nuovissima Enciclopedia di banca, borsa e finanza

Lettera selezionata: F

  • FABBISOGNO DI CASSA

    Disponibilità di mezzi liquidi necessari a fare fronte ai pagamenti che dovranno avere luogo entro un brevissimo lasso di tempo. È determinabile in base al preventivo di cassa, il quale pone a confronto gli incassi con i pagamenti previsti e la loro somma algebrica col saldo effettivo di cassa iniziale, al fine di evidenziare l’avanzo o il fabbisogno previsti. Di regola ciascuna dipendenza comunica alla direzione centrale i dati del proprio preventivo di cassa al fine di consentire la stesura di un preventivo consolidato, in base al quale sono decise le operazioni di provvista e i trasferimenti di fondi. Il preventivo di cassa prescinde dalle possibilità di realizzi temporanei o definitivi di attività diverse dal denaro, poiché i suoi risultati debbono orientare le decisioni da adottare circa il ricorso alle più pronte e facili fonti complementari di provvista.

  • FABBISOGNO FINANZIARIO

    Volume dei mezzi finanziari di cui l’azienda deve disporre, a titolo di capitale proprio e/o di credito, per acquisire i fattori produttivi necessari per le operazioni di gestione. II fabbisogno finanziario, nella maggior parte dei processi aziendali, deriva dal normale ciclo delle operazioni, che impone l’acquisto dei fattori produttivi specifici (costi) prima che si realizzi la vendita dei prodotti (ricavi), per cui in parte le uscite monetarie precedono le correlative entrate. Il fabbisogno di finanziamento riguarda il ciclo di operazioni cui dà luogo la combinazione economico-tecnica dei fattori produttivi. In tal senso, essendo connaturale alla vita dell’azienda che mentre un ciclo termina altri inizino, di modo che dal loro sovrapporsi permane sempre in atto un certo numero di operazioni, il fabbisogno finanziario è determinato dal valore delle operazioni in corso di svolgimento e dai programmi di rinnovo e di ampliamento delle infrastrutture aziendali. In relazione alla natura e alla durata, il fabbisogno finanziario si suole suddividere in una parte a carattere costante e in un’altra a carattere variabile. La prima componente è condizionata alla necessità dell’azienda di mantenere in essere costantemente un certo livello di operazioni, mentre la seconda trae origine soprattutto da eventi di natura stagionale o speculativa, i cui effetti cessano solitamente nel breve termine.

  • FACEBOOK

    Facebook è un'applicazione web che connette le persone; la missione di facebook è di dare alle persone la possibilità di condividere, rendendo il mondo aperto e connesso. Milioni di persone usano Facebook ogni giorno per stare in contatto con gli amici, caricare materiale video, condividere link e foto e conoscere meglio i propri amici.

    Facebook è stata fondata da M. Zuckerberg, studente di Harvard, il 4 Febbraio 2004 negli USA ed è stata quotata al NASDAQ nel maggio 2012. A causa della forte volatilità registrata in borsa, il prezzo di quotazione è sottoposto ad analisi da parte delle autorità americane.

  • FACILITY

    Tipologia generale di loan committments, rappresentata dall’impegno di una banca a erogare in futuro risorse finanziarie a titolo di prestito a richiesta del proprio cliente, secondo forme tecniche e condizioni contrattuali (tasso d’interesse, scadenze, modalità di utilizzo e di rimborso) prestabilite.

  • FACILITY MANAGEMENT

    Affidamento a terzi dei servizi di elaborazione dati con apparecchiature non di proprietà dell’azienda, ma con software applicativo proprio.

  • FACSIMILE DELLA FIRMA

    Modello di sottoscrizione che il cliente rilascia alla banca su apposito cartoncino delle firme per consentire a quest’ultima di verificare se la firma apposta sugli assegni bancari presentati all’incasso è conforme a quella depositata da chi è abilitato a disporne sul conto. La prassi di depositare presso la banca la propria firma garantisce al cliente ed alla banca che le disposizioni, rispettivamente impartite ed eseguite, provengano esclusivamente da chi ha la facoltà di darle. La possibilità che solo la sede ove è depositata la firma sia in grado di verificarne lo specimen, rende ragione della difficoltà che ha sempre incontrato la negoziazione dell’assegno presso altre banche o persino presso sportelli della stessa banca trattaria diversi da quello ove il cliente intrattiene il conto. La procedura di check truncation supera queste difficoltà.

  • FACTORING

    Termine di origine anglosassone che indica contratto con il quale un’impresa (fornitore-cedente) cede ad altra impresa che eserciti professionalmente tale attività (factor-cessionario) i crediti che sorgono dall’esercizio della propria attività nei confronti di tutti o di alcuni suoi clienti (debitori ceduti). Di solito il factor, prima della scadenza e della riscossione, anticipa le somme relative ai crediti ceduti, percependo, oltre alla commissione del factoring, gli interessi relativi all’anticipo. Può anche pattuirsi che le somme vengono accreditate dopo la scadenza (factoring con accredito a scadenza) ed in tal caso il contratto assume solo la funzione di gestione dei crediti. La cessione dei crediti può avvenire con mantenimento del rischio da parte del creditore cedente: in tale caso la cessione è pro solvendo e il factor acquista i crediti con diritto di rivalsa. Se invece il factor acquista i crediti assumendo i rischi dell’insolvenza del debitore ceduto, la cessione si qualifica pro soluto. In Italia la maggioranza delle operazioni è fatta pro solvendo, mentre all’estero predomina il pro soluto. Il contratto può dunque assumere diverse funzioni: a) gestione dei crediti: quando il factor si occupa di riscuotere i crediti e di perseguire gli eventuali debitori inadempienti; b) finanziamento: quando il factor anticipa l’importo dei crediti acquistati; c) assicurazione: quando il factor acquista i crediti pro soluto (valutando e facendosi compensare il rischio dell’eventuale inadempimento). Il factoring può essere classificato in: maturity factoring in cui l’attività del factor si esplica unicamente nella gestione dei crediti dell’impresa mentre il cedente non riceve alcun finanziamento; credit-cash factoring, in cui la società di factoring anticipa al cliente il controvalore dei crediti commerciali ceduti; notification factoring, quando il cedente si impegna a menzionare su tutte le fatture emesse che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente al factor; non-notification factoring quando non è previsto l’impegno anzidetto. In tal caso il cedente si obbliga a versare immediatamente al factor i crediti riscossi; domestic factoring, quando sia il cedente che il factor svolgono la loro attività nello stesso Paese; international factoring, avente per oggetto crediti derivanti da rapporti di carattere internazionale. In Italia sono diffusi anche i captive factors (o factor finalizzati) di matrice industriale e commerciale, i quali sono società finanziarie appartenenti alle medesime società (e/o gruppi) che cedono i propri crediti commerciali o che garantiscono i crediti ceduti dai propri fornitori, trattenendo così all’interno del gruppo il relativo flusso di reddito.

    Il factoring è un contratto atipico in quanto non previsto né disciplinato dal legislatore in modo completo ed organico. La l.21.2.1991 n.52 ha disciplinato la cessione di crediti d’impresa. Essa si applica quando il cedente è un imprenditore; i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; il cessionario è una banca o un intermediario finanziario il cui assetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa. Sono pertanto esclusi, con conseguente inapplicabilità della legge, crediti che non hanno fonte contrattuale, come quelli derivanti da responsabilità aquiliana e i crediti che derivino da contratti che il cedente ha concluso al di fuori dell’esercizio dell’impresa. I crediti possono essere ceduti anche in massa e anche se non ancora esistenti, cioè prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno, purché ciò avvenga in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. L’art. 2, l. 1991/52 aveva previsto un albo per le imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti. La disposizione è stata abrogata dall’art. 161 TUBC in quanto le predette imprese sono ora iscritte nelle elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 TUBC. In base all’art. 106, TUBC l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di cessione dei crediti d’impresa è riservata alle banche ed agli intermediari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dall’UIC, che abbiano: la forma di società di capitali, l’oggetto sociale che preveda di svolgere l’attività di factoring, il capitale sociale versato di almeno 1 miliardo di lire, il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità e da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità e di onorabilità. L’art. 107 TUBC, inoltre prevede l’istituzione di un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, in cui si devono obbligatoriamente iscrivere gli intermediari finanziari che svolgono l’attività di factoring nei confronti del pubblico e che, ai sensi del decreto del ministero del Tesoro del 13.3.1996, abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 200 miliardi di lire ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 10 miliardi di lire. L’iscrizione può essere effettuata anche d’ufficio e le società iscritte sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia. I soggetti che svolgono in via prevalente l’attività di factoring non nei confronti del pubblico sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco generale. Coloro che posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2% del capitale di un’impresa di factoring, devono avere i medesimi requisiti di onorabilità degli amministratori. Se il soggetto partecipante al capitale in misura superiore al 2% è una persona giuridica o una società di persone, detti requisiti devono riguardare gli amministratori e il direttore generale della società o dell’ente. Chiunque, inoltre, partecipa in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, deve darne comunicazione alla società stessa e all’UIC se è iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106, TUBC e alla Banca d’Italia se è iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107, t.u. La comunicazione deve essere effettuata alla Banca d’Italia entro 30 giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5%. Le comunicazioni sono redatte dallo stesso istituto di vigilanza e prevedono una dettagliata informativa che identifichi i soggetti e le dimensioni della partecipazione. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento. Tuttavia, l’efficacia della cessione verso i terzi non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria fallimentare, tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

    La regolamentazione che riguarda il factoring non è basata esclusivamente sulla Legge 52 in quanto la fattispecie del factoring è stata interessata negli ultimi anni, direttamente o indirettamente, da un'intensa attività legislativa e regolamentare a livello nazionale e a livello internazionale, come ad esempio con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione dei crediti nel commercio internazionale, 12 dicembre 2001 e, più recentemente, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Destinazione Italia). Nel decreto in questione è prevista infatti la possibilità di applicare alle cessioni di crediti d’impresa effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, le formalità per l’opponibilità già previste dalla Legge 52, eliminando, per tale categoria di crediti, la necessità che la cessione avvenga in blocco. Tale ulteriore restrizione, infatti, non è prevista con riferimento alle cessioni di crediti regolate dalla Legge 52. Dette modifiche semplificherebbero notevolmente le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l’una dall’altra.

    Vedi anche:

    Claris Factor

    Factoring Banca Popolare dell'Emilia Romagna

    UBI Factor

  • FACTORING INTERNAZIONALE

    Termine generico che si riferisce all’intervento del factoring nelle transazioni tra differenti paesi. Di consueto il factoring internazionale si distingue in factoring all’esportazione, che ha luogo quando il factor acquista i crediti vantati dagli esportatori nazionali verso gli importatori esteri, e factoring all’importazione, che ha luogo invece quando il factor acquista i crediti vantaggi dagli esportatori esteri verso i debitori nazionali. I principi fondamentali che vi sottostanno sono i medesimi del factoring domestico, così come, per la maggior parte, sono simili le condizioni generali di contratto, l’oggetto delle varie prestazioni ed i relativi corrispettivi. Anzi il factoring internazionale costituisce proprio una classica applicazione di factoring c.d. “a servizio completo”, non sempre facilmente rintracciabile nei contratti domestici, anche se esso si caratterizza per una maggiore complessità delle procedure operative che il factor deve porre in essere per il corretto svolgimento del rapporto. Per quanto attiene, invece, la struttura dell’operazione, mentre il factoring domestico prevede la presenza di tre tipici soggetti dell’operazione (factor, cedente, ceduto), il factoring internazionale implica generalmente (anche se esistono schemi trilaterali semplificati) la presenza aggiuntiva del factor estero. L’opportunità, dal punto di vista fiscale, della costituzione in un Paese europeo di una società di factoring dipende dalla valutazione dei seguenti aspetti: la tipologia dei proventi percepiti dalla società di factoring concernenti essenzialmente interessi e commissioni; l’imponibilità fiscale di tali proventi nel Paese di provenienza (ovvero nel Paese del cedente); l’imponibilità fiscale di tali proventi ed in generale del reddito d’impresa nel Paese del factor. Risulta rilevante quindi non solo la collocazione della società di factoring in un Paese fiscalmente attraente, ma anche la possibilità di evitare o quanto meno limitare un’eventuale tassazione alla fonte dei redditi in questione nel Paese del cedente/fornitore. A questo riguardo l’esistenza di trattati contro le doppie imposizioni tra il Paese del factor e il Paese del cedente può risultare estremamente importante. L’esame di questi elementi condotto nelle varie legislazioni europee ha condotto, in sintesi, ai seguenti risultati. Le commissioni percepite dalla società di factoring per attività e servizi non finanziari non verrebbero assoggettate a ritenute alla fonte (non essendo prevista dalle legislazioni nazionali dei singoli Paesi considerati una specifica normativa a riguardo) ma concorrerebbero alla formazione dell’imponibile assoggettato alle corporale taxes. Le ritenute alla fonte subite dalla società di factoring relativamente agli interessi percepiti in seguito all’erogazione di anticipi per finanziamenti ai fornitori/cedenti, verrebbero recuperate dal factor fino a concorrenza della quota d’imposta (corporale tax) attribuibile ai redditi esteri. Le aliquote delle corporate taxes vigenti nei Paesi considerati non si discostano rispetto all’imposizione societaria italiana in misura tale da rendere particolarmente attraente dal punto di vista fiscale la costituzione di una società di factoring in tali Paesi.

  • FAIR AVERAGE QUALITY

    Lett.: buona qualità media. Clausola usata per la determinazione della qualità della merce nelle negoziazioni a distanza che hanno per oggetto prodotti agricoli. Indicata più brevemente con la sigla FaQ corrisponde alla espressione italiana: “qualità buona media”. L’indicazione della sola provenienza non sarebbe sufficiente a definire con esattezza la qualità della merce che si intende acquistare soprattutto quando trattasi di prodotti non ancora disponibili. Il compratore tende a limitare il rischio che gli deriverebbe da un’incompleta descrizione della merce ponendo la condizione che la partita consegnata debba essere conforme alla qualità media buona di una data stagione o di una data zona di produzione o ancora alla “qualità media buona all’epoca e nel luogo di spedizione o di imbarco”. Per poter garantire che la qualità consegnata è conforme a quanto indicato in contratto, vengono formati, ad opera di enti pubblici (Camere di commercio, borse merci ecc.) o di grandi associazioni e consorzi commerciali, campioni standards ai quali devono essere riferite le caratteristiche qualitative delle partite di merci che i venditori devono consegnare in esecuzione dei diversi contratti. Nel mercato internazionale, dove la clausola è generalmente del tipo “qualità buona media all’epoca e nel luogo di spedizione o di imbarco”, i campioni standards sono formati riunendo campioni tratti dalle diverse partite di merci spedite dal luogo di imbarco designato e nell’epoca convenuta per l’imbarco. Le eventuali differenze riscontrate tra qualità della merce ricevuta e qualità del campione non devono, naturalmente, superare le tolleranze d’uso. La clausola è spesso usata nelle negoziazioni anteriori al raccolto quando non è possibile fare riferimento a caratteri merceologici tipici del prodotto (peso specifico per i cereali, grado di acidità per gli oli ecc.).

  • FAIR VALUE

    Criterio di valorizzazione contabile tradotto solitamente valore equo in it., alternativo al criterio del costo storico. Da tempo raccomandato negli Stati Uniti dalla SEC e inserito nei GAAP del FASB, solo di recente è stato accolto e imposto dalla Comunità Europea.

    1. Nei GAAP il fair value è definito come il valore al quale un’attività può essere scambiata in una transazione corrente tra due parti consenzienti ed informate, cioè non in condizioni di vendita forzata o di liquidazione. Dal punto di vista opposto, il fair value è il valore al quale una passività potrà realizzarsi, o potrà essere estinta, in una transazione corrente tra due parti consenzienti ed informate, cioè non in condizioni di liquidazione. Nello Statement 133 il FASB giudica che il fair value è un criterio migliore del costo storico per gli strumenti finanziari e l’unica valida misura del valore dei prodotti derivati e delle operazioni di copertura finanziaria. Il concetto è ripreso dagli IAS estensivamente ed è raccomandato, p.e., per le attività immateriali (IAS 38) e per la valutazione delle partecipazioni (IAS 28). Per l’IFRS 3, se un’attività immateriale è acquisita in un’aggregazione aziendale, il suo valore di carico è il fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Il fair value di un’attività riflette le aspettative circa i suoi benefici economici futuri, quello di una passività, circa i costi che ricadranno su chi le ha assunte. La preferenza per il fair value rispetto al costo storico migliora la trasparenza contabile e risponde, insomma, al fatto che, a chi compra e a chi vende, specie se a termine, sapere quanto l’attività, contrattata oggi, varrà domani interessa di più di sapere qual è il costo o il ricavo odierno. Per questo motivo, i prezzi di mercato a contanti e a termine sono la migliore indicazione di fair value e possono essere utilizzati come base di misurazione e, se prezzi di mercato non sono disponibili, bisogna stimare il fair value in base alle migliori informazioni disponibili, anche in termini probabilistici.

    2. La Comunità europea ha disposto l’adozione del criterio del fair value con la direttiva 2001/65/CE del 27.9.2001 e degli IAS col reg. (CE) n. 1606/2002 del 19.7.2002, modif. dal reg. (CE) n. 807/2004 del 6.4.2004. La direttiva europea prevede le seguenti novità nei bilanci: valutazione al fair value per tutti gli strumenti finanziari e informazioni da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione in tema di differenze conseguenti alle valutazioni a fair value e costo storico. Il criterio del fair value è stato reso obbligatorio nel nostro Paese dal d.lg. 30.12.2003, n. 394 con l’inserimento di un nuovo art. 2427-bis nel c.c. e del punto 6-bis) nell’articolo 2428, 2° comma relativo ai soli strumenti finanziari derivati e alle immobilizzazioni finanziarie ed è applicato nella sola nota integrativa con decorrenza dal 1°.1.2005. L’art. 2427 bis considera strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, escluso il caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

    3. Degli strumenti finanziari derivati, distintamente per ciascuna categoria, si devono riportare nella nota integrativa il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. Non è obbligatorio inserire queste informazioni nei bilanci in forma abbreviata. È, inoltre, fatto obbligo di indicare nella nota integrativa, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-ter). L’art. 2328, n. 6 bis, prevede inoltre che, in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se questi sono rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, nella relazione sulla gestione devono, tra l’altro, in ogni caso risultare: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

    4. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value (sono escluse dalla prescrizione le partecipazioni in società controllate e collegate 2359 e delle partecipazioni in joint venture) vanno indicati nella nota integrativa a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Queste informazioni vanno inserite anche nei bilanci in forma abbreviata.

    5. Determinazione del fair value. Il fair value è determinato riferendosi a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; b) altrimenti al valore di mercato dei componenti o dello strumento analogo (se il valore di mercato non è facilmente individuabile per lo strumento, ma lo è per i suoi componenti o per uno strumento analogo); oppure al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, se non è possibile individuare facilmente un mercato attivo. I modelli e le tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (il più noto è il modello di Black and Scholes per le opzioni, ma ne sono in uso altri). Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati non dà un risultato attendibile. Si ricordi che per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, l’art. 2427-bis fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell’Unione europea.

  • FAIR VALUE NEI BILANCI CHE ADOTTANO GLI IAS/IFRS (ENCICLOPEDIA)

    Nei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) il fair value viene definito come "il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili".1 Esso costituisce il valore al quale talune attività e passività vengono iscritte e valutate nei bilanci. I principi contabili internazionali che prevedono l’uso del fair value quale regola di valutazione sono, ad esempio, lo IAS 18 "Ricavi", lo IAS 19 "Benefici per i dipendenti", lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione", lo IAS 40 "Investimenti Immobiliari", lo IAS 41 "Agricoltura", e l’IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni". In generale i modelli di valutazione previsti dai principi IAS/IFRS si distinguono in modelli basati sul costo storico (cost model) e modelli basati sui valori correnti (fair value model). Il primo tipo di modello prevede la valutazione di attività e passività di bilancio al costo storico, detratti gli ammortamenti, le svalutazioni e le perdite da impairment; il secondo modello prevede che le attività e le passività siano esposte in bilancio al fair value della data alla quale il bilancio si riferisce. Nell’ambito dei cost model il fair value rileva nelle seguenti circostanze:
    a) alla data di effettuazione dell’operazione (transaction date),
    b) alla data di transizione per determinare i deemed cost,
    c) alla data di bilancio per valutare se esistono condizioni di impairment e di conseguenza l’importo dell’eventuale perdita da impairment.

    a) Il fair value alla transaction date viene infatti utilizzato per determinare il costo di rilevazione iniziale nei casi di:
    - pagamenti basati su azioni (share-based payments - IFRS 2);
    - determinazione del valore delle attività immateriali e dell’avviamento in sede di attribuzione del prezzo d’acquisto nelle aggregazioni aziendali (purchase price allocation - IFRS 3)
    - attività e passività acquisite in un’aggregazione aziendale (acquired assets and liabilities in business combinations - IFRS 3);
    - leasing finanziari (IAS 17)
    - attività e passività finanziarie (IAS 39)
    - altri scambi di attività o passività (IAS 16, IAS 18, IAS 38 etc.)
    - distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide (IFRIC 17)
    L’uso del fair value alla transaction date è inoltre previsto per determinare il valore di iscrizione delle componenti di transazioni complesse quali: ricavi e costi da transazioni composte da diversi elementi (es: vendita con dilazione di pagamento senza interessi - IAS 18), strumenti derivati incorporati in un contratto combinato (cosiddetto strumento ibrido - IAS 39), ricavi da servizi di costruzione su servizi in concessione (IFRIC 12).
    b) Il fair value può essere utilizzato in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, con riferimento alla data di transizione dai principi nazionali agli IAS/IFRS o ad una data precedente, per determinare il cosiddetto costo stimato ("deemed cost") dei beni strumentali. La transizione dai principi nazionali ai principi contabili internazionali richiederebbe infatti l’applicazione retroattiva delle disposizioni previste dagli IAS 16, IAS 17, IAS 23, IAS 40 e IAS 27 in tema di iscrizione delle attività materiali, immateriali, investimenti in immobili e partecipazioni. L’IFRS 1 permette di utilizzare quale costo che si sarebbe avuto applicando i principi contabili internazionali con effetti retroattivi un valore di costo che può coincidere con il fair value del bene; tale valore sostituisce quindi il costo storico (o del costo ammortizzato ad una certa data) di alcuni elementi dell’attivo patrimoniale di apertura.
    c) Il fair value è inoltre il termine al quale raffrontare il valore contabile iscritto in bilancio nella procedura di "impairment test" al fine di stimare il valore recuperabile di un’attività, secondo lo schema illustrato nella seguente tabella:

    Tipologia di attività

    Recoverable amount

    (valore recuperabile)

    Immmobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali, goodwill

    Maggiore tra valore d’uso e fair value al netto dei costi di vendita. (IAS 36)

    Attività non correnti detenute per la vendita

    Fair value

    meno i costi di vendita (IFRS 5)

    Investimenti azionari ed altri detenuti per il trading e attività finanziarie available-for-sale

    Fair value

    (IAS 39)

    Per completezza si osserva che nell’impairment test, oltre al fair value, vengono utilizzati per i prestiti e crediti detenuti a scadenza il valore attuale dei futuri flussi all’originario tasso di interesse effettivo (IAS 39) e per le rimanenze il valore di netto realizzo (IAS 2).L’utilizzo di valutazioni basate sul fair value model è obbligatorio per le voci di bilancio quali i derivati, la maggior parte degli investimenti in equity, altre attività e passività detenute per il trading, gli item oggetto di fair value hedge, i piani pensione a benefici definiti, alcune attività biologiche (animali e piante viventi). L’utilizzo del fair value è facoltativo per gli investimenti immobiliari (IAS 40) e, in casi poco diffusi, per gli impianti e macchinari (IAS 16), immobilizzazioni immobiliari (IAS 38) (per le valutazioni di mercato attivo) prestiti e crediti e debiti emessi e altre passività finanziarie (IAS 39). I principi IAS/IFRS richiedono che le imprese forniscano nelle note al bilancio informazioni in merito al fair value corrente alla data di bilancio degli immobili misurati utilizzando il modello del costo e delle attività finanziarie e delle passività finanziare misurate utilizzando il costo ammortizzato. Le variazioni di fair value registrate nell’ambito dei modelli basati sul fair value vengono iscritte nella sezione Others Comphrensive Income2 del bilancio se derivano da variazioni di valore di immobili, impianti e macchinari, attività finanziarie disponibili per la vendita; le variazioni di fair value vengono registrate in conto economico e contribuiscono all’utile o alla perdita dell’esercizio se costituiscono la contropartita della valutazione di derivati, attività finanziarie destinate alla negoziazione, altri item per cui è stata esercitata l’opzione al fair value, immobili detenuti per l’investimento, attività biologiche e prodotti agricoli. E’ da evidenziare che, diversamente dai modelli basati sul costo, le valutazioni al fair value consentono l’iscrizione di plusvalenze che non sono ancora realizzate e conferiscono al reddito una maggiore volatilità e incertezza. Al riguardo, in sede di recepimento dei principi contabili internazionali nel nostro ordinamento, si è posto il problema di evitare che l’applicazione del fair value potesse dar vita alla distribuzione o comunque all’utilizzo di utili non realizzati e per lo più incerti. Il D. Lgs. 38/2005 ha introdotto la previsione di riserve formate dai plusvalori derivanti dall’applicazione del fair value, che in linea generale sono indisponibili. Tale indisponibilità si sostanzia nel divieto di distribuire le suddette plusvalenze fino al momento del loro effettivo realizzo e nell’impossibilità di utilizzarle per l’aumento del capitale sociale o per altre operazioni aventi effetti equivalenti. L’applicazione del fair value nell’attuale contesto di crisi dei mercati finanziari ha fatto emergere quale effetto rilevante l’amplificazione dei risultati negativi derivanti da minusvalenze su attività valutate a prezzi di mercato (il cosiddetto fenomeno della prociclicità). Le attuali regole tendono infatti ad amplificare i redditi nei periodi positivi del ciclo economico e a deprimere i risultati nei periodi di rallentamento dell'economia. Un tale approccio comporta la volatilità dei patrimoni aziendali che in alcuni settori (come quello bancario) può far sorgere problemi di stabilità e patrimonializzazione. Al riguardo riveste un ruolo centrale la valutazione degli strumenti finanziari. In relazione alla valutazione degli strumenti finanziari e derivati la complessa disciplina di contabilizzazione è contenuta negli IAS 32 e 39. Tali principi, dopo aver fornito le definizioni di strumento finanziario e strumento derivato e aver circoscritto l’ambito di applicazione della disciplina mediante la previsione di una serie di attività finanziarie cui non si applica lo IAS 39, stabiliscono che la rilevazione iniziale di tali cespiti debba avvenire al fair value, corrispondente al corrispettivo dato in cambio. Dunque la prima rilevazione deve effettuarsi al costo, che si specifica deve esser comprensivo delle spese di transazione.
    La differenza rispetto alla disciplina nazionale riguarda invece i criteri di valutazione utilizzabili nelle contabilizzazioni successive; il paragrafo 46 dello IAS 39 stabilisce i seguenti criteri:
    - per gli strumenti rilevati al fair value a conto economico (cosiddetti held for trading): fair value;
    - per gli investimenti posseduti fino a scadenza: (cosiddetti held to maturity): costo ammortizzato ;
    - per finanziamenti e crediti originati non a scopo di trading: costo ammortizzato;
    - per le attività finanziarie disponibili per la vendita (cosiddetti available for sale): fair value.
    È infine stabilito che nel caso di perdita durevole di valore, ossia se il valore contabile dell’attività è maggiore del suo valore di realizzo stimato, deve operarsi una riduzione corrispondente del suo valore contabile. Sul tema della prociclicità, i paesi del G20 hanno formulato raccomandazioni al Financial Stability Forum ed altri gruppi internazionali (in particolare BCBS-Basel Committee on Banking Supervision) affinché vengano sviluppati ed implementati nell’attività di vigilanza e di regolamentazione degli approcci finalizzati a mitigare la prociclicità del sistema finanziario promuovendo la costituzione di riserve nelle fasi di espansione. In ambito europeo è in corso il dibattito circa gli elementi di prociclicità connessi al bilancio, ed in particolare è oggetto di discussione la proposta che in sede di redazione dei conti vengano effettuati accantonamenti aggiuntivi nella fase di espansione economica per far fronte alle perdite che possono manifestarsi nelle fasi di recessione dei mercati. Tale tecnica, definita "dynamic provisioning", è stata sviluppata soprattutto in Spagna. Sulla base di questo modello verrebbero rilevati in bilancio ulteriori accantonamenti calcolati sulla base di indici sintetici, pubblicati dalle autorità locali, calcolati in base all’andamento del ciclo economico in cui l’impresa si trova ad operare. Ancorché tale modello sia stato suggerito da più parti, lo IASB ha proposto nell’Exposure Draft "Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment" un diverso modello di rilevazione delle perdite di valore degli strumenti finanziari basato sulle perdite attese su tali strumenti (expected loss). Secondo lo standard setter, infatti, tale modello ha il pregio di superare diversi limiti evidenziati dal modello attualmente previsto dallo IAS 39 e basato sulle perdite incorse (incurred loss). Il processo di revisione delle attuali norme che disciplinano la valutazione degli strumenti finanziari, ed in particolare il fair value, è tuttora in corso.
    Al fine di fornire informazioni in grado di illustrare l’esposizione ai rischi finanziari assume notevole rilevanza l’informativa fornita dalle imprese in merito alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari. Tale tema è stato oggetto, sia in ambito europeo sia nazionale, di specifiche iniziative4. Nel marzo 2009 lo IASB ha emesso un emendamento all'IFRS 7 introducendo una serie di modifiche volte a dare adeguata risposta alle esigenze di maggiore trasparenza suscitate dalla crisi finanziaria e connesse con l’elevata incertezza dei prezzi espressi dal mercato. Tra tali modifiche rileva l’istituzione della c.d. gerarchia del fair value. In particolare, l'emendamento definisce tre livelli di fair value (IFRS 7, par. 27A):
    • livello 1: se lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo;
    • livello 2: se il fair value è misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario;
    • livello 3: se il fair value è calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato.
    L’emendamento all’IFRS 7 è stato recepito in ambito europeo con il Regolamento (CE) n. 1165 del 27 novembre 2009 della Commissione. La corretta individuazione del livello di fair value al quale riferire la valutazione dell’intero strumento finanziario richiede un’attenta ponderazione, da parte delle società, della rilevanza degli input utilizzati nella valutazione. Ad esempio, se il fair value è stimato utilizzando dati di mercato (diversi dalle quotazioni rilevate su un mercato attivo) che richiedono, tuttavia, un significativo aggiustamento basato su dati non osservabili sul mercato, tale misurazione rientra nel livello 3. Per tale ragione è fondamentale fornire nelle note al bilancio un’adeguata informativa sui metodi e sulle assunzioni utilizzate per stimare il fair value nonché su eventuali modifiche nelle tecniche valutative rispetto al periodo precedente (cfr. IFRS 7, par. 27). In tema di valutazione del fair value degli strumenti finanziari è da evidenziare che lo IAS 39 § 9 definisce il fair value come il corrispettivo al quale un’attività può essere cambiata o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. Per i criteri di determinazione del fair value, occorre far riferimento ai paragrafi dello IAS 39 AG69-AG82 secondo i quali, sottostante la definizione di fair value c’è la presunzione che l’impresa si trovi nel normale esercizio della sua attività senza alcuna intenzione di liquidare i propri beni, di ridurre in via significativa il livello delle proprie attività ovvero di procedere alla definizione di transazioni a condizioni sfavorevoli. Il fair value non deve tener conto di situazioni di bisogno dell’impresa venditrice che possono indurla a cedere lo strumento a condizioni potenzialmente sfavorevoli.
    Altro aspetto rilevante nella citata definizione riguarda l’esigenza di neutralità e di trasparenza nello scambio confermata dal richiamo alla necessità che la transazione avvenga tra soggetti indipendenti e dalla presenza dell’ulteriore condizione che le parti dispongano di sufficienti informazioni in merito alle condizioni e caratteristiche dell’oggetto della transazione, ai suoi impieghi effettivi e potenziali ed alla situazione del mercato alla data della valutazione. Al fine di determinare il fair value che maggiormente esprime il valore di mercato insito in una transazione libera e fra controparti indipendenti, lo IAS 39 presuppone la seguente gerarchia di fonti/metodologie utilizzabili:
    1. il fair value deve essere valutabile attendibilmente facendo riferimento, in primis, ai prezzi di mercato per tutti gli strumenti trattati su mercati attivi. In linea generale, un mercato può essere definito attivo se gli strumenti in esso negoziati risultano sufficientemente liquidi. Per valutare la liquidità di un mercato o di uno specifico strumento finanziario occorre considerare i seguenti fattori:
    • l’ampiezza, cioè la presenza di numerosi operatori;
    • lo spessore, cioè cadute di domanda e offerta in presenza di forti oscillazioni di prezzo; l’elasticità, cioè la velocità di reazione di domanda e offerta alle variazioni di prezzo;
    • i costi di smobilizzo, rappresentati da commissioni, differenze denaro-lettera, ecc.
    Il fair value di uno strumento finanziario deve rappresentare il prezzo al quale esso verrebbe scambiato alla data di bilancio sul mercato considerato più vantaggioso, al quale l’impresa ha immediato accesso. L'esistenza di quotazioni pubbliche in un mercato attivo è la migliore rappresentazione del fair value e, quando esistono, sono da utilizzare per valutare un'attività od una passività finanziaria. Lo IAS 39 specifica che, in presenza di quotazioni di mercato rappresentative del fair value, l’appropriato prezzo per un’attività posseduta o per una passività che deve essere emessa solitamente è il prezzo di offerta (bid), mentre per un’attività che deve essere acquistata o per una passività posseduta è il prezzo richiesto (offer). Le quotazioni di mercato sono fissate dagli operatori che determinano i "prezzi denaro" ed i "prezzi lettera", cioè rispettivamente il prezzo al quale sono disposti ad acquistare e a vendere i beni oggetto di quotazione. Pertanto, si richiede che il soggetto detentore (cessionario) valuti la posizione non in base al proprio "prezzo lettera (denaro)", cioè al prezzo al quale offre di vendere (comprare), ma al "prezzo denaro (lettera)" degli altri operatori, cioè al prezzo al quale altri dichiarano di voler acquistare (vendere). In questo modo, prudenzialmente non si tiene conto, nella valutazione, del differenziale che una delle parti della transazione è in grado di spuntare. In subordine - e qualora ci si trovi di fronte a strumenti scomponibili per i quali sia possibile individuare i valori di mercato delle singole componenti - si dovrà procedere alla scomposizione dello strumento e utilizzare i valori di mercato delle singole componenti per la definizione del fair value complessivo. Qualora, ancora, lo strumento non sia scomponibile, ovvero non sia possibile determinare un valore di mercato per una parte significativa di componenti, si potrà procedere ad analisi comparative utilizzando i valori di mercato di strumenti analoghi;
    2. nel caso di assenza di un mercato attivo l’impresa dovrà far riferimento a modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati a condizione che tali tecniche e modelli di valutazione conducano comunque ad una ragionevole approssimazione del valore di mercato;
    3. infine, nel caso eccezionale in cui non sia possibile individuare in maniera attendibile il fair value degli strumenti finanziari seguendo la gerarchia sopra riportata (prezzi di mercato, comparazioni, e soprattutto, tecniche di valutazione) lo IAS 39, che comunque presuppone che un’impresa sia sempre in grado di valutare uno strumento finanziario posseduto o emesso, prevede una deroga con riferimento a strumenti rappresentativi di capitale ed a contratti derivati correlati a titoli azionari che non hanno un prezzo rilevabile su un mercato attivo e per i quali esiste una gamma ampia di stime ragionevoli di fair value e l’impresa non sia in grado di stabilire all’interno della gamma il valore più corretto. Tali strumenti possono essere iscritti al costo con l’obbligo di sottoporli all’impairment test.
    Tuttavia le situazioni in cui l’impresa non è in grado di stabilire il fair value dello strumento devono risultare eccezionali e la mancata rilevazione dello stesso deve essere adeguatamente motivata. Il fair value non include i costi che l’impresa potrà/dovrà sostenere in sede di trasferimento o liquidazione dello strumento finanziario.
    Esaminando l’applicazione del fair value ad altre voci di bilancio, diverse dagli strumenti finanziari, si possono formulare le seguenti osservazioni. Lo IAS 18 considera necessario che qualsiasi ricavo l’impresa realizzi nel corso della sua attività sia esposto al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante (paragrafo 9 dello IAS 18); un'entità può concedere al compratore un credito senza interessi o accettare un titolo di credito con un interesse minore di quello di mercato come corrispettivo della vendita di merci. Quando l'accordo costituisce, di fatto, un'operazione finanziaria, il fair value del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso di interesse figurativo. Il tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra: a) il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; o b) un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi. La differenza tra il fair value al quale viene rilevato il ricavo e il valore nominale del corrispettivo è rilevata come interessi attivi da contabilizzare per competenza (secondo quanto previsto dai paragrafi 29 e 30 in conformità a ciò che è disposto dallo IAS 39). In tema di rimanenze, il criterio di valutazione di riferimento è invece quello del "valore di netto realizzo". Al riguardo lo IAS 2 (paragrafo 7) precisa che il valore netto di realizzo per le rimanenze può non essere uguale al fair value al netto dei costi di vendita. Il fair value riflette, infatti, l’importo per il quale la stessa rimanenza potrebbe essere scambiata tra compratori e venditori consapevoli e disponibili sul mercato e pertanto è un valore generalmente rilevabile esternamente. Il valore netto di realizzo è un valore specifico dell’entità che redige il bilancio e fa riferimento all’importo netto che l’entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell’attività. In merito alle immobilizzazioni materiali, lo IAS 16 prevede che per i beni strumentali un’impresa scelga tra il criterio di valutazione del costo e il modello rivalutato. In base al primo criterio, le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, successivamente rettificato per tener conto di ammortamenti, perdite di valore, ripristini di valore. Se il fair value di una immobilizzazione materiale è quantificabile in modo attendibile è possibile adottare il criterio di valutazione del costo rivalutato, per il quale il valore dell’attività sarà rivalutato in modo da portarlo a un valore pari al fair value alla data di rivalutazione meno gli ammortamenti accumulati e le eventuali perdite di valore. Il fair value di terreni ed edifici è in genere rappresentato dal valore di mercato determinato mediante una perizia redatta da professionisti qualificati. Il fair value degli impianti e macchinari è rappresentato solitamente dal valore di mercato determinato da una perizia; quando il valore di mercato non è disponibile l’impresa stima il fair value mediante il metodo del costo di sostituzione o l’approccio economico. La rivalutazione di un elemento di immobili, impianti o macchinari determina che l’intera classe di immobili, impianti e macchinari alla quale l’asset rivalutato appartiene venga rivalutata. In relazione agli investimenti immobiliari lo IAS 40 prevede che la valutazione iniziale venga effettuata utilizzando il criterio del costo, ma nelle contabilizzazioni successive viene concessa all’impresa la facoltà di scegliere se continuare ad applicare il criterio del costo o se effettuare una valutazione al fair value. Inoltre, laddove l’impresa opti per la valutazione al costo, è prescritta l’indicazione nelle note a bilancio del valore corrispondente al fair value. Per quanto riguarda gli oneri pluriennali, per i soli costi di sviluppo aventi utilità pluriennale comprovata5, lo IAS 38 prevede la possibilità di contabilizzarli secondo il "valore recuperabile dalle attività immateriali generate". Per quanto riguarda il TFR, lo IAS 19 prevede che l’impresa in ogni bilancio determini, con "l’utilizzo di tecniche attuariali e in modo affidabile" l’ammontare dei benefici maturati dai dipendenti in relazione sia all’esercizio corrente che a quelli precedenti. L’IFRIC 14 ha assimilato il TFR a un beneficio successivo al rapporto di lavoro classificabile all’interno dei cosiddetti "piani a benefici definiti", pertanto nella stima deve tenersi conto anche delle variabili sia demografiche (mortalità e rotazione dei dipendenti) che finanziarie (i futuri incrementi retributivi) e della loro influenza sull’ammontare delle quote di TFR che matureranno negli esercizi successivi. Per quanto attiene ai prodotti agricoli e biologici, lo IAS 41 prevede che le stesse siano iscritte inizialmente e successivamente valutate al fair value, eccetto casi in cui non sia misurabile attendibilmente. La nozione di fair value è la medesima di altri principi anche se con alcune specificità legate alle condizioni e al luogo in cui i beni si trovano al momento della valutazione.
    _____________________________________
    1Il paragrafo 9 dello IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” fornisce la seguente definizione di fair value: “the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s lenght transaction”.
    Nell’ambito del progetto di revisione dello IAS 39 è stata introdotta dall’International Accounting Standard Board nell’Exposure Draft n.2009/5 (emesso nel maggio 2009) una nuova definizione di fair value che tende a far coincidere lo stesso con un prezzo d’uscita, direttamente osservabile o stimato usando una tecnica valutativa, in una transazione ordinaria tra partecipanti al mercato. In particolare l’ED 2009/5 identifica il fair value degli strumenti finanziari come “il prezzo che verrebbe ricevuto per la vendita di un’attività o pagato per trasferire una passività nel mercato più vantaggioso alla data di misurazione”.
    2Lo IAS 1 (rivisto nel 2007, entrato in vigore per gli esercizi successivi al 01/01/2009) ha modificato la struttura di conto economico introducendo un prospetto che contiene sia i costi e i ricavi che rappresentano l’utile o la perdita dell’esercizio, sia i costi e i ricavi che sono stati imputati direttamente nel patrimonio netto. Il nuovo prospetto può essere presentato secondo due modalità: un unico prospetto di tutte le voci di costo e di ricavo, con un’apposita sezione per “gli altri componenti del conto economico complessivo” oppure mediante due prospetti distinti.
    3Per costo ammortizzato si intende il valore cui è stata effettuata la prima contabilizzazione rettificato ad opera delle seguenti rilevazioni successive: rimborsi di capitale, ammortamento complessivo calcolato come differenza tra valore iniziale e quello alla scadenza, svalutazione derivante da riduzione durevole di valore, insolvenza.
    4Il CESR ha pubblicato nel 2008 e 2009 dei documenti contenenti un’analisi compiuta sull’uso dell’opzione della riclassificazione degli strumenti finanziari prevista dallo IAS 39 con riferimento ai bilanci 2008 e 2009 (“CESR Statement on re-classifications”) nonché, nel 2009, il documento “CESR statement on the Application of Disclosure Requirements related to financial instruments in 2008 financial statements” relativo ad un’indagine in merito alla disclosure fornita nei conti 2008 dalle società quotate europee nell’area dei rischi e delle incertezze relative agli strumenti finanziari. In Italia, Banca d’Italia, Consob, Isvap hanno emanato il Documento n. 4 “Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sugli impairment test, sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “Gerarchia del fair value”, per richiamare l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo delle società e dei dirigenti preposti sulla necessità di garantire un’adeguata informativa dell’impatto della crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria nella convinzione che una appropriata trasparenza informativa contribuisce a ridurre l’incertezza e le sue conseguenze negative.
    5Al riguardo lo IAS 38 prescrive una serie di condizioni necessarie, la cui mancanza preclude la possibilità di iscrivere all’attivo di stato patrimoniale i costi di sviluppo. In particolare l’impresa deve dimostrare:
    - l’intenzione dell’impresa di completare l’attività immateriale per l’uso o la vendita;
    - la possibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo che essa sia disponibile per l’uso o la vendita;
    - la capacità di usare o vendere l’attività immateriale;
    - le modalità mediante le quali l’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;
    - la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l’utilizzo o la vendita dell’attività immateriale;
    - la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il suo sviluppo.
    Tutti i restanti oneri pluriennali , quali i costi di ricerca, i costi di impianto e di ampliamento, i costi di formazione e di pubblicità, nonché i costi di sviluppo che non rispettano i suddetti requisiti, devono invece iscritti in conto economico, senza alcuna possibilità di capitalizzarli.
    Si osserva che mentre lo IAS 38 stabilisce che al ricorrere delle condizioni richieste sorge l’obbligo di capitalizzare il costo, secondo la normativa nazionale, anche in presenza di tutte le condizioni per l’iscrizione, è comunque lasciato alla discrezionalità dell’impresa la scelta se iscrivere il costo all’attivo di stato patrimoniale o tra i costi di conto economico


    Redattore: Gianluca VITTORIOSO, Silvana ANCHINO
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  • FAIRNESS

    Termine con il quale si indica la capacità di un mercato di garantire parità di condizioni a tutti i partecipanti (cd. plain level field). Quanto più i partecipanti al mercato si fidano della capacità di un mercato di garantire parità di condizioni tanto maggiore è la loro disponibilità e propensione ad operare su quel mercato.

  • FALLIMENTO

    Procedimento esecutivo concorsuale, cui sono soggetti gli imprenditori commerciali individuali (anche defunti o cessati dall’impresa, ma solo per un anno dalla morte o dalla cessazione) e le società commerciali, esclusi gli enti pubblici che esercitano un’attività commerciale, gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.

    1. Presupposto oggettivo per l’apertura della procedura è lo stato di insolvenza, inteso come organica impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni e desunto da inadempimenti o da altri fatti esteriori risultanti anche in sede penale (fuga e latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali dell’impresa, diminuzione fraudolenta dell’attivo ecc.). Si tratta di un procedimento collettivo, sia perché è attuato nell’interesse di tutti i creditori, affinché gli stessi, salvi i diritti di prelazione, abbiano parità di trattamento nella ripartizione del ricavato della fase di liquidazione; sia perché colpisce indistintamente tutti i beni, mobili ed immobili, del debitore. E collettiva è anche la gestione e liquidazione dei beni, alla quale provvede, in maniera esclusiva, un apposito organo (curatore), mentre i singoli creditori non possono compiere atti esecutivi individuali. Il fallimento, peraltro, costituisce anche una misura conservativa, in quanto, togliendo al fallito il possesso e la disponibilità dei suoi beni, impedisce che gli stessi possano essere sottratti alla garanzia ei creditori. Ricorrendo i presupposti soggettivo e oggettivo previsti dalla legge, il tribunale civile del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, d’ufficio o su richiesta dello stesso imprenditore o di uno o più creditori o del pubblico ministero, provvede con sentenza alla dichiarazione del fallimento. La sentenza è emessa in camera di consiglio, sentito l’imprenditore insolvente e avverso la stessa quest’ultimo e qualsiasi altro interessato possono proporre opposizione (ma questa non ha efficacia sospensiva).

    2. La sentenza di fallimento produce effetti di natura personale e patrimoniale. Il fallito resta privato dell’amministrazione, del possesso e della disponibilità dei suoi beni, presenti e futuri, non può efficacemente eseguire pagamenti, perde la legittimazione processuale attiva per i diritti concernenti il fallimento e quella passiva rispetto alle azioni patrimoniali, è iscritto in un apposito registro, non può allontanarsi senza permesso dalla sua residenza, incorre in incapacità di diritto pubblico ed è punibile per particolari reati ipotizzabili solo sul presupposto della dichiarazione di fallimento (bancarotta, semplice o fraudolenta ecc.). A loro volta i creditori, la cui pretesa, qualunque ne sia il contenuto, si converte in un credito di danaro, acquistano il diritto ad essere soddisfatti, salve le legittime cause di prelazione, con parità di trattamento. Diventano inopponibili al creditori gli atti, di alienazione e di costituzione di diritti, non trascritti prima della sentenza. Resta sospeso, agli effetti del concorso dei creditori, il corso degli interessi sui debiti pecuniari del fallito e tali debiti si considerano scaduti anche se non lo sono. I rapporti giuridici preesistenti al fallimento e non ancora esauriti sono variamente regolati; quelli esauriti sono soggetti, a determinate condizioni, alle azioni revocatorie (fallimentare ed ordinaria), dirette a reprimere gli atti dai quali taluni creditori abbiano tratto particolare vantaggio ed a far rientrare nel patrimonio del fallito beni che ne sono usciti indebitamente.

    3. Organi della procedura fallimentare sono: il tribunale fallimentare, competente a conoscere di tutte le azioni che derivano dal fallimento, escluse le sole azioni reali immobiliari; il giudice delegato, nominato nella sentenza di fallimento, che dirige le operazioni fallimentari e vigila sull’operato del curatore; il curatore, anch’esso nominato nella sentenza di fallimento, che è pubblico ufficiale e che, sotto la guida del giudice delegato, esercita molteplici funzioni (custodia delle attività, liquidazione e ripartizione dell’attivo, eventualmente esercizio provvisorio dell’impresa ecc.); il comitato dei creditori, che ha funzioni consultive e funzioni, sia pure limitate, di sorveglianza. La procedura fallimentare si svolge essenzialmente attraverso le seguenti fasi: l’apposizione dei sigilli da parte del giudice delegato, la rimozione dei sigilli e l’inventario da parte del curatore che, a seguito di questa attività, prende in consegna i beni del fallito, eventualmente continuando, su autorizzazione del tribunale, ad esercitare l’impresa in via provvisoria; inoltre ricostruisce l’attivo con l’eventuale esercizio delle ricordate azioni revocatorie e lo liquida riscuotendo i crediti e vendendo i beni del fallito. Il giudice delegato, su presentazione delle relative domande (in mancanza delle quali il fallimento si chiude), formalo stato passivo, indicando i crediti ammessi (in via privilegiata e chirografaria), quelli ammessi con riserva e quelli esclusi, lo sottopone a verifica da parte dell’adunanza dei creditori, forma lo stato passivo definitivo (v. accertamento del passivo) e lo dichiara esecutivo (dopo di che il fallimento può cessare per concordato proposto dal fallito, approvato dai creditori ed omologato dal tribunale). Il tribunale fallimentare decide, con sentenza appellabile, sulle opposizioni allo stato passivo. Infine, ad opera del curatore, prededotte le spese e le obbligazioni contratte per l’amministrazione del fallimento, si provvede alla ripartizione dell’attivo fra i creditori, soddisfacendo prima, secondo l’ordine fissato dalla legge, quelli ammessi con prelazione e poi, con l’eventuale residuo, per intero o in proporzione all’ammontare dei loro crediti, i creditori chirografari.

    4. Il d.l. 14.3.2005 n 35 (art. 2 “ Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni”) ha modificato gli artt. 67 e 70 l. fall. Riguardo agli atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie, (art. 67 l. fall.) ha ridotto ad un anno ed a sei mesi rispettivamente il termine biennale e quello annuale anteriore alla dichiarazione di fallimento per la loro revoca. Ha, inoltre, ritenuto non soggetti all’azione revocatoria a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sia situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’art. 2501, bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis, f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Riguardo agli effetti della revocazione, l’art. 70 novellato prevede, che la revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale, o dalle società previste dall’art. 1 della l. 23.11.1939 n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione .e sancisce ancora che qualora la revoca riguardi atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso, fermo restando il diritto del convenuto di insinuare al passivo un credito di importo corrispondente a quanto restituito.

  • FALSIFICAZIONE

    Atto o serie di atti di contraffazione o alterazione o messa in circolazione di documenti, sigilli, monete, carte di pubblico credito, valori ecc. contraffatti o alterati. Trattasi di reati contro la fede pubblica, che sono penalmente puniti in quanto lesivi della fiducia dà pubblico circa la genuinità, l’autenticità e la veridicità di cose, valori, documenti. Contraffazione è l’imitazione dolosa, ossia la riproduzione della cosa per farla in tutto simile all’autentica. Alterazione è il mutamento doloso, ossia la modifica della cosa per renderla diversa dalla sua dimensione autentica e originale. Il codice penale, in relazione al particolare oggetto sul quale incide la falsità, distingue i delitti di falso in: falsità di monete, carte di pubblico credito e valori bollati (artt. 453-466); falsità in sigilli, strumenti e segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (artt. 467-475); falsità in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative, registri, notificazioni e scritture private (e, inoltre, la soppressione, la distribuzione o l’occultamento di atti veri e l’uso di atti falsificati) (artt. 476-493). I falsi considerati possono schematicamente classificarsi secondo la seguente quadripartizione: delitto di falso nummario; delitti di falso strumentale; delitti di falso documentale, delitti di falso personale. Una fondamentale distinzione, che riguarda in particolare la terza categoria, è quella tra falsità ideologica e falsità materiale. Si ha la forma del falso ideologico quando la falsità riguarda non la materialità, ma il contenuto ideale dell’atto; non è falso il documento nella sua essenza materiale, ma sono false le affermazioni in esso fatte come vere. Ricorre, invece, il falso materiale allorché la contraffazione o l’alterazione cadono materialmente sulla scrittura. Quanto all’elemento soggettivo del falso, in genere, va precisato che il dolo si sostanzia nella coscienza e volontà di immutare la verità.

  • FALSO IN BILANCIO

    Reato di pericolo a presidio della trasparenza e dell’integrità del capitale sociale che, nella sua nuova formulazione (introdotta dal d.lg. 11.4.2002 n. 61 sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi emanate ai sensi della l. 3.10.2001 n. 366) si articola in due fattispecie: le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).

    1. False comunicazioni sociali. L’art. 2621 c.c. punisce la condotta dei responsabili della redazione del bilancio (oltre al bilancio di esercizio anche il bilancio straordinario e il bilancio consolidato) con l’arresto fino a un anno e sei mesi quando: a) espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società (ancorché oggetto di valutazioni). La falsità non va individuata nella relazione fra valutazione delle poste in bilancio e reale valore dei beni, ma ragionando sul rapporto fra il valore dei beni iscritti in bilancio e il criterio relazionato che ne ha informato la stima.(ex art. 2423 bis c.c. relativo ai principi di redazione del bilancio); b) omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale essa appartiene. L’omissione di fatti concernenti le condizioni economiche della società riguarda la mancata indicazione di alcune delle voci prescritte per lo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), per il conto economico (art. 2425 c.c.) e degli elementi della nota integrativa (art. 2427 c.c.). La soglia della punibilità è più elevata rispetto alla disciplina previdente al d.lg. 2002/61. Il legislatore ha ritenuto opportuno limitare la responsabilità penale (contravvenzione) ai casi in cui l’idoneità del pericolo (quantitativa e qualitativa) sia rilevante e tale da alterare sensibilmente la rappresentazione economica della società. Sono poi previste delle soglie di non punibilità nelle ipotesi in cui “le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%” o le valutazioni estimative, singolarmente considerate, “differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”. L’incriminazione richiede una particolare caratterizzazione dell’elemento soggettivo in termini di dolo specifico (“conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”).

    2. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. L’art. 2622 c.c. (ipotesi “speciale” rispetto all’art. 2621 c.c.) punisce la condotta (descritta negli stessi termini di cui all’art. 2621 c.c.) dei responsabili della redazione del bilancio con la reclusione da sei mesi a tre anni quando cagiona un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. La fattispecie non è più costruita sul modello del pericolo concreto “per categorie aperte” (art. 2621 c.c.), ma sullo specifico schema del reato di danno. Il reato è procedibile a querela perché l’interesse tutelato è il patrimonio del singolo e non quello generale del mercato (cd. “minimo etico degli affari”). L’art. 2622 c.c. contempla anche l’ipotesi in cui il reato possa essere commesso nell’ambito delle società quotate. In questo caso il delitto è procedibile d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Anche nella fattispecie del falso in bilancio in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) è previsto un meccanismo di valutazione dell’offensività della condotta basato su dati empirici e su un sistema di soglie così come delineato dall’art. 2621 c.c.

  • FALSO NUMMARIO

    Falsità in monete e valori equiparati e bollati (artt. 453-466 c.p.). La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta (nazionale o straniera) avente corso legale nello Stato o fuori. Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca d’Italia. Alle monete sono equiparate le “carte di pubblico credito” (art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati. Nel falso nummario il legislatore include una notevole varietà di condotta: contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; alterazione di monete genuine in modo da conferire loro l’apparenza di un valore superiore; introduzione nel territorio dello Stato, ovvero detenzione o spendita o messa altrimenti in circolazione, di monete falsificate da parte di chi non ha concorso alla falsificazione, ma ha agito di concerto con l’autore del fatto delittuoso o con un intermediario; acquisto o comunque ricezione, dall’autore del delitto o da un intermediario di monete falsificate, con la finalità specifica di metterle in circolazione; introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, ovvero detenzione di monete falsificate al fine di metterle in circolazione, ovvero spendita o messa altrimenti in circolazione, senza concerto con l’autore del fatto delittuoso o con un intermediario; spendita, o messa altrimenti in circolazione, di monete falsificate ricevute in buona fede. Contraffazione o alterazione non devono essere così grossolane da rendere il prodotto falsificato inidoneo a trarre in inganno il pubblico e, quindi, a ledere la pubblica fede. L’elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di porre in essere un’attività produttiva di una offesa alla pubblica fede, con la consapevolezza del disvalore sociale di tale attività (tuttavia, per le specifiche ipotesi di cui agli artt. 453, n. 4 e 455 c.p., occorre anche il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione le monte o carte di pubblico credito falsificate). È da tenere distinta dal falso nummario la fattispecie prevista dall’art. 142 t.u. sugli istituti di emissione (r.d. 28.4.1910 n. 204): “è proibita la falsificazione, l’emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di banca”. La ragione del divieto è non tanto quella di evitare pericoli di inganno alla fede pubblica, quanto di evitare che il personale di ditte tipografiche e litografi che si eserciti in lavori di imitazione della moneta.

  • FAMILY FUND

    Insieme di fondi facenti capo ad una medesima società di gestione (SGR) che, sfruttando le particolari agevolazioni insite nella struttura tecnica di ciascun fondo presentano stretti legami reciproci in modo da formare un’entità collegata (la famiglia). L’elemento che differenzia una famiglia da un semplice raggruppamento di fondi è dunque rappresentato dalla presenza di precisi collegamenti strutturali tra i fondi stessi. Dal punto di vista dell’investitore, si può affermare che questi dovrebbe percepire di essere entrato in una family quando gli risulti più agevole e conveniente il passaggio da un fondo ad un altro, nell’ambito di quelli gestiti dalla stessa società, al mutare di obiettivi ed esigenze o per via di cambiamenti nelle condizioni di mercato. Una family è, inoltre, riconoscibile dalle politiche promozionali e pubblicitarie adottate dalla società di gestione, le quali tendono in diverso modo a collegare tra loro i fondi gestiti (c.d. marketing congiunto), consentendo all’investitore di comprendere di trovarsi all’interno di una famiglia di fondi. Due sono, in sintesi, le caratteristiche strutturali che dovrebbero possedere i fondi appartenenti ad una family: il privilegio di scambio ed il privilegio di accumulo multiprodotto. Il primo è costituito da una serie di meccanismi di “switching” tra i fondi appartenenti ad una stessa famiglia che prevedono congrue riduzioni degli oneri commissionali associati al movimento delle quote in entrata e in uscita. Il secondo consiste, invece, in una serie di meccanismi atti a ridurre il carico commissionale per le sottoscrizioni successive alle prime da parte del medesimo investitore. Nella sua versione standard, tale privilegio prevede che, per ogni sottoscrizione susseguente alla prima, il sottoscrittore acquisisca il diritto di vedersi applicata l’aliquota commissionale corrispondente alla somma di tutti gli importi lordi precedentemente gestiti dalla medesima società, comprensiva anche del versamento da effettuarsi. La politica d’investimento propria dei fondi membri di una stessa famiglia deve ad evidenza essere sufficientemente diversificata, sotto il profilo della tipologia e degli obiettivi degli investimenti; in caso contrario, infatti, non avrebbe alcun senso istituire per il sottoscrittore meccanismi agevolativi per il passaggio da un fondo all’altro.

  • FAQ

    Acr. di: Frequently Asked Questions. Elenchi contenenti le domande più comuni su un qualsiasi argomento, accompagnate dalle relative risposte. Comuni nei siti commerciali Internet.

  • FARE DENARO

    Offerta di un prezzo per l’acquisto di un dato quantitativo di un titolo, a valori via via crescenti fino a toccare il limite massimo eventualmente stabilito dal cliente. Il prezzo offerto è detto “corso denaro”. Si dice che un titolo “fa denaro” quando la domanda supera l’offerta e il prezzo, quindi, tende al rialzo. L’affare giunge a buon fine quando il “denaro” trova la corrispondente “lettera”, quando cioè il prezzo di domanda proposto dal compratore incontra l’offerta del venditore. Il prezzo fatto indica il momentaneo equilibrio raggiunto dal mercato. “Mercato in denaro” indica un mercato nel quale prevale la domanda e che, perciò, risulta in tendenza rialzista. Talora un titolo può fare contemporaneamente “denaro e lettera”, nel senso che per esso viene dato sia il prezzo di acquisto che quello di vendita.

  • FARE LETTERA

    Richiesta di un prezzo per la vendita di un dato quantitativo di un titolo, a valori via via decrescenti fino a raggiungere il limite minimo eventualmente fissato dal cliente (nel caso che vengano passati ordini ad agenti di cambio). Il prezzo richiesto dal venditore è detto “corso lettera”. Si dice che un titolo “fa lettera” quando l’offerta supera la domanda e il prezzo, quindi, tende al ribasso. Una negoziazione è conclusa quando colui che offre titoli (che fa lettera) trova un operatore che offre denaro per gli stessi titoli, cioè quando offerta e domanda si incontrano (la lettera ha trovato il suo denaro). Il prezzo fatto indica il momentaneo equilibrio raggiunto dal mercato. “Mercato in lettera” indica un mercato nel quale prevale l’offerta e che, perciò, risulta in tendenza ribassista. Talora un titolo può fare contemporaneamente “lettera e denaro”, nel senso che per esso viene dato sia il prezzo di vendita che quello di acquisto.

  • FARO

    Acronimo di Funzionamento ATMRilevato On line. Si tratta di un servizio gratuito di rilevazione del funzionamento degli sportelli Bancomat fruibile tramite telefono o Internet, che indica sia lo sportello automatico funzionante più vicino sia lo sportello automatico della propria banca più facilmente raggiungibile dalla posizione geografica del cliente. Il servizio consente anche alle banche di monitorare costantemente i propri sportelli Bancomat al fine di garantire un livello più elevato di qualità certificato dal marchio appositamente creato "Patti Chiari". Infatti l’introduzione di tale servizio in Italia, avvenuto nel 2003, ha rappresentato il lancio del progetto PattiChiari, il consorzio creato su iniziativa dell’ABI al fine di migliorare il rapporto tra le banche e la società.
    Link: http://pattichiari.it

    Redattore: Bianca GIANNINI
    © 2010 ASSONEBB

  • FASAB

    Acr. di: Federal Accounting Standards Advisory Board. Organizzazione che definisce i principi contabili federali negli Stati Uniti in ragione delle esigenze di informazione finanziaria e sul bilancio federale principalmente dei cittadini, delle strutture di sorveglianza del Congresso, delle agenzie federali e di ogni altro interessato.

  • FASB

    Acr. di: Financial Accounting Standards Board. Organizzazione che definisce gli standards contabili e di reporting per il settore privato degli Stati Uniti.

  • FASCISMO E AUTARCHIA ECONOMICA

    Il Fascismo fu un movimento politico-economico che ha caratterizzato l’Italia a partire dal 1919, il cui esponente era Benito Mussolini. Nel primo dopoguerra la situazione dell'economia italiana era drammatica, soprattutto per l'alta dipendenza dall'estero e le conseguenze del deprezzamento della lira.

    Il regime fascita (1922-1943) implementò l'autarchia per limitare i contatti con l'estero e ridurre la dipendenza. Durante il periodo di affermazione del regime furono presi diversi provvedimenti: vennero riordinate le relazioni industriali, la libera contrattazione non incideva più sui salari, vennero aboliti i sindacati e al loro posto vennero create le “corporazioni”, le quali non avevano più soltanto il compito di garantire le relazioni industriali, ma assunsero una funzione politica e costituzionale.
    Nel 1939 nel pieno dell’ affermazione del Fascismo l’Italia divenne un organizzazione fascista ed economica corporativa. Lo Stato in campo economico cercava di garantire sicurezza all’industria, diede vita ad una politica estera aggressiva e cercava di proteggere il mercato interno da situazioni che potevano risultare dannose. Durante il regime vennero create numerose organizzazioni come l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I), Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S), Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L).
    Il 1931 fu un anno economicamente importante poiché fu annunciata la “vittoria sul grano” e per la prima volta l’Italia riuscì a soddisfare per intero il suo fabbisogno, senza dover ricorrere alle importazioni. Il raggiungimento di tale obiettivo insieme ad altri successi fu importante perché permise a Mussolini di dimostrare il prestigio della nazione, l'indipendenza dal resto del mondo.
    La bilancia dei pagamenti continuava a mostrare un forte disavanzo e il regime voleva raggiungere il pareggio dei conti con l’estero e favorire il potenziamento dell’apparato produttivo interno; erano però necessari che importanti investimenti; in questo periodo l’Italia si avvia verso un’economia autarchica.
    Il piano autarchico fu realizzato attraverso il “Piano Regolatore” nel 1937; lo Stato si trovò di fronte ad enormi spesee dovette aumentare le imposte, attuando una riforma tributaria, introdurre imposte straordinarie e rivalutare le riserve auree.
    In questi anni l’attività economica prevalente era quella industriale, che soppiantò l'agricoltura. Lo scoppio del secondo conflitto mondiale creò tensioni nel modello corporativo, pertanto fu necessario trasformare l’economia nazionale in una economia di guerra.


    Redattore: Virginia RUMORI

  • FATTORE MITIGANTE

    Sono elementi, quali garanzie (sia di natura reale, quali le ipoteche e i pegni, che di natura personale, quali le fidejussioni), forme tecniche (ad esempio finanziamenti con natura autoliquidante, ovvero correlati a operazioni commerciali sottostanti, che ne garantiscono il rimborso, quale l’anticipo fatture) e covenants (clausole vincolanti per l’impresa poste a maggior tutela dei finanziatori), che contribuiscono a ridurre la perdita in caso di insolvenza, ovvero ad aumentare le possibilità di recupero del credito o la misura del credito recuperabile.

