piccolo formato, di smalti e fusioni d’arte.

  • ISTITUZIONE

    Negli enti locali è una delle forme giuridiche con cui possono essere gestiti i servizi pubblici (art. 113 e 114 TULOEL). L’istituzione è la forma riservata ai servizi sociali senza rilevanza d’impresa. Sono organi dell’istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore. A quest’ultimo è riservata la responsabilità della gestione. Il controllo contabile è compiuto dal collegio dei revisori dei conti dell’ente locale. Nomina e revoca degli organi sono disciplinate dallo statuto dell’ente locale. Ordinamento e funzionamento sono stabiliti dallo statuto dell’istituzione e nei regolamenti dell’ente locale. L’ente locale conferisce all’istituzione il fondo di dotazione, invigila su di essa, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali “costi sociali”. Peraltro l’istituzione deve adeguare l’attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio raggiungere attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Gli “atti fondamentali” che devono essere approvati dall’ente locale sono: il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale e azienda speciale; i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale; il conto consuntivo; il bilancio di esercizio. L’istituzione è fiscalmente equiparata a una società di capitali ed è quindi soggetta a IRES e a IVA.

  • ISTITUZIONE FINANZIARIA MONETARIA

    Acr IFM (fr. Institution Financière Monétaire- IFM; ingl. Monetary Financial Institution- MFI). Concetto elaborato dall’Istituto monetario europeo (IME) in collaborazione con le banche centrali nazionali (BCN) nell’ambito dei preparativi per la politica monetaria unica, a fini statistici. Le IFM costituiscono il principale gruppo di intermediari finanziari che include a) le banche centrali, b) le banche residenti così come definite dalla legge comunitaria (“un ente la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili inclusi i proventi della vendita di obbligazioni bancarie al pubblico e nel concedere crediti per conto proprio”); c) i fondi comuni monetari e le altre istituzioni finanziarie residenti, quando la loro attività consiste nel ricevere depositi e, insieme e non, fondi altamente sostituibili ai depositi da enti diversi dalle IFM e nel concedere crediti e/o fare investimenti in titoli per proprio conto. Per identificare quest’ultimo gruppo, che comprende principalmente i fondi d’investimento monetario, il SEBC ha formulato l’espressione “altamente sostituibile ai depositi” in considerazione delle caratteristiche di liquidità delle attività finanziarie: la definizione tiene conto delle caratteristiche di trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità e fa riferimento, quando opportuno, alla scadenza originaria. L’elenco delle IFM viene aggiornato dall’Eurosistema e si trova sul sito BCE.

  • ISTITUZIONE FINANZIARIA MONETARIA (IFM)

    Includono, oltre alle banche centrali, le banche, i fondi comuni monetari e le altre istituzioni finanziarie monetarie residenti, la cui attività consiste nel ricevere depositi e/o strumenti altamente sostituibili ai depositi da enti diversi dalle IFM e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti in titoli per proprio conto. Le IFM comprendono anche gli istituti di moneta elettronica (Imel) e dal settembre 2006 la Cassa depositi e prestiti spa.
    Fonte: Banca d'Italia

  • ISTITUZIONE SOCIALE

    Organizzazione, anche priva di personalità giuridica, che produce servizi forniti genericamente al pubblico o qualche speciale categoria di individui gratis o dietro un compenso simbolico.

  • ISTITUZIONI CREDITIZIE

    Espressione collettiva che raggruppa le banche italiane (banche che hanno sede legale in Italia), le banche comunitarie (banche con sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia), le banche extracomunitarie (banche che hanno sede in uno Stato extracomunitario) e gli Organismi internazionali a carattere bancario. L’elenco degli organismi riconosciuti tali dal Manuale per la compilazione della matrice dei conti è il seguente: Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Società Interamericana d’Investimento, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d’Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo Europeo per gli Investimenti.

  • ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

    Enti che svolgono un’attività di sostegno delle economie provvedendo al reperimento e alla fornitura, su base internazionale, dei mezzi finanziari occorrenti. Queste istituzioni sono di due tipi: talune hanno carattere pubblico, nel senso che sono state costituite a iniziativa dei governi di vari paesi; altre sono di natura privata, in quanto emanazione di banche (nella maggior parte dei casi), imprese e organismi analoghi. La loro diffusione, iniziata dopo la seconda guerra mondiale, è stata determinata per un verso dai notevoli saggi di sviluppo, dall’incremento eccezionale dei traffici mondiali, dalla crescente apertura delle economie; per l’altro, dall’esigenza di sviluppare le aree meno evolute, con particolare riguardo al terzo mondo, assicurando il necessario flusso finanziario. Si distinguono in organizzazione finanziaria multilaterale e organizzazione finanziaria bilaterale (q v.).

