FALSO NUMMARIO
Falsità in monete e valori equiparati e bollati (artt. 453-466 c.p.). La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta (nazionale o straniera) avente corso legale nello Stato o fuori. Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca dItalia. Alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito (art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati. Nel falso nummario il legislatore include una notevole varietà di condotta: contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; alterazione di monete genuine in modo da conferire loro lapparenza di un valore superiore; introduzione nel territorio dello Stato, ovvero detenzione o spendita o messa altrimenti in circolazione, di monete falsificate da parte di chi non ha concorso alla falsificazione, ma ha agito di concerto con lautore del fatto delittuoso o con un intermediario; acquisto o comunque ricezione, dallautore del delitto o da un intermediario di monete falsificate, con la finalità specifica di metterle in circolazione; introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, ovvero detenzione di monete falsificate al fine di metterle in circolazione, ovvero spendita o messa altrimenti in circolazione, senza concerto con lautore del fatto delittuoso o con un intermediario; spendita, o messa altrimenti in circolazione, di monete falsificate ricevute in buona fede. Contraffazione o alterazione non devono essere così grossolane da rendere il prodotto falsificato inidoneo a trarre in inganno il pubblico e, quindi, a ledere la pubblica fede. Lelemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di porre in essere unattività produttiva di una offesa alla pubblica fede, con la consapevolezza del disvalore sociale di tale attività (tuttavia, per le specifiche ipotesi di cui agli artt. 453, n. 4 e 455 c.p., occorre anche il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione le monte o carte di pubblico credito falsificate). È da tenere distinta dal falso nummario la fattispecie prevista dallart. 142 t.u. sugli istituti di emissione (r.d. 28.4.1910 n. 204): è proibita la falsificazione, lemissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di banca. La ragione del divieto è non tanto quella di evitare pericoli di inganno alla fede pubblica, quanto di evitare che il personale di ditte tipografiche e litografi che si eserciti in lavori di imitazione della moneta.