    Redattore: Museo del Risparmio 2016

  • FATTORIA DIDATTICA

    Azienda agricola nella quale viene svolta attività di accoglienza ed educazione di gruppi scolastici e nelle quali viene offerta l'opportunità di conoscere le attività dell'azienda.
    La qualifica di fattoria didattica viene assegnata solitamente dall'amministrazione regionale sulla base dell'accettazione da parte dell'azienda agricola di alcuni standard definiti da una "carta della qualità", in particolare l'azienda deve impegnarsi da un lato al rigoroso rispetto delle normative di sicurezza che comprendono la messa in sicurezza di materiali e sostanze pericolosi, la copertura assicurativa dei visitatori, la presenza di personale addestrato nel primo soccorso, la corretta segnalazione di eventuali aree ad accesso limitato, dall'altro lato l'azienda deve presentare una proposta educativo/formativa legata all'effettiva produzione agricola o animale.
    La fattoria didattica offre un'attività educativa attiva attraverso dei laboratori di realizzazione di un prodotto tipico aziendale e dei percorsi didattici a tema (es. i profumi delle piante, dal latte al formaggio, dal grano al pane….).
    Redattore: Barbara PANCINO
    © 2009 ASSONEBB

     

  • FATTURA

    Documento emesso dal venditore di beni o prestatore di servizi e consegnato o spedito al cliente. La fattura dev’essere emessa per ciascuna operazione imponibile anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Assolve alle seguenti funzioni: comunica al compratore l’importo totale del suo debito; consente l’applicazione, quando richiesto dalla legge fiscale, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le indicazioni relative: alla ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, oltre che ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all’emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti, devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; ai corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; al valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; all’aliquota e ammontare dell’imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare al momento di effettuazione dell’operazione e uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all’altra parte. La fattura si considera “formata” nel giorno indicato sul documento ed “emessa” nel giorno in cui viene consegnata o spedita all’altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l’indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso, può essere emessa una sola fattura per tutte le cessioni effettuate nel corso di un mese solare ad uno stesso compratore. Le fatture non imponibili o esenti da Iva devono indicare la norma che dispone la non imponibilità o l’esenzione; quelle con più aliquote devono individuare i diversi imponibili. L’omessa o incompleta fatturazione è punita con la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta; per le fatture non imponibili o esenti si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 800.000. Il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni, in apposito registro. Le registrazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente elaboratori elettronici ovvero si avvalga, per l’elaborazione dei dati, di centri gestiti da terzi, possono essere eseguite entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

  • FATTURA CONSOLARE O DOGANALE

    Documento rilasciato dal console del paese importatore che risiede nel paese esportatore allo scopo di certificare il valore corrente delle merci negoziate sulla piazza venditrice. Impropriamente denominato “fattura”, è necessaria quando le merci importate sono soggette a dazi ad valorem, per evitare che nelle fatture possano essere indicati prezzi inferiori a quelli correnti sulle piazze esportatrici. Inoltre, in quei Paesi che applicano leggi antidumping il documento in oggetto serve per accertare che i prezzi delle merci esportate non siano inferiori a quelli correnti nel paese d’origine. Negli ultimi anni la fattura consolare ha praticamente cessato di assolvere alle funzioni suddette. Attualmente, infatti, le autorità consolari si limitano a garantire con la propria firma l’autenticità delle fatture emesse dai venditori-esportatori, e quindi la provenienza della merce, senza entrare nel merito del prezzo in essa indicato. In tale ipotesi, è ovvio che documenti siffatti non rivestono più alcuna importanza ai fini dell’accertamento del valore in dogana delle merci.

  • FATTURA DEFINITIVA

    Documento emesso dal venditore di beni o dal prestatore di servizi, oppure dallo stesso compratore (controfattura) quando gli sono noti tutti gli elementi necessari per l’esatta determinazione dell’importo da pagare da parte del compratore. La fattura definitiva ha lo scopo di determinare esattamente i rapporti finanziari tra i contraenti quando vi sia stata l’emissione di quella provvisoria. Può integrare, nel qual caso viene compilata una fattura che evidenzia le sole differenze, o sostituire la fattura provvisoria emessa in precedenza, nel qual caso viene compilata una nuova fattura che annulla la precedente. La sua emissione è frequente nel commercio internazionale, quando la verifica della qualità e della quantità della merce è fatta a destino.

  • FATTURA DI ABBUONO

    Documento, chiamato anche nota di credito, emesso dal venditore con il quale si rettifica un’operazione già effettuata o contabilizzata a seguito di riduzioni di prezzo o abbuoni concessi al compratore. Tipici esempi sono: l’annullamento di una fattura erroneamente emessa e la riduzione dell’importo di una fattura già emessa per concludere controversie sorte intorno all’esattezza della prestazione fornita.

  • FATTURA DI DEPOSITO

    Documento che accompagna la merce consegnata o spedita in conto deposito a rappresentanti o agenti, affinché ne curino la distribuzione. Non presupponendo alcuna vendita, ha un valore meramente amministrativo. Nella fattura di deposito sono indicati la qualità e la quantità della merce e, in alcuni casi, il prezzo cui deve essere venduta.

  • FATTURA DI MERCE A DISPOSIZIONE

    Documento emesso dal venditore a seguito del mancato ritiro della merce da parte del compratore e a quest’ultimo consegnato o spedito. Con l’emissione di tale fattura il venditore dà la prova di aver messo la merce a disposizione del compratore.

  • FATTURA DI PIAZZA

    Documento che si emette per le negoziazioni di merci tra contraenti che risiedono nella stessa piazza. Si distingue dalla fattura di spedizione che riguarda merci spedite da una piazza all’altra e che contiene, pertanto, anche indicazioni relative al trasporto ed alle spese a questo connesse. Si distingue, inoltre, dalla fattura di consegna, che viene emessa quando le merci siano affidate o spedite ad un consegnatario o concessionario per la vendita.

  • FATTURA PRO-FORMA

    Documento emesso dal venditore di beni o dal prestatore di servizi, consegnato o spedito al probabile compratore, cui si attribuisce valore di preventivo di costo ma che contiene tutti gli elementi necessari per l’esatta determinazione dell’importo da pagare nel caso le parti decidano di concludere l’affare. La fattura pro forma può essere richiesta contemporaneamente a più fornitori onde poter scegliere la proposta più conveniente. Le fatture por-forma hanno notevole importanza nella documentazione preventiva di finanziamenti a medio e lungo termine accordati per l’acquisto di impianti e macchinari a condizioni di tasso agevolato o con contributo in conto capitale.

  • FATTURA PROVVISORIA

    Documento emesso dal venditore di beni o dal prestatore di servizi quando non gli sono noti tutti gli elementi necessari per l’esatta determinazione dell’importo da pagare da parte del compratore. Nel momento in cui saranno noti tutti gli elementi di calcolo il venditore procederà all’emissione della fattura definitiva. è frequente nel commercio a distanza, in particolare in quello internazionale, quando la verifica della qualità e della quantità della merce è fatta a destino. In tali casi, infatti, il venditore per poter effettuare la fatturazione e l’emissione della relativa tratta dovrebbe attendere che la merce fosse consegnata al compratore. Per eliminare questa attesa. il venditore che desideri realizzare immediatamente il proprio credito, emette una fattura provvisoria sulla base degli elementi conosciuti al momento della spedizione della merce, salvo poi a procedere alla rettifica dell’importo “provvisorio” mediante emissione di un secondo conteggio (v. fattura definitiva) nel momento in cui tutti gli elementi del calcolo saranno acquisiti.

  • FATTURA QUIETANZATA

    Fattura sulla quale l’emittente ha apposto la propria firma come attestazione che l’importo in essa indicato è stato pagato.

  • FATTURATO

    Ammontare complessivo delle vendite di una impresa in un determinato periodo risultanti da fattura. L’analisi statistica del fatturato può riguardare: la composizione dinamica per tipi di prodotti e per mercati di vendita; il grado di inserimento dell’azienda nel mercato; l’attività dei singoli canali di distribuzione; la composizione e la dinamica della clientela ecc. Nei gruppi di imprese il fatturato consolidato, che è quello complessivo della capogruppo e delle aziende consociate, fornisce la dimensione economica del gruppo e il suo peso nell’economia generale. v. anche giro d’affari.

  • FBE

    Acr. di: Fédération Bancaire de l’Union Européenne, più nota oggi col nome ingl. European Banking Federation. Ha sede a Bruxelles e riunisce le associazioni bancarie degli Stati dell’UE e dell’EFTA per essere strumento di azione comune per conseguire nel campo dell’attività creditizia i fini europei stabiliti dal Trattato di Roma. Il suo compito consiste, dunque, nel coordinare, mediante lo studio e l’esame comune dei problemi di interesse bancario che si pongono nell’ambito della Comunità, le posizioni e le iniziative delle associazioni che ne sono membri. Ne sono associati: Association Belge des Banques-Belgische Vereniging van Banken (Belgio); Finansrådet-Dansk Pengeinstitutters Forening (Danimarca); Bundesverband Deutscher Banken (Germania); Associación Española de Banca; Association Française des Banques; Hellenic Bank Association (Grecia); Irish Bankers’ Federation (Irlanda); Bankers’ & Securities Dealers’ Association of Iceland; Associazione Bancaria Italiana-ABI; Association des Banques et Banquiers du Luxembourg; Nederlandse Vereniging van Banken (Olanda); Finansnæringens Hovedorganisasjon (Norvegia); Verband Österreichischer Banken & Bankiers (Austria); Associação Portuguesa de Bancos; Suomen Pankkiyhdistys (Finlandia); Swissbanking (Svizzera); Svenska Bankföreningen (Svezia); British Bankers’ Association (UK). Organi statutari della Federazione sono: la Presidenza, composta da un Presidente che agisce col consenso e per delega del Consiglio, e da due Vice presidenti, eletti ogni due anni dal medesimo consesso; il Consiglio, al quale spetta l’attività deliberativa, e principalmente il compito di definire i principi generali della politica e dell’attività della Federazione; il Comitato centrale, che provvede, sotto il controllo del Consiglio e del Presidente, alla direzione e all’amministrazione della Federazione, e il Segretario Generale. La Federazione si avvale, sul piano tecnico, della collaborazione di comitati consultivi permanenti per determinate materie (giuridico, tributario ecc.) e di comitati ad hoc per lo studio di specifici argomenti (vigilanza bancaria, contabilità bancaria, sistemi di pagamento ecc.).

  • FCHUB

    Bankpedia.org e Assonebb sostengono gli sforzi di diffusione della cultura bancaria e finanziaria e comunicano ai propri lettori che l'Editrice Minerva Bancaria ha creato il Financial Community Hub (FCHub) per affrontare con analisi critica e tempestiva i fatti e i problemi dell'attualità. FCHub pubblica contributi giornalistici e vuole formare, informare e orientare l'opinione pubblica sui temi che riguardano il mercato finanziario. FCHub è diretto da Orazio Carabini e ha un Comitato scientifico che ne guida il percorso di sviluppo.

  • FDIC

    Acr. di: Federal Deposit Insurance Corporation.Organo federale indipendente costituito in base al Banking Act del 1933. Ha per missione di mantenere la stabilità e la fiducia del pubblico nel sistema finanziario nazionale. Provvede ad assicurare ai clienti delle banche aderenti una quota dei loro depositi, fino ad un rimborso massimo di 100.000 dollari, in caso di dissesto. Virtualmente tutte le banche USA e le saving associations (S&L). Come contropartita le banche corrispondono un premio di assicurazione (v. assicurazione dei depositi). È diretto da tre membri, uno dei quali è il Comptroller of the currency, mentre gli altri due sono nominati dal Presidente. Oltre alla delicata funzione di assicurazione dei depositi, alla FDIC spettano anche compiti di regolamentazione, controllo e supervisione dell’operato delle commercial banks e delle savings banks non aderenti al Federal Reserve System (insured non-member State banks).

  • FECOM

    Acr. di Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria (fr. Fonds européen de coopération monétaire-FECOM; ingl. European Monetary Cooperation Fund in sigla EMCF, ma anche EMCOF). Istituito con personalità giuridica e sede in Lussemburgo il 6.4.1973 come supporto per la politica di stabilizzazione dei cambi delle nove valute del serpente monetario. L’istituzione era stata definita con regolamento (CEE) n. 907/73 del Consiglio del 3.4.1973 in esecuzione della decisione adottata al termine della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo della Comunità Europea tenutasi a Parigi dal 18 al 21.10.1972. Il regolamento stabiliva i compiti del FECOM nel promuovere a) il buon funzionamento della progressiva riduzione dei margini reciproci di fluttuazione delle monete comunitarie, b) gli interventi in monete comunitarie sui mercati dei cambi e c) accordi tra banche centrali per una politica concertata delle riserve. Esso era amministrato e gestito da un consiglio di amministrazione formato da membri del comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati comunitari e da un rappresentante della commissione. Alla BRI era stata affidata la funzione di agente per l’espletamento di compiti tecnici relativi all’esecuzione di alcune operazioni di Fondo. L’esperienza iniziale non èra stata positiva, a causa della crisi valutaria che portò quasi subito fuori del Serpente monetario Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Francia, riducendo la zona di stabilità a una specie di area del marco. Il FECOM venne rivitalizzato nel 1978 con la costituzione dello SME (entrato in operatività il 13.3.1979) grazie anche alla vitalità di questo accordo che, bene o male, è sopravissuto fino all’adozione dell’euro il 1°.1.1999. Il FECOM è cessato il 31.12.1993 con l’avvio della seconda fase dell’UEM e i suoi compiti sono passati all’IME, organizzato allo stesso modo (entrambi avevano un consiglio di amministrazione coincidente con il comitato dei governatori delle banche centrali). L’IME è stato posto in liquidazione il 31.12.1998 col passaggio alla terza fase dell’UEM e l’istituzione della BCE.

  • FEDE DI CREDITO

    Titolo di credito all’ordine, di antica origine, la cui emissione è riservata al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia ed è pagabile a vista presso qualsiasi filiale del Banco emittente. È regolato dagli artt. 108 e ss. del r.d. 21.12.1933 n. 1736, oltre che dagli statuti e dai regolamenti dei Banchi. Esso incorpora la promessa di pagare a vista, da parte di qualunque filiale del Banco, una somma di denaro determinata e assolve a funzioni assimilabili all’assegno circolare, la cui disciplina è applicabile ove mancano disposizioni specifiche. Elementi essenziali del titolo sono: la denominazione di fede di credito, la promessa di pagare una somma determinata, l’indicazione del prenditore, la data ed il luogo di emissione e la sottoscrizione del Banco emittente. L’emissione della fede è subordinata al versamento da parte del cliente, in contanti (secondo l’antica disciplina della fede), o con accredito in conto, della somma da pagarsi da parte del Banco. La maggior peculiarità del titolo consiste nell’apponibilità alla girata della causale del pagamento ovvero di condizioni alle quali subordinare il pagamento medesimo. La fede di credito, in tal modo, assolve alla funzione di prova dell’erogazione di una somma per una specifica ragione, ovvero alla funzione di garantire che il pagamento avverrà, da parte del Banco, solo quando si siano verificate le condizioni ivi apposte: p.e., l’accertamento della libertà da pesi o da vincoli del bene acquistato e pagato a mezzo della fede, ovvero la prestazione di determinate garanzie da parte del mutuatario. In tal caso il Banco sarà incaricato di verificare, sotto la propria responsabilità l’avverarsi delle condizioni apposte alla girata. Altre regole particolari relative alle girate condizionate o con indicazione della causale del pagamento della fede di credito sono le seguenti: a) obbligo della scrittura a mano della girata con sottoscrizione del girante; b) necessità dell’autentica del notaio per la firma di quietanza del portatore per i pagamenti fatti in dipendenza di contratti e per pagamenti accettati a saldo finale; c) necessità dell’autentica notarile della firma del girante; d) possibilità di annullamento della girata con le formule indicate nell’ari 112 l. ass. o altre equivalenti, purché dal girante scritte e firmate. La restante disciplina della girata, invece, è identica a quella dettata in tema di assegno. La legge tace sulla responsabilità, in via di regresso del girante della fede: l’analogia di funzione del titolo con l’assegno circolare fa ritenere applicabile la soluzione affermativa. Anche le regole sul pagamento della fede, sia pur con le particolarità osservate nel caso di apposizione di condizioni alle girate non differiscono da quelle dettate per gli assegni: in particolare il grado di diligenza richiesto al Banco non si caratterizza per una maggiore severità, potendo il Banco stesso essere soltanto chiamato ad accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti in linea generale per il pagamento di un assegno. L’apposizione della causale della girata non rende opponibile al portatore le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante. Si applicano, per il pagamento di una fede alterata, le regole previste dagli art. 69 l. camb. e 88 l. ass (v. assegno bancario; assegno circolare; cambiale). In caso di smarrimento, sottrazione e distruzione della fede di credito può chiedersi l’ammortamento secondo una procedura prevista statutariamente e modellata, con alcune eccezioni relative alla competenza territoriale all’emissione del decreto e alla notifica (da effettuarsi al Banco e a tutti i giranti) sulla falsariga di quella prevista negli arti. 69, 70, 71, 72, e 74 l. ass.; è prevista dall’art. 113 l. ass., però, in tali casi una regolamentazione alternativa, derivante da secolari usi dei Banchi meridionali, in forza della quale il Banco può rimborsare la somma indicata sulla fede, su domanda dell’interessato e previa stipulazione di un’obbligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile con il denunciante, ovvero la costituzione di una garanzia reale. L’art. 114 l. ass., infine, prevede che le azioni derivanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni, salvo, in caso di girata condizionata o recante la causale del pagamento l’applicazione dei termini di prescrizione previsti dal c.c. con riferimento al negozio giuridico al quale si riferisce la girata. Ormai scomparso è il polizzino, e cioè la fede di credito rimessa per un importo inferiore a 50 lire. Si applica alla fede di credito, per quanto non espressamente menzionata, la disciplina di cui all’art. 1, commi 2 e 7, legge 5.7.1991 n. 157, sull’obbligo di apposizione della clausola di intrasferibilità e del nome del beneficiario in caso di importi superiori ai venti milioni.

  • FEDE DI DEPOSITO

    Documento che, a richiesta del depositante e in sostituzione dell’ordinaria ricevuta, deve essere rilasciato dai magazzini generali, autorizzati a farlo, per le merci negli stessi depositate da terzi. È stampato su carta speciale, recante in filigrana l’individuazione del magazzino emittente, è sottoscritto dall’esercente e deve contenere: cognome, nome o ditta e domicilio del depositante o del terzo dallo stesso designato, luogo del deposito natura e quantità delle cose depositate, eventuale pagamento dei diritti doganali o della polizza assicurativa e, ove la merce sia stata periziata a cura del magazzino, nome del perito stimatore e valore di stima attribuito. La mancanza di queste ultime indicazioni, non essenziali, importa solo irregolarità del documento con eventuale responsabilità del magazzino emittente, ma non la sua invalidità. Invalidità si ha invece quando non siano stati indicati gli altri elementi essenziali anche se il depositante può far valere ugualmente i suoi diritti contro il magazzino provando in altro modo l’avvenuto deposito. Alla fede di deposito va unita (altrimenti il magazzino è esposto al risarcimento dei danni verso il terzo in buona fede) la nota di pegno che deve contenere le stesse indicazioni e va staccata insieme alla fede di deposito da un unico registro a madre e figlia, da conservarsi presso il magazzino (i due documenti uniti si chiamano fedepegno). La fede di deposito è un titolo di credito, c.d. rappresentativo di merci, che attribuisce al suo possessore il diritto alla consegna delle merci in esso specificate, il possesso delle medesime ed il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (ma non anche la proprietà delle merci, la quale si acquista solo quando si ottiene la materiale disponibilità delle stesse); ne deriva che il pegno, il sequestro, il pignoramento ed ogni altro vincolo sulle merci non hanno effetto se non si attuano sul titolo che le rappresenta. Per l’attuazione dei suddetti scopi la fede di deposito e la nota di pegno sono trasferibili, congiuntamente o separatamente, mediante girata, il che significa che si tratta di titoli all’ordine, anche se questa clausola non sia su di esse inserita. In base alle norme del codice civile (artt. 1793-1797) il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, ma è tenuto al pagamento dei diritti di magazzinaggio, doganali ecc. Il diritto alla riconsegna è un diritto letterale, perché il suo contenuto è limitato dal contesto letterale del titolo, autonomo, in quanto il debitore non può opporre al possessore eccezioni tratte da suoi rapporti personali con precedenti possessori (a meno che non si sia agito intenzionalmente a suo danno), ed astratto, perché il debitore non può opporre al possessore di buona fede l’inesistenza o illiceità della causa. Il possessore della sola fede di deposito, dal canto suo, non ha diritto alla riconsegna delle cose se non depositando presso i magazzini la somma dovuta al creditore pignoratizio. Infine, il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate, può, se non soddisfatto alla scadenza e purché abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, far vendere le cose; egli può anche, dopo aver proceduto alla vendita, agire in regresso contro i giranti nei termini stabiliti dalla legge cambiaria.

  • FEDE DI INVESTIMENTO

    Titolo di credito al portatore emesso da enti di gestione fiduciaria a ciò autorizzati dal Ministero dell’Industria e disciplinati dal d.p.r. 13.1.1959 n. 449, prima che il d.l. 16.2.1987 n. 27 (conv. con modif. nella l. 13.4.1987 n. 39) li ponesse in liquidazione o li obbligasse a dedicarsi ad altra attività modificando l’oggetto sociale. Più che ai titoli di partecipazione era assimilabile a un’obbligazione (generalmente con valore nominale pari a mille lire e scadenza variabile fra i tre e i quindici anni) in quanto attribuiva il diritto a un interesse periodico (in genere semestrale) fisso o indicizzato e, una volta sottoscritto da un risparmiatore, dava la possibilità all’emittente di finanziare investimenti di natura mobiliare o immobiliare.

  • FEDECOMMESSO

    Istituto che consente al testatore di predeterminare la futura successione dei beni ereditari. Con esso, infatti, l’erede viene vincolato a conservare i beni ricevuti per poi trasmetterli, alla sua morte, ad altre persone indicate dal testatore. Il fedecommesso trae la sua origine dall’esigenza di assicurare la conserva- zione dei beni familiari a vantaggio di una determinata linea di discendenti (p.e., i figli maschi primogeniti). Il codice civile del 1865, ravvisando nel fedecommesso un grave ostacolo alla circolazione dei beni, lo vietò in ogni caso. Il codice civile del 1942, invece, ne ammise la validità, a condizione, però, che il primo istituito fosse un figlio, un fratello o una sorella del testatore e che, come sostituiti, fossero indicati tutti i discendenti del primo. Inoltre, la disposizione fedecommissaria poteva comprendere soltanto i beni rientranti nella quota disponibile. Attualmente, in seguito alla riforma del diritto di famiglia, il fedecommesso assolve esclusivamente a finalità di tutela dell’incapace: esso, infatti, è ammesso dal nostro ordinamento soltanto se disposto dagli ascendenti o dal coniuge dell’interdetto a favore di persone od enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’incapace.

  • FEDERAL FUNDS

    di riserva costituiti dalle banche statunitensi sotto forma di depositi presso il Federal Reserve System. Fin dagli anni Venti sono oggetto di scambio tra le banche, a fini di aggiustamento delle rispettive posizioni di tesoreria e rappresentano un elemento chiave del mercato monetario. In origine le negoziazioni riguardavano solo le banche membre del Federal Reserve System, ma in seguito si sono estese anche alle altre banche e agli intermediari non bancari che mantengono riserve presso di essa. I Federal funds sono per definizione fondi immediatamente disponibili, cioè fondi potenzialmente prelevabili o consegnabili nello stesso giorno lavorativo; molti di questi sono overnight, ossia riguardano operazioni che nascono e si estinguono da un giorno all’altro, sebbene siano diffuse anche scadenze più lunghe (comunque non superiori a 90 giorni). Le passività bancarie costituite da tali fondi sono esenti da obblighi di riserva, così come da qualsiasi normativa che fissi i tassi passivi massimi da applicare alla clientela. Il tasso d’interesse applicato (Federal funds rate), stabilito quotidianamente dal Federal Reserve System in funzione della domanda del mercato e dei propri obiettivi di politica i monetaria, svolge funzioni di tasso pivot, simili a quelle che erano svolte dal tasso di sconto italiano.

  • FEDERAL RESERVE SYSTEM

    Acr.: FED. Organizzazione data negli USA agli istituti di emissione con il Federal Reserve Act del 29.12.1913 che, pur mantenendo un sistema pluralistico di banche centrali, ne coordina l’azione con opportuni collegamenti. Risulta composto da un Board of Governors (Federal Reserve Board) di sette membri designati dal Presidente per un periodo di 14 anni; a uno dei sette membri, sempre nominato dal Presidente, viene assegnata la carica di Chairman, per un periodo di 4 anni. Oltre che dalla sede centrale di Washington, il Federal Reserve System è composto da 12 Federal Reserve Banks e da 25 filiali dislocate nei diversi Stati del Paese. Ciascuna Federal Reserve Bank ha un comitato di nove direttori, dei quali sei vengono eletti dalle banche membri del sistema e tre nominati dal Board of Governors. Dei sei membri eletti dalle member banks, tre rappresentano effettivamente queste banche, mentre gli altri tre fungono da portavoce degli interessi della comunità locale. Le Federal Reserve Banks hanno competenza limitata ad ognuno dei 12 distretti in cui il territorio statunitense è suddiviso e differiscono profondamente dalle normali aziende bancarie, sia perché sono organizzazioni non profit, sia perché gli azionisti non sono titolari dei diritti, dei poteri e dei privilegi ad essi riconosciuti nella generalità delle imprese. Esse, da un lato, rappresentano a livello centrale gli interessi ed i problemi del proprio distretto, dall’altro cooperano nell’attuazione delle politiche bancarie e creditizie concordate a livello nazionale. Per quanto attiene alle funzioni del Federal Reserve System, il compito primario consiste nel controllo delle state-chartered banks (banche a statuto statale) che hanno scelto di divenire membri del sistema stesso. Esso, inoltre, è il principale organo di supervisione dei gruppi polifunzionali (bank holding companies), controllando i quali vigila indirettamente anche sull’operato di molte non-member banks che ne fanno parte. Di maggio rilievo sono i poteri esercitati nell’ambito della politica monetaria e creditizia. Tra gli strumenti di controllo della quantità di moneta in circolazione rientrano la possibilità di variare l’entità ed il costo della riserva obbligatoria, le operazioni di mercato aperto (per le quali è stato costituito un apposito sotto-comitato con la partecipazione dei membri del Board of Governors e dei rappresentanti delle Federal Reserve Banks) e le operazioni di risconto degli effetti presentati dalle banche. Riguardo al controllo dell’utilizzo e del costo del credito, invece, il FED interviene vigilando prevalentemente sui prestiti ipotecari e sui prestiti garantiti da pegno di valori mobiliari. Esso, infine, ha il potere di rimuovere funzionari nelle diverse istituzioni controllate e di imporre sanzioni e multe in caso di accertate irregolarità.

  • FEDERAL RESERVE SYSTEM (ENCICLOPEDIA)

    (Si veda anche voce del Dizionario: Federal Riserve System)
    Il Federal Reserve System anche detto Federal Reserve (Acr: FED) è la banca centrale degli Stati Uniti d’America, creata il 23 dicembre 1913 con la firma del Federal Reserve Act da parte del presidente Woodrow Wilson, con lo scopo di offrire all’intera nazione un sistema finanziario e monetario stabile. Nel corso del tempo l’economia mondiale ed il ruolo della stessa FED hanno subito un’evoluzione ed oggi il suo obiettivo è quello di porre in essere una politica monetaria orientata ad una condizione di piena occupazione, stabilità dei prezzi e controllo del tasso d’interesse di lungo periodo.
    La FED è composta da un organo governativo di centrale importanza, il Board of Governors, e da dodici Federal Reserve Banks situate nelle maggiori città del Paese con il compito di vigilare e regolare l’operato delle istituzioni finanziarie, concedere servizi bancari agli istituti di deposito ed assicurare un’offerta di informazioni ed eguale trattamento dei consumatori all’interno del sistema bancario. Fanno parte della FED anche numerose banche private che hanno l’obbligo di sottoscrivere un dato ammontare di risorse presso le Federal Reserve Banks.

    1. Struttura organizzativa
    1.1 Il Board of Governors
    Il Board of Governors (Consiglio dei Governatori) è l’agenzia federale del Federal Reserve System e svolge la sua attività parallelamente ed in collaborazione con le altre componenti della FED. Il compito principale del Board è quello di formulare la politica monetaria del sistema; a tale funzione si aggiungono l’obbligo di regolare e supervisionare l’attività delle singole Federal Reserve Banks e delle holding bancarie, coordinare le operazioni all’estero delle banche del sistema e delle banche estere nei diversi Stati federali, gestire i servizi bancari internazionali all’interno del paese, gestire il sistema dei pagamenti assicurandone il buon funzionamento e lo sviluppo, coordinare il sistema giuridico in tema credito al consumo.
    Il Board of Governors composto da sette membri nominati dal Presidente degli Stati Uniti e approvati dal Senato, resta in carica per un periodo di quattordici anni.
    Il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere componenti del Board ovvero nominati dallo stesso ed il loro incarico ha durata quadriennale. Il Board si riunisce più volte in una settimana in sedute aperte al pubblico a meno che gli argomenti di discussione non siano riservati includendo informazioni finanziarie riservate. Inoltre, il Board ha relazioni e comunica con altre agenzie governative, gruppi bancari e banche centrali di altri paesi, ma anche con il Congresso e con personalità del mondo accademico.

    2. La Federal Open Market Commitee (FOMC)
    Una delle componenti principali del Federal Reserve System è costituita dal Federal Open Market Commitee (FOMC), tale commissione è composta dai sette Governors e dai presidenti di cinque diverse Federal Reserve Banks1. Per tradizione, sono nominati presidente e vice presidente della FOMC, rispettivamente il presidente del Board of Governors ed il presidente della Federal Reserve Bank di New York. La Commissione ha il compito di dirigere le operazioni di mercato aperto, lo strumento della FED per gestire e modificare il livello complessivo di moneta e credito nel sistema. Secondo quanto stabilito dal suo statuto, la FOMC ha l’obbligo di riunirsi almeno quattro volte in un anno a Washington D.C. e definire la politica da seguire nell’intervallo di tempo tra due riunioni successive. A partire dal 1981 sono stati stabiliti otto incontri per anno, ai quali possono aggiungersi riunioni straordinarie indette in particolari circostanze. Considerata la natura strettamente riservata degli argomenti trattati nelle riunioni, la possibilità di assistere alle sedute è limitata a membri e personale della Commissione stessa, presidenti delle Banche federali non membri e un ristretto numero di collaboratori del Board e delle Reserve Banks. Inoltre, il Board of Governors ha l’obbligo di redigere un resoconto annuale circa tutte le azioni poste in essere dalla Commissione e, due volte l’anno, una relazione firmata dal presidente della FOMC circa la situazione economica e l’attuazione della politica monetaria, tutte da consegnare al Congresso.
    2.1 Le Federal Reserve Banks
    Allo scopo di porre in essere le operazioni del Federal Reserve System l’intera nazione è divisa in dodici distretti (Federal Reserve Districts) e relative Federal Reserve Banks situate a Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, e San Francisco (Figura 1). A queste si aggiungono venticinque filiali (Federal Reserve Branchs) operanti in particolari zone dei singoli distretti. Alle banche federali è affidato il compito di dare avvio a variazioni del tasso di sconto e del tasso di interesse applicato ai prestiti concessi ad altri istituti di deposito secondo la cosiddetta discount window2. In particolare, i cambiamenti del tasso di sconto seguono sempre all’approvazione del Board fo Governors.
    Figura 1 Suddivisione delle Federal Reserve Banks e delle relative Federal Reserve Branchs

    Fonte: The Federal Reserve System: Purpose and Functions, System Publication.

    2.2 I Boards of Directors
    Del Sistema della riserva federale fanno parte, inoltre, i Boards of Directors con compiti, conferiti a tali organi dal Federal Reserve Act del 1913, che vanno dall’attività di controllo alle raccomandazioni sulla politica monetaria. In particolare, per ogni Federal Bank esiste un Consiglio del quale fanno parte nove directors con comprovata conoscenza delle condizioni economiche e creditizie del distretto, mentre, per le Federal Reserve Branches tale Board è formato da cinque o sette membri. I directors sono divisi in tre classi - classi A, B e C - ognuna delle quali è composta da tre persone. La classe A include i rappresentanti delle banche commerciali del distretto; le classi B e C rappresentano i consumatori e l’interesse pubblico con riferimento a commercio, agricoltura, industria, servizi e lavoro. L’elezione dei membri delle classi A e B è affidata alle banche del distretto, mentre, il Board of Governors nomina i directors della classe C. Il Board of Directors ha il compito di nominare i presidenti ed i vice presidenti della banca federale, dietro consenso dei governors, esaminare il budget e le spese della stessa e stabilire ogni due settimane il livello del tasso di sconto pagato dagli istituti di deposito che prendono a prestito dalle Reserve Banks. Quest’ultima attività è soggetta all’approvazione del Board of Governors con l’effetto che, aumentando o diminuendo il tasso di sconto, il costo del denaro e del credito all’interno del sistema subiscono variazioni.
    Agli organi del Federal Reserve System si aggiungono commissioni che forniscono consulenza al Board of Governors in diversi settori. Si tratta del Federal Advisory Council che offre indicazioni generali al Board relativamente delle competenze dello stesso, del Consumer Advisory Council che opera in tema di servizi finanziari di consumo e del Thrift Institutions Advisory Council che fornisce informazioni in merito a bisogni e problemi delle istituzioni economiche.

    3. Gli strumenti per la gestione della politica monetaria
    Nel Federal Reserve Act del 1913 viene stabilito, quale funzione della FED, l’attuazione della politica monetaria degli Stati Uniti per la realizzazione degli obiettivi di piena occupazione, stabilità dei prezzi e riduzione dei tassi d’interesse di lungo periodo. In particolare, il tentativo della Federal Reserve è quello di garantire un quantità di riserve in grado di promuovere l’espansione della moneta e del credito in linea con gli obiettivi di stabilità dei prezzi e crescita sostenibile dell’attività economica.
    I principali strumenti a disposizione del Federal Reserve System per la gestione della politica monetaria sono la determinazione del fabbisogno monetario e la definizione del tasso di sconto, da parte del Board of Governors insieme con le singole banche federali, e la realizzazione di operazioni di mercato aperto da parte della Federal Open Market Commitee.
    Utilizzando tali strumenti, la FED è in grado di influenzare la domanda e l’offerta di attività detenute presso le Federal Reserve Banks dagli istituti di deposito e, in questo modo, influenzare il federal funds rate3.

    4. L’attività di vigilanza e controllo
    La Federal Reserve svolge attività di vigilanza e controllo sull’operato di numerose istituzioni finanziarie al fine di assicurarne la stabilità, la solidità dei mercati finanziari e l’imparziale e corretto trattamento dei consumatori nelle transazioni finanziarie. In particolare, l’attività di vigilanza include il monitoraggio e la verifica delle organizzazioni bancarie circa la reale conformità delle stesse ai criteri di legge e ai regolamenti. In caso di inadempienza l’autorità di sorveglianza della stessa FED, pone in essere azioni formali e informali per una corretta risoluzione del problema. L’attività di controllo riguarda, invece, l’emissione di specifici regolamenti e linee guida per disciplinare le attività, le operazioni e le acquisizioni delle diverse organizzazioni bancarie.
    ____________________________
    1Dei dodici membri della Federal Open Market Commitee, cinque sono Presidenti delle singole Banche Federali di cui, il Presidente della Federal Reserve Bank di New York e quattro con mandato assegnato "a rotazione" e durata annuale. In particolare, questi ultimi sono eletti "a rotazione" all’interno dei seguenti gruppi: 1) Boston, Philadelphia e Richmond; 2) Cleveland e Chicago; 3) Atlanta, St. Louis e 4) Minneapolis, Kansas City e San Francisco.
    2Tutti gli istituti di deposito quali banche commerciali di risparmio, associazioni risparmi e prestiti e cooperative di credito hanno accesso alla discount window, lo strumento di politica monetaria che permette a determinate istituzioni di prendere a prestito dalla banca centrale.
    3Il federal funds rate è il tasso … solitamente overnight … al quale le aziende di credito si scambiano le riserve in eccesso detenute presso la Federal Reserve. Variazioni del livello di tale tasso influenza il livello degli altri tassi a breve ma anche il tasso di cambio, il tasso di interesse di lungo periodo, la quantità di moneta e di credito e una serie di variabili quali l’occupazione, la produzione ed i prezzi di beni e servizi.

    Bibliografia
    BAUER P. W., HANCOCK  D. (1993), The Efficiency of the Federal Reserve in Providing Check Processing Services, Journal of Banking and Finance. No. 17, pp. 287-311.
    BROZ  J. L. (1997), The International Origins of the Federal Reserve System Cornell University Press.
    MULLINS  E. C. (1952), Secrets of the Federal Reserve, John McLaughlin.
    WICKER E. (1966). Federal Reserve Monetary Policy, 1917-33.Ohio State University Press.
    WOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (2003), The Federal Reserve System: Purposes and Functions, System Publication.

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  • FEDERATION OF EUROPEAN SECURITIES EXCHANGES (FESE)

    Acr. di: Federation of European Securities Exchanges. Ha sede in Bruxelles ed è composta da 27 Borse dell’UE, dell’EFTA e della Svizzera. Aderiscono alla FESE come membri associati 6 Borse europee al di fuori dei queste aree. Fa parte della FIBV. Promuove gli interessi comuni degli associati, in particolare presso le istituzioni dell’UE, è in collegamento col FESCO. Per l’Italia è associata Borsa Italiana spa.

  • FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

    Abbr.: Federconsorzi. Nella forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata, ha assolto, a livello nazionale, compiti identici a quelli che i singoli consorzi agrari esplicano a livello provinciale. Provvedeva pertanto a fornire sementi e concimi oltre che attrezzi e macchine agli agricoltori; organizzava la vendita dei prodotti conferiti agli ammassi; provvedeva alla trasformazione industriale di taluni prodotti agricoli ecc. ed occupava una posizione notevole nell’esportazione di prodotti agricoli attraverso la Federexport. Compiva altresì operazioni di credito agrario in favore dei singoli consorzi ed esercitava su di essi poteri di coordinamento e di direzione. Operava sotto la vigilanza e il controllo del Ministero dell’agricoltura e foreste. I consorzi agrari ne erano soci di diritto e dovevano sottoscrivere almeno una azione del valore nominale di lire 50.000. Erano organi della Federazione: l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, la presidenza e il collegio dei sindaci. La Federazione, che ha svolto un importante ruolo nel settore agricolo è stata commissariata dal Ministro dell’Agricoltura il 17.5.91 in conseguenza della situazione economico-finanziaria emersa dal bilancio al 31.12.90. Accertata l’impossibilità di un risanamento, i commissari hanno avanzato ai creditori la proposta per un concordato preventivo. Al termine della procedura la federconsorzi è stata sciolta (art. 5, l. 28.10.1999 n. 410).

  • FEDERCASSE

    Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane, è l’associazione nazionale delle BCC.
    Rappresenta il sistema del Credito Cooperativo ed ha l’obiettivo di determinare gli indirizzi politici e strategici della cooperazione di credito per realizzarne le finalità morali, culturali ed economiche.

    Le sue principali attività sono: la pianificazione e il coordinamento dello sviluppo del sistema; la promozione dell’immagine e del messaggio della cooperazione di credito; la rappresentanza e la tutela della categoria; lo sviluppo e il coordinamento di attività consulenziali; la gestione delle relazioni esterne.

    Federcasse - Organi Sociali

    A Federcasse aderiscono le Federazioni Locali delle BCC e oltre trenta società ed enti del Credito Cooperativo, tra cui:

    Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

    Il Fondo, costituito su base volontaria tra Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali e Artigiane, ha lo scopo di tutelare il diritto di credito degli obbligazionisti delle stesse aziende.

    Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

    Lo scopo del Fondo è la tutela dei depositanti delle BCC ad esso consorziate.

    Bit - Servizi per l’investimento sul territorio

    La società offre servizi consulenziali e finanziari per le BCC e i loro clienti operanti nei settori di agricoltura, agroalimentare e ambiente.

    Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo

    Svolge attività editoriali a supporto del Credito Cooperativo, contribuendo a diffonderne la cultura.

    Accademia BCC

    Attraverso l’attività di formazione la società mira a valorizzare lo sviluppo professionale delle persone che operano nel Credito Cooperativo e le specificità organizzative e valoriali delle loro aziende.

     

    Assonebb 2018

  • FEOGA

    Denominazione corrente del FEAOG, acr.: Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (fr. Fonds européen d’orientation et de garantie agricole-FEOGA; ingl. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund-EAGGF), è uno strumento finanziario (uno dei Fondi strutturali) della Comunità Europea previsto dall’art. 34, 3° comma, CE (ex art. 40 TCE) e istituito nel 1962. Esso è destinato al finanziamento della politica agricola comune (PAC) per incrementare la produttività dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La disciplina del Fondo è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17.5.1999 che definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile e individua le azioni integrative e d’accompagnamento per lo sviluppo rurale per come previsto dall’articolo 33 CE. Queste azioni sono inserite nelle misure volte a promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (Obiettivo n. 1) e accompagnano le misure di sostegno alla riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali (Obiettivo n. 2). Al Regolamento n. 1257/99 ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione. Il Reg. n. 1257/99 elenca il dettaglio degli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale: miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli; riconversione e riorientamento del potenziale di produzione agricola, introduzione di nuove tecnologie e miglioramento della qualità dei prodotti; incentivazione della produzione non alimentare; uno sviluppo forestale sostenibile; diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative; mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali; sviluppo di attività economiche e mantenimento e creazione di posti di lavoro per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente; miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita; mantenimento e promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi; tutela e promozione di un alto valore naturale e di un’agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali; abolizione delle ineguaglianze e promozione della parità di opportunità fra uomini e donne mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne. Il Fondo è gestito di concerto dalla Commissione e dagli Stati membri. Il Comitato del Fondo, garante di tale gestione, è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

    Sezione di Orientamento e sezione di Garanzia Il FEOGA è suddiviso in due sezioni, la sezione di Orientamento e la sezione di Garanzia, che intervengono in ambiti diversi e a seconda dell’area geografico-tematica interessata. La sezione di Garanzia provvede al funzionamento del mercato e al sostegno dei prezzi agricoli, alle restituzioni alle esportazioni e ad altri interventi finanziari quali restrizioni alle importazioni, interventi sul mercato interno, compensazioni monetarie. Le erogazioni avvengono attraverso aziende statali e altre organizzazioni degli Stati membri (in Italia tramite l’AGEA). La sezione di Orientamento, istituita nel 1964, opera con interventi strutturali per lo sviluppo delle zone svantaggiate della Comunità. In particolare, il sostegno comunitario al prepensionamento, alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali, alle misure agroambientali e all’imboschimento è finanziato in tutta la Comunità dalla sezione di Garanzia, il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dalla sezione di Orientamento, nelle zone dell’Obiettivo n. 1, e dalla sezione di Garanzia nelle zone non comprese nell’Obiettivo n. 1. Le prospettive finanziarie 2000-2006 (v. Agenda 2000) prevedono uno stanziamento di bilancio medio annuo per la sezione di Garanzia di € 42,5 miliardi (82,3 milioni di miliardi di lire) di cui circa il 10,2%, sempre in media annua, destinato allo sviluppo rurale. Gli stanziamenti di bilancio effettivi sono stati, rispettivamente per il 2000 e il 2001, € 41.473 milioni e € 43.797 milioni, di cui € 4.084 milioni e € 4.495 milioni per lo sviluppo rurale. Per la sezione di Orientamento gli stanziamenti 2001 sono stati di € 2.625 milioni (5,08 milioni di miliardi di lire). Gli interventi del FEOGA sono coordinati con quelli degli altri Fondi strutturali e con gli interventi nazionali e regionali. v. fondi strutturali e politica strutturale dell’Unione Europea.

  • FERMO CONTRO FERMO

    Operazione di borsa mirante a realizzare un guadagno dalla combinazione di due contrattazioni a termine fisso (fisso contro fisso). P.e. un operatore può acquistare a fermo dei titoli di cui si aspetta un rialzo del corso. Se alla scadenza le sue previsioni risultano esatte e nello stesso tempo prevede che il maggiore prezzo sia transitorio e, quindi, che il corso debba tornare verso il livello iniziale, può rivendere sempre a fermo realizzando un margine di guadagno.

  • FERMO CONTRO PREMIO

    Operazione di borsa consistente nella realizzazione di due contratti successivi, il primo a termine fisso, il secondo a premio. Lo speculatore, p.e., può vendere a fermo una determinata quantità di titoli nel caso in cui si aspetti una caduta del loro corso. Se alla scadenza le sue previsioni si avverano e prevede un’inversione di tendenza, potrà riacquistare a premio dont i titoli, riservandosi, quindi, di optare, nel giorno di “risposta premi”, tra il ritiro dei titoli ed il pagamento del premio. Se le sue previsioni risultassero errate in ogni caso il danno è limitato al premio. Similmente lo speculatore può acquistare a fermo titoli di cui si aspetti un rialzo del corso. Successivamente se ritiene che il corso debba ritornare ai livelli precedenti, può vendere a premio put riservandosi quindi di optare tra la consegna o il pagamento del premio. Rispetto alla speculazione fermo contro fermo, il fermo contro premio si differenzia per le aspettative più incerte degli operatori e per la minore liquidità chiesta.

  • FHLMC

    Acr. di: Federal Home Loan Mortgage Corporation, più nota col nomignolo Freddie Mac. Costituita nel 1970 su iniziativa del Congresso USA per stabilizzare il mercato statunitense dei mutui ipotecari e favorire l’accesso alla proprietà della casa e la disponibilità di abitazioni a fitto modico. Opera specialmente creando un mercato secondario per i mutui mediante operazioni di securitization (v. anche mortgage-backed securities) dei prestiti concessi all’edilizia residenziale da banche, compagnie d’assicurazioni, trust companies e savings and loan associations.

  • FIB 30

    Varianti: Fib 30, FIB30, Fib30. Abbr. di: futures su indice di borsa MIB 30. Contratto uniforme a termine avente per oggetto quale indice di riferimento l’indice di borsa S&P/MIB. È diventato operativo a fine novembre 1994 ed è quindi il primo contratto derivato sui titoli azionari a essere quotato in Italia. I FIB 30 sono negoziati sull’IDEM, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana spa, e sono specialmente adatti agli operatori professionali (a differenza dei miniFIB, concepiti per gli investitori retail). L’indice di riferimento, lo S&P/MIB, comprende i trenta titoli azionari più importanti (blue chips).

  • FIBRA OTTICA

    Mezzo di collegamento costituito da un filamento in materiale dielettrico, capace di fungere da guida d’onda per convogliare l’energia luminosa.

  • FIBV

    Acr. di: Federation Internationale des Bourses de Valeurs (ingl. International Federation of Stock Exchanges). Associazione federativa internazionale delle borse valori con sede a Parigi, costituita nel 1961 per trasformazione di un Ufficio delle Borse Valori che esisteva dagli anni Trenta presso la Camera di Commercio Internazionale. Per l’Italia partecipa Borsa Italiana spa. Nell’ottobre 2001 l’assemblea della FIBV ha deliberato di cambiare la denominazione in World Federation of Exchanges. Le Borse valori associate sono oggi 56 che accentrano oltre il 97% della capitalizzazione mondiale di borsa. Ci sono, inoltre, 9 borse affiliate e 35 corrispondenti. La Federazione cura e pubblica rilevazioni statistiche tra le associate studi su questioni riguardanti il settore, ha elaborato i Generally accepted principles of securities business conduct, ha formulato raccomandazioni sulla corporate governance e ha formalizzato le best practices sulla compensazione e regolamento delle operazioni di borsa.

  • FIDEFACENTE

    Persona fisica, conosciuta dal notaio, per mezzo della quale questi si accerta della identità personale di una o più parti di un atto notarile ove non ne sia personalmente certo. I fidefacenti debbono essere almeno due, e di essi il notaio deve precisare le generalità; debbono sottoscrivere l’atto o indicare il motivo per cui non lo sottoscrivono, ma possono anche apporre la firma subito dopo l’identificazione delle parti e poi allontanarsi. Può fungere da fidefacente chi ha più di 18 anni, è cittadino italiano o risiede in Italia, ha il pieno esercizio dei diritti civili e non è interessato all’atto; la mancanza di questi requisiti, come la violazione delle norme sulla sottoscrizione, importa la nullità dell’atto notarile, salva la sua validità come scrittura privata. Il fidefacente è utilizzato anche dai consoli nell’esercizio delle loro funzioni notarili ed è considerato un ausiliare del notaio, in luogo del quale, assumendo la relativa responsabilità penale e civile, attesta l’identità delle parti. Incorre in una sanzione disciplinare il notaio che, non essendo personalmente certo dell’identità delle parti, omette di accertarla a mezzo dei fidefacenti.

  • FIDEIUSSIONE

    Obbligazione che un soggetto (detto fideiussore) assume verso il creditore di altro soggetto a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione, anche futura o condizionale di quest’ultimo. Il fideiussore, quindi, assume verso il creditore un debito distinto da quello del debitore principale ed è tenuto ad adempiere solo in caso di inadempimento di quest’ultimo. Conseguentemente l’obbligazione fideiussoria è sussidiaria ed accessoria: sussidiaria, in quanto, dovendo essere adempiuta solo se non è adempiuta l’obbligazione principale, si pone, rispetto alla stessa, in un grado diverso; accessoria, in quanto, salvo che la fideiussione sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace, è valida solo se è valida l’obbligazione principale e non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale né può essere assunta a condizione più onerose. Fonte della fideiussione può essere o la legge (c.d. fideiussione legale) o la volontà delle parti (c.d. fideiussione volontaria). In quest’ultimo caso viene posto in essere un negozio di garanzia che può avere qualsiasi forma, purché la volontà di assumere l’obbligazione sia espressa. La fideiussione può essere assunta senza un corrispettivo (fideiussione gratuita) o in corrispettivo di un compenso che il creditore dà o promette al fideiussore o ad un terzo (fideiussione onerosa). L’obbligazione fideiussoria volontaria, inoltre, può essere contenuta in un testamento, oppure può formare oggetto di una promessa unilaterale (come avviene nella obbligazione fideiussoria incorporata in un titolo di credito), o di un contratto, che di regola contiene la dichiarazione di volontà del fideiussore e del creditore. Il contratto può anche essere stipulato, a favore del creditore, dal fideiussore e dal debitore, nel qual caso si ha un contratto a favore di terzo. Infine l’assunzione dell’obbligazione può essere oggetto di una specifica clausola, detta fideiussoria, inserita in un contratto avente un diverso oggetto, come p.e. avviene nel caso della fideiussione prestata dal mediatore, nel contratto di mediazione, per una delle parti. La fideiussione può essere prestata per tutto il debito ed alle condizioni per questo esistenti (fideiussione piena o illimitata) oppure per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose (fideiussione parziale o limitata); i suoi effetti si producono anche se il debitore non ne ha conoscenza e, salvo patto contrario, si estendono agli accessori del debito ed a determinate spese. Il fideiussore è obbligato al pagamento del debito in solido col debitore principale, ma tale solidarietà può mancare (fideiussione semplice), quando è esclusa o dalla legge o dalla volontà delle parti, quando cioè queste convengono che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale (fideiussione con beneficio di escussione). In tale ultimo caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore ed intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione e, salvo patto contrario, deve anche anticipare le spese necessarie. Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità. In caso di fideiussione prestata da più persone (fideiussione cumulativa), ognuna di queste è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato convenuto il beneficio della divisione, nel quale caso, di norma, l’obbligazione di ogni fideiussore è limitata alla sua quota. Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi o siano liberati perché incapaci. Il fideiussore che ha pagato é surrogato nei diritti del creditore verso il debitore e può agire in regresso verso gli altri fideiussori nei limiti delle rispettive porzioni. La fideiussione si estingue in tutti i casi in cui si estingue l’obbligazione principale e, inoltre, per cause sue proprie, come p.e., la rinunzia alla garanzia da parte del creditore e la confusione nella stessa persona della qualità di fideiussore e di debitore.

    Artt. 1936-1957 del Codice Civile e artt. 115-117 del T.U.B.

     

    Banche associate ad assonebb che offrono alla loro clientala i seguenti prodotti:

    INTESA

  • FIDEIUSSIONE BANCARIA

    Contratto innominato, denominato anche fideiussione omnibus (v. clausole omnibus) o generale, che si caratterizza rispetto allo schema tipico della fideiussione perché contiene clausole contrattuali idonee ad estendere l’obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti nel momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che deriveranno in futuro (e nella relativa misura) da operazioni bancarie di qualunque natura, previamente consentite o che lo saranno in seguito, intercorrenti tra la banca e il debitore principale o tra quest’ultimo e un terzo, la cui validità è subordinata alla previa indicazione dell’importo massimo garantito (art. 1938 come modificato dalla l. 1992/154). Il contratto di fideiussione omnibus ha assunto una sua tipicità sociale in forza di una serie di clausole contenute nei moduli predisposti dall’ABI, derogatorie della disciplina civilista della fideiussione, volte al soddisfacimento dei particolari bisogni del credito all’impresa, caratterizzato da flessibilità e dalla necessità di coprire non una singola operazione ma molteplici erogazioni di denaro compiute in un determinato arco temporale. L’opinione prevalente, sviluppatasi sulla scorta dell’art. 1938 c.c., che ammette la fideiussione per obbligazione futura, ritiene dunque la fideiussione bancaria meritevole di tutela in quanto idonea a rendere più flessibile l’accesso al credito, e ne afferma la validità sotto il profilo della determinabilità dell’oggetto per relationem, alla stregua di parametri oggettivi, e cioè in base agli atti di normale esercizio dell’attività creditizia, i quali sono sottratti al mero arbitrio della banca. In quest’ottica dunque si richiede, ai fini della determinabilità, che la fideiussione contenga i criteri di individuazione dell’oggetto e che sussista, nel momento della stipulazione, un rapporto fondamentale dal quale sono destinate a scaturire le obbligazioni garantite dal fideiussore. Nonostante il diffuso accoglimento della tesi della determinabilità per relationem dell’oggetto della garanzia bancaria, la l. 1992/154 (legge sulla trasparenza bancaria) è comunque intervenuta per porre un limite all’esposizione del garante e sottrarlo a possibili abusi a suo danno. Il novellato art. 1938 ha reso obbligatoria la previsione nel contratto dell’importo massimo garantito. A questo riguardo si è posto il problema, generato dalla mancanza di una norma transitoria, dell’ambito di applicazione della novella: la C. Cost. 27.6.1997 n. 204 ha negato che alla disciplina previgente potesse essere riconosciuto carattere ultrattivo ma ha riconosciuto come la novella non tocchi la garanzia per le obbligazioni principali già sorte, impedendo esclusivamente che si producono ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti. Recependo le critiche sollevate da larga parte della dottrina e della giurisprudenza (soprattutto di merito) la già menzionata l. 1992/154, modificando l’art. 1956 c.c., sanziona con la nullità la clausola, frequentemente sottoscritta dal fideiussore, di rinuncia preventiva alla liberazione del vincolo nel caso in cui la banca avesse erogato credito al terzo garantito pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, precedentemente contenute nei formulari predisposti dalle banche; con essa infatti il fideiussore si obbligava anche a seguire personalmente la situazione economica del debitore, esentando altresì la banca da ogni obbligo di controllo o informazione, ed accrescendone così significativamente la posizione di tutela al fine di rendere più agevole il diritto di aggressione del patrimonio del fideiussore. Deve comunque escludersi che rientrino nella copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca in violazione della clausola generale di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Se dunque i limiti della fideiussione omnibus devono essere individuati in considerazione della qualità delle parti e in base ad un criterio di normalità, non rientrano nell’obbligazione di garanzia, ancorché il debito rientri nei limiti dell’importo massimo garantito: a) i casi di novazione o “bancarizzazione” di un’obbligazione derivante da fatto illecito del debitore compiuto ai danni della banca e poi rifluita nella fideiussione che assiste le operazioni bancarie dell’autore dell’illecito; b) le operazioni illecite derivanti dalla collusione tra il debitore principale e il personale della banca: c) i casi di estensione non autorizzata della garanzia alle obbligazioni assunte dagli eredi del debitore principale. Altre clausole normalmente ricorrenti nei formulari sono: la clausola a prima richiesta, per cui il garante deve versare la somma, immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del fideiussore; la clausola di sopravvivenza, con la quale si estende la fideiussione a garanzia delle somme comunque erogate ma da restituire nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide; clausola di rinuncia alla liberazione del fideiussore, con la quale il fideiussore esonera il creditore dall’onere di attivarsi per far valere la propria pretesa nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; clausola con la quale le scritture contabili della banca fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa. È infine da segnalare la possibile applicabilità ai contratti in questione, normalmente conclusi sottoscrivendo contratti standard predisposti dall’ABI poi sottoposti per adesione dalla banca al fideiussore, della disciplina introdotta dalla l. 6.2.1996 n. 52 (contratti del consumatore), agendo la maggioranza dei fideiussori di fuori di un ambito professionale ma per favorire l’accesso al credito di piccole e medie imprese gestite da prossimi congiunti.

  • FIDELITY CARD

    Carta di credito che rappresentano un marchio di società commerciali e industriali (p.e.: grandi magazzini, catene distributive) alla propria clientela per il regolamento degli acquisti presso i punti di vendita dell’emittente. Si tratta di carte con marchio non bancario, ma emesse da una banca o da una società finanziaria. Sono dette anche carte verticali (o bilaterali) e non sono utilizzabili al di fuori della catena commerciale dell’emittente. In ciò si differenziano dalle ordinarie carte di credito orizzontali (o trilaterali). Sin.: carta di spesa, proprietary card.

  • FIDEX

    Abbr. di: futures su indice di borsa MIDEX. Contratto uniforme a termine avente ad oggetto l’indice di borsa MIDEX, l’indice sintetico delle 25 azioni nazionali quotate in Borsa selezionate principalmente sulla base di criteri di liquidità e di capitalizzazione classificatesi successivamente a quelle che rientrano nel MIB 30. Avviati nel marzo 1998, i Fidex sono negoziati sull’IDEM e hanno una dimensione intermedia tra FIB30 e miniFIB (2,5 per punto di indice).

  • FIDO ACCORDATO

    Detto anche: fido concesso, o semplicemente accordato. Finanziamento del quale il soggetto affidato beneficia. La decisione di accordare il fido e la determinazione dei limiti minimo e massimo entro cui esso può oscillare devono contemperare due diverse esigenze: l’obbligo per la banca di investire proficuamente i fondi affidatile dai risparmiatori e la necessità per il cliente affidato di ottenere in forma opportuna ed a condizioni sopportabili i finanziamenti occorrenti a sostenere e sviluppare le proprie attività. Di tali esigenze la banca deve continuare a tenere conto, una volta accordato il fido, anche nella gestione di esso. Infatti, la banca deve considerare con attenzione l’andamento temporale degli utilizzi complessivi dei fidi concessi: a tale scopo deve ridurre al minimo le disponibilità inoperose stimolando l’utilizzo dei fidi accordati, nel presupposto che, nel concedere il credito, non abbia superato il limite di sicurezza, oltre il quale potrebbe trovarsi in difficoltà o nell’impossibilità di soddisfare ulteriori richieste di prelevamento avanzate da clienti pur nell’ambito dei fidi accordati. Per tutto ciò, è buona regola non concedere fidi a persone che risiedano lontano dall’ordinaria zona di azione della banca, a causa della difficoltà di controllare le condizioni economiche di tali clienti.

  • FIDO AUTOLIQUIDANTE (ANTICIPO SU FATTURE/ANTICIPO SU CONTRATTO)

    Affidamento correlato a operazioni commerciali sottostanti (fatture, contratti, etc.), che consentono di individuare le fonti ed i tempi di rimborso, con un rischio attenuato per la banca. L’anticipo fatture ad esempio fonda il proprio funzionamento sull’anticipo di una parte dell’importo delle fatture emesse. Se un’azienda dispone di una fattura emessa e non ancora incassata, può presentarla alla banca per chiedere un anticipo. L’importo anticipato verrà accreditato sul conto corrente dell’azienda per un periodo di tempo predeterminato (generalmente pari al tempo che è stato concesso al cliente per effettuare il pagamento), al termine del quale avverrà l’operazione di addebito della somma anticipata sul conto.

    Redattore: Museo del Risparmio 2016

  • FIDO BANCARIO

    Credito concesso da una banca, sotto qualunque forma, a un cliente che ne ha fatto richiesta dopo aver accertato le sue capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le sue doti morali, o, quando si tratti di un’impresa, quelle delle persone che la dirigono. Tale nozione deve tenersi distinta da quella di prestito: mentre il fido è una promessa di credito, il prestito è l’operazione attraverso la quale concretamente il credito viene erogato. Mentre, quindi, i prestiti incidono direttamente sulla tesoreria della banca, le linee di credito accordate, delle quali il soggetto beneficia, di norma non si trasformano nella loro interezza in finanziamenti effettivi; la quota che il cliente utilizza varia secondo la dinamica del su fabbisogno finanziario (v. margine di fido utilizzabile; grado di utilizzo). I fido bancario quasi mai si identifica con una sola operazione di prestito, ma risulta utilizzabile in un insieme di prestiti tecnicamente eterogenei combinati in determinati rapporti, sia in relazione a specifiche esigenze del debitore sia in conformità alla convenienza della banca. La decisione di affidare o meno il richiedente, con quali forme tecniche ed in quale misura, è il risultato di un’istruttoria (v. affidamento), con la quale si vuole accertare la veridicità delle dichiarazioni del cliente, la fiducia di cui gode, la sua capacità di reddito, gli scopi del finanziamento, l’ammontare del fido da concedere, la forma tecnica e le modalità di rimborso. La funzione del fido bancario è quella di assicurare alle aziende che ne usufruiscono la disponibilità di capitali necessari alla “copertura” temporanea di una parte, più o meno variabile, del loro fabbisogno finanziario, sì che le stesse possano variare il capitale investito secondo le esigenze economiche della attività produttiva esercitata. Affinché tale funzione si svolga con la massima efficacia, occorre che le aziende dispongano del credito tramite forme tecniche adeguate, rispondenti da un lato alle occorrenze finanziarie da soddisfare e, dall’altro, all’opportunità di mobilizzare parte delle operazioni in corso di svolgimento. Ciò consentirà pure alla banca di apprezzare meglio la natura e la durata delle necessità aziendali. Accertare lo scopo per il, quale il finanziamento è richiesto è importante per la banca finanziatrice, poiché essa rappresenta uno degli elementi di valutazione delle possibilità e dei modi di rimborso. Nel concedere i fidi le banche ordinario debbono rispettare talune limitazioni, legate sia alla loro struttura patrimoniale e finanziaria (v. frazionamento dei rischi e la normativa in limite di fido), sia alla capacità di credito-reddito dell’impresa richiedente il fido (v. limitazione dei rischi). Un’importante distinzione riguarda i fidi per cassa, nei quali la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente o al versamento di una somma di denaro con movimento di cassa (v. credito per cassa; credito di firma; fido per accettazione, avallo e fideiussione), in cui la banca, obbligandosi verso terzi, garantisce l’adempimento di determinate obbligazioni del cliente o assume nel suo interesse un debito principale. Il fido può essere generale, quando indica la cifra massima messa a disposizione del cliente o particolare quando indica l’importo disponibile per una specifica operazione (p.e. il castelletto di sconto). Il fido, inoltre, può essere fido diretto o indiretto: nel fido diretto la banca accorda la linea di credito direttamente al cliente, che risponde in proprio del buon fine dell’operazione. Nel fido indiretto la banca accetta di monetizzare immediatamente un credito, ancora a scadere, che il cliente vanta verso terzi; in tal modo l’affidato (cedente) è obbligato solo in via di regresso nei confronti della banca e sarà chiamato a rimborsare l’importo a suo tempo ottenuto soltanto qualora il terzo debitore (ceduto) non abbia fatto fronte ai suoi impegni. Operazioni che concretizzano ipotesi di fido diretto sono l’apertura di credito e l’anticipazione (v. anticipazione bancaria); un esempio di fido indiretto è rappresentato dallo sconto cambiario. Si distingue altresì fra fido garantito e in bianco, a seconda che esso sia assistito da garanzie reali (come nel caso delle anticipazioni su titoli e su merci, dello sconto di cambiali ipotecarie, dei riporti attivi e dei mutui fondiari ed edilizi) o sia basato solo su elementi personali. I fidi in bianco, detti anche allo scoperto, si fondano essenzialmente sulla capacità di reddito dell’impresa affidata; la banca è comunque, ovviamente, tutelata in via indistinta e generica, alla pari degli altri creditori, dal complesso dei beni patrimoniali del debitore e da eventuali garanzie rilasciate da terzi. Nel caso in cui il fabbisogno finanziario dell’impresa raggiunga un ammontare estremamente elevato, eccessivo per ragioni sia prudenziali sia normative, anche per le banche maggiori, il finanziamento viene ripartito fra più banche. Qualora, infine, il fido sia intestato contemporaneamente a più persone viene denominato fido plurimo; esse possono utilizzarlo istituendo un conto a firma collettiva, in cui le operazioni debbono essere firmate da tutti gli intestatari congiuntamente (conto a firma congiunta), oppure con conto in cui ogni intestatario ha facoltà di prelevare anche individualmente (conto a firma disgiunta).

  • FIDO CONSORZIALE

    Credito accordato ad uno stesso soggetto da più banche legate tra loro da un reciproco impegno di collaborazione. Al fido consorziale si ricorre per finanziare operazioni di importo rilevante, tali cioè da rendere necessario il ricorso a più banche, sia per frazionare il rischio, sia per poter disporre della massa finanziaria necessaria a far fronte all’impegno creditizio che viene richiesto. Naturalmente, le banche impegnate nella concessione di un fido consorziale restano distinte ed autonome, anche se appaiono collegate sul piano del finanziamento. In genere, i rischi dell’operazione sono ripartiti tra tutti i partecipanti nella misura dell’impegno da ciascuno assunto. Molto spesso la gestione del fido è di pertinenza di una sola delle banche finanziatrici, che assume, per questo, il ruolo di “capofila”. Finanziamenti sotto questa forma riguardano operazioni relative ad importanti lavori in Italia ed all’estero, a importazioni rilevanti di derrate e materie prime, a ristrutturazioni di aziende ecc

  • FIDO CONTINUATIVO

    Affidamento che non ha una scadenza determinata, di tipo “rotativo” e quindi utilizzabile per più operazioni. Nei confronti del beneficiario è valido “fino a revoca”. Ai fini interni deve essere annualmente oggetto di “rinnovo/revisione”.

