FIRMA STAMPIGLIATA

Riproduzione meccanica di una firma autografa. Per quanto di tale tipo di sottoscrizione si faccia largo uso nella prassi dei rapporti commerciali, è da escludere che i documenti sui quali essa viene apposta siano equiparabili, quanto a valore probatorio, alla scrittura privata con firma autografa. Soltanto la firma autografa, infatti, consente di stabilire con certezza (attraverso l’esame, comparativo di altre sottoscrizioni) se il soggetto le cui generalità sono apposte in calce al documento è l’effettivo autore della dichiarazione in esso contenuta; una firma stampigliata, invece, potrebbe essere stata apposta da un terzo estraneo, in possesso del mezzo meccanico di riproduzione della sottoscrizione. A tale principio di ordine generale apporta un’eccezione l’art. 2354 c.c., il quale stabilisce che per le azioni di società è valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma di uno degli amministratori, purché l’originale sia depositato presso il registro delle imprese ove è iscritta la società. Tale eccezione si estende, in base al disposto dell’ultimo comma della norma in questione, ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell’emissione dei titoli definitivi. Nel silenzio della legge è da ritenere, invece, che una firma stampigliata non sia sufficiente ai fini della validità dei titoli al portatore (obbligazioni) emessi dalle società per azioni.

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