  • ISTRUTTORIA DI FIDO

    Procedura preliminare alla concessione di un fido bancario attraverso la quale la banca tende a verificare la capacità di rimborso e la capacità di reddito del richiedente. A tal fine, essa procede all’esame di documenti e dati di bilancio presentati dal richiedente stesso oltre che di informazioni raccolte all’esterno tra le quali assumono rilevanza i dati forniti dalla Centrale dei rischi.

  • ISTRUZIONI DI VIGILANZA

    Provvedimenti che la Banca d’Italia emana nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 4 TUBC. I documenti sono pubblicati sul Bollettino di Vigilanza, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale quando hanno carattere generale e contengono disposizioni destinate a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. Sono, inoltre, disponibili in linea sul sito della Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/ ). Secondo la dottrina prevalente hanno natura amministrativa. Hanno generalmente contenuto di ordine e di divieto e non di mera direttiva. La violazione delle Istruzioni può dar luogo all’applicazione di provvedimenti sanzionatori, di provvedimenti di rigore o semplicemente a strumenti informali di intervento da parte della Banca d’Italia riconducibili all’ambito della moral suasion. Sono atti di questa specie: le Istruzioni di Vigilanza per le banche, le Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare, le Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’”Elenco Speciale”, le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali e le Istruzioni per la Centrale dei rischi.

  • ITALEXIT

    ItalExit è un acronimo che sintetizza l'uscita dell'Italia dall'euro.

    Dopo il voto della Gran Bretagna per l'uscita dalla UE (Brexit) si sono fatte sempre più insistenti le voci sull'uscita di altri paesi dall'Unione. Dopo la Grecia e la Francia, l'Italia potrebbe essere un candidato all'uscita, a causa del suo ingente debito pubblico e dello sforamento della spesa pubblica nel 2016-2017, rispetto agli obiettivi concordati con la Commissione Europea.

    A questa pagina una sintesi dei costi e dei ricavi dell'ItaExit nel report di Mediobanca securities.

    Redattore: Chiara OLDANI

  • ITALMA

    Lega leggera composta da 96,2% di alluminio, 3,5% di magnesio e 0,3% di manganese, utilizzata in Italia tra il 1946 e il 1953 per coniare monete divisionarie (v. moneta divisionaria) da 1, 2, 5 e 10 lire su modelli di Giuseppe Romagnoli.

  • ITALRATING

    La Società Italiana per il Rating spa è stata costituita in Milano nel 1995 da Mediocredito centrale spa, Il Sole-24 Ore, Cerved, Unioncamere, Associazione Nazionale Banche Popolari, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio Nazionaledei ragionieri e periti commerciali. Operativa dal marzo 1996, ha stretto l’anno successivo un accordo con la Duff & Phelps Credit Rating Co.-DCR (v. Duff & Phelps) assumendo la denominazione di Italrating DCR spa, i cui maggiori azionisti erano Mediocredito centrale(39,3%) e DCR (33,7%). In seguito all’OPA di Fimalac su DCR Italrating è diventata affiliata del gruppo Fitch (97% Fitch Ratings Ltd. di Londra 3% Fitch Inc. di New York) e ha assunto la nuova denominazione di Fitch Italia, Società italiana per il rating spa.

  • ITU-T

    Sigla che designa l’ITU Telecommunication Standardization Sector, uno dei tre settori in cui è stata ristrutturata nel 1993 l’UnioneInternazionale delle Telecomunicazioni (UIT), comunemente conosciuta con l’acronimo ITU della denominazione inglese International Telecommunication Union. L’ITU-T succede al CCIT, e continua talvolta a essere denominata con questa vecchia sigla. La missione dell’ITU-T è di mantenere gli standards nei settori della telefonia, delle telecomunicazioni (eccetto le radiocomunicazioni) e, dal 1970, anche delle comunicazioni internazionalidi dati. I suoi membri, inizialmente solo amministrazioni postali, sono oggi costituiti da cinque classi: PPTT nazionali, imprese riconosciute, organizzazioni regionali di telecomunicazioni, industrie di telecomunicazionie organizzazioni scientifiche, utenti (banche, compagnie aeree ecc.). Gli standard sono redatti da 14 gruppi di lavoro e tradotti in raccomandazioni (ne sono attualmente in vigore oltre 2.600). Le raccomandazioni non sono vincolanti, ma sono generalmente applicate per la loro alta qualità e soprattutto in quanto esse garantiscono la possibilità di interconnessione e permettono di prestare il servizio su scala mondiale.