    Redattore: Museo del Risparmio 2016

  • FIDO DIRETTO O INDIRETTO

    Forma alternativa di responsabilità del cliente affidato nei confronti della banca. Nel primo caso (fido diretto) la banca accorda la linea di credito direttamente al cliente, con il quale si istituisce un rapporto senza intermediari e che risponde in proprio del buon fine dell’operazione. Nel secondo caso (fido indiretto) la banca accetta di monetizzare immediatamente un credito, ancora a scadere, che il cliente vanta verso terzi; in tal modo l’affidato (cedente) è obbligato solo in via di regresso nei confronti della banca e sarà chiamato a rimborsare l’importo a suo tempo ottenuto soltanto qualora il terzo debitore (ceduto) non abbia fatto fronte ai suoi impegni. Operazioni che concretizzano ipotesi di fido diretto sono l’apertura di credito e l’anticipazione (v. anticipazione bancaria); un esempio di fido indiretto è rappresentato dallo sconto cambiario. Sia i fidi diretti che quelli indiretti concorrono a costituire il complesso delle esposizioni in corso con uno stesso cliente affidato, cosicché bisogna tenere conto sia degli uni che degli altri nella determinazione del massimo fido (v. fido massimo) da concedere al soggetto in questione. Infatti, non è raro il caso dello sconto cambiario accordato a clienti che siano accettanti od avallanti anche di cambiali girate da altri clienti affidati in via diretta.

  • FIDO ISOLATO

    Affidamento a scadenza determinata a fronte di una specifica operazione, con tempi e modalità di rientro predeterminati. L’affidamento non è di tipo “rotativo” e pertanto non è utilizzabile per altre operazioni.

    Redattore: Museo del Risparmio 2016

  • FIDO MASSIMO

    Ammontare massimo di credito che una banca ritiene di poter concedere ad un cliente in relazione alla potenzialità economica, al patrimonio ed ai requisiti morali del medesimo o, quando si tratti di un’impresa, delle persone che la gestiscono. Il fido massimo è detto generale se esprime la concessione massima nei confronti di un nominativo, il quale può utilizzarlo nelle varie forme tecniche ammesse dallo statuto della singola banca; è detto particolare se esprime la concessione massima ad un nominativo per ciascuna forma tecnica di operazioni (v. p.e. castelletto di sconto). Nelle aperture dl credito in  conto corrente e nel conti correnti con facoltà di scoperto, il fido massimo segna il limite estremo a cui possono giungere i saldi a debito del cliente (scoperto massimo). La determinazione dell’ammontare massimo del fido concesso può essere riferita sia alla dimensione dell’ente creditizio erogante E si ha in tal caso l’applicazione del principio del frazionamento dei rischi, sia al fabbisogno finanziario complessive del cliente, nel qual caso si attua la cosiddetta limitazione dei rischi, Le Autorità di vigilanza sono intervenute a disciplinare la materia, solo però con riferimento ad un criterio di attuazione del frazionamento del rischio ovvero quello dimensionale, stabilendo il limite di fido.

  • FIDO MULTIPLO

    Linea di credito accordata ad uno stesso soggetto da più banche. La tendenza a coprire il proprio fabbisogno finanziario attingendo a più enti creditizi è ormai invalsa in tutte le imprese, piccole e grandi, tanto da venire usualmente definita prassi dei fidi multipli. Tale fenomeno si è affermato negli anni Settanta e Ottanta con particolare intensità in Italia, ma non negli altri paesi economicamente avanzati (eccezion fatta per il Belgio) ove tuttora prevale il modello Hausbank (in Germania) o comunque, anche nel caso in cui normalmente vengano allacciati rapporti con più enti creditizi, esiste sempre una banca “principale” (come p.e. in Francia, Gran Bretagna, Olanda, USA, Giappone). Apparentemente i fidi multipli procurano alle banche finanziatrici notevoli vantaggi, legati alla riduzione del rischio che ciascuna si accolla (v. limitazione dei rischi) e alla possibilità di ottenere all’occorrenza il rimborso del proprio credito senza eccessive difficoltà, dal momento che l’impresa affidata è in grado di attingere i fondi necessari per aderire alle richieste di rientro dalle altre banche, presso le quali gode di linee di credito non completamente utilizzate o dalle quali può ottenere un aumento del credito aperto. In realtà, la prassi dei fidi multipli può rendere alquanto difficile alla singola banca ottenere le necessarie informazioni per un approfondito esame della situazione aziendale, attuale e prospettica, dell’affidato, al quale persino la stessa banca può rinunciare volontariamente facendo affidamento sulle istruttorie condotte dalle altre banche. È ragionevole supporre, inoltre, che tale prassi stimoli la crescita dell’indebitamento complessivo presso il sistema bancario dell’impresa affidata, rendendolo superiore a quello che, nel caso di rapporto prevalente con un solo ente creditizio, essa avrebbe ottenuto e stimoli nel contempo l’utilizzo di fidi a breve termine per il finanziamento di fabbisogni a scadenza protratta; l’impresa ha infatti la possibilità di rispettare formalmente i termini brevi di scadenza avvalendosi delle diverse linee di credito ottenute. Il facile accesso ad un numero rilevante di alternative di indebitamento (bancarie e anche non bancarie) aumenta altresì la forza contrattuale delle imprese finanziate, specie quelle di grandi dimensioni, che riescono così ad ottenere condizioni particolarmente vantaggiose. Infine, in caso di difficoltà economiche e/o finanziarie dell’affidato, i molteplici rapporti di credito non permettono alla singola banca di influire sul debitore (o di accordarsi con gli altri finanziatori) al fine di prendere decisioni straordinarie volte a risolvere la situazione di crisi in cui egli si trova. Ciò diventa particolarmente grave nel caso di concordati stragiudiziali, quando l’impresa e le banche finanziatrici si debbono accordare amichevolmente. Al fine di consentire ad ogni banca di conoscere l’entità complessiva di affidamento ottenuta da ciascun cliente dall’intero sistema bancario, si è dato vita ad un sistema di rilevazione centralizzato dei fidi bancari, con l’obbligo di denuncia periodica da parte delle banche. Nel 1962, infatti, il CICR ha istituito presso la Banca d’Italia un servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari, la Centrale dei rischi, contribuendo alla riduzione del rischio connesso alla esistenza di fidi multipli.

  • FIDO PER ACCETTAZIONE, AVALLO, FIDEIUSSIONE

    Operazioni tramite le quali le banche pongono a disposizione della clientela la propria firma, obbligandosi personalmente verso terzi. Si tratta quindi di un fido che si esaurisce nell’assunzione della obbligazione da parte della banca, senza un contemporaneo trasferimento di moneta, che può verificarsi, però, nel caso in cui il cliente garantito non onori i propri impegni o sia già prevista una successiva conversione del credito di firma in credito per cassa. Sui crediti di firma le banche percepiscono solo commissioni o provvigioni, oltre, naturalmente, il rimborso delle spese. A seconda della forma in cui la banca concede la sua garanzia, si hanno crediti di accettazione bancaria, di avallo e di fideiussione. L’accettazione costituisce un credito di firma che la banca concede direttamente a favore del cliente oppure a favore di terzi, ma per canto del cliente. L’accettazione a favore del cliente si ha quando la banca provvede ad accettare una tratta che questi ha spiccato o quando emette a suo favore un pagherò. L’operazione mira a sostituire un credito per cassa, ponendo il cliente nella condizione di ottenere un finanziamento presso altre banche per il fatto che egli viene a disporre di carta bancaria negoziabile più agevolmente e vantaggiosamente. L’accettazione a favore di terzi ricorre specialmente nel commercio con l’estero e si ha quando la banca, o una sua corrispondente, s’impegna ad accettare, per conto dei clienti importatori e fino alla concorrenza di un importo prestabilito, le tratte che saranno spiccate su di essa dalle aziende esportatrici, le quali potranno poi facilmente scontarle sulle proprie piazze, grazie alla notoria solvibilità della firma apposta dalla banca. Naturalmente, alla scadenza delle tratte, la banca, obbligata principale, deve onorare improrogabilmente la sua firma, perciò richiederà ai clienti la copertura dei fondi necessari. Anche col credito di avallo la banca assume un’obbligazione di natura cambiaria, ma a differenza dell’accettazione non si espone come obbligata diretta. Infatti, l’avallo è apposto dalla banca su una cambiale in cui il cliente appare come obbligato principale o di regresso. Poco usato in Itaca, esso ricorre nel commercio internazionale ed è prestato specificamente a favore dell’importatore, nel caso in cui questi accetti una tratta spiccata dall’esportatore o emetta un pagherò a favore di quest’ultimo. In tutti questi casi, la banca, coobbligata con vincolo solidale, controlla che le cambiali siano estinte alla scadenza ed a tal scopo esige che esse siano domiciliate presso le proprie sedi. Le finalità che si intendono perseguire ricorrendo a questa forma di credito di firma sono le stesse di quelle già specificate per il credito di accettazione. Il credito di fideiussione si ha quando la banca garantisce l’adempimento di un’obbligazione non cambiaria assunta dal cliente. L’impegno espone sempre la banca a rischi che variano a seconda della natura dell’obbligazione garantita ed alla sua durata che può anche essere superiore a un anno. Infatti, a norma dell’art. 1944 c.c., la banca è obbligata in solido col cliente garantito e, quindi, il creditore può rivolgersi direttamente ad essa alla scadenza del debito, salvo che non sia espressamente stabilito il beneficio dell’escussione, in base al quale il fideiussore non è tenuto a pagare se prima non sia stato escusso il debitore principale. In ogni caso il cliente garantito deve sempre rimborsare l’eventuale somma che la banca ha corrisposto a terzi in virtù della garanzia concessa. La fideiussione bancaria ha avuto negli ultimi tempi una applicazione crescente ad ha raggiunto una posizione preponderante nell’ambito dei crediti di firma, favorita anche dal fatto che l’operazione consente al beneficiario di conservare la disponibilità e quindi l’utilizzo in impieghi produttivi, di capitali monetari e di titoli che altrimenti dovrebbero essere destinati alla costituzione di cauzioni a favore del proprio creditore. Lo sviluppo del credito di fideiussione si spiega anche con la vasta gamma di operazioni per cui esso è richiesto (v. fideiussione bancaria).

  • FIDO PER APERTURA DI CREDITO IN C/C

    Contratto con il quale la banca s’impegna a mettere a disposizione una certa somma sul conto corrente del cliente, fino alla scadenza pattuita o a tempo indeterminato, dando quindi la possibilità al correntista di prelevare di più di quanto versato (ed entro i limiti del fido accordato), andando a debito con i saldo del conto. L’utilizzo della somma a disposizione potrà essere effettuato attraverso più prelevamenti, in base alle esigenze di liquidità del cliente, ed anche il reintegro delle somme utilizzate (con ripristino della disponibilità) potrà avvenire mediante più versamenti successivi. Gli interessi saranno pagati in sede di liquidazione del c/c e quindi, generalmente, con cadenza trimestrale.


    Redattore: Museo del Risparmio 2016

  • FIDO PLURIMO

    Cointestazione dello stesso fido a più persone. In relazione alla concessione di un fido plurimo, può essere istituito un conto corrente, in cui ciascun avente diritto ha facoltà individuale di prelevamento, o un conto a firma collettiva, in cui le persone autorizzate debbono firmare congiuntamente. Ove qualcuno dei cointestatari del fido plurimo fruisca anche di un fido singolo, devono farsi segnalazioni separate alla Centrale dei rischi. Il cumulo delle posizioni può aversi soltanto nei fidi concessi a società di fatto consentiti al nome congiunto di tutte le persone che fanno parte della società, ovvero nei fidi concessi al nome di una o più ditte individuali e fidi consentiti al nome del relativo titolare.

  • FIDO SPECIALE

    Concessione di credito, abbinata ad un particolare servizio svolto dalla banca su incarico del cliente. La banca è sollecitata a mettere una determinata somma a disposizione del cliente presso un corrispondente estero o a disposizione di un terzo presso di sé o presso un corrispondente. Nel primo caso si parla di lettera di credito, nel secondo di apertura di credito a favore di terzi. Il servizio reso dalla banca assumerà carattere di operazione di credito solo nel caso in cui il cliente, nel dare mandato alla banca, non effettui la copertura anticipata della somma di denaro che richiede sia messa a disposizione sua o di un terza. In genere, il fido speciale serve per l’esecuzione di una singola operazione, cosicché, una volta utilizzato il credito, banca e cliente procederanno al regolamento del conto.

  • FIDO TRANSITORIO

    Affidamento a scadenza determinata, di tipo “rotativo” e quindi utilizzabile per più operazioni, fermo restando il rispetto della sua scadenza.

    Redattore: Museo del Risparmio 2016

  • FIDO UTILIZZATO

    Ammontare del credito accordato da una banca, di cui il soggetto affidato ha beneficiato. I modi di utilizzo del credito possono essere indicati tassativamente, o in forma generica, oppure soltanto quelli che per particolari ragioni debbano essere esclusi (v. fido massimo). Il fido utilizzato può coincidere o non con quello accordato, secondo la dinamica del fabbisogno finanziario del cliente. La banca vede con particolare favore le oscillazioni tra i predetti estremi, perché di norma, ciò denota un corretto utilizzo da parte del cliente del credito concesso per elasticità di cassa.

  • FIFO

    Acr. di: First In First Out. Procedimento per la valutazione delle rimanenze, basato sul presupposto che la quantità entrata prima sia la prima a essere prelevata per la vendita o il consumo interno. Con questo criterio, se il costo delle merci acquistate cresce nel tempo, il valore delle merci in magazzino risulta superiore a quello che si sarebbe determinato applicando il criterio LIFO secondo il quale i beni che sono stati immessi per ultimi sono anche i primi a essere prelevati.

  • FILIALE

    In generale, rappresenta un elemento costitutivo dell’articolazione territoriale di un’impresa. Il termine (unitamente ad altri quali succursale, stabilimento, sede, sportello) è particolarmente usato con riferimento alle imprese bancarie, per le quali è dettata una specifi ca disciplina. L’art. 1, TUBC definisce la succursale bancaria come la sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca. La procedura di apertura di succursali da parte delle banche nazionali è stata liberalizzata: l’art. 15 TUBC, infatti, dispone la piena libertà di stabilimento di succursali sia in Italia che negli Stati comunitari. Le banche italiane possono stabilire succursali in Italia previa comunicazione alla Banca d’Italia e possono dar corso all’apertura delle succursali trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest’ultima. La procedura del silenzio-assenso non trova applicazione nei confronti delle banche operanti da meno di un anno, delle banche che non risultano dotate dei requisiti patrimoniali minimi richiesti per la costituzione e delle banche in amministrazione straordinaria. La Banca d’Italia può vietare la costituzione di una succursale solo per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca. Le banche italiane che vogliono insediare una succursale in un Paese appartenente all’Unione europea devono comunicarlo preventivamente alla Banca d’Italia. Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione è inoltrata dalla capogruppo. La Banca d’Italia notifica le informazioni acquisite all’autorità competente del Paese ospitante. La banca potrà stabilire la succursale dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell’autorità competente del Paese ospitante o, in ogni caso, trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, da parte della Banca d’Italia, della notifica a questa autorità. Le succursali di banche italiane possono esercitare in Paesi appartenenti all’Unione europea sia le attività ammesse al mutuo riconoscimento sia quelle non ammesse al mutuo riconoscimento ma l’esercizio di queste ultime è sottoposto alle legislazioni vigenti nel Paese ospitante. L’autorizzazione delle Banca d’Italia è invece necessaria per la costituzione di succursali in Stati extracomunitari che deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

  • FILIALE DI BANCA ESTERA

    Le banche comunitarie possono stabilire nel nostro Paese una filiale, senza dover richiedere alcuna autorizzazione alla Banca d’Italia purché esercitino una delle attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento: per l’esercizio di altre attività devono invece conformarsi alle posizioni emanate dalla Banca d’Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di appartenenza; la filiale può iniziare l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Se è previsto l’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare la Banca d’Italia deve dare notizia alla Consob dell’avvenuta comunicazione di inizio di operatività. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all’autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l’esercizio dell’attività della filiale. La Banca d’Italia, inoltre, ai sensi dell’art. 79 TUBC può: ordinare alla banca di porre fine alla eventuale violazione delle disposizioni relative alle succursali e alla prestazione di servizi in Italia, dandone comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti necessari. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità di vigilanza estera, quando le irregolarità possono pregiudicare interessi generali o quando sussistono casi di urgenza per la tutela dei depositanti, dei risparmiatori o di altri soggetti, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni o la chiusura della filiale. Tale intervento dovrà essere comunicato alla competente autorità di vigilanza. Le filiali di banche comunitarie alle quali sia stata revocata l’autorizzazione all’attività dall’autorità competente, possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Lo stabilimento in Italia di filiale di una banca non comunitaria deve essere autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, del bilancio e della programmazione economica d’intesa con il Ministro degli Affari esteri, sentita la Banca d’Italia. Per ottenere l’autorizzazione la banca extracomunitaria deve anche rispettare i requisiti previsti dall’art. 14 TUBC, vale a dire: il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia; la presentazione di un programma di attività.il possesso di alcuni requisiti di onorabilità e professionalità da parte dei responsabili della filiale. Secondo quanto stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze nella valutazione delle domande si deve tener conto delle seguenti condizioni: nel Paese d’origine deve esistere una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata; l’esistenza di accordi per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dei due Stati o, quantomeno, l’inesistenza di vincoli che impediscano tale scambio; il consenso dell’autorità di vigilanza dello Stato in cui la banca ha sede legale la presenza di un’attestazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato d’origine provi la solidità patrimoniale e l’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca o del gruppo bancario che intende stabilire una propria filiale in Italia. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una filiale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia che viene rilasciata con la procedura semplificata del silenzio-assenso.

  • FILIALE ESTERA

    Forma di penetrazione sui mercati esteri che comporta la creazione di una società locale con personalità giuridica. Una filiale estera può essere di tre tipi: a) filiale integrata, che opera contemporaneamente come filiale di produzione e filiale commerciale, rifornendo il mercato in cui è collocata, oltre che altri mercati, se ciò appare più conveniente rispetto ad altre unità del gruppo; b) filiale commerciale di vendita diretta sul mercato o ad altre filiali del gruppo e che può costituire centro di riferimento per una rete distributiva all’estero; c) filiale di produzione, costituita da una unità produttiva collocata all’estero nell’ambito di una politica di riduzione dei costi di produzione con lo sfruttamento di vantaggi quali il minor costo della manodopera, la vicinanza di materie prime o vantaggi fiscali. Nella pratica corrente, in luogo del termine filiale, è spesso usata l’espressione “succursale”, che di solito designa una semplice delocalizzazione di attività produttive e/o commerciali, non accompagnata dalla costituzione di una autonoma società. In proposito, nei diversi paesi si incontrano denominazioni e significati differenti, così come differenziato è il trattamento fiscale e valutario.

  • FILIERA

    Documento con il quale il venditore, in un contratto di borsa merci a termine fermo offre la merce al compratore. I regolamenti dei diversi mercati a termine prescrivono, in genere, che il venditore debba depositare la merce in un magazzino accettato dalla borsa e richiederne la perizia. Se questa dà risultato favorevole, il venditore che intende effettuare la consegna, emette la filiera nella quale sono riportate tutte le indicazioni per individuare la partita di merce negoziata. La filiera, accompagnata dalla fattura e dai documenti rappresentativi della merce, è emessa al nome del compratore o più generalmente a quello di un ente che attua l’esecuzione (liquidazione) dei contratti a termine (nelle borse merci italiane la “cassa di liquidazione e garanzia”). L’ente provvede a girare la filiera all’acquirente che, non avendo compensato il suo acquisto, dichiari di voler ricevere la merce descritta nel titolo.

  • FINANCIAL SECTOR ASSESSMENT PROGRAM - FSAP

    Il programma,  lanciato dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale nel maggio del 1999,  ha lo scopo di aiutare i paesi membri ad identificare le aree di vulnerabilità del sistema finanziario e promuovere le necessarie riforme. Costituisce parte integrante del programma la regolare verifica dell’osservanza degli standard e dei codici di condotta rilevanti per l’esercizio dell’attività finanziaria: i risultati di tale lavoro di verifica formano l’oggetto dei Reports on Observance of Standards and Codes (ROSCs).  Il FSAP  è elemento integrante dei  cd. Financial System Stability Assessments (FSSAs), centrati sulla relazione tra stabilità macroeconomica e stabilità del sistema finanziario.
    Redattore: Maria Giovanna CERINI

  • FINANCIAL SERVICES MODERNIZATION ACT

    Acr.: FMA. Promulgato il 12 novembre 1999, il Financial Services Modernization Act rappresenta la più importante riforma dell’ordinamento e della struttura del sistema bancario e finanziario americano dal Glass Steagall Act del 1933. Le principali disposizioni in esso contenute riguardano: l’abrogazione del divieto di affiliazione tra banche, società di intermediazione mobiliare e assicurazioni, previsto dal Glass Steagall Act e dal Bank Holding Company Act del 1956; l’ampliamento della gamma di attività esercitabili dalle nuove Financial Holding Companies rispetto a quanto precedentemente permesso ai gruppi bancari; lo scorporo (push out) di alcune attività di intermediazione mobiliare, attualmente condotte direttamente all’interno dell’impresa bancaria, presso finanziarie (brokers o dealers) del gruppo. Le nuove norme permettono quindi la formazione di gruppi finanziari integrati, in grado di fornire servizi bancari, assicurativi e di intermediazione mobiliare. A capo di tali gruppi sono poste le Financial Holding Companies (FHC), nelle quali anche le attuali Bank Holding Companies (BHC) possono trasformarsi rispettando i seguenti requisiti: devono essere “adeguatamente patrimonializzate” (il rapporto tra capitale e il totale delle attività a rischio deve essere pari o superiore al 10% e il rapporto tra capitale Tier 1 e attività a rischio pari almeno al 6%); devono essere inoltre well managed ed aver ricevuto un giudizio soddisfacente (satisfactory) in occasione dell’ultima ispezione da parte dell’organo di vigilanza sul rispetto del Community Reinvestment Act, che impone alle banche assicurate presso la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di reinvestire in loco una quota dei fondi raccolti nelle aree a basso reddito. Con riferimento alle banche estere, qualora intendano qualificarsi come Financial Holding Company, vale il principio di reciprocità. Una FHC può intraprendere negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente, le attività espressamente definite dalla legge come “financial in nature” (comprese tutte le attività precedentemente ammesse dal Bank Holding Company Act), le attività “incidental” a quelle finanziarie, e le attività complementari che non pongono sostanziali rischi alla singola istituzione o all’intero sistema finanziario. Le FHC inoltre possono intraprendere qualunque attività di intermediazione mobiliare (underwriting, negoziazione, consulenza ecc.), ma solo tramite sussidiarie non bancarie. Significativa è anche la norma che consente alle FHC di acquisire partecipazioni, anche di controllo, in società non finanziarie (merchant banking), purché siano detenute da sussidiarie finanziarie non controllate da banche. Per quanto concerne, infine, la vigilanza, il FMA adotta il principio della vigilanza funzionale, secondo il quale attività simili vengono regolate e vigilate dallo stesso organismo, indipendentemente dalla natura del soggetto vigilato. Al Federal Reserve Board viene riconosciuto il ruolo di umbrella supervisor.

  • FINANCIAL STABILITY BOARD - FSB (ENCICLOPEDIA)

    Il Financial Stability Board (FSB) è stato istituito in occasione del Summit dei Gruppo dei Venti (G-20) tenuto a Londra nell’aprile 2009, come evoluzione del già esistente Financial Stability Forum (FSF), allo scopo di promuovere la stabilità del sistema finanziario internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati finanziari e ridurre il rischio sistemico, attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza, le banche centrali, le principali organizzazioni sovranazionali.

    Breve storia

    Nella riunione di Bonn del febbraio 1999, i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali dei paesi del Gruppo dei Sette (G-7) hanno concordato - su raccomandazione dell’allora Governatore della Bundesbank Hans Tietmeyer - la costituzione di un soggetto istituzionale deputato ad accrescere la cooperazione tra i regolatori e le Autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali, denominandolo Financial Stability Forum (FSF). La prima riunione del nuovo organismo si è tenuta a Washington nell’aprile del 19991.
    Nel novembre del 2008 i capi di Stato e di Governo dei paesi del G-20, riuniti a Washington, si sono espressi a favore di un’estensione sia del numero dei partecipanti che delle competenze del FSF, onde accrescere l’efficacia dell’azione di tutela della stabilità del sistema finanziario2.
    Con la riunione plenaria di Londra dell’11 e 12 marzo 2009, hanno fatto ingresso nel Forum - in qualità di nuovi membri - la Commissione Europea, la Spagna e un ampio numero di paesi emergenti del G-20 che ancora non godevano di rappresentanza (Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Corea, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa e Turchia).
    Nell’aprile 2009, con il comunicato finale del vertice dei G-20 di Londra, il mandato del FSF è stato ampliato (cfr. sotto) e la denominazione è stata appunto modificata in Financial Stability Board3. La riunione inaugurale del FSB si è tenuta a Basilea il 27 giugno 2009.

    Mandato

    Mandato ed obiettivi del FSB, come definiti all’articolo 2 dello Statuto, comprendono:
    - accertare gli elementi di vulnerabilità del sistema finanziario, identificare le azioni necessarie a farvi fronte e supervisionarne l’attuazione;
    - promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della stabilità finanziaria;
    - monitorare gli andamenti di mercato e le loro implicazioni sotto il profilo delle politiche regolamentari;
    - fornire indicazioni in merito alle best practice regolamentari e monitorarne l’applicazione;
    - intraprendere analisi congiunte dell’operato degli organismi deputati alla definizione degli standard internazionali;
    - definire linee guida per i collegi dei supervisori e promuoverne l’istituzione;
    - gestire contingency plan per la risoluzione delle crisi finanziarie cross-border, in particolare ove siano coinvolte istituzioni finanziarie rilevanti sotto il profilo sistemico;
    - collaborare con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nella conduzione di esercizi di early warning.
    I membri del FSB si impegnano a perseguire obiettivi di stabilità del sistema finanziario; a garantirne l’apertura e la trasparenza; a dare attuazione agli standard finanziari internazionali, inclusi i cd. 12 Key International Standard Codes4. Accettano infine di sottoporsi a periodiche peer review, anche sulla base delle evidenze elaborate dal FMI e dalla Banca Mondiale in sede di Financial Sector Assessment Program (FSAP).

    Struttura e governance

    L’assetto attualmente vigente del FSB prevede quattro strutture interne: il Plenary Board, lo Steering Committee, il Presidente e la Segreteria.
    Il Plenary, vero e proprio organo decisionale del FSB, è composto dai rappresentanti delle istituzioni richiamate in Tab. 1. Si riunisce almeno due volte l’anno, normalmente nei mesi di marzo e settembre; riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente ogni volta che le circostanze lo richiedano.

    Allo Steering Committee compete l’attuazione delle decisioni assunte dal Plenary; è lo stesso Plenary a determinarne la composizione, in modo da realizzare un corretto equilibrio tra rappresentanza ed efficacia operativa.
    Il Presidente del FSB è nominato dal Plenary con mandato triennale, rinnovabile una sola volta. Convoca e presiede le sedute del Plenary e dello Steering Committee; rappresenta il Board nei confronti degli interlocutori esterni; gli spettano tutte le decisioni e gli atti necessari a raggiungere gli obiettivi del FSB, nell’ambito degli orientamenti definiti dal Plenary. Dal 2006 il FSB è presieduto da Mario Draghi, Governatore della Banca d’Italia; lo hanno preceduto Andrew Crockett (1999 / 2003) - all’epoca Direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) - e Roger W. Ferguson (2003 / 2006), allora Vice-presidente del Board of Governors della Federal Reserve.
    La Segreteria del FSB ha sede ha Basilea, presso la BRI.
    L’articolo 11 dello Statuto consente al FSB di costituire Standing Committee e gruppi di lavoro, che lo supportino nello svolgimento dei compiti a lui assegnati; l’Allegato 3 istituisce tre Standing Committee (Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities, Standing Committee for Supervisory and Regulatory Cooperation, Standing Committee for Standards Implementation) e tre gruppi di lavoro (Cross-border Crisis Management Working Group, Expert Group on Non-cooperative Jurisdictions, Working Group on Compensation)5.

    Attività

    L’attività del FSB si è articolata nel tempo in diversi filoni:

    - politiche di remunerazione;
    - trasferimento del rischio di credito;
    - risoluzione delle crisi;
    - miglioramento della disclosure;
    - istituzioni ad elevato debito (highly leveraged institutions, HLI);
    - definizione e implementazione di standard;
    - potenziamento delle capacità di recupero dei mercati e delle istituzioni.
    Una rassegna aggiornata dei documenti prodotti dal FSB su ciascuno dei temi richiamati è disponibile sul portale (http://www.financialstabilityboard.org/, Sezione “Publications by category”).
    La crisi finanziaria ha contribuito ad orientare le riflessioni del Board in particolare sulle problematiche connesse alle remunerazioni, al miglioramento degli standard, alla governance dei mercati e delle istituzioni.
    Risalgono al 2009 gli “FSF Principles for Sound Compensation Practices”, predisposti con l’obiettivo di disincentivare strutture di compensazione che portino ad una assunzione eccessiva di rischio. Alla pubblicazione dei “Principles”, avvenuta in aprile, hanno fatto seguito in settembre gli “Implementation standards”; l’attuazione dei “Principles” è sottoposta a regolare monitoraggio da parte del FSB.
    Sempre nell’aprile del 2009 hanno visto la luce gli “FSF Principles for Cross-border Cooperation on Crisis Management”, diretti a favorire la cooperazione tra le Autorità di vigilanza, le Banche centrali e i Ministri delle finanze dei paesi membri, in sede sia di prevenzione che di gestione delle crisi. E’ seguita in novembre la nota “Exit form Extraordinay Financial Sector Support Measures”, dedicata al tema dell’abbandono delle misure straordinarie di sostegno al sistema finanziario introdotte a partire dal 2007: il documento è stato oggetto di discussione in occasione del meeting dei Ministri finanziari e Governatori delle banche centrali del G-20 tenuto a St. Andrews (UK) il 6 e 7 novembre 2009.
    E’ da segnalare infine l’ampiezza delle riflessioni condotte a partire dal 2009 dal FSB - anche congiuntamente ad altre agenzie sovranazionali - in tema di miglioramento della stabilità, con particolare riferimento alle questioni della prociclicità del sistema finanziario (si veda ad esempio il “Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System”, aprile 2009), dell’informazione (cfr. “The Financial Crisis and Information Gaps”, preparato congiuntamente allo Staff del Fondo Monetario nell’ottobre 2009) e delle istituzioni aventi rilevanza sistemica (“Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations”, novembre 2009).
    Il FSB svolge infine attività regolare di monitoraggio per conto del G-20 di tutti i progressi computi sotto il profilo della riforma del quadro regolamentare internazionale.
    ____________________________
    1La compagine del FSF comprendeva le Autorità preposte alla vigilanza nazionale di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Svizzera. Vi partecipavano inoltre alcune organizzazioni internazionali (Banca Mondiale, BCE, BRI, FMI, e OCSE) e organismi responsabili dell’emanazione degli standard contabili internazionali (Comitato di Basilea, IOSCO, IASB, etc).
    2La dichiarazione finale del vertice recita testualmente: “The Financial Stability Forum (FSF) must expend urgently to a broader membership of emerging economies, and other major standard setting bodies should promptly review their membership. The IMF, in collaboration with the expanded FSF and other bodies, should work to better identify vulnerabilities, anticipate potential stress, and act swiftly to play a key role in crisis response” (Declaration, Summit on Financial Markets and World Economy; November 15, 2008).
    3Si può vedere sul punto l’allegato al comunicato finale del vertice, “Decleration on Strengthening the Financial System - London Summit, 2 April 2009”.
    4Su iniziativa del FSF e con la collaborazione degli standard setter internazionali che di esso fanno parte, sono stati raccolti in un compendio 12 standard ritenuti meritevoli di prioritaria attenzione (cd. Compendium of Standards). Il Compendio fa riferimento a tre macroaree: Macroeconomic Policy and Data Transparency, Institutional and Market Infrastructure, Financial Regulation and Supervision (http://www.financialstabilityboard.org/cos/key_standards.htm.).
    5Per una descrizione degli obiettivi dei tre Standing Committee si può vedere il comunicato stampa relativo alla riunione inaugurale del FSB (“Financial Stability Board holds inaugural Meeting in Basel”, 27 giugno 2009). Una breve sintesi dei progressi compiuti dagli Standing Committee è contenuta nel documento “Overview of Progress in Implementing the London Summit Recommendations for Strengthening Financial Stability … Report of the Financial Stability Board to G-20 Leaders” (25 settembre 2009).

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  • FINANCIAL TIMES

    Quotidiano finanziario britannico del mattino, pubblicato in Londra. Fondato nel 1888 da James Sheridan e da suo fratello, rimase per molto tempo in competizione con altri quattro giornali finanziari, finché riuscì ad assorbire nel 1948 l’ultimo, il Financial News (fondato nel 1884). Ha una circolazione molto alta nel mondo, seconda solo al Wall Street Journal.

  • FINANZA COMPORTAMENTALE

    Abstract
    La Finanza Comportamentale (in inglese Behavioral Finance) è un approccio alla finanza sviluppatosi dopo gli anni ’70 del Novecento che utilizza gli studi della psicologia e della sociologia del comportamento degli individui e le motivazioni sottostanti, per comprendere le anomalie che si verificano nel mercato di capitali. Questa teoria si basa sullo studio dei comportamenti degli investitori in situazioni di incertezza che inducono il soggetto a compiere delle scelte non corrette e non sempre razionali.

    La figura 1 descrive i fondamenti della Finanza Comportamentale. La psicologia è lo studio scientifico dei processi comportamentali e mentali, insieme a come questi processi sono effettuati dallo stato fisico, mentale e dall'ambiente esterno di un essere umano. La sociologia è lo studio sistematico del comportamento e dei gruppi sociali umani. Questo campo si concentra principalmente sull’influenza delle relazioni sociali sull'atteggiamento e il comportamento delle persone. Il paradigma classico della finanza (Efficienza dei mercati finanziari (Enciclopedia)) ha raggiunto l’apice del successo in accademia negli anni ’70, ma molte evidenze empiriche dagli anni ’80 in poi hanno messo in dubbio la sua solidità, come l’eccessiva volatilità dei rendimenti azionari (Shiller 2003).

    Figura 1 I fondamenti della Finanza Comportamentale

    La Finanza Comportamentale offre una più realistica e umana interpretazione del funzionamento dei mercati finanziari. L’approccio comportamentale è stato dapprima applicato ai mercati finanziari per spiegarne da un lato le anomalie (Shiller 2003) e dall’altro per considerare l’insieme delle emozioni e dei sentimenti che influenzano gli operatori di mercato nel compiere le proprie scelte di investimento e conseguentemente l’andamento di mercato. È stato poi applicato a moltissime altre branche dell’economia e della finanza … ma anche alla politica … come per esempio alla finanza aziendale (behavioral corporate finance), alla macroeconomia, alla teoria dei giochi, eccetera.
    Gli studiosi della finanza comportamentale non negano che esista efficienza nei mercati finanziari, ma sostengono che l’adeguamento dei prezzi dei titoli alle nuove informazioni disponibili sia un procedimento tutt’altro che rapido e immediato, caratterizzato da una lunga fase durante la quale è possibile operare l’arbitraggio prima che i prezzi raggiungano il valore equo.
    Tra gli esponenti che hanno contribuito in modo sostanziale allo sviluppo della Finanza Comportamentale vi sono gli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky che possono esserne considerati i veri precursori e coloro che hanno dato un maggior contributo alla materia, analizzando come i soggetti economici agivano in ambito valutativo e decisionale, facendo attenzione agli errori e alle scelte in condizioni di incertezza. Essi hanno dimostrato la forte avversione alle perdite degli investitori di fronte ad alternative rischiose, causando in loro un dispiacere maggiore di quanto non siano felici per un profitto di uguale entità. Daniel Kahneman e Vernon Smith sono stati insigniti del premio Nobel per l’Economia nel 2002 "per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d'incertezza".
    Richard Thaler, premio Nobel per l’economia nel 2017, è considerato un padre della finanza comportamentale; egli evidenzia come vi siano due blocchi di analisi, il primo che muove dalla presenza di arbitraggio nei mercati e il secondo che considera le distorsioni psicologiche che limitano la razionalità delle scelte (Barberis e Thaler 2002). Nel primo blocco possiamo comprendere quegli studi che hanno evidenziato errori sistematici nei mercati, come l’home bias, che consiste nel preferire investimenti in aziende/titoli di ‘casa’ rispetto ad aziende/titoli stranieri, negli operatori come l’overconfidence, che consiste nell’essere troppo sicuri di sé e delle proprie capacità e informazioni. Nel secondo blocco possiamo comprendere gli effetti di framing, come l’avversione alle perdite che consiste nel provare maggiore dolore per una perdita, rispetto al piacere del guadagno (si veda Barber e Odean 1999). Spesso gli investitori, nel processo di scelta e decisione adottano un approccio non rigoroso (euristica) e selezionano male le informazioni; un esempio è l’effetto ancoraggio, che consiste nell’effettuare scelte senza considerare valori reali.
    Meir Statman e Hersh Shefrin hanno condotto importanti ricerche nel campo della finanza comportamentale. Statman (1995) ha scritto un ampio confronto tra behavioral finance e traditional finance. Secondo Statman il comportamento e la psicologia individuale influenzano gli investitori e i gestori di portafoglio riguardo i processi valutativi e decisionali in termini di valutazione del rischio (vale a dire il processo di creazione d’informazioni per quanto riguarda adeguati livelli di rischio) e di questioni d’inquadramento (cioè il modo in cui gli investitori prendono decisioni in base a come si presentano le informazioni).
    Shefrin (2000) descrive la finanza comportamentale come interazione della psicologia con le azioni finanziarie e le prestazioni di “trader professionisti”. Egli consiglia che questi investitori dovrebbero essere coscienti dei loro errori di investimento cosi come degli errori di valutazione delle loro controparti.
    Un importante sviluppo della finanza comportamentale attiene al meccanismo con cui gli investitori utilizzano l’informazione loro resa disponibile per operare le scelte; Thaler e Sunstein (2009) hanno spiegato come si possano inserire dei pungoli (nudge) "che alterano il comportamento delle persone in modo prevedibile, senza proibire la scelta di altre opzioni e senza cambiare in maniera significativa i loro incentivi economici. Per contare come un mero pungolo, l’intervento dovrebbe essere facile e poco costoso da evitare. I pungoli non sono ordini. Mettere frutta al livello degli occhi su uno scaffale conta come un nudge. Proibire il cibo spazzatura no".
    In virtù del ruolo delle autorità nelle scelte dei consumatori, il Governo inglese guidato da David Cameron nel 2010 ha istituito il Behavioral Insight Team - Nudge Unit; questa società di utilità pubblica studia le distorsioni cognitive e si occupa di elaborare messaggi persuasivi, etichettare in modo oculato i prodotti di consumo, definire gli standard informativi in ambito sanitario e presentare le bollette/fatture in modo personalizzato. Dalla teoria dell’utilità attesa alla teoria dei prospetti
    La teoria dei prospetti (Prospect Theory) è stata sviluppata da Kahneman e Tversky, i quali nel paper “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, (Kahneman e Tversky, 1979) analizzano come gli investitori sistematicamente violano la teoria dell’utilità attesa e mettono in luce i limiti di tale teoria proponendo un modello alternativo di analisi del processo decisionale in condizioni di incertezza. La teoria dell’utilità attesa, ideata da von Neuman e Morgenstern (1946), studia il comportamento economico di agenti razionali in situazioni di incertezza, cioè in situazioni nelle quali le conseguenze delle decisioni da prendere non sono certe. In base a tale teoria per un individuo è indifferente scegliere fra eventi che hanno lo stesso valore atteso, siano essi eventi con risultati certi (con probabilità di realizzazione pari al 100%) o eventi con risultati aleatori. Il valore atteso di un evento si ottiene moltiplicando ogni risultato possibile dell’evento per la rispettiva probabilità di realizzazione. Ad esempio, se una lotteria dà come possibili risultati la realizzazione di profitti per 10 o 20, rispettivamente con probabilità del 80% e del 20%, il valore atteso della lotteria è un profitto pari a 12 calcolato nel modo seguente: 10x0,8+20x0,2=12. Secondo la teoria dell’utilità attesa, in questo caso per un individuo è indifferente scegliere fra la lotteria con valore atteso uguale a 12 e un'altra con risultato certo pari a 12.
    Kahneman e Tversky (1979) hanno analizzato empiricamente le scelte di un campione di individui, per verificare la presenza di anomalie nelle loro decisioni che potessero contraddire la teoria dell’utilità. Quando è stato chiesto agli investitori di scegliere tra una lotteria, che offre una probabilità del 25% di vincere $3000 e una lotteria che offre una probabilità del 20% di vincere $4000, il 65% degli investitori ha optato per la seconda ipotesi. Al contrario, quando ai soggetti è stato chiesto di scegliere tra una probabilità del 100% di vincere $3000 e un 80% di possibilità di vincere $4000, l’80% ha scelto la prima ipotesi. Appare evidente che, in base al campione analizzato, i soggetti tendono a preferire un evento certo (anche se offriva vincite di valore inferiore) rispetto ad un evento che porti ad un guadagno solo probabile: questo è il cosiddetto effetto-certezza. In altre parole, gli individui preferiscono scegliere un evento che porti ad un guadagno certo, anche se più basso, rispetto ad un evento che conduca ad un guadagno probabile e non sicuro (anche se a più alto valore atteso). Tuttavia, i due studiosi, hanno costatato che i soggetti prediligono eventi che determinano perdite maggiori, ma con probabilità di realizzazione minori rispetto a eventi che causano perdite minori, ma con probabilità maggiori e specularmente prediligono eventi positivi che determinano un guadagno minore, ma con probabilità maggiore di realizzo rispetto ad eventi positivi che determinano un guadagno maggiore ma con probabilità minore: questo è il cosiddetto effetto-riflesso.
    Gli individui sovrastimano gli eventi certi, mostrando avversione al rischio nel caso di eventi positivi e propensione al rischio nel caso di eventi negativi. Questo diverso comportamento dei soggetti nei confronti dei guadagni o delle perdite viene rappresentato dalla Value Function (Figura 2). La funzione indica il valore atteso dell’individuo in presenza di guadagni o perdite ed è una funzione concava nel dominio positivo e convessa in quello negativo, dove vi è propensione al rischio. Ciò significa che gli individui hanno una sensibilità marginale ai profitti e alle perdite che cambia.


    Figura 2 Value Function

    Dalla figura 2 si può notare che la curva cresce meno rapidamente nella zona dei guadagni di quanto non diminuisca nella zona delle perdite. Questo accade perché le persone valutano i guadagni e le perdite in modo asimmetrico. Secondo Kahneman e Tversky per gli individui il dispiacere conseguente ad una perdita è maggiore del doppio rispetto al piacere per un guadagno dello stesso ammontare. Un altro importante risultato dello studio dei due psicologi Kahneman e Tversky è l’effetto isolamento: gli individui osservati nel campione non hanno considerato nel processo decisionale tutti gli elementi di ciascuna alternativa, ma solo alcuni, trascurandone altri con lo scopo di semplificare il processo di scelta.


    Bibliografia
    BARBERIS N. e THALER R. (2002). A survey of behavioral finance. NBER working paper n.9222. https://www.nber.org/papers/w9222
    KAHNEMAN  D. e TVERSKY A., (1979). Prospect theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, Vol 47, No 2. pp. 263-292. The Econometric Society.
    ODEAN T. e BARBER B., (1999). The Courage of Misguided Convictions: The Trading Behavior of Individual Investors. Financial Analysts Journal, 1999 - Taylor & Francis.
    SHEFRIN H., (2000). Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing. Oxford University Press.
    SHILLER R. J. (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. Journal of Economic Perspectives, 17 (1): 83-104. DOI: 10.1257/089533003321164967 http://www.econ.yale.edu/~shiller/
    STATMAN  M., (1995). Behavioral Finance vs. Standard Finance. Theory in Investment Management. Charlottesville, VA: AIMR: 14-22.
    THALER R. e SUNSTEIN C. R. (2009). Nudge: La spinta gentile. Milano: Giacomo Feltrinelli Editore.
    VON NEUMANN J. e  MORGENSTERN O. (1947). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton, NJ, US: Princeton University Press.

    Redattore: Chiara OLDANI

  • FINANZA DECENTRALIZZATA

    Abstract

    La finanza decentralizzata, detta anche Decentralised Finance o DeFi, rappresenta una forma sperimentale di sistema finanziario non basato sull’ intermediazione finanziaria tradizionale, ma su smart contract e sulla blockchain. Essa individua un ecosistema di applicazioni e protocolli finanziari costruiti mediante l’organizzazione di servizi, simili a quelli bancari, ma su infrastrutture tecnologiche che presuppongono l’assenza di gerarchie, come la blockchain, o comunque con forme gerarchiche meno centralizzate rispetto al sistema bancario tradizionale.

    Che cos’è la finanza decentralizzata

    La finanza decentralizzata (in inglese, Decentralised Finance o DeFi) è una forma sperimentale di sistema finanziario che non si basa su intermediari finanziari centrali come broker, exchange o banche, ma utilizza invece smart contract sulla blockchain.
    La finanza decentralizzata individua un ecosistema emergente di applicazioni e protocolli finanziari costruiti mediante l’organizzazione di servizi, simili a quelli bancari, ma su infrastrutture che presuppongono l’assenza di gerarchie, come la blockchain, o comunque con forme gerarchiche meno centralizzate rispetto al sistema bancario tradizionale. Gli automatismi che permettono di eseguire le transazioni senza interventi esterni, si basano spesso su smart contract che sono molto forti.
    In pratica, gli utenti che accedono alla DeFi non hanno come controparte contrattuale una società di servizi finanziari, ma si trovano ad interagire con un mercato controllato da software che consente l’esecuzione automatica delle transazioni, come il pagamento di interessi o l’emissione di prestiti garantiti da criptovalute. La gran parte delle piattaforme Decentralised Finance sono pensate e strutturate con l’idea di diventare indipendenti dai loro sviluppatori con il passare del tempo e di essere governate da comunità di utenti, che sono legittimati attraverso il possesso dei token del protocollo.

    Quali sono i vantaggi della finanza decentralizzata?

    La diffusione della finanza decentralizzata ha stimolato l’inclusione finanziaria. I sostenitori della finanza decentralizzata infatti ritengono che alcune categorie di soggetti che per un lungo periodo di tempo sono state escluse dall’accesso a canali finanziari tradizionali, hanno adesso la possibilità accedere a servizi finanziari in modo rapido, spesso a buon mercato e senza ostacoli pregiudiziali. L’esempio più ricorrente riguarda l’accesso al credito. Le piattaforme di DeFi offrono l’opportunità di abbattere le difficoltà di molti legate alla possibilità di trovare un prestito personale con costi ragionevoli e in linea a quelli del mercato tradizionale, possibilmente appoggiato su conti di deposito che offrono rendimenti significativi, anche a fronte di una storia creditizia non eccellente. Le piattaforme di finanza decentralizzata offrendo servizi alternativi rispetto a quelli tradizionali, in genere non richiedono controlli di credito, se non legati al tracciamento delle informazioni di identità del cliente, ai fini di effettuare le richieste segnalazioni in materia fiscale e di antiriciclaggio. Va inoltre aggiunto che su un protocollo di DeFi, le identità personali degli utenti non sono generalmente condivise, poiché sono giudicate esclusivamente dal valore della loro crittografia. Ne deriva un accesso al credito più semplice, a costi spesso similari a quelli dei canali tradizionali.
    L’esempio più significativo di conto corrente crypto è rappresentato BlockFi Interest Account, offerto dalla piattaforma di DeFi BlockFi, che è la soluzione più istituzionalizzata, in quanto supportata da nomi del calibro di Coinbase Ventures, Morgan Creek Capital Management, Winklevoss Capital e altri. Su questa piattaforma i consumatori depositano contanti o cryptocurrencies come se si interfacciassero con un intermediario tradizionale, ma guadagnando interessi mensili molto superiori a quanto in media accade su conti correnti bancari. Un altro grande vantaggio è la semplicità di utilizzo: per iniziare a guadagnare interessi è semplicemente necessario fare un deposito in una delle criptovalute supportate.

    Quali sono rischi della DeFi?

    Anche se i servizi finanziari offerti dalle piattaforme di finanza decentralizzata risultano vantaggiosi in termini di accesso e a volte anche di profitto, vale la pena sottolineare che esistono individui che stanno inconsapevolmente assumendo rischi significativi mediante l’utilizzo di questi servizi, specie perché spesso non possiedono un livello di alfabetizzazione finanziaria adeguato. Prima di tutto, i maggiori rischi sono riconducibili alla volatilità dei mercati delle criptovalute, chiaramente emersa in occasione del crollo del prezzo di Bitcoin e di Ethereum, che incide sull’andamento degli interessi dei conti correnti crypto rendendoli fortemente altalenanti.
    In secondo luogo, a differenza dei canali finanziari tradizionali, la disintermediazione della DeFi in caso di fallimento della piattaforma fornisce la tenuta del conto crypto o di fallimento della criptovaluta stessa, conduce ad una mancanza di garanzia del patrimonio degli individui.
    Un’altra problematica inerente alla finanza decentralizzata riguarda il rispetto di alcune regole di condotta come quelle legate all’imposizione fiscale sulle plusvalenze. Le piattaforme di DeFi rappresentano una disintermediazione dei tradizionali operatori autorizzati, come banche e intermediari vigilati, che hanno la responsabilità di assicurare flussi informativi, raccogliendo e comunicando dati alle autorità di vigilanza e agli organi competenti, nell’ottica di garantire il corretto funzionamento del mercato. I programmi di DeFi sono applicazioni non regolamentate, create da programmatori più interessati ai guadagni realizzabili sui mercati dei capitali che al rispetto delle regole. Infine, non è trascurabile il rischio informatico legato alle reti di crittografia le quali, nonostante la loro maggiore sicurezza derivante dall’utilizzo della tecnologia blockchain, sono ancora vulnerabili ed esposte ad attacchi hacker e a possibili frodi. In questi casi, la protezione dell’investitore/risparmiatore è pressocché inesistente data l’esigua regolamentazione sul tema.

    Il giro d’affari della finanza decentralizzata

    È possibile considerare la finanza decentralizzata ancora agli inizi della sua evoluzione, anche ad ottobre 2020, erano più di 11 miliardi i dollari depositati in vari protocolli di finanza decentralizzata, valore che era circa decuplicato rispetto all’inizio del 2020. A novembre 2021, il giro d’affari della DeFi valeva circa 100 miliardi di dollari. Nel solco di questa crescita all’apparenza incontrollabile il Nasdaq ha addirittura deciso di creare un indice di borsa, il DEFX, con l’intento di tenere traccia del valore dei prodotti di DeFi più significativi. Alla stessa data erano circa 200 i progetti di DeFi ed il 90% di essi sfruttava la rete Ethereum.

    La regolamentazione della DeFi: il caso dell’Italia

    La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato una comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate (cosiddette distributed ledger technologies, DLT) nella finanza e cripto-attività.
    Il documento è volto a richiamare l’attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, sia sui vantaggi sia sui rischi connessi all’uso di tali tecnologie e all’operatività in crypto-asset, evidenziando alcuni profili rilevanti per il loro presidio.
    Da un punto di vista operativo Banca d’Italia sottolinea come sia rilevante assicurare:
    • il coinvolgimento tempestivo degli organi di governo aziendale e delle funzioni di controllo di secondo e di terzo livello, sin dalla fase iniziale di studio delle iniziative;
    • adeguati flussi informativi verso gli organi aziendali e le funzioni di controllo interno in merito al livello e all’andamento della loro esposizione, diretta o indiretta, a tutte le tipologie di rischio collegate;
    • sufficiente importanza agli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica, alla tipologia di operazioni e servizi prestati, in caso di operatività nel settore delle cripto-attività;
    • organi aziendali e le funzioni di controllo interno pienamente competenti sul tema, al fine di comprendere pienamente le opportunità e i rischi che caratterizzano l’operatività in crypto-asset e l’utilizzo di tecnologie decentralizzate;
    • gli assetti organizzativi coerenti ed adeguati alle iniziative intraprese, per assicurare l’efficace presidio dei rischi da essi derivanti, la tutela della clientela, la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse con altre attività svolte.
    Banca d’Italia si preoccupa anche di garantire un’adeguata tutela della clientela che intende utilizzare i servizi legati alla DeFi.

    Bibliografia
    MEEGAN X. and KOENS T. (2021). Lessons Learned from Decentralised Finance (DeFi).
    https://new.ingwb.com/binaries/content/assets/insights/themes/distributed-ledger technology/defi_white_paper_v2.0.pdf.
    SALAMI I. (2020). Decentralised finance: the case for a holistic approach to regulating the crypto industry. Journal of International Banking and Financial Law, 35(7), 496-499.
    AVGOULEAS E. and KIAYIAS A. (2020). The Architecture of Decentralised Finance Platforms: A New Open Finance Paradigm. Edinburgh School of Law Research Paper, (2020/16).
    BANCA D’ITALIA (2022). Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività.
    https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf
    https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/criptovalute-e-finanza-decentralizzata-e-tutto-oro-quel-che-luccica-vantaggi-e-rischi/

     

    Redattore: E. Anna GRAZIANO (gennaio 2025)

  • FINANZA DERIVATA ED ENTI LOCALI ITALIANI (ENCICLOPEDIA)

    L’utilizzo da parte degli enti pubblici locali di strumenti finanziari con controparti di mercato ha una vasta letteratura internazionale; l’utilizzo di questi strumenti è volto alla gestione del debito (debt management) e al suo costo (interest rate managament).

    In Italia il tema dell’utilizzo da parte degli enti locali italiani degli strumenti finanziari derivati ha visto uno sviluppo legislativo disorganizzato che muove dalla modifica del Titolo V della carta Costituzionale (cd. Devolution) nel 2001. La devoluzione dei poteri finanziari e amministrativi alle pubbliche amministrazioni locali le ha spinte a cercare metodi di finanziamento diversi da quelli concessi loro dal Tesoro e sottoposti quindi al vincolo di stabilità. Tale ricerca, in assenza di legislazione chiara e coerente ha permesso agli enti locali di giovarsi del rating della Repubblica Italiana nel reperire finanziamenti sul mercato. Questo equivoco è durato fino al 2007, anno in cui il Ministero del Tesoro attraverso una circolare (Circolare MEF 22 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2007 n. 151) ha chiarito che gli strumenti a copertura del debito non hanno la garanzia implicita dello Stato. La circolare ministeriale non è un atto con forza di legge e questo aumenta le già espresse perplessità sulla capacità del legislatore italiano di controllare l’attività degli enti locali con le innovazioni finanziarie.
    La Commissione Finanze della Camera dei Deputati nel 2005 avviò un’indagine conoscitiva sul tema, mai conclusa per via dell’avvicendamento nella presidenza della stessa Commissione; la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica ha avviato diverse indagini conoscitive sul tema, l’ultima nel 2009, conclusa nel 2010. La Commissione ha indicato delle raccomandazioni che non hanno però natura coercitiva per gli enti locali italiani, né per il legislatore stesso.
    L’organo di controllo sulla stabilità dei conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei Conti, ha più volte tentato di affrontare il tema sulla base della legislazione vigente, evidentemente carente e inefficace, senza mai arrivare a condannare alcun ente locale né amministratore, neanche quelli che sono incorsi in gravi perdite anche grazie all’evidente abuso di questi strumenti.

    Le Amministrazioni Locali italiane avevano all’inizio degli anni 2000 un ingente volume di debiti a medio-lungo termine indicizzato a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e volevano poter beneficiare del ribasso del tasso d’interesse che dal 2002 ha caratterizzato il mercato. Dal 2002 al 2006 gli enti locali hanno ristrutturato parte del loro indebitamento, agganciando il tasso dell’interesse a quello variabile, minore del fisso, per contenere il costo dell’indebitamento. La sottoscrizione di questi strumenti ha contribuito a generare risultati finanziari dubbi per le Amministrazioni Locali dopo il 2006 (es. Comune di Milano, Provincia di Pisa che hanno avviato il contenzioso con le banche controparte di questi contratti).

    Il Governmental Accounting Standard Board (GASB), che definisce gli standard contabili degli Enti Pubblici nel mondo, ha introdotto dei criteri ad hoc al fine di ridurre l’opacità nella registrazione delle operazioni finanziarie messe in atto dalle Amministrazioni Locali. La contabilità dei derivati di copertura è simile a quella degli altri strumenti di gestione del debito, per cui il fair value è riportato con il suo segno tra le attività o le passività ed il risultato di periodo del contratto è riportato nei flussi finanziari. I derivati d’investimento sono iscritti, invece, negli investimenti con il loro segno, positivo o negativo. Qualora venisse a mancare lo scopo di copertura, il contratto è contabilizzato come investimento. Le Amministrazioni Locali hanno quindi un forte incentivo a sottoscrivere derivati con finalità di copertura. L’applicazione dei criteri GASB ha portato, dal 2008 in poi ad un aumento dei valori negativi di questi contratti, a causa dell’aumento dei tassi d’interesse del mercato monetario, della forte volatilità sui mercati, del peggioramento del rating delle Amministrazioni Locali e dello Stato.

    Tra i vari effetti che possono derivare dell’adozione degli standard GASB, si può evidenziare che questi richiedono che ogni anticipazione ricevuta dall’amministrazione sia contabilizzata come indebitamento e non come liquidità disponibile, rendendo “inutilizzabili” come liquidità immediata i flussi derivanti dagli up-front riconosciuti a seguito della sottoscrizione di contratti derivati.

    A livello contabile le uscite connesse a questi strumenti finanziari (negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati - OTC) devono essere registrate come interessi nel bilancio degli Enti Pubblici (interessi attivi se derivano da netting positivi ed interessi passivi se generati da netting negativi).

    Ad oggi le Regioni italiane non forniscono una dettagliata disclosure in merito alle voci degli interessi passivi e degli interessi attivi presenti nei loro bilanci e questo non consente di individuare la quota di tali costi imputabile alle operazioni con strumenti finanziari derivati andando a scapito del principio di trasparenza.

    Secondo i dati di Banca d’Italia, a dicembre 2013 le Amministrazioni Locali italiane detengono un valore nominale di derivati OTC per circa 11miliardi di euro, con un valore di mercato negativo per circa 1 miliardo di euro, mentre il debito complessivo è di circa 114miliardi di euro (7% del PIL italiano). Nel 2007 il valore nominale di derivati OTC era di 32miliardi di euro. La forte riduzione di contratti OTC è il risultato del divieto di sottoscrizione di nuovi contratti introdotto nella legge finanziaria per l’anno 2008.

    L’assenza di un chiaro meccanismo di responsabilità per gli amministratori degli Enti Locali ed il connesso rischio politico hanno limitato l’efficacia dell’uso dei derivati; tra il 2002 e il 2006 i derivati sono stati utilizzati anche per rinviare nel futuro l’onere finanziario, talvolta aggravandolo con sostanziose anticipazioni di cassa di immediata esigibilità. La legge finanziaria per il 2014 ha sancito il divieto permanente di sottoscrizione di strumenti derivati OTC per tutti gli enti locali italiani e la Camera ha pubblicato un utile riassunto della normativa e delle sentenze sul tema nel gennaio 2014.

    Bibliografia
    BANCA D'ITALIA, 2013. Bollettino Statistico, Ottobre, Roma.
    OLDANI C. 2008 Governing global derivatives, Ashgate.


    2014 ASSONEBB

  • FINANZA DOMESTICA E INDAGINE SUI CONSUMI

    Indagine campionaria armonizzata su ricchezza, reddito e consumi delle famiglie dell’area dell’euro, coordinata dalla BCE e condotta dalle banche centrali nazionali dell'area dell'euro e da alcuni istituti nazionali di statistica. Le attività di rilevazione della prima edizione sono state condotte prevalentemente tra il 2010 e il 2011 e per l’Italia sono inclusi i dati armonizzati dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 2010. Le informazioni raccolte permettono di svolgere studi comparativi sui livelli di benessere e sui diversi comportamenti economici delle famiglie dell’area. I risultati per l’Italia sono commentati in maggior dettaglio in R. Gambacorta, G. Ilardi, A. Locatelli, R. Pico e C. Rampazzi, Principali risultati dell’Household Finance and Consumption Survey: l’Italia nel confronto internazionale, Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza, 161, 2013. Per i dettagli metodologici dell’indagine, cfr. The Eurosystem household finance and consumption survey - Methodological report for the first wave, ECB Statistics Paper Series, 1, 2013. Altri documenti di interesse e le informazioni per l’accesso ai microdati sono disponibili sul sito della BCE.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FINANZA ETICA

    Espressione utilizzata in Italia per definire forme di intermediazione finanziaria caratterizzate da un particolare orientamento etico. Il concetto di finanza etica è stato elaborato da correnti di pensiero prevalentemente agganciate al mondo della solidarietà e del volontariato (e, in generale, al terzo settore), alcune collegate a confessioni religiose, o a movimenti ecologisti o pacifisti.

    1. Iniziative che possono rientrare nel concetto di “finanza etica”. La serie di fenomeni che correntemente vengono fatti rientrare in questo filone è vasta ed eterogenea. Dalla terminologia adottata dai promotori delle iniziative e da osservatori esterni, sotto la denominazione di finanza etica vengono accomunati fenomeni connessi: a) alla rinuncia a finanziamenti ad imprese giudicate eticamente non meritevoli (ad esempio, un’impresa di produzione di armamenti); b) alla promozione di finanziamenti a favore di progetti considerati etici o socialmente meritevoli, soprattutto se vi sono difficoltà di accesso al mercato creditizio tradizionale (p.e., le iniziative in campo ecologista o le iniziative di inserimento nel mercato del lavoro dei portatori di handicaps o in generale, le organizzazioni del terzo settore); c) alla facilitazione dell’accesso ai servizi finanziari da parte di realtà produttive delle economie avanzate (advanced economies) comunemente ritenute non bancabili, per difficoltà soggettive od oggettive connesse, per esempio, a fattori dimensionali o all’assenza di garanzie patrimoniali sufficienti, p.e., micro-imprenditoria giovanile in aree economicamente depresse. Proprio in relazione all’attenzione della finanza etica verso clientela marginale, alcuni osservatori del fenomeno fanno rientrare in questo ambito anche d) le forme di intermediazione finanziaria a favore di segmenti di popolazione a basso reddito, specie nei paesi in via di sviluppo. I fenomeni descritti sub c), qualora riferiti a progetti di modesta entità e sub d) in tempi recenti hanno assunto il nome di microfinanza. Un’esperienza molto nota in tal senso è la Grameen Bank del Bangladesh, fondata nel 1976. Il fenomeno della microfinanza è però diffuso in tutto il mondo ed esperienze altrettanto consolidate e di notevole successo sono presenti in molti Paesi in via di sviluppo. Peraltro, una definizione delle tipologie contrattuali e degli intermediari specializzati che possano essere ascritti alla finanza etica non è scontata e permangono aree grigie in relazione ai criteri definitori e classificatori dei prodotti, dei contratti, delle modalità di realizzazione delle transazioni.

    2. Attività di finanza etica. “Finanza etica” o “finanza alternativa”? In diversi paesi europei e in Italia, sono nate banche che dichiarano di operare con modalità alternative, maggiormente etiche, rispetto al sistema bancario tradizionale, con particolare riguardo alla scelta dei segmenti di mercato su cui si inseriscono e ad alcune caratteristiche dei prodotti proposti legate prevalentemente alla destinazione e remunerazione delle risorse finanziarie e alla distribuzione degli utili. Le banche etiche seguono un approccio denominato negativo, di rifiuto di finanziamento di attività che possono andare contro la morale in senso allargato e un approccio positivo, di finanziamento di attività socialmente accettabili o da incentivare in quanto benefiche per la società. Queste banche offrono solitamente ai depositanti consenzienti delle remunerazioni più basse di quelle di mercato al fine di favorire l’accesso al credito ad un costo contenuto ai promotori di progetti che abbiano un carattere etico e spesso propongono ai depositanti la possibilità scelta del settore di destinazione degli investimenti. Il grado di scostamento dai meccanismi tradizionali di finanziamento è variabile da banca a banca, fino ad arrivare a casi di banche che si dichiarano ideologicamente contrarie all’applicazione degli interessi. Nell’opinione dei promotori, la natura etica della banca risiede prevalentemente nella scelta dei settori di investimento, oltre che nelle modalità di gestione del rapporto, imperniato sulla trasparenza e sul flusso informativo verso clienti, soci e depositanti. La valenza positiva di una maggiore trasparenza è ampiamente condivisa mentre sulla valutazione dell’orientamento etico di una banca sulla base delle scelte di investimento è più difficile trovare consensi generalizzati in quanto il giudizio sul contenuto etico di tali azioni è soggettivo. In relazione a ciò, non tutti gli analisti condividono l’attribuzione dell’aggettivo etico alle banche in questione o, quantomeno, esclusivamente ad esse. Si noti che l’uso dell’aggettivo etico impiegato per raccogliere e identificare collettivamente un insieme di attività è tipicamente italiano e non è necessariamente presente in altri Paesi che hanno fatto esperienze di questa specie di finanza, alcuni anche prima dell’Italia. Altrove, infatti, è usuale l’impiego, anche nelle ragioni sociali delle organizzazioni specializzate, dell’aggettivo alternativo espresso nelle lingue locali (ad esempio, in Svizzera e in Belgio). Generalmente, però, le organizzazioni e le iniziative sono qualificate con termini ed espressioni che richiamano la loro particolare specializzazione (l’ecologia, i Paesi in via di sviluppo ecc.) oppure la loro matrice religiosa. L’attributo alternativo non apre le porte a contrasti di opinioni come invece fa l’attributo etico. È infatti indubbia la specialità delle banche etiche per alcune modalità operative e condizioni contrattuali, in particolare l’autolimitazione del tasso di interesse da parte depositanti e la possibilità offerta agli stessi di scegliere il settore di investimento dei propri risparmi e di controllarne la destinazione. Queste condizioni originano particolari funzioni di comportamento dei portatori di interessi che gravitano intorno a queste banche (soci, depositanti, beneficiari del credito, prestatori d’opera) e una particolare funzione obiettivo delle banche stesse. Le caratteristiche di specialità della banca alternativa sono in tal senso evidenti ma tendono a disperdersi con la dimensione in quanto, allargando la sfera operativa, diviene più oneroso e meno controllabile il mantenimento di relazioni altamente personalizzate con la clientela; ciò è critico per la banca alternativa sia sul fronte della raccolta sia su quello degli impieghi.

