FIRMA AUTOGRAFA
Sottoscrizione che un soggetto appone di suo pugno su un documento, al fine di assumere la paternità della dichiarazione in esso contenuta. Per essere completa dovrebbe constare del nome e del cognome del sottoscrivente, ma in linea di massima viene riconosciuta come valida una dizione contratta, in cui il prenome, invece che per esteso, viene apposto con la sola iniziale (tale ipotesi è espressamente prevista dall’art. 8 l. camb.). Viene ammessa anche la validità della sottoscrizione con uno pseudonimo, purché consenta l’identificazione senza dubbi dell’autore del documento (tale ipotesi è espressamente prevista, per il testamento olografo, dell’art. 602, comma 2, c.c.). Può essere, infine, valida anche una sottoscrizione costituita da una sigla, purché, però, quest’ultima non abbia una composizìone così elementare da non permettere l’individuazione della personalità grafica del suo autore. Per lo stesso motivo la firma deve essere apposta “a mano lìbera” e secondo la gra- fia abituale del sottoscrittore (per cui, p.e., non è valida una sottoscrizione con caratteri a stampatello). Il crocesegno, non permettendo l’individuazione della personalità grafica del suo autore, non può essere considerato equipollente della firma autografa; fa eccezione a tale regola l’art. 7 r,d.l. 29.7.1927 n. 509, a proposito della cambiale agraria.