  • IVA

    Acr. di: Imposta sul Valore Aggiunto. L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi, plurifase non cumulativa; si applica infatti a ogni passaggio nel processo produttivo e colpisce non il valore pieno, ma solo il valore aggiunto del bene o servizio. Si applica, con decorrenzadal 1.1.1973, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e alle importazioni da chiunque effettuate. Sono escluse dalla sua sfera di applicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate al di fuori del territorio dello Stato. Anche se in realtà non ne sopportano il carico, soggetti passivi del tributo sono gli operatori economici e cioè gli imprenditori in genere, gli esercenti arti e professioni e gli importatori (contribuenti di diritto). Di fatto, però, l’IVA finisce per gravare solo sugli acquisti effettuati dai consumatori finali che, non essendo soggetti d’imposta (non sono né imprenditori, né esercenti arti o professioni), non possono scaricarla su altri soggetti.

    1. Base imponibile. La base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito contrattualmente, salvo che per le importazioni, per le quali si ha riguardo al valore dei beni importati. Accanto a un’aliquota ordinaria (20%) sono previste aliquote ridotte per taluni beni e servizi (4% e 10%). La normativa distingue tra operazioni non imponibili (sostanzialmente le esportazioni) e operazioni esenti. Di queste ultime l’art. 10 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 prevede una lunga elencazione riguardante un insieme di servizi fra i quali si possono ricordare i servizi del credito, delle assicurazioni, le locazioni di taluni immobili, i servizi sanitari, di trasporto pubblico, e altri servizi pubblici. La caratteristica delle operazioni non imponibili è di essere effettuate senza il pagamento dell’IVA e di ammettere l’integrale deduzione dell’IVA pagata sugli acquisti. Per le operazioni esenti non è invece ammessa la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti. In quest’ultimo caso si pongono quindi dei problemi amministrativi quando uno stesso soggetto passivo compie operazioni imponibili e operazioni esenti. Il criterio accolto dalla legislazione è che l’IVA pagata sia ammessa in detrazione nella proporzione tra operazioni imponibili e volume di affari complessivo (pro rata).Per agevolare l’applicazione del tributo, limitando il più possibile le operazioni di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti per le merci esportate, la legge consente agli esportatori, a determinate condizioni, di effettuare acquisti “in sospensione di imposta”. L’ammontare degli acquisti che l’esportatore può effettuare in sospensione di imposta è pari all’ammontare complessivo delle vendite fatte all’estero nel corso dell’anno solare precedente o, a scelta, dei dodici mesi precedenti.

    2. Obblighi a carico del contribuente. La legge prevede obblighi particolari a carico del contribuente. Entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione il contribuente deve presentare una dichiarazione di inizio di attività all’Ufficio IVA competente, che attribuisce al soggetto il numero di partita IVA. Per ogni operazione imponibile, non imponibile o esente deve essere emessa fattura in duplice copia, datata, numerata progressivamente, tale da individuare il soggetto con cui è avvenuta l’operazione, la natura, la qualità, la quantità del bene o servizio ceduto, il suo valore, l’aliquota, l’imposta addebitata. Nel caso di operazioni non imponibili o esenti devono essere menzionate la non imponibilità o il diritto all’esenzione e la norma applicabile. Le fatture vanno annotate in appositi registri Per gli acquisti il contribuente deve conservare e numerare le fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati e annotarle in appositi registri. Altri obblighi sono imposti al fine di limitare l’evasione dell’imposta, che si presume elevata. Ulteriori obblighi, infine, sono previsti con riferimento alla liquidazione, ai versamenti e alle dichiarazioni. Con specifico riferimento alle imprese bancarie va notato che le stesse sono soggetti passivi d’imposta. Rispetto a esse, peraltro, il campo di applicazione del tributo risulta circoscritto dall’esenzione stabilita per le operazioni di credito, le fideiussioni e altre malleverie, sì che solo i servizi bancari resi alla clientela costituiscono operazioni imponibili.