    3. Alcune esperienze di finanza etica. Note banche alternative europee sono la Triodos Bank (Olanda; fondata nel 1980), l’Alternative Bank-ABS (o Banque Alternative-BAS di Olten (Svizzera; fondata nel 1990), la tedesca Ökobank, nata come cooperativa nel 1984 ed operante come banca dal 1988, ridenominata ÖkoGeno dopo essere stata rilevata da GLS Gemeinschaftsbank. In Italia dal marzo 1999 opera Banca Popolare Etica costituita nella forma di scrl su iniziativa originaria di un comitato promotore formato da 22 organizzazioni del non profit che, nel 1994, hanno dato vita all’Associazione Verso la Banca Etica. All’originaria sede di Padova, si sono affiancate filiali in altre città italiane tra cui Milano e Roma. La banca si avvale inoltre di una rete di promozione diffusa sul territorio nazionale.

    4. Fondi comuni di investimento etico. Sempre nell’ambito della finanza etica, vanno menzionati i Fondi comuni di investimento etici che, come le banche etiche, possono adottare, nelle scelte di investimento, criteri negativi, di rinuncia ad operare in settori non reputati moralmente corretti, e criteri positivi, di esplicito posizionamento su settori ad alta valenza etica. I fondi de partage prevedono la possibilità del sottoscrittore di rinunciare a parte della remunerazione sull’investimento per devolverla a fini di beneficenza (possibilità, peraltro, spesso offerta anche dalle banche nell’ambito dei diversi prodotti di raccolta). I fondi etici sono presenti da tempo nel mondo anglosassone e in diversi Paesi europei. Molto diffusi sono i fondi caratterizzati da una particolare attenzione per l’impatto ambientale delle imprese finanziate. In Italia, vi è una discreta presenza di fondi etici proposti anche da importanti gruppi bancari, di cui alcuni de partage. Banca Popolare Etica ha costituito nel 2001 la SGR Etica a cui aderiscono anche altre banche (es. BPER - Banca Popolare dell'Emilia Romagna).

  • FINANZA ISLAMICA (ENCICLOPEDIA)

    I contratti finanziari islamici sono caratterizzati dal rispetto dei precetti della Muamalat, la parte della Shari’ah (la Legge Islamica) relativa ai comportamenti da tenere nell’economia e nella finanza.
    A livello dottrinale, per gli islamisti il problema della scarsità delle risorse rispetto ai bisogni della popolazione, è un problema dell’homo oeconomicus tradizionale, ma non dell’homo islamicus. Al contrario del pensiero capitalista, secondo il Corano, Dio ha creato ogni cosa nella giusta quantità per soddisfare i bisogni umani. Quindi la scarsità è frutto del comportamento umano e dell’avarizia dell’accumulazione. Per questa ragione, l’homo islamicus, mediante la rinuncia e il comportamento altruistico (contrapposto al comportamento massimizzante dell’homo oeconomicus), ovvia al problema della scarsità delle risorse. Il Corano nomina gli esseri umani come custodi di Dio nel mondo. All’interno di questo mandato, la proprietà privata è consentita anche se ogni attività patrimoniale detenuta da chiunque è da intendersi come un "prestito" da parte di Dio. Ne deriva che la gestione di ogni bene da parte dei musulmani deve seguire una "guida morale", evitando, senza alcuna eccezione, taluni comportamenti vietati.
    I cinque pilastri della finanza islamica intervengono nel rendere concreta tale "guida morale": divieto di percepire interessi (riba); divieto di introdurre elementi di incertezza o di speculazione nelle condizioni contrattuali (gharar); divieto di finanziare settori banditi dalla Shariah; principio dell’asset-backing, secondo il quale ogni transazione finanziaria deve far riferimento ad un asset sottostante, tangibile ed identificabile); purificazione della ricchezza (secondo il quale colui che possieda un ammontare minimo di ricchezza è obbligato a purificare sé stesso, o il suo patrimonio, con il pagamento di un’offerta. Le due tipologie di offerta sono: la zakat - obbligatoria, calcolata sul reddito e sul profitto e la sadaqat -volontaria, a discrezione del donatore).
    L’attività finanziaria islamica si pone obiettivi sia nel senso economico (conservazione del capitale, massimizzazione dei guadagni, equilibrio tra liquidità e profittabilità) sia religioso (rispetto dei precetti e degli standard comportamentali del Corano e della Shariah, considerazione dei soli beni legittimi -halal- evitando le attività proibite -haram-).
    Nella finanza islamica, il concetto di cooperazione (partnership) sostituisce quello tradizionale di concorrenza nella definizione del meccanismo di mercato. In particolare, le partnership sono basate sul principio del profìt-loss sharing (PLS).
    Le attività economiche che ne conseguono trovano finanziamento in tre tipologie di contratti finanziari islamici: a) prestiti sintetici (debt-based), realizzati con accordi di vendita-riacquisto di asset, o di vendita di asset detenuti da terzi per conto del debitore (back-to-back). Salam, e Murabaha sono tipologie di prestito sintetico; b) contratti di lease (asset-based), realizzati con un accordo di vendita-riacquisto in leasing (lease operativo) o mediante lease di asset acquisiti da terze parti con obbligazione al riacquisto (lease finanziario). è una tipologia di lease; c) contratti profit-loss sharing (PLS, equity-based), nei quali solitamente una banca fornisce il finanziamento e l’imprenditore tempo e sforzo. Mudaraba e Musharakah sono contratti PLS.
    La proibizione di un tasso di interesse crea difficoltà per le banche islamiche nella gestione della liquidità a causa dell’assenza di un mercato interbancario Shariah-compliant, unita all’impossibilità di investire nei titoli convenzionali a breve scadenza e a basso rischio (quali i titoli di Stato). La soluzione offerta per il rifinanziamento delle banche islamiche è rappresentata, allora, dall’ultima tipologia di contratti islamici, i , spesso definiti impropriamente come "obbligazioni islamiche" (una traduzione più accurata del termine arabo sarebbe "certificati azionari di investimento islamico").
    In ogni strategia di integrazione una delle criticità più rilevanti è costituita dall’armonizzazione dei rischi di gestione. Generalmente le banche islamiche fronteggiano gli stessi rischi degli istituti finanziari operanti nel sistema convenzionale (il rischio legato alle insolvenze, il rischio legato alle fluttuazioni del prezzo delle materie prime, il rischio connesso alla gestione della liquidità del sistema, il rischio di mercato, i rischi legali e regolamentari). Ma il rischio tipico di un’attività di finanza islamica è il c.d. Shariah risk, ossia il rischio di non adempiere correttamente al principio di condivisione del rischio o alla conformità dei precetti religiosi.
    Per motivi di copertura, anche nel settore degli hedge fund si stanno creando occasioni di investimento Shari’ah compliant. Nel dicembre 2007, la Dubai Financial Services Authority (DFSA), ente regolatore indipendente attivo nell’ambito del Dubai International Financial Center (DIFC), ha emesso il suo Hedge Fund Code of Practice, il primo del suo genere nella regolamentazione generale dell’industria degli hedge funds. Il Codice fissa gli standard di best practice per gli operatori in hedge funds nel DIFC, ed evidenzia alcuni rischi specifici associati all’uso degli hedge riflettendo l’impegno della DFSA all’introduzione di una regolamentazione. Ci sono nove principi di alto livello nel Codice che coprono aree chiave (in particolare, valutazione degli asset, funzioni di back office ed esposizione ai rischi di mercato). Ogni strategia di hedging deve essere certificata da uno studioso della Shari’ah tramite una fatwa. Nella strutturazione di hedge fund islamici, tre problemi devono essere risolti: la stock selection (tutti gli investimenti devono soddisfare certi criteri allocativi rispettosi della Shari’ah); leverage (un fondo islamico non può indebitarsi in maniera convenzionale, ossia corrispondendo interessi, bensì tramite l’uso di un prestito sintetico tipo salam o murabaha); short sale (ogni contratto di hedging che preveda una short sale di titoli dovrà rispettare il fondamentale principio della Shari’ah che "non si può vendere ciò che non si possiede").
    I musulmani non possono utilizzare l’assicurazione convenzionale in quanto contrasta con due fondamenti dell’Islam, il divieto di incertezza (gharar) e di scommessa (maysir) nel contratto. Ad esempio, assicurare una casa equivale a trasferire il rischio ad una compagnia di assicurazione, la quale trasformerà i premi ricevuti in un reddito in assenza del verificarsi dell’evento assicurato. L’assicurazione islamica (takaful) consiste nel versamento di premi (in termini di donazione o contribuzione volontaria) da parte degli assicurati in un fondo comune, la cui gestione è delegata a un terzo, al quale viene pagata una commissione. Secondo il meccanismo contrattuale usato (mudaraba), né l’assicurato, né il gestore assumono alcun rischio singolarmente, ma vi è una condivisione dello stesso da parte dei partecipanti, nel pieno rispetto della Legge islamica.

    Bibliografia
    REGOLA P. e SAVONA P. (2009) Il ritorno dello Stato padrone. I fondi sovrani e il grande negoziato globale, Rubbettino.

    © 2010 ASSONEBB

  • FINANZA SOSTENIBILE (ENCICLOPEDIA)

    La finanza sostenibile trova fondamento e ratio nel perseguimento di quello che viene definito lo sviluppo sostenibile (ovvero una crescita che mira a soddisfare le necessità delle generazioni presenti senza però compromettere la capacità di creare valore da parte delle popolazioni future. Scendendo a livello d’impresa, lo sviluppo sostenibile si identifica con il termine "Responsabilità Sociale di Impresa" e si realizza attraverso un comportamento imprenditoriale, appunto "responsabile" verso gli altri soggetti economici, nel rispetto dei quali essa detiene rapporti sia diretti che indiretti (gli stakeholders). Un settore fondamentale per l’implementazione della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e il supporto allo sviluppo sostenibile è certamente quello bancario, in grado di promuovere, attraverso la propria attività, lo sviluppo locale, la protezione dell’ambiente, l’occupazione, l’inclusione finanziaria e sociale. Nell’ambito delle attività di RSI per il settore bancario, la finanza etica (o finanza sostenibile, o ancora finanza alternativa) è una sua possibile espressione che si configura come l’insieme delle forme di gestione patrimoniale per cui i tradizionali parametri valutativi di riferimento (rischio e rendimento) sono affiancati dall’utilizzo dei criteri ambientali e di natura sociale, che catturano il riflesso di determinati investimenti sull’economia reale. Essa si concretizza attraverso due dimensioni principali. La prima riguarda gli Investimenti Socialmente Responsabili (RSI), vale a dire le attività orientate verso progetti ad alto valore sociale o ambientale che spesso supportano le organizzazioni che lavorano nel campo della cooperazione internazionale, dell’ambiente e nei servizi sociali. Nei fatti, questa dimensione di finanza alternativa si trasforma in un incremento di opportunità di investimento "etiche", o in una riduzione degli investimenti in società operanti in particolari settori quali fumo, alcol, armi, pornografia, etc. Ad oggi i fondi etici interessano quote di mercato ristrette e solo una parte esigua del sistema economico, tuttavia l’interesse del sistema verso tali forme di investimento è in aumento. La crescita della finanza sostenibile è stata stimolata essenzialmente da tre fattori:
    1. Le società osservano che operare in maniera responsabile comporta vantaggi competitivi;
    2. Il cambiamento climatico rappresenta oggi un’importante sfida in cui il settore finanziario riconosce anche delle opportunità;
    3. Le figure manageriali nella finanza hanno preso consapevolezza dell’implicazione della sostenibilità delle decisioni di investimento e scelgono di incorporare la RSI nelle strategie di impiego.
    Un’altra applicazione della finanza sostenibile è la microfinanza, ovvero la finanza indirizzata alle fasce più povere della popolazione. Questo strumento nasce per raccogliere le esigenze di credito e di risparmio di soggetti altrimenti non bancabili o razionati nei tradizionali canali creditizi, per i quali sarebbe impossibile fornire garanzie di stabilità o di ritorno degli investimenti. Si rende evidente uno degli obiettivi della finanza etica, quello di promuovere la persona umana. Il microcredito1 costituisce una parte importante della microfinanza, da cui si distingue per prestare esclusivamente servizi di credito e non di risparmio. Esso consiste nella concessione di prestiti d’importo molto ridotto a micro imprese o individui senza la richiesta di particolari garanzie. Tale rapporto quindi è interamente basato sulla fiducia. Nonostante sia nato per garantire il diritto al credito nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in particolare crisi, il microcredito ha recentemente trovato applicazione anche nelle economie dei paesi sviluppati. I benefici di tale iniziativa sono vari e si riassumono nell’opportunità di generare un reddito da lavoro, che assicuri talvolta la sopravvivenza (cibo e cure mediche), o in casi migliori l’educazione scolastica dei propri figli. Inoltre, spesso si traduce nella riduzione di casi di sfruttamento di adulti e bambini e in un grado più alto di benessere locale (Becchetti, 2008).
    In un ambiente come quello del settore finanziario, che si contraddistingue per la presenza di interessi speculativi rilevanti e per la spinta ad associare ad ogni operazione che in esso vi avviene, un valore marcatamente positivo del rendimento finanziario, la finanza sostenibile si basa, quindi, non solo sul criterio della vitalità economica ma anche su quello della utilità sociale. Essa ha lo scopo di riportare la finanza a svolgere la propria funzione originaria di garante del risparmio e di supporto allo sviluppo delleconomia reale. E’ suo compito evitare che gli impieghi abbiano carattere esclusivamente speculativo e assicurare che il risparmio sia gestito in maniera da favorire l’equità sociale oltre che il rispetto e protezione dell’ambiente, percorsi strumentali al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. Secondo il Manifesto della Finanza Etica, i principi della finanza sostenibile si possono riassumere nei seguenti punti: 2
    - il credito in tutte le sue forme è un diritto umano (e non discrimina sulla base di sesso, razza, etnia, e reddito);
    - l’efficienza è concepita come un elemento della responsabilità etica;
    - non è legittimo l’arricchimento che si basa sul solo possesso di denaro o su operazioni meramente speculative;
    - la finanza è trasparente;
    - alle scelte importanti dell’impresa devono partecipare non solo i soci ma anche i risparmiatori;
    - i criteri di riferimento per gli impieghi sono ambientali e sociali oltre che economici.
    - il gestore che orienta tutta l’attività della finanza, deve aderire in maniera globale e coerente (e si deve dichiarare disposto al monitoraggio da parte di risparmiatori ed istituzioni di garanzia).
    Il consenso verso la finanza sostenibile è sicuramente cresciuto negli ultimi anni e i suoi principi ispiratori assumono maggiore valore in un contesto di ristrutturazione del sistema finanziario e sociale come quello attuale. La sfida dello sviluppo sostenibile richiede agli operatori del settore della finanza uno sforzo strategico ed organizzato, che corregga radicalmente l'atteggiamento attuale verso l’ambiente e la persona, o la società.
    ___________________________________________
    1Nel Dicembre 1997, le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione (52/194) sull’importanza del microcredito come strumento per ridurre la povertà.
    2Cfr. Il Manifesto della Finanza Etica, tratto dal volume: Elisa Baldessone, Marco Ghiberti (a cura di), "L'Euro Solidale", EMI, pp. 20-22,1998. Il Manifesto è stato promosso nell’ambito del Convegno"Verso una carta d’intenti per la finanza etica italiana", Firenze 1998.

    © 2009 ASSONEBB

  • FINANZIAMENTO AL SETTORE PRIVATO

    La voce comprende le seguenti tipologie:
    · interni - prestiti delle IFM agli Altri residenti e obbligazioni collocate sull’interno dagli Altri residenti
    · totali - finanziamenti interni al settore privato, prestiti esteri agli Altri residenti e obbligazioni emesse dagli Altri residenti possedute da residenti in altri paesi dell’area dell’euro e del resto del mondo.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FINANZIAMENTO AMMASSI

    1. Forma di intervento finanziario un tempo ampiamente utilizzata a sostegno dell’agricoltura e oggi abbandonata con la soppressione degli ammassi. Aveva il fine specifico di rendere possibili le operazioni di ammasso dei prodotti agricoli, garantendo così, a seconda dei casi e delle necessità, sicurezza nel collocamento delle produzioni ovvero la possibilità per i produttori di incassare dopo il raccolto ed alla consegna del prodotto all’ente ammassatore tutto o parte del loro prodotto ad un prezzo stabilito ovvero ad un prezzo provvisorio con diritto di conguaglio. Le operazioni di finanziamento degli ammassi erano disciplinate, oltre che dalla l. 5.7.1928 n. 176 relativa al credito agrario, che le inseriva tra le operazioni di credito di esercizio, da numerose altre norme nazionali, regionali e comunitarie, le quali prendevano anche concessione di contributi sugli interessi o di anticipazioni a tasso agevolato per ridurne l’onerosità. Le cambiali relative ad operazioni di finanziamento ammassi erano regolarmente ammesse al risconto presso l’istituto di emissione.

    2. Ammasso. L’ammasso è un istituto previsto dall’art. 837 c.c. per permettere al Governo di regolare la distribuzione di certi prodotti agricoli o industriali. Il codice civile prevede che le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali. Per i prodotti agricoli l’art. 2617 c.c. prescrive che la gestione collettiva deve essere fatta per conto degli imprenditori mediante consorzi obbligatori. L’ammasso volontario del grano a gestione statale era stato introdotto nel 1930 nel nostro Paese per introdurre un prezzo unico nazionale. Nel 1936 con l’autarchia il fascismo rese obbligatorio l’ammasso del grano e di diversi altri prodotti. Nel dopoguerra gli ammassi obbligatori sono stati conservati solo per il grano, finanziati dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e resi di nuovo volontari nel 1962, in seguito alla entrata in vigore della politica agricola comunitaria.

  • FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

    Operazioni mediante le quali gli enti pubblici, o i privati concessionari, ottengono i mezzi necessari alla realizzazione delle opere programmate. La natura di queste operazioni può cambiare sia per quanto riguarda gli strumenti utilizzabili sia sotto il profilo dei vincoli posti all’uso di tali strumenti secondo il soggetto pubblico che sostiene la spesa (Stato, ente locale, aziende autonome ecc.). Gli strumenti che lo Stato utilizza per finanziare le opere pubbliche non si differenziano, quantomeno in linea di principio, dagli strumenti per finanziare la spesa in generale. Nel campo dei crediti uno strumento specifico è costituito dal credito alle opere pubbliche (art. 42 TUBC). In questo campo il principale operatore è la Cassa DDPP, che ha un ruolo preminente nel finanziamento ai Comuni, alle Province ed ai consorzi da essi formati. Tuttavia tutte le banche possono finanziare la realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri e da ipoteca su immobili. Quando i finanziamenti sono garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario. Il principale strumento di finanziamento è costituito dal mutuo assistito da garanzia, la cui natura varia a seconda del soggetto, pubblico o privato, richiedente i fondi.

  • FINANZIAMENTO IN VALUTA A MEDIO TERMINE

    Intervento finanziario che consente all’esportatore di concedere dilazioni di pagamento ai clienti esteri, che eccedono il breve termine (in particolare per esportazioni di beni strumentali). Dal 1988 i finanziamenti a favore di operatori residenti non hanno più vincoli di durata o di valuta. Il finanziamento in valuta può comportare condizioni favorevoli di tassi di interesse. Può essere concesso per operazioni di esportazione in conto deposito volte a conquistare nuovi mercati, o da effettuare con pagamento differito, o per compensi dilavorazione di merci per conto dell’estero. Il finanziamento può essere estinto prima della scadenza, nella stessa valuta. Se entro la scadenza concordata non perviene dall’estero la valuta derivante dal ricavo dell’esportazione il finanziamento può essere estinto mediante acquisto sul mercato delle valute.

  • FINANZIAMENTO PARALLELO DI GARANZIA

    Deposito di fondi da parte della filiale di una società multinazionale situata in un paese a bassa imposizione fiscale a garanzia di un prestito concesso ad un’altra filiale della medesima società situata in un paese ad elevata imposizione fiscale. Il vantaggio di tale particolare forma di finanziamento risiede nel fatto che nella maggioranza dei paesi ad elevata tassazione i tassi sui prestiti sono fiscalmente deducibili mentre gli interessi corrisposti sui fondi di versamento in garanzia non sono tassabili.

  • FINANZIAMENTO SU CREDITO DOCUMENTARIO

    Operazione di finanziamento all’esportatore o all’importatore connessa con operazione con l’estero con regolamento nella forma dell’apertura di credito documentario. L’esportatore può ottenere anticipi dalla banca in lire o in valuta, talora anche per effetto di clausole particolari che sono state inserite nel credito stesso, come p.e. la clausola rossa o verde (v. red clause). In linea di principio, tuttavia, il rapporto di finanziamento riguarda la banca e l’esportatore, senza presupporre l’intervento dell’importatore; tuttavia il credito documentario garantisce l’operazione di finanziamento e la banca chiede che siano vincolati a suo favore i pagamenti effettuati dall’importatore. Vi è un rischio per la banca consistente nella mancata o nella non corretta esecuzione del contratto da parte dell’esportatore, che lo fa evidentemente decadere dal diritto di utilizzare il credito documentario. Oltre alla forma dell’anticipo, il finanziamento può essere erogato nella forma dello sconto di tratte accettate dalla banca, qualora l’apertura di credito sia di accettazione o di negoziazione. Il finanziamento all’importatore può assumere la forma della non richiesta da parte della banca di precostituzione di fondi al momento dell’apertura del credito. Spesso i fondi vengono forniti in un momento successivo: all’utilizzo (e in questo caso la banca non impegna fondi propri e assume un impegno assimilabile a un credito di firma) o successivamente, configurando un vero e proprio finanziamento nella forma dell’anticipo in lire o in valuta. I documenti possono essere trattenuti dalla banca a garanzia, ma più spesso vengono consegnati all’importatore per consentirgli di disporre delle merci. Nel caso che il credito documentario sia di accettazione, la banca accettante può erogare un credito di firma garantito o no dai documenti rappresentativi delle merci, suscettibile di trasformarsi in un credito per cassa qualora l’importatore non provveda a fare fondi in prossimità della scadenza della tratta.

  • FINANZIAMENTO SU RIMESSA DOCUMENTARIA

    Operazioni di finanziamento all’esportatore o all’importatore connesse a operazioni con l’estero con regolamento nella forma della rimessa documentaria (clausole documenti contro accettazione; documenti contro pagamento). L’esportatore può ottenere anticipi sui documenti che ha consegnato alla banca per il loro inoltro all’importatore dietro pagamento o accettazione di tratta a scadenza. Normalmente gli anticipi sono parziali e vengono estinti al momento dell’incasso. Se i documenti sono rappresentativi delle merci, essi rappresentano per la banca una garanzia reale valida fino al momento del loro rilascio all’importatore, che non coincide con quello del pagamento qualora la clausola sia documenti contro accettazione: in questo caso la garanzia si trasforma da reale in personale (tratta accettata). Se i documenti non sono rappresentativi delle merci, il finanziamento è, fin dall’inizio, non garantito. Nel caso della formula documenti contro accettazione è possibile anche ottenere un finanziamento nella forma dello sconto della tratta accettata o non accettata, documentata o non documentata. L’importatore può ottenere un finanziamento, quando al ricevimento dei documenti la banca effettui il pagamento di quanto dovuto. Molto spesso l’operazione è non garantita, in quanto la banca consegnerà all’importatore i documenti affinché possa provvedere al ritiro della merce e utilizzarla nella sua attività produttiva. Qualora ciò non accada, ma la merce venga costituita in pegno, si è di fronte a un’operazione di anticipazione su merci in deposito, assistita da garanzie reali.

  • FINANZIARIA REGIONALE

    Si tratta di un tipo di organismo sorto in Italia intorno agli anni Sessanta in forma di società per azioni con l’obiettivo principale di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese insediate in una data area geografica normalmente coincidente con la regione di operatività della finanziaria o, per le cosiddette società finanziarie interregionali, in un gruppo di regioni limitrofe. Tali società sono di norma assoggettate al controllo degli organi regionali di insediamento ed in alcuni statuti è previsto che la Regione debba detenere almeno il 51% del capitale. Anche in seguito a questo prevalente controllo pubblico, alla finanziaria regionale è di norma attribuito il compito di dare realizzazione attraverso i propri interventi ai piani di sviluppo regionale. Le modalità di intervento delle finanziarie a favore delle imprese assistite variano, in base agli statuti, dalla consulenza nelle operazioni di corporate finance alla concessione di finanziamenti a medio-lungo termine alla prestazione di garanzie fino all’acquisizione temporanea di pacchetti del capitale di rischio delle imprese stesse. Tale elencazione fa presumere che si tratti di organismi che hanno anticipato entro certi limiti il contenuto operativo della merchant bank, In realtà alcune analisi svolte evidenziano che le società finanziarie regionali hanno dato finora un contributo modesto sotto il profilo della ricapitalizzazione e della crescita delle imprese di medio-piccole dimensioni.

  • FINANZIATORE

    Soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FINE MESE

    Tradizionalmente detto “giorno di liquidazione”, stabilito dal calendario di borsa per l’esecuzione dei contratti a termine stipulati nel mese di borsa per scadenza “fine corrente”, oltre che quelli conclusi nel mese precedente per “fine prossimo”. Attualmente il giorno in cui sono previsti la consegna e il pagamento degli strumenti finanziari negoziati in Borsa è diverso in base ai comparti in cui è suddivisa la Borsa. I contratti di compravendita negoziati sul Mercato telematico azionario (MTA) sono liquidati: il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi; nel termine stabilito dalla Borsa Italiana spa qualora siano relativi a diritti d’opzione; il giorno di Borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati; il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a adesioni a una offerta pubblica di acquisto residuale; il giorno di pagamento previsto dall’offerente qualora siano relativi a adesioni a una offerta pubblica di acquisto o di scambio totalitaria o promossa dall’emittente. I contratti di compravendita negoziati sul Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) sono liquidati: il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni e a titoli di Stato diversi dai buoni ordinari del Tesoro; il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a buoni ordinari del Tesoro. I contratti di compravendita negoziati sul Mercato telematico delle euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri e delle asset backed securities (EuroMOT) sono liquidati il terzo giorno successivo alla data di stipulazione. I contratti a premio negoziati sul Mercato telematico dei contratti a premio (MPR) sono liquidati: il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla stipulazione relativamente al premio; il quinto giorno di Borsa aperta successivo a quello in cui la facoltà è stata esercitata per la compravendita derivante dall’esercizio della facoltà. Nel periodo intercorrente tra la messa a punto delle clausole contrattuali (determinazione della quantità e della specie dei titoli trattati, pattuizione del relativo prezzo, compilazione del fissato bollato) e la liquidazione (trasferimento della proprietà dei titoli dietro pagamento del loro controvalore), la proprietà dei titoli oggetto del contratto resta al venditore, il quale, tranne il caso che si tratti di venditore allo scoperto, può accendere sui valori stessi qualsiasi ulteriori operazioni e pienamente disporne. Competono tuttavia al compratore i diritti accessori che nascono nel suddetto periodo: gli interessi e i dividendi, che vengono a maturazione dopo la stipulazione del contratto (artt. 1531-1534 cc. integrato dagli usi di borsa); i diritti che scaturiscono da eventuali estrazioni per premi o rimborsi; i diritti di opzione; i riparti ecc Dei diritti accessori spetta al venditore il solo diritto di voto.

  • FINE TUNING

    Lett.: regolazione fine. Espressione impiegata con significati di portata differente in politica economica in generale e nel più ristretto ambito della politica monetaria.

    1. Indirizzo interventista nella politica economica di ispirazione keynesiana. Per i sostenitori della pratica del fine tuning il Governo può regolare con precisione gli strumenti della manovra economica (in specie quella di politica fiscale) sulla domanda aggregata per regolare con precisione i livelli di produzione e di realizzare la piena occupazione. Il fine tuning si fonda sulla convinzione che è possibile contrastare efficacemente con interventi appropriati le tendenze naturali dei sistemi economici e che è opportuno, quindi, attribuire ampia discrezionalità amministrativa al Governo. Ciò contrasta con la convinzione opposta che le tendenze naturali non sono modificabili e che le politiche di intervento attivo producono perturbazioni imprevedibili nei sistemi economici e possono causare inflazione e disoccupazione. Nel fine tuning si presuppone una conoscenza completa del sistema economico attraverso modelli che ne riproducono correttamente il funzionamento e attraverso rilevazioni statistiche che ne rappresentano analiticamente i flussi e gli stocks con completezza e tempestività si presuppone inoltre che i modelli siano di tipo deterministico meccanicista, tali da consentire simulazioni e previsioni accurate anche a medio e lungo termine e l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse. Negli anni Sessanta e anche dopo, il periodo di massima accettazione di queste dottrine, sono stati escogitati sofisticati modelli econometrici con meccanismi di dosatura degli interventi molto articolati e sono stati sviluppati complessi sistemi di stima delle grandezze aggregate dell’economia nazionale. A posteriori il fine tuning si è rivelato però incapace di governare gli eventi succedutisi a partire da metà degli anni Settanta, alcuni verosimili conseguenze delle sue stesse politiche, altri imprevisti se non imprevedibili (crisi petrolifere, sommovimenti sociali, mutamento profondo delle preferenze della gente, innovazione tecnologica, in specie dell’ICT). Di qui è partita la sfiducia nel fine tuning e nella politica economica di tipo keynesiano che ha favorito il successo di dottrine fondate sull’opposta convinzione della non modificabilità a medio termine delle tendenze naturali e la diffusione di politiche delle regole fisse, p.e. quella suggerita dal monetarista Milton Friedman di espandere annualmente l’offerta di moneta secondo il tasso di crescita reale di lungo periodo in modo di evitare, almeno, pressioni inflazioniste e instabilità nelle aspettative con le loro ricadute sul ciclo economico.

    2. Strumenti di politica monetaria. Con l’eclisse del keynesianesimo e della discrezionalità in politica fiscale, hanno preso il sopravvento gli strumenti di politica monetaria e la banca centrale è passata da autorità subordinata e ausiliaria dell’Esecutivo al ruolo autonomo di governo dell’economia attraverso la politica fiscale e di garante della stabilità. Il fine tuning ha acquisito un posto tra le operazioni di politica monetaria delle banche centrali, specialmente col passaggio alla terza fase dell’UEM e la costituzione della BCE e del SEBC. In politica monetaria le operazioni di fine tuning servono sia a indicare l’orientamento della politica monetaria, sia a regolare la liquidità del mercato e controllare l’evoluzione dei tassi di interesse, principalmente per ridurre gli effetti che questi ultimi subiscono a causa di fluttuazioni impreviste della liquidità. La BCE e le BCN dispongono di molta flessibilità (per non dire discrezionalità) nella scelta delle procedure e delle caratteristiche operative per l’effettuazione di tali operazioni per far fronte a sviluppi inattesi sui mercati che richiedono un pronto intervento. Le operazioni di fine tuning sono condotte prevalentemente come operazioni temporanee, ma possono anche assumere la forma di operazioni definitive, di swap in valuta o di raccolta di depositi con durata prestabilita. Gli strumenti e le procedure utilizzati per le operazioni di fine tuning sono adeguati alla tipologia delle transazioni e agli obiettivi specifici da conseguire attraverso tali operazioni. Le operazioni di fine tuning vengono di norma effettuate dalle BCN mediante aste veloci o procedure bilaterali, possono assumere la forma di operazioni di finanziamento o di assorbimento di liquidità, hanno frequenza non regolare, hanno scadenza non standardizzata, sono normalmente effettuate a livello decentrato dalle singole banche centrali nazionali. Il Consiglio direttivo decide se, in circostanze eccezionali, operazioni bilaterali di fine-tuning possono essere effettuate direttamente dalla BCE (v. anche: politica monetaria).

    3. Budgeting. V. capital budgeting.

  • FINECOGROUP

    Denominazione assunta da Bipop-Carire dopo l’integrazione nel Gruppo Capitalia e il conferimento delle attività di banca tradizionale a una società di nuova costituzione che ha assunto il vecchio nome di BipopCarire. FinecoGroup (44,72% Capitalia) è quotata in Borsa a Milano ed è focalizzata sulle attività di consumer banking (risparmio gestito e credito al consumo).

  • FINNFUND

    Abbr. di: Finnish Fund for Industrial Development Cooperation Ltd (in finnico: Teollisen yhteistyön rahasto Oy). Organizzazione finanziaria bilaterale costituita il 26.11.1979 e posseduta per il 79,9% dal Governo finlandese. Opera in Asia, Africa e America latina e, dal 1991, nell’Europa centrale e orientale e dei Balcani.

  • FINTECH

    Fintech è un'innovazione di processo e di prodotto nei servizi finanziari permesso dall'innovazione tecnologica. Il Financial Stability Board definisce il FinTechcome "innovazione finanziaria resa possibile dalla tecnologia che può creare nuovi mercati, servizi, applicazioni, prodotto con effetti significativi sui mecrtai, le istituzioni e la fornitura di servizi finanziari".

    Le aree di espansione attuale e potenziale di FinTech sono:
    a) esecuzione delle transazioni (pagamento, clearing e settlement);
    b) gestione dei fondi (deposito, credito, aumento di capitale e gestione di portafoglio);
    c) assicurazione.

    L'abilità di influenzare i servizi offerto dagli intermediair tradizionali, come le banche, viene dalla riduzione dei costi resi possibili dall'evoluzione tecnologica, oltre all'offerta di nuovi strumenti per i consumatori e anche grazie alla ridotta regolazione del settore. Più nei dettagli con l'avanzamento tecnologico gli operatori beneficiano di i) minori costi di transazione, ii) economie di scala nel raccogliere dati, iii) trasmissione dell'informaizone più rapida e meno costosa, iv) minori costi di monitoraggio.


    Fonte: What is Fintech http://european-economy.eu/2017-2/fintech-and-banks-friends-or-foes/

  • FINTECH: SFIDE E OPPORTUNITA' IN UN PANORAMA GLOBALE IN CONTINUA EVOLUZIONE

    Abstract

    L'innovazione tecnologica nel settore finanziario ha dato vita al Fintech, un'area che combina finanza e tecnologia. Questa voce mira a fornire una panoramica completa del settore Fintech, esplorando come l'innovazione stia trasformando i servizi finanziari. Verranno analizzati i principali sviluppi, le tecnologie emergenti e le implicazioni per il settore finanziario tradizionale. Inoltre, si discuteranno le opportunità e le sfide che il Fintech presenta, compresi gli aspetti regolamentari, di sicurezza e di inclusione finanziaria. L'obiettivo è offrire una comprensione approfondita del Fintech, evidenziando il suo impatto sulla società e sul futuro dei servizi finanziari.

    1. Il Futuro Digitale del Sistema Finanziario e l'Ascesa del Fintech: Ridefinire il Panorama Finanziario Globale

    Il futuro del sistema finanziario è tecnologico e digitale (Ghisotti, 2023). L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), ha affermato in modo chiaro che la Digital Transformation, negli ultimi anni, sta radicalmente rivoluzionando il settore finanziario attraverso l’uso di processi tecnologici che porteranno ad un drastico mutamento nel mondo dei servizi bancari, finanziari e assicurativi (OECD, 2019). Tuttavia, sebbene il concetto di tecnologia finanziaria, noto come Fintech, non sia una novità, la sua attuale evoluzione in ambito digitale indica l’avvio di una nuova era nel settore finanziario (Berger, 2003; Shim e Shin, 2016; Razzaque e Hamdan, 2020).

    Il Fintech rappresenta un ponte tra l’industria finanziaria, la tecnologia dell’informazione e l’innovazione, come suggerisce il suo stesso nome “Fin-Tech”, che unisce le parole finanza e tecnologia. Questo termine chiarisce l’obiettivo della Fintech: sviluppare nuove tecniche innovative per supportare le operazioni bancarie e finanziarie con le più recenti tecnologie disponibili (Giglio, 2021).
    Il Fintech, ossia l’integrazione dell’innovazione tecnologica nel contesto finanziario, ha conosciuto una crescente diffusione, con impatti diffusi sui prodotti e sui processi di intermediazione finanziaria (Arner et al., 2016). Questo termine comprende una vasta gamma di attività e rappresenta un fenomeno intersettoriale che sta ridefinendo il panorama finanziario globale (Osservatorio Fintech & Insurtech, 2023).

    Secondo Schena et al. (2018), il Fintech rappresenta un’innovazione finanziaria resa possibile dall’evoluzione tecnologica che può manifestarsi attraverso nuovi modelli di business, processi o prodotti, con un impatto significativo sui mercati finanziari e sulle istituzioni finanziarie.
    Arner et al. (2016), definiscono il Fintech come “l’applicazione della tecnologia alla finanza”, sottolineando, tuttavia, che in tale contesto, soggetti non vigilati utilizzano la tecnologia per offrire soluzioni finanziarie precedentemente erogate solo da intermediari finanziari regolamentati.

    Inoltre, il Financial Stability Board (FSB) (2017) definisce il Fintech come “l’innovazione abilitata dalla tecnologia nei servizi finanziari che potrebbe comportare nuovi modelli di business, applicazioni, processi o prodotti con un effetto materiale sulla fornitura di servizi finanziari”.

    È fondamentale, tuttavia, distinguere le imprese Fintech dalle aziende Tech per comprendere appieno il panorama finanziario e tecnologico attuale. Mentre le Fintech si concentrano esclusivamente sull’offerta di servizi finanziari, le aziende Tech sviluppano tecnologie per supportare tali servizi, senza competere direttamente con gli attori tradizionali del settore. Come evidenziato da Zetzsche et al. (2017), il concetto di TechFin definisce le aziende originariamente nate nel settore tecnologico che si sono poi avviate nell’erogazione di servizi finanziari.
    Il Fintech, pertanto, rappresenta un fenomeno “orizzontale” all’interno del settore dei servizi finanziari, che si inserisce nel più ampio quadro dell’economia digitale (Schena et al., 2018).

    Le imprese Fintech non costituiscono una nuova industria, bensì una nuova componente dell’industria finanziaria che sfida i modelli di business tradizionali adottati dagli intermediari finanziari regolamentati. Queste imprese competono con gli incumbent utilizzando innovazioni di processo, prodotto o distribuzione, ampliando i mercati virtuali a cui possono erogare servizi finanziari.

    2. L'Evoluzione Storica del Fintech: Dalle Origini al Panorama Attuale

    L’evoluzione del Fintech ha radici profonde che risalgono al XIX secolo. Secondo il New York Times, la prima operazione Fintech documentata risale al 1866, quando venne registrata una transazione a distanza tra Parigi e Lione utilizzando il pantelegrafo, uno strumento ideato da Giovanni Caselli per la trasmissione di scritti e disegni, per mezzo del quale è stato possibile verificare le firme autografe dei protagonisti dell’accordo (Zimmerman, 2016). Verso la fine del XIX secolo, poi, si è assistito all’emergere di processi innovativi come il sistema del credito personale, attraverso l’utilizzo di apposite piastrine e speciali monete in metallo.

    Un altro decisivo sviluppo fu dato, nel corso del XX secolo, dall’introduzione del prototipo della prima carta di credito elettronica da parte di Diner’s Club nel 1950. Questa invenzione si trasformò successivamente nella prima carta di credito elettronica con banda magnetica su una tessera in plastica, nella prima metà degli anni '70 (Zimmerman, 2016). Negli anni '80, furono poste le basi per la realizzazione dell’home banking moderno. Nel 1981, quattro dei principali istituti bancari di New York iniziarono a testare una console per consentire ai clienti di operare a distanza. Anche in Europa, la Bank of Scotland lanciò Homelink, consentendo ai suoi correntisti di consultare estratti conto, trasferire denaro e pagare bollette da casa (Zimmerman, 2016).

    Tuttavia, è negli anni più recenti che il Fintech ha conosciuto un'accelerazione significativa. Infatti, con l’avvento di Internet e la sua diffusione globale, sono emerse le prime forme di online banking e e-commerce. Internet ha svolto un ruolo decisivo per completare il processo di globalizzazione e interconnessione dei mercati finanziari, aprendo la strada a nuove opportunità nel settore finanziario.

    L’arrivo degli smartphone e delle applicazioni mobili ha rappresentato un’altra pietra miliare per il Fintech. Servizi come PayPal, lanciato nel 2002, e Apple Pay, introdotto nel 2014, hanno reso possibile il pagamento digitale tramite dispositivi mobili. Contestualmente, sono nate banche interamente online e piattaforme di investimento come N26 e Revolut, che offrono servizi innovativi e agili senza la necessità di ricorrere a filiali bancarie fisiche.

    Oggi, il panorama del Fintech include una vasta gamma di servizi digitali e mobili per gestire le attività finanziarie, tra cui il pagamento digitale, gli investimenti, i prestiti peer-to-peer, e molto altro ancora. Le tecnologie emergenti come la blockchain e gli smart contract stanno ridefinendo ulteriormente la rivoluzione digitale nel settore finanziario, offrendo nuove opportunità di transazione e investimento (Desiderio, 2022).

    3. L’Evoluzione Normativa del Settore Fintech

    Negli ultimi anni, le normative che regolano il settore del Fintech hanno dato vita ad attività di regolamentazione in continuo sviluppo e in progressiva evoluzione attraverso l’adozione di direttive e disposizioni per accompagnare la modernizzazione e l’armonizzazione del quadro giuridico del mercato finanziario. Gli interventi regolamentari si sono sviluppati nell’ambito della promozione dell’innovazione, per garantire la sicurezza delle transazioni e per proteggere i consumatori. Una delle prime tappe fondamentali in questo percorso è stata la prima Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD), che ha posto le basi per un mercato dei pagamenti più integrato e competitivo (Piattelli, 2023).

    Successivamente, la seconda Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2) è stata adottata per rispondere alle nuove sfide poste dal progressivo sviluppo tecnologico e dalla crescente digitalizzazione dei servizi finanziari. La PSD2 ha introdotto importanti novità, tra cui l’obbligo per le banche di consentire l’accesso ai dati dei conti correnti ai fornitori di servizi terzi, favorendo così lo sviluppo di nuovi servizi Fintech e aumentando la concorrenza nel settore.
    Parallelamente, la seconda Direttiva sulla Moneta Elettronica (EMD2) ha aggiornato il quadro normativo per gli istituti di moneta elettronica, ampliando il campo di applicazione delle regole e migliorando la supervisione prudenziale. Questo ha facilitato l’emergere di nuovi operatori nel mercato dei pagamenti digitali, promuovendo l’innovazione e l’inclusione finanziaria.

    Un altro importante sviluppo normativo è rappresentato dalla Direttiva sui Conti di Pagamento (PAD), che ha migliorato la trasparenza e la comparabilità delle spese relative ai conti di pagamento, semplificando il processo di trasferimento delle transazioni e garantendo l’accesso ai conti di pagamento di base per tutti i cittadini dell’UE.

    La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento delle attività di terrorismo è stata rafforzata con l’adozione della quarta (AMLD4) e della quinta Direttiva Anti-Riciclaggio (AMLD5). Queste direttive hanno introdotto misure più stringenti per la prevenzione e il controllo delle attività illecite, imponendo nuovi obblighi per l’adozione di processi di due diligence e di segnalazione delle attività da parte degli operatori finanziari.
    L’Autorità Bancaria Europea (EBA), inoltre, ha emanato i Regulatory Technical Standards (RTS), che integrano il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la regolamentazione delle informazioni, indicate nel regolamento stesso, che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono gratuitamente e in maniera trasparente, facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante per migliorare la sicurezza delle transazioni elettroniche e proteggere i consumatori dalle frodi.

    Il Regolamento SEPA ha, poi, armonizzato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, facilitando i pagamenti transfrontalieri all’interno dell’area unica dei pagamenti in euro.

    Infine, il Regolamento sui Pagamenti Transfrontalieri e l’Interchange Fees Regulation (IFR) che hanno ulteriormente migliorato la trasparenza e ridotto i costi delle transazioni transfrontaliere e delle commissioni interbancarie, rendendo il mercato dei pagamenti più efficiente e accessibile (Piattelli, 2023).

    Tale quadro legislativo si accinge ad essere ulteriormente modificato con l’adozione della PSD3. Guidata dai rapidi progressi tecnologici e dai cambiamenti nel comportamento dei consumatori che hanno rimodellato il panorama dei pagamenti nell’ultimo decennio, la Commissione Europea ha proposto un nuovo quadro normativo nel giugno 2023, con l’obiettivo di sostituire e ampliare il precedente regime definito dalla PSD2. Tale proposta, approvata il 2 maggio 2024 dal Parlamento Europeo, si concentra su diverse aree critiche volte a rafforzare l’ecosistema dei pagamenti, quali:
    • il potenziamento dell’Autenticazione Forte del Cliente (SCA) volto a rafforzare le misure di sicurezza, l’affinamento delle disposizioni sulle frodi e delle regole di responsabilità al fine di proteggere i consumatori, migliorando la protezione dei dati e dei trasferimenti monetari;
    • il miglioramento dell’accesso dei consumatori al contante, ad applicare strutture tariffarie trasparenti e a rafforzare i ruoli di applicazione delle Autorità nazionali competenti;
    • le esenzioni per le reti limitate, ovvero gli strumenti a spendibilità limitata;
    • la regolamentazione dei pagamenti in stablecoin basati sulla moneta elettronica (EMT) e il continuo sviluppo dell’open banking.

    Ognuno di questi aspetti è parte integrante dell’obiettivo generale di creare un ambiente normativo armonizzato che non solo sostenga l’innovazione e dia impulso alla concorrenza, ma che assicuri anche un alto livello di sicurezza e di protezione dei consumatori all’interno del mercato finanziario dell’UE.
    Queste attività normative hanno significativamente plasmato il panorama Fintech, creando un ambiente più favorevole per l’innovazione e per la crescita del settore e hanno contribuito a rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi finanziari digitali, stimolando l’adozione di nuove tecnologie e la trasformazione dei modelli di business.

    4. Le Macro-Aree del Fintech: Trasformazioni nell'Industria Finanziaria

    Secondo l’Organizzazione IOSCO (International Organization of Securities Commissions), il Fintech abbraccia diverse macro-aree di attività finanziaria, quali:
     1. I Pagamenti digitali: coinvolge la gestione elettronica dei pagamenti, compresi i pagamenti via mobile e i trasferimenti di denaro transfrontalieri.
      2. Le Assicurazioni (Insurtech): permette di effettuare analisi predittive per migliorare la capacità delle compagnie assicurative di strutturare prodotti personalizzati.
      3. La Pianificazione finanziaria: include tecnologie che semplificano le operazioni finanziarie a lungo termine, come l'elaborazione di dati e scenari per piani di investimento pensionistici.
      4. Il Crowdinvesting: comprende piattaforme online che agevolano lo scambio di finanziamenti tra individui, come il prestito tra privati e il finanziamento di progetti imprenditoriali attraverso il crowdfunding.
      5. Gli investimenti e il trading: sfruttano tecnologie che supportano operatori tradizionali per l’automatizzazione dei processi decisionali di trading (ad es. l’high frequency trading) e per l’erogazione di raccomandazioni di investimento personalizzate (roboadvisory).
      6. Il blockchain (o Distributed Ledger Technologies - DLT): relativo all’uso della tecnologia blockchain come registro dematerializzato di transazioni, con applicazioni in vari settori finanziari, comprese le criptovalute e gli smart contracts.
      7. La ricerca e l’analisi delle informazioni: utilizzo di strumenti per la visualizzazione e l’analisi dei Big Data per orientare lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi;
      8. La Sicurezza: permette operazioni come la creazione dell’identità digitale, l’autenticazione e la gestione delle frodi per garantire la sicurezza delle operazioni finanziarie online.

    In aggiunta a queste aree identificate da IOSCO, il BIS (Bank for International Settlements) identifica ulteriori importanti applicazioni del Fintech:

    1. Servizi di credito, deposito e raccolta di capitali:
        • Crowdfunding: Piattaforme che permettono di raccogliere fondi per vari progetti imprenditoriali attraverso contributi di un vasto numero di individui.
        • Piattaforme di prestito tra pari: Mercati online che facilitano il prestito tra pari (P2P lending) e altre forme di prestito, migliorando l’accesso al credito.
        • Banche Digitali: Banche digitali che offrono servizi bancari completi attraverso app mobili senza necessità di filiali fisiche.
        • Valutazione del credito: Utilizzo di big data e algoritmi avanzati per valutare la solvibilità dei clienti in modo più accurato.

    2. Servizi di pagamento, compensazione e regolamento:
        o Pagamenti al dettaglio:
           • Portafogli digitali: Portafogli digitali che consentono pagamenti contactless tramite dispositivi mobili.
           • Trasferimenti peer-to-peer: Servizi che permettono trasferimenti di denaro diretti tra individui.
           • Valute digitali: Valute digitali e criptovalute utilizzate per transazioni finanziarie.
        o Pagamenti all'ingrosso:
           • Reti di trasferimento di valore: Reti che facilitano il trasferimento di valore tra diverse entità finanziarie.
           • Trading di valuta estera all'ingrosso: Servizi per il trading di valuta estera a livello istituzionale.
           • Piattaforme di scambio digitale: Piattaforme per lo scambio di valute digitali e altri asset finanziari.

    3. Servizi di gestione degli investimenti:
        • Trading ad alta frequenza: Tecniche di trading che utilizzano algoritmi avanzati per eseguire un gran numero di operazioni in frazioni di secondo.
        • Trading replicato: Piattaforme che permettono agli investitori di copiare automaticamente le operazioni di trader esperti.
        • Trading elettronico: Piattaforme di trading elettronico che facilitano l’accesso ai mercati finanziari.
        • Consulenza robotica: Servizi di consulenza finanziaria automatizzati che forniscono raccomandazioni personalizzate agli investitori.

    4. Servizi di supporto di mercato:
        • Portali e aggregatori di dati: Servizi che aggregano dati finanziari da diverse fonti per fornire una visione completa della situazione finanziaria di un individuo o di un'azienda.
        • Infrastrutture ecosistemiche (open source, APIs): Infrastrutture e API open source che facilitano l’integrazione tra diverse piattaforme finanziarie.
        • Applicazioni di dati (analisi di big data, apprendimento automatico, modellazione predittiva): Analisi dei Big Data, machine learning e modelli predittivi utilizzati per migliorare i prodotti e i servizi finanziari.
        • Tecnologie dei registri distribuiti (blockchain, contratti intelligenti): Infrastrutture basate su blockchain che supportano transazioni sicure, trasparenti e immutabili.
        • Sicurezza (identificazione e autenticazione dei clienti): Tecnologie per la creazione dell’identità digitale, l’autenticazione e la gestione delle frodi.
        • Cloud computing: Soluzioni cloud che offrono scalabilità dinamica e flessibilità per le infrastrutture IT delle istituzioni finanziarie.
        • Internet of things (IoT) / tecnologia mobile: Tecnologia mobile e IoT utilizzate per migliorare l’interazione e la gestione dei servizi finanziari.
        • Intelligenza artificiale (bot, automazione finanziaria, algoritmi): Applicazioni di AI, come bot, automazione nei servizi finanziari e algoritmi avanzati per la gestione finanziaria.

    Questi settori rappresentano una vasta gamma di attività finanziarie che hanno subìto significative trasformazioni grazie all’innovazione tecnologica nell’ambito del settore Fintech (Figura 1). Tali trasformazioni hanno portato a nuove forme di intermediazione finanziaria, riducendo i costi e migliorando l’esperienza degli utenti (Servais, 2020).

    Figura 1. Aree di Innovazione del Fintech

    Fonte: BIS, 2018

    5. Il Fintech: Crescita Globale e Sfide Locali - Analisi e Prospettive

    Il mercato globale del Fintech sta vivendo una crescita eccezionale e si sta proiettando verso un futuro ancora più promettente. Secondo Custom Market Insights, la dimensione del mercato globale del Fintech nel 2023 è stata di 194,57 miliardi di dollari, con la previsione di raggiungere circa 501,9 miliardi di dollari entro il 2032, registrando un CAGR del 18,9% nel periodo 2023-2032.
    Tuttavia, sebbene il contesto globale sia positivo, il Fintech italiano ha registrato un andamento al di sotto delle aspettative nel 2023, come riportato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano. Gli investimenti in startup hanno subito un calo significativo del 81% rispetto all’anno precedente, con raccolte di risorse per 174 milioni di euro.

    Il rapporto BCG Global Fintech 2023 ha offerto un’analisi dettagliata evidenziando che nel prossimo futuro si assisterà ad una crescita esplosiva con prospettive di significativi sviluppi del settore in ambito globale. Le previsioni indicano che i ricavi continueranno a crescere in modo significativo, con l’Asia-Pacifico destinato a diventare il principale mercato Fintech entro il 2030. L’attenzione verso i segmenti B2B e B2B2X suggerisce un cambiamento verso una maggiore integrazione dei servizi finanziari aziendali.

    In questo scenario di crescita, emergono nuove opportunità di collaborazione tra Fintech e operatori tradizionali, che diventano cruciali per offrire soluzioni innovative e sfruttare appieno le sinergie. Tuttavia, il settore dovrà affrontare sfide come la regolamentazione, la privacy dei dati e la concorrenza delle grandi aziende tecnologiche, trovando un equilibrio tra l’innovazione, la sicurezza e la conformità alle regole imposte dalla normativa.

    6. Fintech: Alla Conquista del Futuro Finanziario

    Il panorama del Fintech si presenta come una storia in continua evoluzione e trasformazione nel mondo finanziario (Fruttero, 2023). Attraverso l’integrazione dell’innovazione tecnologica, il Fintech ha rivoluzionato molteplici settori finanziari, offrendo soluzioni nuove e moderne, ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono con i servizi finanziari (Mostardi, 2024).

    Le diverse macro-aree del Fintech sopra citate, testimoniano la vastità delle trasformazioni avvenute. Da piattaforme di pagamento mobili a sistemi di pianificazione finanziaria automatizzati, fino alle tecnologie blockchain per transazioni sicure e trasparenti, il Fintech ha ampliato le possibilità e migliorato l’accessibilità ai servizi finanziari in tutto il mondo (Greco, 2019).

    Tuttavia, con l’innovazione tecnologica avanzano anche sfide e questioni da affrontare, come la sicurezza dei dati, la regolamentazione e la tutela dei consumatori. È essenziale garantire che lo sviluppo del Fintech avvenga in modo responsabile e sostenibile, garantendo la protezione degli utenti e promuovendo un ambiente finanziario equo e inclusivo per tutti.

    In definitiva, il Fintech continua a plasmare il futuro del settore finanziario, aprendo nuove opportunità di crescita, efficienza e innovazione. Attraverso una significativa collaborazione tra industria, regolatori e consumatori, il Fintech ha le potenzialità per guidare una trasformazione positiva, sicura e duratura per la gestione delle nostre attività finanziarie.

    Bibliografia
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    Redattori: E. Anna GRAZIANO e Gerardo PETROCCIONE (luglio 2024)

  • FIOR DI CONIO

    Acr.: FDC. Termine usato per classificare le monete, soprattutto quelle contemporanee, ai fini di collezionismo. Indica il grado più elevato della loro conservazione. La moneta FDC non presenta alcun segno di circolazione e conserva la sua lucentezza originale. Non hanno importanza eventuali piccoli segni di contatto con le altre monete durante le fasi della loro produzione nella zecca, dal conio all’imballaggio. Le monete che non sono fior di conio hanno altri gradi di conservazione con rispettive sigle.

  • FIORINO OLANDESE

    Codice ISO: NLG. Dopo la metà del XIV secolo fu emessa in Olanda, oltre che in tanti altri paesi, una moneta d’oro a imitazione del fiorino fiorentino di 3,55 grammi di oro zecchino. La moneta non resse alla prova degli avvenimenti dell’epoca. Quando nel 1520 l’imperatore Carlo V, nel cui impero non tramontava mai il sole, ridusse lo scudo di Siviglia da 24 a 22 carati di oro fino e aggiunse il rame, anche le altre monete d’oro a a 24 carati, tra cui il Fiorino fiorentino, dovettero allinearsi, con l’eccezione dello Zecchino di Venezia, che per le esigenze del commercio con il Medio Oriente continuò a essere battuto a pieno titolo. Ma il fiorino olandese si era già ridotto a soli 1,80 grammi. Abbassato ulteriormente di peso fu talvolta accompagnato da un fiorino d’argento, che ne seguì le sorti. Intanto il Fiorino fiorentino si era trasformato in scudo d’oro. Nei secoli XVII e XVIII le monete olandesi soffrirono il disordine monetario che imperversava in tutta l’Europa ed era contrassegnato dal dilagare della “moneta nera”, detta così per l’alta percentuale di piombo in essa contenuta. Era il tempo in cui i numerosi stati tedeschi facevano della moneta nera una merce di esportazione. Anche nella piazza di Amsterdam la moneta si vendeva a sacchi e i banchieri applicavano la cosiddetta stronzatura, ossia diminuivano del 50% il peso dei sacchetti di monete onde evitare la pesatura e la cernita delle monete buone da quelle cattive. Nel 1816, dopo Waterloo, l’Olanda abbandonava il sistema monetario napoleonico e già il fiorino si era ridotto a una monetina di soli 0,66 grammi, cui si contrapponeva un fiorino d’argento di 9,6 grammi, in un rapporto oro/argento di 1 a 14,5. La riforma del 1816 introdusse ufficialmente il bimetallismo articolato nel fiorino d’oro di 0,60565 grammi di fino e nel fiorino d’argento di 9,615 grammi di fino, con un rapporto oro argento di 1 a 15,88. Nel 1850 il fiorino d’oro veniva demonetizzato e la circolazione diventava monometallica, con un fiorino d’argento di 9,451 grammi. Le vicende dei metalli preziosi si ripercossero anche in Olanda, che, dopo la scelta della Germania in favore dell’oro, entrò nel 1875 in regime di gold standard. Nell’occasione la parità aurea del fiorino fu stabilita in 0,6048 grammi di fino, corrispondente a un cambio di 12,1907 fiorini per lira sterlina (v. lira sterlina) e di 1,687 marchi (v. marco tedesco) per fiorino, essendo la parità aurea della sterlina di 7,322382 grami di fino e quella del marco di 0,358422919 grammi di fino. La parità aurea fu mantenuta anche durante la prima guerra mondiale, nonostante il corso forzoso fosse applicato anche nei primi anni Venti, ma il fiorino d’argento si ridusse a 7,20 grammi Nel 1925, in coincidenza con il recupero da parte della sterlina del cambio prebellico con il dollaro Usa, fu ripresa l’emissione del fiorino d’oro. Con la crisi economica e finanziaria degli anni Trenta l’Olanda fece parte dei paesi del blocco dell’oro e nel 1936 reintrodusse il corso forzoso. Fu infine necessario deprezzare la carta moneta e ridefinire la parità aurea in 0,49776 grammi di fino onde tenere conto delle vicende monetarie, che imponevano anche ai paesi del blocco dell’oro l’adeguamento al prezzo dell’oro conseguente alla svalutazione del 40,9% del dollaro Usa decisa da Roosevelt per uscire dalla grande depressione economica. La nuova parità fu stabilita con molto ritardo nel marzo del 1940. Ma due mesi dopo l’Olanda era invasa dalle truppe tedesche, che imponevano un cambio di occupazione di 1 fiorino contro 1,5 marchi. Nel 1943 la Germania impose una nuova definizione della parità aurea del fiorino in 0,47669 grammi di fino. Con la liberazione del paese da parte degli Alleati nel settembre del 1944 fu posto un cambio di 10,691 fiorini per lira sterlina e di 2,652 fiorini per dollaro Usa. Nel 1945 con una serie di decreti avveniva il cambio della moneta in circolazione e alla fine del 1946 veniva definita la nuova parità aurea in 0,33987 grammi di fino, comunicata subito al FMI. Questa parità corrispondeva al cambio di 2,6585 fiorini per dollaro USA, quasi in linea con il cambio del 1944. Nel 1949 anche il fiorino risentiva delle vicende della lira sterlina e fu necessario ridefinire la parità in 0,233861 grammi, corrispondente a un cambio di 3,80 fiorini per dollaro. Negli anni successivi la crescita economica impresse robustezza al fiorino che nel 1961 fu rivalutato insieme con il marco tedesco. La parità aurea fu stabilita in 0,245489 grammi, dando luogo a un cambio di 3,62 fiorini per dollaro. Il nuovo cambio fisso durò fino alla crisi del dollaro del 1971 e con lo Smirhsonian Agreement il fiorino iniziò a fluttuare seguendo il marco tedesco, sia nella fluttuazione congiunta del serpente monetario europeo, sia in quella dello SME, confermandosi valuta forte tanto da uscire indenne dalle successive crisi valutarie del 1992-93. In seguito il fiorino olandese è rimasto agganciato al marco tedesco ed è entrato a far parte dell’UEM e dal 1°.1.2002 è stato pertanto sostituito dall’euro.

  • FIORINO UNGHERESE

    Codice ISO: HUF. Il fiorino ungherese sostituì nel luglio del 1946 il Pongoe travolto dall’inflazione della seconda guerra mondiale. Si ricorda che il Pongoe era stato creato nel 1925 in sostituzione della corona ungherese inflazionatasi durante e dopo il primo conflitto mondiale. Nel 1925 il cambio avvenne infatti al corso di 12.500 corone per Pongoe. L’inflazione della seconda guerra mondiale fu ancor più disastrosa della prima, giacché la circolazione della carta moneta aveva raggiunto alla metà del luglio del 1946 la cifra di 76,047 quintilioni di Pongoe (il quintilione è il milione elevato alla quinta potenza). Il cambio avvenne al corso di 400.000 trilioni di Pongoe per fiorino, la cui parità aurea fu stabilita in 0,075696 grammi di fino, con un corso di 11,74 fiorini per dollaro Usa. La nuova moneta entrò subito nell’orbita del rublo sovietico, dalla quale è uscita con il crollo dell’Urss. Nel frattempo il fiorino ungherese si è deprezzato sia nei confronti del vecchio e del nuovo rublo, sia verso il dollaro Usa. Nel 1985 ci fu una svalutazione del fiorino del 7,7 per cento. Il cambio con il rublo trasferibile passò a 28 fiorini e il dollaro fu quotato al corso amministrato a 20,90 fiorini nel mercato nero quest’ultima quotazione era più elevata. Con le vicende monetarie dei primi anni ‘90 il fiorino si è ulteriormente deprezzato. Il deterioramento è continuato negli anni successivi e all’inizio del secolo XXI il dollaro superava la quotazione di 280 fiorini.

  • FIRMA AUTOGRAFA

    Sottoscrizione che un soggetto appone di suo pugno su un documento, al fine di assumere la paternità della dichiarazione in esso contenuta. Per essere completa dovrebbe constare del nome e del cognome del sottoscrivente, ma in linea di massima viene riconosciuta come valida una dizione contratta, in cui il prenome, invece che per esteso, viene apposto con la sola iniziale (tale ipotesi è espressamente prevista dall’art. 8 l. camb.). Viene ammessa anche la validità della sottoscrizione con uno pseudonimo, purché consenta l’identificazione senza dubbi dell’autore del documento (tale ipotesi è espressamente prevista, per il testamento olografo, dell’art. 602, comma 2, c.c.). Può essere, infine, valida anche una sottoscrizione costituita da una sigla, purché, però, quest’ultima non abbia una composizìone così elementare da non permettere l’individuazione della personalità grafica del suo autore. Per lo stesso motivo la firma deve essere apposta “a mano lìbera” e secondo la gra- fia abituale del sottoscrittore (per cui, p.e., non è valida una sottoscrizione con caratteri a stampatello). Il crocesegno, non permettendo l’individuazione della personalità grafica del suo autore, non può essere considerato equipollente della firma autografa; fa eccezione a tale regola l’art. 7 r,d.l. 29.7.1927 n. 509, a proposito della cambiale agraria.

  • FIRMA DIGITALE

    Detta anche firma elettronica. Prevista dall’art. 2 l. 16.6.1998 n. 191, è regolata dagli artt. 22 e ss. del TU in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 28.12.2000 n 445, modif. dal d.lg 23.2.2002 n. 10 di attuazione della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.12.1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche). si occupano della firma digitale. L’art. 1 del d.p.r. 28.12.2000 n 445la definisce il “risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.” La procedura di certificazione delle chiavi asimmetriche di cui deve avvalersi chi intenda utilizzare la firma digitale è disciplinata dall’art. 27 del d.p.r. 2000/445. Il documento informatico, privato o pubblico, sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche del d.p.r. 2000/445, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712 c.c., soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti c.c. e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’articolo 2702 c.c. e sono validi a ogni effetto di legge. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 c.c., se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico. (artt. 10, 11 e 20 d.p.r. 28.12.2000 n 445). Per i prodotti e servizi informatici in materia di firma digitale forniti alle banche v. SSB.

  • FIRMA STAMPIGLIATA

    Riproduzione meccanica di una firma autografa. Per quanto di tale tipo di sottoscrizione si faccia largo uso nella prassi dei rapporti commerciali, è da escludere che i documenti sui quali essa viene apposta siano equiparabili, quanto a valore probatorio, alla scrittura privata con firma autografa. Soltanto la firma autografa, infatti, consente di stabilire con certezza (attraverso l’esame, comparativo di altre sottoscrizioni) se il soggetto le cui generalità sono apposte in calce al documento è l’effettivo autore della dichiarazione in esso contenuta; una firma stampigliata, invece, potrebbe essere stata apposta da un terzo estraneo, in possesso del mezzo meccanico di riproduzione della sottoscrizione. A tale principio di ordine generale apporta un’eccezione l’art. 2354 c.c., il quale stabilisce che per le azioni di società è valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma di uno degli amministratori, purché l’originale sia depositato presso il registro delle imprese ove è iscritta la società. Tale eccezione si estende, in base al disposto dell’ultimo comma della norma in questione, ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell’emissione dei titoli definitivi. Nel silenzio della legge è da ritenere, invece, che una firma stampigliata non sia sufficiente ai fini della validità dei titoli al portatore (obbligazioni) emessi dalle società per azioni.

