FIDO BANCARIO
Credito concesso da una banca, sotto qualunque forma, a un cliente che ne ha fatto richiesta dopo aver accertato le sue capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le sue doti morali, o, quando si tratti di un’impresa, quelle delle persone che la dirigono. Tale nozione deve tenersi distinta da quella di prestito: mentre il fido è una promessa di credito, il prestito è l’operazione attraverso la quale concretamente il credito viene erogato. Mentre, quindi, i prestiti incidono direttamente sulla tesoreria della banca, le linee di credito accordate, delle quali il soggetto beneficia, di norma non si trasformano nella loro interezza in finanziamenti effettivi; la quota che il cliente utilizza varia secondo la dinamica del su fabbisogno finanziario (v. margine di fido utilizzabile; grado di utilizzo). I fido bancario quasi mai si identifica con una sola operazione di prestito, ma risulta utilizzabile in un insieme di prestiti tecnicamente eterogenei combinati in determinati rapporti, sia in relazione a specifiche esigenze del debitore sia in conformità alla convenienza della banca. La decisione di affidare o meno il richiedente, con quali forme tecniche ed in quale misura, è il risultato di un’istruttoria (v. affidamento), con la quale si vuole accertare la veridicità delle dichiarazioni del cliente, la fiducia di cui gode, la sua capacità di reddito, gli scopi del finanziamento, l’ammontare del fido da concedere, la forma tecnica e le modalità di rimborso. La funzione del fido bancario è quella di assicurare alle aziende che ne usufruiscono la disponibilità di capitali necessari alla “copertura” temporanea di una parte, più o meno variabile, del loro fabbisogno finanziario, sì che le stesse possano variare il capitale investito secondo le esigenze economiche della attività produttiva esercitata. Affinché tale funzione si svolga con la massima efficacia, occorre che le aziende dispongano del credito tramite forme tecniche adeguate, rispondenti da un lato alle occorrenze finanziarie da soddisfare e, dall’altro, all’opportunità di mobilizzare parte delle operazioni in corso di svolgimento. Ciò consentirà pure alla banca di apprezzare meglio la natura e la durata delle necessità aziendali. Accertare lo scopo per il, quale il finanziamento è richiesto è importante per la banca finanziatrice, poiché essa rappresenta uno degli elementi di valutazione delle possibilità e dei modi di rimborso. Nel concedere i fidi le banche ordinario debbono rispettare talune limitazioni, legate sia alla loro struttura patrimoniale e finanziaria (v. frazionamento dei rischi e la normativa in limite di fido), sia alla capacità di credito-reddito dell’impresa richiedente il fido (v. limitazione dei rischi). Un’importante distinzione riguarda i fidi per cassa, nei quali la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente o al versamento di una somma di denaro con movimento di cassa (v. credito per cassa; credito di firma; fido per accettazione, avallo e fideiussione), in cui la banca, obbligandosi verso terzi, garantisce l’adempimento di determinate obbligazioni del cliente o assume nel suo interesse un debito principale. Il fido può essere generale, quando indica la cifra massima messa a disposizione del cliente o particolare quando indica l’importo disponibile per una specifica operazione (p.e. il castelletto di sconto). Il fido, inoltre, può essere fido diretto o indiretto: nel fido diretto la banca accorda la linea di credito direttamente al cliente, che risponde in proprio del buon fine dell’operazione. Nel fido indiretto la banca accetta di monetizzare immediatamente un credito, ancora a scadere, che il cliente vanta verso terzi; in tal modo l’affidato (cedente) è obbligato solo in via di regresso nei confronti della banca e sarà chiamato a rimborsare l’importo a suo tempo ottenuto soltanto qualora il terzo debitore (ceduto) non abbia fatto fronte ai suoi impegni. Operazioni che concretizzano ipotesi di fido diretto sono l’apertura di credito e l’anticipazione (v. anticipazione bancaria); un esempio di fido indiretto è rappresentato dallo sconto cambiario. Si distingue altresì fra fido garantito e in bianco, a seconda che esso sia assistito da garanzie reali (come nel caso delle anticipazioni su titoli e su merci, dello sconto di cambiali ipotecarie, dei riporti attivi e dei mutui fondiari ed edilizi) o sia basato solo su elementi personali. I fidi in bianco, detti anche allo scoperto, si fondano essenzialmente sulla capacità di reddito dell’impresa affidata; la banca è comunque, ovviamente, tutelata in via indistinta e generica, alla pari degli altri creditori, dal complesso dei beni patrimoniali del debitore e da eventuali garanzie rilasciate da terzi. Nel caso in cui il fabbisogno finanziario dell’impresa raggiunga un ammontare estremamente elevato, eccessivo per ragioni sia prudenziali sia normative, anche per le banche maggiori, il finanziamento viene ripartito fra più banche. Qualora, infine, il fido sia intestato contemporaneamente a più persone viene denominato fido plurimo; esse possono utilizzarlo istituendo un conto a firma collettiva, in cui le operazioni debbono essere firmate da tutti gli intestatari congiuntamente (conto a firma congiunta), oppure con conto in cui ogni intestatario ha facoltà di prelevare anche individualmente (conto a firma disgiunta).