    3. Modifiche del d.lg. 1997/313. L’imposta sulvalore aggiunto ha subito importanti modifiche per effetto dell’avvenuta approvazione del d.lg. 2.9.1997 n. 313, che ha avuto lo scopo di avvicinare maggiormente taluni aspetti della normativa IVA a quanto stabilito dalle normative comunitarie. Il provvedimento citato ha anzitutto effettuato una revisione della soggettività passiva di imposta con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attività di merogodimento di beni, non dirette alla produzione e allo scambio di beni e servizi, in specie negando la natura commerciale di determinate attività svolte da società o enti, anche in deroga al principio secondo il quale si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da società ed enti commerciali. In secondo luogo il d.lg. 2.9.1997 n. 313 ha sottoposto a revisione la disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all’imposta. In particolare, il legislatore ha introdotto significative innovazioni con riguardo al principio dell’imputazione specifica e dell’indetraibilità analitica dell’imposta relativa ad acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette a IVA, con riguardo alla disciplina della detrazione in casodi acquisti a utilizzo promiscuo, con riguardo ai criteri di determinazione e di calcolo del c.d. pro rata di indetraibilità in presenza di operazioni esenti, con riguardo alle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, con riguardo, infine, all’istituto della rettifica della detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi e alla rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili in caso di variazione del pro rata. Il d.lg. 1997/313 ha inoltre apportato sostanziali modifiche ai regimi speciali o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo (p.e. agricoltura, spettacoli, turismo, editoria). Si nota poi che dal 1° gennaio 1998 è stata abrogata la tassa di concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita IVA (v. tassa sulle concessioni governative). Con d.p.r. 14 agosto 1996 è stata disposta l’abolizione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, con contestuale introduzione del documento di trasporto (DDT) che interessa la generalità dei contribuenti che intendono avvalersi della fatturazione differita. Le modifiche non riguardano taluni settori, ed in particolare il settore del trasporto di tabacco, fiammiferi e prodotti sottoposti al regime delle accise. (gt-mv)

    4. Armonizzazione europea. Il processo di armonizzazione delle imposte sugli scambi, nell’ambito dell’armonizzazione fiscale, è quello che ha raggiunto i risultati più evoluti. Con particolare riferimento all’IVA il citato processo è sostanzialmente suddivisibile in tra fasi, la prima che va dall’istituzione della Comunità economica al 31 dicembre 1992 (in questo periodo è stata approvata la Sesta Direttiva, definita anche come la Charte communitaire de la TVA), la seconda, che va dal 1° gennaio 1993 - dall’abolizione, cioè, delle frontiere fiscali al termine di applicazione del c.d. regime transitorio (ancora in essere, basato sul sistema di tassazione nel paese di destinazione), la terza, ed ultima, che decorrerà dalla data di entrata in vigore del regime definitivo degli scambi intracomunitari, caratterizzato dal principio dell’imposizione nello Stato membro di origine dei beni ceduti e dei servizi resi. La completa armonizzazione si avrà in assenza di distinzioni tra le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate all’interno degli Stati membri e con la creazione di un unico grande mercato. Per la realizzazione di questo obiettivo le diverse aliquote di imposta dovranno essere riavvicinate al fine di evitare il crearsi di distorsioni. Al riguardo, peraltro, va segnalata l’emanazione della Direttiva 2001/41 del Consiglio del 19 gennaio 20001 che prevede che l’aliquota normale dell’IVA è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e che, dal 1°.1.2001 al 31.12.2005 non può essere inferiore al 15%. Con il rinnovo delle aliquote nazionali, dunque, l’armonizzazione è di fatto rinviata a dopo il 31.12.2005. (gt-mv)

    5. Progetto di riforma. Nel Progetto Tremonti di riforma tributaria contenuto nel disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale” (v. riforma tributaria) sono previsti correttivi al regime dell’IVA, anche alla luce dell’evoluzione degli indirizzi comunitari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell’IVA a quella di un’imposta sui consumi; b) coordinamento tra IVA e accisa, per evitare effetti di duplicazione economica e giuridica; c) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell’IVA la quota del corrispettivo destinato, dal consumatore finale, a scopi etici.