  • FISCAL CLIFF

    Il Fiscal Cliff è un'espressione della stampa americana per descrivere la forte pendenza, un cliff=precipizio, che a legislazione vigente 2012 avrebbe avuto il deficit federale. Il precipizio è dovuto, secondo la previsione per gli anni 2013-2018 del Congressional Budget Office (CBO), dal calo delle entrate fiscali in rapporto al PIL, che avrebbe costretto ad un forte aumento del debito pubblico.

    Il 1 gennaio 2013 il Presidente ri-eletto Barack H. Obama ha ottenuto dal Congresso una variazione alle norme che prevedevano il rinnovo del taglio alle imposte, introdotto da George W. Bush prima del 2008. In particolare, viene elevata la pressione fiscale per i redditi più elevati (oltre 400mila dollari annui) per permette una diminuzione del deficit. Tale manovra ha visto il voto favorevole anche di alcuni parlamentari repubblicani.

  • FISCAL COMPACT

    Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria - Tscg, è un accordo di diritto internazionale, sottoscritto il 2 marzo 2012 da venticinque Stati membri, tutti ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca ed entrato in vigore il 1 gennaio 2013, grazie alla ratifica di dodici Stati membri, tra cui l'Italia. Per tali ragioni il Trattato può essere considerato l'esito di un processo di integrazione differenziata. Il Trattato è stato adottato sulla base della modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avvenuta con decisione del Consiglio dell'UE e prevede l'obbligo del pareggio di bilancio, stabilendo multe severe per chi non lo rispetta. Si tratta di una rafforzata disciplina fiscale ed una più stretta sorveglianza sull'Eurozona, disegnando un percorso a tappe forzate per la diminuzione del debito pubblico, che dovrà scendere di un ventesimo l'anno, mentre il deficit strutturale governativo non potrà superare lo 0,5% del Pil a prezzi di mercato. Gli stati membri dovranno anche essere in linea con gli obiettivi di medio-termine come definiti dal Patto di stabilità e di crescita. Il criterio di equilibrio del budget deve essere introdotto nei sistemi legali nazionali a livello costituzionale entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato. La ratifica del Fiscal Compact inoltre è condizione essenziale per l'accesso all'assistenza finanziaria del MES. Relativamente alla governance nella zona Euro, si prevede l'istituzione di un organismo, il Vertice euro (Euro Summit), del quale sono membri capi di stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro, insieme al presidente della Commissione e alle cui riunioni è stabilmente invitato il presidente della Bce e possono esserlo il presidente del Pe e dell'Eurogruppo.

    Link: european-council.europa.eu

  • FISCAL DRAG

    Dall’ingl. to drag: trascinare, drenare; l’espressione è quindi tradotta in it. drenaggio fiscale. Indica l’aumento, causato dall’inflazione, della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche soggetti a imposta progressiva. L’inflazione fa aumentare i redditi nominali che sfociano in scaglioni superiori, soggetti ad aliquote via via più pesanti. Di conseguenza, a parità di potere di acquisto del reddito prima delle imposte, il prelievo risulta complessivamente superiore sul reddito inflazionato di quanto sarebbe sullo stesso senza l’effetto dell’inflazione.

  • FISCALITA' IMMOBILIARE

    La fiscalità immobiliare comprende i regimi fiscali a cui sono sottoposti sia le persone fisiche, che effettuano operazioni di compravendita o locazione di beni immobili, sia le persone giuridiche che effettuano operazioni economiche su beni immobili.
    1. Regime fiscale delle SIIQ (Società d’investimento Immobiliare Quotate): Le SIIQ sono sottoposte ad un regime fiscale speciale che comprende la sottoposizione dell'utile ad imposizione solo al momento della sua distribuzione ai soci. Le plusvalenze sono soggette ad imposizione ordinaria o, su opzione del conferente, ad imposta sostitutiva (di IRES ed IRAP) del 20% (in tale ultimo caso è richiesto che la SIIQ detenga gli immobili ricevuti tramite conferimento per almeno tre anni). Ai fini IVA i conferimenti in SIIQ di una pluralità di immobili prevalentemente locati sono assimilati ai conferimenti d’azienda e, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 168,00 cadauna). Regole particolari sono previste relativamente alla tenuta della contabilità separata per l'attività immobiliare.
    2. Regime fiscale dei Fondi immobiliari: La società di gestione del risparmio (S.G.R.) che gestisce un fondo immobiliare applica una ritenuta alla fonte con aliquota del 20% a titolo d’acconto o a titolo di imposta, a seconda della natura del soggetto che percepisce i proventi, operata sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo comune d’investimento immobiliare, fatte salve le ipotesi di esenzione normativamente previste, nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto delle stesse.
    3. Regime fiscale nei casi di compravendita e locazione di immobili. Nei casi di compravendita e locazione di fabbricati abitativi e strumentali e per la cessione di terreni agricoli e relative pertinenze si applicano con modalità, aliquote e importi particolareggiati le seguenti imposte indirette: a) l’imposta di registro, b) l’imposta sul valore aggiunto (IVA), c) le imposte ipotecarie e catastali.
    L’imposta di registro si configura per essere di tre diversi tipi: a) principale (riscossa dall’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione), b) suppletiva (richiesta dall’Agenzia delle Entrate successivamente a seguito di errore commesso nella liquidazione dell’imposta), c) complementare (richiesta dall’Agenzia delle Entrate in base a rettifica del valore dichiarato). L'imposta di registro si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione e, secondo i casi previsti dalla legge, in misura proporzionale ovvero in misura fissa. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica sulle cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque effettuate. L’IVA si applica, secondo i casi previsti dalla legge, sempre in misura proporzionale. L’imposta ipotecaria si applica nei casi di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari mentre l'imposta catastale è dovuta per le volture degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. Entrambe le imposte si applicano sia in misura proporzionale sul valore catastale ( in caso di trasferimento per atto inter vivos nei confronti di privati effettuato da privati o da soggetti operanti in regime di esenzione IVA, di unità abitativa, o in caso di successione mortis causa), sul valore del bene o del diritto trasferito e sul reale corrispettivo dichiarato nell’atto di trasferimento (nei casi diversi da quelli per cui si applica sul valore catastale) sia in misura fissa.

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    D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
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    D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.11.2001, n. 410.
    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
    D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347.

    Redattore: Alberto Maria SORRENTINO
    © 2009 ASSONEBB

  • FISSATO BOLLATO

    Foglietto bollato messo in vendita dallo Stato o modulo privato sottoposto a bollo attraverso il cui uso si assolve la c.d. tassa sui contratti di Borsa (cfr. r.d. 30.12.1923 n. 3278). Il tributo è dovuto con aliquote graduali diverse a seconda dei contraenti, dell’oggetto del contratto e della sua durata. Non è elemento essenziale del contratto, ma è voluto dalla legge ai soli fini fiscali. Contiene le generalità dei contraenti, le indicazioni delle specie e quantità dei titoli, del prezzo e della scadenza. È composto di due parti, madre e figlia per i contratti “a contanti” e “contanti a giorni”; da tre sezioni (contromatrice, madre e figlia) in caso di operazioni a termine o di riporti; da quattro sezioni (matrice, contromatrice, madre e figlia), qualora il fissato bollato sia rilasciato da un ente iscritto all’albo di cui alla l. 20.12.1932 n. 1607. Le operazioni a termine e i riporti devono essere redatti su foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti vistati dall’Ispettore del Tesoro. Tali fissati devono essere bollati presso l’Ufficio del registro. Generalmente però le banche sono abbonate al bollo ed usano moduli con l’indicazione del bollo virtuale. Il fissato bollato deve essere compilato nel medesimo giorno di esecuzione dell’ordine, per le operazioni a contanti, e nel giorno successivo per quelle a termine. I fissati bollati stilati tra agenti di cambio debbono essere consegnati prima dell’apertura della riunione di Borsa successiva alla contrattazione, quelli dei privati vanno spediti entro la giornata successiva. Può essere utilizzato per più di una operazione, purché della stessa natura ed eseguite nello stesso giorno, fra le stesse parti e per un’unica scadenza. La tassa sui contratti di Borsa, assolta attraverso l’uso del fissato bollato, è stata modificata dal d.lg. 21.11.1997 n. 435. In particolare, è stata sostituita la tabella che contiene le aliquote applicabili. Ciò, in specie, per adeguarne la formulazione al nuovo assetto degli intermediari e per descrivere in modo più sistematico la casistica dei rapporti tra le parti contraenti. Si è poi provveduto all’eliminazione della tassa in relazione ai contratti conclusi nei mercati regolamentati, aventi ad oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, a prescindere dai soggetti contraenti. Ciò al precipuo fine di meglio soddisfare l’obiettivo di fare registrare, negli stessi, più ragguardevoli volumi degli scambi nello specifico comparto. Infine, è stato esteso l’ambito oggettivo della tassa anche ai contratti stipulati con operatori stranieri, ripristinando una condizione di parità di trattamento tra intermediari residenti e non per quanto riguarda i loro rapporti con la ordinaria clientela residente.

  • FITCH

    Gruppo internazionale di società di rating con due direzioni generali (New York e Londra, articolate rispettivamente in Fitch Inc. e Fitch Ratings Ltd.), operante con filiali sulle grandi piazze, controllata (96,6%) da Fimalac S.A., holding francese di un gruppo internazionale specializzato in servizi alle imprese. In Italia è presente a Milano con Fitch Italia, Società italiana per il rating spa, nuova denominazione di Italrating DCR (97% Fitch Ratings Ltd. 3% Fitch Inc.). Fimalac è entrata nel 1992 nel mercato del rating con l’acquisto di IBCA (agenzia londinese fondata nel 1978 e specializzata in credit reports su banche internazionali) che ha incorporato quello stesso anno un’altra partecipata di Fimalac, Euronotation France, agenzia concentrata sul mercato francese. IBCA si è fusa nel 1997 con Fitch Investor Services, acquistata da Fimalac nel novembre di quell’anno dalla famiglia Van Kempen, dando origine a Fitch IBCA. Questa diventa Fitch Inc. per l’incorporazione di due altre società di rating, la statunitense Duff & Phelps Credit Rating Co. e la canadese Thomson BankWatch (la più grande agenzia mondiale specializzata nel rating bancario) rispettivamente nell’aprile e nell’ottobre 2000. Nel novembre 2001 Fitch ha costituito Fitch Risk Management Inc. per mettere a disposizione di istituzioni finanziarie, investitori e autorità strumenti e servizi di analisi e di gestione dei rischi, utilizzando anche la banca dati di Loan Pricing Corporation (LPC), filiale di Reuters. Tra le due società è stato stretto un accordo di partenariato. Nel logo la sottodenominazione attuale è Fitch, IBCA, Duff & Phelps. Nei vari Paesi esistono tuttora filiali del gruppo che conservano, per ora, la denominazione IBCA e Duff & Phelps. Fitch è diventato il terzo gruppo di società di rating in un mercato mondiale tipicamente oligopolistico dominato in precedenza da Standard & Poor’s e Moody’s.

  • FIXING

    Termine usato inizialmente per la quotazione dell’oro a Londra, poi diffusosi per indicare la quotazione ufficiale di titoli, metalli e valute negoziati in una Borsa. Per le valute il termine indicava il momento della giornata in cui in borsa veniva fissato il cambio ufficiale delle valute con la partecipazione di un rappresentante della banca centrale. La quotazione tramite fixing avviene per opposizione. Gli intermediari autorizzati ad agire nelle borse valori, basandosi sui prezzi e sulle quantità offerte e domandate dai loro clienti, alla chiamata di un certo prezzo si dichiarano compratori o venditori per determinate quantità oppure si astengono. Nel caso in cui la domanda superi l’offerta, il prezzo sale sino a quando la domanda e l’offerta del bene, titolo o valuta trattata si annullano. Nel caso contrario (offerta maggiore della domanda) il prezzo scende sino al nuovo punto di equilibrio. In Italia l’obbligo della quotazione delle valute estere era stato stabilito da ultimo dall’art. 2 del d.p.r. 31.3.1988 n.148. L’UIC procedeva a stabilire il cambio ufficiale in base alla media tra le quotazioni della borsa valori di Milano e quelle di Roma. Il sistema del fixing valutario è stato ufficialmente abolito in Italia con la l. 12.8.1993 n. 312, dopo che nel settembre 1992 era stato sospeso in conseguenza della crisi valutaria e dell’uscita della lira dallo SME. In sostituzione del fixing, e quindi del cambio ufficiale, il d.lg. 24.6.1998 n. 213 (“Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale”) prevede all’art.4.5 che le quotazioni di riferimento contro euro delle principali valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite dal SEBC. La Banca d’Italia (che può rilevare anche le quotazioni di altre valute) comunica le quotazioni al Tesoro che le pubblica sulla Gazzetta ufficiale.

  • FLAT

    Negli USA è così detto il corso di un’obbligazione che non include i dietimi di interesse maturati (v. tel quel). Flat bond è un titolo a reddito fisso per il quale l’emittente è in arretrato nel pagamento degli interessi. Flat market è espressione traducibile con “mercato fiacco”.

  • FLAT RATE

    Sin.: falt yeld. È il rendimento immediato di un titolo, dato alla cedola in ragione d’anno divisa per il prezzo di acquisto. Un’obbligazione che porta un interesse annuo del 6% per un capitale nominale di 100 € e che viene acquistata a 80 € ha un flat rate del 7,5%. Flat rate (it.: tariffa flat) è anche la tariffa forfetaria di un servizio pubblico, cioè il canone pagato indipendentemente dal consumo, che può essere o incluso nella flat rate, o pagato da parte a un’altra tariffa.

  • FLAT TAX

    La Flat tax è un regime fiscale proporzionale, non progressivo, che colpisce con aliquota piatta (flat) i redditi-proventi di un contribuente, impresa o persona fisica.

    La Flat tax è frequente nei sistemi fiscali poco evoluti, nei paesi in via di sviluppo fiscale (es. Est Europa).

    L'imposizione fiscale proporzionale non rispetta il principio della capacità contributiva, cardine del sistema italiano (art. 53 della Costituzione).

    Per la definizione e il calcolo delle imposte in Italia si veda: IRES Imposta sul reddito delle società, IRPEF Imposta sui redditi delle persone fisiche.

  • FLOATING FIXED RATE NOTES

    Variante delle floating rate notes rappresentata da titoli obbligazionari a reddito variabile convertibili, a determinate condizioni, in titoli a reddito fisso. Due sono le formule possibili: le drop lock rate notes e le convertible floating rate notes. Le prime prevedono la conversione automatica nel momento in cui il tasso di riferimento scende al di sotto di un determinato livello, contrattualmente definito. Le seconde, invece, consentono al portatore del titolo di esercitare discrezionalmente la facoltà di conversione, a condizioni predeterminate.

  • FLOATING RATE CERTIFICATES OF DEPOSIT

    Strumenti finanziari emessi sull’euromercato, principalmente da banche giapponesi. Hanno scadenza generalmente compresa fra i 18 mesi ed i 5 anni. Vengono remunerati secondo un tasso variabile. calcolato come spread sul LIBOR a 6 mesi, e sono normalmente emessi sia su base tranche (soluzione unica), sia su base tap (soluzione continua).

  • FLOATING RATE NOTES

    Titoli di indebitamento a medio-lungo termine denominati in dollari e aventi scadenza compresa fra i 3 e i 10 anni estendibile a 15 in taluni casi. Emessi sull’euromercato prevalentemente da banche e da una quota minore di operatori non bancari, offrono un rendimento variabile calcolato sommando uno spread fisso ad un tasso base di riferimento. È generalmente prevista, inoltre, una minimum rate condition che garantisce un rendimento minimo anche nel caso in cui il tasso di rendimento dovesse scendere al di sotto di un livello prestabilito. Per quanto riguarda le tecniche di rimborso, le emissioni aventi vincoli temporali inferiori a 5 anni non prevedono un piano formale di ammortamento, mentre quelle a scadenza superiore prevedono normalmente un purchase fund o, più raramente, un sinking fund. Talvolta, inoltre, viene data facoltà all’emittente di rimborsare anticipatamente, trascorso un determinato periodo, parte o tutti i titoli al valore nominale ovvero pagando un premio.

  • FLOOR BROKER

    Termine anglosassone che qualifica i broker d’asta, cioè gli intermediari che eseguono materialmente gli ordini di compravendita di beni o attività finanziarie nella sala della borsa adibita alle contrattazioni (c.d. floor).

  • FLOPPY DISK

    Disco magnetico rimovibile per la memorizzazione di dati digitali (lett. disco flessibile, in sigla FD; FDD è il floppy disk drive) di modesta capacità (correntemente 1,44 MB) detto anche dischetto (ingl. diskette). L’aggettivo floppy deriva dal fatto che i primi formati da 8 pollici e da 5,25 pollici, ora obsoleti, erano contenuti in custodie effettivamente flessibili. Il formato oggi in uso da 3,5 pollici è composto da un disco di materia plastica con buona stabilità dimensionale (normalmente il mylar della Du Pont), su cui è depositato materiale magnetico in grado di mantenere informazioni. Il dischetto è rinchiuso in una busta rigida di PVC che lo protegge. I diversi formati di floppy disk che si sono succeduti nel tempo non sono meccanicamente compatibili tra di loro e non lo sono sempre nemmeno all’interno dello stesso formato. Il primo disco flessibile è stato prodotto da IBM nel 1970. Esso aveva un diametro di 8 pollici (20,32 cm), una capacità di 1 Mb e non era destinato al mercato dei personal computer, che ancora non esisteva, ma come supporto esterno per caricare programmi sui grandi elaboratori. Nel 1976 IBM introduce il formato da a 5,25 pollici (13,34 cm) detto minifloppy che, con una capacità di 160Kb, 360 Kb e 1,2 Mb secondo il tipo, ha rappresentato lo standard per un decennio. Nel 1984 IBM ha avviato la produzione del formato da 3,5 pollici (8,9 cm) detto microfloppy diventato lo standard negli anni Novanta soppiantando il precedente formato ed evolvendo dalla originale capacità di 760 Kb a 1,44 Mb (tuttora il più diffuso) e a 2,88 Mb. Esso è stato a lungo la più comune specie di memoria di massa impiegata per memorizzare e trasferire dati ed è stato l’unico mezzo di diffusione del software fino all’introduzione del CD-ROM e della distribuzione via Internet. Successivi incrementi di capacità a 20 MB fino a 100 Mb e 200 Mb, necessari per le attività multimediali non hanno avuto la stessa diffusione, sebbene talvolta leggibili con lo stesso drive adatto agli ordinari dischetti da 1,44 Mb. Esistono anche dischetti (Iomega, SyQuest) ad alta capacità (da 100 Mb fino a 1 Gb) che richiedono però un drive apposito e non sono quindi compatibili con il formato da 3,5 pollici.

  • FLOTTANTE

    Quantitativo di titoli negoziabili in Borsa, al Mercato expandi o al Nuovo mercato. Requisito necessario all’ammissione alla quotazione in tali mercati è la presenza di un adeguato flottante, in grado di garantire un sufficiente livello di liquidità al titolo stesso. Come previsto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana spa, la percentuale minima di flottante per l’emissione sul mercato telematico azionario è attualmente del 25% sul totale delle azioni (20% per il mercato ristretto) di cui è costituito il capitale sociale. Nel computo della percentuale: non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo e di quelle vincolate da patti parasociali che prevedano limiti alla trasferibilità delle azioni; non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che la Borsa Italiana, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo; si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio e da fondi pensione. La Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente il requisito della sufficiente diffusione quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Le suddette disposizioni non si applicano per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, a eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate o negoziate. Per tali azioni la Borsa Italiana può disporne l’ammissione a quotazione o alle negoziazioni con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, oltre che alla prevista durata di esistenza della separata linea. Non si applicano, inoltre, alle azioni di risparmio quotate, per le quali la sufficiente diffusione deve essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato. Per i titoli obbligazionari, i warrant, i certificati rappresentativi di quote di un fondo mobiliare o immobiliare chiuso e le obbligazioni strutturate, il requisito della sufficiente diffusione si presume realizzato se all’atto dell’ammissione alla quotazione gli stessi siano ripartiti tra pubblico e/o investitori professionali in misura ritenuta adeguata dalla Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. In deroga alle previsioni sopra esposte, la Borsa italiana può ammettere alla quotazione in Borsa strumenti finanziari destinati entro breve, termine a un’offerta pubblica in Borsa e per i quali sia ragionevole prevedere che l’offerta medesima realizzi una sufficiente diffusione tra il pubblico. La sufficiente diffusione di azioni, di certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di obbligazioni e altri titoli di debito, di warrant e altri titoli a essi assimilabili, di certificati rappresentativi di quote di fondi chiusi, e di obbligazioni strutturate può essere valutata tenendo conto delle situazioni derivanti dalla quotazione ufficiale presso Borse di altri Stati. Nella borsa italiana, i titoli a maggiore flottante sono anche definiti blue chips. Il flottante, rappresenta inoltre, insieme ad altri parametri un elemento fondamentale per valutare il grado di liquidità di un titolo.

  • FLUSSO INTERBANCARIO

    Flusso di disponibilità derivante da transazioni concluse tra due banche nel mercato interbancario. Il sistema dei flussi interbancari comprende gli scambi di fondi per svariate scadenze e forme tecniche, tipicamente trasferimenti a valere sui saldi di conti correnti interbancari, conseguenti alla prestazione di servizi di varia natura tra banche e svariate forme di deposito interbancario a vista o a scadenza definita e finanziamenti tra banche. 1 flussi possono essere generati. quindi, sia da attività di servizio sia da operazioni di impiego e di raccolta di disponibilità nel confronti di altre istituzioni creditizie, contraddistinte o meno da un vincolo di durata. Si configurano prevalentemente come aggiustamenti della posizione di liquidità della banca ed attengono alla sua gestione di tesoreria a motivo delle differenti opportunità di impiego e di raccolta verso clienti che si offrono a banche localizzate in zone diverse del territorio nazionale, i flussi interbancari rivesto anche la funzione di riallocare all’interno del sistema bancario risorse finanziari con caratteristiche di più elevata stabilità e quindi rappresentano la manifestazione finanziaria di rapporti creditizi tra banche che integrano correntemente l’attività di raccolta e di prestito nei confronti della clientela. La direzione dei flussi tende ad indirizzarsi verso le maggiori banche che nel mercato interbancario assumono una posizione centrale sia per il volume dei servizi svolti a favore di altre banche attraverso la propria rete di sportelli sia perché vi intervengono in qualità di prenditrici c fondi con il fine di alimentare con disponibilità di provenienza interbancaria ur superiore capacità di impiego in titoli e in prestiti.

  • FLUTTUAZIONE DEI DEPOSITI

    Oscillazione nella consistenza delle disponibilità vantate da soggetti creditori di una banca. In un dato periodo la massa dei depositi di un’azienda bancaria presenta delle variazioni dovute a molte circostanze e nella generalità dei casi riferentisi a motivi direttamente attinenti ai soggetti depositanti. Cause interne alla banca possono influire sulla dimensione dei depositi in quanto collegate con la sua struttura organizzativa, le sue possibilità operative, il numero e l’ubicazione degli sportelli e più in generale, il suo grado di inserimento nella zona di lavoro. Molto più rilevanti sono le ragioni esterne che possono influire sulla dinamica dei depositi. per effetto di andamenti congiunturali del mercato che agiscono sulla liquidità totale del sistema economico o discendono direttamente dall’economia dei soggetti depositanti. dalla disposizione ad effettuare investimenti, o dalla loro preferenza alla liquidità e da altre cause di trasferimento di fondi. 1 depositi. infatti. presentano andamenti stagionali: si distingue al riguardo la stagionalità naturale. legata al volgere delle stagioni, dalla stagionalità convenzionale, dovuta a fattori e consuetudini prevalentemente aziendali e amministrative in genere. Si riferiscono, p.e., alla stagionalità naturale i fenomeni di maggiore afflusso di mezzi monetari ai depositi in genere, in tempi di concentrazione di ricavi prodotti da attività agricole e da attività legate al turismo. Esempio di stagionalità convenzionale è rappresentato dagli andamenti dei depositi propri del mese di dicembre di ogni anno, a causa di regolamenti amministrativi di varia natura fortemente concentrati in questo mese e del conseguente aumento della circolazione monetaria (si pensi alla tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti). Condizione ottimale per un corretto funzionamento di una banca è che la massa dei depositi non presenti, nel tempo, fluttuazioni troppo ampie. La banca perciò tende sempre ad assicurare il massimo grado di stabilizzazione ai mezzi raccolti (v. stabilizzazione della raccolta). Ovviamente per stabilità dei depositi non si intende una costanza nell’indebitamento bancario verso i risparmiatori, bensì una oscillazione limitata nella consistenza della raccolta, la quale deve anzi aumentare per permettere lo sviluppo dell’azienda bancaria. La corretta previsione della dinamica dei depositi assume particolare importanza ai tini della valutazione delle possibilità di impiego dei fondi raccolti e della misura delle riserve di liquidità.

  • FMO

    Abbr. di: Nederlands Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, ingl. Netherlands Development Finance Company. Organizzazione finanziaria bilaterale di sviluppo olandese per le iniziative private nei Paesi emergenti. La società è controllata dal governo al 51% (il resto è in mano a banche e a sindacati olandesi, oltre che a circa 120 società e persone private e opera in una settantina di Paesi, concentrati in Asia e America latina, intervenendo con finanziamenti e assunzione di partecipazioni. FMO gestisce inoltre alcuni speciali programmi nei Paesi in via di sviluppo: un fondo per le piccole imprese (Small-scale Enterprise Fund), un Seed Capital Programme per nuove imprese e nuove organizzazioni finanziarie specialmente nei Paesi africani più poveri e un programma Investment Promotion and Technical Assistance Developing Countries (IPTA-DC) in Asia, Africa e America latina. Tutti e tre i programmi sono finanziati con contributi annuali del Ministero degli Esteri (sviluppo e cooperazione). Una sezione dell’IPTA è inoltre concentrata nello sviluppo con donazioni dell’Europa centrale e orientale.

  • FNMA

    Acr. di: Federal National Mortgage Association, più nota col nomignolo Fannie Mae. Costituita come agenzia governativa nel 1938 per sostenere il mercato dell’edilizia residenziale, è stata trasformata in società mista di diritto privato nel 1954. Opera specialmente creando un mercato secondario per i mutui mediante operazioni di securitization (v. anche mortgage-backed securities) dei prestiti concessi all’edilizia residenziale da banche, compagnie d’assicurazioni, trust companies e savings and loan associations.

  • FOCUSED FUND

    Fondo comune d’investimento che tiene in portafoglio un piccolo numero di azioni (10-30 contro anche 100-200 della maggior parte dei fondi). I focused funds tendono a esse più volatili degli altri riducendosi il beneficio della diversificazione, ma, in teoria, dovrebbero essere in grado di avere migliori performances essendo in grado di scegliere quegli investimenti che si ritengono migliori.

  • FOGLIO CEDOLE

    Documento incorporato in quasi tutti i titoli pubblici o privati, a reddito fisso o variabile. Vi sono stampate le cedole (o tagliandi o coupons) degli interessi o dei dividendi che dal giorno della maturazione (giorno di godimento), indicato su ogni cedola, vengono pagati, mediante lo stacco della cedola stessa dal foglio e la sua consegna all’emittente del titolo. Ovviamente, le cedole dei titoli a reddito fisso portano stampato l’importo dell’interesse del periodo a cui si riferiscono, mentre quelle dei titoli a reddito variabile mancano di tale indicazione.

  • FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI

    Acr.: FAL. Documento periodicamente pubblicato a cura di ciascuna prefettura, destinato ad accogliere “gli atti amministrativi e gli annunzi legali e giudiziari” dei quali sia prescritta la pubblicazione (atti giudiziari, atti amministrativi ed atti diversi, anche provenienti da enti, società, ditte e privati). Il foglio si articola in tre parti distinte, composte da pagine impostate su due colonne e costituite, di norma, da sessanta righe. Fu istituito dalla I. 30.6.1876 n. 3195 per assicurare, mediante la pubblicazione in un giornale ufficiale di carattere periodico, la pubblicità di atti e vicende di cui appariva necessaria od opportuna la conoscenza in un certo ambito territoriale. È stabilita la trasmissione di una copia ai giornali e agli organi giudiziari funzionanti nella provincia e ad ogni comune di questa. La pubblicazione ha frequenza bisettimanale, salva la facoltà del Ministero dell’Interno di stabilire una periodicità più intensa.

  • FOGLIO INFORMATIVO

    I fogli informativi sono strumenti di pubblicità che vengono predisposti dagli intermediari bancari e finanziari e contengono una dettagliata informativa sulla banca/società finanziaria, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. Le informazioni contenute devono consentire al cliente di comprendere il prodotto/servizio e di agevolare la comparazione delle offerte.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FONDAZIONE

    Persona giuridica di diritto pubblico o privato costituita da un complesso di beni destinati ad uno scopo particolare. A differenza dell’associazione, in cui il patrimonio è solo il mezzo per il raggiungimento dello scopo, nella fondazione i beni costituiscono l’elemento essenziale per l’esistenza della persona giuridica. Può pertanto dirsi che il criterio di individuazione di questa tipologia di ente consiste nell’unitarietà di destinazione allo scopo stabilito dal fondatore del complesso di beni affidato agli amministratori. L’atto che dà vita alla fondazione è un contratto (donazione) o un negozio unilaterale (testamento), cui può essere unito un atto di dotazione avente ad oggetto l’attribuzione dei beni. Per la nascita dell’ente è tuttavia necessario, oltre al negozio di fondazione, il riconoscimento da parte dello Stato, concesso con provvedimento dell’autorità governativa (il relativo procedimento di attribuzione è ora regolato dal d.p.r. n. 361 del 10.02.2000). Lo scopo deve essere lecito, determinato e durevole (cioè non transitorio); esso deve essere esterno all’ente in quanto l’interesse perseguito è a vantaggio di terzi estranei (come avviene, p.e. per le istituzioni di beneficenza) mentre nelle associazioni è interno all’ente, essendo diretto ad arrecare un vantaggio agli associati. Inoltre, mentre nelle fondazioni è sovrana la volontà del fondatore, onde non sono consentiti mutamenti né dello scopo né della destinazione del patrimonio (salvo l’intervento dello Stato per sostituire allo scopo inattuabile un fine diverso, o per coordinare l’attività di più fondazioni, rispettando per quanto è possibile la volontà del fondatore), nelle associazioni predomina la volontà dei soci, che può mutare lo scopo, previa modifica dello statuto. In caso di estinzione della fondazione (per l’esaurimento del patrimonio, per sopravvenuta impossibilità dello scopo e per altra causa), i beni residui vengono dallo Stato devoluti ad un’altra fondazione che abbia uno scopo simile. La fondazione cosiddetta riconosciuta non è regolata in via generale, contrariamente a quanto il legislatore ha previsto per l’associazione, pur se talune fattispecie codicistiche sono ricondotte a questo concetto (beni con destinazione particolare delle persone giuridiche; comitati).

  • FONDAZIONE DI ORIGINE BANCARIA

    1. Persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Le fondazioni bancarie sono nate come “enti conferenti” con la l. 30.7.1990 n. 218 e il d.lg. 20.11.1990 n. 356, i quali consentivano alle banche con forme organizzative pubbliche di scorporare l’azienda bancaria e di conferirla a società per azioni costituite unilateralmente. Dopo aver conferito l’azienda bancaria, le fondazioni dovevano rimanere proprietarie dei pacchetti di controllo delle banche conferitarie pur mantenendo un fine istituzionale non di gestione delle partecipazioni ma di perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale. Successivamente la l. 30.7.1994 n. 474 ha abrogato le norme sulla permanenza del controllo pubblico, introducendo uno strumento di sollecitazione alle dismissioni degli enti conferenti. Proprio nel contesto di una progressiva dismissione delle partecipazioni di controllo delle società conferitarie detenute dalle fondazioni bancarie, è stato introdotto il d.lg. 17.5.1999 n. 153 (in attuazione della l. delega 23.12.1998 n. 461) il quale ha disposto che tali partecipazioni possano continuare ad essere detenute, in via transitoria, per 4 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (con possibilità di ulteriore proroga di 2 anni). Per le dismissioni effettuate nel predetto arco temporale sono previsti incentivi fiscali. Successivamente, oltre alla perdita della qualifica di ente non commerciale, sarà l’autorità di vigilanza a provvedervi nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato.

    2. Le fondazioni di origine bancaria operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Esse, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Non sono consentite alle fondazioni l’esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività, comprendendo fra questi almeno uno dei settori rilevanti. Possono esercitare, con contabilità separate, imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori quali la ricerca scientifica, l’istruzione, l’arte, la conservazione dei beni culturali e ambientali, la sanità e l’assistenza alle categorie sociali deboli. Possono inoltre detenere partecipazioni di controllo soltanto in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese. Devono altresì tenere libri e scritture contabili, redigere il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione non solo nell’ipotesi di esercizio di attività di impresa ma anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate dalla fondazione; nella tenuta dei libri sociali e nella redazione del bilancio valgono le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni, in quanto applicabili.

    3. Gli statuti, nel definire l’assetto organizzativo delle fondazioni, si devono conformare ai seguenti principi: a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo; b) attribuzione all’organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati; c) previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di un’adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, oltre che dell’apporto di professionalità qualificate. Le fondazioni di origine associativa possono, nell’esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell’assemblea dei soci. I componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono. I membri dell’organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società bancaria conferitaria. L’organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti. Le fondazioni bancarie sono sottoposte a un’autorità di vigilanza che è attualmente il Ministero dell’economia e delle finanze il quale può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l’attività della fondazione. Le Società conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione 864 effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di fondi immobiliari.

  • FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

    Fondi amministrati dalla banca per conto dello Stato e di altri enti pubblici, in funzione della concessione di finanziamenti specificamente finalizzati (con o senza rischio a carico dell’azienda), previsti e disciplinati da apposite leggi (che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse) e non aventi pertanto natura di deposito. Non rientrano in tale categoria i fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissioni o provvigioni) a favore dell’azienda. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l’organo deliberante le relative operazioni di impiego è esterno all’azienda e che questa svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell’ente interessato. Qualora le somme, per un limitato lasso di tempo, siano nella piena disponibilità dell’azienda, esse devono essere ricondotte: al passivo fra i conti correnti o fra i creditori diversi a seconda che siano fruttifere o meno di interessi e all’attivo, nelle specifiche voci di pertinenza in relazione ai concreti utilizzi.

  • FONDI NERI

    Disponibilità finanziarie illegali di una società o di un ente che non figurano nei bilanci ufficiali. Sono ottenute con frodi contabili mediante occultamento di ricavi o registrazione di costi fittizi. Vengono utilizzate nell’interesse della società o dell’ente o di persone che li controllano per ragioni illegali o che si vuole comunque mantenere clandestine. Le ragioni sono generalmente l’evasione fiscale, lo svolgimento di attività illecite o il finanziamento illecito o anche solo segreto di attività lecite.

  • FONDI PENSIONE (Enciclopedia)

    1. Fondi pensione: definizione e classificazioni

    Per Fondi Pensione si intendono quegli organismi che erogano trattamenti pensionistici complementari del sistema pensionistico obbligatorio. Essi sono caratterizzati dalla funzione previdenziale per la realizzazione, in concorso con la previdenza obbligatoria, degli obiettivi di cui all’art. 38 della Costituzione (per una ricostruzione della dottrina in merito all’inquadramento costituzionale della previdenza complementare v. Bonardi e la dottrina ivi richiamata; quanto alla giurisprudenza v Corte Cost. 3 ottobre 1990 n. 427; Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 421;  Corte Cost. 28 luglio 2000 n. 393 e la ricostruzione di Persiani). I fondi pensione hanno, tuttavia, ulteriori finalità di tipo economico – finanziario: avendo a disposizione ingenti quantità di risorse finanziarie essi sono a ragione considerati investitori istituzionali di tipo collettivo, a lungo termine, assimilabili sotto tale profilo ai fondi comuni d’investimento (v. Marchesi).
    Tradizionalmente i fondi pensione sono distinti in chiusi e aperti, a seconda che siano istituiti e offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (o nell’ambito di processi di contrattazione collettiva agli appartenenti ad una data categoria professionale), oppure che siano istituiti e offerti da intermediari finanziari abilitati alla generalità degli individui. Tale distinzione è invero superata, sia pure solo parzialmente, dalla disciplina dettata dal D.Lgs 252/2005 (di cui più ampiamente in appresso), recante la riforma organica della previdenza complementare. Tale Decreto, infatti, al fine di equiparare il regime giuridico applicabile a tutte le forme pensionistiche complementari, definisce due diverse macrocategorie: forme pensionistiche complementari collettive e forme pensionistiche complementari individuali, nelle quali sono ricompresi anche fondi pensione chiusi e aperti. Sono definite forme collettive sia i fondi pensione chiusi, sia i fondi istituiti dalle Regioni e dagli enti previdenziali privatizzati, sia i fondi aperti istituiti dagli operatori finanziari legittimati, limitatamente alle adesioni su base collettive; sono, invece, definite forme individuali quelle attuate attraverso l’adesione individuale ai fondi pensione aperti ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita. Di qui anche le problematiche inerenti la sopravvivenza della distinzione, di origine comunitaria, tra secondo e terzo pilastro
    Conserva viceversa rilevanza, sia pure più teorica che pratica, l’altra distinzione basata sui criteri di ripartizione del rischio tra i soggetti coinvolti: e precisamente quella tra fondi pensione a contributi definiti (CD) e fondi pensione a benefici definiti (BD), nei quali ad essere determinati al momento dell’adesione, sono rispettivamente i contributi che lavoratori e datori di lavoro si impegnano a versare, ovvero le prestazioni che l’aderente riceverà al momento del pensionamento. Forme pensionistiche complementari a benefici definiti possono essere istituite solo per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti.

    2. L’evoluzione della disciplina normativa

    La prima disciplina organica della previdenza complementare risale al D.Lgs. 124/1993, denominato “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, sebbene già in precedenza esistessero “fondi pensione” interni ed esterni, per specifiche categorie di lavoratori o aziende. All’inizio degli anni novanta era, infatti, maturata la consapevolezza della necessità di una riforma dell’intero sistema pensionistico nell’ottica di ridurre l’entità delle prestazioni previdenziali erogate dallo Stato, assicurando comunque adeguati livelli sia di entrate fiscali sia di copertura previdenziale.
    In linea con quanto sopra, al D.Lgs. 124/1993 (e alla relativa legge delega  n. 421/1992) va il merito di aver fissato i principi cardine della disciplina (volontarietà dell’adesione; rilevanza della contrattazione o iniziativa collettiva anche unilaterale dei lavoratori; capitalizzazione del risparmio; autonomia regolamentare; etc); principi rimasti inalterati nei successivi provvedimenti di riforma. D’altro canto, il trattamento fiscale ivi stabilito, e ritenuto penalizzante, ha costituito la premessa dei provvedimenti di modifica ed integrazione del D.Lgs 124/1993 (a partire dalla L. 335/95 al successivo D.Lgs. 47/2000, poi modificato e integrato dal D.Lgs. 168/2001) aventi quale scopo dichiarato quello di incentivare l’adesione a tali forme pensionistiche (con specifico riferimento all’evoluzione del regime fiscale dei fondi pensione v. Marchesi e Panzeri – Ancidoni; sul punto v. anche Fornero).
    Il limitato successo di tali interventi ha costituito la premessa del D.Lgs. 252/2005 (adottato in attuazione della Legge 243/2004), recante una riforma complessiva della previdenza complementare; riforma finalizzata allo sviluppo della previdenza complementare da realizzarsi anche attraverso l’incremento dei flussi di finanziamento a questa diretta (in primis con il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto cd. TFR maturando, salvo esplicito dissenso del lavoratore).
    D’altro canto gli elementi più qualificanti della riforma non si rinvengono tanto nelle norme che perseguono direttamente le finalità sopra indicate, quanto in quelle disposizioni che, ridisegnando l’assetto complessivo della previdenza complementare, equiparano le forme pensionistiche complementari sotto il profilo della libertà di adesione, portabilità dei contributi datoriali, disciplina di trasparenza, sistema di vigilanza, etc.

    3. Fonti istitutive e fonti costitutive

    Fonti istitutive per eccellenza delle forme pensionistiche complementari dei lavoratori subordinati del settore privato sono i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali e, in via residuale, gli accordi tra i lavoratori nonché i regolamenti degli enti/aziende. Fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari dei lavoratori autonomi e delle casalinghe nonché dei soci delle cooperative sono gli accordi tra i lavoratori promossi rispettivamente dai sindacati o dalle associazioni di rilievo almeno regionale, e associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo. Accanto a tali fonti istitutive l’art. 3 del D.Lgs. 252/2005, prevede le Regioni, le quali sono altresì chiamate a disciplinare i fondi pensione in conformità alle previsioni di cui all’art. 117 Cost., nel limite della normativa nazionale in materia, nonché i gestori dei fondi pensione aperti e le imprese di assicurazione, per quanto riguarda i piani pensionistici individuali oltre che gli enti previdenziali privatizzati.
    Per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (esclusi magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori di Stato, personale militare ecc., per i quali fonti istitutive sono i rispettivi ordinamenti oppure, in mancanza, accordi tra i lavoratori stessi promossi dalle rispettive associazioni), i fondi pensione possono essere istituiti esclusivamente dai contratti collettivi competenti,  altresì, a determinare l’entità della contribuzione. I fondi pensione possono essere costituiti sia in forma di associazione (riconosciuta o meno) sia in forma di fondazione, ovvero all’interno delle società di capitali attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo (art. 4 D.Lgs 252/2005). Tale ultima ipotesi è riservata ex lege, a fondi pensione aperti, alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita e alle forme istituite dagli enti privatizzati, nei quali, pertanto, il fondo non ha soggettività distinta dall’ente istitutore ma il suo patrimonio è comunque separato e indistraibile dal fine previdenziale. La forma di associazione riconosciuta è, invece, obbligatoria per i fondi costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, siano essi destinati a lavoratori dipendenti o autonomi. Il riconoscimento della personalità giuridica consegue al rilascio della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività di fondo pensione da parte dell’apposita autorità di vigilanza, la COVIP, la quale è competente per la tenuta tanto dell’Albo delle forme pensionistiche complementari, quanto del registro delle persone giuridiche.

    4. Adesione e contribuzione

    L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria. Tale libertà si coniuga sia nella libertà di decidere se aderire, sia nella libertà di scegliere la/le forma/e complementare/i cui aderire. La libertà di adesione è individuale e si realizza in capo a ciascun destinatario anche nel caso di adesione su base collettiva. D’altro canto l’adesione alla previdenza complementare è da sempre  incentivata dal legislatore attraverso la leva fiscale e il conferimento del TFR.
    Destinatari delle forme pensionistiche complementari sono: a) tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, a tempo determinato e indeterminato, ovvero assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs 276/2003; b) i lavoratori autonomi; c) i soci lavoratori di cooperative anche unitamente ai dipendenti delle stesse; d) i soggetti che, in base alla relativa disciplina avrebbero titolo per iscriversi al Fondo di previdenza per le persone che svolgono, senza vincoli di subordinazione, lavori non retribuiti nell’ambito familiare (cd. casalinghe). Alle forme pensionistiche complementari individuali possono altresì aderire anche soggetti diversi da quelli elencati, quali i soggetti privi di reddito di lavoro.
    Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari si attua mediante il versamento di contributi posti a carico del lavoratore e (se esistente) del datore di lavoro, oltre che attraverso il conferimento del TFR. Nell’ottica di incentivare l’adesione, è previsto che l’entità della contribuzione sia liberamente determinabile dal lavoratore, sebbene le fonti istitutive delle forme collettive possano fissare misura minima e modalità della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.

    5. Gestione finanziaria ed erogazione delle prestazioni

    In linea generale, per la gestione finanziaria delle risorse raccolte, i fondi pensione devono rivolgersi a soggetti esterni, in possesso di determinati requisiti di professionalità, selezionati nell’ambito di categorie tassativamente elencate, mediante la stipula di apposite convenzioni.
    Infatti, la gestione diretta delle risorse è residuale e consentita ai fondi istituiti a favore dei dipendenti delle autorità preposte alla vigilanza dei gestori, nonché a tutti gli altri fondi, ma limitatamente all’investimento in determinati prodotti finanziari (azioni o quote di società immobiliari, quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, etc), nonché eccezionalmente, nelle more della stipulazione delle convenzioni di gestione.
    Diverso il discorso per i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali, per i quali il soggetto istitutore (sia esso una SIM, SGR, banche e imprese di assicurazione) è legittimato a gestire direttamente le risorse raccolte.
    I soggetti esterni ai quali le forme pensionistiche complementari a contributi definiti possono affidare la gestione finanziaria delle proprie risorse sono quelli autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, nonché le imprese assicurative e le Società di Gestione del Risparmio. Viceversa, la gestione finanziaria delle risorse raccolte dalle forme pensionistiche complementari a benefici definiti deve essere affidata a compagnie assicurative.
    Nell’adempiere alla propria funzione, i gestori professionali sono sottoposti alla specifica disciplina per essi dettata oltre che alla vigilanza delle rispettive autorità, salva l’applicazione della disciplina speciale applicabile ai fondi pensione anche in materia di limiti agli investimenti.
    I fondi pensione rimangono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, salva la facoltà di concludere accordi diversi con i gestori. In ogni caso, valori e disponibilità conferiti in gestione costituiscono patrimonio separato e autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti, non possono essere distratti dal fine cui sono destinati, né essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori del gestore ovvero essere coinvolti in procedure concorsuali relative al gestore.
    Le risorse dei fondi pensione affidate in gestione devono comunque essere depositate presso una banca depositaria distinta dal gestore e in possesso dei requisiti ex art. 38 TUF.
    Analogamente a quanto avviene per la gestione finanziaria anche l’erogazione delle prestazioni avviene sulla base di convenzioni stipulate con una o più compagnie assicurative, all’esito di una procedura simile a quella stabilita  per la gestione.
    Fanno eccezione  le forme pensionistiche complementari attuate mediante assicurazioni sulla vita e quelle a benefici definiti, per le quali la fase di gestione e la fase di erogazione coincidono in capo al medesimo soggetto. Inoltre, è prevista la possibilità che il fondo sia autorizzato dalla COVIP ad erogare direttamente le prestazioni, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla normativa secondaria.
    Requisiti e modalità di accesso alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari sono determinate dalle fonti costitutive; tuttavia, il D.Lgs 25272005, prevede che il diritto alla prestazione si acquisisca al momento di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni obbligatorie e a condizione che il lavoratore aderisca da almeno cinque anni al fondo pensione.
    La prestazione pensionistica può essere erogata sia sotto forma di rendita periodica sia (al ricorrere di condizioni determinate), in forma di capitale nei limiti del cinquanta per cento del montante finale accumulato.

    6. La Covip

    Autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari è la COVIP, commissione composta da un Presidente e quattro commissari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze. La COVIP concentra in se la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari, per la tutela degli iscritti e dei beneficiari e del buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, a tal fine disponendo di poteri autorizzativi, regolamentari, informativi ed ispettivi. Essa opera nel quadro di “direttive generali” adottate , di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero del Lavoro. A quest’ultimo compete, infatti, “l’alta vigilanza” sul settore della previdenza complementare.

    Bibliografia
    BONARDI O., Tassonomia, concetti e principi della previdenza complementare, in: La nuova disciplina della previdenza complementare, a cura di TURSI A., Padova, 2007, p. 577 e ss.
    FORNERO E., Un processo di riforma incompiuto? Risultati e limiti di dieci (e più) anni di riforme previdenziali, in MEFOP, Working Paper, n. 9/2005.
    MARCHESI M., I fondi pensione e le altre forme pensionistiche complementari, in Manuale di diritto del Mercato Finanziario, a cura di AMOROSINO; S., Milano, 2008.
    MARCHESI M., I regimi europei di tassazione dei fondi pensione, in Rivista di diritto tributario Internazionale, 1, 2004, p. 145 e ss.
    PANZERI C.M. – ANCIDONI  G., La fiscalità della previdenza complementare, in AA.VV., L’innovazione finanziaria, Milano, 2003, p. 701-753
    PERSIANI M., La previdenza complementare, Padova, 2008, p. 16 e ss.

    Redattore: Maddalena MARCHESI
    © 2009 ASSONEBB

     

  • FONDI RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICATI

    Fondi di forma aperta o chiusa la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati, ovvero intermediari ed operatori finanziari quali p.e. imprese di investimento, banche, SGR e imprese di assicurazione, per i quali sono fissate norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalla normativa in vigore.

  • FONDI SPECULATIVI

    Fondi simili agli hedge funds (q.v.) americani e inglesi, disciplinati nel nostro Paese dal regolamento emanato con d.m. Tesoro 24.5.1999 n. 228. Possono essere costituiti in forma aperta o chiusa, per i quali il regolamento può fissare norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio diverse da quelle stabilite in via generale dalle disposizioni di Banca d’Italia. Per richiamare l’attenzione degli investitori e assicurare la consapevolezza degli stessi sull’elevato contenuto di rischio di questi fondi, è previsto un elevato taglio delle quote minime (non inferiore a un milione di euro), l’impossibilità di essere oggetto di sollecitazione all’investimento oltre che l’obbligo della menzione nel regolamento del fondo del grado di rischiosità dell’investimento. La disciplina è ripresa da quella degli hedge funds statunitensi.

  • FONDI STRUTTURALI

    Detti anche “Fondi a finalità strutturale” (fr. Fonds structurels; ingl. Structural Funds), sono i principali strumenti finanziari della Comunità Europea, previsti genericamente dall’art. 158-159 CE (ex 130A e 130B TCE) e amministrati dalla Commissione europea “per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali”, unitamente agli interventi della BEI e agli altri strumenti finanziari esistenti. Essi sono: 1) il Fondo Sociale Europeo (FSE), istituito nel 1961; 2) il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG, più noto come FEOGA), istituito nel 1962; 3) lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito nel 1993; 4) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito nel 1995. Insieme al Fondo di coesione (FCE), istituito nel 1994, essi forniscono i mezzi con cui la CE realizza la politica strutturale (v.Politica strutturale dell’Unione Europea).

  • FONDO AD ACCUMULAZIONE

    Definizione usata per indicare quei fondi che si contrappongono ai fondi del tipo fondo di reddito in quanto non distribuiscono periodicamente ai sottoscrittori i proventi della gestione, ma li accumulano e li reinvestono automaticamente, puntando al massimo aumento del valore capitale delle quote. Con questi fondi, dunque, i partecipanti incassano denaro solo quando disinvestono, ossia quando chiedono il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Per conseguire l’obiettivo prefissato essi investono spesso in settori ad alto rischio e usano tecniche di gestione anche altamente speculative (specie quelli c.d. “ad accumulazione aggressiva”).

  • FONDO ATLANTE

    Fondo alternativo d’investimento privato costituito nell’aprile 2016 su sollecitazione del governo italiano per sostenere il sistema bancario.
    La dotazione iniziale era di 4,250 miliardi di euro sottoscritti da banche, Fondazioni bancarie, assicurazioni, Enti previdenziali e Cassa Depositi e Prestiti. L’Unione europea, chiamata a vigilare affinché non intervenissero aiuti di stato, ha acconsentito alla partecipazione di CdP che, pur disponendo di capitale pubblico, è formalmente un ente privato. I fondi sono confluiti nel fondo gestito da Quaestio Capital Management.
    Ha sottoscritto i collocamenti azionari di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca S.c.p.a del 2016, che non sono andati a buon fine. Dall’agosto 2016 è nato il Fondo Atlante 2.

  • FONDO ATLANTE 2

    Il Fondo Atlante 2 è un Fondo d'investimento specializzato alternativo mobiliare chiuso creato nel agosto 2016, riservato ad investitori professionali e che, a differenza del Fondo Atlante avviato nel aprile 2016, può investire unicamente in Credito deteriorato e strumenti collegati ad operazioni inincagli.

    Il fondo investirà in tranche junior e di Credito mezzanino, emesse da veicoli costituiti per l'acquisito di portafogli di Credito incagliato provenienti da più banche italiane, con un obiettivo di rendimento del 6% circa, in linea con quello delle emissioni obbligazionarie con rating a singola B.

  • FONDO COMUNE ARMONIZZATO

    Fondi di tipo aperto (la cui costituzione è stata consentita dal d.m. Tesoro 24.5.1999 in materia di “struttura dei fondi” e dal Regolamento di Banca d’Italia del 20.9.1999) che, rispettando le previsioni delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo di valori mobiliari, possono essere commercializzati nel territorio dell’Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento. A tali fondi si applicano le disposizioni in materia di oggetto dell’investimento, divieti generali e limiti prudenziali contenute dalla Direttiva 85/611/CEE, che prevedono in taluni casi regole più restrittive di quelle previste per i fondi aperti con riferimento, in particolare, alla composizione del portafoglio, che non può comprendere depositi bancari e le parti di altri OICR aperti non possono superare il limite complessivo del 5% del totale delle attività; ai limiti alla concentrazione dei rischi e alla detenzione di strumenti finanziari senza diritto di voto e alle operazioni in strumenti finanziari derivati.

  • FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO

    Il fondo comune di investimento può essere genericamente definito come forma di investimento collettivo1 dove i partecipanti, cioè coloro i quali investono nel fondo, sono proprietari della quota versata. L’insieme delle quote rappresenta il patrimonio complessivo del fondo comune di investimento, patrimonio che è considerato comunque indiviso.  L’attuale nozione di fondo comune di investimento - applicabile sia ai fondi mobiliari che a quelli immobiliari - è contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera j) del Testo unico della finanza (Tuf), come modificato dall’art. 32, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Alla luce della formulazione, per “fondo comune di investimento”, si intende “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”. In sintesi, l’investitore (detto anche partecipante o sottoscrittore) partecipa ad un investimento comune, il fondo comune di investimento, acquistando delle quote di tale strumento. Sebbene ogni sottoscrittore sia in possesso di un numero di quote differenti dagli altri investitori, il patrimonio del fondo è considerato come unico e in comunione tra i partecipanti in funzione delle quote versate. Le quote, di cui si è appena parlato, attribuiscono a tutti i loro sottoscrittori gli stessi diritti ed hanno tutte lo stesso valore in funzione del valore di mercato del patrimonio complessivo del fondo. Il valore del patrimonio del fondo dipenderà, ovviamente, dal mercato ma anche dalla qualità del soggetto delegato a prendere decisioni sugli investimenti da intraprendere. Tale soggetto è rappresentato dalla Società di Gestione del Risparmio (SGR). I fondi comuni di investimento possono essere "aperti" o "chiusi": nella prima tipologia l’investitore può decidere di sottoscrivere delle nuove quote o chiedere il rimborso di quelle possedute in qualsiasi momento. Ovviamente il controvalore che dovrà pagare/ricevere sarà determinato dal valore di mercato della quota al momento della sottoscrizione/rimborso. Nella seconda tipologia di fondi, i fondi "chiusi", una volta che il fondo è stato creato e quindi sono state raccolte le adesioni, non è più possibile che nuovi sottoscrittori partecipino all’investimento. In merito alla richiesta di rimborso delle quote sottoscritte, i fondi chiusi prevedono l’impossibilità di riscatto se non alla cessazione del fondo di investimento o, altrimenti, non prima di una data stabilita.
    I fondi comuni d’investimento sono poi classificati in relazione della percentuale di investimento azionario in essi presente. Secondo la classifica "Assogestioni", possono essere individuate cinque macrocategorie di fondi comuni di investimento in relazione all’ "asset allocation di base"2:

    All’interno di queste macrocategorie è possibile individuare un numero elevatissimo di ulteriori distinzioni: ci sono fondi che investono su titoli di un singolo paese (Italia, Francia, Nord America), su aree geografiche (Europa, Stati Uniti, Europa dell’Est, Nord o Sud Africa, Asia), su categorie di paesi (paesi sviluppati o emergenti), sulle valute (dollaro o euro), fino ad arrivare ai fondi comuni di investimento tematici e cioè che investono su particolari titoli. Troveremo, pertanto, fondi che investono in società appartenenti al settore dell’energia rinnovabile, società la cui attività è legata all’estrazione mineraria (oro, argento, palladio, ecc.) o all’agricoltura, ecc.ecc.

    Inoltre, dal 1 dicembre 2014 i fondi comuni di investimento possono richiedere l’ammissione alla negoziazione a piazza Affari. Nello specifico, possono richiedere l’ammissione i fondi e le sicav di OICR aperti conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS).

    Vedi anche:

    Fondi comuni di investimento BANCA POPOLARE DI VICENZA

    Fondi comuni d'investimento BAPR

    Fondi comuni d'investimento Gruppo BPER

    Fondi comuni d'investimento Gruppo CARIGE

    Fondi comuni d'investimento INTESA SANPAOLO

    Fondi comuni d'investimento UBI BANCA

    Fondi e Sicav VENETO BANCA

    Fondi FIDEURAM

    --------------------------------------------
    1FORESTIERI G. e MOTTURA P., (2000), "Il Sistema Finanziario", EGEA, Milano.
    2Si veda la classificazione Assogestioni su WWW.ASSOGESTIONI.IT

    Editore: Mirko IORI
    © 2009 ASSONEBB

  • FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO (ENCICLOPEDIA)

    (Si veda anche voce del Dizionario: Fondo comune d'investimento)
    1. Intermediario finanziario (mutual fund nella dizione americana, unit o investment trust in quella inglese) specializzato nell’assicurare una funzione di collegamento tra i risparmiatori e il mercato mobiliare o immobiliare, attraverso la raccolta, a fronte dell’emissione di quote rappresentate da appositi certificati, del risparmio tra il pubblico e il suo investimento, nell’interesse dei sottoscrittori dei suddetti certificati, in attività finanziarie o reali. L’attuale nozione di fondo comune di investimento - applicabile sia ai fondi mobiliari che a quelli immobiliari - è contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera j) del Testo unico della finanza (Tuf), come modificato dall’art. 32, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Alla luce della formulazione, per “fondo comune di investimento”, si intende “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”. La partecipazione al fondo garantisce al singolo investitore i benefici di una razionale diversificazione del proprio portafoglio di investimenti in termini di livello e stabilità del rendimento, che da solo non avrebbe mai potuto realizzare (c.d. economie di scala di tipo finanziario), unita ad una gestione dinamica ed anticipativa da parte di operatori dotati di elevata professionalità. Il risparmio che confluisce nel fondo comune viene raccolto attraverso sportelli bancari o agenti e reti di vendita esterne operanti attraverso consulenti finanziari. Le scelte di investimento competono, invece, alla SGR, che è la vera responsabile delle scelte di investimento e della performance ottenuta dal fondo. Ogni fondo comune è comunque provvisto di un prospetto informativo, redatto secondo le regole dettate dalla Consob nella sua veste di organismo competente in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, nel quale tra l’altro vengono indicate anche le tipologie di investimento che i gestori di quel fondo prevalentemente effettuano e il sottostante profilo di esposizione al rischio. I valori acquisiti con il risparmio versato vanno a costituire il patrimonio del fondo, che può essere composto da attività finanziarie (in particolare valori mobiliari come azioni, obbligazioni, titoli di mercato monetario, polizze di credito commerciale, accettazioni bancarie ecc.) oppure esclusivamente da attività immobiliari (edifici e terreni). Nel primo caso si parla di fondi comuni d’investimento mobiliare, nel secondo di fondi comuni d’investimento immobiliare. In ogni caso il patrimonio del fondo è suddiviso in tante parti, o quote, aventi tutte il medesimo valore unitario. Tale valore viene aggiornato quotidianamente e si ottiene dal rapporto tra il valore netto del patrimonio del fondo e il numero delle quote in circolazione. Dette quote sono oggetto di negoziazioni sul mercato secondario, il che conferisce all’investimento un certo grado di liquidità.

    2. In merito alla variabilità del patrimonio dei fondi d’investimento si suole distinguere in genere tra fondi chiusi (o a capitale fisso) e fondi aperti (o a capitale variabile). I primi, solitamente caratterizzati da un rischio relativamente più elevato, riguardano ben definiti investimenti di cui è dichiarata fin dal principio la dimensione e la qualità e si caratterizzano quindi per un importo fisso di sottoscrizioni raggiunto il quale le sottoscrizioni medesime si chiudono. Il sottoscrittore di fondi chiusi non ha il diritto al rimborso delle quote in qualsiasi momento, come avviene invece per i fondi aperti. Nel caso desiderasse liquidare le sue quote, infatti, egli deve ricorrere al mercato secondario delle stesse, sul quale invece può trovare contropartite a prezzi che possono rispecchiare sia il valore attribuito dal mercato al portafoglio del fondo in gestione, sia l’andamento specifico del mercato delle quote di quest’ultimo e le aspettative degli operatori. In taluni casi i fondi chiusi hanno una durata predeterminata, p.e. tre o cinque anni, al termine della quale il fondo viene liquidato e il suo controvalore monetario ripartito pro quota fra tutti i sottoscrittori. I fondi aperti sono invece contraddistinti da un capitale di entità variabile in ragione della continua entrata ed uscita dei sottoscrittori, i quali possono in ogni momento sottoscrivere nuove quote emesse o chiedere il riscatto di quelle già in loro possesso. Ne consegue che il patrimonio di tali fondi subisce reiterate movimentazioni ed è oggetto di continui acquisti e vendite sul mercato. Un’ulteriore distinzione tra i fondi d’investimento mobiliare viene fatta con riguardo alla composizione del patrimonio e, di conseguenza, alle caratteristiche di rischio, rendimento e liquidità. Essi possono infatti specializzarsi in titoli appartenenti a determinati settori produttivi o paesi ovvero possono investire prevalentemente in titoli azionari, obbligazionari, di mercato monetario oppure essere misti (bilanciati).

    3. La delegificazione compiuta dal TUF. Il TUF ha delegificato in gran parte la materia relativa ai fondi comuni e ha attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze, alla Consob e alla Banca d’Italia il potere di regolamentare molteplici aspetti di tale attività. La Banca d’Italia ha emanato il 20 settembre 1999 un regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Esso ha disciplinato in particolare il frazionamento del rischio degli OICR, le partecipazioni detenibili dalle SGR, le operazioni di fusione fra fondi comuni e fra SGR, i criteri di valutazione del patrimonio degli OICR e di calcolo del valore delle quote. In precedenza il d.m. Tesoro 24.5.1999 aveva superato la precedente impostazione disciplinare basata sulle singole tipologie di fondi (mobiliari aperti, mobiliari chiusi, immobiliari ecc.), mantenendo una netta distinzione solo tra OICR aperti e chiusi. I fondi che investono in beni con scarsa liquidabilità (come p.e. beni immobili, strumenti finanziari non quotati) devono avere la forma di fondi chiusi. Con riferimento a questi ultimi, è venuto meno il divieto precedentemente posto al controllo di società non quotate ed è stata prevista la possibilità di costituire fondi dedicati alla cartolarizzazione di crediti ai sensi della l. 30.4.1999 n. 130. Le disposizioni di attuazione hanno ampliato inoltre le categorie di beni con cui gli OICR possono investire il proprio patrimonio, comprendendo oltre agli strumenti finanziari quotati e non quotati ed i beni immobili anche i depositi bancari, i crediti e “altri beni” per i quali esiste un mercato, ed hanno previsto altresì la possibilità di istituire fondi riservati a investitori qualificati e fondi speculativi, che possono derogare alle regole prudenziali fissate da Banca d’Italia. Con riferimento alla valutazione del patrimonio dell’OICR, la nuova normativa raccomanda agli operatori l’utilizzo di risorse qualificate e l’adozione di adeguate procedure di controllo, prevedendo inoltre che i titoli quotati siano valutati in base ai prezzi di mercato, gli strumenti finanziari non quotati al presumibile valore di realizzo, i beni immobili al valore corrente desunto dal mercato e dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni stessi. Per i crediti e gli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo è prevista la valutazione ai prezzi di mercato. Le nuove disposizioni in materia di partecipazioni detenibili risultano inoltre meno stringenti rispetto alla normativa precedente consentendo la possibilità per le SGR di assumere partecipazioni in altre SGR, banche, SIM oltre che in società che svolgono attività finanziaria, strumentale o assicurativa, ma non in imprese non finanziarie. Inoltre, dal 1 dicembre 2014 i Fondi Comuni di Investimento possono richiedere l’ammissione alla negoziazione a piazza Affari. Nello specifico, possono richiedere l’ammissione i fondi e le sicav di OICR aperti conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS).

     

    Vedi anche:

    Fondi comuni di investimento BANCA POPOLARE DI VICENZA

    Fondi comuni d'investimento BAPR

    Fondi comuni d'investimento Gruppo BPER

    Fondi comuni d'investimento Gruppo CARIGE

    Fondi comuni d'investimento INTESA SANPAOLO

    Fondi comuni d'investimento UBI BANCA

    Fondi e Sicav VENETO BANCA

    Fondi FIDEURAM

  • FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO ITALIANO

    1. È il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte, cioè gestito non in maniera individuale (art. 1 TUF). I fondi comuni d’investimento sono disciplinati dal TUF, che ha abrogato il precedente sistema normativo costituito da: l. 23.3.1983 n. 77 (con l’eccezione degli artt. 9 e 10, contenenti disposizioni tributarie) per i fondi comuni d’investimento mobiliare aperti; la l. 14.8.1993 n. 344 per i fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi; la l. 25.1.1994 n. 86 per i fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi. L’attuale nozione di fondo comune d'investimento - applicabile sia ai fondi mobiliari che a quelli immobiliari - è contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera j) del Testo unico della finanza (TUF), come modificato dall’art. 32, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Alla luce della formulazione, per “fondo comune d'investimento”, si intende “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”. In materia si è inoltre fatto ampio ricorso alla delegificazione allo scopo di raggiungere una maggiore semplificazione e flessibilità rispetto al mercato. Così è riservato un ampio spazio alla regolamentazione da parte del Tesoro, della Banca d’Italia, e della Consob. Dal 1 dicembre 2014 i fondi comuni d'investimento possono richiedere l’ammissione alla negoziazione a piazza Affari. Nello specifico, possono richiedere l’ammissione i fondi e le SICAV di OICR aperti conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS).

