FRANCO MAGAZZINO

Clausola del contratto di vendita con la quale si stabilisce nel magazzino del compratore o nel magazzino del venditore il luogo di consegna della merce. Occorre pertanto distinguere le clausole franco magazzino compratore e franco magazzino venditore. La prima obbliga il venditore a consegnare la merce nel magazzino del compratore e pone a suo carico i rischi e le spese inerenti al trasporto della merce stessa fino alla sua immissione nel magazzino del compratore. La seconda, invece, che equivale al franco fabbrica (v. incoterms) impone al compratore di ritirare la merce presso il magazzino del venditore sopportando le spese ed i rischi successivi alla consegna.

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