  • IVA COMUNITARIA

    Disciplina speciale relativa all’applicazione dell’IVA agli scambi intracomunitari. È contenuta nel d.lg. 30.8.1993 n. 331, convertito nella legge 29.10.1993 n. 427, che ha dato attuazione alle direttive comunitarie n. 680 del 16.12.1991 n. 111 del 14.12.1992, oltre che alla direttiva n. 77 del 19.10.1992 concernente il ravvicinamento delle aliquote.

    1. Base imponibile. Coerentemente con lo scopo di realizzare un mercato unico, il sistema dell’IVA comunitaria si fonda, in sintesi, sull’eliminazione delle frontiere comunitarie agli effetti dell’applicazione dell’IVA e dunque sulla conservazione delle nozioni di importazione e cessione all’esportazione solo nei rapporti con Paesi terzi, sulla conservazione del principio di neutralità dell’IVA, per i soggetti di imposta mediante le regole della rivalsa e della detrazione applicata anche nei rapporti tra soggetti appartenenti a Stati membri diversi e, in via transitoria, sulla tassazione nel paese di destinazione. Infatti, nonostante l’opposto principio della tassazione nel Paese di origine sia ritenuto più consono a un vero mercato unico, le difficoltà pratiche di attuazione, connesse soprattutto alla realizzazione di un adeguato sistema di compensazione volto ad assicurare comunque l’acquisizione del gettito del tributo nel Paese di destinazione, hanno consigliato la conservazione, per un periodo transitorio, del criterio di massima generalmente applicato negli scambi internazionali: imponibilità delle importazioni e non imponibilità delle esportazioni. E infatti l’art. 38 del d.lg. 30.8.1993 n. 331 stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari. Requisiti oggettivi per la realizzazione di un acquisto intracomunitario sono l’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale di godimento, l’onerosità dell’operazione e l’effettiva movimentazione del bene scambiato, cioè il suo ingresso nel territorio italiano. Requisito soggettivo è lo status di operatore economico dei soggetti del rapporto. Non sono imponibili le cessioni all’esportazione, definite in modo speculare alle acquisizioni.

    2. Regimi particolari, Regimi particolari sono tuttavia previsti in relazione ad alcune tipologie di beni o di operazioni poste in essere (p.e. per i mezzi di trasporto nuovi o per le vendite per corrispondenza effettuate nei confronti di privati) ovvero in considerazione dello status di una delle parti contraenti (cessioni di beni a enti o associazioni che non sono soggetti IVA, ai produttori agricoli in regime speciale e ai soggetti che effettuano operazioni esenti).

    3. Obblighi formali. La realizzazione di un’operazione intracomunitaria comporta una serie di obblighi formali, sia obblighi c.d. principali tra i quali rientrano la fatturazione e la registrazione oltre che la dichiarazione e le liquidazioni periodiche, sia obblighi accessori, finalizzati all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda gli obblighi formali si ricorda che, nel caso di acquisto, il cedente non residente emette fattura attiva senza addebito di imposta; tale fattura viene successivamente integrata dal cessionario italiano con l’indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile oltre che dell’ammontare dell’imposta. Le fatture relative a cessioni intracomunitarie vengono emesse dall’operatore italiano e devono contenere l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazioni non imponibili con lo specifico riferimento alla relativa norma, ed inoltre il numero di identificazione ai fini IVA, attribuito al cessionario nello Stato Membro di appartenenza e da questi comunicato all’operatore italiano. L’annotazione delle fatture relative agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie deve essere effettuata in appositi registri, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura o dalla sua emissione. L’imposta pagata sugli acquisti intracomunitari è ammessa in detrazione dall’imposta afferente le operazioni interne effettuate. Per quanto riguarda gli obblighi accessori va ricordato l’obbligo dei non residenti di comunicare al cessionario italiano il numero di identificazione o di partita IVA, l’obbligo del contribuente italiano di presentare agli Uffici doganali elenchi riepilogativi delle operazioni attive e passive poste in essere. Tale ultimo obbligo è finalizzato alla realizzazione di sistemi informativi nazionali e comunitari per lo scambio di informazioni e per la cooperazione amministrativa tra i paesi dell’UE nella lotta all’evasione fiscale attuata fraudolentemente tramite gli scambi intracomunitari. Specifiche norme sono infine dettate per la disciplina delle operazioni triangolari, distinguendo tra triangolazioni nazionali, triangolazioni comunitarie, triangolazioni con la partecipazione di un soggetto extracomunitario.

Lettera selezionata: I In lingua italiana

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