    2. Il Ministero dell’economia e delle finanze determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni d’investimento con riguardo: all’oggetto dell’investimento; alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote; alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all’eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; all’eventuale durata minima e massima; alle ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso; ai casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia; alle scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, oltre che gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici; alle ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti. La Banca d’Italia ha competenza in materia di: determinazione dei criteri generali di redazione del regolamento del fondo comune d’investimento e del suo contenuto minimo; di procedure di fusione tra fondi comuni d’investimento; di operatività all’estero delle società di gestione del risparmio; di offerta in Italia di quote di fondi comuni d’investimento armonizzati e non armonizzati; di condizioni e procedure per il rilascio dell’autorizzazione per l’offerta in Italia di quote di fondi comuni non rientranti nel campo di applicazione delle direttive sugli OICVM; di autorizzazione delle società di gestione del risparmio; di determinazione delle condizioni per l’assunzione dell’incarico di banca depositaria e di modalità di subdeposito dei beni del fondo. La Consob è invece tenuta ad individuazione le informazioni da fornire al pubblico nell’ambito della commercializzazione delle quote.

    3. La struttura organizzativa del fondo comune d’investimento richiede la presenza di tre soggetti: l’insieme dei partecipanti, una società di gestione del risparmio (SGR) e di una banca depositaria del patrimonio del fondo. Sull’attività svolta da questi soggetti è previsto il controllo della Bancad’Italia e della Consob. La SGR promuove, istituisce, organizza e gestisce il patrimonio dei fondi comuni d’investimento ed amministra i rapporti con i partecipanti. Il fondo comune d’investimento peraltro può essere gestito da una SGR diversa da quella che lo ha istituito, in tal caso le SGR interessate stipulano un’apposita convenzione. I capitali versati dai partecipanti formano un patrimonio autonomo sul quale la SGR esercite le funzioni di amministrazione e la banca depositaria quelle di custodia dei titoli e di controllo sull’attività svolta dalla SGR. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di eguale valore e con eguali diritti, sono rappresentate dai certificati nominativi o al portatore, a scelta dell’investitore. La Banca d’Italia può stabilire, sentita la Consob, in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote. Nell’esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo; esse, tuttavia assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Ciascun fondo comune d’investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo; deve individuare le dipendenze presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso delle quote di partecipazione; deve definire una procedura di sostituzione nell’incarico della banca onde evitare soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.

    4. Il d.m. Tesoro 24.5.1999 definisce le regole per determinare i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni e ne individua le tipologie. Il fondo aperto, cioè a capitale variabile, è la forma più diffusa. È caratterizzato dalla libertà di emettere ulteriori quote rappresentative del patrimonio e dall’obbligo di riscattarle in qualsiasi momento su richiesta dei possessori secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. In tale fondo il capitale può variare continuamente in relazione agli acquisti ed alle vendite realizzate sul mercato ad opera dei gestori del fondo e all’andamento del saldo netto tra nuova raccolta e riscatti richiesti dai partecipanti. Il fondo è suddiviso in quote di partecipazione il cui prezzo unitario si determina dal rapporto tra il totale delle attività nette del fondo ed il numero delle quote in circolazione. I fondi aperti investono il loro patrimonio in: strumenti finanziari quotati e non quotati; depositi bancari. Il patrimonio del fondo non può essere utilizzato per: a) acquistare metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi dei medesimi; b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma; c) effettuare operazioni allo scoperto su strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente stabilito dalla Banca d’Italia; d) investire in azioni emesse dalla SGR che gestisce il fondo e dalla società promotrice, se diversa dal gestore.

    5. Il fondo chiuso è caratterizzato da un ammontare di capitale da sottoscrivere ed un numero di quote prestabilito al momento della sua costituzione e dal diritto al rimborso delle quote che è riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Sono obbligatoriamente istituiti in forma chiusa i fondi che investono in: beni immobili e diritti reali immobiliari; crediti e titoli rappresentativi di crediti; strumenti finanziari non quotati diversi dagli OICR aperti in misura superiore al 10% del patrimonio; altri beni diversi dagli strumenti finanziari e dai depositi bancari, per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

    6. Il fondo chiuso con apporto pubblico per il quale, in alternativa alle modalità operative previste in generale per i fondi chiusi, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l’apporto sia costituito per oltre il 51% da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, oltre che da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. La SGR non deve essere controllata, ai sensi dell’art. 2359 c.c., neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all’apporto. Tuttavia nell’individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal ministero del Tesoro. Il regolamento del fondo deve prevedere l’obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5% del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura e purché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10% del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l’acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari. Fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari a integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati a condizione che detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30% dell’apporto complessivo in denaro. Gli immobili apportati al fondo sono sottoposti alle procedure di stima, redatta e depositata con le modalità di cui all’art.2342 c.c., predisposte semestrale da parte di un collegio di almeno tre esperti indipendenti. Gli esperti indipendenti, persone fisiche o persone giuridiche scelte dalla SGR, devono prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa almeno per un importo complessivo pari al 20% del valore attribuito ai beni immobili oggetto della valutazione. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. L’offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione degli esperti indipendenti, concludersi entro 18 mesi dalla data dell’ultimo apporto in natura oltre che comportare un collocamento di quote per un numero non inferiore al 60% del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti.Gli interessati all’acquisto delle quote offerte sono tenuti a fornire alla SGR, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell’impegno di sottoscrizione assunto. Entro 6 mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la SGR richiede alla Consob l’ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente a investitori qualificati. Qualora, decorso il termine di 18 mesi dalla data dell’ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore al 60%, la SGR deve: dichiarare il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di collocamento; dichiarare decadute le prenotazioni ricevute per l’acquisto delle quote; deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal ministro del Tesoro. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultanti dalla relazione degli esperti indipendenti, sono sottoposti all’approvazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 14, l. 7.8.1990 n. 241.

    7. Il Ministero dell’economia e delle finanze può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi con apporti di beni immobili. Le somme incassate dal collocamento dei titoli speciali o dalla cessione delle quote oltre che dai proventi distribuiti dai fondi a fronte di quote di pertinenza dello Stato, affluiscono al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Parimenti gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino alla concorrenza del valore dei beni conferiti, a emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote di fondi; le somme incassate, in questo caso, verranno utilizzate per il finanziamento di investimenti o per la riduzione dell’indebitamento complessivo. Le SGR che istituiscono o gestiscono tali fondi, non riservati a investitori qualificati, sono tenute ad acquisire in proprio una quota almeno pari allo 0,5% del patrimonio di ciascun fondo della specie.

    8. I fondi speculativi, noti anche come hedge funds, possono essere istituiti, sia in forma chiusa sia in forma aperta, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia con regolamento del 20.9.1999. Tali fondi hanno uno schema strutturale atipico disciplinato esclusivamente da regole negoziali e senza predefiniti vincoli in materia di oggetto dell’investimento. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo non può superare le 100 unità. L’ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione non può essere inferiore a 1 milione di euro. Le quote non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento. Il regolamento del fondo deve indicare la rischiosità dell’investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia oltre che i beni oggetto dell’investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all’adesione dei partecipanti e al rimborso delle quote. In considerazione degli effetti che i fondi speculativi possono avere sulla stabilità della SGR, questi possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano oggetto esclusivo l’istituzione o la gestione di fondi speculativi.

    9. I fondi riservati possono essere sia aperti che chiusi e sono destinati a investitori qualificati. Sono considerati operatori qualificati: a) le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 TUBC; b) i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto; c) le fondazioni bancarie; d) le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente. Nel regolamento del fondo devono essere indicati i beni oggetto dell’investimento che possono essere: strumenti finanziari quotati e non quotati in un mercato regolamentato; depositi bancari di denaro; beni immobili e diritti reali immobiliari; crediti e titoli rappresentativi di crediti; altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale. Il regolamento, inoltre, può fissare norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d’Italia.

     

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    Fondi comuni d'investimento Gruppo BPER

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    Fondi comuni d'investimento INTESA SANPAOLO

    Fondi comuni d'investimento UBI BANCA

    Fondi e Sicav VENETO BANCA

    Fondi FIDEURAM

  • FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE

    La definizione del fondo comune d’investimento immobiliare1 è contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera j) del Testo unico della finanza (TUF), come modificato dall’art. 32, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Alla luce della formulazione, applicabile sia ai fondi mobiliari che a quelli immobiliari per “fondo comune di investimento”, si intende “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”.
    Il fondo comune d’investimento immobiliare è uno strumento di investimento amministrato e gestito da un soggetto terzo, definito come società di gestione del risparmio (SGR)2, rispetto agli apportatori di denaro e/o beni a seguito della costituzione di un patrimonio indiviso con lo scopo di investire detto patrimonio esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Caratteristica fondamentale del fondo comune d’investimento immobiliare è quella di trasformare gli investimenti immobiliari da poco liquidi, non standardizzati, poco trasparenti, in attività finanziarie (mediante l’emissione ed acquisto di quote) che consentono di generare liquidità senza che l’investitore debba acquisire direttamente la proprietà di un immobile. Il fondo comune d’investimento immobiliare è esclusivamente di tipo chiuso3. La sottoscrizione delle quote avviene mediante versamento di denaro oppure, nel caso dei fondi ad apporto, mediante conferimento o apporto di beni immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari.
    Il fondo comune d’investimento può definirsi come immobiliare nel caso in cui vi è prevalenza degli investimenti in attività immobiliari nella misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo, tale requisito deve essere raggiunto da ciascun fondo entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e deve essere costantemente rispettato, (percentuale ridotta nella misura del 51% qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito, in misura non inferiore al 20% del suo valore, in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare).
    Il fondo comune d’investimento immobiliare può svolgere sia in via diretta che indiretta senza limiti l’attività di sviluppo e valorizzazione immobiliare, tuttavia non può svolgere direttamente l’attività di costruzione (può dare in appalto a società di costruzioni lo sviluppo di immobili o la loro valorizzazione). In maniera indiretta il fondo comune d’investimento immobiliare può svolgere l’attività di costruzione investendo fino al 10% del proprio valore in società immobiliari che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di tale attività. Relativamente alla sua attività il fondo comune d’investimento immobiliare può: assumere prestiti fino al 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, assumere prestiti fino al 20% del valore degli altri beni in cui il fondo investe, assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10% del valore complessivo netto del fondo.
    _________________________________________
    1Con la legge 23 marzo 1993 num. 77 si sono avuti in Italia i primi fondi comuni di investimento.
    2Le S.G.R. sono regolate dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. Tuf e dal provvedimento della Banca d'Italia 14 aprile 2005, le S.G.R. autorizzate sono iscritte all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
    3Nei fondi di tipo chiuso il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate e le quote possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta ed il rimborso avviene, di norma, solo alla scadenza, fatta salva la possibilità di acquistare o vendere le quote in un mercato regolamentato nel caso siano ivi negoziate.

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    Fondi FIDEURAM

    Bibliografia
    D. M. 24 maggio 1999, n. 228.
    D. M. 14 ottobre 2005, n. 256 .
    D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
    PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA del 14 aprile 2005.
    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    Circolare Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2007 n. 74/E .

    © 2009 ASSONEBB

  • FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO, REGIME FISCALE

    1. Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano (aperti o chiusi). Dal 1° luglio 2014 il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito dalla legge 89/2014, ha stabilito il prelievo fiscale sul reddito derivante da fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali individuali calcolato in base all’aliquota del 26%, ad esclusione della componente derivante da titoli di Stato italiani ed equiparati e da titoli obbligazionari emessi da Stati ed enti territoriali esteri “white list” i cui redditi, di capitale e diversi, beneficeranno dell’aliquota al 12,50% sul risultato della gestione maturato in ciascun anno solare. Il risultato della gestione si calcola come differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine e all’inizio di ciascun anno. Ai fini del calcolo del risultato della gestione il patrimonio netto del fondo rilevato alla fine dell’anno è aumentato dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nell’anno mentre quello rilevato all’inizio dell’anno è aumentato delle sottoscrizioni effettuate nell’anno. I proventi distribuiti dai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile degli investitori persone fisiche ed enti non commerciali. Per gli investitori che svolgono attività d’impresa commerciale i proventi concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; tuttavia è riconosciuto, per le sole imposte sui redditi, un credito di imposta pari al 15% dei proventi stessi, al fine di ridurre la doppia imposizione che si realizzerebbe in virtù della precedente tassazione già subita dal fondo. I soggetti non residenti che risiedono in paesi esteri non aventi un regime fiscale privilegiato hanno diritto a ricevere dalla società di gestione del risparmio un rimborso pari al 15% dei proventi percepiti. La società di gestione del risparmio preleva le somme necessarie per il rimborso dovuto ai non residenti dalle imposte dovute dai fondi. Analoga disciplina è prevista per i fondi d’investimento mobiliare chiusi.

    2. Fondi comuni d’investimento mobiliare di diritto estero. Non sono soggetti a imposte sul reddito in Italia. Le imposte sono assolte dai partecipanti al momento del realizzo dei proventi. Ai fini fiscali, occorre distinguere a seconda che i proventi siano o meno distribuiti da un fondo conforme alle direttive comunitarie. Sui proventi corrisposti dai fondi comuni non conformi alle direttive comunitarie è sempre dovuta l’imposta personale sul reddito (IRPEF e IRPEG) anche dai partecipanti che non svolgono attività d’impresa commerciale. Diversamente, per i proventi corrisposti dai fondi comuni conformi alle direttive comunitarie, l’imposta personale è dovuta soltanto dai soggetti che svolgono un’attività d’impresa commerciale. I soggetti non imprenditori subiscono un prelievo definitivo nella misura del 12,50% del provento percepito.

    3. Fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano. Istituiti ai sensi del d.lg. 24.2.1998 n. 58, non sono soggetti né alle imposte sui redditi né all’IRAP e non subiscono alcun prelievo alla fonte sulla maggior parte dei redditi di natura finanziaria percepiti, sempre che i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione siano negoziati nei mercati regolamentati. La società di gestione preleva ogni anno un’imposta sostitutiva dell’1% calcolata sul valore del patrimonio netto del fondo. La società di gestione è altresì soggetto passivo IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da esse istituiti; provvede inoltre agli obblighi di dichiarazione e al versamento dell’IVA dovuta per gli immobili di ciascun fondo. Simile a quello previsto per i fondi mobiliari è il regime fiscale dei proventi distribuiti dal fondo: se la partecipazione al fondo è assunta nell’esercizio di imprese commerciali i proventi concorrono a formare la base imponibile ma è riconosciuto un credito dell’1% per le imposte assolte a monte dal fondo; se la partecipazione non è assunta nell’esercizio di imprese commerciali oppure è acquistata da soggetti non residenti, i proventi distribuiti dal fondo e le plusvalenze realizzate dai partecipanti non sono imponibili in capo agli investitori.

    4. Fondi comuni d’investimento immobiliare di diritto estero. Non sono soggetti a imposta in Italia. Le imposte sono assolte dai partecipanti al momento del realizzo dei proventi. I proventi corrisposti dai fondi comuni percepiti dai soggetti che svolgono attività d’impresa commerciale concorrono a formare il reddito da assoggettare a imposta personale IRPEG o IRPEF. I soggetti non imprenditori, invece, subiscono un prelievo definitivo nella misura del 27% del provento percepito.

     

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  • FONDO COMUNE RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI

    Sono fondi, disciplinati dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, a cui possono partecipare soltanto i cosiddetti investitori qualificati. Si considerano investitori qualificati: le SIM, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, i fondi pensione, le imprese di assicurazione e le altre categorie di soggetti individuate dal decreto del Ministro del Tesoro del 24.5.1999, n. 228. I fondi riservati possono investire il patrimonio anche in deroga ai limiti prudenziali previsti in via generale per gli altri fondi.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FONDO COMUNE SPECULATIVO

    Sono fondi, disciplinati dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria e dal decreto del Ministro del Tesoro del 24.5.1999, n. 228, non sottoposti a vincoli riguardo all’oggetto degli investimenti, che possono derogare ai divieti di carattere generale e alle norme prudenziali fissate per gli altri fondi. La sottoscrizione minima iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro e l’offerta di quote non può essere oggetto di sollecitazione all’investimento.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FONDO CONGUAGLIO DEI CAMBI

    Istituto creato nell’intervallo tra le due guerre mondiali per sostenere i cambi valutari. Tipico fu l’Exchange Equalization Account (EEA) britannico. Sorto nel 1931 e posto sotto il controllo della Banca d’Inghilterra, questo istituto acquistava o vendeva, a seconda dei casi, valuta nazionale contro oro e valute estere al fine di neutralizzare al massimo le oscillazioni del cambio della sterlina dovute a fluttuazioni stagionali, a spinte speculative e a trasferimenti anormali di capitali. Data la situazione di gravi difficoltà del periodo, l’EEA si trovò a sostenere livelli di cambio non realistici, perché in netto contrasto con le forze di mercato. L’evoluzione si estrinsecò in una politica non molto dissimile da quella dirigistica di mero controllo del cambio. Oltre che in Gran Bretagna, fondi di conguaglio dei cambi si ebbero negli Stati Uniti, in Francia e in Svizzera. In altri paesi i compiti suddetti furono svolti da particolari sezioni ministeriali o da banche di emissione. Dopo la seconda guerra mondiale, nella fase di assestamento degli Accordi di Bretton Woods, compiti analoghi sono stati demandati almeno in parte a speciali organismi. In particolare, in Italia fu creato nel 1945 l’UIC.

  • FONDO D'INVESTIMENTO BILANCIATO

    Fondo comune d’investimento il cui patrimonio è ripartito, secondo diverse e mutevoli proporzioni, fra titoli azionari e titoli obbligazionari, ordinari e convertibili. L’obiettivo così perseguito è quello appunto di ottenere un bilanciamento fra i vari tipi di investimento e un’ampia diversificazione.

  • FONDO D'INVESTIMENTO SPECIALIZZATO

    Fondo comune d’investimento contraddistinto da una qualche specializzazione. Tale specializzazione può derivare: dal programma di investimento della SGR (tipologia dei valori mobiliari accolti in portafoglio, settori e paesi d’impiego) a cui aderiscono i risparmiatori interessati (specializzazione dal lato dell’attivo); dalle caratteristiche della raccolta che scaturiscono dal conflitto concorrenziale, nel qual caso il gestore si orienta sui bisogni finanziari dei risparmiatori effettivamente contattati tramite la politica distributiva intrapresa (specializzazione dal lato del passivo). Mentre nel primo caso l’orientamento del gestore si esplicita nel prospetto informativo, nel secondo, più probabilmente, la specializzazione non si lega ad indicazioni precise e preesistenti del prospetto, bensì ad indicazioni molto generali. Elemento importante per la definizione di quest’ultimo tipo di strategia è rappresentato quindi dalla predisposizione di una politica dei carichi commissionali legata agli obiettivi, che deve essere in grado di orientare le caratteristiche del risparmio raccolto sulla base delle politiche di investimento che si desidera concretizzare. Sotto un ultimo profilo, la specializzazione dei fondi può derivare da differenze di struttura giuridica e di potenzialità operative da essa determinate.

  • FONDO DI COESIONE

    Acr.: FCE (fr. Fonds de cohésion; ingl Cohesion Fund). Il FCE è uno strumento finanziario per la politica strutturale della Comunità europea previsto dal secondo comma dell’art. 161 CE (ex art. 130D TCE), per l’”erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di trasporti” tendenti a favorire la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Il Fondo è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16.5.1994, successivamente al quale sono intervenuti i Regolamenti (CE) n. 1264 e 1265/1999 del Consiglio, del 21.6.1999, che hanno modificato rispettivamente il Regolamento istitutivo ed il suo allegato II. Il FCE mira al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità con il finanziamento equilibrato di progetti, di fasi di progetti tecnicamente e finanziariamente indipendenti e di gruppi di progetti che formino un insieme coerente. Esso finanzia, inoltre, studi preparatori riguardanti i progetti ammissibili e la loro realizzazione, misure di assistenza tecnica come studi comparativi, valutazioni di impatto e azioni di sorveglianza, azioni di informazione e di pubblicità. Possono beneficiare del Fondo solo quegli Stati membri a) con un Prodotto Nazionale Lordo-PNL pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria, calcolato in termini di SAL (Standard di Potere d’Acquisto) e che b) abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all’articolo 104 CE (ex art. 104C TCE). Attualmente tali Stati sono la Grecia, la Spagna, l’Irlanda e il Portogallo. È prevista una revisione intermedia sulla base del PNL pro capite prima della fine del 2003. Il Regolamento (CE) n. 1264/1999 fissa il totale delle risorse disponibili per il periodo 2000-2006 in 18.000 milioni di euro, ai prezzi del 1999, così ripartiti: € 2.615 milioni per i primi quattro anni, € 2.515 milioni per il 2004 e il 2005 e € 2.510 milioni per il 2006. Nella revisione compiuta in occasione del bilancio preventivo 2001 gli stanziamenti sono diventati € 2.659 milioni per il 2000, € 2.715 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003, € 2.611 milioni per ciascuno degli anni 2004-2005 e € 2.606 milioni per il 2006. L’allegato I del regolamento (CE) n. 1164/94 precisa la ripartizione indicativa delle risorse tra gli Stati membri: Spagna, 61-63,5%; Grecia, 16-18%, Irlanda 2-6%; Portogallo, 16-18%. È previsto che il Consiglio, nel deliberare in merito alla disciplina del fondo su proposta della Commissione secondo la procedura del parere conforme, riesaminerà il regolamento entro il 31.12.2006. Il testo dell’allegato II potrà invece essere modificato con una procedura semplificata nella quale è solo richiesta la maggioranza qualificata del Consiglio e la previa consultazione del Parlamento europeo. La Comunicazione del 1°.7.1999 della Commissione (“Fondi strutturali e coordinamento con il Fondo di coesione: Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006”) ha dato indicazioni per aiutare Stati membri e regioni nell’elaborare i piani di sviluppo. Il documento illustra le priorità comunitarie per le strategie di programmazione per gli obiettivi 1, 2 e 3 (v. Politica strutturale dell’Unione Europea). Queste strategie dovrebbero far convergere l’utilizzazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione su tre priorità: una migliore competitività delle economie regionali volta alla creazione di posti di lavoro duraturi; il rafforzamento della coesione sociale e dell’occupazione mediante la valorizzazione delle risorse umane; lo sviluppo urbano e rurale nell’ambito di un territorio europeo equilibrato.

  • FONDO DI DOTAZIONE

    Mezzi finanziari che costituiscano il capitale di enti pubblici con particolari finalità. Il conferimento del fondo è disposto dalla legge. Nell’ambito del sistema creditizio, le banche pubbliche nella forma giuridica di fondazione e le sezioni autonome di credito speciale erano dotate di un fondo di dotazione che era conferito, nel primo caso, dallo Stato o da altri enti pubblici e, nel secondo, dalle banche pubbliche abilitate alla costituzione di sezioni di credito speciale.

  • FONDO DI GARANZIA DEI CONTRATTI DI BORSA

    Fondo istituito il 12.12.1997 per evitare ritardi nella liquidazione e ridurre il rischio di contagio, disciplinato nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana spa (v. art. 5.2 del Regolamento vigente dal 15.7.2002). L’istituzione e il funzionamento del Fondo sono previsti e regolati dall’art. 68 TUF. Il Fondo è destinato a garantire il buon fine dei contratti di compravendita aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi negoziati e stipulati in borsa e nel Nuovo Mercato, in caso di insolvenza di uno degli operatori, il Fondo è alimentato dai versamenti dei margini (in contante o mediante fideiussione cauzionale) da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni. Il margine viene calcolato il primo giorno di ogni mese, sulla base dei contratti stipulati nei due mesi precedenti e viene successivamente adeguato su base mensile a condizione che la variazione del margine dovuto, rispetto all’ammontare già versato, sia superiore a determinate soglie. La gestione del Fondo è affidata alla Cassa di compensazione e garanzia spa.

  • FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

    Sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche di credito cooperativo italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria. Esso interviene con forme integrative di sostegno anche nei casi di situazioni di difficoltà delle banche consorziate in assenza di procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.
    Fonte: Banca d’Italia

  • FONDO DI GARANZIA DELLA LIQUIDAZIONE

    Denominazione completa: Fondo di garanzia della liquidazione nelle operazioni stipulate sui titoli del comparto azionario quotati in Borsa e nel Nuovo mercato. Fondo (v. indennizzi) istituito con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 16.6.1999 e destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificazioni rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi negoziati in Borsa (v. mercato di borsa) e nel Nuovo Mercato. La gestione del Fondo è affidata dalla società di gestione dei mercati alla Cassa di compensazione e garanzia spa. Sono ammessi a partecipare al Fondo gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione che dichiarano al gestore dello stesso l’intenzione di avvalersi di tale servizio per liquidare i contratti menzionati. A tal fine, gli aderenti sottoscrivono un atto di adesione predisposto dalla società di gestione del Fondo. Questa, con regolamento approvato dalla Banca d’Italia (d’intesa con la Consob) determina le modalità e i termini di versamento dei partecipanti, oltre che i casi, le modalità e i termini per la restituzione degli stessi. In caso di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante, il gestore del servizio di compensazione e di liquidazione dà tempestiva comunicazione alla società che gestisce il Fondo. Questa provvede, quindi, alla copertura dei saldi dell’inadempiente impiegando le somme da questi versate e, in caso di insufficienza, le somme versate dagli altri partecipanti in proporzione della quota versata da ciascuno. L’inadempiente sarà, quindi, tenuto ad un nuovo versamento di importo pari alla somma utilizzata per l’intervento. Nel caso in cui l’intervento del Fondo sia invece di importo superiore alla somma versata dall’inadempiente, la società che gestisce il Fondo deve immediatamente darne notizia alla Consob ed il Fondo subentra nei contratti di riporto e nei contratti che sono in liquidazione al momento del verificatesi dell’inadempimento, subentra nei debiti e nei crediti dell’inadempiente conseguenti all’annullamento delle disposizioni e dei compensi da questi dati e ricevuti, oltreché acquisire la disponibilità degli strumenti finanziari e dei mezzi di pagamento risultanti a credito dell’inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione.

  • FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

    Il Fondo - istituito, in base all’art. 2, comma 100, lettera a), della L. 23.12.1996, n. 662, dal Ministero delle Attività produttive (ora dello Sviluppo economico), alimentato con risorse pubbliche - garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in “garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB e in “contro-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate da confidi. Il Fondo rilascia garanzie per un importo multiplo rispetto alle risorse disponibili (“moltiplicatore”), nei limiti imposti dall’osservanza di uno specifico coefficiente di rischio.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA

    Istituito dall’art. 25 l. 11.2.1992 n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) come gestione separata presso l’INA per il risarcimento dei danni a terzi causati dall’esercizio dell’attività venatoria nei seguenti casi: a) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non è stato identificato; b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (obbligatoria per l’art. 12, comma 8 della l. 1992/157). È ora gestito dalla Consap in regime di concessione del Ministero delle attività produttive. Nell’ipotesi di sinistro causato da cacciatore non identifi cato il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte o un’invalidità permanente superiore al 20%, nel caso di sinistro causato da cacciatore non assicurato il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose con una franchigia di 500 euro. Di recente la Corte costituzionale con sentenza n.470/2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della l. 1992/157 nella parte in cui non prevedeva il risarcimento dei danni alla persona nell’ipotesi in cui il cacciatore che ha causato il danno risulti assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Sono, quindi, ora opponibili al Fondo Caccia anche tali sinistri. Il Fondo è alimentato da contributi delle imprese autorizzate alla copertura assicurativa della responsabilità civile per i danni causati dall’esercizio dell’attività venatoria. Dall’inizio della sua operatività a tutto il 31.12.2001 il Fondo ha erogato indennizzi per un importo complessivo di circa 1,2 miliardi di lire. L’ammontare complessivo dei danni ancora da definire alla data del 31.12.2000 era pari a circa 6,2 miliardi di lire. La modestia dell’intervento sin qui svolto dal fondo è da ricondursi alla sua recente costituzione ed alla costante diminuzione della popolazione dei cacciatori.

  • FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

    Istituito dall’art. 19 della l. 24.12.1969 n. 990 (“Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”) come gestione separata presso l’INA ed è ora gestito dalla Consap in regime di concessione del Ministero delle attività produttive. Il Fondo interviene per soddisfare l’esigenza sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime dei sinistri nei seguenti casi: sinistri causati da veicoli o natanti non assicurati; sinistri causati da veicoli o natanti non identificati; sinistri causati da veicoli o natanti assicurati presso una impresa operante in Italia e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga successivamente posta. Nel primo caso il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona; nel secondo caso il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose con una franchigia di 500 euro; nel terzo caso, infine, il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. Per effetto della normativa comunitaria, che anche in tale settore tende alla realizzazione di un mercato unico, l’intervento del Fondo è andato via via ad ampliarsi. Infatti, con il recepimento della Direttiva danni 92/49/CEE il Fondo è tenuto anche al risarcimento dei danni provenienti dalla liquidazione coatta di un’impresa che abbia sede in un Paese dell’unione Europea ed operi in Italia. Tale allargamento ha già trovato concreta applicazione a seguito della liquidazione dell’impresa greca Themis. Il Fondo, alimentato istituzionalmente dal contributo che ogni anno le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare sui premi RC Auto obbligatoria, ha erogato dall’inizio della sua operatività (1971) al 31.12.2001 n. 912.390 indennizzi per un importo complessivo di oltre 5.600 miliardi di cui ben 3.900 per sinistri causati da assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa. Dall’affidamento alla Consap della gestione del fondo (1994) al 31.12.2001 sono stati erogati n. 874 Fondo di garanzia per le vittime della caccia 418.003 indennizzi per un importo complessivo pari a 4.466 miliardi di lire di cui circa 3.063 miliardi di lire per sinistri causati da assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa. Nel solo esercizio 2001, il Fondo ha registrato entrate per circa 1.302 miliardi ed uscite per circa 934 miliardi provvedendo all’erogazione di n. 44.245 indennizzi. Appare chiaro quindi che oltre all’importanza sociale e all’interesse collettivo insiti in tale attività, il Fondo Vittime della Strada ha anche una notevole rilevanza economica. In prospettiva l’intervento del fondo non è certo destinato a diminuire ove si consideri che, alla data del 31.12. 2000, l’ammontare dei danni ancora da definire era stimato in circa 3700 miliardi. In seguito all’attenta gestione del Fondo, il contributo dovuto dalle imprese di assicurazione al fondo di garanzia per le vittime della strada per l’anno 2002 è stato ridotto dal 4% al 3% con riflessi positivi sui costi delle polizze per l’auto.

  • FONDO DI MERCATO MONETARIO

    Fondo comune d’investimento specializzato nell’investimento in titoli obbligazionari, ordinari e convertibili senza escludere peraltro la possibilità d investire in titoli azionari. Esistono tuttavia anche fondi obbligazionari “puri” per i quali è espressamente esclusa la facoltà di investire in azioni, obbligazioni convertibili e con warrant. L’obiettivo primario è quello di consentire un’adeguata protezione per quanto concerne il valore capitale del portafoglio, ottenendo contestualmente un apprezzabile flusso di reddito. specializzato nell’investimento in strumenti di mercato monetario (titoli di stato, accettazioni bancarie, carta commerciale, certificati di deposito ecc.). Persegue l’obiettivo principale di ottenere una remunerazione interessante dall’investimento, a breve termine, della liquidità.

  • FONDO DI REDDITO

    Definizione usata per indicare quei fondi comuni d’investimento che distribuiscono periodicamente, in tutto o in parte, i risultati della gestione ai loro partecipanti e che si distinguono, perciò, dai fondi del tipo fondo ad accumulazione. Questi fondi trasferiscono ai sottoscrittori, in genere una o al massimo due volte all’anno, una parte se non il totale dei proventi realizzati. Essi privilegiano, pertanto, investimenti in titoli obbligazionari e in azioni di società che solitamente distribuiscono gran parte dei loro utili. La scelta di un fondo di reddito da parte dei risparmiatori è giustificata prevalentemente da ragioni di natura psicologica ovvero dalla necessità di integrare periodicamente il reddito familiare con i frutti dei propri risparmi. Di norma, tuttavia, chiunque incassi proventi e intenda reinvestirli immediatamente nel fondo può farlo senza sostenere alcun onere aggiuntivo. Alcuni fondi di reddito prevedono espressamente la possibilità di reinvestire automaticamente i proventi incassati.

  • FONDO DI ROTAZIONE

    Entità patrimoniale istituita con provvedimento legislativo per il finanziamento di particolari iniziative economiche a tasso agevolato. Il fondo è creato mediante conferimenti di uno o più enti; di solito si tratta di stanziamenti che vanno a gravare sul bilancio dello Stato. Le sue disponibilità sono utilizzate per erogare mutui alle imprese e si reintegrano con le quote di rimborso, per capitale ed interessi, dei mutui concessi, in modo da consentire il finanziamento di nuove iniziative sfruttando la rotazione dei capitali. Il patrimonio del fondo consente, in generale, di anticipare capitali ad istituti di credito che li mutuano alle imprese per gli scopi voluti dalla legge istitutiva. La concessione delle anticipazioni oltre che le condizioni relative all’erogazione dei mutui sono regolate da apposite convenzioni tra fondo ed istituti di credito. Fondi di rotazione sono stati istituiti con proventi statali direttamente presso alcuni ex istituti di credito speciale e si era anche consentito che le disponibilità fossero destinate ad acquisire partecipazioni al capitale di imprese industriali (p.e. partecipazione al capitale di società di ricerca), anziché all’erogazione di mutui.

  • FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI STAMPO MAFIOSO

    Istituito dalla l. 22.12.1999 n. 512 è affidato alla gestione della Consap (art. 3 l. 1999/512) in regime di concessione del Ministero dell’Interno. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a L. 20 miliardi annui e dagli interessi derivanti dalla confisca dei beni destinati al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Fondo è chiamato a corrispondere alle persone interessate che ne facciano richiesta le somme loro riconosciute con sentenza, emessa successivamente al 30/9/1982, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e per le spese sostenute per onorari di costituzione e difesa processuale. La corresponsione delle somme è deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell’interno. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell’attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, delle attività produttive, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Consap (senza diritto di voto) e da due rappresentanti del ministero dell’economia e delle finanze.

  • FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA

    Il Fondo deriva dall’unificazione del Fondo antiracket (istituito dall’art.18, comma 1, della legge l. 23.2.1999 n. 44 presso il Ministero dell’Interno) e Fondo antiusura (istituito dall’art.14, comma 1, della l. 7.3.1996 n. 108 presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket). In conformità alle statuizioni delle due leggi, il Fondo provvede, nei limiti della propria dotazione finanziaria, a elargire somme di denaro a titolo di contributo al ristoro dei danni patiti da vittime delle richieste estorsive (anche nel caso in cui via sia stata acquiescenza alle stesse richieste) purché esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o, comunque, economiche. Provvede anche a concedere somme di denaro a titolo di mutuo (non feneratizio) a coloro i quali si dichiarino vittime del reato di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale sempre a condizione che siano esercenti una qualsiasi attività economica, imprenditoriale e/o artigianale ovvero una libera arte o professione onde consentire loro il reinserimento nell’esercizio di un’attività economica. Al concorrere di tutte le suddette condizioni soggettive ed in assenza delle prescritte condizioni ostative, il Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura esprime, con delibera, parere favorevole all’accoglimento della richiesta di concessione del beneficio presentata dalle vittime dei reati estorsivi e/o dell’usura. In forza di detto provvedimento, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura dispone, con decreto, la concessione di una somma di denaro a titolo di elargizione ex art.14 l. 1999/44 ovvero a titolo di mutuo ex art.14 l. 1999/108. Ai sensi del combinato disposto dell’art.19, comma 4, della legge n. 1999/44 e dell’art.5 del d.p.r. 1999/455, la gestione del Fondo è stata attribuita alla Consap che vi provvede mediante apposita concessione del Ministero dell’Interno del 18.12.1999 (approvata con d.m. 30.12.1999). Il Fondo è alimentato da un contributo sui premi assicurativi dei rami incendio, r.c.d., auto r.d. e furto; da un contributo annuale dello Stato e da una quota di quanto confiscato ai sensi della l. 31.5.1965 n.575 (legge antimafia).

  • FONDO ESTESO FACILITATO - EFF

    Strumento di finanziamento creato dall’FMI nel 1974. L’EFF ha lo scopo di assistere paesi con problemi di bilancia dei pagamenti di medio termine, dovuti a vulnerabilità e distorsioni strutturali. Le regole sull’ammontare del prestito sono analoghe a quelle dello Stand-by Arrangement, mentre la durata dell’EFF è maggiore: può arrivare fino a quattro anni e con un periodo di rimborso fino a dieci anni.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FONDO EUROPEO DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (FESF)

    Fondo istituito a Lussemburgo il 7 giugno 2010 da parte degli Stati membri della zona euro quale meccanismo di salvataggio temporaneo a seguito delle decisioni prese il 9 maggio 2010, nel quadro del Consiglio ECOFIN. Il mandato del FESF è quello di salvaguardare la stabilità finanziaria in Europa, fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'EURO nell'ambito di un programma macro-economico di aggiustamento. Per compiere tale missione, il FESF emette obbligazioni, garantite dagli Stati membri della zona EURO, in proporzione della loro partecipazione al capitale della Banca centrale europea o emette altri strumenti di debito sul mercato dei capitali. I proventi poi vengono prestati agli stati sulla base del programma. Inoltre il Fondo può intervenire nei mercati obbligazionari primari e secondari, sulla base di un programma di precauzione e può finanziare ricapitalizzazioni di istituzioni finanziarie di stati che non aderiscono al programma tramite prestiti ai governi. A partire dall'8 ottobre 2010, data di creazione del Meccanismo europeo di stabilizzazione (MES), quale meccanismo di salvataggio permanente, il Fondo continuerà ad operare per i programmi correnti relativi alla Grecia, al Portogallo e all'Irlanda, mentre l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione del settore bancario spagnolo sarà trasferita dal FESF al MES.

     

    Link: www.efsf.europa.eu

  • FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

    Acr. di: Fondo Europeo di Sviluppo (fr. Fonds européen de développement-FED; ingl. European Development Fund-EDF). Strumento finanziario inizialmente istituito per il periodo 1959-64 con la denominazione di Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d’oltremare, denominato FES a partire dal 1964 nel quadro degli accordi con gli Stati africani e Malgascio associati alla CEE (Convenzione di Yaoundé) e inserito poi nell’ambito delle cinque edizioni quinquennali della Convenzione di Lomé dal 1975 al 2000 (compresa la revisione del 1995 a Maurizio) che, ha disciplinato gli aiuti erogati dalla Comunità Europea agli Stati ACP, cioè dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Ci sono stati nove cicli di programmazione del FES: il primo per il 1959-64, due cicli successivi corrispondenti alla Convenzione di Yaoundé I e II (1964-70 e 1970-1975), cinque per la Convenzione di Lomé (1975-1980, 1980-1985, 1985- 1990, 1990-1995, 1995-2000; l’ultima era dotata di una disponibilità di 12.9 miliardi di euro) e un nono ciclo collegato all’Accordo di Cotonou firmato il 23.6.2000 per un periodo di cinque anni dall’1.3.2000. La Parte Quarta di dell’Accordo di Cotonou è dedicata alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e rimanda all’allegato che contiene il Protocollo finanziario dell’Accordo che comprende anche il FES. Il FES è stato gestito dalla Commissione CE, ma non fa parte del bilancio comunitario, essendo finanziato dai contributi degli Stati membri in funzione delle necessità di finanziamento. La Commissione è competente per l’istruzione dei progetti finanziati sotto forma di sovvenzioni e di prestiti speciali, mentre spetta alla BEI l’istruttoria del finanziamento dei progetti che implica abbuoni di interesse o del capitale di rischio. Oltre agli Stati ACP, possono beneficiare del FES anche organismi regionali o interstatali di sviluppo, associazioni di produttori, comunità locali ACP. Il FES finanzia programmi volti allo sviluppo economico e sociale, alla rettifica degli squilibri e all’integrazione delle economie, al miglioramento del tenore di vita della popolazione e a una maggior partecipazione negli scambi internazionali. Il FES è composto di vari strumenti, in particolare gli aiuti non rimborsabili, i capitali a rischio e i prestiti al settore privato. Gli strumenti Stabex e Sysmin volti ad aiutare rispettivamente i settori agricolo e minerario utilizzati fino all’ottavo ciclo del FES sono stati soppressi dall’Accordo di Cotonou che ha razionalizzato gli strumenti del FES e introdotto un sistema di programmazione evolutiva che consente maggiore flessibilità e conferisce maggior responsabilità agli Stati ACP. Il FES non fa parte del bilancio comunitario generale (anche se dal 1993 gli è formalmente riservato un titolo nel bilancio comunitario). Il FES è finanziato dagli Stati membri, dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico. Gli Stati membri fissano il bilancio del FES in seno al Consiglio mediante accordi che in seguito sono ratificati dal Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro. Per il quinquennio dal 1°.3.2000, il FES è stato dotato di un contributo comunitario di 13.5 miliardi di euro (oltre alle rimanenze dei FES precedenti per oltre 9,9 miliardi di euro) suddivisi tra i diversi strumenti di programmazione: sviluppo a lungo termine (tra cui il Centro Sviluppo Imprese-CSI e il Centro Sviluppo Agricolo-CSA); cooperazione e integrazione regionale; Fondo investimenti.

  • FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

    Acr.: FESR. Il FESR (fr. Fonds européen de développement régional-FEDER; ingl. European Regional Development Fund-ERDF) è uno strumento finanziario (uno dei Fondi strutturali) della Comunità Europea previsto dall’art. 34, 3° comma, CE (ex art. 40 TCE) e istituito nel 1995. Esso è destinato al finanziamento delle correzioni dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo oltre che alla riconversione delle regioni industriali in declino. Con il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo, del 12 luglio 1999 (ne è prevista una revisione entro il 31 dicembre 2006) è stata riformata la disciplina relativa al FESR ridefinendone le priorità e precisandone il campo d’intervento per il periodo 2000-2006. Questo regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali in materia di Fondi strutturali e definisce l’intervento del FESR nell’ambito dei nuovi obiettivi 1 e 2, della iniziativa comunitaria Interreg a favore della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme e dell’iniziativa comunitaria Urban in materia di rigenerazione economica e sociale delle città e dei quartieri in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo (v. Politica strutturale dell’Unione Europea; iniziative comunitarie). Il FESR contribuisce altresì alle azioni innovatrici e alle misure di assistenza tecnica, contemplate dal regolamento generale Inoltre, il FESR, al fine di ridurre lo scarto tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e il ritardo delle regioni o isole svantaggiate, comprese le zone rurali, contribuisce a uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, a un grado elevato di competitività, a un alto livello occupazionale e di protezione ambientale e alla parità tra uomini e donne. Il FESR concorre in particolare agli investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli; allo sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l’occupazione e alle attività delle piccole e medie imprese (PMI); agli investimenti nel settore delle infrastrutture che contribuiscono, tra l’altro, allo sviluppo e all’adeguamento strutturale e alla diversificazione, al rilancio, all’integrazione e al rinnovamento di aree economiche e comprensori industriali in declino. Più in generale, il FESR, interviene per lo sviluppo dell’ambiente produttivo, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e della società dell’informazione, la protezione e il miglioramento dell’ambiente, la parità tra uomini e donne nel campo dell’occupazione, la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale. L’art. 162 CE (ex 130E TCE) sancisce che le decisioni relative all’applicazione del FESR sono adottate dal Consiglio che delibera secondo la procedura di codecisione di cui all’art. 251 CE (ex art. 189B TCE), previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, e non più secondo la procedura di cooperazione di cui all’ex art. 189C TCE ora art. 252 CE.

    Iniziativa comunitaria Leader. La sezione Orientamento finanzia anche le attività dell’iniziativa Leader.

  • FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI - FEI

    fr. Fonds européen d’investissement - FEI; ingl. European Investment Fund - EIF. E' sorto nel 1994 in seguito alle decisioni del Consiglio europeo di Edinburgo del dicembre 1992. Esso è un’istituzione finanziaria dell’UE, con sede in Lussemburgo presso la BEI, personalità giuridica, status di banca multilaterale di sviluppo ed è una joint venture pubblica e privata che persegue gli obiettivi dell’UE (crescita, impiego e innovazione), conducendo l’attività secondo corretti principi bancari e secondo gli altri principi e pratiche commerciali applicabili (art. 2 dello statuto) e determinando il livello dei ricavi percepiti sulle operazioni in modo da coprire i rischi e le spese operative, da costituire adeguare riserve per i detti rischi e da produrre un appropriato profitto (art. 24 dello Statuto). Le attività, i redditi e ogni altra proprietà del Fondo sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
    All’atto della fondazione il capitale di € 2 miliardi del FEI, suddiviso in 2.000 azioni di 1 milione di euro ciascuna era riservato per il 40% alla BEI, per il 30% all’UE e per un altro 30% a banche e istituzioni finanziarie europee.
    Verosimilmente l’alto valore unitario delle azioni insieme al non grande ritorno in termini di massa di lavoro hanno scoraggiato la partecipazione di queste ultime che a fine 1999 avevano sottoscritto solo circa due terzi della quota di capitale riservatale e cioè 399 azioni rispetto a 600. Nel corso del 2000 la BEI ha sottoscritto i 201 milioni di euro rimanenti, ha acquistato 214 azioni dalle istituzioni finanziarie portando la sua partecipazione a 1215 azioni e ha offerto di acquistare le altre 785 azioni a cinque anni al prezzo di € 315.000 ciascuna. In seguito con decisione del 7 Maggio 2007 dell’Assemblea Generale del Fondo, è stato approvato un aumento del capitale a 3 miliardo di euro mediante emissione di 1.000 azioni da un milione di euro.
    Attualmente i soci del FEI sono la BEI che possiede il 61.2% del capitale, l’UE (rappresentata dalla Commissione europea) con il 30% del capitale e diverse banche e istituti finanziari europei che detengono l’8,8% del capitale. Le banche del nostro Paese azioniste del FEI al 2010 sono Dexia Crediop S.p.A. (5 azioni), IMI Investimenti S.p.A. (15 Azioni) ed Intesa San Paolo S.p.A. (8 azioni). Altre banche italiane che avevano fondato il FEI, come Banca di Roma e Monte dei Paschi di Siena sono uscite dal capitale del FEI. Lo Statuto è stato approvato con decisione del Consiglio dei Governatori della BEI il 25 maggio 1994 e modificato dall’Assemblea generale del 19.6.2000 e infine il 30.11.2007. Le modifiche hanno riguardato soprattutto la missione e l’operatività del Fondo.

    1. Obiettivi. Inizialmente il FEI aveva il compito di supportare l’integrazione economica europea promuovendo investimenti a medio-lungo termine in due settori: le infrastrutture delle reti transeuropee dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia (RTE) e le medie e piccole imprese (PMI) mediante operazioni di venture capital (tradotto in it. con "capitale di rischio; fr. capital-risque) e di garanzia. Le riforme statutarie del giugno 2000 hanno modificato gli obiettivi del Fondo che ha abbandonato il settore RTE, trasferendo alla BEI, a valere dal 1°.1.2001, tutte le relative attività in essere (€ 1.882 milioni) e ha assunto tutti gli investimenti in capitale di rischio della BEI (€ 921,9 milion, già contabilizzati a fine 2000) in base a un accordo ("Transfer, Implementation and Management of Risk Capital Investments", in breve: Risk Capital Mandate) del 7.12.2000. In tal modo il FEI è diventato l’unico punto di contatto, all’interno del Gruppo, per le attività di venture capital e di garanzia per le PMI e il "braccio del capitale di rischio del Gruppo BEI". La trasformazione fa seguito alle decisioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, alle successive modifiche dello statuto del giugno e alla raccomandazione del Consiglio ECOFIN del 7.11.2000. Il FEI promuove dal 2007 l’iniziativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) varata dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti BEI. Tale progetto ha lo scopo di potenziare la disponibilità a livello regionale di finanziamenti sostenibili a favore delle micro-imprese e delle PMI consentendo agli Stati membri di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali in prodotti finanziari. Gli strumenti finanziari di cui dispone il FEI sono divisi in un segmento di capitale di rischio, mezzanine finance e strumenti di debito (supportati da prodotti di garanzia). Nel segmento del capitale di rischio il FEI offre un importante supporto alle PMI ad elevato potenziale di sviluppo, le quali possono ottenere finanziamenti per il loro processo di espansione o per coprire le temporanee esigenze di liquidità.Per quanto concerne gli strumenti di debito, il FEI offre inoltre prodotti di garanzia facilitando l’accesso al credito delle PMI. Il FEI infatti beneficia dello status di banca multilaterale di sviluppo con rating AAA e rappresenta un affidabile investitore nel settore delle PMI. Il Corporate Operational Plan (COP) è il documento strategico in cui sono incluse le priorità ed attività del FEI incluse le informazioni relative al risk management e al suo budget. Viene anche predisposto un documento (COP) distinto che include invece le informazioni relative all’operatività del Fondo, suddiviso per sezioni che descrivono gli obiettivi e le strategie per i successivi 5 anni, i risultati del precedente anno, il business environment in cui opera e il Busineess planning per il periodo successivo.

    2. Organi. Sono organi del Fondo l’Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione di 7 membri designati dall’Assemblea (che può variarne il numero), il Direttore generale, nominato per 5 anni con il suo Vice dal consiglio di amministrazione e la Commissione di controllo, composta di tre auditors nominati dall’Assemblea.

    3. Operatività statutaria. Il FEI interviene con operazioni di venture capital (ossia di assunzione, detenzione, gestione e cessione di partecipazioni) e di garanzia e altri simili strumenti per prestiti e altre obbligazioni finanziarie in qualsiasi forma permessa dalla legge. Il Fondo deve svolgere l’attività nei territori degli Stati membri della Comunità, nei Paesi candidati all’adesione per i quali il processo di adesione è stato avviato e nei Paesi adiacenti alla Comunità per i progetti transfrontalieri (art. 23 dello statuto). Il Fondo non finanzia direttamente le imprese supportate e opera sempre attraverso intermediari finanziari. Le operazioni di venture capital sono compiute solo tramite investimenti minoritari in enti finanziari, lasciando a questi di acquisire direttamente partecipazioni nelle imprese con le risorse così acquisite. Anche le operazioni di garanzia avvengono attraverso il rilascio di garanzie di portafoglio a intermediari finanziari (banche, società di leasing, consorzi fidi ecc.) che praticano il finanziamento alle PMI. Il Fondo non accende debiti e impiega per le operazioni di venture capital i mezzi propri e i mezzi affidatigli fiduciariamente da terzi, che attualmente sono la Commissione europea e la BEI. A fine 2000 le operazioni con risorse proprie di venture capital ammontavano a € 74,9 milioni e le garanzie a € 2.846,2 milioni.

    4. Gestioni fiduciarie. Strumenti di intervento. Nelle gestioni fiduciarie il FEI opera in nome proprio ma per conto e a rischio del fiduciante. I rapporti sono regolati da Accordi fiduciari e di gestione. Gli strumenti finanziari impiegati assumono il nome di "meccanismi" (fr. mécanisme, facilités; ingl. facility, letteralmente: "agevolazioni") specialmente dedicati alle piccole e medie imprese, uno per il venture capital che, essendo stato inizialmente previsto per lo sviluppo tecnologico delle imprese, è denominato "meccanismo europeo per le tecnologie", in sigla MET (più noto con la sigla ETF, acronimo dell’ingl. European Technology Facility), l’altro per le garanzie, detto "meccanismo di garanzia per le PMI" (v. meccanismo europeo per le tecnologie; ETF Start-up Facility; meccanismo di garanzia per le PMI).
    4.a) Operazioni fiduciarie di venture capital. Il MET è stato istituito per la prima volta dalla BEI all’interno del Programma di azione speciale Amsterdam 1997-2000-ASAP (cessato nel 2000; per il seguito v. BEI) e affidato in gestione al FEI per promuovere la costituzione e lo sviluppo di PMI a elevato tasso di crescita e orientate all’alta tecnologia. Lo strumento è stato rafforzato con l’ETF Start-up Facility, meccanismo a lungo termine (5-12 anni) della Comunità, previsto dall’Iniziativa comunitaria per la crescita e l’occupazione 1998-2000 per sostenere le imprese nella fase di avvio e da gestire con una politica d’investimento a profilo di rischio più elevato per quanto concerne sia la scelta dei fondi intermediari, sia le politiche d’investimento seguite da questi ultimi. Anche l’ETF Start-up Facility è stata conferita fiduciariamente al FEI. Si appoggia a risorse BEI, invece, il Risk Capital Mandate. Le operazioni in essere a fine 2000 erano: EFT € 161,9 milioni EFT Start-up € 58,5 milioni, Risk Capital Mandate € 922,3 milioni.
    4.b) Operazioni fiduciarie di garanzia. Altro strumento istituito dall’Iniziativa comunitaria 1998-2000 predetta conferito dalla CE in gestione al FEI è il meccanismo di garanzia per le PMI con priorità alle piccole imprese aventi al massimo cento dipendenti. Le garanzie hanno una durata di 5-10 anni e coprono una parte del rischio sopportato dagli intermediari nella concessione dei prestiti. A fine 2000 le garanzie in essere a titolo fiduciario ammontavano a € 1.479 milioni.
    4.c) Progetto pilota "Crescita e Ambiente". Il FEI, inoltre, ha gestito per conto della Commissione europea il meccanismo di agevolazione "Crescita e ambiente", avviato nel 1995. Il progetto consiste nel rilascio di garanzie fino al 50% di prestiti di durata minima di tre anni concessi a PMI con meno di 100 dipendenti (preferibilmente meno di 50) per nuovi investimenti che comportino benefici diretti o indiretti dell’ambiente (v. Progetto "Crescita e Ambiente"). A fine 2000 le operazioni in essere ammontavano a € 142,6 milioni.
    4.d) MAP. Le attività fiduciarie per conto della Commissione europea dal 1998 attraverso i meccanismi di ETF Start-up e di garanzia sono state potenziate dal MAP per il 2001-2005 (v. Programma comunitario pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità), deliberato con la Decisione del Consiglio dell’UE 2000/819/CE del 20 dicembre 2000, che ha esteso il campo di applicazione degli strumenti dell’Iniziativa comunitaria per la crescita e l’occupazione ampliando gli spazi all’attività fiduciaria del FEI, in particolare in direzione dei micro-crediti, del sostegno dei fondi incubatori e di avviamento, del finanziamento di applicazioni di Internet e dell’e-commerce per la modernizzazione delle imprese minori (hardware, software e formazione). Il totale dei finanziamenti in gestione al FEI per il MAP ammontava per il 2001-2005 a circa € 317 milioni.
    4.e) Nel 2006 la Commissione Europea ha conferito al FEI il mandato per la gestione dell’iniziativa JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises) e a seguito della Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1639/2006/EC che sancisce Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), dal Settembre del 2007, la Commissione Europea ha concesso il mandato al FEI per la gestione degli strumenti finanziari CIP.

    Link: www.eif.org
    © 2010 ASSONEB

  • FONDO EUROPEO PER LA STABILITA' FINANZIARIA (EFSF)

    Strumento istituito per tutelare la stabilità finanziaria dell’area dell’euro a seguito della decisione del Consiglio della UE del 9 maggio 2010 e giuridicamente costituito come società per azioni, con sede legale in Lussemburgo. Dal luglio 2013 è stato sostituito dallo European Stability Mechanism nel fornire nuovo sostegno ai paesi dell’area dell’euro in difficoltà. L’EFSF rimane in attività per la gestione dei programmi ai quali ha già preso parte (quelli a favore di Irlanda, Portogallo e Grecia). La provvista delle risorse necessarie avviene attraverso l’emissione e il collocamento sul mercato di obbligazioni supportate dalla garanzia dei paesi dell’area dell’euro, secondo la quota di partecipazione nel capitale della BCE. La capacità finanziaria iniziale, pari a circa 250 miliardi, è stata innalzata a 440, con l’accordo raggiunto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, congiuntamente all’aumento delle garanzie da 440 a 780 miliardi.
    Fonte: Banca d’Italia

  • FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA

    Fondo istituito dalle banche esercenti il credito agrario e regolato dall’art. 45 TUBC. Ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Tesoro. Offre garanzia sussidiaria per le operazioni di credito agrario che contribuiscono ripianamento delle perdite sofferte dalle banche dopo l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva. Le operazioni alle quali si applica la garanzia e i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, l’entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all’ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia sono stati determinati dal Tesoro con d.m. 12.11.1996. L’organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Tesoro con d.m. 9.4.1997. Per il suo funzionamento il Fondo può avvalersi di personale proprio o distaccato e dei servizi dell’ABI. Presso il Fondo operano anche la Sezione speciale prevista dall’art. 21 l. 9.5.1975 n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa e la Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della l. 25.1.1971 n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

  • FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (ENCICLOPEDIA)


    L’ISTITUZIONE
    Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento.
    Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate.
    Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.
    Con il D. Lgs. n. 659/96 (pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 1996 ed in vigore dall’11 gennaio 1997) è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti.
    In virtù della previsione contenuta nell'art. 96 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti.
    Aderiscono così al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
    Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
    Per le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia vige l'obbligo di adesione salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
    Gli artt. 9-bis e 96-ter del D.Lgs. 385/1993 attribuiscono infine alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti.


    ORGANI DEL FONDO
    Sono Organi del Fondo l'Assemblea delle Banche Consorziate, il Consiglio, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale.
    I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature presentate anche per il tramite di associazioni tra banche consorziate.
    Il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana è membro di diritto del Consiglio, alle cui riunioni partecipa un delegato della Banca d'Italia.

    CONSIGLIO
    Presidente: Salvatore Maccarone
    Vice Presidente: Mauro Paoloni (Banco BPM)

    Consiglieri in ordine alfabetico:
    •    Davide Alfonsi (Intesa Sanpaolo)
    •    Angelo Barbarulo (Banca Carige)
    •    Gerhard Brandstätter (Cassa di Risparmio di Bolzano)
    •    Umberto Colli (Credito Valtellinese)
    •    Alessandro D’Agata (CheBanca!)
    •    Paolo D’Amico (Banca Nazionale del Lavoro)
    •    Ranieri de Marchis (Unicredit)
    •    Stefano Del Punta (Intesa Sanpaolo)
    •    Ariberto Fassati (Credit Agricole Italia)
    •    Edoardo Maria Ginevra (Banco BPM)
    •    Nazzareno Gregori (Credito Emiliano)
    •    Stefano Lado (Banca di Desio e della Brianza)
    •    Antonio Miglio (Cassa di Risparmio di Fossano)
    •    Roberto Nicastro (Unione di Banche Italiane)
    •    Leonardo Patroni Griffi (Banca Popolare di Puglia e Basilicata)
    •    Antonio Patuelli (Presidente A.B.I. - membro di diritto)
    •    Lorena Pelliciari (FinecoBank)
    •    Giovanni Pirovano (Banca Mediolanum)
    •    Stefano Porro (Unicredit)
    •    Vito Antonio Primiceri (Banca Popolare Pugliese)
    •    Stefano Rossetti (BPER Banca)
    •    Andrea Rovellini (Monte dei Paschi di Siena)
    •    Camillo Venesio (Banca del Piemonte)
    •    Francesco Venosta (Banca Popolare di Sondrio)

    COMITATO DI GESTIONE
    Presidente: Salvatore Maccarone
    Vice Presidente: Mauro Paoloni (Banco BPM)

    In ordine alfabetico:
    •  Ranieri de Marchis (Unicredit)
    •  Stefano Del Punta (Intesa Sanpaolo)
    •  Nazzareno Gregori (Credito Emiliano)
    •  Stefano Lado (Banca di Desio e della Brianza)
    •  Camillo Venesio (Banca del Piemonte)
    •  Francesco Venosta (Banca Popolare di Sondrio)

    COLLEGIO SINDACALE
    Presidente: Maurizio Comoli (Banco Popolare)

    Sindaci effettivi:
    - Amedeo Grilli (Cassa di Risparmio di Fermo)
    - Francesco Passadore (Banca Passadore & C.)
    Sindaci supplenti:
    - Roberto Calzini (Banca Popolare di Cortona)
    - Giuseppe Ghisolfi (Cassa di Risparmio di Fossano)

    DIRETTORE GENERALE
    - Giuseppe Boccuzzi

    GARANZIA DEI DEPOSITANTI
    L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.
    Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.
    La Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante.
    Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con il D.L. del 4 Dic. 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante.
    Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.
    Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, riprendendo il D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.
    Al di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
    Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come:
    - i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
    - le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
    - il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
    - i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
    - i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
    - i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
    - i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
    - i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
    - i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
    - i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
    In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

    Link: www.fitd.it


    Redattore: ASSONEBB; Antonio SERRA, Giuseppe Giovanni SCANU
    © 2017 ASSONEBB

  • FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE-FMI

    (fr. Fonds Monétaire International-FMI; ingl. International Monetary Fund-IMF; russo. Ìåäóíàðîäíûé Âàïœòíûé Ôîíä-ÌÂÔ; sp. Fondo Monetario Internacional-FMI; ted. Internationaler Währungsfonds-IWF). Organizzazione finanziaria multilaterale, con sede centrale a Washington e una sede europea a Parigi, che unisce 187 Paesi. Concede credito e assistenza tecnica ma non è una banca internazionale e nemmeno un centro di clearing e non comporta né ha per obiettivo di creare un’unione monetaria tra i suoi membri.
    1. Origine e compiti. La costituzione del FMI è stata deliberata nella Conferenza di Bretton Woods (New Hampshire, USA, v. Accordi di Bretton Woods) tenuta dal 1° al 22 luglio1944, insieme a quella della BIRS (la costituzione di una terza organizzazione mondiale per il commercio venne discussa in quella sede, ma non fu possibile realizzarla e si supplì nel 1947 col GATT). Il FMI è stato effettivamente costituito con la sottoscrizione di un Accordo da parte di 29 Paesi il 27.12.1945. L’operatività è iniziata il 1°.3.1947. L’Italia ha aderito al Fondo Monetario internazionale il 23.3.1947. La missione del FMI è di promuovere la cooperazione monetaria internazionale, di facilitare l’espansione bilanciata del commercio internazionale, di promuovere la stabilità dei cambi, di aiutare la formazione di un sistema multilaterale di pagamenti, di rendere disponibili temporaneamente le risorse del Fondo ai Paesi membri contro adeguate garanzie, di ridurre il grado di squilibrio delle bilance dei pagamenti dei Paesi membri. Dal momento della sua costituzione a oggi missione e obiettivi del FMI sono rimasti immutati, ma il suo modo di operare, che unisce vigilanza ad assistenza finanziaria, tecnica e formativa, si sono sviluppate adattandosi ai bisogni dei Paesi membri e seguendo l’evoluzione dell’economia mondiale.
    2. Paesi membri. Sono membri del FMI 183 Stati (su 189 aderenti all’ONU e 2 non aderenti e cioè Santa Sede e Svizzera; questa seconda è però membro del FMI) che hanno sottoscritto quote per complessivi 212.414,9 milioni di DSP (la contabilità del Fondo è tenuta in questa unità di conto; l’importo corrisponde a circa 303, 8 miliardi di euro e a 264,5 miliardi di dollari USA ai cambi medi del febbraio 2002). Le quote sono stabilite ogni cinque anni in base a un calcolo che tiene approssimativamente conto del peso di ciascun Paese nell’economia mondiale. L’ultima revisione è stata compiuta nel 1998 e la prossima avverrà nel corso del 2002. I Paesi con maggior peso, espresso in numero di voti sono venti: USA (17,16%), Giappone (6,16%), Germania (6,02%), Francia (4,97%), UK (4,97%), Italia (3,27%), Arabia saudita (3,24%), Canada (2,95%), Cina (2,95%), Russia (2,76%), Olanda (2,39%), Belgio (2,14%), India (1,93%), Svizzera (1,61%), Australia (1,51%), Spagna (1,42%), Brasile (1,41%), Venezuela (1,24%), Messico (1,20%), Svezia (1,12%). Questi venti Paesi accentrano il 70,42% dei voti. (al) 
    3. Evoluzione del FMI. A onta dei diversi progetti che l’hanno preceduto, tra cui quello proposto da John Maynard Keynes che avrebbe desiderato farne una banca centrale internazionale, con possibilità di emissione di una propria moneta (v. bancor), l’organizzazione del FMI seguì di fatto linee più tradizionali, assumendo la forma di una struttura che accorda crediti ai Paesi membri avvalendosi delle disponibilità valutarie fornite dai membri stessi. All’atto dell’adesione di ciascun paese al Fondo viene, infatti, stabilita la sua quota di partecipazione, da versarsi per il 25% in attività finanziarie di riserva indicate dal Fondo (che possono essere in DSP o altra valuta di riserva) e per il 75% in valuta nazionale. Il Fondo è, quindi, il tramite mediante il quale un Paese in posizione deficitaria può attingere a una precostituita fonte di crediti. Questa concessione di credito ha carattere automatico nei limiti della quota di riserva, mentre deve essere negoziata qualora il paese desideri prelevare fino a un multiplo della quota totale. In questo caso la linea di credito aperta è detta stand-by e le condizioni alle quali il credito viene concesso sono riportate nella lettera di intenti (letter of intent) sottoscritta dal Ministro dell’economia del Paese beneficiario. Le valute fornite saranno ovviamente quelle dei paesi in posizione eccedente, oltre che quelle utilizzate normalmente come riserve. In ogni caso, l’intervento del Fondo impedisce che tra il paese che ottiene valuta e quello che la fornisce si vengano a stabilire rapporti di tipo bilaterale, il multilateralismo essendone infatti il criterio ispiratore. Lo stesso criterio è alla base del significato che la convertibilità esterna, o per non residenti, assume nel quadro dello statuto del Fondo. Anche la promozione della stabilità dei cambi costituisce un obiettivo istituzionale del Fondo che assume notevole importanza nell’assicurare l’espansione degli scambi internazionali. A questo riguardo ciascun paese membro si obbligava in origine ad adottare un regime di cambi fissi, suscettibili di limitate variazioni al di sopra ed al di sotto della parità monetaria dichiarata nella misura dell’1%. L’esistenza di tale istituzione ha favorito la ripresa degli scambi e dei pagamenti internazionali nel secondo dopoguerra; ha contribuito ad evitare la pratica delle svalutazioni competitive, nel senso che le variazioni delle parità monetarie dovevano avvenire secondo regole concordate. Diverse sono state comunque le difficoltà incontrate da questo organismo nel corso della sua storia per il raggiungimento degli scopi statutari. Dapprima si è manifestata la mancata creazione di un mezzo di pagamento internazionale, cui ha ovviato la diffusione internazionale del dollaro statunitense. L’eccessiva creazione di dollari ha però determinato, nell’agosto del 1971, la crisi che ha portato all’inconvertibilità di tale valuta, al cedimento di alcuni dei cardini su cui il Fondo era statutariamente basato (oro come base del sistema monetario, cambi fissi, convertibilità esterna per non residenti), e ha favorito il passaggio al sistema dei cambi flessibili. Non molto tempo prima di questa prima crisi attraversata dal Fondo, nel luglio del 1969, venne decisa la creazione dei DSP (Diritti Speciali di Prelievo). Successivamente il ruolo esercitato dal fondo è stato oggetto di un profondo riesame, soprattutto con riguardo ai principi ispiratori di un suo nuovo assetto internazionale. L’1.1.1978 sono state introdotte delle importanti modifiche statutarie che hanno comportato l’eliminazione dell’oro come base del sistema monetario internazionale, l’accettazione del sistema dei cambi fluttuanti, l’agevolazione dell’uso dei DSP e hanno rafforzato i poteri del Fondo di sorveglianza delle fluttuazioni dei cambi, nell’intento di attenuare le oscillazioni erratiche o manovrate per fini di politica commerciale. (cs-sb, lr, ca)
    4. Operatività. Compito principale del FMI è di concedere crediti ai Paesi con problemi di bilancia dei pagamenti e fare in modo che essi possano ricostituire condizioni per uno sviluppo economico sostenibile. Il sostegno del FMI aiuta i Paesi in difficoltà a ricostituire le riserve internazionali, a stabilizzare la moneta e a regolare le importazioni senza dover ricorrere a limitazioni commerciali e a controlli dei capitali. A differenza delle MDB il FMI non finanzia specifici progetti. Nel corso degli anni il FMI ha sviluppato diverse specie di finanziamenti (facilities) configurate in modo da rispondere alle diverse esigenze dei Paesi membri. Prestiti a condizioni agevolate (concessional lending) sono concessi ai Paesi a basso reddito attraverso la Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). A condizioni di mercato operano invece cinque facilities: Stand-By Arrangements (SBA), Extended Fund Facility (EFF), Supplemental Reserve Facility (SRF), Contingent Credit Lines (CCL), Compensatory Financing Facility (CFF). Queste cinque facilities sono gravate da interessi calcolati tassi riferiti alle condizioni di mercato e denominati rate of charge. Questo è basato sull’SDR interest rate, il tasso di interesse sui DSP (q.v.) calcolato settimanalmente dal Fondo. L’eccessivo ricorso all’indebitamento col Fondo è scoraggiato con l’imposizione sui prestiti di grande ammontare di un premio, detto surcharge, che si aggiunge al rate of charge. Il Fondo si attende, inoltre, che i Paesi debitori rimborsino in anticipo rispetto al limite massimo.
    4.a) Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). Deriva dalla trasformazione e dal potenziamento compiuti nel 1999 della Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) con cui il FMI ha per molti anni assistito i Paesi a basso reddito. I prestiti hanno durata fino da 5 anni e mezzo a 10 anni, sono rimborsati a rate semestrali e sono gravati da un tasso dello 0,5%. Per l’attività verso i Paesi a basso reddito il Fondo ha costituito il PRGF Trust, per la concessione dei prestiti agevolati e il PRGF-HIPC Trust per la partecipazione alla HIPC debt initiative congiuntamente alla BIRS. Il PRGF Trust si finanzia attingendo con prestiti dalle banche centrali e dai governi e impiega doni dei Paesi membri per i tassi agevolati.
    4.b) Stand-By Arrangements (SBA). È la facility più usata dal Fondo ed è impiegata in caso di problemi di breve periodo della bilancia dei pagamenti. Ha durata tipica di 12-18 mesi, un tasso i rimborsi avvengono ratealmente con cadenza trimestrale e una durata massima di 5 anni (ma il rientro è atteso entro 21/2-4 anni).
    4.c) Extended Fund Facility (EFF). È stata istituita nel 1974 per aiutare i Paesi con problemi di bilancia dei pagamenti di medio-lungo periodo connessi alla struttura dell’economia. Ha una durata di tre anni e il rimborso deve avvenire in 10 anni, a rate semestrali.
    4.d) Supplemental Reserve Facility (SRF). È stata istituita nel 1997 per venire incontro a necessità di finanziamenti a brevissimo termine ma di notevole ammontare sperimentate specialmente da economie di mercati emergenti. Il rimborso deve avvenire trimestralmente e al massimo entro 2-21/2 anni
    4.e) Contingent Credit Lines (CCL). Differisce dalle altre facilities per il fatto che mira ad aiutare i Paesi membri a prevenire crisi. È stata istituita nel 1997 ed è concessa ai Paesi che stanno attuando politiche economiche di serio risanamento che può essere minacciata per contagio di crisi maturate in altri Paesi. È soggetta alle stesse condizioni della SRF, ma comporta una leggera surcharge. La durata massima è di 2-21/2 anni e il rimborso avviene in rate semestrali.
    4.f) Compensatory Financing Facility (CFF). È stata istituita negli anni Sessanta per assistere Paesi colpiti da improvvise riduzioni delle entrate da importazioni o da aumenti del costo delle importazioni di prodotti alimentari causati da fluttuazioni mondiali dei prezzi delle merci. Le condizioni sono le stesse della SBA senza però surcharge.
    4.g) Emergency assistance. Il Fondo presta assistenza di emergenza ai Paesi che hanno subito calamità naturali o che escono da un conflitto. I prestiti di emergenza sono soggetti al tasso base e devono essere restituiti entro cinque anni.
    5. Diritti speciali di prelievo: per questo argomento v. la voce DSP.
    6. Organizzazione. Il Fondo è retto da un Board of Governors composto da un Governatore e un supplente nominato da ogni Paese membro. Il Board si riunisce annualmente in coincidenza con la riunione di quello della BIRS. Uno speciale comitato l’International Monetary and Financial Committee (IMFC), ha compiti consultivi e propositivi verso il Bard e si riunisce due volte l’anno La gestione quotidiana degli affari è rimessa con tutti i poteri delegati dal Board of Governors a un Executive Board presieduto da un Managing Director. L’Executive Board è composto da 19 membri elettivi e da 5 membri nominati dai cinque Paesi che detengono le maggiori quote del Fondo. Ogni Executive Director nomina u supplente che lo sostituisce in caso di assenza.

  • FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

    Den. completa: Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare. Il Fondo è stato istituito dall’art. 15 della l. 22.1.1991 n. 1 (legge SIM) abrogato dall’art. 67 del d.lg. 23.7.1996 n. 415 ed è oggi disciplinato dall’art. 62 di questo decreto legislativo, dallo statuto e dal regolamento operativo approvati da Tesoro con d.m. 30.6.1998, modif. dal d.m. 29.3.2001. Il Fondo ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è alimentato dai contributi obbligatori delle SIM e degli altri soggetti autorizzati all’intermediazione mobiliare. Il Fondo indennizza gli investitori fino a un massimo di 20.000 euro, sommando per ciascun investitore i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento compiute con altri investitori congiuntamente. Gli interventi del Fondo sono subordinati all’emissione, secondo il caso, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di omologazione del concordato preventivo. Sono esclusi dall’indennizzo Sono esclusi dall’indennizzo del Fondo i crediti di una serie di persone fisiche e giuridiche. Sono specificate in generale: banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Sono inoltre escluse dall’indennizzo le persone che hanno avuto particolari rapporti con l’intermediario: società appartenenti allo stesso “gruppo” dell’intermediario; soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5% del capitale dell’intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; amministratori, dirigenti e sindaci dell’intermediario o di altre società del “gruppo” di appartenenza dell’intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell’intermediario o di altre società del “gruppo” di appartenenza dell’intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale; investitori che abbiano concorso a determinare l’insolvenza dell’intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale; coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti predetti.

  • FONDO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

    Complesso di beni che ciascuno od ambedue i coniugi, o un altro soggetto, destina, sia prima che dopo il matrimonio, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo avviene per atto pubblico e, nel caso di costituzione ad opera di un terzo, anche per testamento. I beni in questione possono essere immobili, mobili registrati, o titoli di credito. A meno che l’atto di costituzione disponga altrimenti, la proprietà dei beni spetta ad entrambi i coniugi; soltanto con il reciproco consenso di costoro e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice, è possibile l’alienazione dei beni o la costituzione su di essi di ipoteche, pegni o altri vincoli. Quando il fondo cessa (per morte di uno dei coniugio per raggiungimento della maggiore età dell’ultimo dei figli minori), il giudice, valutate le circostanze, può attribuire ai figli, in godimento o proprietà, una quota di beni. I frutti devono essere destinati ai bisogni della famiglia, e l’amministrazione segue le regole dettate per la comunione legale. I beni del fondo e i loro frutti non possono essere oggetto di esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

  • FONDO PENSIONE

    Il fondo pensione complementare è uno strumento che ha come unico scopo quello di garantire prestazioni pensionistiche complementari a quelle fornite dal sistema pubblico investendo le proprie riserve sul mercato mobiliare tramite intermediari esterni e operando con il meccanismo della capitalizzazione. Il fondo pensione non ha fini di lucro. L’adesione al fondo pensione è stabilita, per legge, su base volontaria. La normativa prevede tue tipologie di fondo pensione complementari: fondo pensione chiuso (o negoziale o contrattuale) e fondo pensione aperto. I fondi pensione possono essere: a) a contribuzione definita: viene fissato il livello dei contributi e la prestazione è legata ai rendimento degli investimenti e possono prevedere o meno un rendimento minimo garantito; b) a prestazione definita: in questo caso, l’obiettivo è di assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito o a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. I fondi pensione funzionano con il meccanismo della capitalizzazione: accumulano e investono i contributi che daranno luogo alla futura prestazione. Ciascun aderente al fondo pensione è titolare di un proprio conto previdenziale e non sono previste forme solidaristiche, come avviene nel sistema obbligatorio. Per il trattamento tributario v. forme pensionistiche complementari, regime fiscale.

  • FONDO PENSIONE APERTO

    A differenza del fondo pensione chiuso il fondo pensione aperto nasce per iniziativa autonoma delle istituzioni finanziarie e assicurative abilitate per legge alla gestione dei fondi chiusi (SIM, compagnie di assicurazione, banche, SGR) e senza alcuna previsione di riferimento a una base negoziale; la fonte istitutiva è quindi “neutra” rispetto a rapporti di lavoro, accordi, contratti collettivi etc. È il gestore del Fondo aperto che, sulla base di un programma previdenziale, ricerca consenso e, di conseguenza, iscritti. Il collocamento di questo prodotto deve seguire le regole previste per la sollecitazione del pubblico risparmio. Al fondo pensione aperto si può aderire su base individuale (v. “Forme pensionistiche individuali”) ovvero su base collettiva (attraverso accordo fra le parti sociali qualora non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione). Il collocamento di un fondo pensione aperto è subordinato all’autorizzazione da parte della Covip del Regolamento del fondo, che disciplina i rapporti fra il fondo stesso, i partecipanti e gli altri soggetti istituzionali coinvolti. L’istituzione promotrice del fondo deve aprire un fondo patrimoniale di destinazione, autonomo e separato dal proprio patrimonio, nel quale far affluire le contribuzioni raccolte e i frutti della loro gestione finanziaria. Il patrimonio del fondo è destinato esclusivamente all’erogazione di prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti e pertanto è inaccessibile sia da parte dei creditori del promotore che da parte dei creditori degli iscritti. Il meccanismo di tutela, analogo a quello del fondo pensione chiuso, si basa anche sulla istituzione di una particolare figura, il “responsabile” del fondo, che svolge una funzione di garanzia nei confronti della Covip e degli iscritti al fondo.

  • FONDO PENSIONE CHIUSO

    I fondi pensione chiusi (detti anche negoziali, o contrattuali) derivano da accordi collettivi promossi dalle organizzazioni sindacali, scaturiscono quindi dalla libera contrattazione delle parti e sono riservati ad una categoria ben limitata di soggetti.

    1. Area dei destinatari. I fondi pensione chiusi sono rivolti a: a) lavoratori dipendenti pubblici e privati della stessa categoria contrattuale, comparto, raggruppamento, territorio, ente, impresa o gruppi di imprese; b) soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; c) lavoratori autonomi e liberi professionisti anche organizzati per aree professionali e territoriali; d) casalinghe. La denominazione di “chiuso” si riferisce alle modalità di accesso in entrata al fondo pensione, che vengono appunto riservate ad una determinata categoria o settore di lavoratori. In relazione all’area dei destinatari i fondi pensione chiusi possono quindi distinguersi in fondi pensione settoriali e di categoria, che si applicano a una stessa categoria produttiva disciplinata dallo stesso contratto collettivo di lavoro; fondi pensione aziendali, che originano direttamente dalla contrattazione di secondo livello in ambito aziendale; fondi pensione territoriali, che fanno riferimento a più aziende operanti in settori merceologici diversi e con diversi contratti collettivi di lavoro che sono ubicate nella stessa zona geografica; fondi promossi esclusivamente da lavoratori, che rappresentano una forma residuale e trovano applicazione nel caso in cui una categoria di lavoratori si trovi sprovvista della naturale controparte per inerzia contrattuale della medesima. In base alla legge, i fondi pensione istituiti a favore di lavoratori dipendenti devono essere a contribuzione definita, quelli istituiti a favore di lavoratori autonomi possono essere anche a contribuzione definita.

    2. Fonte istitutiva. La fonte istitutiva di un fondo pensione è rappresentata dagli atti posti in essere dalle parti sociali, vale a dire tra i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese (soggetti promotori o parti istitutive), per la costituzione di un fondo pensione. Le fonti istitutive di un fondo pensione chiuso sono i contratti collettivi, anche di secondo livello (aziendali), promossi dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro; gli accordi sottoscritti da soli lavoratori e promossi da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro, i regolamenti aziendali. La fonte primaria è rappresentata dai contratti collettivi, le altre sono residuali nel senso che vengono in essere solo se manca, in uno specifico comparto, una disciplina di base, ossia se il contratto collettivo non prevede un sistema di previdenza complementare. Il fondo pensione rappresenta un soggetto giuridicamente autonomo rispetto alla fonte istitutiva. L’affermazione della piena autonomia del fondo rappresenta uno dei punti cardine della normativa.

    3. Fase costitutiva. In questa fase vengono approntati gli strumenti giuridici per la materiale costituzione del fondo pensione. Elemento essenziale e qualificante dell’atto costitutivo è lo statuto con il quale vengono delineate le regole del fondo definendone i contorni operativi. Gli elementi che devono essere contenuti nello statuto sono elencati nel decreto di attuazione del Ministero del Lavoro 1997/211. Il fondo deve essere obbligatoriamente costituito per atto pubblico. In quanto alla veste giuridica il fondo deve operare la scelta tra “associazione non riconosciuta” (art. 36 c.c.) o ente con propria “personalità giuridica” (art. 12 c.c.). Il d.lg. 21.4.1993 n. 124 prevede espressamente che i fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetto riconosciuto. Il fondo deve altresì dotarsi di un Regolamento attuativo e di un Regolamento elettorale (per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti negli organi di amministrazione e di controllo).

    4. Fase autorizzativa. La costituzione dell’associazione non determina l’avvio vero e proprio del fondo pensione, che è subordinato alla concessione dell’autorizzazione all’esercizio da parte della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip). L’iter autorizzativo è stato semplificato con il Regolamento Covip del 22 maggio 2001 che prevede la documentazione da allegare all’istanza. A seguito dell’autorizzazione la Covip dispone l’iscrizione del fondo pensione all’Albo istituito presso la Covip stessa. L’autorizzazione decade qualora il fondo pensione non abbia iniziato l’attività entro 12 mesi dall’iscrizione all’Albo o non abbia raggiunto la prevista base associativa minima entro 18 mesi dall’iscrizione all’Albo.

    5. Organi del fondo pensione. Una volta autorizzato il fondo agisce per il tramite dei suoi organi: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili. Nei fondi pensione caratterizzati da contribuzione bilaterale (lavoratore dipendente e datore di lavoro) oppure unilaterale a carico datore di lavoro la composizione degli organi deve rispettare il principio della pariteticità nel senso che deve essere prevista una partecipazioneparitaria di rappresentanti dei lavoratori (mediante ricorso al metodo elettivo) e di rappresentanti dei datori di lavoro (anche per designazione). L’Assemblea è l’organo deliberativo, si compone dei delegati eletti dagli iscritti. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo cui sono demandati i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Collegio dei Revisori Contabili è l’organo di controllo interno. Per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili la legge richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

    6. Contribuzione. I fondi pensione sono finanziati mediante le contribuzioni definite dalla fonte istitutiva e consistono normalmente in una percentuale calcolata sulla retribuzione del dipendente: una aliquota di contribuzione a carico del lavoratore, una aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro, generalmente uguale a quella del lavoratore, una quota di TFR da destinare alla previdenza complementare; per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28 aprile 1993 deve essere utilizzato, per legge, l’intero accantonamento di TFR.

    7. Funzionamento. Il fondo pensione è gestito secondo i criteri della capitalizzazione individuale. Di conseguenza per ogni iscritto viene creata presso il fondo una posizione individuale sulla quale confluiscono le contribuzioni versate dal lavoratore e dall’azienda a suo nome. In base alla legge, dette contribuzioni confluiscono presso la banca depositaria, che custodisce e amministra le attività finanziarie del fondo, controlla il rispetto dei vincoli imposti alla gestione ed esegue le disposizioni dei gestori finanziari. La gestione finanziaria delle disponibilità del fondo è affidata per legge a soggetti abilitati (SIM, compagnie di assicurazione, banche, SGR). Compito dei gestori finanziari è quello di far fruttare al meglio il patrimonio avuto in gestione secondo le linee di indirizzo ricevute dal fondo. Un ulteriore soggetto è il gestore amministrativo, qualora il fondo decida di affidare a una società esterna specializzata tutta la gestione amministrativa, contabile e fiscale del fondo.

    8. Prestazioni. L’entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati e ai rendimenti conseguiti nella gestione delle risorse finanziarie. Al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto l’iscritto ha diritto a richiedere l’erogazione della prestazione. Le prestazioni possono essere: pensione complementare di vecchiaia, pensione complementare di anzianità. In alternativa l’iscritto, all’atto della maturazione dei requisiti pensionistici, può optare per l’erogazione di un capitale secondo il valore attuale, entro il limite massimo del 50% dell’importo maturato sulla posizione individuale. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo prima della maturazione del diritto alle prestazioni, il lavoratore può esercitare una delle seguenti opzioni: trasferimento dell’intera posizione individuale ad altro fondo pensione o a una forma pensionistica individuale, riscatto dell’intera posizione individuale.

    9. Garanzie. La legge prevede una serie di controlli incrociati che garantiscono gli iscritti: il patrimonio del fondo deve essere affidato a una banca depositaria che svolge anche un ruolo di controllo sull’attività dei gestori finanziari; le risorse affidate in gestione costituiscono patrimonio separato ed autonomo; i gestori finanziari sono soggetti al controllo da parte della Banca d’Italia, della Consob e dell’ISVAP; sull’attività e sul funzionamento del fondo vigila la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip) con compiti di controllo e ispettivi.

  • FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

    Istituito dalla l. 27.10.1993 n. 432 col compito di ridurre i titoli del debito pubblico in circolazione mediante acquisto sul mercato o rimborso a scadenza. La l. 23.12.1996 n. 662 ha attribuito al Fondo anche il compito di acquistare le partecipazioni azionari possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. Al Fondo affluiscono i proventi delle dismissioni di beni e attività dello Stato, del gettito di entrate straordinarie dello Stato, di eventuali assegnazioni del Tesoro, di donazioni e disposizioni testamentarie, di vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall’autorità giudiziaria in relazione a somme sottratte illecitamente all’Amministrazione pubblica (art. 1. d.l. 8.1.1996 n. 6, conv. in l. 6.3.1996 n. 110). Le disponibilità del Fondo sono depositate presso la Banca d’Italia e fruttano semestralmente un tasso pari a quello medio dei BOT emessi nel semestre precedente. Il d.m. Tesoro 13.10.1995 prevede che le operazioni di acquisto possono essere compiute per incarico conferito dal Tesoro alla Banca d’Italia o agli specialisti in titoli di Stato con l’indicazione del prezzo massimo accoglibile, oppure mediante asta competitiva riservata agli specialisti e gestita dalla Banca d’Italia.

  • FONDO SOCIALE EUROPEO

    Il FSE (fr. Fonds social européen-FSE; ingl. European Social Fund-ESF) è uno strumento finanziario della Comunità Europea, disciplinato dagli articoli 146, 147 e 148 del Trattato CE (ex articoli 123, 124 e 125 TCE), con l’obiettivo di “migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire al miglioramento del tenore di vita”. Il fondo si pone quindi di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione attraverso la formazione e la riconversione professionale. Con il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 è stato riformata la disciplina relativa al Fondo sociale europeo col fine di ridefinirne il quadro e le priorità politiche per il periodo 2000-2006 così da sostenere la strategia europea per l’occupazione, nel contesto della riforma dei Fondi strutturali prevista da Agenda 2000; garantire la coerenza e la complementarità delle azioni intraprese al fine di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle risorse umane; concentrare gli interventi del FSE, nel quadro di ogni obiettivo, sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci. Al FSE viene quindi affidato il compito di sostenere le misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l’integrazione e il mercato del lavoro, al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità fra donne e uomini, lo sviluppo durevole e la coesione economica e sociale. Il regolamento sul FSE si inserisce nel quadro definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali in materia di Fondi strutturali che contiene disposizioni specifiche applicabili al FSE in funzione dei nuovi obiettivi 1, 2 e 3 (per la definizione degli obiettivi v. Politica strutturale dell’Unione Europea). In conformità delle disposizioni previste dal regolamento generale sui Fondi strutturali, il FSE contribuisce, da una parte, alla realizzazione dell’iniziativa comunitaria EQUAL in materia di lotta contro le discriminazioni e le diseguaglianze di qualsiasi natura, in relazione al mercato del lavoro, oltre che per l’inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo; dall’altra, il FSE, finanzia anche azioni di preparazione, di controllo e di valutazione negli Stati membri e a livello comunitario nel quadro delle azioni innovatrici e dell’assistenza tecnica. Il raggiungimento di tali obiettivi, e la più generale amministrazione del fondo, sono affidate alla Commissione europea assistita da un apposito comitato composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Entro il 31 dicembre 2006 queste disposizioni verranno riesaminate dal Consiglio il quale, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam, delibererà secondo la procedura di codecisione di cui all’art. 251 CE (ex art. 189B) e non più secondo la procedura di cooperazione di cui all’art. 252 CE (ex art. 189C).

  • FONDO SPECIALIZZATO SULL'ESTERO

    Fondo comune specializzato nell’investimento in attività finanziarie denominate in valuta estera, purché quotate in mercati ufficiali o regolamentati. Negli ultimi tempi in Italia, a seguito della liberalizzazione valutaria, la gran parte degli operatori ha creato fondi di questo tipo, segnando di fatto un reale processo di diversifi- cazione di prodotto, altrimenti bloccato dalle limitazioni vigenti sugli investimenti in “altre attività” dei fondi mobiliari ex l. 23.3.1983 n. 77. I condizionamenti normativi sui mercati di impiego impongono, infatti, di dirigere la quasi totalità degli investimenti verso titoli azionari e obbligazionari domestici quotati, per via dei vincoli stabiliti per le percentuali di investimento in titoli non quotati e in altre attività finanziarie. L’effetto positivo ricercato con la creazione di fondi specializzati sull’estero è riconducibile alla possibilità, da un lato, di ampliare la base geografica e di mercato degli impieghi possibili, dall’altro di diversificare valutariamente il portafoglio. Non vanno trascurate, d’altra parte, le problematiche gestionali legate alla necessità di un know-how specifico diverso da quello richiesto per gli investimenti sul mercato italiano, oltre che di esplicite strategie e competenze tecniche di copertura dal rischio di cambio.

  • FONDO SPECULATIVO (HEDGE FUND)

    "Fondo comune di investimento il cui patrimonio può essere investito in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti e chiusi, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia1".
    I fondi speculativi, rappresentano quella classe di Organismi d’Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che non rientrano nel convenzionale gruppo dei fondi comune d’investimento. La loro non convenzionalità, come accennato sopra, è sia normativa che operativa. Dal punto di vista normativo2, i fondi speculativi godono di maggiore libertà per quanto riguarda i limiti e i criteri d’investimento e pertanto il patrimonio può essere investito "in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia".
    Tale libertà, tuttavia, è conseguenza di una particolare disciplina in merito alla modalità e opportunità di sottoscrizione di quote dei fondi in oggetto. Il legislatore stabilisce che i partecipanti (sottoscrittori) di un fondo speculativo non possono superare il limite di 200 unità, che l’investimento minimo iniziale debba essere non inferiore a 500.00 euro e che i fondi speculativi non possano essere oggetto di sollecitazione all’investimento.
    I soggetti coinvolti nell’operatività di un fondo speculativo sono pressoché i medesimi prescritti dal legislatore per i fondi comuni d’investimento: troveremo pertanto una Società di Gestione del Risparmio (SGR), il fondo d’investimento, la banca depositaria e il prime brocker. Quest’ultimo soggetto, in realtà, è tipico dei fondi speculativi, in quanto fornisce i servizi necessari all’implementazione delle strategie adottate dai fondi "hedge".
    Dal punto di vista operativo, le strategie di un fondo speculativo differiscono completamente dai fondi di investimento convenzionale. Basti pensare che gli hedge fund non hanno un benchmark di riferimento in quanto il loro obbiettivo è di ottenere dei risultati di performance positivi indipendentemente dall’andamento del mercato. Non a caso il termine "hedge" vuol dire "copertura" e cioè il tentativo di sterilizzare il fondo dal rischio di mercato (in particolare dal suo rischio sistemico ).
    Mentre in fondi comuni di investimento classici differiscono per la loro asset allocation, i fondi speculativi si caratterizzano per le differenti strategie utilizzate per il raggiungimento della performance. Non è semplice classificare in maniera univoca gli hedge funds, tuttavia di seguito saranno proposte quattro tra le strategie più diffuse sul mercato dei fondi hedge 3.
    1. Long/Short Equity
    Si consideri un fondo di investimento classico, in cui il gestore modifica gli attivi sottostanti il fondo con l’obbiettivo di battere il benchmark di riferimento. Quale è lo scopo del gestore? Il suo scopo è di comprare dei titoli che con il tempo aumentino di valore. Come batte il benchmark? Il gestore tenta di battere il benchmark sovrappesando/sottopesando titoli che lui ritiene sottovalutati/sopravalutati. Indipendentemente da quali siano le intenzioni, il gestore prende una posizione di acquisto (posizione lunga o long) sui titoli. Nella strategia long/short equity, il gestore del fondo speculativo può prendere sui titoli posizioni lunghe (d’acquisto o long) ma anche posizioni corte (di vendita o short). Tramite la posizione short il gestore riesce a guadagnare da una diminuzione del valore del titolo. In sintesi, se il gestore è abbastanza abile da individuare quali titoli sono sottovalutati/sopravalutati, tramite posizioni lunghe e corte potrà guadagnare anche in caso di mercato ribassista.
    2. Event Driver
    Con le strategie event driver il gestore tenta di ottenere profitto puntando su titoli di aziende che stanno attraversando fasi particolari o sono soggette ad eventi straordinari. La difficoltà nell’implementazione di tali strategie è nel percepire le informazioni di tali eventi prima del mercato e pertanto prima che quest’ultimo incorpori nel valore del titolo le nuove informazioni. Appartengono alla categoria event driver le strategie distressed e merger arbitrage.
    Nelle strategie distressed il gestore punta su titoli di società che stanno attraversando un momento di difficoltà finanziaria ma che, secondo il parere del gestore, hanno buone possibilità di riprendersi.
    Nella strategia merger arbitrage il gestore punta sulle variazioni di valore dei titoli di società interessate da eventi societari di finanza straordinaria (fusioni e acquisizioni).
    3. Relative Value
    Le strategie relative value si sostanziano in operazioni di arbitraggio basate sulla variazione dello spread tra due titoli e/o dalla variazione del prezzo di un titolo rispetto ad un suo prezzo teorico. Nel primo caso si cerca di sfruttare eventuali sfasamenti di prezzo tra due titoli che, fino a quel momento, hanno sempre mostrato una elevata correlazione. In tali strategie, il gestore ritiene di poter approfittare del momentaneo scostamento del prezzo del titolo dal suo prezzo teorico e del successivo allineamento di tale divergenza.
    4. Global Macro
    I fondi speculativi con strategia global macro rappresentano, probabilmente, la classe di OICR che più si differenzia dai fondi comune di investimento tradizionali. Oltre a distinguersi per i motivi che tipicamente identificano i fondi speculativi (assenza di benchmark, deroga ai limiti d’investimento, ecc.ecc. vedi sopra), non è possibile attribuire a tali fondi alcun tipo di classificazione in merito alla tipologia di attivi su cui investono o l’area geografica o valutaria di riferimento. Il gestore di fondi global macro ha una delega ampissima sulla tipologia di investimento implementabile. Le scelte, infatti, sono basate sull’analisi dei dati macroeconomici di qualsiasi paese del globo (PIL, deficit, occupazione, inflazione, ecc) e pertanto possono essere oggetto di investimento qualsiasi tipologia di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, divise, tassi di interesse, ecc.) e su qualsiasi area geografica. Un fondo global macro può replicare qualsiasi altro fondo senza alcun tipo di limite. Normalmente, avendo un target così ampio, i gestori puntano su mercati molto liquidi e in grado di poter smobilizzare velocemente le posizioni prese.
    _________________________________________
    1Si veda "Glossario della finanza" di www.borsaitaliana.it
    2Si veda il decreto n. 228 del 24 maggio 1999 del Ministero del Tesoro e dai Regolamenti attuativi della Banca d’Italia del 20 settembre 1999 e successive modifiche, apportate con decreto del Ministero del Tesoro n. 47 del 31 gennaio 2003.
    3Connor G. e Mason W. , (2003), "An Introduction to Hedge Funds"working paper, Financial Markets Group, London School of Economics.

    © 2009 ASSONEBB

  • FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

    Posta di bilancio destinata a fronteggiare il rischio di mancato incasso dei crediti. Il fondo, costituito in base a quote annuali addebitate al conto economico, dovrebbe consentire all’azienda di autofinanziarsi ed essere in grado di sopportare l’eventuale danno causato dall’insolvenza di taluni debitori. In relazione a ciò, le quote annuali di svalutazione crediti debbono essere valutate secondo il grado di probabilità di mancata riscossione che questi ultimi presentano. Tali quote sono fiscalmente deducibili nei limiti stabiliti dall’art. 71 del t.u. 22.12.1986 n. 917, relativo alle imposte sui redditi, e successive modificazioni., il quale dispone che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel 1° comma dell’art. 53, t.u., sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. Le perdite di cui sopra, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti sono deducibili fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti stessi maturato nell’esercizio. Le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili, oltre quando risultano da elementi certi e precisi, anche quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali mentre quelle che si sono verificate nell’esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da assicurazione, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,50%, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

  • FONDS COMMUN DE CRÉANCES BANCAIRES

    Acr.: FCC. Tipologia di fondo comune d’investimento introdotta in Francia con la legge 23.12.1988 (successivamente integrata da due decreti del 1993 e del 1997 e dalla legge 2.7.1998) a seguito di una serie di operazioni di securitization dei crediti bancari. Queste ultime si sono articolate nelle seguenti fasi: cessioni di una quota degli attivi delle banche a fondi comuni (quali sono appunto i fonds communs de créances bancaires) di costituzione espressamente prevista dal legislatore; collocamento delle quote di tale fondo presso il pubblico dei risparmiatori. Ne è conseguita, dunque, la trasformazione dei crediti (in particolare crediti per cassa e ipotecari, sottoposti a rating) in titoli negoziabili del tipo pay through (v. mortgage pay through securities), cioè titoli creati ex novo spezzando il legame tra debitore ed investitore grazie all’inserimento di un intermediario, il fondo comune, incaricato di operare una ristrutturazione dei crediti atta a renderli maggiormente appetibili al pubblico. La società di gestione del fondo, in particolare, attraverso l’emissione di quote di partecipazione realizza il raccordo delle caratteristiche derivanti dalla natura dei crediti con la domanda degli investitori e svolge un’attività di back-office, consistente nell’incasso dei flussi generati dai crediti, nella registrazione di eventuali inadempienze o rimborsi anticipati e nel pagamento di interessi e montanti agli investitori. Grazie alla costituzione dei fonds communs de créances bancaires si è inteso perseguire obiettivi diversi: l’“alleggerimento” dei bilanci bancari in modo da facilitare il rispetto dei coefficienti minimi obbligatori; l’attivazione di un ulteriore strumento di finanziamento per le banche, in un’ottica di gestione integrata attivo-passivo; la riduzione del costo del credito mediante il trasferimento del rischio in capo al fondo comune; la promozione del risparmio di lunga durata grazie all’offerta della possibilità di diversifi cazione del portafoglio finanziario con prodotti ad alto grado di protezione, per via del processo di selezione e valutazione operato a monte dell’operazione a garanzia della qualità dell’intero processo. Tali fondi, pur presentando alcuni elementi differenziali (costituzione preventiva all’apertura al pubblico, esclusione per i sottoscrittori di ottenere il riacquisto delle quote, facoltà di emissione di quote differenziate relativamente ai diritti incorporati), ricalcano il modello proprio degli altri fondi comuni di tipo contrattuale, essendo concepiti come una comunione avente per oggetto esclusivo e principale l’acquisto di crediti da un istituto bancario e la successiva emissione di quote rappresentative di tali crediti. Queste quote possono appartenere a due categorie diverse: quote oggetto di collocamento pubblico e quote oggetto di collocamento privato. Queste ultime non costituiscono oggetto di negoziazioni di borsa, sono detenute da persone giuridiche (escluse le SICAV) in numero non superiore a 25 e devono essere iscritte nel libro delle società di gestione. Le quote prive di tali caratteristiche si presume che siano oggetto di collocamento pubblico.

  • FONDS COMMUN DE PLACEMENT A VOCATION GÉNÉRALE

    Organismo di gestione in monte del risparmio mobiliare di tipo aperto (v. fondi d’investimento aperto), operativo nel sistema finanziario francese dal 1979. Sotto il profilo della struttura giuridica, si caratterizza per il fatto che società di gestione e depositario di patrimoni mobiliari sono due entità nettamente distinte dal fondo, il quale è privo di personalità giuridica. Il patrimonio minimo iniziale per un fondo di nuova costituzione è fissato in 2,5 milioni di franchi. La legge del 1979 stabiliva, inoltre, un tetto massimo di patrimonio gestibile, pari a 100 milioni innalzato a 500 nel 1983 (per tale motivo si parlò, inizialmente, di “mini-fondi”). Tale limite dimensionale fu introdotto in quanto, nella concezione del legislatore, l’istituto del fondo comune era considerato uno strumento per agevolare il raggruppamento dei portafogli mobiliari di piccola entità degli intermediari al fine di razionalizzarne la gestione e ridurne i relativi oneri attraverso il conseguimento di economie di scala. La limitata dimensione dei fondi rispetto alle SICAV implicò, tuttavia, oneri amministrativi superiori per i primi, che si tradussero in maggiori commissioni di gestione a carico dei sottoscrittori. Inoltre, gli intermediari finanziari con elevata capacità di raccolta raggiungevano rapidamente il limite massimo dimensionale, ed erano costretti a creare più fondi, sovente con caratteristiche gestionali analoghe. Le circostanze ricordate, assieme alla necessità di adeguare la normativa francese ai principi sanciti in ambito comunitario, condussero all’abolizione del plafond dimensionale grazie alla legge di riforma del 23.12.1988. La prevedibile conseguenza delle nuove disposizioni è rappresentata dal progressivo aumento della dimensione media dei fondi, da cui dovrebbe in futuro derivare un progressivo allineamento delle commissioni praticate dai fondi a quelle delle SICAV. Ulteriori aspetti di differenziazione previsti in origine dalla normativa dei fondi rispetto a quella inerente alle SICAV concernono la disciplina in tema di composizione del patrimonio; l’attivo del fondo, infatti, doveva essere composto per almeno l’80% da valori mobiliari quotati in borsa, buoni del Tesoro o liquidità e per il restante 20% da valori mobiliari non quotati o quote di altri fondi comuni, mentre la liquidità non poteva eccedere il 20% dell’attivo. La legge del 1988, però, ha determinato l’unificazione delle norme in materia di investimenti per SICAV e fondi comuni, ed ha stabilito che per questi ultimi valgano gli stessi limiti previsti per le SICAV. Anche in campo tributario, i fondi comuni usufruiscono della medesima trasparenza fiscale applicata alle SICAV, che obbliga alla distribuzione integrale dei proventi i quali sono unicamente tassati in capo ai sottoscrittori; l’unico vantaggio fiscale è dato da un abbattimento d’imposta sui ricavi di borsa, variabile in funzione dello stato civile e dell’età dei sottoscrittori medesimi. Inoltre, ai sottoscrittori di quote di fondi che investono più del 75% del proprio patrimonio in azioni francesi sono concessi gli stessi sgravi fiscali previsti per il compte d’épargne en actions cui si estendono i benefici previsti dalla disciplina in tema di plans d’épargne retraite.

  • FONDS DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO

    Abbr.: ECOWAS Fund (ingl. Fund for Cooperation, Compensation and Development). Organizzazione finanziaria multilaterale istituita in base agli artt. 50, 51, 52 del trattato della CEDEAO 28.5.1975. I Paesi membri della CEDEAO (rimasti in quindici dopo l’uscita delle Mauritania nel dicembre 2000) sono anche membri del Fondo che ha sede a Lomé (Togo) e ha avuto una dotazione in capitale di 500 milioni di dollari USA, di cui 100 milioni versati. È retto da un Board of Directors composto da 15 ministri, uno per Paese membro. Il Board è responsabile della politica del fondo e ne approva gli investimenti. Il Presidente del Board è uno dei 15 ministri a rotazione. Missione del Fondo è di assistere gli Stati membri a fronte delle perdite che risultano dal processo di liberalizzazione degli scambi, fornire garanzie per gli investimenti esteri finanziarie progetti pubblici e privati negli Stati membri, promuovere lo sviluppo economico negli Stati meno sviluppati. Nella riunione del 10.12.1999 di Lomé i Capi di Stato della CEDEAO hanno deliberato la trasformazione del Fondo in una holding denominata Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO-BIDC (ingl. ECOWAS Bank for Investment and Development-EBID) con due partecipazioni operative: Banque Régionale d’Investissement-BRIC (ingl. ECOWAS Regional Investment Bank.-ERIB) per il finanziamento di iniziative del settore privato e Fonds régional de développement-FRDC (ingl. ECOWAS Regional Development Fund-ERDF) per il finanziamento di iniziative nel settore pubblico. È stata anche deciso di aprire il capitale della holding alla partecipazione di soci non regionali. La Conferenza della CEDEAO di Dakar del 23.12.2001 ha raccomandato agli Stati membri di ratificare l’accordo per la costituzione della BIDC entro il 30.06.2002.

  • FONDS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE L'EUROPE

    Una delle due denominazioni ufficiali della Banca del Consiglio d’Europa (l’altra era in ingl.: Council of Europe’s Social Development Fund; tr. it.: Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa). Costituito nel 1956 come banca multilaterale di sviluppo sotto l’alta autorità del Consiglio d’Europa-CoE dagli otto Paesi che costituivano allora il CoE (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Turchia) aveva originariamente il nome di Council of Europe Resettlement Fund for National Refugees and Over-Population in Europe (fr. Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population). Nel 1999 il Conseil de direction del Fondo ha deliberato il cambiamento della denominazione in Council of Europe Development Bank (fr. Banque de développement du Conseil de l’Europe) entrata in vigore il 1°.11.1999 (v. CEB).

  • FOREX

    Abbr. usuale di FOReign Exchange.

  • FOREX CLUB

    Abbrev. di FOReign EXchange Club. Associazioni costituite nei principali centri finanziari per favorire i contatti culturali e sociali tra i dealers in cambi, studiare e trattare problemi inerenti alla tecnica ed all’economia delle contrattazioni in cambi; favorire l’adozione di regole, norme ed usi uniformi; collaborare con le borse valori ed altri enti per incrementare e perfezionare questo particolare ramo dell’attività bancaria; promuovere ed attuare iniziative tendenti alla preparazione ed al perfezionamento tecnico dei cambisti .L’associazione ha iniziato in seguito a un’iniziativa francese del 1955 con la costituzione dell’Association Cambiste International Forex Club-ACI, oggi ridenominata ACI-The Financial Markets Association, con sede in Parigi che costituisce tuttora il punto di riferimento del network mondiale dei Forex Club nazionali. Il Forex Club Italiano è stato costituito nel 1957 ed è confluito di recente nell’Atic Forex.

  • FOREX CLUB ITALIANO

    Associazione tra cambisti operanti in Italia, costituita nel 1957 tra i dealers in cambi, ridenominata Aci Forex Italia e infine fusasi con l’Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie (ATIC) per costituire l’Atic Forex-The Financial Markets Association of Italy (v. Atic Forex). Il Forex Club Italiano era stato costituito per favorire i contatti culturali e sociali tra i dealers in cambi, studiare e trattare problemi inerenti alla tecnica ed all’economia delle contrattazioni in cambi; favorire l’adozione di regole, norme ed usi uniformi; collaborare con le borse valori ed altri enti per incrementare e perfezionare questo particolare ramo dell’attività bancaria; promuovere ed attuare iniziative tendenti alla preparazione ed al perfezionamento tecnico dei cambisti. La missione è la stessa dell’Association Cambiste International Forex Club (costituita nel 1955 a Parigi; oggi ACI-The Financial Markets Association) alla quale è affiliata e della quale osserva i principi. Aveva sede in Milano (come tuttora l’Atic Forex). È stata la prima associazione di carattere tecnico che, col consenso delle aziende, ha raggruppato una categoria di dipendenti bancari specializzati; le sue assemblee annuali assumevano (come oggi quelle dell’Atic Forex) rilievo anche per la consuetudine del Governatore della Banca d’Italia di intervenirvi con importanti dichiarazioni.

  • FORFAITING

    Operazione di trade financing molto diffusa nell’ambito del commercio internazionale che si sostanzia nella cessione “without recourse” (senza regresso) (equivalente alla clausola “senza garanzia” di pagamento del titolo cambiario e del credito non cartolare) da parte di un soggetto, esportatore, del credito di cui è titolare verso l’importatore, a un terzo (di solito un istituto di forfaiting) a scopo di finanziamento. Mancando la garanzia del “salvo buon fine”, l’istituto finanziario o la banca che perfezionano il contratto di forfaiting esigono che i crediti e i titoli cambiari forfetizzati siano garantiti o con la tipica garanzia cartolare che è l’avallo o con una garanzia extracartolare particolarmente sicura e di facile realizzazione (p.e. il contratto autonomo di garanzia). Con questa operazione il beneficiario originario trasferisce all’istituto di forfaiting la titolarità tanto del titolo di credito (e/o del credito) quanto quella della garanzia a esso connessa (v. anche cessione di credito).

  • FORMA DEL NEGOZIO GIURIDICO

    È il modo con cui si manifesta la volontà negoziale. Il nostro ordinamento privilegia il principio della libertà di forma, in virtù del quale il dichiarante può liberamente esternare la propria volontà nella forma che preferisce. Soltanto per certi negozi, attesa 1a gravità delle conseguenze che ne potrebbero derivare, la legge richiede una forma determinata. In questi casi la forma diviene un elemento essenziale del negozio che, in suo difetto, è nullo. La forma può anche essere prescritta, talora, al solo fine limitato della prova. In questo caso, il negozio posto in essere senza l’osservanza della forma stabilita non è nullo, ma non ci si può avvalere della prova testimoniale per dimostrarne la conclusione. Quando la legge impone una determinata forma, le parti non possono convenire di adottarne una diversa, perché le norme in questione sono inderogabili. I contraenti possono, invece, stabilire una forma particolare, quando non ne è dal diritto stabilita alcuna, oppure rivestire il negozio di una forma più rigorosa di quella prevista dalla legge. Questo accordo deve però essere fatto per iscritto e, se le parti non hanno disposto che la forma è da esse richiesta ad probationem tantum, si presume che essa sia voluta ad substantiam. Le forme richieste dalla legge sono sempre forme scritte. Talora è sufficiente la scrittura privata (come, p.e., per il trasferimento di beni immobili); talora, invece, viene richiesto l’atto pubblico (come, p.e., per la donazione).

  • FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE

    Con il d.lg. 18.2.2000 n. 47 (“Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare”) sono state introdotte le forme pensionistiche individuali, cioè strumenti di risparmio individuale vincolato a finalità previdenziali, al pari delle forme pensionistiche complementari a struttura collettiva. Possono essere attuate mediante adesione ai fondi pensione aperti o mediante contratti di assicurazione sulla vita. Nel primo caso l’adesione a fondi pensione aperti avviene su base individuale e il Regolamento che disciplina la vita del Fondo deve definire, tra l’altro, le modalità di partecipazione. Lo stesso Regolamento deve inoltre prevedere l’ammontare delle contribuzioni, che possono anche essere ad importo fisso, i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, l’eventuale possibilità di optare per la prosecuzione volontaria della contribuzione non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile. Nel secondo caso i contratti di assicurazione devono essere stipulati con imprese assicuratrici autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP); l’adesione può avvenire anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. Le condizioni delle polizze relative ai contratti di assicurazione sulla vita devono essere comunicate dalle Compagnie alla Covip.

    Recentemente la fattispecie della previdenza complementare è stata oggetto di revisione con le nuove disposizioni in materia introdotte dalla legge di stabilità n.190 del 2014 (che va a modificare l’articolo 17, comma 1, del Dlgs 252/2005).

    Vedi anche:

    Fondo pensione aziende Gruppo BPER

    Fondo pensione FIDEURAM

    Previdenza complementare INTESA SANPAOLO

    Previdenza integrativa BAPR

    Previdenza integrativa UBI BANCA

  • FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, REGIME FISCALE

    1. Regime fiscale dei contributi. I contributi versati ai fondi ed i premi pagati per le polizze con finalità previdenziale sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF del beneficiario fino al 12 per cento con un massimo di 10 milioni di lire annui (€ 5.164,57). Nel limite massimo di 10 milioni si computano anche i versamenti fatti a favore dei familiari fiscalmente a carico. I contributi versati dai datori di lavoro ai fondi pensione a favore dei dipendenti sono interamente deducibili.

    2. Regime fiscale dei fondi e delle polizze. I contributi che affluiscono ai fondi e alle polizze sono investiti e producono rendimenti tassati con un’imposta sostitutiva dell’11 per cento. L’imposta è applicata dai fondi pensione anno per anno, mentre per le polizze di assicurazione è applicata dalla compagnia al momento dell’erogazione delle prestazioni. I fondi pensione che detengono immobili pagano un’imposta sostitutiva in misura pari allo 0,50 per cento del valore degli immobili detenuti.

    3. Regime fiscale delle prestazioni. Le prestazioni sono tassate solo sulla parte che corrisponde ai contributi dedotti dal reddito complessivo. Non sono quindi tassati né i contributi che non sono stati dedotti dal reddito complessivo né i rendimenti tassati nella fase di accumulazione. L’esclusione da tassazione spetta a rescindere dalla circostanza che le prestazioni siano erogate in forma di capitale oppure in forma di rendita. Le rendite sono assoggettate all’IRPEF progressiva, come le pensioni, da parte del fondo o dell’impresa di assicurazione che le eroga per l’importo che eccede la restituzione dei contributi non dedotti ed i rendimenti tassati. Le somme percepite in forma di capitale, sempre per la parte che eccede i contributi non dedotti ed i rendimenti tassati, sono assoggettate a tassazione separata con l’applicazione dell’aliquota media IRPEF rilevata in capo al beneficiario nei cinque anni precedenti la data di maturazione della prestazione. La tassazione separata è applicata dall’Amministrazione finanziaria. Il fondo o l’impresa di assicurazione procede alla tassazione soltanto in via provvisoria.

  • FORO INTERGOVERNATIVO SUL MUTAMENTO CLIMATICO

    (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) è un organismo scientifico nato nel 1988, che include studiosi, tecnici e funzionari delle Nazioni Unite. E’ stato costituito in maniera congiunta dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), al fine di raccogliere l’informazione tecnica e socio-economica prodotta in tutto il mondo, rilevante per la comprensione del rischio del cambiamento climatico. E’ organizzato in tre gruppi di lavoro (e una Task Force sugli Inventari Nazionali dei gas ad effetto serra) che si occupano delle cause del cambiamento climatico, i suoi impatti e le opzioni possibili in termini di strategie di mitigazione ed adattamento. L’IPCC ha prodotto molti ‘Assessment Reports’, ‘Technical Papers’, ‘Special Reports’, Sintesi per istituzioni di Politica Economica e altri documenti su metodologie e tecniche utilizzate.

    http://www.ipcc.ch/index.htm

    © 2009 ASSONEBB

     

  • FORUM OF EUROPEAN SECURITIES COMMISSION (FESCO)

    Acr. di: Forum of European Securities Commission. Organizzazione europea fondata nel 1997 che riunisce 17 autorità di vigilanza sui mercati finanziari dell’UE e che ha per missione di realizzare attraverso una stretta collaborazione dei suoi membri un effettivo mercato unico dei servizi finanziari, di sviluppare standards comuni di regolamentazione e la sorveglianza sui mercati attraverso la mutua assistenza e la cooperazione transnazionale. È supportata dalla Commissione europea che partecipa alle riunioni degli organi e degli esperti del FESCO. FESCO lavora in stretta collaborazione con il Comitato regionale europeo della IOSCO.

  • FORUM PER LA STABILITÀ FINANZIARIA

    Acr.: FSF (fr. Forum sur la stabilité financière - FSF; ingl. Financial Stability Forum - FSF). Preconizzato dal Summit di Halifax dei Capi di Stato e di Governo dei paesi del G7 nel 1995, è stato istituito nel 1999. Il Forum promuove lo scambio di informazioni e il coordinamento tra autorità nazionali, istituzioni internazionali (Banca mondiale, FMI, OCSE) e gruppi internazionali di organi di vigilanza o di esperti con responsabilità nell’area della stabilità finanziaria internazionale. La BRI e altre istituzioni e gruppi internazionali partecipano alle riunioni del Forum e forniscono congiuntamente il supporto segretariale attraverso la sede della BRI a Basilea.

  • FORWARD

    Contratto derivato per lo scambio a termine di una determinata quantità di attività finanziaria o reale ad un prezzo pre-determinato. Chi compra ha una posizione lunga chi vende quella corta. Il prezzo di consegna è il prezzo forward. La differenza tra il prezzo spot e quello forward è il premio. I forward, come altri derivati, sono utilizzati per copertura dei rischi, speculazione o per ottenere un guadagno che dipende dalla durata del contratto (time-sensitive). Molto simile al forward è il future. Le differenze tra i due tipi di contratti sono che i forward sono scambiati fuori mercato e non sono standardizzati (OTC). Sui forward non viene pagato il margine (come nei future), cosicché le parti ottengono tutto il guadagno al termine del contratto. Di solito nelle clausole del forward esistono dei meccanismi di compensazione prima della scadenza, per ridurre il rischio di controparte.

    © 2010 ASSONEBB

  • FORWARD FORWARD CERTIFICATES OF DEPOSIT

    Variante dei London dollar certificates of deposit, caratterizzata da scadenze temporali superiori a 5 anni, che rappresentano un limite massimo giustificato da considerazioni di natura fiscale. Le banche superano tale limite emettendo certificati la cui scadenza comincia a decorrere da una data futura, contrattualmente stabilita. Un certificato ad 8 anni, p.e., si ottiene emettendo un titolo a 3 anni accompagnato dall’impegno ad emetterne un secondo, prima della scadenza del primo, con scadenza a 5 anni.

  • FORWARD RATE

    In una operazione in cambi nella quale una valuta viene comprata o venduta (v. forward rate agreement), è il tasso di cambio fissato per consegna in una data futura prefissata. Il prezzo a termine viene generalmente fissato sottraendo/addizionando uno sconto/premio al tasso di cambio a pronti.

  • FORWARD RATE AGREEMENT - FRA

    (lett.: contratto a termine sul tasso di interesse). Strumento di gestione del rischio di tasso d’interesse, sviluppatosi in Europa. Assimilabile a un contratto futures con connotazioni private e negoziato over the counter, consente agli operatori di cautelarsi, a una certa data, da variazioni sfavorevoli del tasso d’interesse da ricevere su un investimento futuro, ovvero da pagare su un indebitamento futuro. Si tratta di un contratto stipulato direttamente fra due parti, senza il tramite di infrastrutture organizzative: mancano pertanto quegli accorgimenti (standardizzazione dei contratti, intervento di una stanza di compensazione, eventuale liquidazione delle differenze di prezzo giornaliere) che limitano il rischio di inadempienza e promuovono la concentrazione dell’offerta e della domanda e, conseguentemente, il reperimento agevole delle controparti. Acquirente e venditore, in genere un’impresa e la propria banca, negoziano un prestito fittizio a breve termine, con decorrenza e scadenza a date future prestabilite, determinando contestualmente un tasso d’interesse di riferimento (di solito un tasso chiave di mercato monetario). Alla data in cui il “prestito” inizia a decorrere, coincidente con la data di scadenza del contratto, viene rilevato lo spread fra il tasso negoziato sul mercato e il tasso di riferimento prescelto in sede di stipulazione del contratto e si procede alla liquidazione differenziale degli interessi fra le parti, senza che vi sia alcun prestito effettivo, ricevuto o concesso. La differenza fra i tassi, essendo regolata in anticipo dopo essere stata moltiplicata per il capitale figurativo di riferimento e per la durata del prestito, viene scontata al tasso di riferimento. L’acquisto di un FRA da parte di un operatore corrisponde ad un indebitamento ad una data futura: qualora il tasso di riferimento prescelto risulti inferiore al tasso corrente, la banca regola la differenza all’impresa, se è superiore è l’impresa a pagare alla banca il differenziale attualizzato. La vendita di un FRA, viceversa, equivale ad un investimento da effettuarsi ad una data futura e ad un tasso prestabilito: l’impresa beneficia di un guadagno se il tasso di mercato risulta inferiore rispetto a quello garantito, e va incontro ad una perdita nel caso contrario. Ne consegue che la data di decorrenza del prestito fittizio coincide con quella in cui ha luogo l’effettiva operazione di indebitamento o di investimento a pronti al tassa prefissato, grazie alle compensazioni tra essa ed il FRA. Per la sua natura precipua di impegno da regolare a termine, la conclusione di un FRA consente quindi di realizzare la copertura (hedging, q.v.) di una determinata posizione di rischio di tasso d’interesse senza intervenire sulla dinamica dei flussi monetari e sulla dimensione dei fondi intermediati. Rispetto ai futures, contratti maggiormente complessi il cui prezzo deriva da liberi scambi di borsa, i FRA presentano le seguenti differenze: libera quantità trattata contro contratti standard; obbligo di regolamento a scadenza contro regolamento giornaliero riferito alle variazioni della quotazione pubblica (“marking to market”); contrattazioni per telefono o telex contro contrattazione libera presso una borsa; controparti reciprocamente note contro controparti sconosciute; pluralità di tipologie di rischio di credito contro rischio di credito omogeneo (presenza di una clearing house centrale); prezzi privati contro prezzi pubblici; non trasferibilità del contratto contro trasferibilità; garanzia affidata alle controparti contro garanzia di esecuzione da parte della clearing house.

  • FORWARD SPREAD AGREEMENT - FSA

    Strumento di gestione del rischio di tasso d’interesse introdotto nel mercato statunitense e internazionale da Marine Midland Bank e Hong Kong and Shanghai Bank alla fine del 1986. Consente di fissare gli spreads fra i tassi pagati su valute diverse per periodi di tempo fino ad un anno (pur essendo previsto un allungamento della durata media dei contratti), con lo scopo di realizzare per tale periodo una copertura integrale del rischio di tasso relativo ad operazioni di raccolta ed impiego su tali valute. Tecnicamente il FSA è definibile come un contratto tra due parti in base al quale queste si impegnano a corrispondersi periodicamente, con cadenze temporali prestabilite, un importo pari al differenziale esistente tra lo spread sui tassi forward delle valute oggetto del contratto calcolato alla data di stipulazione e lo spread a scadenza vigente sul mercato ad ogni data di liquidazione (settlement date), moltiplicato per un capitale di riferimento (il differenziale fra le due valute è generalmente rilevato qualche giorno lavorativo anteriore alla settlement date, nel fixing date). Tale pagamento fluirà dall’acquirente del contratto (buyer o writer) al venditore (seller) in caso di aumento del margine fra tassi applicati sulle valute concordate, dal venditore all’acquirente nell’ipotesi opposta. Ne consegue che attraverso la conclusione di un FSA l’acquirente che abbia in essere attività e passività finanziarie denominate in valute diverse ottiene lo scopo di bloccare ad un determinato livello il differenziale sui tassi tra le valute per tutta la durata del contratto, cautelandosi da un eventuale andamento sfavorevole dei tassi medesimi (riduzione dello spread). La stipulazione di un FSA impone all’acquirente di versare all’intermediario che lo fornisce un premio, la cui misura è suscettibile di ritocchi in base a considerazioni inerenti, da un lato, alla forza contrattuale delle controparti coinvolte e l’esistenza di rapporti di collaborazione tra le medesime, dall’altro alle condizioni e i prezzi praticati su strumenti alternativi al FSA nel campo del controllo e della gestione del rischio d’interesse (interest rate swaps; opzioni; futures ecc.). Dalla definizione dello strumento si evince come esso possa essere concordato solo tra controparti che abbiano esigenze di bilancio opposte ovvero che abbiano aspettative divergenti sul corso dei tassi d’interesse a termine. L’acquirente di FSA manifesta infatti aspettative di riduzione dello spread tra i tassi di rendimento corrisposti sulle proprie attività (tipicamente denominate in dollari) e quelli pagati invece sulle proprie passività (denominate in valute diverse dal dollaro), mentre il venditore può basare le proprie scelte su una struttura del proprio attivo e passivo in valuta contraria rispetto a quella dell’acquirente o palesare aspettative di incremento dello spread sui tassi corrisposti sulle valute medesime (dollaro contro altre valute). I vantaggi conseguibili dalle parti coinvolte in un FSA rispetto alla stipulazione di contratti alternativi sono riassumibili nei seguenti: mobilitazione di un volume di risorse inferiore, giustificata dalla mancata previsione di margini di garanzia; maggiore semplicità; maggiore flessibilità, che si materializza in una maggiore adattabilità alle esigenze degli operatori riguardanti la scelta dei parametri di riferimento, dei criteri di rilevazione dei tassi, della dimensione del capitale coperto, della durata del contratto e delle scadenze interne. Gli svantaggi principali sono rappresentati dalla rinuncia a trarre profitto da fluttuazioni favorevoli dei tassi di mercato, dalla difficoltà a cedere le proprie posizioni sul mercato conseguente alla “personalizzazione” dei contratti e dall’assenza di un organo centrale di clearing che si ponga come garante del buon fine delle operazioni.

  • FOUR DRAGONS

    I quattro piccoli Stati dell’Estremo oriente e cioè Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Taiwan, già developing countries, che hanno avuto uno straordinario sviluppo economico e che sono ora incluse tra le advanced economies. Sin.: Four Tigers.

  • FRAMMENTAZIONE DEGLI ORDINI

    Si ha frammentazione quando il flusso di ordini per un dato titolo non viene diretto verso un unico sistema di contrattazione ma verso più sistemi. Si distingue tra frammentazione interna ed esterna: nel primo caso gli intermediari eseguono internamente le proposte della clientela sia incrociandole fra loro (v. cross order) sia eseguendole in proprio a fronte delle loro scorte di titoli; la frammentazione esterna invece è determinata dall’esistenza di una pluralità di sistemi di negoziazione, in competizione fra loro, che trattano il medesimo strumento finanziario con modalità differenti. In un mercato frammentato i differenti sistemi di negoziazione possono non essere collegati tra loro nemmeno a livello informativo e, conseguentemente, non possono essere implementate regole che impongono il rispetto della priorità temporale degli ordini. Può accadere pertanto che nello stesso momento ordini uguali diano luogo a contratti eseguiti a prezzi differenti o che, a parità di prezzo di esecuzione, i tempi di attesa siano diversi. La frammentazione può essere determinata dalla diversità delle esigenze degli investitori (anonimato, necessità di trasparenza e di immediatezza nell’esecuzione…) e dalla ricerca della massimizzazione del profitto che spinge gli intermediari ad offrire alla clientela tutti i servizi di intermediazione senza ricorrere alle strutture di mercato per evitare il pagamento delle relative tariffe.

  • FRANCHIGIA

    Esenzione straordinaria da un pagamento. Così, per le merci vendute in dogana, la condizione franco di dazio solleva l’acquirente dal pagamento dei diritti di confine, che resta a carico del venditore; nelle assicurazioni, la franchigia comporta una parziale esclusione dei rischi dal risarcimento. Nelle banche si hanno franchigie di commissioni e franchigie di spese nei rapporti tra banche corrispondenti, come nel caso di servizi di incasso eseguiti senza alcun onere per la controparte.

  • FRANCHIGIA ASSICURATIVA

    Ammontare che un danno, coperto da assicurazione, deve superare per aver diritto al risarcimento. Sovente, in veste di clausola, viene, in varie forme, inserita nei contratti assicurativi del “ramo danni”. Ha lo scopo di cointeressare gli assicurati ed evitare i sinistri, mettendoli sull’avviso che non tutti i danni verranno risarciti dalle imprese di assicurazione. Libera le compagnie assicuratrici dall’obbligo di risarcire i danni che non superano determinati importi, stabiliti in cifra fissa od in via percentuale, evitando alle stesse di indennizzare una miriade di danni piccoli o persino minimi per i quali in alcuni casi le spese di liquidazione sarebbero maggiori degli stessi risarcimenti. Due sono i tipi di franchigia: fissa (detta anche “italiana” od “assoluta”), quando, in caso di sinistro, la compagnia toglie sempre dall’indennizzo l’ammontare della franchigia; relativa (detta anche “inglese” o “pagamento integrale eccedendo”) quando, in caso di sinistro, si considera solo se è superiore od uguale danno; se invece è inferiore la compagnia calcola l’indennizzo senza tenerne conto. Le franchigie di polizza sono spesso derogate dalle condizioni particolari in base alle quali essa può essere totalmente abolita. A volte gli stessi assicurati chiedono alla compagnia assicuratrice l’inserimento in polizza della franchigia, al fine di ridurre l’ammontare del premio.

  • FRANCHIGIA DI COMMISSIONE, DI SPESE

    Condizione che esclude qualsiasi compenso o rimborso di spese. Può trovare applicazione, per accordo delle partì, in qualche particolare prestazione di servizi.

  • FRANCHISING

    Figura contrattuale sorta e sviluppatasi negli Stati Uniti d’America nel quadro delle ricerche di sistemi di promozione delle vendite. La sua funzione è basata su una tecnica particolare di distribuzione e commercializzazione di prodotti e servizi che unisce molte aziende formando una catena di punti di vendita. Il contratto di franchising è stato definito una forma di cooperazione aziendale multilaterale volta a creare uno strumento di penetrazione nei mercati e di razionalizzazione dei sistemi di gestione. Nelle sue linee schematiche un’impresa (franchisor), contro compenso, fornisce in via continuativa ad un’altra azienda (franchisee) la sua esperienza tecnico-commerciale acquisita in una determinata attività imprenditoriale, oltre che l’uso del suo marchio e delle sue insegne. Si tratta di un contratto atipico nel quale franchisor e franchisee sono e restano soggetti giuridicamente ed economicamente separati e possono appartenere a diversi stadi della produzione e/o della distribuzione. Il franchisee si impegna ad acquistare e a vendere un prodotto, assicurando il collocamento di una quantità minima, ed a creare punti-vendita, rispettando determinate modalità operative già collaudate contro pagamento di un compenso una tantum o periodico. Obbligo preminente del franchisor è la prestazione di assistenza tecnica e commerciale ed eventualmente una cessione di licenza, di brevetto, di marchio e di know-how. Clausole qualificanti il franchising sono: delimitazione del territorio ove il franchisee dovrà operare; esclusiva reciproca e durata. Dalla stipula di un contratto di franchising derivano benefici sia per il franchisor che per il franchisee. Il primo può allargare la rete di distribuzione e di commercializzazione dei propri prodotti e/o di servizi (senza dover disporre di propri punti di vendita) e può contare sull’assorbimento di un quantitativo minimo di prodotti. Con l’allargamento al sistema il franchisor è nelle condizioni di realizzare anche risparmi negli acquisti all’ingrosso e di praticare quindi prezzi più competitivi. Viene, infine, a lucrare il compenso una tantum (franchisee fee) e/o i compensi periodici (royalties) commisurati ai beni e servizi distribuiti nel tempo dal franchisee. Il franchisee, dal suo canto, potrà intraprendere una attività con rischio economico limitato, beneficiando della diffusione e della notorietà del prodotto ovvero delle tecniche distributive acquisite dal franchisor oltre che della sua assistenza e consulenza tecnica. Il rapporto di franchising ha qualche analogia con la concessione di vendita con “clausola di esclusiva reciproca” e con le licenze di brevetto, di marchio e/o di know-how. Si differenzia tuttavia per la minore autonomia del franchisee, in quanto non gli è concesso usare propri marchi e proprie insegne. Una delle esperienze italiane più rilevanti nel campo del franchising è data dalla formula dell’affiliazione ideata e realizzata dal gruppo Standa in località non reputate economicamente idonee per installare punti di vendita diretti. Il concessionario è obbligato a specificare la denominazione franchising sotto l’insegna Standa, che deve contraddistinguere il negozio, dove, con strutture e tecniche conformi a quelle della casa madre, vende prodotti forniti da quest’ultima. Nel settore bancario si vuol far rientrare nel franchising la tecnica, che si va affermando all’estero, di gestione associata di carte di credito uniformi da parte di più istituti che utilizzano lo stesso know-how, sotto l’egida di una banca promotrice.

  • FRANCHISING INTERNAZIONALE

    Operazione di franchising caratterizzata per il fatto che franchiser e franchisee appartengono a due paesi diversi. Il franchiser, che detiene un marchio commerciale e un insieme di procedure di gestione collaudate, protette e trasmissibili con un investimento minimo, avvalendosi della struttura commerciale del partner (franchisee), crea una forma di presenza all’estero e, disponendo così di una rete multinazionale, commercializza il suo know-how nella distribuzione, con un ritorno dall’investimento generalmente elevato. Il franchisee paga un canone iniziale forfettario e delle royalties in percentuale della cifra di affari, spesso gode dell’esclusività territoriale, è responsabile della propria attività sopportandone il costo e ha un’aspettativa di guadagni elevati. Si distinguono tre tipi di franchising internazionale: a) franchising di prodotto che permette al franchiser di accelerare la distribuzione del prodotto affidando la vendita ai franchisees sotto la sua insegna e moltiplicando così i punti vendita, senza investimenti; l’accordo può essere concluso tra produttore e dettaglianti (p.e. per reparti di grandi magazzini, per negozi al dettaglio di autoaccessori, per gamme di prodotti alla moda), tra un produttore e un distributore (Coca-Cola, Shell, Renault), tra un grossista e dettaglianti, tra due produttori (franchising industriale, che affianca un contratto di licenza ad un contratto di franchising); b) franchising di marchio commerciale, che si basa sulla notorietà legata ad un marchio e richiede la fissazione di norme che ne favoriscano il rafforzamento: può aversi tra detentore di firma e produttore (maglie Lacoste), tra un’associazione detentrice del marchio e associati (per l’acquisto in comune nella ristorazione e nel settore alberghiero); c) franchising di servizi, che è utilizzato, p.e., per catene alberghiere o noleggio di automobili: può aversi tra un’impresa di servizi e dettaglianti (Hilton, Hertz). Affinché un rapporto di franchising sia duraturo e vantaggioso, occorre che sia garantito un contatto continuo tra il franchiser e il franchisee e una innovazione continua da parte del franchiser, al fine di mantenere tutta l’attrattiva dell’accordo. È necessario un attento studio preliminare che accerti se il settore registra crescite consistenti e durature, se il prodotto o il servizio hanno richiamo internazionale, se i fattori di successo sono trasmissibili. La formula comprende porti iniziali (prodotto, marchio, servizio, licenza, formazione, manuale operativo, aiuto tecnico, da parte del franchiser; canone iniziale e investimenti da parte del franchisee) e permanenti (ad esempio, prenotazione centralizzata per le catene alberghiere o un centro comune ricerca e sviluppo nel franchising industriale, la fornitura della contabilità su computer, supporti di marketing, da parte del franchiser; royalties da parte del franchisee).

  • FRANCO AVARIA PARTICOLARE

    Disposizione contrattuale contenuta nella polizza di assicurazione contro i rischi di trasporto marittimo delle merci, in forza della quale l’assicuratore non risponde delle avarie particolari, quelle, cioè, che colpiscono la cosa assicurata per fortuità di eventi. In ogni caso, l’assicuratore risarcirà il valore assicurato di ciascun collo che potrebbe essere andato perduto totalmente nel corso delle operazioni d’imbarco, di trasbordo e di discarica oltre che i danni derivanti da fuoco, esplosione, collisione della nave ed, ancora, le spese di discarica, di magazzinaggio ecc. che sarebbero state coperte mediante la clausola con avaria particolare.

  • FRANCO AVARIA PARTICOLARE SALVO

    Accordo tra le parti inserito nella polizza di assicurazione contro i rischi di trasporto marittimo delle merci, in forza del quale è previsto un indennizzo dei danni derivanti da incendio, investimento, urto e naufragio della nave. Ipotesi specifica della clausola più generale franco avaria particolare: si distingue nettamente da quella franco avaria particolare assoluto che esclude totalmente l’indennizzo di ogni tipo di avaria particolare.

  • FRANCO AVARIA RECIPROCA

    Clausola inserita nel contratto di trasporto marittimo, quando quest’ultimo viene eseguito con piccole navi. Con la clausola franco avaria reciproca, gli eventuali danni o spese conseguenti ad un provvedimento di avaria comune (v. avarie marittime) non vengono ripartiti tra tutti gli interessati alla spedizione, ma rimangono a carico del vettore quelli inerenti alla nave ed a carico dei caricatori quelli relativi alla merce. Nell’ipotesi di avaria al carico si ha la ripartizione dell’onere tra tutti i caricatori.

  • FRANCO BELGA

    Codice ISO: BEF. Prima dell’indipendenza proclamata nel 1832, molte monete erano circolate in Belgio, comprese quelle d’oro, specie nella versione francese del franco a cavallo e del franco a piedi, oltre che la Sovrana inglese. Nell’anno dell’indipendenza furono emesse le prime monete nazionali in oro e in argento parificate al franco francese d’oro di 0,290322 grammi di fino e al franco d’argento di 4,50 grammi di metallo fino, con biglietti di banca liberamente convertibili. Nel 1848 fu però necessario sospendere la convertibilità e introdurre il corso forzoso della carta moneta. Nel 1850 fu sospesa la coniazione delle monete d’oro. Nel 1861 fu possibile ritornare al bimetallismo in essere in altri paesi europei. Nel 1865 il Belgio costituì, insieme con la Francia, l’Italia e la Svizzera, l’Unione monetaria latina. Questi paesi si trovavano di fatto in regime di intercircolazione delle varie monete, giacché i loro sistemi monetari erano retti dalla legge monetaria napoleonica. Dopo un primo successo l’Unione entrò in crisi. Essa era priva del cemento politico e quindi non fu in grado di superare la crisi dell’argento, la cui monetazione fu sospesa nel 1878. Il biglietto fu di nuovo inconvertibile. Con l’adozione del regime di gold standard la convertibilità della carta moneta fu garantita fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Nel mese di agosto del 1914 il Belgio veniva invaso dalle armate tedesche e subiva il cambio di occupazione di 1,5 franchi belgi per un marco tedesco. Il dopoguerra fu contrassegnato dall’inflazione, con un deprezzamento della carta moneta del 74% alla fine del 1923. Poi il Belgio seguì la sterlina, che con un penoso processo deflazionistico recuperò i cambi prebellici e nel 1925 entrò in regime di gold bullion standard. Il Belgio la seguì nel 1926 e nell’occasione fissò una nuova parità di 0,0418422 grammi di fino, che al contrario della sterlina, significò una svalutazione dell’88% rispetto al cambio prebellico. Nello stesso anno fu creato il belga, moneta di conto da 5 franchi, utilizzato per regolare le transazioni con il resto del mondo. Negli anni successivi anche il Belgio soffrì la crisi monetaria che travagliò il mondo intero e dovette sospendere il regime di gold bullion standard e imporre controlli dei cambi valutari. Infine si schierò con i paesi del blocco dell’oro, ma fu costretto a procedere nel 1935 a una nuova definizione della parità aurea in 0,0301264 grammi di fino, con una svalutazione del 28%. Nel 1936 fu tentato il ritorno al goldbullion standard, che fu poi abbandonato nel 1940 con l’inizio dell’invasione delle truppe tedesche. Come nel 1914, anche nel 1940 i tedeschi imposero il cambio di occupazione di 10 franchi per un marco tedesco, portato dopo poco a 12,50 franchi. Nel 1944, a liberazione avvenuta, fu fissato un cambio provvisorio di 176,62 franchi per lira sterlina e di 43,77 franchi per dollaro Usa. Nello stesso anno avvenne il cambio della carta moneta in circolazione e nel 1945 fu rivalutato l’oro della riserva. Ciò consentì di portare la parità aurea del belga a 0,10140 grammi di fino. La parità del franco risultò quindi di 0,02028 grammi corrispondente a un cambio di 43,8275 franchi per dollaro. Questa parità fu comunicata al FMI nel 1946, ma tre anni dopo, nel settembre del 1949, il franco doveva seguire la caduta della sterlina, con definizione di una nuova parità in 0,0177734 grammi di fino, pari a un cambio di 50 franchi per dollaro. Per mantenere questa parità fu necessario introdurre misure di controllo e creare due mercati paralleli per le transazioni con il resto del mondo. Nel mercato finanziario ci fu un deprezzamento di circa 5 franchi alla fine del 1969, allorché imperversavano la crisi valutaria e la corsa all’oro. Nel 1971 con lo Smithsonian Agreement il franco belga si rivalutò del 2,76% in oro e iniziò a fluttuare, cercando di non staccarsi troppo dalle monete forti europee. In seguito il franco fluttuò con il fiorino entro una fascia più ristretta di quella del 2,25 % in più o in meno del tasso centrale di parità delle altre monete che erano rimaste nel serpente monetario europeo. Nel 1979 il franco entrava nel SME, entro il quale si è mosso abbastanza bene, pur subendo senza però gravi danni le pressioni delle ricorrenti crisi valutarie internazionali e soprattutto europee, a riconferma dell’impossibilità di tenere unite monete prive di capacità di convergere in un’unica politica economica e finanziaria dei paesi comunitari. Particolarmente violente sono state le crisi verificatesi tra il 1992 e il 1993 durante le quali il franco belga è stato attaccato dalla speculazione essendo moneta strutturalmente debole, come la lira italiana, a causa soprattutto dell’elevato rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Ciò nonostante il franco è riuscito, contrariamente alla lira, a rimanere agganciato al marco tedesco. Il franco belga, parificato da tempo al franco lussemburghese, pur rimasto privo delle condizioni di base previste dal Trattato di Maastricht sulla moneta unica europea, è entrato a far parte dell’UEM ed è stato sostituito dall’euro dal 1°.1.2002.

  • FRANCO DI COMMISSIONE

    Condizione alla quale vengono effettuati alcuni servizi ed operazioni bancarie. Consiste nel non far gravare sul cliente alcuna spesa per operazioni e servizi da esso richiesti. Indica, appunto, al netto di spese e di commissione. In pratica viene applicata per operazioni tra banche corrispondenti come, p.e., l’incasso di effetti.

  • FRANCO DI DAZIO

    Impegno contrattuale inserito in un contratto di vendita avente per oggetto una partita di merci provenienti dall’estero. Nel caso in cui ricorra tale clausola la merce si dice franca di dazio o in franchigia, essendo stato il dazio doganale già pagato dal venditore, cosicché nessun onere a tale riguardo grava sul compratore. Si parla, invece, di merce “schiava”, qualora il dazio debba essere pagato dal compratore.

  • FRANCO DOMICILIO

    Clausola contrattuale in forza della quale la merce oggetto di un contratto di vendita deve essere consegnata al domicilio del compratore. Tale clausola si riferisce ai costi di trasporto ed ai rischi che, in questo caso, sono a carico del venditore fino a che la merce non giunge al domicilio del compratore.

  • FRANCO FRANCESE

    Codice ISO: FRF. Moneta antica che risale alla fine del 1360, allorché il re dei francesi Giovanni il Bello fece coniare un pezzo d’oro di circa 3,87 grammi, che per l’effigie e per la leggenda in esso impresse venne comunemente detto franco a cavallo. Come tutte le monete dell’epoca, anche questo pezzo d’oro fu ritagliato da un marco, moneta di conto e lingotto tarato in peso e in titolo, che pesava 244,75 grammi e corrispondeva a otto once della libbra tornese o libbra nazionale di Francia. Il franco a cavallo non ebbe la fortuna del fiorino fiorentino, fu sostituito nel 1365 da un franco a piedi, più leggero di circa 5 centigrammi, che a sua volta fu rimpiazzato nel 1423 dal franco di Carlo VII, emesso nel peso di 3,06 grammi circa. Nel 1577 la Francia pur non abbandonando l’oro monetato, riservò il termine “franco” a una moneta d’argento di 14,07 grammi in lega a 833 millesimi, accompagnata da un suo mezzo e da un suo quarto. All’inizio del nuovo secolo, quando regna Enrico IV, questo franco d’argento è diventato un grosso di circa 27,6 grammi in lega e con contenuto di fino di circa 23 grammi. Si tratta di un comune grosso che circola in molte versioni in tutta l’Europa ed è riferito alla libbra o lira (lira di denari grossi in contrapposizione alla lira di denari “piccioli”). Pertanto anche il franco è riferito dal 1641 al 1794 alla lira tornese. Questa lira o libbra, che nel X secolo pesava 455,2 grammi, ha subito tutti i deterioramenti dovuti ai processi inflazionistici e da piede monetario e moneta di conto si trasforma in moneta effettiva, allorché sotto Luigi XVI, alla vigilia della Rivoluzione, pesa ormai pochi grammi ed esattamente 4,5 d’argento fino. La sua corrispondente libbra d’oro finisce per pesare 0,290 grammi. Anche la prima carta moneta, i cosiddetti “biglietti di moneta”, poi quella di John Law e, infine, gli assegnati della Rivoluzione sono espressi in lire tornesi. L’inderogabilità di uscire dal caos monetario prodotto, tra l’altro, dalla rovinosa caduta degli assegnati, induce la Convenzione a delineare un nuovo sistema monetario. Il 18 Germinale dell’anno III (7 aprile del 1795) la Convenzione sceglie il nome di franco per la futura moneta nazionale in luogo della lira tornese. Il 28 Termidoro dell’anno III (15.8.1795) viene definita la nuova moneta nazionale di Francia, il franco d’argento di 5 grammi a 900 millesimi e quindi di 4,5 grammi di fino. Il 25 Germinale dell’anno IV (14 aprile del 1796) avvenne il cambio della moneta sulla base di 1 franco germinale per 1 lira tornese e 3 denari. Il 17 Germinale dell’anno XI (7 aprile del 1803) Napoleone porta la Francia in regime bimetallico (v. bimetallismo), con un franco in argento di 4,5 grammi di fino e con un franco in oro di 0,2903225 grammi di fino, a quanto cioè si è ridotta a pesare, come si è visto, la lira tornese riferita all’oro. Tenuto conto delle rispettive parità auree, il dollaro degli Stati Uniti vale 5,182 franchi e la lira sterlina ne vale 25,221. Il successivo 24 Germinale la Banca di Francia riceve il diritto esclusivo di emettere banconote in Parigi. Con il sistema monetario del 17 germinale dell’anno XI la Francia entra nel 1865 nell’Unione Monetaria Latina, con una intercircolazione libera tra gli Stati membri del pezzo da 5 franchi o scudo. Successivamente, a causa della crisi dell’argento, relegato alla coniazione delle monete divisionarie, la Francia passa anch’essa al gold standard. Al pari della lira italiana, anche il franco francese subisce i danni della prima guerra mondiale entro valori non certo rovinosi ma comunque gravi: dapprima l’embargo sull’oro e il corso forzoso e poi l’inflazione. Dopo la guerra controlli valutari e misure protezionistiche rimandano nel tempo la svalutazione. L’adeguamento della moneta ai prezzi e ai costi viene deciso pochi mesi dopo la cosiddetta stabilizzazione del 1927 della lira italiana. Il franco francese è svalutato il 25.6.1928 nella misura del 79,69 per cento. Il franco Poincaré nasce con una parità aurea di 0,05895 grammi di fino. Dopo aver abbandonato come tutti i paesi il gold standard allo scoppio della guerra e dopo aver operato nei primi anni Venti in una specie di gold exchange standard, la Francia segue ora la Gran Bretagna, che con il ritorno all’oro nel 1925 opera in regime di gold bullion standard. In questo particolare sistema monetario la convertibilità del biglietto della banca centrale è limitata all’oro in barre per un minimo di 400 once di fino, corrispondenti a 215 mila franchi. In seguito agli sconvolgimenti che colpiscono le monete negli anni Trenta, anche il franco è svalutato, ma con ritardo, nel 1936, nel 1937 e nel 1938. A quest’ultima data il suo contenuto di fino risulta di 0,02475 grammi soltanto. L’inflazione della seconda guerra mondiale, durante la quale il cambio di occupazione nazista è fissato arbitrariamente in 20 franchi per Reichsmark, porta nel 1945 alla definizione della nuova parità aurea in 0,00746 grammi di fino. È il valore dichiarato un anno dopo al FMI. Un’altra svalutazione è effettuata in seguito al crollo della sterlina nel settembre del 1949. Dopo alcuni mesi di regime di cambi multipli, la nuova parità è fissata nell’agosto del 1950 in 0,00252 grammi di fino. In cinque anni la riduzione del contenuto aureo del franco è stata dunque del 66% circa. Dal 1958, grazie all’operato dell’Unione Europea dei Pagamenti e a un opportuno aggiustamento della parità a 0,00180 grammi, il franco Pinay diventa convertibile in valuta estera. All’inizio del 1960 viene creato il Nuovo franco o franco pesante, che vale 100 franchi vecchi e quindi ha un contenuto aureo di 0,180 grammi. Dopo una serie di liberalizzazioni e di stabilità dei cambi valutari, la crisi monetaria e finanziaria internazionale, che ha già prodotto nel 1967 la svalutazione della sterlina, costringe anche il franco a svalutare nell’agosto del 1969 nella misura dell’11,l%. La parità aurea scende a 0,160 grammi di fino e in questo valore è mantenuta nello Smithsonian Agreement del 18.12.1971, mentre il cambio con il dollaro si rivaluta dell’8,6%. Nell’aprile dell’anno successivo il franco entra con le altre valute europee nel Serpente monetario europeo, dal quale esce nel gennaio del 1974 per fluttuare liberamente fino a quando non entra nello SME, divenuto operante nel marzo del 1979. Nell’ambito dello SME il franco subisce sovente le conseguenze di quotazioni del marco tedesco non rispondenti in pieno al persistente squilibrio strutturale attivo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti della Germania. Nel medio periodo il franco si è comunque deprezzato. La quotazione dell’ECU è passata, infatti, dal marzo 1979 all’aprile 1992 da 5,80 a 6,90 franchi in cifre arrotondate. In seguito il franco ha fluttuato liberamente fino a quando non è stato legato all’Eurosistema con un cambio fisso di 6,55957 franchi per euro. E dell’euro ha seguito le sorti indebolendosi nei confronti del dollaro, che alla fine degli anni ‘90 quotava circa 7,1 franchi. Dal 1°.1.2002 franco è stato sostituito dall’euro.

  • FRANCO MAGAZZINO

    Clausola del contratto di vendita con la quale si stabilisce nel magazzino del compratore o nel magazzino del venditore il luogo di consegna della merce. Occorre pertanto distinguere le clausole franco magazzino compratore e franco magazzino venditore. La prima obbliga il venditore a consegnare la merce nel magazzino del compratore e pone a suo carico i rischi e le spese inerenti al trasporto della merce stessa fino alla sua immissione nel magazzino del compratore. La seconda, invece, che equivale al franco fabbrica (v. incoterms) impone al compratore di ritirare la merce presso il magazzino del venditore sopportando le spese ed i rischi successivi alla consegna.

  • FRANCO SVIZZERO

    Codice ISO: CHF. Il 17 marzo del 1799 la Repubblica Elvetica si dotava di una nuova moneta denominata franco e la definiva pari a 1,5 lire tornesi. Nasceva così il franco svizzero di 6,66 grammi di argento fino, suddiviso in 10 Batzen, ovvero 100 Rappen. Altre monete in argento furono il pezzo da 4 franchi e i pezzi da 5, da 10 e da 20 Batzen. In oro furono emessi i pezzi da 16 e da 32 franchi, mentre in lega furono battute le monete divisionarie denominate Batzen, Krouzer e Rappen. Nel 1808 una legge definì il franco svizzero equivalente a 1,5 franchi francesi e lo impose ai vari cantoni. In seguito alle guerre napoleoniche l’anarchia monetaria colpì la Svizzera. Nel 1819 fu ristabilito un minimo di ordine e 19 cantoni riconobbero il franco come unità monetaria nazionale nella vecchia equivalenza di 1,5 lire tornesi, Nel 1838 la Svizzera legò il suo sistema monetario a quello francese, basato quest’ultimo sul pezzo da 4,5 franchi in argento e suddiviso in centesimi. Nel 1850 ci fu identità tra i due sistemi monetari e dieci anni dopo una convenzione tra Francia e Svizzera portò alla definizione e all’adozione di un sistema bimetallico standard in oro e in argento (v. bimetallismo). Il franco in oro fu definito in una parità di 0,290325 grammi di fino e il franco d’argento fu emesso nel peso di 4,5 grammi di fino. Nel 1865 la Svizzera entrava nell’Unione monetaria latina insieme con la Francia, l’Italia e il Belgio, tutti paesi che avevano lo stesso sistema monetario napoleonico. Il passaggio della Germania al tallone aureo e la crisi dell’argento misero in crisi l’Unione monetaria latina e anche la Svizzera entrò in regime di gold standard, che durò fino allo scoppio della prima guerra mondiale, alla quale la Svizzera non partecipò in virtù della sua neutralità. Tuttavia la convertibilità del biglietto fu sospesa e fu ripristinata nel 1925, previo deprezzamento nel 1920 del franco oro nella misura del 22 per cento. Il ritorno al gold standard vero e proprio avvenne alla fine del 1929 con un franco che ritrovava la vecchia parità d’anteguerra. Nel 1934 fu creato il franco turistico, che ebbe vita breve, e fu posto un cambio di 15 franchi per lira sterlina. Le tensioni monetarie che tormentarono il mondo negli anni ‘30 indussero la Svizzera ad abolire nel 1934 il franco turistico e l’anno dopo a porre limiti di oscillazione di 0,190 e di 0,215 alla parità aurea del franco. Nel 1936 fu creato sull’esempio inglese e di altri paesi il Fondo di stabilizzazione dei cambi. Nel maggio del 1940 ebbe luogo la rivalutazione dello stock aureo sulla base di una parità aurea di 0,20535 grammi di fino e con un cambio di 4,5 franchi per dollaro Usa. Durante la seconda guerra mondiale e fino al 1949 una serie di controlli protesse il franco dagli attacchi della speculazione. Nel 1952 un nuovo statuto fissò la parità aurea in 0,203226 grammi di fino e quindi ne scaturì un corso di 4,37282 franchi per dollaro Usa. Nel 1954 un decreto nazionale sollevava la banca centrale dall’obbligo di convertire in oro i suoi biglietti. La parità aurea e il cambio con il dollaro non subirono mutamenti per i molti anni del funzionamento del sistema dei cambi fissi. Nel maggio del 1971 e quindi prima dello sganciamento del dollaro esterno dall’oro, la parità del franco fu rialzata a 0,21759 grammi e il cambio con il dollaro fu posto pari a 4,0841 franchi. Con i successivi avvenimenti della crisi valutaria internazionale e della crisi energetica il franco svizzero ha dapprima fluttuato entro limiti prestabiliti e in prosieguo di tempo, liberamente in funzione della domanda e dell’offerta di valuta, tendendo ad apprezzarsi nei confronti di tutte le principali valute, dollaro compreso. Il franco svizzero non ha fatto parte né del serpente monetario europeo, né dello SME e nemmeno è entrato nell’area dell’Unione Europea e quindi non partecipa a quella dell’Unione monetaria europea, madre dell’euro. Da tempo non operativo il cambio base, ovvero il cambio ufficiale, quello effettivo si è apprezzato nei confronti del dollaro e dell'Euro, salvo oscillazioni di breve momento. Il 6 settembre 2011, in seguito a diversi anni di continuo apprezzamento sull'Euro (ad agosto 2008 1,59 CHF = 1,00 EUR fino a 1,03 CHF = 1,00 EUR di 3 anni dopo), la Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha deciso di fissare un valore minimo di cambio, corrispondente ad 1,20 CHF = 1,00 EUR. Il comunicato stampa relativo alla decisione in questione riportava le seguenti parole: "Da oggi, la Banca nazionale svizzera non tollererà più un corso inferiore a 1,20 franchi per un euro sul mercato dei cambi. La BNS darà prova di tutta la determinazione necessaria per assicurare questo corso minimo ed è pronta ad acquistare divise in quantità illimitata".

     

    Redattore: Umberto Fenati

  • FRANCO VALUTA

    Tecnica d’importazione avente lo scopo di diminuire la pressione esercitata sulla bilancia dei pagamenti nazionale dall’esborso di valuta per l’acquisto di merci all’estero. In forza di tale meccanismo all’importatore viene rilasciata una licenza di importazione franco valuta, che gli consente di ricevere e sdoganare la merce senza il pagamento del controvalore di divisa estera. L’importatore, dunque, si impegna a non richiedere né anticipatamente né successivamente assegnazioni di divisa per il regolamento all’estero della merce acquistata. È compito dell’importatore trovare all’estero l’operatore disposto a cedergli contro moneta nazionale le divise necessarie per effettuare il pagamento all’esportatore. Si crea così un canale per il rientro dei capitali esportati clandestinamente, mobilitandoli per il finanziamento delle importazioni. Nelle operazioni bancarie si adopera la dizione franco valuta quando documenti o titoli vanno consegnati senza pagamento.

  • FRAZIONAMENTO DEI CREDITI DOCUMENTARI

    Espressione con la quale erroneamente si designa il trasferimento dei crediti documentari (v. credito trasferibile). L’art. 54 lett. b) delle norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari, infatti, afferma che “un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come trasferibile dalla banca emittente”, e che altri termini, sovente utilizzati, quale “frazionabile” nulla aggiungono al significato del termine “trasferibile” e non devono pertanto essere usati. Il termine “frazionamento” può quindi solo riferirsi alle frazioni o quote di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l’importo del credito) trasferibili separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali; l’insieme di tali trasferimenti è considerato come un unico trasferimento del credito (art. 54, lett. e).

  • FRAZIONAMENTO DEI MUTUI

    Ripartizione dell’originario importo del mutuo in più quote in modo che chi subentra nelle stesse risponde nei rispettivi limiti di valore. Al frazionamento del mutuo corrisponde, generalmente, quando esso sia assistito da garanzia ipotecaria, il frazionamento dell’ipoteca. Questo consiste nella divisione del vincolo ipotecario gravante su una o più unità immobiliari, in virtù della quale ciascuna parte dell’immobile o degli immobili non risponde che per quella quota soltanto del credito, proporzionalmente attribuitagli in seguito alla corrispondente operazione di ripartizione della somma mutuata. Il frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca rientrano peraltro nel normale sistema delle operazioni di credito fondiario ed edilizio: gli istituti sovventori, infatti, procedono alla ripartizione, tra i singoli acquirenti delle varie porzioni di un fabbricato, del mutuo convenuto per un importo globale con iscrizione dell’ipoteca sull’intero fabbricato. In tal modo la funzione del credito fondiario ed edilizio può efficacemente raggiungere lo scopo di agevolare l’iniziativa degli imprenditori edili mettendo questi in condizioni di collocare più facilmente presso i singoli acquirenti le varie porzioni dell’edificio, a prezzi dal cui importo viene detratto l’ammontare della corrispondente parte del mutuo ottenuto (v. accollo).

  • FRAZIONAMENTO DEI RISCHI

    Ripartizione delle attività finanziarie che nell’insieme costituiscono un portafoglio, alfine di raggiungere una combinazione ideale in termini di rischiosità media dello stesso. Tale principio sta alla base della teoria del portafoglio elaborata da Markowitz negli anni Venti e successivamente riveduta da molti altri studiosi fra cui principalmente William Forsyth Sharpe e James Tobin, secondo la quale le attività finanziarie debbono essere differenziate in modo che la varianza del rendimento atteso di ciascuna di esse, utilizzata come misura del rischio, non sia positivamente correlata con la varianza delle altre attività o gruppi di attività. La riduzione del grado complessivo di rischio del portafoglio è ottenuta quindi attraverso un’appropriata diversificazione delle singole attività che lo compongono; la ragione che rende essenziale (adesione a tale principio è l’incertezza che grava, più o meno intensamente, su qualunque forma di investimento finanziario. Esso trova, quindi, applicazione tanto nella gestione titoli degli intermediari finanziari, quanto in ogni azienda industriale, commerciale e di servizi in sede di suddivisione delle risorse a disposizione tra impieghi alternativi. Nell’ambito della gestione bancaria e con riferimento particolare agli impieghi, per cassa o di firma, esso rappresenta un obiettivo fondamentale, che la banca si deve porre per evitare un’eccessiva concentrazione dei rischi ovvero evitare di legare le proprie sorti a quelle di pochi affidati. La diversificazione può essere attuata seguendo più criteri: primaria importanza assumono il criterio dimensionale (o per importo del singolo fido rispetto alla dimensione della banca), e quello settoriale (riferito ai rami di attività economica). Altri criteri, quali quello territoriale, che può peraltro essere ricondotto a quello merceologico, o la scadenza o ancora la dimensione dell’impresa, che in linea teorica potrebbero considerarsi validi, non sono concretamente adottabili, poiché i positivi effetti che potrebbero produrre non compenserebbero le difficoltà e le complessità tecniche di applicazione. Data l’importanza del principio del frazionamento, la cui inosservanza è stata in passato concausa di talune crisi bancarie, le autorità di vigilanza hanno disciplinato la materia ed in particolare la distribuzione degli affidamenti per entità del fido concesso, stabilendo un rapporto fra crediti di grandi dimensioni e patrimonio della banca (v.limite di fido). La regolamentazione di altri criteri si sarebbe rivelata inopportuna e di fatto inefficace inserita in un già pesante insieme di norme e disposizioni vigenti. Qualora la ripartizione del portafoglio prestiti sia attuata non con riferimento alla dimensione della banca bensì al fabbisogno finanziario complessivo dell’azienda affidata, si attua propriamente la limitazione dei rischi.

  • FRAZIONAMENTO DI AZIONI

    Operazione con la quale si suddivide il valore nominale di un’azione e conseguentemente si aumenta il numero delle azioni in circolazione, trasformandone una di grosso taglio in altre di taglio minore (ing. split). Il frazionamento si rende necessario nel caso in cui alcune azioni abbiano raggiunto una quotazione di borsa talmente elevata da. rendere praticamente impossibile la loro acquisizione da parte di una vasta schiera di piccoli risparmiatori. Qualora, invece, si riuniscano azioni di piccolo taglio in altre di grosso taglio si ha l’opposto fenomeno del raggruppamento (v. raggruppamento di azioni). Entrambe le operazioni, frazionamento e raggruppamento, sono disciplinate dall’art. 2000 c.c., che, ne prevede l’applicabilità ad ogni specie di titolo di credito.

  • FRAZIONAMENTO DI TITOLI

    Operazione attuata per consentire alla stanza di compensazione di distribuire i titoli a tutti gli aventi diritto in sede di liquidazione. L’art. 15 del r.d. 29.3.1942 n. 239 stabilisce che per dar corso alla distribuzione dei titoli le società, le cui azioni sono quotate almeno in una borsa, debbono in tutte le località sedi di borsa, nominare, previa approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un proprio mandatario. Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento rilasciandone ricevuta agli aventi diritto, e si obbliga a consegnare entro 10 giorni i nuovi titoli rilasciati dalla società. La banca è solitamente utilizzata per questo cambio di titoli sia come mandatario dell’ente emittente, sia come esecutore diretto delle operazioni di sostituzione.

  • FRC

    Acr. di: Financial Reporting Council. È l’autorità che nel Regno Unito ha i poteri di independent regulator per il reporting e la governance delle società. La sua missione ha per obiettivi di realizzare un’alta qualità del reporting delle società, della revisione contabile e degli standards della corporate governance, l’integrità, la competenza e la trasparenza della professione contabile, l’effettiva indipendenza dello stesso FRC come unico independent regulator nel Regno Unito.

  • FREE CASH FLOW PER SHARE

    E' un indicatore sintetico, relativo al risultato di una società quotata, utile sia per effettuare previsioni sul comportamento futuro del titolo, sia per svolgere valutazioni sull'andamento dell'attività aziendale. E' ottenuto dal rapporto tra il flusso di cassa (CF) generato nel periodo contabile considerato ed il numero di azioni sul mercato (NS). Rappresenta una misura della capacità dell’azienda di ottemperare i propri debiti, reinvestire in nuove attività e pagare i dividendi.

    Bibliografia

    AA.VV., Matematica Finanziaria, Monduzzi Editore, 1998

    ABATE G., Gli indici del mercato azionario. La misurazione dell'efficienza, EGEA, 2013

     
    Redattore: Giuliano DI TOMMASO

  • FRODE

    Comportamento malizioso e sleale di un soggetto che può provocare ad altri un danno. Nell’ambito del diritto civile si parla di negozio in frode alla legge o ai creditori. Ricorre il negozio in frode alla legge quando, pur rispettando la lettera della norma, le parti tentano di eluderne l’applicazione o di contravvenire al suo scopo, nel qual caso il negozio è nullo essendo illecita la causa. Il negozio è invece in frode ai creditori quando viene concluso da un soggetto per arrecare danno alle ragioni degli stessi. Il rimedio concesso dalla legge, in questo caso, ai creditori è l’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare. Il termine frode ricorre spesso nel campo del diritto penale, nel quale assume significati diversi a seconda dei vari reati previsti dalle leggi speciali (come quelle sulle frodi nella preparazione e nel commercio di determinati prodotti) e dal codice penale. Altra figura giuridica è la frode fiscale.

  • FRODE ALLA LEGGE

    Si ha frode alla legge quando un contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Si distingue dal negozio contrario alla legge in quanto, mentre quest’ultimo viola apertamente il testo della norma, nel caso della frode alla legge le parti ricorrono ad un tipo di negozio di per sé lecito, ma ne elaborano il contenuto in modo tale da ottenere un risultato equivalente a quello vietato. La frode alla legge si differenzia pure dalla frode ai creditori, che si ha quando un negozio è diretto a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale rappresentata dai beni del debitore e che viene colpita da una particolare azione detta “revocatoria”. Si distingue altresì dalla frode fiscale, che non dà luogo alla nullità del negozio, ma soltanto alle sanzioni stabilite dalle leggi in materia fiscale. La frode alla legge costituisce un vizio della causa del negozio sanzionato con la nullità.

  • FRODE FISCALE

    Fattispecie delittuosa originariamente disciplinata dall’art. 6, lett. f), l. 7.8.1982 n. 516 e successive modificazioni, che sanzionava il comportamento di chi: “indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto a essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall’art. 1, ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito, ovvero spese o altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento di fatti materiali”. Con d.lg. 10.03.2000 n. 74, è stata delineata la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed è stato abrogato il Titolo I della l. n. 516, citata, che in precedenza regolava la materia. La nuova legge prevede un ristretto numero di reati, tutti aventi natura delittuosa, connotati da una rilevante capacità di offesa degli interessi erariali e sotto il profilo psicologico del fine dell’evasione. Le nuove disposizioni hanno determinato uno spostamento in avanti del momento in cui il reato si perfeziona, individuato nella presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o del valore aggiunto. In questo contesto la repressione delle violazioni di carattere formale resta confinata nell’ambito amministrativo. Le diverse ipotesi di reato prevedono specifiche soglie di punibilità. Come chiarito dal Ministero delle Finanze con Circolare esplicativa il fulcro del nuovo sistema penale tributario ruota attorno a tre fondamentali tipologie di condotte criminose: la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione. Ad esse si aggiungono figure collaterali di rilevante attitudine lesiva: l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione; l’occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari; la sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento di atti fraudolenti su propri o altrui beni.

  • FRONT OFFICE

    Espressione anglosassone che designa, all’interno di uno sportello bancario, gli organi ed il personale posti a diretto contatto con la clientela. Contr.:back office.

  • FRONTIERA EFFICIENTE

    Insieme di portafogli di attività finanziarie che consentono di minimizzare il rischio a parità di rendimento.

  • FRUTTI

    Beni che provengono da altri beni. Sono detti naturali se derivano direttamente dalla cosa madre: p.e., i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali. In questo caso, finché non avviene la separazione dal bene che li produce, i frutti non hanno esistenza autonoma e si dicono pendenti; tuttavia, sono considerati come beni mobili futuri e possono, quindi, formare oggetto di rapporti obbligatori, mentre l’acquisto dei diritti reali su di essi può avvenire solo con la separazione. Frutti civili, invece, sono i beni che provengono indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che ne venga concesso ad altri. Tali sono, p.e., gli interessi dei capitali ed il corrispettivo delle locazioni. I frutti civili si acquistano di giorno in giorno, in ragione della durata del diritto.

  • FTSE 100

    Sigla di: Financial Times Stock Exchange 100 (shares) index (anche: FTSE senza trattino intermedio e FOOTSIE). Indice di borsa con base 31.12.1983=1.000,00 calcolato come media ponderata della capitalizzazione delle azioni delle 100 più grandi società appartenenti a tutti i settori economici. È aggiornato in tempo reale minuto per minuto. È il più rappresentativo (e conosciuto) di una famiglia nutrita di indici organizzata e aggiornata congiuntamente dal Financial Times, dal London Stock Exchange e dall’Institute and Faculty of Actuaries, in parte calcolati in tempo reale e in parte a fine giornata.

  • FTSE GLOBAL CLASSIFICATION SYSTEM

    Classificazione delle azioni che segmenta i titoli in 10 gruppi economici, 36 settori industriali e 100 sotto-settori. Il sistema è adottato in Francia, Belgio, Olanda, a Londra, Madrid e Hong Kong e da Reuters e Datastream. È compilato e amministrato congiuntamente da FTSE International Limited e dall’Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries. FTSE ™ è un marchio commerciale del the London Stock Exchange Limited e di The Financial Times Limited. FTSE International Limited. Ne è licenziatario. Euronext e quanti altri lo utilizzano sono sub-licenziatari.

  • FTSE MIB

    Indice azionario di Borsa Italiana spa. Racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana spa. È operativo dal° 1 giugno 2009 a seguito della fusione tra Borsa Italiana spa e London Stock Exchange.
    Fonte: Banca d'Italia

  • FTSE4GOOD EUROPE INDEX

    Il FTSE4Good Europe Index è un indice che include le aziende europee che si distinguono per gestione trasparente e applicazione di criteri sostenibili. L'indice valuta la performance delle aziende che sono globalmente riconosciute per gli alti standard di responsabilità sociale (Responsabilità Sociale d'Impresa (Enciclopedia)). Gestione trasparente e criteri approvati dal marchio FTSE rendono l'indice importante per la creazione di prodotto d'investimento responsabile. L'indice viene rivisto due volte l'anno (marzo, settembre) per includere eventuali nuove aziende ed escludere quelle che non mantengono gli standard di sostenibilità richiesti.

    Fonte: Il Sole 24 Ore, Il risparmio sociale, Le guide di Plus 24

  • FUCKEDCOMPANY.COM

    Anche: fcuk. org.uk/ (lett.: società fottuta). Nome di un sito web che raccoglie e diffonde informazioni e voci sulle vicende delle dot com, high tech e della nuova economia in genere. Il succedersi di fallimenti ha dato occasione di guadagno a Philip J. Kaplan, un avvocato newyorkese che l’ha fondato nel 2000.

  • FUND RAISING

    Il fund raising è l'attività di ricerca e raccolta fondi mediante donazioni, contributi offerti da privati e imprese, per finanziare le attività e garantire la sostenibilità di fondazioni, associazioni, onlus che operano senza scopo di lucro.

    Fonte: Il Sole 24 Ore, Il risparmio sociale, Le guide di Plus 24

  • FUNDING

    Termine anglosassone indicante la sostituzione, da parte dell’emittente, dei titoli in circolazione con altri titoli aventi scadenza diversa, invece che con biglietti di banca (v. consolidamento dei debiti; consolidamento del debito pubblico). In altra accezione designa il complesso delle operazioni di raccolta di fondi effettuate da una banca per il finanziamento dei propri impieghi.

  • FUNZIONARIO DI BANCA

    Nella classificazione del personale delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali la categoria contrattuale dei funzionari si collocava fra la categoria dei dirigenti e quella dei quadri. In particolare, fino al 1999 si distingueva da un lato tra a) ausiliari, commessi, impiegati, quadri e, dall’altro, b) funzionari e dirigenti, regolati da due distinti contratti di lavoro (v. impiego privato, sub Settore del credito e delle società finanziarie e strumentali). Dopo il contratto collettivo dell’11.7.1999, modificato dall’Accordo di rinnovo del 12.2.2005, i funzionari sono stati inclusi tra i quadri (contratto collettivo del primo gruppo), salvo quelli con grado più elevato che, a discrezione delle aziende, sono confluiti nella categoria dei dirigenti. Ciò ha portato alla scomparsa della categoria dei funzionari (v. categorie e qualifiche del personale). I funzionari costituivano una categoria elaborata dalla prassi sindacale e dai contratti collettivi di lavoro e tipica soprattutto dei soggetti bancari ed assicurativi. Era considerata appartenente al personale direttivo. I requisiti peculiari sono: lo svolgimento di compiti di elevata concettualità, l’esercizio di poteri di rappresentanza dell’imprenditore, oltre che di poteri decisionali in misura più circoscritta rispetto a quelli propri dei dirigenti; l’espletamento di funzioni di preposizione e coordinamento nei confronti delle altre categorie di personale (dirigenti esclusi). I funzionari costituivano la figura dei “mini-dirigenti”, ai quali la giurisprudenza non riconosceva applicabile il regime di libera recedibilità proprio dei dirigenti e richiedeva, per la risoluzione del rapporto di lavoro, l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (salvo ovviamente il regime più favorevole stabilito dai contratti collettivi di lavoro).

  • FUNZIONE DI UTILITÀ CON ELASTICITÀ DI SOSTITUZIONE COSTANTE (CES)

    La funzione di utilità con elasticità di sostituzione costante (CES, dall'inglese Constant Elasticity of Substitution) riprende la stessa forma funzionale della funzione di produzione CES proposta da K.J. Arrow1 per descrivere nell’ambito della Teoria del consumatore (consumption theory) un sistema di preferenze caratterizzato da una elasticità di sostituzione tra i beni (argomento della funzione) costante. Generalmente, una funzione di utilità di questo tipo è utilizzata come funzione del consumo aggregato di un’economia2. Analiticamente il livello di utilità U associato al consumo dei beni espresso da una funzione di utilità CES è pari a :

    Derivando la funzione di utilità rispetto al consumo del bene i-esimo si ottiene l’utilità marginale dell’utilità rispetto ad :

    Pertanto il saggio marginale di sostituzione tra il bene i e il bene j, pari al rapporto tra le utilità marginali dei due beni è pari a:

    L'elasticità di sostituzione σ è pari all’inverso dell’elasticità del rapporto marginale di sostituzione rispetto al rapporto tra le quantità dei due beni e la si può ottenere derivando il logaritmo del rapporto tra i due beni che si stanno confrontando rispetto al logaritmo del saggio marginale si sostituzione.
    Dunque il logaritmo del rapporto tra i due beni si ricava direttamente dalla (3) ed è pari a:

    Pertanto l’elasticità di sostituzione  σ è pari come evidenziato ad un valore costante:

    Redattore: Bianca GIANNINI
    © 2011 ASSONEB

  • FUORI BORSA

    1. Con questa espressione, non del tutto definita, si indica l’insieme di contrattazioni in valori mobiliari (quotati o non quotati) effettuate sul mercato libero (detto anche mercato parallelo), al di fuori dei mercati regolamentati (e per alcuni, non sembra correttamente, anche al di fuori di quelli che considerano mercati ufficiosi quali il terzo mercato). In altri termini fuori borsa sono le operazioni che si effettuano sull’over the counter. Per il fuori borsa passano, in Italia, buona parte delle negoziazioni in titoli, il che determina una situazione di scarsa significatività del prezzo di listino. Tra gli intermediari attivi sul fuori borsa si annoverano sia le banche, avvezze a compensare al proprio interno (in casa, come si suol dire) gli ordini di acquisto e di vendita impartiti dalla clientela delle varie filiali, sia società finanziarie, le quali non trascurano la possibilità di scambiare fra di loro partite di titoli senza farle transitare per il mercato ufficiale.

    2. L’espressione fuori borsa è usata anche per designare le operazioni che avvengono nel dopoborsa, cioè dopo il periodo di apertura regolamentare della borsa.

  • FUORI MERCATO


    Gli scambi di strumenti finanziari possono avvenire all’ingrosso, fuori dai mercati regolamentati, ma solo tra operatori specializzati che siano perfettamente coscienti dei rischi connessi con le loro operazioni. Gli scambi fuori mercato non sono standardizzati (durata, scadenza, quantità, metodo di pagamento) quindi le due parti devono accordarsi su tutti i termini della transazione perché essa sia valida.
    Negli ultimi venti anni si è diffuso il modello di Alternative Trading System, offerto dagli stessi provider, come Reuters e Bloomberg, che consente al singolo operatore di creare una pagina telematica in cui inserire le proprie quotazioni per una serie di titoli. Tali quotazioni possono essere visualizzate ed "applicate" da qualsiasi altro utente “Reuters”-"Bloomberg"; l'applicazione è l'atto che indica la propria volontà negoziale e deve essere accettata dal proponente; a seguito dell'accettazione il sistema invia una conferma telematica con tutti i dettagli della transazione conclusa.
    Esistono dei codici di condotta che descrivono i minimi termini per effettuare uno scambio OTC ed essi traggono la loro origine dai codici marittimi e dai codici religiosi.
    Il volume degli scambi sul mercato OTC è molto più grande del mercato di borsa, grazie alla libertà lasciata agli operatori finanziari che possono disegnare i contratti in base alle loro specifiche necessità (vedi i dati della BIS http://www.bis.org/statistics/derstats.htm). I rischi connessi con questi mercati non hanno dato luogo finora a perdite significative.


    Bibliografia:
    HULL J. (2008) Options, futures and other derivatives, Prentice Hall.
    OLDANI C. (2008) Governing Global Derivatives, Ashgate, London.
    © 2010 ASSONEBB

  • FUORI PIAZZA

    Caratteristica dei titoli di credito (cambiali, assegni ecc.) pagabili su piazza, o località, diversa da quella in cui opera lo sportello bancario dal quale è stato assunto per lo sconto, per l’accredito o per l’incasso. In caso, p.e., di anticipo salvo buon fine l’accredito in c/c dell’importo anticipato avviene con valuta pari alla scadenza degli effetti maggiorata di alcuni giorni (v. giorni banca) differenziati a seconda che si tratti appunto di effetti su piazza o fuori piazza; tale distinzione viene giustificata dal maggior tempo necessario per lo svolgimento dell’operazione, che richiede l’intervento di un’altra filiale della stessa banca o di una banca corrispondente.

  • FURTO

    Delitto previsto dall’art. 624 c.p., modif. dall’art. 2 della l. 26.3.2001 n. 126. Scopo della incriminazione è la tutela del possesso delle cose mobili, tra queste si intendono comprese le energie naturali che abbiano un valore economico e siano suscettibili di appropriazione e le cose originariamente immobili che siano state mobilizzate e, in quanto rese tali, suscettibili di sottrazione. Dette “cose” debbono essere “altrui” cioè, secondo le norme del codice civile, di proprietà d’altri. L’azione esecutiva del furto consiste nell’impossessamento di detta cosa, non violento né accompagnato da minaccia, mediante sottrazione a colui che la detiene, al fine di trarne profitto. Delitto qualificato da dolo specifico, pertanto. La sanzione prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione. Più grave è la sanzione per il furto in abitazione e per il furto con strappo (lo “scippo”), puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni (art. 624 bis, inserito nel c.p. dall’art. 2 della l. 26.3.2001 n. 126).

  • FUSIONE DI SOCIETÀ

    1. Atto con il quale due o più società si concentrano in una sola. La disciplina generale, molto riveduta dalla riforma Vietti del diritto societario per precisarne e semplificarne il procedimento, è contenuta negli artt. da 2501 a 2504-quinquies del Codice Civile. Una regolamentazione specifica è prevista per la fusione delle imprese bancarie (artt. 31, 36 e 57 TUBC) e per la fusione di imprese assicuratrici (artt. 87 ss. t.u. 13-2-1959 n. 449 e art. 17, l. 24-12-1969 n. 990).

    2. Forme di fusione. La fusione può compiersi in due forme: mediante fusione per unione, ovvero la costituzione di una nuova società, o mediante fusione per incorporazione, o assorbimento in una società di una o più altre. La fusione può aver luogo sia fra società dello stesso tipo (fusione omogenea) sia fra società di tipo diverso (fusione eterogenea). La fusione eterogenea implica anche la trasformazione di una o più delle società che si fondono. Sono pertanto applicabili gli stessi limiti esistenti per la trasformazione della società, in particolare per le società cooperative. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo e ciò per tutelare i creditori delle società in bonis e per impedire la pratica, diffusa in passato, di incorporare società decotte per diminuire l’imponibile dell’incorporante. La fusione per unione opera l’estinzione delle società preesistenti e genera una nuova società che assorbe le altre e le sostituisce, acquisendone i patrimoni e subentrando nella titolarità di tutti i loro rapporti. I soci delle varie società divengono soci dell’unica società risultante. È la forma di fusione di minor diffusione nella pratica per gli aggravi fiscali che conseguono, essendo necessario un nuovo atto costitutivo che è gravato dall’imposta di registro. In caso di fusione per incorporazione, il patrimonio della società incorporata si trasferisce alla società incorporante che subentra così in tutte le obbligazioni e i diritti della prima. Questa è la forma di fusione più comune non solo per le ragioni fiscali dette, ma anche per la possibilità di utilizzare posizioni già conquistate sul mercato, dal “nome” della società incorporante. Operazione simile è la scorporazione nella forma di scissione parziale con conferimento di parte del patrimonio a una o più società con relativa cessione delle azioni o delle quote di queste ai soci (v. scissione di società). Ai soci delle società che si fondono sono assegnate azioni, o quote, dell’incorporante, o della nuova società. La società che risulta dalla fusione, però, non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute dalle società medesime, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona. La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute dalle incorporate medesime o dalla società incorporante, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona (art. 2504-ter c.c.).

    3. Atti preliminari. È prescritta (art. 2501-septies) la redazione e il deposito di una copia dei seguenti atti nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: un progetto di fusione (art. 2501-ter), le situazione patrimoniali (art. 2501-quater), le relazioni degli organi amministrativi (art. 2501-quinquies), le relazioni degli esperti (art. 2501-sexies). Negli stessi termini devono essere depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

    4. Il progetto di fusione è redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione. In esso devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, questo con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro, che non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

    5. La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione è redatta anch’essa dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. Deve riferirsi a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

    6. La relazione dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio e segnalare le eventuali difficoltà di valutazione.

    7. La relazione degli esperti va redatta da uno o più esperti per ciascuna società riguarda la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e deve indicare: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. Se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione. In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi.

    8. L’esperto, o gli esperti, sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell’apposito albo. Agli stessi soggetti è affidata la relazione di stima del patrimonio della società di persone quando la fusione riguarda società di capitali e società di persone.

    9. La fusione è decisa (art. 2502 c.c.) da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non ha consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

    10. Un caso speciale è la fusione con leveraged buy-out, che la riforma ha legittimato, ma anche regolamentato. Il leveraged buy-out avviene di solito con la costituzione di una newco con pochi mezzi propri e molti debiti accesi con banche che sostengono l’operazione, con l’acquisto del controllo della società che interessa e, infine, con la fusione tra le due società L’ art. 2501 bis c.c. prescrive che, nel caso di fusione tra società, una delle quali ha contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la seguente disciplina: a) il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione; b) la relazione dell’organi amministrativo delle società partecipanti deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e deve contenere un piano economico e finanziario che indichi la fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere; c) la relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione; d) al progetto deve essere allegata una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.

    11. Deposito e iscrizione della decisione di fusione. La deliberazione di fusione delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti di cui al precedente n. 3. La decisione di fusione delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti di cui al precedente n. 3 (art. 2502-bis c.c.)

    12. Opposizione dei creditori. La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste al numero precedente, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione.

    13. Opposizione degli obbligazionisti. Anche i possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione come i creditori, salvo che la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti (art. 2503 bis c.c.). Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.

    14. L’atto di fusione deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio, o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione (art. 2504 c.c.). Eseguite le iscrizioni, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione (art. 2504-quater c.c.).

    15. Effetti della fusione. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento. Se, invece, dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione degli esperti di cui al precedente n. 7. La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni di cui al precedente n. 14, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

    16. Per l’incorporazione di società interamente possedute, sono previste semplificazioni del progetto di fusione e non sono richieste la relazione dell’organo amministrativo e degli esperti di cui ai nn. 6 e 7 che precedono. L’atto costitutivo, o lo statuto, possono prevedere che la fusione per incorporazione da parte della controllante sia decisa dai rispettivi organi amministrativi con deliberazione risultante da atto pubblico. I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata con la procedura di cui al n. 9 che precede. Per l’incorporazione di società possedute al novanta per cento non è richiesta la relazione degli esperti, se viene concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, col rispetto dei termini per il deposito degli atti nella sede della società, per la società incorporante e per il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

  • FUTURE

    Forme di contratti a termine, simili ai forward, ma trattati su mercati organizzati e regolamentati, molto diffuse negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e introdotte anche in Europa a partire dagli anni Ottanta. Consistono in accordi per l’acquisto o la vendita di una certa attività, finanziaria o reale, a prezzi e in quantità prestabilite, da consegnare ad una data futura predeterminata. Ma essi sono anche valori mobiliari negoziabili autonomamente dal valore sottostante. Per questo motivo essi sono detti derivati (financial derivatives). La regolamentazione riguarda anche forma e contenuti (importo minimo di negoziazione, scadenza, clausole ecc.) che sono fissate dall’autorità di borsa competente. Sono anche strumenti finanziari (tali sono stati riconosciuti dal decreto Eurosim del 1996 e, poi, dall’art. 1 TUF, commi 2 e 3, che li include tra gli strumenti finanziari derivati). In Italia sono negoziati sul MIF e sull’IDEM.

    1. Origini e utilità. I contratti e mercati future sono nati a metà Ottocento negli USA, dove al Chicago Board of Trade si sono cominciati a negoziare per i grani e, poi, per altre derrate (commodity futures). In campo finanziario i futures compaiono nel 1972 al Chicago Mercantile Exchange-CME con l’introduzione dei futures basati sulle valute straniere e con l’istituzione dell’International monetary market-IMM. Nel 1975 sull’altro mercato dei futures di Chicago, il Chicago Board of Trade-CBOT, viene lanciato il primo contratto future sui tassi di interesse, basato sui titoli della GNMA. In Europa i futures compaiono nel 1982 a Londra con l’istituzione del LIFFE, diventato oggi il terzo mercato mondiale dei futures finanziari (financial futures), dopo CME e CBOT. Il MATIF in Francia ha aperto nel 1986, il SOFFEX svizzero nel 1988, il DTB tedesco nel 1990. Nel nostro Paese il MIF è stato istituito il 18.2.1992 e l’IDEM il 28.11.1994. I futures sono utili mezzi di copertura di rischi (hedging, q.v.), di assunzione di posizioni speculative, di arbitraggio o di commercio professionale (trading). Si provvede alla copertura di rischi stipulando contratti future in modo da compensare con i risultati economici di tale contratto le possibili perdite sulla posizione del valore sottostante. È, p.e., possibile sterilizzare i rischi valutari tramite futures in valuta: un debitore in euro residente negli Stati Uniti può coprire il rischio di svalutazione del dollaro acquistando contratti in euro, dal momento che un eventuale deprezzamento del dollaro contro l’euro determina la rivalutazione della posizione future dell’operatore, compensandolo, totalmente o parzialmente, della perdita subita dalla posizione principale. Detto altrimenti, i futures sono mezzi efficaci di copertura del rischio di variazioni indesiderate del valore di un principale costituito di attività reali (stipulando commodity futures), o finanziarie (stipulando financial futures). Si persegue un obiettivo meramente speculativo quando si negoziano contratti futures senza che vi sia a monte una posizione principale esposta a rischio, oppure quando la posizione assunta sullo strumento derivato accresce il rischio complessivo, invece che ridurlo. L’arbitraggio consiste, in senso stretto, nella ricerca di contratti malquotati (oggetto, come si suol dire, di mispricing) rispetto ai prezzi sul mercato a pronti dei prodotti sottostanti, o rispetto ai prezzi di altri prodotti derivati, o rispetto ai prezzi del medesimo prodotto per scadenza diversa.

    2. Specie di contratti future. I futures sono ormai diffusi sulle principali piazze mondiali e sono disponibili sulle materie prime (commodity futures) e come prodotti finanziari (financial futures).

    2.a) Commodity futures. Riguardano petrolio, gas naturale, metalli non ferrosi (rame, zinco ecc.), metalli preziosi (oro, platino ecc.), grani, soft commodities (zucchero, caffè e cacao), succo d’arancia, legno compensato, carni e prodotti derivati ecc. I mercati di riferimento sono il Chicago Mercantile Exchange-CME, il Chicago Board of Trade-CBOT, il Commodity Exchange of New York-COMEX, il New York Metal Eschange-NYMEX, il London Metal Exchange-LME e il London Commodity Exchange-LCE.

    2.b) Financial futures. Possono essere su valute (currency futures), su tassi di interesse (interest rate futures), su indici di borsa (stock index futures), su titoli di Stato (Treasury bonds futures) e su indici diversi (index futures).

    3. Negoziazione. Avviene sempre tramite un intermediario (broker) che accede alla borsa e il regolamento avviene tramite una clearing house, che nel nostro Paese è la Cassa di compensazione e garanzia. I contraenti non entrano mai in contatto tra di loro, ma hanno sempre per controparte la Cassa che garantisce l’adempimento e regola il dovuto in caso di inadempimento di una parte. Le parti devono, al momento della stipulazione del contratto, depositare presso la Cassa di compensazione e garanzia una somma (variabile tra il 2% e il 10% dell’importo negoziato) a cauzione dell’esecuzione del contratto. Da notare che l’elevata standardizzazione rende i contratti futures perfettamente fungibili tra loro e permette l’annullamento degli impegni di vendita e di acquisto mediante la compensazione.

    4. Contratti futures praticati in Italia. È ammessa sul MIF (art. 2.1. del Regolamento del Mercato dei contratti uniformi a termine dei Titoli di Stato in vigore dal 20 dicembre 2001) la negoziazione di contratti futures che hanno come attività sottostante titoli di Stato e tassi di interesse. Sono negoziati sul MIF contratti futures su titoli di Stato e contratti su tasso Euribor a un mese, il tasso praticato nell’area euro tra le banche di prima categoria (quelle col massimo rating) e rilevato dalla FBE. Lo stesso contratto è negoziato anche sul MID. Poco più ampie sono le possibilità per l’Idem che ammette futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e relativi indici (art. 4.8.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa (n vigore dal 22.4.2002). Finora l’operatività è ristretta ai contratti futures FIB 30 sull’indice MIB 30 e FIDEX sull’indice MIDEX, specialmente riservati all’investitore professionale. Nel 2000 è stato introdotto un terzo contratto sul MIB 30, il MiniFIB, di dimensioni pari a un quinto rispetto al FIB 30 e quindi adatto all’investitore retail. Dal 22.7.2002 sono stati ammessi anche futures su single stock e cioè su azioni Eni, Enel, Telecom Italia, TIM, UniCredito.

  • FUTURE (ENCICLOPEDIA)

    (Si veda anche voce del Dizionario: Future)
    I future sono contratti derivati finanziari in cui le due parti si accordano per scambiarsi a scadenza una determinata quantità di un asset (finanziario o reale) ad un prezzo prefissato. Sono contratti standardizzati (durata, sottostante, sistema di pagamento) e vengono scambiati per lo più nelle borse valori. Grazie a questo hanno un rischio di controparte pari a zero, poichè la cassa di compensazione si posiziona come controparte per tutte le transazioni.
    In termini economici, i future come tutti i derivati, possono essere utilizzati come mezzi di copertura di rischi (hedging, q.v.), di assunzione di posizioni speculative, di arbitraggio o di commercio professionale (trading). Si provvede alla copertura di rischi stipulando contratti future in modo da compensare con i risultati economici di tale contratto le possibili perdite sulla posizione del valore sottostante. È, p.e., possibile sterilizzare i rischi valutari tramite future in valuta: un debitore in euro residente negli Stati Uniti può coprire il rischio di svalutazione del dollaro acquistando contratti in euro, dal momento che un eventuale deprezzamento del dollaro contro l’euro determina la rivalutazione della posizione future dell’operatore, compensandolo, totalmente o parzialmente, della perdita subita dalla posizione principale. Detto altrimenti, i future sono mezzi efficaci di copertura del rischio di variazioni indesiderate del valore di un principale costituito di attività reali (stipulando commodity future), o finanziarie (stipulando financial future). Si persegue un obiettivo meramente speculativo quando si negoziano contratti future senza che vi sia a monte una posizione esposta a rischio, oppure quando la posizione assunta sullo strumento derivato accresce il rischio complessivo, invece che ridurlo. L’arbitraggio consiste, in senso stretto, nella ricerca di contratti malquotati (oggetto, come si suol dire, di mispricing) rispetto ai prezzi sul mercato a pronti dei prodotti sottostanti, o rispetto ai prezzi di altri prodotti derivati, o rispetto ai prezzi del medesimo prodotto per scadenza diversa. Tale ricerca dovrebbe dare luogo ad un guadagno nullo se I mercati sono efficienti e completi. La formula utilizzata per prezzare un future, in assenza di opportunità di arbitraggio e con tassi dell’interesse costanti è:

    F=Sert

    dove F: prezzo future; S: prezzo a pronti del sottostante; e: fattore di capitalizzazione; r: tasso dell’interesse (costante tra la stipula e la scadenza del contratto); t: durata del contratto.
    Le funzioni dei future sono le stesse dei derivati.
    Sono strumenti finanziari, tali sono stati riconosciuti dal decreto Eurosim del 1996 e, poi, dall’art. 1 TUF, commi 2 e 3, che li include tra gli strumenti finanziari derivati.
    In Italia sono negoziati sul MIF e sull’IDEM.
    1. Origine storica. I primi contratti di tipo future sono scambiati nell’antica Mesopotamia, su commodity agricole. La contrattazione avveniva nel tempio e la cassa di compensazione era garantita dai sacerdoti del tempio, che garantivano il buon fine dell’operazione.
    Nell’era moderna gli scambi si sono sviluppati prima in nord Europa (Seicento e Settecento) e poi a metà Ottocento negli USA. La borsa più famosa e sviluppata è quella di Chicago, per le commodity la Chicago Board of Trade (CBOT) (grano, soia, succo d’arancia, e altre derrate), per I titoli finanziari il Chicago Board Option Exchange e il New York Stock Exchange (NYSE). I primi financial future compaiono nel 1972 al Chicago Mercantile Exchange (CME), con l’introduzione dei future su valuta straniera e l’istituzione dell’International monetary market-IMM. Nel 1975 al Chicago Board of Trade viene lanciato il primo contratto future sui tassi di interesse, basato sui titoli della GNMA. In Europa i future compaiono nel 1982 nella borsa di Londra (London Stock Exchange, LSE), diventato oggi il secondo mercato mondiale dei future finanziari (financial future), dopo CBOT. L’elevata standardizzazione rende i contratti future perfettamente fungibili tra loro e permette la compensazione degli impegni di vendita e di acquisto.
    2. Specie di contratti future. I futures sono diffusi sulle principali piazze mondiali e sono disponibili sulle materie prime (commodity futures), su prodotti finanziari (financial futures), su probabilità o eventi.
    2.a) Commodity future. Riguardano tutte le materie prime, industriali e non. Per I beni agricoli, I beni preziosi e I metalli è un mercato di grande importanza per la copertura del rischio e per fornire liquidità. Per I beni energetici (petrolio su tutti) è un importante indicatore dell’andamento futuro del prezzo a pronti, anche se nel periodo 2007-09 questa capacità previsiva si è affievolita.
    É sempre più rilevante la quota scambiata fuori mercato (OTC) di questi contratti, in continua crescita.
    2.b) Financial future. Sono scritti su qualsiasi attività finanziaria, come valuta (currency future), tasso d’interesse (interest rate future), indice di borsa (stock index future), azioni (equity future), obbligazioni (bond future), titoli di Stato (Treasury Bond Future, Treasury Bill Future).
    2.c) Event Future, scommettono sulla probabilità di un evento, come il default di un creditore (Credit Default), oppure sulla probabilità di pioggia (Weather future) che influenza la produzione agricola.
    3. Negoziazione. Avviene tramite un intermediario (broker) accreditato presso la borsa e il regolamento dell’operazione avviene tramite la Cassa di compensazione e garanzia. I contraenti non entrano mai in contatto tra di loro, ma hanno sempre per controparte la cassa di compensazione che garantisce il buon fine dell’operazione e copre in caso di inadempimento di una parte. Le parti devono, al momento della stipula del contratto, depositare presso la cassa una somma, tra il 2% e il 10% del valore nominale del contratto (margine d’apertura). Al termine di ogni giornata di contrattazione si versa il margine di mantenimento, che azzera il rischio di controparte.
    4. Contratti future scambiati in Italia. È ammessa sul MIF (art. 2.1. del Regolamento del Mercato dei contratti uniformi a termine dei Titoli di Stato in vigore dal 20 dicembre 2001) la negoziazione di contratti future che hanno come attività sottostante titoli di Stato e tassi di interesse. Sono negoziati sul MIF contratti future su titoli di Stato e contratti su tasso Euribor a un mese, il tasso praticato nell’area euro tra le banche di prima categoria (quelle col massimo rating) e rilevato dalla FBE. Lo stesso contratto è negoziato anche sul MID. Poco più ampie sono le possibilità per l’Idem che ammette future su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e relativi indici (art. 4.8.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa (n vigore dal 22.4.2002). Dal 22.7.2002 sono stati ammessi anche future su singole azioni come Eni, Enel, Telecom Italia, TIM, UniCredit.


    Bibliografia
    HULL J. (2008) Options, futures and other derivatives, Prentice Hall.
    OLDANI C. (2008) Governing Global Derivatives, Ashgate, London.


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